25.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 162/83


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, per quanto riguarda il regime di sostegno per il cotone

COM(2007) 701 def. — 2007/0242 (CNS)

(2008/C 162/17)

Il Consiglio, in data 4 dicembre 2007, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 37 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, per quanto riguarda il regime di sostegno per il cotone

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 22 gennaio 2008, sulla base del progetto predisposto dal relatore NARRO SÁNCHEZ.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 14 febbraio 2008, nel corso della 442a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 141 voti favorevoli, 33 voti contrari e 13 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il nuovo regime di sostegno a favore del cotone si applica a partire dal 1o gennaio 2008. Il Consiglio dei ministri è tenuto a prendere quanto prima una decisione affinché i produttori agricoli sappiano con la necessaria certezza quale sarà il quadro giuridico in vigore per la prossima campagna.

1.2

Il CESE sottolinea che il disaccoppiamento del 65 % stabilito nel regolamento annullato e che è mantenuto inalterato nella proposta della Commissione, è un sistema che non consente di mantenere la coltivazione del cotone in determinate zone produttrici dell'Unione europea. L'alto numero di lavoratori impiegati, i costi elevati di produzione, l'instabilità dei prezzi mondiali e altri fattori di diversa natura fanno sì che la proposta della Commissione non sia in grado di scongiurare la scomparsa di tale coltura.

1.3

Il CESE fa osservare che il sistema in vigore sino alla riforma del 2004, basato sull'aiuto alla produzione, assicurava la sostenibilità economica delle aziende nel complesso delle zone produttrici dell'Unione. Il CESE si rende tuttavia conto che è impossibile tornare al regime precedente a causa del nuovo orientamento politico della PAC e degli impegni internazionali assunti dall'Unione europea nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio.

1.4

Il CESE fa osservare la diversa realtà produttiva esistente in Grecia e in Spagna. Attualmente, se si fa eccezione per il sostegno alla produzione, è difficile trovare un sistema di aiuti omogeneo che si adatti in ugual misura ad entrambi i paesi. A causa di tale differenza, e in virtù di quel principio di sussidiarietà che ha ispirato le ultime riforme settoriali delle OCM del vino e degli ortofrutticoli, il Comitato chiede che il regime di sostegno a favore del cotone sia il più flessibile possibile. Ciascuno Stato membro deve disporre della sussidiarietà necessaria per trovare la soluzione più adatta alle proprie zone produttrici.

1.5

Se si decide di mantenere un livello elevato di disaccoppiamento degli aiuti, si dovrebbe istituire un periodo transitorio per l'adattamento progressivo a livelli più alti di disaccoppiamento. Inoltre, un'alta percentuale di aiuti accoppiati non garantisce da sola il mantenimento della produzione agricola. Neanche l'integrazione del requisito della raccolta e della nozione di qualità sana, leale e mercantile assicura il mantenimento dei livelli di produzione precedenti alla riforma, ragion per cui è necessario prevedere condizioni di ammissibilità che integrino criteri quantitativi relativi al volume di produzione consegnata.

1.6

Il CESE sottolinea che il nuovo sistema deve favorire l'impostazione che punta alla qualità del prodotto ottenuto, a differenza del regime attuale che sta provocando un calo sensibile della qualità e rendendo difficile la commercializzazione del cotone europeo sui mercati. In quanto prodotto per uso tessile, il cotone deve rispondere alle esigenze di un'industria soggetta a una forte concorrenza: è quindi indispensabile creare i presupposti per favorire una produzione di qualità. È inoltre importante facilitare l'introduzione di alternative tecnologiche, di sistemi di produzione integrata e di metodi di produzione ecologica nelle zone in cui questo sia realizzabile.

2.   Osservazioni generali

2.1

Il regime di sostegno a favore del cotone risale al 1980, anno di adesione della Grecia alla Comunità europea. Tale regime fu poi esteso ai due paesi entrati a far parte della Comunità nel 1986, più precisamente Spagna e Portogallo. Il settore del cotone si basava su un sistema di «pagamenti compensativi» o «deficiency payments» in base al quale un aiuto veniva concesso alle imprese di trasformazione che avessero pagato ai produttori un prezzo minimo per l'acquisto di cotone. Il sistema è stato modificato nel 2000 con l'introduzione di quantità minime garantite e, al tempo stesso, di nuovi requisiti ambientali.

2.2

Nell'aprile 2004, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato un nuovo regime di aiuti a favore del cotone che si ispirava ai principi su cui si basa la riforma della PAC del 2003 e che prevedeva il disaccoppiamento degli aiuti legati alla produzione. In questo modo, la percentuale degli aiuti non collegati aumentava al 65 % mentre quella degli aiuti legati alla produzione si collocava al 35 %. La riforma, entrata in vigore il 1o gennaio 2006, non prevedeva la possibilità di modificare le percentuali di questo disaccoppiamento parziale.

2.3

Il 7 settembre 2006, con una decisione senza precedenti, la Corte di giustizia delle Comunità europee, in base ad un ricorso presentato dal Regno di Spagna, ha annullato il regime di aiuti a favore del cotone approvato nel 2004 per violazione del principio di proporzionalità. Questo significa, conformemente al Trattato sull'Unione europea, che le azioni proposte nell'ambito della riforma del regime comunitario di aiuti al cotone sono state considerate eccessive rispetto all'obiettivo perseguito. La Commissione non aveva considerato i costi salariali nel calcolare la prevedibile redditività della coltivazione del cotone e non aveva tenuto conto degli effetti della riforma sulla situazione delle imprese di sgranatura. La Corte di giustizia ha sospeso l'annullamento della riforma fino alla presentazione di una nuova proposta da parte della Commissione europea.

2.4

Nel corso dell'elaborazione della nuova proposta, la Commissione ha commissionato due studi relativi alla produzione di cotone, il primo sul suo impatto ambientale, il secondo sul suo impatto socioeconomico. La Commissione ha inoltre tenuto diverse riunioni di lavoro con i rappresentanti del settore ed ha organizzato una consultazione pubblica.

2.5

Alla fine, suscitando enormi perplessità nel settore, lo scorso 9 novembre la Commissione ha presentato una proposta di riforma del regime di sostegno a favore del cotone praticamente identica alla precedente: disaccoppiamento parziale, con un 65 % degli aiuti non collegato alla coltivazione e il restante 35 % legato alla produzione. Il CESE ritiene che la proposta della Commissione debba essere rivista, per adeguarla alla diversa realtà produttiva della Grecia e della Spagna.

2.6

L'attuale regime di aiuti al cotone ha comportato una notevole diminuzione della produzione, la riduzione dei rendimenti e il conseguente abbandono progressivo del settore in determinate zone produttrici. Nel suo parere sulla riforma del 2004, il CESE aveva avvertito la Commissione dell'importante calo di produzione che il disaccoppiamento parziale nelle superfici coltivate avrebbe provocato.

2.7

Nell'Unione europea, la produzione si concentra quasi esclusivamente in determinate regioni di due paesi mediterranei: Grecia e Spagna. La Grecia è il principale produttore europeo di cotone (circa 380.000 ettari coltivati). Nel 2007, le superfici coltivate a cotone raggiungevano in Spagna i 63.000 ettari. In Portogallo non si produce più cotone, mentre in Bulgaria se ne coltiva una quantità assai limitata. Il cotone viene in generale prodotto in zone particolarmente depresse, dove esistono poche alternative occupazionali e che figurano ancora tra le regioni che rientrano nell'obiettivo «Convergenza» per il periodo 2007-2013.

2.8

In Grecia, la superficie coltivata è scesa dell'11 % e il volume di produzione è diminuito in una proporzione analoga, vuoi a causa delle condizioni climatiche sfavorevoli, vuoi essenzialmente come risultato dell'applicazione della riforma del 2004.

2.9

In Spagna, l'applicazione del regime attuale ha dato luogo ad una serie di cambiamenti molto più drastici che in Grecia. L'Andalusia, la principale regione spagnola produttrice di cotone, ha perso, in due sole campagne, il 30 % delle sue superfici e il 65 % della sua produzione, passando da un raccolto di 347.000 tonnellate nel 2004 ad un raccolto di 130.000 tonnellate nel 2007. Negli ultimi due anni, il 30 % dei produttori ha abbandonato la coltivazione di cotone. Questa diminuzione della produzione rende impossibile la sopravvivenza a breve termine della maggior parte del settore del cotone spagnolo, con ripercussioni sostanziali sull'occupazione nelle imprese di sgranatura e sull'impiego di manodopera nelle aziende produttrici.

2.10

Tenendo conto della situazione descritta ai punti precedenti, il CESE chiede alla Commissione di elaborare una proposta più flessibile, in modo da concedere agli Stati membri, in virtù del principio di sussidiarietà, un più ampio margine di manovra.

2.11

L'introduzione di un qualunque grado di disaccoppiamento nel settore del cotone comporterà una sua profonda riconversione. Le imprese di sgranatura dovranno far fronte a modifiche sostanziali per adeguarsi alla nuova situazione e dovranno contare sull'aiuto finanziario della Commissione per potersi ristrutturare e continuare a mantenere l'occupazione nelle zone produttrici. Occorre un sostegno finanziario specifico per consentire a tali imprese di affrontare i costi legati alla cessazione dell'attività di sgranatura e all'avvio di altre attività economiche che consentano di mantenere l'occupazione. Le azioni di riconversione del settore incluse nell'ultima riforma dell'OCM dello zucchero possono essere una fonte di ispirazione in questo senso.

3.   Osservazioni particolari

3.1

Il CESE condivide pienamente l'opinione della Commissione circa l'importanza delle funzioni da assegnare alle organizzazioni interprofessionali al fine di coordinare la commercializzazione del prodotto, elaborare contratti standard e promuovere la produzione di un cotone di qualità. Tuttavia, la struttura prevista per tali organizzazioni in base al regime attuale e il loro mancato collegamento ad altre misure hanno reso scarsa la loro rilevanza nei due anni in cui il regime è stato in vigore, ed hanno fatto sì che esse si limitassero a garantire l'accesso dei loro membri agli aiuti supplementari. In effetti, in Spagna esiste un'unica organizzazione interprofessionale, cui fanno capo 10 000 ettari coltivati a cotone.

3.2

La Commissione europea ha previsto di pubblicare, nell'ottobre 2008, un Libro verde sull'applicazione di una politica della qualità nell'Unione europea. Pertanto, le relative proposte legislative non saranno presentate prima del 2009. Di recente, la stessa Commissione ha fatto presente la sua intenzione di valutare la possibilità di inserire il cotone all'allegato I del regolamento 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

3.3

L'inserimento del cotone in questo regime di protezione potrebbe rivelarsi uno strumento utile per numerosi produttori che cercano di aumentare il valore aggiunto della loro produzione per far fronte alle sfide di un mercato aperto altamente competitivo e poter contare su un giusto reddito dai mercati. La Commissione dovrebbe estendere, mediante procedura d'urgenza, tale norma al cotone.

3.4

Un'adeguata certificazione del paese di origine e i controlli di qualità a livello europeo possono contribuire a dare alla produzione comunitaria di cotone il valore aggiunto cui tendono tutte le iniziative europee in materia. Tuttavia, dato che l'UE è importatrice netta di cotone, è necessario migliorare e potenziare i controlli sul cotone importato, il quale andrebbe pertanto inserito nell'elenco dei prodotti che possono formare oggetto di azioni di informazione e promozione, una misura che però da sola non basta a risolvere i problemi del settore.

3.5

Il CESE appoggia tutte le proposte della Commissione volte a migliorare la qualità del cotone. Negli ultimi anni, il settore ha registrato importanti progressi in campo ambientale, promuovendo i sistemi integrati di produzione, gli aiuti agro-ambientali o la produzione biologica. In Spagna si è assistito ad un sempre maggiore sviluppo della produzione integrata e all'applicazione di misure agro ambientali, mentre in Grecia nel 2008 sarà adottata una normativa per disciplinare la produzione integrata. Il nuovo regime deve promuovere questo tipo di iniziative.

3.6

L'UE dovrebbe facilitare l'adeguamento del settore comunitario del cotone all'uso di nuovi strumenti di innovazione tecnologica.

3.7

L'UE è importatrice netta di cotone. La produzione comunitaria rappresenta solo il 2 % del consumo di cotone nel mondo ed è ben distante da quella dei grandi produttori (Stati Uniti, Cina, India, ecc.). Pertanto, l'Unione europea non partecipa alla fissazione dei prezzi a livello internazionale di questa materia prima e il sostegno comunitario ai produttori di cotone non produce distorsioni della concorrenza. Da qui la necessità che la Commissione difenda il settore europeo del cotone ogniqualvolta sia messo in discussione in sedi multilaterali quali l'Organizzazione mondiale per il commercio.

Bruxelles, 14 febbraio 2008

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Dimitris DIMITRIADIS