52008PC0820




IT

Bruxelles, 3.12.2008

COM(2008) 820 definitivo

2008/0243 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide

(Rifusione)

{SEC(2008) 2962}

{SEC(2008) 2963}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

· Motivazione e obiettivi

Questa proposta è la rifusione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (di seguito “regolamento Dublino”) [1].

La relazione della Commissione sulla valutazione del sistema Dublino, del 6 giugno 2007 (di seguito “relazione sul sistema Dublino”) [2], insieme ai contributi trasmessi dalle parti interessate nell’ambito del processo di consultazione sul Libro verde [3] hanno evidenziato una serie di carenze per lo più connesse con l’efficienza del sistema istituito dall’attuale quadro normativo e con il livello di protezione garantito ai richiedenti protezione internazionale soggetti alla procedura Dublino. La Commissione intende quindi modificare il regolamento Dublino, al duplice scopo di migliorare l’efficienza del sistema e fare in modo che le esigenze dei richiedenti siano affrontate globalmente nell’ambito della procedura di determinazione della competenza. Inoltre, in linea con il Piano strategico sull’asilo [4], la proposta è finalizzata a fronteggiare le situazioni di particolare pressione in cui versano i sistemi di asilo e di accoglienza degli Stati membri, ma anche le situazioni in cui è carente il livello di protezione dei richiedenti protezione internazionale.

Come annuncia il Piano strategico sull’asilo, questa proposta rientra in un primo pacchetto di proposte intese a garantire un livello superiore di armonizzazione e migliori norme di protezione ai fini del sistema comune europeo di asilo. Essa è adottata contemporaneamente alla rifusione del regolamento Eurodac [5] e della direttiva accoglienza [6]. Nel 2009 la Commissione intende proporre la modifica della direttiva qualifiche [7] e della direttiva procedure [8]. Nel primo trimestre del 2009 la Commissione proporrà inoltre la creazione di un ufficio europeo di sostegno per l’asilo inteso a prestare assistenza pratica agli Stati membri nel processo decisionale relativo alle domande di asilo. L’ufficio aiuterà anche gli Stati membri che subiscono particolari pressioni sui sistemi di asilo nazionali, soprattutto a causa della loro posizione geografica, a rispettare gli obblighi previsti dalla legislazione comunitaria, fornendo consulenze specifiche e sostegno pratico.

· Contesto generale

In uno spazio senza controlli alle frontiere interne degli Stati membri era necessario istituire un meccanismo di determinazione della competenza per l’esame di una domanda d’asilo presentata negli Stati membri, in grado sia di garantire l’accesso effettivo alle procedure di riconoscimento dello status di rifugiato senza pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande d’asilo, sia di prevenire abusi in relazione alle procedure di asilo, come le domande multiple presentate da uno stesso richiedente in diversi Stati membri all’unico scopo di prolungare il soggiorno negli Stati membri.

A contemplare le modalità di determinazione della competenza per l’esame delle domande d’asilo è stata dapprima la convenzione intergovernativa Schengen e in seguito la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, altrimenti nota come “convenzione di Dublino” [9]. Per sostenere l’applicazione di quest’ultima è stato poi adottato il regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituisce l’Eurodac (sistema comunitario per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo) (di seguito “regolamento Eurodac”) [10].

Per attuare l’articolo 63, paragrafo 1, lettera a) del trattato CE, che imponeva l’adozione di uno strumento giuridico comunitario in vece della convenzione di Dublino, e per raccogliere l’invito formulato nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere dell’ottobre 1999, nel febbraio 2003 è stato quindi adottato il regolamento Dublino.

Il regolamento Dublino ha gettato la prima pietra del sistema comune europeo di asilo, perfezionando la convenzione con una serie di innovazioni pur basandosi sugli stessi principi generali, in particolare sul fatto che la competenza per l’esame di una domanda ricada in primis sullo Stato membro che ha svolto il ruolo maggiore in relazione all’ingresso e al soggiorno del richiedente nel territorio degli Stati membri, salvo alcune eccezioni mirate a proteggere l’unità del nucleo familiare.

Il programma dell’Aia invitava la Commissione a concludere la valutazione degli strumenti giuridici sull’asilo adottati nella prima fase e a sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase, in vista della loro adozione entro il 2010. La relazione sul sistema Dublino è giunta alla conclusione che gli obiettivi principali del sistema, in particolare l’attuazione di un meccanismo chiaro ed efficace per determinare lo Stato membro competente per le domande di asilo, sono stati in gran parte realizzati, ma restano alcune preoccupazioni per quanto riguarda sia l’attuazione pratica che l’efficacia del sistema stesso. Le risposte al Libro verde hanno inoltre indicato un numero cospicuo di carenze in ordine alla protezione offerta ai richiedenti protezione internazionale cui si applica il regolamento Dublino.

Di conseguenza, con la presente proposta di modifica del regolamento Dublino viene accolto l’invito del programma dell’Aia con l’obiettivo di correggere i problemi riscontrati nell’attuazione del regolamento stesso.

Obiettivo della proposta è anche garantire la coerenza con gli sviluppi dell’acquis UE in materia di asilo, in particolare con la direttiva procedure, con la direttiva qualifiche e con la direttiva 2003/9/CE del Consiglio recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (di seguito “direttiva accoglienza”) [11].

Alla presente proposta è acclusa una valutazione d’impatto comprendente un’analisi dettagliata dei problemi individuati in relazione al regolamento Dublino, in cui sono esposti i preparativi della revisione e sono individuate e valutate le varie opzioni strategiche e l’opzione prescelta in particolare.

· Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Il sistema Dublino consta dei regolamenti Dublino e Eurodac e dei rispettivi regolamenti di attuazione: regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (di seguito “regolamento di attuazione Dublino”) [12] e regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino [13].

Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo [14], ha adattato diverse disposizioni del regolamento Dublino alla procedura di regolamentazione con controllo. Queste disposizioni sono integrate nella presente proposta.

· Coerenza con altre politiche

La presente proposta è del tutto coerente con le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 1999 e con il programma dell’Aia del 2004 per quanto riguarda l’istituzione del sistema comune europeo di asilo, ed è pienamente compatibile con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente con il diritto di asilo e la protezione dei dati personali.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

Nel valutare il sistema Dublino la Commissione ha adottato un duplice approccio, tecnico e strategico. La valutazione tecnica (relazione sul sistema Dublino) è basata sull’ampia gamma di contributi degli Stati membri, fra cui le risposte a un fitto questionario inviato dalla Commissione nel luglio 2005, sulle discussioni regolari fra esperti e sulle statistiche. Grande attenzione hanno ricevuto anche i contributi delle altre parti interessate, in particolare l’ACNUR e le organizzazioni della società civile. La consultazione seguita al Libro verde sul futuro regime comune europeo in materia di asilo ha invece costituito la valutazione strategica. In risposta alla consultazione pubblica sono stati inviati 89 contributi da un’ampia gamma di parti interessate. Le questioni sollevate e i suggerimenti avanzati sono il punto di partenza del Piano strategico sull’asilo, che definisce una road-map per i prossimi anni ed elenca le misure che la Commissione intende proporre per completare la seconda fase del sistema comune europeo di asilo, tra cui la proposta di modifica del regolamento Dublino.

Il 5 marzo 2008 la Commissione ha discusso in via informale le grandi linee della presente proposta con gli Stati membri in sede di comitato per l’immigrazione e l’asilo. Tra ottobre 2007 e luglio 2008 sono state poi organizzate riunioni con esperti degli Stati membri, con l’ACNUR, con ONG, con giudici e avvocati e con membri del Parlamento europeo per sentire il loro parere su come migliorare il regolamento Dublino.

Dal processo di consultazione è emerso che la maggioranza degli Stati membri è sì a favore del mantenimento dei principi su cui si fonda il regolamento Dublino, ma riconosce anche la necessità di migliorarne alcuni aspetti, anzitutto l’efficienza. D’altro canto, molte organizzazioni della società civile e l’ACNUR sostengono un approccio sostanzialmente diverso, in base al quale la competenza è attribuita in funzione del luogo in cui è introdotta la domanda di protezione internazionale. In mancanza tuttavia della volontà politica di operare questo cambiamento, chiedono che il regolamento risponda meglio alle esigenze di protezione internazionale dei richiedenti. Il Parlamento europeo, in una risoluzione del 2 settembre 2008 sulla valutazione del sistema Dublino [15], avanza una serie di proposte di miglioramento del sistema attuale, per lo più incentrate sulla protezione.

La proposta della Commissione tiene conto delle preoccupazioni espresse da tutte le parti interessate e, nel proporre di mantenere i principi che informano il regolamento Dublino, giudica importantissimo che la presente proposta vada incontro sia alle esigenze di efficienza che ai timori relativi alla protezione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

· Sintesi della misura proposta

La proposta mira innanzitutto a migliorare l’efficienza del sistema ed a garantire norme di protezione più elevate alle persone soggette alla procedura Dublino. Nel contempo, intende contribuire ad affrontare meglio le situazioni di particolare pressione sui sistemi di asilo e di accoglienza degli Stati membri.

La proposta conferma i principi sottesi al vigente regolamento Dublino, in particolare quello per cui la competenza per l’esame di una domanda di protezione internazionale ricade in primis sullo Stato membro che ha svolto il ruolo maggiore in relazione all’ingresso e al soggiorno del richiedente nel territorio degli Stati membri, salvo alcune eccezioni mirate a proteggere l’unità del nucleo familiare.

Essa perpetua inoltre, in linea generale, la natura dello strumento, che mira essenzialmente a stabilire gli obblighi reciproci degli Stati membri e a contemplare disposizioni che definiscono gli obblighi di questi nei confronti dei richiedenti asilo soggetti alla procedura Dublino, soltanto nella misura in cui queste incidano sul corso della procedura fra gli Stati membri o siano necessarie per assicurare la coerenza con altri strumenti in materia di asilo. Nel contempo si propone però di perfezionare le garanzie procedurali esistenti, in modo da offrire una maggiore protezione, e di introdurne di nuove per rispondere meglio alle esigenze particolari dei richiedenti soggetti alla procedura Dublino, evitando nel contempo di creare lacune a danno della loro protezione.

La proposta si articola nei seguenti punti.

1. Campo di applicazione del regolamento e coerenza con l’acquis in materia di asilo

La proposta estende il campo di applicazione del regolamento per comprendere anche i richiedenti (e i beneficiari di) protezione sussidiaria. La modifica è ritenuta necessaria per garantire la coerenza con l’acquis dell’UE, segnatamente con la direttiva qualifiche che ha introdotto il concetto giuridico di protezione sussidiaria. La proposta allinea inoltre la terminologia e le definizioni utilizzate nel regolamento a quelle degli altri strumenti in materia di asilo.

2. Efficienza del sistema

Per garantire il buon funzionamento della procedura di determinazione della competenza, la proposta introduce varie modifiche, in particolare:

· sono stabiliti termini per la presentazione delle domande di ripresa in carico ed è ridotto il termine per rispondere alle richieste di informazioni; è introdotto un termine per rispondere alle domande presentate per ragioni umanitarie e si specifica che tali domande possono essere presentate in qualsiasi momento. Tutte queste modifiche sono destinate a rendere più efficiente e rapida la procedura di determinazione della competenza;

· sono chiarite le clausole di cessazione della competenza, in particolare per quanto riguarda le circostanze in cui si applicano tali clausole, lo Stato membro cui spetta l’onere della prova e le conseguenze della cessazione della competenza. Lo scopo è garantire un’applicazione più uniforme del regolamento e ridurre eventuali divergenze di interpretazione da parte degli Stati membri che possano complicare o ritardare la determinazione dello Stato membro competente;

· sono chiarite le circostanze e le procedure per l’applicazione delle clausole discrezionali (clausola umanitaria e di sovranità) allo scopo, fra l’altro, di rendere più uniforme ed efficace l’applicazione del regolamento da parte degli Stati membri. Le modifiche apportate a tali clausole sono illustrate al punto 4;

· sono aggiunte norme sui trasferimenti, in particolare sui trasferimenti erronei e sui costi dei trasferimenti; è introdotta una nuova disposizione sullo scambio di informazioni utili prima del trasferimento (illustrata al punto 5), fra l’altro per agevolare la cooperazione tra gli Stati membri sugli aspetti pratici dei trasferimenti;

· il meccanismo vigente di composizione delle controversie, che il regolamento di attuazione Dublino applica esclusivamente alle divergenze tra gli Stati membri nell’applicazione della clausola umanitaria, è stato esteso alle controversie sull’applicazione dell’intero regolamento;

· affinché le autorità possano raccogliere tutte le informazioni necessarie per identificare lo Stato membro competente e, ove necessario, per informare oralmente il richiedente sull’applicazione del regolamento, è inserita una norma sull’organizzazione di un colloquio obbligatorio, al duplice scopo di rendere il sistema più efficiente, agevolandone l’applicazione, e fornire garanzie adeguate ai richiedenti protezione internazionale.

3. Garanzie giuridiche per le persone soggette alla procedura Dublino

Per potenziare le garanzie giuridiche per i richiedenti protezione internazionale e consentire loro di difendere meglio i loro diritti, la proposta introduce una serie di modifiche.

· Il regolamento specifica con maggiore precisione il contenuto e la forma delle informazioni fornite ai richiedenti protezione internazionale, e i relativi termini. È previsto inoltre di adottare un opuscolo informativo comune da usare in tutti gli Stati membri. Informati meglio sulle implicazioni del regolamento Dublino, i richiedenti saranno più consapevoli della procedura di determinazione della competenza, il che fra l’altro potrebbe contribuire a ridurre il fenomeno dei movimenti secondari.

· È stabilito il diritto di presentare ricorso contro una decisione di trasferimento, insieme all’obbligo per le autorità competenti di decidere se sospenderne l’esecuzione e se permettere all’interessato di rimanere nel territorio in attesa della decisione. È inoltre specificato il diritto all’assistenza e/o alla rappresentanza legali e, ove necessario, all’assistenza linguistica, ed è ulteriormente precisata la procedura di notifica per rendere più effettivo il diritto di impugnazione.

· È introdotta una nuova disposizione che richiama il principio di base secondo cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di richiedere protezione internazionale. Il principio conferma l’acquis dell’UE sul trattenimento, in particolare la direttiva procedure, e assicura il rispetto della Carta UE dei diritti fondamentali e degli strumenti internazionali a tutela dei diritti umani, come la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e la Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Inoltre, per assicurare che i richiedenti asilo soggetti alla procedura Dublino non siano trattenuti arbitrariamente, viene proposto un numero limitato di motivi specifici per il trattenimento. Ai casi soggetti alla procedura Dublino dev’essere riservato lo stesso trattamento previsto per tutti i richiedenti asilo in stato di trattenimento, disciplinato dalla proposta di modifica della direttiva accoglienza. Come in questa proposta, si tiene conto della situazione particolare dei minori e dei minori non accompagnati stabilendo norme ad hoc. Trattandosi di una disposizione che riguarda soltanto i precisi motivi per il trattenimento delle persone soggette alla procedura Dublino, è logico che sia inclusa nel presente regolamento piuttosto che nella proposta di modifica della direttiva accoglienza.

· Vengono chiarite varie disposizioni per garantire che sia rispettato il principio dell’accesso effettivo alla procedura di asilo.

4. Unità familiare, clausola di sovranità e clausola umanitaria

Per rafforzare il diritto all’unità familiare e chiarire le sue interazioni con la clausola di sovranità e la clausola umanitaria, nonché le interazioni tra tali clausole, si propongono le seguenti modifiche.

· Estendere il diritto al ricongiungimento familiare, includendo i familiari beneficiari di protezione sussidiaria che soggiornano in un altro Stato membro.

· Rendere obbligatorio il ricongiungimento dei parenti a carico (cioè il parente a carico di un richiedente o il richiedente a carico di un parente) e dei minori non accompagnati con parenti che se ne possono occupare; ciò si ottiene principalmente spostando le attuali disposizioni relative a questi due aspetti dalla clausola umanitaria e inserendole tra i criteri obbligatori di determinazione della competenza.

· Ampliare la definizione di “familiari” nel caso dei minori, per proteggere meglio il “prevalente interesse del minore”.

· Escludere la possibilità di respingere un richiedente per il quale si può applicare, al momento della domanda più recente, uno dei criteri relativi all’unità familiare, a condizione che lo Stato membro in cui è stata presentata la prima domanda non abbia già preso una prima decisione nel merito. Lo scopo è soprattutto fare in modo che lo Stato membro sul cui territorio si trova il richiedente asilo possa tenere debitamente conto di eventuali nuovi elementi relativi alla situazione familiare del richiedente, in conformità degli obblighi previsti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

· A fini di chiarezza, la clausola di sovranità e la clausola umanitaria sono riunite nello stesso capitolo, intitolato “clausole discrezionali”, e sono rivedute. Si propone di ricorrere alla clausola di sovranità principalmente per motivi umanitari e caritatevoli. Quanto alle circostanze per l’applicazione della clausola umanitaria, si propone di mantenere una disposizione generale che autorizzi gli Stati membri a ricorrervi nei casi in cui un’applicazione rigida dei criteri vincolanti condurrebbe alla separazione di familiari o altri parenti.

· Sono inoltre chiariti diversi aspetti della procedura di applicazione delle clausole discrezionali. Per garantire che la clausola di sovranità non sia applicata contro gli interessi del richiedente, è mantenuto l’obbligo di ottenere il consenso di quest’ultimo.

5. Minori non accompagnati e altri gruppi vulnerabili

Affinché nel corso della procedura Dublino siano tutelati meglio gli interessi dei minori non accompagnati, la proposta specifica e amplia il campo di applicazione della disposizione vigente sui minori non accompagnati e stabilisce ulteriori garanzie:

· è aggiunta una norma relativa alle garanzie per i minori, che fissa in particolare i criteri in base ai quali gli Stati membri devono valutare l’interesse prevalente del minore e sancisce il diritto ad essere rappresentato;

· la protezione accordata al minore non accompagnato è ampliata per consentire la riunificazione non solo con il nucleo familiare, ma anche con altri parenti presenti in un altro Stato membro che se ne possano occupare, come accennato sopra; è ulteriormente specificato che, in mancanza di familiari o altri parenti, lo Stato membro competente è quello in cui il richiedente ha presentato la domanda più recente, purché ciò sia nel prevalente interesse del minore.

Per quanto riguarda, in generale, la protezione dei gruppi vulnerabili soggetti alla procedura Dublino:

allo scopo principale di garantire la continuità della protezione offerta ai richiedenti soggetti alla procedura Dublino e destinatari di una decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente, la proposta contempla un meccanismo di scambio delle informazioni utili tra gli Stati membri prima che sia effettuato il trasferimento.

6. Particolare pressione o protezione insufficiente

Per evitare che, in casi di particolare pressione su alcuni Stati membri che presentano capacità limitate di accoglienza e assorbimento, i trasferimenti ai sensi della procedura Dublino aggravino la situazione, è inserita nel regolamento una nuova procedura che consente la sospensione dei trasferimenti verso lo Stato membro competente. È possibile ricorrere a tale procedura anche laddove sussista il rischio che, a seguito di un trasferimento secondo Dublino, il richiedente non benefici di norme di protezione adeguate nello Stato membro competente, segnatamente in termini di condizioni di accoglienza e accesso alla procedura di asilo.

· Rettifiche linguistiche

È necessario apportare una rettifica linguistica nella versione italiana della proposta, all’articolo 3, paragrafo 3, dove va aggiunto l’aggettivo “terzo” dopo la parola “paese”. La versione italiana del regolamento (CE) n. 343/2003 è così allineata con le altre versioni linguistiche del regolamento, evitando rischi di interpretazioni erronee dell’articolo.

Altre rettifiche linguistiche potrebbero trovarsi in altre versioni linguistiche del regolamento.

· Base giuridica

La proposta modifica il regolamento (CE) n. 343/2003 ma si fonda sulla stessa base giuridica, ossia l’articolo 63, primo comma, punto 1, lettera a), del trattato CE.

Il titolo IV del trattato non si applica al Regno Unito e all’Irlanda, a meno che tali Stati non decidano altrimenti secondo le modalità indicate nel protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato ai trattati.

Il Regno Unito e l’Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 343/2003 avendo notificato che intendono partecipare alla sua adozione e applicazione a norma del suddetto protocollo. La posizione di tali Stati membri rispetto al regolamento (CE) n. 343/2003 non ne pregiudica l’eventuale partecipazione al regolamento modificato.

La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai trattati, non partecipa all’adozione del regolamento e, di conseguenza, non è vincolata da esso né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, poiché la Danimarca applica l’attuale regolamento Dublino in seguito a un accordo internazionale concluso con la CE nel 2006 [16], essa dovrà notificare alla Commissione, conformemente all’articolo 3 dell’accordo, la decisione di attuare o meno il contenuto delle modifiche adottate.

· Conseguenze della proposta sugli Stati associati al sistema Dublino non membri dell’UE

Parallelamente all’associazione di vari paesi terzi all’acquis di Schengen, la Comunità ha concluso o sta concludendo con questi stessi paesi accordi di associazione all’acquis Dublino/Eurodac:

- accordo di associazione dell’Islanda e della Norvegia, concluso nel 2001 [17];

- accordo di associazione della Svizzera, concluso il 28 febbraio 2008 [18];

- accordo di associazione del Liechtenstein, concluso il 28 febbraio 2008 [19].

Per stabilire diritti e obblighi tra la Danimarca (che è stata associata, come illustrato sopra, all’acquis Dublino/Eurodac con un accordo internazionale) e i paesi associati di cui sopra, sono stati conclusi altri due strumenti tra la Comunità e i paesi associati [20].

In conformità dei tre accordi citati, i paesi associati accettano l’acquis Dublino/Eurodac e i relativi sviluppi, senza eccezioni. Pur non partecipando all’adozione di atti che modificano l’acquis Dublino o si basano su di esso (quindi neanche alla presente proposta), tali paesi devono notificare alla Commissione entro un termine stabilito se decidono di accettare o meno il contenuto di tali atti, una volta approvati dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Qualora la Norvegia, l’Islanda, la Svizzera o il Liechtenstein non accettino un atto che modifica l’acquis Dublino/Eurodac o si basa su di esso, si applica la clausola “ghigliottina” e pertanto i rispettivi accordi cessano di avere efficacia, a meno che il comitato misto/congiunto istituito dagli accordi decida altrimenti all’unanimità.

· Principio di sussidiarietà

Il titolo IV del trattato CE su visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone conferisce alla Comunità europea talune competenze su queste materie, da esercitare in conformità dell’articolo 5 del trattato CE, cioè soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.

L’attuale base giuridica per l’azione comunitaria sui criteri e sui meccanismi per determinare quale Stato membro è competente per l’esame della domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese terzo in uno degli Stati membri è l’articolo 63, paragrafo 1, lettera a), del trattato CE.

Dato il carattere transnazionale delle tematiche dell’asilo in generale, l’UE si trova nella posizione ideale per proporre soluzioni, nel quadro del sistema comune europeo di asilo, ai problemi connessi all’applicazione del regolamento Dublino. Malgrado il notevole grado di armonizzazione conseguito con il regolamento adottato nel 2003, c’è ancora margine perché l’azione UE possa aumentare l’efficienza e la protezione prevista nel sistema Dublino.

· Principio di proporzionalità

La valutazione d’impatto sulle modifiche da apportare al regolamento Dublino ha attentamente analizzato tutte le opzioni di intervento per la soluzione dei problemi identificati, in modo da ottenere un equilibrio tra costi e benefici, ed è giunta alla conclusione che, privilegiando un’azione a livello UE, non si va oltre quanto necessario alla soluzione di questi problemi, che è poi l’obiettivo perseguito.

· Impatto sui diritti fondamentali

La presente proposta è stata oggetto di un esame approfondito volto a garantire la piena compatibilità con i diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale. Particolare rilievo è stato dato alla necessità di rafforzare le garanzie legali e procedurali delle persone soggette alla procedura Dublino e permettere loro di difendere meglio i loro diritti, nonché all’esigenza di rispettare maggiormente il diritto all’unità familiare e migliorare la situazione dei gruppi vulnerabili, in particolare dei minori non accompagnati, per affrontare meglio le loro esigenze specifiche.

Una maggiore protezione delle persone soggette alla procedura Dublino avrà conseguenze generali molto positive sui richiedenti asilo dal punto di vista dei diritti fondamentali. In particolare, informando meglio i richiedenti asilo sull’applicazione del regolamento e sui loro diritti e obblighi in virtù del regolamento stesso, si otterrà da un lato di aiutarli a difendere meglio i loro diritti, dall’altro di contribuire a diminuire l’intensità dei movimenti secondari, in quanto i richiedenti saranno più disposti a conformarsi al sistema. Sarà rafforzata l’efficacia del diritto a un ricorso giurisdizionale, in particolare stabilendo il diritto di impugnare una decisione di trasferimento e il diritto a non essere trasferito finché non sarà presa una decisione circa l’esigenza di sospendere l’esecuzione del trasferimento; prevedendo che coloro a cui viene notificata la decisione di trasferimento possano beneficiare di un termine ragionevole per proporre ricorso; sancendo il diritto all’assistenza e/o alla rappresentanza legali. Sarà potenziato il principio dell’accesso effettivo alla procedura di asilo, che è parte integrante del diritto di asilo, precisando l’obbligo per lo Stato membro competente di procedere a una valutazione completa delle esigenze di protezione dei richiedenti asilo trasferiti sul suo territorio ai sensi della procedura Dublino. Sarà rafforzato il diritto alla libertà e alla libera circolazione, prevedendo che nell’ambito della procedura Dublino il trattenimento sia consentito soltanto in un caso eccezionale previsto dal regolamento e nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità. Per tenere nella debita considerazione la situazione dei minori, sarà consentito il trattenimento solo se è nel prevalente interesse del minore, mentre sarà vietato il trattenimento dei minori non accompagnati.

Il diritto al ricongiungimento familiare risulterà notevolmente potenziato: in particolare, sarà ampliato il campo di applicazione del regolamento per comprendere richiedenti e beneficiari di protezione sussidiaria, sarà reso obbligatorio il ricongiungimento di parenti a carico e sarà vietato, a determinate condizioni, respingere un richiedente per il quale si possano applicare uno o più criteri di unità familiare al momento della domanda più recente. Queste garanzie non soltanto innalzeranno il livello di protezione per i richiedenti asilo, ma contribuiranno anche a ridurre i movimenti secondari, poiché nel processo di determinazione dello Stato membro competente si terrà conto della situazione personale di ogni richiedente.

Infine, si affronteranno in modo più adeguato le situazioni specifiche dei gruppi vulnerabili, in particolare rafforzando i diritti dei minori non accompagnati, fra l’altro con una migliore definizione del principio dell’interesse prevalente del minore, e istituendo un meccanismo per lo scambio delle informazioni utili, segnatamente sulle condizioni mediche della persona da trasferire, nell’intento primario di assicurare la continuità della protezione e dei diritti garantiti.

Gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni del regolamento nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. Il regolamento prevede un obbligo di controllo e valutazione. Il controllo verterà anche sulle disposizioni che hanno un’incidenza sui diritti fondamentali.

343/2003/CE

nuovo

2008/0243 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, primo comma, punto 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [21],

visto il parere del Comitato delle regioni [22],

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [23],

considerando quanto segue:

nuovo

(1) È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo [24]. Per ragioni di chiarezza, è quindi opportuno provvedere alla rifusione di tale regolamento.

343/2003/CE considerando 1 (adattato)

(2) Una politica comune nel settore dell’asilo, che preveda un regime europeo comune in materia sistema comune europeo di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell’obiettivo dell’Unione europea di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Comunità.

343/2003/CE considerando 2

(3) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha deciso di lavorare all’istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull’applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e di garantire in tal modo che nessuno sia rinviato in un paese nel quale rischia di essere nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di non respingimento. Sotto tale profilo, e senza pregiudizio dei criteri di competenza definiti nel presente regolamento, gli Stati membri, tutti rispettosi del principio di non respingimento, sono considerati Stati sicuri per i cittadini di paesi terzi.

343/2003/CE considerando 3

(4) Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il regime europeo comune in materia di asilo dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo.

343/2003/CE considerando 4

nuovo

(5) Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento dello status di rifugiato protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande d’asilo di protezione internazionale .

343/2003/CE considerando 5

Nel contesto della progressiva realizzazione di un regime europeo comune in materia di asilo che potrebbe portare, a termine, all’introduzione di una procedura comune e uno status uniforme e valido in tutta l’Unione per le persone alle quali è stato riconosciuto il diritto d’asilo, è opportuno, nella presente fase, pur apportandovi i necessari miglioramenti individuati alla luce dell’esperienza, ribadire i principi che ispirano la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990(4) (di seguito “convenzione di Dublino”), la cui attuazione ha stimolato il processo d’armonizzazione delle politiche in materia di asilo.

nuovo

(6) Si è ora conclusa la prima fase dei lavori per l’istituzione di un sistema comune europeo di asilo che dovrebbe portare, a più lungo termine, all’instaurazione di una procedura comune e ad uno status uniforme valido in tutta l’Unione per coloro che hanno ottenuto l’asilo. Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo adottava il programma dell’Aia, determinando gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al riguardo, il programma dell’Aia invitava la Commissione a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase in vista della loro adozione entro il 2010.

(7) Alla luce dei risultati delle valutazioni effettuate, è opportuno in questa fase ribadire i principi che ispirano il regolamento (CE) n. 343/2003 apportando i miglioramenti necessari in vista dell’esperienza acquisita, onde migliorare l’efficienza del sistema e la protezione offerta ai richiedenti protezione internazionale ai sensi di questa procedura.

(8) Per assicurare la parità di trattamento di tutti i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, e per garantire la coerenza con l’acquis dell’UE vigente in materia di asilo, in particolare con la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta [25], è opportuno estendere il campo di applicazione del presente regolamento onde includere i richiedenti protezione sussidiaria e i beneficiari di tale protezione.

(9) Per assicurare la parità di trattamento di tutti i richiedenti asilo, la direttiva […/…/CE], del … , recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri [26] deve applicarsi alla procedura di determinazione dello Stato membro competente disciplinata dal presente regolamento.

(10) Conformemente alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il prevalente interesse del minore deve costituire un criterio fondamentale nell’applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento. Occorre inoltre che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità.

343/2003/CE considerando 6

L’unità del nucleo familiare dovrebbe essere preservata, nella misura compatibile con gli altri obiettivi perseguiti attraverso l’individuazione dei criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo.

nuovo

(11) Conformemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il rispetto dell’unità familiare deve costituire un criterio fondamentale nell’applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento.

343/2003/CE considerando 7

nuovo

(12) Il trattamento congiunto delle domande d’asilo di protezione internazionale degli appartenenti alla stessa famiglia da parte di un unico Stato membro consente di garantire un esame approfondito delle domande e la coerenza delle decisioni adottate nei loro confronti , e di non separare i membri di una stessa famiglia .

nuovo

(13) Per garantire il pieno rispetto del principio dell’unità familiare e del prevalente interesse del minore, è opportuno che il sussistere di una relazione di dipendenza tra un richiedente e la sua famiglia estesa, a motivo di gravidanza o maternità, stato di salute o età avanzata, costituisca un criterio di competenza vincolante. Analogamente è opportuno che, quando il richiedente è un minore non accompagnato, costituisca un criterio di competenza vincolante anche la presenza in un altro Stato membro di un parente che possa occuparsene.

343/2003/CE considerando 7

nuovo

(14) Nondimeno, gli Stati membri dovrebbero Uno Stato membro deve poter derogare ai criteri di competenza per permettere la riunione dei membri di una stessa famiglia quando ciò è reso necessario da motivi umanitari , in particolare per motivi umanitari e caritatevoli, ed esaminare una domanda di protezione internazionale presentata in quello o in un altro Stato membro anche se tale esame non è di sua competenza secondo i criteri vincolanti del presente regolamento, purché lo Stato membro interessato e il richiedente vi acconsentano.

nuovo

(15) È opportuno organizzare un colloquio personale al fine di agevolare la determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale e, ove necessario, informare oralmente i richiedenti sull’applicazione del presente regolamento.

(16) Ai sensi, in particolare, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, occorre stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo contro le decisioni relative a trasferimenti verso lo Stato membro competente, onde assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati.

(17) In conformità della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, per garantire il rispetto del diritto internazionale è necessario che il ricorso effettivo verta tanto sull’esame dell’applicazione del presente regolamento quanto sull’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito.

(18) Il trattenimento dei richiedenti asilo deve rispondere al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale. In particolare, il trattenimento deve essere conforme all’articolo 31 della convenzione di Ginevra e deve applicarsi nelle circostanze eccezionali chiaramente definite, e con le garanzie previste, dalla direttiva […/…/CE] [recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri]. Inoltre, il trattenimento ai fini del trasferimento verso lo Stato membro competente dev’essere limitato e subordinato al principio di proporzionalità per quanto riguarda i mezzi e le finalità del provvedimento.

(19) In conformità del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio [27], il trasferimento verso lo Stato membro competente può avvenire su base volontaria, sotto forma di partenza controllata o sotto scorta. Gli Stati membri devono promuovere i trasferimenti volontari e garantire che i trasferimenti controllati o sotto scorta siano svolti in maniera umana, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana.

343/2003/CE considerando 8

(20) La progressiva instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, entro il quale è garantita la libera circolazione delle persone in forza del trattato che istituisce la Comunità europea, e la definizione di politiche comunitarie relative alle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi, compresi gli sforzi comuni per la gestione delle frontiere esterne, rende necessario instaurare un equilibrio tra i criteri di competenza in uno spirito di solidarietà.

nuovo

(21) L’applicazione del presente regolamento può, in alcune circostanze, creare oneri aggiuntivi a carico di Stati membri che si trovano in situazioni di particolare urgenza, tali da comportare pressioni eccezionali sulle loro capacità di accoglienza, sui loro sistemi di asilo o sulle loro infrastrutture. È pertanto necessario stabilire una procedura efficace per consentire, in siffatti casi, la sospensione temporanea dei trasferimenti verso lo Stato membro interessato e fornire assistenza finanziaria, nell’ambito degli strumenti finanziari dell’UE esistenti. La sospensione temporanea dei trasferimenti secondo Dublino può così contribuire a creare maggiore solidarietà per gli Stati membri i cui sistemi di asilo subiscono particolari pressioni a causa, per lo più, della loro situazione geografica o demografica.

(22) Affinché tutti i richiedenti protezione internazionale beneficino di un livello di protezione adeguato in tutti gli Stati membri, è opportuno che tale meccanismo di sospensione dei trasferimenti sia applicato anche quando la Commissione ritiene che il livello di tutela dei richiedenti protezione internazionale in un dato Stato membro non sia conforme alla legislazione comunitaria in materia di asilo, in particolare in termini di condizioni di accoglienza e accesso alla procedura di asilo.

(23) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [28] si applica al trattamento dei dati personali operato dagli Stati membri in applicazione del presente regolamento.

(24) Lo scambio dei dati personali del richiedente, compresi i dati sensibili sul suo stato di salute, effettuato prima del trasferimento, permetterà alle autorità competenti in materia di asilo di prestare un’assistenza adeguata e assicurerà la continuità della protezione e dei diritti concessi. È opportuno prevedere una specifica disposizione che garantisca la protezione dei dati relativi ai richiedenti che si trovano in questa situazione, in conformità con la direttiva 95/46/CE.

343/2003/CE considerando 9

(25) Si può facilitare l’attuazione del presente regolamento e rafforzarne l’efficacia attraverso accordi bilaterali tra Stati membri volti a migliorare le comunicazioni tra i servizi competenti, ridurre le scadenze procedurali o semplificare il trattamento delle richieste di prendere o riprendere in carico i richiedenti asilo o stabilire le modalità per l’esecuzione dei trasferimenti.

343/2003/CE considerando 10 (adattato)

(26) Occorre garantire la continuità tra il meccanismo di determinazione dello Stato competente istituito dalla convenzione di Dublino dal regolamento (CE) n. 343/2003 e quello previsto dal presente regolamento. Inoltre, occorre garantire la coerenza tra il presente regolamento e il regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000 [.../…] [che istituisce il sistema “Eurodac EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di del regolamento Dublino [29]].

343/2003/CE considerando 11 (adattato)

nuovo

(27) Il funzionamento del sistema Eurodac EURODAC, quale istituito dal regolamento (CE) n. 2725/2000 […/…] [che istituisce il sistema “EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento Dublino] , e in particolare l’attuazione degli articoli 4 6 e 8 10 dovrebbero facilitare l’attuazione l’applicazione del presente regolamento.

nuovo

(28) Il funzionamento del sistema di informazione visti previsto dal regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata [30], in particolare l’attuazione degli articoli 21 e 22, dovrebbe facilitare l’applicazione del presente regolamento.

343/2003/CE considerando 12

(29) Per quanto riguarda il trattamento di persone che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti giuridici internazionali di cui sono parti.

343/2003/CE considerando 13

(30) Le misure di attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [31].

1103/2008/CE punto 3, primo comma dell’allegato (adattato)

nuovo

(31) Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 343/2003, È opportuno in particolare che la Commissione dovrebbe avere abbia il potere di adottare le condizioni e le procedure relative all’applicazione della clausola umanitaria delle disposizioni sui minori non accompagnati e sul ricongiungimento dei parenti a carico , nonché i criteri necessari per l’esecuzione dei trasferimenti. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento (CE) n. 343/2003, completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

nuovo

(32) Le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 sono state adottate con il regolamento (CE) n. 1560/2003. Sarebbe opportuno integrare alcune disposizioni di quest’ultimo regolamento nel presente regolamento, a fini di chiarezza o perché possono contribuire a un obiettivo generale. In particolare è importante, sia per gli Stati membri che per i richiedenti asilo interessati, che sia disposto un meccanismo generale per la composizione delle eventuali divergenze tra gli Stati membri sull’applicazione di una disposizione del presente regolamento. È quindi giustificato inserire nel presente regolamento il meccanismo di composizione delle controversie sulla clausola umanitaria previsto dal regolamento (CE) n. 1560/2003, ed estenderne il campo di applicazione a tutto il presente regolamento.

343/2003/CE considerando 14 (adattato)

nuovo

(33) Per essere efficacemente controllata, Ll’applicazione del presente regolamento dovrebbe deve formare oggetto di periodiche valutazioni.

343/2003/CE considerando 15

nuovo

(34) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi che sono riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [32]. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto del diritto d’asilo garantito dall’articolo 18 e promuovere l’applicazione degli articoli 1, 4, 7, 24 e 47 della Carta, e dev’essere applicato di conseguenza .

343/2003/CE considerando 16

nuovo

(35) Poiché l’obiettivo dell’azione prevista, ossia l’introduzione di criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide , non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell’azione in questione, può essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire conformemente al principio di sussidiarietà enunciato dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.,

343/2003/CE considerando 17 (adattato)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera del 30 ottobre 2001, la propria volontà di partecipare all’adozione ed applicazione della presente direttiva.

343/2003/CE considerando 18 (adattato)

La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all’adozione del presente regolamento e di conseguenza non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione.

343/2003/CE considerando 19 (adattato)

La convenzione di Dublino resta in vigore e continua ad applicarsi tra la Danimarca e gli Stati membri vincolati dal presente regolamento finché non sarà concluso un accordo che consenta la partecipazione della Danimarca al presente regolamento,

343/2003/CE (adattato)

nuovo

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide .

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) “cittadino di un paese terzo”: qualsiasi persona che non è un cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea e che non è beneficiaria del diritto comunitario alla libera circolazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [33] ;

b) “convenzione di Ginevra”: la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

c) “domanda d’asilo”: la domanda presentata da un cittadino di un paese terzo che può considerarsi una richiesta di protezione internazionale da parte di uno Stato membro, a norma della convenzione di Ginevra. Tutte le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo, salvo che il cittadino di un paese terzo solleciti esplicitamente un distinto tipo di protezione, che può essere richiesto con domanda separata;

nuovo

b) “domanda di protezione internazionale”: la domanda di protezione internazionale quale definita all’articolo 2, lettera g), della direttiva 2004/83/CE;

343/2003/CE (adattato)

nuovo

c) d) “richiedente” o “richiedente asilo”: il cittadino di un paese terzo o l’apolide che ha presentato una domanda di asilo protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

d)e) “esame di una domanda d’asilo di protezione internazionale ”: l’insieme delle misure d’esame, le decisioni e le sentenze pronunciate dalle autorità competenti su una domanda d’asilo di protezione internazionale conformemente alla legislazione interna direttiva 2005/85/CE del Consiglio [34], ad eccezione delle procedure volte a determinare quale sia lo Stato competente in applicazione delle disposizioni del presente regolamento , e alla direttiva 2004/83/CE ;

e) f) “ritiro della di una domanda d’asilo di protezione internazionale ”: l’azione con la quale il richiedente asilo mette termine alle procedure avviate con la presentazione della sua domanda d’asilo di protezione internazionale , conformemente alla legislazione interna direttiva 2005/85/CE , esplicitamente o tacitamente;

f) g) “rifugiato beneficiario di protezione internazionale ”: qualsiasi il cittadino di un paese terzo o l’apolide al quale è stata riconosciuta la necessità di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2004/83/CE al quale è stato riconosciuto lo status definito dalla convenzione di Ginevra ed ammesso a risiedere in quanto tale nel territorio di uno Stato membro;

nuovo

g) “minore”: il cittadino di un paese terzo o l’apolide di età inferiore agli anni diciotto;

343/2003/CE (adattato)

nuovo

h) “minorie non accompagnatio”: le persone non coniugate di età inferiore ai diciotto anni il minore che entrano entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da una persona adultao che ne sia responsabile per esse in base alla per legge o in base agli usi, finché non ne assuma fino a quando non sia effettivamente la custodia una persona per esse responsabile, affidato ad un tale adulto; ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;

i) “familiari”: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare del richiedente asilo già costituito nel paese di origine che si trovano nel territorio degli Stati membri:

i) il coniuge del richiedente asilo o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge sugli stranieri;

ii) i figli minori di coppie di cui al punto i) o del richiedente, a condizione che non siano coniugati e siano a carico, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;

nuovo

iii) i figli minori coniugati della coppia di cui al punto i) o del richiedente, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale, se è nel loro interesse prevalente risiedere con il richiedente;

343/2003/CE (adattato)

nuovo

iv) iii) il padre, la madre o il tutore quando il del richiedente o rifugiato se questi è minorenne minore e non coniugato, oppure minore e coniugato, ove sia nel suo interesse prevalente risiedere con il padre, la madre o il tutore ;

nuovo

v) i fratelli minori non coniugati del richiedente, se questi è minore e non coniugato, oppure se il richiedente o i suoi fratelli sono minori e coniugati, ove sia nell’interesse prevalente di uno o più di loro risiedere insieme;

343/2003/CE (adattato)

nuovo

j) “titolo di soggiorno”: qualsiasi permesso rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che autorizza il soggiorno di un cittadino di un paese terzo o di un apolide nel suo territorio, compresi i documenti che consentono all’interessato di soggiornare nel territorio nazionale nell’ambito di un regime di protezione temporanea o fino a quando avranno termine le circostanze che ostano all’esecuzione di un provvedimento di allontanamento, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciati nel periodo necessario a determinare lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento o durante l’istruzione l’esame di una domanda d’asilo di protezione internazionale o di una richiesta di permesso di soggiorno;

k) “visto”: l’autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per il transito o per l’ingresso ai fini di soggiorno in tale Stato membro o in diversi Stati membri. La natura del visto è illustrata dalle seguenti definizioni:

i) “visto per soggiorno di lunga durata”: l’autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per l’ingresso ai fini di un soggiorno nel territorio di tale Stato membro per una durata superiore ai tre mesi;

ii) “visto per soggiorno di breve durata”: l’autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per l’ingresso ai fini di un soggiorno nel territorio di tale Stato membro o di più Stati membri per un periodo di durata inferiore ai tre mesi;

iii) “visto di transito”: l’autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per l’ingresso ai fini di transito attraverso il territorio di tale Stato membro o di diversi Stati membri, ad eccezione del transito aeroportuale;

iv) “visto di transito aeroportuale”: l’autorizzazione o la decisione che permette al cittadino di un paese terzo, soggetto specificamente a tale obbligo, di attraversare la zona di transito di un aeroporto, vale a dire senza accedere al territorio nazionale dello Stato membro interessato, in occasione di uno scalo o di un trasferimento tra due tratte di un volo internazionale.

nuovo

l) “rischio di fuga”: l’esistenza in un caso particolare di motivi basati su criteri obiettivi definiti dalla legge per ritenere che un richiedente o un cittadino di un paese terzo o un apolide oggetto di una decisione di trasferimento possa tentare la fuga.

343/2003/CE (adattato)

nuovo

CAPO II

PRINCIPI GENERALI E GARANZIE

Articolo 3

Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale

1. Gli Stati membri esaminano la qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata di da un cittadino di un paese terzo o da un apolide presentata sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito o nel rispettivo territorio. Una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III del presente regolamento .

343/2003/CE articolo 13

nuovo

2. Quando lo Stato membro competente per l’esame della domanda d’asilo di protezione internazionale non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.

343/2003/CE

nuovo

3. Ogni Stato membro mantiene la possibilità, conformemente alla propria legislazione nazionale, di inviare un richiedente asilo in un paese terzo sicuro , nel rispetto delle disposizioni della convenzione di Ginevra norme e delle garanzie previste dalla direttiva 2005/85/CE .

343/2003/CE articolo 3, paragrafo 4 (adattato)

nuovo

Articolo 4

Diritto di informazione

41. Non appena venga presentata una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti degli Stati membri informano Iil richiedente asilo è informato per iscritto in una lingua che possa essere sufficientemente compresa dallo stesso, dell’applicazione del presente regolamento, delle date e degli effetti pertinenti. , specificando in particolare:

nuovo

a) le finalità del presente regolamento e le conseguenze dell’eventuale presentazione di un’altra domanda in uno Stato membro diverso;

b) i criteri di assegnazione della competenza e la relativa gerarchia;

c) la procedura generale e i termini che gli Stati membri devono rispettare;

d) i possibili esiti della procedura e le conseguenze;

e) la possibilità di impugnare una decisione di trasferimento;

f) il fatto che le autorità competenti possono scambiarsi dati relativi al richiedente al solo scopo di rispettare gli obblighi derivanti dal presente regolamento;

g) l’esistenza del diritto di accesso ai propri dati e il diritto di chiedere che i dati inesatti siano rettificati o che i dati trattati illecitamente siano cancellati, nonché il diritto di ottenere informazioni sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti e gli estremi delle autorità di controllo nazionali che sono adite in materia di tutela dei dati personali.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono fornite per iscritto al richiedente in una lingua che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. A questo fine gli Stati membri si avvalgono dell’opuscolo comune redatto conformemente al paragrafo 3.

Ove necessario per la corretta comprensione del richiedente, le informazioni vengono fornite anche oralmente in occasione del colloquio organizzato in conformità dell’articolo 5.

Gli Stati membri provvedono a comunicare le informazioni in modo consono all’età del richiedente.

3. È redatto un opuscolo comune contenente quanto meno le informazioni di cui al paragrafo 1, secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2.

Articolo 5

Colloquio personale

1. Lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente ai sensi del presente regolamento offre ai richiedenti l’opportunità di un colloquio personale con una persona qualificata, a norma della legislazione nazionale, a svolgere tale colloquio.

2. Scopo del colloquio personale è agevolare il processo di determinazione dello Stato membro competente, permettendo in particolare al richiedente di presentare informazioni pertinenti necessarie alla corretta identificazione dello Stato membro competente, e informare oralmente il richiedente dell’applicazione del presente regolamento.

3. Il colloquio personale si svolge in tempo utile dopo la presentazione di una domanda di protezione internazionale e, in ogni caso, prima che sia presa la decisione di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente in conformità dell’articolo 25, paragrafo 1.

4. Il colloquio personale si tiene in una lingua che ragionevolmente si suppone comprensibile al richiedente e nella quale è in grado di comunicare. Ove necessario, gli Stati membri scelgono un interprete in grado di garantire una comunicazione adeguata tra il richiedente e la persona che conduce il colloquio personale.

5. Il colloquio personale si svolge in condizioni tali da garantire un’adeguata riservatezza.

6. Lo Stato membro che conduce il colloquio personale redige una breve relazione contenente le principali informazioni fornite dal richiedente durante il colloquio e ne mette una copia a disposizione del richiedente. La relazione è allegata all’eventuale decisione di trasferimento ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1.

Articolo 6

Garanzie per i minori

1. Il prevalente interesse del minore costituisce un criterio fondamentale nell’attuazione, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal presente regolamento.

2. Gli Stati membri provvedono affinché un rappresentante rappresenti e/o assista il minore non accompagnato in tutte le procedure previste dal presente regolamento. Tale rappresentante può essere anche quello di cui all’articolo 23 della direttiva […/…/CE] [recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri].

3. Nel valutare il prevalente interesse del minore, gli Stati membri cooperano strettamente tra loro e tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a) le possibilità di ricongiungimento familiare;

b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo all’appartenenza etnica, religiosa, culturale e linguistica;

c) considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima della tratta;

d) l’opinione del minore, secondo la sua età e maturità.

4. Gli Stati membri stabiliscono procedure nella rispettiva legislazione nazionale dirette a rintracciare i familiari o altri parenti del minore non accompagnato presenti negli Stati membri. Essi iniziano a rintracciare i familiari o altri parenti del minore non accompagnato non appena sia presentata domanda di protezione internazionale, sempre tutelando il prevalente interesse del minore.

5. Le autorità competenti di cui all’articolo 33 che trattano domande relative a minori non accompagnati ricevono una specifica formazione in merito alle particolari esigenze degli stessi.

343/2003/CE (adattato)

nuovo

CAPO III

GERARCHIA DEI CRITERI

CRITERI PER DETERMINARE LO STATO MEMBRO COMPETENTE

Articolo 5 7

Gerarchia dei criteri

1. I criteri per la determinazione dello Stato membro competente si applicano nell’ordine nel quale sono definiti dal presente capo.

2. La determinazione dello Stato membro competente in applicazione di tali dei criteri definiti dal presente capo avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente asilo ha presentato domanda di protezione internazionale per la prima volta in uno Stato membro.

nuovo

3. In deroga al paragrafo 2, per garantire il rispetto del principio dell’unità familiare e del prevalente interesse del minore, la determinazione dello Stato membro competente in applicazione dei criteri definiti agli articoli da 8 a 12 avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente asilo ha presentato la domanda più recente di protezione internazionale. Il presente paragrafo si applica a condizione che le precedenti domande del richiedente asilo non siano state ancora oggetto di una prima decisione di merito.

343/2003/CE (adattato)

nuovo

Articolo 6 8

Minori non accompagnati

1. Se il richiedente asilo è un minore non accompagnato, è competente per l’esame della domanda di asilo protezione internazionale lo Stato membro nel quale si trova legalmente un suo familiare, purché ciò sia nel miglior prevalente interesse del minore.

343/2003/CE articolo 15, paragrafo 3 (adattato)

nuovo

23. Se Laddove il richiedente asilo è sia un minore non accompagnato in un altro Stato membro che ha uno o più parenti un parente che possa occuparsi di lui/lei presente legalmente in un altro Stato membro , gli Stati membri cercano di ricongiungere il minore con il(i) parente(i), detto Stato membro è competente per l’esame della domanda, purché a meno che ciò sia in contrasto con il miglior nel prevalente interesse del minore.

nuovo

3. Se familiari o altri parenti del richiedente sono presenti legalmente in più di uno Stato membro, lo Stato membro competente per l’esame della domanda è determinato sulla base del prevalente interesse del minore.

343/2003/CE

nuovo

4. In mancanza di un familiare o di altro parente , è competente per l’esame della domanda lo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda d’asilo di protezione internazionale più recente, purché ciò sia nel prevalente interesse del minore.

1103/2008/CE, punto 3, paragrafo 1 dell’allegato

nuovo

5. Le condizioni e le procedure d’applicazione del presente articolo dei paragrafi 2 e 3 ed anche, eventualmente, meccanismi di conciliazione intesi a comporre le divergenze tra Stati membri circa la necessità o il luogo nel quale procedere al ricongiungimento delle persone interessate, sono adottate dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27 40, paragrafo 3.

343/2003/CE (adattato)

nuovo

Articolo 79

Familiari beneficiari di protezione internazionale

Se un familiare del richiedente asilo, a prescindere dal fatto che la famiglia fosse già costituita nel paese di origine, è stato autorizzato a soggiornare in qualità di rifugiato beneficiario di protezione internazionale in uno Stato membro, tale Stato membro è competente per l’esame della domanda d’asilo di protezione internazionale, , purché gli interessati lo desiderino abbiano espresso tale desiderio per iscritto .

Articolo 8 10

Familiari richiedenti protezione internazionale

Se un familiare di un richiedente asilo ha presentato in uno Stato membro una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata presa una prima decisione di merito, l’esame della domanda d’asilo di protezione internazionale compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati lo desiderino abbiano espresso tale desiderio per iscritto.

Articolo 1511

Parenti a carico

21. Laddove Nel caso in cui la persona interessata il richiedente asilo sia dipendente dall’assistenza dell’altra di un parente a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, serio handicap o età avanzata, o laddove un parente sia dipendente dall’assistenza del richiedente asilo per gli stessi motivi, è competente per l’esame della domanda lo Stato membro considerato più adeguato per lasciarli insieme o ricongiungerli, gli Stati membri possono lasciare insieme o ricongiungere il richiedente asilo e un altro parente che si trovi nel territorio di uno degli Stati membri, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d’origine e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto. Nel determinare lo Stato membro più adeguato si tiene conto del prevalente interesse degli interessati, ad esempio della capacità di viaggiare della persona dipendente .

1560/2003 articolo 11, paragrafo 1 (adattato)

L’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 si applica sia al richiedente asilo che dipenda dall’assistenza del familiare soggiornante in uno Stato membro, sia al familiare soggiornante in uno Stato membro che dipenda dall’assistenza del richiedente asilo.

1103/2008/CE, punto 3, paragrafo 1 dell’allegato

2.5 Le condizioni e le procedure d’applicazione del presente articolo paragrafo 1 ed anche, eventualmente, meccanismi di conciliazione intesi a comporre le divergenze tra Stati membri circa la necessità o il luogo nel quale procedere al ricongiungimento delle persone interessate, sono adottate dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27 40, paragrafo 3.

343/2003/CE (adattato)

nuovo

Articolo 14 12

Procedura familiare

Quando diversi membri di una famiglia presentano una domanda d’asilo di protezione internazionale nel medesimo Stato membro simultaneamente, o in date sufficientemente ravvicinate perché le procedure di determinazione dello Stato competente possano essere svolte congiuntamente, e se l’applicazione dei criteri enunciati nel presente regolamento porterebbe a trattarle separatamente, la determinazione dello Stato competente si basa sulle seguenti disposizioni:

a) è competente per l’esame delle domande d’asilo di protezione internazionale di tutti gli appartenenti alla medesima famiglia lo Stato membro che i criteri designano come competente per prendere in carico il maggior numero di familiari;

b) negli altri casi, è competente lo Stato membro che i criteri designano come competente per l’esame della domanda del familiare più anziano.

Articolo 9 13

Rilascio di titoli di soggiorno o visti

1. Se il richiedente asilo è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l’esame della domanda d’asilo di protezione internazionale è quello che ha rilasciato tale titolo.

2. Se il richiedente asilo è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l’esame della domanda d’asilo di protezione internazionale è quello che ha rilasciato il visto, a meno che il visto non sia stato rilasciato in rappresentanza o su autorizzazione scritta di un altro Stato membro. In tal caso, l’esame della domanda d’asilo di protezione internazionale compete a quest’ultimo. Allorché uno Stato membro consulta preventivamente, per ragioni segnatamente di sicurezza, l’autorità centrale di un altro Stato membro, la risposta di quest’ultimo alla consultazione non costituisce un’autorizzazione scritta ai sensi della presente disposizione.

3. Se il richiedente asilo è titolare di più titoli di soggiorno o visti in corso di validità, rilasciati da vari Stati membri, lo Stato membro competente per l’esame della domanda d’asilo di protezione internazionale è, nell’ordine:

a) lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno che conferisce il diritto di soggiorno più lungo o, se la validità temporale è identica, lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno la cui scadenza è più lontana;

b) lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana, quando i visti sono di analoga natura;

c) quando si tratta di visti di natura diversa, lo Stato membro che ha rilasciato il visto di validità più lunga o, in caso di validità identica, lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana.

4. Se il richiedente asilo è titolare soltanto di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l’ingresso nel territorio di uno Stato membro, si applicano i paragrafi 1, 2 e 3 fino a che il richiedente asilo non abbia lasciato i territori degli Stati membri.

Qualora il richiedente asilo sia titolare di uno o più titoli di soggiorno scaduti da oltre due anni o di uno o più visti scaduti da oltre sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l’ingresso nel territorio di uno Stato membro e non abbia lasciato i territori degli Stati membri, è competente lo Stato membro in cui è presentata la domanda di protezione internazionale .

5. Il fatto che il titolo di soggiorno o il visto sia stato rilasciato ad un cittadino di un paese terzo che ha declinato una identità falsa o usurpata o dietro presentazione di documenti falsificati, contraffatti o non validi non osta all’attribuzione della competenza allo Stato membro che lo ha rilasciato. Tuttavia, lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto non è competente se può dimostrare che la frode è avvenuta successivamente al rilascio del titolo o del visto.

Articolo 10 14

Ingresso e/o soggiorno

1. Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all’articolo 2218, paragrafo 3, inclusi i dati di cui al capo III del regolamento (CE) n. 2725/2000[. .../...] [che istituisce il sistema “EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento Dublino], che il richiedente asilo ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l’esame della domanda d’asilo di protezione internazionale . Questa responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera.

2. Quando uno Stato membro non può o non può più essere ritenuto responsabile ai sensi del paragrafo 1 e quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all’articolo 2218, paragrafo 3, che il richiedente asilo - entrato illegalmente nei territori degli Stati membri o del quale non si possano accertare le circostanze dell’ingresso - all’atto della presentazione della domanda ha soggiornato in precedenza per un periodo continuato di almeno cinque mesi in uno Stato membro prima di presentare domanda di protezione internazionale , detto Stato membro è competente per l’esame della domanda d’asilo di protezione internazionale .

Se il richiedente asilo ha soggiornato per periodi di almeno cinque mesi in vari Stati membri, lo Stato membro in cui ciò si è verificato per l’ultima volta è competente per l’esame della domanda d’asilo di protezione internazionale .

Articolo 11 15

Ingresso con esenzione dal visto

1. Se un cittadino di un paese terzo o un apolide entra nel territorio di uno Stato membro in cui è dispensato dal visto, l’esame della domanda di asilo protezione internazionale compete in questo caso a tale Stato membro.

2. Il principio di cui al paragrafo 1 non si applica se il cittadino di un paese terzo o l’apolide presenta la domanda d’asilo di protezione internazionale in un altro Stato membro in cui è parimenti dispensato dal visto per l’ingresso nel suo territorio. In questo caso quest’ultimo Stato membro è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale .

Articolo 12 16

Domanda nella zona internazionale di transito di un aeroporto

Quando la domanda d’asilo di protezione internazionale è presentata in una zona internazionale di transito di un aeroporto di uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide , detto Stato membro è competente per l’esame della domanda.

CAPO IV

CLAUSOLA UMANITARIA

CLAUSOLE DISCREZIONALI

Articolo 15 17

Clausole discrezionali

343/2003/CE articolo 3, paragrafo 2 (adattato)

nuovo

1. 2.In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può , in particolare per motivi umanitari e caritatevoli, decidere di esaminare una domanda d’asilo di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide , anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento , purché il richiedente vi acconsenta.

In tale ipotesi, detto Stato membro diventa lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento e assume gli obblighi connessi a tale competenza. Eventualmente Se applicabile , esso ne informa lo Stato membro anteriormente competente, lo Stato membro che ha in corso la procedura volta a determinare lo Stato membro competente o quello al quale è stato chiesto di prendere o riprendere in carico il richiedente asilo , utilizzando la rete telematica DubliNet istituita a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003 .

Lo Stato membro divenuto competente ai sensi del presente paragrafo indica inoltre immediatamente nell’EURODAC di aver assunto la competenza in conformità con l’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. […./…] [che istituisce il sistema “EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento Dublino].

343/2003/CE (adattato)

nuovo

2. 1 Qualsiasi Stato membro può, pur non essendo competente in applicazione dei criteri definiti dal presente regolamento Lo Stato membro nel quale è presentata una domanda di protezione internazionale e che procede alla determinazione dello Stato membro competente, oppure lo Stato membro competente, possono, in ogni momento, chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento dei membri di una stessa famiglia nonché di altri parenti a carico, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali , anche se lo Stato membro richiesto non è competente in applicazione dei criteri definiti agli articoli da 8 a 12 del presente regolamento . In tal caso detto Stato membro esamina, su richiesta di un altro Stato membro, la domanda di asilo dell’interessato. Le persone interessate debbono acconsentire esprimere il loro consenso per iscritto.

1560/2003 articolo 13, paragrafo 2

La richiesta di presa in carico consta di tutti gli elementi a disposizione dello Stato membro richiedente, che consentano allo Stato membro richiesto di valutare la situazione.

1560/2003 (adattato) articolo 13, paragrafo 3

nuovo

Lo Stato richiesto provvede alle a tutte le debite verifiche per accertare, a seconda dei casi, il sussistere di motivi umanitari, specie d’ordine familiare o culturale, l’effettiva dipendenza dell’interessato o la capacità e l’impegno dell’altra persona interessata a prestare la necessaria assistenza. per circostanziare i motivi umanitari invocati ed emana una decisione sulla richiesta entro due mesi dalla data in cui quest’ultima è pervenuta. L’eventuale decisione di rifiuto della richiesta dev’essere motivata.

343/2003/CE (adattato)

nuovo

4. Se lo Stato membro acconsente a richiesto accetta tale richiesta, la competenza dell’esame della domanda gli è trasferita.

343/2003/CE (adattato)

nuovo

CAPO V

OBBLIGO DI PRENDERE O RIPRENDERE IN CARICO UN RICHIEDENTE ASILO

OBBLIGHI DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE

Articolo 1618

Obblighi dello Stato membro competente

1. Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo di protezione internazionale in forza del presente regolamento è tenuto a:

a) prendere in carico, alle condizioni specificate negli articoli 2117 a 19, 22 e 28, il richiedente asilo che ha presentato domanda d’asilo in un altro Stato membro;

b)c) riprendere in carico, alle condizioni di cui all’articolo 20 agli articoli 23, 24 e 28, il richiedente asilo la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza esserne stato autorizzato titolo di soggiorno;

c)d) riprendere in carico, alle condizioni di cui all’articolo 20 agli articoli 23, 24 e 28, il richiedente asilo che ha ritirato la sua domanda in corso d’esame e che ha presentato una domanda d’asilo in un altro Stato membro;

d)e) riprendere in carico, alle condizioni di cui all’articolo 20 agli articoli 23, 24 e 28, il cittadino di un paese terzo o l’apolide del quale ha respinto è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza esserne stato autorizzato titolo di soggiorno.

2. Lo Stato membro competente è tenuto , in tutte le circostanze di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), a esaminare o b) portare a termine l’esame della domanda d’asilo; di protezione internazionale presentata dal richiedente ai sensi dell’articolo 2, lettera d). Qualora lo Stato membro competente abbia interrotto l’esame di una domanda in seguito al ritiro di quest’ultima da parte del richiedente, esso annulla tale decisione e porta a termine l’esame della domanda ai sensi dell’articolo 2, lettera d).

Articolo 19

Cessazione delle competenze

1. 2.Se uno Stato membro rilascia al richiedente asilo un titolo di soggiorno, gli obblighi previsti all’articolo 18, paragrafo 1, ricadono su detto Stato membro.

2. 3.Gli obblighi di cui all’articolo 18, paragrafo 1, vengono meno se lo Stato membro competente per l’esame della domanda può stabilire, quando gli viene chiesto di prendere o riprendere in carico un richiedente o un’altra persona ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), che il cittadino di un paese terzo l’interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che detto cittadino di un paese terzo l’interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente.

nuovo

La domanda presentata dopo tale assenza è considerata una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente.

343/2003/CE (adattato)

nuovo

3. 4. Gli obblighi previsti all’articolo 18, paragrafo 1, lettere c)d) ed e)d), vengono meno, inoltre, non appena se lo Stato membro competente per l’esame della domanda d’asilo ha adottato ed effettivamente messo in atto, può stabilire, quando gli viene chiesto di riprendere in carico un richiedente o un’altra persona ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), che l’interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri in conformità di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emessa da quello Stato membro a seguito del ritiro o del rigetto della domanda d’asilo, le disposizioni necessarie perché il cittadino di un paese terzo rientri nel suo paese d’origine o in un altro paese in cui poteva legalmente recarsi.

nuovo

La domanda presentata dopo un allontanamento effettivo è considerata una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente.

343/2003/CE (adattato)

nuovo

CAPO VI

PROCEDURE DI PRESA IN CARICO E RIPRESA IN CARICO

SEZIONE I: Avvio della procedura

Articolo 4 20

Avvio della procedura

1. Il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento è avviato non appena una domanda d’asilo di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato membro.

2. La domanda d’asilo di protezione internazionale si considera presentata non appena le autorità competenti dello Stato membro interessato ricevono un formulario presentato dal richiedente asilo o un verbale redatto dalle autorità. Nel caso di domanda non scritta, il periodo che intercorre dalla dichiarazione di volontà e la stesura del relativo verbale deve essere quanto più breve possibile.

3. Ai fini del presente regolamento, la situazione del minore che accompagna il richiedente asilo e risponde alla definizione di familiare ai sensi dell’articolo 2, lettera i), è indissociabile da quella del genitore o tutore e rientra nella competenza dello Stato membro competente per l’esame della domanda d’asilo di protezione internazionale del suddetto genitore o tutore, anche se il minore non è personalmente un richiedente asilo , purché ciò sia nel suo interesse prevalente . Lo stesso trattamento è riservato ai figli nati dopo che i richiedenti sono giunti nel territorio degli Stati membri senza che sia necessario cominciare una nuova procedura di presa in carico degli stessi.

4. Quando una domanda d’asilo di protezione internazionale è presentata alle autorità competenti di uno Stato membro da un richiedente che si trova nel territorio di un altro Stato membro, la determinazione dello Stato membro competente spetta allo Stato membro nel cui territorio si trova il richiedente asilo. Tale Stato membro è informato tempestivamente dallo Stato membro che ha ricevuto la domanda d’asilo di protezione internazionale e, ai fini del presente regolamento, è considerato lo Stato nel quale la domanda è stata presentata.

Il richiedente è informato per iscritto di tale comunicazione e della data alla quale essa è avvenuta.

5. Lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda d’asilo di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui all’articolo 20 agli articoli 23, 24 e 28 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda, a riprendere in carico il richiedente asilo che si trova in un altro Stato membro e ha presentato colà una nuova domanda d’asilo di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente.

Tale obbligo viene meno se qualora lo Stato membro tenuto a portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente possa stabilire che il richiedente asilo ha lasciato nel frattempo i territori degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi o se uno che un altro Stato membro gli ha rilasciato un titolo di soggiorno.

nuovo

La domanda presentata dopo tale assenza è considerata una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente.

343/2003/CE (adattato)

nuovo

Sezione II: Procedure per le richieste di presa in carico

Articolo 17 21

Presentazione di una richiesta di presa in carico

1. Lo Stato membro che ha ricevuto una domanda d’asilo di protezione internazionale e ritiene che un altro Stato membro sia competente per l’esame della stessa può interpellare tale Stato membro affinché prenda chiedere a tale Stato membro di prendere in carico il richiedente asilo quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda d’asilo ai sensi dell’articolo 420, paragrafo 2.

Se la richiesta di prendere in carico il richiedente asilo non è formulata entro tre mesi, la competenza dell’esame della domanda d’asilo di protezione internazionale spetta allo Stato membro al quale la domanda è stata presentata.

2. Lo Stato membro richiedente può sollecitare una risposta urgente nei casi in cui la domanda d’asilo di protezione internazionale sia stata presentata a seguito di un rifiuto d’ingresso o di soggiorno, di un arresto per soggiorno irregolare o della notificazione o dell’esecuzione di un provvedimento di allontanamento e/o nel caso in cui il richiedente asilo sia detenuto.

La richiesta riporta i motivi che giustificano una risposta urgente e il termine entro il quale tale risposta è attesa. Tale termine è pari ad almeno una settimana.

3. In entrambi i casi, la richiesta di presa in carico da parte di un altro Stato membro viene effettuata utilizzando un formulario uniforme ed accludendo elementi di prova o circostanze indiziarie quali descritti nei due elenchi dell’articolo 1822, paragrafo 3, e/o elementi pertinenti tratti dalla dichiarazione del richiedente asilo, che permettano alle autorità dello Stato richiesto di verificare la competenza di questo in base ai criteri definiti dal presente regolamento.

Le norme relative all’emissione e alle modalità di trasmissione delle richieste sono adottate in conformità della procedura di cui all’articolo 27 40, paragrafo 2.

Articolo 1822

Risposta a una richiesta di presa in carico

1. Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie, in particolare nei suoi archivi, e delibera sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro due mesi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta.

2. Nella procedura di determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda d’asilo di protezione internazionale stabilita nel presente regolamento, sono utilizzati elementi di prova e prove indiziarie.

3. Conformemente alla procedura di cui all’articolo 2740, paragrafo 2, sono compilati due elenchi, da riesaminare periodicamente, ove figurano gli elementi di prova e le prove indiziarie conformemente ai seguenti criteri:

a) Prove:

i) Si tratta di prove formali che determinano la competenza ai sensi del presente regolamento, finché non siano confutate da prove contrarie.

ii) Gli Stati membri forniscono al comitato di cui all’articolo 27 40 modelli dei diversi tipi di documenti amministrativi, conformemente alla tipologia stabilita nell’elenco di prove formali.

b) Prove indiziarie:

i) Si tratta di elementi indicativi che, pur essendo oppugnabili, possono essere sufficienti, in alcuni casi, a seconda del valore probatorio ad essi attribuito.

ii) Il loro valore probatorio, in relazione alla competenza per l’esecuzione della procedura di asilo protezione internazionale , è esaminato caso per caso.

4. Il requisito della prova non deve andare oltre quanto necessario ai fini della corretta applicazione del presente regolamento.

5. In mancanza di prove formali, lo Stato membro richiesto si dichiara competente se le prove indiziarie sono coerenti, verificabili e sufficientemente particolareggiate per stabilire la competenza.

6. Se lo Stato membro richiedente ha invocato l’urgenza, conformemente alle disposizioni dell’articolo 1721, paragrafo 2, lo Stato membro richiesto compie ogni sforzo al fine di rispettare il termine indicato. In casi eccezionali, quando è possibile dimostrare che l’esame di una richiesta ai fini della presa in carico di un richiedente è particolarmente complessa, lo Stato membro richiesto può fornire la risposta dopo il termine richiesto, ma comunque entro un mese. In tali situazioni lo Stato membro richiesto deve comunicare la propria decisione di differire la risposta allo Stato richiedente entro il termine originariamente richiesto.

7. La mancata risposta entro la scadenza del termine di due mesi citato al paragrafo 1 e di quello di un mese citato al paragrafo 6 equivale all’accettazione della richiesta e comporta l’obbligo di prendere in carico la persona, comprese le compreso l’obbligo di prendere disposizioni appropriate all’arrivo della stessa.

Sezione III. Procedure per le richieste di ripresa in carico

Articolo 20 23

Presentazione di una richiesta di ripresa in carico

343/2003/CE (adattato)

nuovo

1. La ripresa in carico di un richiedente asilo Lo Stato membro presso il quale è stata presentata una domanda successiva di protezione internazionale o sul cui territorio soggiorna, senza titolo di soggiorno, un richiedente o altra persona ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), che ritenga che un altro Stato membro sia competente in conformità dell’articolo 420, paragrafo 5, e dell’articolo 1618, paragrafo 1, lettere c)b), d)c) e e)d), è effettuata con le seguenti modalità: può chiedere all’altro Stato membro di riprendere in carico tale persona.

nuovo

2. Nel caso di una domanda successiva di protezione internazionale, la richiesta di ripresa in carico dell’interessato è presentata quanto prima e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente EURODAC ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. […./…] [che istituisce il sistema “EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento Dublino].

Se la richiesta di ripresa in carico del richiedente che ha presentato una domanda successiva di protezione internazionale è basata su prove diverse dai dati ottenuti dal sistema EURODAC, essa viene inviata allo Stato membro richiesto entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2.

3 In assenza di domanda successiva di protezione internazionale, ove lo Stato membro richiedente decida di consultare il sistema EURODAC ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. […./…] [che istituisce il sistema “EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento Dublino], la richiesta di ripresa in carico dell’interessato è presentata quanto prima e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente EURODAC ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del richiamato regolamento.

Se la richiesta di ripresa in carico dell’interessato è basata su prove diverse dai dati ottenuti dal sistema EURODAC, essa viene inviata allo Stato membro richiesto entro tre mesi dalla data in cui lo Stato membro richiedente apprende che un altro Stato membro può essere competente per detta persona.

4. Se la richiesta di ripresa in carico di un richiedente o altra persona ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), non è presentata entro i termini prescritti ai paragrafi 2 e 3, la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro in cui la domanda è stata successivamente presentata o sul cui territorio soggiorna, senza titolo di soggiorno, l’interessato.

343/2003/CE (adattato)

nuovo

5 a) Lla richiesta in tal senso deve contenere indicazioni di ripresa in carico del richiedente o altra persona ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), è effettuata utilizzando un formulario uniforme ed accludendo elementi di prova o circostanze indiziarie e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell’interessato, che permettano allo alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se è competente;

3. Le norme relative alle prove e agli indizi, alla loro interpretazione, nonché all’emissione ed alle modalità di trasmissione delle richieste sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 2740, paragrafo 2.

Articolo 24

Risposta a una richiesta di ripresa in carico

b)1. lLo Stato membro richiesto è tenuto a procedere alle verifiche necessarie e decide in merito alla rispondere a tale richiesta di ripresa in carico dell’interessato quanto prima e senza comunque superare in ogni caso entro il termine di un mese dalla data in cui è investito della questione perviene la richiesta . Quando la richiesta è basata su dati ottenuti dal sistema Eurodac EURODAC, tale termine è ridotto a due settimane;.

c)2. se lo Stato membro richiesto non comunica la propria decisione L’assenza di risposta entro la scadenza del termine di un mese o di due settimane previsto alla lettera b), al paragrafo 1 equivale all’accettazione della richiesta e comporta l’obbligo si ritiene che abbia accettato di riprendere in carico il richiedente asilo l’interessato , compreso l’obbligo di prendere disposizioni appropriate all’arrivo dello stesso .

d) lo Stato membro che accetta di riprendere in carico il richiedente asilo è tenuto a riammetterlo nel suo territorio. Il trasferimento avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e, al più tardi, entro sei mesi dall’accettazione della richiesta di presa in carico da parte di un altro Stato membro o della decisione su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo;

e) lo Stato membro richiedente notifica al richiedente asilo la decisione relativa alla richiesta allo Stato membro competente di riprenderlo in carico. Detta decisione è motivata. Essa è corredata dei termini relativi all’esecuzione del trasferimento e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data in cui il richiedente deve presentarsi, nel caso si rechi nello Stato membro competente con i propri mezzi. La decisione può formare oggetto di ricorso o revisione. Il ricorso o la revisione della decisione non ha effetto sospensivo ai fini dell’esecuzione del trasferimento eccetto quando il giudice o l’organo giurisdizionale competente decida in tal senso caso per caso se la legislazione nazionale lo consente.

Se necessario, lo Stato membro richiedente rilascia al richiedente asilo un lasciapassare conforme al modello adottato con la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

Lo Stato membro competente informa lo Stato membro richiedente dell’arrivo a destinazione del richiedente asilo o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.

2. Se il trasferimento non avviene entro sei mesi, la competenza ricade sullo Stato membro nel quale è stata presentata la domanda d’asilo. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento o l’esame della domanda a causa della detenzione del richiedente asilo, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora il richiedente asilo si sia reso irreperibile.

3. Le norme relative alle prove e agli indizi, alla loro interpretazione, nonché all’emissione ed alle modalità di trasmissione delle richieste sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

4. Norme complementari concernenti l’esecuzione dei trasferimenti possono essere adottate in conformità della procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

Sezione IV. Garanzie procedurali

Articolo 19 25

Notifica di una decisione di trasferimento

1. Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere o riprendere in carico il richiedente asilo o altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d) , lo Stato membro richiedente nel quale la domanda d’asilo è stata presentata notifica al richiedente asilo all’interessato la decisione di non esaminare la domanda e l’obbligo del trasferimento del richiedente di trasferirlo verso lo Stato membro competente e, se del caso, di non esaminare la sua domanda di protezione internazionale . Tale notifica viene effettuata per iscritto, in una lingua che ragionevolmente si suppone comprensibile all’interessato, entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della risposta da parte dello Stato membro richiesto.

2. La decisione menzionata al paragrafo 1 è motivata. , e riporta una descrizione delle fasi principali della procedura decisionale. Essa contiene informazioni sui mezzi di impugnazione disponibili e sui termini per esperirli, nonché sulle persone o sugli enti che possono fornire alla persona interessata una specifica assistenza e/o rappresentanza legale. Essa è corredata dei termini relativi all’esecuzione del trasferimento e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data in cui il richiedente l’interessato deve presentarsi, nel caso in cui si rechi nello Stato membro competente con i propri mezzi. I termini relativi all’esecuzione del trasferimento sono stabiliti in modo da consentire all’interessato un periodo di tempo ragionevole per presentare ricorso in virtù dell’articolo 26. La decisione può formare oggetto di ricorso o revisione. Il ricorso o la revisione della decisione non ha effetto sospensivo ai fini dell’esecuzione del trasferimento eccetto quando il giudice o l’organo giurisdizionale competente decida in tal senso caso per caso se la legislazione nazionale lo consente.

nuovo

Articolo 26

Impugnazione

1. Il richiedente o altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione di trasferimento di cui all’articolo 25, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.

2. Gli Stati membri stabiliscono un termine ragionevole entro il quale l’interessato può esercitare il diritto a un ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1.

3. Nel caso di ricorso avverso la decisione di trasferimento di cui all’articolo 25 o di una revisione della medesima, l’autorità di cui al paragrafo 1 decide d’ufficio, quanto prima, e in ogni caso non oltre sette giorni lavorativi dalla data di presentazione del ricorso o della revisione, se l’interessato possa rimanere sul territorio dello Stato membro in questione in attesa dell’esito del procedimento.

4. Il trasferimento non è eseguito prima che sia emanata la decisione di cui al paragrafo 3. La decisione di non consentire all’interessato di rimanere sul territorio dello Stato membro in questione in attesa dell’esito del procedimento dev’essere motivata.

5. Gli Stati membri assicurano l’accesso dell’interessato all’assistenza e/o alla rappresentanza legali nonché, se necessario, all’assistenza linguistica.

6. Gli Stati membri procurano affinché l’assistenza e/o la rappresentanza legali siano concesse gratuitamente all’interessato che non può assumersene i costi.

Le modalità di accesso all’assistenza e/o alla rappresentanza legali sono stabilite dal diritto nazionale.

Sezione V. Trattenimento ai fini del trasferimento

Articolo 27

Trattenimento

1. Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente protezione internazionale, conformemente alla direttiva 2005/85/CE del Consiglio.

2. Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva […/…/CE] [recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri], ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere in un determinato luogo, salvo se non siano applicabili efficacemente altre misure meno coercitive, il richiedente asilo o altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), che è oggetto di una decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente, soltanto se sussiste un significativo rischio di fuga.

3. Nel valutare l’applicazione di altre misure meno coercitive ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri prendono in considerazione misure alternative al trattenimento come l’obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria, l’obbligo di dimorare in un determinato luogo o altre misure atte a prevenire il rischio di fuga.

4. Il trattenimento ai sensi del paragrafo 2 è applicabile soltanto dal momento in cui la decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente è stata notificata all’interessato conformemente all’articolo 25 e fino a quando l’interessato non è trasferito verso lo Stato membro competente.

5. Il trattenimento ai sensi del paragrafo 2 è disposto per il più breve tempo possibile. Esso non supera il tempo ragionevolmente necessario agli adempimenti amministrativi previsti per eseguire un trasferimento.

6. Il trattenimento ai sensi del paragrafo 2 è disposto dall’autorità giudiziaria. In casi urgenti può essere disposto dall’autorità amministrativa ma deve essere confermato dall’autorità giudiziaria entro 72 ore dal suo inizio. Se l’autorità giudiziaria giudica illegittimo il trattenimento, l’interessato è rilasciato immediatamente.

7. Il trattenimento ai sensi del paragrafo 2 è disposto per iscritto. Il provvedimento precisa le motivazioni in fatto e in diritto, in particolare le ragioni per cui si ritiene che sussista un significativo rischio di fuga dell’interessato, nonché la durata del trattenimento.

Le persone trattenute sono immediatamente informate delle motivazioni del provvedimento, della sua durata e delle modalità di impugnazione di diritto interno, in una lingua che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile.

8. Nel caso di periodi di trattenimento prolungati di una persona di cui al paragrafo 2, il provvedimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli da un’autorità giudiziaria su richiesta dell’interessato o d’ufficio. Il trattenimento non è mai prolungato indebitamente.

9. Gli Stati membri garantiscono, nei casi di trattenimento di cui al paragrafo 2, l’accesso all’assistenza e/o alla rappresentanza legali, che sono concesse gratuitamente al richiedente asilo che non può assumersene i costi.

Le modalità di accesso all’assistenza e/o alla rappresentanza legali in siffatti casi sono stabilite dal diritto nazionale.

10. I minori possono essere trattenuti soltanto nel loro prevalente interesse, come prescrive l’articolo 7, e previo esame individuale della loro situazione conformemente all’articolo 11, paragrafo 5 della direttiva […/…/CE] [recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri].

11. I minori non accompagnati in nessun caso possono essere trattenuti.

12. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di accoglienza disposte per i richiedenti asilo trattenuti ai sensi del presente articolo siano pari a quelle previste, in particolare, agli articoli 10 e 11 della direttiva […/…/CE] [recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri].

343/2003/CE (adattato)

nuovo

Sezione VI: Trasferimenti

Articolo 19 28

Modalità e termini

13. Il trasferimento del richiedente asilo o di altra persona ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), dallo Stato membro richiedente nel quale la domanda d’asilo è stata presentata verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale del primo dello Stato membro richiedente , previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta di presa in carico di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato , o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3.

Se necessario, lo Stato membro richiedente rilascia al richiedente asilo un lasciapassare conforme al modello adottato con la procedura di cui all’articolo 27 40, paragrafo 2.

Lo Stato membro competente informa lo Stato membro richiedente dell’arrivo a destinazione del richiedente asilo dell’interessato o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.

24. Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente la competenza ricade sullo Stato membro nel quale la domanda d’asilo è stata presentata. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione del richiedente asilo dell’interessato , o fino a un massimo di diciotto mesi qualora il richiedente asilo questi si sia reso irreperibile.

nuovo

3. Se una persona è stata trasferita erroneamente o se la decisione di trasferimento è riformata in appello dopo l’esecuzione del trasferimento, lo Stato membro che ha provveduto al trasferimento lo riprende in carico immediatamente.

1103/2008/CE, punto 3, paragrafi 2 e 3 dell’allegato

45. La Commissione può adottare norme complementari concernenti l’esecuzione dei trasferimenti. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27 40, paragrafo 3.

nuovo

Articolo 29

Costi del trasferimento

1. I costi del trasferimento di un richiedente o altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), verso lo Stato membro competente sono a carico dello Stato membro che provvede al trasferimento.

2. Se l’interessato deve essere rinviato in uno Stato membro a seguito di un trasferimento erroneo o perché la decisione di trasferimento è stata riformata in appello dopo l’esecuzione del trasferimento, i costi di tale rinvio sono a carico dello Stato membro che ha inizialmente provveduto al trasferimento.

3. I costi del trasferimento non sono imputabili alle persone da trasferire in virtù del presente regolamento.

4. Possono essere adottate norme complementari concernenti l’obbligo per lo Stato membro di partenza di sostenere i costi del trasferimento, in conformità della procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2.

Articolo 30

Scambio di informazioni utili prima del trasferimento

1. In tutti i casi, lo Stato membro che provvede al trasferimento comunica allo Stato membro destinatario se l’interessato è idoneo al trasferimento. Possono essere trasferite solo le persone idonee al trasferimento.

2. Lo Stato membro che provvede al trasferimento comunica allo Stato membro competente i dati personali del richiedente da trasferire che sono idonei, pertinenti e non eccessivi al solo fine di garantire che le autorità competenti in materia di asilo dello Stato membro competente siano in grado di fornire al richiedente un’assistenza adeguata, ivi comprese le necessarie cure mediche, e di garantire la continuità della protezione e dei diritti concessi in virtù del presente regolamento e della direttiva […/…/CE] [recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri]. Tali informazioni vengono comunicate sin dall’inizio e al più tardi sette giorni lavorativi prima del trasferimento, salvo se lo Stato membro ne viene a conoscenza in un momento successivo.

3. Gli Stati membri si scambiano, in particolare, le seguenti informazioni:

a) gli eventuali estremi di familiari o altri parenti nello Stato membro destinatario;

b) nel caso dei minori, informazioni relative al loro livello di istruzione;

c) l’età del richiedente;

d) qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria dallo Stato membro di partenza per tutelare i diritti e le esigenze specifiche del richiedente interessato.

4. Al solo scopo di somministrare assistenza sanitaria o terapie, in particolare a disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, minori e persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, lo Stato membro che provvede al trasferimento comunica informazioni su eventuali esigenze specifiche del richiedente da trasferire, ivi compresi, in determinati casi, dati sul suo stato di salute fisica e mentale. Lo Stato membro competente assicura che si provveda adeguatamente a tali esigenze specifiche, prestando in particolare cure mediche essenziali.

5. Lo Stato membro che provvede al trasferimento trasmette allo Stato membro competente le informazioni di cui al paragrafo 4 soltanto previo consenso esplicito del richiedente e/o del suo rappresentante, o se necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona quando l’interessato si trova nell’incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso. Una volta completato il trasferimento, lo Stato membro che ha provveduto al trasferimento cancella tali informazioni immediatamente.

6. Il trattamento dei dati personali sanitari è effettuato unicamente da un professionista della sanità tenuto al segreto professionale in virtù della legislazione nazionale o di norme stabilite da organismi nazionali competenti, o da altra persona soggetta a un equivalente obbligo di segretezza. I professionisti della sanità e le persone che ricevono e trattano siffatti dati ricevono una formazione medica adeguata, nonché una formazione sul trattamento adeguato dei dati sanitari sensibili.

7. Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo avviene unicamente tra autorità notificate alla Commissione in conformità dell’articolo 33 tramite la rete telematica “DubliNet” istituita a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003. Le autorità notificate in conformità dell’articolo 33 del presente regolamento specificano anche quali professionisti della sanità sono autorizzati a trattare i dati di cui al paragrafo 4. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto per le finalità previste ai paragrafi 2 e 4.

8. Al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri è adottato un formulario uniforme per il trasferimento dei dati richiesti in conformità del presente articolo, secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2.

9. Allo scambio di informazioni a norma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 32, paragrafi da 8 a 12.

Sezione VII: Sospensione temporanea del trasferimento

Articolo 31

1. Ove uno Stato membro si trovi in situazioni di particolare urgenza, tali da comportare pressioni eccezionali sulle sue capacità di accoglienza, sul suo regime di asilo o sulle sue infrastrutture, e il trasferimento di richiedenti protezione internazionale in applicazione del presente regolamento rischi di aggravare tale onere, lo Stato membro può chiedere la sospensione del trasferimento.

La richiesta è rivolta alla Commissione, è motivata e comprende, in particolare:

a) una descrizione dettagliata della situazione di particolare urgenza comportante pressioni eccezionali sulle capacità di accoglienza, sul regime di asilo o sulle infrastrutture dello Stato membro richiedente, con le pertinenti statistiche e altre prove;

b) una previsione motivata dei possibili sviluppi della situazione nel breve periodo;

c) una spiegazione motivata dell’ulteriore onere che il trasferimento di richiedenti protezione internazionale in applicazione del presente regolamento potrebbe comportare per le capacità di accoglienza, il sistema di asilo o le infrastrutture dello Stato membro interessato, con le pertinenti statistiche e altre prove.

2. La Commissione, qualora ritenga che a motivo della situazione in cui versa uno Stato membro il livello di tutela dei richiedenti protezione internazionale rischi di non essere conforme alla legislazione comunitaria, in particolare alla direttiva […/…/CE], recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e alla direttiva 2005/85/CE, può decidere la sospensione di tutti i trasferimenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato, secondo la procedura di cui al paragrafo 4.

3. Lo Stato membro che tema che, a motivo della situazione in cui versa un altro Stato membro, il livello di tutela dei richiedenti protezione internazionale rischi di non essere conforme alla legislazione comunitaria, in particolare alla direttiva […/…/CE], recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e alla direttiva 2005/85/CE, può chiedere la sospensione di tutti i trasferimenti di richiedenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato.

La richiesta è rivolta alla Commissione, è motivata e comprende, in particolare, informazioni dettagliate sulla situazione nello Stato membro interessato da cui si evinca il rischio di non conformità con la legislazione comunitaria, in particolare con la direttiva […/…/CE], recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e con la direttiva 2005/85/CE.

4. Sulla base di una richiesta ai sensi dei paragrafi 1 o 3 o di sua iniziativa ai sensi del paragrafo 2, la Commissione può decidere la sospensione di tutti i trasferimenti di richiedenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato. Tale decisione è adottata quanto prima e al più tardi un mese dopo il ricevimento della richiesta. La decisione di sospendere i trasferimenti è motivata e comprende, in particolare:

a) l’esame di tutte le circostanze attinenti alla situazione dello Stato membro verso il quale potrebbero essere sospesi i trasferimenti;

b) l’esame della potenziale incidenza della sospensione dei trasferimenti sugli altri Stati membri;

c) la data prevista per la sospensione effettiva dei trasferimenti;

d) eventuali condizioni particolari legate alla sospensione.

5. La Commissione notifica al Consiglio e agli Stati membri la decisione di sospendere tutti i trasferimenti di richiedenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato. Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un mese dal ricevimento della notifica. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro un mese dalla data del deferimento.

6. In seguito alla decisione della Commissione di sospendere i trasferimenti verso uno Stato membro, gli altri Stati membri in cui si trovano i richiedenti i cui trasferimenti sono stati sospesi sono competenti per l’esame delle domande di protezione internazionale a quelli relative.

La decisione di sospendere i trasferimenti verso uno Stato membro tiene debito conto dell’esigenza di garantire la protezione dei minori e l’unità familiare.

7. La decisione di sospendere i trasferimenti verso uno Stato membro a norma del paragrafo 1 giustifica la concessione di assistenza per misure d’urgenza di cui all’articolo 5 della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [35], in seguito a una domanda di assistenza da parte di tale Stato membro.

8. I trasferimenti possono essere sospesi per un massimo di sei mesi. Qualora i motivi della sospensione persistano allo scadere dei sei mesi, la Commissione può, in base alla richiesta dello Stato membro interessato ai sensi del paragrafo 1 o di sua iniziativa, deciderne la proroga per ulteriori sei mesi. Si applica il paragrafo 5.

9. Nessuna disposizione del presente articolo dev’essere interpretata in modo da consentire agli Stati membri di derogare all’obbligo generale di adottare tutti i provvedimenti, generali o particolari, atti a garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dalla legislazione comunitaria in materia di asilo, in particolare dal presente regolamento, dalla direttiva […/…/CE], recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e dalla direttiva 2005/85/CE.

343/2003/CE (adattato)

nuovo

CAPO VIVII

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 2132

Scambio di informazioni

1. Ciascuno Stato membro comunica allo Stato membro che ne faccia richiesta i dati di carattere personale riguardanti il richiedente asilo che sono idonei, pertinenti e non eccessivi ai fini:

a) della determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda d’asilo di protezione internazionale;

b) dell’esame della domanda d’asilo di protezione internazionale;

c) dell’attuazione di qualsiasi obbligo derivante dal presente regolamento.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono riguardare soltanto:

a) i dati relativi all’identificazione del richiedente e, eventualmente, dei suoi familiari (cognome, nome - eventualmente, cognome precedente -, soprannomi o pseudonimi, nazionalità - attuale e precedente -, data e luogo di nascita);

b) i documenti d’identità e di viaggio (riferimento, periodo di validità, date di rilascio, autorità di rilascio, luogo di rilascio, ecc.);

c) gli altri elementi necessari per stabilire l’identità del richiedente, comprese le impronte digitali trattate a norma delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2725/2000 […/…] [che istituisce il sistema “EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento Dublino] ;

d) i luoghi di soggiorno e gli itinerari di viaggio;

e) i titoli di soggiorno o i visti rilasciati da uno Stato membro;

f) il luogo nel quale la domanda è stata presentata;

g) la data di presentazione di un’eventuale domanda d’asilo di protezione internazionale precedente, la data di presentazione della domanda attuale, lo stato di avanzamento della procedura e l’eventuale decisione adottata.

3. Inoltre, e sempre che ciò sia necessario ai fini dell’esame della domanda di asilo protezione internazionale , lo Stato membro competente può chiedere a un altro Stato membro di comunicargli le ragioni invocate dal richiedente asilo a sostegno della sua domanda e le ragioni dell’eventuale decisione adottata nei suoi confronti. Lo Stato membro interpellato richiesto può rifiutare di dare seguito alla richiesta se la comunicazione delle informazioni può ledere gli interessi fondamentali dello Stato membro o la protezione delle libertà e dei diritti fondamentali della persona interessata o di terzi. In ogni caso, la comunicazione di dette informazioni è subordinata al consenso scritto del richiedente asilo protezione internazionale, ottenuto dallo Stato membro richiesto . In tal caso, il richiedente deve conoscere le informazioni alla cui comunicazione acconsente.

4. Qualsiasi richiesta di informazioni può essere inviata soltanto nel contesto di una specifica domanda di protezione internazionale. Essa è motivata e, quando ha per oggetto la verifica dell’esistenza di un criterio che potrebbe determinare la competenza dello Stato membro interpellato richiesto , indica su quale indizio, comprese le informazioni pertinenti, provenienti da fonti affidabili, sulle modalità e sui mezzi con cui i richiedenti asilo entrano nei territori degli Stati membri, o elemento circostanziato e verificabile delle dichiarazioni del richiedente asilo essa si fonda, fermo restando che tali informazioni pertinenti provenienti da fonti affidabili non sono di per sé sufficienti a determinare la responsabilità e la competenza di uno Stato membro ai sensi del presente regolamento, ma che possono contribuire alla valutazione degli ulteriori indizi relativi al singolo richiedente asilo.

5. Lo Stato membro interpellato richiesto è tenuto a rispondere entro sei quattro settimane. Eventuali ritardi devono essere debitamente giustificati. Se dalla ricerca svolta dallo Stato membro richiesto che non abbia rispettato il termine massimo emergono informazioni che ne dimostrano la competenza, tale Stato membro non può invocare la scadenza del termine previsto agli articoli 21 e 23 come motivo per rifiutare di conformarsi alla richiesta di presa o ripresa in carico.

6. Lo scambio di informazioni avviene dietro richiesta di uno Stato membro e può avere luogo soltanto tra le autorità di cui lo Stato membro ha dato comunicazione alla Commissione in conformità dell’articolo 33, paragrafo 1 , che ne informa gli altri Stati membri.

7. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto ai fini previsti al paragrafo 1. In ciascuno Stato membro, tali informazioni possono, secondo la loro natura e secondo la competenza dell’autorità destinataria, essere comunicate soltanto alle autorità e giurisdizioni incaricate:

a) della determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda d’asilo di protezione internazionale;

b) dell’esame della domanda d’asilo di protezione internazionale ;

c) dell’attuazione di qualsiasi obbligo derivante dal presente regolamento.

8. Lo Stato membro che trasmette i dati ne garantisce l’esattezza e l’aggiornamento. Se risulta che detto Stato membro ha trasmesso dati inesatti o che non avrebbero dovuto essere trasmessi, gli Stati membri destinatari ne sono informati immediatamente. Essi sono tenuti a rettificare tali informazioni o a cancellarle.

9. Il richiedente asilo ha il diritto, dietro richiesta, di conoscere i dati trattati che lo riguardano.

Se constata che dette informazioni sono state trattate in violazione delle disposizioni del presente regolamento o della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(8), soprattutto perché incomplete o inesatte, ha il diritto di ottenerne la rettifica, o la cancellazione o il congelamento.

L’autorità che effettua la rettifica, o la cancellazione o il congelamento dei dati ne dà comunicazione, a seconda dei casi, allo Stato membro emittente o destinatario delle informazioni.

nuovo

Il richiedente asilo ha il diritto di proporre ricorso o presentare un reclamo alle autorità o ai giudici competenti dello Stato membro che gli ha negato il diritto di accedere ai dati che lo riguardano o di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

343/2003/CE (adattato)

nuovo

10. In ciascuno Stato membro interessato è fatta menzione, nel fascicolo intestato alla persona interessata e/o in un registro, della trasmissione e della ricezione delle informazioni scambiate.

11. I dati scambiati sono conservati per una durata non superiore a quanto necessario ai fini per i quali sono scambiati.

12. Se i dati non sono trattati automaticamente o non sono contenuti o non sono destinati ad essere inseriti in un archivio, ciascuno Stato membro dovrebbe adottare adotta misure idonee per garantire il rispetto del presente articolo mediante idonei mezzi di controllo.

Articolo 2233

Autorità competenti e risorse

1. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le specifiche autorità responsabili dell’esecuzione degli obblighi risultanti dal presente regolamento e gli eventuali cambiamenti in ordine alle autorità designate. Essi provvedono affinché esse tali autorità dispongano delle risorse necessarie per lo svolgimento dei loro compiti e in particolare per rispondere entro i termini previsti alle richieste di informazione, alle richieste di presa in carico e alle richieste di ripresa in carico dei richiedenti asilo

nuovo

2. La Commissione pubblica un elenco consolidato delle autorità di cui al paragrafo 1 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In caso di cambiamenti, la Commissione pubblica una volta all’anno un elenco consolidato aggiornato.

3. Le autorità di cui al paragrafo 1 ricevono la necessaria formazione in merito all’applicazione del presente regolamento.

343/2003/CE (adattato)

nuovo

24. Norme relative all’istituzione di linee di comunicazione elettronica sicure tra le autorità di cui al paragrafo 1, per inviare richieste, risposte e tutta la corrispondenza scritta e garantire che il mittente riceva automaticamente un avviso di ricevimento per via elettronica, sono fissate conformemente alla procedura di cui all’articolo 27 40, paragrafo 2.

Articolo 2334

Disposizioni amministrative

1. Gli Stati membri possono concludere tra loro accordi amministrativi bilaterali relativi alle modalità pratiche di esecuzione del presente regolamento, al fine di facilitarne l’attuazione e aumentarne l’efficacia. Detti accordi possono avere per oggetto:

a) scambi di ufficiali di collegamento;

b) una semplificazione delle procedure e un accorciamento dei termini applicabili alla trasmissione e all’esame delle richieste di presa in carico o di ripresa in carico dei richiedenti asilo.

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono comunicati alla Commissione. La Commissione verifica che approva gli accordi di cui al paragrafo 1, lettera b), dopo aver verificato che non siano contrari alle disposizioni del presente regolamento.

1560/2003 (adattato)

nuovo

CAPO VIII

Conciliazione

Articolo 14 35

Conciliazione

1. In caso di disaccordo persistente sulla necessità di un trasferimento o di un ricongiungimento a norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 343/2003, ovvero sullo Stato membro in cui è opportuno che gli interessati si ricongiungano, su qualsiasi aspetto dell’applicazione del presente regolamento, gli Stati membri possono avvalersi della procedura di conciliazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. La procedura di conciliazione è iniziata a domanda di uno degli Stati membri in disaccordo con richiesta indirizzata al presidente del comitato istituito dall’articolo 2740 del regolamento (CE) n. 343/2003. Accettando di ricorrere al procedimento di conciliazione, gli Stati membri interessati si impegnano a tenere in massima considerazione la soluzione che sarà proposta.

Il presidente del comitato designa tre membri del comitato, in rappresentanza di tre Stati membri estranei alla controversia. Questi ricevono per iscritto o oralmente le argomentazioni delle parti e, previa deliberazione, propongono una soluzione entro il termine di un mese, mettendola eventualmente ai voti.

Il presidente del comitato o il suo supplente presiede le deliberazioni. Il presidente può esprimere la sua opinione ma non partecipa al voto.

Che sia adottata o respinta dalle parti, la soluzione proposta è definitiva e non può formare oggetto di riesame.

343/2003/CE

CAPO VIIIX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

nuovo

Articolo 36

Sanzioni

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che qualsiasi abuso dei dati trattati in conformità del presente regolamento sia passibile di sanzioni, anche a carattere amministrativo e/o penale, che siano effettive, proporzionate e dissuasive.

343/2003/CE (adattato)

Articolo 24 37

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento sostituisce la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 (convenzione di Dublino).

2. Tuttavia, per garantire la continuità del meccanismo di determinazione dello Stato membro competente della domanda d’asilo, qQuando la domanda d’asilo è stata presentata dopo la data citata all’articolo 29 44, secondo comma, i fatti che potrebbero determinare la competenza di uno Stato membro in virtù delle disposizioni del presente regolamento sono presi in considerazione anche se precedenti a tale data, ad esclusione di quelli indicati all’articolo 1410, paragrafo 2.

3. Quando, nel regolamento (CE) n. 2725/2000, è fatto riferimento alla convenzione di Dublino, tale riferimento s’intende fatto al presente regolamento.

Articolo 2538

Calcolo dei termini

1. I termini previsti dal presente regolamento si calcolano nel modo seguente:

a) se un termine espresso in giorni, in settimane o in mesi deve essere calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine;

b) un termine espresso in settimane o in mesi scade con lo spirare del giorno che, nell’ultima settimana o nell’ultimo mese ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l’evento o è stato compiuto l’atto a partire dai quali il termine dev’essere calcolato. Se in un termine espresso in mesi il giorno determinato per la sua scadenza manca nell’ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell’ultimo giorno di detto mese;

c) i termini comprendono i sabati, le domeniche e i giorni festivi legali nello Stato membro interessato.

2. Le richieste e le risposte sono inviate utilizzando metodi che consentano di ottenere prova del ricevimento.

Articolo 2639

Campo di applicazione territoriale

Per quanto riguarda la Repubblica francese, le disposizioni del presente regolamento sono applicabili soltanto al suo territorio europeo.

Articolo 2740

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

1103/2008/CE, punto 3, paragrafo 4 dell’allegato

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

343/2003/CE (adattato)

Articolo 28 41

Controllo e valutazione

Entro tre anni dalla data di cui all’articolo 44 29, primo comma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento, proponendo all’occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione utile per la stesura della relazione al più tardi sei mesi prima di detta data.

Successivamente alla presentazione di tale relazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione del presente regolamento contemporaneamente alla presentazione delle relazioni sull’attuazione del sistema Eurodac EURODAC di cui all’articolo 4, paragrafo 5, 28 del regolamento (CE) n. 2725/2000 [.../...] [che istituisce il sistema “EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento Dublino] .

nuovo

Articolo 42

Statistiche

In conformità dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 826/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio [36], gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sull’applicazione del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1560/2003.

Articolo 43

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 343/2003 è abrogato.

L’articolo 11, paragrafo 1, e gli articoli 13, 14 e 17 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione sono abrogati.

I riferimenti al regolamento abrogato o agli articoli abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

343/2003/CE (adattato)

nuovo

Articolo 29 44

Entrata in vigore e decorrenza dell’applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica alle domande d’asilo di protezione internazionale presentate a partire dal primo giorno del sesto mese successivo alla sua entrata in vigore e, da tale data, si applica ad ogni richiesta di presa in carico o di ripresa in carico di richiedenti asilo indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Per le domande presentate prima di tale data, lo Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo di protezione internazionale è individuato conformemente ai criteri enunciati nella convenzione di Dublino nel regolamento (CE) n. 343/2003 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a [...]

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

[…]

Per il Consiglio

Il Presidente

[…]

ALLEGATO I

Regolamento abrogato (di cui all’articolo 43)

Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio

(GU L 50 del 25.2.2003)

Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, unicamente l’articolo 11, paragrafo 1, e gli articoli 13, 14 e 17

(GU L 222 del 5.9.2003)

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 343/2003 | Il presente regolamento |

Articolo 1 | Articolo 1 |

Articolo 2, lettera a) | Articolo 2, lettera a) |

Articolo 2, lettera b) | soppresso |

Articolo 2, lettera c) | Articolo 2, lettera b) |

Articolo 2, lettera d) | Articolo 2, lettera c) |

Articolo 2, lettera e) | Articolo 2, lettera d) |

Articolo 2, lettera f) | Articolo 2, lettera e) |

Articolo 2, lettera g) | Articolo 2, lettera f) |

- | Articolo 2, lettera g) |

Articolo 2, lettere da h) a k) | Articolo 2, lettere da h) a k) |

- | Articolo 2, paragrafo 1 |

Articolo 3, paragrafo 1 | Articolo 3, paragrafo 1 |

Articolo 3, paragrafo 2 | Articolo 17, paragrafo 1 |

Articolo 3, paragrafo 3 | Articolo 3, paragrafo 3 |

Articolo 3, paragrafo 4 | Articolo 4, paragrafo 1, frase introduttiva |

- | Articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a g) |

- | Articolo 4, paragrafi 2 e 3 |

Articolo 4, paragrafi da 1 a 5 | Articolo 20, paragrafi da 1 a 5 |

- | Articolo 20, paragrafo 5, terzo comma |

- | Articolo 5 |

- | Articolo 6 |

Articolo 5, paragrafo 1 | Articolo 7, paragrafo 1 |

Articolo 5, paragrafo 2 | Articolo 7, paragrafo 2 |

- | Articolo 7, paragrafo 3 |

Articolo 6, primo comma | Articolo 8, paragrafo 1 |

- | Articolo 8, paragrafo 3 |

Articolo 6, secondo comma | Articolo 8, paragrafo 4 |

Articolo 7 | Articolo 9 |

Articolo 8 | Articolo 10 |

Articolo 9 | Articolo 13 |

Articolo 10 | Articolo 14 |

Articolo 11 | Articolo 15 |

Articolo 12 | Articolo 16 |

Articolo 13 | Articolo 3, paragrafo 2 |

Articolo 14 | Articolo 12 |

Articolo 15, paragrafo 1 | Articolo 17, paragrafo 2, primo comma |

Articolo 15, paragrafo 2 | Articolo 11, paragrafo 1 |

Articolo 15, paragrafo 3 | Articolo 8, paragrafo 2 |

Articolo 15, paragrafo 4 | Articolo 17, paragrafo 2, quarto comma |

Articolo 15, paragrafo 5 | Articolo 8, paragrafo 5, e articolo 11, paragrafo 2 |

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 18, paragrafo 1, lettera a) |

Articolo 16, paragrafo 1, lettera b) | Articolo 18, paragrafo 2 |

Articolo 16, paragrafo 1, lettera c) | Articolo 18, paragrafo 1, lettera b) |

Articolo 16, paragrafo 1, lettera d) | Articolo 18, paragrafo 1, lettera c) |

Articolo 16, paragrafo 1, lettera e) | Articolo 18, paragrafo 1, lettera d) |

Articolo 16, paragrafo 2 | Articolo 19, paragrafo 1 |

Articolo 16, paragrafo 3 | Articolo 19, paragrafo 2, primo comma |

- | Articolo 19, paragrafo 2, secondo comma |

Articolo 16, paragrafo 4 | Articolo 19, paragrafo 3 |

| Articolo 19, paragrafo 3, secondo comma |

Articolo 17 | Articolo 21 |

Articolo 18 | Articolo 22 |

Articolo 19, paragrafo 1 | Articolo 25, paragrafo 1 |

Articolo 19, paragrafo 2 | Articolo 25, paragrafo 2, e articolo 26, paragrafo 1 |

- | Articolo 26, paragrafi da 2 a 6 |

Articolo 19, paragrafo 3 | Articolo 28, paragrafo 1 |

Articolo 19, paragrafo 4 | Articolo 28, paragrafo 2 |

- | Articolo 28, paragrafo 3 |

Articolo 19, paragrafo 5 | Articolo 28, paragrafo 4 |

Articolo 20, paragrafo 1, frase introduttiva | Articolo 23, paragrafo 1 |

- | Articolo 23, paragrafo 2 |

- | Articolo 23, paragrafo 3 |

- | Articolo 23, paragrafo 4 |

Articolo 20, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 23, paragrafo 5, primo comma |

Articolo 20, paragrafo 1, lettera b) | Articolo 24, paragrafo 1 |

Articolo 20, paragrafo 1, lettera c) | Articolo 24, paragrafo 2 |

Articolo 20, paragrafo 1, lettera d) | Articolo 28, paragrafo 1, primo comma |

Articolo 20, paragrafo 1, lettera e) | Articolo 25, paragrafi 1 e 2, articolo 26, paragrafo 1, articolo 28, paragrafo 1, secondo e terzo comma |

Articolo 20, paragrafo 2 | Articolo 28, paragrafo 2 |

Articolo 20, paragrafo 3 | Articolo 23, paragrafo 5, secondo comma |

Articolo 20, paragrafo 4 | Articolo 28, paragrafo 4 |

- | Articolo 27 |

- | Articolo 29 |

- | Articolo 30 |

- | Articolo 31 |

Articolo 21, paragrafi da 1 a 9 | Articolo 32, paragrafi da 1 a 9, primo, secondo e terzo comma |

| Articolo 32, paragrafo 9, quarto comma |

Articolo 21, paragrafi da 10 a 12 | Articolo 32, paragrafi da 10 a 12 |

Articolo 22, paragrafo 1 | Articolo 33, paragrafo 1 |

- | Articolo 33, paragrafo 2 |

- | Articolo 33, paragrafo 3 |

Articolo 22, paragrafo 2 | Articolo 33, paragrafo 4 |

Articolo 23 | Articolo 34 |

Articolo 24, paragrafo 1 | soppresso |

Articolo 24, paragrafo 2 | Articolo 37 |

Articolo 24, paragrafo 3 | soppresso |

Articolo 25, paragrafo 1 | Articolo 38 |

Articolo 25, paragrafo 2 | soppresso |

Articolo 26 | Articolo 39 |

Articolo 27, paragrafi 1 e 2 | Articolo 40, paragrafi 1 e 2 |

Articolo 27, paragrafo 3 | soppresso |

Articolo 28 | Articolo 41 |

Articolo 29 | Articolo 44 |

- | Articolo 35 |

- | Articolo 36 |

- | Articolo 42 |

- | Articolo 43 |

Regolamento (CE) n. 1560/2003 | Il presente regolamento |

Articolo 11, paragrafo 1 | Articolo 11, paragrafo 1 |

Articolo 13, paragrafo 1 | Articolo 17, paragrafo 2, primo comma |

Articolo 13, paragrafo 2 | Articolo 17, paragrafo 2, secondo comma |

Articolo 13, paragrafo 3 | Articolo 17, paragrafo 2, terzo comma |

Articolo 13, paragrafo 4 | Articolo 17, paragrafo 2, primo comma |

Articolo 14 | Articolo 35 |

Articolo 17, paragrafo 1 | Articoli 9, 10, 17, paragrafo 2, primo comma |

Articolo 17, paragrafo 2 | Articolo 32, paragrafo 3 |

[1] GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

[2] Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sulla valutazione del sistema di Dublino, COM(2007) 299 definitivo, SEC(2007) 742. Il “sistema Dublino” mira a determinare lo Stato membro competente dell’esame di una domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese terzo nel territorio di uno degli Stati membri e consta dei regolamenti Dublino e Eurodac.

[3] Libro verde sul futuro regime comune europeo in materia di asilo, COM(2007) 301.

[4] Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano strategico sull’asilo - Un approccio integrato in materia di protezione nell’Unione europea, del 17 giugno 2008, COM(2008) 360.

[5] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (CE) n. …/…. [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide], COM(2008) 825.

[6] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, COM(2008) 815.

[7] Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12).

[8] Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13).

[9] GU L 254 del 19.8.1997, pag. 1. La convenzione è entrata in vigore il 1° settembre 1997 per i dodici Stati signatari iniziali, quindi il 1° ottobre 1997 per l’Austria e la Svezia e il 1° gennaio 1998 per la Finlandia.

[10] GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.

[11] GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18.

[12] GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3.

[13] GU L 62 del 5.3.2002, pag. 1.

[14] GU L 304 del 14.11.2008, pag. 80.

[15] P6_TA-PROV(2008)0385

[16] Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell’Unione europea e in merito a Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 66 dell’8.3.2006, pag. 38).

[17] Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001, pag. 40).

[18] Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 5).

[19] Protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, COM (2006)754, non ancora concluso.

[20] Protocollo tra la Comunità europea, la Svizzera e il Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo introdotta in uno degli Stati membri, in Svizzera o nel Liechtenstein (2006/0257 CNS, concluso il 24.10.2008, in attesa di pubblicazione sulla GU) e Protocollo dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 57 del 28.2.2006, pag. 16).

[21] GU C […], […], pag. […].

[22] GU C […], […], pag. […].

[23] GU C […], […], pag. […].

[24] GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

[25] GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

[26] GU L […], […], pag. […].

[27] GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3.

[28] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[29] GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.

[30] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

[31] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[32] GU L 364 del 18.12.2000, pag. 1.

[33] GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

[34] GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.

[35] GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1.

[36] GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23.

--------------------------------------------------