22.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 16/112


Obblighi in materia di pubblicazione e traduzione di taluni tipi di società ***I

P6_TA(2008)0547

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 68/151/CEE e 89/666/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione e traduzione di taluni tipi di società (COM(2008)0194 — C6-0171/2008 — 2008/0083(COD))

(2010/C 16 E/33)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0194),

visti l'articolo 251, paragrafo 2 e l'articolo 44, paragrafo 2, lettera g) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0171/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0400/2008);

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


P6_TC1-COD(2008)0083

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 novembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 68/151/CEE, 77/91/CEE e 89/666/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione e di traduzione di taluni tipi di società

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, lettera g),

vista la proposta della Commissione ║,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo, riunitosi nei giorni 8 e 9 marzo 2007, ha convenuto sulla necessità di ridurre del 25 % entro il 2012 gli oneri amministrativi delle società al fine di accrescere la competitività delle imprese nella Comunità.

(2)

Il settore del diritto societario è stato identificato come fonte di numerosi obblighi di informazione a carico delle società, alcuni dei quali sembrano superati o eccessivi.

(3)

Occorre riesaminare tali obblighi di informazione al fine di ridurre gli oneri gravanti sulle società all'interno della Comunità al minimo richiesto per garantire la protezione degli interessi delle altre parti interessate.

(4)

A norma della prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (3), le società a responsabilità limitata sono tenute a garantire la pubblicità, mediante pubblicazione, di talune informazioni che devono essere iscritte nel registro centrale, registro di commercio o registro delle imprese degli Stati membri. Tale pubblicazione deve essere effettuata, in molti Stati membri, nel bollettino nazionale e, talvolta, anche nei giornali nazionali o regionali.

(5)

Nella maggior parte dei casi gli obblighi di pubblicazione comportano costi supplementari per le società interessate senza fornire un effettivo valore aggiunto dato che le informazioni dei suddetti registri delle imprese sono disponibili on-line. Le iniziative, come il futuro portale europeo e-Justice , intese a facilitare l'accesso a tali registri in tutta la Comunità riducono ulteriormente la necessità di pubblicare le informazioni in questione in un bollettino nazionale o in altri mezzi stampa.

(6)

Per consentire una pubblicazione efficiente in termini di costi, che offra agli utenti un agevole accesso alle informazioni, gli Stati membri dovrebbero rendere obbligatorio l'uso di una piattaforma elettronica centrale. Tale piattaforma dovrebbe contenere tutte le informazioni di cui è imposta la divulgazione oppure consentire l'accesso a tali informazioni dal fascicolo elettronico della società nei registri degli Stati membri. Gli Stati membri , inoltre, dovrebbero far sì che gli eventuali costi imposti alle società per tale pubblicazione siano inclusi in un costo unico, insieme a quelli eventualmente imposti per l'iscrizione dei dati nel registro. Gli eventuali obblighi di pubblicazione esistenti negli Stati membri non dovrebbero comportare costi specifici aggiuntivi. Ciò dovrebbe comunque lasciare impregiudicata la libertà degli Stati membri di trasferire alle società i costi legati all'istituzione e al funzionamento della piattaforma, inclusa la formattazione dei documenti, tramite l'inclusione di tali costi nei costi di registrazione, oppure richiedendo un contributo periodico obbligatorio alle società .

(7)

Conformemente al principio di sussidiarietà, gli Stati membri possono mantenere tutte le altre forme esistenti di pubblicazione nazionale, purché siano chiaramente definite e basate su condizioni obiettive, segnatamente nell'interesse della certezza del diritto e della sicurezza dell'informazione e in considerazione della disponibilità di accesso a internet e delle prassi nazionali. Gli Stati membri dovrebbero sostenere i costi legati a questi obblighi di pubblicazione supplementare includendoli in un costo unico.

(8)

Coerentemente con l'utilizzo di una piattaforma elettronica centrale, dovrebbe essere modificata la seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa  (4) .

(9)

L'undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (5), impone la pubblicità di talune informazioni relative alle società. Lo Stato membro in cui la succursale è situata, in seguito «lo Stato membro ospitante», può attualmente esigere che in tale contesto alcuni documenti siano tradotti in un'altra lingua ufficiale della Comunità.

(10)

Occorre mantenere ║ tale possibilità nonché la possibilità, per lo Stato membro ospitante, di esigere, in alcuni casi specifici, che la traduzione sia certificata, in quanto gli interessi di terzi possono rendere necessario garantire, mediante tale certificazione, che tale traduzione sia sufficientemente affidabile.

(11)

Tuttavia, una traduzione può essere considerata sufficientemente affidabile se è stata certificata da un traduttore giurato nominato ufficialmente in un altro Stato membro o da qualsiasi altra persona autorizzata in tale Stato membro a certificare traduzioni effettuate nella lingua richiesta. In tal caso, lo Stato membro ospitante non dovrebbe avere la possibilità di esigere nessuna certificazione aggiuntiva secondo le norme vigenti nello stesso.

(12)

Si applica lo stesso criterio qualora un documento richiesto per l'iscrizione della succursale possa essere fornito, dal registro presso il quale è tenuto il fascicolo della società, nella lingua ufficiale della Comunità richiesta dallo Stato membro ospitante. Anche in questo caso una certificazione aggiuntiva non sembra giustificata.

(13)

Inoltre, gli Stati membri non dovrebbero poter imporre, relativamente alla lingua del documento, alcuna formalità che vada al di là della certificazione. In particolare, gli obblighi di certificazione notarile di una traduzione già certificata vanno al di là di quanto necessario per garantire un grado sufficiente di affidabilità.

(14)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia ridurre gli oneri amministrativi relativi agli obblighi di pubblicazione e di traduzione di taluni tipi di società all'interno della Comunità, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(15)

Le direttive 68/151/CEE, 77/91/CEE e 89/666/CEE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 68/151/CEE

L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 68/151/CEE è sostituito dal seguente:

«4.   La pubblicità degli atti e delle indicazioni di cui all'articolo 2 è assicurata dalla pubblicazione mediante una piattaforma elettronica centrale che consenta l'accesso alle informazioni in ordine cronologico.

Gli Stati membri garantiscono che la pubblicazione sulla piattaforma elettronica centrale o qualsiasi obbligo aggiuntivo di pubblicazione imposto dagli Stati membri in relazione agli atti e alle indicazioni suddetti non comportino l'imposizione di costi specifici a carico delle società. La presente disposizione non pregiudica la possibilità che gli Stati membri pongano a carico delle società i costi relativi alla piattaforma elettronica centrale

Articolo 2

Modifica della direttiva 77/91/CEE

L'articolo 29, paragrafo 3, della direttiva 77/91/CEE è sostituito dal seguente:

« 3 .    L'offerta di sottoscrizione in opzione ed il termine entro il quale il diritto di opzione deve essere esercitato formano oggetto di pubblicazione nel bollettino nazionale. La legislazione di uno Stato membro può tuttavia non prevedere tale pubblicazione quando tutte le azioni della società sono nominative. In questo caso tutti gli azionisti debbono essere informati per iscritto. Il termine entro il quale il diritto di opzione deve essere esercitato non può essere inferiore a quattordici giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'offerta o dall'invio delle lettere agli azionisti

Articolo 3

Modifica della direttiva 89/666/CEE

L'articolo 4 della direttiva 89/666/CEE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   Lo Stato membro in cui è stata creata la succursale può prescrivere che i documenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) ▐e all'articolo 3 siano divulgati in una lingua ufficiale della Comunità diversa dalla lingua ufficiale del registro di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e che la traduzione di detti documenti sia certificata. Qualora uno Stato membro richieda la certificazione, la traduzione ▐è ▐certificata da una persona qualificata a tale scopo in qualunque ▐ Stato membro.

2.    Il paragrafo 1 si applica per analogia all 'attestato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), a meno che l'attestato sia stato rilasciato dal registro di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c ) nella lingua ufficiale prescritta dallo Stato membro in cui è stata aperta la succursale .

3.   Gli Stati membri non impongono, relativamente alla traduzione dei documenti ▐, alcun obbligo formale aggiuntivo diverso da quelli indicati ai paragrafi 1 e 2.»

Articolo 4

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o maggio 2010. Gli Stati membri possono mantenere tutte le altre forme nazionali esistenti di pubblicazione purché siano chiaramente definite e basate su condizioni obiettive, segnatamente nell'interesse della certezza del diritto e della sicurezza dell'informazione e in considerazione della disponibilità di accesso a internet e delle prassi nazionali. Gli Stati membri sostengono i costi legati a questi obblighi di pubblicazione supplementare includendoli in un costo unico . Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ║

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 19 novembre 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale) e decisione del Consiglio del ….

(3)  GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8. ║.

(4)   GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.

(5)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36.