52008PC0553

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento {SEC(2008) 2424} {SEC(2008) 2425} /* COM/2008/0533 def. - CNS 2008/0180 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 18.9.2008

COM(2008) 553 definitivo

2008/0180 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento

(presentata dalla Commissione){SEC(2008) 2424}{SEC(2008) 2425}

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

Le prescrizioni tecniche della direttiva 93/119/CE[1] relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento non sono mai state modificate, sebbene il contesto sia cambiato.

Sono state introdotte nuove tecnologie che hanno reso obsolete alcune norme . L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha indicato in due pareri scientifici nel 2004 e nel 2006 l'opportunità di rivedere la direttiva. L'Ufficio internazionale delle epizoozie ha adottato parallelamente nel 2005 due orientamenti sul benessere degli animali durante la macellazione e l'abbattimento, i quali giungevano a conclusioni simili.

Le tematiche riguardanti il benessere degli animali riscuotono sempre maggiore interesse nella nostra società. È inoltre cambiato contesto giuridico per quanto riguarda i macelli con l'adozione di una serie di atti normativi comunitari in materia di sicurezza degli alimenti che pongono l'accento sulle responsabilità degli operatori economici. L'abbattimento in massa per far fronte alle epidemie animali ha anche sollevato interrogativi riguardo ai metodi utilizzati. Nel 2006 la Commissione ha adottato il primo piano d'azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali, introducendo nuovi concetti quali gli indicatori relativi al benessere e i centri di riferimento per il benessere degli animali.

Nella normativa UE sono stati identificati problemi specifici quali la mancanza di una metodologia armonizzata in relazione ai nuovi metodi di stordimento, l'assenza di chiare responsabilità per gli operatori, l'insufficiente competenza del personale o l'inadeguatezza delle condizioni relative al benessere degli animali durante gli abbattimenti eseguiti a fini profilattici.

Alla luce di quanto precede, la proposta fornisce un considerevole valore aggiunto rispetto alla situazione attuale.

In particolare proponendo come strumento legislativo invece di una direttiva un regolamento, essa consente un'applicazione uniforme e simultanea, evitando l'onere del recepimento e discrepanze a livello nazionale. Il regolamento è inoltre uno strumento che consente una più rapida attuazione delle modifiche rese necessarie dal progresso scientifico e tecnico. Fornisce inoltre un unico insieme di norme dotato di una maggiore visibilità, la cui applicazione da parte degli operatori comunitari e dei partner commerciali risulta più agevole.

La proposta contiene inoltre una maggiore flessibilità per gli operatori per mezzo di orientamenti su questioni tecniche specifiche. Allo stesso tempo richiede agli operatori di essere responsabili in prima persona del benessere animale (controlli autonomi dei procedimenti di stordimento, procedure operative standard), contribuendo in tal modo al rafforzamento del benessere degli animali nella fase di macellazione.

La proposta ha anche come obiettivo lo sviluppo di meccanismi di apprendimento basati sul rigore scientifico (certificati di idoneità, centri di riferimento) per una migliore comprensione del benessere animale del quale si tenga maggiormente conto nell'attività quotidiana da parte degli addetti al maneggiamento e alla macellazione, nonché degli ispettori ufficiali.

I principali obiettivi della proposta sono i seguenti:

1) migliorare la protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;

2) incoraggiare l'innovazione per quanto riguarda le tecniche di stordimento e abbattimento degli animali;

3) offrire condizioni concorrenziali omogenee nel mercato interno per gli operatori interessati.

La presente proposta intende inoltre raggiungere i seguenti obiettivi specifici:

1) sviluppare una metodologia comune per incoraggiare nuovi metodi di stordimento;

2) assicurare una maggiore integrazione del benessere degli animali nel processo di produzione imponendo procedure operative standard e la nomina di responsabili della tutela del benessere animale nei macelli;

3) innalzare il livello delle norme relative alla costruzione e alla dotazione dei macelli;

4) aumentare il livello di competenza degli operatori e degli agenti interessati;

5) migliorare la protezione degli animali durante le operazioni di abbattimento in massa.

Contesto generale

La presente proposta sostituirà la direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, che disciplina l'abbattimento degli animali da allevamento.

Nei macelli dell'UE vengono abbattuti ogni anno circa 360 milioni di suini, ovini, caprini e bovini e più di 4 miliardi di volatili da cortile. L'industria della pelliccia europea è inoltre responsabile dell'abbattimento di 25 milioni di animali mentre i centri di incubazione eliminano 330 milioni di pulcini di un giorno. Anche la lotta contro le malattie contagiose può rendere necessaria l'uccisione di milioni di animali.

L'attuale situazione non è soddisfacente in rapporto agli obiettivi perseguiti. Il livello di protezione degli animali non è omogeneo negli Stati membri e i risultati sono talvolta decisamente insoddisfacenti. Le differenze negli Stati membri per quanto riguarda le prescrizioni applicabili ai macelli e ai fabbricanti di dispositivi di stordimento non garantiscono loro condizioni concorrenziali omogenee, benché operino in un mercato globale. Tale situazione non incentiva d'altro canto l'innovazione.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

La direttiva 93/119/CE sarà abrogata ma il campo di applicazione della proposta resta invariato.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Nel 2006 la Commissione ha incaricato un consulente esterno di effettuare uno studio sulle pratiche di stordimento nei macelli e sulle relative conseguenze economiche, sociali e ambientali. Durante lo svolgimento dello studio sono state consultate le principali parti interessate quali le associazioni dell'industria della carne, le autorità competenti e le organizzazioni per il benessere degli animali.

La Commissione ha altresì avuto contatti diretti con le parti interessate e con gli esperti scientifici, tecnici e legali riguardo a diversi aspetti della proposta. Le consultazioni hanno avuto inizio nel luglio 2006. L'iniziativa è stata pubblicizzata con presentazioni in forum settoriali e all'interno dei pertinenti comitati o gruppi consultivi della Commissione nel periodo 2006-2007.

Pagine Web specifiche sono state create e aggiornate regolarmente al fine di informare il pubblico dell'iniziativa. Le parti interessate sono state invitate a far pervenire il proprio parere a un indirizzo di posta elettronica attivo da dicembre 2007 a febbraio 2008. L'iniziativa è stata presentata agli Stati membri nell'ambito di un gruppo di lavoro nel gennaio 2008.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Le parti interessate e gli Stati membri hanno condiviso il principio secondo cui si dovrebbero responsabilizzare maggiormente gli operatori a proposito del benessere degli animali. Le parti interessate hanno accolto favorevolmente la proposta di un regolamento anziché di una direttiva, mentre gli Stati membri hanno espresso pareri discordanti al proposito.

L'adozione di prescrizioni relative a procedure operative standard è stata ampiamente sostenuta e l'idea di un responsabile della tutela del benessere animale è stata accolta parimenti con favore. Le organizzazioni per la tutela del benessere degli animali e alcuni Stati membri hanno tuttavia sottolineato la necessità del mantenimento di norme prescrittive. Altri partecipanti hanno espresso preoccupazioni riguardo alle prescrizioni relative a procedure operative standard e riguardo al responsabile della tutela degli animali nei macelli di piccole dimensioni.

Alla luce degli studi e delle consultazioni effettuati, la Commissione ha concluso che mentre gli impianti di macellazione più grandi hanno già in maggioranza alle proprie dipendenze una persona incaricata del controllo della qualità della carne (che può svolgere assieme il ruolo di supervisore delle procedure operative standard e di responsabile della tutela del benessere animale con un costo aggiuntivo limitato), questo non è vero per i macelli di piccole dimensioni. È stata prevista di conseguenza una deroga all'obbligo del responsabile della tutela del benessere animale per i macelli di dimensioni più piccole in ragione della non proporzionalità della misura in rapporto al numero ridotto di animali macellati e al fine di evitare possibili distorsioni della concorrenza.

Tutte le parti consultate hanno convenuto che i metodi di stordimento dovrebbero essere meglio definiti.

Hanno convenuto inoltre sulla necessità di una politica incentrata sul miglioramento delle conoscenze, poiché gli ispettori ufficiali e gli operatori non dispongono talvolta dell'assistenza tecnica. L'idea di un certificato di idoneità è stata sostenuta all'unanimità. Il principio di un centro nazionale di riferimento ha provocato reazioni contrastanti. Gli Stati membri hanno espresso preoccupazione circa l'istituzione di una nuova struttura amministrativa e le eventuali implicazioni di bilancio.

Una migliore preparazione e l'elaborazione di relazioni sul benessere degli animali in caso di abbattimenti a fini profilattici sono stati accolti favorevolmente dagli Stati membri. Alcuni Stati membri preferirebbero attenersi rigorosamente agli orientamenti internazionali, mentre altri sono a favore di una certa flessibilità.

I commenti che precedono sono stati presi in considerazione nel modo seguente:

a) Le preoccupazioni riguardanti la mancanza di norme prescrittive sono state prese in considerazione fissando l'obbligo di istituire un centro nazionale di riferimento. La proposta contiene inoltre l'obbligo per i fabbricanti di dispositivi di stordimento di fornire istruzioni sull'uso dei rispettivi dispositivi. È inoltre necessario che gli Stati membri elaborino codici di buone prassi.

b) Le preoccupazioni in merito ai costi relativi all'attuazione delle nuove norme applicabili alle infrastrutture dei macelli sono state prese in considerazione fissando un periodo transitorio per l'applicazione di tali requisiti.

c) Le preoccupazioni riguardo ai costi amministrativi relativi all'istituzione di centri nazionali di riferimento sono state prese in considerazione modificando le prescrizioni in modo da consentire una struttura più flessibile.

d) In risposta alle preoccupazioni riguardanti l'onere amministrativo connesso al responsabile della tutela del benessere animale, la proposta prevede una possibilità di deroga per i macelli di piccole dimensioni.

e) In risposta alle preoccupazioni riguardanti la mancanza di flessibilità in una situazione di lotta contro le malattie, la proposta prevede una deroga in caso l'abbattimento comporti gravi rischi per la salute umana o animale.

Tra il 20 dicembre 2007 e il 20 febbraio 2008 si è svolta su Internet una consultazione aperta. La Commissione ha ricevuto 10 risposte, consultabili all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/slaughter/slaughter_stakeholders_en.htm.

Ricorso al parere di esperti

Settori scientifici/di competenza interessati

Benessere degli animali, sicurezza degli alimenti e salute animale.

Metodologia applicata

Sono stati consultati diversi testi, in particolare i pareri espressi dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare dal 2004 al 2006, gli orientamenti internazionali (orientamenti dell'UIE sulla macellazione e sull'abbattimento), le normative nazionali in ambito comunitario e non (USA, Regno Unito, Francia, Nuova Zelanda, ecc.) Sono state inoltre prese in considerazione tutte le relazioni pertinenti dell'Ufficio alimentare e veterinario, nonché lo studio esterno eseguito ai fini della valutazione dell'impatto.

Sono stati consultati diversi esperti (scienziati, consulenti o esperti governativi) nonché le parti interessate: macelli (carni rosse e volatili da cortile), organizzazioni degli allevatori, veterinari, gruppi religiosi, organizzazioni per la protezione degli animali, fabbricanti di dispositivi di stordimento.

Principali organizzazioni/esperti consultati

Anglia-Autoflow — fabbricante di apparecchiature

Animals' Angels — organizzazione per la tutela del benessere animale

AVEC — industria delle carni avicole

AEH — Association of European Hatcheries (associazione europea degli incubatoi)

Butina — fabbricante di apparecchiature

CIWF — organizzazione per la tutela del benessere animale

COPA-COGECA — allevatori

EUROGROUP FOR ANIMALS — organizzazione per la tutela del benessere animale

EPEXA — Association of European Hatching Egg, One-Day-Olds and Pullet Exporters (associazione degli esportatori europei di uova da cova, pulcini di un giorno e pollastre)

European Fur Breeders' Association (associazione degli allevatori europei di animali da pelliccia)

Federazione veterinari europei

Finnish Fur Breeders' Association (associazione degli allevatori finlandesi di animali da pelliccia)

AFSSA — Agenzia francese per la sicurezza alimentare

FNICGV — industria della carne rossa

Humane Slaughter Association — organizzazione per la tutela del benessere animale

IBC — International Butchers' Confederation (confederazione internazionale macellai)

OABA — organizzazione per la tutela del benessere animale

PVE (Product Boards for Livestock, Meat and Eggs) — industria della carne

Stork Food Systems — fabbricante di apparecchiature

UECBV — industria della carne rossa

Sintesi dei pareri pervenuti e utilizzati

Non è stata evocata l'esistenza di rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili.

Nel parere del 2004 gli esperti dell'EFSA hanno formulato più di venti raccomandazioni tecniche. Le seguenti raccomandazioni dell'EFSA sono state integrate nella proposta:

- formazione adeguata degli operatori addetti allo stordimento degli animali;

- dispositivi a corrente costante per lo stordimento elettrico;

- sistema di registrazione per i parametri elettrici;

- sistema di registrazione per i parametri relativi al gas;

- uso di pistole a proiettile captivo (non penetrante) limitato ai giovani agnelli;

- diversi miglioramenti tecnici alle guidovie per la sospensione dei volatili da cortile;

- recisione di entrambe le carotidi per il dissanguamento;

- imposizione dell'utilizzazione del gas per l'abbattimento dei volatili da cortile (stordimento irreversibile).

Alcune raccomandazioni non sono state incluse nella proposta in quanto dalla valutazione dell'impatto sono risultate per il momento inaccettabili dal punto di vista economico nell'UE. Si è trattato in particolare delle seguenti raccomandazioni:

- graduale abbandono dell'uso del biossido di carbonio per suini e volatili da cortile;

- graduale abbandono del ricorso ai bagni d'acqua per lo stordimento dei volatili da cortile.

Altre raccomandazioni non compaiono nella proposta in quanto riguardanti parametri che dovrebbero far parte delle misure di attuazione.

Le raccomandazioni relative al pesce d'allevamento non sono state incluse nella proposta in ragione della necessità di ulteriori pareri scientifici e di una valutazione economica nel settore.

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

I pareri dell'EFSA e gli orientamenti dell'UIE sono disponibili ai seguenti indirizzi Internet:

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753820_home.htm

http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_titre_3.7.htm.

Valutazione dell'impatto

Le principali opzioni politiche previste spaziavano dal mantenimento dello status quo alla deregolamentazione, alle modifiche tecniche della direttiva o alla riorganizzazione normativa.

I costi di macellazione rappresentano una parte esigua dei costi totali delle attività dei macelli (20%), ma potrebbero incidere sulla loro competitività. I macelli sono soggetti a costanti ispezioni ufficiali previste dalla normativa in materia di sicurezza degli alimenti. La proposta non introduce ulteriori prescrizioni in relazione alle ispezioni ufficiali. Il benessere degli animali ha un impatto positivo sulla qualità della carne e sulla sicurezza sul lavoro. Costituisce inoltre un valore commerciale positivo. Non è stato identificato alcun impatto ambientale di rilievo.

Dal confronto delle principali opzioni politiche previste, la riorganizzazione normativa risulta essere la scelta più vantaggiosa.

Più specificamente, la valutazione dell'impatto esamina i seguenti aspetti della riorganizzazione normativa.

Per quanto riguarda l'approvazione di nuovi metodi di stordimento, un sistema centralizzato sarebbe una valida alternativa, mentre un sistema parzialmente decentralizzato presenterebbe alcuni vantaggi in particolare in termini di flessibilità e di costi.

Una migliore integrazione del benessere degli animali nel processo di produzione ha evidenti effetti positivi sul benessere degli animali, sulla sicurezza del lavoro e sulla qualità della carne. Tale risultato potrebbe essere raggiunto imponendo procedure operative standard e/o la nomina di un responsabile della tutela del benessere animale. In entrambi i casi i costi sono limitati e i macelli che hanno già adottato tali misure ne apprezzano i vantaggi economici.

La valutazione dell'impatto indica inoltre che occorre aggiornare le norme applicabili alle infrastrutture dei macelli. Ne deriveranno benefici sociali, ed è possibile ridurre i costi degli investimenti prevedendo un ragionevole periodo di transizione.

Una migliore competenza del personale addetto all'abbattimento degli animali e l'istituzione di una struttura nazionale specifica che fornisca agli agenti assistenza tecnica in materia di benessere degli animali sembrano essere due approcci complementari. Una strategia fondata sulle conoscenze si rivela estremamente efficace in termini di benessere degli animali, flessibile per l'industria e socialmente vantaggiosa per il personale.

Per quanto riguarda le questione degli abbattimenti in massa, la valutazione indica infine che è più probabile ottenere risultati da una soluzione flessibile piuttosto che da un approccio prescrittivo tradizionale.

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

La proposta conferirà maggiori responsabilità agli operatori per quanto riguarda il benessere degli animali. Tali responsabilità sono in linea con il "pacchetto igiene", una serie di norme in materia di sicurezza degli alimenti adottate nel 2004 in base alle le quali gli operatori sono tenuti a integrare questo aspetto nelle proprie attività e a dimostrare l'applicazione di procedure corrispondenti. Tale impostazione risulta anche coerente con il piano d'azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali che ha introdotto il concetto di indicatori relativi al benessere degli animali.

La proposta renderà obbligatorio per il personale addetto al maneggiamento degli animali e/o alla macellazione il possesso di un certificato di idoneità. Tale obbligo si applicherà ai macelli nonché all'abbattimento degli animali da pelliccia.

La proposta richiederà a ogni Stato membro l'istituzione di un centro di riferimento che fornisca agli agenti assistenza tecnica in materia di benessere degli animali durante l'abbattimento. Il centro valuterà inoltre da un punto di vista scientifico i nuovi metodi/dispositivi di stordimento e i macelli di nuova costruzione e sarà incaricato di accreditare gli organismi che rilasciano certificati di idoneità relativamente al benessere degli animali.

La proposta definirà con precisione i metodi di stordimento e istituirà inoltre un sistema comune per l'approvazione di nuovi metodi di stordimento.

La proposta garantirà che il benessere degli animali sia preso in considerazione in tutte le fasi del processo di abbattimento a fini profilattici. Ciò implicherà una migliore preparazione ma anche un controllo specifico in materia di benessere animale e la compilazione di rapporti destinati al pubblico.

Conformemente al regolamento sull'igiene la proposta consente la macellazione per consumo proprio (per esempio nelle fattorie o nei cortili) a condizione che siano rispettati le prescrizioni generali del presente regolamento, in particolare la fase preliminare di stordimento.

Base giuridica

Articolo 37 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Principio di sussidiarietà

Si applica il principio di sussidiarietà in quanto la proposta non rientra tra le competenze esclusive della Comunità.

Gli Stati membri non possono realizzare in maniera sufficiente gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi.

La carne, la pelliccia e gli altri prodotti correlati all'abbattimento di animali da allevamento sono commercializzati a livello internazionale. Anche i dispositivi di stordimento e di immobilizzazione sono oggetto di scambi internazionali. Il divario esistente negli Stati membri relativamente alle norme in materia di benessere degli animali durante l'abbattimento influisce sulla competitività di macelli, allevatori, incubatoi e fabbricanti di dispositivi di stordimento.

L'azione comunitaria consentirà di realizzare meglio gli obiettivi della proposta per le seguenti ragioni.

I prodotti derivati da tali attività sono oggetto di libero scambio all'interno dell'UE. È probabile pertanto che attraverso un'azione comunitaria si ottenga un effetto più coerente e che siano meglio raggiunti gli obiettivi proposti.

È difficile trovare indicatori in grado di rappresentare in modo non ambiguo la situazione con riferimento agli obiettivi della proposta. Il livello di utilizzazione di alcuni metodi irreversibili di stordimento sembrerebbero riflettere un certo livello di miglioramento del benessere degli animali per quanto riguarda volatili da cortile o suini. L'impiego di metodi di stordimento è tuttavia anche influenzato da fattori economici.

Il campo di applicazione della proposta è limitato all'abbattimento di animali da allevamento. Tali attività sono ampiamente armonizzate per mezzo di altri atti legislativi comunitari.

L'abbattimento di animali da compagnia o nell'ambito di attività venatorie o sportive non rientra nella proposta e resta di competenza nazionale.

La proposta consente inoltre l'applicazione di misure nazionali, in linea con le disposizioni del protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali facenti riferimento alla necessità di rispettare le disposizioni nazionali in materia di riti religiosi, tradizioni culturali e patrimonio regionale.

Pertanto, la proposta è conforme al principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni che si illustrano di seguito.

Un regolamento presenta i seguenti vantaggi:

- consente un'applicazione uniforme e simultanea in tutti gli Stati membri ed evita l'onere del recepimento sia per gli Stati membri sia per la Commissione;

- l'aggiornamento di un regolamento può essere effettuato più rapidamente, il che costituisce un vantaggio in un settore soggetto al progresso scientifico e tecnico;

- fornisce un unico insieme di norme, le quali ricavano una maggiore visibilità e la cui applicazione da parte degli operatori comunitari e dei partner commerciali risulta più agevole.

La proposta non ha alcuna incidenza finanziaria sul bilancio della Comunità. La valutazione dell'impatto ha indicato che le implicazioni finanziarie riguarderanno principalmente gli operatori che non applicano adeguatamente le norme UE in vigore. Sono stati inoltre previsti periodi transitori per le misure riguardanti le infrastrutture dei macelli, nonché per tenere conto del personale già in attività nei macelli. Si prevede inoltre una deroga per i macelli di piccole dimensioni in relazione all'obbligo di un responsabile della tutela del benessere animale.

Lo studio economico ha inoltre mostrato che la maggioranza degli operatori dei macelli che hanno attuato le misure citate nella proposta considera i costi relativamente accettabili e i cambiamenti globalmente vantaggiosi per la propria attività economica.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi di seguito indicati.

L'idea di ricorrere a strumenti non vincolanti come unico mezzo per raggiungere gli obiettivi è stata unanimemente respinta da tutte le parti consultate. L'abbattimento degli animali costituisce un'attività in rapporto alla quale tutte le parti interessate considerano che debba essere garantito un livello minimo di equità a tutti gli operatori e che debbano essere effettuati controlli pubblici.

La legislazione UE in vigore è una direttiva, la quale non ha consentito di raggiungere un livello sufficiente di armonizzazione.

INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Simulazione, fase pilota e periodo transitorio

Per la proposta si è avuto o si avrà un periodo transitorio.

Semplificazione

La proposta prevede una semplificazione della legislazione.

La proposta, che comporta l'abrogazione dell'attuale direttiva, renderà obsolete le norme nazionali di recepimento. La migliore integrazione nella normativa riguardante la sicurezza degli alimenti faciliterà inoltre l'attuazione.

Abrogazione di disposizioni vigenti

L’adozione della proposta comporterà l’abrogazione di disposizioni vigenti.

Spazio economico europeo

L’atto proposto riguarda un settore contemplato dall’accordo SEE ed è quindi opportuno estenderlo allo Spazio economico europeo.

2008/0180 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione[2],

visto il parere del Parlamento europeo[3],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4],

sentito il Comitato delle regioni[5],

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento[6] stabilisce norme minime comuni per la protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento nella Comunità. La direttiva non ha subito modifiche sostanziali dalla sua adozione.

(2) L'abbattimento degli animali può provocare dolore, ansia, paura o sofferenze di altro tipo agli animali anche nelle migliori condizioni tecniche. Alcune operazioni relative all'abbattimento possono causare stress e ogni tecnica di stordimento presenta inconvenienti. È necessario che gli operatori adottino i provvedimenti necessari a evitare e a ridurre al minimo l'ansia e la sofferenza degli animali durante il processo di macellazione o abbattimento, tenendo conto delle migliori pratiche nel settore e dei metodi consentiti dal presente regolamento. Il dolore, l'ansia o la sofferenza devono essere considerati pertanto evitabili quando gli operatori violano una delle disposizioni del presente regolamento o ricorrono alle pratiche consentite senza applicare i metodi più avanzati, procurando per negligenza o intenzionalmente dolore, ansia o sofferenza agli animali.

(3) La protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento è disciplinata dalla legislazione comunitaria dal 1974 ed è stata rafforzata in modo incisivo dalla direttiva 93/119/CE. Sono state tuttavia rilevate discrepanze notevoli fra Stati membri nell'attuazione della direttiva e per quanto riguarda il benessere degli animali sono state individuate le principali questioni e differenze in grado di incidere sulla concorrenza fra operatori.

(4) Il benessere animale è un valore condiviso nella Comunità che è confermato nel protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali allegato al trattato che istituisce la Comunità europea[7]. La protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento è una questione di interesse pubblico che incide sull'atteggiamento del consumatore nei confronti dei prodotti agricoli. Una migliore protezione degli animali durante la macellazione contribuisce inoltre a migliorare la qualità della carne e indirettamente produce un impatto positivo sulla sicurezza del lavoro nei macelli.

(5) La legislazione nazionale sulla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento ha incidenze sulle condizioni di concorrenza e, di conseguenza, sul funzionamento del mercato interno dei prodotti agricoli. Occorre stabilire norme comuni al fine di garantire uno sviluppo razionale del mercato interno di tali prodotti.

(6) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato due pareri sul benessere degli animali in rapporto ai principali sistemi di stordimento e abbattimento di alcune specie animali, Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals [8] (il benessere animale nei principali sistemi di stordimento e abbattimento delle principali specie di animali da allevamento) nel 2004 e Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail [9] (il benessere animale nei principali sistemi di stordimento e abbattimento applicati a cervidi, caprini, conigli, struzzi, anatre, oche e quaglie allevati a scopi commerciali) nel 2006. Occorre aggiornare la normativa comunitaria in questo ambito per tenere conto di tali pareri scientifici. Le raccomandazioni relative all'abbandono progressivo dell'uso del biossido di carbonio per suini e volatili da cortile e dei bagni d'acqua per lo stordimento dei volatili da cortile non sono state incluse nella proposta in quanto dalla valutazione dell'impatto sono risultate per il momento inaccettabili dal punto di vista economico nell'UE. Non è opportuno inoltre riprendere nel presente regolamento altre raccomandazioni in quanto riguardanti parametri tecnici che vanno inclusi in misure di attuazione o codici di buone prassi. Le raccomandazioni relative al pesce d'allevamento non sono state incluse nella proposta in ragione della necessità di ulteriori pareri scientifici e di una valutazione economica nel settore.

(7) L'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) ha adottato nel 2007 il Codice sanitario per gli animali terrestri che comprende orientamenti sulla macellazione degli animali e l'abbattimento di animali nel quadro della lotta contro le malattie. Tali orientamenti internazionali contengono raccomandazioni sul maneggiamento, sull'immobilizzazione, sullo stordimento e sul dissanguamento degli animali nei macelli e sull'abbattimento di animali in caso di focolai di malattie contagiose. Il presente regolamento deve tenere conto di tali norme internazionali.

(8) Successivamente all'adozione della direttiva 93/119/CE la normativa comunitaria in materia di sicurezza degli alimenti applicabile ai macelli è stata modificata profondamente dall'adozione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari[10] e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale[11]. I citati regolamenti evidenziano la responsabilità degli operatori del settore alimentare nel garantire la sicurezza degli alimenti. I macelli sono inoltre soggetti a una procedura di riconoscimento preventiva in base alla quale la costruzione, la configurazione e le attrezzature vengono esaminati dall'autorità competente al fine di garantire la loro conformità alle norme tecniche in materia di sicurezza degli alimenti. I macelli, la loro costruzione, la loro configurazione e le attrezzature che vi sono utilizzate devono prendere maggiormente in considerazione il benessere degli animali.

(9) Anche i controlli ufficiali nella catena alimentare sono stati riorganizzati con l'adozione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali[12] e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano[13].

(10) Le condizioni in cui gli animali d'allevamento vengono abbattuti incidono direttamente o indirettamente sul mercato di alimenti, mangimi o altri prodotti e sulla competitività degli operatori interessati. Tali attività di abbattimento sono pertanto disciplinate dalla legislazione comunitaria. Tuttavia, le specie tradizionalmente allevate, quali cavalli, asini, bovini, pecore, capre o suini, possono essere detenute anche per altri scopi, per esempio come animali da compagnia, per essere utilizzati in spettacoli o nel lavoro o in attività sportive. Qualora dall'abbattimento di un animale delle specie citate si ricavino prodotti alimentari o di altro tipo, è opportuno far rientrare tali operazioni nel campo di applicazione del presente regolamento. L'abbattimento di animali selvatici o randagi a fini di controllo della popolazione animale non va fatto pertanto rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento.

(11) I pesci presentano differenze fisiologiche sostanziali rispetto agli animali terrestri e i pesci d'allevamento sono macellati e abbattuti in un contesto molto diverso, in particolare per quanto riguarda il processo di ispezione. Inoltre, la ricerca sullo stordimento dei pesci è molto meno avanzata rispetto a quella su altre specie di animali d'allevamento. Occorre stabilire norme distinte sulla protezione dei pesci durante l'abbattimento. Le disposizioni applicabili ai pesci dovrebbero dunque limitarsi ai principi fondamentali. Sulla base della valutazione scientifica del rischio effettuata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare per quanto attiene alla macellazione e all'abbattimento dei pesci, la Comunità potrà adottare ulteriori iniziative di tipo legislativo o non, tenendo conto delle implicazioni sociali, economiche e amministrative.

(12) La soppressione di animali da reddito in condizioni di grave sofferenza, in assenza di soluzioni economicamente valide atte ad alleviare il dolore, è un dovere morale. Nella maggior parte dei casi gli animali possono essere abbattuti nel rispetto di adeguate condizioni di benessere. Tuttavia in circostanze eccezionali, come nel caso di incidenti avvenuti in luoghi isolati dove gli animali non possono essere raggiunti da personale competente e con attrezzature idonee, il rispetto di misure ottimali in relazione al benessere potrebbe protrarne le sofferenze. Nell'interesse degli animali è opportuno dunque escludere l'abbattimento di emergenza dall'applicazione di alcune disposizioni del presente regolamento.

(13) Gli animali possono rappresentare talvolta un pericolo per l'uomo, essendo in grado di mettere a repentaglio la vita umana, provocare gravi lesioni o trasmettere malattie mortali. La prevenzione di tali rischi è di norma attuata per mezzo della contenzione degli animali, ma in determinate circostanze può anche essere necessario abbattere l'animale pericoloso al fine di porre termine a tali rischi. In simili circostanze, data la situazione di emergenza, la soppressione dell'animale non può sempre essere eseguita nelle migliori condizioni relativamente al suo benessere. È pertanto necessario prevedere per tali casi una deroga all'obbligo di stordimento o abbattimento immediato.

(14) Le attività venatorie si svolgono in un contesto caratterizzato da condizioni di abbattimento degli animali molto diverse rispetto a quelle relative agli animali da allevamento e la caccia è disciplinata da normative specifiche. È pertanto opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli abbattimenti che hanno luogo nel quadro delle attività venatorie.

(15) Il protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali enfatizza inoltre la necessità di rispettare le disposizioni legislative o amministrative e le tradizioni degli Stati membri in materia in particolare di riti religiosi, tradizioni culturali e patrimonio regionale nella definizione e attuazione delle politiche comunitarie riguardanti, fra l'altro, l'agricoltura e il mercato interno. È pertanto opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli eventi culturali, laddove la conformità alle prescrizioni relative al benessere altererebbe la natura stessa dell'evento in questione.

(16) Le tradizioni culturali si riferiscono inoltre a un modo di pensare, a un modo di agire o a un comportamento ereditato, stabilito o consuetudinario che include di fatto il concetto di qualcosa che è stato trasmesso o acquisito da un predecessore. Esse contribuiscono al mantenimento di vincoli sociali duraturi tra le generazioni. A condizione che tali attività non incidano sul mercato dei prodotti animali e non siano determinate da finalità produttive, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento l'abbattimento di animali effettuato nel quadro di tali eventi.

(17) La macellazione di volatili da cortile e lagomorfi per consumo proprio non è effettuata in proporzioni tali da incidere sulla competitività dei macelli commerciali. Analogamente, l'impegno necessario da parte delle autorità pubbliche per individuare e controllare tali operazioni non sarebbe proporzionato ai possibili problemi che si intende risolvere. È quindi opportuno che tali operazioni siano escluse dal campo di applicazione del presente regolamento.

(18) La direttiva 93/119/CE prevedeva una deroga alle pratiche di stordimento nel caso di macellazioni rituali effettuate nei macelli. Siccome le norme comunitarie in materia di macellazioni rituali sono state recepite in modo diverso a seconda del contesto nazionale e considerato che le normative nazionali tengono conto di dimensioni che vanno al di là degli obiettivi del presente regolamento, è importante mantenere la deroga allo stordimento degli animali prima della macellazione, concedendo tuttavia un certo livello di sussidiarietà a ciascuno Stato membro. Il presente regolamento rispetta di conseguenza la libertà di religione e il diritto di manifestare la propria religione o la propria convinzione mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti, come stabilito dall'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(19) Esistono prove scientifiche sufficienti a dimostrazione del fatto che gli animali vertebrati sono esseri senzienti, i quali vanno pertanto inclusi nel campo di applicazione del presente regolamento. I rettili e gli anfibi, tuttavia, non sono animali comunemente allevati nella Comunità e non sarebbe appropriato o proporzionato includerli nel campo di applicazione del regolamento.

(20) Molti metodi utilizzati per abbattere gli animali sono dolorosi. Lo stordimento è dunque necessario per indurre uno stato di incoscienza e di insensibilità prima o nel momento stesso in cui l'animale viene abbattuto. Il rilevamento dell'incoscienza e dell'insensibilità in un animale è un'operazione complessa che richiede l'impiego di metodi scientifici riconosciuti. È opportuno tuttavia effettuare un controllo per mezzo di indicatori al fine di valutare l'efficacia della procedura in condizioni reali.

(21) Il controllo dell'efficacia dello stordimento si basa principalmente sulla valutazione del livello di coscienza e sensibilità dell'animale. La coscienza in un animale consiste essenzialmente nella capacità di percepire emozioni e di controllare i movimenti volontari. Nonostante alcune eccezioni, come nel caso dell'immobilizzazione per mezzo di dispositivi elettrici o la paralisi provocata con altri mezzi, si può presumere che un animale sia incosciente quando perde la sua naturale posizione eretta, non è in stato di veglia e non mostra segni di emozioni positive o negative quali paura o agitazione. La sensibilità di un animale è essenzialmente la sua capacità di percepire il dolore. In generale si può presumere che un animale sia insensibile quando non mostra riflessi o reazioni a stimoli quali suoni, odori, luce o contatto fisico.

(22) Nuovi metodi di stordimento vengono regolarmente messi a punto e proposti sul mercato per rispondere alle nuove sfide dell'industria dell'allevamento e della carne. È dunque importante che la Comunità autorizzi la Commissione ad approvare nuovi metodi di stordimento, mantenendo nel contempo un livello uniforme ed elevato di protezione degli animali.

(23) Sono necessari codici di buone prassi per fornire a operatori e autorità competenti informazioni specifiche sui parametri da utilizzare al fine di garantire un livello elevato di protezione degli animali, mantenendo nel contempo condizioni di concorrenza omogenee per gli operatori. È pertanto necessario che la Comunità autorizzi la Commissione ad adottare codici di buone prassi.

(24) A seconda di come vengono utilizzati durante la macellazione o l'abbattimento, alcuni metodi di stordimento possono procurare la morte dell'animale in modo indolore e riducendo al minimo l'ansia o la sofferenza dell'animale. Di conseguenza non è necessario distinguere fra metodi di stordimento reversibili e irreversibili.

(25) Le condizioni nelle quali avviene lo stordimento degli animali e il risultato di tale operazione variano in pratica in funzione di vari fattori. È opportuno effettuare dunque regolarmente una valutazione dei risultati dello stordimento. A tale scopo gli operatori devono costruire un campione rappresentativo per verificare l'efficacia delle pratiche di stordimento applicate, tenendo conto dell'omogeneità del gruppo di animali e di altri fattori determinanti quali i dispositivi utilizzati e il personale interessato.

(26) La gestione operativa giornaliera delle influisce notevolmente sul benessere degli animali e si possono ottenere risultati attendibili soltanto se gli operatori elaborano strumenti di controllo per valutarne gli effetti. Occorre pertanto elaborare procedure operative standard fondate sul rischio per ogni fase del ciclo di produzione. È necessario che queste comprendano obiettivi chiari, persone responsabili, modalità operative, criteri di accettabilità misurabili, nonché procedure di controllo e di rilevamento dei dati.

(27) Un personale ben preparato e qualificato migliora le condizioni di trattamento degli animali. La competenza in materia di benessere degli animali comprende la conoscenza dei modelli di comportamento di base e dei bisogni delle specie interessate, nonché dei segni di coscienza e sensibilità. Comprende inoltre conoscenze tecniche riguardo ai dispositivi di stordimento utilizzati. Occorre pertanto che il personale incaricato dell'abbattimento degli animali destinati all'alimentazione umana e le persone che controllano l'abbattimento stagionale degli animali da pelliccia dispongano di un certificato di idoneità per l'espletamento delle rispettive funzioni. Esigere un certificato di idoneità per altro personale incaricato dell'abbattimento degli animali sarebbe tuttavia sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti.

(28) Si può presumere che il personale con diversi anni di esperienza possa essere in possesso di un certo livello di esperienza. Riguardo a queste persone è opportuno fissare un periodo transitorio in relazione all'obbligo del certificato di idoneità.

(29) I dispositivi di stordimento sono progettati e messi a punto per svolgere un'azione efficace in un contesto specifico. Di conseguenza occorre che i fabbricanti forniscano istruzioni dettagliate agli utilizzatori riguardo alle condizioni di utilizzazione e manutenzione dei dispositivi per garantire il massimo livello di benessere agli animali.

(30) Al fine di garantire l'efficacia dei dispositivi di stordimento e di immobilizzazione occorre provvederne un'adeguata manutenzione. I dispositivi soggetti a un uso intensivo possono richiedere la sostituzione di alcune parti e persino i dispositivi utilizzati occasionalmente possono perdere efficacia a causa della corrosione o di altri fattori ambientali. Analogamente, alcuni dispositivi devono anche essere sottoposti a un'accurata calibrazione. Occorre pertanto che gli operatori applichino procedure per la manutenzione di detti dispositivi.

(31) Il fallimento delle procedure di stordimento può procurare sofferenza agli animali. Il presente regolamento deve pertanto prevedere la disponibilità di un dispositivo di stordimento di riserva per ridurre al minimo il dolore, l'ansia o la sofferenza degli animali.

(32) Il regolamento (CE) n. 854/2004 fornisce un elenco degli stabilimenti dai quali è consentito importare prodotti specifici di origine animale. Ai fini di detto elenco occorre tenere conto dei requisiti generali e delle misure aggiuntive applicabili ai macelli previsti dal citato regolamento.

(33) I macelli e i dispositivi utilizzati sono concepiti per determinate categorie di animali e capacità. Qualora tali capacità vengano superate o il dispositivo sia utilizzato per scopi diversi da quello per il quale è stato concepito, il benessere degli animali ne risente negativamente. È dunque necessario che tali aspetti siano comunicati alle autorità competenti e che siano inclusi nella procedura di riconoscimento dei macelli.

(34) Le unità mobili di macellazione riducono la necessità di trasportare gli animali su lunghe distanze e possono quindi contribuire alla salvaguardia del benessere degli animali. Vi sono tuttavia differenze fra i vincoli tecnici relativi alle unità mobili di macellazione e quelli delle unità fisse ed è possibile che sia necessario adeguare le norme tecniche di conseguenza. Il presente regolamento deve pertanto garantire la possibilità di concedere deroghe al fine di esonerare le unità mobili di macellazione dalle prescrizioni relative a costruzione, configurazione e attrezzature.

(35) Vengono effettuati regolarmente progressi in campo scientifico e tecnico che interessano la costruzione, la configurazione e le attrezzature dei macelli. È quindi importante che la Comunità autorizzi la Commissione a modificare le prescrizioni applicabili alla costruzione, alla configurazione e alle attrezzature dei macelli, mantenendo nel contempo un livello uniforme ed elevato di protezione degli animali.

(36) Sono necessari orientamenti per fornire a operatori e autorità competenti informazioni specifiche sulla costruzione, sulla configurazione e sulle attrezzature dei macelli, al fine di garantire un livello elevato di protezione degli animali, mantenendo nel contempo condizioni di concorrenza omogenee per gli operatori. È quindi necessario che la Comunità autorizzi la Commissione ad adottare tali orientamenti.

(37) L'abbattimento senza stordimento richiede un taglio preciso della gola al fine di ridurre al minimo le sofferenze. Vi è inoltre la probabilità che negli animali che non sono immobilizzati meccanicamente dopo il taglio rallenti il processo di dissanguamento, con conseguente inutile prolungamento delle sofferenze degli animali. È necessario pertanto che gli animali macellati senza stordimento siano immobilizzati individualmente.

(38) Vengono effettuati regolarmente progressi in campo scientifico e tecnico riguardo al maneggiamento e all'immobilizzazione degli animali nei macelli. È quindi importante che la Comunità autorizzi la Commissione a modificare le prescrizioni applicabili al maneggiamento e all'immobilizzazione degli animali prima della macellazione, mantenendo nel contempo un livello uniforme ed elevato di protezione degli animali.

(39) Sono necessari orientamenti per fornire a operatori e autorità competenti informazioni specifiche sul maneggiamento e sull'immobilizzazione degli animali prima della macellazione, al fine di garantire un livello elevato di protezione degli animali, mantenendo nel contempo condizioni di concorrenza omogenee per gli operatori. È quindi necessario che la Comunità autorizzi la Commissione ad adottare tali orientamenti.

(40) L'esperienza acquisita in alcuni Stati membri ha mostrato che la designazione di una persona con qualifiche specifiche come responsabile della tutela del benessere animale con il compito di coordinare e seguire l'applicazione delle procedure operative in materia di benessere degli animali nei macelli ha avuto degli effetti positivi sotto il profilo del benessere degli animali. È opportuno dunque adottare questo provvedimento in tutta la Comunità. Occorre che il responsabile della tutela del benessere animale sia dotato di autorità e competenze tecniche sufficienti per fornire le istruzioni pertinenti al personale direttamente interessato.

(41) I macelli di piccole dimensioni che si dedicano principalmente alla vendita diretta di alimenti al consumatore finale non richiedono un sistema complesso di gestione al fine di attuare i principi generali del presente regolamento. In tal caso l'obbligo di disporre di un responsabile della tutela del benessere animale risulterebbe dunque sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti e il presente regolamento dovrebbe consentire di conseguenza una deroga a tale disposizione per i macelli di questo tipo.

(42) Lo spopolamento spesso implica la gestione di crisi nelle quali vanno affrontate in parallelo priorità quali la salute animale, la salute pubblica, l'ambiente o il benessere animale. Mentre è importante che siano rispettate le norme relative al benessere degli animali in ogni fase del processo di spopolamento, può verificarsi il caso in cui in circostanze eccezionali il rispetto di tali norme comporti un rischio per la salute umana o rallenti in modo significativo il processo di eradicazione della malattia, esponendo di conseguenza un numero maggiore di animali al rischio di contagio e di morte.

(43) Le autorità competenti dovrebbero essere conseguentemente autorizzate a derogare, caso per caso, a talune disposizioni del presente regolamento, qualora la situazione zoosanitaria richieda l'abbattimento di emergenza di animali e/o qualora non vi siano alternative adeguate ad assicurare loro un benessere ottimale. Tali deroghe non dovrebbero tuttavia sostituirsi a una pianificazione adeguata. A questo proposito occorre aumentare il livello di pianificazione e il benessere degli animali andrebbe integrato nei piani di emergenza per le malattie contagiose.

(44) I moderni dispositivi di stordimento e di immobilizzazione sono sempre più complessi e sofisticati e richiedono esperienza e approfondimento specifici. È opportuno quindi che gli Stati membri istituiscano, o designino nel caso già esista, un centro di eccellenza scientifica e tecnica come centro di riferimento al quale gli agenti possano rivolgersi per le necessità di valutazione dei dispositivi e dei metodi di stordimento.

(45) L'efficacia di ciascun metodo di stordimento si basa sul controllo di parametri fondamentali e su una valutazione regolare. È di conseguenza fondamentale elaborare a livello nazionale codici di buone prassi relativi al benessere degli animali che includano parametri, indicatori e procedure di controllo durante l'abbattimento degli animali al fine di fornire istruzioni adeguate a operatori e autorità competenti in materia di benessere animale.

(46) L'elaborazione di tali codici richiede conoscenze scientifiche, esperienza pratica e compromessi fra le parti interessate. Un centro o una rete di riferimento in ciascuno Stato membro dovrebbe pertanto espletare questa funzione in collaborazione con le parti interessate pertinenti.

(47) Il rilascio di certificati di idoneità dovrebbe avvenire secondo modalità uniformi. Gli organismi o gli enti incaricati del rilascio dei certificati di idoneità dovrebbero essere accreditati secondo norme omogenee da un'unica autorità nazionale. Occorre di conseguenza attribuire questo ruolo al centro di riferimento.

(48) Il regolamento (CE) n. 882/2004 prevede determinati interventi da parte dell'autorità competente in caso di violazioni in riferimento in particolare alle norme relative al benessere. Di conseguenza è necessario soltanto stabilire le azioni supplementari specifiche del presente regolamento.

(49) Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare[14] prevede che l'EFSA favorisca il collegamento in rete dei centri nazionali di riferimento per agevolare la cooperazione scientifica, lo scambio di informazioni, l'elaborazione e l'esecuzione di progetti comuni, o lo scambio di competenze specifiche e migliori pratiche nel settore della normativa sugli alimenti. Poiché il benessere degli animali rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002 il collegamento in rete dei centri nazionali di riferimento di cui al citato regolamento conferisce all'EFSA un ruolo importante da svolgere.

(50) Il rilascio di certificati di idoneità e l'erogazione di corsi di formazione dovrebbero avvenire secondo modalità uniformi. Occorre stabilire nel presente regolamento gli obblighi a questo riguardo spettanti agli Stati membri e le modalità di rilascio, sospensione o revoca dei certificati di idoneità.

(51) La costruzione, la configurazione e l'attrezzatura dei macelli richiedono una programmazione e investimenti a lungo termine. Occorre dunque prevedere nel presente regolamento un adeguato periodo transitorio che tenga conto del tempo necessario per consentire all'industria di adeguarsi alle prescrizioni applicabili in virtù del presente regolamento. Durante tale periodo occorre continuare ad applicare le prescrizioni della direttiva 93/119/CE relativi alla costruzione, alla configurazione e all'attrezzatura dei macelli.

(52) È necessario che gli Stati membri stabiliscano norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e garantirne l’applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(53) Conformemente al principio di proporzionalità, è necessario e appropriato per il conseguimento dell'obiettivo fondamentale della tutela degli animali durante l'abbattimento disciplinare l'abbattimento degli animali per la produzioni di alimenti, lana, pelli, pellicce o altri prodotti, nonché le operazioni correlate. Conformemente all'articolo 5, terzo comma, del trattato, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

(54) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento vanno adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[15],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'abbattimento degli animali allevati per la produzione di alimenti, lana, pelli, pellicce o altri prodotti, nonché le operazioni correlate.

Per quanto riguarda il pesce si applica tuttavia solamente l'articolo 3, paragrafo 1.

Il capo II salvo l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e il capo III e il capo IV salvo l'articolo 16 non si applicano in caso di abbattimenti di emergenza e qualora l'osservanza di tali disposizioni comporti un rischio immediato e grave per la salute o la sicurezza delle persone.

2. Il presente regolamento non si applica:

a) qualora gli animali siano abbattuti:

i) nel corso di prove tecniche o scientifiche eseguite sotto il controllo dell'autorità competente,

i) durante attività venatorie,

iii) durante eventi culturali o sportivi,

iv) da un veterinario nell'ambito della sua pratica medica;

b) ai volatili da cortile e ai lagomorfi macellati fuori dai macelli dai loro proprietari per il proprio consumo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "abbattimento": qualsiasi processo applicato intenzionalmente che determini la morte dell'animale;

b) "operazioni correlate": operazioni quali il maneggiamento, la stabulazione, l'immobilizzazione, lo stordimento e il dissanguamento degli animali che hanno luogo nel contesto e nel luogo dell'abbattimento;

c) "animale": qualsiasi animale vertebrato, ad esclusione dei rettili e degli anfibi;

d) "abbattimento d'emergenza": l'abbattimento di animali feriti o affetti da una malattia procurante dolori o sofferenze acuti, qualora non esista altra possibilità pratica per alleviare tali dolori o sofferenze;

e) "stabulazione": la custodia di animali in stalle, recinti o spazi coperti, nonché aree aperte connesse con il funzionamento del macello o facenti parte dello stesso;

f) "stordimento": qualsiasi processo indotto intenzionalmente che provochi in modo indolore la perdita di coscienza e di sensibilità, incluso qualsiasi processo determinante la morte istantanea;

g) "macellazione rituale": una serie di atti correlati alla macellazione di animali prescritti da una religione come quella islamica o ebraica;

h) "eventi culturali o sportivi": eventi essenzialmente e principalmente correlati ad antiche tradizioni culturali o ad attività sportive comprendenti corse o competizioni di altro genere dai quali non risulti produzione di carne o di altri prodotti di origine animale o risulti una produzione marginale in rapporto all'evento in sé, non economicamente significativa;

i) "procedure operative standard": un insieme di istruzioni scritte intese a raggiungere un'uniformità di esecuzione in relazione a una funzione o a una norma specifica;

j) "macellazione": l'abbattimento di animali destinati all'alimentazione umana;

k) "macello": qualsiasi stabilimento utilizzato per la macellazione di animali terrestri;

l) "operatore": qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di un'impresa che svolga attività disciplinate dal presente regolamento;

m) "animali da pelliccia": animali delle specie dei mammiferi allevati principalmente per la produzione di pelliccia, quali visoni, puzzole, volpi, procioni, castorini e cincillà;

n) "spopolamento": il processo di abbattimento degli animali per ragioni di salute pubblica, salute animale, benessere animale o ragioni ambientali svolto sotto il controllo dell'autorità competente;

o) "volatili da cortile": volatili d'allevamento, compresi i volatili che non sono considerati domestici ma che vengono allevati come animali domestici, ad eccezione dei ratiti;

p) "lagomorfi": conigli e lepri.

CAPO II

Prescrizioni generali

Articolo 3

Prescrizioni generali per l'abbattimento e le operazioni correlate

1. Durante l'abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli operatori prendono in particolare i provvedimenti necessari per garantire che gli animali:

a) ricevano conforto fisico e protezione, in particolare tenendoli puliti e in condizioni termiche confortevoli ed evitando loro cadute o scivolamenti;

b) siano protetti da ferite e malattie;

c) siano maneggiati e custoditi tenendo conto del loro comportamento naturale;

d) non mostrino segni di dolore, paura, aggressione o altri comportamenti anomali;

e) non soffrano per la mancanza prolungata di cibo o acqua;

f) non possano incorrere in interazioni negative.

3. Le strutture utilizzate per l'abbattimento e le operazioni correlate sono concepite, costruite, mantenute e utilizzate conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, nelle condizioni di attività previste per l'impianto nel corso dell'anno.

Articolo 4

Metodi di abbattimento

1. Gli animali sono abbattuti esclusivamente utilizzando un metodo che garantisca la morte istantanea, oppure previo stordimento.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora sia previsto nell'ambito di una macellazione rituale, gli animali possono essere abbattuti senza essere precedentemente storditi, a condizione che l'abbattimento abbia luogo in un macello.

Gli Stati membri possono tuttavia decidere di non applicare tale deroga.

Articolo 5

Stordimento

1. Lo stordimento è effettuato conformemente ai metodi di cui all'allegato I.

2. Il personale responsabile dello stordimento svolge controlli regolari al fine di garantire che gli animali non presentino segni di coscienza o sensibilità nel periodo compreso fra la fine del processo di stordimento e la conferma della morte.

Tali controlli sono effettuati su un campione sufficientemente rappresentativo di animali e la loro frequenza è stabilita tenendo conto dei risultati dei controlli precedenti e di qualsiasi fattore che possa incidere sull'efficacia del processo di stordimento.

3. L'allegato I può essere modificato in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2 per tener conto dei progressi scientifici e tecnici.

Tuttavia, qualsiasi modifica di questo tipo deve garantire un livello di benessere animale almeno equivalente a quello garantito dai metodi in vigore, dimostrato da dati scientifici pubblicati in riviste specializzate del settore riconosciute a livello internazionale.

4. I codici comunitari di buone prassi riguardanti i metodi di cui all'allegato I possono essere adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 6

Procedure operative standard

1. L'abbattimento degli animali e le operazioni correlate sono programmati ed effettuati in conformità delle procedure operative standard.

2. Gli operatori elaborano e applicano dette procedure operative standard al fine di garantire che l'abbattimento e le operazioni correlate siano effettuati in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1.

Per quanto riguarda lo stordimento, le procedure operative standard:

a) tengono conto delle raccomandazioni del fabbricante;

b) definiscono per ciascun metodo utilizzato i parametri fondamentali di cui all'allegato I, capo I.

3. Le procedure operative standard sono messe a disposizione dell'autorità competente su sua richiesta.

Articolo 7

Livello di competenze e certificato di idoneità

1. L'abbattimento e le operazioni correlate sono effettuati esclusivamente da persone che abbiano un adeguato livello di competenze per l'esecuzione di dette operazioni in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

2. Le seguenti operazioni di macellazione sono eseguite esclusivamente da persone che dispongano del relativo certificato di idoneità, come previsto dall'articolo 18:

a) il maneggiamento e la cura degli animali prima della loro immobilizzazione;

b) l'immobilizzazione degli animali in vista dello stordimento o dell'abbattimento;

c) lo stordimento degli animali;

d) la valutazione dell'efficacia dello stordimento;

e) la sospensione o il sollevamento di animali vivi;

f) il dissanguamento di animali vivi.

3. L'abbattimento di animali da pelliccia è effettuato sotto il controllo di una persona in possesso di un certificato di idoneità di cui all'articolo 18 che copra tutte le operazioni svolte sotto il suo controllo.

Articolo 8

Istruzioni per l'uso dei dispositivi di immobilizzazione e stordimento

I prodotti commercializzati o pubblicizzati come dispositivi per l'immobilizzazione o lo stordimento non sono immessi sul mercato senza le adeguate istruzioni relative al loro uso e alla loro manutenzione, in modo da garantire condizioni ottimali per il benessere degli animali.

Tali istruzioni specificano in particolare quanto segue:

a) le categorie e il peso degli animali cui è destinato l'uso del dispositivo;

b) i parametri raccomandati corrispondenti alle diverse condizioni di utilizzazione, inclusi i parametri fondamentali di cui all'allegato I;

c) per i dispositivi di stordimento, un metodo di controllo dell'efficacia del dispositivo per quanto riguarda la conformità alle disposizioni di cui al presente regolamento.

Il presente articolo si applica nel caso in cui l'immobilizzazione o lo stordimento figuri tra le funzioni del dispositivo.

Articolo 9

Utilizzazione dei dispositivi di immobilizzazione e stordimento

1. L'utilizzazione, la manutenzione e il controllo di tutti i dispositivi impiegati per l'immobilizzazione e lo stordimento degli animali sono effettuati da personale adeguatamente qualificato e secondo le istruzioni del fabbricante.

2. Durante le operazioni di macellazione un adeguato dispositivo di stordimento di riserva è immediatamente disponibile per essere utilizzato in sostituzione del dispositivo iniziale in caso di mancato funzionamento del medesimo.

Articolo 10

Importazioni da paesi terzi

Le disposizioni di cui ai capi II e III del presente regolamento sono pertinenti ai fini dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 854/2004.

CAPO III

Altre prescrizioni applicabili ai macelli

Articolo 11

Costruzione, configurazione e attrezzatura dei macelli

1. La costruzione e la configurazione dei macelli nonché la relativa attrezzatura sono conformi alle disposizioni dell'allegato II.

2. Ai fini del presente regolamento l'autorità competente di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 approva per ciascun macello:

a) la capacità produttiva massima di ciascuna linea di macellazione;

b) le categorie di animali e il peso per i quali è consentito l'uso dei dispositivi di immobilizzazione e di stordimento disponibili;

c) la capacità massima per ciascuna area di stabulazione destinata a equini, bovini, ovini, caprini e suini, nonché a volatili da cortile e lagomorfi.

3. In conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, possono essere adottate:

a) deroghe alle disposizioni di cui all'allegato II in relazione alle unità mobili di macellazione;

b) le modifiche necessarie per adeguare l’allegato II in modo da tenere conto del progresso scientifico e tecnico.

4. Orientamenti per l'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo e dell'allegato II possono essere adottati secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 12

Maneggiamento e operazioni di immobilizzazione prima della macellazione

1. Gli operatori garantiscono la conformità alle norme operative relative ai macelli di cui all'allegato III.

2. Gli operatori garantiscono che gli animali abbattuti senza essere precedentemente storditi siano immobilizzati meccanicamente.

3. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1 sono vietati i seguenti metodi di immobilizzazione:

a) sospendere o sollevare gli animali per le zampe o gli arti;

b) stringere meccanicamente gli arti o le zampe dell'animale;

c) spezzare gli arti, recidere i tendini degli arti o accecare l'animale;

d) recidere il midollo spinale per esempio per mezzo di un pugnale o di una daga;

e) utilizzare scariche elettriche che non stordiscano o uccidano l'animale in circostanze controllate, in particolare corrente elettrica che non sia applicata intorno al cervello.

Le lettere a) e b) non si applicano tuttavia ai dispositivi di sospensione utilizzati per i volatili da cortile.

4. L'allegato III può essere modificato in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2 per tener conto dei progressi scientifici e tecnici.

5. Orientamenti per l'applicazione delle disposizioni di cui all'allegato III possono essere adottati secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 13

Controlli durante la macellazione

1. Gli operatori adottano e applicano adeguate procedure di controllo per verificare e confermare l'effettivo stordimento degli animali da macellare nel periodo compreso tra la fine del processo di stordimento e la conferma della morte.

2. Le procedure di controllo di cui al paragrafo 1 includono almeno i seguenti elementi:

a) il nome della persona responsabile della procedura di controllo;

b) gli indicatori destinati a rilevare i segni di incoscienza e coscienza o sensibilità negli animali sottoposti a operazioni di abbattimento in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, o i segni di vita in animali sottoposti ad operazioni di macellazione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, primo comma;

c) i criteri di accettabilità per determinare se i risultati degli indicatori di cui alla lettera b) siano soddisfacenti o meno;

d) le circostanze e/o il momento in cui devono essere eseguiti i controlli;

e) il numero di animali per ogni campione da esaminare durante i controlli;

f) le procedure opportune al fine di garantire che nell'eventualità di mancato rispetto dei criteri di accettabilità di cui alla lettera c) vi sia una revisione delle operazioni di stordimento o abbattimento al fine di individuare le cause all'origine delle carenze e le modifiche che è necessario apportare a tali operazioni.

3. Una procedura di controllo viene adottata per ciascuna linea di macellazione in cui siano utilizzati dispositivi di stordimento diversi.

4. La frequenza dei controlli tiene conto dei principali fattori di rischio, quali le modifiche riguardanti i tipi di animali macellati o l'organizzazione lavorativa del personale ed è determinata in modo da garantire risultati altamente affidabili.

5. I codici comunitari di buone prassi riguardanti le procedure di controllo nei macelli possono essere adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 14

Responsabile della tutela del benessere animale

1. Gli operatori designano un responsabile della tutela del benessere animale per ogni macello con il compito di garantire la conformità del macello alle disposizioni del presente regolamento. Il responsabile della tutela del benessere animale rende conto direttamente all'operatore per le questioni riguardanti il benessere degli animali.

2. Il responsabile della tutela del benessere animale dipende direttamente dall'operatore e può esigere che il personale del macello intraprenda le azioni correttive necessarie a garantire il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento.

3. Le responsabilità di competenza del responsabile della tutela del benessere animale sono specificate nelle procedure operative standard del macello e sono debitamente portate all'attenzione del personale interessato.

4. Il responsabile della tutela del benessere animale è in possesso di un certificato di idoneità di cui all'articolo 18, che comprende tutte le operazioni che hanno luogo nel macello di cui è responsabile.

5. I paragrafi 1 e 4 non si applicano ai macelli in cui vengono macellati annualmente meno di 1 000 mammiferi o di 150 000 volatili da cortile.

CAPO IV

Spopolamento e abbattimento di emergenza

Articolo 15

Spopolamento

1. Prima dell'inizio dell'operazione l'autorità competente e gli operatori coinvolti in un'operazione di spopolamento elaborano un piano d'azione per garantire il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento.

In particolare i metodi di abbattimento previsti e le corrispondenti procedure operative standard volte a garantire il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento sono inclusi nei piani di emergenza previsti dalla normativa comunitaria in materia di salute animale sulla base delle dimensioni e della localizzazione del sospetto focolaio ipotizzati nel piano di emergenza.

2. L'autorità competente e gli operatori coinvolti nelle operazioni di spopolamento:

a) garantiscono che tali operazioni siano eseguite in conformità del piano d'azione di cui al paragrafo 1;

b) intraprendono ogni azione adeguata per la tutela del benessere degli animali nelle migliori condizioni possibili.

3. Ai fini del presente articolo e in circostanze eccezionali, l'autorità competente può concedere deroghe a una o più disposizioni del presente regolamento qualora consideri che la loro osservanza possa compromettere la salute umana o rallentare in modo significativo il processo di eradicazione della malattia.

4. Entro un anno dalla fine dell'operazione di spopolamento l'autorità competente di cui al paragrafo 1 trasmette alla Commissione e rende accessibili al pubblico, in particolare su Internet, una relazione di valutazione sui risultati.

La relazione contiene in particolare:

a) i motivi dello spopolamento;

b) il numero e le specie di animali abbattuti;

c) i metodi di stordimento e abbattimento utilizzati;

d) una descrizione delle difficoltà incontrate e, se del caso, le soluzioni individuate per alleviare o ridurre al minimo le sofferenze degli animali interessati;

e) qualsiasi deroga concessa in conformità del paragrafo 3.

5. Orientamenti per l'elaborazione e l'attuazione di piani d'azione per lo spopolamento possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 16

Abbattimento di emergenza

Nel caso di abbattimenti di emergenza, la persona responsabile degli animali interessati adotta tutti i provvedimenti necessari per abbattere gli animali nel più breve tempo possibile.

CAPO V

Autorità competente

Articolo 17

Centri di riferimento

1. Ciascuno Stato membro designa un centro di riferimento nazionale (di seguito: "centro di riferimento") per lo svolgimento dei compiti seguenti:

a) fornire assistenza scientifica e tecnica in relazione al riconoscimento dei macelli;

b) effettuare la valutazione di nuovi metodi di stordimento;

c) incoraggiare attivamente l'elaborazione da parte degli operatori e delle altre parti interessate di codici di buone prassi per l'attuazione del presente regolamento e pubblicare e diffondere tali codici, nonché controllare la loro applicazione;

d) elaborare orientamenti per l'autorità competente ai fini del presente regolamento;

e) accreditare organismi ed enti per il rilascio di certificati di idoneità, a norma dell'articolo 18;

f) comunicare e collaborare con la Commissione e gli altri centri di riferimento allo scopo di condividere le informazioni tecniche e scientifiche e le migliori pratiche in relazione all'attuazione del presente regolamento.

2. Entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri presentano alla Commissione e agli altri Stati membri i dati relativi ai rispettivi centri di riferimento e rendono tali informazioni accessibili al pubblico su Internet.

3. I centri di riferimento possono essere costituiti da una rete di entità separate, a condizione che siano attribuiti tutti i compiti elencati al paragrafo 1 per tutte le attività pertinenti svolte nello Stato membro interessato.

Gli Stati membri possono designare un organismo situato fuori del loro territorio per l'espletamento di una o più di dette funzioni.

Articolo 18

Certificato di idoneità

1. Ai fini dell'articolo 7 gli Stati membri designano l'autorità competente responsabile di:

a) garantire che i corsi di formazione siano messi a disposizione del personale addetto agli abbattimenti e alle operazioni correlate;

b) rilasciare certificati di idoneità che attestino il superamento di un esame finale indipendente. Le materie d'esame devono essere pertinenti alle categorie di animali interessati e corrispondere alle operazioni elencate all'articolo 7, paragrafo 2 e agli argomenti di cui all'allegato IV;

c) approvare i programmi di formazione dei ai corsi di cui alla lettera a) e il contenuto e le modalità dell'esame di cui alla lettera b).

2. L'autorità competente può delegare l'organizzazione dei corsi, l'esame finale e il rilascio dei certificati di idoneità a un organismo o entità distinto che:

a) disponga della competenza, del personale e delle attrezzature necessari allo scopo;

b) sia imparziale e libero da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda il rilascio dei certificati di idoneità;

c) sia accreditato dal centro di riferimento.

I dati relativi a tali organismi e entità sono messi a disposizione del pubblico in particolare via Internet.

3. I certificati di idoneità riportano le categorie di animali e le operazioni elencate all'articolo 7, paragrafo 2 o 3, per le quali il certificato è valido.

I certificati di idoneità non sono validi per un periodo superiore a cinque anni.

4. Gli Stati membri riconoscono i certificati di idoneità rilasciati da un altro Stato membro.

5. Gli Stati membri possono riconoscere i diplomi rilasciati per altri scopi come certificati di idoneità a condizione che il rilascio sia avvenuto in condizioni equivalenti a quelle stabilite dal presente articolo.

CAPO VI

Violazioni, sanzioni e competenze di esecuzione

Articolo 19

Violazioni

Ai fini dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 882/2004 l'autorità competente può in particolare:

a) richiedere agli operatori di modificare le loro procedure operative standard e in particolare di rallentare o interrompere la produzione;

b) aumentare la frequenza delle procedure di controllo di cui all'articolo 13;

c) ritirare i certificati di idoneità al personale che dimostri di non possedere un livello sufficiente di conoscenze o di consapevolezza delle proprie funzioni;

d) sospendere o revocare l'accreditamento di organismi o entità accreditati in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera e).

Articolo 20

Sanzioni

Gli Stati membri adottano le disposizioni relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle prescrizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il [1°gennaio 2011] e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.

Articolo 21

Modalità di applicazione

Le eventuali modalità di applicazione del presente regolamento, in riferimento anche alla macellazione e all'abbattimento del pesce, possono essere adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 22

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito a norma dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

CAPO VII

Disposizioni finali

Articolo 23

Abrogazione

1. La direttiva 93/119/CE è abrogata.

Tuttavia, ai fini dell'articolo 24, paragrafo 1 del presente regolamento, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni della direttiva 93/119/CE:

a) allegato A:

i) parte I, paragrafo 1,

ii) parte II, paragrafo 1, paragrafo 3, seconda frase e paragrafi 6, 7 e 8;

b) allegato B, paragrafo 1;

c) allegato C, parte II, paragrafi 3.A.2, 3.B.4, 4.2 e 4.3;

d) allegato F, parte II, paragrafo 4, lettera a) e paragrafo 6, lettera a).

2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 24

Disposizioni transitorie

1. Fino al 31 dicembre 2018 l'articolo 11, paragrafo 1 si applica esclusivamente ai nuovi macelli o a qualsiasi nuova costruzione, configurazione o attrezzatura disciplinata dalle disposizioni dell'allegato II che non siano entrati in funzione prima della data di [applicazione/entrata in vigore] del presente regolamento.

2. Fino al 31 dicembre 2014 gli Stati membri possono rilasciare i certificati di idoneità di cui all'articolo 18 a persone che dimostrino di aver maturato un'esperienza professionale continuativa pertinente di almeno [dieci] anni.

Articolo 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal [1° gennaio 2011].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

ELENCO DEI METODI DI STORDIMENTO E DI ABBATTIMENTO E RELATIVE CARATTERISTICHE

(di cui all'articolo 5, paragrafo 1)

Capo I — Metodi

Tabella 1 — Metodi meccanici

N. | Denominazione | Descrizione | Categoria di animali | Parametri fondamentali | Prescrizioni specifiche per determinati metodi – capo II del presente allegato |

1 | Pistola a proiettile captivo penetrante | Danni gravi e irreversibili al cervello provocati dall'impatto e dalla penetrazione di un proiettile captivo. | Tutte le specie | Posizione e direzione dello sparo. Velocità appropriata e diametro del proiettile in funzione delle dimensioni dell'animale e della specie. | Non pertinente. |

2 | Pistola a proiettile captivo non penetrante | Danni gravi al cervello provocati dall'impatto di un proiettile captivo senza penetrazione. | Ruminanti fino a 10 kg, volatili da cortile e lagomorfi. | Posizione e direzione dello sparo. Velocità appropriata e diametro del proiettile in funzione delle dimensioni dell'animale e della specie. | Non pertinente. |

3 | Arma a proiettile libero | Danni gravi e irreversibili al cervello provocati dall'impatto e dalla penetrazione di uno o più proiettili. | Tutte le specie. | Posizione dello sparo. Potenza della cartuccia. | Non pertinente. |

4 | Macerazione | Schiacciamento istantaneo dell'intero animale. | Pulcini fino a 72 ore e uova embrionate. | Dimensione massima della partita da introdurre. Misure per impedire il sovraccarico. | Punto 1. |

5 | Dislocazione cervicale | Distensione e torsione manuale del collo che provocano un'ischemia cerebrale. | Volatili fino a 3 kg. | Non pertinente. | Punto 2. |

Tabella 2 — Metodi elettrici

N. | Denominazione | Descrizione | Categoria di animali | Parametri fondamentali | Prescrizioni specifiche - capo II del presente allegato |

1 | Elettronarcosi con applicazione di corrente limitatamente alla testa | Esposizione del cervello a una corrente che genera un'attività epilettiforme generalizzata sull'elettroencefalogramma (EEG). | Tutte le specie | Corrente minima (A o mA). Tensione minima (V). Frequenza massima (Hz). Tempo minimo di esposizione. Intervallo massimo stordimento-dissanguamento (s). Frequenza della calibratura del dispositivo. Ottimizzazione del flusso di corrente. Prevenzione delle scariche elettriche prima dello stordimento. | Punto 3. |

2 | Elettrocuzione con applicazione di corrente a testa e corpo | Esposizione del corpo a una corrente che provoca allo stesso tempo un'attività epilettiforme generalizzata sull'EEG (stordimento) e la fibrillazione o l'arresto cardiaco (abbattimento). | Tutte le specie ad eccezione degli agnelli e dei suinetti di peso vivo inferiore a 5 kg e dei bovini. | Corrente minima (A o mA). Tensione minima (V). Frequenza massima (Hz). Tempo minimo di esposizione. Frequenza della calibratura del dispositivo. Ottimizzazione del flusso di corrente. Prevenzione delle scariche elettriche prima dello stordimento. | Punto 3. Punto 4 per volpi e cincillà. |

3 | Bagni d'acqua | Esposizione tramite immersione di tutto il corpo a una corrente che provoca allo stesso tempo un'attività epilettiforme generalizzata sull'EEG (stordimento) ed eventualmente la fibrillazione o l'arresto cardiaco (abbattimento). | Volatili da cortile | Riduzione al minimo della sofferenza durante la sospensione. Ottimizzazione del flusso di corrente. Durata massima della sospensione ai ganci prima del bagno d'acqua. Immersione dei volatili fino alla base delle ali. Intervallo massimo stordimento-dissanguamento per una frequenza superiore a 60 Hz. | Punto 5. |

Tabella 3 — Metodi di esposizione a gas

N. | Denominazione | Descrizione | Categoria di animali | Parametri fondamentali | Prescrizioni specifiche - capo II del presente allegato |

1 | Biossido di carbonio ad alta concentrazione | Esposizione di animali coscienti a una miscela di gas contenente più del 30% di biossido di carbonio. | Suini, volatili da cortile e animali da pelliccia. | Concentrazione di biossido di carbonio. Durata dell’esposizione. Intervallo massimo stordimento-dissanguamento (suini). | Punto 6. Punto 7 per i volatili da cortile. |

2 | Biossido di carbonio a bassa concentrazione | Esposizione di animali coscienti a una miscela di gas contenente meno del 30% di biossido di carbonio. | Suini e volatili da cortile | Concentrazione di biossido di carbonio. Durata dell'esposizione. Intervallo massimo stordimento-dissanguamento in caso di stordimento (suini). | Punto 7 per i volatili da cortile. |

3 | Gas inerti | Esposizione di animali coscienti a una miscela di gas inerti quali argo o azoto, contenente meno del 2% di ossigeno. | Suini e volatili da cortile. | Concentrazione di ossigeno. Durata dell'esposizione. Intervallo massimo stordimento-dissanguamento in caso di stordimento (suini). | Punto 7 per i volatili da cortile. |

4 | Monossido di carbonio (in forma pura) | Esposizione di animali coscienti a una miscela di gas contenente più del 4% di monossido di carbonio. | Animali da pelliccia e suinetti. | Qualità della fonte di gas. Concentrazione di monossido di carbonio. Durata dell'esposizione. Temperatura del gas. | Punto 8. |

5 | Monossido di carbonio associato ad altri gas | Esposizione di animali coscienti a una miscela di gas contenente più dell'1% di monossido di carbonio associato ad altri gas tossici. | Animali da pelliccia. | Concentrazione di monossido di carbonio. Durata dell'esposizione. Temperatura del gas. Filtrazione del gas prodotto dal motore. | Punto 8. Punto 9. |

Tabella 4 — Altri metodi

N. | Denominazione | Descrizione | Categoria di animali | Parametri fondamentali | Prescrizioni specifiche - capo II del presente allegato |

1 | Iniezione letale sotto controllo veterinario | Perdita di coscienza e sensibilità seguita da morte irreversibile indotta dall'iniezione somministrata da un medico veterinario. | Tutte le specie. | Non pertinente. | Non pertinente. |

Capo II — Prescrizioni specifiche relative ad alcuni metodi

1. Macerazione

Questo metodo deve procurare la macerazione e la morte istantanea degli animali.

2. Dislocazione cervicale

Il metodo della dislocazione cervicale non va applicato a più di cinquanta animali al giorno.

3. Elettronarcosi con applicazione di corrente limitatamente alla testa

3.1 Quando viene impiegata l'elettronarcosi con applicazione di corrente limitatamente alla testa, gli elettrodi vanno posti intorno al cervello.

3.2 L'elettronarcosi con applicazione di corrente limitatamente alla testa è effettuata in conformità dei livelli minimi di corrente elettrica di cui alla tabella 1.

Tabella 1 — Livelli minimi di corrente elettrica per l'elettronarcosi con applicazione di corrente limitatamente alla testa

Categoria di animali | Bovini di età pari o superiore a 6 mesi | Bovini di età inferiore a 6 mesi | Ovini e caprini | Suini | Polli | Tacchini |

Corrente minima | 1,28 A | 1,25 A | 1,00 A | 1,30 A | 240 mA | 400 mA |

4. Elettrocuzione con applicazione di corrente a testa e corpo

4.1 Animali delle specie ovina, caprina e suina.

I livelli minimi di corrente per l'elettrocuzione con applicazione di corrente a testa e corpo è di 1 ampere per gli ovini e di 1,30 ampere per i suini.

4.2 Volpi

Gli elettrodi vanno applicati in bocca e nel retto e deve essere applicata una corrente di intensità minima pari a 0,3 ampere e con una tensione minima di 110 volt per almeno 3 secondi.

4.3 Cincillà

Gli elettrodi vanno applicati all'orecchio e alla coda e va applicata una corrente di intensità minima pari a 0,57 ampere per almeno 60 secondi.

5. Bagni d'acqua per lo stordimento elettrico dei volatili da cortile

5.1 Gli animali non devono essere sospesi ai ganci se le loro dimensioni sono troppo piccole per il dispositivo con bagni d'acqua o se la sospensione può procurare dolore o accentuarlo (nel caso per esempio di animali feriti). In tal caso deve essere utilizzato un metodo alternativo di abbattimento.

5.2 I ganci di sospensione devono essere umidificati prima che i volatili vi siano appesi per entrambe le zampe.

5.3 Lo stordimento per mezzo di bagni d'acqua è effettuato applicando una corrente dell'intensità minima indicata nella tabella 2 e gli animali devono essere esposti alla corrente per almeno quattro secondi.

Tabella 2 — Requisiti elettrici per dispositivi di stordimento con bagni d'acqua

Frequenza (Hz) | Polli | Tacchini | Anatre e oche |

< 200 Hz | 100 mA | 250 mA | 130 mA |

da 200 a 400 Hz | 150 mA | 400 mA | Non consentito |

da 400 a 1 500 Hz | 200 mA | 400 mA | Non consentito |

6. Biossido di carbonio ad alta concentrazione (superiore al 30%)

Gli animali non devono presentare segni di coscienza o sensibilità dopo 30 secondi di esposizione.

7. Biossido di carbonio ad alta e bassa concentrazione, uso di gas inerti o di una combinazione di tali miscele di gas per i volatili da cortile

In nessun caso il gas viene introdotto nella cella o nel locale in cui si deve procedere allo stordimento e all'abbattimento dei volatili da cortile in modo da procurare ustioni o eccitazione come conseguenza della refrigerazione o della mancanza di umidità.

8. Monossido di carbonio (in forma pura o associato ad altri gas) per animali da pelliccia

8.1 Gli animali devono essere mantenuti sotto sorveglianza in ogni momento.

8.2 Essi vengono introdotti uno alla volta e prima che sia introdotto l'animale successivo occorre assicurarsi che quello precedente sia incosciente o morto.

8.3 Gli animali devono restare nella cella fino alla morte.

9. Monossido di carbonio associato ad altri gas per animali da pelliccia

9.1 Il gas prodotto da un motore specificamente adattato allo scopo può essere utilizzato purché i test abbiano dimostrato che il gas utilizzato:

a) è stato adeguatamente raffreddato;

b) è stato sufficientemente filtrato;

c) è esente da qualsiasi componente o gas irritante.

9.2 Gli animali sono introdotti nella cella soltanto quando la concentrazione minima di monossido di carbonio è stata raggiunta.

ALLEGATO II

COSTRUZIONE, CONFIGURAZIONE E ATTREZZATURE DEI MACELLI

(di cui all’articolo 11)

1. Tutte le strutture per la stabulazione

1.1 La progettazione, la costruzione e la manutenzione dei sistemi di ventilazione devono garantire costantemente il benessere degli animali, tenendo conto delle variazioni meteorologiche previste.

1.2 In caso di impiego di mezzi meccanici di ventilazione, devono essere previsti dispositivi di emergenza per far fronte a eventuali guasti.

2. Strutture per la stabulazione di animali non consegnati in contenitori

2.1 I recinti, i corridoi e le corsie sono progettati e costruiti in modo da consentire:

a) agli animali di muoversi liberamente nell'opportuna direzione secondo le loro caratteristiche comportamentali e senza distrazioni;

b) a suini e ovini di procedere uno accanto all'altro, ad eccezione del caso delle corsie che conducono ai dispositivi di immobilizzazione.

2.2 Il sistema di abbeveraggio è progettato e costruito in modo da consentire all'animale di accedere in ogni momento ad acqua pulita senza ferirsi o essere limitato nei movimenti.

2.3 Tra i recinti di sosta e le corsie che portano alla trappola di stordimento deve esservi un recinto di attesa con base piana e chiuso da pareti destinato ad assicurare un'affluenza costante di animali per lo stordimento e l'abbattimento oltre che ad evitare agli addetti al maneggiamento degli animali di doverli fare defluire rapidamente dai recinti di sosta. Il recinto di attesa deve essere progettato in modo da evitare che gli animali possano essere intrappolati o schiacciati.

2.4 Il pavimento è costruito in modo da ridurre al minimo il rischio che gli animali scivolino, cadano o si feriscano le zampe.

3. Dispositivi e strutture di immobilizzazione

3.1 I dispositivi e le strutture di immobilizzazione sono progettati e costruiti per:

a) ottimizzare l'applicazione del metodo di stordimento o abbattimento;

b) evitare ferite o contusioni all'animale;

c) ridurre al minimo la resistenza e la vocalizzazione nel momento in cui gli animali vengono immobilizzati.

3.2 Le casse di contenzione utilizzate in associazione con un dispositivo a proiettile captivo devono essere provviste di un dispositivo che limiti i movimenti laterali e verticali della testa dell'animale.

3.3 Sono vietati i sistemi di immobilizzazione dei bovini che prevedano il capovolgimento o qualsiasi altra posizione innaturale.

4. Dispositivo elettrico di stordimento

4.1 I dispositivi elettrici di stordimento sono provvisti di un dispositivo che registra i particolari dei parametri elettrici fondamentali per ogni animale stordito o abbattuto.

4.2 L'apparecchio elettrico applica un'intensità di corrente costante.

5. Dispositivi di stordimento con bagni d'acqua

5.1 Le guidovie per i volatili da cortile sono progettate e collocate in modo tale che gli animali sospesi non incontrino alcun ostacolo e il disagio procurato agli animali sia ridotto al minimo.

5.2 La guidovia deve essere facilmente accessibile per tutta la sua lunghezza fino al punto d'ingresso nella vasca nel caso in cui gli animali debbano essere rimossi dalla linea di macellazione.

5.3 Le dimensioni e la forma dei ganci metallici di sospensione devono essere adeguate alle dimensioni delle zampe del volatile da macellare in modo tale da garantire il contatto elettrico senza causare dolore.

5.4 I dispositivi di stordimento con bagni d'acqua sono provvisti di rampe d'accesso isolate elettricamente e la loro progettazione e manutenzione impediscono all'acqua di traboccare al momento dell'entrata.

5.5 Nei dispositivi di stordimento con bagni d'acqua gli elettrodi vanno applicati lungo tutta la lunghezza della vasca. La progettazione e la manutenzione dei bagni d'acqua sono effettuate in modo tale che quando i ganci di sospensione passano sopra all'acqua sono in contatto continuo con la barra di messa a terra per sfregamento.

5.6 L'apparecchiatura è munita di un sistema in contatto con il petto dei volatili, dal punto di agganciamento fino all'ingresso nella vasca, con lo scopo di calmare gli animali.

5.7 I bagni d'acqua sono alimentati da un'intensità di corrente costante.

5.8 I dispositivi di stordimento con bagni d'acqua dispongono di un accesso per consentire il dissanguamento dei volatili che, una volta storditi, sono rimasti nella vasca in seguito a un guasto o a un ritardo nella linea.

6. Dispositivi di stordimento a gas per suini

6.1 Le celle e i dispositivi utilizzati per convogliare gli animali attraverso le medesime sono concepiti e costruiti in modo da:

a) ottimizzare lo stordimento mediante esposizione a gas;

b) evitare ferite o contusioni agli animali;

c) ridurre al minimo la resistenza e la vocalizzazione nel momento in cui gli animali vengono immobilizzati.

6.2 La cella deve essere munita di dispositivi di misurazione, visualizzazione e registrazione della concentrazione del gas nonché del tempo di esposizione. Essi emettono un segnale di allarme perfettamente visibile e udibile se la concentrazione di gas scende al di sotto del livello richiesto.

6.3 La cella e il meccanismo di convogliamento devono essere concepiti e costruiti in modo da consentire un'ispezione visiva in ogni fase dello stordimento.

6.4 La cella deve essere progettata in modo che anche alla capacità produttiva massima gli animali siano in grado di coricarsi senza finire accatastati.

7. Dispositivi di stordimento a gas per volatili da cortile

7.1 I punti 6.1 e 6.2 si applicano ai dispositivi di stordimento a gas per volatili da cortile.

7.2 Le strutture destinate ai volatili da cortile sono progettate e costruite in modo da consentire che gli animali siano convogliati attraverso le miscele di gas esclusivamente nei contenitori utilizzati per il trasporto, senza venirne scaricati.

ALLEGATO III

NORME OPERATIVE RELATIVE AI MACELLI

(di cui all’articolo 12)

1. Arrivo, movimentazione e maneggiamento degli animali

1.1 Le condizioni relative al benessere degli animali di ogni partita devono essere valutate sistematicamente dal responsabile della tutela del benessere animale o da una persona che renda conto direttamente al responsabile della tutela del benessere animale, al fine di individuare le priorità definendo in particolare quali animali hanno specifiche esigenze di benessere e le relative misure da adottare.

1.2 Gli animali devono essere scaricati il più rapidamente possibile dopo il loro arrivo e in seguito macellati senza indebito ritardo.

Nel caso di volatili da cortile o lagomorfi la durata totale del trasporto e la durata delle operazioni comprese fra lo scarico e la macellazione non devono superare complessivamente le 12 ore.

Nel caso di mammiferi, ad eccezione dei lagomorfi, la durata totale del trasporto e la durata delle operazioni comprese fra lo scarico e la macellazione non devono superare complessivamente:

a) le 19 ore per gli animali non svezzati;

b) le 24 ore per gli equini e i suini;

c) le 29 ore per i ruminanti.

Allo scadere di questi termini, gli animali sono stabulati, nutriti, e successivamente alimentati con discrete quantità di cibo ad adeguati intervalli. Gli animali sono provvisti in tal caso di un adeguata quantità di materiale da lettiera o simile che garantisca un livello di conforto fisico consono alla specie e al numero degli animali interessati. Tale materiale deve assicurare un adeguato assorbimento di urina e feci.

1.3 I contenitori nei quali sono trasportati gli animali devono essere maneggiati con cura e non devono essere in particolare gettati o lasciati cadere.

1.4 Qualora i contenitori siano impilati, vengono prese le precauzioni necessarie:

a) per limitare la caduta di urina e feci sugli animali che posti al livello inferiore;

b) per assicurare la stabilità dei contenitori;

c) per assicurare che la ventilazione non sia impedita.

1.5 Ai fini della macellazione gli animali non svezzati, gli animali in lattazione, le femmine che abbiano partorito durante il trasporto o gli animali consegnati in contenitori hanno la precedenza sugli altri tipi di animali. In caso di impossibilità si adottano disposizioni volte ad attenuarne le sofferenze, in particolare:

a) mungendo gli animali da latte a intervalli non superiori a 12 ore;

b) prevedendo condizioni adeguate all'allattamento e al benessere degli animali appena nati nel caso di femmine che abbiano partorito;

c) abbeverando gli animali consegnati in contenitori.

1.6 I mammiferi, ad eccezione dei lagomorfi, che dopo essere stati scaricati non sono immediatamente condotti nel luogo di macellazione, devono poter disporre sempre di acqua potabile mediante dispositivi adeguati.

1.7 È vietato:

a) percuotere o dare calci agli animali;

b) comprimere qualsiasi parte particolarmente sensibile del corpo in modo tale da causare loro dolore o sofferenze evitabili;

c) sollevare o trascinare gli animali per la testa, le orecchie, le corna, le zampe, la coda o il vello o manipolare gli animali in una maniera che causi loro dolori o sofferenze evitabili;

d) usare pungoli o altri strumenti con estremità aguzze.

1.8 Deve essere evitato, nella misura del possibile, l'uso di strumenti che trasmettono scariche elettriche. In ogni caso tali strumenti sono usati solo su bovini e suini adulti che rifiutano di spostarsi, e soltanto se hanno davanti a sé spazio per muoversi. Le scariche non devono durare più di un secondo, devono essere trasmesse ad intervalli adeguati e applicate soltanto ai muscoli dei quarti posteriori. Le scariche non devono essere applicate ripetutamente se l'animale non reagisce.

1.9 Gli animali non devono essere legati per le corna, i palchi, gli anelli nasali, né per le zampe legate assieme. Qualora sia necessario legare gli animali, le corde, le pastoie o gli altri mezzi usati devono essere:

a) sufficientemente forti per non spezzarsi;

b) tali da consentire agli animali, se necessario, di coricarsi e di mangiare e bere;

c) concepiti in modo tale da eliminare il pericolo di strangolamento o di lesione ma anche da permettere di liberare rapidamente gli animali.

2. Norme supplementari per i mammiferi nei locali di stabulazione (esclusi i lagomorfi)

2.1 Ciascun animale deve disporre dello spazio sufficiente per mantenere la posizione eretta, coricarsi e girarsi.

2.2 Agli animali deve essere assicurata la custodia nei locali di stabulazione, impedendo loro di fuggire e proteggendoli dai predatori.

2.3 Ogni giorno in cui il macello è funzionante, prima dell'arrivo di qualsiasi animale devono essere preparati e tenuti pronti per uso immediato recinti per l'isolamento degli animali che richiedono cure specifiche.

2.4 Le condizioni e lo stato di salute degli animali nei locali di stabulazione viene ispezionato regolarmente dal responsabile della tutela del benessere animale o da una persona che disponga delle competenze adeguate.

3. Dissanguamento degli animali

3.1 Nel caso in cui una persona sia responsabile dello stordimento, dell'agganciamento, della sospensione e del dissanguamento degli animali, tali operazioni devono essere eseguite consecutivamente su un solo animale prima di passare a un altro animale.

3.2 Qualora il metodo di stordimento non determini la morte dell'animale, deve essere eseguita la recisione sistematica di entrambe le carotidi o dei vasi sanguigni da cui esse si dipartono.

3.3 I volatili non sono macellati per mezzo di dispositivi per la decapitazione automatica a meno che non possa essere accertata l'effettiva recisione dei vasi sanguigni. In caso di inefficacia del dispositivo di decapitazione il volatile deve essere abbattuto immediatamente.

ALLEGATO IV

CORRISPONDENZA TRA ATTIVITÀ E REQUISITI PER L'ESAME DI IDONEITÀ

(di cui all’articolo 18)

Operazioni di macellazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2 | Materie per l'esame di idoneità |

Tutte le operazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a f). | Comportamento animale, sofferenza animale, coscienza e sensibilità, stress negli animali. |

a) Il maneggiamento e la cura degli animali prima della loro immobilizzazione; | Aspetti pratici del maneggiamento e dell'immobilizzazione degli animali. |

b) l'immobilizzazione degli animali in vista dello stordimento o dell'abbattimento; |

c) lo stordimento degli animali; | Aspetti pratici delle tecniche di stordimento. Metodi di stordimento e/o abbattimento di riserva. Manutenzione dei dispositivi di stordimento e/o abbattimento. |

d) la valutazione dell'efficacia dello stordimento; | Controllo dell’efficacia dello stordimento. Metodi di stordimento e/o abbattimento di riserva. |

e) la sospensione o il sollevamento degli animali vivi; | Aspetti pratici del maneggiamento e dell'immobilizzazione degli animali. |

f) il dissanguamento degli animali vivi. | Controllo dell’efficacia dello stordimento. Metodi di stordimento e/o abbattimento di riserva. |

[1] GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21.

[2] GU C xxx del xx.xx.xxxx, p. xx.

[3] GU C xxx del xx.xx.xxxx, p. xx.

[4] GU C xxx del xx.xx.xxxx, p. xx.

[5] GU C xxx del xx.xx.xxxx, p. xx.

[6] GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2005 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

[7] GU C 340 del 10.11.1997, pag. 110.

[8] The EFSA Journal (2004) 45, pag. 1.

[9] The EFSA Journal (2006) 326, pag. 1.

[10] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

[11] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 1243/2007 (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 8).

[12] GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 294).

[13] GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

[14] GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 202/2008 della Commissione (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 17).

[15] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.