Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio dei ministri ACP-CE riguardo alla decisione che modifica la decisione n. 3/2001 del Consiglio dei ministri ACP-CE relativa all'assegnazione delle risorse dell'ottavo e del nono Fondo europeo di sviluppo a favore della Somalia /* COM/2007/0057 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 15.2.2007 COM(2007) 57 definitivo Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio dei ministri ACP-CE riguardo alla decisione che modifica la decisione n. 3/2001 del Consiglio dei ministri ACP-CE relativa all'assegnazione delle risorse dell'ottavo e del nono Fondo europeo di sviluppo a favore della Somalia (presentata dalla Commissione) RELAZIONE L'articolo 93, paragrafo 6, dell'accordo di partenariato ACP-CE prevede un sostegno speciale per paesi quali la Somalia. L'articolo consente al Consiglio dei ministri ACP-CE di decidere di accordare un sostegno speciale alla Somalia per il potenziamento di istituzioni e per attività di sviluppo economico e sociale, con particolare attenzione ai bisogni dei settori più vulnerabili della popolazione. Tale disposizione è stata applicata dalla decisione n. 3/2001, del 20 dicembre 2001, del Consiglio dei ministri ACP-CE[1], che ha stanziato un importo di 149 milioni di euro del nono FES a favore della Somalia per la cooperazione finanziaria e tecnica. A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE, la Comunità può aumentare l'assegnazione a favore del paese in questione in considerazione di esigenze particolari o di risultati eccezionali. L'articolo 5, paragrafo 2, dell'allegato IV prevede la possibilità di effettuare una revisione in circostanze eccezionali, indicate nelle disposizioni sull'aiuto umanitario e d'urgenza. Nel 2006 è stata effettuata una revisione ad hoc per la Somalia, la quale ha concluso che, alla luce di un'analisi delle esigenze e dei risultati e tenendo conto delle considerazioni specifiche per la Somalia, i fondi disponibili nel quadro della Strategia per l'attuazione di aiuti speciali alla Somalia (SISAS) 2002-2007 dovevano essere aumentati nei limiti delle risorse disponibili e previa decisione del Consiglio dei ministri ACP-CE. L'allegato progetto di decisione del Consiglio dei ministri ACP-CE che modifica la decisione n. 3/2001 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 20 dicembre 2001, concede un'assegnazione supplementare di 36 144 798 euro del nono FES come finanziamento transitorio fino all'entrata in vigore del decimo FES. La Commissione invita pertanto il Consiglio ad adottare la decisione contenuta nell'allegato. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio dei ministri ACP-CE riguardo alla decisione che modifica la decisione n. 3/2001 del Consiglio dei ministri ACP-CE relativa all'assegnazione delle risorse dell'ottavo e del nono Fondo europeo di sviluppo a favore della Somalia IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, visti l'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000[2] e l'accordo riveduto firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005[3], visto l'accordo interno, del 18 settembre 2000, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato ACP-CE[4], vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Con la decisione n. 3/2001 del 20 dicembre 2001, il Consiglio dei ministri ACP-CE ha stanziato un importo di 149 milioni di euro del nono FES a favore della Somalia. (2) A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE, la Comunità può aumentare l'assegnazione a favore del paese in questione in considerazione di esigenze particolari o di risultati eccezionali. (3) L'articolo 5, paragrafo 2, dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE prevede la possibilità di effettuare una revisione in circostanze eccezionali, indicate nelle disposizioni sull'aiuto umanitario e d'urgenza. Alla luce delle conclusioni della revisione ad hoc del programma di cooperazione con la Somalia, occorre stanziare fondi supplementari del nono FES per garantire il proseguimento del sostegno alla popolazione della Somalia fino all'entrata in vigore del decimo FES. (4) Occorre definire la posizione della Comunità in seno al Consiglio dei ministri ACP-CE affinché quest'ultimo possa adottare una decisione in merito all'assegnazione di risorse supplementari del nono FES, DECIDE: Articolo 1 La posizione adottata dalla Comunità in seno al Consiglio dei ministri ACP-CE relativa all'assegnazione delle risorse del nono FES a favore della Somalia si fonda sul progetto di decisione del Consiglio dei ministri ACP-CE allegato al presente documento. Articolo 2 Possono essere accettate modifiche minori di tale progetto senza un'ulteriore decisione del Consiglio. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE che modifica la decisione n. 3/2001 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 20 dicembre 2001 relativa all'assegnazione delle risorse dell'ottavo e del nono Fondo europeo di sviluppo a favore della Somalia IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE, visti l'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000[5] e l'accordo riveduto firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005[6], in particolare l'articolo 93, paragrafo 6, considerando quanto segue: 1. In conformità dell'articolo 93, paragrafo 6, dell'accordo di partenariato ACP-CE, il Consiglio dei ministri ACP-CE ha la possibilità di accordare un sostegno speciale agli Stati ACP firmatari delle precedenti convenzioni ACP-CE che, mancando di istituzioni statali normalmente costituite, non sono stati in grado di firmare o ratificare l'accordo di partenariato ACP-CE. Il sostegno può essere concesso per il potenziamento di istituzioni e per attività di sviluppo economico e sociale, con particolare attenzione ai bisogni dei settori più vulnerabili della popolazione. Questa disposizione si applica alla Somalia. 2. Con la decisione n. 3/2001 del 20 dicembre 2001[7], il Consiglio dei ministri ACP-CE ha stanziato un importo di 149 milioni di euro del nono FES a favore della Somalia per la cooperazione finanziaria e tecnica. L'ordinatore principale del FES funge da ordinatore nazionale per la programmazione e l'esecuzione di tale assegnazione. 3. A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE, la Comunità può aumentare l'assegnazione a favore del paese in questione in considerazione di esigenze particolari o di risultati eccezionali. 4. L'articolo 5, paragrafo 2, dell'allegato IV prevede la possibilità di effettuare una revisione in circostanze eccezionali, indicate nelle disposizioni sull'aiuto umanitario e d'urgenza. Alla luce delle conclusioni della revisione ad hoc del programma di cooperazione con la Somalia, occorre stanziare fondi supplementari del nono FES per garantire il proseguimento del sostegno alla popolazione della Somalia fino all'entrata in vigore del decimo FES, DECIDE: Articolo unico (1) Nella decisione n. 3/2001 del Consiglio dei ministri ACP-CE è inserito il seguente articolo 3 bis: "Articolo 3 bis In base alle conclusioni della revisione ad hoc, è stanziato un importo supplementare di 36 144 798 euro del nono FES per la cooperazione finanziaria e tecnica a favore della Somalia prelevato dalla dotazione a lungo termine per lo sviluppo di cui all'articolo 3, lettera a) del protocollo finanziario di cui all'allegato I dell'accordo di partenariato ACP-CE." (2) La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio dei ministri ACP-CE Il Presidente [1] GU L 56 del 27.2.2002, pag. 23. [2] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. [3] GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4. [4] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 354. [5] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. [6] GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4. [7] GU L 56 del 27.2.2002, pag. 23.