52007DC0328

Relazione della Commissione al Consiglio a norma dell'articolo 9 della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato {SEC(2007) 808} /* COM/2007/0328 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 18.6.2007

COM(2007) 328 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

a norma dell'articolo 9 della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato {SEC(2007) 808}

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

a norma dell'articolo 9 della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato

1. INTRODUZIONE

Il Consiglio[1] ha adottato la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato[2] in forza del titolo VI del trattato sull'Unione europea. L'obiettivo della decisione quadro, secondo quanto recita il punto 10 del preambolo, è:

"... di garantire che sia la corruzione attiva sia quella passiva nel settore privato siano considerate illeciti penali in tutti gli Stati membri, che anche le persone giuridiche possano essere considerate colpevoli di tali reati e che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive."

Centrale è l'obbligo imposto agli Stati membri[3] di qualificare come illecito penale due tipi di condotta, che possono essere brevemente delineati come segue (con riferimento all'articolo 2 della decisione quadro):

- promettere, offrire o concedere un indebito vantaggio a una persona operante nel settore privato, affinché essa compia o ometta un atto in violazione di un dovere;

- sollecitare o ricevere un indebito vantaggio oppure accettare la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni lavorative nel settore privato, per compiere o per omettere un atto, in violazione di un dovere.

La Commissione ritiene di vitale importanza combattere la corruzione ovunque si presenti. La corruzione nel settore privato si ripercuote direttamente sulla competitività e sullo sviluppo economico. Contrastando la corruzione nel settore privato gli Stati membri rafforzeranno il mercato interno e le loro economie. Tali misure produrranno inoltre un effetto positivo sui rapporti che la Comunità europea ha con i suoi partner commerciali non appartenenti alla CE.

Sviluppo di strumenti giuridici

La prevenzione e la lotta alla corruzione costituiscono da lungo tempo una priorità della CE. A partire dal 1995, prima dell'adozione dell'azione comune sulla corruzione nel settore privato, la CE ha adottato una serie di strumenti giuridici in materia di corruzione, segnatamente:

- la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee[4] (1995) e i relativi protocolli;

- la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (1997)[5].

L'attenzione si è poi spostata sul settore privato con l'elaborazione dell'azione comune sulla corruzione nel settore privato [azione comune del 22 dicembre 1998 (98/742/GAI)][6]. L'azione comune è stata vista come il primo passo volto ad affrontare l'impatto della corruzione sul mercato interno e sugli scambi internazionali. Gli Stati membri sono stati chiamati a qualificare:

- come illecito penale la corruzione passiva e attiva nel settore privato, perlomeno nei casi di condotte che comportassero distorsione della concorrenza nell'aggiudicazione degli appalti;

- la responsabilità delle persone giuridiche in rapporto alla corruzione attiva.

Strumenti giuridici adottati, in materia di corruzione nel settore privato, da altre organizzazioni

È opportuno sottolineare che alla fine degli anni '90 anche il Consiglio d'Europa ha elaborato una serie di misure e strumenti, tra cui la convenzione penale sulla corruzione[7], per affrontare vari profili della corruzione. La convenzione contiene articoli sulla corruzione nel settore privato (corruzione attiva all'articolo 7 e corruzione passiva all'articolo 8). Si tratta di norme di portata più ampia rispetto all'approccio adottato nell'azione comune e successivamente nella decisione quadro, in quanto non sono circoscritte alle condotte che comportino una distorsione della concorrenza. La convenzione prevede anche una disposizione in materia di responsabilità delle persone giuridiche (articolo 18), che è più limitata rispetto a quella contenuta nella decisione quadro, in quanto non comprende la corruzione passiva. Benché sia nella decisione quadro sia nella convenzione si intenda come "persona giuridica" qualsiasi ente così definito a norma del diritto nazionale applicabile, il contesto è potenzialmente più ampio nella decisione quadro, giacché quest'ultima configura specificamente come illecito penale la corruzione passiva e attiva nelle attività professionali svolte nell'ambito di entità a scopo di lucro e senza scopo di lucro.

Finora tutti gli Stati membri hanno firmato la convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione, ma solo 19[8] l'hanno ratificata. Come consentito dal processo di ratifica, alcuni Stati membri hanno posto riserve in relazione a uno o più dei già citati articoli[9]. La seconda tornata di valutazione (2003-2005) condotta dal Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa, pur avendo riguardato anche la responsabilità delle persone giuridiche di cui all'articolo 18, non ha preso in considerazione gli articoli 7 e 8 sulla corruzione nel settore penale. Di conseguenza la presente relazione non contiene rimandi alle valutazioni del Consiglio d'Europa.

Anche le Nazioni Unite si sono occupate della corruzione nel settore privato. L'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) del 2003 non impone agli Stati membri di qualificare come illecito penale la corruzione nel settore privato. Esso si limita fondamentalmente a invitare le parti contraenti ad adottare misure atte a prevenire la corruzione nel settore privato, a migliorare gli standard contabili e di audit, a promuovere la trasparenza e a porre in essere sanzioni civili, amministrative e penali in caso di inosservanza di tali misure.

L'iniziativa danese

Nel luglio 2002 la Danimarca ha presentato un'iniziativa di decisione quadro[10] la cui adozione comporterebbe l'abrogazione dell'azione comune.

L'iniziativa ha delineato un quadro più ampio rispetto al passato prevedendo un riferimento specifico alla minaccia che la corruzione costituisce per "lo stato di diritto", alla distorsione della "concorrenza" che essa genera e al "corretto sviluppo economico" che essa ostacola (punto 7 del preambolo). Come recita il testo dell'iniziativa, l'obiettivo della decisione quadro è:

"in particolare di garantire che sia la corruzione attiva sia quella passiva nel settore privato siano considerati illeciti penali in tutti gli Stati membri, che anche le persone giuridiche possano essere considerate colpevoli di tali reati, e che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive" (punto 8 del preambolo).

Adozione della decisione quadro

Come risulta dal verbale della sessione del Consiglio che ha adottato la decisione quadro1, tre Stati membri (Germania, Irlanda e Italia) hanno messo a verbale una loro dichiarazione. L'Irlanda ha dichiarato che la nozione di "violazione di un dovere" (articolo 1), che si riferisce a un "comportamento sleale", non comprende la "denuncia di illeciti (le 'soffiate')". La Germania ha dichiarato che i termini "nell'ambito di attività professionali" (articolo 2, paragrafo 1), vanno interpretati nel senso di un riferimento ad attività inerenti all'acquisizione di beni o servizi commerciali. Sia la Germania sia l'Italia hanno dichiarato di volere limitare il campo di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, alle condotte che comportano, o potrebbero comportare, distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali (articolo 3, paragrafo 2).

2. SCOPO DELLA RELAZIONE E METODO DI VALUTAZIONE

Le decisioni quadro del Consiglio sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Esse non hanno efficacia diretta.

Dal momento che nell'ambito del terzo pilastro la Commissione non ha il potere di avviare una procedura di infrazione nei confronti di uno Stato membro, la presente relazione, per sua natura e finalità, si limita a una valutazione oggettiva delle misure di attuazione adottate.

Essa si concentra sugli articoli da 1 a 7 (con un breve richiamo all'articolo 10, ove opportuno) e riprende le dichiarazioni presentate dagli Stati membri a norma degli articoli 2 e 7; non esamina gli articoli 8, 9 e 11, in quanto le relative disposizioni non richiedono attuazione.

I criteri di valutazione cui si è attenuta la Commissione ai fini della presente relazione sono, in primo luogo, i criteri generali adottati nel 2001[11] per valutare l'attuazione delle decisioni quadro (effettiva efficacia, chiarezza e certezza del diritto, applicazione e attuazione entro il termine prescritto). In secondo luogo vengono impiegati anche criteri che attengono specificamente alla decisione quadro in esame e ulteriori precisazioni verranno fornite nell'ambito dell'analisi concernente i singoli articoli.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro, gli Stati membri erano tenuti ad adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della stessa anteriormente al 22 luglio 2005. L'articolo 9, paragrafo 2, imponeva agli Stati membri di trasmettere al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla decisione quadro.

Due Stati membri (NL e FI) hanno risposto fornendo alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali entro il termine stabilito. Altri 21 Stati membri hanno risposto più tardi: di questi la Repubblica ceca ha fornito copia dei relativi progetti legislativi (salvo che per gli articoli 5 e 6), mentre Grecia e Spagna hanno dichiarato che la legislazione era in fase di elaborazione senza però fornire a tutt'oggi alcun testo. Cipro e Malta non hanno ancora risposto.

Molti Stati membri hanno fatto pervenire una qualche nota di accompagnamento richiamando l'attenzione sulle eventuali dichiarazioni che intendevano fare ed altri hanno trasmesso una nota di accompagnamento e una tavola di concordanza per spiegare l'impostazione generale e specifica della propria legislazione, fornendo i pertinenti riferimenti normativi. Per quanto concerne l'obbligo di trasmissione del testo delle disposizioni di recepimento, la Danimarca non ha fatto pervenire alcun testo a corredo di un commento per il resto molto articolato, mentre nel caso di vari altri Stati membri si sono constatate omissioni parziali, su cui indicazioni più precise verranno fornite parallelamente all'analisi delle misure in questione.

La presente relazione esamina pertanto la legislazione e i commenti in materia di recepimento forniti da 20 Stati membri; contiene inoltre alcune osservazioni sui progetti legislativi fatti pervenire dalla Repubblica ceca.

Articolo 1 - Definizioni

Solo pochi Stati membri hanno fornito una risposta quantomeno parziale in merito a questo articolo e secondo la posizione espressa da alcuni altri Stati membri una risposta a questo proposito era superflua. La Commissione ritiene tuttavia che sarebbe estremamente utile disporre di informazioni sull'applicazione di queste definizioni nel diritto nazionale in modo che risulti chiaro come queste nozioni siano trattate negli ordinamenti interni. In assenza di queste informazioni la Commissione non può avere la certezza che la decisione quadro sia stata correttamente recepita; è ad esempio fondamentale disporre di informazioni sulla definizione di "persona giuridica" ai fini dell'analisi dell'attuazione dell'articolo 5.

Articolo 2 – Corruzione attiva e passiva nel settore privato

L'articolo 2 è l'articolo fondamentale della decisione quadro del 2003. Non si limita a definire la corruzione attiva e passiva configurandola come un illecito penale, ma estende anche l'ambito di applicazione del reato al di là del mercato interno, salvo nel caso in cui uno Stato membro dichiari esplicitamente di volerne limitare l'applicazione a tale ambito.

L'articolo 2 si è rivelato estremamente problematico per la maggior parte dei venti Stati membri al centro della presente relazione. Solo due (BE e UK) hanno dato corretta attuazione a ogni suo elemento. Si può tuttavia sostenere la stessa cosa anche per quanto concerne PT e IE, fatta eccezione per una delle norme contenute all'articolo 2, paragrafo 1. Benché si possa affermare che gli Stati membri abbiano in qualche misura qualificato la corruzione attiva e passiva nel settore privato come illecito penale, esiste una serie di questioni che non sono state affrontate in modo adeguato. Ciò è fonte di grande preoccupazione, in quanto le omissioni potrebbero con facilità determinare un'elusione della normativa. Gli Stati membri sono invitati a colmare con urgenza tali lacune.

È l'articolo 2, paragrafo 1, a imporre a carico degli Stati membri l'obbligo di qualificare come illecito penale la corruzione attiva e passiva nel settore privato posta in essere nell'ambito di attività professionali . Per rendere più agevole l'analisi, la legislazione è stata esaminata in rapporto ai sette elementi che caratterizzano le descrizioni – rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) – della corruzione attiva e della corruzione passiva. Dato che la legislazione degli Stati membri è molto simile per entrambe le fattispecie, le osservazioni che seguono si concentrano unicamente sul reato di corruzione attiva [articolo 2, paragrafo 1, lettera a)].

- "promettere, offrire o concedere"

Undici Stati membri hanno rispettato tale prescrizione, mentre 7 (EE, HU, IT, NL, PL, PT e SK) hanno omesso "offrire", il LU ha omesso "concedere" e la LV ha omesso "promettere".

- "direttamente o tramite un intermediario"

Tutti i 20 Stati membri cui si riferisce la presente relazione prevedono il reato di corruzione diretta. Ciononostante 8 Stati membri hanno omesso gli intermediari (AT, DE, FI, IT, NL, PL, SE e SI) oppure modificato la figura del reato così da prevedere la responsabilità dell'intermediario (EE) invece che della persona che ricorre all'intermediario.

- "una persona (...) che svolge funzioni direttive o lavorative"

Alcuni Stati membri non hanno contemplato l'intera gamma delle funzioni "direttive" (AT, DE, LV, SE) o "lavorative" (IT, LU, LV, PL) , mentre l'EE non ha fornito informazioni su questo punto.

- "entità del settore privato"

Questo punto è stato affrontato in modo chiaro da 18 Stati membri, mentre l'EE non ha fornito informazioni e il LU non ha presentato una definizione di "persona giuridica".

- "indebito vantaggio di qualsiasi natura"

Quattordici Stati membri rispettano questa prescrizione. Altri 5 (DE, EE, FI, LT e NL) non fanno però riferimento ai vantaggi immateriali. L'IE ha comunicato che era in corso l'elaborazione di norme su questo punto.

- "per essa stessa o per un terzo"

FR e EE non hanno fornito informazioni su questo punto. In 16 Stati membri costituisce reato "concedere un indebito vantaggio (...) ad una persona, per essa stessa o per un terzo", mentre nella legislazione di IT e NL manca il riferimento a un terzo.

- "compia o ometta un atto in violazione di un dovere"

Tredici Stati membri rispettano questa prescrizione. Quattro Stati membri (HU, PL, SE e SI) hanno tralasciato il verbo "omettere", mentre la DE e la LT hanno omesso "in violazione di un dovere". L'EE non ha fornito informazioni su questo punto.

Per quanto concerne la corruzione nell'ambito di entità senza scopo di lucro (articolo 2, paragrafo 2) spesso sono mancate le informazioni su cui basare una qualsivoglia analisi. Quando è stato possibile reperire altrove i dati pertinenti, ad esempio in relazione all'articolo 5 sulla responsabilità delle persone giuridiche, sono questi dati a essere stati utilizzati. La situazione resta tuttavia poco chiara per quanto concerne 10 Stati membri (AT, FI, HU, IT, LT, LU, LV, PL, SE e SK).

La decisione quadro stabilisce che uno Stato membro possa limitare l'ambito di applicazione del reato di corruzione attiva e passiva alle condotte che comportano distorsioni di concorrenza (articolo 2, paragrafo 3), imponendo però allo Stato membro in questione di fornire una dichiarazione in tal senso. L'articolo 2, paragrafo 4, della decisione quadro prevede non soltanto la comunicazione di tali dichiarazioni al Consiglio all'atto dell'adozione della decisione medesima, ma ne limita anche la validità a cinque anni a decorrere dal 22 luglio 2005, mentre l'articolo 2, paragrafo 5, impone al Consiglio di riesaminare anteriormente a tale scadenza se sia possibile prorogare tali dichiarazioni. Sono state prese in considerazione le dichiarazioni (articolo 2, paragrafo 3) che gli Stati membri hanno fatto in modo formale in sede di Consiglio o che hanno comunicato per lettera unitamente alla trasmissione del materiale relativo al recepimento. Le dichiarazioni sono state rese da DE, IT e PL. È di competenza del Consiglio valutare anteriormente al 22 luglio 2010 se sia possibile prorogare tali dichiarazioni (articolo 2, paragrafo 5). Anche l'Austria ha prodotto una dichiarazione, con la quale invocava la deroga di cui all'articolo 2, paragrafo 3, in relazione a ogni aspetto da essa non attuato dell'articolo 2. Secondo la Commissione l'approccio dell'AT va al di là del campo d'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, e l'AT è invitata a riesaminare la propria posizione.

Articolo 3 – Istigazione e favoreggiamento

Quest'articolo si concentra sulla partecipazione secondaria al reato di corruzione sotto forma di istigazione e favoreggiamento; non copre i tentativi di reato.

Complessivamente il livello di attuazione è risultato molto elevato: 18 Stati membri (AT, BE, DK, EE, FI, DE, HU, IE, IT, LT, LU, LV, NL, PL, PT, SE, SK e SL), hanno rispettato le prescrizioni dell'articolo 3 e lo stesso dicasi dell'UK (eccettuata la Scozia).

Articolo 4 – Sanzioni

L'articolo 4, oltre a prevedere al paragrafo 1 che le condotte costituenti reato siano passibili di sanzioni penali "effettive, proporzionate e dissuasive", al paragrafo 2 impone agli Stati membri di istituire sanzioni privative della libertà di durata massima compresa almeno tra uno e tre anni per i reati di corruzione attiva e passiva, ma non fa alcun riferimento ad altri tipi di sanzioni per casi meno gravi di corruzione attiva o passiva. L'articolo 4, paragrafo 3, è innovativo in quanto prescrive che, in conformità con i propri principi e norme costituzionali, gli Stati membri dispongano in determinate circostanze l'interdizione temporanea delle persone fisiche dall'esercizio, in una posizione e in una capacità simili, della specifica attività commerciale o altra comparabile in relazione alla quale esse hanno posto in essere il reato.

Va rilevato che vari Stati membri, nel fornire le informazioni relative all'articolo 4, paragrafo 1, hanno trascurato le sanzioni previste dall'articolo 3. Ove ciò è risultato possibile, si è provveduto a inserirle sulla base delle informazioni fornite in rapporto all'articolo 3.

Undici Stati membri (DK, EE, FI, DE, IE, IT, LT, LU, NL, PL e SE) hanno dato piena attuazione all'articolo 4.

Va segnalato che la pena detentiva massima prevista dall'AT è di durata inferiore al minimo della pena edittale più elevata di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione quadro.

La maggior parte degli Stati membri ha rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

Articolo 5 – Responsabilità delle persone giuridiche

Il tema della responsabilità delle persone giuridiche resta problematico per alcuni Stati membri. Tre Stati membri (AT, IT e SK) devono ancora completare la legislazione su questo punto oppure – come nel caso della Repubblica slovacca – le relative proposte legislative sono state respinte dal Parlamento e di conseguenza essi non hanno recepito né l'articolo 5, né l'articolo 6 della decisione quadro. L'Irlanda sta predisponendo la normativa destinata a dare specifica attuazione all'articolo 5, paragrafo 2.

Solo 5 Stati membri (LT, LU, NL, PL e SI) hanno dato piena attuazione all'articolo 5. Ben 13 hanno recepito l'articolo 5, paragrafo 1, mentre i risultati sono in qualche misura più modesti per quanto attiene all'articolo 5, paragrafo 2 (6 Stati membri) e all'articolo 5, paragrafo 3 (10 Stati membri). La particolare difficoltà dell'analisi, riconducibile alla carenza delle informazioni fornite dagli Stati membri, ha riguardato soprattutto l'articolo 5, paragrafi 2 e 3. Come già sopra evidenziato, si ritiene che l'articolo 5 meriti un attento esame in sede di eventuali relazioni future, in quanto 3 Stati membri devono ancora adottare le relative norme di attuazione.

Articolo 6 – Sanzioni per le persone giuridiche

Come già segnalato nell'analisi relativa all'articolo 5, tre Stati membri (AT, IT e SK) non dispongono di legislazione che abbia attuato l'articolo 5 e 6. Il Lussemburgo ha comunicato che è in fase di elaborazione una normativa che consenta l'irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico delle persone giuridiche.

Dato che sia l'articolo 5 sia l'articolo 6 si occupano delle persone giuridiche, i problemi e le lacune della legislazione degli Stati membri o delle informazioni fornite in merito all'articolo 5 hanno inciso sul grado di attuazione dell'articolo 6. Cinque Stati membri (DK, LT, NL, PL e SI) hanno pienamente recepito questo articolo. Per valutare la posizione di vari altri Stati membri occorrono ulteriori informazioni.

Gli Stati membri (BE e FI) che hanno comunicato l'entità della sanzione solo in quelle che erano le loro monete nazionali prima dell'introduzione dell'euro sono invitati a trasmettere gli importi delle sanzioni in euro ai fini di una valutazione.

Articolo 7 – Competenza

La Commissione, pur riconoscendo che le misure in materia di competenza caratterizzano sistematicamente le decisioni quadro, sollecita tuttavia gli Stati membri a fornire, a questo riguardo, informazioni di livello paragonabile a quelle fornite in merito agli articoli riguardanti profili specifici. Data la disomogeneità delle risposte fornite dagli Stati membri su questo articolo, in questa fase la Commissione ha potuto fornire solo un quadro incompleto della sua attuazione. Gli Stati membri sono invitati a trasmettere in tempo utile le informazioni mancanti ai fini dell'elaborazione di un'eventuale successiva relazione.

Lo scarso livello di attuazione è in parte ascrivibile alla carenza di informazioni; sulla base dei dati forniti si può affermare che solo 3 Stati membri (DK, DE e UK) abbiano recepito questo articolo. L'altro principale elemento che ha portato alla constatazione di uno scarso livello di attuazione ha riguardato la carenza di informazioni specificamente in merito agli illeciti commessi in parte nel territorio di uno Stato membro [articolo 7, paragrafo 1, lettera a)]. Ovviamente è possibile che la legislazione degli Stati membri presuma che il richiamo alla competenza giurisdizionale sugli illeciti commessi nel proprio territorio comprenda questo elemento, ma in assenza di un richiamo esplicito nel testo normativo o nei relativi commenti non è stato possibile ammettere tale ipotesi ai fini della presente analisi. È infine emerso chiaramente che molti Stati membri non hanno attuato nel loro ordinamento quanto è contemplato dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), che prevede l'esercizio di una competenza giurisdizionale sui reati commessi a vantaggio di una persona giuridica la cui sede principale è situata nel proprio territorio; essi hanno fornito una dichiarazione relativa alla non applicazione di tale disposizione oppure non hanno fornito alcuna informazione su questo punto nella loro risposta.

Articolo 10 – Applicazione territoriale

In relazione all'articolo 10 l'UK ha dichiarato che Gibilterra "intende recepire questa misura non appena i tempi legislativi lo consentiranno", ma finora non ha fatto pervenire il testo della normativa approvata.

Legislazione in fase di elaborazione – Repubblica ceca

La Repubblica ceca ha fatto pervenire una lettera di accompagnamento e una tabella comparativa con il testo delle sezioni pertinenti del suo progetto di codice penale. Salvo per gli articoli 5 e 6, essa ha comunicato alla Commissione che i suoi progetti di legge erano compatibili con le disposizioni della decisione quadro. In seguito tuttavia la Commissione non ha ricevuto aggiornamenti sull'iter di questi progetti legislativi e di conseguenza la Commissione formula solo osservazioni generali nell'allegato della presente relazione, giacché sembrerebbe che il testo sia ancora suscettibile di modifiche nel quadro delle procedure parlamentari.

3. TAPPE SUCCESSIVE IN RELAZIONE ALLA DECISIONE QUADRO

La Commissione coglie l'occasione per porre l'accento su due questioni che dovranno essere affrontate nei prossimi anni.

- "Riformulazione"

Come evidenziato dalla Commissione nella comunicazione "in merito alle conseguenze della sentenza 13.9.2005 della Corte (C-176/03 Commissione contro Consiglio)" [COM(2005) 583 definitivo, Bruxelles, 24.11.2005], la decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato è uno dei testi su cui si ripercuote la sentenza, la quale sembrerebbe indicare la necessità di modificare la base giuridica della decisione quadro in esame. Le ripercussioni sulla decisione quadro del Consiglio e l'impostazione da seguire verranno analizzate in seguito.

- Riesame dell'articolo 2 a opera del Consiglio secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 5

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, le dichiarazioni fatte dagli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, scadranno il 21 luglio 2010. Entro tale data il Consiglio è tenuto, in base all'articolo 2, paragrafo 5, a riesaminare l'articolo 2 "onde valutare se sia possibile prorogare le dichiarazioni di cui al paragrafo 3". Quattro Stati membri (AT, DE, IT e PL) hanno fatto dichiarazioni.

4. CONCLUSIONI

È opportuno rilevare che per loro natura le decisioni quadro[12] sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi di attuazione. Esse non hanno efficacia diretta. Dal momento che nell'ambito del terzo pilastro la Commissione non ha il potere di avviare una procedura di infrazione nei confronti di uno Stato membro, la presente relazione si limita, per sua natura e finalità, a una valutazione oggettiva delle misure di attuazione adottate da 23 Stati membri (in realtà 20 per i motivi precedentemente enunciati).

Tabella sinottica relativa alla portata dell'attuazione nei 20 Stati membri in esame

I = assenza di informazioni o informazioni insufficienti N = nessuna attuazione P = attuazione parziale T = attuazione totale

SM | Articolo 1 | Articolo 2 | Articolo 3 | Articolo 4 | Articolo 5 | Articolo 6 | Articolo 7, paragrafo 1 |

AT | I (PG) I (VD) | P | T | P | N | N | I |

BE | T (PG) T (VD) | T | T | I | P | I | P |

DE | 1 (PG) I (VD) | P | T | T | P | P | T |

DK | T (PG) I (VD) | P | T | T | P | T | T |

EE | T (PG) T (VD) | P | T | T | P | P | I |

FI | T (PG) I (VD) | P | T | T | P | P | I |

FR | I (PG) T (VD) | P | I | P | P | I | I |

HU | T (PG) I (VD) | P | T | P | I | P | P |

IE | T (PG) T (VD) | P | T | T | P | P | P |

IT | I (PG) I (VD) | P | T | T | N | N | P |

LT | T (PG) T (VD) | P | T | T | T | T | I |

LU | I (PG) I (VD) | P | T | T | T | P | P |

LV | I (PG) I (VD) | P | T | P | P | P | P |

NL | I (PG) T (VD) | P | T | T | T | T | P |

PL | T (PG) T (VD) | P | T | T | T | T | P |

PT | T (PG) T (VD) | P | T | P | P | P | P |

SE | I (PG) I (VD) | P | T | T | P | P | P |

SK | I (PG) I (VD) | P | T | P | N | N | P |

SI | T (PG) I (VD) | P | T | P | T | T | P |

UK | T (PG) I (VD) | T | T (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord) I (Scozia) | P | P | P | T |

Attuazione totale | 10 (PG) 8 (VD) | 2 | 18 | 11 | 5 | 5 | 3 |

(PG) = persona giuridica VD = violazione di un dovere

Osservazioni conclusive

La Commissione è preoccupata per il fatto che il recepimento da parte degli Stati membri della decisione quadro del Consiglio in esame sia ancora agli inizi. La Commissione ricorda agli Stati membri l'importanza da essi attribuita alla lotta contro la corruzione nel settore privato[13] e rileva inoltre che la stessa importanza si riflette anche nella convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 1999 e nella convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003. Una forte e organica legislazione nazionale è basilare per un'efficace tutela del settore privato di fronte a questa minaccia economica.

La Commissione invita tutti gli Stati membri a esaminare la presente relazione e a cogliere l'occasione per fornire alla Commissione stessa e al segretariato del Consiglio ogni altra informazione utile, in modo che vengano pienamente rispettati gli obblighi loro imposti dall'articolo 9 della decisione quadro. Essa sollecita inoltre gli Stati membri i quali hanno comunicato che stanno procedendo all'elaborazione della legislazione pertinente ad adottare al più presto le misure nazionali e a trasmetterne il testo al segretariato del Consiglio e alla Commissione per la relativa analisi. L'appello è rivolto in particolare alla Grecia e alla Spagna che nel 2005 hanno comunicato che era in corso l'elaborazione di progetti legislativi, ma non hanno però fornito in seguito alcun'altra informazione. È con preoccupazione, infine, che la Commissione rileva che a tutt'oggi 2 Stati membri (CY e MT) non hanno risposto e ciò in violazione dell'articolo 9; li sollecita pertanto a fornire senza ulteriore indugio informazioni complete circa il recepimento della decisione quadro.

Il documento di lavoro in allegato contiene un'analisi più dettagliata delle misure adottate dagli Stati membri, su cui si basa la valutazione della Commissione.

[1] 2524a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Agricoltura e pesca) svoltasi a Bruxelles il 22 luglio 2003.

[2] GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54.

[3] Nella presente relazione con "Stati membri" s'intende l'UE-25. Romania e Bulgaria saranno invitate a fornire il proprio contributo all'elaborazione di eventuali successive relazioni.

[4] GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

[5] GU C 195 del 25.6.1997, pag. 2.

[6] Azione comune, del 22 dicembre 1998, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, sulla corruzione nel settore privato (98/742/GAI), GU L 358 del 31.12.1998, pag. 2-4.

[7] Convenzione penale sulla corruzione (ETS n. 173, Strasburgo, 27.1.1999) http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/173.htm.

[8] Le eccezioni sono Austria, Francia, Germania, Grecia, Italia e Spagna.

[9] Belgio, Repubblica ceca, Polonia (articoli 7 e 8), Regno Unito (articolo 7) e Ungheria (articolo 8).

[10] Iniziativa del Regno di Danimarca in vista dell'adozione da parte del Consiglio di un progetto di decisione quadro relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU C 184 del 2.8.2002, pag. 5).

[11] COM(2001) 771 del 13.12.2001, punto 1.2.2.

[12] Articolo 34, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull'Unione europea.

[13] Punto 9 del preambolo della decisione quadro.