52008PC0549

Proposta di regolamento del Consiglio che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India /* COM/2008/0549 def. */


TRADE/XXXX

[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 12.9.2008

COM(2008)549 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

Motivi e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005 ("regolamento di base"), al procedimento relativo alle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India. |

Contesto generale La proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità dei requisiti sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base. |

Disposizioni vigenti nel settore della proposta Regolamento (CE) n. 1339/2002 del Consiglio che impone un dazio antidumping definitivo ad importazioni d'acido sulfanilico originarie della Repubblica popolare cinese e dell'India come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 123/2006 del Consiglio. |

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

Consultazione |

In conformità delle disposizioni del regolamento di base, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i loro interessi nel corso dell'inchiesta. |

Ricorso al parere di esperti |

Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

Valutazione dell'impatto La presente proposta risulta dall'attuazione del regolamento di base. Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco esauriente delle condizioni che devono essere valutate. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

Sintesi delle misure proposte Il 24 luglio 2007, la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni nella Comunità di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India. Tale riesame in previsione della scadenza è stato avviato in seguito a una richiesta di riesame presentata il 24 aprile 2007 da due produttori UE che rappresentano il 100% della produzione comunitaria di acido sulfanilico. La proposta di regolamento del Consiglio allegata contiene le conclusioni definitive relative al dumping, al pregiudizio e all'interesse della Comunità. Si propone pertanto che il Consiglio adotti l'allegata proposta di regolamento, da pubblicare sulla Gazzetta ufficiale entro il 23 ottobre 2008. |

Base giuridica Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005. |

Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Non si applica pertanto il principio di sussidiarietà. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché il tipo di intervento è descritto nel già citato regolamento di base e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale. |

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico della Comunità, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini. |

Scelta dello strumento |

Strumento proposto: regolamento. |

Altri strumenti non sarebbero opportuni perché il regolamento di base non prevede altre opzioni. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

Nessuna. |

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[1] ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

2. Misure vigenti

3. Nel luglio 2002 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1339/2002[2], un dazio antidumping definitivo (di seguito: "misure vigenti") del 21% sulle importazioni di acido sulfanilico di cui al codice NC ex 2921 42 10 (codice TARIC 2921 42 10 60) originario della Repubblica popolare cinese (di seguito: "RPC") e un'aliquota di dazio residuo del 18,3% sulle importazioni originarie dell'India. Le misure istituite si basavano sui risultati di un procedimento antidumping avviato a norma dell'articolo 5 del regolamento di base (di seguito "l'inchiesta iniziale").

4. Al contempo il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1338/2002[3], un dazio compensativo definitivo del 7,1% sulle importazioni dello stesso prodotto originario dell'India.

5. Nel quadro dei summenzionati procedimenti antidumping e compensativo, la Commissione ha accettato, con la decisione 2002/611/CE[4], un impegno di prezzo offerto da un produttore esportatore indiano, la Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd ("Kokan").

6. Nel febbraio 2004, in seguito a una nuova inchiesta antiassorbimento a norma dell'articolo 12 del regolamento di base, il Consiglio ha innalzato, con il regolamento (CE) n. 236/2004[5], le aliquote del dazio antidumping definitivo per le importazioni di acido sulfanilico originario della RPC dal 21% al 33,7%

7. Nel dicembre 2003 la Kokan ha informato la Commissione che intendeva ritirare spontaneamente l'impegno. La decisione che accettava l'impegno è stata conseguentemente abrogata dalla Commissione con la decisione 2004/255/CE[6].

8. Nell'aprile 2005, a seguito di una richiesta presentata dalla Kokan, la Commissione ha avviato[7] un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, e dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2026/97 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea[8] ("il regolamento antisovvenzioni di base"), limitato all'esame dell'accettabilità di un impegno che doveva offrire la società.

9. Con la decisione 2006/37/CE[9] la Commissione ha accettato l'impegno offerto dalla Kokan in relazione ai procedimenti antidumping e compensativi riguardanti le importazioni di acido sulfanilico originario dell'India.

10. Nel contempo il regolamento (CE) n. 1338/2002 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India e il regolamento (CE) n. 1339/2002 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario, tra l'altro, dell'India sono stati modificati dal regolamento (CE) n. 123/2006 del Consiglio[10], al fine di tenere conto dell'accettazione di detto impegno.

11. Richiesta di riesame

12. In data 24 aprile 2007, in seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza[11], la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base. Tale richiesta è stata presentata da due produttori comunitari ("i richiedenti") che rappresentano il 100% della produzione comunitaria di acido sulfanilico.

13. I richiedenti hanno affermato e fornito sufficienti elementi di prova circa il rischio del persistere e/o della reiterazione del dumping e del pregiudizio all'industria comunitaria per quanto riguarda le importazioni di acido sulfanilico originario della RPC e dell'India ("i paesi interessati").

14. Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 24 luglio 2007 la Commissione ha annunciato, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [12], l'avvio di un riesame in previsione della scadenza, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

15. Inchieste parallele

16. Con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 24 luglio 2007[13] la Commissione ha inoltre aperto, a norma dell'articolo 18 del regolamento antisovvenzioni di base, un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure compensative in vigore sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India. L'inchiesta è tuttora in corso.

17. Con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 29 settembre 2007[14] la Commissione ha avviato di propria iniziativa, a norma dell'articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base, un riesame intermedio parziale limitato al livello di sovvenzionamento, poiché la Commissione disponeva di sufficienti elementi di prova a dimostrazione che le circostanze in base alle quali sono state istituite le misure sono cambiate e che tali cambiamenti sono di carattere durevole. L'inchiesta è tuttora in corso.

18. Inchiesta

19. Periodo dell'inchiesta

20. L'inchiesta relativa al persistere o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2006 e il 31 marzo 2007 ("periodo dell'inchiesta di riesame" o "PIR"). L'esame delle tendenze significative ai fini della valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 2003 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame ("periodo in esame").

21. Parti interessate dall'inchiesta

22. La Commissione ha ufficialmente informato dell'avvio del riesame i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori e i richiedenti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di far conoscere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

23. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

24. Sono stati inviati dei questionari a tutte le parti notoriamente interessate, in particolare ai due produttori comunitari e a tutti i produttori esportatori, importatori e utilizzatori noti.

25. Hanno risposto al questionario i due produttori comunitari e un produttore esportatore indiano, nonché da quattro utilizzatori. Nessun produttore esportatore della RPC e nessun importatore ha risposto al questionario, né si è manifestato nel corso dell'inchiesta.

26. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni che riteneva necessarie ai fini di una valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio, nonché dell'interesse della Comunità. Al proposito la Commissione ha svolto visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a) il produttore esportatore indiano:

? Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd., Mumbai, India;

b) i produttori comunitari:

? Ardenity, Givet, Francia,

? CUF Quimicos Industrials, Estarreja, Portogallo;

c) gli utilizzatori:

? Kemira Germany GmbH, Leverkusen, Germania,

? Robama SA, Palafolls, Spagna.

27. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

28. Prodotto in esame

29. Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell'inchiesta iniziale, ossia l'acido sulfanilico attualmente classificabile al codice NC ex 2921 42 10. Esistono sostanzialmente due tipi di acido sulfanilico, caratterizzati da un diverso grado di purezza: un tipo per uso tecnico e un tipo depurato. Inoltre, il tipo di prodotto depurato viene talvolta commercializzato sotto forma di sale di acido sulfanilico. L'acido sulfanilico è utilizzato come materia prima per la produzione di sbiancanti ottici, additivi per calcestruzzo, coloranti alimentari e tinture speciali. Benché l'acido sulfanilico possa essere utilizzato in diversi modi, tutti i tipi di prodotto, in qualunque forma si presentino, sono considerati dagli utilizzatori come ragionevolmente sostituibili l'uno con l'altro e intercambiabili per la maggior parte delle applicazioni e devono pertanto considerarsi, come nell'ambito dell'inchiesta iniziale, come un unico prodotto.

30. Prodotto simile

31. Come l'inchiesta iniziale, anche il presente riesame ha confermato che l'acido sulfanilico è un prodotto di base le cui caratteristiche fisiche fondamentali e qualità sono identiche indipendentemente dal paese di origine. Il prodotto in esame e quelli fabbricati e venduti dal produttore esportatore indiano sul suo mercato interno, nonché ai paesi terzi, e dai produttori comunitari sul mercato comunitario hanno quindi le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base ed essenzialmente le stesse applicazioni e sono pertanto da considerare prodotti simili a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

32. RISCHIO DEL PERSISTERE E/O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

33. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, si è esaminato se fossero in atto pratiche di dumping durante il PIR e se lo scadere delle misure comportasse o no il rischio del persistere o della reiterazione del dumping.

34. Osservazioni preliminari

35. Occorre rilevare che, poiché la Comunità si è allargata nel 2004 a 25 Stati membri e nel 2007 a 27 Stati membri, i dati relativi ai volumi delle esportazioni e alle quote di mercato delle importazioni dell'inchiesta precedente non sono direttamente confrontabili con quelli dell'attuale riesame.

36. India

37. Al fine di preservare le informazioni commerciali riservate e in considerazione del fatto che la Kokan rappresenta il 100% delle importazioni originarie dell'India, è stato necessario presentare le informazioni pertinenti in fasce di valori.

38. La valutazione si è basata sulla risposta al questionario verificata del produttore esportatore indiano che ha collaborato pienamente all'inchiesta. Dalle informazioni fornite dalla società e dai dati Eurostat disponibili risulta che tutte le importazioni del prodotto in esame durante il PIR sono state realizzate dal citato produttore esportatore.

39. È stato rilevato che durante il PIR sono state importate dall'India nella Comunità da 800 a 1 000 tonnellate di acido sulfanilico, pari all'8-10% circa del consumo comunitario. Secondo l'inchiesta iniziale le importazioni dall'India corrispondevano a un totale di 1 712 tonnellate.

40. Repubblica popolare cinese

41. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la verifica dell'esistenza o meno di pratiche di dumping si è dovuto basare su informazioni che la Commissione ha ottenuto da altre fonti. Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 18 del regolamento di base sono stati utilizzati al proposito i dati ufficiali Eurostat per definire quantitativi e prezzi delle importazioni.

42. Sulla base dei dati disponibili, nel PIR la Comunità ha importato dalla RPC 1 482 tonnellate di acido sulfanilico, vale a dire approssimativamente il 15% del consumo comunitario. Nel periodo dell'inchiesta iniziale le importazioni dalla RPC hanno raggiunto un totale di 2 950 tonnellate.

43. Rischio di persistenza del dumping

44. India

45. A norma dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base si è fatto ricorso allo stesso metodo utilizzato nell'inchiesta iniziale, dalla quale era risultato un margine di dumping del 24,6%.

46. Valore normale

47. Per stabilire il valore normale si è verificato innanzitutto se le vendite totali del prodotto in esame effettuate dal produttore esportatore che ha collaborato sul mercato interno fossero rappresentative rispetto alle sue esportazioni nella Comunità. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base le vendite effettuate sul mercato interno sono considerate rappresentative quando il loro volume totale corrisponde ad almeno il 5% del volume complessivo delle esportazioni verso la Comunità. Dall'inchiesta è emerso che le vendite interne erano rappresentative.

48. Sono stati poi individuati i tipi di prodotto in esame venduti sul mercato interno dal produttore esportatore che aveva registrato vendite totali, in complesso, rappresentative, i quali sono risultati identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità. I criteri usati per l'identificazione sono stati i diversi tipi (puro o per uso tecnico), la forma (in polvere o sale sodico) e la concentrazione di acido.

49. Per ciascun tipo di prodotto venduto dal produttore esportatore sul suo mercato interno e considerato direttamente comparabile al tipo venduto per l'esportazione nella Comunità, si è esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative se durante il periodo dell'inchiesta il loro volume complessivo è stato pari ad almeno il 5% del volume totale delle vendite del tipo di prodotto comparabile esportato nella Comunità. L'inchiesta ha mostrato che due dei tre tipi esportati dal produttore esportatore in questione erano venduti in quantità rappresentative sul mercato interno.

50. Si è inoltre esaminato se le vendite effettuate dalla società sul mercato interno potevano considerarsi avvenute durante normali operazioni commerciali, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

51. Ciò è stato fatto verificando la percentuale di vendite remunerative di ciascuno dei due tipi venduti in quantità rappresentative effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti durante il PIR. Per questi tipi di prodotto, dal momento che oltre l'80% del volume non era stato venduto in perdita sul mercato interno e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore alla media ponderata del costo di produzione, il valore normale per ciascun tipo di prodotto è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi, pagati o pagabili da acquirenti indipendenti, di tutte le vendite del tipo di prodotto in questione sul mercato interno, come previsto all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.

52. Per quanto riguarda il tipo di prodotto le cui vendite non sono state effettuate in quantità rappresentative sul mercato interno, è stato calcolato il valore normale. Per determinare il valore normale costruito, le vendite effettuate, i costi generali e amministrativi sostenuti nonché la media ponderata dei margini di profitto realizzati sulle vendite interne di prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali durante il PIR da parte del produttore esportatore che ha collaborato sono stati sommati al costo medio di produzione durante il PIR, a norma dell'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

53. Prezzo all'esportazione

54. L'inchiesta ha dimostrato che tutte le esportazioni del produttore esportatore indiano erano destinate soltanto a clienti indipendenti nella Comunità.

55. Di conseguenza il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in base ai prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili.

56. Confronto

57. Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Per un equo confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione, sono state effettuate delle correzioni per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Tali adeguamenti sono stati apportati in relazione ai costi di trasporto e assicurazione.

58. Margine di dumping

59. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto in esame esportato nella Comunità durante il PIR è stata comparata alla media ponderata del prezzo all'esportazione di ciascun tipo corrispondente del prodotto in esame.

60. Dal confronto è emersa l'assenza del dumping per il produttore esportatore indiano che ha collaborato e che ha effettuato esportazioni nella Comunità durante il PIR.

61. In merito all'assenza di pratiche di dumping durante il PIR da parte dell'esportatore che ha collaborato occorre rilevare che, come specificato nel precedente considerando 7, durante il PIR vigeva un impegno sui prezzi che imponeva al produttore esportatore interessato di rispettare un determinato livello di prezzi all'esportazione nella Comunità. Alcune transazioni sono risultate leggermente superiori rispetto al prezzo all'importazione minimo (PIM) di questo impegno, ma la maggior parte delle vendite era effettuata al livello del PIM.

62. Repubblica popolare cinese

63. A norma dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base per stabilire il margine di dumping si è fatto ricorso allo stesso metodo utilizzato nell'inchiesta precedente. Si ricorda che dall'inchiesta iniziale è risultato un margine di dumping del 21%. In seguito a una nuova inchiesta antiassorbimento aperta nel giugno 2003 è stato tuttavia ricalcolato il margine di dumping e si è riscontrato un aumento del 33, 7%, come indicato nel regolamento (CE) n. 236/2004.

64. Paese di riferimento

65. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, non essendo la RPC un paese a economia di mercato, per determinare il valore normale delle importazioni è stato necessario utilizzare dati ottenuti da un paese terzo ad economia di mercato.

66. Per quanto riguarda le esportazioni della RPC nella Comunità, nell'avviso di apertura è stata proposta l'India quale paese terzo a economia di mercato adatto. Anche nel corso dell'inchiesta iniziale il paese di riferimento prescelto era l'India.

67. I richiedenti hanno tuttavia suggerito che fosse più indicato scegliere come paese di riferimento gli Stati Uniti, adducendo che, contrariamente a quanto avviene in India, i prezzi dell'acido sulfanilico negli Stati Uniti sono governati dalle sole forze del mercato e non sono distorti da altri fattori. È stato inoltre sostenuto che il processo di produzione dell'acido sulfanilico negli Stati Uniti era paragonabile a quello della RPC e che i quantitativi prodotti e venduti negli Stati Uniti sono rappresentativi. I richiedenti hanno inoltre sostenuto che l'accesso alle materie prime in India non è paragonabile a quello nella RPC, in quanto i produttori indiani a causa del sistema di licenze preliminari (Advance Licence Scheme) preferiscono importare le materie prime anziché acquistarle sul mercato interno.

68. Per quanto riguarda la proposta di utilizzare gli Stati Uniti come paese di riferimento, va rilevato che per diversi anni gli Stati Uniti hanno applicato misure di protezione sotto forma di misure antidumping sulle importazioni dalla RPC e dall'India e di misure compensative sulle importazioni dall'India. Per questo motivo non si può escludere che tali misure di difesa commerciale abbiano inciso sui prezzi.

69. Per quanto riguarda l'accesso alle materie prime si è rilevato che i produttori indiani di acido sulfanilico acquistano le materie prime sul mercato interno. Di conseguenza l'accesso alle materie prime non può essere addotto come motivo dell'inadeguatezza dell'India come paese di riferimento. In India sono inoltre presenti diversi produttori di acido sulfanilico e vengono effettuate anche importazioni, per esempio dalla RPC. Non vi sono dunque elementi che indichino una mancanza di concorrenza in India.

70. Alla luce delle considerazioni di cui sopra e in mancanza di altre valide argomentazioni a proposito di un mutamento delle circostanze dall'inchiesta iniziale, si conclude che, nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza, l'India è un paese di riferimento adeguato ai fini del calcolo del valore normale, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

71. Determinazione del valore normale

72. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base alle informazioni, sottoposte a verifica, ricevute dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato. Più specificamente, il valore normale è stato calcolato in base ai prezzi pagati o pagabili in India da acquirenti indipendenti per tipi di prodotto comparabili, nel corso di normali operazioni commerciali.

73. Prezzo all'esportazione

74. Tenuto conto della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all'esportazione è stato ricavato dagli elementi disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. Quale base adeguata per determinare il prezzo all'esportazione si sono scelti i dati ufficiali Eurostat.

75. Confronto

76. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debito conto delle differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi. Gli adeguamenti hanno riguardato, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, i costi di trasporto e assicurazione. Il valore normale a livello franco fabbrica in India è stato confrontato con il prezzo all'esportazione cinese allo stesso livello.

77. Margine di dumping

78. Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione ha indicato l'esistenza di dumping, il cui margine è pari allo scarto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione nella Comunità. Il margine di dumping rilevato, come percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, è stato dell'ordine del 15-20%.

79. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

80. India

81. Osservazioni preliminari

82. In assenza di pratiche di dumping durante il PIR, si è quindi esaminato il rischio di reiterazione del dumping da parte dell'India in caso di abrogazione delle misure. Al fine di valutare la possibilità di reiterazione del dumping sono stati esaminati i prezzi praticati dalla Kokan, in particolare i prezzi delle esportazioni verso altri mercati rispetto ai prezzi all'esportazione nella Comunità e a quelli praticati sul mercato interno, nonché la produzione, la capacità produttiva e le scorte della società. L'analisi si è basata sulle risposte fornite al questionario e sulla verifica presso la sede della Kokan durante l'inchiesta.

83. Rapporto tra i prezzi nella Comunità e i prezzi in India

84. I prezzi sul mercato comunitario erano superiori rispetto a quelli ottenuti dalla Kokan sul suo mercato interno durante il PIR. Tale sviluppo va visto tuttavia alla luce del fatto che i prezzi all'esportazione della società erano soggetti all'impegno che stabiliva i PIM.

85. Rapporto tra i prezzi all'esportazione nei paesi terzi, i prezzi all'esportazione nella Comunità e i prezzi sul mercato interno indiano

86. Si è constatato che il prezzo medio praticato dalla Kokan per le esportazioni in paesi terzi era nettamente inferiore a quello applicato per le esportazioni nella Comunità. Si è riscontrato inoltre che tali prezzi erano oggetto di dumping in quanto nettamente inferiori rispetto a quelli applicati dalla Kokan sul suo mercato interno.

87. Come citato ai considerando 7 e 41, la Kokan era soggetta a un impegno relativo a un prezzo minimo per le esportazioni nella Comunità durante il PIR, mentre i prezzi applicati a clienti di altri paesi terzi erano fissati liberamente. Questi ultimi possono essere considerati dunque un indicatore del probabile livello dei prezzi all'esportazione nella Comunità, qualora le misure fossero lasciate scadere. Si è pertanto concluso che, nel caso queste venissero abrogate, probabilmente la Kokan ridurrebbe i prezzi all'esportazione nella Comunità e si assisterebbe alla reiterazione del dumping .

88. Rapporto tra i prezzi all'esportazione verso paesi terzi e i prezzi nel mercato comunitario

89. Va notato altresì che i prezzi all'esportazione in paesi terzi sono risultati mediamente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria nel mercato comunitario. Questo significa che il livello prevalente dei prezzi del prodotto in esame sul mercato comunitario rende quest'ultimo particolarmente attraente per il produttore esportatore indiano. Si ritiene pertanto che, in caso di abrogazione delle misure in vigore, esisterebbe un interesse economico a deviare le vendite verso il più redditizio mercato comunitario.

90. Capacità inutilizzate e scorte

91. Dall'inchiesta è risultato che il produttore esportatore che ha collaborato non ha accumulato scorte durante il PIR. Si è tuttavia constatato che la società avrebbe potuto aumentare la sua produzione, poiché il suo tasso di utilizzo degli impianti durante il PIR era del 65% circa. Va notato al riguardo che la capacità inutilizzata del produttore esportatore che ha collaborato è risultata pari a più del 30% del consumo comunitario.

92. Conclusione riguardo all'India

93. L'inchiesta ha messo in evidenza che il livello dei prezzi in India e in altri mercati di paesi terzi è notevolmente inferiore rispetto a quelli applicati sul mercato comunitario. In caso di abrogazione delle misure antidumping in vigore, il produttore esportatore indiano che ha collaborato sarà decisamente motivato ad avvalersi delle capacità produttive inutilizzate, ma anche a indirizzare maggiormente le vendite verso il mercato comunitario, continuando quindi a effettuare esportazioni anche quantitativamente più importanti. La valutazione che precede indica che le accresciute esportazioni nella Comunità avverrebbero con ogni probabilità a prezzi di dumping.

94. RPC

95. Osservazioni preliminari

96. Oltre a riscontrare l'esistenza del dumping durante il PIR, è stata esaminato il rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, le conclusioni che seguono si basano sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni fornite dai richiedenti, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, e sui dati ricavati da Eurostat.

97. Capacità di produzione

98. I dati resi noti indicano per la produzione cinese un volume di circa 22 000 tonnellate, vale a dire più del doppio del consumo comunitario nel PIR. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, non si sono ottenute informazioni circa l'esistenza di capacità inutilizzate nella RPC. Dalle informazioni disponibili risulta tuttavia che i produttori cinesi sono in grado di utilizzare il relativamente semplice processo discontinuo attualmente in uso per le tinture speciali e i prodotti chimici nella produzione di acido sulfanilico. Inoltre, come riferito al considerando 63, il mercato comunitario ha continuato ad attrarre per molti anni gli esportatori cinesi. È pertanto ragionevole presumere che, in caso di abrogazione delle misure antidumping in vigore, una qualsiasi capacità inutilizzata esistente nella RPC sarebbe impiegata per convogliare ulteriori quantitativi verso il mercato comunitario e/o che l'aumento della produzione effettiva derivante da cambiamenti di produzione fra tinture speciali e prodotti chimici sarebbe riorientato verso la Comunità.

99. Rapporto tra i prezzi all'esportazione nei paesi terzi e i prezzi all'esportazione nella Comunità

100. Secondo i dati disponibili i prezzi applicati dalla RPC alle esportazioni nei paesi terzi erano inferiori a quelli applicati alle esportazioni nella Comunità durante il PIR. Vi è dunque una forte probabilità che se le misure fossero abrogate gli esportatori cinesi dirotterebbero le esportazioni attualmente dirette a paesi terzi verso il mercato comunitario e che queste continuerebbero a essere effettuate a prezzi di dumping.

101. Pratiche di assorbimento

102. Come stabilito dal regolamento (CE) n. 236/2004, si è concluso che il dazio antidumping era stato assorbito per quanto riguarda le esportazioni della RPC nella Comunità. Tale pratica ha dimostrato il continuo interesse nutrito dai produttori esportatori cinesi per il mercato comunitario. Poiché è emerso che le esportazioni durante il PIR erano effettuate a prezzi di dumping, si può concludere che se si lasciano scadere le misure vi è il rischio di persistenza del dumping e che il volume delle esportazioni probabilmente aumenterà.

103. Conclusione sulla RPC

104. L'inchiesta ha mostrato che gli esportatori cinesi hanno continuato le loro pratiche di dumping durante il PIR a un livello significativo. Sulla base di quanto esposto ai considerando 62 e 63 si conclude che, nel caso siano abrogate le misure in vigore, esiste la possibilità della persistenza di significative pratiche di dumping. È inoltre probabile che il volume delle importazioni oggetto di dumping aumenti in modo significativo in mancanza di misure.

105. Conclusioni circa il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping

106. Alla luce di quanto esposto si conclude che, nel caso di abrogazione delle misure in vigore, è probabile che il dumping persista per quanto riguarda gli esportatori cinesi e che vi sia una reiterazione del dumping per quanto riguarda i produttori esportatori indiani.

107. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

108. All'interno della Comunità il prodotto simile è fabbricato da due produttori, che sono responsabili della produzione comunitaria totale del prodotto simile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

109. Va notato che dall'inchiesta iniziale le società "Sorochimie Chimie Fine" e "Quimigal SA" hanno cambiato la loro denominazione rispettivamente in "Ardenity" e "CUF Quimicos Industrials".

110. I due citati produttori hanno collaborato all'inchiesta e hanno sostenuto la richiesta di riesame. Pertanto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, detti produttori costituiscono l'industria comunitaria.

111. SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

112. Consumo sul mercato comunitario

113. Il consumo apparente della Comunità è stato calcolato sulla base:

114. delle importazioni del prodotto in esame nel mercato comunitario come risultano dai dati Eurostat;

115. delle vendite totali dell'industria comunitaria sul mercato comunitario come risultano dalle risposte ai questionari.

116. Il consumo comunitario di acido sulfanilico nel PIR era di circa 10 000 tonnellate. Durante il periodo in esame è stata registrata una diminuzione del consumo del 6%.

Tabella 1: Consumo sul mercato comunitario

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | PIR |

Consumo (in tonnellate) | 10 684 | 10 443 | 10 899 | 9 939 | 9 997 |

Indice | 100 | 98 | 102 | 93 | 94 |

117. Importazioni attuali dai paesi interessati

118. Al fine di preservare le informazioni commerciali riservate e in considerazione del fatto che la Kokan rappresenta il 100% delle importazioni originarie dell'India e che l'industria comunitaria comprende solo due produttori, è stato necessario presentare le informazioni nelle tabelle da 2 a 5 in forma indicizzata.

119. Volume delle importazioni e relativa quota di mercato nel PIR

120. Il volume e la quota di mercato delle importazioni dalla RPC e dall'India hanno avuto l'andamento esposto nelle tabelle sottostanti. Il volume delle importazioni è basato sui dati Eurostat.

Tabella 2: Importazioni dai paesi interessati

Importazioni (indice) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | PIR |

RPC | 100 | 106 | 128 | 86 | 84 |

India | 100 | 54 | 59 | 56 | 60 |

Totale dei paesi interessati | 100 | 81 | 95 | 72 | 73 |

Fonte: Eurostat |

Tabella 3: Quota di mercato detenuta dai paesi interessati

Quota di mercato (indice) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | PIR |

RPC | 100 | 109 | 126 | 92 | 90 |

India | 100 | 55 | 58 | 60 | 64 |

Totale dei paesi interessati | 100 | 83 | 94 | 77 | 78 |

121. Le importazioni dai paesi interessati sono diminuite del 27% nel corso del periodo in esame. La quota di mercato detenuta dai medesimi comunitaria è scesa del 22% tra il 2003 e il PIR.

122. Se si considerano i due paesi separatamente, il volume delle importazioni dall'India è sceso del 40% tra il 2003 e il PIR e la quota di mercato delle importazioni indiane è diminuita del 36%.

123. Il volume delle importazioni originarie della RPC è calato del 16% nel corso del periodo in esame e la quota di mercato è diminuita del 10% nello stesso periodo.

124. Evoluzione dei prezzi e andamento dei prezzi delle importazioni del prodotto in esame

Tabella 4: Prezzi delle importazioni in esame

Prezzi unitari (EUR/t) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | PIR |

RPC | 773 | 876 | 1 138 | 1 128 | 1 040 |

Indice | 100 | 113 | 147 | 146 | 135 |

India (valore indicizzato) | 100 | 85 | 96 | 110 | 111 |

Totale dei paesi interessati | 956 | 910 | 1 131 | 1 180 | 1 138 |

Indice | 100 | 95 | 118 | 123 | 119 |

Fonte: Eurostat |

125. Il prezzo medio delle importazioni originarie della RPC è aumentato del 35% nel corso del periodo in esame. Nello stesso periodo il prezzo medio delle importazioni originarie dell'India ha avuto un incremento dell'11%.

126. Per calcolare il livello di sottoquotazione dei prezzi durante il PIR, i prezzi franco fabbrica praticati dall'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti sono stati confrontati con i prezzi all'importazione cif franco frontiera comunitaria dei paesi interessati, opportunamente adeguati per riflettere un prezzo franco di tutte le spese allo sbarco. Tale adeguamento è stato effettuato aggiungendo ai prezzi i normali dazi doganali e i costi successivi all'importazione, sia per la RPC sia per l'India, e sommando ulteriormente ai prezzi cinesi il dazio antidumping. Dal confronto è risultato che i prezzi adeguati cinesi e indiani non erano inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria.

127. Importazioni da altri paesi terzi

Tabella 5: Importazioni da altri paesi terzi

Resto del mondo | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | PIR |

Importazioni (indice) | 100 | 80 | 100 | 97 | 97 |

Quota di mercato (indice) | 100 | 82 | 98 | 104 | 104 |

Prezzo medio (EUR/t) | 935 | 927 | 1 100 | 1 255 | 1 285 |

Indice | 100 | 99 | 118 | 134 | 137 |

Fonte: Eurostat |

128. Il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha subito una leggera diminuzione pari al 3% nel periodo in esame. Tuttavia, tenuto conto della contrazione della domanda, la quota di mercato è aumentata di 0,7% punti percentuali. Il principale paese esportatore, segnatamente gli Stati Uniti, ha realizzato la maggior parte delle esportazioni nel periodo in esame.

129. I prezzi dell'acido sulfanilico praticati da altri paesi terzi erano leggermente inferiori rispetto a quelli dell'industria comunitaria e dal 2005 in poi hanno seguito l'andamento dei prezzi indiani.

130. Situazione economica dell'industria comunitaria

131. Osservazioni preliminari

132. Al fine di preservare talune informazioni commerciali riservate, è stato necessario presentare in forma indicizzata i dati relativi alle due società che costituiscono l'industria comunitaria.

133. In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, sono stati esaminati tutti i pertinenti fattori economici e gli indici relativi all'industria comunitaria.

134. Dati relativi all'industria comunitaria

135. Produzione, capacità produttiva installata e tasso di utilizzo degli impianti

Tabella 6: Produzione, capacità produttiva installata, utilizzo degli impianti

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | PIR |

Capacità (t) (indice) | 100 | 100 | 100 | 105 | 112 |

Produzione (t) (indice) | 100 | 119 | 115 | 115 | 117 |

Utilizzo degli impianti (t) (indice) | 100 | 119 | 115 | 109 | 105 |

Fonte: risposte al questionario da parte dell'industria comunitaria. |

136. Il livello di produzione dell'industria comunitaria durante il PIR era aumentato del 17% rispetto a quello registrato all'inizio del periodo in esame. L'utilizzo degli impianti dell'industria comunitaria è a sua volta aumentato del 12% nel periodo in esame, con l'aumento della capacità di un produttore comunitario che aveva investito in attrezzature per la produzione di acido sulfanilico puro. La combinazione di questi due fattori ha portato a un aumento complessivo dell'utilizzo degli impianti da parte dell'industria comunitaria nel periodo in esame. Va inoltre rilevato che l'industria comunitaria ha raggiunto un livello soddisfacente di utilizzo degli impianti (nell'ordine del 75-80%) durante il PIR.

137. Scorte

138. I livelli delle giacenze di fine anno dell'industria comunitaria hanno registrato un calo del 22% nell'arco del periodo in esame. I livelli delle scorte sono diminuiti in modo significativo nel 2004 e nel 2005, ma hanno avuto una ripresa nel 2006 e nel PIR.

Tabella 7: Volume delle giacenze finali

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | PIR |

Giacenze (t) (indice) | 100 | 35 | 38 | 64 | 78 |

Fonte: risposte al questionario da parte dell'industria comunitaria. |

- Volume delle vendite, quota di mercato e crescita

- Il volume delle vendite dell'industria comunitaria nel PIR è stato superiore del 5% rispetto all'inizio del periodo in esame. Mentre il consumo comunitario è diminuito del 6% nel periodo in esame (vedi considerando 70), la quota di mercato dell'industria comunitaria nello stesso periodo è aumentata del 12%. In particolare, l'industria comunitaria ha guadagnato più di 7 punti percentuali di quota di mercato durante il periodo in esame. La quota di mercato dell'industria comunitaria è rimasta al di sopra del 50% nell'arco dell'intero periodo in esame.

Tabella 8: Volume delle vendite e quota di mercato

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | PIR |

Volume delle vendite (t) (indice) | 100 | 114 | 107 | 105 | 105 |

Quota di mercato (indice) | 100 | 116 | 105 | 113 | 112 |

Fonte: risposte al questionario da parte dell'industria comunitaria. |

139. Va notato che la diminuzione dei consumi comunitari nel 2006 e nel PIR ha pregiudicato in parte la crescita dell'industria comunitaria. L'aumento della quota di mercato è attribuibile in misura quasi uguale a un aumento del volume delle vendite e da un minor consumo verso la fine del periodo in esame.

140. Fattori che incidono sui prezzi comunitari

141. Il prezzi medi di vendita dell'industria comunitaria sono aumentati considerevolmente, del 26%, nel corso dell'intero periodo in esame. L'andamento osservato dal 2005 sembra riflettere in particolare gli effetti delle misure antiassorbimento istituite nel 2004. I prezzi di vendita medi dell'industria comunitaria sono aumentati sensibilmente tra il 2004 e il 2005, rimanendo poi piuttosto stabili. Tale incremento, tuttavia, è stato inferiore in percentuale rispetto all'aumento del prezzo dell'anilina, materia prima più importante per la produzione di acido sulfanilico. L'anilina, che è un derivato del benzene e durante il PIR rappresentava circa il 50% del costo totale di fabbricazione, aveva registrato infatti un incremento del prezzo del 45% circa tra il 2003 e il PIR.

Tabella 9 Prezzi di vendita

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | PIR |

Prezzo di vendita medio (indice) | 100 | 104 | 124 | 125 | 126 |

Fonte: risposte al questionario da parte dell'industria comunitaria. |

- Occupazione e produttività

- Il livello occupazionale è calato del 9% tra il 2003 e il PIR, mentre la produzione è aumentata, riflettendo un incremento della produttività e della competitività dell'industria comunitaria. Il costo medio per dipendente è salito tuttavia del 15% nello stesso periodo.

Tabella 10 Occupazione e produttività

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | PIR |

Occupazione (indice) | 100 | 96 | 96 | 98 | 91 |

Produttività (indice) | 100 | 125 | 120 | 117 | 129 |

Costo medio della manodopera (indice) | 100 | 82 | 94 | 106 | 115 |

Fonte: risposte al questionario da parte dell'industria comunitaria. |

- Redditività

Tabella 11 Redditività

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | PIR |

Indice | 100 | -1 286 | 1 519 | 335 | 191 |

Fonte: risposte al questionario da parte dell'industria comunitaria. |

142. Fatta eccezione per l'anno 2005, la redditività dell'industria comunitaria si è posizionata intorno o al di sotto dell'1% del relativo fatturato. Si sono verificate perdite notevoli nel 2004, mentre l'industria comunitaria ha registrato degli utili nel 2005, nel 2006 e nel PIR. Dato che la redditività dell'industria comunitaria è stata notevolmente bassa nel 2003, l'apparente aumento del periodo in esame ha condotto a un livello di redditività ancora molto inferiore rispetto a quello considerato accettabile per questo tipo di industria.

143. Va notato inoltre che l'evoluzione dei prezzi delle materie prime ha inciso sulla redditività dell'industria comunitaria. Tra il 2003 e il PIR il costo di produzione medio è aumentato del 25%. Come citato al considerando 86, l'anilina è la materia prima più importante per la produzione di acido sulfanilico e rappresenta approssimativamente la metà dei costi di fabbricazione. Poiché nel 2004 il prezzo dell'anilina è aumentato considerevolmente, l'industria comunitaria non è stata in grado di trasferire tale incremento sui propri clienti e ha subito delle perdite. La situazione dell'industria comunitaria è migliorata nel 2005, quando i prezzi dell'anilina si sono stabilizzati e l'industria comunitaria è riuscita a incrementare i prezzi dell'acido sulfanilico in modo da coprire l'aumento dei costi delle materie prime. Nel 2006 e nel PIR l'industria comunitaria, confrontata con un nuovo rialzo dei prezzi dell'anilina, ha subito un calo della redditività, che ha raggiunto livelli inferiori all'1% del fatturato.

144. Investimenti, utili sugli investimenti e capacità di ottenere capitali

Tabella 12 Investimenti e utili sugli investimenti

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | PIR |

Investimenti (indice) | 100 | 39 | 57 | 255 | 305 |

Utile sugli investimenti (indice) | 100 | -1 779 | 2 498 | 420 | 224 |

Fonte: risposte al questionario da parte dell'industria comunitaria. |

145. L'industria comunitaria ha continuato a investire nelle attività connesse all'acido sulfanilico durante il periodo in esame. Nel 2006 e nel PIR, oltre agli investimenti riguardanti soprattutto la manutenzione del capitale fisso esistente, un produttore comunitario ha effettuato investimenti al fine di aumentare la propria capacità di produzione di acido sulfanilico puro. Va tuttavia osservato a questo riguardo che la completa operatività di tale nuova capacità è prevista per il 2008.

146. Dato che l'industria comunitaria ha realizzato esigui profitti durante l'intero periodo in esame, l'indicatore relativo all'utile sugli investimenti (che esprime l'utile al netto delle imposte in percentuale del valore contabile residuo medio, in apertura e chiusura dell'esercizio contabile, delle attività impiegate nella produzione dell'acido sulfanilico) è rimasto anch'esso molto basso, vale a dire intorno al 2% durante il PIR.

147. Dall'inchiesta è emerso che il fabbisogno di capitali dell'industria comunitaria ha subito le ripercussioni della difficile situazione finanziaria. Benché uno dei produttori comunitari faccia parte di un grande gruppo, il fabbisogno di capitali non è sempre soddisfatto nella misura auspicata, poiché all'interno del gruppo le risorse finanziarie sono in genere assegnate alle entità più efficienti.

148. Cash flow

149. Il cash flow ha subito una notevole flessione pari all'85% tra il 2003 e il PIR, pur mantenendo valori positivi. Il cash flow non segue l'andamento della redditività, poiché su di esso hanno inciso voci non monetarie quali ammortamento e movimenti di magazzino.

Tabella 13 Cash flow

Cash flow | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | PIR |

Indice | 100 | 41 | 64 | 32 | 15 |

Fonte: risposte al questionario da parte dell'industria comunitaria. |

150. Conclusioni

151. Tra il 2003 e il PIR la maggior parte degli indicatori relativi all'industria comunitaria ha presentato un'evoluzione positiva: volumi delle vendite, utilizzo degli impianti, volume della produzione, giacenze finali, produttività, investimenti e utile sugli investimenti. Tuttavia la redditività è rimasta al di sotto dell'1% del fatturato durante il PIR.

152. L'industria comunitaria ha beneficiato di un incremento del prezzo unitario dell'acido sulfanilico, in particolare dal 2004 alla fine del PIR. L'aumento del prezzo di vendita non ha potuto compensare tuttavia completamente l'aumento del costo di produzione e i margini di profitto sono di conseguenza diminuiti.

153. La diminuzione dei consumi comunitari nel 2006 e nel PIR ha inoltre ostacolato in certa misura la ripresa dell'industria comunitaria.

154. Nel complesso appare evidente che l'istituzione di misure antidumping ha consentito all'industria comunitaria di stabilizzare la propria situazione, ma non di riprendersi completamente dalla situazione pregiudizievole subita a causa del perdurare delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC e anche a causa dell'aumento dei costi delle materie prime che l'industria comunitaria non è stata in grado di trasferire sui propri clienti. L'inchiesta ha tuttavia mostrato che durante il periodo in esame l'industria comunitaria ha cominciato a investire in nuove apparecchiature.

155. Alla luce dell'analisi che precede sono stati rilevati da un lato indicatori di volume che hanno avuto un andamento positivo durante il periodo in esame. Dall'altro, gli indicatori finanziari relativi all'industria comunitaria quali la redditività e il cash flow ne hanno mostrato la situazione economica ancora vulnerabile. Si conclude pertanto che l'industria comunitaria non è stata in grado di riprendersi completamente dagli effetti di pratiche di dumping arrecanti pregiudizio.

156. PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

157. Considerazioni generali

158. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base è stata effettuata l'analisi del rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure. A tale proposito si sono esaminati in particolare la prevedibile evoluzione del volume e dei prezzi delle esportazioni dai paesi interessati, nonché i relativi effetti probabili sulla situazione dell'industria comunitaria in assenza di misure.

159. Evoluzione dei volumi e dei prezzi delle importazioni dai paesi interessati in caso di abrogazione delle misure

160. Si ricorda che anche in presenza di misure antidumping le importazioni dai paesi interessati corrispondevano a una quota di mercato del 24,6% nel PIR.

161. Dall'inchiesta è emerso che il produttore esportatore indiano che ha collaborato possiede notevole capacità inutilizzate che superano il 30% del consumo comunitario. Inoltre, secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, la produzione effettiva di acido sulfanilico nella RPC è di circa 22 000 tonnellate, vale a dire più del doppio del consumo comunitario. In base alle medesime informazioni risulta altresì che i produttori cinesi sono in grado di passare agevolmente dalla produzione di tinture speciali e prodotti chimici a quella di acido sulfanilico. Tali capacità eventualmente disponibili nei paesi interessati indicano che i produttori esportatori hanno la possibilità di aumentare la loro produzione attuale e quindi di incrementare le loro esportazioni di acido sulfanilico nella Comunità.

162. Va notato inoltre che il consumo comunitario è diminuito lievemente nel periodo in esame e non si prevede che nei prossimi anni la domanda sia tale da assorbire il potenziale incremento delle importazioni dalla RPC e dall'India nel caso in cui le misure venissero a scadere. In questo scenario le esportazioni dalla RPC e dall'India di acido sulfanilico verrebbero molto probabilmente a sostituirsi in larga parte alle vendite effettuate dall'industria comunitaria, poiché i prezzi all'importazione sarebbero probabilmente inferiori.

163. L'inchiesta ha mostrato che il mercato comunitario rimane interessante per i produttori esportatori cinesi e indiani. Come esposto nei considerando 57 e 62, si è riscontrato che il prezzo medio delle esportazioni indiane e cinesi verso altri paesi terzi era notevolmente inferiore al prezzo medio delle esportazioni dirette alla Comunità. Nonostante non sia stata riscontrata alcuna sottoquotazione dei prezzi all'esportazione cinesi e indiani adeguati dagli attuali dazi antidumping e dai normali dazi doganali, i prezzi all'esportazione cif cinesi e indiani si sono rivelati in media notevolmente inferiori (circa il 18%) rispetto al prezzo medio applicato dall'industria comunitaria. In assenza di misure, le importazioni di acido sulfanilico dai paesi interessati nella Comunità avrebbero dunque probabilmente un incremento notevole in ragione i) delle capacità inutilizzate (in particolare in India), ii) del riorientamento verso il mercato comunitario delle esportazioni dirette ad altri paesi terzi, iii) della possibilità di passare dalla produzione di tinture speciali e prodotti chimici a quella di acido sulfanilico (in particolare nella RPC), a livelli di prezzo notevolmente inferiori a quelli attualmente applicati nella Comunità.

164. Conclusioni sul rischio di reiterazione del pregiudizio

165. Sulla base di quanto esposto si può concludere che, qualora le misure dovessero scadere, le importazioni nel mercato comunitario dai paesi interessati sarebbero effettuate probabilmente in volumi significativi e a prezzi di dumping, inferiori a quelli praticati dall'industria comunitaria. Con ogni probabilità ciò avvierebbe nel mercato comunitario una tendenza alla riduzione dei prezzi, con conseguenti prevedibili ripercussioni negative sulla situazione economica dell'industria comunitaria. In particolare questo annullerebbe il recupero realizzato nel periodo in esame, comportando una probabile reiterazione del pregiudizio.

166. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

167. Introduzione

168. A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se una proroga delle misure antidumping esistenti sia contraria all'interesse generale della Comunità. La determinazione dell'interesse della Comunità si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte.

169. Inoltre, il fatto che la presente inchiesta sia un riesame, il cui oggetto di indagine è quindi una situazione in cui sono già in vigore misure antidumping, permette di valutare qualsiasi indebito impatto negativo delle attuali misure antidumping sulle parti coinvolte.

170. Si è pertanto esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping pregiudizievole, esistano ragioni valide per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure non sia nell'interesse della Comunità.

171. Interesse dell'industria comunitaria

172. È lecito prevedere che l'industria comunitaria continui a trarre vantaggio dalle misure attualmente in vigore e a recuperare, aumentando la sua quota di mercato e la sua redditività. Se le misure venissero abrogate, è probabile che l'industria comunitaria ricomincerebbe a subire un pregiudizio a causa dell'aumento delle importazioni a prezzi di dumping dai paesi in esame e che la sua situazione, attualmente caratterizzata da una certa fragilità, peggiorerebbe.

173. Su questa base si può concludere che il mantenimento delle misure sarebbe nell'interesse dell'industria comunitaria.

174. Interesse degli importatori

175. Nell'inchiesta iniziale la Commissione aveva concluso che l'istituzione delle misure non avrebbe prodotto conseguenze significative sui commercianti di acido sulfanilico nella Comunità. Come riferito in precedenza, nessun importatore ha collaborato all'inchiesta; non sono stati pertanto presentati motivi validi per ritenere che l'istituzione di misure sarebbe contraria agli interessi degli importatori.

176. Interesse degli utilizzatori

177. La Commissione ha inviato un questionario a ciascuno dei 31 utilizzatori noti; soltanto quattro hanno risposto. Sono pervenute tre risposte al questionario della Commissione da parte di altrettante società comunitarie produttrici di sbiancanti ottici, mentre una quarta risposta è pervenuta da un'impresa di tinture. Le informazioni fornite dagli utilizzatori a proposito degli effetti prodotti dalle misure e della percentuale rappresentata dall'acido sulfanilico sui rispettivi costi di produzione non sono state tuttavia significative.

178. I volumi di prodotto in esame importati dai quattro utilizzatori citati rappresentavano il 47,3% delle importazioni totali nella Comunità. Poiché i quattro utilizzatori acquistano quantitativi importanti di acido sulfanilico dall'industria comunitaria, essi erano inoltre responsabili del 40% del consumo comunitario nel PIR.

179. Tre utilizzatori si sono pronunciati ugualmente contrari alla proroga delle misure, adducendo come motivo il fatto che la capacità produttiva dell'industria comunitaria non è sufficiente a soddisfare la domanda interna e che le misure pregiudicano la loro competitività sui prodotti derivati. Il quarto utilizzatore non si è pronunciato né a favore né contro la proroga delle misure.

180. Per quanto riguarda l'offerta sul mercato comunitario, va osservato che la capacità produttiva attuale dell'industria comunitaria potrebbe soddisfare circa l'80% del consumo comunitario. Va sottolineato inoltre che l'industria comunitaria ha investito in nuovi impianti al fine di aumentare la produzione di acido sulfanilico puro. In ogni caso, lo scopo dell'istituzione delle misure non è escludere dal mercato comunitario le importazioni dai paesi in questione, ma impedire che vengano effettuate a prezzi di dumping pregiudizievoli. Si può prevedere pertanto che le importazioni dai paesi interessati continuino ad affluire sul mercato, com'è accaduto in seguito all'istituzione delle misure nel 2002.

181. Va inoltre osservato che la produzione di acido sulfanilico fuori della Comunità si limita attualmente a pochi paesi nel mondo, quali l'India, la RPC e gli Stati Uniti. È pertanto importante che l'industria comunitaria possa operare in condizioni di effettiva concorrenza, affinché seguiti a essere disponibile per gli utilizzatori comunitari l'offerta del prodotto in esame di produzione comunitaria.

182. Per quanto riguarda la competitività degli utilizzatori va osservato che, malgrado la mancanza di informazioni da parte degli utilizzatori nel contesto della presente inchiesta, risulta dall'inchiesta iniziale che le misure antidumping avrebbero prodotto un aumento del costo complessivo degli sbiancanti ottici e delle tinture contenenti acido sulfanilico inferiore all'1%.

183. In base a quanto precede, si ritiene anche nel quadro della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza che la proroga delle misure non avrebbe effetti negativi rilevanti sulla situazione degli utilizzatori.

184. Conclusione sull'interesse della Comunità

185. In base a quanto precede la Commissione ha concluso che non esistono motivi validi e convincenti che impediscano la proroga delle attuali misure antidumping.

186. MISURE ANTIDUMPING

187. Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare la proroga delle misure in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potessero presentare osservazioni e commenti. Non sono pervenuti commenti tali da modificare le suddette conclusioni.

188. Viste le conclusioni raggiunte riguardo alla probabilità del persistere del dumping in relazione alle importazioni di acido sulfanilico dalla RPC, al rischio di reiterazione del dumping in relazione alle importazioni dall'India, al rischio di reiterazione del pregiudizio e all'interesse della Comunità, le misure antidumping sulle importazioni di acido sulfanilico vanno prorogate al fine di evitare che le importazioni oggetto di dumping producano la reiterazione del pregiudizio ai danni dell'industria comunitaria.

189. Il dazio non si applica alle importazioni del prodotto in esame fabbricato e venduto per l'esportazione nella Comunità da una società indiana il cui impegno è stato accettato dalla Commissione con la decisione 2006/37/CE.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico di cui al codice NC ex 2921 42 10 (codice TARIC 2921 42 10 60) originario della Repubblica popolare cinese e dell'India.

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, del prodotto di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:

Paese | Dazio definitivo (%) |

Repubblica popolare cinese | 33,7 |

India | 18,3 |

3. In deroga al paragrafo 1, il dazio definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica in conformità dell'articolo 2.

4. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica e fatturate dalle società i cui impegni sono accettati dalla Commissione, società elencate nella decisione 2006/37/CE della Commissione, periodicamente modificata, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall'articolo 1, a condizione che:

- siano prodotte, spedite e fatturate direttamente da tali società al primo acquirente indipendente nella Comunità; nonché

- siano corredate di una fattura corrispondente all'impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all'allegato del presente regolamento; nonché

- le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura corrispondente all'impegno.

2. Un'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica ogniqualvolta sia accertata, per quanto riguarda le merci descritte all'articolo 1 ed esenti dai dazi alle condizioni elencate al paragrafo 1, l'inosservanza di una o più di dette condizioni. Sono considerati un'inosservanza della condizione di cui al paragrafo 1, secondo trattino, i casi in cui sia accertato che la fattura corrispondente all'impegno non è conforme alle disposizioni dell'allegato o non è autentica o allorché la Commissione abbia revocato l'accettazione dell'impegno a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 384/96 o dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, in un regolamento o in una decisione in cui si faccia riferimento a una o più specifiche transazioni e si dichiari l'invalidità della o delle pertinenti fatture corrispondenti all'impegno.

3. Gli importatori accettano quale normale rischio commerciale il fatto che l'inosservanza, dell'una o dell'altra parte, di una o più delle condizioni elencate al paragrafo 1 e definite più dettagliatamente al paragrafo 2 può determinare l'insorgere di un'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 201 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce il codice doganale comune[15]. Il recupero dell'obbligazione doganale avviene al momento della revoca dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente […]

ALLEGATO

La fattura commerciale che accompagna le vendite di acido sulfanilico soggette a un impegno e vendute nella Comunità dalla società deve recare le seguenti informazioni:

1. l'intestazione "FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE A UN IMPEGNO";

2. il nome della società che rilascia la fattura commerciale, menzionata all'articolo 1 della decisione 2006/37/CE, con cui la Commissione accetta l'impegno;

3. il numero della fattura commerciale;

4. la data di emissione della fattura commerciale;

5. il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura vengono sdoganate alla frontiera comunitaria;

6. la descrizione esatta delle merci, compresi:

- il numero di codice del prodotto (NCP) usato ai fini dell'impegno (per esempio "PA99", "PS85" o "TA98"),

- le specifiche tecniche/fisiche dell'NCP, cioè per "PA99" e "PS85" polvere bianca scorrevole e per "TA98" polvere grigia scorrevole,

- eventualmente, il numero di codice del prodotto della società (CPS),

- il codice NC,

- la quantità (da indicare in tonnellate);

7. la descrizione delle condizioni di vendita, compresi:

- il prezzo per tonnellata,

- le condizioni di pagamento applicabili,

- le condizioni di consegna applicabili,

- sconti e riduzioni complessivi;

8. il nome della società che funge da importatore nella Comunità a cui la fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno viene rilasciata direttamente dalla società;

9. il nome del responsabile della società che emette la fattura commerciale, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

"Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto da [nome della società] e accettato dalla Commissione europea con la decisione 2006/37/CE. Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte."

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

[2] GU L 196 del 25.7.2002, pag. 11.

[3] GU L 196 del 25.7.2002, pag. 1.

[4] GU L 196 del 25.7.2002, pag. 36.

[5] GU L 40 del 12.2.2004, pag. 17.

[6] GU L 80 del 18.3.2004, pag. 29.

[7] GU C 101 del 27.4.2005, pag. 34.

[8] GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

[9] GU L 22 del 26.1.2006, pag. 52.

[10] GU L 22 del 26.1.2006, pag. 5.

[11] GU C 272 del 9.11.2006, pag. 18.

[12] GU C 171 del 24.7.2007, pag. 18.

[13] GU C 171 del 24.7.2007, pag. 14.

[14] GU C 229 del 29.9.2007, pag. 9.

[15] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).