TESTO DELLA COMMISSIONE
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EMENDAMENTO
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Emendamento 1
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Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
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(2 bis)
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Al fine di garantire la conformità con le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio sulla non discriminazione e sul trattamento nazionale, nulla nel presente regolamento dovrà portare ad un trattamento discriminatorio in relazione alle misure prese per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).
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Emendamento 2
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Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
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(3 bis)
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Le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea di cui agli articoli 299 del Trattato che istituisce la Comunità europea e 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esigono una cura particolare per quanto riguarda la lotta contro la pesca INN, in vista dell'eccezionale fragilità dei loro ecosistemi.
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Emendamento 3
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Proposta di regolamento
Considerando 5
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(5)
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Conformemente al Piano d'azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, adottato nel 2001 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), la pesca INN designa le attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate
definite nel prosieguo
.
1.
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La pesca illegale designa le attività di pesca:
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praticate da navi nazionali o straniere nelle acque soggette alla giurisdizione di uno Stato, senza l'autorizzazione di tale Stato o in violazione delle sue disposizioni legislative e regolamentari,
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—
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praticate da navi battenti bandiera di Stati che sono parti di un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente, operanti in violazione delle misure di conservazione e di gestione adottate da tale organizzazione, dotate di carattere vincolante per gli Stati in questione, o in violazione di disposizioni pertinenti del diritto internazionale applicabile, oppure
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praticate in violazione di leggi nazionali o di obblighi internazionali, compresi gli obblighi assunti da Stati cooperanti con un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente.
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2.
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La pesca non dichiarata designa le attività di pesca:
—
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che non sono state dichiarate o sono state dichiarate erroneamente all'autorità nazionale competente, in violazione di leggi e regolamenti nazionali, oppure
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praticate nella zona di pertinenza di un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente e non dichiarate o dichiarate erroneamente, in violazione delle procedure di notifica adottate da detta organizzazione.
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3.
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La pesca non regolamentata designa le attività di pesca:
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praticate nella zona di pertinenza di un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente da navi prive di nazionalità o da navi battenti bandiera di uno Stato che non è parte di tale organizzazione, oppure da un'entità di pesca, in un modo che non è conforme o che viola le misure di conservazione e di gestione di detta organizzazione, oppure
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praticate in zone o su stock ittici cui non si applicano misure di conservazione o di gestione, se tali attività sono esercitate in modo non conforme alle responsabilità che incombono allo Stato, in virtù del diritto internazionale, ai fini della conservazione delle risorse biologiche marine.
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(5)
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Conformemente al Piano d'azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, adottato nel 2001 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), la pesca INN designa le attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate.
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Emendamento 4
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Proposta di regolamento
Considerando 13
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(13)
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Occorre vietare l'importazione nella Comunità di prodotti della pesca provenienti dalla filiera INN. Per assicurare l'effettiva applicazione di tale divieto e garantire che tutti i prodotti importati siano stati catturati nel rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione e, ove del caso, di altre norme pertinenti per i pescherecci interessati, occorre istituire un sistema di certificazione applicabile a tutte le importazioni di prodotti della pesca nella Comunità.
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(13)
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Occorre vietare l'importazione nella Comunità di prodotti della pesca provenienti dalla filiera INN. Per assicurare l'effettiva applicazione di tale divieto
e la tracciabilità
e garantire che tutti i prodotti importati siano stati catturati nel rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione e, ove del caso, di altre norme pertinenti per i pescherecci interessati, occorre istituire un sistema di certificazione applicabile a tutte le importazioni di prodotti della pesca nella Comunità.
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Emendamento 5
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Proposta di regolamento
Considerando 14
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(14)
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La Comunità deve tenere conto
delle
limitazioni di capacità dei paesi in via di sviluppo nell'attuazione del sistema di certificazione.
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(14)
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La Comunità deve tenere conto
di tutte le
limitazioni di capacità dei paesi in via di sviluppo nell'attuazione del sistema di certificazione
e aiutare tali paesi ad evitare potenziali barriere non tariffarie nel commercio
.
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Emendamento 6
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Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)
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(14 bis)
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Gli aiuti potrebbero essere forniti, tra l'altro, sotto forma di contributi finanziari, assistenza tecnica e programmi di formazione.
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Emendamento 7
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Proposta di regolamento
Considerando 34
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(34)
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La cooperazione tra Stati membri, Commissione e paesi terzi
è essenziale
per garantire che la pesca INN sia oggetto di indagini adeguate e che possano essere applicate le misure previste dal presente regolamento. Per rafforzare tale cooperazione è opportuno istituire un sistema di assistenza reciproca.
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(34)
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La cooperazione,
il coordinamento e lo scambio di buone prassi
tra Stati membri, Commissione e paesi terzi
sono essenziali
per garantire che la pesca INN sia oggetto di indagini adeguate e che possano essere applicate
in futuro
le misure previste dal presente regolamento. Per rafforzare tale cooperazione è opportuno istituire un sistema di assistenza reciproca.
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Emendamento 8
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Proposta di regolamento
Considerando 37
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(37)
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Il presente regolamento considera la pesca INN come una violazione particolarmente grave delle leggi, norme e regolamentazioni applicabili, in quanto costituisce un forte ostacolo al conseguimento degli obiettivi perseguiti dalle norme infrante e rischia di compromettere la sostenibilità degli stock interessati e la conservazione dell'ambiente marino. In considerazione del suo campo di applicazione limitato, il presente regolamento deve essere attuato sulla base e a complemento del regolamento (CEE) n. 2847/93, che istituisce il quadro di riferimento per il controllo e il monitoraggio delle attività di pesca nell'ambito della politica comune della pesca. Il presente regolamento rafforza quindi le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2847/93 concernenti le ispezioni in porto delle navi di paesi terzi (articoli 28 sexties, 28 septies e 28 octies), che sono ora abrogate e sostituite dal regime di ispezione in porto istituito dal capo II del presente regolamento. Il presente regolamento prevede inoltre, al capo X, un regime sanzionatorio specifico per le attività di pesca INN. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2847/93 in materia di sanzioni (articolo 31) continuano ad applicarsi alle violazioni delle norme della politica comune della pesca diverse da quelle contemplate dal presente regolamento.
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(37)
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Il presente regolamento considera la pesca INN come una violazione particolarmente grave delle leggi, norme e regolamentazioni applicabili, in quanto costituisce un forte ostacolo al conseguimento degli obiettivi perseguiti dalle norme infrante e rischia di compromettere
la sopravvivenza dei pescatori che svolgono le loro attività legalmente,
la sostenibilità
del settore e
degli stock interessati e la conservazione dell'ambiente marino. In considerazione del suo campo di applicazione limitato, il presente regolamento deve essere attuato sulla base e a complemento del regolamento (CEE) n. 2847/93, che istituisce il quadro di riferimento per il controllo e il monitoraggio delle attività di pesca nell'ambito della politica comune della pesca. Il presente regolamento rafforza quindi le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2847/93 concernenti le ispezioni in porto delle navi di paesi terzi (articoli 28 sexies, 28 septies e 28 octies), che sono ora abrogate e sostituite dal regime di ispezione in porto istituito dal capo II del presente regolamento. Il presente regolamento prevede inoltre, al capo X, un regime sanzionatorio specifico per le attività di pesca INN. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2847/93 in materia di sanzioni (articolo 31) continuano ad applicarsi alle violazioni delle norme della politica comune della pesca diverse da quelle contemplate dal presente regolamento.
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Emendamento 9
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Proposta di regolamento
Articolo 1, paragrafo 2
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2.
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A tal fine ogni Stato membro adotta, in conformità del diritto comunitario, provvedimenti atti a garantire l'efficacia del regime. Esso mette a disposizione delle proprie autorità competenti mezzi sufficienti per l'espletamento delle loro funzioni definite nel presente regolamento.
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2.
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A tal fine ogni Stato membro adotta, in conformità del diritto comunitario
e degli obblighi internazionali sia multilaterali sia bilaterali
, provvedimenti atti a garantire l'efficacia del regime. Esso mette a disposizione delle proprie autorità competenti mezzi sufficienti per l'espletamento delle loro funzioni definite nel presente regolamento.
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Emendamento 10
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Proposta di regolamento
Articolo 2 — lettera –a) (nuova)
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-a)
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la pesca INN designa le attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate definite nel prosieguo.
1.
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La pesca illegale designa le attività di pesca:
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praticate da navi nazionali o straniere nelle acque soggette alla giurisdizione di uno Stato, senza l'autorizzazione di tale Stato o in violazione delle sue disposizioni legislative e regolamentari,
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—
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praticate da navi battenti bandiera di Stati che sono parti di un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente (ORGP), operanti in violazione delle misure di conservazione e di gestione adottate da tale organizzazione, dotate di carattere vincolante per gli Stati in questione, o in violazione di disposizioni pertinenti del diritto internazionale applicabile, oppure
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—
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praticate in violazione di leggi nazionali o di obblighi internazionali, compresi gli obblighi assunti da Stati cooperanti con un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente.
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2.
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La pesca non dichiarata designa le attività di pesca:
—
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che non sono state dichiarate o sono state dichiarate erroneamente all'autorità nazionale competente, in violazione di leggi e regolamenti nazionali, oppure
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praticate nella zona di pertinenza di una ORGP competente e non dichiarate o dichiarate erroneamente, in violazione delle procedure di notifica adottate da detta organizzazione.
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3.
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La pesca non regolamentata designa le attività di pesca:
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praticate nella zona di pertinenza una ORGP competente da navi prive di nazionalità o da navi battenti bandiera di uno Stato che non è parte di tale organizzazione, oppure da un'entità di pesca, in un modo che non è conforme o che viola le misure di conservazione e di gestione di detta organizzazione, oppure
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—
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praticate in zone o su stock ittici cui non si applicano misure di conservazione o di gestione, se tali attività sono esercitate in modo non conforme alle responsabilità che incombono allo Stato, in virtù del diritto internazionale, ai fini della conservazione delle risorse biologiche marine.
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Emendamento 11
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Proposta di regolamento
Articolo 2 — lettera a)
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a)
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«peschereccio»: qualsiasi imbarcazione di qualsivoglia dimensione abita o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse della pesca, comprese le navi ausiliarie, le navi da trasporto, le navi officina e le imbarcazioni che partecipano a operazioni di trasbordo;
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a)
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«peschereccio»: qualsiasi imbarcazione di qualsivoglia dimensione adibita o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse della pesca,
alla loro refrigerazione, congelazione o trasformazione a bordo o al loro trasporto,
comprese le navi ausiliarie, le navi da trasporto, le navi officina e le imbarcazioni che partecipano a operazioni di trasbordo;
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Emendamento 12
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Proposta di regolamento
Articolo 2 — lettera h)
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h)
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«organizzazione regionale di gestione della pesca»: un'organizzazione o un accordo subregionale o regionale competente, ai sensi del diritto internazionale, per stabilire misure di conservazione e di gestione per gli stock ittici
transzonali o gli stock altamente migratori
presenti in zone di alto mare soggette alla sua responsabilità in virtù della convenzione o dell'accordo istituente;
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h)
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«organizzazione regionale di gestione della pesca»: un'organizzazione o un accordo subregionale o regionale competente, ai sensi del diritto internazionale, per stabilire misure di conservazione e di gestione per gli stock ittici presenti in zone di alto mare soggette alla sua responsabilità in virtù della convenzione o dell'accordo istituente;
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Emendamento 13
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Proposta di regolamento
Articolo 3 — alinea 1 — lettera j)
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j)
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ha
catturato o
sbarcato pesci di taglia inferiore alla taglia minima, oppure
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j)
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ha sbarcato pesci di taglia inferiore alla taglia minima, oppure
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Emendamento 14
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Proposta di regolamento
Articolo 3 — alinea 2 — lettera a)
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a)
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ha esercitato, nella zona di competenza di un'organizzazione regionale di gestione della pesca, attività di pesca non conformi alle misure di conservazione e di gestione di tale organizzazione, o che violano tali misure,
e
batte bandiera di uno Stato che non è parte di tale organizzazione, oppure
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a)
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ha esercitato, nella zona di competenza di un'organizzazione regionale di gestione della pesca, attività di pesca non conformi alle misure di conservazione e di gestione di tale organizzazione, o che violano tali misure,
o
batte bandiera di uno Stato che non è parte di tale organizzazione, oppure
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Emendamento 15
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Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 bis (nuovo)
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1 bis.
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Si proibisce ai pescherecci di paesi terzi inclusi nell'elenco comunitario di pescherecci INN, ai sensi degli articoli 26 e 29, di entrare nei porti degli Stati membri, beneficiare di servizi portuali ed effettuare operazioni di sbarco, trasbordo o trasformazione a bordo in tali porti.
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Emendamento 16
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Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2
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2.
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Salvo in caso di forza maggiore, ai
pescherecci di paesi terzi che non rispondono ai requisiti fissati nel presente capo e ad altre disposizioni pertinenti del presente regolamento è fatto divieto di accedere ai porti degli Stati membri, fruire di servizi portuali ed effettuare operazioni di sbarco, trasbordo o trasformazione a bordo nei porti suddetti.
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2.
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Ai
pescherecci di paesi terzi
diversi da quelli a cui fa riferimento il paragrafo 1 bis e
che non rispondono ai requisiti fissati nel presente capo e ad altre disposizioni pertinenti del presente regolamento è fatto divieto di accedere ai porti degli Stati membri, fruire di servizi portuali ed effettuare operazioni di sbarco, trasbordo o trasformazione a bordo nei porti suddetti.
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Emendamento 17
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Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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2 bis.
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In caso di forza maggiore o situazione di pericolo, i pescherecci di cui ai paragrafi 1 bis e 2, possono accedere ai porti degli Stati membri per beneficiare dei servizi portuali e dei mezzi strettamente necessari per risolvere l'emergenza.
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Emendamento 18
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Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 3
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3.
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Nelle acque comunitarie sono vietate le operazioni di trasbordo tra pescherecci di paesi terzi o tra tali pescherecci e le navi battenti bandiera di uno Stato membro;
tali operazioni possono essere effettuate unicamente in porto
in conformità delle disposizioni del presente capo.
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3.
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Nelle acque comunitarie,
ad eccezione dei porti designati
, sono vietate le operazioni di trasbordo tra pescherecci di paesi terzi o tra tali pescherecci e le navi battenti bandiera di uno Stato membro, in conformità delle disposizioni del presente capo.
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Emendamento 19
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Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 4
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4.
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Le
navi battenti bandiera di uno Stato membro
non sono autorizzate a trasbordare in mare, al di fuori delle acque comunitarie, le catture effettuate da
pescherecci di paesi terzi.
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4.
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Al di fuori delle acque comunitarie sono vietate le operazioni di trasbordo effettuate in mare tra
navi battenti bandiera di uno Stato membro
o tra tali navi e
pescherecci di paesi terzi.
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Emendamento 20
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Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1
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1.
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Gli Stati membri designano
un luogo utilizzato
per gli sbarchi o
un luogo
in prossimità della costa (porti designati) in cui sono consentiti gli sbarchi o i trasbordi di pesce previsti al paragrafo 2.
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1.
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Gli Stati membri designano
porti
per gli sbarchi o
luoghi
in prossimità della costa (porti designati) in cui sono consentiti
i servizi portuali e
gli sbarchi o i trasbordi di pesce previsti al paragrafo 2.
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Emendamento 21
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Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — alinea
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1.
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I comandanti dei pescherecci di paesi terzi o i loro rappresentanti notificano alle autorità competenti dello Stato membro di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, almeno 72 ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, le informazioni di seguito indicate:
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1.
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I comandanti dei pescherecci di paesi terzi o i loro rappresentanti notificano alle autorità competenti dello Stato membro di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, almeno 72 ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto,
salvo casi di forza maggiore
, le informazioni di seguito indicate:
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Emendamento 22
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Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera g bis) (nuova)
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g bis)
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quantità da sbarcare o trasbordare.
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Emendamento 23
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Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 3
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3.
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La Commissione, conformemente alla procedura prevista all'articolo 52, può esonerare talune categorie di pescherecci dei paesi terzi dall'obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato e rinnovabile, ovvero disporre un altro termine di notifica, tenuto conto, tra l'altro, della distanza tra le zone di pesca, i luoghi di sbarco e i porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati o immatricolati.
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soppresso
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Emendamento 24
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Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 4
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4.
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In deroga ai paragrafi 2 e 3, lo Stato membro di approdo può autorizzare l'accesso al porto e lo sbarco della totalità o di parte delle catture anche se le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono complete o la loro verifica è ancora in corso, purché le catture siano conservate sotto il controllo delle autorità competenti. Il pesce potrà essere posto in vendita, preso in consegna o trasportato soltanto dopo il ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 o il completamento della verifica. Se tale procedura non è completata entro 14 giorni dallo sbarco, lo Stato membro di approdo può confiscare le catture e disporre delle medesime in conformità della normativa nazionale.
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4.
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In deroga ai paragrafi 2 e 3, lo Stato membro di approdo può autorizzare l'accesso al porto e lo sbarco della totalità o di parte delle catture anche se le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono complete o la loro verifica è ancora in corso, purché le catture
surgelate
siano conservate sotto il controllo delle autorità competenti. Il pesce potrà essere posto in vendita, preso in consegna o trasportato soltanto dopo il ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 o il completamento della verifica. Se tale procedura non è completata entro 14 giorni dallo sbarco, lo Stato membro di approdo può confiscare le catture e disporre delle medesime in conformità della normativa nazionale.
I costi di immagazzinamento saranno a carico degli operatori.
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Emendamento 25
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Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 4 bis (nuovo)
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4 bis.
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Qualora le catture di cui al paragrafo 4 siano fresche, il pesce viene venduto attraverso i canali regolari. Il ricavato di tale vendita resta sotto il controllo delle autorità competenti finché il periodo di cui al paragrafo 4 non sia concluso.
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Emendamento 26
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Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1
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1.
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Gli Stati membri effettuano, nei loro porti, ispezioni su almeno il
15 %
delle operazioni di sbarco, trasbordo e lavorazione a bordo effettuate ogni anno da pescherecci di paesi terzi.
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1.
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Gli Stati membri effettuano, nei loro porti, ispezioni su almeno il
50 %
delle operazioni di sbarco, trasbordo e lavorazione a bordo effettuate ogni anno da pescherecci di paesi terzi.
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Emendamento 27
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Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera d)
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d)
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i pescherecci figuranti in un elenco di presunte navi INN adottato da un'organizzazione regionale di gestione della pesca e notificato in conformità dell'articolo 29.
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d)
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i pescherecci figuranti in un elenco di presunte navi INN adottato da un'organizzazione regionale di gestione della pesca e notificato in conformità dell'articolo 29
e che non siano ancora stati inclusi nell'elenco comunitario di pescherecci INN di cui all'articolo 26.
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Emendamento 28
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Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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3 bis.
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L'ispezione obbedisce a norme e obiettivi precedentemente stabiliti dalla Commissione ed è svolta e attuata uniformemente nei vari Stati membri. Ogni Stato membro, seguendo i criteri forniti dalla Commissione, è tenuto a creare la propria base di dati in cui sono registrate tutte le ispezioni svolte nel suo territorio. Gli Stati membri, su richiesta, autorizzano la Commissione a consultare le loro basi di dati.
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Emendamento 29
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Proposta di regolamento
Articolo 10
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Articolo 10 — Ispettori
1.
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Gli Stati membri rilasciano un documento di identità ai loro ispettori, che devono essere muniti di tale documento ed esibirlo ogniqualvolta procedono all'ispezione di un peschereccio.
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2.
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Gli Stati membri provvedono affinché gli ispettori svolgano le loro mansioni conformemente alle norme stabilite nella presente sezione.
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soppresso
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Emendamento 30
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Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1 — alinea
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1.
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Se
ha fondati motivi per ritenere
che un peschereccio abbia praticato attività di pesca INN in conformità dei criteri di cui all'articolo 3, l'ispettore:
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1.
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Se
le informazioni raccolte durante l'ispezione forniscono motivi sufficienti per sospettare
che un peschereccio abbia praticato attività di pesca INN in conformità dei criteri di cui all'articolo 3, l'ispettore:
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Emendamento 31
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Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera a)
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a)
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annota
l'
infrazione nel rapporto di ispezione;
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a)
|
annota
la presunta
infrazione nel rapporto di ispezione;
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Emendamento 32
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Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)
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a bis)
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sospende le operazioni di sbarco, trasbordo o lavorazione a bordo;
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Emendamento 33
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Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 1
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1.
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È vietata l'importazione nella Comunità di prodotti della pesca provenienti da attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate.
|
|
1.
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È vietata l'importazione nella Comunità di prodotti della pesca provenienti da attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate,
conformemente ai criteri di cui all'articolo 3.
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Emendamento 36
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Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 4
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4.
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Chiunque
ha il diritto di ricorrere contro le decisioni adottate dalle autorità competenti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 quando esse
lo
riguardino direttamente e individualmente. Il diritto di ricorso è esercitato in conformità delle disposizioni vigenti nello Stato membro interessato.
|
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4.
|
Qualunque persona, fisica o giuridica
, ha il diritto di ricorrere contro le decisioni adottate dalle autorità competenti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 quando esse
la
riguardino direttamente e individualmente. Il diritto di ricorso è esercitato in conformità delle disposizioni vigenti nello Stato membro interessato.
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Emendamento 37
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Proposta di regolamento
Articolo 20
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Articolo 20 — Riesportazione
1.
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La riesportazione di prodotti importati a titolo di un certificato di cattura in conformità del presente capo è autorizzata previa convalida di un certificato di riesportazione, su richiesta del riesportatore, a cura delle autorità competenti dello Stato membro da cui deve essere effettuata la riesportazione.
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2.
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I certificati di riesportazione contengono tutte le informazioni prescritte nel modello che figura nell'allegato II e sono accompagnati da una copia dei certificati di cattura che sono stati accettati ai fini dell'importazione dei prodotti.
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3.
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Gli Stati membri notificano alla Commissione le rispettive autorità competenti per la convalida e la verifica dei certificati di riesportazione.
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soppresso
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Emendamento 38
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Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 3 — lettera b)
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b)
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ad informare dell'annullamento lo Stato di bandiera
e, se del caso, lo Stato di riesportazione
; nonché
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b)
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ad informare dell'annullamento lo Stato di bandiera; nonché
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Emendamento 39
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Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 4 — lettera b)
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b)
|
ad informare lo Stato di bandiera
e, se del caso, lo Stato di riesportazione
;
|
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b)
|
ad informare lo Stato di bandiera;
nonché
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Emendamento 40
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Proposta di regolamento
Articolo 24 — titolo
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Articolo 24 —
Sospette
attività di pesca INN
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Articolo 24 —
Procedura di individuazione di
attività di pesca INN
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Emendamento 41
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Proposta di regolamento
Articolo 24 — paragrafo 1 — alinea
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1.
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La Commissione, o un organismo da essa designato, raccoglie e analizza tutte le informazioni riguardanti attività di pesca INN:
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|
1.
|
La Commissione, o un organismo da essa designato, raccoglie e analizza tutte le informazioni riguardanti attività di pesca INN,
conformemente ai criteri di cui all'articolo 3
:
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Emendamento 42
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Proposta di regolamento
Articolo 24 — paragrafo 1 — lettera b bis) (nuova)
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b bis)
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informazioni relative alle sanzioni e alle multe applicate alle navi che praticano la pesca INN.
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Emendamento 43
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Proposta di regolamento
Articolo 25 — titolo
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Articolo 25 —
Presunte
attività di pesca INN
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Articolo 25 —
Indagine su
attività di pesca INN
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Emendamento 44
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Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 2 — lettera -a) (nuova)
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-a)
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fornisce le informazioni raccolte dalla Commissione sulle presunte attività di pesca INN, nonché una comunicazione dettagliata dei motivi che giustificano l'inclusione nell'elenco comunitario di navi da pesca INN;
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Emendamento 46
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Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 1
|
1.
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La Commissione stabilisce l'elenco comunitario delle navi INN. In tale elenco figurano le navi per le quali le informazioni ottenute in conformità del presente regolamento secondo le procedure previste agli articoli 24 e 25 consentono di stabilire la partecipazione ad attività di pesca INN e i cui Stati di bandiera non hanno adottato provvedimenti efficaci per contrastare tali attività.
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1.
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La Commissione stabilisce l'elenco comunitario delle navi INN. In tale elenco figurano le navi per le quali le informazioni ottenute in conformità del presente regolamento secondo le procedure previste agli articoli 24 e 25 consentono di stabilire la partecipazione ad attività di pesca INN,
conformemente ai criteri di cui all'articolo 3
, e i cui Stati di bandiera non hanno adottato provvedimenti efficaci per contrastare tali attività.
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Emendamento 47
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Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 1 bis (nuovo)
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1 bis.
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La Commissione notifica allo Stato di bandiera l'inclusione di una nave nell'elenco comunitario di navi da pesca INN e gli comunica in modo dettagliato i motivi per i quali si include detta nave nell'elenco.
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Emendamento 48
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Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 4 bis (nuovo)
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4 bis.
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Quando un armatore possiede una nave inserita nell'elenco comunitario di navi INN, tutte le navi di cui è proprietario sono oggetto di un'ispezione particolareggiata
.
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Emendamento 49
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Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 1 — lettera h)
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h)
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data della prima iscrizione nell'elenco delle navi INN;
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h)
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data della prima iscrizione nell'elenco delle navi INN
della Comunità e, se applicabile, data della prima iscrizione in tale elenco di una o più ORGP
;
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Emendamento 50
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Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 1 — punto i bis (nuovo)
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i bis)
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le specifiche tecniche della nave in questione.
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Emendamento 51
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Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 2
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2.
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La Commissione prende tutte le misure necessarie per garantire la pubblicità dell'elenco comunitario delle navi INN, compresa la sua pubblicazione nel sito Internet della Direzione generale pesca e affari marittimi.
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2.
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La Commissione
pubblica l'elenco comunitario di navi da pesca INN nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e
prende tutte le misure necessarie per garantire la pubblicità dell'elenco comunitario delle navi INN, compresa la sua pubblicazione nel sito Internet della Direzione generale pesca e affari marittimi.
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Emendamento 52
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Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 1
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1.
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La Commissione, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 52, identifica gli Stati terzi che considera come Stati non cooperanti in materia di lotta contro le attività di pesca INN.
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1.
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La Commissione, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 52, identifica gli Stati terzi che considera come Stati non cooperanti in materia di lotta contro le attività di pesca INN,
sulla base di criteri chiari, trasparenti e obiettivi
.
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Emendamento 53
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Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 6 — lettera b bis) (nuova)
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b bis)
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se lo Stato considerato è mai stato oggetto di misure commerciali restrittive in materia di prodotti ittici adottate da un' organizzazione regionale di gestione della pesca;
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Emendamento 54
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Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 7
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7.
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Ai fini dell'applicazione del presente articolo si terrà conto, ove del caso, delle difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo, segnatamente in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca.
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7.
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Ai fini dell'applicazione del presente articolo si terrà conto, ove del caso, delle difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo, segnatamente in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione pubblica un'analisi del suo probabile impatto sui paesi in via di sviluppo, nonché una proposta relativa al finanziamento di programmi specifici atti a sostenere l'applicazione del presente regolamento ed eliminare le possibili conseguenze negative.
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Emendamento 55
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Proposta di regolamento
Articolo 34
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La Commissione,
nel rispetto dei requisiti applicabili in materia di riservatezza
, prende tutte le misure necessarie per garantire la pubblicità
dell'
elenco
degli Stati non cooperanti
, compresa la pubblicazione nel sito Internet della Direzione generale pesca e affari marittimi. L'elenco è aggiornato regolarmente e la Commissione predispone un sistema di notifica automatica degli aggiornamenti agli Stati membri, alle organizzazioni regionali di gestione della pesca e ai membri della società civile che ne facciano richiesta. Inoltre la Commissione trasmette l'elenco degli Stati non cooperanti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e alle organizzazioni regionali di gestione della pesca, al fine di rafforzare la cooperazione tra la Comunità europea e tali organizzazioni per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.
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La Commissione
pubblica l'elenco degli Stati non cooperanti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e
prende tutte le misure necessarie per garantire la pubblicità
a detto
elenco, compresa la pubblicazione nel sito Internet della Direzione generale pesca e affari marittimi
nel rispetto dei requisiti applicabili in materia di riservatezza.
L'elenco è aggiornato regolarmente e la Commissione predispone un sistema di notifica automatica degli aggiornamenti agli Stati membri, alle organizzazioni regionali di gestione della pesca e ai membri della società civile che ne facciano richiesta. Inoltre la Commissione trasmette l'elenco degli Stati non cooperanti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e alle organizzazioni regionali di gestione della pesca, al fine di rafforzare la cooperazione tra la Comunità europea e tali organizzazioni per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.
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Emendamento 56
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Proposta di regolamento
Articolo 36 — lettera h bis) (nuova)
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h bis)
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Gli Stati membri rifiutano di consentire l'esportazione di un peschereccio battente la loro bandiera e figurante nell'elenco delle navi INN
.
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Emendamento 57
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Proposta di regolamento
Articolo 36 — lettera j bis) (nuova)
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j bis)
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gli Stati membri non possono in nessun caso concedere aiuti o sovvenzioni alle navi che praticano la pesca INN
.
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Emendamento 58
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Proposta di regolamento
Articolo 37 — lettera h)
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h)
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gli Stati membri informano
gli importatori, i trasbordatori, gli acquirenti, i fornitori di materiale, le banche e gli altri prestatari di servizi in merito ai rischi ai quali si espongono realizzando operazioni commerciali connesse ad attività di pesca con cittadini degli Stati considerati;
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h)
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ogni Stato membro informa
gli importatori, i trasbordatori, gli acquirenti, i fornitori di materiale, le banche e gli altri prestatari di servizi
stabiliti nel suo territorio
in merito ai rischi ai quali si espongono realizzando operazioni commerciali connesse ad attività di pesca con cittadini degli Stati considerati;
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Emendamento 59
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Proposta di regolamento
Articolo 37 — lettera i)
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i)
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la Commissione propone la denuncia di eventuali accordi bilaterali o accordi di partenariato conclusi nel settore della pesca con gli Stati considerati;
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i)
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la Commissione propone la denuncia di eventuali accordi bilaterali o accordi di partenariato conclusi nel settore della pesca con gli Stati considerati
quando il testo dell'accordo in questione abbia incluso impegni in materia di lotta contro la pesca INN;
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Emendamento 60
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Proposta di regolamento
Articolo 41 — lettera a)
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a)
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le attività che si configurano come attività di pesca INN in conformità dei criteri stabiliti all'articolo 3;
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a)
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le attività che si configurano come attività di pesca INN in conformità dei criteri stabiliti all'articolo 3
e incluse nell'elenco contenuto nell'Allegato ( …) sulle «Infrazioni gravi»;
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Emendamento 61
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Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 1
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1.
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Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un'infrazione grave o le persone giuridiche dichiarate responsabili di un'infrazione grave siano passibili di sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie massime non inferiori a 300 000 EUR per le persone fisiche e a 500 000 EUR per le persone giuridiche.
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1.
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Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un'infrazione grave o le persone giuridiche dichiarate responsabili di un'infrazione grave siano passibili di sanzioni o misure
amministrative
effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie massime non inferiori a 300 000 EUR per le persone fisiche e a 500 000 EUR per le persone giuridiche.
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Emendamento 62
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Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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2 bis.
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Gli Stati membri possono altresì scegliere di imporre sanzioni penali sempreché il loro ammontare sia almeno equivalente a quello delle sanzioni amministrative.
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Emendamento 63
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Proposta di regolamento
Articolo 45 bis (nuovo)
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Articolo 45 bis
Altre sanzioni accessorie
Le sanzioni di cui al presente capitolo sono accompagnate da altre sanzioni o misure, in particolare:
a)
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un divieto temporaneo, almeno durante il periodo di programmazione, o un divieto permanente all'accesso ad aiuti o a sovvenzioni pubbliche;
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b)
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la restituzione degli aiuti o delle sovvenzioni pubbliche percepite da navi INN durante il relativo periodo finanziario.
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Emendamento 64
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Proposta di regolamento
Articolo 53 — paragrafo -1 (nuovo)
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-1.
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Nel corso del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento sono effettuati controlli semestrali volti ad accertare se gli Stati membri sono in grado di rispettare pienamente le sue disposizioni; qualora siano accertati casi di mancato rispetto del regolamento, si può chiedere allo Stato o agli Stati membri interessati di procedere ai necessari adeguamenti.
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Emendamento 65
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Proposta di regolamento
Allegato II
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Allegato soppresso.
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