52008PC0229




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 30.4.2008

COM(2008) 229 definitivo

2008/0090 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

ANTEFATTI

Attuazione del diritto di accesso del pubblico ai documenti

L’articolo 255 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, sancisce il diritto di qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. I principi e le limitazioni che disciplinano tale diritto di accesso sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 1049/2001[1] relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, entrato in applicazione il 3 dicembre 2001.

In una relazione sull'attuazione dei principi del regolamento pubblicata il 30 gennaio 2004, la Commissione giungeva alla conclusione che il nuovo sistema aveva funzionato particolarmente bene. Per questo, aveva ritenuto che non fosse necessario modificare il regolamento nel breve periodo, visto che comunque lo si sarebbe dovuto riesaminare dopo l’entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l’Europa.

Ragioni che inducono a riesaminare il regolamento

Il 9 novembre 2005 la Commissione decideva di varare l’“Iniziativa europea per la trasparenza”[2] in uno slancio verso una maggiore trasparenza che comprendeva anche la revisione del regolamento.

In una risoluzione del 4 aprile 2006[3], il Parlamento europeo chiedeva a sua volta alla Commissione di presentare proposte di modifica del regolamento.

Nel contempo, il 6 settembre 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio adottavano un nuovo regolamento che applica la convenzione di Århus[4] alle istituzioni e agli organi comunitari e interagisce con il regolamento (CE) n. 1049/2001 per quanto riguarda l’accesso alle informazioni ambientali.

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica ormai da sei anni, periodo durante il quale le istituzioni hanno acquisito un’esperienza più ampia in ordine alla sua applicazione. Inoltre, è stato sviluppato un corpus giurisprudenziale grazie al quale il Mediatore europeo ha potuto risolvere alcune controversie. Le istituzioni sono quindi in grado di riesaminare il funzionamento del regolamento e apportare opportune modifiche.

Il primo passo del processo di revisione è stata la pubblicazione, il 18 aprile 2007, di un libro verde con il quale la Commissione ha avviato una consultazione pubblica[5]. Gli esiti della consultazione figurano in un rapporto di sintesi pubblicato nel gennaio 2008.

ASPETTI ESAMINATI NEL PROCESSO DI REVISIONE

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 aprile 2006

Nella richiamata risoluzione del 4 aprile 2006 il Parlamento europeo formulava cinque raccomandazioni di cui la Commissione ha tenuto debitamente conto nel redigere la presente proposta.

Portata della base giuridica e finalità del regolamento

Secondo il Parlamento, il preambolo del regolamento dovrebbe chiarire che l’articolo 255 del trattato CE è la base giuridica per realizzare i principi di trasparenza e vicinanza ai cittadini e che costituisce la base giuridica fondamentale in materia di trasparenza e riservatezza.

Poiché l’articolo 255 riguarda l’accesso del pubblico ai documenti, la Commissione propone di elucidare di conseguenza la finalità del regolamento nell’articolo 1.

Piena trasparenza legislativa

Il pubblico deve avere accesso diretto a tutti i documenti preparatori della legislazione.

Questa raccomandazione è accolta e integrata nell’articolo 12.

Norme sulla riservatezza

Il Parlamento raccomanda che siano introdotte nel regolamento norme in ordine alla classificazione dei documenti e che sia garantito il controllo democratico parlamentare sulla loro applicazione e sull’accesso a tali documenti.

La classificazione non preclude di per sé il diritto del pubblico di accedere a un documento. Ragion per cui la Commissione non ritiene opportuno definire norme specifiche sulla classificazione e sul trattamento di documenti riservati con un regolamento relativo all’accesso del pubblico.

Accesso ai documenti degli Stati membri

Il Parlamento ha chiesto di limitare e definire meglio il diritto degli Stati membri di opporsi alla divulgazione dei loro documenti.

Il nuovo articolo 5, paragrafo 2, che tiene anche conto della giurisprudenza della Corte di giustizia al riguardo, stabilisce l’obbligo in capo al singolo Stato membro di motivare la richiesta a un’istituzione di non comunicare a terzi un documento proveniente dal medesimo Stato.

Registri e norme per l’archiviazione

Il Parlamento raccomanda di predisporre un unico punto di accesso a tutti i lavori preparatori, un’interfaccia comune ai registri delle istituzioni e norme comuni per l’archiviazione dei documenti.

La Commissione concorda pienamente con questa raccomandazione che, tuttavia, può essere realizzata senza modificare il regolamento.

Esito della consultazione pubblica

Segue una sintesi del questionario utilizzato per la consultazione pubblica[6]. Ai fini della presente proposta la Commissione ha tenuto conto del parere della maggior parte dei partecipanti al questionario per ciascuno degli aspetti affrontati nel libro verde.

Diffusione attiva

Occorre facilitare l’accesso ai registri e ai siti internet e renderlo più uniforme. Andrebbe ampliato il campo coperto dai registri della Commissione. I cittadini auspicano una politica di divulgazione al pubblico più proattiva.

L’articolo 12 tratta della trasparenza attiva con riguardo alla legislazione. L’articolo 11 e l’articolo 12 modificato offrono una base giuridica adeguata per registri e siti internet più completi e facilmente accessibili.

Allineare il regolamento (CE) n. 1049/2001 con la convenzione di Århus

La proposta di allineare il regolamento con le disposizioni sull’accesso alle informazioni ambientali (regolamento (CE) n. 1367/2006 sull'applicazione della convenzione di Århus) ha riscosso ampio sostegno. Le riserve sono giunte principalmente da ONG ambientali e dai settori chimico e biotecnologico.

Provvedono all’allineamento le modifiche apportate all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 5, paragrafo 2.

Protezione dei dati personali

La pratica corrente di occultare nomi e altri dati personali nei documenti da comunicare a terzi risulta troppo restrittiva, specie allorché individui agiscono nell'espletamento di funzioni pubbliche. Il Tribunale di primo grado ha statuito al riguardo (v. punto 2.3.1).

La pertinente disposizione è stata riformulata di conseguenza nel nuovo articolo 4, paragrafo 5.

Protezione degli interessi commerciali

Stando alle autorità pubbliche e al settore delle imprese, le norme attuali costituiscono un buon compromesso. Per i giornalisti, invece, le ONG e la maggioranza dei cittadini l’interesse della divulgazione dovrebbe avere un peso prevalente.

La Commissione non propone pertanto di modificare questa disposizione.

Domande eccessive

Poco più della maggioranza degli Stati membri e il settore privato sono a favore di regole specifiche che deroghino alle norme vigenti nei casi di domande eccessive. Gli Stati membri insistono che tali regole dovrebbero basarsi su criteri obiettivi. Il Mediatore, una minoranza non trascurabile di Stati membri e le ONG osteggiano l’introduzione di regole specifiche sulle domande eccessive.

La Commissione non propone una disposizione per il respingimento di domande che possono risultare eccessive. Propone invece di estendere il diritto di chiedere chiarimenti a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, ai casi in cui i documenti richiesti non siano facilmente identificabili.

Concetto di “documento”

La percezione generale è che sia opportuno mantenere l’attuale vasta definizione. Sarebbe apprezzato un chiarimento in relazione alle banche dati, come suggerisce il libro verde.

L’articolo 3, lettera a), modificato, offre una definizione più precisa di “documento” che ricomprende anche le informazioni contenute nelle banche dati elettroniche.

Termini per l’applicazione delle eccezioni

Non ha avuto molto sostegno il suggerimento di definire degli eventi entro i quali i documenti non sarebbero accessibili. È stata invece accolta con favore la divulgazione sistematica dei documenti dopo specifici eventi e molto prima del termine di 30 anni per l’apertura al pubblico degli archivi. L’esperienza insegna, tuttavia, che va puntualmente negato l’accesso a documenti nell’ambito di un ricorso giurisdizionale prima della pubblica udienza o di una decisione definitiva, e di ciò si trova conferma anche nella giurisprudenza (v. punto 2.3.3).

La Commissione propone di adeguare l’articolo 2.

Ambito d’applicazione del regolamento

Molti dei soggetti interpellati con il libro verde hanno chiesto l’estensione a tutte le istituzioni, gli organi e le agenzie dell’Unione europea dell’ambito di applicazione del regolamento.

Tale estensione non è possibile ai sensi del trattato in vigore ma lo sarà quando entrerà in vigore il trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Accesso ai documenti provenienti dagli Stati membri

Hanno sollevato la questione anche dei partecipanti al libro verde, e già a suo tempo la risoluzione del Parlamento (v. punto 2.1.4). Intanto, la Corte di giustizia ha apportato chiarimenti con una sentenza (v. punto 2.3.2).

Giurisprudenza recente

In una serie di sentenze, il Tribunale di primo grado e la Corte di giustizia si sono pronunciati in ordine a importanti aspetti dell’applicazione del regolamento; la presente proposta ne tiene conto.

Accesso ai dati personali

Con sentenza dell’8 novembre 2007 nella causa Bavarian Lager [7], il Tribunale di primo grado ha interpretato l’eccezione relativa alla protezione dei dati personali e ha esaminato l’articolazione tra il regolamento (CE) n. 1049/2001 e il regolamento sulla protezione dei dati[8].

La relazione esistente fra il regolamento relativo all’accesso del pubblico e quello sulla protezione dei dati è elucidato nel nuovo articolo 4, paragrafo 5.

Accesso ai documenti provenienti da uno Stato membro

Il 18 dicembre 2007 la Corte di giustizia ha annullato la sentenza del Tribunale di primo grado del 30 novembre 2004 in una causa relativa al diritto degli Stati membri di opporsi alla divulgazione, a opera delle istituzioni, di documenti da essi provenienti[9].

La disposizione esistente dell’articolo 4, paragrafo 5, è sostituita dal nuovo articolo 5, paragrafo 2.

Applicabilità delle eccezioni prima e dopo un evento specifico

Con sentenza del 13 aprile 2005 in una causa relativa all’accesso a un fascicolo in un caso d’intesa[10], il Tribunale di primo grado ha statuito che un’istituzione, quando riceve una domanda di accesso a dei documenti, è tenuta, in linea di principio, a procedere ad una valutazione specifica e concreta del contenuto dei documenti oggetto della domanda. Tuttavia, detto esame può non essere necessario quando, a causa delle circostanze particolari del caso concreto, alcuni documenti ricadono manifestamente ed integralmente in un’eccezione al diritto di accesso. In una recente sentenza, il Tribunale ha ritenuto che le memorie presentate dinanzi ai giudici comunitari fossero manifestamente e integralmente coperte dall’eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali prima dell’udienza[11].

Sono state aggiunte nuove disposizioni all’articolo 2, paragrafi 5 e 6.

MODIFICHE PROPOSTE AL REGOLAMENTO (CE) N. 1049/2001

Obiettivo e destinatari del regolamento – articoli 1 e 2

La formulazione dell’articolo 1, lettera a), è lievemente modificata in quanto precisa che l'obiettivo del regolamento è garantire al pubblico l’accesso ai documenti. Così è conforme alla base giuridica e trova conferma nella giurisprudenza del Tribunale di primo grado[12].

Gode del diritto di accesso qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla cittadinanza o dallo Stato di residenza. Il regolamento diventa così compatibile con le disposizioni del regolamento (CE) n. 1367/2001 sull’accesso alle informazioni ambientali[13]. L’articolo 2, paragrafo 1, è modificato di conseguenza e l’articolo 2, paragrafo 2, abrogato.

Campo d’applicazione e definizioni – articoli 2 e 3

È specificato all’articolo 2, paragrafo 2, che il regolamento si applica a tutti i documenti detenuti da un’istituzione, concernenti aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di sua competenza. Nel testo attuale, ciò figura nella definizione di “documento” all’articolo 3, lettera a); in realtà, è più correlato al campo d’applicazione del regolamento che alla definizione di “documento”.

All’articolo 2, un nuovo paragrafo 5 precisa che i documenti prodotti in giudizio da parti diverse dalle istituzioni non rientrano nel campo d’applicazione del regolamento. Va rilevato che il diritto di accesso del pubblico ai sensi dell’articolo 255 del trattato CE non vale per la Corte di giustizia e che il trattato di Lisbona estende tale diritto alla Corte, unicamente però per quanto riguarda i documenti afferenti alle sue attività amministrative.

Andrebbe escluso l’accesso ai documenti connessi all’esercizio dei poteri di indagine di un’istituzione, fino a quando la decisione corrispondente non potrà più essere impugnata con ricorso per annullamento o l’indagine non sarà conclusa. Durante l’indagine si applicheranno soltanto le specifiche regole del caso. I regolamenti che disciplinano i procedimenti in materia di concorrenza e di difesa commerciale (misure antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia) e i procedimenti a norma del regolamento sugli ostacoli agli scambi riconoscono un diritto privilegiato di accesso alle parti interessate e dispongono in ordine alla pubblicazione[14]. Conferire al pubblico un diritto di accesso più ampio ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 significherebbe sabotare tutte queste regole. È opportuno che le informazioni ottenute da persone fisiche o giuridiche nell'ambito di tali indagini continuino a essere protette anche una volta che la decisione corrispondente sarà definitiva.

L’ampia definizione del concetto di “documento” di cui all’articolo 3, lettera a), sussiste. Eppure, un documento esiste solo se è stato trasmesso ai suoi destinatari, se è stato fatto circolare nell'istituzione o se è stato altrimenti registrato. D’altro canto, la definizione di “documento” dovrebbe ricomprendere i dati contenuti in sistemi elettronici che sia possibile estrarre in forma leggibile.

Eccezioni – articolo 4

L’eccezione diretta a proteggere l’ambiente, di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1367/2006, è aggiunta all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 così da allineare quest’ultimo con le disposizioni derivanti dalla convenzione di Århus. Per ragioni di chiarezza, le lettere vanno a sostituire i trattini.

Sempre nell’intento di allineare il regolamento con la convenzione di Århus, l’eccezione diretta a tutelare gli interessi commerciali di cui all’articolo 4, paragrafo 2, non si applicherà alle informazioni sulle emissioni che sono rilevanti per la protezione dell’ambiente. Di conseguenza, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale figura come eccezione a parte.

Il concetto di “procedimento giurisdizionale” è chiarito e comprende anche la conciliazione e l’arbitrato.

È aggiunta una nuova eccezione per proteggere le procedure di selezione del personale o dei contraenti. La trasparenza in questi settori è disciplinata dallo statuto dei funzionari e dal regolamento finanziario. Va preservato il corretto funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei comitati di valutazione.

L’articolo 4, paragrafo 3, è riformulato per ragioni di chiarezza ma resta inalterato nella sostanza.

I paragrafi 4 e 5 dell’articolo 4 sono spostati all’articolo 5 in quanto contemplano norme procedurali e non già eccezioni.

L’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) relativo all’accesso ai dati personali è spostato al nuovo articolo 4, paragrafo 5, e riformulato in modo da chiarire la relazione esistente fra i regolamenti (CE) n. 1049/2001 e n. 45/2001 (protezione dei dati personali).

Consultazione di terzi – articolo 5

Il nuovo articolo 5, paragrafo 2, stabilisce l’iter da seguire nei casi di domanda di accesso a documenti provenienti da uno Stato membro. Lo Stato membro va consultato a meno che non sia chiaro che il documento deve o non deve essere divulgato, e se motiva la necessità di non divulgare il documento richiesto, in base al regolamento (CE) n. 1049/2001 o a norme simili e specifiche dell’ordinamento nazionale, allora l’istituzione rifiuterà l’accesso. La nuova disposizione tiene conto della sentenza della Corte di giustizia nel ricorso C-64/05 P (v. sezione 1.5.2).

Norme procedurali – articoli 6, 8 e 10

L’articolo 6, paragrafo 2, è modificato per tenere conto dei casi in cui i documenti richiesti non siano facilmente identificabili.

All’articolo 8, il termine per il trattamento di una domanda di conferma è portato a 30 giorni lavorativi, con possibilità di proroga di 15 giorni lavorativi. L’esperienza insegna che è pressoché impossibile evacuare una domanda di conferma in un termine di 15 giorni lavorativi. Per farlo occorre più tempo dato che una domanda di questo tipo porta a una decisione formale dell'istituzione, che soggiace a rigorose norme procedurali.

Un nuovo paragrafo all’articolo 10 precisa che vanno rispettate le eventuali specifiche modalità d’accesso previste dalla normativa comunitaria o nazionale. Ciò vale in particolare quando l’accesso è subordinato al pagamento di un compenso che costituisce un'entrata per l’organo che produce il documento.

Diffusione attiva – articolo 12

L’articolo è stato riformulato per assicurare l’accesso diretto ai documenti trasmessi nell’ambito delle procedure per l’adozione di atti legislativi o di atti non legislativi di portata generale. Le istituzioni devono fare in modo che questi documenti siano accessibili da subito, salvo ove ricadano manifestamente in un’eccezione al diritto di accesso.

⎢ 1049/2001

2008/0090 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 255, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione[15],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[16],

considerando quanto segue:

∫nuovo

1. È necessario apportare diverse modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[17]. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

⎢ 1049/2001 considerando 1

2. L'articolo 1, secondo comma del trattato sull'Unione europea sancisce il concetto di trasparenza, secondo il quale il trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano adottate nel modo più trasparente possibile e più vicino possibile ai cittadini.

⎢ 1049/2001 considerando 2

3. Questa politica di trasparenza consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico. La politica di trasparenza contribuisce a rafforzare i principi di democrazia e di rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato UE e dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

⎢ 1049/2001 considerando 3 (adattato)

Le conclusioni delle riunioni del Consiglio europeo di Birmingham, Edimburgo e Copenaghen hanno messo in evidenza la necessità di garantire una maggiore trasparenza nel lavoro delle istituzioni dell'Unione. Il presente regolamento consolida le iniziative già adottate dalle istituzioni al fine di migliorare la trasparenza del processo decisionale.

ò nuovo

4. I principi generali e i limiti, per motivi di interesse pubblico o privato, che disciplinano il diritto di accesso del pubblico ai documenti sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 1049/2001, entrato in applicazione il 3 dicembre 2001[18].

5. Una prima valutazione dell’attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 figura in una relazione pubblicata il 30 gennaio 2004[19]. Il 9 novembre 2005 la Commissione ha deciso di varare il processo di revisione del richiamato regolamento. Con una risoluzione del 4 aprile 2006, il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di presentare una proposta di modifica del regolamento[20]. Il 18 aprile 2007 la Commissione ha pubblicato un libro verde[21] con un esame della situazione e ha avviato una consultazione pubblica.

⎢ 1049/2001 considerando 4

6. Il presente regolamento mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti e a definirne i principi generali e le limitazioni a norma dell'articolo 255, paragrafo 2, del trattato CE.

⎢ 1049/2001 considerando 5 (adattato)

7. La questione dell'accesso ai documenti non forma oggetto di disposizioni specifiche nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e nel trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, motivo per cui, secondo la dichiarazione n. 41 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero ispirarsi al presente regolamento per quanto concerne i documenti inerenti alle attività contemplate da detti trattati √ da detto trattato ∏ .

⎢ 1049/2001 considerando 7

8. A norma degli articoli 28, paragrafo 1 e 41, paragrafo 1, del trattato UE, il diritto d'accesso si applica altresì ai documenti relativi alla politica estera e di sicurezza comune, nonché alla cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale. Ciascuna istituzione dovrebbe rispettare le proprie norme di sicurezza.

ò nuovo

9. Il 6 settembre 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 1367/2006 sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale[22]. Con riguardo all’accesso ai documenti contenenti informazioni ambientali, è opportuno che il presente regolamento sia compatibile con il regolamento (CE) n. 1347/2006.

10. Con riguardo alla comunicazione dei dati personali, deve sussistere una chiara relazione tra il presente regolamento e il regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[23].

11. Occorre stabilire norme chiare che disciplinino la divulgazione di documenti provenienti dagli Stati membri e di documenti di terzi usati nell’ambito di procedimenti giudiziari od ottenuti dalle istituzioni in forza degli specifici poteri di indagine riconosciuti dal diritto comunitario.

⎢ 1049/2001 considerando 6

12. Si dovrebbe garantire un accesso più ampio ai documenti nei casi in cui le istituzioni agiscono in veste di legislatore, anche in base a competenze delegate, preservando nel contempo l'efficacia del loro processo di formazione delle decisioni. Nella più ampia misura possibile tali documenti dovrebbero essere resi direttamente accessibili.

∫nuovo

13. La trasparenza del processo legislativo è della massima importanza per i cittadini. Per questo, le istituzioni devono diffondere attivamente i documenti che sono parte del processo legislativo. La diffusione attiva dei documenti va incoraggiata anche in altri settori.

⎢ 1049/2001 considerando 8

14. Per garantire la piena applicazione del presente regolamento a tutte le attività dell'Unione, i principi in esso stabiliti dovrebbero essere applicati da tutte le agenzie create dalle istituzioni.

⎢ 1049/2001 considerando 9

15. Taluni documenti dovrebbero ricevere un trattamento speciale a motivo del loro contenuto particolarmente sensibile. È opportuno definire, tramite accordi interistituzionali, modalità per informare il Parlamento europeo in merito al contenuto di tali documenti.

⎢ 1049/2001 considerando 10

16. Per dare un carattere più aperto ai lavori delle istituzioni, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero garantire l'accesso non solo ai documenti elaborati dalle istituzioni, ma anche ai documenti da esse ricevuti. In tale contesto, si ricorda che la dichiarazione n. 35 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam prevede che uno Stato membro possa chiedere alla Commissione o al Consiglio di non comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo.

⎢ 1049/2001 considerando 11 (adattato)

17. In linea di principio, tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere accessibili al pubblico. Tuttavia, taluni interessi pubblici e privati dovrebbero essere tutelati mediante eccezioni. Si dovrebbe consentire alle istituzioni di proteggere le loro consultazioni e discussioni √ deliberazioni ∏ interne quando sia necessario per tutelare la propria capacità di espletare le loro funzioni. Nel valutare le eccezioni, le istituzioni dovrebbero tener conto dei principi esistenti nella legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati personali, in tutti i settori di attività dell'Unione.

⎢ 1049/2001 considerando 12

18. Tutte le disposizioni concernenti l'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni dovrebbero conformarsi al presente regolamento.

⎢ 1049/2001 considerando 13 (adattato)

19. Per garantire il pieno rispetto del diritto d'accesso, si dovrebbe applicare un procedimento amministrativo in due fasi, con ulteriore possibilità di ricorso dinanzi al giudice o di denuncia presso il mediatore √ Mediatore europeo ∏ .

⎢ 1049/2001 considerando 14 (adattato)

20. Ciascuna istituzione dovrebbe adottare i necessari provvedimenti per informare il pubblico in merito alle nuove disposizioni vigenti e per formare il proprio personale a dare assistenza ai cittadini che esercitano il loro diritto √ i loro diritti ∏ ai sensi del presente regolamento. Per rendere più agevole ai cittadini l'esercizio dei loro diritti, occorre in particolare che ciascuna istituzione renda accessibile un registro di documenti.

⎢ 1049/2001 considerando 15

21. Il presente regolamento non si prefigge di modificare le normative nazionali in materia di accesso ai documenti. Tuttavia, è evidente che in virtù del principio di cooperazione leale nelle relazioni tra le istituzioni e gli Stati membri, questi dovranno fare in modo di non pregiudicare la corretta applicazione del presente regolamento e di rispettare le norme di sicurezza delle istituzioni.

⎢ 1049/2001 considerando 16

22. Il presente regolamento non pregiudica i diritti di accesso ai documenti riconosciuti a Stati membri, autorità giudiziarie od organismi investigativi.

⎢ 1049/2001 considerando 17 (adattato)

23. A norma dell'articolo 255, paragrafo 3, del trattato CE, ciascuna istituzione definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti, La decisione 93/731/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio[24], la decisione 94/90/CECA, CE, Euratom della Commissione, dell'8 febbraio 1994, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione[25], la decisione 97/632/CE, CECA, Euratom del Parlamento europeo, del 10 luglio 1997, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo[26], e le disposizioni relative alla riservatezza dei documenti di Schengen dovrebbero quindi, se necessario, essere modificate o abrogate.

⎢ 1049/2001

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente regolamento è di:

⎢ 1049/2001 (adattato)

a) definire i principi, le condizioni e le limitazioni, per motivi di interesse pubblico o privato, che disciplinano il diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (in prosieguo “le istituzioni”) sancito dall'articolo 255 del trattato CE, in modo tale da garantire √ al pubblico ∏ l'accesso più ampio possibile √ a quei documenti ∏ ;

b) definire regole che garantiscano l'esercizio più agevole possibile di tale diritto; e

⎢ 1049/2001

c) promuovere le buone prassi amministrative sull'accesso ai documenti.

Articolo 2

Destinatari e campo di applicazione

⎢ 1049/2001 (adattato)

1. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha un diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel presente regolamento.

2. Secondo gli stessi principi, condizioni e limitazioni le istituzioni possono concedere l'accesso ai documenti a qualsiasi persona fisica o giuridica che non risieda o non abbia la sede sociale in uno Stato membro.

32. Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti da un’istituzione, vale a dire i documenti formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso √ concernenti aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di sua competenza, in ∏ tutti i settori d'attività dell'Unione europea.

⎢ 1049/2001

43. Fatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti sono resi accessibili al pubblico su domanda scritta ovvero direttamente, sotto forma elettronica o attraverso un registro. In particolare, i documenti formati o ricevuti nel corso di una procedura legislativa sono resi direttamente accessibili ai sensi dell'articolo 12.

54. I documenti sensibili quali definiti all'articolo 9, paragrafo 1, sono soggetti ad un trattamento speciale ai sensi di tale articolo.

∫nuovo

5. Il presente regolamento non si applica ai documenti prodotti dinanzi ai giudici comunitari da parti diverse dalle istituzioni.

6. Fatti salvi gli specifici diritti di accesso delle parti interessate ai sensi del diritto comunitario, non sono accessibili al pubblico i documenti di un fascicolo amministrativo di indagine o di un procedimento riguardante un atto amministrativo di portata individuale, finché l’indagine non sia conclusa o l’atto definitivo. Non sono accessibili al pubblico i documenti contenenti informazioni che un’istituzione abbia raccolto ovvero ottenuto da persone fisiche o giuridiche nell’ambito dell’indagine.

⎢ 1049/2001

67. Il presente regolamento non pregiudica i diritti di accesso del pubblico a documenti in possesso delle istituzioni che possono derivare da strumenti di diritto internazionale o da atti delle istituzioni volti a dar loro esecuzione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

⎢ 1049/2001 (adattato)

?nuovo

a) “documento”, qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) che verta su aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza dell'istituzione ? redatto da un’istituzione e ufficialmente trasmesso a uno o più destinatari o altrimenti registrato, ovvero ricevuto da un’istituzione. I dati contenuti in sistemi elettronici di archiviazione, elaborazione e recupero di dati costituiscono dei documenti se sono estraibili in formato stampa o elettronico usando gli strumenti disponibili del sistema operativo⎪ ;

b) “terzo”, qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi entità esterna all'istituzione interessata, compresi gli Stati membri, le altre istituzioni e gli altri organi comunitari o non comunitari, nonché i paesi terzi.

⎢ 1049/2001

?nuovo

Articolo 4

Eccezioni

1. Le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue: a) dell’interesse pubblico, in ordine:

a) alla sicurezza pubblica, ? compresa la sicurezza delle persone fisiche o giuridiche ⎪ ,;

b) alla difesa e alle questioni militari,;

c) alle relazioni internazionali,;

d) alla politica finanziaria, monetaria o economica della Comunità o di uno Stato membro;

∫nuovo

e) all’ambiente, quali i siti di riproduzione delle specie rare.

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b) la vita privata e l'integrità dell'individuo, in particolare in conformità con la legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali.

2. Le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

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a) gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica,; ivi compresa la proprietà intellettuale,

√ b) i diritti di proprietà intellettuale; ∏

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c) √ la consulenza legale e ∏ le procedure giurisdizionali ?, di conciliazione e di arbitrato ⎪ ,;

d) gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile,;

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e) l’obiettività e l’imparzialità delle procedure di selezione.

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a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

3. L’accesso √ ai seguenti documenti ∏ a un documento elaborato per uso interno da un'istituzione o da essa ricevuto, relativo ad una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione, viene rifiutato viene rifiutato nel caso in cui √ la loro ∏ divulgazione del documento pregiudichierebbe gravemente il processo decisionale √ delle istituzioni: ∏ dell'istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

√ a) documenti relativi a una questione sulla quale non sia stata presa una decisione; ∏

√b) documenti contenenti ∏ L'accesso a un documento contenente riflessioni per uso interno, facenti parte di √ deliberazioni ∏ discussioni e consultazioni preliminari in seno √ alle istituzioni interessate ∏ all'istituzione interessata, viene rifiutato anche una volta adottata la decisione, qualora la divulgazione del documento pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell'istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

√ 4. Si applicano le eccezioni di cui ai paragrafi 2 e 3, salvo sussista un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. ∏ ð Con riguardo al paragrafo 2, lettera a), si ritiene che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione qualora le informazioni richieste riguardino emissioni nell'ambiente. ï

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5. Sono comunicati a terzi i nominativi, le qualifiche e le funzioni dei titolari di cariche pubbliche, funzionari e rappresentanti di interessi nell’espletamento delle loro attività professionali salvo se, per circostanze specifiche, tale divulgazione può ripercuotersi negativamente sugli interessati. Altri dati personali sono comunicati in conformità delle condizioni di legalità del trattamento di tali dati, di cui alla normativa comunitaria sulla tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali.

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6. Se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una delle eccezioni, le parti restanti del documento sono divulgate.

7. Le eccezioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 al presente articolo si applicano unicamente al √ per il ∏ periodo nel quale la protezione è giustificata sulla base del contenuto del documento. Le eccezioni sono applicabili per un periodo massimo di 30 anni. Nel caso di documenti coperti dalle eccezioni relative alla vita privata √ protezione dei dati personali ∏ o agli interessi commerciali e di documenti sensibili, le eccezioni possono continuare ad essere applicate anche dopo tale periodo, se necessario.

Articolo 5

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√ Consultazioni ∏

41. Per quanto concerne i documenti di terzi, l’istituzione consulta il terzo al fine di valutare se sia applicabile una delle eccezioni di cui ai paragrafi 1 o 2 all'articolo 4, a meno che non sia chiaro che il documento può √ deve ∏ o non deve essere divulgato.

5. Uno Stato membro può chiedere all'istituzione di non comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo.

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2. Ove una domanda riguardi un documento proveniente da uno Stato membro, diverso dai documenti trasmessi nell’ambito delle procedure per l’adozione di atti legislativi o di atti non legislativi di portata generale, sono consultate le autorità di quello Stato membro. L’istituzione in possesso del documento lo comunica a terzi salvo se lo Stato membro ne motiva la segretazione in base alle eccezioni di cui all’articolo 4 o di disposizioni specifiche della propria normativa che ostino alla sua divulgazione. L’istituzione valuta l’idoneità dei motivi addotti dallo Stato membro nella misura in cui siano fondati sulle eccezioni previste dal presente regolamento.

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Articolo 5

Documenti negli Stati membri

3. Qualora uno Stato membro riceva una domanda di accesso a un documento in suo possesso, che provenga da un'istituzione, e non sia chiaro se il documento debba o non debba essere divulgato, lo Stato membro consulta l'istituzione in questione onde adottare una decisione che non metta in pericolo gli obiettivi del presente regolamento. In alternativa, lo Stato membro può deferire all'istituzione la domanda di accesso.

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Articolo 6

Domande

1. Le domande di accesso a un documento sono presentate in qualsiasi forma scritta, anche elettronica, in una delle lingue di cui all'articolo 314 del trattato CE e sono formulate in modo sufficientemente preciso per da consentire all'istituzione di identificare il documento in oggetto. Il richiedente non è tenuto a motivare la domanda.

2. Qualora una domanda non sia sufficientemente precisa ? ovvero i documenti richiesti non siano identificabili ⎪, l'istituzione può chiedere √ chiede ∏ al richiedente di chiarirla e assisterlo √ lo assiste ∏ in tale compito, per esempio fornendo informazioni sull'uso dei registri pubblici di documenti. ? I termini prescritti a norma degli articoli 7 e 8 decorrono da quando l’istituzione ha ricevuto i chiarimenti richiesti. ⎪

3. Nel caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o a un numero elevato di documenti, l'istituzione in questione può contattare informalmente il richiedente onde trovare una soluzione equa ? e pratica ⎪ .

4. Le istituzioni forniscono informazioni e assistenza ai cittadini sulle modalità e sul luogo di presentazione delle domande di accesso ai documenti.

Articolo 7

Esame delle domande iniziali

1. Le domande di accesso ai documenti sono trattate prontamente. Al richiedente viene inviato un avviso di ricevimento. Entro 15 giorni lavorativi dalla registrazione della domanda, l'istituzione concede l'accesso al documento richiesto e fornisce l’accesso ai sensi dell'articolo 10 entro tale termine, oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale e informa il richiedente del suo diritto di presentare una domanda di conferma ai sensi del paragrafo 2 4 del presente articolo.

32 . In casi eccezionali, per esempio nel caso di una domanda relativa a documenti molto voluminosi o a un numero elevato di documenti, il termine di 15 giorni lavorativi di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di altri 15 giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

23. Nel caso di un rifiuto totale o parziale, il richiedente può, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della risposta dell'istituzione, chiedere alla stessa di rivedere la sua posizione, presentando una domanda di conferma.

44. In assenza di risposta nei termini da parte dell'istituzione, il richiedente ha facoltà di presentare una domanda di conferma.

Articolo 8

Trattamento delle domande di conferma

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1. Le domande confermative sono trattate prontamente. Entro 15 ? 30 ⎪ giorni lavorativi dalla loro registrazione, l'istituzione concede l'accesso al documento richiesto e gli fornisce l’accesso ai sensi dell'articolo 10 entro tale termine oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale. In caso di rifiuto totale o parziale, l'istituzione è tenuta ad informare il richiedente dei mezzi di cui questi dispone, vale a dire l'avvio di un ricorso giurisdizionale contro l'istituzione e/o la presentazione di una denuncia presso il mediatore, a norma degli articoli 230 e 195 del trattato CE.

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22. In via eccezionale, per esempio nel caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o ad un numero elevato di documenti, il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di 15 giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

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3. Nel caso di un rifiuto totale o parziale, il richiedente può proporre ricorso presso il Tribunale di primo grado nei confronti dell'istituzione e/o presentare denuncia al Mediatore, a norma degli articoli 230 e 195 del trattato CE rispettivamente.

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34. In assenza di risposta nei termini da parte dell'istituzione, la domanda s'intende respinta e il richiedente ha il diritto di ricorrere in giudizio nei confronti dell'istituzione e/o presentare una denuncia al mediatore √ Mediatore ∏ a norma dei pertinenti articoli del trattato CE.

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Articolo 9

Trattamento di documenti sensibili

1. Per documenti sensibili si intendono quei documenti provenienti dalle istituzioni o dalle agenzie da loro istituite, da Stati membri, paesi terzi o organismi internazionali, classificati come "TRÈS SECRET/TOP SECRET", "SECRET" o "CONFIDENTIEL" in virtù delle disposizioni dell'istituzione interessata che proteggono interessi essenziali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e in particolare, negli ambiti della sicurezza pubblica, della difesa e delle questioni militari.

2. Le domande di accesso a documenti sensibili nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 7 e 8 sono trattate solo da persone che abbiano il diritto di venire a conoscenza di tali documenti. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, tali persone valutano altresì in che modo si possa fare riferimento a documenti sensibili nel registro pubblico.

3. I documenti sensibili sono iscritti nel registro o divulgati solo con il consenso dell'originatore.

4. L'eventuale decisione, da parte di un'istituzione, di rifiutare l'accesso a un documento sensibile è motivata in modo tale da non pregiudicare gli interessi tutelati all'articolo 4.

5. Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che nel trattamento delle domande concernenti documenti sensibili vengano rispettati i principi contenuti nel presente articolo e nell'articolo 4.

6. Le norme emanate dalle istituzioni riguardo ai documenti sensibili sono rese pubbliche.

7. La Commissione e il Consiglio informano il Parlamento europeo in merito ai documenti sensibili conformemente agli accordi conclusi fra le istituzioni.

Articolo 10

Accesso a seguito di una domanda

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1. L'accesso ai documenti avviene mediante consultazione sul posto oppure tramite rilascio di una copia, ivi compresa, se disponibile, una copia elettronica, in base alla preferenza del richiedente. Il costo della produzione e dell'invio delle copie può essere posto a carico del richiedente. L'onere non supera il costo effettivo della produzione e dell'invio delle copie. La consultazione in loco, la riproduzione di meno di 20 pagine di formato A4 e l'accesso diretto sotto forma elettronica o attraverso il registro sono gratuiti.

2. Se un documento è √ disponibile al pubblico ∏ già stato divulgato dall'istituzione in questione ed è facilmente accessibile al richiedente, l'istituzione può soddisfare l'obbligo di concedere l'accesso ai documenti informando il richiedente in merito alle modalità con cui ottenere il documento richiesto.

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3. I documenti vengono forniti in una versione e in un formato già esistenti (compreso quello elettronico o un formato alternativo, quale il braille, la stampa a grandi caratteri o il nastro magnetico), tenendo pienamente conto della preferenza espressa dal richiedente.

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√ 4. Il costo della produzione e dell'invio delle copie può essere posto a carico del richiedente. L'onere non supera il costo effettivo della produzione e dell'invio delle copie. La consultazione in loco, la riproduzione di meno di 20 pagine di formato A4 e l'accesso diretto elettronico o attraverso il registro sono gratuiti. ∏

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5. Il presente regolamento non deroga alle specifiche modalità d’accesso previste dalla normativa comunitaria o nazionale, come il pagamento di un diritto.

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Articolo 11

Registri

1. Affinché i cittadini possano esercitare effettivamente i diritti di cui godono in virtù del presente regolamento, ciascuna istituzione rende accessibile un registro di documenti. L'accesso al registro dovrebbe aver luogo in forma elettronica. I riferimenti ai documenti sono iscritti senza indugio nel registro.

2. Per ciascun documento il registro contiene un numero di riferimento (compreso, qualora esistente, il riferimento interistituzionale), l'oggetto e/o una breve descrizione del contenuto del documento, nonché la data alla quale il documento è stato ricevuto o redatto e inserito nel registro. I riferimenti sono indicati secondo modalità che non pregiudicano la tutela degli interessi di cui all'articolo 4.

3. Le istituzioni adottano immediatamente le misure necessarie a istituire un registro, che sarà operativo entro il 3 giugno 2002.

Articolo 12

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Accesso diretto sotto forma elettronica o attraverso il registro √ ai documenti ∏

1. Per quanto possibile, le istituzioni rendono direttamente accessibili al pubblico i documenti sotto forma elettronica o attraverso un registro, in conformità delle disposizioni previste dall'istituzione in questione.

21. In particolare, fFatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti legislativi, vale a dire i documenti redatti o ricevuti nel corso delle procedure per l'adozione di atti giuridicamente vincolanti negli o per gli Stati membri, dovrebbero essere resi direttamente accessibili √ legislativi o di atti non legislativi di portata generale dell’Unione europea ∏ sono resi direttamente accessibili √ al pubblico ∏ .

32. Per quanto possibile, gli altri documenti, in particolare quelli relativi alla formulazione di una politica o di una strategia, dovrebbero essere √ sono ∏ resi direttamente accessibili √ in formato elettronico ∏ .

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43. Qualora l'accesso diretto non avvenga attraverso il registro, quest'ultimo, per quanto possibile, indica dove si trova il documento.

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4. Ciascuna istituzione definisce nel proprio regolamento interno quali altre categorie di documenti sono direttamente accessibili al pubblico.

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Articolo 13

Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

1. Fatti salvi gli articoli √ 4 e 9 ∏ del presente regolamento, oltre agli atti di cui all'articolo 254, paragrafi √ 1 e 2 ∏ del trattato CE e all'articolo 163 del trattato Euratom, i seguenti documenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale:

a) le proposte della Commissione;

b) le posizioni comuni adottate dal Consiglio secondo le procedure di cui agli articoli 251 e 252 del trattato CE e le relative motivazioni e la posizione del Parlamento europeo nel quadro di tali procedure;

c) le decisioni quadro e le decisioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;

d) le convenzioni stabilite dal Consiglio in base all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;

e) le convenzioni firmate tra Stati membri sulla base dell'articolo 293 del trattato CE;

f) gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità ovvero in base all'articolo 24 del trattato UE.

2. Per quanto possibile, i seguenti documenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale:

a) le iniziative presentate al Consiglio da uno Stato membro a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE ovvero dell'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;

b) le posizioni comuni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;

c) le direttive diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafi 1 e 2, del trattato CE, le decisioni diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE, le raccomandazioni e i pareri.

3. Nel proprio regolamento interno ciascuna istituzione può stabilire quali altri documenti debbano essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 14

Informazione

1. Ciascuna istituzione adotta i provvedimenti necessari per informare il pubblico dei diritti di cui gode in virtù del presente regolamento.

2. Gli Stati membri cooperano con le istituzioni nel divulgare informazioni ai cittadini.

Articolo 15

Prassi amministrativa nelle istituzioni

1. Le istituzioni mettono a punto le buone prassi amministrative al fine di facilitare l'esercizio del diritto di accesso garantito dal presente regolamento.

2. Le istituzioni creano un comitato interistituzionale per esaminare le migliori prassi, affrontare eventuali divergenze e discutere i futuri sviluppi dell'accesso del pubblico ai documenti.

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Articolo 16

Riproduzione di documenti

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni esistenti in materia di diritto d'autore, che possono limitare il diritto di terzi di ð ottenere copia di documenti o ï riprodurre o sfruttare i documenti divulgati.

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Articolo 17

Relazioni

1. Ciascuna istituzione pubblica annualmente una relazione riguardante l'anno precedente e comprendente il numero dei casi in cui ha rifiutato l'accesso ai documenti, i motivi di tali rifiuti, nonché il numero dei documenti sensibili non inseriti nel registro.

2. Al più tardi entro il 31 gennaio 2004, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione dei principi del presente regolamento e formula raccomandazioni comprendenti, ove opportuno, proposte di revisione del presente regolamento e un programma d'azione contenente le misure che le istituzioni dovranno adottare.

Articolo 18

Efficacia

1. Ciascuna istituzione adatta il proprio regolamento interno alle disposizioni del presente regolamento. Tali adattamenti hanno effetto a decorrere dal 3 dicembre 2001.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione esamina la conformità con il presente regolamento del regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio, del 1o febbraio 1983, che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica[27], in modo da assicurare nella misura più ampia possibile la salvaguardia e l'archiviazione dei documenti.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione esamina la conformità con il presente regolamento delle disposizioni esistenti sull'accesso ai documenti.

Articolo 18

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 è abrogato con effetto dal [...].

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

⎢ 1049/2001 (adattato)

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo √ ventesimo ∏ giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee √ dell'Unione europea ∏ .

Esso si applica a decorrere dal 3 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1049/2001 | Presente regolamento |

Articolo 1 | Articolo 1 |

Articolo 2, paragrafo 1 | Articolo 2, paragrafo 1 |

Articolo 2, paragrafo 2 | - |

Articolo 2, paragrafo 3 | Articolo 2, paragrafo 2 |

Articolo 2, paragrafo 4 | Articolo 2, paragrafo 3 |

Articolo 2, paragrafo 5 | Articolo 2, paragrafo 4 |

- | Articolo 2, paragrafo 5 |

- | Articolo 2, paragrafo 6 |

Articolo 2, paragrafo 6 | Articolo 2, paragrafo 7 |

Articolo 3 | Articolo 3 |

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 4, paragrafo 1 |

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) | Articolo 4, paragrafo 5 |

Articolo 4, paragrafo 2 | Articolo 4, paragrafo 2 |

Articolo 4, paragrafo 3 | Articolo 4, paragrafo 3 |

Articolo 4, paragrafo 4 | Articolo 5, paragrafo 1 |

Articolo 4, paragrafo 5 | Articolo 5, paragrafo 2 |

- | Articolo 4, paragrafo 4 |

Articolo 4, paragrafo 6 | Articolo 4, paragrafo 6 |

Articolo 4, paragrafo 7 | Articolo 4, paragrafo 7 |

Articolo 5 | Articolo 5, paragrafo 3 |

Articolo 6 | Articolo 6 |

Articolo 7 | Articolo 7 |

Articolo 8 | Articolo 8 |

Articolo 9 | Articolo 9 |

Articolo 10 | Articolo 10 |

Articolo 11 | Articolo 11 |

Articolo 12 | Articolo 12 |

Articolo 13 | Articolo 13 |

Articolo 14 | Articolo 14 |

Articolo 15 | Articolo 15 |

Articolo 16 | Articolo 16 |

Articolo 17, paragrafo 1 | Articolo 17 |

Articolo 17, paragrafo 2 | - |

Articolo 18 | - |

- | Articolo 18 |

- | Articolo 19 |

- | Allegato |

[1] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

[2] Verbale della riunione della Commissione n. 1721, del 9 novembre 2005, punto 6; si vedano anche i documenti SEC(2005) 1300 e SEC(2005) 1301.

[3] P6_A(2006) 052.

[4] Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata a Århus, Danimarca, il 25 giugno 1998.Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).

[5] Libro verde – Accesso del pubblico ai documenti detenuti dalle istituzioni della Comunità europea – Esame della situazione – COM(2007) 185.

[6] La relazione completa degli esiti della consultazione figura nel documento di lavoro della Commissione SEC(2008) 29 del 16 gennaio 2008; tutti i contributi sono consultabili nel sito web dedicato http://ec.europa.eu/transparency/revision/index_en.htm

[7] Causa T-194/04, The Bavarian Lager Co. Ltd contro Commissione delle Comunità europee , non ancora pubblicata nella raccolta.

[8] Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo alla protezione delle persone fisiche con riferimento alla protezione dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi comunitari e alla libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

[9] Causa C-64/05 P, Regno di Svezia contro Commissione e altri , non ancora pubblicata nella raccolta, ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, causa T-168/02, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds contro Commissione , racc. 2004 pag. II-4135.

[10] Causa T-2/03, Verein für Konsumenteninformation contro Commissione , racc. 2005 pag. II-01121.

[11] Sentenza del Tribunale di primo grado del 12 settembre 2007, causa T-36/04, Association de la presse internationale ASBL (API) contro Commissione , non ancora pubblicata nella raccolta.

[12] Sentenza del 6 luglio 2006, cause riunite T-391/03 e T-70/04, Franchet e Byk contro Commissione , racc. 2006 pag. II-02023.

[13] Cfr. nota 4.

[14] Cfr. gli articoli 27, 28 e 30 del regolamento 1/2003 (concorrenza); gli articoli 6, paragrafo 7, e 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (antidumping); gli articoli 11, paragrafo 7, e 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2026/97 (antisovvenzioni); l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3285/94 (salvaguardia), e l’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 519/94 (salvaguardia contro paesi non membri dell’OMC).

[15] GU C , , pag. .

[16] GU C , , pag. .

[17] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

[18] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

[19] COM(2004) 45.

[20] [ …]

[21] COM(2007) 185.

[22] GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.

[23] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

[24] GU L 340 del 31.12.1993, pag. 43. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/527/CE (GU L 212 del 23.8.2000, pag. 9).

[25] GU L 46 del 18.02.1994, pag. 58. Decisione modificata dalla decisione 96/567/CE, CECA, Euratom (GU L 247 del 28.9.1996, pag. 45).

[26] GU L 263 del 25.09.1997, pag. 27.

[27] GU L 43 del 15.2.1983, pag. 1.