25.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 172/1


Conclusioni del Consiglio sull'indicatore europeo di competenza linguistica

(2006/C 172/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto quanto segue:

l'obiettivo strategico, stabilito per l'Unione europea dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 e riaffermato dal Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001, di diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale;

il mandato del Consiglio europeo di Lisbona al Consiglio «Istruzione»di avviare una riflessione generale sui futuri obiettivi concreti dei sistemi d'istruzione, incentrata sulle preoccupazioni e priorità comuni nel rispetto delle diversità nazionali …  (1);

la risoluzione del Consiglio del 14 febbraio 2002 relativa alla promozione della diversità linguistica e dell'apprendimento delle lingue (2), che sottolinea tra l'altro quanto segue:

la conoscenza delle lingue è una delle competenze di base necessarie ad ogni cittadino per poter partecipare effettivamente alla società europea della conoscenza e favorisce pertanto sia l'integrazione nella società che la coesione sociale; e

tutte le lingue europee sono, dal punto di vista culturale, uguali in valore e dignità e costituiscono parte integrante della cultura e della civiltà europee,

e che invita gli Stati membri a istituire sistemi di convalida delle competenze linguistiche, sulla base del quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa;

le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 (3), che

hanno approvato il programma di lavoro dettagliato sul follow-up circa gli obiettivi dei sistemi d'istruzione e formazione in Europa (4),

hanno invitato ad intraprendere ulteriori azioni per migliorare la padronanza delle competenze di base, segnatamente mediante l'insegnamento di almeno due lingue straniere sin dall'infanzia, e

hanno invitato a fissare un indicatore di competenza linguistica nel 2003;

le conclusioni del Consiglio sui nuovi indicatori nel settore dell'istruzione e della formazione del maggio 2005 (5);

la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo L'indicatore europeo di competenza linguistica  (6);

il progetto di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (7), che definisce la comunicazione nelle lingue straniere come una competenza chiave;

la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni dal titolo Un nuovo quadro strategico per il multilinguismo  (8);

RIBADISCE che

le competenze in lingua straniera, oltre a concorrere a favorire la comprensione reciproca tra i popoli, sono un requisito fondamentale per una forza lavoro mobile e contribuiscono alla competitività dell'economia dell'Unione europea;

il controllo periodico del rendimento tramite l'uso di indicatori e parametri di riferimento è una parte essenziale del processo di Lisbona, che permette l'identificazione delle buone prassi in vista di fornire una guida strategica e orientamenti per le misure sia a breve che a lungo termine del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010»;

RICONOSCE che

sono necessarie misure per ovviare all'attuale mancanza di dati comparati affidabili sui risultati dell'insegnamento e dell'apprendimento delle lingue straniere;

tali misure devono essere basate su dati raccolti attraverso test obiettivi di competenza linguistica, preparati ed eseguiti in maniera tale da assicurare l'affidabilità, l'accuratezza e la validità dei dati in questione;

tali dati possono contribuire a individuare e mettere in comune le buone prassi nelle politiche linguistiche e nei metodi d'insegnamento delle lingue tramite un maggiore scambio di informazioni e di esperienze;

gli Stati membri hanno bisogno di un quadro più chiaro delle disposizioni pratiche e finanziarie necessarie a ciascuno di essi per attuare l'Indicatore europeo di competenza linguistica;

SOTTOLINEA che

l'elaborazione dell'indicatore dovrebbe rispettare pienamente la responsabilità degli Stati membri per l'organizzazione dei loro sistemi d'istruzione e non dovrebbe imporre un onere amministrativo o finanziario eccessivo alle organizzazioni e istituzioni interessate;

il metodo di raccolta dei dati dovrebbe tenere conto dei lavori precedentemente svolti in materia a livello internazionale, di Unione e di Stati membri ed essere concepito e attuato in maniera efficace in termini di costi;

l'indicatore europeo di competenza linguistica dev'essere istituito il più presto possibile, conformemente al seguente mandato:

dovrebbero essere raccolti dati sulle competenze nella prima e nella seconda lingua straniera:

mediante una serie comune di test eseguiti su un campione rappresentativo della popolazione bersaglio in ciascuno Stato membro;

sulla base di un campione rappresentativo di studenti del sistema d'istruzione e formazione al termine del livello 2 della classificazione ISCED;

ove una seconda lingua straniera non sia insegnata prima della fine del livello 2 ISCED, gli Stati membri possono, nella prima fase di raccolta dei dati, scegliere di rilevare dati sulla seconda lingua straniera da studenti che seguono il livello 3 ISCED;

per le lingue per le quali esiste un adeguato campione rappresentativo di studenti in un determinato Stato membro;

i punteggi dei test dovrebbero basarsi sulle scale del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (9);

poiché il rispetto della diversità linguistica è un valore essenziale dell'Unione europea, l'indicatore dovrebbe basarsi su dati concernenti la conoscenza di tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea insegnate nell'Unione come lingua straniera, ma per motivi pratici sarebbe opportuno che, nella prima fase di raccolta dei dati, i test siano messi a disposizione nelle lingue ufficiali dell'Unione europea più diffusamente insegnate negli Stati membri, nella misura in cui forniscano un campione di intervistati sufficientemente ampio.

gli Stati membri determinano autonomamente quali lingue ufficiali debbano essere oggetto di test;

l'indicatore dovrebbe valutare le quattro competenze attive e passive, ma per motivi pratici sarebbe opportuno che, nella prima fase di raccolta dei dati, i test siano messi a disposizione nelle tre competenze linguistiche che possono essere valutate più facilmente (comprensione orale, comprensione scritta ed espressione scritta);

la metodologia dei test dovrebbe essere messa a disposizione degli Stati membri che desiderino utilizzarla per elaborare autonomamente test in altre lingue;

dovrebbero essere raccolte anche informazioni appropriate sul contesto, per contribuire alla valutazione dei fattori sottostanti;

INVITA la Commissione:

a istituire quanto prima un comitato consultivo (il «Comitato consultivo ICLE») composto di un rappresentante per ciascuno Stato membro e un rappresentante del Consiglio d'Europa con il mandato di fornire alla Commissione una consulenza su questioni tecniche quali:

le specifiche del bando di gara per la creazione degli strumenti di controllo;

la valutazione del lavoro del contraente;

le modalità, le norme e i protocolli tecnici appropriati da impiegare per la raccolta dei dati negli Stati membri , tenendo conto della necessità di evitare oneri amministrativi e finanziari indebiti per gli Stati membri;

ad assegnare a tale comitato, per assistere gli Stati membri nella definizione delle implicazioni in termini di organizzazione e di risorse a livello nazionale, il compito iniziale di presentare un calendario dei lavori e una descrizione più dettagliata dell'elaborazione e dell'esecuzione dei test, compresi i seguenti elementi:

dimensioni del campione;

metodologia privilegiata;

modalità preferite di esecuzione dei test, prendendo in considerazione la possibilità di test elettronici;

dimensioni minime del campione necessarie perché sia messo a disposizione degli Stati membri un test per una certa lingua;

a riferire al Consiglio per iscritto entro la fine del 2006 sull'andamento dei lavori e, se del caso, su eventuali questioni in sospeso;

INVITA gli Stati membri:

ad adottare tutti i provvedimenti necessari per portare avanti il processo di istituzione dell'ICLE.


(1)  doc. SN 100/1/00 REV 1, punto 27.

(2)  GU C 50 del 23.2.2002, pag. 1.

(3)  SN 100/1/02 REV 1.

(4)  Adottato dal Consiglio «Istruzione» il 14 febbraio 2002 (GU C 142 del 14.6.2002, pag. 1).

(5)  GU C 141 del 10.6.2005, pag. 7.

(6)  doc. 11704/05 - COM(2005) 356 defin.

(7)  doc. 13425/05 - COM(2005) 548 defin.

(8)  doc. 14908/05 - COM(2005) 596 defin.

(9)  «Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment», elaborato dal Consiglio d'Europa.