52008PC0099

Proposta di direttiva del Consiglio relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari (Versione codificata) /* COM/2008/0099 def. - CNS 2008/0037 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 22.2.2008

COM(2008) 99 definitivo

2008/0037 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari (Versione codificata)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti specifici che la normativa gli riconosce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione , poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno[3]. La nuova direttiva sostituisce i vari atti che essa incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, della direttiva 89/662/CEE e degli strumenti di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati . Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato IV della direttiva codificata.

ê 89/662/CEE (adattato)

2008/0037 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari

(testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo Ö 37 Õ,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo[5],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[6],

considerando quanto segue:

ê

1. La direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno[7], è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese[8]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

ê 89/662/CEE (adattato)

2. La libera circolazione dei prodotti agricoli costituisce un elemento fondamentale delle organizzazioni comuni di mercato e deve consentire uno sviluppo razionale della produzione agricola, nonché l'impiego ottimale dei fattori di produzione.

3. Nel settore veterinario le frontiere Ö erano in precedenza Õ utilizzate per controlli intesi a garantire la protezione della salute pubblica e della salute animale.

ê 89/662/CEE

4. L'obiettivo finale è quello di limitare i controlli veterinari al luogo di partenza; la realizzazione di questo obiettivo implica un'armonizzazione delle esigenze essenziali relative alla protezione della salute pubblica e della salute animale.

ê 89/662/CEE (adattato)

5. Ö Ai fini del funzionamento Õ del mercato interno, è opportuno dare rilievo ai controlli da effettuare nel luogo di partenza e all'organizzazione dei controlli che possono essere eseguiti nel luogo di destinazione.

ê 89/662/CEE

6. Questa soluzione implica una maggiore fiducia nei controlli veterinari eseguiti dallo Stato speditore; è quindi necessario che quest'ultimo provveda a far effettuare i controlli veterinari in modo adeguato.

7. Nello Stato destinatario i controlli veterinari possono essere effettuati per campione nel luogo di destinazione; tuttavia, in caso di fondati sospetti di irregolarità, il controllo veterinario può essere effettuato durante il trasporto della merce.

ê 89/662/CEE (adattato)

8. Ö È opportuno che gli Õ Stati membri Ö precisino Õ, in un piano da presentare, la maniera in cui intendono effettuare i controlli e questi piani dovranno formare oggetto di un'approvazione comunitaria.

9. È Ö opportuno Õ prevedere le conseguenze di un controllo veterinario che porti alla constatazione dell'irregolarità della spedizione. In tal caso si possono formulare tre ipotesi, la prima delle quali consiste nella necessità di regolarizzare i documenti incompleti o inesatti, la seconda nel prevenire il pericolo qualora si constati una malattia epizootica, qualsiasi nuova malattia grave e contagiosa o qualsiasi altro fenomeno che possa comportare gravi rischi per gli animali o la salute umana, la terza nel risolvere i casi in cui le merci non soddisfino le condizioni imposte, per motivi diversi dai precedenti.

ê 89/662/CEE

10. È necessario prevedere una procedura per dirimere eventuali controversie relative alle spedizioni da uno stabilimento, un centro di produzione o un'impresa.

ê 89/662/CEE (adattato)

11. È Ö opportuno Õ prevedere un regime di salvaguardia; in questo settore, in particolare per motivi d'efficacia, la responsabilità deve spettare in primo luogo allo Stato speditore. La Commissione Ö dovrebbe Õ poter agire, in particolare recandosi in loco e adottando le misure adeguate alla situazione.

12. Per ottenere un effetto utile, le disposizioni della presente direttiva Ö dovrebbero Õ riguardare tutte le merci soggette, negli scambi intracomunitari, a condizioni veterinarie.

ê 89/662/CEE considerando (16) (adattato)

13. Ö Le misure necessarie all'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[9]. Õ

ê

14. La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato III, parte B,

ê 89/662/CEE

è1 2004/41/CE art. 6, punto 1

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Gli Stati membri provvedono affinché i controlli veterinari sui è1 prodotti di origine animale disciplinati dagli atti di cui all'allegato I ç o dall'articolo 12 e destinati agli scambi non siano più effettuati alle frontiere, fatto salvo l'articolo 6, ma si svolgano conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1) «controllo veterinario»: qualsiasi controllo fisico e/o formalità amministrativa riguardante i prodotti di cui all'articolo 1 e mirante direttamente o indirettamente a garantire la protezione della salute pubblica o della salute animale;

ê 89/662/CEE (adattato)

2) «scambi»: scambi tra Stati membri di merci ai sensi dell'articolo Ö 23 Õ, paragrafo 2 del trattato;

ê 89/662/CEE

3) «stabilimento»: qualsiasi azienda autorizzata che effettui la produzione, lo stoccaggio o la lavorazione dei prodotti di cui all'articolo 1;

4) «competente autorità»: l'autorità centrale di uno Stato membro competente a effettuare i controlli veterinari o qualsiasi autorità cui essa abbia delegato tale competenza;

5) «veterinario ufficiale»: il veterinario designato dall'autorità centrale competente dello Stato membro.

CAPO I I

Controlli all'origine

Articolo 3

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano destinati agli scambi solo i prodotti di cui all'articolo 1 che sono stati ottenuti, controllati, marcati ed etichettati conformemente alla normativa comunitaria per la destinazione in questione e che sono accompagnati fino al destinatario, che vi è menzionato, dal certificato sanitario, dal certificato di salubrità o da qualsiasi altro documento, previsti dalla normativa comunitaria nel settore veterinario.

Gli stabilimenti d'origine vigilano, attraverso controlli permanenti diretti, sulla conformità di detti prodotti ai requisiti di cui al primo comma.

Fatte salve le funzioni di controllo assegnate al veterinario ufficiale dalla normativa comunitaria, la competente autorità sottopone gli stabilimenti a regolari controlli allo scopo di accertarsi che i prodotti destinati agli scambi siano conformi ai requisiti comunitari o, nei casi contemplati al paragrafo 3 del presente articolo e all'articolo 12, ai requisiti fissati dallo Stato membro destinatario.

Se esiste un sospetto fondato che i requisiti non sono rispettati, la competente autorità procede alle verifiche necessarie e, in caso di conferma del sospetto, prende le misure necessarie che possono andare fino alla sospensione dell'autorizzazione.

ê 89/662/CEE (adattato)

2. Se il trasporto riguarda più luoghi di destinazione, i prodotti sono raggruppati in tante partite quanti sono i luoghi di destinazione. Ciascuna partita è accompagnata dal certificato o dal documento Ö di cui al paragrafo 1 Õ.

Se i prodotti di cui all'articolo 1 sono destinati ad essere esportati in un paese terzo, il trasporto resta sotto controllo doganale fino al luogo di uscita dal territorio della Comunità.

ê 89/662/EEC

3. Gli Stati membri che procedono a importazioni facoltative provenienti da taluni paesi terzi informano la Commissione e gli altri Stati membri dell'esistenza di tali importazioni.

ê 89/662/CEE (adattato)

Se i prodotti sono introdotti nel territorio della Comunità da uno Stato membro diverso da quelli di cui Ö al primo comma Õ, quest'ultimo procede al controllo dei documenti di origine e di destinazione, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1.

ê 89/662/CEE

è1 2004/41/CE art. 6, punto 1

Gli Stati membri destinatari vietano la rispedizione dal loro territorio dei prodotti in questione se non sono destinati a un altro Stato membro che si avvalga della stessa facoltà.

Articolo 4

1. Gli Stati membri speditori adottano le misure necessarie per garantire che gli operatori osservino le condizioni veterinarie in tutte le fasi della produzione, dello stoccaggio, della commercializzazione e del trasporto dei prodotti di cui all'articolo 1.

Essi provvedono in particolare affinché:

a) i è1 prodotti di origine animale disciplinati dagli atti di cui all'allegato I ç siano controllati nello stesso modo, dal punto di vista veterinario, siano essi destinati agli scambi intracomunitari o al mercato nazionale;

ê 89/662/CEE (adattato)

b) i prodotti che rientrano nell'allegato II non siano spediti verso il territorio di un altro Stato membro se non possono essere commercializzati nel proprio territorio per motivi giustificati ai sensi dell'articolo Ö 30 Õ del trattato.

ê 89/662/CEE

2. Gli Stati membri speditori adottano le adeguate misure amministrative, legali o penali per sanzionare qualsiasi infrazione alla legislazione veterinaria commessa da persone fisiche o giuridiche, qualora si siano constatate infrazioni alla normativa comunitaria, e in particolare quando si è constatato che i certificati o documenti redatti non corrispondono allo stato effettivo dei prodotti o che i marchi di salubrità sono stati apposti su prodotti non conformi alla normativa comunitaria.

CAPO II I

Controlli nel luogo di destinazione

Articolo 5

1. Gli Stati membri destinatari adottano le seguenti misure di controllo:

a) la competente autorità può, nei luoghi di destinazione della merce, verificare tramite controlli veterinari per sondaggio non discriminatori il rispetto delle condizioni poste dall'articolo 3; in tale occasione essa può procedere a prelievi di campioni.

Inoltre, se la competente autorità dello Stato membro di transito o dello Stato membro destinatario dispone di elementi di informazione che consentano di ipotizzare un'infrazione, possono essere effettuati altresì controlli durante il trasporto della merce sul suo territorio, incluso il controllo di conformità dei mezzi di trasporto;

b) se i prodotti di cui all'articolo 1 originari di un altro Stato membro sono destinati:

i) a uno stabilimento sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale, quest'ultimo deve accertarsi che in detto stabilimento siano ammessi solo prodotti che rispondano, quanto alla marcatura e ai documenti di accompagnamento, alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 oppure, per i prodotti di cui all'allegato II, siano muniti del documento previsto dalla normativa del paese di destinazione;

ê 89/662/CEE (adattato)

ii) a un intermediario autorizzato che procede al frazionamento delle partite o ad un'impresa commerciale con più succursali o ad uno stabilimento non soggetto a controllo permanente, questi ultimi sono tenuti, prima del frazionamento o della commercializzazione, a verificare la presenza dei marchi, certificato o documenti di cui al Ö punto i) Õ e a segnalare alla competente autorità qualsiasi irregolarità o anomalia;

iii) ad altri destinatari, in particolare in caso di scarico parziale durante il trasporto, la partita, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, deve essere accompagnata dall'originale del Ö documento Õ di cui al Ö punto i) Õ.

Le garanzie richieste ai destinatari di cui Ö ai punti ii) e iii) Õ sono stabilite nell'ambito di una convenzione da stipulare con la competente autorità al momento della registrazione preliminare prevista dal paragrafo 3. Quest'ultima verifica il rispetto di tali garanzie mediante controlli a campione.

2. Fatto salvo l'articolo 4, nel caso in cui le norme comunitarie previste dalla normativa comunitaria non siano state fissate e nel caso contemplato dall'articolo 12, lo Stato membro destinatario può esigere che lo stabilimento d'origine applichi le norme vigenti nella normativa nazionale di detto Stato membro. Lo Stato membro di origine accerta la conformità dei prodotti in questione a queste condizioni.

ê 89/662/CEE

3. Gli operatori che si fanno consegnare prodotti provenienti da un altro Stato membro o che procedono al frazionamento completo di una partita di detti prodotti:

a) sono soggetti, su richiesta della competente autorità, a preventiva registrazione;

b) tengono un registro in cui iscrivere tali consegne;

c) sono tenuti, su richiesta della competente autorità, a segnalare l'arrivo di prodotti provenienti da un altro Stato membro, nella misura necessaria per effettuare i controlli di cui al paragrafo 1;

d) conservano per un periodo che sarà stabilito dalla competente autorità, comunque non inferiore a sei mesi, i certificati sanitari o i documenti di cui all'articolo 3, in modo da poterli presentare alla competente autorità su richiesta della stessa.

ê 89/662/CEE (adattato)

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura Ö di cui Õ all'articolo Ö 14, paragrafo 3 Õ.

5. Sulla base di una relazione della Commissione accompagnata da eventuali proposte di modifica, il Consiglio procede al riesame del presente articolo Ö prima del 1° luglio 1995. Õ.

Articolo 6

ê 90/675/CEE art. 28 (adattato)

1. Gli Stati membri provvedono affinché, all'atto dei controlli effettuati nei luoghi in cui possono essere introdotti nei territori Ö elencati Õ nell'allegato I della direttiva Ö 97/78/CE Õ[10] prodotti provenienti da un paese terzo, come i porti, gli aeroporti e i posti d'ispezione frontalieri con i paesi terzi:

ê 90/675/CEE art. 28

a) sia effettuato un controllo documentario dell'origine dei prodotti;

ê 90/675/EEC art. 28 (adattato)

b) i prodotti di origine comunitaria siano sottoposti alle norme di controllo previste all'articolo 5 Ö della presente direttiva Õ;

c) i prodotti dei paesi terzi siano sottoposti alle norme previste dalla direttiva Ö 97/78/CE Õ.

ê 89/662/CEE (adattato)

2. Tuttavia, in deroga al paragrafo 1, tutti i prodotti trasportati con mezzi di trasporto che collegano in modo regolare e diretto due punti geografici della Comunità sono sottoposti alle norme di controllo previste all'articolo 5.

Articolo 7

1. Se, in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione della spedizione o durante il trasporto, la competente autorità di uno Stato membro constata la presenza di agenti generatori di una malattia contemplata dalla direttiva 82/894/CEE del Consiglio[11], di una zoonosi o malattia oppure fonte di grave rischio per gli animali o per l'uomo o la provenienza dei prodotti in questione da una regione contaminata da una malattia epizootica, essa ordina, lasciando impregiudicati gli aspetti di polizia sanitaria, laddove si tratti di prodotti sottoposti ad uno dei trattamenti di cui Ö all’allegato III della direttiva 2002/99/CE del Consiglio[12] e nella parte 4 dell’allegato II della decisione 2005/432/CE della Commissione[13] Õ, la distruzione della partita o qualsiasi altro impiego previsto dalla normativa comunitaria.

Le spese per la distruzione della partita sono a carico dello speditore o del suo mandatario.

La competente autorità dello Stato membro destinatario comunica immediatamente Ö in formato elettronico Õ alle competenti autorità degli altri Stati membri e alla Commissione le constatazioni fatte, le decisioni prese nonché le relative motivazioni.

Possono essere applicate le misure di salvaguardia previste all'articolo 9.

Inoltre, a richiesta di uno Stato membro e secondo la procedura Ö di cui Õ all'articolo Ö 14, paragrafo 2 Õ, per far fronte a situazioni non contemplate dalla normativa comunitaria la Commissione può adottare le misure necessarie al fine di realizzare un approccio concertato degli Stati membri;

2. Ö Se, in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione della spedizione o durante il trasporto, l’autorità competente di uno Stato membro constata Õ che la merce non soddisfa le condizioni previste dalle direttive comunitarie o, in mancanza di decisioni sulle norme comunitarie previste dalle direttive, dalle norme nazionali, essa può lasciare allo speditore o al suo mandatario, se le condizioni di salubrità o di polizia sanitaria lo consentono, la scelta tra:

ê 89/662/CEE

a) la distruzione della merce, oppure

b) la sua utilizzazione ad altri fini, compresa la rispedizione su autorizzazione della competente autorità del paese dello stabilimento d'origine.

Tuttavia, in caso di irregolarità constatate per quanto riguarda il certificato o i documenti, prima di ricorrere a quest'ultima possibilità, allo speditore deve essere concesso un periodo di tempo per la regolarizzazione.

ê 89/662/CEE (adattato)

3. Secondo la procedura Ö di cui Õ all'articolo Ö 14, paragrafo 3 Õ, la Commissione stabilisce l'elenco degli agenti o delle malattie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché le modalità di applicazione del presente articolo.

ê 89/662/CEE

Articolo 8

1. Nei casi previsti dall'articolo 7, la competente autorità di uno Stato membro destinatario si mette immediatamente in contatto con la competente autorità dello Stato membro speditore. Quest'ultima prende tutte le misure necessarie e comunica alla competente autorità del primo Stato membro la natura dei controlli effettuati, le decisioni prese e le relative motivazioni.

Qualora quest'ultima nutra il timore che tali misure non siano sufficienti, essa esamina insieme alla competente autorità dello Stato membro interessato i mezzi per ovviare alla situazione, se del caso con una visita in loco.

2. Allorché i controlli previsti all'articolo 7 permettono di constatare un'irregolarità ripetuta, la competente autorità dello Stato membro destinatario informa la Commissione e i servizi veterinari degli altri Stati membri.

Su richiesta della competente autorità dello Stato membro destinatario o di sua iniziativa, la Commissione può, tenuto conto della natura delle infrazioni constatate:

a) inviare sul posto una missione d'ispezione;

b) incaricare un veterinario ufficiale, il cui nome deve figurare in una lista compilata da tale istituzione su suggerimento degli Stati membri e che sia accettato dalle varie parti interessate, di accertare i fatti nello stabilimento interessato;

c) chiedere alla competente autorità di intensificare i prelievi di campioni sulla produzione dello stabilimento in questione.

Essa informa gli Stati membri delle sue conclusioni.

ê 89/662/CEE (adattato)

Qualora dette misure siano adottate per ovviare a ripetute irregolarità da parte di uno stabilimento, la Commissione mette a carico di detto stabilimento le spese sostenute per l'applicazione Ö delle lettere a), b) e c) Õ del Ö secondo Õ comma.

ê 89/662/CEE

In attesa delle conclusioni della Commissione, lo Stato membro speditore deve, su richiesta dello Stato membro destinatario, potenziare i controlli sui prodotti provenienti dallo stabilimento in questione e, se si tratta di gravi motivi di salute animale o di sanità pubblica, sospendere l'autorizzazione.

Lo Stato membro destinatario può, da parte sua, intensificare i controlli nei confronti dei prodotti provenienti dallo stesso stabilimento.

ê 89/662/CEE (adattato)

è1 92/67/CEE art. 1, punto 2

3. La Commissione, su richiesta di uno dei due Stati membri interessati — se il parere dell'esperto conferma le irregolarità — deve adottare secondo la procedura Ö di cui Õ all'articolo Ö 14, paragrafo 2 Õ le misure appropriate, che possono arrivare fino ad autorizzare gli Stati membri a rifiutare provvisoriamente l'introduzione nel proprio territorio di prodotti provenienti da tale stabilimento. Queste misure debbono essere confermate o rivedute quanto prima secondo la procedura Ö di cui Õ all'articolo Ö 14, paragrafo 2 Õ.

4. Le modalità generali di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura Ö di cui Õ all'articolo Ö 14, paragrafo 3 Õ.

5. La presente direttiva non pregiudica le vie di ricorso previste dalla legislazione vigente negli Stati membri contro le decisioni delle competenti autorità è1 , salvo nel caso previsto nel quarto comma ç.

ê 89/662/CEE

Le decisioni adottate dalla competente autorità dello Stato destinatario devono essere comunicate, con l'indicazione delle relative motivazioni, allo speditore o al suo mandatario nonché alla competente autorità dello Stato membro speditore.

A richiesta dello speditore o del suo mandatario, le decisioni motivate devono essergli comunicate per iscritto con l'indicazione delle vie di ricorso offerte dalla legislazione vigente nello Stato membro di destinazione, nonché della forma e dei termini prescritti per il ricorso stesso.

Tuttavia, in caso di controversia se le due parti in causa sono d'accordo, la questione può essere sottoposta entro un termine massimo di un mese alla valutazione di un esperto che figura su un elenco di esperti della Comunità che sarà stabilito dalla Commissione; le spese della perizia sono a carico della Comunità.

L'esperto è tenuto a formulare il suo parere entro il termine massimo di 72 ore. Le parti accettano il parere dell'esperto, nell'osservanza della legislazione veterinaria comunitaria.

6. Le spese per la rispedizione delle merci, lo stoccaggio delle medesime, la loro utilizzazione per altri scopi o la loro distruzione sono a carico del destinatario.

CAPO IV

Disposizioni comuni

Articolo 9

1. Ogni Stato membro segnala immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione, oltre all'insorgere nel suo territorio delle malattie contemplate dalla direttiva 82/894/CEE, il manifestarsi di casi di zoonosi, malattie o fenomeno che possano comportare gravi rischi per gli animali o la salute umana.

Lo Stato membro d'origine mette immediatamente in vigore le misure di lotta o di prevenzione previste dalla normativa comunitaria, segnatamente la determinazione delle zone di protezione ivi previste, o adotta qualsiasi altra misura che ritenga appropriata.

ê 89/662/CEE (adattato)

Lo Stato membro destinatario o di transito che, al momento di un controllo ai sensi dell'articolo 5, ha constatato una delle malattie o fenomeni di cui al primo comma Ö del presente paragrafo Õ può, se del caso, prendere misure di prevenzione previste dalla normativa comunitaria.

ê 89/662/CEE

In attesa delle misure che dovranno essere prese in conformità del paragrafo 4, lo Stato membro destinatario può, per motivi gravi di salvaguardia della sanità pubblica o di salute animale, adottare provvedimenti cautelari nei confronti degli stabilimenti interessati o, in caso di epizoozia, nei confronti della zona di protezione prevista dalla normativa comunitaria.

Le misure prese dagli Stati membri sono comunicate senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri.

2. Uno o più rappresentanti della Commissione possono, su richiesta dello Stato membro di cui al paragrafo 1, primo comma o per iniziativa di detta istituzione, recarsi immediatamente sul posto per esaminare, in collaborazione con la competente autorità, le misure prese ed emettono un parere sulle medesime.

ê 89/662/CEE (adattato)

3. Qualora non sia stata informata delle misure prese oppure le consideri insufficienti, la Commissione può, in collaborazione con lo Stato membro interessato e in attesa della riunione del comitato Ö di cui all’articolo 14, paragrafo 1 Õ, adottare provvedimenti cautelari nei confronti dei prodotti provenienti dalla regione colpita dall'epizoozia o da un determinato stabilimento. Tali provvedimenti sono sottoposti senza indugio Ö al Õ comitato Ö stesso Õ per essere confermati, modificati o invalidati secondo la procedura Ö di cui Õ all'articolo Ö 14, paragrafo 2 Õ.

4. In tutti i casi, la Commissione procede senza indugio a un esame della situazione in sede di comitato Ö di cui all’articolo 14, paragrafo 1 Õ. Essa adotta, secondo la procedura Ö di cui Õ all'articolo Ö 14, paragrafo 2 Õ, le misure necessarie per i prodotti di cui all'articolo 1 e, se la situazione lo richiede, per i prodotti d'origine o i prodotti derivati da tali prodotti. La Commissione segue l'evoluzione della situazione e, secondo la stessa procedura, modifica o abroga, in funzione di detta evoluzione, le decisioni adottate.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'elenco della zoonosi e dei fenomeni che possono comportare gravi rischi per la salute umana, sono adottati secondo la procedura Ö di cui Õ all'articolo Ö 14, paragrafo 3 Õ.

ê 89/662/CEE

Articolo 10

Ogni Stato membro e la Commissione designano il servizio o i servizi competenti nel campo dei controlli veterinari incaricati di assicurare i controlli veterinari e la collaborazione con i servizi di controllo degli altri Stati membri.

Articolo 11

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché gli agenti dei propri servizi veterinari, eventualmente con la collaborazione degli agenti di altri servizi all'uopo abilitati, possano in particolare:

a) ispezionare locali, uffici, laboratori, impianti, mezzi di trasporto, attrezzature e materiali, prodotti per la pulizia e la manutenzione ed esaminare i procedimenti utilizzati per la produzione o per il trattamento dei prodotti, nonché la marcatura, l'etichettatura e la presentazione di tali prodotti;

ê 89/662/CEE (adattato)

b) controllare che il personale osservi le condizioni previste Ö dagli atti Õ riportati nell'allegato I;

ê 89/662/CEE

c) prelevare campioni dei prodotti conservati per lo stoccaggio o la vendita, messi in circolazione o trasportati;

d) esaminare il materiale documentario o informatico utile per i controlli, costituito in virtù delle misure adottate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1.

A tal fine essi devono ottenere dagli stabilimenti controllati la collaborazione necessaria per l'esecuzione del loro compito.

ê 89/662/CEE

Articolo 12

Gli scambi di prodotti di cui all'allegato II sono, in attesa di una regolamentazione comunitaria, soggetti alle norme di controllo previste dalla presente direttiva e, in particolare, da quelle previste all'articolo 5, paragrafo 2.

ê 92/67/CEE art. 1, punto 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le condizioni e le modalità relative agli scambi dei prodotti di cui al primo comma.

ê 92/67/CEE art. 1, punto 6

Articolo 13

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, secondo un modello armonizzato, le informazioni essenziali relative ai controlli eseguiti in forza della presente direttiva.

ê 92/67/CEE art. 1, punto 6 (adattato)

2. La Commissione esamina, nel quadro del comitato Ö di cui all’articolo 14, paragrafo 1 Õ, le informazioni di cui al paragrafo 1; essa può adottare, secondo la procedura Ö di cui Õ all'articolo Ö 14, paragrafo 3 Õ, le misure appropriate.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la periodicità della trasmissione delle informazioni, il modello da adottare e la natura delle informazioni, sono stabiliti secondo la procedura Ö di cui Õ all'articolo Ö 14, paragrafo 3 Õ.

ê 806/2003 art. 3 e allegato III, punto 6 (adattato)

Articolo 14

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 Ö del Parlamento europeo e del Consiglio Õ[14].

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente Ö paragrafo Õ, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

ê 806/2003 art. 3 e allegato III, punto 6

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

ê 806/2003 art. 3 e allegato III, punto 6 (adattato)

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente Ö paragrafo Õ , si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

ê 806/2003 art. 3 e allegato III, punto 6

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

ê 806/2003 art. 3 e allegato III, punto 6 (adattato)

Ö 4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Õ

ê 89/662/CEE (adattato)

CAPO V

Disposizioni finali

Articolo 15

ê 89/662/CEE

è1 91/496/CEE art. 27, par. 1, lett. a)

Anteriormente al è1 31 dicembre 1996 ç, il Consiglio riesamina le disposizioni della presente direttiva, in base a una relazione della Commissione sull'esperienza acquisita, corredata di eventuali proposte sulle quali il Consiglio si pronuncerà a maggioranza qualificata.

ê

Articolo 16

La direttiva 89/662/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato III, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato IV.

Articolo 17

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

ê 89/662/CEE

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ê 2004/41/CE art. 6, punto 2 (adattato)

ALLEGATO I

Ö Parte A Õ

ê 2004/41/EC art. 6, punto 2

Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano[15].

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale[16].

ê 2004/41/CE art. 6, punto 2 (adattato)

Ö Parte B Õ

Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, Ö (I) Õ, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE[17].

Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano[18].

____________

ê 92/118/CEE art. 17, par. 1 e allegato III (adattato)

ALLEGATO II

PRODOTTI CHE NON FORMANO OGGETTO DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA, MA I CUI SCAMBI SAREBBERO SOGGETTI AI CONTROLLI PREVISTI DALLA PRESENTE DIRETTIVA

Ö Prodotti Õ di origine animale che non figurano Ö negli allegati A e B Õ della direttiva 90/425/CEE Ö del Consiglio[19] Õ: tali prodotti sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo Ö 14, paragrafo 3 della presente direttiva Õ.

______

é

ALLEGATO III

Parte A

Direttiva abrogate e d elenco di modificazioni successive (di cui all’articolo 16)

Direttiva 89/662/EEC del Consiglio (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13) |

Direttiva 90/675/EEC del Consiglio (GU L 373 del 31.12.1990, pag. 1) | limitatamente all’articolo 28 |

Direttiva 91/67/CEE del Consiglio (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1) | limitatamente all’articolo 16, paragrafo 2 |

Direttiva 91/492/CEE del Consiglio (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1) | limitatamente all’articolo 7, paragrafo 2 |

Direttiva 91/493/CEE del Consiglio (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15) | limitatamente all’articolo 9, paragrafo 2 |

Direttiva 91/494/CEE del Consiglio (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35) | limitatamente all’articolo 19, paragrafo 1 |

Direttiva 91/495/CEE del Consiglio (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 41) | limitatamente all’articolo 16, paragrafo 2 |

Direttiva 91/496/CEE del Consiglio (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56) | limitatamente Ll’articolo 27 |

Direttiva 92/45/CEE del Consiglio (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35) | limitatamente all’articolo 14, paragrafo 2 |

Direttiva 92/46/CEE del Consiglio (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1) | limitatamente all’articolo 30 |

Direttiva 92/67/CEE del Consiglio (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 73) |

Direttiva 92/118/CEE del Consiglio (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49) | limitatamente ai riferimenti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, alla direttiva 89/662/CEE |

Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1) | limitatamente al punto 6 dell’allegato III |

Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33) | limitatamente all’articolo 6 |

Parte B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale(di cui all’articolo 16)

Direttiva | Termine di attuazione |

89/662/CEE | 1° luglio 1992 |

90/675/CEE | 1° luglio 1992 |

91/67/CEE | 31 dicembre 1992 |

91/492/CEE | 31 dicembre 1992 |

91/493/CEE | 31 dicembre 1992 |

91/494/CEE | 1° maggio 1992 |

91/495/CEE | 1° gennaio 1993 |

91/496/CEE | 1° luglio 1992 |

92/45/CEE | 31 dicembre 1993 |

92/46/CEE | 31 dicembre 1993 |

92/67/CEE | 30 giugno 1992 |

92/118/CEE | 31 dicembre 1993 |

2004/41/CE | 1° gennaio 2006 |

_____________

ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Direttiva 89/662/CEE | Presente direttiva |

Articoli 1, 2 e 3 | Articoli 1, 2 e 3 |

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma | Articolo 4, paragrafo 1, primo comma |

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, alinea | Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, alinea |

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino | Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, lettera a) |

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino | Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, lettera b) |

Articolo 4, paragrafo 2 | Articolo 4, paragrafo 2 |

Articolo 5, paragrafo 1, alinea | Articolo 5, paragrafo 1, alinea |

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) |

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), parole introduttive | Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), parole introduttive |

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), primo trattino | Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto i) |

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino | Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto ii) |

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino | Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto iii) |

Articolo 5, paragrafi da 2 a 5 | Articolo 5, paragrafi da 2 a 5 |

Articolo 6 | Articolo 6 |

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 7, paragrafo 1 |

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), primo comma, parole introduttive | Articolo 7, paragrafo 2, primo comma, parole introduttive |

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), primo comma, primo trattino | Articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera a) |

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), primo comma, secondo trattino | Articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b) |

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), secondo comma | Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma |

Articolo 7, paragrafo 2 | Articolo 7, paragrafo 3 |

Articolo 8, paragrafo 1, primo e secondo comma | Articolo 8, paragrafo 1, primo e secondo comma |

Articolo 8, paragrafo 1, terzo comma | Articolo 8, paragrafo 2, primo comma |

Articolo 8, paragrafo 1, quarto comma, parole introduttive | Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, parole introduttive |

Articolo 8, paragrafo 1, quarto comma, primo trattino | Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, lettera a) |

Articolo 8, paragrafo 1, quarto comma, secondo trattino | Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, lettera b) |

Articolo 8, paragrafo 1, quarto comma, terzo trattino | Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, lettera c) |

Articolo 8, paragrafo 1, quinto comma | Articolo 8, paragrafo 2, terzo comma |

Articolo 8, paragrafo 1, sesto comma | Articolo 8, paragrafo 2, quarto comma |

Articolo 8, paragrafo 1, settimo comma | Articolo 8, paragrafo 2, quinto comma |

Articolo 8, paragrafo 1, ottavo comma | Articolo 8, paragrafo 2, sesto comma |

Articolo 8, paragrafo 1, nono comma | Articolo 8, paragrafo 3 |

Articolo 8, paragrafo 1, decimo comma | Articolo 8, paragrafo 4 |

Articolo 8, paragrafo 2 | Articolo 8, paragrafo 5 |

Articolo 8, paragrafo 3 | Articolo 8, paragrafo 6 |

Articoli 9 e 10 | Articoli 9 e 10 |

Articolo 11, primo comma, parole introduttive | Articolo 11, primo comma, parole introduttive |

Articolo 11, primo comma, primo trattino | Articolo 11, primo comma, lettera a) |

Articolo 11, primo comma, secondo trattino | Articolo 11, primo comma, lettera b) |

Articolo 11, primo comma, terzo trattino | Articolo 11, primo comma, lettera c) |

Articolo 11, primo comma, quarto trattino | Articolo 11, primo comma, lettera d) |

Articolo 11, secondo comma | Articolo 11, secondo comma |

Articolo 12 | __ |

Articolo 13 | __ |

Articolo 14 | Articolo 12 |

Articolo 15 | __ |

Articolo 16 | Articolo 13 |

Articolo 17, paragrafi 1 e 2 | Articolo 14, paragrafi 1 e 2 |

Articolo 17, paragrafo 3 | Articolo 14, paragrafo 4 |

Articolo 18, paragrafo 1 | __ |

Articolo 18, paragrafo 2 | Articolo 14, paragrafo 3 |

Articolo 19 | Articolo 15 |

Articolo 20 | __ |

Articolo 22 | __ |

__ | Articolo 16 |

__ | Articolo 17 |

Articolo 23 | Articolo 18 |

Allegato A | Allegato I |

Allegato B | Allegato II |

__ | Allegato III |

__ | Allegato IV |

_____________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

[3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

[4] Allegato III, parte A, della presente proposta.

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] GU C […] del […], pag. […].

[7] GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).

[8] V. allegato III, parte A.

[9] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

[10] Ö GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9 Õ.

[11] GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58.

[12] GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

[13] GU L 151 del 14.6.2005, pag. 3.

[14] GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

[15] GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

[16] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1243/2007 della Commissione (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 8).

[17] GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo Ö dal regolamento (CE) n. 445/2004 della Commissione (GU L 72 dell’11.3.2004, pag. 60). Õ

[18] GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato Ö da ultimo dal regolamento (CE) n. 829/2007 della Commissione (GU L 191 del 21.7.2007, pag. 1). Õ

[19] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva come modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).