52008PC0402




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 16.7.2008

COM(2008) 402 definitivo

2008/0154 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

( presentata dalla Commissione){SEC(2008) 2121}{SEC(2008) 2122}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Motivazione e obiettivi della proposta

Il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) è stato istituito originariamente nel 1993[1] e successivamente rivisto nel 2001 dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)[2], ancora in vigore.

La proposta è finalizzata a rafforzare il sistema, migliorandone l'efficienza e l'interesse che riveste per le organizzazioni, con l'obiettivo di:

- incrementare il numero di organizzazioni che intendono partecipare al sistema[3];

- ottenere il riconoscimento di EMAS come parametro di riferimento per i sistemi di gestione ambientale;

- permettere alle organizzazioni che aderiscono ad altri sistemi di gestione ambientale di aggiornare i propri sistemi a EMAS;

- creare un impatto che vada oltre le organizzazioni che hanno aderito a EMAS, invitandole a tener conto delle considerazioni ambientali nella scelta dei propri fornitori o prestatari di servizi.

Le modifiche proposte al regolamento s'incentrano sulle questioni di fondo, in particolare sulle esigenze delle organizzazioni di piccole dimensioni (PMI e amministrazioni pubbliche di dimensioni ridotte), sull'impianto istituzionale e sui collegamenti con altri strumenti della politica comunitaria.

120

1.2 Contesto generale

Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento EMAS la Commissione è tenuta a riesaminare il sistema alla luce dell'esperienza acquisita durante il suo funzionamento e, se necessario, a proporre al Parlamento europeo e al Consiglio opportune modifiche.

In questo contesto nel 2005 si è proceduto ad uno studio di valutazione su vasta scala del sistema EMAS. Lo studio, abbinato ai contributi pervenuti da vari soggetti interessati, ha messo in luce i punti forti e i punti deboli del sistema, proponendo delle soluzioni per migliorare l'efficacia del regolamento.

130

1.3. Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

140

1.4. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Il riesame del regolamento EMAS rientra in un pacchetto di misure a corredo della comunicazione relativa al piano d'azione "Consumo e produzione sostenibili", che dovrebbe essere adottato nel mese di giugno o luglio 2008. Il piano d'azione intende modificare radicalmente il comportamento di consumatori e produttori a favore di prodotti migliori, di una produzione più pulita e sostenibile e di consumi più intelligenti. Il pacchetto comprenderà, oltre al riesame del regolamento EMAS, la revisione del regolamento sul marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel) e una comunicazione sugli acquisti verdi della pubblica amministrazione ( Green Public Procurement o GPP).

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

2.1. Consultazione delle parti interessate

211

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

I servizi della Commissione mantengono un dialogo costante con i rappresentanti degli Stati membri e con le varie parti coinvolte nei procedimenti EMAS per seguire l'applicazione pratica del sistema.

Gli organismi degli Stati membri che gestiscono il sistema (organismi competenti, organismi di accreditamento) hanno organizzato vari incontri e seminari di soggetti interessati sul futuro del sistema e hanno presentato raccomandazioni ai fini della sua revisione.

Gli Stati membri, che sono rappresentati in seno al comitato istituito dall'articolo 14 del regolamento EMAS, sono stati consultati in ogni fase del processo di revisione e hanno fornito i loro contributi[4].

La Commissione ha organizzato quattro incontri dei gruppi di lavoro[5] e un seminario[6] sulla revisione del regolamento con esperti EMAS (verificatori EMAS, consulenti, esperti provenienti dagli organismi di accreditamento e dagli organismi competenti).

La Commissione si è recata in alcuni Stati membri per raccoglierne il parere sulla revisione del regolamento; in tali occasioni gli Stati membri e le altre parti interessate hanno manifestato le proprie idee sul futuro del sistema.

Un consorzio di consulenti ha svolto, per conto della DG Ambiente, un ampio studio di valutazione su EMAS e sul marchio comunitario di qualità ecologica (studio EVER), che ha esaminato in che modo le organizzazioni europee percepiscono i motivi, gli elementi di successo e i benefici del sistema EMAS, fornendo raccomandazioni per la sua revisione. I risultati dello studio sono stati presentati, dibattuti e sviluppati nel corso di due seminari tenutisi nel mese di settembre 2005, cui hanno partecipato esperti, istituzioni, imprese, operatori ed ONG.

Il progetto triennale REMAS, finanziato dal fondo UE per l'ambiente (LIFE) e svolto dall'Agenzia per l'ambiente del Regno Unito, dall'Agenzia scozzese per la protezione dell'ambiente, dall'Istituto di gestione e valutazione ambientale del Regno Unito e dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente dell'Irlanda, si è concluso nel maggio 2006. Grazie ad un'approfondita analisi statistica, il progetto ha determinato l'influenza dei vari tipi di sistemi di gestione ambientale sulle attività di gestione ambientale dei siti e sul conseguente impatto sull'osservanza della legislazione e sulle prestazioni rispetto alle migliori tecniche disponibili.

212

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Lo studio EVER ha dimostrato che il sistema EMAS è ritenuto uno strumento adatto a integrare le istanze ambientali nel sistema di valori collettivo di un'organizzazione e a migliorare l'immagine aziendale. Il sistema non è visto solo come un metodo per ridurre i costi connessi allo smaltimento dei rifiuti, al consumo di energia o altro, ma è anche percepito come un'indicazione di compatibilità ambientale.

Tra i vantaggi decisamente più importanti derivanti dall'adozione di EMAS figurano le migliorie ambientali, una migliore immagine e la riduzione dei costi. Quasi la metà dei partecipanti allo studio EVER ritiene che i costi economici di EMAS superino i benefici, ma ben più di due terzi di essi ritengono che EMAS sia un successo se si tiene conto dei benefici finanziari e non finanziari rispetto ai costi.

Dal progetto REMAS è emerso che l'adozione di un sistema di gestione ambientale certificato e accreditato migliora le attività di gestione ambientale di un sito; è inoltre dimostrato che la gestione ambientale globale risulta migliore se si applica EMAS rispetto ad altri sistemi analoghi[7].

Gli studi hanno, d'altra parte, dimostrato che EMAS non ha ancora realizzato tutte le sue potenzialità in termini di diffusione. I partecipanti allo studio EVER hanno enumerato tre ostacoli principali all'adozione di EMAS: i costi del sistema, lo scarso impegno della dirigenza aziendale e l'onere amministrativo/burocratico. Pur continuando ad aumentare costantemente, il numero di registrazioni ad EMAS (che oggi sono oltre 5 000 nella Comunità) rappresenta ancora una percentuale molto bassa rispetto al numero di organizzazioni che potrebbero utilizzare il sistema.

Queste conclusioni sono state confermate dalla maggior parte degli interessati consultati e sono state considerate dai servizi della Commissione che hanno analizzato le varie ipotesi possibili ai fini della revisione del sistema e hanno deciso in merito al futuro orientamento e alle modifiche necessarie al regolamento EMAS attualmente in vigore.

213

Dal 22 dicembre 2006 al 26 febbraio 2007 è stata organizzata una consultazione aperta su Internet, a seguito della quale alla Commissione sono pervenute 214 risposte.

230

2.2. Valutazione dell'impatto

La Commissione ha effettuato la valutazione d'impatto indicata nel programma di lavoro, che ha considerato tre ipotesi principali:

- proseguire con l'approccio attuale;

- eliminare gradualmente il sistema;

- modificare sostanzialmente il regolamento.

L'ipotesi che prevede lo statu quo garantirebbe la stabilità. Le eventuali modifiche potrebbero riguardare solo questioni amministrative/istituzionali, finalizzate a garantire un migliore funzionamento del sistema in vigore. Questa ipotesi migliorerebbe però solo di poco i "punti deboli" del sistema e non offrirebbe la possibilità di apportare modifiche di rilievo. L'impatto globale dell'intervento rimarrebbe pertanto scarso, pregiudicandone la credibilità; non migliorerebbe nemmeno la visibilità del sistema e probabilmente prevarrebbe una situazione di eterogeneità nella diffusione di EMAS nei vari Stati membri.

Se si optasse per un'eliminazione graduale del sistema si libererebbero risorse finanziarie e umane, ma vi sarebbero ripercussioni negative a livello ambientale ed economico. La Comunità, inoltre, perderebbe uno strumento volontario nell'ambito degli strumenti a sua disposizione. La revisione intermedia del Sesto programma di azione in materia di ambiente[8] ha concluso che gli strumenti volontari presentano enormi potenzialità, ma non sono sviluppati al meglio e per questo si invitava la Commissione a riesaminarli per promuoverne l'adozione e ridurne gli oneri amministrativi di gestione.

La modifica sostanziale del regolamento permetterebbe di migliorare la visibilità, l'impatto e il profilo politico del sistema EMAS, elementi che a loro volta porterebbero ad una diffusione molto più ampia del sistema. In tal caso la Comunità potrebbe ottenere benefici ambientali maggiori e più mirati, sia direttamente che indirettamente; la modifica consentirebbe inoltre di migliorare la situazione economica riducendo l'onere amministrativo della gestione ambientale per le organizzazioni partecipanti. Alcune delle modifiche richieste impongono investimenti immediati e incentivi alle organizzazioni aderenti a EMAS.

Pur non essendo possibile prevedere esattamente l'incremento in termini di diffusione del sistema perché mancano dati quantitativi sui costi e sull'impatto delle varie misure e perché alcune opzioni interagiscono o sono ispirate da una logica di mercato, l'obiettivo è quello di avere, a dieci anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, un numero di organizzazioni o siti registrati pari al numero di organizzazioni o siti attualmente certificati secondo la norma ISO 14001:2004 sui sistemi di gestione ambientale (cioè attorno alle 35 000 unità). L'obiettivo intermedio, a cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento, è quello di raggiungere un numero di siti aderenti a EMAS pari alla media delle registrazioni al 2007 nei tre Stati membri con il numero più elevato di siti registrati per milione di abitanti, ovvero un totale previsto di 23 000 siti EMAS registrati[9].

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

305

3.1. Sintesi delle misure proposte

L'obiettivo è rivedere il sistema EMAS, come previsto dall'articolo 15 del regolamento che lo istituisce, per incentivare al meglio il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali di tutte le organizzazioni.

A tal fine la revisione mira a potenziarne sensibilmente il profilo politico e, di conseguenza, il numero di organizzazioni che intendono aderire al sistema. Le modifiche principali proposte s'incentrano sulle questioni di fondo, in particolare sulle esigenze delle organizzazioni di piccole dimensioni (PMI e amministrazioni pubbliche di dimensioni ridotte), sull'impianto a livello istituzionale e sui collegamenti con altri strumenti della politica comunitaria, in particolare in materia di acquisti verdi della pubblica amministrazione (GPP).

310

3.2. Base giuridica

Il regolamento è motivato dalle considerazioni di politica ambientale di cui all'articolo 175 del trattato che istituisce la Comunità europea, che del resto era già la base giuridica del regolamento (CE) n. 761/2001.

320

3.3. Sussidiarietà e proporzionalità

L'adozione del sistema a livello comunitario è necessaria per costituire un unico sistema credibile, evitando l'istituzione di regimi nazionali diversi tra loro. La presente proposta non altera la situazione attuale in termini di mercato interno e rispetta il principio di sussidiarietà perché delega agli Stati membri l'applicazione tecnica del regolamento attraverso gli organismi competenti e gli organismi di accreditamento. In tal modo viene garantita l'efficacia del sistema nel contribuire a migliorare le prestazioni ambientali delle organizzazioni, mentre gli interventi che possono essere realizzati adeguatamente a livello nazionale sono delegati agli Stati membri.

3.4. Scelta degli strumenti

341

Lo strumento proposto è un regolamento, in quanto è l'unico adatto a garantire un livello sufficiente di armonizzazione delle regole e delle procedure di registrazione, verifica e accreditamento, che costituiscono gli elementi fondamentali del sistema.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

401

Il contributo finanziario della Comunità è, nel complesso, limitato. Le risorse finanziarie annue imputabili al bilancio comunitario dovrebbero aggirarsi attorno a 1,5 milioni di euro l'anno e dovrebbero servire, in particolare, per l'elaborazione dei documenti di riferimento per alcuni settori particolari, per la revisione tra pari degli organismi di accreditamento e degli organismi competenti e per le attività di informazione e comunicazione. Fino al 2013 tali costi saranno sostenuti nel contesto dello strumento finanziario LIFE+[10].

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

510

5.1. Semplificazione

511

La proposta prevede la semplificazione della legislazione riformulando il testo del regolamento in vigore e integrandovi elementi utili tratti da varie linee guida.

La proposta prevede di semplificare le procedure amministrative per le organizzazioni in vari modi, ad esempio:

- incentivando un’ulteriore riduzione dell’onere normativo e amministrativo con l’introduzione di elementi atti a creare sinergie e a consentire legami operativi più stretti tra EMAS e altre normative e strumenti dell’UE; in tal modo l’onere amministrativo per le organizzazioni aderenti a EMAS viene ridimensionato grazie ad una maggiore flessibilità a livello normativo sotto forma di semplificazione (con la sostituzione di prescrizioni giuridiche senza necessità di modificare la legislazione ambientale in quanto tale) o di deregolamentazione (modifiche della legislazione);

- introducendo un registro per i gruppi di organizzazioni e la possibilità di registrazione cumulativa oltre alla possibilità, già esistente, di registrare le singole organizzazioni; tutto ciò avrà un effetto diretto in termini di risparmio sui costi e renderà più interessante la partecipazione al sistema;

- invitando gli Stati membri a definire più chiaramente i collegamenti e le complementarità con altri sistemi di gestione ambientale per tener conto della registrazione o della partecipazione ai sistemi di gestione ambientale nazionali in sede di domanda di registrazione al sistema EMAS e viceversa.

In tal senso la proposta viene incontro agli obiettivi dell'iniziativa su come legiferare meglio sviluppata nell'ambito della strategia di Lisbona rinnovata; tale iniziativa è finalizzata a semplificare e migliorare la normativa esistente, a concepire meglio le nuove normative e a rafforzare il rispetto e l'efficacia delle norme riducendo allo stesso tempo gli oneri amministrativi.515

La proposta rientra nel programma di lavoro e legislativo della Commissione con il numero di riferimento 2006/ENV/053 e concretizza l'impegno assunto dalla Commissione nel programma modulato[11].

520

5.2. Abrogazione di disposizioni vigenti

L'adozione della proposta comporterà l'abrogazione della legislazione attualmente in vigore.

5.3. Riesame/revisione/cessazione dell’efficacia

531

La proposta comprende una clausola di riesame.

560

5.4. Spazio economico europeo

L'atto proposto riguarda un settore contemplato dall'accordo SEE ed è quindi opportuno estenderlo allo Spazio economico europeo.

570

5.5. Esposizione dettagliata della proposta

Il funzionamento di EMAS a livello operativo e le disposizioni generali per la partecipazione rimangono sostanzialmente inalterati rispetto al testo del regolamento in vigore: le organizzazioni possono aderire a EMAS a condizione che elaborino una politica ambientale, che svolgano un'analisi ambientale, che istituiscano un sistema di gestione ambientale, che svolgano un audit ambientale interno e che predispongano una dichiarazione ambientale. Dopo la verifica e la convalida della dichiarazione ambientale da parte di un verificatore ambientale indipendente, l'organizzazione interessata può chiedere la registrazione ad EMAS ad un organismo competente. Per mantenere la registrazione le organizzazioni devono riferire periodicamente sui miglioramenti realizzati in termini di prestazioni ambientali e dimostrare il rispetto degli obblighi normativi in materia di ambiente.

Le principali modifiche proposte sono finalizzate a:

- garantire che EMAS sia un sistema di gestione ambientale di qualità elevata che assicura alle parti interessate esterne e alle autorità nazionali responsabili dell'applicazione della legge che le organizzazioni aderenti a EMAS si conformano a tutta la normativa ambientale del caso e migliorano continuamente le proprie prestazioni ambientali;

- aumentare l'interesse per il sistema da parte delle organizzazioni partecipanti, in particolare quelle di piccole dimensioni (PMI e amministrazioni pubbliche di dimensioni ridotte), riducendone l'onere amministrativo e dando maggiore visibilità alla partecipazione al sistema.

Sintesi delle modifiche

- Sistema di gestione ambientale. EMAS continua a fondarsi sul sistema di gestione ambientale introdotto dalla norma ISO 14001, integrato tuttavia dai seguenti elementi:

- meccanismo rafforzato di garanzia della conformità . L'organizzazione aderente a EMAS deve dimostrare che rispetta la legislazione ambientale applicabile prima di procedere alla prima registrazione. Si incentiva il dialogo tra le organizzazioni e le autorità nazionali responsabili dell'applicazione della legge. Viene rafforzato il ruolo dei verificatori nel garantire la conformità dell'organizzazione. Viene chiarito il concetto di inosservanza degli obblighi e sono armonizzate le procedure che gli organismi competenti applicano per la registrazione e la cancellazione conseguenti all'inosservanza;

- attività più approfondita di comunicazione delle informazioni. Un'organizzazione che aderisce a EMAS è tenuta a riferire sulle prestazioni ambientali utilizzando gli indicatori di prestazione chiave. Tali indicatori sono definiti per i seguenti aspetti ambientali: efficienza energetica, efficienza dei materiali e delle risorse, rifiuti, emissioni e biodiversità/utilizzo del suolo;

- orientamenti sulle buone pratiche per la gestione ambientale. Per sostenere un’applicazione più armonizzata delle buone prassi di gestione ambientale la Commissione avvia la procedura per l'elaborazione dei documenti di riferimento, che riguarderanno settori specifici e si incentreranno sugli aspetti ambientali direttamente connessi al processo di produzione e sugli aspetti indiretti, come la progettazione dei prodotti o l'impatto ambientale delle attività a monte o a valle.L'utilizzo dei documenti di riferimento è facoltativo, ma le organizzazioni che aderiscono a EMAS sono invitate a farne uso per istituire i propri sistemi di gestione ambientale e per definire i rispettivi traguardi ambientali. I verificatori sono tenuti a considerare questi documenti il parametro di riferimento per valutare l'efficacia di un sistema di gestione ambientale.

- Le regole e le procedure di accreditamento e verifica sono armonizzate e vengono definite al fine di affrontare il problema dell'eterogeneità di applicazione nei singoli Stati membri, che mina la credibilità dell'intero sistema. Il regolamento (CE) n. xxxx/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del […] che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti organizza l'accreditamento a livello nazionale ed europeo. Questo strumento insiste sul fatto che l'accreditamento è compito dell'amministrazione pubblica e deve essere l'ultimo livello di controllo da parte di tale amministrazione; istituisce inoltre il quadro per il riconoscimento dell'organizzazione Cooperazione europea per l'accreditamento (EA) in modo da garantire il funzionamento efficace di un sistema rigoroso di revisione tra pari. Il regolamento definisce la disciplina globale che integra la legislazione vigente in materia di accreditamento. La presente proposta relativa al nuovo regolamento EMAS completa le norme citate nella misura necessaria, pur tenendo conto delle specificità del sistema volontario EMAS e, ove occorre, definisce norme più specifiche.

- Ambito geografico. Al sistema possono partecipare anche le organizzazioni non comunitarie. Un'organizzazione non stabilita nella Comunità può registrarsi in qualsiasi Stato membro e in tal caso il suo sistema di gestione ambientale deve essere verificato e convalidato da un verificatore accreditato nello Stato membro nel quale l'organizzazione presenta la domanda di registrazione.

- Provvedimenti finalizzati a ridurre l'onere amministrativo e a creare incentivi:

- semplificazione della procedura per la registrazione di gruppi di organizzazioni;

- riduzione dei diritti di registrazione per le organizzazioni di piccole dimensioni (PMI e amministrazioni pubbliche di dimensioni ridotte)[12];

- le autorità degli Stati membri sono tenute a individuare gli ambiti dove sono in grado di ridurre l'onere amministrativo delle organizzazioni che aderiscono a EMAS per quanto attiene alla normativa ambientale (ad esempio riduzione della frequenza di rinnovo delle autorizzazioni ambientali). In questo contesto, negli Stati membri sarà istituito un esercizio di consultazioni periodiche tra gli organismi competenti EMAS e le autorità di regolamentazione. La Commissione, da parte sua, organizzerà scambi di informazioni su questo aspetto;

- le autorità nazionali devono prendere in considerazione e, se necessario, fatte salve le disposizioni sugli aiuti di Stato previste dal trattato, introdurre incentivi a favore delle organizzazioni che partecipano a EMAS, come l'accesso ai finanziamenti o sgravi fiscali nell'ambito di sistemi che favoriscano le prestazioni ambientali dell'industria;

- vengono semplificate le regole per l'utilizzo del logo EMAS e scompaiono le restrizioni attualmente esistenti.

- Attività di promozione a favore di EMAS, compreso un premio EMAS e campagne d'informazione su scala comunitaria e nazionale.

2008/0154 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione[13],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[14],

visto il parere del Comitato delle regioni[15],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[16],

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 2 del trattato stabilisce che la Comunità ha, fra i suoi compiti, quello di promuovere la crescita sostenibile nell’insieme della Comunità.

(2) La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente[17] considera il miglioramento della collaborazione e del partenariato con le imprese un approccio strategico per conseguire gli obiettivi ambientali. Gli impegni volontari ne sono un elemento essenziale. In questo contesto si ritiene necessario incoraggiare una più ampia partecipazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e lo sviluppo di iniziative tese a incentivare le organizzazioni a pubblicare rapporti rigorosi e verificati in maniera indipendente sulle prestazioni ambientali o in tema di sviluppo sostenibile.

(3) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente la revisione intermedia del Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente[18] riconosce la necessità di migliorare il funzionamento degli strumenti volontari concepiti per l’industria e ammette che tali strumenti hanno un notevole potenziale che tuttavia non è pienamente sfruttato. La revisione invita la Commissione a riesaminare tali strumenti per incentivare la partecipazione e ridurre gli oneri amministrativi connessi alla loro gestione.

(4) EMAS è finalizzato a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l’istituzione e l’applicazione da parte loro di sistemi di gestione ambientale, la valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle prestazioni di tali sistemi, mediante l’offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali, un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate e infine con il coinvolgimento attivo e un’adeguata formazione del personale delle organizzazioni interessate.

(5) Al fine di promuovere una strategia coerente tra i vari strumenti legislativi predisposti in ambito comunitario nel settore della tutela dell’ambiente, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero esaminare le modalità per tener conto della registrazione EMAS nell’elaborazione della legislazione o per utilizzare questo sistema come strumento a fini di verifica dell'applicazione della legislazione. Nell'intento di renderlo più interessante per le organizzazioni, è inoltre opportuno che essi tengano conto di EMAS nelle rispettive politiche sugli appalti e, ove opportuno, facciano riferimento a EMAS o a sistemi di gestione ambientale equivalenti quando definiscono le condizioni riguardanti le prestazioni contrattuali nel campo delle opere e dei servizi.

(6) L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)[19] prevede che la Commissione riesamini EMAS alla luce dell'esperienza acquisita durante il suo funzionamento e proponga al Parlamento europeo e al Consiglio opportune modifiche.

(7) Il regolamento (CE) n. 761/2001 si è rivelato efficace nel promuovere il miglioramento delle prestazioni ambientali delle organizzazioni ed è opportuno sfruttare l’esperienza maturata con l’applicazione del suddetto regolamento per rafforzare la capacità di EMAS di migliorare la prestazione ambientale complessiva delle organizzazioni.

(8) Occorre incentivare le organizzazioni a partecipare a EMAS su base volontaria, dal quale possono ottenere un valore aggiunto in termini di controllo regolamentare, risparmio sui costi e immagine.

(9) È opportuno che EMAS sia accessibile a tutte le organizzazioni, situate all’interno e all’esterno della Comunità, che svolgono attività aventi un impatto ambientale. EMAS dovrebbe fornire loro uno strumento per gestire tale impatto e migliorare globalmente le prestazioni ambientali.

(10) Occorre incentivare le organizzazioni, in particolare quelle di piccole dimensioni, a partecipare a EMAS. Tale partecipazione dovrebbe essere favorita agevolando l’accesso alle informazioni, ai finanziamenti disponibili e alle istituzioni pubbliche nonché attraverso l'istituzione o la promozione di misure di assistenza tecnica.

(11) Le organizzazioni che applicano altri sistemi di gestione ambientale e intendono passare a EMAS dovrebbero poterlo fare con facilità. Occorre prendere in considerazione i collegamenti con altri sistemi di gestione ambientale.

(12) Le organizzazioni con siti in uno o più Stati membri dovrebbero essere autorizzate a registrare tutti i siti o una parte di essi nell’ambito di un’unica registrazione.

(13) È opportuno rafforzare il meccanismo finalizzato a stabilire la conformità, da parte dell’organizzazione, a tutti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente per rafforzare la credibilità di EMAS e, in particolare, per consentire agli Stati membri di ridurre l’onere amministrativo delle organizzazioni registrate mediante deregolamentazione o semplificazione degli obblighi.

(14) Il processo di attuazione del sistema EMAS dovrebbe prevedere la partecipazione del personale dell’organizzazione perché questo elemento migliora la soddisfazione professionale e le conoscenze delle tematiche ambientali che possono essere divulgate all’interno e all’esterno dell’ambiente professionale.

(15) Il logo EMAS dovrebbe essere uno strumento interessante di comunicazione e marketing per le organizzazioni finalizzato a sensibilizzare i clienti nei confronti del sistema EMAS. Occorre semplificare le regole che disciplinano l’utilizzo del logo EMAS con il ricorso ad un unico logo ed eliminare le restrizioni attualmente esistenti purché ciò non ingeneri confusione con i marchi di qualità ecologica assegnati ai prodotti.

(16) I costi e i diritti di registrazione al sistema EMAS dovrebbero essere ragionevoli e proporzionati alla dimensione dell’organizzazione e alle attività svolte dagli organismi competenti. Fatte salve le norme sugli aiuti di Stato previste dal trattato, è opportuno valutare la possibilità di concedere esenzioni o riduzioni dei diritti per le organizzazioni di piccole dimensioni.

(17) È opportuno che le organizzazioni predispongano e rendano pubbliche, a scadenze periodiche, dichiarazioni ambientali e relazioni sulle prestazioni ambientali finalizzate a informare il pubblico e le altre parti interessate del rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente e delle rispettive prestazioni ambientali.

(18) Per garantire che le informazioni siano pertinenti e comparabili, le relazioni sui progressi registrati in termini di prestazioni ambientali dovrebbero basarsi su indicatori generici di prestazione riguardanti alcuni settori ambientali principali. Ciò dovrebbe servire alle organizzazioni per comparare le proprie prestazioni nell'arco di diversi periodi di riferimento.

(19) Occorre elaborare documenti di riferimento comprendenti buone prassi per la gestione ambientale e indicatori di prestazione ambientale per settori specifici attraverso lo scambio di informazioni e la collaborazione tra Stati membri. Tali documenti dovrebbero aiutare le organizzazioni a concentrarsi meglio sugli aspetti ambientali più importanti per un determinato settore.

(20) Il regolamento (CE) n. xxxx/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del […] che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti organizza l'accreditamento a livello nazionale ed europeo e definisce la disciplina generale per l’accreditamento. Il presente regolamento completa le norme citate nella misura necessaria, tenendo conto delle specificità del sistema EMAS, in particolare la necessità di garantire un’elevata credibilità nei confronti delle parti interessate, soprattutto gli Stati membri, e, se opportuno, definendo norme più specifiche.Tali disposizioni devono garantire e migliorare continuamente le competenze dei verificatori ambientali mettendo a disposizione un sistema di accreditamento imparziale e indipendente, e offrendo attività di formazione e un controllo adeguato delle attività dei verificatori, assicurando in tal modo la trasparenza e la credibilità delle organizzazioni che aderiscono a EMAS.

(21) È opportuno che le attività di promozione e sostegno siano intraprese dagli Stati membri e dalla Commissione europea.

(22) Fatte salve le disposizioni sugli aiuti di Stato previste dal trattato, gli Stati membri dovrebbero introdurre incentivi a favore delle organizzazioni registrate, come l'accesso ai finanziamenti o sgravi fiscali nell'ambito di sistemi che favoriscano le prestazioni ambientali dell'industria.

(23) È opportuno che gli Stati membri e la Commissione predispongano e applichino misure specifiche volte a incentivare una più ampia adesione delle organizzazioni, in particolare quelle di piccole dimensioni, al sistema EMAS.

(24) Al fine di garantire un’applicazione armonizzata del presente regolamento, la Commissione predispone eventuali documenti di riferimento settoriali nel campo disciplinato dal presente regolamento.

(25) Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato, se opportuno, alla luce dell’esperienza acquisita dopo un determinato periodo di funzionamento.

(26) Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 761/2001 che deve pertanto essere abrogato.

(27) Poiché il presente regolamento contiene elementi utili della raccomandazione 680/2001/CE della Commissione, del 7 settembre 2001, relativa agli orientamenti per l'attuazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)[20] e della raccomandazione 2003/532/CE della Commissione, del 10 luglio 2003, sugli orientamenti per la scelta e l'uso di indicatori di prestazioni ambientali[21], gli atti suddetti non dovrebbero essere più utilizzati perché sostituiti dal presente regolamento.

(28) Poiché gli obiettivi dell’azione proposta, segnatamente la creazione di un unico sistema credibile che eviti l'istituzione di vari sistemi nazionali, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 5 del trattato. In conformità al principio di proporzionalità di cui al medesimo articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere tali obiettivi

(29) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[22].

(30) In particolare, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a istituire procedure per la revisione tra pari ( peer review ) degli organismi competenti, a preparare documenti di riferimento settoriali, a riconoscere la conformità dei sistemi di gestione ambientale esistenti, o di parte di essi, alle disposizioni corrispondenti del presente regolamento e a modificare gli allegati da I a VIII. Tali misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo tramite l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio.

(31) Poiché è necessario un periodo di tempo per garantire che il quadro generale per il corretto funzionamento del presente regolamento sia in atto, è opportuno che gli Stati membri abbiano a disposizione sei mesi di tempo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per modificare le procedure applicate dagli organismi di accreditamento e dagli organismi competenti secondo le corrispondenti disposizioni del presente regolamento. Nel corso dei suddetti sei mesi gli organismi di accreditamento e gli organismi competenti devono poter continuare ad applicare le procedure istituite dal regolamento (CE) n. 761/2001,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

È istituito un sistema comunitario di ecogestione e audit, di seguito denominato EMAS, che consente l’adesione volontaria di organizzazioni aventi sede nel territorio della Comunità o al di fuori di esso.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. "politica ambientale": obiettivi e principi generali di azione di un'organizzazione rispetto all'ambiente, ivi compresi il rispetto di tutti i pertinenti obblighi normativi in materia di ambiente e l'impegno a un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali;

2. "prestazione ambientale": risultati della gestione dei propri aspetti ambientali da parte di un’organizzazione;

3. "rispetto degli obblighi normativi": applicazione totale degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente, comprese le condizioni delle autorizzazioni;

4. "aspetto ambientale": elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un'organizzazione che ha o può avere un impatto sull'ambiente;

5. "aspetto ambientale significativo": un aspetto ambientale che ha o può avere un impatto ambientale significativo;

6. "aspetto ambientale diretto": aspetto ambientale associato alle attività, ai prodotti e ai servizi dell’organizzazione medesima sul quale quest’ultima ha un controllo di gestione diretto;

7. "aspetto ambientale indiretto": aspetto ambientale che può derivare dall’interazione di un’organizzazione con terzi e che può essere influenzato, in misura ragionevole, da un'organizzazione;

8. "impatto ambientale": qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, causata totalmente o parzialmente dalle attività, dai prodotti o dai servizi di un’organizzazione;

9. "programma ambientale": descrizione delle misure, responsabilità e mezzi adottati o previsti per raggiungere obiettivi e traguardi ambientali e scadenze per il conseguimento di tali obiettivi e traguardi;

10. "obiettivo ambientale": fine ambientale complessivo, per quanto possibile quantificato, conseguente alla politica ambientale, che l'organizzazione decide di perseguire;

11. "traguardo ambientale": requisito di prestazione dettagliato e quantificato, conseguente alla politica ambientale e agli obiettivi ambientali, applicabile all’intera organizzazione o ad una sua parte, che occorre fissare e realizzare al fine di raggiungere tali obiettivi;

12. "sistema di gestione ambientale": parte del sistema complessivo di gestione comprendente la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare, riesaminare e mantenere la politica ambientale;

13. "buona pratica di gestione ambientale": il sistema di gestione ambientale più efficace che un’organizzazione sia in grado di applicare in un settore pertinente e che fornisca le migliori prestazioni ambientali in determinate condizioni economiche e tecniche;

14. "audit ambientale interno": una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni dell'organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati alla tutela dell'ambiente;

15. "auditor”: individuo o gruppo di individui, appartenente al personale dell'organizzazione o persona fisica o giuridica esterna ad essa, che opera per conto dell'organizzazione, che valuta, in particolare, il sistema di gestione applicato e ne determina la conformità alla politica e al programma ambientale dell’organizzazione, compreso il rispetto degli obblighi normativi applicabili riguardanti l’organizzazione in questione;

16. "relazione sulle prestazioni ambientali”: informazione generale del pubblico e di altre parti interessate sulle prestazioni ambientali dell’organizzazione e il rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;

17. "dichiarazione ambientale": informazione generale del pubblico e di altre parti interessate sui seguenti elementi riguardanti l’organizzazione:

a) struttura e attività,

b) politica ambientale e sistema di gestione ambientale,

c) aspetti e impatti ambientali,

d) programma ambientale, obiettivi e traguardi,

e) relazione sulle prestazioni ambientali contenente informazioni sulle prestazioni ambientali dell’organizzazione e sul rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;

18. "verificatore ambientale": qualsiasi persona fisica o giuridica, associazione o gruppo di persone fisiche o giuridiche che possa definirsi un organismo di valutazione della conformità a norma del regolamento (CE) n. xxxx/2008, che abbia ottenuto l'accreditamento secondo quanto previsto dal presente regolamento;

19. "organizzazione": gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazione, in forma associata o meno, situata all'interno o all'esterno della Comunità, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa;

20. "sito": un'ubicazione geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi, ivi compresi le infrastrutture, gli impianti e i materiali;

21. “verifica”: la procedura di valutazione della conformità svolta da un verificatore ambientale al fine di dimostrare che la politica ambientale, il sistema di gestione e la procedura di audit di un’organizzazione sono conformi alle disposizioni del presente regolamento;

22. "convalida": la conferma, da parte del verificatore ambientale che ha svolto la verifica, che le informazioni e i dati contenuti nella dichiarazione ambientale e nella relazione sulle prestazioni ambientali dell’organizzazione sono affidabili, credibili e corretti e che soddisfano le disposizioni del presente regolamento;

23. "autorità responsabile dell'applicazione della legge": l'autorità competente incaricata dallo Stato membro di rilevare, prevenire e indagare sulle violazioni degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente ed eventualmente di adottare misure repressive;

24. "indicatore di prestazione ambientale": espressione definita che consente di quantificare la prestazione ambientale di un’organizzazione;

25. "organizzazione di piccole dimensioni":

a) le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese[23];

b) le amministrazioni locali che amministrano meno di 10 000 abitanti o altre amministrazioni pubbliche che impiegano meno di 250 persone e presentano un bilancio di previsione annuo non superiore a 50 milioni di euro o un bilancio annuo complessivo non superiore a 43 milioni di euro e comprendono:

i) governi o altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici consultivi a livello nazionale, regionale o locale;

ii) persone fisiche o giuridiche con funzioni amministrative pubbliche a norma del diritto nazionale, compresi compiti, attività o servizi specifici in materia di ambiente;

iii) persone fisiche o giuridiche con responsabilità o funzioni pubbliche o che prestano servizi pubblici in materia di ambiente e che sono soggette al controllo di un organismo o una persona di cui alla lettera b);

26. “organismo di accreditamento”: l’organismo di accreditamento nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. xxxx/2008.

CAPO II

Registrazione delle organizzazioni

Articolo 3

Determinazione dell'organismo competente

1. Le organizzazioni di uno Stato membro presentano la domanda di registrazione all'organismo competente dello Stato membro medesimo.

2. Le domande di registrazione delle organizzazioni che hanno sede al di fuori del territorio comunitario possono essere presentate a qualsiasi organismo competente dello Stato membro nel quale è accreditato il verificatore ambientale che ha svolto la verifica convalidando il sistema di gestione ambientale dell'organizzazione.

3. Se un'organizzazione ha siti ubicati in più di uno Stato membro, può presentare un'unica domanda di registrazione cumulativa per tutti i siti o per una parte di essi.

Le domande relative ad una registrazione cumulativa sono presentate ad un organismo competente dello Stato membro in cui l'organizzazione ha la sede principale o in cui si trova il centro direttivo designato ai fini della presente disposizione.

Articolo 4

Preparativi per la registrazione

1. Le organizzazioni che intendono registrarsi per la prima volta svolgono un’analisi ambientale di tutti gli aspetti ambientali dell’organizzazione secondo le indicazioni dell’allegato I.

2. Le organizzazioni possono consultare l’organismo di cui all’articolo 33, paragrafo 3, dello Stato membro nel quale l’organizzazione presenta la domanda.

3. Le organizzazioni che applicano un sistema di gestione ambientale certificato, riconosciuto ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, non sono tenute a svolgere un’analisi ambientale iniziale completa per le informazioni fornite dal sistema di gestione ambientale certificato riconosciuto.

4. In base ai risultati dell’analisi, le organizzazioni sviluppano e applicano un sistema di gestione ambientale riguardante tutti i requisiti dell’allegato II tenendo eventualmente conto della buona pratica di gestione ambientale per il settore interessato di cui all’articolo 46.

5. Le organizzazioni presentano materiale o documenti giustificativi che attestino il rispetto di tutti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente che sono stati individuati.

Le organizzazioni possono chiedere all’autorità o alle autorità responsabili dell'applicazione della legge una dichiarazione di conformità a norma dell’articolo 33, paragrafo 5.

Le organizzazioni situate al di fuori del territorio comunitario fanno inoltre riferimento agli obblighi normativi in materia di ambiente applicabili a organizzazioni analoghe negli Stati membri nei quali intendono presentare la domanda di registrazione.

6. Le organizzazioni effettuano un audit interno secondo quanto indicato nell’allegato III.

7. Le organizzazioni predispongono una dichiarazione ambientale secondo quanto indicato nell’allegato IV, lettera B.

Se per il settore specifico sono disponibili i documenti di riferimento settoriali di cui all’articolo 46, la valutazione delle prestazioni dell’organizzazione deve tener conto del documento applicabile.

8. L’analisi ambientale iniziale, il sistema di gestione ambientale, la procedura di audit e la dichiarazione ambientale sono verificati da un verificatore ambientale accreditato, che convalida la dichiarazione ambientale.

Articolo 5

Domanda di registrazione

1. Le organizzazioni che soddisfano le disposizioni dell’articolo 4 possono presentare domanda di registrazione.

2. La domanda è presentata all’organismo competente determinato a norma dell’articolo 3 e comprende i seguenti elementi:

a) la dichiarazione ambientale convalidata, in formato elettronico;

b) la dichiarazione di cui all’articolo 24, paragrafo 9, firmata dal verificatore ambientale che ha convalidato la dichiarazione ambientale;

c) un modulo compilato, contenente almeno le informazioni minime indicate nell’allegato VI;

d) prova del pagamento dei diritti applicabili.

CAPO III

Obblighi delle organizzazioni registrate

Articolo 6

Mantenimento della registrazione EMAS

1. Ogni tre anni le organizzazioni registrate:

27. fanno verificare tutto il sistema di gestione ambientale e il programma di audit,

28. predispongono una dichiarazione ambientale secondo quanto indicato nell’allegato IV, lettere B e D,

29. fanno convalidare la dichiarazione ambientale,

30. trasmettono la dichiarazione ambientale convalidata all’organismo competente,

31. inviano all’organismo competente un modulo compilato contenente almeno le informazioni minime di cui all’allegato VI.

2. Ogni anno le organizzazioni registrate:

32. svolgono un audit interno che verte sulle prestazioni ambientali e sul rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente secondo quanto indicato nell’allegato III,

33. predispongono una relazione sulle prestazioni ambientali secondo quanto indicato nell’allegato IV, lettere C e D,

34. trasmettono la relazione sulle prestazioni ambientali convalidata all’organismo competente,

35. inviano all’organismo competente un modulo compilato contenente almeno le informazioni minime di cui all’allegato VI.

3. Le organizzazioni registrate mettono a disposizione del pubblico la dichiarazione ambientale e la relazione sulle prestazioni ambientali entro un mese dalla registrazione ed entro un mese dalla data di mantenimento della registrazione.

Tale obbligo può essere adempiuto garantendo l’accesso, su richiesta, alla dichiarazione ambientale oppure attraverso un collegamento ai siti Internet dove sia possibile consultare la dichiarazione ambientale.

Esse informano l’organismo competente delle modalità scelte per garantire l’accesso del pubblico alle informazioni.

Articolo 7

Deroghe per le organizzazioni di piccole dimensioni

1. Su richiesta di un’organizzazione di piccole dimensioni gli organismi competenti prolungano, per l’organizzazione in questione, la frequenza triennale di cui all’articolo 6, paragrafo 1, fino a cinque anni o la frequenza annua di cui all’articolo 6, paragrafo 2, fino a due anni purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) non esistono rischi ambientali,

b) l’organizzazione non ha in programma cambiamenti operativi del sistema di gestione ambientale e

c) non si rilevano problemi ambientali significativi a livello locale.

2. Per ottenere la riduzione della frequenza di cui al paragrafo 1, l'organizzazione interessata presenta una richiesta all’organismo competente che l’ha registrata e dimostra che le condizioni applicabili per la deroga sono soddisfatte.

3. Le organizzazioni che beneficiano della riduzione della frequenza da uno a due anni, di cui al paragrafo 1, inviano all’organismo competente la relazione non convalidata sulle prestazioni ambientali per ogni anno rispetto al quale sono esonerate dall’obbligo di disporre di una relazione convalidata sulle prestazioni ambientali.

Articolo 8

Modifiche sostanziali

1. In caso di modifiche sostanziali in un’organizzazione registrata, questa effettua un’analisi ambientale di tali modifiche, ivi compresi gli aspetti e gli impatti ambientali.

2. L’organizzazione aggiorna l'analisi ambientale iniziale e modifica la propria politica ambientale di conseguenza.

3. L’analisi ambientale aggiornata e la politica ambientale modificata sono verificate e convalidate.

4. Dopo la convalida, l'organizzazione trasmette le modifiche all’organismo competente utilizzando il modulo dell’allegato VI e le rende disponibili al pubblico.

Articolo 9

Audit ambientale

1. Le organizzazioni registrate istituiscono un programma di audit finalizzato a garantire che, nell’arco di un periodo non superiore a tre anni, tutte le attività dell’organizzazione interessata siano soggette ad audit conformemente ai requisiti dell’allegato III.

2. L’audit è effettuato da auditor che dispongono, individualmente o collettivamente, delle competenze necessarie per svolgere tali compiti e sono sufficientemente indipendenti dalle attività oggetto di audit al fine di formulare un giudizio obiettivo.

3. Il programma di audit ambientale delle organizzazioni definisce gli obiettivi di ciascun audit o ciclo di audit, compresa la frequenza per ciascuna attività.

4. Al termine di ciascun audit o ciclo di audit, gli auditor preparano un rapporto scritto sull’audit.

5. L'auditor comunica i risultati e le conclusioni dell’audit all’organizzazione interessata.

6. Dopo l’esercizio di audit, l'organizzazione prepara e mette in atto un piano d'azione opportuno.

7. L'organizzazione istituisce e mette in atto meccanismi adeguati per garantire che venga dato seguito ai risultati dell’audit.

Articolo 10

Utilizzo del logo EMAS

1. Il logo EMAS che figura nell'allegato V può essere utilizzato solo dalle organizzazioni registrate e solo finché queste sono in possesso di una registrazione valida.

Il logo contiene sempre il numero di registrazione dell'organizzazione.

2. Il logo EMAS può essere utilizzato solo nel rispetto delle specifiche tecniche fissate all’allegato V.

3. Nel caso in cui un’organizzazione decida, in conformità all’articolo 3, paragrafo 3, di non includere nella registrazione cumulativa tutti i suoi siti ubicati all’interno della Comunità, essa garantisce che nelle comunicazioni con il pubblico e nell’utilizzo del logo EMAS siano chiaramente indicati i siti che rientrano nell’ambito della registrazione.

4. Il logo non deve essere usato in abbinamento con dichiarazioni comparative riguardanti altre attività e altri servizi o in modo tale da poter essere confuso con i marchi di qualità ecologica assegnati ai prodotti.

5. Qualsiasi informazione ambientale pubblicata da un’organizzazione registrata può recare il logo EMAS a condizione che faccia riferimento all'ultima dichiarazione ambientale dell'organizzazione dalla quale è stata tratta e che un verificatore ambientale l’abbia convalidata dopo aver accertato che si tratta di informazioni:

a) precise,

b) dimostrate e verificabili,

c) pertinenti e utilizzate in un contesto o ambito appropriato,

d) rappresentative della prestazione ambientale generale dell’organizzazione,

e) difficilmente soggette a interpretazioni erronee,

f) significative in relazione all’impatto ambientale complessivo.

CAPO IV

Norme applicabili agli organismi competenti

Articolo 11

Designazione e ruolo degli organismi competenti

1. Gli Stati membri designano gli organismi competenti incaricati della registrazione delle organizzazioni a norma del presente regolamento.

Gli organismi competenti controllano l’inserimento delle organizzazioni nel registro e il relativo mantenimento.

2. Gli organismi competenti possono essere nazionali, regionali o locali.

3. La composizione degli organismi competenti deve essere tale da garantirne l’indipendenza e l’imparzialità.

4. Gli organismi competenti dispongono delle risorse finanziarie e umane adeguate per poter svolgere correttamente i compiti affidatigli.

5. Gli organismi competenti applicano il presente regolamento in maniera uniforme e partecipano alla revisione periodica tra pari di cui all’articolo 16.

Articolo 12

Obblighi concernenti la procedura di registrazione

1. Gli organismi competenti istituiscono procedure per la registrazione delle organizzazioni. In particolare, fissano regole per:

a) tener conto delle osservazioni formulate dalle parti interessate, compresi gli organismi di accreditamento e le autorità responsabili dell'applicazione della legge, sulle organizzazioni che presentano domanda di registrazione o quelle già registrate,

b) respingere la domanda di registrazione di un'organizzazione, sospendere o revocare le registrazioni e

c) trattare i ricorsi e le denunce presentati contro le decisioni adottate.

2. Gli organismi competenti istituiscono e conservano un registro delle organizzazioni registrate nei rispettivi Stati membri, comprendente in particolare le dichiarazioni ambientali o le relazioni sulle prestazioni ambientali in formato elettronico, e aggiornano tale registro con frequenza mensile.

Il registro è disponibile al pubblico su un sito web.

3. Ogni mese gli organismi competenti comunicano alla Commissione le modifiche apportate al registro di cui al paragrafo 2.

Articolo 13

Registrazione delle organizzazioni

1. Gli organismi competenti esaminano le domande di registrazione delle organizzazioni secondo le procedure istituite a tal fine.

2. Quando un'organizzazione presenta domanda di registrazione, l'organismo competente interessato la registra e le attribuisce un numero di registrazione se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'organismo competente ha ricevuto una domanda di registrazione comprendente tutti i documenti elencati all'articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a d);

b) l'organismo competente ha accertato che la verifica e la convalida sono state eseguite nel rispetto degli obblighi definiti negli articoli da 24 a 27;

c) l'organismo competente ha accertato, sulla base del materiale giustificativo pervenutogli o di una relazione favorevole dell'autorità responsabile dell'applicazione della legge, il rispetto degli obblighi normativi da parte dell'organizzazione.

3. Gli organismi competenti informano l’organizzazione dell'avvenuta registrazione.

4. Se un organismo competente giunge alla conclusione che l'organizzazione che presenta la domanda non è conforme alle prescrizioni del paragrafo 2, respinge la domanda di registrazione.

5. Se un organismo competente riceve un rapporto sul controllo dall’organismo di accreditamento che dimostra che le attività del verificatore ambientale non si sono svolte in maniera sufficientemente adeguata da garantire il rispetto dei requisiti del presente regolamento da parte dell’organizzazione che presenta la domanda di registrazione, la registrazione è respinta.

6. Per ottenere i dati necessari al fine di decidere in merito al diniego della registrazione di un'organizzazione, gli organismi competenti consultano le parti interessate, compresa l'organizzazione coinvolta.

Articolo 14

Sospensione o revoca della registrazione di un'organizzazione

1. Se un organismo competente ritiene che un’organizzazione registrata non è conforme al presente regolamento, offre all'organizzazione interessata la possibilità di esprimersi in merito. Se quest'ultima non fornisce una motivazione soddisfacente, la registrazione è revocata o sospesa.

2. Se un organismo competente riceve un rapporto sul controllo dall’organismo di accreditamento che dimostra che le attività del verificatore ambientale non si sono svolte in maniera sufficientemente adeguata da garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte dell’organizzazione che ha già ottenuto la registrazione EMAS, la registrazione è sospesa.

3. Un’organizzazione registrata è sospesa o cancellata dal registro, secondo il caso, se entro un mese dalla richiesta non presenta all’organismo competente:

a) gli aggiornamenti convalidati delle dichiarazioni ambientali, della relazione sulle prestazioni ambientali o la dichiarazione firmata di cui all’articolo 24, paragrafo 9;

b) un modulo compilato contenente almeno le informazioni minime di cui all’allegato VI.

4. Se un organismo competente viene informato dall'autorità responsabile dell'applicazione della legge di una violazione degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente da parte dell’organizzazione, può sospendere o revocare la registrazione dell'organizzazione, secondo il caso.

5. Se un organismo competente decide di sospendere o revocare una registrazione è tenuto a considerare almeno i seguenti elementi:

a) le ripercussioni ambientali conseguenti all'inosservanza degli obblighi istituiti dal presente regolamento da parte dell’organizzazione;

b) la prevedibilità dell'inosservanza degli obblighi istituiti dal presente regolamento da parte dell’organizzazione o le circostanze che possono determinare tale situazione;

c) precedenti episodi di inosservanza degli obblighi istituiti dal presente regolamento da parte dell’organizzazione;

d) la situazione particolare dell’organizzazione.

6. Al fine di poter disporre delle prove necessarie all’adozione delle proprie decisioni in merito alla sospensione o alla cancellazione di un’organizzazione dal registro, l’organismo competente consulta le parti interessate, compresa l’organizzazione medesima.

7. Se un organismo competente riceve materiale, diverso dal rapporto sul controllo dell’organismo di accreditamento, che dimostra che le attività del verificatore ambientale non si sono svolte in maniera sufficientemente adeguata da garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte dell’organizzazione, consulta l’organismo di accreditamento incaricato del controllo del verificatore ambientale.

8. L’organismo competente motiva i provvedimenti adottati.

9. L’organismo competente informa adeguatamente l’organizzazione in merito alla consultazione delle parti interessate.

10. La sospensione della registrazione di un’organizzazione è revocata quando l’organismo competente accerta che l’organizzazione è conforme alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 15

Forum degli organismi competenti

1. Gli organismi competenti istituiscono un Forum degli organismi competenti di tutti gli Stati membri (di seguito “il Forum”). Quest’ultimo si riunisce almeno una volta all’anno in presenza di un rappresentante della Commissione.

2. Gli organismi competenti di ciascuno Stato membro partecipano al Forum. Se in uno stesso Stato membro esistono vari organismi competenti si provvede affinché tutti siano informati delle attività del Forum.

3. Il Forum prepara orientamenti per garantire la coerenza delle procedure di registrazione delle organizzazioni conformemente al presente regolamento, comprese la sospensione e la revoca della registrazione. Il Forum trasmette alla Commissione i documenti di orientamento e i documenti riguardanti la revisione tra pari. Tali documenti sono messi a disposizione del pubblico.

4. Il Forum adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 16

Revisione tra pari degli organismi competenti

1. Il Forum organizza una revisione tra pari per valutare la conformità del sistema di registrazione di ciascun organismo competente al presente regolamento e per definire un approccio armonizzato ai fini dell’applicazione delle regole in materia di registrazione.

2. La revisione tra pari si svolge regolarmente e in ogni caso almeno ogni quattro anni. Tutti gli organismi competenti vi partecipano.

3. La revisione tra pari comprende almeno la valutazione delle regole e delle procedure riguardanti i seguenti elementi:

a) registrazione,

b) diniego della registrazione,

c) sospensione dell'organizzazione dal registro di cui all'articolo 12, paragrafo 2,

d) cancellazione dell'organizzazione dal registro di cui all'articolo 12, paragrafo 2,

e) gestione del registro di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

4. La Commissione istituisce le procedure per lo svolgimento della revisione, in particolare le procedure adeguate di ricorso nei confronti delle decisioni adottate a seguito della revisione.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 49, paragrafo 3.

5. Il Forum presenta alla Commissione una relazione annuale sulla revisione tra pari.

La relazione è resa pubblica.

CAPO V

Verificatori ambientali

Articolo 17

Compiti dei verificatori ambientali

1. I verificatori ambientali valutano se l'analisi ambientale, la politica ambientale, il sistema di gestione e le procedure di audit dell'organizzazione sono conformi al disposto del presente regolamento.

2. I verificatori ambientali accertano quanto segue:

a) il rispetto, da parte dell'organizzazione, di tutti gli obblighi del presente regolamento per quanto riguarda l'analisi ambientale iniziale, il sistema di gestione ambientale, l'audit ambientale e i relativi risultati e la dichiarazione ambientale o la relazione sulle prestazioni ambientali;

b) il rispetto, da parte dell'organizzazione, di tutti gli obblighi normativi comunitari, nazionali, regionali o locali applicabili in materia di ambiente;

c) il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dell'organizzazione;

d) l'affidabilità, la credibilità e la correttezza dei dati e delle informazioni contenuti nei seguenti documenti:

(i) dichiarazione ambientale;

(ii) relazione sulle prestazioni ambientali;

(iii) informazioni ambientali da convalidare.

3. In particolare, i verificatori ambientali esaminano la validità tecnica dell'analisi ambientale iniziale, o dell'audit o di altre procedure effettuate dall'organizzazione, senza inutili duplicazioni delle suddette procedure.

4. I verificatori ambientali ricorrono a controlli a campione per determinare, ove opportuno, l'affidabilità dei risultati dell'audit interno.

5. Quando procede alla verifica ai fini della preparazione della registrazione di un'organizzazione, il verificatore ambientale controlla che questa soddisfi almeno i seguenti requisiti:

a) esistenza di un sistema di gestione ambientale pienamente operativo conformemente ai requisiti dell'allegato II;

b) esistenza e applicazione di un programma di audit ai sensi dell'allegato III, interamente pianificato in modo da trattare almeno gli ambiti che presentano l'impatto ambientale più significativo;

c) completamento del riesame della direzione di cui all'allegato II, parte A;

d) preparazione della dichiarazione ambientale a norma dell'allegato IV, lettera B.

6. Ai fini della verifica per il mantenimento della registrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, il verificatore ambientale controlla che l'organizzazione soddisfi i seguenti requisiti:

a) esistenza di un sistema di gestione ambientale pienamente operativo conformemente ai requisiti dell'allegato II;

b) esistenza di un programma di audit pienamente operativo e pianificato, in cui almeno un ciclo sia stato completato, ai sensi dell'allegato III;

c) completamento di un riesame della direzione;

d) preparazione della dichiarazione ambientale a norma dell'allegato IV, lettera B.

7. Ai fini della verifica per il mantenimento della registrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, il verificatore ambientale controlla che l'organizzazione soddisfi almeno i seguenti requisiti:

a) abbia effettuato un audit interno delle prestazioni ambientali e si sia conformata agli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente come indicato all'allegato III;

b) abbia dimostrato il costante rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente e il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali;

c) abbia predisposto la relazione sulle prestazioni ambientali a norma dell'allegato IV, lettera C.

Articolo 18

Frequenza della verifica

1. Il verificatore ambientale elabora, in consultazione con l'organizzazione, un programma per garantire la verifica di tutti gli elementi necessari per la registrazione o il mantenimento della registrazione di cui agli articoli 4, 5 e 6.

2. Il verificatore ambientale convalida, al massimo ogni 12 mesi, tutte le eventuali informazioni aggiornate contenute nella dichiarazione ambientale o nella relazione sulle prestazioni ambientali.

Articolo 19

Requisiti per i verificatori ambientali

1. Per ottenere l'accreditamento a norma del presente regolamento, il potenziale verificatore ambientale presenta domanda all'organismo di accreditamento presso il quale intende essere accreditato.

La domanda precisa l'ambito per il quale si chiede l'accreditamento facendo riferimento alla classificazione delle attività economiche di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[24].

2. Il verificatore ambientale dimostra adeguatamente all'organismo di accreditamento le proprie conoscenze, esperienze e capacità tecniche attinenti all'ambito dell'accreditamento richiesto per quanto riguarda i seguenti campi:

a) presente regolamento;

b) funzionamento generale dei sistemi di gestione ambientale;

c) documenti di riferimento settoriali pertinenti pubblicati dalla Commissione, a norma dell'articolo 46, ai fini del presente regolamento;

d) disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti all'attività soggetta a verifica e convalida;

e) aspetti e impatti ambientali, compresa la dimensione ambientale dello sviluppo sostenibile;

f) aspetti tecnici, attinenti alle tematiche ambientali, dell'attività soggetta a verifica e convalida;

g) funzionamento generale dell'attività soggetta a verifica e convalida per valutare l'idoneità del sistema di gestione per quanto attiene all'interazione tra l'ambiente e l'organizzazione e i suoi prodotti, servizi e operazioni, compresi almeno i seguenti elementi:

(i) le tecnologie utilizzate dall'organizzazione,

(ii) la terminologia e gli strumenti impiegati nelle attività,

(iii) le attività operative e le caratteristiche della loro interazione con l'ambiente,

(iv) le metodologie per la valutazione degli aspetti ambientali significativi,

(v) le tecnologie di riduzione e attenuazione dell'inquinamento;

h) requisiti e metodi dell'audit ambientale, compresa la capacità di procedere a audit efficaci di verifica di un sistema di gestione ambientale, l'identificazione dei risultati e delle conclusioni opportuni dell'audit e la preparazione e presentazione di rapporti sull'audit, in forma scritta e orale, al fine di fornire una registrazione chiara dell'audit di verifica;

i) audit delle informazioni, dichiarazione ambientale e relazione sulle prestazioni ambientali per quanto riguarda la gestione, l'archiviazione e l'elaborazione dei dati, la loro presentazione in forma scritta e in formato grafico per il rilevamento di potenziali errori nei dati, utilizzo di stime e ipotesi;

j) dimensione ambientale dei prodotti e dei servizi, compresi gli aspetti e le prestazioni ambientali in fase di utilizzo e post-utilizzo, e integrità dei dati forniti per l'adozione di decisioni in ambito ambientale.

3. Il verificatore ambientale è tenuto a dimostrare di seguire un sistema di perfezionamento professionale continuo nei settori di competenza di cui al paragrafo 2 e a consentire all'organismo di accreditamento di verificare costantemente le sue conoscenze.

4. Il verificatore ambientale è tenuto all’indipendenza, in particolare nei confronti dell'auditor o dei consulenti dell’organizzazione, all’imparzialità e all’obiettività nell’espletamento delle proprie funzioni.

5. Il verificatore ambientale garantisce di non essere sottoposto a pressioni di ordine commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbero influenzare il proprio parere o minare la fiducia nella sua indipendenza di giudizio e integrità nello svolgimento delle attività di verifica. Il verificatore ambientale garantisce il rispetto di tutte le norme applicabili in tale contesto.

6. Il verificatore ambientale dispone di metodologie e procedure documentate, ad esempio meccanismi di controllo della qualità e disposizioni in materia di riservatezza, per soddisfare le prescrizioni riguardanti la verifica e la convalida di cui al presente regolamento.

7. Se il verificatore ambientale è un’organizzazione, è tenuto a conservare un organigramma che descriva dettagliatamente le strutture e le funzioni all’interno dell’organizzazione e una dichiarazione sullo statuto giuridico, la proprietà e le fonti di finanziamento.

L'organigramma è reso disponibile su richiesta.

Articolo 20

Prescrizioni supplementari per le persone fisiche che esercitano la funzione di verificatore ambientale e svolgono le attività di verifica e convalida a titolo individuale

1. Le persone fisiche che esercitano la funzione di verificatore ambientale e svolgono le attività di verifica e convalida individualmente sono tenute a conformarsi alle prescrizioni di cui all’articolo 19 e a:

a) possedere tutte le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività di verifica e di convalida nei settori per i quali sono state accreditate;

b) ottenere un accreditamento per un ambito limitato in funzione delle competenze personali.

2. La conformità alle suddette prescrizioni è garantita attraverso la valutazione effettuata prima dell’accreditamento e attraverso il controllo dell’organismo di accreditamento.

Articolo 21

Prescrizioni supplementari per i verificatori ambientali che operano in paesi terzi

1. Il verificatore ambientale che intenda svolgere le attività di verifica e convalida in paesi terzi può chiedere l'accreditamento per determinati paesi terzi.

2. Per ottenere l’accreditamento per un paese terzo, il verificatore ambientale soddisfa, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 19 e 20, anche i seguenti requisiti:

a) conoscenza e comprensione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di ambiente vigenti nel paese terzo per il quale viene chiesto l’accreditamento;

b) conoscenza e comprensione della lingua ufficiale del paese terzo per il quale viene chiesto l’accreditamento.

3. Le prescrizioni di cui al paragrafo 2 si ritengono comunque ottemperate se il verificatore ambientale dimostra di avere un rapporto contrattuale con una persona o un’organizzazione qualificata che soddisfa tali prescrizioni.

La persona o l’organizzazione in questione deve essere indipendente dall’organizzazione soggetta a verifica.

Articolo 22

Controllo dei verificatori ambientali

1. Le attività di verifica e convalida svolte dai verificatori ambientali:

a) nello Stato membro di accreditamento sono controllate dall’organismo che ha concesso l’accreditamento;

b) in un paese terzo sono controllate dall’organismo che ha concesso l’accreditamento al verificatore ambientale per tali attività;

c) in uno Stato membro diverso da quello di accreditamento sono controllate dall’organismo di accreditamento di quest'ultimo Stato membro.

2. Almeno cinque giorni lavorativi prima di ciascuna verifica in uno Stato membro il verificatore ambientale notifica all'organismo di accreditamento incaricato di controllare le sue attività le informazioni riguardanti il proprio accreditamento e il luogo e i tempi della verifica.

3. Il verificatore ambientale informa immediatamente l’organismo di accreditamento di tutti i cambiamenti che possono incidere sull’accreditamento o sull'ambito dello stesso.

4. L’organismo di accreditamento provvede, a scadenze periodiche non superiori a 24 mesi, a garantire che il verificatore ambientale continui a rispettare i requisiti in materia di accreditamento e a controllare la qualità delle attività di verifica e convalida intraprese.

5. Il controllo può consistere in un audit documentale, in controlli sul posto presso le organizzazioni, questionari, analisi delle dichiarazioni ambientali o delle relazioni sulle prestazioni ambientali convalidate dal verificatore ambientale e analisi delle relazioni di verifica.

Il controllo è proporzionato alle attività svolte dal verificatore ambientale.

6. L’organismo accreditato decide di revocare o sospendere l’accreditamento o di limitarne l'ambito solo dopo aver dato al verificatore ambientale la possibilità di essere ascoltato.

7. Se l’organismo di accreditamento incaricato del controllo ritiene che la qualità del lavoro svolto dal verificatore ambientale non risponde alle prescrizioni del presente regolamento, trasmette un rapporto sul controllo al verificatore ambientale interessato e all’organismo competente presso il quale l’organizzazione interessata intende presentare domanda di registrazione o presso il quale è registrata.

In caso di ulteriori controversie, il rapporto sul controllo è inviato alla riunione degli organismi di accreditamento di cui all’articolo 30.

Articolo 23

Requisiti supplementari per il controllo dei verificatori ambientali che operano in uno Stato membro diverso dallo Stato di accreditamento

1. Il verificatore ambientale accreditato in uno Stato membro che intenda esercitare le attività di verifica e convalida in un altro Stato membro notifica all’organismo di accreditamento di quest’ultimo, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, le seguenti informazioni:

a) informazioni dettagliate sull’accreditamento ottenuto, sulle proprie competenze ed eventualmente sulla composizione della sua équipe,

b) i luoghi e i tempi in cui avverranno le attività di verifica e di convalida,

c) l’indirizzo e altre informazioni per contattare l’organizzazione interessata.

La notifica è comunicata prima dell’avvio di ogni nuova attività di verifica o convalida.

2. L’organismo di accreditamento può chiedere ulteriori chiarimenti sulle conoscenze di cui dispone il verificatore riguardo agli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.

3. L’organismo di accreditamento può stabilire condizioni diverse da quelle indicate al paragrafo 1, purché tali condizioni non ostino al diritto del verificatore ambientale di prestare servizi in uno Stato membro diverso da quello di accreditamento.

4. L’organismo di accreditamento non utilizza la procedura di cui al paragrafo 1 per ritardare l’arrivo del verificatore ambientale. Qualora l'organismo di accreditamento non sia in grado di espletare i propri compiti ai sensi dei paragrafi 2 e 3 prima della data della verifica e della convalida comunicata dal verificatore ambientale conformemente al paragrafo 1, lettera b), lo comunica al verificatore con una motivazione adeguata.

5. Gli organismi di accreditamento non impongono diritti discriminatori per la notifica e il controllo.

6. Se l’organismo di accreditamento incaricato del controllo ritiene che la qualità del lavoro svolto dal verificatore ambientale non risponde alle prescrizioni del presente regolamento, trasmette un rapporto sul controllo al verificatore ambientale interessato, all’organismo che ha concesso l’accreditamento e all’organismo competente presso il quale l’organizzazione interessata intende presentare domanda di registrazione o presso il quale è registrata. In caso di ulteriori controversie, il rapporto sul controllo è inviato alla riunione degli organismi di accreditamento di cui all’articolo 30.

7. Le organizzazioni devono autorizzare gli organismi di accreditamento a controllare il verificatore ambientale nel corso del processo di verifica e convalida.

Articolo 24

Condizioni per lo svolgimento della verifica e della convalida

1. Il verificatore ambientale interviene nell’ambito dell’accreditamento ottenuto, sulla base di un accordo scritto con l’organizzazione.

Tale accordo:

a) definisce l'ambito delle attività,

b) precisa le condizioni che permettono al verificatore ambientale di operare in maniera autonoma e professionale e

c) impegna l’organizzazione a prestare la cooperazione necessaria.

2. Il verificatore ambientale garantisce che le componenti dell'organizzazione siano definite senza ambiguità e corrispondano all'effettiva suddivisione delle attività.

La dichiarazione ambientale riguarda chiaramente le varie parti dell'organizzazione soggette a verifica o a convalida.

3. Il verificatore ambientale effettua una valutazione degli elementi di cui all'articolo 17.

4. Nell'ambito delle attività di verifica e di convalida, il verificatore esamina la documentazione, visita l’organizzazione, svolge controlli a campione e intrattiene colloqui con il personale.

5. Prima della visita del verificatore ambientale l'organizzazione mette a sua disposizione le informazioni di base sull’organizzazione e sulle sue attività, la politica ambientale e il programma ambientale, la descrizione del sistema di gestione ambientale applicato nell’organizzazione, informazioni dettagliate sull’analisi ambientale o sull’audit svolti, la relazione su tale analisi o audit e sulle eventuali azioni correttive adottate successivamente e la bozza di dichiarazione ambientale o relazione sulle prestazioni ambientali.

6. Il verificatore ambientale prepara una relazione scritta sull'esito della verifica destinata all’organizzazione, nella quale precisa:

a) tutti i punti attinenti all'attività che ha svolto;

b) una descrizione della conformità a tutte le prescrizioni del presente regolamento, compresi materiale giustificativo, risultati e conclusioni.

7. In caso di inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento, la relazione precisa:

a) i risultati e le conclusioni sull'inosservanza delle prescrizioni da parte dell’organizzazione e gli elementi sui quali si basano tali risultati e conclusioni;

b) problemi tecnici rilevati nell’analisi ambientale, nel metodo di audit, nel sistema di gestione ambientale o in ogni altro eventuale procedimento;

c) punti di disaccordo con la bozza di dichiarazione ambientale o di relazione sulle prestazioni ambientali, con indicazioni precise delle modifiche o delle aggiunte da apportare alla dichiarazione ambientale o alla relazione sulle prestazioni ambientali;

d) il confronto dei risultati conseguiti e dei traguardi fissati con le precedenti dichiarazioni ambientali e la valutazione delle prestazioni e la valutazione del miglioramento continuo delle prestazioni da parte dell’organizzazione.

8. Dopo la verifica il verificatore ambientale convalida la dichiarazione ambientale o la relazione sulle prestazioni ambientali dell’organizzazione per confermare che la dichiarazione o la relazione soddisfa le prescrizioni del presente regolamento, a condizione che l’esito della verifica confermi che:

a) le informazioni e i dati contenuti nella dichiarazione ambientale o nella relazione sulle prestazioni ambientali dell’organizzazione sono affidabili e corretti e che soddisfano le disposizioni del presente regolamento;

b) l’organizzazione rispetta tutti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.

9. Al momento della convalida il verificatore ambientale rilascia e firma la dichiarazione di cui all’allegato VII nella quale dichiara che la verifica si è svolta a norma del presente regolamento

Articolo 25

Verifica e convalida delle organizzazioni di piccole dimensioni

1. Nello svolgimento delle attività di verifica e di convalida, il verificatore ambientale tiene conto delle caratteristiche specifiche delle organizzazioni di piccole dimensioni, in particolare:

a) catene gerarchiche brevi;

b) personale che svolge molteplici funzioni;

c) formazione sul posto di lavoro;

d) capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti;

e) procedure scarsamente documentate.

2. Il verificatore ambientale effettua la verifica o la convalida in modo tale da non imporre oneri superflui alle organizzazioni di piccole dimensioni.

3. Il verificatore ambientale tiene conto degli elementi oggettivi che dimostrano l'efficacia del sistema, compresa l'esistenza di procedure interne all'organizzazione che siano proporzionate all'entità e alla complessità dell'operazione, la natura degli impatti ambientali associati e la competenza degli operatori.

Articolo 26

Condizioni per la verifica e la convalida in Stati membri diversi dallo Stato di accreditamento del verificatore

1. I verificatori ambientali accreditati in uno Stato membro possono esercitare le attività di verifica e di convalida in qualsiasi altro Stato membro conformemente alle prescrizioni del presente regolamento.

2. Almeno cinque giorni lavorativi prima di ciascuna verifica o convalida da svolgere in uno Stato membro diverso da quello in cui è accreditato, il verificatore ambientale notifica all’organismo di accreditamento dell’altro Stato membro informazioni dettagliate sul proprio accreditamento e il luogo e i tempi della verifica o della convalida.

3. L'organismo di accreditamento può chiedere chiarimenti sulle conoscenze di cui dispone il verificatore sugli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.

4. Le attività di verifica o di convalida sono soggette al controllo dell’organismo di accreditamento dello Stato membro nel quale avverranno tali attività. L’inizio dell’attività è comunicata allo Stato membro in questione.

Articolo 27

Condizioni per la verifica e la convalida in paesi terzi

1. I verificatori ambientali accreditati in uno Stato membro possono esercitare le attività di verifica o di convalida per un’organizzazione ubicata in un paese terzo conformemente alle prescrizioni del presente regolamento.

2. Con almeno sei settimane di anticipo rispetto a ciascuna verifica o convalida da svolgere in un paese terzo, il verificatore ambientale notifica all’organismo di accreditamento dello Stato membro nel quale l’organizzazione interessata intende presentare domanda di registrazione o presso il quale è registrata informazioni dettagliate sul proprio accreditamento e il luogo e i tempi della verifica o della convalida.

3. Le attività di verifica e di convalida sono soggette al controllo dell’organismo di accreditamento dello Stato membro nel quale l’organizzazione interessata intende presentare domanda di registrazione o presso il quale è registrata. L’inizio dell’attività è comunicata allo Stato membro in questione.

CAPO VI

Organismi di accreditamento

Articolo 28

Modalità dell'accreditamento

1. Gli organismi di accreditamento designati dagli Stati membri in base all’articolo 4 del regolamento (CE) n. xxxx/2008 hanno il compito di accreditare i verificatori ambientali e di controllare le attività che questi svolgono a norma del presente regolamento.

2. Gli organismi di accreditamento valutano la competenza dei verificatori ambientali alla luce degli elementi descritti negli articoli 19, 20 e 21 attinenti all’ambito dell’accreditamento richiesto.

3. L’ambito dell’accreditamento dei verificatori ambientali è definito in base alla classificazione delle attività economiche di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006. Tale ambito è delimitato dalla competenza del verificatore ambientale e tiene eventualmente conto dell’entità e della complessità dell’attività.

4. Gli organismi di accreditamento istituiscono procedure adeguate per l’accreditamento, il diniego, la sospensione e la revoca dell’accreditamento dei verificatori ambientali e per il controllo di questi ultimi.

Tali procedure prevedono meccanismi per tener conto delle osservazioni presentate dalle parti interessate, compresi gli organismi competenti, in merito ai verificatori ambientali che presentano domanda di accreditamento e a quelli accreditati.

5. Se la domanda di accreditamento è respinta, l’organismo di accreditamento comunica al verificatore ambientale i motivi della decisione.

6. Gli organismi di accreditamento istituiscono, rivedono e aggiornano l’elenco dei verificatori ambientali e l’ambito del loro accreditamento nei rispettivi Stati membri e ogni mese comunicano alla Commissione e all’organismo competente dello Stato membro nel quale sono ubicati le modifiche apportate a tale elenco.

7. Nell’ambito delle norme e delle procedure in materia di controllo delle attività di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. xxxx/2008, gli organismi di accreditamento stilano un rapporto sul controllo qualora, previa consultazione del verificatore ambientale interessato, stabiliscano che:

a) il verificatore ambientale non ha svolto le attività in maniera sufficientemente adeguata da garantire il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento da parte dell’organizzazione, oppure

b) il verificatore ambientale ha effettuato la verifica e la convalida in violazione di una o più prescrizioni del presente regolamento.

Il rapporto è inviato all’organismo competente dello Stato membro presso il quale l’organizzazione è registrata o presenta domanda di registrazione ed eventualmente all’organismo che ha provveduto all’accreditamento.

Articolo 29

Sospensione e revoca dell’accreditamento

1. Ai fini della sospensione o della revoca dell’accreditamento è necessario consultare le parti interessate, compreso il verificatore ambientale, affinché l’organismo di accreditamento possa disporre degli elementi necessari per decidere.

2. L’organismo di accreditamento comunica al verificatore ambientale i motivi dei provvedimenti adottati e dell’eventuale processo di discussione con l'autorità responsabile dell'applicazione della legge interessata.

3. L’accreditamento è sospeso o revocato fino a quando non si ottengono garanzie sul rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento da parte dei verificatori, come opportuno, in funzione del tipo e dell'entità dell'inosservanza o della violazione degli obblighi normativi.

4. La sospensione dell’accreditamento è revocata quando l’organismo di accreditamento accerta che il verificatore ambientale è conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 30

Riunione degli organismi di accreditamento

1. Nell’ambito dell’organismo riconosciuto a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. xxxx/2008, gli organismi di accreditamento di tutti gli Stati membri si riuniscono almeno una volta all’anno in presenza di un rappresentante della Commissione (di seguito, “riunione degli organismi di accreditamento”).

2. La riunione degli organismi di accreditamento ha il compito di garantire la coerenza delle procedure in materia di:

a) accreditamento dei verificatori ambientali a norma del presente regolamento, comprese le procedure di diniego, sospensione e revoca dell’accreditamento;

b) controllo delle attività svolte dai verificatori accreditati.

3. La riunione degli organismi di accreditamento elabora documenti di orientamento su temi che rientrano nel settore di competenza degli organismi di accreditamento.

4. La riunione degli organismi di accreditamento adotta il proprio regolamento interno.

5. I documenti di orientamento di cui al paragrafo 3 e il regolamento interno di cui al paragrafo 4 sono trasmessi alla Commissione.

Articolo 31

Revisione tra pari degli organismi di accreditamento

1. La revisione tra pari riguardante l’accreditamento dei verificatori ambientali a norma del presente regolamento, che l’organismo di cui all'articolo 30, paragrafo 1, ha il compito di organizzare in applicazione dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. xxxx/2008, comprende almeno la valutazione delle norme e delle procedure in materia di:

a) competenza dei verificatori;

b) indipendenza, obiettività e imparzialità dei verificatori;

c) definizione dell’ambito dell’accreditamento dei verificatori;

d) requisiti per i verificatori;

e) controllo dei verificatori che svolgono attività di verifica e convalida negli Stati membri;

f) controllo dei verificatori che svolgono attività di verifica e convalida in paesi terzi;

g) gestione dell’elenco dei verificatori ambientali acreditati.

2. La revisione tra pari dei sistemi di accreditamento ai fini dell’applicazione del presente regolamento avviene periodicamente e al massimo ogni quattro anni.

3. L'organismo di cui all'articolo 30, paragrafo 1, trasmette una relazione annuale alla Commissione sulla revisione tra pari.

Tale relazione è resa disponibile al pubblico.

CAPO VII

Norme applicabili agli Stati membri

Articolo 32

Informazioni sugli organismi competenti

Gli Stati membri comunicano alla Commissione la struttura e le procedure che regolano il funzionamento degli organismi competenti. Essi aggiornano regolarmente tali informazioni.

Articolo 33

Assistenza alle organizzazioni ai fini del rispetto degli obblighi normativi in materia di ambiente

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema che, su richiesta delle organizzazioni che stanno espletando le formalità per la registrazione, consenta di fornire loro informazioni e assistenza sugli obblighi normativi in materia di ambiente vigenti negli Stati membri interessati.

2. L’assistenza comprende i seguenti elementi:

a) informazioni sugli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;

b) individuazione delle autorità responsabili dell'applicazione della legge per ciascun obbligo normativo in materia di ambiente ritenuto applicabile;

c) individuazione e chiarimenti in merito agli strumenti finalizzati a dimostrare il rispetto, da parte dell’organizzazione, degli obblighi normativi in materia di ambiente ritenuti applicabili;

d) se necessario, istituzione di contatti con le autorità responsabili dell'applicazione della legge del caso.

3. Gli Stati membri possono assegnare i compiti di cui ai paragrafi 1 e 2 agli organismi competenti o a qualsiasi altro organismo.

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi o le organizzazioni che designano a norma del paragrafo 3 dispongano delle competenze necessarie e delle risorse finanziarie e umane adeguate per poter svolgere i compiti affidatigli.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili dell'applicazione della legge rispondano alle richieste delle organizzazioni riguardanti gli obblighi normativi in materia di ambiente applicabili che rientrano nel loro ambito di competenza e forniscano loro informazioni sulla situazione di conformità a tali obblighi.

6. Gli Stati membri garantiscono che le autorità responsabili dell'applicazione della legge comunichino al più presto, e comunque entro un mese, all’organismo competente che ha registrato l’organizzazione qualsiasi inosservanza delle disposizioni del presente regolamento da parte delle organizzazioni registrate.

Articolo 34

Piano di promozione

Gli Stati membri adottano un piano di promozione comprendente obiettivi, azioni ed iniziative finalizzate a promuovere EMAS in generale e ad incentivare le organizzazioni ad aderirvi.

Articolo 35

Informazione

1. Gli Stati membri provvedono ad informare il pubblico sugli obiettivi e sulle componenti principali di EMAS.

2. Ove opportuno, gli Stati membri ricorrono, in particolare in collaborazione con associazioni industriali, dei consumatori, ambientaliste, sindacati e istituzioni locali, a pubblicazioni professionali, stampa locale, campagne di promozione e ogni altro strumento funzionale finalizzato a garantire una maggiore sensibilizzazione generale su EMAS.

3. Gli Stati membri provvedono a informare le organizzazioni sul contenuto del presente regolamento.

Articolo 36

Attività di promozione

Gli Stati membri svolgono attività di promozione a favore di EMAS, comprendenti:

1) promozione dello scambio di conoscenze e buone pratiche su EMAS tra tutte le parti interessate;

2) sviluppo di strumenti efficaci per la promozione di EMAS da condividere con le organizzazioni;

3) garanzia di un supporto tecnico alle organizzazioni per la definizione e la realizzazione delle attività di marketing di queste ultime;

4) incentivo a partenariati tra organizzazioni al fine di promuovere EMAS.

Articolo 37

Incentivo alla partecipazione delle organizzazioni di piccole dimensioni

Gli Stati membri provvedono a garantire la partecipazione delle organizzazioni di piccole dimensioni:

1) agevolandone l’accesso a informazioni e finanziamenti adattati appositamente alle loro esigenze;

2) garantendo che l’applicazione di diritti di registrazione ragionevoli ne incoraggi la partecipazione;

3) promuovendo misure di assistenza tecnica, in particolare abbinate alle iniziative dei professionisti o dei punti di contatto locali, delle amministrazioni locali, delle Camere di commercio, delle associazoni di categoria o artigianali.

Articolo 38

Gruppi di organizzazioni e approccio graduale

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità locali, in partecipazione con le associazioni industriali, le Camere di commercio e le parti interessate, forniscano assistenza particolare ai gruppi di organizzazioni connessi tra loro per vicinanza geografica o attività imprenditoriale, al fine di ottemperare ai requisiti per la registrazione di cui agli articoli 4, 5 e 6.

2. Gli Stati membri predispongono programmi finalizzati a incentivare le organizzazioni ad applicare un sistema di gestione ambientale. In particolare incoraggiano una strategia graduale che in ultima istanza possa portare alla registrazione EMAS.

Tali sistemi e programmi sono finalizzati a evitare costi superflui per i partecipanti, soprattutto le organizzazioni di piccole dimensioni.

Articolo 39

EMAS e altre politiche e strumenti ambientali in vigore nella Comunità

1. Gli Stati membri definiscono, di concerto con gli organismi competenti e con le autorità responsabili dell'applicazione della legge, una strategia annuale per determinare in che modo la registrazione EMAS conforme al presente regolamento:

a) possa essere considerata nella preparazione di nuova legislazione;

b) possa essere utilizzata come strumento ai fini dell’applicazione e del controllo del rispetto della legislazione.

2. Fatta salva la legislazione comunitaria, in particolare in materia di concorrenza, fiscalità e aiuti di Stato, ove opportuno gli Stati membri adottano provvedimenti per incentivare le organizzazioni a registrarsi o a rimanere registrate a EMAS. Tali provvedimenti si configurano in particolare come:

36. semplificazione degli obblighi, in modo tale che l’organizzazione in possesso di una registrazione EMAS sia ritenuta conforme a determinati obblighi normativi in materia di ambiente contenuti in altri strumenti legislativi individuati dalle autorità competenti oppure

37. migliore legislazione, in modo da modificare altri strumenti normativi per eliminare, ridurre o semplificare l’onere delle organizzazioni che aderiscono a EMAS, al fine di incentivare un funzionamento efficiente dei mercati e aumentare il grado di competitività.

Articolo 40

Costi e diritti

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di diritti tenendo conto dei seguenti elementi:

a) costi sostenuti per fornire alle organizzazioni informazioni e assistenza da parte degli organismi designati o istituiti a tal fine dagli Stati membri a norma dell’articolo 33;

b) costi sostenuti in relazione all’accreditamento e al controllo dei verificatori ambientali e altri costi correlati di EMAS;

c) costi di registrazione degli organismi competenti e costi aggiuntivi per la gestione del processo di registrazione per le organizzazioni situate al di fuori del territorio comunitario.

L’importo di tali diritti deve essere ragionevole e proporzionato alla dimensione dell’organizzazione e al carico di lavoro da svolgere.

2. Come misura di promozione gli Stati membri possono decidere di non imporre diritti.

Articolo 41

Inosservanza

1. Gli Stati membri adottano le misure giuridiche o amministrative opportune in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento.

2. Gli Stati membri istituiscono disposizioni efficaci per evitare che il logo EMAS sia utilizzato in violazione del presente regolamento.

Articolo 42

Informazione e comunicazioni alla Commissione

Ogni anno gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a norma del presente regolamento.

Nelle loro comunicazioni gli Stati membri tengono conto della relazione più recente che la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell’articolo 47.

CAPO VIII

Norme applicabili alla Commissione europea

Articolo 43

Informazione

1. La Commissione informa il pubblico sugli obiettivi e le componenti principali di EMAS.

2. La Commissione conserva e rende pubblici:

a) un registro dei verificatori ambientali e delle organizzazioni in possesso di una registrazione EMAS;

b) un database delle dichiarazioni ambientali e delle relazioni sulle prestazioni ambientali in formato elettronico.

Articolo 44

Collaborazione e coordinamento

1. La Commissione può promuovere la collaborazione tra gli Stati membri in particolare al fine di pervenire ad un’applicazione uniforme e coerente a livello comunitario delle norme in materia di:

a) registrazione delle organizzazioni,

b) verificatori ambientali,

c) informazioni e assistenza di cui all’articolo 33.

2. Fatta salva la legislazione comunitaria sugli appalti pubblici, la Commissione e le altre istituzioni e organismi comunitari fanno riferimento, ove opportuno, a EMAS o a sistemi equivalenti di gestione ambientale nelle condizioni riguardanti le prestazioni contrattuali nell’ambito dei contratti di opere e di servizi.

Articolo 45

Collegamento con altri sistemi di gestione ambientale

1. Gli Stati membri possono presentare, per iscritto, alla Commissione una richiesta di riconoscimento dei sistemi di gestione ambientale esistenti, o di una parte di essi, che hanno ottenuto, secondo opportune procedure riconosciute a livello nazionale o regionale, la certificazione di conformità alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

2. Nella richiesta gli Stati membri precisano le parti interessate dei sistemi di gestione ambientale e le corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

3. Gli Stati membri dimostrano l’equivalenza di tutte le parti pertinenti dei sistemi di gestione ambientale interessati con il presente regolamento.

4. La Commissone, dopo aver preso in esame la richiesta di cui al paragrafo 1 e nel rispetto della procedura istituita dall’articolo 49, paragrafo 2, riconosce le parti pertinenti dei sistemi di gestione ambientale e i requisiti di accreditamento per gli organismi di certificazione se ritiene che lo Stato membro interessato:

a) ha precisato in maniera sufficientemente chiara nella richiesta le parti pertinenti dei sistemi di gestione ambientale e le corrispondenti disposizioni del presente regolamento;

b) ha dimostrato adeguatamente l’equivalenza di tutte le parti pertinenti dei sistemi di gestione ambientale interessati con il presente regolamento.

5. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti dei sistemi di gestione ambientale riconosciuti, comprese le sezioni di EMAS di cui all'allegato I cui si applicano, e i requisiti per l'accreditamento riconosciuti.

Articolo 46

Elaborazione di documenti di riferimento settoriali

La Commissione garantisce lo scambio di informazioni e la collaborazione tra gli Stati membri e altre parti interessate riguardo alla buona pratica di gestione ambientale per i diversi settori, al fine di elaborare documenti di riferimento settoriali comprendenti la migliore pratica di gestione ambientale e indicatori di prestazione ambientale per particolari settori.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 49, paragrafo 3.

Articolo 47

Relazione

La Commissione prepara e trasmette periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente informazioni sulle iniziative e sui provvedimenti adottati a norma del presente Capo nonché le informazioni che le sono pervenute dagli Stati membri a norma degli articoli 32 e 42.

CAPO IX

Disposizioni finali

Articolo 48

Modifica degli allegati

1. La Commissione può modificare, ove necessario o opportuno, gli allegati alla luce dell'esperienza acquisita con EMAS, per soddisfare esigenze emerse in materia di orientamenti sui requisiti di EMAS e alla luce di eventuali modifiche di norme internazionali o dell'avvento di nuove norme pertinenti per l'efficacia del presente regolamento.

2. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 49, paragrafo 3.

Articolo 49

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di consultazione di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, in conformità dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 50

Revisione

La Commissione riesamina il sistema EMAS alla luce dell'esperienza acquisita durante il suo funzionamento e degli sviluppi internazionali. A tal fine tiene conto delle relazioni trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 47.

Articolo 51

Abrogazione e disposizioni transitorie

1. I seguenti atti sono abrogati:

a) regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)[25],

b) decisione 2001/681/CE della Commissione relativa agli orientamenti per l'attuazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)[26],

c) decisione 2006/193/CE della Commissione recante norme sull’utilizzo del logo EMAS in casi eccezionali di imballaggio per il trasporto e imballaggio terziario ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[27].

2. In deroga al paragrafo 1, si applicano il secondo, il terzo e il quarto comma del presente paragrafo.

Gli organismi di accreditamento e gli organismi competenti nazionali istituiti a norma del regolamento (CE) n. 761/2001 continuano ad esercitare le loro attività. Gli Stati membri modificano le procedure applicate dagli organismi di accreditamento e dagli organismi competenti in base al presente regolamento. Gli Stati membri provvedono affinché tali sistemi siano completamente operativi entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Le organizzazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 761/2001 continuano a figurare nel registro EMAS. Al momento della successiva verifica di un'organizzazione il verificatore ambientale controlla se questa è conforme ai nuovi requisiti introdotti dal presente regolamento. Se tale verifica è prevista prima dei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la data della verifica può essere prorogata di sei mesi previo accordo tra il verificatore ambientale e gli organismi competenti.

I verificatori ambientali accreditati a norma del regolamento (CE) n. 761/2001 possono continuare ad esercitare le loro attività nel rispetto dei requisiti istituiti dal presente regolamento.

3. I riferimenti al regolamento (CE) n. 761/2001 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.

Articolo 52

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO I

ANALISI AMBIENTALE

L’analisi ambientale deve riguardare i settori elencati di seguito.

1. Individuazione degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.

Oltre a preparare un elenco degli obblighi normativi applicabili, l’organizzazione deve anche precisare come sia possibile dimostrare il rispetto dei vari obblighi.

2. Individuazione di tutti gli aspetti ambientali diretti e indiretti che hanno un impatto ambientale significativo, definendoli e quantificandoli come opportuno, e compilazione di un registro degli impatti ritenuti significativi.

Nel valutare se un aspetto ambientale è significativo l’organizzazione deve prendere in esame i seguenti elementi:

38. possibilità di causare un danno ambientale;

39. fragilità dell’ambiente locale, regionale o mondiale;

40. entità, numero, frequenza e reversibilità degli aspetti o degli impatti esaminati;

41. esistenza di una legislazione ambientale in materia e obblighi previsti;

42. importanza per le parti interessate e per il personale dell’organizzazione.

(a) Aspetti ambientali diretti

Gli aspetti ambientali diretti sono quelli associati alle attività, ai prodotti e ai servizi dell’organizzazione medesima sui quali quest’ultima ha un controllo di gestione diretto.

Tutte le organizzazioni sono tenute a considerare gli aspetti diretti connessi alle operazioni che svolgono.

Gli aspetti ambientali diretti riguardano gli elementi inclusi nel seguente elenco non esaustivo:

43. obblighi normativi e limiti previsti dalle autorizzazioni;

44. emissioni in atmosfera;

45. emissioni nelle acque;

46. produzione, riciclaggio, riutilizzo, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi e altri tipi di rifiuti, in particolare quelli pericolosi;

47. utilizzo e contaminazione del terreno;

48. utilizzo di risorse naturali e di materie prime (compresa l’energia);

49. questioni locali (rumore, vibrazioni, odori, polveri, impatto visivo e altre);

50. aspetti legati ai trasporti (sia per beni che per servizi);

51. rischi di incidenti e impatti ambientali che derivano o possono derivare a seguito di incidenti e possibili situazioni di emergenza;

52. effetti sulla biodiversità.

(b) Aspetti ambientali indiretti

Gli aspetti ambientali indiretti sono quelli che possono derivare dall’interazione di un’organizzazione con terzi che possono essere influenzati, in misura ragionevole, dall’organizzazione che intende ottenere la registrazione EMAS.

Per le organizzazioni che non fanno parte del settore industriale, come le amministrazioni locali o gli istituti finanziari, è fondamentale che anch'esse considerino gli aspetti ambientali connessi con la loro attività principale. In tal senso non è sufficiente un inventario limitato agli aspetti ambientali di un sito dell’organizzazione e delle relative strutture.

Segue un elenco non esaustivo degli elementi di cui tener conto:

53. aspetti legati al ciclo di vita del prodotto (progettazione, sviluppo, imballaggio, trasporto, uso e recupero/smaltimento dei rifiuti);

54. investimenti di capitale, concessione di prestiti e servizi assicurativi;

55. nuovi mercati;

56. scelta e composizione dei servizi (ad esempio trasporto o servizi di ristorazione);

57. decisioni amministrative o di programmazione;

58. composizione delle serie di prodotti;

59. prestazioni e pratiche ambientali degli appaltatori, subappaltatori e fornitori.

Le organizzazioni devono essere in grado di dimostrare che gli aspetti ambientali significativi connessi alle procedure di appalto sono stati identificati e che gli impatti significativi associati a tali aspetti sono affrontati nell’ambito del sistema di gestione.

Nel caso degli aspetti ambientali indiretti, l’organizzazione deve valutare quanta influenza può avere su tali aspetti e i provvedimenti che può adottare per ridurre l’impatto.

3. Descrizione dei criteri per la valutazione dell’importanza dell’impatto ambientale

L’organizzazione deve definire i criteri per valutare l’importanza degli aspetti ambientali connessi alle proprie attività, prodotti e servizi al fine di stabilire quali di essi esercitino un impatto ambientale significativo.

I criteri elaborati da un’organizzazione devono tener conto della legislazione comunitaria e devono essere esaurienti, riproducibili, devono poter essere oggetto di una verifica indipendente e resi disponibili al pubblico.

Segue un elenco non esaustivo delle considerazioni di cui tener conto nella definizione dei criteri per la valutazione dell’importanza degli aspetti ambientali di un’organizzazione:

60. informazioni sullo stato dell'ambiente per determinare le attività, i prodotti e i servizi dell'organizzazione che possono avere un impatto ambientale;

61. dati di cui già dispone l’organizzazione sui rischi connessi ai materiali e all’energia in entrata, agli scarichi, ai rifiuti e alle emissioni;

62. pareri delle parti interessate;

63. attività ambientali dell’organizzazione che sono oggetto di regolamentazione;

64. attività di appalto;

65. progettazione, sviluppo, fabbricazione, distribuzione, manutenzione, utilizzo, riutilizzo, riciclaggio e smaltimento dei prodotti dell’organizzazione;

66. attività dell’organizzazione che presentano i costi ambientali e i benefici ambientali più significativi.

Quando valuta l’importanza degli impatti ambientali delle proprie attività, l’organizzazione non deve esaminare solo le condizioni operative normali ma anche quelle di avvio e chiusura e le situazioni di emergenza che si possono ragionevolmente prevedere. È necessario tener conto delle attività precedenti, in corso e pianificate.

4. Esame di tutte le pratiche e le procedure di gestione ambientale esistenti.

5. Valutazione dei dati risultanti dalle indagini su incidenti precedenti.

ALLEGATO II

Requisiti del sistema di gestione ambientale

e

ulteriori elementi di cui le organizzazioni che applicano il sistema EMAS devono tener conto

I requisiti applicabili al sistema di gestione ambientale in ambito EMAS sono quelli definiti nella sezione 4 della norma EN ISO 14001:2004 e riportati integralmente nella colonna di sinistra della tabella che segue, che costituisce la parte A del presente allegato.

Le organizzazioni registrate devono inoltre tener conto di ulteriori elementi direttamente connessi con vari elementi della sezione 4 della norma EN ISO 14001:2004. Tali elementi ulteriori sono riportati nella colonna di destra della tabella e costituiscono la parte B del presente allegato.

Parte A Requisiti del sistema di gestione ambientale di cui alla norma EN ISO 14001:2004 | Parte B Ulteriori elementi di cui le organizzazioni che applicano il sistema EMAS devono tener conto |

Le organizzazioni che aderiscono al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) devono conformarsi ai requisiti della norma EN ISO 14001:2004, che sono descritti nella sezione 4 della norma europea[28] e integralmente riportati di seguito. |

A. Requisiti del sistema di gestione ambientale |

A.1. Requisiti generali |

L’organizzazione deve stabilire, documentare, attuare, mantenere attivo e migliorare in continuo un sistema di gestione ambientale in conformità ai requisiti della presente norma internazionale e determinare come esso soddisfi tali requisiti. |

L’organizzazione deve definire e documentare il campo di applicazione del proprio sistema di gestione ambientale. |

A.2. Politica ambientale |

L’alta direzione deve definire la politica ambientale dell’organizzazione e assicurare che, all’interno del campo di applicazione definito per il proprio sistema di gestione ambientale, essa: |

a) sia appropriata alla natura, alla dimensione e agli impatti ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi; |

b) includa un impegno al miglioramento continuo e alla prevenzione dell’inquinamento; |

c) includa un impegno al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive, che riguardano i propri aspetti ambientali; |

d) fornisca il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e i traguardi ambientali; |

e) sia documentata, attuata e mantenuta attiva; |

f) sia comunicata a tutte le persone che lavorano per l’organizzazione o per conto di essa; |

g) sia disponibile al pubblico. |

A.3. Pianificazione |

A.3.1. Aspetti ambientali |

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per: |

a) identificare gli aspetti ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi che, all’interno del campo di applicazione definito per il sistema di gestione ambientale, l’organizzazione può tenere sotto controllo e quelli sui quali essa può esercitare un’influenza, tenendo conto degli sviluppi nuovi o pianificati, o di attività, prodotti e servizi nuovi o modificati; |

b) determinare quegli aspetti che hanno o possono avere impatto/i significativo/i sull’ambiente (ovvero gli aspetti ambientali significativi). |

L’organizzazione deve documentare e mantenere aggiornate queste informazioni. |

L’organizzazione deve assicurare che gli aspetti ambientali significativi siano tenuti in considerazione nello stabilire, attuare e mantenere attivo il proprio sistema di gestione ambientale. |

A.3.2. Prescrizioni legali e altre prescrizioni |

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per: |

a) identificare e avere accesso alle prescrizioni legali applicabili e alle altre prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive che riguardano i propri aspetti ambientali; |

b) determinare come tali prescrizioni si applicano ai propri aspetti ambientali. |

L’organizzazione deve assicurare che tali prescrizioni legali applicabili e altre prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive siano tenute in considerazione nello stabilire, attuare e mantenere attivo il proprio sistema di gestione ambientale. |

B.1. Rispetto degli obblighi normativi |

Le organizzazioni che intendono registrarsi al sistema EMAS devono poter dimostrare di: |

aver identificato e conoscere le implicazioni per l'organizzazione di tutti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente emerse nel corso dell’analisi ambientale di cui all’allegato I; |

provvedere al rispetto della normativa ambientale, comprese le autorizzazioni e i relativi limiti; |

aver predisposto procedure che consentano all'organizzazione di rispettare nel tempo tali obblighi. |

A.3.3. Obiettivi, traguardi e programma/i |

L’organizzazione deve, per ogni funzione e livello pertinente, stabilire, attuare e mantenere attivi obiettivi e traguardi ambientali documentati. |

Gli obiettivi e i traguardi devono essere misurabili, ove possibile, e devono essere coerenti con la politica ambientale, compresi gli impegni alla prevenzione dell’inquinamento, al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive, al miglioramento continuo. |

Quando stabilisce e riesamina i propri obiettivi e traguardi, un’organizzazione deve tenere in considerazione le prescrizioni legali e le altre prescrizioni che l’organizzazione stessa sottoscrive, e i propri aspetti ambientali significativi. Deve anche considerare le proprie opzioni tecnologiche, le proprie esigenze finanziarie, operative e commerciali, e i punti di vista delle parti interessate. |

Per raggiungere i propri obiettivi e traguardi, l’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attivi uno o più programmi. Il/I programma/i deve/devono contenere: |

a) l’indicazione delle responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi per ogni funzione e livello pertinente dell’organizzazione; |

b) i mezzi ed i tempi attraverso i quali essi devono essere raggiunti. |

B.2. Prestazioni |

Le organizzazioni devono poter dimostrare che il sistema di gestione e le procedure di audit siano rivolti alle effettive prestazioni ambientali dell'organizzazione con riferimento agli aspetti diretti e indiretti rilevati nell’analisi ambientale di cui all’allegato I. Le prestazioni dell'organizzazione rispetto ai suoi obiettivi e traguardi devono essere valutate all'interno del processo di riesame della direzione. L'organizzazione deve inoltre impegnarsi a migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali. A tal fine può basare la sua azione su programmi ambientali locali, regionali e nazionali. |

I mezzi con cui conseguire gli obiettivi e i traguardi non possono essere considerati obiettivi ambientali. Se l'organizzazione comprende uno o più siti, ogni sito cui si applica EMAS deve soddisfare tutti i requisiti del sistema, compreso il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali definito all'articolo 2, lettera b), del presente regolamento. |

A.4. Attuazione e funzionamento |

A.4.1. Risorse, ruoli, responsabilità e autorità |

La direzione deve assicurare la disponibilità delle risorse indispensabili per stabilire, attuare, mantenere attivo e migliorare il sistema di gestione ambientale. Esse comprendono le risorse umane e le competenze specialistiche, le infrastrutture organizzative, le tecnologie e le risorse finanziarie. |

Al fine di agevolare una gestione ambientale efficace, ruoli, responsabilità e autorità devono essere definiti, documentati e comunicati. |

L’alta direzione dell’organizzazione deve nominare un apposito rappresentante della direzione, o più di uno, il quale, indipendentemente da altre responsabilità, deve avere ruoli, responsabilità e autorità definiti per: |

a) assicurare che il sistema di gestione ambientale sia stabilito, attuato e mantenuto attivo in conformità ai requisiti della presente norma internazionale; |

b) riferire all’alta direzione sulle prestazioni del sistema di gestione ambientale al fine del riesame, comprese le raccomandazioni per il miglioramento. |

A.4.2. Competenza, formazione e consapevolezza | B.3. Partecipazione del personale |

L’organizzazione dovrebbe riconoscere che la partecipazione attiva del personale è un elemento trainante e il presupposto per continui miglioramenti ambientali ed è una risorsa fondamentale per migliorare le prestazioni ambientali e il metodo migliore per ancorare con successo il sistema di gestione ambientale e audit all’interno dell’organizzazione. Con l’espressione “partecipazione del personale” s’intende sia la partecipazione e l’informazione delle singole persone che dei loro rappresentanti. Per questo deve essere istituito un programma di partecipazione del personale a tutti i livelli. L’organizzazione dovrebbe riconoscere che l’impegno, la risposta e il sostegno attivo da parte della direzione sono il presupposto per il successo di questi processi. In quest’ambito occorre sottolineare la necessità di un feedback da parte della direzione nei confronti del personale. |

L’organizzazione deve assicurare che qualsiasi persona che esegua, per l’organizzazione stessa o per conto di essa, compiti che possono causare uno o più impatti ambientali significativi identificati dall’organizzazione, abbia acquisito la competenza necessaria mediante appropriata istruzione, formazione o esperienza, e deve conservarne le relative registrazioni. |

L’organizzazione deve identificare le necessità formative in relazione ai propri aspetti ambientali ed al proprio sistema di gestione ambientale. Essa deve provvedere alla formazione o intraprendere altre azioni per soddisfare tali necessità, e deve conservarne le relative registrazioni. |

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure affinché le persone che lavorano per l’organizzazione, o per conto di essa, siano consapevoli: |

a) dell’importanza della conformità alla politica ambientale, alle procedure e ai requisiti del sistema di gestione ambientale; |

b) degli aspetti ambientali significativi e dei relativi impatti ambientali, reali o potenziali, associati al proprio lavoro e dei benefici per l’ambiente dovuti al miglioramento delle proprie prestazioni individuali; |

c) dei propri ruoli e delle proprie responsabilità nell’ottenimento della conformità ai requisiti del sistema di gestione ambientale; |

d) delle conseguenze potenziali di scostamenti rispetto alle procedure specificate. |

Oltre a quanto indicato sopra, il personale deve essere coinvolto nel processo finalizzato al continuo miglioramento delle prestazioni ambientali dell’organizzazione attraverso: |

l’analisi ambientale iniziale, l’analisi della situazione attuale e il rilevamento e la verifica delle informazioni, l’istituzione e l’attuazione di un sistema di gestione ambientale e audit in grado di migliorare le prestazioni ambientali, dei comitati ambientali incaricati di raccogliere informazioni e garantire la partecipazione del responsabile ambientale/rappresentanti della direzione e del personale e dei rispettivi rappresentanti, gruppi di lavoro congiunti per il programma d’azione ambientale e l’audit ambientale, l’elaborazione delle dichiarazioni ambientali. |

A tal fine sarebbe opportuno ricorrere a forme appropriate di partecipazione, come il sistema del libro dei suggerimenti o lavori di gruppo su singoli progetti o i comitati ambientali. Le organizzazioni tengono conto degli orientamenti della Commissione sulla buona prassi in questo settore. Su richiesta, partecipano anche i rappresentanti del personale. |

A.4.3. Comunicazione |

L’organizzazione deve, in relazione ai propri aspetti ambientali ed al proprio sistema di gestione ambientale, stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per: |

a) assicurare la comunicazione interna fra i differenti livelli e le diverse funzioni dell’organizzazione; |

b) ricevere, documentare e rispondere alle richieste pertinenti provenienti dalle parti interessate esterne. |

L’organizzazione deve decidere se comunicare all’esterno riguardo ai propri aspetti ambientali significativi e deve documentare la propria decisione. Se l’organizzazione decide di comunicare all’esterno, essa deve stabilire ed attuare uno o più metodi di comunicazione esterna. |

B.4. Comunicazione |

Le organizzazioni devono poter dimostrare di avere un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate, comprese le comunità locali e i clienti, circa l’impatto ambientale delle loro attività e dei loro prodotti e servizi per individuare le questioni che preoccupano il pubblico e le altre parti interessate. |

L’apertura, la trasparenza e la comunicazione periodica di informazioni ambientali sono elementi determinanti al fine di differenziare EMAS da altri sistemi analoghi. Questi fattori sono inoltre importanti per l’organizzazione perché creano un rapporto di fiducia con le parti interessate. EMAS è sufficientemente flessibile da consentire alle organizzazioni di predisporre informazioni mirate per un determinato pubblico, garantendo allo stesso tempo che siano disponibili tutte le informazioni necessarie a coloro che le richiedono. |

A.4.4. Documentazione |

La documentazione del sistema di gestione ambientale deve comprendere: |

a) la politica ambientale, gli obiettivi e i traguardi; |

b) la descrizione del campo di applicazione del sistema di gestione ambientale; |

c) la descrizione dei principali elementi del sistema di gestione ambientale e delle loro interazioni, nonché il riferimento ai documenti correlati; |

d) i documenti, comprese le registrazioni, richiesti dalla presente norma internazionale; |

e) i documenti, comprese le registrazioni, che l’organizzazione ritiene necessari per assicurare una pianificazione, un funzionamento ed un controllo efficaci dei processi relativi ai propri aspetti ambientali significativi. |

A.4.5. Controllo dei documenti |

I documenti richiesti dal sistema di gestione ambientale e dalla presente norma internazionale devono essere tenuti sotto controllo. Le registrazioni sono documenti di tipo particolare e devono essere tenute sotto controllo in conformità ai requisiti indicati nel punto A.5.4. |

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per: |

a) approvare i documenti ai fini della loro adeguatezza prima dell'emissione; |

b) riesaminare e, qualora necessario, aggiornare e riapprovare i documenti; |

c) assicurare che le modifiche e lo stato di revisione corrente dei documenti siano identificati; |

d) assicurare che le edizioni appropriate dei documenti applicabili siano disponibili in tutti i luoghi d'uso; |

e) assicurare che i documenti rimangano leggibili e facilmente identificabili; |

f) assicurare che i documenti di origine esterna, che l'organizzazione ritiene necessari per la pianificazione e il funzionamento del sistema di gestione ambientale, siano identificati e che la loro distribuzione sia tenuta sotto controllo; |

g) impedire l'uso involontario di documenti obsoleti e applicare ad essi un'adeguata identificazione se per una qualsiasi ragione vengono conservati. |

A.4.6. Controllo operativo |

L’organizzazione deve identificare e pianificare le operazioni che sono associate agli aspetti ambientali significativi identificati, in conformità alla propria politica ambientale, ai propri obiettivi e ai propri traguardi, al fine di assicurare che siano condotte nelle condizioni specificate: |

a) stabilendo, attuando e mantenendo attive una o più procedure documentate per tenere sotto controllo situazioni in cui l’assenza di procedure documentate potrebbe portare a difformità rispetto alla politica ambientale, agli obiettivi e ai traguardi; |

b) elaborando, nella/e procedura/e, i criteri operativi; |

c) stabilendo, attuando e mantenendo attive le procedure concernenti gli aspetti ambientali significativi identificati dei beni e dei servizi utilizzati dall’organizzazione e comunicando ai fornitori, compresi gli appaltatori, le procedure e i requisiti ad essi applicabili. |

A.4.7. Preparazione e risposta alle emergenze |

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per individuare le potenziali situazioni di emergenza e i potenziali incidenti che possono avere un impatto sull’ambiente e le modalità di risposta ad essi. |

L’organizzazione deve rispondere alle situazioni di emergenza e agli incidenti reali e prevenire o mitigare gli impatti ambientali negativi ad essi associati. |

L’organizzazione deve periodicamente riesaminare e, allorché necessario, revisionare le sue procedure di preparazione e risposta alle emergenze, in particolare dopo che si sono verificati incidenti o situazioni di emergenza. |

L’organizzazione deve inoltre sottoporre periodicamente a prova queste procedure, ove possibile. |

A.5. Verifica |

A.5.1. Sorveglianza e misurazione |

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per sorvegliare e misurare, regolarmente, le principali caratteristiche delle proprie operazioni che possono avere un impatto ambientale significativo. La/e procedura/e deve/devono comprendere la documentazione delle informazioni che consentono di sorvegliare l’andamento delle prestazioni, dei controlli operativi applicabili e della conformità agli obiettivi e ai traguardi ambientali dell’organizzazione. |

L’organizzazione deve assicurare che sia utilizzata, e sottoposta a manutenzione, attrezzatura di sorveglianza e misurazione tarata o verificata e deve conservarne le relative registrazioni. |

A.5.2. Valutazione del rispetto delle prescrizioni |

A.5.2.1. Coerentemente con il proprio impegno al rispetto delle prescrizioni, l’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per la valutazione periodica del rispetto delle prescrizioni legali applicabili. |

L’organizzazione deve conservare le registrazioni dei risultati delle valutazioni periodiche. |

A.5.2.2. L’organizzazione deve valutare il rispetto delle altre prescrizioni che essa sottoscrive. L’organizzazione, se lo desidera, può combinare tale valutazione con la valutazione del rispetto delle prescrizioni legali di cui al punto A.5.2.1 o stabilire una o più procedure separate. |

L’organizzazione deve conservare le registrazioni dei risultati delle valutazioni periodiche. |

A.5.3. Non conformità, azioni correttive e azioni preventive |

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per trattare le non conformità reali o potenziali e per intraprendere azioni correttive e azioni preventive. La/e procedura/e deve/devono definire i requisiti per: |

a) identificare e correggere le non conformità e intraprendere azioni per mitigare i relativi impatti ambientali; |

b) esaminare le non conformità, determinarne la/e causa/e e intraprendere azioni al fine di impedirne il ripetersi; |

c) valutare la necessità di azioni tese a prevenire le non conformità ed attuare le azioni appropriate identificate per impedirne il verificarsi; |

d) registrare i risultati delle azioni correttive e delle azioni preventive intraprese; |

e) riesaminare l’efficacia delle azioni correttive e delle azioni preventive intraprese. Le azioni intraprese devono essere adeguate all’importanza dei problemi e agli impatti ambientali fronteggiati. |

L’organizzazione deve assicurare che alla documentazione del sistema di gestione ambientale siano apportate tutte le modifiche necessarie. |

A.5.4. Controllo delle registrazioni |

L’organizzazione deve stabilire e mantenere attive le registrazioni necessarie a dimostrare la conformità ai requisiti del proprio sistema di gestione ambientale e della presente norma internazionale, e i risultati ottenuti. |

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per l’identificazione, l'archiviazione, la protezione, la reperibilità, la conservazione e l’eliminazione delle registrazioni. |

Le registrazioni devono essere leggibili, identificabili e rintracciabili e devono restare tali. |

A.5.5. Audit interno |

L’organizzazione deve assicurare che siano condotti audit interni del sistema di gestione ambientale a intervalli pianificati, al fine di: |

a) determinare se il sistema di gestione ambientale: |

- è conforme a quanto è stato pianificato per la gestione ambientale, compresi i requisiti della presente norma internazionale; |

- è stato correttamente attuato ed è mantenuto attivo; |

b) fornire alla direzione informazioni sui risultati degli audit. |

Uno o più programmi di audit devono essere pianificati, stabiliti, attuati e mantenuti attivi dall’organizzazione, tenendo in considerazione l’importanza ambientale della/e operazione/i esaminata/e e i risultati degli audit precedenti. |

Devono essere stabilite, attuate e mantenute attive una o più procedure di audit che indichino: |

- le responsabilità e i requisiti per pianificare e condurre gli audit, per riportarne i risultati e per conservarne le relative registrazioni; |

- la determinazione dei criteri, del campo di applicazione, della frequenza e della metodologia degli audit. |

La selezione degli auditor e la conduzione degli audit deve assicurare l'obiettività e l'imparzialità del processo di audit. |

A.6. Riesame della direzione |

L’alta direzione deve riesaminare il sistema di gestione ambientale dell’organizzazione, ad intervalli pianificati, per assicurare che esso continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace. I riesami devono comprendere la valutazione delle opportunità di miglioramento e la necessità di apportare modifiche al sistema di gestione ambientale, compresi politica, obiettivi e traguardi ambientali. |

Le registrazioni dei riesami della direzione devono essere conservate. |

Gli elementi in ingresso per i riesami della direzione devono comprendere: |

a) i risultati degli audit interni e delle valutazioni sul rispetto delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive; |

b) le comunicazioni provenienti dalle parti interessate esterne, compresi i reclami; |

c) la prestazione ambientale dell’organizzazione; |

d) il grado di raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi; |

e) lo stato delle azioni correttive e preventive; |

f) lo stato di avanzamento delle azioni previste dai precedenti riesami della direzione; |

g) il cambiamento di situazioni circostanti, comprese le evoluzioni delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni relative ai propri aspetti ambientali; |

h) le raccomandazioni per il miglioramento. |

Gli elementi in uscita dal riesame della direzione devono comprendere tutte le decisioni e le azioni relative a possibili modifiche alla politica ambientale, agli obiettivi e ai traguardi e ad altri elementi del sistema di gestione ambientale, coerentemente con l'impegno al miglioramento continuo. |

Elenco degli enti nazionali di normazione BE: IBN/BIN (Institut Belge de Normalisation/Belgisch Instituut voor Normalisatie) CZ: ČNI (Český normalizační institut) DK: DS (Dansk Standard) DE: DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.) EE: EVS (Eesti Standardikeskus) EL: ELOT (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης) ES: AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) FR: AFNOR (Association Française de Normalisation) IEL: NSAI (National Standards Authority of Ireland) IT: UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) CY: Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας LV: LVS (Latvijas Standarts) LT: LST (Lietuvos standartizacijos departamentas) LU: SEE (Service de l’Energie de l’Etat) (Luxembourg) HU: MSZT (Magyar Szabványügyi Testület) MT: MSA (Awtorita` Maltija dwar l-Istandards / Malta Standards Authority) NL: NEN (Nederlands Normalisatie-Instituut) AT: ON (Österreichisches Normungsinstitut) PL: PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) PT: IPQ (Instituto Português da Qualidade) SI: SIST (Slovenski inštitut za standardizacijo) SK: SÚTN (Slovenský ústav technickej normalizácie) FI: SFS (Suomen Standardisoimisliitto r.y) SE: SIS (Swedish Standards Institute) UK: BSI (British Standards Institution).” |

ALLEGATO III

AUDIT AMBIENTALE INTERNO

A. PROGRAMMA DI AUDIT E FREQUENZA

1. Programma di audit

Il programma di audit garantisce che la direzione dell’organizzazione disponga delle informazioni necessarie per esaminare le prestazioni ambientali dell’organizzazione e l’efficacia del sistema di gestione ambientale e sia in grado di dimostrare che tutti questi aspetti sono sotto controllo.

2. Obiettivi del programma di audit

Gli obiettivi devono includere, in particolare, la valutazione dei sistemi di gestione in atto e determinare la conformità alle politiche e al programma dell’organizzazione, compreso il rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.

3. Ambito del programma di audit

L’ambito globale dei singoli audit o di ciascuna fase di un ciclo di audit, a seconda dei casi, deve essere chiaramente definito e deve precisare esplicitamente:

67. le tematiche interessate;

68. le attività oggetto di audit;

69. i criteri ambientali da considerare;

70. il periodo cui si riferisce l’audit.

L’audit ambientale comprende la valutazione dei dati fattuali necessari per valutare le prestazioni.

4. Frequenza dell’audit

L’audit o il ciclo di audit riguardante tutte le attività dell’organizzazione deve essere completato, secondo il caso, a intervalli non superiori a tre anni. La frequenza con cui ogni attività è sottoposta ad audit varia in funzione dei fattori seguenti:

71. natura, dimensione e complessità delle attività;

72. significatività degli impatti ambientali associati;

73. importanza ed urgenza dei problemi individuati da audit precedenti;

74. precedenti in materia di problemi ambientali.

Le attività più complesse con un impatto ambientale maggiormente significativo devono essere sottoposte ad audit con maggiore frequenza.

L’organizzazione deve effettuare gli audit almeno una volta all’anno; ciò aiuterà a dimostrare alla direzione dell'organizzazione e al verificatore ambientale che gli aspetti ambientali significativi sono sotto controllo.

L’organizzazione procede all’audit:

75. delle proprie prestazioni ambientali e

76. del rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.

B. Attività di audit

Le attività di audit comprendono colloqui con il personale, ispezione delle condizioni operative e degli impianti ed esame dei registri, delle procedure scritte e di altra documentazione pertinente, con l’obiettivo di valutare le prestazioni ambientali dell’attività oggetto di audit e determinare se essa sia conforme alle norme e alle disposizioni regolamentari applicabili o agli obiettivi e ai traguardi stabiliti e appurare se il sistema in vigore per gestire le responsabilità ambientali è efficace e appropriato. Per determinare l’efficacia del sistema gestionale nel suo complesso è opportuno ricorrere, tra l’altro, a controlli a campione della conformità a questi criteri.

Il processo di audit deve in particolare comprendere le tappe seguenti:

77. comprensione dei sistemi di gestione;

78. valutazione dei punti forti e dei punti deboli dei sistemi di gestione;

79. raccolta degli elementi giustificativi pertinenti;

80. valutazione dei risultati dell’audit;

81. preparazione delle conclusioni dell’audit;

82. comunicazione dei risultati e delle conclusioni dell’audit.

C. Comunicazione dei risultati e delle conclusioni dell’audit

Gli obiettivi fondamentali di una relazione scritta sull’audit sono i seguenti:

83. documentare l’ambito dell’audit;

84. fornire alla direzione informazioni sullo stato di conformità alla politica ambientale dell’organizzazione e sui progressi ambientali dell’organizzazione;

85. fornire alla direzione informazioni sull’efficacia e sull’affidabilità delle modalità applicate per monitorare gli impatti ambientali dell’organizzazione;

86. dimostrare la necessità di azioni correttive, se necessarie.

ALLEGATO IV

COMUNICAZIONI AMBIENTALI

A. INTRODUZIONE

Le informazioni ambientali devono essere presentate in maniera chiara e coerente in formato elettronico o cartaceo.

B. Dichiarazione ambientale

La dichiarazione ambientale deve contenere almeno gli elementi descritti di seguito e rispettare i requisiti minimi qui riportati:

87. una descrizione chiara e priva di ambiguità dell’organizzazione che chiede la registrazione EMAS e una sintesi delle sue attività e dei suoi prodotti e servizi, nonché delle sue relazioni con le eventuali organizzazioni capo gruppo;

88. la politica ambientale dell’organizzazione e una breve illustrazione del suo sistema di gestione ambientale;

89. una descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti, che determinano impatti ambientali significativi dell’organizzazione con una spiegazione della natura degli impatti connessi a tali aspetti (allegato I.2);

90. una descrizione degli obiettivi e dei traguardi ambientali in relazione agli aspetti e impatti ambientali significativi;

91. una sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni dell’organizzazione rispetto ai suoi obiettivi e traguardi ambientali per quanto riguarda i propri impatti ambientali significativi. La comunicazione deve riguardare gli indicatori chiave ( core indicators ) e altri indicatori esistenti delle prestazioni ambientali di cui alla lettera D;

92. altri fattori concernenti le prestazioni ambientali, comprese le prestazioni rispetto alle disposizioni di legge per quanto riguarda gli impatti ambientali significativi;

93. una descrizione degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente e la dimostrazione del rispetto di tali obblighi;

94. il nome e il numero di accreditamento del verificatore ambientale e la data di convalida.

C. Relazione sulle prestazioni ambientali

La relazione sulle prestazioni ambientali deve contenere almeno gli elementi descritti di seguito e rispettare i requisiti minimi qui riportati:

95. una sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni dell’organizzazione rispetto ai suoi obiettivi e traguardi ambientali per quanto riguarda i propri impatti ambientali significativi. La relazione deve riguardare gli indicatori chiave e altri indicatori esistenti delle prestazioni ambientali di cui alla lettera D;

96. altri fattori concernenti le prestazioni ambientali, comprese le prestazioni rispetto alle disposizioni di legge per quanto riguarda gli impatti ambientali significativi;

97. una descrizione degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente e la dimostrazione del rispetto di tali obblighi;

98. il nome e il numero di accreditamento del verificatore ambientale e la data di convalida.

D. Indicatori chiave e altri indicatori esistenti di prestazioni ambientali

1. Introduzione

Le organizzazioni devono riferire, sia nella dichiarazione ambientale che nella relazione sulle prestazioni ambientali, in merito agli indicatori chiave ( core indicators ) nella misura in cui essi si riferiscono agli aspetti ambientali diretti dell’organizzazione, e ad altri opportuni indicatori già esistenti delle prestazioni ambientali, come indicato di seguito.

2. Indicatori chiave

99. Questi indicatori devono applicarsi a tutti i tipi di organizzazioni e riguardano principalmente le seguenti tematiche ambientali:

efficienza energetica;

efficienza dei materiali;

acqua;

rifiuti;

biodiversità;

emissioni.

100. Ciascun indicatore chiave si compone di:

(i) una cifra A che indica il consumo/impatto totale annuo nel settore definito;

(ii) una cifra B che indica la produzione totale annua dell’organizzazione;

(iii) una cifra R che rappresenta il rapporto A/B.

Tutte le organizzazioni devono riferire su tutti i tre elementi elencati per ciascun indicatore.

Il consumo/impatto totale annuo in un determinato settore (cifra A ) deve essere indicato come segue:

(i) per l’efficienza energetica

* il " consumo totale diretto di energia " indica il consumo totale annuo di energia espresso in tonnellate di equivalente petrolio (tep);

* il " consumo totale di energie rinnovabili " indica il consumo totale annuo di energia (elettrica e termica) prodotta da fonti rinnovabili espresso in tonnellate di equivalente petrolio (tep);

(ii) per l’efficienza dei materiali

* il "flusso di massa annuo dei diversi materiali utilizzati” (esclusi i vettori di energia e l’acqua), espresso in tonnellate;

(iii) per l’acqua

* il " consumo idrico totale annuo ", espresso in m³;

(iv) per i rifiuti

* la " produzione totale annua di rifiuti ", espressa in tonnellate;

(v) per la biodiversità

* l’ " utilizzo del terreno ", espresso in m²;

(vi) per le emissioni

* le " emissioni totali annue di gas serra” espresse in tonnellate di CO2 equivalente.

L’indicazione della produzione totale annua dell’organizzazione, cifra B , è uguale per tutti i settori, ma è adeguata ai diversi tipi di organizzazione, in funzione del tipo di attività svolto. In particolare, per le organizzazioni che operano nel settore della produzione (industria), la produzione indica il valore aggiunto totale annuo lordo espresso in milioni di euro (mio EUR); per le organizzazioni di piccole dimensioni, indica il fatturato totale annuo o il numero di addetti; infine, per le organizzazioni che non operano nel settore della produzione (cioè amministrazione o servizi), si riferisce alla dimensione dell’organizzazione espressa in numero di addetti.

3. Altri indicatori pertinenti di prestazioni ambientali

Ogni anno ciascuna organizzazione deve inoltre riferire sulle proprie prestazioni attinenti agli aspetti ambientali più specifici indicati nella dichiarazione ambientale e, se disponibili, deve tener conto e far riferimento ai documenti di riferimento settoriali di cui all’articolo 46 del presente regolamento.

A tal fine le organizzazioni possono decidere di utilizzare altri indicatori esistenti di prestazioni ambientali, garantendo che gli indicatori prescelti:

(i) forniscano una valutazione accurata delle prestazioni dell’organizzazione;

(ii) siano comprensibili e privi di ambiguità;

(iii) consentano la comparazione da un anno all’altro per valutare l’evoluzione delle prestazioni ambientali dell’organizzazione;

(iv) consentano confronti con i parametri di riferimento a livello settoriale, nazionale o regionale, come opportuno;

(v) consentano eventualmente confronti con gli obblighi regolamentari.

E. Disponibilità al pubblico

L’organizzazione deve poter dimostrare al verificatore ambientale che chiunque sia interessato alle prestazioni ambientali dell’organizzazione può facilmente avere libero accesso alle informazioni di cui alle lettere da B a D.

F. Responsabilità locale

Le organizzazioni che aderiscono a EMAS possono elaborare una dichiarazione ambientale o una relazione sulle prestazioni ambientali cumulativa concernente più ubicazioni geografiche.

Poiché la finalità del sistema EMAS è garantire la responsabilità a livello locale, le organizzazioni devono garantire che gli impatti ambientali significativi di ogni sito siano chiaramente identificati e riportati nella dichiarazione ambientale o nella relazione sulle prestazioni ambientali cumulativa.

ALLEGATO V

LOGO EMAS

[pic]

Il logo deve essere:

- in tre colori (verde Pantone n. 355; giallo Pantone n.109; blu Pantone n.286) oppure

- nero su bianco oppure

- bianco su nero.

ALLEGATO VI

Informazioni per la registrazione

(informazioni da fornire ove applicabile)

1. ORGANIZZAZIONE |

Nome |

Indirizzo |

Città |

Codice postale |

Paese/Land/regione/comunità autonoma |

Referente |

Telefono |

FAX |

E-mail |

Sito web |

Numero di registrazione |

Data di registrazione |

Data di sospensione della registrazione |

Data di revoca della registrazione |

Data della prossima dichiarazione ambientale |

Data della prossima relazione sulle prestazioni ambientali |

Codice NACE delle attività |

Numero di addetti |

Fatturato o bilancio annuo |

2. SITO |

Nome |

Indirizzo |

Codice postale |

Città |

Paese/Land/regione/comunità autonoma |

Referente |

Telefono |

FAX |

E-mail |

Sito web |

Numero di registrazione |

Data di registrazione |

Data di sospensione della registrazione |

Data di revoca della registrazione |

Data della prossima dichiarazione ambientale |

Data della prossima relazione sulle prestazioni ambientali |

Codice NACE delle attività |

Numero di addetti |

Fatturato o bilancio annuo |

3. VERIFICATORE ACCREDITATO |

Nome del verificatore |

Indirizzo |

Codice postale |

Città |

Paese/Land/regione/comunità autonoma |

Telefono |

FAX |

E-mail |

Numero di registrazione dell’accreditamento |

Ambito dell’accreditamento (codici NACE) |

Organismo di accreditamento |

Fatto a ... il .../.../200 |

Firma del rappresentante dell’organizzazione |

ALLEGATO VII

Dichiarazione del verificatore sulle attività di verifica e convalida

Il/La sottoscritto/a ……...........................................................................................…………(nome),

numero di registrazione come verificatore EMAS ………………………………………….………….. ,

acceditato per l’ambito................................................................. (codice NACE) ,

dichiara di aver verificato che il sito (i siti) o l’intera organizzazione indicata nella dichiarazione ambientale/relazione sulle prestazioni ambientali (*) dell’organizzazione …………………………… (denominazione) ,

numero di registrazione (se esistente) ………………………………………………………….,

risponde (rispondono) a tutte le prescrizioni del regolamento (CE) n. xxxx/[anno] del Parlamento europeo e del Consiglio del [data] sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a dichiara che:

- la verifica e la convalida si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente regolamento,

- non risultano elementi che attestino l'inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente,

- i dati e le informazioni contenuti nella dichiarazione ambientale/relazione sulle prestazioni ambientali (*) dell’organizzazione/sito (*) forniscono un’immagine affidabile, credibile e corretta di tutte le attività dell’organizzazione/del sito (*) svolte nell’ambito indicato nella dichiarazione ambientale.

Fatto a ... il .../.../200….

Firma

(*): cancellare la voce non applicabile.

ALLEGATO VIII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 761/2001 | Presente regolamento |

Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 1 |

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) | - |

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) | - |

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c) | - |

Articolo 1, paragrafo 2, lettera d) | - |

Articolo 2, lettera a) | Articolo 2, paragrafo 1 |

Articolo 2, lettera b) | - |

Articolo 2, lettera c) | Articolo 2, paragrafo 2 |

Articolo 2, lettera d) | Articolo 2, paragrafo 4 |

Articolo 2, lettera e) | - |

Articolo 2, lettera f) | Articolo 2, paragrafo 5 |

Articolo 2, lettera g) | Articolo 2, paragrafo 6 |

Articolo 2, lettera h) | Articolo 2, paragrafo 7 |

Articolo 2, lettera i) | Articolo 2, paragrafo 8 |

Articolo 2, lettera j) | Articolo 2, paragrafo 9 |

Articolo 2, lettera k) | Articolo 2, paragrafo 10 |

Articolo 2, lettera l) | Articolo 2, paragrafo 12 |

Articolo 2, lettera l), punto i) | - |

Articolo 2, lettera l), punto ii) | - |

Articolo 2, lettera m) | - |

Articolo 2, lettera n) | Articolo 2, paragrafo 13 |

Articolo 2, lettera o) | Articolo 2, paragrafo 15 |

Articolo 2, lettera p) | - |

Articolo 2, lettera q) | Articolo 2, paragrafo 16 |

Articolo 2, lettera r) | - |

Articolo 2, lettera s), prima frase | Articolo 2, paragrafo 17 |

Articolo 2, lettera s), seconda-quarta frase | - |

Articolo 2, lettera t) | Articolo 2, paragrafo 18 |

Articolo 2, lettera u) | - |

Articolo 3, paragrafo 1 | - |

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a), prima frase | Articolo 4, paragrafo 1 |

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a), seconda frase | Articolo 4, paragrafo 3 |

Articolo 3, paragrafo 2, lettera b) | Articolo 4, paragrafo 6 |

Articolo 3, paragrafo 2, lettera c) | Articolo 4, paragrafo 7 |

Articolo 3, paragrafo 2, lettera d) | Articolo 4, paragrafo 8 |

Articolo 3, paragrafo 2, lettera e) | Articolo 5, paragrafo 2, primo comma; articolo 6, paragrafo 3 |

Articolo 3, paragrafo 3, lettera a) | Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) |

Articolo 3, paragrafo 3, lettera b), prima frase | Articolo 6, paragrafo 1, lettere b) - d) |

Articolo 3, paragrafo 3, lettera b), seconda frase | Articolo 7, paragrafo 1 |

Articolo 4, paragrafo 1) | - |

Articolo 4, paragrafo 2 | Articolo 51, paragrafo 2 |

Articolo 4, paragrafo 3 | - |

Articolo 4, paragrafo 4 | - |

Articolo 4, paragrafo 5), prima frase | Articolo 26, paragrafo 1 |

Articolo 4, paragrafo 5), seconda frase | Articolo 26, paragrafo 2 |

Articolo 4, paragrafo 6 | Articolo 42 |

Articolo 4, paragrafo 7 | - |

Articolo 4, paragrafo 8, primo comma | Articolo 30, paragrafo 1 |

Articolo 4, paragrafo 8, secondo comma | Articolo 30, paragrafi 3 + 5 |

Articolo 4, paragrafo 8, terzo comma, prima e seconda frase | Articolo 31, paragrafo 1 |

Articolo 4, paragrafo 8, terzo comma, ultima frase | Articolo 31, paragrafo 3 |

Articolo 5, paragrafo 1 | Articolo 11, paragrafo 1, prima frase |

Articolo 5, paragrafo 2 | Articolo 11, paragrafo 3 |

Articolo 5, paragrafo 3, prima frase | Articolo 12, paragrafo 1 |

Articolo 5, paragrafo 3, seconda frase, primo trattino | Articolo 12, paragrafo 1, lettera a) |

Articolo 5, paragrafo 3, seconda frase, secondo trattino | Articolo 12, paragrafo 1, lettera b) |

Articolo 5, paragrafo 4 | Articolo 11, paragrafo 1, seconda frase |

Articolo 5, paragrafo 5, prima frase | Articolo 15, paragrafo 1 |

Articolo 5, paragrafo 5, seconda frase | Articolo 15, paragrafo 3, prima frase |

Articolo 5, paragrafo 5, terza frase | Articolo 16, paragrafo 1 |

Articolo 5, paragrafo 5, quarta frase | Articolo 15, paragrafo 3, seconda e terza frase |

Articolo 6, paragrafo 1 | Articolo 13, paragrafo 1 |

Articolo 6, paragrafo 1, primo trattino | Articolo 13, paragrafo 2, lettera a) + articolo 5, paragrafo 2, lettera a) |

Articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino | Articolo 13, paragrafo 2, lettera a) + articolo 5, paragrafo 2, lettera c) |

Articolo 6, paragrafo 1, terzo trattino | Articolo 13, paragrafo 2, lettera a) + articolo 5, paragrafo 2, lettera d) |

Articolo 6, paragrafo 1, quarto trattino | Articolo 13, paragrafo 2, lettera c) |

Articolo 6, paragrafo 1, ultima frase | Articolo 13, paragrafo 2, prima frase |

Articolo 6, paragrafo 2 | Articolo 14, paragrafo 3 |

Articolo 6, paragrafo 3, primo trattino | Articolo 14, paragrafo 4, lettera a) |

Articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino | Articolo 14, paragrafo 4, lettera b) |

Articolo 6, paragrafo 3, terzo trattino | Articolo 14, paragrafo 4, lettera c) |

Articolo 6, paragrafo 3, ultima frase | Articolo 14, paragrafo 8 |

Articolo 6, paragrafo 4, primo comma | Articolo 14, paragrafo 2 |

Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma | Articolo 14, paragrafo 5 |

Articolo 6, paragrafo 5, prima frase | Articolo 14, paragrafo 7 |

Articolo 6, paragrafo 5, seconda frase | Articolo 14, paragrafi 9 - 10 |

Articolo 6, paragrafo 6 | Articolo 14, paragrafo 11 |

Articolo 7, paragrafo 1 | Articolo 29, paragrafo 6 |

Articolo 7, paragrafo 2, prima frase | Articolo 12, paragrafo 2 |

Articolo 7, paragrafo 2, seconda frase | Articolo 12, paragrafo 3 |

Articolo 7, paragrafo 3 | Articolo 43, paragrafo 2, lettere a) + b) |

Articolo 8, paragrafo 1, prima frase | Articolo 10, paragrafo 1 |

Articolo 8, paragrafo 1, seconda frase | Articolo 10, paragrafo 2 |

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a) | Articolo 10, paragrafo 4 |

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b) | - |

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c) | - |

Articolo 8, paragrafo 2, lettera d) | - |

Articolo 8, paragrafo 2, lettera e) | Articolo 10, paragrafo 4 |

Articolo 8, paragrafo 3, lettera a) | - |

Articolo 8, paragrafo 3, lettera b), prima frase | Articolo 10, paragrafo 4 |

Articolo 8, paragrafo 3, ultimo comma | - |

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma | Articolo 4, paragrafo 3 |

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 45, paragrafo 4 |

Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) | Articolo 45, paragrafo 4 |

Articolo 9, paragrafo 1, ultimo comma | Articolo 45, paragrafo 5 |

Articolo 9, paragrafo 2 | - |

Articolo 10, paragrafo 1, lettera a) | - |

Articolo 10, paragrafo 1, lettera b) | - |

Articolo 10, paragrafo 1, lettera c) | - |

Articolo 10, paragrafo 2, primo comma | Articolo 39, paragrafi 1 e 2 |

Articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, prima frase | Articolo 42 |

Articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase | Articolo 47 |

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma | Articolo 37 |

Articolo 11, paragrafo 1, primo trattino | Articolo 37, lettera a) |

Articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino | Articolo 37, lettera c) |

Articolo 11, paragrafo 1, terzo trattino | Articolo 37, lettera b) |

Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, prima frase | Articolo 38, paragrafo 1 |

Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase | - |

Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, terza frase | Articolo 38, paragrafo 2 |

Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, quarta frase | Articolo 38, paragrafo 3 |

Articolo 11, paragrafo 2 | Articolo 44, paragrafo 2 |

Articolo 11, paragrafo 3, prima frase | Articolo 42, prima frase |

Articolo 11, paragrafo 3, seconda frase | Articolo 47 |

Articolo 12, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 35, paragrafo 3 |

Articolo 12, paragrafo 1, lettera b) | Articolo 35, paragrafo 1 |

Articolo 12, paragrafo 1, ultimo comma | Articolo 35, paragrafo 2 |

Articolo 12, paragrafo 2 | Articolo 42 |

Articolo 12, paragrafo 3 | - |

Articolo 13 | Articolo 41 |

Articolo 14, paragrafo 1 | Articolo 48, paragrafo 1 |

Articolo 14, paragrafo 2 | - |

Articolo 14, paragrafo 3 | - |

Articolo 15, paragrafo 1 | Articolo 50 |

Articolo 15, paragrafo 2 | Articolo 48 |

Articolo 15, paragrafo 3 | - |

Articolo 16, paragrafo 1 | Articolo 40, paragrafo 1 |

Articolo 16, paragrafo 2 | Articolo 42 |

Articolo 17, paragrafo 1 | - |

Articolo 17, paragrafo 2 | Articolo 51, paragrafo 2 |

Articolo 17, paragrafo 3 | Articolo 51, paragrafo 2 |

Articolo 17, paragrafo 4 | Articolo 51, paragrafo 2 |

Articolo 17, paragrafo 5 | - |

Articolo 18, prima frase | Articolo 52, paragrafo 1 |

Articolo 18, seconda frase | Articolo 52, ultima frase |

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE CHE HANNO RIPERCUSSIONI DI BILANCIO ESCLUSIVAMENTE LIMITATE ALLA PARTE ENTRATE

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa:

Ambiente (Codice ABB 0703: Attuazione delle politiche e della normativa comunitaria in materia di ambiente).

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

07 01 04 01: LIFE + (Strumento finanziario per l'ambiente – 2007-2013) - Spese di gestione amministrativa

07 03 07: LIFE + (Strumento finanziario per l'ambiente – 2007-2013)

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

L'azione (regolamento EMAS) dovrebbe entrare in vigore nel 2009. Per il periodo 2009-2013 le spese operative saranno coperte dallo strumento finanziario LIFE+.

3.3. Caratteristiche di bilancio

Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

07010401 | Spese non obblig. | Stanz. non dissoc.[29] | NO | NO | SÌ | N. 2 |

070307 | Spese non obblig. | Stanz. dissoc./ | NO | NO | SÌ | N. 2 |

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa | Sezione n. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009-2013 |

Spese operative[30] |

Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1. | a | 1,230 | 1,400 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 7,730 |

Stanziamenti di pagamento (SP) | b |

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento[31] |

Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4. | c | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 1,000 |

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO |

Stanziamenti di impegno | a+c | 1,430 | 1,600 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 8,730 |

Stanziamenti di pagamento | b+c |

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento[32] |

Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5. | d | 0,452 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 3,804 |

Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) | 8.2.6. | e | 0,077 | 0,131 | 0,077 | 0,379 | 0,333 | 0,997 |

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 1,959 | 2,569 | 2,815 | 3,117 | 3,071 | 13,531 |

TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e |

Cofinanziamento

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi):

Mio EUR (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009-2013 |

…………………… | f |

TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+e+f |

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

( La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

( La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale[33] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

( Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Prima dell'azione [Anno n-1] | Situazione a seguito dell'azione |

Totale risorse umane | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

L'obiettivo principale dell'azione è aumentare l'impatto ambientale positivo del sistema migliorando le prestazioni delle organizzazioni partecipanti ad EMAS e incrementandone la diffusione. Il sistema continua ad essere essenzialmente volontario.

Elementi principali:

- EMAS continuerà a basarsi sulla norma ISO 14001 sui sistemi di gestione ambientale . Il sistema è integrato dai seguenti elementi:

- obbligo più sostenuto per le organizzazioni di rispettare tutti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;

- obbligo più sostenuto per le organizzazioni di riferire sulle proprie prestazioni ambientali in base ad alcuni indicatori di prestazione chiave;

- orientamenti sulle buone pratiche per la gestione ambientale.

- Armonizzazione delle procedure di accreditamento e verifica (conformemente alla proposta sull'accreditamento).

- Ampliamento dell'ambito geografico per consentire la partecipazione alle organizzazioni di paesi terzi.

- Provvedimenti finalizzati a ridurre l'onere amministrativo e a creare incentivi:

- semplificazione della procedura per la registrazione di gruppi di organizzazioni;

- riduzione dei diritti di registrazione per le PMI;

- semplificazione degli obblighi e deregolamentazione in modo tale che le organizzazioni in possesso della registrazione EMAS possano avere dei vantaggi, ad esempio rinnovo meno frequente delle autorizzazioni o altro;

- obbligo per le autorità nazionali di prendere in esame incentivi come agevolazioni fiscali nell'ambito di regimi a favore delle prestazioni ambientali delle organizzazioni;

- semplificazione delle regole che disciplinano l'uso del logo EMAS.

- Attività di promozione a favore di EMAS, compreso un premio EMAS e campagne d'informazione su scala comunitaria e nazionale.

5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

L'adozione del sistema a livello comunitario, aperto anche alle organizzazioni di paesi terzi, offre la possibilità di avere un unico sistema accreditato di ecogestione e audit che le organizzazioni dell'UE e di paesi terzi possono usare in vari Stati membri e possibilmente anche in paesi terzi. Il sistema permette inoltre di comunicare informazioni sul miglioramento delle prestazioni ambientali tra i vari Stati membri e oltre i confini dell'UE mediante il ricorso alla registrazione EMAS e al logo EMAS.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

Al fine di diffondere maggiormente il sistema e, di conseguenza, aumentare le prestazioni ambientali complessive delle organizzazioni all’interno e all’esterno dell’UE, nel contesto ABM sono possibili le seguenti iniziative:

- organizzazione e contributo a iniziative di promozione e sensibilizzazione rivolte al pubblico in generale e alle organizzazioni in particolare,

- condivisione/predisposizione di strumenti efficaci per promuovere EMAS e possibilità di renderli accessibili a tutti gli aderenti EMAS,

- organizzazione di premi EMAS,

- creazione e offerta di incentivi alle organizzazioni che aderiscono al sistema.

Al fine di assistere le organizzazioni in settori specifici a migliorare la comunicazione riguardante le loro prestazioni ambientali, nel contesto ABM sono possibili le seguenti iniziative:

- elaborazione di documenti di riferimento settoriali comprendenti buone pratiche ambientali e indicatori di prestazione ambientale per settori specifici.

Al fine di armonizzare l’operato degli organismi di accreditamento e degli organismi competenti, nel contesto ABM sono possibili le seguenti iniziative:

- organizzazione di revisioni tra pari degli organismi di accreditamento,

- organizzazione di revisioni tra pari degli organismi competenti.

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

( Gestione centralizzata

( diretta da parte della Commissione

( indiretta, con delega a:

( agenzie esecutive

( organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario

( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

( Gestione concorrente o decentrata

( con Stati membri

( con paesi terzi

( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Osservazioni:

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

Gli Stati membri riferiscono in merito a tutte le azioni e misure che adottano a norma del presente regolamento.

La Commissione riferisce al Consiglio e al Parlamento europeo sulle misure adottate nell'ambito del presente regolamento.

Il controllo avverrà anche attraverso l'organizzazione di incontri periodici con gli Stati membri e altri interessati nonché attraverso la revisione tra pari svolta dalla riunione degli organismi di accreditamento di cui all'articolo 31 del presente regolamento e dal Forum degli organismi competenti.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

Si veda la valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta sotto forma di documento di lavoro dei servizi della Commissione. L'impatto di tutte le misure proposte è stato valutato sotto il profilo ambientale, economico e sociale.

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

La proposta si basa sull'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)[35] e sui risultati della consultazione pubblica, della consultazione più specifica delle parti interessate e infine sul parere di esperti esterni. Tutte queste valutazioni sono state prese in esame nella valutazione d'impatto.

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

Le azioni che ottengono un finanziamento dalla Commissione devono essere verificate periodicamente.

La valutazione periodica dell'efficacia del regolamento avviene nell'ambito del comitato istituito dal regolamento medesimo. È possibile che vengano elaborati opportuni documenti di riferimento e orientamento per settori specifici e, se necessario, che vengano proposte modifiche al regolamento.

La Commissione è tenuta a presentare al Consiglio e al Parlamento europeo:

101. almeno ogni tre anni, una relazione sulle azioni e sulle misure intraprese con riferimento a tali azioni, ad esempio:

102. comunicazione di informazioni,

103. attività volte a potenziare la collaborazione e il coordinamento tra Stati membri,

104. promozione di EMAS ed incentivi;

105. una valutazione a posteriori al massimo entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

7. MISURE ANTIFRODE

Applicazione integrale delle norme di controllo interno nn. 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 e dei principi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù del presente regolamento, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, e dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Funzionari o agenti temporanei[36] (XX 01 01) | A*/AD | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

B*, C*/AST | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Personale finanziato[37] con l'art. XX 01 02 (solo per END EMAS) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Altro personale[38] finanziato con l'art. XX 01 04/05 |

TOTALE | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

Gestione generale del sistema, elaborazione e revisione di documenti settoriali, gestione del marketing.

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

( Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare (1 AD + 1 AST + 2 END)

( Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n

( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB (2 AD)

( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna) (1 AST + 3 END)

( Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio 07 01 04 01 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009-2013 |

Altra assistenza tecnica e amministrativa |

- intra muros |

- extra muros: Assistenza informatica | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 1,000 |

Totale assistenza tecnica e amministrativa | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 1,000 |

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e segg. |

Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) | 0,351 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 |

Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) | 0,101 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) | 0,452 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 |

Calcolo – Funzionari e agenti temporanei |

Il salario standard di 1 funzionario/agente di grado A*/AD di cui al punto 8.2.1 è pari a 117 000 euro/anno. |

Calcolo – Personale finanziato con l'art. XX 01 02 |

Il salario standard di 1 END di cui al punto 8.2.1 è pari a 50 580 euro/anno. |

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale) |

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e segg. | 2009 - 2013 |

XX 01 02 11 01 – Missioni | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,010 | 0,010 | 0,044 |

XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,115 | 0,015 | 0,175 |

XX 01 02 11 03 – Comitati[40] | 0,054 | 0,108 | 0,054 | 0,054 | 0,108 | 0,378 |

XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze | 0,200 | 0,200 | 0,400 |

XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione |

2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) |

3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) |

Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) | 0,077 | 0,131 | 0,077 | 0,379 | 0,333 | 0,997 |

Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento |

Sono previste 4 missioni del costo unitario di 1 000 euro per ogni anno nel periodo 2009-2013, finalizzate ad illustrare gli obiettivi e i provvedimenti del regolamento e a fornire assistenza per l'attuazione e l'applicazione dello strumento negli Stati membri. Sono previste 2 missioni del costo unitario di 1 000 euro per ogni anno nel periodo 2009-2013, per la partecipazione alle riunioni degli organismi di accreditamento di cui all'articolo 30 del presente regolamento. Sono previste 2 missioni del costo unitario di 1 000 euro per ogni anno nel periodo 2009-2013, per la partecipazione alle riunioni del Forum degli organismi competenti. Sono previste 2 missioni supplementari l'anno del costo unitario di 1 000 euro nel 2012 e nel 2013 per incontrare le parti interessate in vista della revisione del regolamento. È prevista la partecipazione a 3 riunioni annue del comitato ISO TC 207 (comitato tecnico sui sistemi di gestione ambientale) con un costo medio di 5 000 euro per missione per ogni anno nel periodo 2009-2013. Nel 2012 è prevista l'organizzazione di una conferenza (costo unitario: 100 000 euro) per la consultazione delle parti interessate e delle autorità competenti riguardo l'attuazione delle misure del regolamento in vista della revisione di quest'ultimo nel 2014. A partire dal 2009 sono previste due riunioni l'anno del comitato di regolamentazione istituito dal regolamento (costo unitario: 27 000 euro per riunione), finalizzate allo scambio di informazioni in vista dell'adozione di opportuni orientamenti e raccomandazioni per garantire una maggiore armonizzazione tra Stati membri. Nel 2010 sono previste 2 riunioni supplementari del comitato di regolamentazione istituito dal regolamento (subito dopo l'entrata in vigore del regolamento) e 2 riunioni supplementari del comitato nel 2013 in vista della revisione del regolamento fissata per il 2014 (costo unitario: 27 000 euro). Sono previsti studi esterni (costo complessivo: 200 000 euro) per ogni anno nel 2012 e nel 2013 in vista della revisione del regolamento fissata per il 2014. |

Il fabbisogno di risorse umane e amministrative deve essere coperto con i fondi che possono essere assegnati alla DG responsabile della gestione, nel quadro della procedura di allocazione annuale alla luce dei vincoli di bilancio.

[1] Regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, GU L 168 del 10.7.1993, pag. 1.

[2] GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.

[3] Alla fine del 2007 si contavano 6 000 siti che avevano aderito a EMAS. Per informazioni più dettagliate, consultare i paragrafi 2.1.2 e 2.2.5 della valutazione d'impatto che correda il presente documento (COM(2008)xxx definitivo; non ancora pubblicata).

[4] Nel corso delle riunioni del comitato del 20 giugno 2005 (Bruxelles), del 22 novembre 2005 (Torino), del 29-30 giugno 2006 (Lussemburgo), del 13-14 novembre 2006 (Atene) e del 13-14 giugno 2007 (Varsavia).

[5] 17 maggio, 9 giugno, 20 luglio e 27 luglio 2006.

[6] 11-12 dicembre 2006.

[7] Cfr. la valutazione d'impatto che accompagna il presente documento, paragrafo 1.2.1 (COM(2008)xxx definitivo), non ancora pubblicata.

[8] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente la revisione intermedia del Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, adottata dalla Commissione il 30.4.2007, COM(2007)225 definitivo.

[9] Al 2007 nei tre Stati membri con il numero più elevato di siti EMAS per milione di abitanti la media è di circa 48,27 siti registrati EMAS per milione di abitanti. Gli Stati membri in questione sono l'Austria (con 61,85 siti/milione di abitanti), la Danimarca (con 50,60 siti/milione di abitanti) e il Belgio (con 32,37 siti per milione di abitanti). Calcolando il numero totale di abitanti dell'Unione europea (478,5 milioni), il numero complessivo di siti aderenti a EMAS a cinque anni dall'entrata in vigore del nuovo regolamento EMAS dovrebbe essere pari a 23 000.

[10] Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+), GU L 149 del 9.6.2007, pag. 1.

[11] Cfr. COM(2008)33.

[12] I diritti da versare per la prima registrazione nei diversi Stati membri variano da zero a 2 234 euro. Per ulteriori informazioni sui diritti di registrazione nei vari Stati membri cfr. il paragrafo 2.2.6, nota 28, della valutazione d'impatto che accompagna il presente documento (COM(2008)xxx definitivo), non ancora pubblicata.

[13] GU C […] del […], pag. […].

[14] GU C […] del […], pag. […].

[15] GU C […] del […], pag. […].

[16] GU C […] del […], pag. […].

[17] GU L 242 del 10.9.2002, pag.1.

[18] COM(2007)225 definitivo.

[19] GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1.

[20] GU L 247 del 17.9.2001, pag. 1.

[21] GU L 184 del 23.7.2003, pag. 19.

[22] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio, GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

[23] GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

[24] GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

[25] GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.

[26] GU L 247 del 17.9.2001, pag. 24.

[27] GU L 70 del 9.3.2006, pag. 63.

[28] Il testo riportato nel presente allegato è utilizzato con il consenso del CEN. Il testo integrale può essere acquistato presso gli enti nazionali di normazione il cui elenco figura nel presente allegato. È vietata la riproduzione, in qualsiasi forma, del presente allegato a fini commerciali.

[29] Stanziamenti non dissociati (SND).

[30] Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.

[31] Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx.

[32] Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

[33] Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[34] Se la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

[35] GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.

[36] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

[37] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

[38] Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

[39] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

[40] C10900 – Comitato per l'applicazione del regolamento sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).