14.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 117/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 maggio 2008

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo

(CON/2008/19)

(2008/C 117/01)

Introduzione e base giuridica

Il 17 marzo 2008 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo (di seguito «regolamento proposto») (1).

La BCE è competente a formulare un parere sul regolamento proposto in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

Il regolamento proposto comporterà l'introduzione della nuova «procedura di regolamentazione con controllo», tra l'altro, per quanto riguarda l'attuazione dei poteri conferiti alla Commissione relativamente ad un numero di strumenti finanziari in materia statistica. La BCE non ha commenti di natura specifica da fare sulle disposizioni del regolamento proposto, in quanto in linea con la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'introduzione della nuova «procedura di regolamentazione con controllo» nel quadro della procedura del comitato (2).

Visto il ruolo di rilievo giocato dalle misure d'attuazione nella legislazione dell'UE in materia statistica, la BCE coglie l'occasione per sottolineare l'importanza del proprio ruolo consultivo stabilito dall'articolo 105, paragrafo 4, del trattato, che richiede che la BCE sia consultata «in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che rientri nelle sue competenze». In linea con la posizione assunta in propri precedenti pareri relativamente a misure di attuazione in materia di servizi finanziari (3), la BCE ritiene che le disposizioni di attuazione in materia statistica proposte siano di natura legislativa e costituiscano «proposte di atti comunitari» ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato. Pertanto, la disposizione del trattato che prevede che la BCE sia consultata in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che rientri nelle sue competenze include l'obbligo di consultarla su tali misure d'attuazione (4).

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 maggio 2008.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2007) 741 def. e COM(2008) 71 def. Il parere della BCE era stato richiesto rispetto alla prima e quarta parte del regolamento proposto.

(2)  Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione in riferimento alla decisione del Consiglio, del 17 luglio 2006, che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2006/512/CE) (GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1).

(3)  Si veda il paragrafo introduttivo del parere CON/2006/57 della BCE, del 12 dicembre 2006, relativo a un progetto di direttiva della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni (GU C 31 del 13.2.2007, pag. 1); si veda anche il paragrafo 1.2 del parere CON/2007/4 della BCE, del 15 febbraio 2007, a richiesta del Consiglio dell'Unione europea in relazione a otto proposte di modifica delle direttive 2006/49/CE, 2006/48/CE, 2005/60/CE, 2004/109/CE, 2004/39/CE, 2003/71/CE, 2003/6/CE e 2002/87/CE, con riguardo alle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU C 39 del 23.2.2007, pag. 1).

(4)  La mancata consultazione tra istituzioni comunitarie ha costituito l'oggetto di diverse pronunce da parte della Corte di giustizia. Sull'obbligo di consultazione del Parlamento europeo, si veda la causa C-138/79 Roquette Frères contro Consiglio delle Comunità europee, Racc. 1980, pagina 3333 e causa C-21/94 Parlamento contro Consiglio, Racc. 1995, pagina I-1827, punto 17. Sull'obbligo dell'Alta autorità di consultare il Consiglio e il comitato consultivo ai sensi del trattato CECA, si veda la causa 1/54 Repubblica francese contro l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, Racc. 1954-56, pagina 1, punto 15 e la causa 2/54 Repubblica italiana contro l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, Racc. 1954-56, pag. 37, punto 52, confermato dalla causa 6/54, Regno dei Paesi Bassi contro l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, Racc. 1954-56 pag. 103, punto 112. Per quanto riguarda l'articolo 105, paragrafo 4, del trattato, nella causa C-11/00 Commissione contro Banca centrale europea, Racc. 2003 pagg. I-7147, l'Avvocato generale Jacobs ha sottolineato che «[l]a consultazione della BCE in merito alle misure rientranti nella sua competenza è una fase della procedura, prescritta da una disposizione del Trattato, la cui inosservanza è chiaramente atta ad inficiare il contenuto delle misure adottate. Il mancato rispetto di tale condizione, a mio parere, deve costituire un motivo d'annullamento», Parere dell'Avvocato generale Jacobs espresso il 3 ottobre 2002, paragrafo 131.