52008PC0058

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri /* COM/2008/0058 def. - COD 2008/0026 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 7.2.2008

COM(2008) 58 definitivo

2008/0026 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta di modifica del regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio[1], è intesa a:

- ridurre il numero di imprese obbligate dalla normativa comunitaria a compilare dichiarazioni per il sistema di statistiche del commercio intracomunitario (Intrastat), diminuendo in tal modo il disturbo statistico;

- rendere più rigorose le prescrizioni in tema di qualità riguardo all'elaborazione delle statistiche del commercio intracomunitario, al fine di compensare la perdita di precisione per i dati sugli scambi non più dichiarati dalle imprese bensì stimati dalle autorità nazionali;

- soddisfare le esigenze degli utilizzatori attraverso la compilazione di statistiche del commercio intracomunitario disaggregate secondo le caratteristiche delle imprese;

- adeguare - conformemente alla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[2] relativa alla decisione 2006/512/CE - il regolamento (CE) n. 638/2004 alla decisione 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[3], modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per quanto riguarda le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o completando l'atto con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

1.2. Contesto generale

La Commissione si è impegnata a eliminare gli adempimenti burocratici inutili e a evitare l'eccesso di regolamentazione. Come specificato nella comunicazione della Commissione "Una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea"[4], la semplificazione della legislazione UE in vigore (con la conseguente riduzione dell'onere di risposta per le imprese) costituisce uno degli aspetti fondamentali di tale iniziativa. All'inizio del 2005 la Commissione ha avviato un'ampia consultazione degli Stati membri e delle imprese, nonché una consultazione pubblica via Internet. A seguito di tale consultazione, il 25 ottobre 2005 la Commissione ha adottato una comunicazione[5] con la quale ha dato il via a una nuova strategia di semplificazione a livello dell'Unione. La comunicazione ha indicato, sulla base di un'ampia consultazione, una prima serie di atti legislativi da semplificare e ha avviato un processo continuo alimentato dai risultati di nuove e più sistematiche procedure di revisione intese all'individuazione di future priorità in tema di semplificazione, nel quadro di un'ampia analisi dell'impatto degli atti legislativi.

L'allegato 2 della comunicazione contiene un programma modulato per la nuova strategia di semplificazione, che specifica gli atti legislativi da rivedere e da analizzare in vista di un loro sfrondamento nei prossimi tre anni. Il programma risponde a molte delle preoccupazioni specifiche emerse nel corso dell'ampio processo di consultazione riguardo ad aspetti centrali della competitività delle imprese, quali il diritto societario e i servizi finanziari, i trasporti, la tutela dei consumatori, la gestione dei rifiuti e le statistiche del commercio estero.

Il tema della semplificazione nel settore delle statistiche è stato affrontato nella comunicazione della Commissione relativa alla riduzione dell'onere di risposta, alla semplificazione ed alla definizione di obiettivi prioritari nel campo delle statistiche comunitarie[6]. La comunicazione ha individuato le statistiche degli scambi di beni tra Stati membri (Intrastat) come un settore nel quale la semplificazione è possibile e auspicabile.

Le statistiche del commercio intracomunitario registrano i flussi fisici di beni mobili tra Stati membri. I dati sono raccolti mensilmente presso le imprese dalle autorità statistiche nazionali. Le statistiche compilate sulla base di tali dati contengono registrazioni mensili sui flussi in entrata (arrivi) e sui flussi in uscita (spedizioni), espressi in valore e in quantità, disaggregati per Stato membro dichiarante e associato, nonché per merce secondo la Nomenclatura combinata.

Il Consiglio ECOFIN del 28 novembre 2006 ha espresso apprezzamento per l'iniziativa della Commissione di ridurre il disturbo statistico e la ha invitata a valutare la fattibilità del metodo del flusso unico (in Intrastat) e di metodi alternativi suscettibili di fornire grosso modo gli stessi risultati, nonché le necessarie misure di transizione, e, sulla base di questa analisi, a presentare al Consiglio nell'ottobre del 2007 un calendario preciso delle future iniziative. Il Consiglio ha inoltre sottolineato che la transizione verso il sistema del flusso unico o l'applicazione di qualsiasi altro metodo inteso a ridurre in modo significativo il disturbo statistico non devono assolutamente compromettere la disponibilità, la tempestività e la qualità di statistiche nazionali cruciali ai fini della politica economica europea, quali le statistiche dei conti nazionali e i dati sui flussi aggregati tra la zona euro e gli altri Stati membri dell'UE.

Allo scopo di approfondire lo studio delle modalità di un ammodernamento del sistema delle statistiche del commercio intracomunitario e di ridurre l'onere di risposta, Eurostat ha istituito un gruppo di lavoro incaricato in particolare di promuovere la semplificazione di Intrastat. A tale gruppo, composto di esperti della Commissione e degli Stati membri, fanno capo tutte le attività di studio e di analisi condotte da diversi sottogruppi.

Le analisi del gruppo di lavoro e dei suoi sottogruppi si sono incentrate su due principali opzioni di semplificazione: la transizione verso il sistema del flusso unico e l'innalzamento delle soglie di esenzione per la compilazione di dichiarazioni Intrastat, con conseguente diminuzione della copertura degli scambi. A parere degli esperti tutte le altre opzioni non hanno alcun impatto significativo sull'onere di risposta delle imprese.

Le due principali opzioni sono state esaminate sulla base di tre criteri di valutazione: onere per le imprese, tempestività e precisione dei dati. È risultato che l'opzione delle soglie costituisce l'alternativa di maggiore fattibilità a breve termine. Questa è stata anche la soluzione preferita dagli esperti degli Stati membri in seno al gruppo di lavoro. L'opzione del flusso unico, per contro, presenta notevoli svantaggi che non possono essere superati nel breve periodo.

Attualmente gli Stati membri fissano le soglie a un livello che garantisce la copertura di almeno il 97% dei loro scambi in termini di valore. Alla fine del 2006 ciò significava che circa il 78% delle imprese che commerciavano con altri Stati membri era esonerato dall'obbligo di compilare dichiarazioni. La riduzione del tasso di copertura minimo aumenterà ulteriormente il numero di imprese esentate dall'obbligo di compilare dichiarazioni Intrastat.

Il tasso di copertura Intrastat minimo potrebbe essere abbassato in tempi relativamente brevi. Questo essenzialmente perché un innalzamento della soglia non modifica la logica del sistema. I principi e le procedure del sistema attuale restano inalterati. La variazione della copertura degli scambi può essere realizzata pertanto con una certa facilità: le modifiche legislative e le misure di accompagnamento idonee a garantire la qualità dei dati statistici sono di minore portata e meno complesse di quelle necessarie per attuare l'opzione del flusso unico.

Una diminuzione della copertura Intrastat, tuttavia, comporterà nel contempo una riduzione della precisione dei dati. Sarà necessario effettuare un numero maggiore di stime di dati non rilevati. Aumenteranno anche le asimmetrie nei flussi commerciali corrispondenti, in particolare al livello più dettagliato della classificazione delle merci. A causa delle differenze esistenti tra i metodi di stima utilizzati dai vari Stati membri, le asimmetrie potrebbero anche aumentare a livello aggregato. La riduzione della copertura va pertanto accompagnata da misure volte a garantire una qualità soddisfacente dei dati statistici.

Al di là della soluzione a breve termine è utile approfondire l'analisi della fattibilità della transizione a lungo termine verso il metodo del flusso unico, al fine di rendere accettabile a tutti gli utilizzatori tale eventuale modifica del sistema statistico. Tra le questioni prioritarie da valutare a questo riguardo figura la ricerca di una significativa riduzione delle asimmetrie nei flussi commerciali corrispondenti, di una soluzione al problema della tempestività attraverso lo sviluppo di metodi di stima affidabili per i dati mancanti o in ritardo e di procedure di controllo della qualità idonee a soddisfare i bisogni nazionali. Inoltre dovranno essere esaminate numerose altre opzioni di semplificazione, quali l'integrazione delle dichiarazioni Intrastat e VIES (sistema di scambio di informazioni sull'IVA) e l'ulteriore sviluppo di strumenti TI per la trasmissione automatizzata dei dati[7].

Negli anni successivi tali attività saranno svolte nel quadro del programma MEETS (diretto ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi)[8]. MEETS dovrebbe diventare operativo a partire dal 2008 per un periodo di 5 anni (fino al 2013). Uno dei suoi quattro obiettivi consiste nell'esecuzione di studi sulla semplificazione di Intrastat. A questo fine saranno stanziati 8,965 milioni di euro.

1.3. Soluzione proposta

La soluzione a breve termine deve essere coerente con qualsiasi opzione di semplificazione a lungo termine (ad esempio, fornitura di informazioni nel quadro del metodo del flusso unico) e nello stesso tempo deve comportare una significativa riduzione dell'onere di risposta per le imprese, pur garantendo una soddisfacente qualità dei dati statistici.

Si propone pertanto di abbassare al 95% la copertura degli scambi per gli arrivi e di mantenere invariata l'attuale copertura del 97% degli scambi per le spedizioni. Una siffatta soluzione è coerente con l'eventuale scelta in futuro dell'opzione del flusso unico, basata sulla rilevazione di dati sulle spedizioni. Le potenzialità di una riduzione dell'onere di risposta in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) sono elevate, vista la struttura delle imprese dichiaranti sul lato degli arrivi, dominato dalle PMI. Dall'analisi è emerso anche che l'abbassamento al 95% della copertura degli scambi presenta un'incidenza solo secondaria sulla qualità dei dati statistici e risulterebbe pertanto accettabile per gli utilizzatori. Restano tuttavia auspicabili - e saranno proposte nella legislazione - disposizioni volte a migliorare la qualità e la comparabilità delle statistiche compilate dagli Stati membri.

La proposta persegue inoltre l'obiettivo, oltre a quello di ridurre il disturbo statistico per le imprese, di soddisfare ulteriori richieste degli utilizzatori con riguardo agli scambi secondo le caratteristiche delle imprese. Gli Stati membri dovrebbero fornire dati annuali sugli scambi disaggregati secondo le caratteristiche delle imprese al fine di evidenziare, ad esempio, il modo di operare delle imprese europee nel contesto della globalizzazione. La relazione tra le statistiche sugli scambi e le statistiche sulle imprese può essere stabilita associando le informazioni disponibili nel registro degli scambi intracomunitari con le informazioni ricavate dai registri delle imprese degli Stati membri. Poiché attualmente la maggior parte degli Stati membri elabora tali statistiche su base volontaria, la proposta è intesa a fornire una base giuridica per una loro compilazione obbligatoria. Parallelamente, le stesse informazioni sono richieste per gli scambi con i paesi terzi nella proposta di revisione della legislazione Extrastat[9].

Infine la decisione 2006/512/CE del Consiglio ha modificato la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 in materia di comitatologia, introducendo la "procedura di regolamentazione con controllo" per le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali degli atti di base. Occorre pertanto modificare di conseguenza il vigente regolamento (CE) n. 638/2004.

1.4. Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio[10]. La presente proposta è intesa a modificare tale regolamento.

Regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione, del 18 novembre 2004, che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e abroga i regolamenti (CE) n. 1901/2000 e (CEE) n. 3590/92 della Commissione[11]. La presente proposta è intesa a modificare le disposizioni di esecuzione.

1.5. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'UE

La proposta è coerente con l'iniziativa dell'Unione europea relativa a una migliore regolamentazione.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

2.1. Consultazione delle parti interessate

Alla fine del 2006, allo scopo di studiare ulteriormente le possibilità di ammodernamento del sistema delle statistiche del commercio intracomunitario e di ridurre l'onere di risposta, Eurostat ha istituito un gruppo di lavoro incaricato in particolare di promuovere la semplificazione di Intrastat.

Il Consiglio ECOFIN del 13 novembre 2007 ha dibattuto nuovamente la questione delle misure volte a ridurre il disturbo statistico e ha approvato una proposta di diminuzione a breve termine del tasso di copertura, pur predisponendo sul lungo periodo un metodo alternativo, come quello del flusso unico, che abbisogna di ulteriori approfondimenti.

2.2. Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

2.3. Analisi degli effetti e delle conseguenze

Sono state individuate tre opzioni.

Opzione A - Mantenimento dello status quo, senza modifiche della legislazione in vigoreLa rilevazione di dati sugli scambi intracomunitari è disciplinata dalla legislazione comunitaria. Pertanto l'impegno della Commissione di procedere a un'ulteriore riduzione del disturbo statistico per le imprese nel settore Intrastat può essere mantenuto soltanto modificando il quadro giuridico in vigore.

Opzione B - Fissazione direttamente nel regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del diminuito tasso di copertura Intrastat minimo e delle prescrizioni in materia di qualitàAttualmente il tasso di copertura Intrastat è definito all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio. L'opzione B comporterebbe la modifica di tale articolo, nonché l'introduzione di prescrizioni riguardo alla qualità dei dati statistici.La copertura degli scambi rappresenta tuttavia un parametro alquanto tecnico e, come tale, è più appropriato che venga specificata nelle disposizioni di esecuzione. La definizione del tasso di copertura degli scambi nel regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio anziché nelle disposizioni di esecuzione ridurrebbe inoltre i margini di flessibilità necessari a consentire eventuali futuri cambiamenti di tale parametro, in occasione di ulteriori semplificazioni del sistema delle statistiche del commercio intracomunitario. Risulterebbe inoltre difficile definire in anticipo nel regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio tutte le prescrizioni in tema di qualità e, ancora una volta, tale approccio non permetterebbe sufficienti margini di flessibilità per eventuali modifiche.

Opzione C - Soppressione nel regolamento (CE) n. 638/2004 dell'indicazione del tasso di copertura degli scambi espresso in percentuale e conferimento alla Commissione della facoltà di determinare il tasso di copertura Intrastat minimo e le prescrizioni in tema di qualitàTale approccio garantirebbe la necessaria flessibilità in occasione di future eventuali modifiche del tasso di copertura Intrastat. Queste modifiche sarebbero basate su una regolare valutazione delle soglie condotta secondo la procedura di comitatologia in stretta collaborazione con le autorità nazionali (il comitato Intrastat si riunisce tre volte l'anno), in modo da ricercare l'equilibrio ottimale tra il disturbo statistico e la precisione dei dati.Le disposizioni di esecuzione consentirebbero quindi agli Stati membri, come primo passo, di ridurre entro l'inizio del 2009 il tasso di copertura per i flussi "arrivi" in modo da raccogliere almeno il 95% del loro valore, pur mantenendo invariata al 97% la soglia per le spedizioni.Analogamente dovrebbero essere modificate le prescrizioni relative alla qualità. L'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 638/2004 dovrebbe conferire alla Commissione la facoltà di attuare tutte le misure necessarie a migliorare la qualità dei dati. Sarebbero utili maggiori precisazioni riguardo alla stima delle informazioni mancanti. A norma della legislazione in vigore la stima dei dati mancanti è di competenza dei singoli Stati membri (articolo 12, paragrafo 2). La legislazione dovrebbe essere pertanto modificata per consentire l'adozione di procedure standardizzate nel quadro della procedura di comitatologia.L'alternativa C è quella preferita dalla Commissione, perché consente una semplificazione mirata per l'opzione delle soglie, ed è anche quella che consente la massima flessibilità per l'adeguamento del sistema Intrastat, dato che le disposizioni saranno adottate da Eurostat e dal comitato Intrastat.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Sintesi delle misure proposte

La presente proposta è intesa a definire il quadro giuridico in vista dell'esenzione di un maggior numero di imprese dalla presentazione di dati Intrastat, pur salvaguardando la precisione dei dati e soddisfacendo i bisogni degli utilizzatori con riguardo a statistiche sugli scambi secondo le caratteristiche delle imprese.

3.2. Base giuridica

L'articolo 285 del trattato costituisce il fondamento giuridico delle statistiche comunitarie. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di codecisione, adotta misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività della Comunità. Tale articolo fissa le prescrizioni in merito all'elaborazione delle statistiche comunitarie e statuisce che questa deve presentare i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica.

3.3. Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non riguarda un campo di competenza esclusivo della Comunità.

Gli obiettivi dell'azione proposta, ovvero la definizione di tassi di copertura, la fissazione di prescrizioni in materia di qualità e la compilazione di statistiche sugli scambi secondo le caratteristiche delle imprese, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello della Comunità, sulla base di un atto giuridico comunitario, in quanto soltanto la Commissione può coordinare la necessaria armonizzazione delle informazioni statistiche a livello dell'UE. La Comunità può pertanto adottare misure in osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato.

3.4. Principio di proporzionalità

La proposta soddisfa il principio di proporzionalità per le seguenti ragioni:

- il regolamento si limita al minimo indispensabile per il conseguimento di tale obiettivo e non va al di là di quanto necessario a tal fine;

- la sua applicazione consente una notevole riduzione dell'onere di risposta per le imprese esentate dalla compilazione di dichiarazioni Intrastat, anche se può comportare un aumento del carico di lavoro per le amministrazioni statistiche nazionali perché le prescrizioni in materia di qualità richiederanno uno sforzo maggiore per le attività di controllo e di validazione;

- nel 2008 è previsto l'avvio del programma MEETS[12]; parte della dotazione finanziaria del programma è destinata al miglioramento della qualità di Intrastat.

3.5. Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero appropriati per i seguenti motivi:

- è generalmente riconosciuto che un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio rappresenta uno strumento appropriato per la maggior parte delle attività statistiche che richiedono un'applicazione dettagliata e uniforme in tutta la Comunità;

- un regolamento è da preferire a una direttiva quale atto di base perché, a differenza di questa, introduce le stesse norme in tutta la Comunità, evitando il rischio che gli Stati membri possano applicarle in maniera incompleta o selettiva e non lasciando loro alcuna possibilità di scelta circa la forma e i metodi da utilizzare per il conseguimento degli obiettivi;

- inoltre un regolamento è direttamente applicabile. Ciò significa che non deve essere attuato nell'ordinamento giuridico nazionale e non è quindi esposto al rischio di ritardi nel suo recepimento. Esso favorisce inoltre una legislazione migliore e più rapida.

La proposta è intesa a modificare disposizioni già incluse in un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La riduzione del tasso di copertura per le imprese assoggettate all'obbligo di compilare dichiarazioni Intrastat non avrà alcuna incidenza sul bilancio.

L'applicazione di prescrizioni più rigorose in tema di qualità può richiedere maggiori investimenti nella ricerca e in strumenti di validazione e di adeguamento a livello delle amministrazioni nazionali. La dotazione finanziaria del programma MEETS può coprire tali costi (2008:1 400 000; 2009: 1 355 000; 2010: 2 000 000; 2011: 1 500 000; 2012: 1 500 000; 2013: 1 210 000 euro accantonati per Intrastat).

La fusione di due diversi set di dati esistenti al fine di presentare gli scambi secondo le caratteristiche delle imprese può comportare costi trascurabili per alcune amministrazioni nazionali.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

5.1. Semplificazione

L'iniziativa rientra nel quadro del programma modulato di semplificazione della Commissione. L'obiettivo principale consiste nella riduzione dell'onere di risposta per le imprese assoggettate all'obbligo della compilazione di dichiarazioni Intrastat. La riduzione al 95% del tasso di copertura per gli arrivi significa che altre 190 000 imprese verrebbero esentate dal dichiarare i flussi "arrivi" alle autorità nazionali.

5.2. Abrogazione di disposizioni vigenti

L'adozione della proposta permetterà l'integrazione della normativa vigente.

5.3. Spazio economico europeo

Non pertinente ai fini del SEE.

2008/0026 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio[13] definisce le prescrizioni fondamentali per le statistiche comunitarie in materia di scambi di beni tra Stati membri.

(2) Nel quadro della comunicazione della Commissione relativa alla riduzione dell'onere di risposta, alla semplificazione ed alla definizione di obiettivi prioritari nel campo delle statistiche comunitarie[14], Intrastat, il sistema di rilevazione di statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri, è stato individuato come uno dei settori in cui è possibile e auspicabile una semplificazione.

(3) Un'azione immediata per alleggerire l'onere di risposta può consistere nella riduzione del tasso di copertura dei dati rilevati attraverso Intrastat. A ciò si può pervenire innalzando le soglie al di sotto delle quali le parti sono esentate dal fornire dati Intrastat, con conseguente aumento della quota delle statistiche basate su stime eseguite dalle autorità nazionali.

(4) È opportuno che gli Stati membri trasmettano a Eurostat dati aggregati annuali sugli scambi ripartiti secondo le caratteristiche delle imprese. In tal modo vengono messe a disposizioni degli utilizzatori nuove informazioni statistiche su questioni economiche importanti ed è possibile un nuovo tipo di analisi, ad esempio l'analisi del modo di operare delle imprese europee nel contesto della globalizzazione, senza che ciò imponga nuovi obblighi statistici alle imprese dichiaranti. La relazione tra le statistiche sugli scambi e le statistiche sulle imprese va stabilita fondendo le informazioni tratte dal registro degli operatori intracomunitari con le informazioni richieste dal regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici[15].

(5) È opportuno che le competenze di esecuzione per la riduzione della copertura minima degli scambi siano conferite alla Commissione. Ciò garantisce la necessaria flessibilità in caso di eventuali future modifiche basate su una valutazione regolare delle soglie in stretta collaborazione con le autorità nazionali, in modo da trovare il giusto equilibrio tra l'onere statistico e la precisione dei dati.

(6) La diminuzione della copertura minima degli scambi impone l'adozione di misure di compensazione a fronte di una rilevazione meno completa di dati, con conseguente incidenza negativa sulla qualità, in particolare sulla precisione dei dati. Vanno conferite alla Commissione competenze per rendere più stringenti gli obblighi degli Stati membri in tema di qualità e in particolare per definire i criteri di stima degli scambi non rilevati attraverso Intrastat.

(7) Il regolamento (CE) n. 638/2004 stabilisce che talune disposizioni siano adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[16].

(8) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

(9) Conformemente alla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[17] relativa alla decisione 2006/512/CE, perché la nuova procedura sia applicabile agli atti previgenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(10) Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 638/2004, è opportuno conferire alla Commissione competenze in particolare per definire le condizioni alle quali essa può adottare disposizioni diverse o specifiche con riguardo a merci o a movimenti particolari, adeguare il periodo di riferimento per tenere conto degli obblighi doganali e in materia di imposta sul valore aggiunto, precisare le modalità di rilevazione di tali informazioni, in particolare i codici da utilizzare, definire la copertura Intrastat minima, definire le condizioni e le prescrizioni in tema di qualità alle quali gli Stati membri possono semplificare le informazioni da fornire per singole transazioni minori, definire i risultati aggregati da trasmettere e i criteri cui devono ottemperare le stime, adottare disposizioni di esecuzione ai fini della compilazione delle statistiche mettendo in relazione i dati sulle caratteristiche delle imprese registrati a norma del regolamento (CEE) n. 2186/93 con le statistiche sugli arrivi e sulle spedizioni di merci, determinare gli indicatori e le norme di valutazione della qualità dei dati, determinare la struttura delle relazioni sulla qualità che gli Stati membri sono tenuti a fornire e adottare tutti i provvedimenti necessari alla valutazione o al miglioramento della qualità dei dati. Tali misure, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 638/2004 o a completarlo tramite l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(11) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 638/2004,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 638/2004 è così modificato:

1. All'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione può adottare disposizioni diverse o specifiche con riguardo a merci o a movimenti particolari. Tali disposizioni, finalizzate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3."

2. All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il periodo di riferimento può essere modificato dalla Commissione per tenere conto degli obblighi doganali e in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA). Tali disposizioni, finalizzate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3."

3. All'articolo 9, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le informazioni statistiche di cui alle lettere da e) a h) sono definite nell'allegato. Se necessario, la Commissione precisa le modalità di rilevazione di tali informazioni, in particolare i codici da utilizzare. Tali disposizioni, finalizzate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3."

4. L'articolo 10 è così modificato:

5. Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione definisce le soglie al di sotto delle quali gli operatori sono esentati dal fornire informazioni Intrastat. Tali disposizioni, finalizzate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3."

6. Al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Dette soglie sono definite dalla Commissione. Tali disposizioni, finalizzate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3."

7. Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli Stati membri possono semplificare, a determinate condizioni che rispondano a esigenze di qualità, le informazioni richieste per singole transazioni minori. Le condizioni sono definite dalla Commissione. Tali disposizioni, finalizzate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3."

8. L'articolo 12 è così modificato:

9. Al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) 40 giorni di calendario dalla fine del mese di riferimento nel caso di risultati aggregati che la Commissione deve definire; tali disposizioni, finalizzate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3;"

10. al paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:

"Le stime rispettano i criteri definiti dalla Commissione. Tali disposizioni, finalizzate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3."

11. È aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche annuali sugli scambi secondo le caratteristiche delle imprese.Tali statistiche sono compilate mettendo in relazione i dati sulle caratteristiche delle imprese registrati a norma del regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici[18] con le statistiche di cui all'articolo 3 del presente regolamento.Le disposizioni di esecuzione ai fini della compilazione delle statistiche sono fissate dalla Commissione. Tali disposizioni, finalizzate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3."

12. All'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli indicatori e le norme di valutazione della qualità dei dati, la struttura delle relazioni sulla qualità che gli Stati membri sono tenuti a fornire e tutti i provvedimenti necessari alla valutazione o al miglioramento della qualità dei dati sono stabiliti dalla Commissione. Tali disposizioni, finalizzate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3."

13. All'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[1] GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1.

[2] GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

[3] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

[4] COM(2005) 97 def. del 16 marzo 2005.

[5] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa all'attuazione del programma comunitario di Lisbona - Una strategia per la semplificazione del contesto normativo (COM(2005) 535 def. del 25.10.2005).

[6] COM(2006) 693 def. del 14 novembre 2006.

[7] La fusione dei sistemi Intrastat e VIES potrebbe generare ulteriori effetti di semplificazione in campi diversi da quello statistico. Dai contatti tra Eurostat e la DG TAXUD è emerso che una più stretta collaborazione tra le autorità statistiche e fiscali (IVA) può portare benefici a entrambe. Le autorità statistiche potrebbero migliorare la qualità dei dati, mentre le autorità fiscali beneficerebbero di una più rapida disponibilità e di un maggiore livello di dettaglio dei dati da loro utilizzati per individuare e lottare contro le frodi in materia di IVA.

[8] COM(2007) 433 del 19.7.2007.

[9] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (COM(2007) 653 del 30.10.2007).

[10] GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1.

[11] GU L 343 del 19.11.2004, pag. 3.

[12] COM(2007) 433 del 19.7.2007.

[13] GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1.

[14] COM(2006) 693 del 14.11.2006.

[15] GU L 196 del 5.8.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

[16] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

[17] GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

[18] GU L 196 del 5.8.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).