19.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 165/6


Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

(2007/C 165/04)

Numero dell'aiuto: XA 23/07

Stato membro: Slovenia

Regione: —

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2007

Fondamento giuridico: Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2007 (Uradni list RS 138/2006)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Le spese previste per il 2007 ammontano a 5 633 450 EUR

Intensità massima dell'aiuto: Si può cofinanziare il 40 % dei costi dei premi assicurativi destinati ad assicurare le colture, la frutta e le piantagioni contro i rischi di grandinate, incendi, fulmini, gelate primaverili, tempeste e inondazioni. Per quanto riguarda l'assicurazione che copre gli animali contro i rischi di mortalità, di macellazione per ordine veterinario e di macellazione per motivi economici in caso di malattia, il cofinanziamento dei premi assicurativi è stato fissato in termini assoluti a seconda del tipo o della categoria di animali e non deve superare il 50 % dei costi permessi per i premi assicurativi

Data di applicazione:

o

Durata del regime o dell'aiuto individuale: L'aiuto può essere concesso fino al 31.12.2007

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto è conforme alle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (1). — Aiuti a favore del pagamento dei premi assicurativi.

La partecipazione al pagamento di una parte dei costi assicurativi mira ad incoraggiare i produttori agricoli ad assicurarsi contro potenziali perdite causate da catastrofi naturali o da cattive condizioni climatiche e contro le perdite provocate da malattie animali e ad assumersi, in tal modo, la responsabilità di ridurre i rischi connessi alla produzione vegetale e all'allevamento del bestiame

Settore economico: Agricoltura — produzione vegetale, allevamento

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dunajska 58

SLO-1000 Ljubljana

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SLO-1000 Ljubljana

Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2006138&dhid=86719

Altre informazioni: —

Numero dell'aiuto: XA 24/07

Stato membro: Finlandia

Regione: Regioni colpite dalle avversità atmosferiche del 2006

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aiuti alle imprese agricole sotto forma di indennizzo del danno causato dalle avversità atmosferiche del 2006

Fondamento giuridico: Laki satovahinkojen korvaamisesta (1214/2000)

Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta (270/2003)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisesta (364/2003)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Le spese previste per compensare la scarsità dei raccolti nel 2006 ammontano a 4,75 milioni di EUR

Intensità massima dell'aiuto: Ai sensi dell'articolo 2, punto 8), del regolamento (CE) n. 1857/2006, l'indennizzo viene versato soltanto a condizione che l'agricoltore abbia perduto almeno il 30 % del raccolto. L'importo dell'indennizzo ammonta al 90 % del danno eccedente il contributo dell'agricoltore, ossia il 30 % del valore del raccolto standard. Il contributo dell'agricoltore è pari almeno al 30 % dell'importo complessivo del danno per ciascuna coltura ammissibile ad un indennizzo. La produzione annua dell'anno in cui si è verificato il danno viene determinata in base al raccolto standard; quest'ultimo corrisponde al raccolto medio dei cinque anni precedenti nella regione, ad esclusione del valore più basso e di quello più elevato. L'importo del danno subito è quindi calcolato individualmente per ciascun agricoltore in base a tali informazioni. Il metodo di calcolo è pertanto conforme all'articolo 11, punti 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Il valore del raccolto da indennizzare è calcolato sulla base dei prezzi di mercato degli anni precedenti e dei prezzi di mercato dell'anno in cui il danno si è verificato, stabiliti dal comitato consultivo per le perdite di raccolti in base alle informazioni disponibili per l'appunto sui prezzi di mercato.

Le indennità assicurative eventualmente percepite ed i costi o i danni che non derivano da avversità atmosferiche debbono essere detratti dagli importi massimi ammissibili al beneficio dell'aiuto

Data di applicazione: Il regime di aiuti entrerà in vigore al più presto il 28.3.2007. La prima data di pagamento possibile è il 5.4.2007

Durata del regime o dell'aiuto individuale: L'aiuto è versato per risarcire gli agricoltori delle perdite subite nel 2006

Obiettivo dell'aiuto: Aiuti alle imprese agricole e orticole che hanno subito perdite in seguito alle avversità atmosferiche [regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, articolo 11]

Settore economico: L'aiuto interessa superfici agricole di 63 000 ha complessive. Sono state danneggiate in totale 32 colture di vario tipo. Il contributo degli agricoltori per quanto riguarda l'entità e il valore delle perdite è pari almeno al 30 %

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Sito web: www.mmm.fi, www.finlex.fi

Altre informazioni: —

Numero dell'aiuto: XA 25/07

Stato membro: Francia

Regione: gli enti territoriali

Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto individuale: Programme pour l'installation et le développement des initiatives locales (PIDIL)

Fondamento giuridico:

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (2)

Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione (3)

Regolamento (CE) n. 1857/2006, articolo 15

Articles R 343-34 et suivants du Code rural

Spesa annua prevista nell'ambito del regime di aiuto o importo complessivo dell'aiuto individuale concesso all'azienda beneficiaria: 7 000 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

Sostegno tecnico-economico ai giovani agricoltori, con un tetto dell'80 % della spesa impegnata, entro un limite di 1 500 EUR per anno e per esercente tenendo conto di tutti i finanziamenti (Stato ed enti territoriali). L'aiuto può essere concesso nei primi cinque anni dell'insediamento.

Assunzione a carico delle spese di valutazione, con un tetto dell'80 % della spesa impegnata, che non può superare 1 500 EUR tenendo conto di tutti i finanziamenti (Stato ed enti territoriali)

Aiuto alla formazione, di 60 EUR al giorno, che può essere accordato dallo Stato per un periodo di 100 giorni e che può essere completato con lo stesso importo da parte di un ente territoriale, nel limite della spesa impegnata.

Retribuzione del corso di professionalizzazione, corrispondente all'importo orario stabilito per i corsi di formazione professionale (il tasso mensile minimo fissato dal codice del lavoro è di 652,02 EUR al 1o dicembre 2006).

Azioni di animazione e di comunicazione: tasso del 100 %

Data di attuazione: Nel 2007, a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della presente scheda di esenzione

Durata del regime o dell'aiuto individuale: fino al dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto:

I.   Aiuti a favore della consulenza

I giovani agricoltori che si insediano sono di origini diverse. Fra loro, i giovani che non provengono da un ambiente agricolo, quelli che si insediano in un'azienda al di fuori dell'ambito familiare ed i figli di agricoltori proprietari di un'azienda che non consente il loro insediamento in condizioni economiche soddisfacenti, hanno maggiori difficoltà a realizzare un progetto professionale. Ne consegue la necessità di attuare iniziative a favore di questo pubblico specifico.

Conformemente all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 si tratta in particolare di assumere in parte i costi di assistenza tecnica realizzata da un'organizzazione agricola o da un'associazione di produttori (onorari di esperti o di consulenti).

Questi aiuti sono accordati ai giovani agricoltori nel corso del primo quinquennio dall'insediamento e possono essere finanziati dallo Stato e dagli enti territoriali.

Sostegno tecnico-economico ai giovani agricoltori: per garantire la redditività economica dell'insediamento, è necessario sostenere la professionalità del giovane agricoltore nella realizzazione del suo progetto personale. In tal modo può essere attuata una verifica tecnico-economica del giovane. Questa disposizione riguarda segnatamente i progetti innovativi, i progetti di creazione di aziende, quelli basati su una diversificazione o che comportano importanti costi di ammodernamento.

Quando l'insediamento è effettuato da una società, la verifica può comportare un modulo concernente l'organizzazione del lavoro e le relazioni professionali a tale livello.

Assunzione dell'onere delle spese di valutazione: l'aiuto può riguardare la valutazione dell'azienda da cedere o da riprendere oppure uno studio di mercato concernente produzioni specifiche o produzioni per vendita diretta (come le produzioni biologiche).

L'aiuto è versato al prestatore di servizi ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006, non appena l'insediamento è stato constatato dall'autorità amministrativa competente o quando, dopo l'insediamento, il giovane agricoltore procede ad un riorientamento della produzione.

La valutazione è necessaria anche per agevolare la procedura di trasmissione-insediamento ed il suo risultato accompagna eventualmente l'iscrizione del cedente nel repertorio partenze-insediamenti quando la valutazione è richiesta dal cedente. In tal caso, è il cedente che beneficia dell'aiuto.

II.   Aiuti a favore della formazione

Gli aiuti a favore della formazione possono essere finanziati dallo Stato e dagli enti territoriali tanto al fine di preparare l'insediamento, quanto successivamente per completare la formazione iniziale del giovane agricoltore. Si tratta di aiutare il giovane a seguire uno stage.

Un aiuto alla formazione è concesso ai giovani che si insediano e che hanno bisogno di seguire una formazione complementare, adeguata al loro progetto, o che si impegnano ad acquisire progressivamente un diploma di livello IV (conformemente alle disposizioni previste dal PDHR). L'aiuto è inteso a permettere la sostituzione del beneficiario nell'azienda che ha in gestione affinché possa seguire una formazione complementare per 5 o 3 anni, se si tratta di conseguire le capacità professionali necessarie per beneficiare degli aiuti all'insediamento.

Una remunerazione dello stage di professionalizzazione di un giovane è l'aiuto previsto per un periodo trascorso, nel quadro di un patrocinio, presso un agricoltore che intende cessare la propria attività.

Un giovane è considerato lavoratore svantaggiato ai sensi dell'articolo 2, lettera f, del regolamento (CE) n. 2204/2002 (4) qualora, in assenza di un patrocinio incontri, in particolare se non proviene da un ambiente agricolo, «difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro» [cfr. articolo 2, lettera f, del regolamento (CE) n. 2204/2002].

L'aiuto è inteso a fornire ad un giovane, lavoratore svantaggiato ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2204/2002, consulenza tecnica ed economica nonché una formazione d'ordine generale nella conduzione di un'azienda, per mantenere l'occupazione in un'impresa redditizia che potrebbe, in mancanza di un acquirente, essere smembrata. Sono infatti previsti incentivi affinché chi offre il «patrocinio» trasmetta l'azienda al giovane.

L'aiuto è versato dallo Stato o dall'ente territoriale al giovane in formazione per un periodo da 3 a 12 mesi. Tale termine può essere prorogato per la stessa durata, se occorre perfezionare la sua formazione. Durante il periodo di patrocinio, al giovane è accordato lo statuto di tirocinante previsto nell'ambito della formazione professionale.

La misura può essere attuata anche a favore di un giovane che desidera essere patrocinato da un socio per entrare in un'azienda agricola esistente.

Una verifica del corso e del suo svolgimento sarà realizzata dal CFPPA (Centre de formation professionnelle et de promotion agricole) o dall'ADASEA (Association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles) del dipartimento in cui ha sede l'azienda e/o da un centro regionale autorizzato. Lo stage patrocinato può essere equivalente alla durata totale dello stage di professionalizzazione che il giovane deve realizzare prima dell'insediamento.

III.   Azioni di animazione e comunicazione

Le organizzazioni agricole professionali, ADASEA o altre strutture, attuano iniziative presso gli allievi degli istituti d'insegnamento e di formazione (pubblico di giovani provenienti dagli istituti professionali o da altri ambienti) sotto forma di studi, azioni di comunicazione (opuscoli, giornali, conferenze nelle scuole, punti informazione su insediamento-trasmissione, ecc.) ed animazioni sul lavoro dell' imprenditore agricolo.

Inoltre svolgono servizi peritali, sotto forma di azioni per individuare le aziende che saranno disponibili negli anni successivi, e un ruolo di consulenza, organizzando nei comuni rurali riunioni d'informazione e di sensibilizzazione per gli agricoltori anziani, orientando le loro scelte verso la trasmissione a giovani che cercano un'azienda da riprendere. Un osservatorio può raccogliere su base regionale gli elementi necessari per seguire queste operazioni di perizia e consulenza.

Allo scopo di condurre a termine queste missioni, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006, lo Stato partecipa al loro finanziamento. A tal fine, è ripartito tra le regioni un pacchetto finanziario annuo.

A questo può essere aggiunto un contributo finanziario degli enti territoriali per realizzare azioni specifiche.

Queste azioni sono attuate nell'ambito di convenzioni dipartimentali o regionali sotto l'autorità degli prefetti e pagate in base ad una relazione annua sui lavori realizzati

Settore economico: tutte le attività agricole

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Ministère de l'agriculture et de la pêche

78, rue de Varenne

F-75349 Paris 07 SP

Sito web: www.agriculture.gouv.fr (Subito dopo l'accettazione del programma, una scheda del PIDIL sarà caricata sul sito nel quadro delle informazioni relative all'insediamento in agricoltura)

Altre informazioni: Proseguimento delle iniziative già approvate nell'ambito del PIDIL precedente (regime N 184/03 approvato dalla Commissione il 9.7.2003)

Numero dell'aiuto: XA 27/07

Stato membro: Regno Unito

Regione: Galles

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Wales Catchment Sensitive Farming Project

Fondamento giuridico: Agriculture Act 1986 (Section 1(1)(C)) to be read in conjunction with Government of Wales Act 1998 (Sections 40 and 85)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Spesa annua prevista (in migliaia di GBP)

2007: 422,700 GBP

2008: 50,000 GBP

Totale: 472,700 GBP

Intensità massima dell'aiuto: Il regime di aiuti consta di due misure:

Data di applicazione: Il regime inizia a decorrere dal 1o aprile 2007

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Il regime inizia a decorrere dal 1o aprile 2007.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 2007.

L'ultimo versamento sarà effettuato il 31 marzo 2008

Obiettivo dell'aiuto: Tutela dell'ambiente.

Elaborazione e gestione di un progetto inteso a promuovere attività agricole rispettose dei bacini idrografici al fine di salvaguardare l'ambiente acquatico. Il progetto opererà in due zone e riguarderà 80 aziende agricole.

Esso includerà azioni di consulenza volte a identificare potenziali rischi di inquinamento e opportune misure di mitigazione. L'aiuto sarà concesso conformemente all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 e i costi ammissibili riguarderanno i servizi di consulenza.

Verranno inoltre concesse sovvenzioni per investimenti di capitale destinati a migliorare l'ambiente acquatico. Tali sovvenzioni saranno concesse conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006 e i costi ammissibili riguarderanno:

la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili, e

l'acquisto o il leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato; gli altri costi connessi a un contratto di leasing (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non sono ammissibili.

Le voci sopra indicate saranno considerate costi ammissibili solo se contribuiranno a ridurre in maniera significativa i rischi di inquinamento. Le spese relative a macchine di seconda mano non sono ammissibili.

Su scala più ampia, il progetto include inoltre il monitoraggio della qualità delle acque, la modellizzazione dei bacini idrografici, la valutazione delle opinioni degli agricoltori, l'applicazione di misure e la valutazione dell'efficacia del progetto medesimo

Settore economico: Il regime si applica alla produzione di prodotti agricoli. Esso cerca di mitigare gli effetti della produzione agricola sull'ambiente acquatico e gli aiuti saranno disponibili per tutte le aziende agricole economicamente redditizie nell'ambito delle due zone di intervento previste, indipendentemente dal tipo di impresa. Una delle due zone interessate è un'area montana in cui si pratica l'allevamento del bestiame (principalmente bovini e ovini). L'altra è un'area di pianura in cui predominano l'attività lattiero-casearia e l'allevamento (bovini e ovini)

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Welsh Assembly Government

Cathays Park (CP2)

Cardiff CF10 3NQ

United Kingdom

Persona da contattare: M P Samuel (ufficio 1-097)

Ente ufficiale preposto al regime: —

Organismo incaricato della gestione: —

Sito web: http://new.wales.gov.uk/docrepos/40371/403823112/4038213/1304878/CSF-agristateaid?lang=en

In alternativa è possibile consultare il sito web del ministero dell'Ambiente, dell'Alimentazione e degli Affari rurali (Defra) del Regno Unito:

http://www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Altre informazioni: Informazioni più dettagliate relative ai criteri di ammissibilità e alle norme che disciplinano il regime sono disponibili nei siti web sopra indicati.

Una domanda relativa al finanziamento di parte del progetto tramite fondi dell'obiettivo 1 è stata presentata nell'ambito dell'obiettivo 1, priorità 5, misura 7.

Firmato e datato a nome del Ministero dell'Ambiente, dell'Alimentazione e degli Affari rurali (autorità competente nel Regno Unito)

Neil Marr

Agricultural State Aid

Defra

8B 9 Millbank

c/o 17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom


(1)  GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3.

(2)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(3)  GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.

(4)  GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3.