20.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 168/42


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono

COM(2006) 684 def. — 2006/0236 (COD)

(2007/C 168/08)

Il Consiglio, in data 4 dicembre 2006, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 95 e 133 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 21 marzo 2007, sulla base del progetto predisposto dal relatore RETUREAU.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 25 aprile 2007, nel corso della 435a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 128 voti favorevoli, 1 voto contrario e 5 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il Comitato concorda con la base giuridica (articolo 95 del Trattato CE) e il tipo di strumento prescelto (regolamento).

1.2

Poiché il Trattato CE non conferisce alla Commissione competenze proprie che le consentano di intervenire contro le crudeltà perpetrate sugli animali, per giunta al di fuori del territorio dell'UE, la Commissione può affrontare il problema soltanto nell'ambito delle sue competenze in materia di commercio e mercato interno delle pellicce, e in ragione della necessità di armonizzare le diverse legislazioni nazionali attualmente in vigore.

1.3

Il Comitato condivide l'idea della Commissione che soltanto il divieto totale potrà dissuadere gli importatori di capi di abbigliamento e di giocattoli dall'introdurre nel territorio dell'Unione elevati quantitativi di pellicce di cane e di gatto e altri prodotti derivati, contrastando in questo modo il traffico su grande scala di pellicce vietate.

1.4

Il Comitato auspica che venga data una definizione giuridica chiara della nozione di «pelliccia», che designi esplicitamente la pelliccia propriamente detta e le sue singole componenti (pelo, pelle), in modo da estendere il divieto a tutti gli usi possibili delle pellicce di cane e gatto.

1.5

Il Comitato insiste sulla necessità di utilizzare metodi di controllo efficaci e di ricorrere alla comitatologia per stabilire le modalità di controllo più accettabili.

2.   Motivazione

2.1

Con la proposta di regolamento in esame, che si fonda sull'articolo 95 del Trattato CE (mercato interno), la Commissione propone di vietare la produzione, l'importazione, l'esportazione e la vendita di pellicce di cane e di gatto nell'Unione europea.

2.2

Il regolamento proposto risponde alle richieste della società civile e del Parlamento europeo e costituisce una delle priorità della presidenza tedesca.

2.3

Pare che soprattutto in Asia cani e gatti vengano allevati e abbattuti in condizioni deplorevoli, e che le loro pellicce vengano poi utilizzate per la produzione di capi di abbigliamento, accessori e giocattoli. Sono state individuate pellicce di questa provenienza nel mercato interno europeo.

2.4

Le pellicce di cane e di gatto vengono generalmente trasformate con trattamenti chimici e tinture, e vendute con denominazioni che ne celano l'origine; è scientificamente difficile identificare l'esatta origine animale delle pellicce così trattate dall'aspetto e dalla struttura o attraverso l'analisi del DNA, poiché questo viene distrutto dal processo di lavorazione. A quanto sembra, soltanto la spettrometria di massa permetterebbe di determinare, attraverso un'analisi comparativa, l'origine esatta dell'animale in questione. I controlli doganali potrebbero quindi risultare estremamente difficili, e ciò spiega in particolare le deroghe previste all'articolo 4 del regolamento in esame.

2.4.1

Tale articolo prevede la possibilità di autorizzare il possesso, per uso personale, di indumenti o oggetti contenenti le pellicce vietate. A giudizio del Comitato invece il possesso, l'uso personale o la detenzione di beni privati di questo tipo in quantità molto limitate dovrebbero essere chiaramente esclusi dal campo d'applicazione del regolamento, al fine di evitare eccessivi oneri burocratici.

2.4.2

La questione del possibile utilizzo di pelli non ottenute da animali allevati espressamente per la produzione di pellicce e dotate di apposite etichette potrebbe essere deferita alla procedura di comitato.

2.5

Dal punto di vista della proporzionalità, il divieto totale di produzione, importazione e commercializzazione costituisce la sola misura possibile, dato il carattere illecito e non dichiarato di tali importazioni e il fatto che i consumatori sono indotti in errore dalla falsa etichettatura di indumenti e oggetti che possono contenere pellicce di cane o di gatto.

2.6

Numerosi Stati membri e taluni paesi terzi hanno già adottato misure proibitive di natura e portata diversa; l'intervento comunitario è giustificato dalla necessità di armonizzare il mercato interno.

2.7

La proposta istituisce un sistema di informazione e monitoraggio per l'identificazione delle pellicce vietate e i metodi impiegati a questo scopo. La comitatologia permetterà di stilare un elenco dei metodi accettabili per effettuare i controlli.

2.7.1

Gli Stati membri dovranno prevedere sanzioni proporzionate e dissuasive.

3.   Osservazioni generali

3.1

Il Comitato è d'accordo sulla base giuridica e sulla scelta del regolamento: infatti, nel caso dei cani e dei gatti non si può invocare il benessere degli animali, come avviene per il bestiame di allevamento.

3.2

Nella società europea cani e gatti sono diventati animali di compagnia e non vengono allevati per produrre carne o pellicce o per svolgere determinati lavori, ad eccezione di talune razze canine che vengono utilizzate per accompagnare e guidare i disabili o ritrovare persone scomparse, sepolte sotto le macerie o sotto la neve, e per svolgere altri compiti utili a fianco dell'uomo, il che non fa che renderle più care alla gente.

3.3

Poiché il Trattato CE non conferisce alla Commissione competenze proprie che le consentano di intervenire contro le crudeltà perpetrate sugli animali, per giunta al di fuori del territorio dell'UE, la Commissione può affrontare il problema in esame soltanto nell'ambito delle sue competenze in materia di commercio e di armonizzazione del mercato interno delle pellicce e dell'eliminazione degli ostacoli al commercio delle pellicce, in ragione della necessità di armonizzare le diverse legislazioni nazionali esistenti per evitare la frammentazione del mercato.

3.4

Tenuto conto delle serie difficoltà tecniche che comporta l'identificazione delle pellicce di cane e di gatto lavorate, una proposta che si fosse limitata a imporre obblighi di etichettatura sarebbe stata inefficace dal punto di vista pratico. Il Comitato condivide l'idea della Commissione che soltanto il divieto totale potrà dissuadere gli importatori di capi di abbigliamento e di giocattoli dall'introdurre nel territorio dell'Unione elevati quantitativi di pellicce di cane e di gatto e altri prodotti derivati, contrastando in questo modo il traffico su grande scala di pellicce vietate.

3.5

Una volta adottato, il regolamento dovrà essere notificato all'OMC in quanto barriera non tariffaria. Esso è conforme alle regole del commercio internazionale.

4.   Osservazioni specifiche

4.1

Il Comitato auspica che venga data una definizione giuridica chiara della nozione di «pelliccia», che designi esplicitamente la pelliccia propriamente detta e le sue singole componenti (pelo, pelle), in modo da estendere il divieto a tutti gli usi possibili delle pellicce di cane e gatto.

4.2

Il Comitato ritiene opportuno precisare che vanno evitati i controlli doganali sulle persone fisiche alle frontiere interne o esterne dell'UE per oggetti di uso strettamente personale il cui possesso è lecito in quantità molto limitate. Inoltre, lo scambio o la vendita di un capo di abbigliamento o la sua donazione a un'organizzazione di beneficenza non devono essere assimilati alle attività commerciali che rientrano nel campo di applicazione del regolamento in esame.

Bruxelles, 25 aprile 2007

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Dimitris DIMITRIADIS