16.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 43/31


Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2008/C 43/11)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Domanda di modifica a norma dell'articolo 9 e dell'articolo 17, paragrafo 2

«CHASSELAS DE MOISSAC» o «CHASSELAS DORÉ DE MOISSAC» o «MOISSAC»

N. CE: FR/PDO/117/0140/02.10.2003

DOP ( X ) IGP ( )

Modifica/Modifiche richieste

1.   Voce(i) del disciplinare:

X

Nome del prodotto

X

Descrizione del prodotto

Image

Zona geografica

X

Prova dell'origine

X

Metodo di ottenimento

Image

Legame

X

Etichettatura

X

Condizioni nazionali

2.   Modifica/Modifiche:

Nome: «Chasselas de Moissac». La denominazione prescelta è quella più comunemente utilizzata ed anche la più nota.

In tal modo non è più possibile presentare lo stesso prodotto con nomi diversi; ciò evita qualsiasi confusione per il consumatore.

Descrizione: Uve da tavola fresche o di lunga conservazione. Il grappolo è flessibile, omogeneo, di colore dorato, ha una lunghezza minima di 12 cm e un peso minimo di 100 grammi. Le uve devono essere mature, esenti da deformazioni, deterioramenti e patologie. La pruina degli acini è intatta, i semi sono visibili in trasparenza e il rachide è turgido.

Il tasso zuccherino è superiore o pari a 160 g/l, salvo in caso di condizioni climatiche eccezionali nei quali, per un determinato raccolto, questo indice può diminuire senza tuttavia scendere al di sotto di 150 g/l. Si considera che la maturità sia stata raggiunta allorché il rapporto zucchero/acidità è superiore o pari a 25.

È obbligatorio preparare i grappoli nonché sottoporli a pulitura e condizionamento.

La descrizione del prodotto è stata al tempo stesso semplificata e precisata allo scopo di eliminare i termini più soggettivi, riducendo così i rischi d'interpretazione.

Prova d'origine: Le uve sono sottoposte a costante controllo dalla fase della vendemmia a quella del condizionamento.

Le uve provengono unicamente da parcelle di vigne identificate, all'interno della zona geografica, dai servizi dell'INAO e da esperti indipendenti. Queste vigne debbono rispettare i criteri geopedoclimatici relativi al luogo d'impianto delle parcelle. Tutti i vigneti conformi sono registrati a cura dei servizi dell'INAO.

Solamente le uve provenienti dai suddetti vigneti possono ambire alla denominazione.

Inoltre ogni produttore compila annualmente una dichiarazione di attitudine che trasmette ai servizi dell'INAO. La dichiarazione include l'impegno a rispettare le condizioni di produzione della denominazione e menziona i riferimenti delle parcelle destinate alla produzione della DOC «Chasselas de Moissac» per la vendemmia di cui trattasi.

Questo documento consente di identificare le parcelle destinate alla produzione della DOC per una determinata raccolta e di controllare, in particolare, la resa agronomica di queste ultime.

Ogni produttore deve tenere un registro giornaliero di entrata delle uve nel centro di pulitura e condizionamento nonché di uscita delle uve già condizionate. Nel registro vanno annotati i quantitativi vendemmiati con le corrispondenti parcelle, distinguendo quelli destinati alla lunga conservazione, nonché il numero di colli condizionati (per tipo di collo), i colli provenienti dalla lunga conservazione ed i numeri dei contrassegni di identificazione utilizzati. Questo registro è messo a disposizione degli agenti incaricati del controllo.

Quanto al prodotto, sono effettuati esami analitici ed organolettici su campioni prelevati fra le partite già condizionate. La finalità di tali esami è garantire la qualità e la tipicità dei prodotti destinati ad essere immessi sul mercato con la denominazione «Chasselas de Moissac».

Un contrassegno tipico del «Chasselas de Moissac» e riconosciuto dai servizi dell'INAO consente di identificare tutte le confezioni nelle quali sono commercializzate le uve.

Metodo di ottenimento: Le uve, provenienti da parcelle di vigneti identificate, sono raccolte, preparate e condizionate nella zona geografica di cui trattasi.

È autorizzata solo la varietà Chasselas B. Il sistema di allevamento utilizzato è ad uno o due piani di palizzamento. A fini qualitativi, per ogni nuovo impianto la densità e la distanza sono adattate in funzione del sistema di allevamento (densità minima d'impianto di 3 300 ceppi/ha e distanza massima tra i filari di 3 metri con il sistema ad un piano di palizzamento; densità minima d'impianto di 2 500 ceppi/ha e distanza massima tra i filari di 3,5 metri con il sistema a doppio piano di palizzamento). Le modalità di applicazione per la densità e la distanza debbono rispettare le disposizioni dell'articolo 5 del decreto relativo alla DOC «Chasselas de Moissac».

Il metodo di potatura è il guyot semplice o doppio. Il numero di germogli per ettaro non può essere superiore a 55 000 nel sistema ad un solo piano di palizzamento e a 60 000 nel sistema a doppio piano di palizzamento. È indispensabile procedere alla «sistemazione dei grappoli», operazione che consiste nel disporre i grappoli sul ceppo in modo che rimangano liberi e ventilati. In questo modo si ottiene una maturazione ottimale delle uve.

Le vigne impiantate entro il 1o agosto di un determinato anno (le cosiddette vigne giovani) possono produrre uve atte a beneficiare della denominazione d'origine soltanto a partire dal secondo anno successivo a quello dell'impianto.

L'irrigazione non fertilizzante è autorizzata a partire dall'allegagione.

La resa delle parcelle identificate destinate alla produzione della DOC «Chasselas de Moissac» è stabilita a livello di azienda e a livello di parcella: la resa totale media massima dell'azienda è fissata a 14 t/ha, la resa DOC media massima dell'azienda a 13 t/ha e la resa totale massima per parcella a 16 t/ha. Tuttavia, per una determinata raccolta, in caso di condizioni climatiche eccezionali, la resa totale massima per parcella può essere modificata a condizione che non sia superato il limite massimo di 18 t/ha e che non siano alterate le rese medie dell'azienda. In nessun caso tale deroga può essere cumulata con quella relativa al tasso zuccherino per una stessa campagna.

La vendemmia viene effettuata manualmente in più passaggi.

Una volta eliminati gli acini in cattivo stato al momento della vendemmia, le uve destinate alla lunga conservazione sono rapidamente trasportate nell'apposito locale di immagazzinamento, in recipienti che consentano il mantenimento delle caratteristiche del prodotto. Al loro arrivo nel locale di immagazzinamento i grappoli, senza alcuna pulizia preliminare, vengono sottoposti a raffreddamento rapido e quindi posti in lunga conservazione in confezione ermetica, in celle frigorifere ad atmosfera controllata ed a temperatura ed igrometria anch'esse controllate. Queste uve non possono più essere immesse in commercio con la denominazione d'origine controllata «Chasselas de Moissac» dopo il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della raccolta.

Il trasporto delle uve, anche di quelle destinate alla lunga conservazione, dalla vigna in cui sono raccolte al centro di pulitura e condizionamento, deve essere effettuato in condizioni che permettano una preservazione ottimale delle caratteristiche del prodotto e, in modo particolare, della pruina che ricopre gli acini.

La preparazione dei grappoli, anche di quelli provenienti dalla lunga conservazione, avviene negli appositi centri di pulitura e condizionamento. Il grappolo è delicatamente pulito in modo da eliminare gli acini difettosi. I grappoli così preparati debbono essere conformi alla descrizione delle uve.

Ciascun produttore deve disporre di un centro di pulitura e condizionamento ed eventualmente delle attrezzature necessarie alla conservazione delle uve per un lungo periodo se si fa ricorso a questa pratica.

Una volta puliti, i grappoli sono immediatamente condizionati e collocati in confezioni tali da preservare le caratteristiche e la qualità del prodotto, il che permette di ridurre al massimo le manipolazioni.

Tutte queste disposizioni da un lato danno concreta attuazione a pratiche preesistenti e mai codificate fino ad ora e dall'altro riflettono il desiderio dell'associazione richiedente di apportare talune precisazioni, colmando così le lacune contenute nel disciplinare della denominazione.

Etichettatura: L'etichettatura sulle confezioni unitarie comprende:

il nome della denominazione d'origine controllata «Chasselas de Moissac» iscritto con caratteri di dimensione almeno pari a quella dei caratteri più grandi,

la dicitura «Appellation d'origine contrôlée» («Denominazione d'origine controllata») o «AOC» (DOC),

il nome del produttore.

Ciascuna confezione unitaria comprende un sistema di identificazione, inclusivo di un numero d'ordine riconosciuto dai servizi dell'INAO e distribuito da un organismo riconosciuto da tale istituto. Questo sistema di identificazione può servire da supporto per l'etichettatura.

Oltre che nell'etichettatura, il nome della denominazione d'origine «Chasselas de Moissac» e la dicitura «Appellation d'origine contrôlée» (denominazione d'origine controllata) o «AOC» (DOC) devono figurare nei documenti di accompagnamento e nelle fatture.

Esigenze nazionali: Decreto relativo alla DOC «Chasselas de Moissac».

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«CHASSELAS DE MOISSAC»

N. CE: FR/PDO/117/140/02.10.2003

DOP ( X ) IGP ( )

Nella presente scheda riassuntiva sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato membro:

Nome:

Institut National des Appellations d'Origine

Indirizzo:

51, rue d'Anjou

F-75008 Paris

Tel.

(33) 153 89 80 00

Fax

(33) 142 25 57 97

E-mail:

info@inao.gouv.fr

2.   Associazione richiedente:

Nome:

Syndicat de défense du Chasselas de Moissac AOC

Indirizzo:

1, promenade Sancert

F-82200 Moissac

Tel.

(33) 563 04 01 78

Fax

(33) 563 04 11 21

E-mail:

Composizione:

Produttori/trasformatori ( X ) altri ( )

3.   Tipo di prodotto:

Classe 1.6 — Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

4.   Disciplinare:

[riepilogo delle condizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1.   Nome: «Chasselas de Moissac»

4.2.   Descrizione: Uve da tavola fresche o di lunga conservazione. Il grappolo è flessibile, omogeneo, di colore dorato, ha una lunghezza minima di 12 cm e un peso minimo di 100 grammi. Gli acini devono essere maturi, esenti da deformazioni, deterioramenti e patologie. La pruina degli acini è intatta, i semi sono visibili in trasparenza e il rachide è turgido.

Il tasso zuccherino è superiore o pari a 160 g/l, salvo in caso di condizioni climatiche eccezionali in cui, per un determinato raccolto, questo indice può diminuire, senza tuttavia scendere al di sotto di 150 g/l. Si considera che la maturità sia stata raggiunta allorché il rapporto zucchero/acidità è superiore o pari a 25.

È obbligatorio preparare i grappoli nonché sottoporli a pulitura e condizionamento.

4.3.   Zona geografica: La regione di Bas Quercy, ovvero alcuni cantoni dei dipartimenti di Tarn-et-Garonne e di Lot.

4.4.   Prova d'origine: Le uve sono sottoposte a costante controllo dalla fase della vendemmia a quella del condizionamento.

Le uve provengono unicamente da parcelle di vigne identificate, all'interno della zona geografica, dai servizi dell'INAO e da esperti indipendenti. Queste vigne debbono rispettare i criteri geopedoclimatici relativi al luogo d'impianto delle parcelle. Tutti i vigneti conformi sono registrati a cura dei servizi dell'INAO.

Solamente le uve provenienti dai suddetti vigneti possono ambire alla denominazione.

Inoltre ogni produttore compila annualmente una dichiarazione di attitudine che trasmette ai servizi dell'INAO. La dichiarazione include l'impegno a rispettare le condizioni di produzione della denominazione e menziona i riferimenti delle parcelle destinate alla produzione della DOC «Chasselas de Moissac» per la vendemmia di cui trattasi.

Questo documento consente di identificare le parcelle destinate alla produzione della DOC per una determinata raccolta e di controllare, in particolare, la resa agronomica di queste ultime.

Ogni produttore deve tenere un registro giornaliero di entrata delle uve nel centro di pulitura e condizionamento nonché di uscita delle uve già condizionate. Nel registro vanno annotati i quantitativi vendemmiati con le corrispondenti parcelle, distinguendo quelli destinati alla lunga conservazione, nonché il numero di colli condizionati (per tipo di collo), i colli provenienti dalla lunga conservazione ed i numeri dei contrassegni di identificazione utilizzati. Questo registro è messo a disposizione degli agenti incaricati del controllo.

Quanto al prodotto, sono effettuati esami analitici ed organolettici su campioni prelevati fra le partite già condizionate. La finalità di tali esami è garantire la qualità e la tipicità dei prodotti destinati ad essere immessi sul mercato con la denominazione «Chasselas de Moissac».

Un contrassegno tipico del «Chasselas de Moissac» e riconosciuto dai servizi dell'INAO consente di identificare tutte le confezioni nelle quali sono commercializzate le uve.

4.5.   Metodo di ottenimento: Le uve, provenienti da parcelle di vigneti identificate, sono raccolte, preparate e condizionate nella zona geografica di cui trattasi.

È autorizzata soltanto la varietà Chasselas B. Il sistema di allevamento adoperato è ad uno o due piani di palizzamento. A fini qualitativi, per ogni nuovo impianto la densità e la distanza sono adattate in funzione del sistema di allevamento (densità minima d'impianto di 3 300 ceppi/ha e distanza massima tra i filari di 3 metri con il sistema ad un piano di palizzamento; densità minima d'impianto di 2 500 ceppi/ha e distanza massima tra i filari di 3,5 metri con il sistema a doppio piano di palizzamento). Le modalità di applicazione per la densità e la distanza debbono rispettare le disposizioni dell'articolo 5 del decreto relativo alla DOC «Chasselas de Moissac».

Il metodo di potatura è il guyot semplice o doppio. Il numero di germogli per ettaro non può essere superiore a 55 000 nel sistema ad un solo piano di palizzamento e a 60 000 nel sistema a doppio piano di palizzamento. È indispensabile procedere alla «sistemazione dei grappoli» che consiste nel disporre i grappoli sul ceppo in modo che rimangano liberi e ventilati. In questo modo si ottiene una maturazione ottimale delle uve.

Le vigne impiantate entro il 1o agosto di un determinato anno (le cosiddette vigne giovani) possono produrre uve atte a beneficiare della denominazione d'origine soltanto a partire dal secondo anno successivo a quello dell'impianto.

L'irrigazione non fertilizzante è autorizzata a partire dall'allegagione.

La resa delle parcelle identificate destinate alla produzione della DOC «Chasselas de Moissac» è stabilita a livello di azienda e a livello i parcella: la resa totale media massima dell'azienda è fissata a 14 t/ha, la resa DOC media massima dell'azienda a 13t/ha e la resa totale massima per parcella a 16 t/ha. Tuttavia, per una determinata raccolta, in caso di condizioni climatiche eccezionali, la resa totale massima per parcella può essere modificata a condizione che non sia superato il limite massimo di 18 t/ha e che non siano alterate le rese medie dell'azienda. In nessun caso tale deroga può essere cumulata con quella relativa al tasso zuccherino per una stessa campagna.

La vendemmia viene effettuata manualmente in più passaggi.

Una volta eliminati gli acini in cattivo stato al momento della vendemmia, le uve destinate alla lunga conservazione sono rapidamente trasportate nell'apposito locale di immagazzinamento, in recipienti che consentano il mantenimento delle caratteristiche del prodotto. Al loro arrivo nel locale di immagazzinamento i grappoli, senza alcuna pulizia preliminare, vengono sottoposti a raffreddamento rapido e quindi posti in lunga conservazione in confezione ermetica, in celle frigorifere ad atmosfera controllata ed a temperatura ed igrometria anch'esse controllate. Queste uve non possono più essere immesse in commercio con la denominazione d'origine controllata «Chasselas de Moissac» dopo il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della raccolta.

Il trasporto delle uve, anche di quelle destinate alla lunga conservazione, dalla vigna in cui sono raccolte al centro di pulitura e condizionamento, deve essere effettuato in condizioni che permettano una preservazione ottimale delle caratteristiche del prodotto e, in modo particolare, della pruina che ricopre gli acini.

La preparazione dei grappoli, anche di quelli provenienti dalla lunga conservazione, avviene negli appositi centri di pulitura e condizionamento. Il grappolo è delicatamente pulito in modo da eliminare gli acini difettosi. I grappoli così preparati debbono essere conformi alla descrizione delle uve.

Ciascun produttore deve disporre di un centro di pulitura e condizionamento ed eventualmente delle attrezzature necessarie alla conservazione delle uve per un lungo periodo se si fa ricorso a questa pratica.

Una volta puliti, i grappoli sono immediatamente condizionati e collocati in confezioni tali da preservare le caratteristiche e la qualità del prodotto, il che permette di ridurre al massimo le manipolazioni e di mantenere intatta la pruina degli acini. Il condizionamento avviene in appositi centri di pulitura e condizionamento siti in prossimità del luogo della vendemmia. Il condizionamento nella zona delimitata consente non soltanto di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto ma anche di garantirne una migliore tracciabilità. In questo modo si evita poi che i grappoli si deteriorino o si mescolino con grappoli di altre uve.

4.6.   Legame: La regione del Bas Quercy è caratterizzata da peculiarità geologiche, agrologiche e climatiche ben specifiche. La delimitazione delle parcelle riserva la produzione di uve chasselas ai suoli più adatti allo scopo, ovvero ai suoli silico-argillosi, sabbiosi e ben drenati, e ai suoli argillosi-sabbiosi decalcificati. Le condizioni climatiche, le deboli variazioni termiche e soprattutto lunghi periodi di bel tempo in autunno permettono all'uva di raggiungere un buon grado di maturazione.

Altri due tipi di suolo sono adatti a questa produzione: i suoli neri o grigi abbastanza profondi e sassosi degli altipiani e i ghiaioni sui pendii argilloso-calcarei delle valli molto aperte.

4.7.   Struttura di controllo:

Nome:

Institut National des Appellations d'Origine

Indirizzo:

51, Rue d'Anjou

F-75008 Paris

Tel.

(33) 153 89 80 00

Fax

(33) 142 25 57 97

E-mail:

info@inao.gouv.fr

Nome:

D.G.C.C.R.F

Indirizzo:

59, Bd V. Auriol

F-75703 Paris Cedex 13

Tel.

(33) 144 87 17 17

Fax

(33) 144 97 30 37

E-mail:

C3@dgccrf.finances.gouv.fr

4.8.   Etichettatura: L'etichettatura sulle confezioni unitarie comprende

il nome della denominazione d'origine controllata «Chasselas de Moissac» iscritto con caratteri di dimensione almeno pari a quella dei caratteri più grandi,

la dicitura «Appellation d'origine contrôlée» (denominazione d'origine controllata) o «AOC» (DOC),

il nome del produttore.

Ciascuna confezione unitaria comprende un sistema di identificazione, inclusivo di un numero d'ordine riconosciuto dai servizi dell'INAO e distribuito da un organismo riconosciuto da tale istituto. Questo sistema di identificazione può servire da supporto per l'etichettatura.

Oltre che nell'etichettatura, il nome della denominazione d'origine «Chasselas de Moissac» e la dicitura «Appellation d'origine contrôlée» (denominazione d'origine controllata) o «AOC» (DOC) devono figurare nei documenti di accompagnamento e nelle fatture.


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.