52007PC0530




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 19.9.2007

COM(2007) 530 definitivo

2007/0197 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia

(presentata dalla Commissione) {SEC(2007) 1179}{SEC(2007) 1180}

RELAZIONE

L’elettricità e il gas sono uno dei cardini del benessere in Europa: senza un mercato europeo dell’elettricità e del gas che sia concorrenziale ed efficiente, i cittadini europei pagheranno prezzi troppo elevati per soddisfare una delle loro esigenze quotidiane più basilari. Il mercato dell’elettricità e del gas è inoltre essenziale per la competitività dell’Europa, visto che l’energia è un fattore produttivo importante per l’industria europea.

La presenza di un mercato concorrenziale ed efficiente nei settori dell’elettricità e del gas è inoltre uno dei presupposti per affrontare i cambiamenti climatici. Solo grazie al buon funzionamento del mercato è infatti possibile sviluppare un meccanismo efficiente di scambio delle emissioni e un’industria delle energie rinnovabili in grado di realizzare l’ambizioso obiettivo approvato dal Consiglio europeo, cioè quello di garantire che il mix energetico dell’UE sia costituito per almeno il 20% da energie rinnovabili entro il 2020.

Infine, la presenza di un mercato competitivo dell’elettricità e del gas in tutta l’UE è un elemento cruciale per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Europa: solo un mercato concorrenziale e di scala europea crea i segnali di investimento giusti e fornisce un accesso equo alla rete per tutti i potenziali investitori, offrendo incentivi reali ed efficaci sia agli operatori delle reti che ai produttori di energia affinché investano i miliardi di euro necessari nell’UE nei prossimi vent’anni

Il processo di liberalizzazione del mercato dell’elettricità e del gas è cominciato circa dieci anni fa; durante questo periodo molti cittadini europei hanno potuto beneficiare di una maggiore scelta e concorrenza, con una migliore qualità del servizio e della sicurezza. Dalla valutazione della Commissione e delle autorità europee di regolamentazione per l’energia è tuttavia emerso che il processo di sviluppo di mercati veramente concorrenziali è ben lungi dall’essere concluso. In pratica, troppi cittadini e imprese dell’UE non hanno ancora una vera possibilità di scegliere il fornitore. La frammentazione del mercato in base ai confini nazionali, una notevole integrazione verticale e una forte concentrazione del mercato sono tra gli elementi alla base della mancanza di un vero mercato interno.

Da quando sono entrate in vigore le attuali direttive sull’elettricità e sul gas, nel luglio del 2003, la Commissione ne ha costantemente controllato l’attuazione e gli effetti sul mercato ed ha mantenuto regolarmente contatti con tutti i soggetti interessati. In particolare, ogni anno ha pubblicato la relazione sulla realizzazione del mercato interno dell’elettricità e del gas. Ha inoltre organizzato il Forum sulla regolamentazione dell’elettricità a Firenze e il forum sulla regolamentazione del gas a Madrid, due eventi che riuniscono periodicamente ministri, autorità nazionali di regolamentazione, la Commissione, gli operatori dei sistemi di trasmissione, i fornitori, gli operatori, i consumatori, i sindacati, gli utenti delle reti e le borse dell’elettricità.

Alla fine del 2005, il Consiglio europeo di Hampton Court ha invocato la necessità di una vera politica europea dell’energia. In risposta a tale richiesta, l’8 marzo 2006 la Commissione ha pubblicato un Libro verde per una strategia energetica europea coerente e comune. La consultazione pubblica che ne è seguita ha raccolto il parere di 1 680 soggetti. Già nel 2005 la Commissione aveva avviato un’indagine sulla concorrenza nei mercati del gas e dell’elettricità, che intendeva venire incontro ai timori espressi dai consumatori e dai nuovi entranti nel settore sullo sviluppo dei mercati all’ingrosso del gas e dell’elettricità e sulla scelta limitata che i consumatori avevano a disposizione. La Commissione ha adottato la relazione finale sull’indagine il 10 gennaio 2007, congiuntamente ad un pacchetto globale di provvedimenti che costituivano la proposta relativa ad una nuova politica energetica per l’Europa.

La comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 intitolata “Una politica energetica per l’Europa”[1] ha evidenziato l’importanza del completamento del mercato interno nei settori dell’elettricità e del gas naturale. La comunicazione era suffragata da una relazione esauriente sul mercato interno, dai risultati definitivi dell’indagine sulla concorrenza e da analisi approfondite della situazione dei vari mercati nazionali dell’elettricità e del gas. Parallelamente la Commissione ha svolto un’analisi dell’impatto per valutare le alternative possibili per il completamento del mercato interno dell’elettricità e del gas. Tale valutazione prevedeva anche una consultazione dei soggetti interessati: in quest’ambito hanno risposto 339 organizzazioni con sede in 19 paesi, cui si aggiungono altri 73 questionari inviati da organizzazioni non riconducibili ad un determinato paese. Infine sono stati intervistati altri 56 soggetti, in particolare imprese che potevano essere interessate dagli obblighi di disaggregazione della proprietà o in materia di trasparenza.

Il Consiglio europeo di primavera del 2007 ha invitato la Commissione a proporre ulteriori provvedimenti, quali:

- l’effettiva disaggregazione delle attività di approvvigionamento e produzione dalla gestione della rete,

- l’ulteriore armonizzazione dei poteri e il rafforzamento dell’indipendenza degli organismi nazionali di regolamentazione dell’energia,

- l’istituzione di un meccanismo indipendente per la cooperazione di tali organismi,

- la creazione di un meccanismo tale da consentire agli operatori europei dei sistemi di trasmissione di migliorare il coordinamento della gestione delle reti e la sicurezza della rete ( grid ), gli scambi transfrontalieri e la gestione della rete nonché

- una maggiore trasparenza nelle operazioni nel mercato dell’energia.

Il Consiglio europeo ha inoltre sottolineato la necessità di rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento in uno spirito di solidarietà fra Stati membri.

Nella sua risoluzione sulle prospettive per il mercato interno del gas e dell’elettricità, adottata il 10 luglio 2007, il Parlamento europeo ha espresso forte sostegno politico all’adozione di una politica energetica comune, ritenendo in particolare che “la disaggregazione della proprietà delle trasmissioni costituisca lo strumento più efficace di promozione degli investimenti nelle infrastrutture in maniera non discriminatoria, l’accesso equo alla rete per i nuovi soggetti e la trasparenza sul mercato”. Il Parlamento ha tuttavia sottolineato che sono necessarie anche altre misure e che le differenze tra i mercati del gas e dell’elettricità potrebbero rendere necessarie parziali differenze in sede di attuazione. Il Parlamento europeo ha inoltre caldeggiato un aumento della “cooperazione tra gli organismi nazionali di regolamentazione a livello UE, tramite un’entità UE, in modo da promuovere un’impostazione più europea ai problemi della regolamentazione a livello transfrontaliero”.

Il Consiglio dei regolatori europei dell’energia (CEER) ha accolto positivamente la comunicazione della Commissione del 10 gennaio, sostenendo vivamente la richiesta di una nuova legislazione dell’UE in grado di riportare sui giusti binari il progetto sul mercato unico dell’energia. Il 6 giugno 2007 i regolatori europei dell’energia hanno pubblicato una serie di sei documenti nei quali presentavano la propria posizione sugli aspetti principali della nuova legislazione in campo energetico. In particolare, erano favorevoli a proposte della Commissione finalizzate ad istituire un controllo regolamentare indipendente più rafforzato a livello nazionale e dell’UE e un’effettiva disaggregazione delle reti di trasmissione. Gli organismi di regolamentazione hanno chiaramente suggerito che la disaggregazione della proprietà delle reti di trasmissione dovrebbe, in linea di massima, essere il modello da riprendere nella nuova legislazione UE applicabile sia al settore dell’elettricità che del gas.

Questi elementi sono stati presi pienamente in considerazione durante la preparazione delle presenti proposte di cui illustriamo sinteticamente i contenuti.

1. EFFETTIVA DISAGGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO E PRODUZIONE DALLE OPERAZIONI DI RETE

1.1. Le disposizioni in materia di disaggregazione attualmente esistenti non sono sufficienti a garantire l’ordinato funzionamento del mercato

La legislazione vigente impone la disaggregazione giuridica e funzionale delle operazioni di rete dalle attività di approvvigionamento e generazione o di produzione. Gli Stati membri hanno rispettato tale obbligo applicando strutture organizzative diverse. Vari Stati hanno creato imprese completamente separate per la gestione della rete, mentre altri hanno costituito un’entità giuridica all’interno di un’impresa integrata. I requisiti di disaggregazione giuridica e funzionale hanno contribuito positivamente all’emergere di mercati del gas e dell’elettricità concorrenziali in vari Stati membri.

L’esperienza dimostra tuttavia che quando l’operatore dei sistemi di trasmissione è un’entità giuridica all’interno di una società integrata si riscontrano tre tipi di problemi.

In primo luogo, l’operatore del sistema di trasmissione può riservare alle sue imprese affiliate un trattamento migliore di quello cui sono sottoposte le parti terze concorrenti. Le imprese integrate possono anzi utilizzare gli attivi di rete per rendere più difficile l’accesso ai concorrenti. Ciò è dovuto al fatto che la disaggregazione giuridica e funzionale non risolve il conflitto d’interesse fondamentale all’interno delle imprese integrate, in cui gli interessi in materia di approvvigionamento e produzione cercano di massimizzare le proprie vendite e la propria quota di mercato mentre l’operatore di rete è obbligato ad offrire un accesso non discriminatorio ai concorrenti. Si tratta di un conflitto intrinseco e quasi impossibile da controllare mediante la regolamentazione, essendo impossibile tenere sotto controllo l’indipendenza dell’operatore del sistema di trasmissione all’interno di un’impresa integrata a meno di introdurre forme di regolamentazione intrusive ed eccessivamente onerose.

In secondo luogo, nel quadro dell’attuale normativa in materia di disaggregazione non è possibile garantire un accesso non discriminatorio alle informazioni in quanto non esistono mezzi efficaci con i quali impedire agli operatori dei sistemi di trasmissione di divulgare informazioni riservate sul mercato al ramo generazione o approvvigionamento dell’impresa integrata.

In terzo luogo gli incentivi agli investimenti risultano distorti all’interno di un’impresa integrata. Gli operatori di rete ad integrazione verticale non sono incentivati a sviluppare la rete nell’interesse globale del mercato, e dunque a facilitare l’ingresso di nuovi soggetti a livello di generazione o di approvvigionamento, ma hanno al contrario un interesse intrinseco a limitare i nuovi investimenti se questi risultano a vantaggio dei concorrenti e portano nuova concorrenza sul “mercato domestico” dell’operatore storico. Le decisioni di investimento effettuate dalle imprese ad integrazione verticale tendono invece a soddisfare le esigenze delle affiliate responsabili dell’approvvigionamento. Queste società sembrano particolarmente restie ad accrescere la capacità di interconnessione o di importazione di gas, potenziando così la concorrenza sul mercato domestico delle società storiche a scapito del mercato interno.

In sintesi, un’impresa che mantiene una struttura a integrazione verticale è intrinsecamente incentivata sia a investire di meno in nuove reti (perché teme che tali investimenti aiutino i concorrenti ad espandersi sul “proprio” mercato domestico) sia - se possibile – a privilegiare le proprie imprese dedite alla vendita al momento di offrire l’accesso alla rete. Tutto ciò va a discapito della competitività dell’UE e della sicurezza dell’approvvigionamento e ostacola la realizzazione degli obiettivi fissati in campo ambientale e per la lotta ai cambiamenti climatici.

Dalle cifre relative agli investimenti degli ultimi anni si evince quanto segue: rispetto alle imprese in cui la disaggregazione è completa, quelle a integrazione verticale, ad esempio, hanno reinvestito in nuove interconnessioni una percentuale molto inferiore degli introiti derivanti dalla congestione transfrontaliera. Un’effettiva disaggregazione elimina il tipo di incentivi all’investimento distorti che sono tipici degli operatori di sistemi di trasmissione verticalmente integrati, e promuove dunque la sicurezza dell’approvvigionamento. La Commissione ha rilevato che l’effettiva disaggregazione degli operatori dei sistemi di trasmissione incentiva gli investimenti di questi ultimi. Gli Stati membri interessati hanno successivamente attratto nuovi investitori in infrastrutture, ad esempio, per la costruzione di terminali per il gas naturale liquefatto (GNL).

Anche il prezzo dell’elettricità rilevato negli ultimi anni sui vari mercati attesta i vantaggi della disaggregazione della proprietà: negli ultimi 10 anni le imprese a integrazione verticale hanno aumentato di più i prezzi, e mantenuto in vigore prezzi più alti, rispetto a quelle in cui la disaggregazione è totale.

1.2. Una disaggregazione più efficace degli operatori dei sistemi di trasmissione è dunque un’evidente necessità

La proposta concreta avanzata in quest’ambito evidenzia pertanto che per la Commissione la soluzione privilegiata resta quella della disaggregazione della proprietà. In altri termini, gli Stati membri devono intervenire affinché la stessa persona o persone non possa(no) esercitare il controllo su un’impresa di approvvigionamento e, allo stesso tempo, detenere una qualsiasi forma di interesse in un operatore di sistemi di trasmissione o sistema di trasmissione o esercitare un qualsiasi diritto nei loro confronti. Questa disposizione si applica anche nell’altro senso: il controllo su un operatore di un sistema di trasmissione preclude la possibilità di detenere un qualsiasi interesse in un’impresa di approvvigionamento o esercitare un qualsiasi diritto nei confronti della medesima.

Questa opzione tiene conto di una situazione in cui la stessa persona, ad esempio un fondo pensioni, detiene interessi minoritari non di controllo sia in un operatore di un sistema di trasmissione che in un’impresa di approvvigionamento. Un tale azionista di minoranza non può tuttavia disporre di diritti di veto in entrambe le imprese, né può nominare membri dei loro consiglio d’amministrazione; nessuno inoltre può essere membro dei consigli di amministrazione di entrambe le imprese. Questa soluzione, che opera una chiara separazione della proprietà tra operatori di sistemi di trasmissione e imprese d’approvvigionamento, costituisce il metodo più stabile ed efficace per realizzare un’effettiva disaggregazione della rete di trasmissione, e dunque per risolvere l’intrinseco conflitto di interessi.

Per applicare questa opzione gli Stati membri possono scegliere il seguente dispositivo, che può contribuire a tutelare pienamente gli interessi degli azionisti delle imprese ad integrazione verticale. Le azioni di tali imprese possono essere divise in azioni dell’impresa proprietaria del sistema di trasmissione, da una parte, e azioni dell’impresa di approvvigionamento dall’altra. Successivamente tali azioni possono essere attribuite agli azionisti dell’impresa che precedentemente era ad integrazione verticale.

Pur considerando che la disaggregazione della proprietà rimane la soluzione privilegiata, la Commissione propone una soluzione alternativa per gli Stati membri che decidessero di non scegliere questa strada, soluzione che offre comunque le stesse garanzie di indipendenza d’azione della rete in questione e lo stesso livello di incentivi ad investire in nuove infrastrutture che possano andare a vantaggio dei concorrenti. Questa opzione, che rappresenta una deroga all’approccio di base della disaggregazione della proprietà, va sotto il nome di “Operatore di sistema indipendente”. Essa permette alle imprese ad integrazione verticale di mantenere la proprietà della rete, ma in un quadro in cui la rete di trasmissione in sé viene gestita da un operatore di sistema indipendente, cioè un’impresa o un soggetto completamente distinto dall’impresa ad integrazione verticale, che svolge tutte le funzioni di un operatore di rete. Inoltre, per garantire che l’operatore resti davvero indipendente e agisca in completa autonomia rispetto all’impresa ad integrazione verticale, è necessario istituire una regolamentazione e un controllo regolamentare permanente.

In alcuni casi, per ottemperare agli obblighi proposti di effettiva disaggregazione le imprese energetiche ad integrazione verticale possono essere costrette a liberarsi di alcuni beni, in particolare le reti di trasmissione, o a cederne la gestione a terzi. Se si vuole garantire la piena indipendenza degli operatori dei sistemi di trasmissione, non sembrano però esistere alternative alle soluzioni proposte.

Le due opzioni si applicano indistintamente ai settori del gas e dell’elettricità. Pur riconoscendo che all’interno dell’UE il settore dell’elettricità è quello in cui si sono rilevati, in generale, maggiori progressi in direzione della disaggregazione della proprietà, la Commissione non ha trovato alcun elemento convincente che giustifichi un trattamento diverso per i due settori. In particolare il fondamentale conflitto di interessi tra le attività di approvvigionamento e produzione da un lato, e la gestione e sviluppo delle reti dall’altro, si applica allo stesso modo ad entrambi i settori. Inoltre l’elemento cruciale per la conclusione di accordi di approvvigionamento a lungo termine con i produttori di gas a monte non è rappresentato dalla proprietà della rete, ma dall’esistenza di una forte clientela. L’UE resterà pertanto indubbiamente un mercato estremamente attraente per l’approvvigionamento del gas indipendentemente dalla struttura proprietaria delle imprese acquirenti, che, una volta effettivamente disaggregate, saranno in grado di competere per il gas a parità di condizioni. La Commissione è inoltre consapevole che il trasporto del gas, a differenza della trasmissione dell’elettricità, comporta il movimento fisico di molecole di gas all’interno dei gasdotti. L’operatore del sistema di trasmissione esercita un controllo maggiore sulla definizione della direzione dei flussi di gas e sull’utilizzo della capacità del sistema. Ciò significa che la disaggregazione effettiva delle reti del gas è un fattore almeno altrettanto importante della disaggregazione delle reti dell’elettricità.

Tuttavia, in una prospettiva volta ad incoraggiare gli investimenti in nuove infrastrutture energetiche da parte delle imprese di approvvigionamento e produzione, la presente proposta prevede la possibilità di una deroga temporanea alle norme di disaggregazione della proprietà per la costruzione di nuove infrastrutture. Tale deroga si applicherà caso per caso, tenendo conto della dimensione economica dei nuovi investimenti, degli obiettivi del mercato interno e dell’obiettivo rappresentato dalla sicurezza degli approvvigionamenti.

Conformemente all’articolo 295 del trattato CE, la proposta si applica indistintamente alle imprese pubbliche e private. Ciò significa che, indipendentemente dal suo carattere pubblico o privato, nessuna persona o gruppo di persone può, individualmente o congiuntamente, influenzare la composizione dei consigli di amministrazione, il voto o il processo decisionale degli operatori dei sistemi di trasmissione o delle imprese di produzione o approvvigionamento. In tal modo, nei casi in cui le attività di approvvigionamento o di produzione sono in mani pubbliche, resta sempre garantita l’indipendenza dell’operatore dei sistemi di trasmissione a proprietà pubblica. Le proposte non impongono tuttavia alle imprese di stato di vendere la propria rete ad un’impresa privata. Per ottemperare all’obbligo, un ente pubblico o uno Stato potrebbe, ad esempio, trasferire i diritti (che conferiscono “influenza”) ad un’altra persona giuridica pubblica o privata. L’importante è che, in tutti i casi in cui si procede alla disaggregazione, lo Stato membro interessato debba dimostrare che, nella pratica, i risultati ottenuti sono veramente positivi e che le imprese operano in modo completamente separato l’una dall’altra, garantendo parità di condizioni in tutta l’UE.

Infine, negli Stati membri in cui non esistono reti di trasmissione del gas o dell’elettricità (e unicamente una rete di distribuzione) non si applicano le disposizioni in materia di disaggregazione della proprietà delle reti di trasmissione.

1.3. Aspetti che interessano i paesi terzi

La presente proposta impone l’effettiva disaggregazione degli operatori dei sistemi di trasmissione e delle attività di approvvigionamento e produzione non solo a livello nazionale, ma in tutta l’UE. Ciò significa in particolare che nessuna impresa di approvvigionamento o produzione attiva in un qualsiasi paese dell’UE può possedere o gestire un sistema di trasmissione in un altro Stato dell’UE. Questo requisito si applica con le stesse modalità alle imprese interne ed esterne all’UE.

Il pacchetto contiene misure di salvaguardia per far sì che, qualora imprese di un paese terzo desiderino acquisire un interesse sostanziale o persino controllare una rete dell’UE, vadano rispettati, in maniera evidente e inequivoca, gli stessi obblighi di disaggregazione cui sono soggette le imprese dell’UE. La Commissione ha la facoltà di intervenire se un acquirente non è in grado di dimostrare la propria indipendenza (diretta e indiretta) dalle attività di approvvigionamento e generazione.

Inoltre, il corretto funzionamento dei mercati e delle reti costituisce un fattore decisivo per la competitività economica e il benessere dei cittadini. La presente proposta è volta ad incentivare la concorrenza sui mercati europei dell’energia e promuoverne il corretto funzionamento. In quest’ottica è urgente – fatti salvi gli obblighi internazionali della Comunità – garantire che tutti gli operatori economici attivi sui mercati europei dell’energia rispettino i principi dell’investitore di mercato e agiscano di conseguenza. La Commissione propone pertanto che le persone di paesi terzi e i paesi terzi non possano acquisire il controllo di un sistema di trasmissione o di un operatore di un sistema di trasmissione comunitario a meno che tale operazione non sia consentita da un accordo tra l’UE e il paese terzo interessato. L’obiettivo è garantire che le imprese dei paesi terzi rispettino (nella forma e nella sostanza) le stesse regole applicabili alle imprese che hanno sede nell’UE e non pratichino discriminazioni nei loro confronti. Infine, la Commissione provvederà in tempi rapidi ad un esame approfondito degli aspetti più generali della politica esterna dell’UE in campo energetico e pubblicherà i risultati di tali lavori.

Per concludere la discussione su questo aspetto importante, le presenti proposte di effettiva disaggregazione costituiscono un passo decisivo e necessario per l’integrazione del mercato UE e possono, in ultima istanza, contribuire a creare operatori sovranazionali dei sistemi di trasmissione, posto che gli operatori non sono più scoraggiati dalla sfiducia reciproca. Se per contro alla creazione di operatori sovranazionali non si accompagnasse la garanzia di piena indipendenza, si potrebbe assistere ad un indebolimento della concorrenza tra imprese di produzione e approvvigionamento affiliate, perché sussisterebbe il rischio di collusione. In assenza di effettiva disaggregazione, una cooperazione del genere potrebbe pertanto suscitare timori sotto il profilo della concorrenza. In particolare le presenti proposte includono varie misure supplementari destinate a promuovere l’integrazione del mercato UE, riguardanti, in particolare, il miglioramento della cooperazione tra gli operatori dei sistemi di trasmissione.

2. RAFFORZAMENTO DEI POTERI E INDIPENDENZA DEGLI ORGANISMI NAZIONALI DI REGOLAMENTAZIONE

2.1. Organismi nazionali di regolamentazione forti a tutela dell’ordinato funzionamento dei mercati dell’elettricità e del gas

Le direttive vigenti in materia di elettricità e di gas fanno obbligo agli Stati membri di istituire autorità di regolamentazione. In diversi Stati membri tali autorità sono organismi consolidati che dispongono di importanti poteri e risorse grazie ai quali assicurare una corretta regolamentazione del mercato; in altri esse sono state istituite solo di recente e dispongono di poteri minori o ripartiti in vari organismi. La panoramica esauriente sulle situazioni nazionali realizzata dalla Commissione ha rivelato tale eterogeneità e, in molti casi, la debolezza dell’autorità di regolamentazione.

L’esperienza degli Stati membri in cui i mercati sono aperti da diversi anni, nonché l’esempio della maggior parte dei settori dei servizi di pubblica utilità aperti alla concorrenza indicano chiaramente che l’esistenza di organismi di regolamentazione forti è assolutamente necessaria a garantire l’ordinato funzionamento del mercato, in particolare per quanto riguarda l’uso delle infrastrutture di rete.

Per questi motivi la presente proposta è finalizzata a rafforzare i poteri delle autorità di regolamentazione. In primo luogo esse riceveranno il chiaro mandato di cooperare a livello europeo, in stretta collaborazione con l’Agenzia per la cooperazione degli organismi di regolamentazione dell’energia e la Commissione, al fine di assicurare un mercato interno dell’elettricità e del gas competitivo, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale all’interno dell’Unione europea, nonché l’effettiva apertura del mercato per tutti i consumatori e i fornitori.

In secondo luogo si propone di rafforzare i loro poteri di regolamentazione del mercato, in particolare nelle aree seguenti:

- verificare il rispetto, da parte degli operatori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, delle norme relative all’accesso di terzi, degli obblighi di disaggregazione, dei meccanismi di bilanciamento, della gestione della congestione e dell’interconnessione;

- passare in rassegna i piani di investimento degli operatori dei sistemi di trasmissione e fornire nella relazione annuale una valutazione della compatibilità fra i piani di investimento degli operatori dei sistemi di trasmissione e il piano decennale di sviluppo della rete a livello europeo; tenere sotto controllo l’affidabilità e la sicurezza della rete e sottoporre a periodica revisione le norme in materia;

- tenere sotto osservanza gli obblighi di trasparenza;

- tenere sotto osservanza il livello di apertura del mercato e di concorrenza e promuovere una concorrenza effettiva, in cooperazione con le autorità responsabili in materia;

- assicurare l’efficacia delle misure di protezione dei consumatori.

Inoltre l’elettricità e il gas sono fondamentalmente diversi da altri beni commerciali perché sono prodotti basati su reti il cui stoccaggio si presenta impossibile o costoso. Ciò li rende soggetti ad abusi di mercato e impone un maggiore controllo regolamentare sulle imprese attive su questi mercati. Gli organismi di regolamentazione devono pertanto avere accesso alle informazioni sulle decisioni operative delle imprese. A tale fine si propone di imporre alle imprese l’obbligo di tenere a disposizione delle autorità nazionali di regolamentazione, per cinque anni, un archivio dei dati riguardanti le decisioni operative adottate; gli stessi dati devono essere messi a disposizione delle autorità garanti della concorrenza e della Commissione, affinché esse possano verificare se siano fondate le accuse di presunti abusi di mercato. Sarà così possibile contenere tali abusi e aumentare la fiducia nel mercato, incentivando gli scambi e la concorrenza.

Alcuni tipi di operatori (come le banche) sono già soggetti a tale obbligo nel quadro della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari, e occorre pertanto evitare le duplicazioni. Gli obblighi di conservazione dei dati devono pertanto applicarsi fatta salva la legislazione comunitaria in vigore sui mercati finanziari e in conformità della stessa. È opportuno che gli organismi di regolamentazione del mercato dell’energia e dei mercati finanziari collaborino reciprocamente per farsi un quadro della situazione nei mercati interessati. Prima di adottare linee guida per la definizione dei requisiti in materia di conservazione dei dati, l’Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell’energia e il Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) sono invitati a collaborare e a svolgere mansioni consultive presso la Commissione per quanto riguarda il contenuto delle linee guida in questione.

Affinché le autorità di regolamentazione possano svolgere i loro compiti, viene loro concessa la facoltà di condurre indagini, richiedere tutte le informazioni necessarie e imporre sanzioni dissuasive. Esse sono inoltre tenute a tenere pienamente conto degli obiettivi di efficienza energetica nello svolgimento delle loro funzioni di regolamentazione.

2.2. La comprovata indipendenza degli organismi di regolamentazione induce fiducia sul mercato

L’indipendenza delle autorità di regolamentazione è un principio chiave del buon governo e una condizione fondamentale per l’istaurarsi della fiducia sul mercato. La normativa esistente invita le autorità di regolamentazione ad essere pienamente indipendenti dagli interessi dell’industria del gas e dell’elettricità, ma non specifica come sia possibile garantire e comprovare tale indipendenza e non garantisce l’indipendenza dagli interessi politici a breve termine.

Come sottolineato dalle conclusioni del Consiglio europeo di primavera del 2007 e dal Parlamento europeo, il rafforzamento dell’indipendenza degli organismi di regolamentazione nazionale costituisce pertanto una priorità.

Si propone che l’autorità di regolamentazione sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, e che il suo personale e qualsiasi membro del suo organo decisionale agiscano indipendentemente da qualsiasi interesse di mercato, non sollecitando né accettando istruzioni da organismi governativi o qualsiasi altro ente pubblico o privato. A tal fine si propone che le autorità di regolamentazione dispongano di personalità giuridica, autonomia di bilancio, adeguate risorse umane e finanziarie e gestione indipendente.

3. UN MECCANISMO INDIPENDENTE PER FAVORIRE LA COOPERAZIONE DEGLI ORGANISMI NAZIONALE DI REGOLAMENTAZIONE ED IL PROCESSO DECISIONALE : L’AGENZIA PER LA COOPERAZIONE DEGLI ORGANISMI DI REGOLAMENTAZIONE NEL SETTORE DELL’ENERGIA

3.1. Dall’esperienza positiva dell’ERGEG deve svilupparsi una struttura formale di cooperazione

Nonostante il mercato interno dell’energia abbia avuto uno sviluppo considerevole, sugli aspetti transfrontalieri si osserva tuttora un vuoto normativo. Per affrontare questo aspetto la Commissione ha organizzato forum di autoregolamentazione come quello di Firenze (per l’elettricità) e di Madrid (per il gas). Entrambi riuniscono i soggetti interessati per rafforzare la cooperazione.

Nel 2003 la Commissione ha inoltre istituito un gruppo di consulenza indipendente sull’elettricità e sul gas, denominato “Gruppo dei regolatori europei per il gas e l’elettricità” (ERGEG), destinato a favorire la consultazione, il coordinamento e la cooperazione tra gli organismi di regolamentazione negli Stati membri e fra questi e la Commissione in una prospettiva volta al consolidamento del mercato interno dell’elettricità e del gas naturale. Questo gruppo si compone di rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione.

Le attività svolte dall’ERGEG negli ultimi anni hanno apportato un contributo molto positivo al completamento del mercato interno del gas e dell’elettricità con l’emissione di orientamenti non vincolanti e l’invio di raccomandazioni e opinioni alla Commissione. Purtroppo però l’avvio dei forum di auto-regolamentazione e l’istituzione dell’ERGEG non hanno dato un vero impulso allo sviluppo di norme e impostazioni comuni, impulso che si rivela necessario per trasformare in realtà gli scambi transfrontalieri, lo sviluppo dei primi mercati regionali e, in ultima istanza, la creazione di un mercato europeo dell’energia.

Con il passare del tempo il settore energetico è diventato sempre più complesso e dettagliato e ormai comprende sempre di più interessi finanziari diversi. L’impostazione ora adottata in seno all’ERGEG, che in pratica comporta generalmente l’accordo di 27 organismi di regolamentazione e di oltre 30 operatori dei sistemi di trasmissione, non sta producendo gli attesi risultati. Per ora si sono predisposti vari codici non vincolanti e avviate iniziative per raggiungere un accordo su strategie comuni attraverso una “convergenza graduale”, ma tutte queste iniziative non hanno portato ad adottare quelle reali decisioni su temi complessi che ora si rendono invece necessarie.

Per il momento, le regole tecniche in base alle quali le imprese elettriche devono operare (i codici di trasmissione e dispacciamento o grid codes ) variano enormemente da uno Stato membro all’altro e spesso perfino all’interno dello stesso Stato membro. Questi codici devono prima convergere e poi essere armonizzati perché solo così sarà possibile integrare i mercati energetici all’interno dell’UE.

La Commissione ha valutato le diverse soluzioni possibili per organizzare le mansioni richieste, compresa la possibilità di svolgere tali mansioni direttamente. L’armonizzazione di questi aspetti e l’avanzamento a livello di nuove infrastrutture non sono in genere compiti che rientrano nell’ambito di attività della Commissione. In realtà, la Commissione non ha mai svolto attività di questo tipo, che richiedono la competenza specialistica e la collaborazione degli esperti delle 27 autorità nazionali di regolamentazione (ANR); sono queste autorità che devono giungere ad un accordo e modificare i rispetti codici nazionali. In pratica, solo un organismo che emana dalle autorità di regolamentazione nazionali può catalizzare tutte le risorse necessarie di tali autorità, che sono fondamentali per ottenere dei risultati nell’ambito in questione. L’Agenzia può – attraverso il Comitato di regolamentazione (formato dalle ANR) rivolgersi al personale di queste ANR, mentre la Commissione non è in grado di farlo.

La Commissione ha concluso che le mansioni che sarebbero necessarie potrebbero essere svolte più efficacemente da un soggetto distinto, indipendente e terzo rispetto alla Commissione. Sia il Consiglio europeo di primavera del 2007 sia le recenti risoluzioni del Parlamento europeo hanno concordato con questa conclusione[2].

È stata pertanto presa in considerazione la creazione di una rete più potente di regolatori nazionali dell’energia. Un modello è rappresentato dalla rete delle autorità di concorrenza creata nel 2004 a norma del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio; ciò tuttavia comporterebbe la creazione di poteri autonomi per la Commissione nel settore energetico (mentre oggi la Commissione ha tali poteri solo per quanto riguarda le norme sulla concorrenza). I poteri delle autorità nazionali di regolamentazione andrebbero in ogni caso rafforzati e armonizzati.

Anche il modello rappresentato dal sistema delle banche centrali europee potrebbe essere applicabile, ma per l’energia è assente una base giuridica quale potrebbe essere rappresentata da un articolo del trattato. Un modello di questo tipo richiederebbe una modifica del trattato.

La Commissione è pertanto giunta alla conclusione se, se si dovesse istituire un organismo indipendente in grado di presentare proposte alla Commissione sulle decisioni che comportano l’adozione di decisioni sostanziali e di prendere decisioni individuali in materia di regolamentazione che siano vincolanti per terzi e riguardino aspetti tecnici dettagliati, l’unica soluzione possibile sarebbe la creazione di un’agenzia.

I principali compiti proposti andrebbero, a livello europeo, ad integrare i compiti normativi svolti dai regolatori nazionali. La struttura dovrebbe fornire un quadro di riferimento per la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione, un esame regolamentare della cooperazione tra gli operatori dei sistemi di trasmissione e ci dovrebbe anche essere lo spazio per adottare decisioni individuali sull’infrastruttura nel territorio di uno o più Stati membri. L’analisi di cui sopra rispecchia i principi definiti dalla Commissione nel progetto di accordo interistituzionale relativo all’inquadramento delle agenzie europee di regolazione[3], in particolare per quanto riguarda la facoltà di adottare decisioni individuali legalmente vincolanti per terzi.

La seguente proposta si ispira anche all’opzione “ERGEG+” menzionata nella comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 “Una politica energetica per l’Europa”[4].

3.2. Principali compiti della proposta Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell’energia

L’Agenzia dovrebbe integrare, a livello europeo, le mansioni di regolamentazione svolte in ambito nazionale dalle autorità di regolamentazione nei seguenti modi:

- Offrire un inquadramento per la cooperazione degli organismi nazionali di regolamentazione. Si propone di migliorare la gestione delle situazioni transfrontaliere. L’Agenzia fisserà procedure di cooperazione tra organismi nazionali di regolamentazione, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni e l’assegnazione delle competenze nei casi che vedono il coinvolgimento di più di uno Stato membro. Tale inquadramento promuoverà inoltre la cooperazione regionale tra organismi nazionali di regolamentazione.

- Controllo regolamentare sulla cooperazione tra operatori dei sistemi di trasmissione. L’Agenzia avrà la responsabilità di tenere sotto controllo e passare in riesame le attività della Rete europea degli operatori dei sistemi di trasmissione per l’elettricità e della Rete europea degli operatori dei sistemi di trasmissione per il gas. L’Agenzia parteciperà in particolare alla fissazione delle priorità tramite il programma di lavoro delle reti, al riesame del loro piano di investimenti decennale e alla preparazione dei codici di mercato e tecnici. Il riesame del piano di investimenti non pregiudica la responsabilità degli operatori dei sistemi di trasmissione in caso di guasti tecnici, in base al diritto nazionale. Per quanto riguarda i codici tecnici e relativi al mercato, l’Agenzia sarà autorizzata a invitare gli operatori dei sistemi di trasmissione a modificare i propri progetti o ad affrontare in dettaglio problemi più specifici. Essa sarà inoltre in grado di raccomandare che la Commissione renda giuridicamente vincolanti tali codici nei casi in cui l’attuazione volontaria da parte degli operatori dei sistemi di trasmissione risulti insufficiente o in certi casi non adatta. L’Agenzia può raccomandare modifiche al progetto degli operatori dei sistemi di trasmissione o raccomandare l’adozione di ulteriori disposizioni alla Commissione. In pratica tale meccanismo assumerà la forma di un dialogo costruttivo e continuo tra l’Agenzia, gli operatori dei sistemi di trasmissione e la Commissione. La partecipazione dell’Agenzia sarà cruciale a garantire che la cooperazione tra gli operatori proceda in modo efficace e trasparente a beneficio del mercato interno.

- Facoltà decisionali individuali. Al fine di affrontare i temi specifici transfrontalieri, si propone di affidare all’Agenzia la facoltà di adottare decisioni individuali sulle domande di deroghe[5] riguardanti i beni infrastrutturali di interesse europeo e di decidere in merito al regime regolamentare applicabile alle infrastrutture nel territorio di uno o più Stati membri. L’Agenzia dovrebbe inoltre poter prendere decisioni specifiche su singoli aspetti tecnici se tali aspetti sono affidati all’Agenzia nell’ambito di orientamenti specifici adottati a norma delle direttive sul gas e sull’elettricità, secondo la procedura di comitato.

- Ruolo consultivo generale. L’Agenzia avrebbe inoltre un ruolo consultivo rispetto alla Commissione per quanto riguarda i problemi di regolamentazione del mercato e potrebbe emanare orientamenti non vincolanti per pubblicizzare le buone pratiche tra gli organismi nazionali di regolamentazione. Caso per caso essa avrebbe anche facoltà di riesaminare, alla luce di misure di attuazione adottate dalla Commissione in applicazione della normativa comunitaria nel settore del gas e dell’elettricità, qualsiasi decisione adottata da un’autorità nazionale di regolamentazione avente un impatto diretto sul mercato interno e di riferire alla Commissione.

Quantunque i suoi poteri non possano essere ampliati e riguardare decisioni normative (come l’adozione formale di orientamenti obbligatori) la nuova Agenzia svolgerà nel complesso un ruolo cruciale nello sviluppo e nell’attuazione delle norme europee relative al mercato del gas e dell’elettricità.

3.3. Gestione della proposta Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell’energia

Il quadro istituzionale e i principi di gestione dell’Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell’energia si basano sulla prassi e sulle norme standard seguite per le agenzie di regolamentazione della Comunità.

Occorre però tenere conto della necessaria indipendenza delle funzioni regolamentari. A tal fine, oltre al consiglio di amministrazione responsabile di tutti gli aspetti amministrativi e di bilancio, si propone di creare un consiglio di regolatori responsabile di tutte le questioni e decisioni in materia regolamentare. Il direttore, nominato dal consiglio di amministrazione una volta consultato il comitato di regolamentazione, sarà scelto attingendo ad una lista selezionata approvata dalla Commissione. Il direttore rappresenterà l’Agenzia e sarà responsabile della gestione quotidiana. La struttura dell’Agenzia prevede inoltre un comitato per i ricorsi, incaricato di gestire i ricorsi contro le decisioni adottate dall’Agenzia.

3.4. Aspetti finanziari

Considerate le mansioni affidatele, si propone che l’Agenzia disponga di personale limitato, composto di 40-50 persone. Questa valutazione si basa su un’analisi a largo raggio del fabbisogno di risorse umane delle autorità nazionali di regolamentazione e su un’attenta valutazione delle risorse minime necessarie per svolgere le mansioni previste, in particolare tenendo conto delle possibili sinergie con le risorse disponibili all’interno delle autorità nazionali di regolamentazione, che potrebbero contribuire alle attività dell’Agenzia. L'entità dell'organico proposta è in linea con il fabbisogno delle autorità[6]. Come già indicato, se la Commissione dovesse decidere di assumersi i compiti dell’Agenzia le risorse umane necessarie sarebbero molto più numerose.

Secondo le stime il costo totale annuo dell’Agenzia si aggira attorno ai 6-7 milioni di euro l’anno, così ripartiti: 5 milioni per le spese di personale (prendendo come costo medio unitario il costo del personale della Commissione europea, pari a 0,117 milioni di euro l’anno, cifra che comprende le spese per gli edifici e le relative spese amministrative), 1 milione di euro per i costi di esercizio (riunioni, studi, traduzioni, pubblicazioni e pubbliche relazioni) e il resto per i costi di capitale (acquisto di beni mobili e relative spese) e le spese per le trasferte.

I costi annui dell’Agenzia saranno coperti da sovvenzioni comunitarie. L’Agenzia dispone di introiti limitati derivanti dalle tariffe applicate ai terzi quando l’Agenzia adotta determinate decisioni.

3.5. Ruolo della Commissione

Tre sono le principali misure di salvaguardia finalizzate a garantire la posizione e il ruolo della Commissione come custode dei trattati.

In primo luogo, se l’Agenzia adotta una decisione questa è vincolante solo per alcune situazioni tecniche specifiche espressamente previste nel regolamento e nelle direttive oppure adottate caso per caso attraverso orientamenti vincolanti. L’Agenzia non ha alcuna discrezionalità politica al di fuori di questo contesto.

In secondo luogo, se la cooperazione con gli operatori dei sistemi di trasmissione o le decisioni adottate dalle autorità nazionali di regolamentazione mettono in pericolo l’efficacia della concorrenza e il corretto funzionamento del mercato, l’Agenzia informa tempestivamente la Commissione che successivamente può adottare le misure necessarie per risolvere la situazione. La Commissione può anche decidere di intervenire di sua iniziativa.

In terzo luogo, quando è necessario adottare una decisione sostanziale, questa prerogativa spetta solo alla Commissione. In tal caso, l’Agenzia svolge unicamente un ruolo preparatorio e consultivo. Il Servizio giuridico della Commissione ha esaminato scrupolosamente il testo al riguardo per accertarsi che l’Agenzia non abbia la facoltà di prendere decisioni sostanziali a sua discrezione.

Spetterebbe inoltre alla Commissione, mediante l’adozione di orientamenti vincolanti, definire e stabilire più precisamente il ruolo dell’Agenzia.

4. COOPERAZIONE EFFICIENTE TRA GLI OPERATORI DEI SISTEMI DI TRASMISSIONE

4.1. È necessaria una forte cooperazione tra gli operatori dei sistemi di trasmissione per integrare i mercati dell’elettricità e del gas

Per realizzare l’integrazione del mercato occorrono anche un’effettiva cooperazione tra gli operatori dei sistemi di trasmissione e un quadro regolamentare chiaro e stabile, che comprenda anche il coordinamento normativo. È necessario che le regole di accesso alla rete e quelle operative siano compatibili, che vi siano uno scambio efficace di informazioni tra gli operatori dei sistemi di trasmissione e un buon coordinamento dei nuovi investimenti per incrementare le capacità di interconnessione. Gli operatori dei sistemi di trasmissione nel settore del gas e dell’elettricità cooperano su base volontaria nell’ambito di strutture esistenti come l’ETSO e il GTE. Gli operatori collaborano sugli aspetti operativi a livello regionale e partecipano ai lavori di organismi tecnici come l’Unione per il coordinamento della trasmissione di elettricità (UCTE) e la European Association for the Streamlining of Energy Exchange-gas (EASEE-Gas). Queste iniziative di cooperazione pluriarticolate hanno contribuito in misura significativa al mercato interno e al miglioramento dell’efficienza e della sicurezza delle reti.

Questa cooperazione a carattere volontario ha però dimostrato i propri limiti: vi sono stati, ad esempi, incidenti sulla rete e black-out dovuti allo scarso coordinamento nella gestione della rete o alla mancanza di collegamenti nelle reti dell’elettricità e del gas e difficoltà a proporre o concordare norme tecniche comuni. Si propone pertanto di affidare agli operatori dei sistemi di trasmissione il compito di rafforzare la propria cooperazione in varie aree cruciali. Questa cooperazione a livello europeo dovrebbe riguardare i seguenti aspetti principali.

- Sviluppo di codici tecnici e di mercato : per l’integrazione dei mercati dell’elettricità e del gas occorre una serie coerente di codici tecnici e di mercato. Attualmente questi codici esistono su base nazionale o vengono forniti nell’ambito di raccomandazioni di organizzazioni come l’UCTE o l’EASEE-gas. La situazione attuale si presenta problematica per tre aspetti: in primo luogo, le regole non si applicano a tutti i settori che richiedono un’armonizzazione per il funzionamento di un mercato integrato; in secondo luogo i codici nazionali spesso non sono compatibili tra loro, e infine, sovente non sono giuridicamente vincolanti o eseguibili. Fra i codici di questo tipo segnaliamo il manuale operativo dell’UCTE per la sicurezza e l’affidabilità delle reti di trasmissione dell’elettricità e le raccomandazioni dell’EASEE-gas sulle qualità del gas.

- La proposta mantiene inalterato il carattere di volontarietà da parte degli operatori dei sistemi di trasmissione, perché è una soluzione pratica per sviluppare codici tecnici e di mercato dettagliati. Tali codici sono spesso complessi sotto il profilo tecnico e se è necessario modificarli occorre un processo efficiente. La proposta aggiunge un forte controllo regolamentare sul contenuto e sul monitoraggio della conformità e il rispetto dell’applicazione di queste regole da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, dell’Agenzia e/o della Commissione, in funzione della proposta in questione. Se gli operatori dei sistemi di trasmissione non riescono ad approvare i necessari codici tecnici e di mercato o non li applicano, tali regole possono essere proposte e adottate con la procedura di comitato su proposta della Commissione.

- In totale, la presente proposta definisce undici aree principali di cooperazione. I programmi di lavoro annuali della Rete europea degli operatori dei sistemi di trasmissione (cfr. punto 1.2), preparati in consultazione con tutti gli interessati e la nuova Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell’energia (cfr. punto 3) le autorità di regolamentazione, fisserà le priorità specificando più dettagliatamente i codici di mercato e tecnici da elaborare. La cooperazione tra operatori dei sistemi di trasmissione dovrà inoltre includere il controllo dell’applicazione dei codici di mercato e tecnici.

- Attività di ricerca e innovazione di interesse comune : la cooperazione tra gli operatori dei sistemi di trasmissione dovrebbe istituire un contesto per l’individuazione, il finanziamento e la gestione delle attività di ricerca e innovazione necessarie per trainare un valido sviluppo tecnico e una valida evoluzione delle reti europee dell’elettricità e del gas, in particolare per promuovere la sicurezza dell’approvvigionamento e l’efficienza energetica e permettere la diffusione sul mercato delle tecnologie a basso contenuto di carbonio.

- Coordinamento del funzionamento delle reti : la cooperazione degli operatori dei sistemi di trasmissione prevede la gestione comune delle reti in base a codici tecnici e di mercato concordati. Riguarda inoltre lo scambio di informazioni operative sulle reti e la pubblicazione coordinata di informazioni sull’accesso alle reti, ad esempio nell’ambito di una piattaforma comune in materia di trasparenza.

- Programmazione degli investimenti : per rendere disponibile una capacità di trasmissione sufficiente a venire incontro alla domanda e integrare i mercati nazionali, gli operatori delle reti avrebbero bisogno di pianificazione coordinata a lungo termine dello sviluppo dei sistemi al fine di programmare gli investimenti e tenere sotto controllo gli sviluppi delle capacità delle reti di trasmissione. Si prevede che le reti europee degli operatori dei sistemi di trasmissione pubblichino piani di sviluppo delle reti, compresi modelli di reti integrate, lo sviluppo di scenari e la valutazione della capacità di resistenza e realizzabilità del sistema integrato. Questi piani di sviluppo dovranno porsi in una prospettiva sufficientemente di lungo periodo (ad esempio, almeno dieci anni) in modo da consentire l’identificazione tempestiva delle lacune in materia di investimento, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere.

In particolare per gli ultimi due compiti, le iniziative regionali contribuiscono positivamente all’integrazione dei mercati. La cooperazione degli operatori europei dei sistemi di trasmissione a livello europeo va effettivamente integrata a livello regionale al fine di assicurare veri progressi sul piano pratico, in particolare la gestione ottimale della rete[7] e un’adeguata pianificazione e realizzazione degli investimenti. Il quadro normativo dovrebbe promuovere, coordinare e portare avanti iniziative regionali in forma concertata fra operatori dei sistemi di trasmissione e autorità di regolamentazione, come avviene ad esempio con le iniziative regionali dell’ERGEG e con iniziative come il forum pentalaterale e come raccomandato da importanti parti interessate, come Eurelectric.

4.2. Un meccanismo di cooperazione perfezionato

È importante che le strutture di cooperazione degli operatori dei sistemi di trasmissione siano pienamente riconosciute a livello europeo come quelle autorizzate a svolgere i compiti descritti. A tal fine la Commissione designerà formalmente le reti europee degli operatori dei sistemi di trasmissione (del gas e dell’elettricità) incaricati di realizzare i compiti sopra menzionati.

In quanto imprese, gli operatori dei sistemi di trasmissione decideranno in merito alla forma e modalità della loro cooperazione in maniera trasparente. Essi potranno basarsi sulle strutture esistenti, come i GTE e l’ETSO. È tuttavia probabile che i compiti e le responsabilità loro affidati per quanto riguarda la struttura di cooperazione rendano necessarie strutture centrali e permanenti sia in termini di organizzazione che di strumenti pratici per la pianificazione e la gestione delle reti.

L’Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell’energia verificherà in che modo la rete europea degli operatori dei sistemi di trasmissione svolgerà le mansioni che le sono affidate.

La partecipazione e la consultazione delle parti interessate, come le imprese di produzione, approvvigionamento, i clienti e gli operatori dei sistemi di distribuzione, saranno sviluppate come pratica standard dagli operatori dei sistemi di trasmissione sin dall’inizio delle attività su un aspetto specifico. A tal fine i soggetti interessati saranno consultati su tutte le proposte relative ai codici tecnici o di mercato predisposte dagli operatori dei sistemi di trasmissione e potranno presentare le proprie osservazioni sul programma di lavoro annuo degli operatori. L’Agenzia verificherà che la consultazione avvenga secondo modalità opportune.

5. MIGLIORARE IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

La presente proposta è inoltre destinata a migliorare l’inquadramento legislativo così da facilitare l’accesso dei terzi alle infrastrutture chiave, aumentare la trasparenza sul mercato, sviluppare l’integrazione del mercato e migliorare l’accesso dei clienti al dettaglio.

5.1. Regime di esenzione

L’attuale normativa consente di esentare le grandi infrastrutture di nuova costruzione dall’applicazione delle norme relative all’accesso regolamentato dei terzi per un periodo predeterminato. Sono state finora completate, o si trovano in via di costruzione, numerose infrastrutture, compresi interconnettori del gas e dell’elettricità e impianti GNL che si sono avvalsi di questa possibilità. Essa ha contribuito all’avanzamento di progetti che vanno a beneficio della sicurezza di approvvigionamento e della concorrenza. L’esperienza finora acquisita ha però dimostrato che i responsabili dei progetti, i regolatori e la Commissione potrebbero trarre beneficio sia da uno snellimento della procedura di richiesta e concessione delle esenzioni, sia da un chiarimento di alcune delle condizioni. La Commissione intende pertanto formulare orientamenti destinati a facilitare ai richiedenti e ai regolatori l’applicazione delle condizioni di esenzione. Per assicurare che il mercato possa comunque utilizzare in maniera ottimale le infrastrutture oggetto di esenzione si propone di generalizzare i requisiti minimi per l’assegnazione della capacità e le disposizioni in materia di gestione della congestione per le nuove infrastrutture, che finora sono stati applicati caso per caso.

5.2. Trasparenza

Il mercato interno del gas e dell’elettricità risente di una mancanza di liquidità e trasparenza che ostacola l’allocazione efficiente delle risorse, limita le possibilità di copertura dei rischi e blocca l’accesso dei nuovi soggetti al mercato. È necessario aumentare la fiducia nel mercato, la sua liquidità e il numero di partecipanti rendendo disponibili al mercato maggiori informazioni.

Gli attuali requisiti in materia di trasparenza riguardano soprattutto la pubblicità delle informazioni sulla capacità della rete, così che i soggetti attivi sul mercato possano constatare se la capacità sia disponibile e se tutta la capacità disponibile sia stata offerta al mercato. Essi dovranno tuttavia disporre anche di pari accesso alle informazioni che determinano i movimenti dei prezzi all’ingrosso.

Attualmente gli operatori storici che sono responsabili di gran parte dei flussi di elettricità e di gas, e che hanno in mano la maggioranza degli attivi sul mercato, dispongono di maggiore e migliore accesso alle informazioni rispetto ai nuovi soggetti. Nel settore dell’elettricità esistono requisiti, che hanno assunto forma di orientamenti allegati al regolamento che fissa i requisiti di trasparenza sulla generazione dell’elettricità, che però non sono abbastanza dettagliati, e nel settore del gas per il momento non esiste alcun requisito di questo genere. Si propone pertanto di estendere i requisiti di trasparenza a coprire le riserve di gas, le previsioni di domanda e offerta, i costi di equilibrio della rete e gli scambi.

La corretta e piena applicazione di questi requisiti dev’essere verificata e tenuta sotto osservanza dalle autorità nazionali di regolamentazione, i cui poteri vanno di conseguenza rafforzati.

Per quanto riguarda la trasparenza in materia di strumenti derivati e altri strumenti finanziari, rispetto ai quali le presenti proposte non prevedono requisiti supplementari da imporre alle imprese interessate, la Commissione esaminerà dettagliatamente questo aspetto e perverrà ad una conclusione verso la metà del 2008. L’Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell’elettricità e il Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari sono invitati a collaborare ad un ulteriore esame e a formulare un parere sull’opportunità di assoggettare le transazioni dei contratti per l’approvvigionamento di gas ed elettricità e gli strumenti derivati nello stesso settore a requisiti di trasparenza “pre-trade” e/o “post-trade”.

5.3. Accesso agli impianti di stoccaggio

La direttiva sul mercato interno del gas attualmente in vigore prevede che, nei casi in cui lo stoccaggio rappresenta uno strumento essenziale per l’approvvigionamento degli utenti, gli operatori responsabili debbano consentire l’accesso a terzi. Gli Stati membri hanno la scelta di garantire l’accesso, o tramite condizioni definite dall’organismo di regolamentazione, oppure obbligando gli operatori responsabili dei sistemi di stoccaggio a negoziare condizioni di accesso con gli utenti. I requisiti contenuti nella direttiva si limitano ad una enunciazione dei principi e lasciano agli Stati membri grande libertà nel definire il quadro normativo. A questi stessi principi è stato successivamente dato corpo nel Forum di Madrid, dove tutte le parti interessate hanno definito di comune accordo orientamenti per una buona pratica in materia di accesso dei terzi per gli operatori dei sistemi di stoccaggio, di carattere volontario. L’ERGEG ha tuttavia concluso che, nel complesso, l’attuazione di questi orientamenti si presenta insoddisfacente.

Ai fini di un’effettiva applicazione la Commissione propone quattro misure:

- rendere giuridicamente vincolanti i principi contenuti negli orientamenti e prevedere un’applicazione dettagliata degli orientamenti stessi tramite la comitologia;

- istituire la disaggregazione giuridica e funzionale degli operatori dei sistemi di stoccaggio che fanno parte di imprese di approvvigionamento;

- aumentare i poteri delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di controllo dell’accesso allo stoccaggio;

- imporre chiarezza sul regime normativo applicato agli impianti di stoccaggio.

Per rendere giuridicamente vincolanti gli orientamenti il regolamento sarà esteso a definire il modo in cui gli operatori dei sistemi di stoccaggio devono offrire servizi di accesso ai terzi, nonché le modalità di assegnazione della capacità e i metodi atti a gestire la congestione; esso definirà inoltre i requisiti in materia di trasparenza e proporrà misure atte a consentire lo sviluppo di un mercato secondario della capacità di stoccaggio. Tali norme dovrebbero assicurare che tutto lo stoccaggio disponibile a terzi sia offerto al mercato in maniera non discriminatoria e trasparente e che venga fortemente scoraggiato l’accumulo di capacità, e serviranno inoltre a garantire la coerenza con i requisiti minimi proposti in materia di infrastrutture oggetto di esenzione.

Imponendo la disaggregazione giuridica e funzionale degli operatori dei sistemi di stoccaggio si darà notevole impulso ad un accesso effettivo. Il fatto che attualmente i fornitori che hanno bisogno di stoccaggio debbano mettersi in contatto con i loro concorrenti per negoziare il loro fabbisogno non incoraggia la fiducia sul mercato e costituisce un grave ostacolo per i nuovi soggetti. L’obbligo di disaggregazione per gli operatori di stoccaggio migliorerà questa situazione e consentirà a concorrenti ed autorità di regolamentazione di verificare che tutta la capacità disponibile sia offerta al mercato.

La Commissione intende abolire l’ambiguità esistente sulla percentuale di capacità di stoccaggio offerta al mercato, imponendo a tutti gli Stati membri di definire criteri che stabiliscano quando e come si applica l’accesso dei terzi, criteri che vanno resi pubblici. Di conseguenza l’autorità di regolamentazione ha il compito di verificare la corretta applicazione di questi criteri a tutte le forme di stoccaggio.

5.4. Accesso ai terminali GNL

Il ruolo del GNL nell’approvvigionamento di gas all’Unione europea assume sempre maggiore importanza, e sono previsti o in corso numerosi investimenti in terminali. Per tale motivo sono necessarie norme trasparenti sull’accesso ai terminali GNL. Le autorità di regolamentazione hanno identificato tale esigenza e l’ERGEG ha predisposto orientamenti finalizzati ad un’impostazione comune in materia di accesso dei terzi ai terminali.

Sebbene molti terminali GNL già costruiti si siano avvalsi delle possibilità di esenzione dall’accesso di terzi e dall’intervento normativo a norma dell’articolo 22 della direttiva, ve ne sono altri per i quali si applicano le norme in materia di accesso di terzi. Dato che l’attuale direttiva impone unicamente un requisito generale di regolamentazione dell’accesso, si lascia spazio ad interpretazioni divergenti fra gli Stati membri. Inoltre le esenzioni a norma dell’articolo 22 sono sempre temporanee, e una volta trascorso il periodo oggetto dell’esenzione i terminali GNL diventeranno regolamentati. Pertanto la Commissione intende imporre norme più chiaramente definite in materia di accesso. Per rendere giuridicamente vincolanti gli orientamenti, il regolamento sarà esteso a definire le modalità secondo le quali gli operatori dei terminali dovranno offrire servizi di accesso ai terzi, assegnare la capacità e gestire la congestione. Il regolamento definirà inoltre i requisiti di trasparenza e proporrà misure destinate a consentire lo sviluppo di un mercato secondario per la capacità dei terminali. Queste norme serviranno inoltre a garantire la coerenza con i requisiti minimi proposti in materia di infrastrutture oggetto di esenzione.

5.5. Accordi per l’approvvigionamento a lungo termine

Gli accordi bilaterali per l’approvvigionamento a valle offrono alle industrie a consumo intensivo di energia l’opportunità di ottenere prezzi più prevedibili. Tali accordi rischiano tuttavia di precludere il mercato a valle impedendo ai consumatori di cambiare fornitore e limitando così la concorrenza. Per ridurre l’incertezza sul mercato, nei prossimi mesi la Commissione fornirà orientamenti, in forma idonea, sulla compatibilità degli accordi bilaterali di approvvigionamento a lungo termine a valle con il diritto europeo della concorrenza.

5.6. Un inquadramento per la graduale costituzione di un mercato europeo al dettaglio

Né sul mercato del gas né su quello dell’elettricità si può finora parlare di un mercato europeo al dettaglio (famiglie e piccole imprese), dato che gli utenti, ammesso che ne abbiano la scelta, sono ancora obbligati a scegliere un fornitore stabilito nello stesso paese. La costituzione di un vero mercato europeo per l’utente finale è l’obiettivo ultimo dei mercati interni del gas e dell’elettricità: essa è necessaria a creare mercati competitivi e a realizzare un massimo di efficienza. La liberalizzazione sul mercato al dettaglio è importante a garantire che tutti i cittadini dell’UE possano beneficiare della concorrenza. Se la liberalizzazione si applicasse unicamente ai grandi clienti, le famiglie europee finirebbero per sovvenzionare la propria industria e ne risulterebbero distorti i segnali di investimento per la nuova generazione e il nuovo approvvigionamento. A partire dal 1° luglio 2007 tutti i mercati al dettaglio nell’UE sono stati aperti alla concorrenza, ma in pratica molti consumatori sono legati ai loro fornitori storici perché non è stato ancora messo in atto come richiesto un inquadramento giuridico adeguato. Il mercato europeo al dettaglio può essere creato solo gradualmente. Per stimolare questo processo la Commissione sta prospettando l’opportunità di istituire un forum per il dettaglio, in analogia con l’esperienza positiva dei forum di Firenze e Madrid, che permetterebbe la focalizzazione su specifici aspetti e dovrebbe servire da piattaforma a tutti gli interessati per promuovere la costituzione di un mercato al dettaglio di dimensioni europee. Il forum fornirebbe orientamenti per i proposti obblighi, da imporre agli Stati membri e alle autorità di regolamentazione, di stabilire norme chiare in materia di concorrenza sul mercato al dettaglio, in una prospettiva volta alla graduale armonizzazione delle norme per consentire la nascita di mercati al dettaglio transfrontalieri.

L’adeguato funzionamento dei mercati al dettaglio svolgerà inoltre un ruolo molto importante nel sensibilizzare i cittadini alle problematiche del consumo domestico e del costo dell’energia, poiché tutte le misure volte a ridurre le emissioni di CO2 e aumentare l’efficienza energetica richiedono la partecipazione delle famiglie. La consapevolezza in materia energetica sarà potenziata dall’instaurarsi della concorrenza per l’approvvigionamento alle famiglie. Tuttavia la prassi attuale, in cui i consumatori ricevono la bolletta finale per i loro consumi dopo un anno, non crea una tale consapevolezza, né permette ai fornitori di mettere a punto servizi competitivi che distinguano tra famiglie con esigenze specifiche. I fornitori devono pertanto offrire maggiori informazioni così da permettere agli utenti di essere più spesso informati sul loro consumo energetico e relativi costi.

È ovvio che la libertà di scelta offerta ai consumatori dovrà accompagnarsi a forti garanzie sui loro diritti. I consumatori vulnerabili beneficiano già di un elevato grado di protezione nell’attuale direttiva così da poter avere accesso all’energia di cui hanno bisogno per condurre una vita normale. Queste misure sono state però applicate scorrettamente in alcuni paesi, e per rendere più chiaro l’inquadramento la Commissione propone di definire orientamenti vincolanti. Allo stesso tempo la Commissione intende potenziare i diritti di tutti gli utenti, anche concedendo loro il diritto di cambiare fornitore in qualsiasi momento e facendo obbligo alle imprese energetiche di liquidare le fatture entro un mese dal cambiamento.

Infine la Commissione è giunta alla conclusione che per gli operatori dei sistemi di distribuzione (OSD) sono sufficienti le attuali norme in materia di disaggregazione giuridica e funzionale, e pertanto non intende generalizzare a tali operatori le norme in materia di disaggregazione della proprietà delineate al punto 4.

6. COOPERAZIONE VOLTA A RAFFORZARE LA SICUREZZA DELL’APPROVVIGIONAMENTO

6.1. Controllo sulla sicurezza dell’approvvigionamento da parte degli operatori dei sistemi di trasmissione

È importante fare sì che i sistemi di erogazione del gas e dell’elettricità soddisfino la domanda anche nei momenti di picco. Nel caso dell’elettricità ciò è possibile unicamente quando esiste sufficiente capacità di generazione (adeguatezza della generazione) e la rete è in grado di trasportare l’energia dai generatori agli utenti finali (adeguatezza della rete). Nel caso del gas è necessario apprestare sufficiente capacità di importazione e stoccaggio.

La direttiva 2005/89/CE fa obbligo alle autorità nazionali di regolamentazione, con l’ausilio degli operatori dei sistemi di trasmissione, di riferire annualmente alla Commissione in merito alla sicurezza dell’approvvigionamento nel settore dell’elettricità. La direttiva 2004/67/CE fa obbligo agli Stati membri di riferire in merito alla sicurezza dell’approvvigionamento di gas e sull’inquadramento normativo destinato a potenziare gli investimenti infrastrutturali. Le proposte modifiche ai regolamenti (CE) n° 1228/2003 e (CE) n° 1775/2005 affidano alla rete degli operatori europei dei sistemi di trasmissione il compito di formulare ogni anno previsioni di adeguatezza dei sistemi per ogni estate e ogni inverno nonché a lungo termine. È necessaria una prospettiva europea al fine di tener conto delle possibilità di esportazione e di importazione del gas e dell’elettricità in condizioni di massima domanda. Data l’esistenza dei flussi transfrontalieri di gas ed elettricità entro il mercato interno, tale prospettiva deve assumere dimensioni europee.

6.2. Cooperazione degli Stati membri

La normativa UE dispone di due strumenti per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas. In primo luogo la direttiva 2003/55/CE ha istituito obblighi generali di monitoraggio per gli Stati membri; in secondo luogo, la direttiva 2004/67/CE riguarda specificamente le misure destinate a salvaguardare la sicurezza dell’approvvigionamento di gas. Quest’ultima direttiva istituisce il gruppo di coordinamento del gas e definisce un “meccanismo comunitario” in caso di interruzione dell’approvvigionamento.

Questi strumenti prevedono una piattaforma di coordinamento; non definiscono gli obiettivi quantitativi per quanto riguarda la sicurezza, né impongono obblighi in materia di costituzione di scorte di gas. Infine, non offrono alcun inquadramento per la cooperazione regionale in caso di gravi perturbazioni dell’approvvigionamento.

La direttiva 2004/67/CE è stata recepita solo di recente dagli Stati membri. Il suo articolo 10 prevede che entro il 19 maggio 2008 la Commissione riferisca in merito alla sua attuazione e in particolare all’efficacia degli strumenti utilizzati, e possa formulare ulteriori raccomandazioni in materia di sicurezza dell’approvvigionamento. In particolare la relazione riguarderà le misure in materia di sicurezza con riferimento alle scorte di gas.

Per tale motivo, in quanto costituiscono una prima tappa, le presenti proposte non modificano la direttiva 2004/67/CE e riguardano unicamente due aspetti:

- Aumento degli obblighi di trasparenza a livello di scorte commerciali . Ciascun impianto di stoccaggio sarebbe tenuto a pubblicare giornalmente la quantità di working gas conservato nei suoi impianti. Tale obbligo aumenterebbe notevolmente la fiducia reciproca a livello di assistenza regionale e bilaterale in caso di gravi perturbazioni dell’approvvigionamento.

- Solidarietà. Si propone che gli Stati membri cooperino al fine di promuovere la solidarietà regionale e bilaterale. Tale cooperazione dovrebbe entrare in gioco in situazioni destinate con ogni probabilità a dar luogo ad interruzioni dell’approvvigionamento del gas in uno Stato membro. Esempi di tale coordinamento sono rappresentati dalla razionalizzazione delle misure nazionali volte ad affrontare le emergenze e dall’elaborazione di modalità pratiche per l’assistenza reciproca. La Commissione adotterà all’occorrenza orientamenti per la cooperazione in materia di solidarietà regionale.

2007/0197 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia

(Testo rilevante ai fini del SEE) |

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione[8],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[9],

visto il parere del Comitato delle regioni[10],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) La Comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 intitolata "Una politica energetica per l'Europa"[11] ha evidenziato l'importanza di portare a compimento il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale. In essa si ritiene che il miglioramento del quadro normativo a livello europeo rappresenti una misura fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo.

(2) Con la decisione della Commissione 2003/796/CE[12], è stato istituito un gruppo di consulenti indipendenti in materia di energia elettrica e gas, denominato il "Gruppo dei regolatori europei per il gas e l'energia elettrica" (ERGEG), allo scopo di agevolare la consultazione, il coordinamento e la cooperazione fra gli organismi di regolamentazione degli Stati membri e tra tali organismi e la Commissione, al fine di consolidare il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale. Il gruppo è composto da rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione istituite ai sensi della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa alle norme comuni per il mercato interno in materia di energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE[13] e della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa alle norme comuni per il mercato interno in materia di gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE[14].

(3) Il lavoro intrapreso dall'ERGEG dalla sua istituzione ha fornito un contributo positivo al progresso del mercato interno dell'energia elettrica e del gas. E' tuttavia auspicio generale del settore, ed è quanto è stato proposto dallo stesso ERGEG, che la cooperazione volontaria delle autorità di regolamentazione nazionali si svolga ormai nell'ambito di una struttura comunitaria dotata di competenze precise e del potere di adottare decisioni individuali di regolamentazione in una serie di casi specifici.

(4) Il Consiglio europeo, nella primavera del 2007, ha invitato la Commissione a presentare delle misure dirette alla costituzione di un organismo indipendente che renda possibile la cooperazione tra i regolatori nazionali.

(5) Sulla base della valutazione di impatto delle risorse necessarie ad un organismo centrale, si è giunti alla conclusione che una struttura centrale indipendente offra una serie di vantaggi a lungo termine rispetto ad altre opzioni. Occorre quindi istituire un'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia, in appresso denominata "l'Agenzia".

(6) Occorre che l'Agenzia garantisca un adeguato coordinamento delle funzioni di regolamentazione svolte a livello nazionale dalle rispettive autorità nazionali a norma delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE e, se necessario, il loro perfezionamento a livello comunitario. A questo fine è necessario garantire l'indipendenza, le competenze tecniche e di regolamentazione, nonché la trasparenza e l'efficienza dell'Agenzia.

(7) E' compito dell'Agenzia monitorare la cooperazione fra i gestori dei sistemi di trasmissione nei settori dell'energia elettrica e del gas nonché l'esecuzione dei compiti della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica e della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto per il gas. Il coinvolgimento dell'Agenzia è essenziale al fine di garantire che la cooperazione fra i gestori dei sistemi di trasmissione avvenga in modo efficiente e trasparente a vantaggio del mercato interno.

(8) E' opportuno precostituire una struttura entro la quale le autorità di regolamentazione nazionali possano cooperare. Tale struttura deve facilitare l'applicazione uniforme della legislazione relativa al mercato interno dell'energia elettrica e del gas in tutta la Comunità. Per quanto riguarda situazioni concernenti più Stati membri, l'Agenzia deve poter adottare decisioni individuali. Tale competenza deve comprendere il regime di regolamentazione per l'infrastruttura che collega almeno due Stati membri, le deroghe alle norme del mercato interno per nuove interconnessioni di reti elettriche e nuove infrastrutture del gas in vari Stati membri.

(9) Dato che l'Agenzia ha una visione di insieme dell'attività delle autorità di regolamentazione nazionali, essa deve svolgere anche un ruolo consultivo nei confronti della Commissione per quanto riguarda le questioni di regolamentazione del mercato. Essa deve inoltre informare la Commissione quando ritiene che la cooperazione fra gestori dei sistemi di trasmissione non produca i risultati necessari o quando un'autorità nazionale di regolamentazione, una cui decisione ha violato gli orientamenti, non intende conformarsi al parere dell'Agenzia.

(10) L'Agenzia deve inoltre poter emanare orientamenti non vincolanti diretti ad assistere le autorità di regolamentazione e gli attori di mercato nella condivisione delle buone pratiche.

(11) La struttura dell'Agenzia deve essere adeguata per poter far fronte alle esigenze specifiche della regolamentazione nel settore dell'energia. In particolare è necessario tener pienamente conto del ruolo specifico delle autorità di regolamentazione nazionali e della loro autonomia.

(12) Il Consiglio di amministrazione dev'essere dotato dei poteri necessari per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, elaborare il regolamento interno, adottare il regolamento finanziario e nominare il Direttore.

(13) L'Agenzia deve disporre dei poteri necessari per svolgere le funzioni di regolamentazione in maniera efficiente e soprattutto indipendente. L'indipendenza delle autorità di regolamentazione costituisce oltre che un principio basilare di corretta governance anche una condizione fondamentale per assicurare la fiducia del mercato. Rispecchiando la situazione a livello nazionale, il comitato dei regolatori agisce in piena autonomia rispetto agli interessi presenti sul mercato, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte dei governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

(14) Nei settori in cui l'Agenzia ha poteri decisionali, le parti interessate, per motivi di economia procedurale, devono avere diritto a presentare ricorso presso una commissione dei ricorsi, che deve essere parte integrante dell'Agenzia, pur se autonoma dalla sua struttura amministrativa e regolamentare.

(15) Il finanziamento dell'Agenzia deve essere avvenire principalmente attraverso il bilancio generale delle Comunità europee e mediante tasse e contributi volontari. In particolare, devono continuare ad essere a disposizione dell'Agenzia le risorse attualmente centralizzate dalle autorità di regolamentazione per la loro cooperazione a livello europeo. Deve restare di applicazione la procedura di bilancio comunitaria per quanto attiene alle sovvenzioni imputabili al bilancio generale delle Comunità europee. Inoltre, la revisione dei conti deve essere effettuata dalla Corte dei conti, a norma dell'articolo 91 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[15].

(16) L'Agenzia deve disporre di personale altamente qualificato. In particolare, essa si avvale della competenza e dell'esperienza di personale trasferito dalle autorità di regolamentazione nazionali, dalla Commissione e dagli Stati membri. Al personale dell'Agenzia si applicano lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione di questo statuto e di questo regime. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le modalità di applicazione necessarie.

(17) L'Agenzia applica le norme generali relative all'accesso del pubblico ai documenti detenuti dagli organismi della Comunità. In tale ambito, il Consiglio di amministrazione stabilisce le misure pratiche per la protezione dei dati sensibili da un punto di vista commerciale e dei dati personali.

(18) La partecipazione di paesi terzi all'attività dell'Agenzia è possibile sulla base di opportuni accordi conclusi dalla Comunità.

(19) Poiché gli scopi dell'intervento prospettato, la cooperazione delle autorità di regolamentazione nazionali a livello comunitario, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Istituzione

E' istituita l'Agenzia per la cooperazione fra regolatori nazionali dell'energia, in appresso "l'Agenzia", allo scopo di integrare a livello europeo le funzioni di regolamentazione svolte a livello nazionale dalle autorità di regolamentazione, di cui all'articolo 22bis della direttiva 2003/54/CE e all'articolo 24bis della direttiva 2003/55/CE e, se necessario, coordinarne l'azione.

Articolo 2

Natura giuridica e sede

1. L'Agenzia è un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica.

2. L'Agenzia gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. In particolare può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3. L'Agenzia è rappresentata dal suo direttore.

4. La sede dell'Agenzia è stabilita a .... . Fino a quando i suoi locali non saranno pronti, essa viene ospitata nei locali della Commissione.

Articolo 3

Composizione

L'agenzia è composta da:

1. un Consiglio d'amministrazione, che esercita le funzioni definite all'articolo 10;

2. un Comitato dei regolatori, che esercita le funzioni definite all'articolo 12;

3. un Direttore, che esercita le funzioni definite all'articolo 14;

4. una Commissione dei ricorsi, che esercita le funzioni definite all'articolo 16.

Articolo 4

Atti dell'Agenzia

L'Agenzia può:

5. emettere pareri rivolti ai gestori dei sistemi di trasmissione;

6. emettere pareri rivolti alle autorità di regolamentazione;

7. emettere pareri e raccomandazioni rivolti alla Commissione;

8. adottare le opportune decisioni individuali nei casi specifici definiti agli articoli 7 e 8.

Articolo 5

Compiti generali

L'Agenzia, su richiesta della Commissione o di sua iniziativa, può presentare un parere alla Commissione su tutte le questioni connesse allo scopo per il quale è stata istituita.

Articolo 6

Compiti relativi alla cooperazione dei gestori dei sistemi di trasmissione

1. L'Agenzia presenta un parere alla Commissione in merito al progetto di statuto, all'elenco dei membri e al progetto di regolamento interno della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica a norma degli articoli 2ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1228/2003 e su quelli della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas a norma dell'articolo 2ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1775/2005.

2. L'Agenzia controlla e verifica le attività della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica, come prevede l'articolo 2quinquies del regolamento (CE) n. 1228/2003 e della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas, come prevede l'articolo 2quinquies del regolamento (CE) n. 1775/2005.

3. L'Agenzia può presentare un parere alla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica, come prevede l'articolo 2 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1228/2003 e della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas, come prevede l'articolo 2quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1775/2005, sui codici tecnici o commerciali, sul progetto di programma di lavoro annuale e sul progetto di piano di investimento decennale.

4. L'Agenzia presenta alla Commissione un parere debitamente giustificato quando ritenga che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano di investimento decennale che le sono stati presentati a norma dell’articolo 2 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1228/2003 e dell’articolo 2, quinquies, paragrafo 2, del regolamento 1775/2005, non assicurino la non-discriminazione, l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficiente del mercato.

5. L'Agenzia presenta alla Commissione un parere debitamente giustificato, a norma dell'articolo 2 sexies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1228/2003 e dell'articolo 2 sexies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1775/2005, quando ritenga che un codice tecnico o commerciale non assicurino la non-discriminazione, l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficiente del mercato, che un codice tecnico o commerciale non sia stato adottato entro un periodo ragionevole di tempo o che un codice tecnico o commerciale non venga applicato dai gestori dei sistemi di trasmissione.

6. L'Agenzia controlla la cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasmissione di cui all'articolo 2septies del regolamento (CE) n. 1228/2003 e dell'articolo 2 septies del regolamento (CE) n. 1775/2005.

Articolo 7

Compiti relativi alla cooperazione dei gestori dei sistemi di trasmissione

1. L'Agenzia adotta decisioni individuali su questioni tecniche quando tali decisioni sono previste dagli orientamenti ai sensi della direttiva 2003/54/CE, della direttiva 2003/55/CE, del regolamento (CE) n. 1228/2003 o del regolamento (CE) n. 1775/2005.

2. L'Agenzia può, coerentemente con il suo programma di lavoro o su richiesta della Commissione europea, adottare orientamenti non vincolanti finalizzati ad assistere le autorità di regolamentazione e gli attori del mercato nello scambio di buone pratiche.

3. L'Agenzia promuove la cooperazione fra le autorità di regolamentazione nazionali e fra le autorità di regolamentazione a livello regionale. Quando l'Agenzia ritiene che siano necessarie norme vincolanti relative alla suddetta cooperazione, presenta le opportune raccomandazioni alla Commissione.

4. L'Agenzia può emettere un parere, su richiesta di una autorità di regolamentazione nazionale o su richiesta della Commissione, concernente la conformità di una decisione presa da una autorità di regolamentazione, agli orientamenti di cui alla direttiva 2003/54/CE, alla direttiva 2003/55/CE, al regolamento (CE) n. 1228/2003 o al regolamento (CE) n. 1775/2005.

5. Se un'autorità nazionale di regolamentazione non si conforma al parere dell'Agenzia di cui al paragrafo 4 entro quattro mesi dalla data di ricezione, l'Agenzia informa la Commissione.

6. Quando un'autorità nazionale di regolamentazione incontra delle difficoltà, in un caso specifico, per quanto riguarda l'applicazione degli orientamenti di cui alla direttiva 2003/54/CE, alla direttiva 2003/55/CE, al regolamento (CE) n. 1228/2003 o al regolamento (CE) n. 1775/2005, può chiedere un parere all'Agenzia. Dopo aver consultato la Commissione, l'Agenzia emette il proprio parere entro quattro mesi.

7. L'Agenzia decide in merito al regime di regolamentazione per le infrastrutture che collegano almeno due Stati membri, a norma dell'articolo 22quinquies, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE e dell'articolo 24quinquies, paragrafo 3, della direttiva 2003/55/CE.

Articolo 8

Altri compiti

1. L'Agenzia può concedere esenzioni, come prevede l'articolo 7, paragrafo 4, lettera a, del regolamento (CE) n. 1228/2003. L'Agenzia può inoltre concedere esenzioni come prevede l'articolo 22, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/55/CE, quando l'infrastruttura in questione si trova sul territorio di più Stati membri.

2. L'Agenzia propone un gestore di sistema indipendente a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/54/CE e dell'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2003/55/CE.

Articolo 9

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da dodici membri. Sei sono designati dalla Commissione, sei dal Consiglio. La durata del mandato è di cinque anni, rinnovabile una volta.

2. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente quando quest'ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni e mezzo ed è rinnovabile. Il mandato del presidente e quello del vicepresidente scadono comunque quando essi cessano di essere membri del consiglio di amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente. Il Direttore dell'Agenzia partecipa alle deliberazioni salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno in sessione ordinaria. Esso si riunisce su iniziativa del vice-presidente, su richiesta della Commissione europea o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi persona, il cui parere possa essere potenzialmente rilevante, ad assistere alle sue riunioni in veste di osservatore. I membri del consiglio di amministrazione possono, fatte salve le disposizioni del suo regolamento interno, farsi assistere da consulenti o esperti. Le funzioni di segretariato del consiglio di amministrazione sono svolte dall'Agenzia.

4. Il consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei membri presenti.

5. Ciascun membro dispone di un voto. Il regolamento interno fissa le modalità di voto in modo dettagliato, in particolare le condizioni in cui un membro può agire a nome di un altro membro e, eventualmente, le regole in materia di quorum.

Articolo 10

Compiti del consiglio d'amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, dopo aver consultato il Comitato dei regolatori, nomina il direttore conformemente all'articolo 13, paragrafo 2.

2. Il consiglio di amministrazione nomina i membri del Comitato dei regolatori a norma dell'articolo 11, paragrafo 1.

3. Il consiglio di amministrazione nomina i membri della commissione dei ricorsi a norma dell'articolo 15, paragrafo 1.

4. Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta, previo parere della Commissione e approvazione del comitato dei regolatori, a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno successivo e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Questo programma di lavoro è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale.

5. Il consiglio di amministrazione esercita le sue competenze di bilancio conformemente agli articoli da 18 a 21.

6. Il consiglio di amministrazione decide, previo accordo della Commissione, di accettare tutti i lasciti, le donazioni e sovvenzioni provenienti da altre fonti della Comunità.

7. Il consiglio di amministrazione esercita l'autorità disciplinare sul direttore.

8. Il consiglio di amministrazione, se necessario, stabilisce la politica del personale dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2.

9. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni particolari necessarie all'attuazione del diritto di accesso ai documenti dell'Agenzia, conformemente all'articolo 27.

10. Il consiglio di amministrazione adotta la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell'Agenzia, di cui all'articolo 14, paragrafo 8, e le trasmette, entro il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti. Tale relazione comprende una sezione autonoma, approvata dal comitato dei regolatori, relativa alle attività di regolamentazione dell'Agenzia nel corso dell'anno in questione.

11. Il consiglio di amministrazione adotta il suo regolamento interno.

Articolo 11

Comitato dei regolatori

1. Il comitato dei regolatori è composto da un rappresentante per Stato membro proveniente dalle autorità di regolamentazione, menzionate all'articolo 22 bis della direttiva 2003/54/CE e all'articolo 24 bis della direttiva 2003/55/CE e da un rappresentante, senza diritto di voto, della Commissione. Le autorità di regolamentazione nazionali nominano un sostituto per Stato membro.

2. Il comitato dei regolatori elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente quando quest'ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni e mezzo ed è rinnovabile. Il mandato del presidente e quello del vicepresidente scadono comunque quando essi cessano di essere membri del comitato dei regolatori.

3. Il comitato dei regolatori delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi membri. Ciascun membro o sostituto dispone di un voto.

4. Il comitato dei regolatori adotta il proprio regolamento interno.

5. Nello svolgimento dei compiti conferitigli dal presente regolamento, il comitato dei regolatori agisce in piena autonomia, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte dei governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

6. Le funzioni di segretariato del comitato dei regolatori sono svolte dall'Agenzia.

Articolo 12

Compiti del comitato dei regolatori

1. Il comitato dei regolatori presenta un parere al direttore prima di adottare i pareri, le raccomandazioni e le decisioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8. Inoltre, il comitato dei regolatori, nella sua sfera di competenza, fornisce degli orientamenti al Direttore nello svolgimento dei compiti di quest'ultimo.

2. Il comitato dei regolatori presenta un parere sul candidato che deve essere nominato direttore a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 2. Il comitato prende tale decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri.

3. Il comitato dei regolatori, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, e dell'articolo 14, paragrafo 6, e coerentemente con il progetto di bilancio a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, approva il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno entrante e lo presenta entro il 1° settembre per adozione al consiglio di amministrazione.

4. Il comitato dei regolatori approva la sezione indipendente sulle attività di regolamentazione della relazione annuale, come prevede l'articolo 10, paragrafo 10 e l'articolo 14, paragrafo 8.

Articolo 13

Il Direttore

1. L'Agenzia è gestita dal suo direttore, che agisce in piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni. Fatte salve le competenze rispettive della Commissione, del consiglio di amministrazione e del comitato dei regolatori, il direttore non sollecita né accetta alcuna istruzione da alcun governo o organismo.

2. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza, venendo scelto da un elenco di almeno due candidati proposto dalla Commissione, in seguito alla pubblicazione di un invito a manifestazione di interesse. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo ed a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.

3. Il mandato del direttore è di cinque anni. Durante i nove mesi che precedono lo scadere di questo periodo, la Commissione procede ad una valutazione. Nella valutazione, la Commissione si concentra in particolare:

9. sulla prestazione del direttore;

10. sui doveri e le necessità dell'Agenzia negli anni a venire.

4. Il consiglio di amministrazione, deliberando su proposta della Commissione, tenendo conto della relazione di valutazione e solo nei casi in cui ciò possa essere giustificato dai doveri e dalle necessità dell'Agenzia, può prorogare il mandato del direttore una volta e per un periodo non superiore a tre anni.

5. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore. Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore può essere invitato a fare una dichiarazione davanti alla competente commissione del Parlamento europeo ed a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.

6. Se il mandato non è rinnovato, il direttore rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

7. Il direttore può essere rimosso dalla sua carica solo con una decisione presa dal consiglio di amministrazione, dopo aver consultato il comitato dei regolatori. Il consiglio di amministrazione prende tale decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri.

8. Il Parlamento europeo ed il Consiglio possono invitare il direttore a presentare una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti.

Articolo 14

Compiti del direttore

1. Il direttore rappresenta l'Agenzia ed ha il compito di provvedere alla sua gestione.

2. Il direttore prepara i lavori del consiglio di amministrazione. Egli partecipa, senza diritto di voto, ai lavori di quest'ultimo.

3. Il direttore adotta i pareri, le raccomandazioni e le decisioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, fatto salvo il benestare del comitato dei regolatori.

4. Il direttore è responsabile dell'esecuzione del programma di lavoro annuale dell'Agenzia sotto la guida del comitato dei regolatori e sotto il controllo amministrativo del consiglio di amministrazione.

5. Il direttore prende le disposizioni necessarie, in particolare l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell'Agenzia conformemente al presente regolamento.

6. Ogni anno il direttore prepara un progetto di programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente e lo presenta al comitato dei regolatori e alla Commissione entro il 30 giugno dello stesso anno.

7. Il direttore prepara lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 20 ed esegue il bilancio dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 21.

8. Ogni anno il direttore prepara un progetto di relazione annuale il quale prevede una parte dedicata alle attività di regolamentazione dell'Agenzia e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative.

9. Il direttore esercita, nei confronti del personale dell'Agenzia, i poteri di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Articolo 15

Commissione dei ricorsi

1. La commissione dei ricorsi è composta da sei membri e da sei sostituti selezionati fra gli alti funzionari ancora in carica o fuori servizio delle autorità nazionali di regolamentazione, delle autorità sulla concorrenza o di altre istituzioni nazionali o comunitarie con un'esperienza pertinente nel settore dell'energia. La commissione dei ricorsi nomina il suo presidente. Le decisioni della commissione dei ricorsi vengono adottate con una maggioranza qualificata di almeno 4 dei suoi 6 membri. La commissione dei ricorsi si riunisce quando è necessario.

2. I membri della commissione dei ricorsi sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, in seguito ad un invito a manifestazione di interesse e previa consultazione del comitato dei regolatori.

3. Il mandato dei membri della commissione dei ricorsi è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile. I membri della commissione dei ricorsi sono indipendenti nelle loro decisioni e non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi non possono esercitare altre funzioni in seno all'Agenzia, nel suo consiglio di amministrazione o nel suo comitato dei regolatori. Durante il loro mandato i membri della commissione dei ricorsi possono essere esonerati dalle loro funzioni solo per gravi motivi e se il consiglio di amministrazione decide in tal senso, previo parere del comitato dei regolatori.

4. I membri della commissione dei ricorsi non possono prendere parte ad un procedimento di ricorso in atto in caso di conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti, o se sono intervenuti nell'adozione della decisione oggetto del ricorso.

5. Se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 4 o per qualsivoglia altro motivo, un membro della commissione dei ricorsi ritiene di non poter partecipare alla procedura di ricorso, ne informa la suddetta commissione. I membri della commissione dei ricorsi possono essere ricusati da una delle parti del procedimento per uno dei motivi di cui al paragrafo 4 ovvero per sospetta parzialità. La ricusazione non può fondarsi sulla nazionalità dei membri e non è ammessa quando una delle parti nel procedimento di ricorso, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di un motivo di ricusazione, abbia compiuto atti procedurali.

6. La commissione dei ricorsi decide quali provvedimenti adottare nei casi di cui ai paragrafi 4 e 5 senza partecipazione del membro interessato. Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito alla commissione dei ricorsi dal suo supplente, tranne quando quest'ultimo si trova in una situazione simile. In quest'ultimo caso, il presidente designa un sostituto fra i supplenti disponibili.

Articolo 16

Ricorsi

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione, di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, presa nei suoi confronti e contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un'altra persona, la riguardi direttamente ed individualmente.

2. Il ricorso, insieme alla memoria contenente i motivi, è presentato per iscritto all'Agenzia entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica alla persona interessata della misura o, in assenza di notifica, entro due mesi dal giorno in cui l'Agenzia ha pubblicato la sua decisione. La commissione dei ricorsi decide in merito entro due mesi dalla data di presentazione del ricorso.

3. Il ricorso proposto ai sensi del paragrafo 1 non ha effetto sospensivo. La commissione dei ricorsi può tuttavia sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo consentano.

4. Se il ricorso è ammissibile, la commissione dei ricorsi ne esamina la fondatezza. Ogniqualvolta sia necessario, invita le parti a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle notificazioni trasmesse o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni orali.

5. La commissione dei ricorsi, nell'ambito del presente articolo, può esercitare le attribuzioni di competenza dell'Agenzia o deferire la causa all'organo competente dell'Agenzia. Quest'ultimo è vincolato dalla decisione della commissione dei ricorsi.

6. La commissione dei ricorsi adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 17

Ricorsi dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia

1. Le decisioni della commissione dei ricorsi possono essere impugnate dall'Agenzia dinanzi al Tribunale di primo grado della Corte di giustizia, a norma dell'articolo 230 del trattato, quando essa non dispone di diritti nei confronti della suddetta commissione.

2. Qualora l'Agenzia si astenga dal pronunciarsi può essere avviato dinanzi al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia, un procedimento per carenza, a norma dell'articolo 232 del trattato.

3. L'Agenzia è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale di primo grado o della Corte di giustizia.

Articolo 18

Bilancio dell'Agenzia

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

11. una sovvenzione della Comunità iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee (sezione Commissione);

12. le tasse pagate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 19;

13. qualsiasi contributo volontario proveniente dagli Stati membri o dalle loro autorità di regolamentazione;

14. eventuali lasciti, donazioni o sovvenzioni menzionati all'articolo 10, paragrafo 6.

2. Le spese dell'Agenzia comprendono spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio.

3. Le entrate e le spese devono essere in pareggio.

4. Per ogni esercizio di bilancio, che coincide con l'anno civile, tutte le entrate e le spese dell'Agenzia sono oggetto di previsioni.

Articolo 19

Tasse

1. È richiesto il pagamento all'Agenzia di una tassa per la richiesta di una decisione di esenzione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1.

2. La suddetta tassa è stabilita dalla Commissione.

Articolo 20

Formazione del bilancio

1. Entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno, il direttore elabora un progetto preliminare di bilancio comprendente le spese operative ed il programma di lavoro previsto per l'esercizio finanziario successivo e trasmette il suddetto progetto preliminare al consiglio di amministrazione unitamente ad un organigramma provvisorio. Ogni anno il consiglio di amministrazione, sulla base di un progetto elaborato dal direttore, redige lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo. Questo stato di previsione, che comporta un progetto di tabella dell'organico, è trasmesso dal consiglio di amministrazione alla Commissione entro il 31 marzo. Prima dell'adozione dello stato di previsione, il progetto preparato dal direttore viene trasmesso al comitato di regolamentazione che può emettere un parere in merito.

2. Tale stato di previsione è trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (in appresso denominati «l'autorità di bilancio») con il progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee.

3. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee le previsioni che essa ritiene necessarie relativamente all'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale conformemente all'articolo 272 del trattato.

4. L'autorità di bilancio adotta l'organigramma dell'Agenzia.

5. Il consiglio di amministrazione elabora il bilancio dell'Agenzia. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale delle Comunità europee. Se opportuno, viene adeguato di conseguenza.

6. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere un'incidenza finanziaria significativa sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di immobili. Esso ne informa la Commissione. Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, lo trasmette all'Agenzia entro due settimane dalla notifica del progetto immobiliare in questione. In assenza di risposta, l'Agenzia può procedere con l'operazione prevista.

Articolo 21

Attuazione e controllo del bilancio

1. Il direttore esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio dell'agenzia.

2. Entro il 1º marzo successivo al completamento dell'esercizio, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile dell'Agenzia trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo dell'esercizio successivo. Il contabile della Commissione procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati, conformemente all'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002[16].

3. Entro il 31 marzo successivo al completamento dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Non appena ricevute le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'Agenzia, secondo le disposizioni dell'articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il direttore stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette, per parere, al consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

6. Entro il 1º luglio successivo al completamento dell'esercizio, il direttore trasmette tali conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte di giustizia.

7. I conti definitivi sono pubblicati.

8. Entro il 15 ottobre il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Invia tale risposta anche al consiglio di amministrazione e alla Commissione.

9. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, come previsto all'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, ogni informazione necessaria per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio finanziario in questione.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico, entro il 15 maggio dell'anno N + 2, al direttore sull'esecuzione del bilancio dell'esercizio finanziario N.

Articolo 22

Regolamentazione finanziaria

La regolamentazione finanziaria applicabile all'Agenzia è redatta dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Tale regolamentazione può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.

Articolo 23

Misure antifrode

1. Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altri atti illeciti, all'Agenzia si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999[17].

2. L'Agenzia accede all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle inchieste interne effettuate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)[18] e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell'Agenzia.

3. Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possono, se necessario, effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell'Agenzia e presso gli agenti responsabili della loro allocazione.

Articolo 24

Privilegi e immunità

All'Agenzia si applica il Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Articolo 25

Personale

1. Al personale dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione di questo statuto e di questo regime.

2. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le modalità di applicazione necessarie, conformemente a quanto prevede l'articolo 110 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee.

3. L'Agenzia esercita, relativamente al suo personale, le competenze conferite all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

4. Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni per consentire l'assunzione presso l'Agenzia, in regime di trasferta, di esperti nazionali degli Stati membri.

Articolo 26

Responsabilità dell'Agenzia

1. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati da essa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente sulle controversie inerenti il risarcimento dei danni.

2. La responsabilità personale finanziaria e disciplinare degli agenti nei confronti dell'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell'Agenzia.

Articolo 27

Accesso ai documenti

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001[19] si applica ai documenti in possesso dell'Agenzia.

2. Il consiglio d'amministrazione adotta le disposizioni pratiche di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro i sei mesi che seguono l'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le decisioni prese dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia presso il mediatore o essere oggetto di un ricorso alla Corte di giustizia, alle condizioni rispettivamente previste agli articoli 195 e 230 del trattato.

Articolo 28

Partecipazione di paesi terzi

L'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi che non sono membri dell'Unione europea e che hanno concluso con quest'ultima accordi in questo senso. Nell'ambito delle disposizioni pertinenti di questi accordi, sono elaborate disposizioni dirette a precisare la natura, la portata e le modalità della partecipazione di questi paesi ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale.

Articolo 29

Disposizioni in materia linguistica

1. All'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento n. 1 del 15 aprile 1958.

2. Il consiglio di amministrazione decide in merito alle disposizioni interne in materia linguistica dell'Agenzia.

3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia vengono forniti dal Centro di traduzione per gli organismi dell'Unione europea.

Articolo 30

Valutazione

1. La Commissione svolge una valutazione delle attività dell'Agenzia. Tale valutazione comprende i risultati ottenuti dall'Agenzia e i suoi metodi di lavoro, con riferimento agli obiettivi, al mandato e ai compiti definiti nel presente regolamento e nei suoi programmi di lavoro annuali.

2. La prima relazione di valutazione è presentata dalla Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio entro quattro anni dall'assunzione dell'incarico da parte del primo direttore. La Commissione presenta successivamente una relazione di valutazione almeno ogni cinque anni.

Articolo 31

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

2. Gli articoli 5, 6, 7 e 8 si applicano solo [dopo che siano trascorsi 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, […]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

Allegato 1 SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore(i) politico(i): ENERGIA E TRASPORTI Attività: Mercato interno dell'energia |

DENOMINAZIONE DELL'AZIONE: AGENZIA PER LA COOPERAZIONE FRA I REGOLATORI NAZIONALI DELL'ENERGIA |

1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE(I)

Capitolo 06 …

Creazione di una struttura adeguata per l'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (agenzia di regolamentazione), ossia:

- creazione di una voce 06 intitolata "Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia"

- creazione di una voce 06 XX XX - intitolata "Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia" – Sovvenzione ai titoli 1 e 2

- creazione di una voce 06 XX XX - intitolata "Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia" – Sovvenzione al titolo 3

La scelta dell'articolo e delle voci, al Capitolo 06 03, avverrà in occasione della procedura di bilancio 2009.

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1 . Dotazione totale dell'azione:

Una dotazione annuale è compresa negli stanziamenti iscritti all'articolo XXX per l'esercizio 2009 e per gli esercizi successivi.

2.2. Periodo di applicazione

L'azione avrà una durata illimitata (sovvenzione annuale).

2.3. Stima complessiva pluriennale delle spese:

a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario)

in mio EUR

Anno | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Esercizi finanziari seguenti |

Stanziamenti di impegno | 1,970 | 3,940 | 6,084 | 6,314 | 6,434 |

Stanziamenti di pagamento | 1,970 | 3,940 | 6,084 | 6,314 | 6,434 |

2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

x La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore (2007/2013)

2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate

x Nessuna incidenza finanziaria

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

SNO | SD/SND | SI | SI | SI | N. 1bis |

4. BASE GIURIDICA

Trattato CE: Articolo 95

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1 . Necessità di un intervento comunitario

5.1.1. Obiettivi perseguiti

La CE ha adottato una serie di misure[20] finalizzate a creare un mercato interno dell'energia in grado di offrire una vera possibilità di scelta a tutti i consumatori UE, sia che si tratti di privati o di imprese, nuove opportunità commerciali e maggiori scambi transfrontalieri. La Comunicazione sul mercato interno dell'energia[21] e la relazione finale sulla Indagine settoriale sulla concorrenza[22] dimostrano che le attuali norme e disposizioni non hanno ancora permesso di raggiungere i suddetti obiettivi. La comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 intitolata "Una politica energetica per l'Europa"[23] ha fissato l'obiettivo della creazione di una rete europea del gas e dell'energia elettrica e di un mercato dell'energia a livello europeo realmente competitivo. Un elemento fondamentale per contribuire alla realizzazione di questo obiettivo è il miglioramento della regolamentazione di mercato a livello nazionale ed europeo e in particolare l'attuazione di una cooperazione efficiente fra le autorità di regolamentazione nazionali sotto la forma di un "nuovo organismo unico a livello comunitario".

La Commissione, nel 2003, ha istituito un gruppo di consulenti indipendenti in materia di energia elettrica e gas, denominato il "Gruppo dei regolatori europei per il gas e l'energia elettrica" (ERGEG), allo scopo di agevolare la consultazione, il coordinamento e la cooperazione fra gli organismi di regolamentazione degli Stati membri e tra tali organismi e la Commissione. Le attività svolte dall'ERGEG negli ultimi anni hanno decisamente contribuito al completamento del mercato interno del gas e dell'elettricità. Tuttavia, la maggior parte degli attori, inclusi gli stessi regolatori, ritengono che lo sviluppo del mercato interno renda necessario uno strumento formale che consenta ai regolatori nazionali di cooperare e assumere decisioni su importanti questioni transfrontaliere.

La natura dei compiti da attribuire a tale strumento ha portato alla conclusione che esso non possa che assumere la forma di un'agenzia di regolamentazione. Questa analisi rispecchia i principi definiti dalla Commissione nel progetto di accordo interistituzionale sul quadro operativo per le agenzie di regolamentazione europee[24], in particolare per quanto riguarda la possibilità di adottare decisioni individuali che siano legalmente vincolanti per i terzi.

5.1.2. Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex-ante

La Commissione ha valutato l'impatto costituito dall'istituzione di un'agenzia, alla luce di una serie di criteri. Anzitutto, sono stati esaminati i problemi da risolvere e le necessità di cui tener conto.

I regolatori nazionali dell'energia dispongono delle competenze per regolare i loro mercati nazionali. Tuttavia, l'integrazione di ogni mercato nazionale finalizzata alla costruzione del mercato interno UE richiede adesso un intervento a livello UE, per quanto riguarda taluni tipi di decisioni, sul quale punto vi è attualmente un consenso fra gli attori. La maggior parte degli attori, inclusi gli stessi regolatori, ritengono che lo sviluppo dei mercati interni renda necessario uno strumento formale che consenta ai regolatori nazionali di cooperare e assumere decisioni su importanti questioni transfrontaliere.

In secondo luogo, sono stati esaminati il valore aggiunto rappresentato dall'azione comunitaria e le possibili alternative alla creazione di un'agenzia di regolamentazione. Ci si è chiesti se questi nuovi compiti potevano essere perseguiti dalla stessa Commissione. Le attività di regolamentazione richiedono elevate capacità tecniche, in particolare la conoscenza delle caratteristiche fisiche della rete, dei livelli di investimento necessari nel settore (produzione e trasmissione), l'elaborazione di tariffe di accesso e un meccanismo di risoluzione delle controversie. Questi compiti richiedono competenze tecniche molto specifiche che la Commissione non possiede. Acquisire le competenze necessarie richiederebbe probabilmente la creazione di una nuova direzione all'interno della Commissione. Oltre a ciò, questa opzione trasformerebbe il ruolo istituzionale della Commissione in un organismo più tecnico senza produrre alcun beneficio derivante da tali attività. Si potrebbero applicare, forse, altri sistemi come il modello del Sistema europeo delle Banche centrali. Quest'ultima opzione è sembrata interessante, ma manca una base giuridica, come un articolo nel trattato, per il settore dell'energia. Si è quindi presa in considerazione la creazione di una rete più potente di regolatori dell'energia nazionali, sul modello della Rete delle autorità per la concorrenza creata nel 2004 sulla base del nuovo regolamento anti-trust, (CE) n. 1/2003, del Consiglio. In tale sistema, le autorità nazionali per la concorrenza non esercitano un potere decisionale collettivo, ma applicano norme precise per definire l'autorità competente, lo scambio di informazioni e le procedure. La Commissione esercita un potere generale di avocazione e può avocare a sé un caso, ad esempio quando due regolatori nazionali hanno posizioni in conflitto fra loro. Tuttavia, tale sistema funziona in virtù dei poteri autonomi di cui gode la Commissione in materia di concorrenza. La Commissione non dispone degli stessi poteri di decisione autonomi nel caso della regolamentazione dei mercati dell'energia (oltre alle questioni di concorrenza) e non potrebbe quindi esercitare la stessa azione sulla rete.

Dopo aver valutato i suddetti modelli alternativi, si è giunti alla conclusione che, per la natura dei compiti da attribuire a tale strumento, l'unica opzione possibile è quella di una agenzia di regolamentazione in grado di adottare decisioni individuali legalmente vincolanti per i terzi. Tale opzione si basa inoltre sul presupposto di un rafforzamento e di un'armonizzazione delle competenze dei regolatori nazionali.

5.2. Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

Per il conseguimento dei suoi obiettivi l'Agenzia attua le seguenti misure:

- Realizzazione di una struttura per la cooperazione fra regolatori nazionali Si propone di migliorare la gestione delle situazioni transfrontaliere. L'Agenzia stabilisce le norme e le procedure per la cooperazione fra regolatori nazionali, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni e la ripartizione delle competenze nei casi che riguardano diversi Stati membri.

- Revisione della cooperazione fra gestori di sistemi di trasmissione. Si propone che la cooperazione fra gestori di sistemi di trasmissione, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo dei codici tecnico e commerciale, il coordinamento della gestione della rete e la programmazione degli investimenti, sia riveduta dall'Agenzia. A questo fine, i progetti di misure da adottare congiuntamente dai gestori di sistemi di trasporto, o da alcuni di essi, vengono presentate all'Agenzia, la quale emette un parere destinato ai suddetti gestori, quando tali misure non garantiscono l'assenza di discriminazioni, una effettiva concorrenza o un funzionamento efficiente del mercato. In pratica, tale strumento assume la forma di un dialogo costruttivo fra gestori dei sistemi di trasmissione, nel quale la Commissione interviene solo in ultima istanza.

- Poteri decisionali individuali. In un numero limitato di casi si propone di dotare l'Agenzia di poteri di decisione individuali. E' il caso delle richieste di esenzione[25] concernenti le infrastrutture di interesse europeo.

- Ruolo consultivo generale. L'Agenzia dovrebbe svolgere inoltre un ruolo consultivo nei confronti della Commissione per quanto riguarda le questioni di regolamentazione e, fermi restando i compiti assegnati ai gestori dei sistemi di trasmissione, può emanare orientamenti non vincolanti per diffondere le buone pratiche fra i regolatori nazionali.

Per ogni esercizio di bilancio, che coincide con l'anno civile, tutte le entrate e le spese dell'Agenzia sono oggetto di previsioni e sono iscritte nel suo bilancio.

Le entrate e le spese devono essere in pareggio. Le entrate dell'Agenzia comprendono, ferme restando altre risorse e contributi da definire, una sovvenzione della Comunità, iscritta nel bilancio generale della Comunità europea, destinata a garantire l'equilibrio tra entrate e spese.

Le spese dell'Autorità di vigilanza comprendono, in particolare, la retribuzione del personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese di funzionamento e le spese riguardanti il funzionamento del comitato dei regolatori e della commissione dei ricorsi.

5.3. Modalità di attuazione

Lo statuto dell'Agenzia deve consentirle di agire come persona giuridica nell'esercizio dei suoi compiti.

Il consiglio di amministrazione, composto da 12 membri, è l'organo di direzione finanziaria e amministrativa dell'Agenzia. Sei membri sono designati dalla Commissione, sei dal Consiglio. La durata del mandato è di cinque anni, rinnovabile una sola volta.

L'Agenzia è posta sotto la direzione di un direttore nominato dal consiglio di amministrazione per un periodo di cinque anni, con mandato rinnovabile. Il direttore è il rappresentante legale dell'Agenzia.

Le decisioni dell'Agenzia sono adottate dal comitato dei regolatori. Per mantenere un processo decisionale indipendente dall'organo esecutivo (il consiglio di amministrazione) è necessario costituire un comitato dei regolatori separato. Il comitato dei regolatori è composto dal Direttore e da un rappresentante per Stato membro. I rappresentanti degli Stati membri provengono dalle rispettive autorità di regolamentazione.

Infine, le decisioni adottate dall'Agenzia sono impugnabili. I ricorsi vengono presentati alla commissione dei ricorsi, che è composta da 6 membri.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1. Modalità di calcolo del costo totale dell'azione (Da stabilire da parte della DG BUDG e della DG ADMIN)

Le spese annuali dell'Agenzia sono coperte dalle sovvenzioni della Comunità. I vari tipi di spesa possono ripartirsi come segue:

Spese per il personale

Il bilancio proposto si basa su un personale stimato a 48 agenti. La spesa annuale complessiva per il personale è stimata a 5,184 mio EUR, cifra che tiene conto della spesa media del personale della Commissione europea, cioè 0,117 mio EUR l'anno, comprensiva delle spese relative all'uso di immobili e delle spese amministrative connesse (postali, telecomunicazioni, IT ecc.).

La spesa per il personale comprende i costi di assunzione a decorrere dal 2009. La stima della spesa per il personale si basa sul seguente programma di assunzioni:

Assunzione | Personale totale |

Primo semestre 2009 | +10 | 10 |

Secondo semestre 2009 | +10 | 20 |

Primo semestre 2010 | +10 | 30 |

Secondo semestre 2010 | +10 | 40 |

Primo semestre 2011 | +8 | 48 |

Spese per le attrezzature

Le spese relative all'acquisto di immobili e le spese connesse ammontano a 0,350 mio EUR nei primi due anni. Per gli anni seguenti, è stata accantonata una somma di 0,05 mio EUR/anno per far fronte ad eventuali spese supplementari. Questa voce può variare in conseguenza degli strumenti forniti dallo Stato membro ospitante.

Spese di funzionamento

Si tratta di spese a copertura di riunioni, studi, traduzioni, pubblicazioni e pubbliche relazioni. In base a stime preliminari esse ammontano a 1 mio EUR l'anno.

Spese per missioni

I compiti assolti dall'Agenzia richiedono spostamenti all'interno e all'esterno dell'UE (spese di trasporto e di albergo). Il bilancio destinato alle spese di missione è stimato a 0,150 mio EUR all'anno quando l'Agenzia sarà pienamente operativa. Si tratta di stime calcolate in base alla spesa media reale delle spese di missione constatate nella DG TREN. Esse possono variare in conseguenza dell'ubicazione della sete dell'Agenzia.

6.2. Ripartizione per singoli elementi dell'azione

Stanziamenti di impegno in mio EUR (prezzi correnti)

Ripartizione/categorie | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Esercizi finanziari seguenti |

Spese per il personale Attrezzature Spese operative | 1.755 0,150 0,150 | 4,095 0,200 0,400 | 5,616 0,050 0,700 | 5,616 0,050 0,900 | 5,616 0,050 1,000 |

Spese per missioni | 0,050 | 0,100 | 0,150 | 0,180 | 0,200 |

Totale | 2,105 | 4,795 | 6,516 | 6,746 | 6,866 |

6.3. Calendario stanziamenti di impegno / stanziamenti di pagamento

in milioni di euro

Anno e segg. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Esercizi seguenti |

Stanziamenti di impegno | 1,970 | 3,940 | 6,084 | 6,314 | 6,434 |

Stanziamenti di pagamento | 1,970 | 3,940 | 6,084 | 6,314 | 6,434 |

7. CONTROLLO E VALUTAZIONE

La gestione dei fondi assegnati all'Autorità di vigilanza è controllata dalla Corte dei conti (articolo 21), dal Parlamento europeo (articolo 21) e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (articolo 23).

8. MISURE ANTIFRODE

Cfr. supra, punto 7.

[1] COM(2007) 1.

[2] Nelle sue conclusioni il Consiglio europeo approva l’istituzione di un meccanismo indipendente che consenta alle autorità nazionali di regolamentazione di cooperare e adottare decisioni su importanti aspetti transfrontalieri, mentre il rapporto Vidal Quadras stabilisce che il Parlamento europeo "accoglie con favore la proposta della Commissione di migliorare la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione a livello dell’UE, attraverso un organismo UE, quale modo per promuovere un approccio più europeo alla regolamentazione dei problemi transfrontalieri; sottolinea che la Commissione dovrebbe assumere un ruolo di guida, pur non pregiudicando l’indipendenza delle autorità di regolamentazione; è del parere che le decisioni delle autorità di regolamentazione debbano essere adottate su questioni tecniche e commerciali specificamente definite e con cognizione di causa, considerando, se del caso, il punto di vista dei gestori di sistemi di trasmissione (GST) e degli altri principali interessati, ed essere giuridicamente vincolanti".

[3] COM(2005) 59.

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] Secondo la definizione contenuta nell’articolo 22 della direttiva 2003/55/CE e nell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1228/2003.

[6] Un organigramma sarà allegato alla relazione.

[7] Ad esempio, nel settore dell’elettricità, è chiaro che la definizione di codici tecnici va determinata per ciascuna area sincrona per alcuni aspetti.

[8] GU C […] del […], pag. […].

[9] GU C […] del […], pag. […].

[10] GU C […] del […], pag. […].

[11] GU C […] del […], pag. […].

[12] GU L 296 del 14.11.2003, pag. 34.

[13] GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.

[14] GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

[15] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

[16] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

[17] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

[18] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

[19] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

[20] Incluse le direttive di apertura del mercato secondario, i regolamenti diretti all'armonizzazione delle norme tecniche necessarie per far funzionare gli scambi transfrontalieri in pratica e le direttive sulla sicurezza degli approvvigionamenti.

[21] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità - COM(2006) 841.

[22] Comunicazione della Commissione – Indagine settoriale a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei settori europei del gas e dell'elettricità (Relazione finale) COM(2006) 851.

[23] GU C […] del […], pag. […].

[24] COM(2005) 59.

[25] Secondo la definizione dell'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE e dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1228/2003.