14.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 271/14


Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) [GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1, GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5, GU C 182 del 4.8.2007, pag. 18]

(2007/C 271/08)

La pubblicazione dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della Direzione generale della Giustizia, della libertà e della sicurezza è possibile consultare un aggiornamento mensile.

ESTONIA

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 247 del 13.10.2006

Documenti che conferiscono il diritto di soggiorno:

1)

carta d'identità;

2)

sticker per il permesso di soggiorno (apposto sul documento di viaggio rilasciato dall'Estonia o da un altro paese).

1.

La carta d'identità rilasciata ad un cittadino di paesi terzi può riportare le seguenti diciture:

permesso di soggiorno temporaneo valido fino a gg.mm.aa/tähtajaline elamisluba kehtivusega kuni pp.kk.aa,

soggiornante di lungo periodo CE/pikaajaline elanik EÜ,

permesso di soggiorno permanente/alaline elamisluba — rilasciato fino al 31 maggio 2006.

La carta d'identità non è un documento valido per l'espatrio. A tal fine, la carta d'identità dev'essere presentata insieme a un passaporto valido.

2.

Lo sticker per il permesso di soggiorno può riportare le seguenti diciture:

permesso di soggiorno temporaneo/tähtajaline elamisluba,

soggiornante di lungo periodo CE/pikaajaline elanik EÜ,

permesso di soggiorno permanente/alaline elamisluba — rilasciato fino al 31 maggio 2006.

Il permesso di soggiorno può essere:

temporaneo (con periodo di validità massima di cinque anni), oppure

permanente.

Tutte le diciture, tranne quelle riguardanti il permesso di soggiorno permanente, figurano in lingua inglese.


(1)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.