22.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 138/37


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio originari, tra l'altro, della Russia

(2007/C 138/12)

La Commissione ha deciso, di propria iniziativa, di avviare un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») (1). L'ambito del riesame è limitato agli aspetti del dumping concernenti i produttori esportatori/membri del gruppo TMK (Volzhsky Pipe Plant, Taganrog Metallurgical Works, Sinarsky Tube Plant e Seversky Tube Works) e le società collegate («la società»).

1.   Prodotto

Il prodotto in esame è costituito da alcuni tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, di sezione circolare, con un diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore equivalente di carbonio (Carbon Equivalent Value, CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e l'analisi chimica dell'Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding, IIW) (2), originari della Russia («prodotto in esame»), attualmente classificabili ai codici NC ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 e ex 7304 59 93 (3). Questi codici NC vengono forniti a titolo puramente indicativo.

2.   Misure esistenti

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 954/2006.

3.   Motivazione del riesame

La Commissione dispone di elementi di prova prima facie sufficienti per ritenere che le circostanze che hanno determinato l'istituzione delle misure siano mutate e che tale evoluzione abbia carattere permanente. Secondo le informazioni a disposizione della Commissione la struttura aziendale della società è cambiata in modo significativo e permanente dal periodo in base al quale sono state stabilite le misure in vigore.

Inoltre, un confronto tra il valore normale determinato in base ai prezzi sul mercato interno e i prezzi all'esportazione della società porterebbe a una riduzione del dumping a livelli considerevolmente al di sotto della misura in vigore. Per controbilanciare il dumping non è pertanto più necessario mantenere le misure al loro livello attuale, basato sul margine di dumping determinato in precedenza.

4.   Procedura per la determinazione del dumping

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

L'inchiesta intende valutare la necessità di mantenere, abrogare o modificare le misure esistenti limitatamente a quanto concerne il gruppo di società summenzionate.

a)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari al gruppo e alle autorità del paese esportatore interessato. Le informazioni e i relativi elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 5, lettera a) del presente avviso.

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova eventuali. Le informazioni e i relativi elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 5, lettera a) del presente avviso.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La domanda deve pervenire alla Commissione entro i termini di cui al punto 5, lettera b) del presente avviso.

5.   Termini

a)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si noti che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

b)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

6.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata (4)» e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale per il Commercio

Direzione H

Ufficio: J- 79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 295 65 05.

7.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Se in un'inchiesta una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e vengono utilizzati i dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrebbe essere per tale parte interessata meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

8.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

Si noti che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  Il CEV deve essere determinato in conformità alla relazione tecnica, 1967, IIW doc. IX-535-67, pubblicata dall'Istituto internazionale della saldatura (IIW).

(3)  Come attualmente definiti dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1). Il prodotto interessato è determinato combinando la descrizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 4) e la corrispondente designazione del prodotto dei codici NC. GU L 175 del 29.6.2006, pag. 4.

(4)  Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento di base e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.