52008PC0810




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 3.12.2008

COM(2008) 810 definitivo

2008/0241 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

(Rifusione)

{SEC(2008) 2933}{SEC(2008) 2934}

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

La direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è stata adottata il 27 gennaio 2003 ed è entrata in vigore il 13 febbraio 2003. Gli Stati membri erano tenuti a recepirla entro il 13 agosto 2004. Le cause e le motivazioni alla base della raccolta e del riciclaggio di RAEE non sono cambiate dall'adozione della direttiva.

Si è resa necessaria una revisione della direttiva per i motivi esposti di seguito.

- Durante i primi cinque anni di attuazione della direttiva RAEE sono emersi problemi di ordine tecnico, giuridico e amministrativo che causano difficoltà e costi non previsti per gli operatori di mercato e le amministrazioni, costanti pericoli per l'ambiente, bassi livelli di innovazione nel settore della raccolta e del trattamento dei rifiuti, la mancanza di eque condizioni di concorrenza o addirittura una distorsione della concorrenza e un inutile carico amministrativo.

- La Commissione si è impegnata a elaborare un ambiente normativo migliore: semplice, comprensibile, efficace e di cui sia possibile verificare l'attuazione. La comunicazione della Commissione "Attuazione del programma comunitario di Lisbona: una strategia per la semplificazione del contesto normativo" prevede che la direttiva RAEE venga rivista nel 2008.

- La stessa direttiva RAEE prevede la possibilità di una revisione sulla base dell'esperienza accumulata con la sua applicazione. La direttiva inoltre stabilisce che la Commissione deve proporre un nuovo obiettivo obbligatorio per la raccolta di RAEE entro il 31 dicembre 2008 e deve fissare nuovi obiettivi per il recupero e il riutilizzo/riciclaggio, compresi obiettivi per il riutilizzo di apparecchi interi, se del caso, e per i prodotti che rientrano nella categoria 8 dell'allegato I A.

Gli obiettivi specifici della revisione della direttiva RAEE sono pertanto:

- ridurre i costi amministrativi tramite l'eliminazione di tutti gli oneri amministrativi superflui, senza abbassare il livello di tutela dell'ambiente;

- migliorare l'efficacia e l'attuazione della direttiva garantendo un maggiore rispetto delle disposizioni e riducendo comportamenti opportunistici (il cosiddetto free-riding );

- ridurre gli impatti sull'ambiente della raccolta, del trattamento e del recupero dei RAEE fino a livelli che permettano di ottenere i maggiori benefici per la società.

Contesto generale

L'ampia analisi svolta nell'ambito del processo di revisione della direttiva RAEE ha permesso di individuare i seguenti problemi legati all'applicazione della direttiva:

- non vi è chiarezza in merito ai prodotti disciplinati dall'attuale direttiva e alla loro classificazione. Gli Stati membri e le parti interessate interpretano le disposizioni vigenti in modo diverso;

- attualmente circa il 65% delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato viene raccolto in modo differenziato, ma meno della metà di questa quota viene trattata e notificata come previsto dalla direttiva; la parte restante rischia di essere trattata in maniera non conforme alle norme o di essere esportata illegalmente in paesi terzi, anche non appartenenti all'OCSE. Questo comporta la perdita di preziose materie prime secondarie e aumenta il rischio di rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, comprese le sostanze con elevato potenziale di riduzione dello strato di ozono e di surriscaldamento del pianeta[1]. Inoltre, l'attuale percentuale di raccolta (4 kg per abitante l'anno) di RAEE prodotti da nuclei domestici non riflette le diverse situazioni economiche degli Stati membri e gli obiettivi fissati possono quindi essere troppo modesti per taluni Stati e troppo ambiziosi per altri.

- la direttiva 2002/96/CE non fissa obiettivi per il riutilizzo degli apparecchi interi;

- detta direttiva non contiene disposizioni dettagliate in materia di controllo dell'applicazione della direttiva RAEE negli Stati membri, con le inevitabili conseguenze;

- a causa delle differenze nelle disposizioni relative alla registrazione dei produttori nei diversi Stati membri, gli attori economici devono adeguarsi a 27 regimi di registrazione diversi, con inutile sovraccarico amministrativo;

- indicazioni di un trattamento dei RAEE non soddisfacente nell'UE e di esportazioni illecite di RAEE fuori dal territorio comunitario.

Se non verranno adottate contromisure, i problemi sopraelencati rimarranno.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Gli atti correlati alla proposta attuale sono la direttiva 2002/96/CE (modificata) e le decisioni adottate dalla Commissione in relazione a detta direttiva.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Gli obiettivi della direttiva rivista sono perfettamente coerenti con le strategie comunitarie generali, compresa la strategia di Lisbona, la strategia per lo sviluppo sostenibile, il pacchetto sull'energia e il clima, il sesto programma di azione a favore dell'ambiente e relativo esame intermedio, la politica integrata relativa ai prodotti, le strategie tematiche sull'uso sostenibile delle risorse naturali e sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, il pacchetto sull'immissione sul mercato dei prodotti, la recente iniziativa della Commissione "Lead Market" e la proposta rifusione del regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

La revisione della direttiva RAEE si basa su un'ampia quantità di dati raccolti e sugli studi svolti. Nel corso del processo di revisione lo scambio di informazioni con le parti interessate è stato costante, è stato organizzato un gruppo di PMI ed è stata lanciata una consultazione pubblica online. Le consultazioni e gli studi hanno consentito di definire e analizzare diverse opzioni specifiche.

Alle consultazioni che si sono svolte nell'ambito della revisione hanno risposto, tra gli altri, Stati membri, ONG, produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, consumatori, esponenti del settore della vendita al dettaglio e della distribuzione, enti locali, operatori di strutture di trattamento, riciclaggio e recupero, organizzazioni per la responsabilità dei produttori e registri nazionali dei produttori.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

È stato chiesto alle parti interessate di esprimere un'opinione in merito alle opzioni proposte finalizzate a rendere più chiaro l'ambito di applicazione della direttiva RAEE, rivedere gli obiettivi per la raccolta e il riutilizzo/recupero e riciclaggio dei RAEE e relative alla registrazione dei produttori e alle disposizioni in materia di trattamento. Il documento di consultazione pubblica e una sintesi delle opinioni espresse sono disponibili al pubblico. Poiché le opinioni sono relative alle misure proposte, le risposte sono state pienamente tenute in considerazione.

È stata condotta una consultazione aperta su internet dall'11 aprile al 5 giugno 2008. La Commissione ha ricevuto 168 risposte. I risultati sono disponibili alla pagina http://circa.europa.eu/Public/irc/env/weee_2008_review/library.

Ricorso al parere di esperti

Settori scientifici/di competenza interessati

1. Esercizio di raccolta di informazioni condotto da Bio Intelligence Service. L'esercizio ha portato alla valutazione di circa 132 documenti di riferimento sui RAEE, resi disponibili online insieme ad una relazione di sintesi. La relazione delinea in modo sistematico il contenuto dei documenti di riferimento, valutando eventuali sovrapposizioni, contraddizioni e carenze nelle informazioni necessarie per il riesame. L'esito dell'esercizio ha fornito materiale diretto ai soggetti incaricati di condurre gli studi ed è disponibile alla pagina CIRCA, http://circa.europa.eu/Public/irc/env/weee_2008/library.

2. Sono stati condotti quattro studi finalizzati a ispirare la revisione; gli studi hanno permesso alla Commissione di comprendere appieno l'attuazione della direttiva, individuare le problematiche oggetto della revisione, ottenere tutte le informazioni necessarie per analizzare le opzioni disponibili, in particolare per elaborare e semplificare la direttiva in modo coerente con quanto previsto dalla comunicazione su una migliore regolamentazione. Sono stati trattati gli obblighi in materia di responsabilità del produttore, la gestione dei RAEE e gli impatti sull'innovazione e sulla concorrenza. Maggiori informazioni sugli studi condotti (nome dello studio, autore e data) sono disponibili all'indirizzo http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/studies_weee_en.htm .

3. Nell'ambito del contratto per lo svolgimento dello studio è stato organizzato, il 15 marzo 2007, un seminario per esperti interessati. Le conclusioni del seminario sono disponibili, unitamente alle presentazioni, alla pagina CIRCA, http://circa.europa.eu/Public/irc/env/weee_2008_ws/home.

Metodologia applicata

Per raccogliere le informazioni necessarie, Bio Intelligence Service ha sistematicamente passato in rassegna la documentazione disponibile, redigendo infine una relazione di sintesi. Gli altri studi (svolti da Università delle Nazioni Unite, Ökopol e Arcadis/Ecolas) si sono basati su ricerche. La ricerca svolta dall'Università delle Nazioni Unite comprendeva anche un seminario di esperti e un gruppo di PMI organizzati tramite la rete degli Eurosportelli.

Principali organizzazioni/esperti consultati

AEA Technology, Bio Intelligence Service, Università delle Nazioni Unite e subappaltatori, Ökopol e subappaltatori, Ecolas e subappaltatori.

Sintesi dei pareri pervenuti e utilizzati

Non è stata indicata l'esistenza di rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili.

I pareri ricavati dagli studi summenzionati sono stati sintetizzati nelle rispettive relazioni e utilizzati in diversi punti della valutazione dell'impatto delle opzioni disponibili. Il testo della valutazione dell'impatto fa quindi riferimento allo studio interessato.

Mezzi impiegati per rendere accessibili al pubblico il parere degli esperti

Le opinioni sono disponibili alla pagina http://circa.europa.eu/Public/irc/env/weee_2008_review/library.

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Valutazione dell'impatto

Ai fini della revisione della direttiva sono state valutate diverse opzioni, compreso lo status quo. Le opzioni sono state valutate sulla base del loro impatto ambientale e socioeconomico e del grado di semplificazione normativa che permettono di ottenere. Le opzioni considerate rientrano in due aree: migliorare l'efficacia della direttiva RAEE e migliorare l'efficienza della direttiva.

- Sono state valutate le seguenti opzioni volte a migliorare l'efficacia della direttiva: requisiti minimi in materia di ispezioni e controllo dell'applicazione per il trattamento e la spedizione dei rifiuti, obiettivi di raccolta per i produttori fissati all'85% dei RAEE generati (pari al 65% delle AEE immesse sul mercato, attualmente già raccolto separatamente), compresi i RAEE prodotti dalle imprese, raccolta di tutti i flussi più rilevanti dal punto di vista ambientale, tassi di raccolta espressi in funzione delle AEE immesse sul mercato. Le opzioni relative ai requisiti minimi per le ispezioni e agli obiettivi di raccolta per i produttori (65% delle AEE immesse sul mercato l'anno precedente) sono risultate una soluzione ottimale dal punto di vista ambientale e socioeconomico. La valutazione dell'impatto indica che una percentuale del 65% riflette correttamente la realtà perché corrisponde alla quantità mediamente già raccolta separatamente negli Stati membri. La percentuale comprenderebbe quasi tutti i RAEE di medie e grandi dimensioni la cui raccolta è conveniente dal punto di vista economico. I dati indicano che i costi di raccolta per unità rimarrebbero invariati, a fronte di maggiori vantaggi ambientali dovuti alla quantità più elevata di RAEE raccolti separatamente e trattati in maniera adeguata.

- Sono state valutate le seguenti opzioni volte a migliorare l'efficienza della direttiva: chiarire l'ambito di applicazione della direttiva istituendo un elenco fisso di prodotti, definire l'ambito di applicazione della direttiva RoHS a cui la direttiva RAEE farebbe riferimento ai sensi dell'articolo 175 del trattato, suddividere le apparecchiature in due categorie: apparecchiature utilizzate da nuclei domestici (B2C) o da utenti diversi dai nuclei domestici (B2B). La valutazione dell'impatto ha permesso di concludere che non è possibile lasciare inalterata la situazione e che una combinazione delle due ultime opzioni permetterebbe di rendere più chiaro l'ambito di applicazione della direttiva RAEE. Gli impatti sarebbero positivi sia per l'ambiente che per l'economia e vi sarebbe maggiore chiarezza per i produttori, con conseguente minore free-riding sul mercato.

- Armonizzare la registrazione dei produttori e ridurre inutili oneri amministrativi tramite l'istituzione di registri interoperabili tra Stati membri o un registro europeo e armonizzare i requisiti in materia di registrazione e comunicazione. È stato appurato che l'opzione migliore consiste nell'istituire registri nazionali interoperabili e armonizzare i requisiti di registrazione, che consentirebbe di ridurre i costi e il sovraccarico amministrativo.

- È stata valutata inoltre la possibilità di includere il riutilizzo delle apparecchiature intere negli obiettivi di riciclaggio e di fissare un nuovo obiettivo per i dispositivi medici. Durante la valutazione dell'impatto entrambe le opzioni si sono dimostrate attuabili.

La proposta è stata oggetto di una valutazione dell'impatto prevista dal programma legislativo e di lavoro della Commissione, accessibile all'indirizzo […].

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Ai fini della revisione della direttiva RAEE sono state proposte le seguenti azioni:

Ambito di applicazione della direttiva RAEE: si propone di inserire gli allegati I A e I B della direttiva 2002/96/CE, dove sono descritti gli ambiti di applicazione della direttiva RAEE e della direttiva RoHS, nella direttiva RoHS, basata sull'articolo 95 del trattato. La direttiva RAEE, basata sull'articolo 175 del trattato, farà riferimento a questo ambito di applicazione.

Chiarire le definizioni: si propone di differenziare con chiarezza i RAEE prodotti da nuclei domestici e quelli di altro tipo, classificando le apparecchiature come B2C nel primo caso e B2B nel secondo. L'azione sarebbe oggetto di una procedura di comitato. La azioni contribuiranno a chiarire ulteriormente quali prodotti rientrano nell'ambito della direttiva RAEE e quali obblighi si applicano ai produttori delle diverse apparecchiature, contribuendo così a creare condizioni eque di concorrenza.

Obiettivo in materia di raccolta: si propone di fissare una percentuale di raccolta dei RAEE pari al 65% (anche per le apparecchiature B2B), fissata in funzione della quantità media di AEE immesse sul mercato nei due anni precedenti. Questo obiettivo riflette le quantità di RAEE già raccolti separatamente negli Stati membri e tiene conto delle variazioni nel consumo di AEE nei singoli Stati membri, che saranno quindi spinti a raggiungere livelli ottimali di raccolta differenziata dei RAEE. Il tasso di raccolta consigliato dovrebbe essere raggiunto ogni anno a partire dal 2016. Vengono proposti diversi strumenti per consentire flessibilità: eventuali misure transitorie per gli Stati membri e una rivalutazione del tasso nel 2012, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio sulla base di una proposta della Commissione.

Obiettivi in materia di riciclaggio: per incoraggiare il riutilizzo dei RAEE interi, si propone di includere il riutilizzo di apparecchi interi nell'obiettivo (innalzato del 5%) per il riciclaggio unito al riutilizzo. Si propone di fissare l'obiettivo per il riciclaggio dei dispositivi medici (apparecchiatura di categoria 8) al livello degli strumenti di monitoraggio e controllo (categoria 9).

Registrazione del produttore: per ridurre gli oneri amministrativi relativi all'applicazione della direttiva RAEE si propone di armonizzare gli obblighi in materia di registrazione e comunicazione per i produttori tra i vari registri nazionali e di rendere tali registri interoperabili.

Controllo dell'applicazione: per colmare le carenze nell'applicazione delle disposizioni, si propone di fissare requisiti minimi di ispezione per gli Stati membri, al fine di rafforzare il controllo dell'applicazione della direttiva RAEE. Sono proposti requisiti minimi di monitoraggio per le spedizioni di RAEE.

Base giuridica

Articolo 175 del trattato.

Principio di sussidiarietà

Si applica il principio di sussidiarietà nella misura in cui la proposta non rientra nella sfera di competenza esclusiva della Comunità.

Gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri per i motivi esposti di seguito.

Le misure a tutela dell'ambiente rientrano nella competenza della Comunità e degli Stati membri. L'inquinamento causato dalla gestione dei RAEE è di natura transfrontaliera, in particolar modo l'inquinamento atmosferico, dell'acqua e del suolo causati da incenerimento, messa in discarica o riciclaggio irregolare dei RAEE. Gli Stati membri non possono quindi riuscire da soli a migliorare la gestione di questi rifiuti ed è necessario l'intervento della Comunità. Oltre a ciò, la presenza di politiche nazionali diverse sulla gestione dei RAEE ostacola l'efficacia delle politiche di riciclaggio. I diversi requisiti nazionali per i produttori in materia di registrazione e comunicazione, infine, causano inutili oneri amministrativi. Per questo motivo l'azione deve essere intrapresa a livello comunitario.

Con un'azione condotta esclusivamente dagli Stati membri la protezione dell'ambiente non raggiungerebbe livelli elevati e il carico amministrativo e finanziario sugli operatori sarebbe maggiore.

L'azione comunitaria perseguirà in modo più efficace gli obiettivi della proposta per i motivi esposti di seguito.

La natura transnazionale dei problemi correlati al riesame della direttiva RAEE giustifica un intervento normativo a livello di UE; l'armonizzazione dei requisiti per i produttori e le autorità in tutto il territorio dell'Unione porterà dei vantaggi in termini di convenienza economica, favorirà la semplificazione e consentirà di aumentare il livello di tutela dell'ambiente in tutta l'UE.

Indicatori:

4. superamento dei problemi del mercato interno creando, per gli operatori economici cui si applicano le disposizioni della direttiva, condizioni di certezza in merito al significato delle definizioni e all'ambito di applicazione della direttiva RAEE;

5. conseguimento di risultati ambientali ottimali fissando obiettivi minimi di raccolta e riciclaggio a livelli adeguati in tutta l'UE;

6. riduzione del carico amministrativo semplificando le procedure di registrazione e comunicazione per le imprese che effettuano scambi in più di uno Stato membro;

7. applicazione più efficace della direttiva RAEE rafforzando il controllo dell'attuazione e monitorando le procedure e il rispetto delle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti a livello europeo.

Nella direttiva 2002/96/CE il Consiglio e il Parlamento europeo hanno previsto la revisione degli obiettivi per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei RAEE, compreso il riutilizzo degli apparecchi interi e per i prodotti che rientrano nella categoria 8 (dispositivi medici). Il riesame è parte integrante del processo di elaborazione di un migliore contesto normativo nell'UE. Non sembra possibile che gli Stati membri, agendo individualmente, possano chiarire l'ambito di applicazione e talune definizioni nella direttiva, fissare gli obiettivi e impegnarsi per creare dei sistemi di registrazione dei produttori interoperabili.

Pertanto, la proposta è conforme al principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni che si illustrano di seguito.

La proposta definisce i requisiti giuridici per una strategia comunitaria armonizzata per la raccolta e il riciclaggio dei RAEE, lasciando nel contempo agli Stati membri la possibilità di scegliere le misure nazionali più idonee a raggiungere gli obiettivi della proposta. Essendo basata sull'articolo 175 del trattato, la direttiva lascia un margine per ulteriori misure nazionali. Le misure illustrate nella proposta di revisione della direttiva RAEE riguardano i problemi incontrati in fase di attuazione della direttiva 2002/96/CE e i punti per i quali il Consiglio e il Parlamento europeo hanno chiesto espressamente un riesame.

Riduzione degli oneri amministrativi:

- minore carico amministrativo per la registrazione e la comunicazione per i produttori che commercializzano i prodotti in più di uno Stato membro;

- risparmio complessivo dei costi pari a 66,3 milioni di euro grazie all'armonizzazione della registrazione e della comunicazione.

Scelta dello strumento

Strumenti proposti: direttiva.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi di seguito indicati.

Come confermato da studi recenti, le cause e le motivazioni alla base della necessità di raccogliere e riciclare i RAEE non sono cambiati; pertanto si propone la revisione di una direttiva esistente.

INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Semplificazione

La proposta comporta una semplificazione della legislazione e delle procedure amministrative per i cittadini, ottenuta:

- chiarendo l'ambito di applicazione delle direttive RAEE e RoHS che riguardano lo stesso tipo di apparecchiature;

- armonizzando i formati e le frequenze relative alla registrazione e alla comunicazione per i produttori.

La proposta è inserita nel programma staffetta per l'aggiornamento e la semplificazione dell'acquis comunitario e nel programma legislativo e di lavoro della Commissione, con il riferimento 2008/ENV/002.

Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia

La proposta comprende una clausola di riesame.

Rifusione

La proposta comporta una rifusione.

Tavola di concordanza

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la direttiva.

Illustrazione dettagliata della proposta

Le principali proposte di rifusione della direttiva 2002/96/CE sono relative a:

Articolo 2: l'ambito di applicazione della direttiva fa riferimento all'ambito di applicazione della direttiva RoHS. Viene specificato quali apparecchiature sono escluse dalla direttiva.

Articolo 3: le definizioni sono state adattate e ne sono state aggiunte altre per rafforzare la certezza del diritto e per coerenza con altri atti legislativi dell'UE.

Articolo 7: è fissato un tasso di raccolta dei RAEE del 65% in funzione della quantità di AEE immesse sul mercato nei due anni precedenti. I produttori devono raggiungere questa percentuale ogni anno a partire dal 2016. Qualora circostanze nazionali specifiche impediscano di raggiungere la percentuale stabilita, gli Stati membri possono usufruire di regimi transitori concessi tramite una procedura di comitato. Si propone che il Parlamento europeo e il Consiglio rivedano il tasso di raccolta nel 2012, considerando anche la possibilità di fissare un tasso separato per la raccolta delle apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento, sulla base di una relazione della Commissione.

Articolo 11: gli obiettivi di recupero e riciclaggio sono modificati per includere il riutilizzo di apparecchi interi e i dispositivi medici.

Articolo 12: quando necessario, gli Stati membri incoraggiano i produttori a finanziare tutti i costi legati agli impianti di raccolta dei RAEE prodotti da nuclei domestici.

Articolo 14: è consentita l'introduzione di una tassa identificabile senza limiti di tempo, coerentemente con i principi di produzione e consumo sostenibili per tutti i prodotti.

Articolo 16: per ridurre gli oneri amministrativi, è stata aggiunta una nuova disposizione volta ad armonizzare la registrazione dei produttori e la comunicazione da parte dei produttori nell'UE, anche rendendo interoperabili i registri nazionali.

Articolo 20: sono stati introdotti requisiti minimi di ispezione per migliorare l'applicazione della direttiva RAEE a livello comunitario.

È stato eliminato l'allegato I della direttiva 2002/96/CE ed è stato aggiunto un nuovo allegato che introduce requisiti minimi di monitoraggio per la spedizione di RAEE.

Gli allegati II, III e IV della direttiva 2002/96/CE rimangono intatti perché devono essere regolarmente modificati in base al progresso scientifico e tecnico tramite una procedura di comitato.

2008/0241 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

(Rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

⎢ 2002/96/CE (adattato)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione[2],

visto il parere del Comitato economico e sociale[3],

visto il parere del Comitato delle regioni[4],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato l'8 novembre 2002 dal comitato di conciliazione[5],

considerando quanto segue:

∫ nuovo

(1) Alla direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), devono essere apportate diverse modificazioni sostanziali. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale direttiva.

⎢ 2002/96/CE

(2)(1) Gli obiettivi della politica ambientale della Comunità sono in particolare la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana e l'uso accorto e razionale delle risorse naturali. Questa politica è essere basata sul principio di precauzione, sul principio dell'azione preventiva, e su quello della correzione del danno ambientale, in via prioritaria, alla fonte, e sul principio «chi inquina paga».

(3)(2) Secondo il programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile («Quinto programma di azione a favore dell'ambiente»)[6], il conseguimento dello sviluppo sostenibile comporta cambiamenti significativi nell'attuale andamento di sviluppo, produzione, consumo e comportamento. Inoltre, il programma auspica, fra l'altro, di ridurre lo spreco di risorse naturali e di prevenire l'inquinamento. Esso menziona i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (in prosieguo: «RAEE») come uno dei settori da regolare in relazione ai principi di prevenzione, recupero e smaltimento sicuro dei rifiuti.

⎢ 2002/96/CE (adattato)

? nuovo

(3) Secondo la comunicazione della Commissione del 30 luglio 1996 sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti, quando non è possibile evitare la produzione dei rifiuti, essi devono essere riusati o recuperati a livello di materiale o di energia.

(4) Nella risoluzione del 24 febbraio 1997 sulla strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti[7] il Consiglio ha insistito sulla necessità di promuovere il recupero dei rifiuti al fine di ridurne la quantità da smaltire e di preservare le risorse naturali, in particolare mediante il reimpiego, il riciclaggio, il compostaggio e il recupero dell'energia dai rifiuti ed ha riconosciuto che la scelta delle opzioni nei casi specifici deve tener conto delle conseguenze ambientali ed economiche, ma che fino a quando non interverranno progressi scientifici e tecnici al riguardo e non saranno ulteriormente sviluppate le analisi del ciclo biologico, bisognerà optare per il reimpiego e per il recupero dei materiali se e nella misura in cui essi rappresentano le migliori opzioni ambientali. Il Consiglio ha inoltre invitato la Commissione a dare opportunamente seguito, il più presto possibile, ai progetti del programma sui flussi di rifiuti prioritari, compresi i RAEE.

(5) Nella risoluzione del 14 novembre 1996[8] il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di presentare proposte di direttive su vari flussi di rifiuti prioritari, tra cui i rifiuti elettrici ed elettronici, e di basare tali proposte sul principio della responsabilità del produttore. Nella stessa risoluzione il Parlamento europeo ha chiesto al Consiglio e alla Commissione di presentare proposte per ridurre il volume dei rifiuti.

∫ nuovo

(4) La presente direttiva integra la normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti, come la direttiva 2008/xx/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai rifiuti[9]. Essa fa riferimento alle definizioni utilizzate nella direttiva, comprese le definizioni di "rifiuto" e le operazioni generali di gestione dei rifiuti. La definizione di "raccolta" presente nella direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti comprende la cernita preliminare e il deposito preliminare dei rifiuti ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento. La direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[10], del 6 luglio 2005, istituisce un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e prevede l'adozione di particolari specifiche per la progettazione ecocompatibile di prodotti che consumano energia e che potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La direttiva 2005/32/CE e le relative misure di attuazione adottate lasciano impregiudicata la normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti. Ai sensi della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[11], sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, le sostanze vietate devono essere sostituite in tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva.

⎢ 2002/96/CE (adattato)

? nuovo

(56) La direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti[12], √ La direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti[13] ∏ prevede la possibilità di adottare norme specifiche mediante singole direttive in particolari casi o per completare detta direttiva relativamente alla gestione di categorie particolari di rifiuti.

(67) Le quantità di RAEE generate nella Comunità aumentano rapidamente. ð Con la continua espansione del mercato e l'accorciarsi dei cicli di innovazione, le apparecchiature vengono sostituite sempre più rapidamente contribuendo ad accrescere sempre di più il flusso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Sebbene la direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) contribuisca in modo efficace a ridurre la presenza di sostanze pericolose nelle nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, sostanze pericolose quali il mercurio, il cadmio, il piombo, il cromo esavalente, i difenili policlorurati (PCB) e le sostanze che riducono lo strato di ozono[14] saranno presenti nei RAEE ancora per molti anni. ï La presenza di componenti pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (in prosieguo: «AEE») solleva grandi problemi nella fase di gestione dei rifiuti e i RAEE non sono sufficientemente riciclati. ?Il mancato riciclaggio causa la perdita di risorse preziose⎪ .

(8) L'obiettivo di migliorare la gestione dei RAEE non può essere efficacemente raggiunto dagli Stati membri a livello individuale. In particolare, le diverse applicazioni nazionali del principio della responsabilità del produttore possono provocare notevoli disparità tra gli oneri finanziari a carico degli operatori economici. La presenza di politiche nazionali diverse sulla gestione dei RAEE ostacola l'efficacia delle politiche di riciclaggio. Pertanto, i criteri essenziali dovrebbero essere stabiliti a livello comunitario.

∫ nuovo

(7) La presente direttiva reca misure miranti a contribuire alla produzione e al consumo sostenibili tramite, in via prioritaria, la prevenzione della produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed inoltre al loro riutilizzo, riciclaggio e ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e contribuire all'uso efficiente delle risorse. Essa mira inoltre a migliorare le prestazioni ambientali di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente impegnati nella raccolta e nel trattamento dei rifiuti delle stesse. In particolare, le diverse applicazioni nazionali del principio della responsabilità del produttore possono provocare notevoli disparità tra gli oneri finanziari a carico degli operatori economici. La presenza di politiche nazionali diverse sulla gestione dei RAEE ostacola l'efficacia delle politiche di riciclaggio, pertanto i criteri essenziali dovrebbero essere stabiliti a livello comunitario.

(8) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo dell'entità dell'intervento, essere realizzati più efficacemente a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

⎢ 2002/96/CE (adattato)

? nuovo

(9) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi ai prodotti e ai produttori, a prescindere dalle tecniche di vendita, comprese televendite e vendite elettroniche. In tale contesto gli obblighi dei produttori e dei distributori che utilizzano canali di televendita e vendita elettronica dovrebbero, per quanto possibile, avere la stessa forma ed essere attuati nello stesso modo, onde evitare che altri canali di distribuzione debbano sostenere i costi delle disposizioni della presente direttiva concernenti i RAEE di attrezzature vendute mediante televendita o vendita elettronica.

(10) L'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe includere tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate dai consumatori e le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad uso professionale. La presente direttiva si dovrebbe applicare ferma restando la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute pubblica che protegge chiunque entri in contatto con i RAEE e la normativa specifica sulla gestione dei rifiuti, in particolare la √ direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori[15] ∏ direttiva 91/157/CEE del Consiglio[16], del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose ? , e la normativa comunitaria in materia di progettazione dei prodotti, in particolare la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. ⎪

(11) La direttiva 91/157/CEE dovrebbe essere sottoposta senza indugio ad una revisione, in particolare alla luce della presente direttiva.

(11)(12) L'introduzione, da parte della presente direttiva, della responsabilità del produttore è uno degli strumenti per incoraggiare la progettazione e la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche che tengano pienamente in considerazione e facilitino la riparazione, l'eventuale adeguamento al progresso tecnico, il riutilizzoreimpiego, smontaggio e riciclaggio.

(12)(13) Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale del distributore incaricato del ritiro e della gestione dei RAEE, gli Stati membri, in conformità con le norme nazionali e comunitarie in materia di salute e sicurezza, dovrebbero definire le condizioni in cui i distributori possono rifiutare il ritiro.

( 14 ) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la progettazione e la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche che tengano in considerazione e facilitino la soppressione e il recupero, in particolare il reimpiego e il riciclaggio dei RAEE, dei loro componenti e materiali. I produttori non dovrebbero impedire, mediante caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione, il reimpiego dei RAEE, a meno che tali caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione presentino vantaggi di primaria importanza, ed esempio in relazione alla protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di sicurezza.

(1315) La raccolta differenziataseparata è unala condizione preliminare per garantire il trattamento specifico e il riciclaggio dei RAEE ed è necessaria per raggiungere il livello stabilito di protezione della salute umana e dell'ambiente nella Comunità. I consumatori devono contribuire attivamente al successo di questa raccolta e dovrebbero essere incoraggiati a riportare i RAEE. A tal fine è opportuno creare idonee strutture per la restituzione dei RAEE, compresi punti pubblici di raccolta, dove i nuclei domestici possano restituire almeno gratuitamente i loro rifiuti. ?I distributori possono contribuire in maniera determinante al successo della raccolta dei RAEE. ⎪

(1416) Al fine di raggiungere il livello stabilito di protezione e gli obiettivi ambientali armonizzati nella Comunità, gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani misti e raggiungere un elevato livello di raccolta differenziataseparata dei RAEE. Al fine di garantire che gli Stati membri si adoperino per istituire regimi efficienti di raccolta, essi dovrebbero essere tenuti a raggiungere un elevato livello di raccolta di RAEE ? , in particolare per le apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, visto l'elevato impatto ambientale di queste sostanze e alla luce degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 2037/2000 e dal regolamento (CE) n. 842/2006[17] ⎪dai nuclei domestici. ? I dati contenuti nella valutazione dell'impatto indicano che il 65% delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato viene già raccolto separatamente, ma oltre la metà rischia di essere trattata in maniera non conforme alle norme e di essere esportata illegalmente. Questo comporta la perdita di preziose materie prime secondarie e situazioni di degrado ambientale, che è possibile evitare fissando un obiettivo di raccolta ambizioso. ⎪

(1517) Un trattamento specifico dei RAEE è indispensabile per evitare la dispersione degli inquinanti nel materiale riciclato o nel flusso di rifiuti. Esso costituisce il metodo più efficace per garantire l'osservanza del livello di protezione dell'ambiente comunitario che è stato stabilito. Gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di ? raccolta ⎪, riciclaggio e di trattamento dovrebbero essere conformi a talune norme minime per evitare gli impatti ambientali negativi legati al trattamento dei RAEE. Si dovrebbe ricorrere alle migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclaggio disponibili purché assicurino il rispetto della salute umana e un'elevata protezione dell'ambiente. Le migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclaggio disponibili possono essere ulteriormente definite secondo le procedure della direttiva √ 2008/1/CE ∏ 96/61/CE[18].

(1618) Ove opportuno, andrebbe attribuita priorità al riutilizzoreimpiego dei RAEE e dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo. Laddove il riutilizzoreimpiego non sia preferibile, tutti i RAEE raccolti separatamente dovrebbero essere inviati al recupero, permettendo in tal modo di raggiungere un elevato livello di riciclaggio e di recupero. Occorrerebbe inoltre incoraggiare i produttori a integrare materiale riciclato nelle nuove apparecchiature.

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(17) Il recupero, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio delle apparecchiature possono essere inclusi negli obiettivi di cui all'articolo 7 della presente direttiva solo qualora detto recupero, preparazione per il riutilizzo o riciclaggio non contravvengano ad altre normative comunitarie o nazionali applicabili a dette apparecchiature.

⎢ 2002/96/CE

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(1819) A livello comunitario devono essere definiti i principi di base concernenti un finanziamento della gestione dei RAEE e i regimi di finanziamento devono contribuire a livelli elevati di raccolta, nonché all'attuazione del principio della responsabilità del produttore.

(1920) I nuclei domestici utenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrebbero poter restituire almeno gratuitamente i RAEE. I produttori dovrebbero quindi finanziare ? almeno ⎪ la raccoltail ritiro dal punto di raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE. ?Gli Stati membri devono incoraggiare i produttori ad assumersi la piena responsabilità per la gestione della raccolta dei RAEE, in particolare finanziandone la raccolta (anche nel caso di RAEE prodotti dai nuclei domestici), lungo tutta la catena dei rifiuti, per evitare che i RAEE raccolti separatamente vengano sottoposti a trattamenti non conformi alle norme e siano esportati illegalmente, per creare condizioni eque armonizzando il finanziamento del produttore in tutta l'UE, trasferire il pagamento dei costi della raccolta di tali rifiuti dai contribuenti ai consumatori di AEE e conformare il finanziamento al principio "chi inquina paga". ⎪ Per ottimizzare l'efficacia del concetto di responsabilità del produttore, ciascun produttore dovrebbe essere responsabile del finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore dovrebbe poter scegliere di adempiere tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo. Ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, dovrebbe fornire una garanzia finanziaria per evitare che i costi della gestione dei RAEE derivanti da prodotti orfani ricadano sulla società o sugli altri produttori. Tutti i produttori esistenti dovrebbero condividere la responsabilità del finanziamento della gestione dei rifiuti storici nell'ambito di regimi di finanziamento collettivi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i costi. I regimi di finanziamento collettivi non dovrebbero avere l'effetto di escludere i produttori di nicchie di mercato o con ridotti volumi di produzione, gli importatori e i nuovi arrivati. Per un periodo transitorio i produttori dovrebbero poter indicare agli acquirenti, su base volontaria al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente dei rifiuti storici. I produttori che si avvalgono di tale disposizione dovrebbero provvedere affinché i costi indicati non superino le spese effettivamente sostenute.

(20) ?I produttori dovrebbero poter indicare agli acquirenti, su base volontaria al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente dei RAEE. Questa pratica è conforme alla comunicazione della Commissione sul piano d'azione "Produzione e consumo sostenibili" e "Politica industriale sostenibile", in particolare per quanto riguarda consumi più intelligenti e l'attenzione agli aspetti ambientali negli appalti pubblici. ⎪

(21) L'informazione degli utenti sull'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani solidi misti e di raccogliere tali RAEE separatamente, nonché sui sistemi di raccolta e sul proprio ruolo nella gestione dei RAEE, è indispensabile per il successo della raccolta dei RAEE. Tale informazione comporta la marcatura appropriata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero finire nei contenitori della spazzatura o in simili canali di raccolta dei rifiuti urbani.

(22) L'informazione sull'identificazione delle componenti e dei materiali fornita dai produttori è importante per facilitare la gestione e, in particolare, il trattamento e il recupero o /riciclaggio dei RAEE.

(23) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le infrastrutture d'ispezione e monitoraggio permettano di verificare la corretta attuazione della presente direttiva, tenendo conto, fra l'altro, della raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[19], del 4 aprile 2001, che stabilisce criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri.

(24) L'informazione sul peso o, se ciò non è possibile, sul numero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nella Comunità e sui tassi di raccolta, riutilizzoreimpiego (compreso per quanto possibile il riutilizzoreimpiego di interi apparecchi), recupero o /riciclaggio ed esportazione dei RAEE raccolti a norma della presente direttiva è necessaria per monitorare il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva.

(25) Gli Stati membri possono decidere di attuare alcune disposizioni della presente direttiva mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati, purché siano soddisfatti particolari requisiti.

(26) L'adeguamento al progresso scientifico e tecnico di alcune disposizioni della direttiva, l'elenco dei prodotti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I A, il trattamento selettivo per materiali e componenti di RAEE, i requisiti tecnici per ? la raccolta, ⎪ lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE e il simbolo per la marcatura delle AEE dovrebbero essere stabiliti dalla Commissione secondo una procedura di comitato.

(27) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio[20], del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione., ?La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adeguare gli allegati e ad adottare norme per il controllo dell'osservanza degli obblighi prescritti. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/96/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. ⎪

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(28) L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali delle direttive precedenti. L'obbligo di attuazione delle disposizioni rimaste immutate deriva dalle direttive precedenti.

(29) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione indicati nell'allegato V, parte B.

⎢ 2002/96/CE

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

⎢ 2002/96/CE

Articolo 1

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Oggetto

La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

⎢ 2002/96/CE

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Scopo

La presente direttiva reca misure miranti in via prioritaria a prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed inoltre al loro reimpiego, riciclaggio e ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire. Essa mira inoltre a migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente collegati al trattamento dei rifiuti delle stesse.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie dell'? allegato I ⎪ allegato I A ? della direttiva 20xx/xx/CE (RoHS).⎪ , purché non si tratti di parti di altri tipi di apparecchiature che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. L'allegato I B contiene un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato I A.

2. La presente direttiva si applica fermea restando ? le prescrizioni della ⎪ la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute ? , di sostanze chimiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006 ⎪ e di quella specifica sulla gestione dei rifiuti ? o sulla progettazione dei prodotti ⎪ .

⎢ 2002/96/CE (adattato)

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3. √La presente direttiva non si applica a: ∏

a) Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva le apparecchiature ? necessarie per ⎪ connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, ad eccezione tuttavia dei prodotti che non siano destinatei a fini specificamente militari.

√b) apparecchiature progettate specificamente come parti di un'altra apparecchiatura che non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva ∏ ? e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura ⎪ .

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ð c) Apparecchiature non destinate all'immissione sul mercato come singole unità funzionali o commerciali. ï

⎢ 2002/96/CE (adattato)

√d) Lampade a incandescenza. ∏

√e) Dispositivi medicimedicali impiantati e infettati. ∏

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4. I RAEE devono essere classificati come rifiuti provenienti dai nuclei domestici o da utenti diversi dai nuclei domestici. Occorre classificare i tipi di RAEE secondo queste categorie. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3. La classificazione dovrebbe basarsi anche sulla valutazione della percentuale di apparecchiature acquistate da nuclei domestici o da imprese.

⎢ 2002/96/CE (adattato)

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Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) "apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "AEE": le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi appartenenti alle categorie di cui all'? allegato I ⎪ allegato I A ? della direttiva 20xx/xx/CE (RoHS) ⎪ e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;

b) "rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "RAEE": le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo √ 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti ∏ 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo;

c) "prevenzione": ? la prevenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 12, della direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti; ⎪ ; «prevenzione»: le misure volte a ridurre la quantità e la nocività per l'ambiente dei RAEE e dei materiali e delle sostanze che li compongono;

d) "riutilizzo": ? il riutilizzo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 13, della direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti ⎪ le operazioni in virtù delle quali i RAEE o loro componenti sono utilizzati allo stesso scopo per il quale le apparecchiature erano state originariamente concepite, incluso l'uso continuativo delle apparecchiature o loro componenti riportati ai punti di raccolta, ai distributori, riciclatori o fabbricanti;

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e) "preparazione per il riutilizzo": la preparazione per il riutilizzo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 16, della direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti;

⎢ 2002/96/CE (adattato)

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fe) "riciclaggio": ? il riciclaggio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 17, della direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti ⎪ il ritrattamento in un processo di produzione dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia ossia l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero di calore;

gf) "recupero": ? il recupero ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 15, della direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti ⎪ le pertinenti operazioni di cui all'allegato II B della direttiva 75/442/CEE;

hg) "smaltimento": ? lo smaltimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 19, della direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti ⎪ le pertinenti operazioni di cui all'allegato II A della direttiva 75/442/CEE;

ih) "trattamento": ? il trattamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 14, della direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti ⎪ le attività eseguite dopo la consegna dei RAEE ad un impianto di disinquinamento, smontaggio, frantumazione, recupero o preparazione per lo smaltimento e tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero e/o dello smaltimento dei RAEE;

ji) «produttore»: chi,la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[21], del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza:

i) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo ? nome o marchio di fabbrica o che commissiona la progettazione o la fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche e le commercializza apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica ⎪ marchio,

ii) rivende consotto il suo marchio √ nome o marchio di fabbrica ∏ apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato "produttore", se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto i);

iii) ? è stabilito nella Comunità e immette sul mercato comunitario ⎪ importa o esporta apparecchiature elettriche ed elettroniche ? provenienti da un paese terzo, ⎪ in uno Stato membro nell'ambito di un'attività professionale.

Chiunque fornisca finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario non è considerato "produttore" a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei puntidelle lettere da i) a iii);

kj) "distributore": chi ? una persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento che rende disponibile sul mercato un'apparecchiatura elettrica o elettronica; ⎪ fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica nell'ambito di un'attività commerciale ad una parte che la userà

lk) "RAEE provenienti dai nuclei domestici": i RAEE originati dai nuclei domestici e di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;

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m) "rifiuto pericoloso": un rifiuto pericoloso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti.

⎢ 2002/96/CE

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(l) "sostanze o preparati pericolosi": le sostanze o preparati che devono essere considerati pericolosi ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio[22] o della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[23];

nm) «accordo finanziario», qualsiasi contratto o accordo di prestito, noleggio, affitto o vendita dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilità del trasferimento della proprietà di tale apparecchiatura.

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o) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

p) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario;

q) "rimozione": l'operazione manuale, meccanica, chimica o metallurgica in seguito alla quale le sostanze, i preparati e i componenti pericolosi sono contenuti in un flusso identificabile o nella parte identificabile di un flusso al termine del processo di trattamento. Una sostanza, un preparato o un componente sono identificabili se possono essere monitorati per dimostrare che il trattamento è sicuro per l'ambiente.

r) "raccolta": la raccolta ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 10, della direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti;

s) "raccolta differenziata": la raccolta differenziata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 11, della direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti.

⎢ 2002/96/CE (adattato)

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Articolo 4

Progettazione dei prodotti

Gli Stati membri ?, in conformità alla legislazione comunitaria sui prodotti, compresa la direttiva 2005/32/CE sulla progettazione ecocompatibile, ⎪ incoraggiano ? misure volte a favorire ⎪ la progettazione e la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche ?, soprattutto al fine di agevolare ⎪ che tengano in considerazione e facilitino √ il riutilizzo, ∏ la soppressione e il recupero, in particolare il reimpiego e il riciclaggio dei RAEE, dei loro componenti e materiali. ?Tali misure devono rispettare il corretto funzionamento del mercato interno. ⎪ In tale contesto, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché i produttori non impediscano, mediante caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione, il riutilizzoreimpiego dei RAEE, a meno che tali caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione presentino vantaggi di primaria importanza, ad esempio in relazione alla protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di sicurezza.

Articolo 5

Raccolta ? differenziata ⎪ separata

1. Gli Stati membri adottano misure adeguate al fine di a ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come ? sotto forma di ⎪ rifiuti urbanimunicipali misti e raggiungere un elevato livello di raccolta differenziataseparata dei RAEE ?, in particolare e in via prioritaria per le apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra. ⎪

2. Per quanto riguarda i RAEE provenienti dai nuclei domestici, gli Stati membri provvedono affinché entro il 13 agosto 2005:

a) siano istituiti sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori di rendere almeno gratuitamente tali rifiuti. Gli Stati membri assicurano la disponibilità e l'accessibilità dei centri di raccolta necessari, tenendo conto soprattutto della densità della popolazione;

b) quando forniscono un nuovo prodotto, i distributori si assumano la responsabilità di assicurare che tali rifiuti possano essere resi almeno gratuitamente al distributore, in ragione di uno per uno, a condizione che le apparecchiature siano di tipo equivalente e abbiano svolto le stesse funzioni dell'apparecchiatura fornita. Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione purché garantiscano che la resa dei RAEE non diventi in tal modo più difficile per il detentore finale e purché tali sistemi restino gratuiti per il detentore finale. Gli Stati membri che si avvalgono di questa disposizione ne informano la Commissione;

c) fatto salvo il disposto delle lettere a) e b), i produttori siano autorizzati ad organizzare e gestire sistemi, individuali e/o collettivi, di resa dei RAEE provenienti da nuclei domestici, a condizione che siano conformi agli obiettivi della presente direttiva;

d) tenendo conto delle norme nazionali e comunitarie in materia di salute e sicurezza, possa essere rifiutata la resa ai sensi delle lettere a) e b) dei RAEE che presentano un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione. Gli Stati membri concludono accordi specifici in relazione a tali RAEE.

Gli Stati membri possono prevedere modalità specifiche di resa dei RAEE ai sensi delle lettere a) e b) se l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o se contiene rifiuti diversi dai RAEE.

3. Per quanto riguarda i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici, gli Stati membri assicurano, fatto salvo il disposto dell'articolo 139, che i produttori o i terzi che agiscono a nome loro provvedano alla raccolta di tali rifiuti.

4. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i RAEE raccolti ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 siano trasportati a centri di trattamento autorizzati a norma dell'articolo 6, a meno che essi non possano essere interamente reimpiegati. Gli Stati membri provvedono affinché il reimpiego previsto non comporti un'elusione delle prescrizioni della presente direttiva, in particolare degli articoli 6 e 7. La raccolta e il trasporto dei RAEE raccolti separatamente sono essere eseguiti in maniera da ottimizzare il reimpiego e il riciclaggio dei componenti o degli interi apparecchi che possono essere reimpiegati o riciclati.

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Articolo 6

Smaltimento e trasporto dei RAEE raccolti

1. Gli Stati membri vietano lo smaltimento di RAEE raccolti separatamente non trattati.

2. Gli Stati membri assicurano che la raccolta e il trasporto dei RAEE raccolti separatamente siano eseguiti in maniera da ottimizzare il riutilizzo e il riciclaggio o il confinamento delle sostanze pericolose.

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Articolo 7

Tasso di raccolta

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri si adoperano affinché i produttori, o i terzi che agiscono per conto dei produttori, raggiungano almeno un tasso di raccolta del 65%. Il tasso di raccolta è calcolato sulla base del peso totale di RAEE raccolti conformemente agli articoli 5 e 6 in un dato anno da detto Stato membro ed espresso come percentuale del peso medio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato in detto Stato membro nei due anni precedenti. Il tasso di raccolta deve essere raggiunto ogni anno a partire dal 2016.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere stabilite disposizioni transitorie per risolvere le difficoltà incontrate da uno Stato membro nel soddisfare tali requisiti a causa di circostanze nazionali specifiche.

3. È definita una metodologia comune per calcolare il peso totale delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nazionale.

Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

4. Entro il 31 dicembre 2012, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il tasso di raccolta e la data di cui al paragrafo 1, anche nella prospettiva di fissare un eventuale obiettivo per la raccolta differenziata delle apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento, sulla base di una relazione presentata dalla Commissione accompagnata, se del caso, da una proposta.

⎢ 2002/96/CE (adattato)

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5. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché entro il 31 dicembre 2006 venga raggiunto un tasso di raccolta separata di RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all'anno.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione e tenendo conto dell'esperienza tecnica ed economica acquisita negli Stati membri, determinano entro il 31 dicembre 2008 un nuovo obiettivo obbligatorio. Esso può assumere la forma di una percentuale della quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche vendute ai nuclei domestici negli anni precedenti.

⎢ 2002/96/CE (adattato)

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Articolo 86

Trattamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché ? tutti i RAEE raccolti separatamente vengano sottoposti a trattamento ⎪.

√ 2. I trattamenti ∏? diversi dalla preparazione per il riutilizzo ⎪√ includono almeno l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo ai sensi dell'allegato II della presente direttiva.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a nome loro istituiscano sistemi per il ∏? recupero ⎪ √ dei RAEE ricorrendo alle migliori tecniche disponibili. I produttori possono istituire tali sistemi a titolo individuale o collettivo. Gli Stati membri provvedono a che gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di raccolta o trattamento effettuino lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE conformemente ai requisiti tecnici indicati nell'allegato III. ∏i produttori o i terzi che agiscono a nome loro istituiscano, conformemente alla normativa comunitaria, sistemi di trattamento dei RAEE ricorrendo alle migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclaggio disponibili. I produttori possono istituire tali sistemi a titolo individuale e/o collettivo. Al fine di garantire il rispetto dell'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE, il trattamento comprende, almeno, la rimozione di tutti i fluidi e un trattamento selettivo a norma dell'allegato II della presente direttiva.

⎢ 2008/34/CE Articolo 1, paragrafo 1 (adattato)

4. L'allegato II può essere modificato al fine di introdurvi altre tecnologie di trattamento che garantiscano almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 3. √La Commissione valuta in via prioritaria se le indicazioni concernenti i circuiti stampati dei telefoni mobili e gli schermi a cristalli liquidi debbano essere modificate. ∏

⎢ 2002/96/CE (adattato)

5. Ai fini della protezione ambientale, gli Stati membri possono stabilire norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti.

Gli Stati membri che optano per tali norme di qualità ne informano la Commissione, che provvede alla loro pubblicazione.

√ 6. Gli Stati membri incoraggiano gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento ad introdurre sistemi certificati di gestione ambientale ai sensi del regolamento (CE) n. ∏ √ xx/20xx ∏n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, √ sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). ∏

√ Articolo 9 ∏

√ Autorizzazioni e ispezioni ∏

⎢ 2002/96/CE, Articolo 6 (adattato)

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21. Gli Stati membri garantiscono che gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento ottengano un'autorizzazione dalle autorità competenti, ai sensi √ dell'articolo 23 della direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti ∏degli articoli 9 e 10 della direttiva 75/442/CEE.

2. La deroga all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo √ 24, lettera b), della direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti ∏11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 75/442/CEE può essere applicata alle operazioni di recupero dei RAEE se le autorità competenti effettuano un'ispezione prima della registrazione per garantire la conformità con l'articolo √ 13 della direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti ∏.4 della direttiva 75/442/CEE.

L'ispezione verifica quanto segue:

a) il tipo e le quantità dei rifiuti da trattare;

b) i requisiti tecnici generali da rispettare;

c) le misure di sicurezza da adottare.

L'ispezione è effettuata almeno una volta all'anno e i suoi risultati sono trasmessi dagli Stati membri alla Commissione.

3. Gli Stati membri provvedono a che gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento effettuino lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE conformemente ai requisiti tecnici indicati nell'allegato III.

43. Gli Stati membri provvedono a che l'autorizzazione o la registrazione di cui ail paragrafio √ 1 e ∏ 2 includa tutte le condizioni necessarie ai fini dell'osservanza dei requisiti di cui ai paragrafi 1 e 3 √ all'articolo 8, paragrafi 2, 3 e 5, ∏ e del conseguimento degli obiettivi di recupero di cui all'articolo 117.

√ Articolo10 ∏

√ Spedizione di RAEE ∏

⎢ 2002/96/CE, Articolo 6 (adattato)

? nuovo

15. L'operazione di trattamento può anche essere effettuata al di fuori dello Stato membro rispettivo o della Comunità, a condizione che la spedizione di RAEE sia conforme al √ regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[24], del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti ∏regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio[25], del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

2. I RAEE esportati dalla Comunità a norma del √ regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti ∏regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio √ e del regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti[26] ∏regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio [27] , del 29 aprile 1999, recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi non appartenenti all'OCSE, e del regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione [28] , del 12 luglio 1999, che stabilisce la procedura di controllo prevista dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE C(92) 39/def., sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 117, paragrafi 1 e 2, della presente direttiva solo se l'esportatore può dimostrare che l'operazione di ? trattamento ⎪ recupero, reimpiego e/o riciclaggio ha avuto luogo in condizioni che siano equivalenti ai requisiti della presente direttiva.

6. Gli Stati membri incoraggiano gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento ad introdurre sistemi certificati di gestione dell'ambiente ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) [29] .

∫ nuovo

3. Sono stabilite le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2, in particolare i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

⎢ 2002/96/CE (adattato)

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Articolo 117

√ Obiettivi di ∏ rRecupero

1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a nome loro istituiscano, a titolo individuale o collettivo e conformemente alla normativa comunitaria, sistemi di recupero dei RAEE oggetto di raccolta separata a norma dell'articolo 5. Gli Stati membri privilegiano il reimpiego degli apparecchi interi. Fino alla data di cui al paragrafo 4, questi non rientrano nel computo degli obiettivi di cui al paragrafo 2.

12. Riguardo ai ? tutti i ⎪ RAEE ? raccolti separatamente e ⎪ inviati per il trattamento a norma degli articolidell'articolo 8, 9 e 106 ? o per la preparazione per il riutilizzo ⎪ gli Stati membri provvedono affinché i produttori raggiungano i seguenti obiettivi ? minimi ⎪ entro il 31 dicembre ? 2011 ⎪ 2006:

a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 e 10 dell'allegato I A ? della direttiva 20xx/xx/CE (RoHS) ⎪,

8. ? recupero dell'85% ⎪,aumento del tasso di recupero ad un minimo dell'80% in peso medio per apparecchio, e

9. ? preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell'80%; ⎪ per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze, aumento ad un minimo del 75% in peso medio per apparecchio;

b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 e 4 dell'allegato I A ? della direttiva 20xx/xx/CE (RoHS) ⎪,

10. ? recupero dell'80% ⎪,aumento del tasso di recupero ad un minimo del 75% in peso medio per apparecchio, e

11. ? preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70%; ⎪ per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze, aumento ad un minimo del 65% in peso medio per apparecchio;

c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7, ? 8 ⎪ e 9 dell'allegato I A ? della direttiva 20xx/xx/CE (RoHS) ⎪,

12. ?recupero del 75% ⎪,aumento del tasso di recupero ad un minimo del 70% in peso medio per apparecchio, e

13. ? preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55%; ⎪ per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze, aumento ad un minimo del 50% in peso medio per apparecchio;

d) per tutti i rifiuti di lampade a discarica, ? preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dell'85%. ⎪ un tasso di reimpiego e riciclaggio di componenti, materiali e sostanze di un minimo dell'80% in peso di queste lampade

∫ nuovo

2. Gli obiettivi sono calcolati come percentuale del peso dei RAEE raccolti separatamente e inviati ai punti di recupero.

⎢ 2002/96/CE

3. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini del calcolo di tali obiettivi, i produttori o i terzi che agiscono a loro nome detengano la documentazione relativa al volume dei RAEE, ai loro componenti, materiali o sostanze in entrata e in uscita dai centri di trattamento e/o in entrata nei centri di recupero o di riciclaggio.

⎢ 2008/34/CE Articolo 1, paragrafo 2

Sono stabilite le modalità dettagliate necessarie per controllare l'osservanza, da parte degli Stati membri, degli obiettivi di cui al paragrafo 2, comprese le specifiche per i materiali. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

⎢ 2002/96/CE

? nuovo

4. Entro il 31 dicembre 2008 il Parlamento europeo e il Consiglio fissano, su proposta della Commissione, nuovi obiettivi per il recupero e il reimpiego/riciclaggio, compreso, se del caso, il reimpiego di apparecchiature intere, nonché per i prodotti rientranti nella categoria 8 dell'allegato I A. Ciò avviene tenuto conto del vantaggio ecologico delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in uso, quale una migliore efficienza delle risorse derivante dallo sviluppo nei settori dei materiali e delle tecnologie. Si tiene conto anche dei progressi tecnici nel reimpiego, recupero e riciclaggio, nei prodotti e nei materiali, nonché dell'esperienza acquisita dagli Stati membri e dalle imprese del settore.

45. Gli Stati membri promuovono lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento.

Articolo 128

Finanziamento relativo ai RAEE provenienti dai nuclei domestici

1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 13 agosto 2005, i produttori prevedano almeno il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta istituiti a norma dell'articolo 5, paragrafo 2. Quando necessario, gli Stati membri incoraggiano i produttori a finanziare tutti i costi legati agli impianti di raccolta dei RAEE prodotti da nuclei domestici.

2. Per quanto riguarda i prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 ciascun produttore è responsabile del finanziamento delle operazioni di cui al paragrafo 1 relative ai rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore può scegliere di adempiere tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo.

Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, fornisca una garanzia che dimostra che la gestione di tutti i RAEE sarà finanziata e affinché i produttori marchino chiaramente i loro prodotti a norma dell'articolo 151, paragrafo 2. Detta garanzia assicura che le operazioni di cui al paragrafo 1 relative a tale prodotto saranno finanziate. La garanzia può assumere la forma di una partecipazione del produttore a regimi adeguati per il finanziamento della gestione dei RAEE, di un'assicurazione di riciclaggio o di un conto bancario vincolato.

I costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente non sono indicati separatamente agli acquirenti al momento della vendita di nuovi prodotti.

3. Il finanziamento dei costi della gestione dei RAEE originati da prodotti immessi sul mercato anteriormente al 13 agosto 2005alla data di cui al paragrafo 1 («rifiuti storici») è fornito da uno o più sistemi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i rispettivi costi, ad esempio in proporzione della rispettiva quota di mercato per tipo di apparecchiatura.

Gli Stati membri provvedono affinché, per un periodo transitorio di otto anni (dieci anni per la categoria 1 dell'allegato I A) dall'entrata in vigore della presente direttiva, i produttori possano indicare agli acquirenti, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente. I costi indicati non superano le spese effettivamente sostenute.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori che forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche servendosi della comunicazione a distanza si conformino agli obblighi del presente articolo anche per quanto riguarda le apparecchiature fornite nello Stato membro in cui risiede l'acquirente delle stesse.

⎢ 2003/108/CE Articolo 1

Articolo 139

Finanziamento relativo ai RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici

1. Gli Stati membri provvedono affinché entro il 13 agosto 2005 i produttori debbano prevedere il finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici e originati da prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005.

Gli Stati membri provvedono affinché entro il 13 agosto 2005, per RAEE di prodotti immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005 («rifiuti storici»), il finanziamento dei costi di gestione obbedisca alle modalità di cui al terzo e quarto comma.

Per i rifiuti storici sostituiti da nuovi prodotti equivalenti o da nuovi prodotti adibiti alla medesima funzione, il finanziamento dei costi incombe ai produttori di detti prodotti all'atto della fornitura. Gli Stati membri possono, in alternativa, disporre che gli utenti diversi dai nuclei domestici siano resi anch'essi parzialmente o totalmente responsabili di tale finanziamento.

Per gli altri rifiuti storici, il finanziamento dei costi incombe agli utenti diversi dai nuclei domestici.

2. I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono, fatta salva la presente direttiva, concludere accordi che stabiliscano altre modalità di finanziamento.

⎢ 2002/96/CE (adattato)

? nuovo

Articolo 1410

Informazione degli utenti

1. ?Gli Stati membri provvedono affinché i produttori possano indicare agli acquirenti, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente. I costi indicati non superano le spese effettivamente sostenute. ⎪

21. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei nuclei domestici ottengano le informazioni concernenti:

a) l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbanimunicipali misti e di effettuare una raccolta differenziataseparata di tali RAEE;

b) i sistemi di ritiroripresa e raccolta disponibili;

c) il proprio ruolo nel riutilizzoreimpiego, riciclaggio e in altre forme di recupero dei RAEE;

d) gli effetti potenziali sull'ambiente e la salute umana come risultato della presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

e) il significato del simbolo indicato nell'allegato IV.

32. Gli Stati membri adottano misure adeguate ad assicurare che i consumatori contribuiscano alla raccolta dei RAEE e ad indurli ad agevolare il processo di riutilizzoreimpiego, trattamento e recupero.

43. Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti urbanimunicipali misti e di facilitarne la raccolta differenziataseparata gli Stati membri provvedono affinché i produttori marchino adeguatamente ?, in conformità alla norma europea EN 50419[30], ⎪con il simbolo indicato nell'allegato IV le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005. In casi eccezionali, ove sia necessario a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, il simbolo è stampato sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica.

54. Gli Stati membri possono esigere che i produttori e/o distributori forniscano, integralmente o parzialmente, ad esempio nelle istruzioni per l'uso o presso i punti di vendita, le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 41 a 3.

Articolo 1511

Informazione degli impianti di trattamento

1. Al fine di agevolare ? la preparazione per ⎪il riutilizzoreimpiego e il trattamento corretto e sano sotto il profilo ambientale dei RAEE, compresi la manutenzione, l'aggiornamento, la rimessa a nuovo e il riciclaggio, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i produttori forniscano informazioni in materia di riutilizzoreimpiego e trattamento per ogni tipo di nuove AEE immesso sul mercato entro un anno dalla data di immissione sul mercato dell'apparecchiatura. Le informazioni segnalano, nella misura in cui ciò è necessario per i centri di riutilizzoreimpiego e gli impianti di trattamento e riciclaggio al fine di uniformarsi alle disposizioni della presente direttiva, i diversi componenti e materiali delle AEE, nonché il punto in cui le sostanze e i preparati pericolosi si trovano nelle AEE. Vengono messe a disposizione dei centri di riutilizzoreimpiego e degli impianti di trattamento e riciclaggio da parte dei produttori di AEE in forma di manuali o attraverso gli strumenti elettronici (ad esempio CD-Rom e servizi on-line).

2. Gli Stati membri garantiscono che i produttori di dispositivi elettrici o elettronici immessi sul mercato successivamente al 13 agosto 2005 siano chiaramente identificabili attraverso un marchio apposto sul dispositivo. Inoltre, al fine di consentire che la data in cui il dispositivo è stato immesso sul mercato venga determinata in modo inequivocabile, il marchio apposto sul dispositivo specifica che quest'ultimo è stato immesso sul mercato successivamente al 13 agosto 2005. √La norma europea EN 50419 ∏ viene applicata La Commissione promuove la preparazione di norme europee a tal fine.

Articolo 1612

? Registrazione, ⎪ iInformazione e relazioni

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1. Gli Stati membri stilano un registro dei produttori, compresi i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del paragrafo 2.

Il registro ha lo scopo di verificare l'osservanza degli obblighi finanziari previsti dagli articoli 12 e 13.

2. Gli Stati membri garantiscono che tutti i produttori presenti sul proprio territorio possano inserire nel registro nazionale tutte le informazioni pertinenti, comprese le disposizioni in materia di comunicazione delle informazioni e le tariffe, rendendo conto delle proprie attività in tutti gli altri Stati membri.

I registri sono interoperabili per consentire lo scambio di tali informazioni, comprese le informazioni relative alla quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nazionale e al trasferimento di danaro in relazione a trasferimenti intracomunitari di prodotti o RAEE.

3. Vengono stabiliti il formato della registrazione e delle relazioni e la frequenza delle relazioni. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

4. Il registro può essere gestito tramite i regimi di responsabilità collettiva del produttore istituiti ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2.

⎢ 2002/96/CE (adattato)

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51. Gli Stati membri redigono un registro dei produttori e raccolgono informazioni, su base annua, comprese stime circostanziate, sulle quantità e sulle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse suil loro mercatio, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nellogli Statoi membroi, nonché sui RAEErifiuti raccolti √ separatamente ∏ esportati, per peso o, se non è possibile, per numero.

Gli Stati membri garantiscono che i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza informino sulla conformità ai requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, e sulle quantità e categorie di tali apparecchiature immesse sul mercato dello Stato membro in cui risiede l'acquirente.

Gli Stati membri garantiscono che le informazioni richieste siano trasmesse alla Commissione ogni due anni entro 18 mesi dalla fine del periodo cui si riferiscono. La prima serie di informazioni verte sugli anni 2005 e 2006. Le informazioni sono fornite in un formato che è adottato entro un anno dall'entrata in vigore dalla presente direttiva, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, al fine di creare banche dati sui RAEE e sul loro trattamento.

Gli Stati membri provvedono che vi sia un adeguato scambio di informazioni per conformarsi al presente paragrafo, in particolare per quanto riguarda le operazioni di trattamento di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

62. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, Ggli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva ? e sulle informazioni di cui al paragrafo 5 ⎪ogni tre anni. La relazione sull'attuazione è redatta sulla base di un questionario √ stabilito nella decisione 2004/249/CE della Commissione[31] e nella decisione 2005/369/CE della Commissione[32] ∏o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente[33]. Il questionario o lo schema è inviato agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è messa a disposizione della Commissione entro nove mesi a decorrere dalla fine del periodo di tre anni in essa esaminato.

La prima relazione triennale verte sul periodo dal 20xx04 al 20xx06.

La Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

⎢ 2008/34/CE Articolo 1, paragrafo 3 (adattato)

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Articolo 1713

Adeguamento al progresso scientifico e tecnico

? Possono essere adottate ⎪ Sono adottate le modifiche ? se ⎪ necessarie ad adeguare al progresso scientifico e tecnico l'articolo ? 16, paragrafo 6, ⎪ 7, paragrafo 3, l'allegato I B (in particolare per inserirvi eventualmente gli apparecchi di illuminazione delle abitazioni, le lampade a incandescenza ed i prodotti fotovoltaici, per esempio i pannelli solari), l'allegato II (in particolare tenendo conto di nuovi sviluppi tecnici per il trattamento dei RAEE) e gli allegati III e IV. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 3.

Prima della modifica degli allegati la Commissione consulta, fra l'altro, i produttori di apparecchiature elettriche e elettroniche, gli operatori che si occupano del riciclaggio e del trattamento, le organizzazioni ambientalistiche e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori.

⎢ 2002/96/CE (adattato)

Articolo 1814

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo √ 39 della direttiva 2008/xx/CE ∏18 della direttiva 75/442/CEE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

⎢ 2008/34/CE Articolo 1, paragrafo 4

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

⎢ 2002/96/CE

Articolo 1915

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

∫ nuovo

Gli Stati membri determinano il regime di sanzioni da comminare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per la loro applicazione. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data di cui all'articolo 21 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.

⎢ 2002/96/CE

Articolo 2016

Ispezione e monitoraggio

Gli Stati membri provvedono affinché l'ispezione e il monitoraggio consentano di verificare la corretta attuazione della presente direttiva.

∫ nuovo

1. Gli Stati membri svolgono adeguate ispezioni e monitoraggi per verificare la corretta attuazione della presente direttiva.

Tali ispezioni comprendono almeno le esportazioni di RAEE sui mercati extracomunitari, come previsto dal regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, e le operazioni svolte presso gli impianti di trattamento, come previsto dalla direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti e l'allegato II della presente direttiva.

2. Gli Stati membri effettuano il monitoraggio delle spedizioni di RAEE in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato I.

3. Possono essere stabilite norme ulteriori in materia di ispezioni e monitoraggio.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

⎢ 2002/96/CE (adattato)

? nuovo

Articolo 2117

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ? agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 19, 20 e all'allegato I ⎪ alla presente direttiva ? al più tardi ⎪ entro ? [18 mesi dalla data di pubblicazione della presente direttiva sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea] ⎪ il 13 agosto 2004. Essi ? comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. ⎪ ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. ?Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità del suddetto riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono determinate dagli Stati membri. ⎪

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate ? il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano ⎪ nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Purché i risultati perseguiti dalla presente direttiva siano raggiunti, gli Stati membri possono recepire le disposizioni di cui all'articolo 86, paragrafo 6, all'articolo 1410, paragrafo 21 e all'articolo 1511 mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati. Tali accordi devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) avere forza vincolante;

b) specificare gli obiettivi e le corrispondenti scadenze;

c) essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un documento ufficiale parimenti accessibile al pubblico e comunicati alla Commissione;

d) i risultati conseguiti sono periodicamente controllati, riferiti alle competenti autorità e alla Commissione e resi accessibili al pubblico alle condizioni stabilite dagli accordi;

e) le autorità competenti provvedono affinché siano esaminati i progressi compiuti nel quadro degli accordi;

f) in caso di inosservanza degli accordi, gli Stati membri devono applicare le pertinenti disposizioni della presente direttiva attraverso misure legislative, regolamentari o amministrative.

4. a) La Grecia e l'Irlanda che, complessivamente a causa di:

14. carenze di infrastrutture di riciclaggio,

15. circostanze geografiche come la presenza di un gran numero di piccole isole o di zone rurali e di montagna,

16. bassa densità di popolazione, e

17. basso livello di consumo di AEE,

non sono in grado di raggiungere l'obiettivo di raccolta di cui all'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, o gli obiettivi di recupero di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 1999/31/CE del Consiglio[34], del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, possono chiedere una proroga del termine di cui a detto articolo,

possono prorogare le scadenze previste negli articoli 5, paragrafo 5 e 7, paragrafo 2, della presente direttiva, fino a ventiquattro mesi.

Questi Stati membri informano la Commissione delle loro decisioni al più tardi all'atto del recepimento della presente direttiva.

b) La Commissione informa gli altri Stati membri e il Parlamento europeo di tali decisioni.

5. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione basata sull'esperienza fatta con l'applicazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la raccolta separata, il trattamento, il recupero e i sistemi di finanziamento. Inoltre, la relazione tiene conto dello sviluppo della tecnologia, dell'esperienza acquisita, dei requisiti in materia di ambiente e del funzionamento del mercato interno. Se del caso, la relazione è corredata di proposte di revisione delle pertinenti disposizioni della presente direttiva.

∫ nuovo

Articolo 22

Abrogazione

La direttiva 2002/96/CE, modificata dalle direttive menzionate nell'allegato V, parte A, è abrogata con effetto dal giorno successivo alla data indicata all'articolo 21, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione indicati nell'allegato V, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

⎢ 2002/96/CE

? nuovo

Articolo 2318

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ? ventesimo ⎪giorno ? successivo ⎪alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Articolo 2419

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO I A

Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche coperte dalla presente direttiva

1. Grandi elettrodomestici

2. Piccoli elettrodomestici

3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni

4. Apparecchiature di consumo

5. Apparecchiature di illuminazione

6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)

7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport

8. Dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)

9. Strumenti di monitoraggio e di controllo

10. Distributori automatici

ALLEGATO I B

Elenco di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini della presente direttiva e che rientrano nelle categorie dell'allegato I A

1. GRANDI ELETTRODOMESTICI

Grandi apparecchi di refrigerazione

Frigoriferi

Congelatori

Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti

Lavatrici

Asciugatrici

Lavastoviglie

Apparecchi di cottura

Stufe elettriche

Piastre riscaldanti elettriche

Forni a microonde

Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti

Apparecchi elettrici di riscaldamento

Radiatori elettrici

Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi

Ventilatori elettrici

Apparecchi per il condizionamento

Altre apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento

2. Piccoli elettrodomestici

Aspirapolvere

Scope meccaniche

Altre apparecchiature per la pulizia

Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili

Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti

Tostapane

Friggitrici

Macinini elettrici, macinacaffé elettrici e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti

Coltelli elettrici

Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo

Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo

Bilance

3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni

Trattamento dati centralizzato:

Mainframe

Minicomputer

Stampanti

Informatica individuale:

Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)

Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)

Notebook

Agende elettroniche

Stampanti

Copiatrici

Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche

Calcolatrici tascabili e da tavolo

e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici

Terminali e sistemi utenti

Fax

Telex

Telefoni

Telefoni pubblici a pagamento

Telefoni senza filo

Telefoni cellulari

Segreterie telefoniche

e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione

4. Apparecchiature di consumo

Apparecchi radio

Apparecchi televisivi

Videocamere

Videoregistratori

Registratori hi-fi

Amplificatori audio

Strumenti musicali

Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione

5. Apparecchiature di illuminazione

Lampadari per lampade fluorescenti ad eccezione dei lampadari delle abitazioni

Tubi fluorescenti

Lampade fluorescenti compatte

Lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico

Lampade a vapori di sodio a bassa pressione

Altre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce ad eccezione delle lampade a incandescenza

6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)

Trapani

Seghe

Macchine per cucire

Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali

Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo

Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo

Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo

Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio

7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport

Treni elettrici o automobiline da corsa

Console di videogiochi portatili

Videogiochi

Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.

Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici

Macchine a gettoni

8. Dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)

Apparecchi di radioterapia

Cardiologia

Dialisi

Ventilatori polmonari

Medicina nucleare

Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro

Analizzatori

Congelatori

Test di fecondazione

Altri apparecchi per depistare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità

9. Strumenti di monitoraggio e di controllo

Rivelatori di fumo

Regolatori di calore

Termostati

Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio

Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali (ad esempio in pannelli di controllo)

10. Distributori automatici

Distributori automatici di bevande calde

Distributori automatici di bevande calde/fredde, bottiglie/lattine

Distributori automatici di prodotti solidi

Distributori automatici di denaro contante

Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto

∫ nuovo

ALLEGATO I

Requisiti minimi di monitoraggio per le spedizioni di RAEE

1. Al fine di distinguere le apparecchiature elettriche ed elettroniche dai RAEE, qualora il possessore dell'articolo affermi di voler spedire, o di spedire, apparecchiature elettriche ed elettroniche usate e non RAEE, le autorità dello Stato membro esigono che a sostegno della dichiarazione vengano presentati i documenti seguenti:

a) copia della fattura e del contratto relativi alla vendita e/o al trasferimento della proprietà dell'apparecchiatura elettrica o elettronica, che attestano che l'apparecchiatura è pienamente funzionante e destinata direttamente al riutilizzo;

b) prove della valutazione o dei test condotti, sotto forma di copie della documentazione (certificato di prova, prova di funzionalità) su ogni articolo della spedizione e un protocollo contenente tutte le informazioni indicate al punto 2;

c) una dichiarazione del possessore che organizza il trasporto dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica, dalla quale risulti che nessun materiale e nessuna apparecchiatura della spedizione è classificabile come "rifiuto" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti, e

d) un imballaggio adeguato a proteggere i prodotti spediti da danni durante il trasporto, il carico o lo scarico.

2. Per dimostrare che gli articoli spediti sono apparecchiature elettriche ed elettroniche usate, e non RAEE, gli Stati membri chiedono che siano compiute le seguenti azioni per sottoporre a prova le apparecchiature e redigere la documentazione:

1: Prove

a) Testare la funzionalità e valutare le sostanze pericolose. Le prove svolte dipendono dal tipo di apparecchiatura. Per la maggior parte delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è sufficiente un test delle funzioni principali.

b) Registrare i risultati della valutazione e delle prove.

2: Documentazione

a) La documentazione deve essere apposta saldamente, ma non fissata in via permanente, sull'apparecchiatura stessa (se non è imballata) o sull'imballaggio, in modo da poter essere letta senza disimballare l'apparecchiatura.

b) La documentazione contiene le seguenti informazioni:

- nome dell'articolo (nome dell'apparecchiatura conformemente all'allegato II e categoria conformemente all'allegato I della direttiva 20xx/xx/CE (RoHS);

- numero di identificazione dell'articolo (n. matr.);

- anno di produzione (se disponibile);

- nome e indirizzo dell'azienda responsabile delle prove di funzionalità;

- risultato delle prove di cui al punto 1;

- tipo di prove svolte.

3. In aggiunta ai documenti richiesti al punto 1, ogni carico (ad esempio ogni container o autocarro) di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate deve essere accompagnato da:

a) documento CMR,

b) dichiarazione della persona responsabile sotto la propria responsabilità.

4. In mancanza della documentazione di cui ai punti 1 e 3 e dell'imballaggio, le autorità dello Stato membro presumono che l'articolo sia un RAEE pericoloso e che il carico contenga una spedizione illecita. In tali circostanze vengono informate le autorità competenti e il carico viene trattato come previsto dagli articoli 24 e 25 del regolamento sulle spedizioni di rifiuti. Nella maggioranza dei casi il responsabile della spedizione sarà tenuto a riportare il rifiuto al paese di spedizione a proprie spese e potrà essere passibile di sanzioni penali. Negli Stati membri nei quali spetta alle autorità dimostrare che un dato articolo è un RAEE e non un'apparecchiatura elettrica ed elettronica, la mancanza di adeguata documentazione e di imballaggio potrebbe determinare ritardi significativi nell'inoltro del rifiuto mentre vengono svolte le indagini necessarie a stabilire la natura degli articoli spediti.

⎢ 2002/96/CE

ALLEGATO II

Trattamento selettivo per materiali e componenti di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 86, paragrafo 21

1. Come minimo si devono rimuovere da tutti i RAEE raccolti separatamente le sostanze, i preparati e i componenti seguenti:

- condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB), ai sensi della direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)[35],

- componenti contenenti mercurio, come gli interruttori o i retroilluminatori

- pile

- circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri dispositivi se la superficie del circuito stampato è superiore a 10 cm2

- cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner di colore

- plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati

- rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto

- tubi catodici

- clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC)

- lampade a scarica

- schermi a cristalli liquidi (se del caso con il rivestimento) di superficie superiore a 100 cm2 e tutti quelli retroilluminati mediante lampade a scarica

- cavi elettrici esterni

- componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie descritte nella direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose[36]

- componenti contenenti sostanze radioattive, fatta eccezione per i componenti che sono al di sotto delle soglie di esenzione previste dall'articolo 3 e dall'allegato I della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti[37]

- condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza > 25mm, diametro > 25 mm o proporzionalmente simili in volume).

Queste sostanze, preparati e componenti sono eliminati o recuperati a norma dell'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio.

2. I seguenti componenti dei RAEE raccolti separatamente devono essere trattati come segue:

- tubi catodici: rimuovere il rivestimento fluorescente

- apparecchiature contenenti gas che riducono l'ozono o che hanno un potenziale di riscaldamento globale (GWP) superiore a 15, presenti ad esempio nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione: i gas devono essere estratti e trattati in maniera adeguata. I gas che riducono l'ozono devono essere trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono[38]

- lampade a scarica: rimuovere il mercurio.

3. Tenuto conto di considerazioni di ordine ambientale e dell'opportunità del riutilizzoreimpiego e del riciclaggio, i paragrafi 1 e 2 sono applicati in modo da non impedire il riutilizzoreimpiego e il riciclaggio ecologicamente corretto dei componenti o degli interi apparecchi.

⎢ 2008/34/CE Articolo 1, paragrafo 5 (adattato)

4. Deliberando secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3, la Commissione valuta in via prioritaria se le indicazioni concernenti i circuiti stampati dei telefoni mobili e gli schermi a cristalli liquidi debbano essere modificate.

⎢ 2002/96/CE

ALLEGATO III

Requisiti tecnici di cui all'articolo 86, paragrafo 3

1. Siti di stoccaggio anche temporaneo dei RAEE prima del trattamento (fatti salvi i requisiti della direttiva 1999/31/CE del Consiglio).

18. Superfici impermeabili per determinate zone con centri di raccolta degli spandimenti e, ove opportuno, decantatori e detersivi-sgrassanti

19. Copertura resistente alle intemperie per determinate zone.

2. Siti di trattamento dei RAEE.

20. Bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati

21. Superfici impermeabili e copertura resistente alle intemperie per determinate zone con centri di raccolta degli spandimenti e, ove opportuno, decantatori e detersivi-sgrassanti

22. Stoccaggio adeguato per i pezzi smontati

23. Container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come i residui radioattivi

24. Apparecchiature per il trattamento dell'acqua, in conformità della regolamentazione in materia sanitaria e ambientale.

ALLEGATO IV

Simbolo per la marcatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il simbolo che indica la raccolta differenziataseparata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è un contenitore di spazzatura mobile barrato come indicato sotto: il simbolo è stampato in modo visibile, leggibile e indelebile.

[pic]

ALLEGATO V

Parte A

Direttiva abrogata e sue modificazioni successive

(di cui all'articolo 22)

Direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) | (GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24) |

Direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio | (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106) |

Direttiva 2008/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio | (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 65) |

Parte B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale

(di cui all 'articolo 22)

Direttiva | Termine di attuazione |

2002/96/CE | 13 agosto 2004 |

2003/108/CE | 13 agosto 2004 |

2008/34/CE | - |

ALLEGATO VI

Tavola di concordanza

Direttiva 2002/96/CE | Presente direttiva |

Articolo 1 | - |

- | Articolo 1 |

Articolo 2, paragrafo 1 | Articolo 2, paragrafo 1 |

Articolo 2, paragrafo 2 | Articolo 2, paragrafo 2 |

- | Articolo 2, paragrafo 3, frase introduttiva |

Articolo 2, paragrafo 3 | Articolo 2, paragrafo 3, lettera a) |

Articolo 2, paragrafo 1, in parte | Articolo 2, paragrafo 3, lettera b) |

- | Articolo 2, paragrafo 3, lettera c) |

Allegato I B, punto 5 | Articolo 2, paragrafo 3, lettera d) |

Allegato I B, punto 8 | Articolo 2, paragrafo 3, lettera e) |

- | Articolo 2, paragrafo 4 |

Articolo 3, lettere a) - d) | Articolo 3, lettere a) - d) |

- | Articolo 3, lettera e) |

Articolo 3, lettera e) | Articolo 3, lettera f) |

Articolo 3, lettera f) | Articolo 3, lettera g) |

Articolo 3, lettera g) | Articolo 3, lettera h) |

Articolo 3, lettera h) | Articolo 3, lettera i) |

Articolo 3, lettera i) | Articolo 3, lettera j) |

Articolo 3, lettera j) | Articolo 3, lettera k) |

Articolo 3, lettera k) | Articolo 3, lettera l) |

Articolo 3, lettera l) | - |

- | Articolo 3, lettera m) |

Articolo 3, lettera m) | Articolo 3, lettera n) |

- | Articolo 3, lettere o) - s) |

Articolo 4 | Articolo 4 |

Articolo 5, paragrafi 1-3 | Articolo 5, paragrafi 1-3 |

- | Articolo 6, paragrafo 1 |

Articolo 5, paragrafo 4 | Articolo 6, paragrafo 2 |

Articolo 5, paragrafo 5 | - |

- | Articolo 7 |

- | Articolo 8, paragrafo 1 |

Articolo 6, paragrafo 1, primo e secondo comma, e paragrafo 3 | Articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4, primo e secondo comma, prima frase |

Allegato II, punto 4 | Articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase |

Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma | Articolo 8, paragrafo 5 |

Articolo 6, paragrafo 6 | Articolo 8, paragrafo 6 |

Articolo 6, paragrafo 2 | Articolo 9, paragrafi 1 e 2 |

Articolo 6, paragrafo 4 | Articolo 9, paragrafo 3 |

Articolo 6, paragrafo 5 | Articolo 10, paragrafi 1 e 2 |

- | Articolo 10, paragrafo 3 |

Articolo 7, paragrafo 1 | - |

Articolo 7, paragrafo 2 | Articolo 11, paragrafo 1 |

- | Articolo 11, paragrafo 2 |

Articolo 7, paragrafo 3, primo comma | Articolo 11, paragrafo 3 |

Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma | - |

Articolo 7, paragrafo 4 | - |

Articolo 7, paragrafo 5 | Articolo 11, paragrafo 4 |

Articolo 8, paragrafo 1 | Articolo 12, paragrafo 1 |

Articolo 8, paragrafo 2, primo e secondo comma | Articolo 12, paragrafo 2, primo e secondo comma |

Articolo 8, paragrafo 2, terzo comma | - |

Articolo 8, paragrafo 3, primo comma | Articolo 12, paragrafo 3, primo comma |

Articolo 8, paragrafo 3, secondo comma | - |

Articolo 8, paragrafo 4 | - |

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma | Articolo 13, paragrafo 1, primo comma |

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma | - |

Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma | Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma |

Articolo 9, paragrafo 1, quarto comma | Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma |

Articolo 9, paragrafo 2 | Articolo 13, paragrafo 2 |

- | Articolo 14, paragrafo 1 |

Articolo 10, paragrafo 1 | Articolo 14, paragrafo 2 |

Articolo 10, paragrafo 2 | Articolo 14, paragrafo 3 |

Articolo 10, paragrafo 3 | Articolo 14, paragrafo 4 |

Articolo 10, paragrafo 4 | Articolo 14, paragrafo 5 |

Articolo 11 | Articolo 15 |

- | Articolo 16, paragrafi 1-4 |

Articolo 12, paragrafo 1, primo comma | Articolo 16, paragrafo 5 |

Articolo 12, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma | - |

Articolo 12, paragrafo 2 | Articolo 16, paragrafo 6 |

Articolo 13 | Articolo 17 |

Articolo 14 | Articolo 18 |

Articolo 15 | Articolo 19 |

Articolo 16 | Articolo 20, paragrafo 1, primo comma |

- | Articolo 20, paragrafo 1, secondo comma |

- | Articolo 20, paragrafi 2 e 3 |

Articolo 17, paragrafi 1-3 | Articolo 21, paragrafi 1-3 |

Articolo 17, paragrafo 4 | - |

- | Articolo 22 |

Articolo 18 | Articolo 23 |

Articolo 19 | Articolo 24 |

Allegato I A | - |

Allegato I B | - |

- | Allegato I |

Allegati II-IV | Allegati II-IV |

- | Allegato V |

- | Allegato VI |

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI UN 'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) che abroga la direttiva 2002/96/CE

2. LINEE DI BILANCIO:

Capitolo e articolo:

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio considerato:

3. INCIDENZA FINANZIARIA

( Nessuna

( La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

(milioni di euro al primo decimale)

Linea di bilancio | Entrata[39] | Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa | [Anno n] |

Articolo … | Incidenza sulle risorse proprie |

Articolo … | Incidenza sulle risorse proprie |

Situazione a seguito dell'azione |

[n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] |

Articolo … |

Articolo … |

4. MISURE ANTIFRODE

5. ALTRE OSSERVAZIONI

[1] COM(2008)505 e SEC(2008)2367.

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] GU C 138 del 17.5.1993, pag. 5.

[7] GU C 76 dell’11.3.1997, pag. 1.

[8] GU C 362 del 2.12.1996, pag. 241.

[9] GU C […] del […], pag. […].

[10] GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

[11] GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

[12] GU L 194 del 25.7.1975, pag. 47. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).

[13] GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.

[14] COM(2008)505 e SEC(2008)2367.

[15] GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2008/12/CE (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 39).

[16] GU L 78 del 26.3.1991, pag. 38. Direttiva modificata dalla direttiva 98/101/CE della Commissione (GU L 1 del 5.1.1999, pag. 1).

[17] COM(2008)505 e SEC(2008)2367.

[18] GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8. GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26

[19] GU L 118 del 27.4.2001, pag. 41.

[20] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[21] GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

[22] GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione (GU L 225 del 21.8.2001, pag. 1).

[23] GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/60/CE della Commissione (GU L 226 del 22.8.2001, pag. 5).

[24] GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1379/2007 della Commissione (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 7).

[25] GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).

[26] GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6.

[27] GU L 166 dell’1.7.1999, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 2243/2001 della Commissione (GU L 303 del 20.11.2001, pag. 11).

[28] GU L 185 del 17.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2243/2001.

[29] GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.

[30] Adottata da CENELEC a marzo 2006.

[31] GU L 78 del 16.3.2004, pag. 56.

[32] GU L 119 dell’11.5.2005, pag. 13.

[33] GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

[34] GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

[35] GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31.

[36] GU L 343 del 13.12.1997, pag. 19.

[37] GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

[38] GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2039/2000 (GU L 244 del 29.9.2000, pag. 26).

[39] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.