27.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 319/1


ORIENTAMENTI COMUNITARI PER GLI AIUTI DI STATO NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE 2007-2013

(2006/C 319/01)

I.   INTRODUZIONE

(1)

L'articolo 33 del trattato definisce gli obiettivi della politica agricola comune. Nella definizione della politica agricola comune e dei suoi metodi specifici di applicazione occorre tener conto, da un lato, della particolare natura dell'attività agricola, riconducibile alla struttura peculiare di questo settore e alle disparità strutturali e naturali esistenti tra le varie regioni agricole e, dall'altro, dell'esigenza di apportare per gradi gli opportuni adeguamenti e della stretta interconnessione tra il settore dell'agricoltura e l'economia nel suo complesso. Il ricorso agli aiuti di Stato può essere giustificato soltanto se rispetta gli obiettivi di questa politica.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (1), ha riformato radicalmente le modalità di erogazione del sostegno comunitario agli agricoltori. Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (2), istituisce il quadro normativo per la politica dello sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 e ribadisce il ruolo di secondo pilastro della politica agricola comune assegnato allo sviluppo rurale. Gli articoli 88 e 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005 contengono disposizioni specifiche in materia di aiuti di Stato, mentre a norma del suo articolo 5 il sostegno erogato a favore di misure di sviluppo rurale deve essere conforme al trattato e al diritto derivato.

(3)

Poiché gli effetti economici di un aiuto non dipendono dal fatto che sia finanziato esclusivamente dallo Stato membro o cofinanziato dalla Comunità, la Commissione ritiene che in linea di massima occorra assicurare la coerenza tra la politica di controllo degli aiuti di Stato e l'erogazione del sostegno nell'ambito della politica agricola comune e della politica di sviluppo rurale.

(4)

Con lettera del 30 maggio 2005 gli Stati membri sono stati invitati a presentare proposte di semplificazione delle regole in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo. Il gruppo di lavoro sulle condizioni di concorrenza in agricoltura è stato consultato in merito ai presenti orientamenti nelle riunioni del 22 e 23 giugno e del 25 ottobre 2006.

II.   CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

(5)

I presenti orientamenti si applicano a tutti gli aiuti di Stato concessi per attività inerenti alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato. Essi si applicano a tutte le misure di aiuto, in qualsiasi forma, anche le misure di aiuto finanziate mediante tasse parafiscali, che rientrano nella definizione di aiuto di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. I presenti orientamenti non si applicano agli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (3). Il capitolo VII contiene regole per gli aiuti di Stato nel settore forestale, compresi gli aiuti per l'imboschimento di superfici agricole.

(6)

Ai fini dei presenti orientamenti, per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri) e i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), esclusi i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (5).

(7)

Ai fini dei presenti orientamenti, per «trasformazione di un prodotto agricolo» si intende qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita. La trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato in prodotti non compresi nel medesimo non rientra pertanto nel campo di applicazione dei presenti orientamenti.

(8)

Ai fini dei presenti orientamenti, per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività. Gli aiuti a favore della pubblicità dei prodotti agricoli rientrano nel campo di applicazione dei presenti orientamenti, mentre gli aiuti a favore della pubblicità di prodotti non compresi nell'allegato I sono disciplinati dalle normative trasversali sugli aiuti di Stato (6).

(9)

Ai fini dei presenti orientamenti, per «piccole o medie imprese (PMI)» si intendono le piccole e medie imprese rispondenti alle definizioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (7).

III.   PRINCIPI GENERALI

(10)

A norma dell'articolo 36 del trattato che istituisce la Comunità europea le regole di concorrenza si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio. Diversamente da altri settori, quindi, l'autorità della Commissione in materia di controllo e vigilanza sugli aiuti di Stato nel settore agricolo non deriva direttamente dal trattato, ma dalla normativa adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato ed è soggetta ad eventuali restrizioni stabilite dal Consiglio. Di fatto, tuttavia, tutti i regolamenti relativi alle organizzazioni comuni dei mercati prevedono l'applicazione ai relativi prodotti delle norme sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 87, 88 e 89 del trattato. Inoltre, l'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede espressamente l'applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato agli aiuti concessi dagli Stati membri a sostegno dello sviluppo rurale. Ne consegue che, fatte salve eventuali limitazioni o deroghe specifiche stabilite nei pertinenti regolamenti, le disposizioni del trattato sono interamente applicabili agli aiuti di Stato nel settore agricolo, ad eccezione degli aiuti destinati in particolare al numero limitato di prodotti non coperti da organizzazioni comuni di mercato (cfr. punto 21).

(11)

Benché gli articoli 87, 88 e 89 siano pienamente applicabili ai settori disciplinati da organizzazioni comuni di mercato, la loro applicazione rimane tuttavia subordinata alle disposizioni contenute nei regolamenti pertinenti. In altre parole, anche quando uno Stato membro si richiama alle disposizioni degli articoli 87, 88 e 89, queste non prevalgono sulle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione di quel settore di mercato (8). In nessun caso, quindi, la Commissione può autorizzare un aiuto incompatibile con le disposizioni che disciplinano un'organizzazione comune di mercato o che perturberebbe il corretto funzionamento di quest'ultima.

(12)

La Commissione non autorizzerà aiuti per attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, né aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione o per la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione o per altre spese correnti connesse all'attività di esportazione in altri Stati membri. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di prodotti nuovi ovvero di prodotti già esistenti su un nuovo mercato.

(13)

Tenendo conto delle regole specifiche applicabili all'aiuto alimentare erogato ai paesi terzi, la Commissione di norma non autorizza aiuti di Stato per l'acquisto di prodotti agricoli nella Comunità che saranno consegnati come aiuto alimentare nei paesi terzi.

(14)

I presenti orientamenti si applicano fatte salve eventuali deroghe specifiche stabilite dai trattati o dalla normativa comunitaria.

(15)

Per poter essere considerate compatibili con il mercato comune, le misure di aiuto devono includere una componente di incentivo o esigere una contropartita da parte del beneficiario. Fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalla normativa comunitaria o dai presenti orientamenti, gli aiuti di Stato unilaterali intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o dell'unità dei mezzi di produzione sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. Inoltre, per la loro stessa natura, tali aiuti possono interferire con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato.

(16)

Per lo stesso motivo, un aiuto concesso con effetto retroattivo per attività già intraprese dal beneficiario non presenta la necessaria componente di incentivo e va pertanto considerato un aiuto al funzionamento, poiché l'unico suo scopo è di sollevare il beneficiario da un onere finanziario. Per ottimizzare l'effetto di incentivo dell'aiuto e per poter dimostrare più facilmente tale effetto nell'ambito di una notifica, nell'istituire le regole di ammissibilità gli Stati membri prevedono le tappe seguenti prima dell'erogazione dell'aiuto.

Gli aiuti previsti da un regime di aiuti sono concessi esclusivamente per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il regime sia stato istituito e dichiarato compatibile con il trattato dalla Commissione.

Se il regime di aiuto crea un diritto automatico a percepire l'aiuto, senza richiedere ulteriori passi a livello amministrativo, l'aiuto medesimo può essere concesso esclusivamente per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il regime sia stato istituito e dichiarato compatibile con il trattato dalla Commissione.

Se il regime di aiuto richiede la presentazione di una domanda all'autorità competente, l'aiuto medesimo può essere concesso esclusivamente per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il regime deve essere stato istituito e dichiarato compatibile con il trattato dalla Commissione;

b)

deve essere stata debitamente presentata una domanda di aiuto all'autorità competente;

c)

la domanda deve essere stata accettata dall'autorità competente in modo da vincolare quest'ultima a concedere l'aiuto, con l'indicazione precisa dell'importo dell'aiuto da concedere oppure delle modalità di calcolo di tale importo; le autorità competenti possono accettare una domanda solo se il bilancio disponibile per l'aiuto o per il regime di aiuti non è esaurito.

Gli aiuti individuali non contemplati da un regime di aiuti possono essere concessi soltanto per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano state soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c).

Questi requisiti non si applicano ai regimi di aiuti di natura compensativa.

(17)

Date le analogie tra le imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e le imprese non agricole, in particolare nel settore della trasformazione dei prodotti alimentari, è opportuno armonizzare le norme in materia di aiuti di Stato applicabili alle imprese dedite alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli con quelle applicabili alle imprese non agricole. È opportuno applicare tale approccio agli aiuti di Stato concessi per qualsiasi finalità, ad esempio per gli aiuti a favore degli investimenti, della tutela ambientale o dell'assistenza tecnica. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha già inserito la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli nei seguenti atti:

a)

nel progetto di regolamento relativo agli aiuti de minimis, che sostituirà il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (9);

b)

nel regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1857/2006;

c)

nel regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (10).

(18)

In seguito a tale armonizzazione con le regole applicabili alle imprese non agricole è probabile che le grandi imprese non siano più ammissibili a determinati tipi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'assistenza tecnica sotto forma di servizi di consulenza. Sotto questo profilo, il sostegno alle grandi imprese sarà limitato in futuro al sostegno de minimis.

(19)

A meno che i presenti orientamenti non facciano espressamente riferimento al settore agricolo anziché alla produzione primaria (agricoltori) o alla trasformazione e commercializzazione, gli aiuti a favore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli sono dichiarati compatibili con l'articolo 87, paragrafi 2 o 3 del trattato, solo se può essere dichiarata compatibile la concessione dei medesimi ad imprese non agricole, eccettuati specifici settori quali i trasporti e la pesca.

(20)

Poiché nella valutazione degli aiuti intesi a favorire le regioni svantaggiate ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005 si deve tener conto delle condizioni peculiari della produzione agricola primaria, gli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (11) non si applicano alla produzione primaria. Essi si applicano tuttavia alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli nella misura indicata dai presenti orientamenti.

(21)

Come già rammentato, alcuni tipi di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato non sono ancora disciplinati da un'organizzazione comune di mercato, in particolare le patate diverse da quelle da fecola, le carni equine, il caffè, gli aceti di alcole e il sughero. In assenza di un'organizzazione comune di mercato per tali prodotti, agli aiuti di Stato ad essi specificamente destinati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (12). A norma di tale articolo a questi aiuti si applicano soltanto le disposizioni di cui all'articolo 88, paragrafo 1, e la prima frase dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Gli Stati membri sono pertanto tenuti ad informare la Commissione con sufficiente anticipo per consentirle di presentare le proprie osservazioni in merito a eventuali concessioni o modificazioni degli aiuti. La Commissione non può peraltro opporsi alla loro concessione con l'adozione di una decisione finale negativa. Nel valutare tali aiuti la Commissione dovrà tener conto dell'assenza di un'organizzazione comune dei mercati a livello comunitario e del fatto che il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha sancito il principio secondo cui il sostegno è di norma erogato sotto forma di pagamento disaccoppiato, ovvero non legato a un prodotto specifico o alla quantità prodotta. Va altresì notato che alcune organizzazioni comuni di mercato non prevedono alcun sostegno comunitario interno. La Commissione non solleverà obiezioni se i regimi di aiuti nazionali rispettano il principio sopra richiamato, anche se le misure previste costituiscono aiuti al funzionamento che di norma sarebbero vietati. Nel formulare le proprie osservazioni la Commissione terrà anche conto del rischio che l'erogazione di un aiuto ad un prodotto non soggetto ad un'organizzazione comune di mercato favorisca la produzione di un prodotto soggetto a una simile organizzazione. Questo vale in particolare nel caso delle patate. Qualora uno Stato membro non tenga conto delle sue osservazioni e raccomandazioni, la Commissione si riserva di ricorrere all'articolo 226 del trattato.

(22)

L'articolo 6 del trattato stabilisce che «le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile». Le azioni di cui all'articolo 3 riguardano la politica agricola e la politica della concorrenza. In futuro, pertanto, le notifiche degli aiuti di Stato dovranno riservare un'attenzione particolare alle questioni ambientali, anche se i regimi di aiuto considerati non riguardano specificamente il settore ambientale. Ad esempio, nel caso di un regime di aiuti agli investimenti destinati ad aumentare la produzione, che comportino un maggiore utilizzo di risorse scarse o un maggiore inquinamento, sarà necessario dimostrare che il regime non determinerà una violazione della normativa comunitaria in materia di tutela ambientale, né causerà in altro modo danni all'ambiente. In futuro tutte le notifiche di aiuti di Stato dovranno contenere una valutazione del previsto impatto ambientale dell'attività beneficiaria dell'aiuto. In molti casi per soddisfare questo requisito basterà semplicemente confermare che non si prevede alcun impatto ambientale. La Commissione si riserva di esigere informazioni, impegni e condizioni supplementari se li ritiene necessari a garantire un'adeguata tutela ambientale.

(23)

La Commissione valuterà caso per caso le misure di aiuto non contemplate nei presenti orientamenti, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 87, 88 e 89 del trattato, della politica agricola comune e della politica di sviluppo rurale della Comunità. Gli Stati membri che propongono misure di sostegno al settore agricolo non contemplate dai presenti orientamenti dovranno fornire una valutazione economica dell'impatto positivo della misura, in termini di sviluppo del settore agricolo e dei rischi di distorsioni della concorrenza connessi alle misure proposte. La Commissione autorizzerà queste misure soltanto se il loro contributo positivo allo sviluppo del settore è chiaramente predominante sui rischi di distorsione della concorrenza.

(24)

Salvo se altrimenti precisato, tutte le aliquote di aiuto nei presenti orientamenti sono indicate come valore totale degli aiuti, espresso in percentuale del volume dei costi ammissibili (equivalente sovvenzione lorda).

IV.   MISURE DI SVILUPPO RURALE

(25)

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede una serie di misure di sostegno allo sviluppo rurale. Il presente capitolo degli orientamenti stabilisce le regole applicabili agli aiuti di Stato a favore di misure di sostegno dello sviluppo rurale e di alcune altre misure strettamente connesse allo sviluppo rurale.

(26)

Per garantire la coerenza tra le misure di sviluppo rurale proposte per il cofinanziamento nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale istituiti dagli Stati membri e le misure di sviluppo rurale finanziate attraverso gli aiuti di Stato, ogni notifica relativa ad aiuti per investimenti (capitoli IV.A e IV.B), ad aiuti per la tutela ambientale e per il benessere degli animali (capitolo IV.C), ad aiuti volti a compensare gli svantaggi naturali in determinate regioni (capitolo IV.D), ad aiuti per il rispetto delle norme (capitolo IV.E) e ad aiuti per l'insediamento di giovani agricoltori (capitolo IV.F) deve essere accompagnata da una documentazione che dimostri in che modo le misure di aiuto di Stato si inseriscono nei relativi programmi di sviluppo rurale e sono coerenti con essi. Non saranno autorizzati gli aiuti di Stato non coerenti con il pertinente programma di sviluppo rurale e in particolare gli aiuti di Stato che portano ad un aumento della capacità per la quale non si possono trovare sbocchi normali sul mercato.

IV.A.   Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole

(27)

Il presente sottocapitolo si applica agli investimenti connessi con la produzione primaria dei prodotti che rientrano nell'allegato I del trattato. Non si applica invece agli investimenti realizzati nell'azienda agricola per la trasformazione e la commercializzazione degli stessi prodotti.

IV.A.1.   Analisi

(28)

Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:

a)

allo scopo di ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e promuovere l'innovazione, l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede un sostegno a favore di investimenti materiali e/o immateriali che migliorino il rendimento globale dell'azienda agricola;

b)

in conformità dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiti obbligatori di nuova introduzione. In tal caso, all'azienda agricola può essere accordata una proroga non superiore a 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei suoi confronti, affinché possa conformarvisi. Nel caso di giovani agricoltori beneficiari dell'aiuto all'insediamento, il sostegno può essere concesso per gli investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari in vigore, se specificati nel piano aziendale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005. Il periodo di proroga entro cui occorre conformarsi ai requisiti non può superare 36 mesi dalla data di insediamento;

c)

a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono vietati gli aiuti di Stato per l'ammodernamento delle aziende agricole che superano le percentuali fissate nell'allegato del medesimo regolamento, ossia:

i)

60 % del costo dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricoltori nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005;

ii)

50 % del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005;

iii)

50 % del costo dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricoltori in altre zone;

iv)

40 % del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori in altre zone;

v)

75 % del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (13);

vi)

75 % del costo dell'investimento ammissibile negli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1o maggio 2004 e il 1o gennaio 2007, per l'attuazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (14) entro un termine massimo di quattro anni dalla data di adesione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva;

d)

il divieto di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 non si applica agli aiuti per investimenti realizzati principalmente nell'interesse pubblico, in relazione alla conservazione dei paesaggi tradizionali modellati da attività agricole e forestali o al trasferimento di fabbricati aziendali, finalizzati alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o intesi a migliorare le condizioni di igiene e di benessere degli animali nelle aziende zootecniche e le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro;

e)

qualora il trasferimento sia imposto da un esproprio che, in conformità alla legislazione dello Stato membro interessato, dà diritto ad indennizzo, il pagamento di tale indennizzo non verrà di norma considerato aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;

f)

gli Stati membri che ritardano l'applicazione di requisiti comunitari obbligatori oltre la data prevista dalla normativa comunitaria possono, attraverso tale ritardo, conferire un vantaggio ai propri agricoltori rispetto agli agricoltori degli Stati membri che si conformano ai nuovi requisiti entro i termini prescritti. Non è opportuno aumentare ulteriormente tale rischio di distorsione della concorrenza attraverso la concessione di sostanziosi aiuti di Stato agli agricoltori che sosterranno i costi connessi ai nuovi requisiti solo dopo la scadenza dei termini previsti dalla normativa comunitaria. Nel fissare un'adeguata intensità di aiuto per investimenti connessi al rispetto di requisiti di nuova introduzione occorrerà tuttavia tener conto del fatto che il rispetto di tali requisiti comporta spesso soltanto costi per l'agricoltore, non controbilanciati da un aumento del reddito potenziale. Per questo motivo occorrerebbe riservare l'intensità di aiuto più elevata agli investimenti per conformarsi ai requisiti di nuova introduzione realizzati nel rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria e concedere agli investimenti realizzati in ritardo una percentuale di aiuto inferiore. Tale percentuale dovrà essere proporzionale al ritardo e dovrebbe scendere a zero a partire da una certa data;

g)

per quanto riguarda l'attuazione della direttiva 91/676/CEE, è opportuno tenere conto dei problemi e dei bisogni specifici degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1o maggio 2004 e il 1o gennaio 2007;

h)

gli aiuti di Stato per l'acquisto di attrezzature di seconda mano dovrebbero essere accettati per le piccole e medie imprese nei casi in cui il costo inferiore di tali attrezzature possa costituire un utile primo passo verso la modernizzazione, in particolare per le aziende che partono da standard tecnici molto bassi e che dispongono di un modesto capitale. È invece opportuno che le grandi imprese percepiscano aiuti agli investimenti soltanto per l'acquisto di attrezzature nuove.

IV.A.2.   Orientamenti per gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole

(29)

Gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano tutte le condizioni previste dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006. Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 1857/2006, si possono concedere aiuti della stessa intensità e alle stesse condizioni previste dal citato articolo 4 per specifici prodotti agricoli e per le opere di drenaggio e gli impianti ed opere per l'irrigazione che non riducono del 25 % il precedente consumo di acqua. L'importo massimo dell'aiuto fissato dall'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1857/2006 non si applica.

(30)

Gli aiuti per la conservazione dei paesaggi tradizionali e per i fabbricati aziendali saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere c) o d), del trattato se soddisfano tutte le condizioni previste [dall'articolo 5 del regolamento di esenzione che sostituisce il regolamento (CE) n. 1/2004]. Tuttavia il limite di 10 000 EUR fissato [dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esenzione che sostituisce il regolamento (CE) n. 1/2004] potrà essere superato in casi debitamente giustificati.

(31)

Gli aiuti per il trasferimento di fabbricati aziendali realizzato nell'interesse pubblico saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano tutte le condizioni previste [dall'articolo 6 del regolamento di esenzione che sostituisce il regolamento (CE) n. 1/2004].

(32)

Gli aiuti agli investimenti che danno luogo a costi aggiuntivi in relazione alla tutela e al miglioramento dell'ambiente, al miglioramento delle condizioni di igiene nelle aziende zootecniche o del benessere degli animali saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano tutte le condizioni previste [dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento di esenzione che sostituisce il regolamento (CE) n. 1/2004]. Per le spese connesse a investimenti realizzati dopo la scadenza dei termini previsti per conformarsi ai requisiti di nuova introduzione fissati [dall'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di esenzione che sostituisce il regolamento (CE) n. 1/2004], l'intensità massima di aiuto è pari:

a)

al 50 % degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e al 40 % degli investimenti ammissibili nelle altre zone per le spese sostenute nei tre anni successivi alla data entro la quale si sarebbe dovuto realizzare l'investimento nel rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria;

b)

le intensità massime di aiuto del 50 % e rispettivamente del 40 % di cui alla lettera a) sono ridotte rispettivamente al 25 % e al 20 % per le spese sostenute nel quarto anno successivo alla data entro la quale si sarebbe dovuto realizzare l'investimento e al 12,5 % e al 10 % per le spese sostenute nel quinto anno. Per le spese realizzate oltre il quinto anno non saranno autorizzati aiuti.

(33)

Saranno dichiarati compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato aiuti a copertura del 75 % dei costi aggiuntivi per investimenti realizzati negli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1o maggio 2004 e il 1o gennaio 2007 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2008 e rispettivamente fino al 31 dicembre 2010. Tale intensità di aiuto deve tuttavia essere limitata ai costi aggiuntivi ammissibili necessari e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva. La Commissione verificherà attentamente la compatibilità delle misure di aiuto proposte con i programmi d'azione elaborati in conformità alla direttiva 91/676/CEE.

(34)

Saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, purché beneficino del sostegno previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005, aiuti pari al 50 % degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e pari al 40 % degli investimenti ammissibili nelle altre zone per costi aggiuntivi per investimenti realizzati ai fini dell'attuazione della direttiva 91/676/CEE. Tale intensità di aiuto deve tuttavia essere limitata ai costi aggiuntivi ammissibili necessari e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva. La Commissione verificherà attentamente la compatibilità delle misure di aiuto proposte con i programmi d'azione elaborati in conformità alla direttiva 91/676/CEE. Le misure di aiuto per l'attuazione della direttiva 91/676/CEE che la Commissione ha dichiarato compatibili con il trattato prima della data di entrata in vigore dei presenti orientamenti possono proseguire fino al 31 dicembre 2008 conservando l'aliquota di aiuto autorizzata dalla Commissione.

(35)

Non saranno autorizzati aiuti per gli investimenti realizzati per conformarsi a requisiti nazionali o comunitari in vigore. Tuttavia saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, nella misura in cui figurino nel piano aziendale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli aiuti agli investimenti erogati ai giovani agricoltori per investimenti finalizzati a conformarsi a requisiti nazionali o comunitari vigenti. Tali aiuti saranno autorizzati ad un'aliquota fino al 60 % dell'importo dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricoltori nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e fino al 50 % degli investimenti ammissibili da essi realizzati nelle altre zone. L'aiuto deve essere limitato ai costi aggiuntivi sostenuti non oltre 36 mesi dalla data dell'insediamento per conformarsi ai requisiti.

(36)

Le notifiche relative ad aiuti per gli investimenti nelle aziende agricole devono essere accompagnate da una documentazione che dimostri che il sostegno è finalizzato a obiettivi chiaramente definiti, che riflettono precisi bisogni strutturali e territoriali e svantaggi strutturali.

(37)

Se un'organizzazione comune di mercato che comprende regimi di sostegno diretto, finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), prevede restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno comunitario a livello dei singoli agricoltori, delle singole aziende o dei singoli impianti di trasformazione, non potranno essere concessi aiuti di Stato a sostegno di investimenti che avrebbero come conseguenza un aumento della produzione superiore a tali restrizioni o limitazioni.

(38)

Per analogia, la Commissione applicherà inoltre le disposizioni di cui alla presente sezione agli investimenti nella produzione agricola primaria non realizzati da agricoltori, ad esempio all'acquisto da parte di associazioni di produttori di attrezzature da utilizzare in comune.

(39)

La Commissione non dichiarerà compatibili col trattato gli aiuti per l'acquisto di attrezzature di seconda mano concessi a favore di grandi imprese.

IV.B.   Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli

(40)

Il presente sottocapitolo si applica agli aiuti per investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

IV.B.1.   Analisi

(41)

Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:

a)

nella misura in cui il regolamento (CE) n. 1698/2005 precisa le aliquote di aiuto per il sostegno agli investimenti erogato alle piccole e medie imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, sono mantenute le stesse aliquote;

b)

il regolamento (CE) n. 1698/2005 esclude dal sostegno comunitario gli investimenti realizzati da determinate grandi imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. Tuttavia, date le analogie tra le grandi imprese agricole di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e le imprese non agricole, in particolare quelle attive nel settore della trasformazione dei prodotti alimentari, appare giustificato ammettere l'erogazione di aiuti di Stato a favore di tali imprese dedite alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei limiti delle aliquote massime di aiuto autorizzate dalla Commissione per imprese non agricole di pari dimensioni;

c)

l'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 ha istituito speciali aliquote massime di aiuto per gli aiuti agli investimenti concessi alle imprese non contemplate dall'articolo 2, paragrafo 1, della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (15), con meno di 750 dipendenti e/o un fatturato annuo non superiore a 200 mio EUR. Simili imprese sono considerate grandi imprese ai fini delle norme in materia di aiuti di Stato applicabili alle attività non agricole. Appare necessario dare indicazioni precise sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato a questa categoria «intermedia» di imprese onde evitare ogni incertezza sull'applicazione dell'aliquota di aiuto corretta. In particolare, sarebbe opportuno stabilire che alla definizione di tali imprese «intermedie» si applicano tutte le altre condizioni della citata raccomandazione 2003/361/CE, in particolare il criterio dell'autonomia e il calcolo del fatturato. Inoltre è opportuno riservare alle imprese intermedie con meno di 750 dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 mio EUR speciali aliquote massime di aiuto;

d)

gli aiuti intesi a promuovere la diversificazione dei produttori primari (gli agricoltori) in altre attività connesse alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli che rientrano nell'allegato I del trattato dovrebbero essere trattati alla stessa stregua degli aiuti concessi alle imprese — indipendenti dai produttori primari — attive nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli. Ad esempio, nel caso di un aiuto all'investimento in un macello si dovrebbero applicare le stesse norme, indipendentemente dal fatto che esso sia costruito all'interno o all'esterno di un'azienda agricola;

e)

benché possano rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli aiuti concessi per promuovere la diversificazione dei produttori primari (gli agricoltori) in attività non connesse alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli che rientrano nell'allegato I del trattato, quali l'agriturismo, lo sviluppo di attività artigianali o l'acquacoltura, esulano dall'ambito di applicazione dei presenti orientamenti. Tali aiuti continueranno pertanto ad essere valutati in base ai principi che la Commissione applica di consueto agli aiuti al di fuori del settore agricolo, in particolare in base alla regola de minimis, alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, agli orientamenti per gli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (16) e, ove appropriato, agli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (17);

f)

gli aiuti di Stato per l'acquisto di attrezzature di seconda mano dovrebbero essere ammessi per le piccole e medie imprese nei casi in cui il costo inferiore di tali attrezzature può costituire un utile primo passo verso la modernizzazione, in particolare per le aziende che partono da standard tecnici molto bassi e che dispongono di un modesto capitale. È invece opportuno che le grandi imprese beneficino di aiuti agli investimenti soltanto per l'acquisto di attrezzature nuove.

IV.B.2.   Orientamenti sugli aiuti a favore delle imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli

(42)

Gli aiuti agli investimenti concessi alle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) o c), del trattato se soddisfano tutte le condizioni previste da una delle disposizioni seguenti:

a)

l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 70/2001;

b)

il regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione;

c)

gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013. In tal caso l'intensità massima di aiuto derivante dall'applicazione di tali orientamenti può essere portata:

i)

al 50 % degli investimenti ammissibili nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 40 % degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale, in base alla mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario è una piccola o media impresa;

ii)

al 25 % degli investimenti ammissibili nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 20 % degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale, in base alla mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario ha meno di 750 dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 mio EUR, purché siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalla raccomandazione 2003/361/CE;

d)

nelle regioni non ammesse a beneficiare di aiuti a finalità regionale, per imprese che non sono piccole e medie imprese, ma che hanno meno di 750 dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 mio EUR, a condizione che il beneficiario rispetti tutte le altre condizioni previste dalla raccomandazione 2003/361/CE, un aiuto fino al 20 % degli investimenti ammissibili elencati negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 purché siano rispettate tutte le altre condizioni pertinenti previste dai medesimi orientamenti.

(43)

Salvo se altrimenti disposto nei presenti orientamenti, ad esempio per gli aiuti connessi alla tutela ambientale, la Commissione autorizzerà aiuti agli investimenti concessi alle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli che abbiano più di 750 dipendenti e/o un fatturato pari o superiore a 200 mio EUR esclusivamente se questi aiuti soddisfano tutte le condizioni definite negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, limitatamente al massimale stabilito nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013 nelle regioni ammissibili agli aiuti regionali. Gli investimenti che non soddisfano tali condizioni saranno di norma dichiarati non compatibili con il trattato. Non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

(44)

La Commissione dichiarerà compatibili col trattato gli aiuti per l'acquisto di attrezzature di seconda mano solo se sono concessi a favore di piccole e medie imprese.

(45)

Gli aiuti per gli investimenti le cui spese ammissibili siano superiori a 25 mio EUR, o se l'importo effettivo dell'aiuto supera i 12 mio EUR, devono essere appositamente notificati alla Commissione a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(46)

Le notifiche di aiuti agli investimenti connessi alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli devono essere accompagnate da una documentazione che dimostri che il sostegno è finalizzato a obiettivi chiaramente definiti, che riflettono precisi bisogni strutturali e territoriali e svantaggi strutturali.

(47)

Se un'organizzazione comune di mercato che comprende regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), prevede restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno comunitario a livello dei singoli agricoltori, delle singole aziende o dei singoli impianti di trasformazione, non potranno essere concessi aiuti di Stato a sostegno di investimenti che avrebbero come conseguenza un aumento della produzione superiore a tali restrizioni o limitazioni.

IV.C.   Aiuti per la tutela ambientale e per il benessere degli animali

(48)

Salvo se altrimenti specificato, il presente sottocapitolo si applica esclusivamente agli aiuti concessi ai produttori primari (agricoltori).

IV.C.1.   Principi generali

(49)

Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:

a)

a norma dell'articolo 174 del trattato, la politica della Comunità in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»;

b)

tutti i regimi di aiuti ambientali nel settore agricolo devono essere compatibili con gli obiettivi generali della politica comunitaria in materia ambientale. In particolare, i regimi di aiuto che non accordano sufficiente priorità all'eliminazione dell'inquinamento alla fonte o alla corretta applicazione del principio «chi inquina paga» non possono essere considerati compatibili con l'interesse comune e non sono pertanto autorizzati dalla Commissione;

c)

dall'adozione degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo nel 1999 (18), la politica comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della tutela ambientale ha subito profonde modifiche, ad esempio per quanto riguarda gli aiuti al funzionamento o a favore dell'energia rinnovabile. Le norme contenute negli orientamenti del 1999 risultano oggi in parte più rigorose di quelle vigenti in altri settori. Per evitare discriminazioni e permettere agli Stati membri di attuare la politica ambientale in maniera trasversale in tutti i settori, la Commissione ha più volte applicato anche al settore agricolo le norme elaborate per altri settori. Per questi motivi, a parte alcune misure che rimangono specifiche per il settore dell'agricoltura, come il sostegno agroambientale, in futuro la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (19) si applicherà anche al settore agricolo;

d)

gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003 impongono agli agricoltori il rispetto di determinati criteri di gestione obbligatori. L'articolo 5 istituisce l'obbligo di mantenere tutte le terre agricole in buone condizioni agronomiche e ambientali. Agli agricoltori che non rispettano queste prescrizioni non sono concessi aiuti ai sensi del presente capitolo, né sono concessi aiuti per la semplice osservanza di queste prescrizioni, salvo che ciò sia espressamente previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005, in particolare per quanto riguarda le indennità Natura 2000;

e)

gli aiuti per investimenti nel settore della produzione primaria saranno valutati secondo le norme generali di cui al precedente capitolo IV.A.

IV.C.2.   Aiuti per impegni agroambientali e per il benessere degli animali

IV.C.2.a.   Analisi

(50)

Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:

a)

il regolamento (CE) n. 1698/2005, in particolare agli articoli 39 e 40, stabilisce un quadro normativo per il sostegno comunitario ai metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale, nonché ai pagamenti per il benessere degli animali. Le modalità di applicazione adottate dalla Commissione fissano condizioni e requisiti supplementari. L'articolo 88, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005 vieta gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che assumono impegni agroambientali o per il benessere degli animali che non soddisfano le condizioni stabilite dagli articoli 39 e 40 del medesimo regolamento;

b)

a norma dell'articolo 88, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005, in casi debitamente giustificati possono essere accordati aiuti supplementari che superano i massimali fissati nell'allegato del medesimo regolamento in riferimento all'articolo 39, paragrafo 4, e all'articolo 40, paragrafo 3. Inoltre, in casi eccezionali debitamente motivati, è consentito derogare alla durata minima degli impegni prevista all'articolo 39, paragrafo 3, e all'articolo 40, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Per ragioni di chiarezza appare opportuno fissare condizioni che disciplinano l'applicazione di queste specifiche disposizioni in materia di aiuti di Stato. Un simile sostegno maggiorato può essere accettato solo per gli impegni che convogliano un vero e proprio cambiamento delle prassi agricole correnti e di cui sia dimostrabile l'effetto positivo sull'ambiente. Occorre adoperarsi per evitare che l'erogazione di aiuti, in valori assoluti, per ettaro o per capo di bestiame, dia luogo a squilibri nel livello generale del sostegno tra gli Stati membri, o addirittura accentui squilibri esistenti.

IV.C.2.b.   Orientamenti in materia di aiuti per impegni agroambientali e per il benessere degli animali

(51)

Gli aiuti per gli impegni agroambientali o relativi al benessere degli animali saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano tutte le condizioni di cui agli articoli 39 o 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e delle relative modalità di attuazione adottate dalla Commissione.

(52)

Quando notificano un aiuto di Stato a favore dell'assunzione di impegni agroambientali o per il benessere degli animali, gli Stati membri dovranno impegnarsi ad adattare il regime di aiuto per tener conto di eventuali modifiche del regolamento (CE) n. 1698/2005 o delle relative modalità di applicazione adottate dalla Commissione.

(53)

Gli Stati membri che desiderino erogare aiuti supplementari di importo superiore ai massimali stabiliti a norma degli articoli 39, paragrafo 4, oppure 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 devono dimostrare che la misura soddisfa tutte le condizioni stabilite in tale regolamento e nelle relative modalità di applicazione. Inoltre, devono fornire la giustificazione dei pagamenti aggiuntivi, corredata di una distinta dettagliata dei costi sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto.

(54)

Gli aiuti di importo superiore agli importi fissati nell'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 di norma saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato soltanto se sono concessi a fronte di spese supplementari e/o per perdite di reddito comprovate, in casi eccezionali tenendo conto di circostanze particolari debitamente giustificate, a favore di impegni che convogliano un vero e proprio cambiamento delle prassi agricole correnti e di cui sia dimostrabile l'effetto positivo sull'ambiente. Non può tuttavia essere autorizzata la concessione di simili aiuti più elevati agli agricoltori che si limitano a proporre di non modificare le prassi agricole correnti sulle terre di cui trattasi (ad esempio che si impegnino a non passare dal pascolo estensivo a forme di produzione più intensiva), a meno che non si possa dimostrare l'esistenza di vantaggi eccezionali sul piano della tutela dell'ambiente.

(55)

Se intende compensare i costi della transazione connessi all'assunzione di impegni agroambientali o per il benessere degli animali, lo Stato membro deve fornire elementi di prova dei costi sostenuti, presentando ad esempio un raffronto dei costi con le aziende che non hanno assunto tali impegni. Ne consegue che la Commissione non autorizzerà di norma aiuti di Stato a favore dei costi di transazione inerenti al proseguimento di impegni agroambientali o per il benessere degli animali già assunti in passato, a meno che lo Stato membro non dimostri che tali spese continuano a sussistere o che sono sostenute nuove spese di transazione.

(56)

Nella misura in cui i costi di transazione siano calcolati in base a costi medi e/o a imprese medie, gli Stati membri devono dimostrare l'assenza di sovracompensazione, in particolare delle grandi imprese. Per calcolare la compensazione gli Stati membri devono stabilire se i suddetti costi sono sostenuti per azienda o per ettaro.

(57)

Possono essere concessi aiuti fino al 100 % dei costi ammissibili a sostegno dei costi di investimenti non produttivi connessi alla realizzazione di impegni assunti nell'ambito di impegni agroambientali. Al riguardo, gli investimenti non produttivi non devono comportare aumenti netti del valore o della redditività dell'azienda agricola.

(58)

Qualora, in via eccezionale, propongano di erogare aiuti pubblici per impegni di durata inferiore a quella prevista dal regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri devono fornire una giustificazione dettagliata, in cui si dimostri che gli effetti ambientali della misura si possono pienamente esplicare nel periodo indicato. L'importo dell'aiuto proposto dovrebbe riflettere la durata più breve degli impegni assunti.

IV.C.3.   Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE

IV.C.3.a.   Analisi

(59)

Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:

a)

l'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede il versamento di un sostegno comunitario per compensare gli agricoltori dei costi sostenuti e della perdita di reddito imputabili agli svantaggi che comporta l'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (20), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (21) e della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (22);

b)

contrariamente dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (23), l'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005 limita la possibilità di compensazione agli effetti dell'attuazione delle tre direttive citate alla lettera a). Ne consegue che nell'ambito del presente capitolo è opportuno che non siano più autorizzati gli aiuti di Stato per la perdita di reddito o i costi aggiuntivi imputabili all'attuazione di altre norme comunitarie;

c)

per quanto riguarda il pagamento unico per azienda istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 e l'obbligo di mantenere le terre agricole in buone condizioni agronomiche e ambientali, ivi previsto all'articolo 5, è opportuno non erogare aiuti di Stato a favore delle spese connesse semplicemente al rispetto di questi requisiti.

IV.C.3.b.   Orientamenti

(60)

La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005, e alle relative modalità di applicazione adottate dalla Commissione. Potranno essere ammessi esclusivamente gli aiuti attinenti ad obblighi supplementari rispetto agli obblighi della condizionalità e alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Gli aiuti eventualmente concessi senza rispettare il principio «chi inquina paga» dovranno avere carattere eccezionale, temporaneo e decrescente.

IV.C.4.   Altri aiuti per la tutela dell'ambiente

(61)

Gli aiuti agli investimenti concessi agli agricoltori per la tutela dell'ambiente sono esaminati nel precedente capitolo IV.A.

(62)

La Commissione esaminerà qualsiasi altro aiuto a favore della tutela dell'ambiente tenendo conto della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, che pertanto è dichiarata applicabile al settore agricolo. In caso di modifica o sostituzione di tale disciplina si applicheranno le nuove disposizioni salvo se altrimenti specificato nelle medesime.

63)

Gli aiuti per la tutela dell'ambiente concessi alle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano tutte le condizioni previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente. Per gli investimenti a favore della tutela dell'ambiente, in applicazione delle regole sugli aiuti agli investimenti sopra descritti al capitolo IV.B, può essere applicato un massimale di aiuto più elevato.

IV.D.   Aiuti volti a compensare gli svantaggi naturali in determinate regioni

(64)

Il presente sottocapitolo si applica esclusivamente agli aiuti concessi alla produzione primaria (agricoltori).

IV.D.1.   Analisi

(65)

L'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede il pagamento di indennità pari a 250 EUR per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU) a favore delle zone montane caratterizzate da svantaggi naturali e di indennità fino a un massimo di 150 EUR per ettaro di SAU in altre zone con svantaggi naturali. In casi debitamente giustificati, possono essere concesse indennità superiori ai massimali, purché l'importo medio di tutte le indennità concesse a livello di Stato membro non superi tale massimale. L'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 vieta la concessione di aiuti di Stato agli agricoltori per compensare gli svantaggi naturali nelle zone montane e in altre zone svantaggiate se non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 37. Tuttavia, in casi debitamente giustificati, possono essere accordati aiuti supplementari oltre gli importi fissati a norma dell'articolo 37, paragrafo 3.

(66)

A norma dell'articolo 94, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, l'articolo 37 e l'articolo 88, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2010 subordinatamente all'adozione di un atto da parte del Consiglio secondo la procedura istituita all'articolo 37 del trattato. Fino ad allora, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, rimangono in vigore le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1257/1999, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 15 e l'articolo 51, paragrafo 3. Il regolamento (CE) n. 1783/2003, del 29 settembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (24) ha maggiorato il massimale medio per ettaro che può essere erogato in virtù dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1257/1999 portandolo da 200 a 250 EUR in circostanze debitamente giustificate da motivi oggettivi. Contrariamente all'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, l'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 vieta gli aiuti di Stato di importo superiore al massimale fissato nell'allegato del medesimo regolamento, ossia aiuti di importo superiore alla media di 250 EUR per ettaro.

(67)

In base all'esperienza acquisita dalla Commissione, è opportuno adottare un metodo coerente di calcolo dell'impatto economico degli svantaggi accertati che permetta, in particolare, di garantire che non vi sia alcuna sovracompensazione dell'impatto economico degli svantaggi naturali.

(68)

Occorre altresì evitare distorsioni della concorrenza e gravi squilibri nei livelli globali di sostegno tra gli Stati membri, per cui si ravvisa l'opportunità di fissare un limite massimo dei pagamenti compensativi.

(69)

Queste regole potranno essere riviste in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 37 e dell'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

IV.D.2.   Orientamenti

(70)

Fino all'entrata in vigore dell'articolo 37 e dell'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, la Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1 e paragrafo 2, primi due trattini, e all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e alle relative modalità di attuazione adottate dalla Commissione e purché i beneficiari adempiano gli obblighi della condizionalità.

(71)

Qualora gli aiuti di Stato siano associati a contributi erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999, il sostegno globale concesso agli agricoltori non deve superare gli importi determinati a norma dell'articolo 15 del medesimo regolamento.

(72)

A partire dall'entrata in vigore dell'articolo 37 e dell'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, la Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato che soddisfano tutte le condizioni di cui a tali articoli e alle relative modalità di attuazione adottate dal Consiglio o dalla Commissione.

(73)

In ogni caso, per gli aiuti concessi sia a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 che a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli aiuti di Stato saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato soltanto alle seguenti condizioni:

a)

lo Stato membro è tenuto a dimostrare l'effettiva esistenza degli svantaggi oggetto della compensazione e a produrre la prova che l'importo della medesima permette di evitare ogni sovracompensazione dell'effetto di tali svantaggi;

b)

il livello dei pagamenti compensativi deve essere proporzionato all'impatto economico degli svantaggi. Il livello dei pagamenti deve essere pertanto differenziato in base all'impatto relativo degli svantaggi nelle varie zone caratterizzate da svantaggi naturali. Ciò significa che se l'impatto medio degli svantaggi per ettaro di aziende tra loro comparabili varia per esempio del 20 %, sarà necessario differenziare in proporzione i pagamenti compensativi;

c)

per calcolare l'importo dei pagamenti compensativi si può tener conto soltanto dell'impatto economico di svantaggi permanenti su cui l'uomo non può intervenire. Non si terrà conto di svantaggi strutturali che possono essere superati attraverso l'ammodernamento delle aziende o con l'imposizione di imposte, la concessione di sussidi o l'attuazione della riforma della politica agricola comune;

d)

la Commissione verificherà l'assenza di sovracompensazione e la proporzionalità dei pagamenti avvalendosi di strumenti statistici armonizzati a livello comunitario. Se tali strumenti non sono disponibili o non sono sufficienti, si utilizzeranno altri dati, sempreché la Commissione possa accertarne la rappresentatività ai fini della verifica;

e)

i pagamenti compensativi devono riflettere l'impatto economico medio degli svantaggi per ettaro;

f)

l'importo della compensazione da concedere dovrà di norma essere stabilito comparando il reddito medio per ettaro di aziende situate nelle zone svantaggiate con il reddito di aziende delle stesse dimensioni che producono gli stessi prodotti situate in zone non svantaggiate dello stesso Stato membro. Il reddito di cui va tenuto conto a tal fine è il reddito diretto prodotto dall'attività agricola, al netto, in particolare, di imposte versate o sussidi ricevuti. Qualora sia considerato zona svantaggiata un intero Stato membro, il raffronto va fatto con zone simili situate in altri Stati membri in cui le condizioni di produzione siano comparabili con quelle del primo Stato membro, in particolare sotto il profilo climatico e geografico.

(74)

La Commissione, in conformità alle regole dello sviluppo rurale, si riserva di esigere pagamenti decrescenti a favore di aziende al di sopra di una determinata dimensione. A tal fine, le notifiche dovranno specificare la dimensione dell'azienda che beneficia di tali pagamenti.

IV.E.   Aiuto per il rispetto di requisiti obbligatori

(75)

Il presente sottocapitolo si applica esclusivamente agli aiuti concessi alla produzione primaria (agricoltori).

IV.E.1.   Analisi

(76)

Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:

a)

l'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede la concessione di un sostegno a parziale indennizzo delle spese sostenute e della perdita di reddito subita dagli agricoltori per conformarsi ai requisiti obbligatori prescritti dalla normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro;

b)

l'articolo 88, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005 vieta gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che si adeguano ai rigorosi requisiti prescritti dalla normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 31 del medesimo regolamento. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino i massimali fissati a norma del suddetto articolo per aiutare gli agricoltori a conformarsi alla normativa nazionale se questa va al di là dei requisiti comunitari;

c)

in assenza di normativa comunitaria, l'articolo 88, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005 vieta gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che si adeguano ai rigorosi requisiti prescritti dalla normativa nazionale in materia di tutela dell'ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 31 del medesimo regolamento. Tuttavia, se giustificati a norma dell'articolo 31, possono essere accordati aiuti supplementari superiori ai massimali fissati nell'allegato con riferimento al paragrafo 2 del medesimo articolo;

d)

per maggiore chiarezza è opportuno specificare quale possa essere considerato un «impatto considerevole sui normali costi di esercizio dell'azienda» e «un numero rilevante di agricoltori»;

e)

l'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1698/2005 limita a 10 000 EUR la compensazione totale che un agricoltore può percepire nel corso di un periodo massimo di 5 anni per spese sostenute e perdite di reddito derivanti dall'applicazione di una o più delle norme ivi elencate. La concessione di cospicui aiuti di Stato aggiuntivi, superiori a tale importo, può creare distorsioni della concorrenza, soprattutto in presenza di notevoli differenze del livello effettivo di sostegno tra Stati membri o tra regioni. Va detto anche che le grandi aziende agricole dovrebbero essere maggiormente in grado di sostenere l'impatto delle spese imputabili al rispetto dei nuovi requisiti obbligatori sui propri costi di esercizio, per cui si ravvisa l'opportunità di fissare un limite massimo, in valore assoluto, del sostegno;

f)

per i nuovi requisiti non basati sulle norme comunitarie, il sostegno dovrebbe limitarsi alle spese causate dall'osservanza di requisiti che rischiano di creare un reale svantaggio competitivo per gli agricoltori interessati.

IV.E.2.   Orientamenti

(77)

La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 31 e di cui all'articolo 88, paragrafi 5 o 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e previste nelle relative modalità di attuazione adottate dalla Commissione.

(78)

Gli aiuti che superino il massimale fissato nell'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 possono coprire al massimo l'80 % delle spese sostenute o della perdita di reddito subita dagli agricoltori. Gli aiuti non possono superare complessivamente 12 000 EUR per azienda, tenendo conto anche del sostegno comunitario eventualmente concesso. Nel caso in cui sia concessa una compensazione per conformarsi a più di una norma, tale importo massimo non deve essere superato nel corso di qualunque periodo di cinque anni.

(79)

Possono essere erogati aiuti esclusivamente per il rispetto di norme di cui, se calcolate con riferimento ad una azienda media del settore e allo Stato membro considerato, si possa dimostrare che sono la causa diretta di:

a)

un aumento del 5 % almeno dei costi di esercizio relativi al prodotto o ai prodotti a cui si riferisce la norma o

b)

una perdita di reddito pari ad almeno il 10 % dei profitti netti ottenuti dal prodotto o dai prodotti a cui si riferisce la norma.

(80)

Il sostegno può essere concesso esclusivamente per conformarsi a norme che implicano maggiori costi di esercizio o maggiori perdite di reddito nel 25 % almeno di tutte le aziende agricole del settore o sottosettore dello Stato membro a cui si riferisce la norma.

(81)

Per quanto riguarda le norme nazionali, gli Stati membri devono dimostrare che l'introduzione della norma in parola a livello nazionale rischierebbe di provocare un marcato svantaggio competitivo per i produttori interessati. Tale svantaggio deve essere dimostrato in base alla media dei margini di profitto netti delle aziende medie del settore o sottosettore a cui si applica la norma.

IV.F.   Aiuto all'insediamento dei giovani agricoltori

(82)

Il presente sottocapitolo si applica esclusivamente agli aiuti concessi alla produzione primaria (agricoltori).

IV.F.1.   Analisi

(83)

Il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori è idoneo a incoraggiare lo sviluppo globale del settore e a prevenire l'esodo rurale. L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede pertanto un regime comunitario di sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori.

IV.F.2.   Orientamenti

(84)

La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato a favore dell'insediamento dei giovani agricoltori se soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e previste nelle relative modalità di attuazione adottate dalla Commissione.

IV.G.   Aiuti al prepensionamento e alla cessazione dell'attività agricola

(85)

Il presente capitolo si applica esclusivamente agli aiuti concessi alla produzione primaria (agricoltori).

IV.G.1.   Analisi

(86)

Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:

l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede un sostegno a favore del prepensionamento. Purché pongano come condizione la cessazione permanente e definitiva di ogni attività agricola a fini commerciali, simili regimi di aiuto hanno un impatto limitato sulla concorrenza e contribuiscono invece allo sviluppo complessivo del settore nel lungo periodo.

IV.G.2.   Orientamenti

(87)

La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato a favore del prepensionamento se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005. La Commissione autorizzerà pagamenti superiori ai massimali fissati nel suddetto regolamento se lo Stato membro è in grado di dimostrare che il pagamento percepito non viene trasferito ad agricoltori in attività.

(88)

La Commissione autorizzerà gli aiuti di Stato a favore del ritiro degli agricoltori da qualsiasi attività agricola purché siano subordinati alla cessazione permanente e definitiva di ogni attività agricola a fini commerciali.

IV.H.   Aiuti a favore delle organizzazioni di produttori

IV.H.1.   Analisi

(89)

Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni. A causa della natura incostante della produzione agricola, la Commissione ha sempre considerato con favore la concessione di aiuti all'avviamento che incentivino la costituzione di organizzazioni di produttori, in modo da concentrare l'offerta e adeguare la produzione alle esigenze del mercato. Per focalizzare il sostegno sulle piccole organizzazioni di produttori ed evitare la concessione di importi ingenti è opportuno tuttavia riservare la concessione di simili aiuti alle piccole e medie imprese, nei limiti di un massimale.

IV.H.2.   Orientamenti

(90)

La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato all'avviamento di organizzazioni di produttori se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 9 del progetto di regolamento di esenzione].

(91)

Il presente capitolo non riguarda gli aiuti concessi ad altre associazioni agricole che svolgono funzioni a livello della produzione agricola, quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione nelle aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato. La Commissione applicherà tuttavia i principi esposti in questo capitolo agli aiuti erogati a copertura dei costi di avviamento delle organizzazioni di produttori responsabili della supervisione dell'uso delle denominazioni di origine o dei marchi di qualità.

(92)

Gli aiuti concessi alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori a copertura di spese non connesse ai costi di avviamento, quali investimenti o attività promozionali, saranno valutati in conformità alla normativa che disciplina questo tipo di aiuti.

(93)

L'autorizzazione di regimi di aiuti a norma del presente capitolo sarà subordinata all'obbligo di adattamento degli stessi per tener conto di eventuali modifiche dei regolamenti che disciplinano le organizzazioni comuni di mercato.

(94)

In alternativa alla concessione di aiuti alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori, possono essere erogati aiuti di pari importo globale direttamente ai produttori a titolo di compenso dei contributi versati per le spese amministrative di dette organizzazioni nel quinquennio successivo alla loro costituzione. La Commissione non autorizzerà la concessione di aiuti di Stato a copertura dei costi contemplati dal presente sottocapitolo a favore di grandi imprese.

IV.I.   Aiuti per la ricomposizione fondiaria

IV.I.1.   Analisi

(95)

Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:

a)

il sostegno per la ricomposizione fondiaria tende a incoraggiare lo sviluppo del settore nel suo insieme e a migliorare le infrastrutture. L'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede pertanto un regime comunitario di sostegno per la ricomposizione fondiaria;

b)

gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo 2000-2006 hanno stabilito le regole che disciplinano la concessione dell'aiuto per la ricomposizione fondiaria; lo scopo di tali aiuti è quello di favorire lo scambio di particelle agricole e agevolare la creazione di aziende economicamente vitali;

c)

dall'esperienza emerge che è possibile mantenere gli aiuti per la ricomposizione fondiaria, in considerazione del loro valido contributo allo sviluppo del settore dell'agricoltura e dei loro effetti limitati sulla concorrenza.

IV.I.2.   Orientamenti

(96)

La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato per la ricomposizione fondiaria se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 13 del nuovo di regolamento di esenzione].

IV.J.   Aiuti destinati a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità

IV.J.1.   Analisi

(97)

Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:

a)

in generale, le misure di aiuto intese ad incentivare il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli tendono ad accrescere il valore della produzione agricola e agevolano l'adattamento dell'intero settore alla domanda dei consumatori, i quali privilegiano sempre più la qualità. In linea di massima, la Commissione considera con favore questi aiuti. L'esperienza ha tuttavia dimostrato che queste misure di aiuto possono falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri in misura contraria all'interesse comune, in particolare quando vengono concessi aiuti di importo elevato o quando l'erogazione dell'aiuto continua dopo che è cessato l'effetto incentivante dell'aiuto, che si trasforma così in aiuto al funzionamento;

b)

l'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 ha introdotto un sostegno specifico a favore della partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare. È opportuno che le norme in materia di aiuti di Stato siano messe in sintonia con questa misura di sostegno;

c)

le grandi aziende agricole dovrebbero essere in grado di finanziare da sole i costi di tali misure, per cui è opportuno circoscrivere il sostegno alle sole piccole e medie imprese; in questo contesto l'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 fissa un importo massimo per azienda;

d)

date le analogie tra le imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli, è opportuno autorizzare il sostegno loro destinato applicando le stesse norme previste per la concessione di aiuti a favore di altre imprese manifatturiere.

IV.J.2.   Orientamenti

(98)

La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato destinati a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità erogati a produttori primari (agricoltori) se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 14 del futuro regolamento di esenzione].

(99)

La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato destinati a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità erogati ad imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli se soddisfano tutte le condizioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001.

(100)

La Commissione non autorizzerà la concessione di aiuti di Stato a copertura dei costi contemplati nel presente sottocapitolo a favore di grandi imprese.

(101)

Gli aiuti agli investimenti necessari all'ammodernamento degli impianti di produzione, compresi la gestione del sistema di documentazione e il controllo dei processi e dei prodotti, possono essere concessi unicamente in conformità alle norme di cui ai precedenti capitoli IV.A e IV.B, a seconda del caso.

IV.K.   Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

IV.K.1.   Analisi

(102)

Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:

a)

la Commissione considera con favore i regimi di aiuto intesi a fornire assistenza tecnica nel settore agricolo. Tali aiuti «soft» migliorano infatti l'efficienza e la professionalità dell'agricoltura comunitaria, contribuendo così alla sua redditività economica nel lungo periodo, con ripercussioni minime sulla concorrenza. Poiché il sostegno a favore delle spese a cui si sobbarcano gli agricoltori per fruire di servizi come la condivisione e lo scambio di macchinari agricoli e il ricorso a manodopera agricola costituisce una spesa ricorrente, che fa parte dei normali costi di esercizio di un'azienda, in futuro questo tipo di sostegno dovrebbe essere limitato al sostegno de minimis;

b)

le grandi aziende dovrebbero essere in grado di finanziare da sole i costi di tali misure; per questo è opportuno limitare il sostegno alle sole piccole e medie imprese;

c)

date le analogie tra le imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli, è opportuno autorizzare il sostegno loro destinato applicando le stesse norme previste per la concessione di aiuti a favore di altre imprese manifatturiere.

IV.K.2.   Orientamenti

(103)

La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato destinati alla prestazione di assistenza tecnica erogati a produttori primari (agricoltori) se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 15 del futuro regolamento di esenzione].

(104)

Possono prestare assistenza tecnica ai produttori primari (agricoltori) le associazioni di produttori o altre organizzazioni, indipendentemente dalle loro dimensioni.

(105)

La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato destinati alla prestazione di assistenza tecnica erogati ad imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001.

(106)

La Commissione non autorizzerà la concessione di aiuti di Stato a copertura dei costi contemplati nei punti 104 e 105 a favore di grandi imprese.

(107)

La Commissione esaminerà caso per caso gli aiuti a favore di altre attività destinate alla divulgazione di nuove tecniche, come progetti pilota di scala relativamente ridotta o progetti dimostrativi. Gli Stati membri devono fornire una descrizione precisa del progetto con una spiegazione della sua innovatività e dell'interesse pubblico di sovvenzionarlo (ad es. se non è mai stato sperimentato prima) e devono dimostrare che sono rispettate le seguenti condizioni:

a)

il numero di aziende partecipanti e la durata del progetto pilota devono essere limitati allo stretto necessario per la corretta sperimentazione;

b)

l'importo cumulato degli aiuti concessi ad un'azienda per questo tipo di progetti non può superare 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari;

c)

i risultati del progetto pilota devono essere resi pubblici, perlomeno su internet, all'indirizzo precisato nel regime di aiuto;

d)

ogni altra condizione giudicata necessaria dalla Commissione per evitare che il regime di aiuto abbia effetti distorsivi sul mercato o possa configurare un aiuto al funzionamento.

IV.L.   Aiuti nel settore zootecnico

IV.L.1.   Analisi

(108)

Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:

a)

gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo 2000-2006 hanno stabilito le regole che disciplinano la concessione di aiuti nel settore zootecnico; lo scopo di tali aiuti era quello di promuovere il mantenimento e il miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico comunitario;

b)

dall'esperienza è emerso che è opportuno mantenere questo tipo di aiuti solo se contribuiscono effettivamente al mantenimento e al miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico; gli aiuti intesi a coprire parte del costo di mantenimento di singoli capi maschi da riproduzione non possono considerarsi rispondenti a tale obiettivo, in quanto servono solo a sollevare gli agricoltori da costi che dovrebbero invece sostenere nel normale svolgimento della loro attività;

c)

gli aiuti finalizzati a coprire parte dei costi connessi all'introduzione, nell'azienda, di tecniche o pratiche innovative di riproduzione animale, benché anch'essi sollevino gli agricoltori da costi che dovrebbero comunque sostenere nel nomale svolgimento dell'attività, possono essere mantenuti per un certo periodo di tempo data la loro innovatività; l'inseminazione artificiale non dovrebbe essere ammessa al beneficio di aiuti in quanto non può essere considerata una pratica innovativa;

d)

la riproduzione degli animali non è un'attività di produzione primaria in senso proprio; pertanto gli aiuti agli investimenti a favore di centri di riproduzione degli animali dovrebbero essere disciplinati dalle norme applicabili agli aiuti alle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli;

e)

le grandi imprese dovrebbero essere in grado di finanziare da sole le spese connesse alle misure di cui al presente sottocapitolo. È opportuno pertanto limitare il sostegno alle piccole e medie imprese.

IV.L.2.   Orientamenti

(109)

La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato nel settore zootecnico se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e paragrafo 3, del [nuovo regolamento di esenzione]. La Commissione non autorizzerà la concessione di aiuti di Stato a copertura dei costi contemplati nel presente capitolo a favore di grandi imprese.

IV.M.   Aiuti per le regioni ultraperiferiche e per le isole del Mar Egeo

IV.M.1.   Analisi

(110)

Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:

a)

il regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede deroghe e aliquote di aiuto specifiche per il sostegno di investimenti erogati agli agricoltori e alle imprese attive nel campo della trasformazione e della commercializzazione nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo, ai sensi del regolamento (CE) n. 2019/93. Le suddette aliquote di aiuto sono già state prese in considerazione nel capitolo sugli aiuti agli investimenti;

b)

a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (25), le misure adottate nell'ambito dei programmi di sostegno nelle regioni ultraperiferiche devono essere conformi al diritto comunitario e coerenti con le altre politiche comunitarie e con le misure che ne fanno parte. Più precisamente, a norma del regolamento (CE) n. 247/2006 non può essere finanziata alcuna misura:

i)

a titolo di sostegno integrativo dei regimi di premi o di aiuti istituiti nel quadro di un'organizzazione comune di mercato, tranne in circostanze eccezionali debitamente giustificate in base a criteri oggettivi;

ii)

a titolo di sostegno per progetti di ricerca, misure destinate a sostenere progetti di ricerca o misure ammissibili al finanziamento comunitario a norma della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (26);

iii)

a titolo di sostegno per misure che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;

c)

dal 2000 la Commissione ha acquisito solo un'esperienza limitata in fatto di aiuti di Stato notificati per le regioni ultraperiferiche, per cui è difficile fornire una descrizione generica delle misure che potrebbero essere specificamente autorizzate per queste regioni;

d)

a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 247/2006, per i prodotti agricoli che rientrano nell'allegato I del trattato ai quali si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato stesso, la Commissione può autorizzare aiuti al funzionamento, nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione, volti ad ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola nelle regioni ultraperiferiche connesse alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità;

e)

l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 247/2006 autorizza la Spagna a concedere aiuti di Stato per la produzione di tabacco nelle isole Canarie.

IV.M.2.   Orientamenti

(111)

La Commissione esaminerà caso per caso le proposte di concessione di aiuti di Stato destinati a venire incontro alle esigenze di tali regioni, tenendo conto delle specifiche disposizioni loro applicabili e in base ad una valutazione della compatibilità delle misure con i rispettivi piani di sviluppo rurale e dei loro effetti sulla concorrenza, sia all'interno delle regioni stesse che in altre parti della Comunità.

V.   GESTIONE DEI RISCHI E DELLE CRISI

V.A.   Osservazioni di carattere generale

(112)

La corretta gestione dei rischi e delle crisi costituisce uno strumento essenziale per la sostenibilità e la competitività del settore agricolo della Comunità. Il dibattito su queste tematiche è stato sollecitato dalla recente comunicazione della Commissione relativa alla gestione dei rischi e delle crisi nel settore agricolo (27). In esito alle discussioni del 2005 a livello del Consiglio si è giunti alla conclusione (28) unanime che il ricorso agli aiuti di Stato per misure di gestione dei rischi e delle crisi deve obbedire alle pertinenti regole di concorrenza comunitarie. Il Consiglio ha convenuto che gli strumenti ammissibili di gestione dei rischi devono pertanto rispettare gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo. È emerso un ampio consenso tra gli Stati membri sul fatto che, benché il finanziamento pubblico possa essere fondamentale, specialmente per l'istituzione e il graduale ricorso a nuovi strumenti, è altrettanto fondamentale che la responsabilità sia condivisa e che vi sia pertanto un contributo finanziario degli agricoltori.

(113)

Per certi tipi di rischi e di crisi nel settore agricolo la concessione di aiuti di Stato può costituire un adeguato strumento di sostegno. Occorre tuttavia tener presente che gli Stati membri non hanno affatto l'obbligo di erogare aiuti di Stato. Ne consegue che può succedere che percepiscano aiuti per rischi o crisi analoghi solo i produttori di uno Stato membro o di una regione, e non i produttori di altri Stati membri o regioni. Tali differenze possono dar luogo a distorsioni della concorrenza. Pertanto, analogamente a quanto avviene per altri tipi di aiuti, ai fini dell'autorizzazione di aiuti di Stato a favore della gestione dei rischi e delle crisi occorre tener presente la necessità di evitare distorsioni ingiustificate della concorrenza. Esigere dai produttori un contributo minimo per le perdite o per i costi connessi a tali misure o un altro tipo di contropartita adeguata permetterebbe di attenuare i rischi di distorsione della concorrenza e di offrire un incentivo per minimizzare i rischi.

(114)

È proprio la produzione primaria (agricoltura) ad essere esposta ai rischi e alle crisi peculiari al settore agricolo. Le aziende attive nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli di solito sono maggiormente in grado di far fronte ai rischi. Per questo motivo gli aiuti a favore di alcuni tipi di rischi e di crisi dovrebbero essere limitati alla produzione primaria.

(115)

Gli aiuti di Stato dovrebbero limitarsi ad aiutare gli agricoltori che devono far fronte a varie difficoltà pur avendo compiuto sforzi ragionevoli per minimizzare tali rischi. L'aiuto di Stato non dovrebbe di per sé spingere gli agricoltori a correre rischi non necessari e le conseguenze di scelte imprudenti quanto ai metodi di produzione o ai prodotti dovrebbero ricadere sugli agricoltori stessi.

(116)

In base a tali considerazioni la Commissione ha rivisto gli elenchi esistenti di misure di gestione dei rischi e delle crisi che possono essere finanziate attraverso la concessione di aiuti di Stato. Da tale revisione è emerso che l'attuale panoplia di strumenti è adeguata, ma deve essere perfezionata alla luce dell'esperienza. Tenendo conto della valutazione e della revisione della politica comunitaria in materia di compensazioni per le zoonosi, tuttora in corso, sarà tuttavia necessario rivedere il sottocapitolo V.B.4 non appena tale valutazione sarà conclusa.

(117)

L'introduzione nel 2005 dell'agevolazione de minimis  (29) a livello della produzione primaria mette a disposizione degli Stati membri uno strumento supplementare per erogare un supporto minimo rapidamente e senza bisogno di chiedere l'autorizzazione alla Commissione. L'inserimento delle imprese dedite alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli nel regolamento de minimis applicabile alle aziende non agricole, che dà la possibilità di concedere un sostegno fino a un massimo di 200 000 EUR per impresa e per triennio finanziario, offre un'ulteriore agevolazione per il sostegno di tali imprese. Occorre chiarire tuttavia che il sostegno de minimis non può servire a risolvere problemi economici di una certa entità connessi all'insorgenza di eventuali crisi. Gli aiuti di importo più elevato devono essere erogati nell'ambito di una disciplina in materia di aiuti di Stato che permette alla Commissione di esercitare un controllo e di evitare distorsioni di concorrenza.

(118)

Va chiarito che le presenti norme in materia di aiuti di Stato non possono, da sole, costituire una gestione ottimale delle crisi né sostituirvisi. L'erogazione di aiuti di Stato può solo agevolare tale gestione, in certe circostanze. La crisi può sopraggiungere dall'oggi al domani e richiedere una reazione rapida. Una gestione efficace delle crisi impone agli Stati membri di riflettere in anticipo sul tipo di aiuti di Stato da attivare in caso di crisi. Gli Stati membri devono esaminare le varie possibilità di sostegno nell'ambito degli aiuti di Stato e elaborare per tempo regimi di aiuto che possano essere messi in pratica immediatamente in caso di emergenze, altrimenti la necessità di elaborare un sistema di compensazioni, di notificarlo e chiederne l'autorizzazione alla Commissione può far perdere tempo prezioso prima di poter aiutare le persone che ne hanno più bisogno.

V.B.   Aiuti per l'indennizzo dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola

V.B.1.   Osservazioni di carattere generale

(119)

Per evitare il rischio di distorsioni della concorrenza, la Commissione ritiene importante assicurare che gli aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori dei danni causati alla produzione agricola siano versati il più presto possibile dopo il verificarsi dell'evento calamitoso. Il pagamento dell'aiuto diversi anni dopo il verificarsi dell'evento può infatti produrre gli stessi effetti economici di un aiuto al funzionamento. Questo si verifica soprattutto quando l'aiuto è versato con effetto retroattivo in relazione a domande che al momento del verificarsi del danno non erano state adeguatamente documentate. Pertanto, in assenza di una specifica giustificazione, connessa ad esempio alla natura e alla portata dell'evento o all'effetto differito o continuativo del danno, la Commissione non autorizzerà proposte di aiuti presentate più di tre anni dopo il verificarsi dell'evento, né proposte di aiuti il cui saldo possa essere versato oltre cinque anni dalla data dell'evento.

V.B.2.   Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali

(120)

Il presente sottocapitolo si applica all'intero settore agricolo.

(121)

La prassi costante della Commissione è quella di dare un'interpretazione restrittiva delle nozioni di «calamità naturale» e di «evento eccezionale» di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato in quanto eccezioni al principio generale dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, sancito dall'articolo 87, paragrafo 1. Tale interpretazione è stata confermata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (30). Finora la Commissione ha considerato calamità naturali i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni. Per favorire la rapidità della gestione delle crisi, la Commissione autorizzerà in futuro i regimi di aiuti destinati a compensare i danni provocati da calamità naturali quali terremoti, valanghe, smottamenti, inondazioni ed altre calamità naturali purché possa essere fornita una descrizione sufficientemente precisa.

(122)

Tra gli eventi eccezionali sono stati finora accettati la guerra, i disordini interni e gli scioperi e, con alcune riserve e in funzione della loro estensione, gravi incidenti nucleari o industriali e incendi che causano perdite estese. D'altra parte, la Commissione non ha riconosciuto come evento eccezionale un incendio scoppiato in un unico stabilimento di trasformazione coperto da una normale assicurazione reperibile sul mercato. In linea generale, la Commissione non riconosce l'insorgere di malattie animali o vegetali come una calamità naturale o un evento eccezionale. Tuttavia, in un caso la Commissione ha di fatto riconosciuto un'epizoozia molto diffusa e completamente nuova come evento eccezionale. Dato che questo tipo di eventi è per sua natura difficile da prevedere, la Commissione continuerà a valutare caso per caso le proposte di concessione di aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato tenendo presenti le prassi precedentemente seguite in questo settore.

(123)

Una volta dimostrata la calamità naturale o l'evento eccezionale, la Commissione autorizzerà aiuti fino al 100 % a titolo di indennizzo dei danni materiali. Di norma la compensazione deve essere calcolata a livello di singolo beneficiario e, onde evitare sovracompensazioni, occorre detrarre dall'importo dell'aiuto eventuali pagamenti dovuti, ad esempio per polizze assicurative. La Commissione ammetterà inoltre aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori delle perdite di reddito dovute alla distruzione dei mezzi di produzione agricoli, purché non vi sia compensazione eccessiva. In ogni caso la giurisprudenza della Corte di giustizia impone agli Stati membri di dimostrare un nesso diretto tra il danno causato dall'evento eccezionale e l'aiuto di Stato e l'obbligo di effettuare una valutazione quanto più precisa possibile del danno subito dai produttori.

V.B.3.   Aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori delle perdite causate da avverse condizioni atmosferiche

(124)

Il presente sottocapitolo si applica esclusivamente agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria (agricoltori).

V.B.3.1.   Analisi

(125)

Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:

a)

secondo la prassi costante della Commissione, avverse condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità non possono di per sé essere considerate calamità naturali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Tuttavia, a causa dei danni che tali eventi possono arrecare alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricoli, tali eventi possono essere assimilati a calamità naturali se il danno raggiunge una determinata soglia della produzione normale. La compensazione di tali eventi assimilati contribuisce allo sviluppo del settore agricolo e dovrebbe pertanto essere autorizzata a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato;

b)

contrariamente alla prassi seguita dalla Commissione in passato, appare più indicata l'applicazione di una soglia minima unica dei danni pari al 30 % della produzione normale per tutte le zone. Anziché richiedere un livello di danno più basso nelle zone svantaggiate, si ritiene che si possa tenere maggiormente conto della debolezza economica degli agricoltori che operano in tali zone alzando il massimale dell'indennizzo;

c)

poiché la produzione agricola è intrinsecamente variabile, appare necessario mantenere anche una soglia minima per evitare che le condizioni atmosferiche vengano addotte come pretesto per il pagamento di aiuti al funzionamento. Per assicurarsi che sia stato raggiunto la suddetta soglia minima di danno e contrariamente alla prassi seguita in passato, è necessario che la soglia minima di danno prevista per le colture perenni come gli alberi da frutto sia stata raggiunta nell'anno 1 e non nell'arco di vari anni;

d)

una volta raggiunta la soglia minima di danno, la Commissione accettava in passato che fosse pagata la compensazione anche per il primo 30 % delle perdite. Questo sistema ha portato al risultato paradossale che gli agricoltori delle zone normali che avevano subito una perdita del 29 % non percepivano alcun tipo di indennizzo, mentre gli agricoltori che avevano subito una perdita del 30 % potevano percepire una compensazione pari al 30 %. Tale sistema non può certo incoraggiare abbastanza gli agricoltori ad adoperarsi in tutti i modi per limitare i danni. Al contrario, si viene a creare un incentivo economico a raggiungere la soglia minima di danno che dà diritto all'indennizzo. È necessario pertanto ridurre questo tipo di incentivo attraverso l'introduzione di una norma in base alla quale certi danni sono sempre a carico dell'agricoltore;

e)

per migliorare ulteriormente la gestione dei rischi è opportuno incoraggiare gli agricoltori a sottoscrivere se possibile un'assicurazione. Pertanto, a partire da una certa data futura gli indennizzi per avverse condizioni atmosferiche dovrebbero essere ridotti per gli agricoltori che non abbiano sottoscritto un'assicurazione per i relativi prodotti. La Commissione può derogare a tale requisito solo se lo Stato membro è in grado di dimostrare in modo convincente che, nonostante tutti gli sforzi ragionevolmente profusi, non è disponibile alcuna assicurazione a prezzi abbordabili per un dato tipo di evento o di prodotto;

f)

la scarsezza d'acqua rischia di diventare sempre più una caratteristica determinante della produzione agricola in certe parti della Comunità. Gli agricoltori e gli Stati membri devono contribuire attivamente alla corretta gestione delle acque per mitigare l'effetto della siccità. Per questo motivo è opportuno che non sia autorizzata alcuna compensazione negli Stati membri che non abbiano pienamente attuato l'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE nel settore agricolo e che non abbiano provveduto al completo recupero dei costi dei servizi idrici forniti all'agricoltura;

g)

come in passato, la compensazione per avverse condizioni atmosferiche dovrebbe essere limitata alla produzione primaria (agricoltori). Per le aziende attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli il rischio di avversità atmosferiche deve essere considerato un ordinario rischio di impresa. Se incontrano difficoltà economiche a causa di avversità atmosferiche, tali aziende possono essere sostenute grazie ad aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione;

h)

contrariamente alla propria prassi e per favorire la rapida gestione delle crisi, la Commissione dovrebbe autorizzare regimi di aiuto senza richiedere la presentazione preventiva di dati relativi alle perdite subite; gli Stati membri sarebbero tuttavia tenuti a presentare un'adeguata documentazione dell'evento climatico di cui trattasi sotto forma di relazioni annuali.

V.B.3.2.   Orientamenti

(126)

La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato concessi per perdite dovute ad avverse condizioni climatiche se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 11 del futuro regolamento di esenzione].

(127)

Per consentire alla Commissione di valutare questi regimi di aiuti, le notifiche di misure di aiuto a titolo di indennizzo dei danni causati da avverse condizioni atmosferiche devono essere corredate di adeguate informazioni meteorologiche che possono essere fornite anche successivamente sotto forma di relazioni annuali, come previsto [dall'articolo 20, paragrafo 3, ultima frase, del futuro regolamento di esenzione].

(128)

La Commissione accetterà metodi alternativi di calcolo della produzione normale, compresi valori di riferimento regionali, purché sia stato accertato che tali valori sono rappresentativi e non basati su rese eccessivamente elevate. Qualora le avversità atmosferiche abbiano colpito un'ampia zona con la stessa intensità, i pagamenti possono basarsi su una media delle perdite, purché queste siano rappresentative e non comportino compensazioni eccessive particolarmente rilevanti per nessuno dei beneficiari.

(129)

Sono ammessi a beneficiare degli aiuti descritti nel presente sottocapitolo soltanto gli agricoltori, oppure l'organizzazione di produttori di appartenenza e l'importo dell'aiuto non deve superare il danno effettivo subito dall'agricoltore.

(130)

Per le perdite subite a partire dal 1o gennaio 2010, la Commissione derogherà al requisito di cui [all'articolo 11, paragrafo 8, del futuro regolamento di esenzione] soltanto se lo Stato membro è in grado di dimostrare in modo convincente che, nonostante tutti gli sforzi ragionevolmente profusi, non era disponibile, alla data in cui si è prodotto il danno, alcuna assicurazione a prezzi abbordabili a copertura dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione considerati.

V.B.4.   Aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie

(131)

Il presente sottocapitolo si applica esclusivamente agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria (agricoltori). Tenendo conto della valutazione e della revisione della politica della Comunità in materia di compensazioni per le zoonosi, tuttora in corso, sarà tuttavia necessario rivedere la relativa sezione non appena tale valutazione sarà conclusa.

V.B.4.1.   Analisi

(132)

Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:

a)

di norma, per un agricoltore la perdita di alcuni capi di bestiame o di un raccolto a causa di una malattia non costituisce una calamità naturale o un evento eccezionale ai sensi del trattato. In tali casi, gli indennizzi per le perdite subite e gli aiuti per prevenire perdite future possono soltanto essere autorizzati dalla Commissione a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, il quale sancisce che gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività possono essere considerati compatibili con il mercato comune, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

b)

in conformità ai principi succitati, la Commissione ritiene che gli aiuti agli agricoltori a titolo di indennizzo delle perdite causate da epizoozie o fitopatie possano essere autorizzati unicamente nell'ambito di un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale. Aiuti intesi semplicemente a compensare gli agricoltori delle perdite subite, ma che non prevedano alcuna iniziativa per risolvere il problema alla fonte, vanno considerati meri aiuti al funzionamento, che sono incompatibili con il mercato comune. La Commissione pone pertanto come condizione l'esistenza di disposizioni regolamentari o amministrative, comunitarie o nazionali, che consentano alle autorità competenti di adottare opportune misure di lotta contro la malattia di cui trattasi, o attuando interventi di eradicazione (e in special modo misure obbligatorie che danno diritto ad indennizzo) oppure, in una fase iniziale, organizzando un sistema d'allarme eventualmente associato ad incentivi per incoraggiare i singoli agricoltori a partecipare volontariamente a programmi di prevenzione (31). Ne consegue che possono beneficiare di misure di aiuto soltanto le malattie di interesse per le pubbliche autorità, e non i casi in cui gli agricoltori devono ragionevolmente rispondere a titolo individuale;

c)

tali aiuti dovrebbero prefiggersi uno dei seguenti obiettivi:

i)

di prevenzione, in quanto prevedono indagini di massa o analisi, l'eradicazione degli agenti patogeni che possono trasmettere l'infezione, vaccinazioni preventive degli animali o l'opportuno trattamento delle colture, l'abbattimento preventivo del bestiame o la distruzione dei raccolti;

ii)

di compensazione, in quanto il bestiame contagiato viene abbattuto o i raccolti distrutti per ordine o raccomandazione delle autorità pubbliche, oppure il bestiame muore in seguito a vaccinazioni o altre misure raccomandate o ordinate dalle autorità competenti;

iii)

combinati, in quanto gli aiuti destinati a compensare le perdite imputabili a malattie sono soggetti alla condizione che il beneficiario si impegni ad applicare in futuro idonee misure di prevenzione secondo quanto prescritto dalle autorità pubbliche;

d)

per migliorare la gestione del rischio occorrerebbe valutare se il comportamento dell'agricoltore (ad esempio attraverso la scelta del metodo di produzione) abbia contribuito ad aggravare il rischio di epizoozia;

e)

come in passato, l'indennizzo per le epizoozie e le fitopatie dovrebbe essere limitato alla produzione primaria (agricoltori). Per le aziende attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli il rischio della comparsa di tali malattie in azienda deve essere considerato un ordinario rischio di impresa. Se incontrano difficoltà economiche attribuibili a epizoozie o fitopatie, tali aziende possono essere sostenute grazie ad aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione. L'inserimento delle aziende dedite alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli nel regolamento de minimis applicabile alle aziende non agricole, che dà la possibilità di concedere un sostegno fino a un massimo di 200 000 EUR per azienda e per triennio finanziario, offre un'ulteriore agevolazione per il sostegno a tali aziende;

f)

per gli aiuti per i test delle TSE (encefalopatie spongiformi trasmissibili) si è tenuto conto delle seguenti considerazioni:

i)

i test sono destinati ad evitare la diffusione delle TSE, malattie che destano particolare preoccupazione dal punto di vista della protezione della salute umana;

ii)

la concessione di aiuti di Stato di entità diversa determina il rischio di distorsione della concorrenza, almeno per quanto riguarda i bovini da macello. Tuttavia, attualmente la maggior parte degli Stati membri concede una qualche forma di aiuto di Stato. I prezzi dei test TSE variano tuttora tra gli Stati membri. Per limitare il rischio di distorsione della concorrenza eventualmente determinata dalla concessione di aiuti per i test TSE sugli animali macellati per il consumo umano, nonché per promuovere la ricerca su test a basso costo, il contributo dovrebbe essere limitato a 40 EUR, importo che attualmente rappresenta grosso modo il prezzo migliore per i test disponibili nella Comunità;

iii)

esiste il rischio che, se i produttori devono assumersi il costo dei test sui capi morti, qualcuno potrebbe tentare di evitare i controlli smaltendo illegalmente le carcasse; diminuirebbe quindi l'attendibilità dei dati statistici e si creerebbe un rischio sanitario;

iv)

nel caso di animali di scarso valore quali gli ovini e i caprini, i test TSE possono costare più di quanto valga l'animale. Obbligando i proprietari a pagare i test si corre il rischio che tali animali vengano commercializzati senza essere sottoposti a test, riducendo anche in questo caso l'attendibilità dei dati;

v)

tanto per i capi morti quanto per gli animali di scarso valore, il rischio di distorsione della concorrenza derivante dalla concessione di aiuti sembra inferiore rispetto al caso dei bovini da macello;

g)

per i capi morti si è tenuto conto delle seguenti considerazioni:

i)

gli animali morti sono una costante della zootecnia e quindi rientrano nei normali costi di produzione;

ii)

secondo il principio «chi inquina paga» (32), la responsabilità principale di provvedere all'idonea rimozione dei capi morti e di finanziare i costi di tale rimozione spetta ai produttori;

iii)

la concessione di aiuti per l'eliminazione dei rifiuti potrebbe essere contraria al principio applicato in agricoltura secondo cui possono essere concessi aiuti soltanto per iniziative che vanno al di là delle buone pratiche agricole. La normativa comunitaria, che rientra nelle buone pratiche agricole, impone il corretto smaltimento delle carcasse;

iv)

i costi di rimozione dei capi morti possono essere elevati, in particolare qualora debbano essere prelevate da località lontane carcasse di animali pesanti quali bovini o cavalli;

v)

è difficile controllare cosa fanno i produttori con le carcasse. Si corre il rischio che le carcasse siano smaltite illegalmente, con conseguenti gravi rischi sanitari;

vi)

nei casi in cui le carcasse devono essere sottoposte al test TSE, lo smaltimento incontrollato per evitare le spese del test può far sorgere l'ulteriore inconveniente che tali animali non vengano affatto sottoposti a test, anche se si tratta proprio di quelli che dovrebbero esservi sottoposti per ottenere dati statistici corretti sulle TSE;

vii)

il rischio di distorsione della concorrenza derivante dalla concessione di aiuti di Stato per la rimozione dei capi morti è considerato relativamente modesto;

viii)

gli aiuti di Stato per i capi morti dovrebbero essere ammessi soltanto a livello dell'azienda, dove sono più facili i controlli sull'idonea rimozione, e a nessun altro livello (ad esempio nei macelli);

ix)

quando gli animali sono abbattuti per ordinanza pubblica a causa di una malattia, l'indennizzo al produttore continuerà ad essere esaminato ed autorizzato in base alle norme generali relative agli indennizzi per le epizoozie illustrate nel sottocapitolo V.B.4. Con riferimento alle TSE, l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (33) stabilisce che «i proprietari sono indennizzati senza indugio per la perdita degli animali uccisi o dei prodotti di origine animale distrutti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, e del paragrafo 1, lettere a) e c), del presente articolo.»;

h)

per quanto riguarda i rifiuti dei macelli, si è tenuto conto delle seguenti considerazioni:

i)

per «rifiuti dei macelli» si intende qualsiasi rifiuto prodotto a livello dei macelli, dei laboratori di sezionamento o delle macellerie, compresi in particolare i sottoprodotti di origine animale di cui alle categorie 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (34).

ii)

la rimozione e la distruzione dei rifiuti dei macelli rappresenta un fattore di costo importante per i macelli e i laboratori di sezionamento (nonché per i loro clienti, se viene loro addebitato);

iii)

secondo il principio «chi inquina paga», la responsabilità principale di provvedere all'idonea rimozione dei rifiuti e di finanziare i costi di tale operazione spetta ai produttori dei rifiuti stessi;

iv)

la concessione di aiuti di Stato a tal fine può determinare gravi distorsioni della concorrenza;

v)

il controllo sembra garantire, di norma, l'idoneo trattamento dei rifiuti dei macelli;

vi)

la maggior parte degli Stati membri concorda ampiamente sul fatto che i costi di rimozione dei rifiuti dei macelli debbano essere sostenuti dagli operatori che ne sono responsabili;

vii)

risulterebbe pertanto opportuno escludere chiaramente ogni possibilità di concessione di aiuti di Stato per finanziare i costi di smaltimento dei rifiuti dei macelli o altre spese di funzionamento dei macelli. Gli aiuti di Stato per investimenti finalizzati allo smaltimento dei rifiuti dei macelli saranno esaminati alla luce delle norme applicabili agli aiuti agli investimenti.

V.B.4.2.   Orientamenti

(133)

La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato destinati alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 10 del futuro regolamento di esenzione].

(134)

La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato per i test TSE e i capi morti se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 16 del futuro regolamento di esenzione].

(135)

Per quanto riguarda i capi morti e i rifiuti dei macelli, la Commissione non autorizzerà la concessione di aiuti di Stato ai seguenti fini:

a)

aiuti per capi morti a favore di operatori del settore della trasformazione e della commercializzazione;

b)

aiuti a favore dei costi di smaltimento dei rifiuti dei macelli prodotti dopo l'entrata in vigore dei presenti orientamenti.

(136)

Qualora l'aiuto sia erogato nell'ambito di un regime comunitario e/o nazionale e/o regionale, la Commissione richiederà di dimostrare che non vi è possibilità di sovracompensazione attraverso il cumulo dei diversi regimi. Se è stato approvato un aiuto comunitario, occorre indicare la data e gli estremi della pertinente decisione della Commissione.

(137)

La Commissione autorizzerà la concessione di aiuti di Stato di questo tipo esclusivamente a favore degli agricoltori.

V.B.5.   Aiuti per il pagamento di premi assicurativi

138)

Il presente sottocapitolo si applica esclusivamente agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria (agricoltori).

V.B.5.1.   Analisi

(139)

Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:

a)

in molti casi l'assicurazione costituisce uno strumento utilissimo per gestire i rischi e le crisi. Pertanto, tenendo conto delle possibilità finanziarie spesso limitate degli agricoltori, la Commissione vede con favore l'erogazione di aiuti di Stato per il pagamento di premi assicurativi nel settore della produzione primaria (agricoltori);

b)

le grandi imprese e le imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli dovrebbero essere in grado di finanziare da sole i costi assicurativi. Pertanto non dovrebbe essere autorizzata la concessione di aiuti per il pagamento di premi assicurativi a tali imprese;

c)

dall'esperienza emerge che non è necessario richiedere di combinare l'assicurazione a copertura di fitopatie e epizoozie all'assicurazione per perdite imputabili ad avverse condizioni atmosferiche ed eventi ad esse assimilabili. Appare invece opportuno permettere agli Stati membri di sostenere con aiuti pubblici le assicurazioni a copertura delle sole epizoozie e fitopatie. È tuttavia opportuno mantenere la differenziazione in termini di intensità massima dell'aiuto in base al rischio coperto.

V.B.5.2.   Orientamenti

(140)

La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato concessi per il pagamento di premi assicurativi se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 12 del futuro regolamento di esenzione].

(141)

La Commissione esaminerà caso per caso altre misure di aiuto concernenti l'assicurazione contro calamità naturali ed eventi eccezionali, in particolare regimi di riassicurazione e altre misure di aiuto destinate a sostenere i produttori in zone a rischio particolarmente alto.

(142)

La Commissione non autorizzerà la concessione di aiuti di Stato per il pagamento di premi assicurativi a favore di grandi imprese né di imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.

V.C.   Aiuti per la chiusura della capacità di produzione, di trasformazione e di commercializzazione

V.C.1.   Analisi

(143)

La Commissione considera con favore i regimi di aiuto per la chiusura di capacità nel settore agricolo se coerenti con altri provvedimenti comunitari intesi a ridurre la capacità di produzione e purché siano soddisfatte determinate condizioni, in particolare:

a)

deve trattarsi di un aiuto nell'interesse generale del settore;

b)

il beneficiario deve fornire una contropartita;

c)

deve essere esclusa la possibilità che si configuri un aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione;

d)

non deve verificarsi sovracompensazione della perdita del valore del capitale e del reddito futuro.

V.C.2.   Orientamenti

(144)

La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato per la chiusura di capacità nel settore agricolo se soddisfano le seguenti condizioni:

a)

si deve dimostrare che l'aiuto è erogato nell'interesse dell'intero settore. Per dimostrare che tale condizione è soddisfatta è sufficiente che non esista sovraccapacità e che sia chiaro che si procede alla riduzione di capacità — peraltro conformi a tutte le altre norme applicabili e che non sarebbero altrimenti chiuse — per motivi connessi alla salute umana, alla salute degli animali o delle piante o per motivi ambientali quali la riduzione della densità generale di allevamento;

b)

in altri casi gli aiuti dovrebbero essere erogati solo per la chiusura di capacità di produzione nei settori caratterizzati da un chiaro eccesso di capacità a livello regionale o nazionale. In tali casi si può ragionevolmente prevedere che la dinamica del mercato finirà per determinare i necessari adeguamenti strutturali. Gli aiuti per la riduzione della capacità possono quindi essere ammessi soltanto qualora facciano parte di un programma di ristrutturazione del settore che abbia fissato obiettivi e un calendario specifico. La Commissione non accetterà regimi di aiuto di durata illimitata, in quanto l'esperienza insegna che tali regimi possono comportare il rinvio delle necessarie trasformazioni;

c)

per garantire un impatto rapido sul mercato, la durata dei regimi di aiuto destinati a ridurre una sovraccapacità dovrebbe limitarsi di norma ad un periodo non superiore a sei mesi per la presentazione delle domande di partecipazione e di altri dodici mesi per la chiusura effettiva;

d)

la Commissione si riserva la facoltà di subordinare l'autorizzazione dell'aiuto a determinate condizioni;

e)

non verranno accordati aiuti che interferirebbero con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato. I regimi di aiuti relativi ai settori soggetti a limitazioni o a quote di produzione verranno valutati caso per caso;

f)

il beneficiario dell'aiuto deve fornire una contropartita adeguata. Di norma tale contropartita consiste nella decisione definitiva ed irrevocabile di smantellamento o di porre fine irrevocabilmente alla capacità di produzione di cui trattasi. Ciò comporta la cessazione definitiva della produzione da parte dell'impresa o, nel caso di un'azienda che opera in più siti di produzione, la chiusura di un determinato sito di produzione. Il beneficiario deve fornire impegni giuridicamente vincolanti che la cessazione è definitiva e irreversibile e che non riaprirà la stessa attività altrove. Tali impegni devono essere vincolanti anche per eventuali futuri acquirenti dello stabilimento di cui trattasi;

g)

possono accedere ai regimi di aiuto per la chiusura di capacità di produzione soltanto gli agricoltori che siano stati effettivamente produttori nei cinque anni precedenti la chiusura e soltanto capacità di produzione effettivamente e permanentemente in funzione nei cinque anni precedenti la chiusura. Qualora la capacità di produzione sia già stata definitivamente chiusa, o la chiusura risulti inevitabile, non esiste contropartita da parte del beneficiario e l'aiuto non può essere erogato;

h)

per evitare l'erosione e altri effetti negativi sull'ambiente, i terreni agricoli e i frutteti su cui è cessata la produzione devono in linea di principio essere oggetto di imboschimenti in modo da evitare che si producano effetti negativi sull'ambiente. In alternativa, i terreni agricoli o i frutteti possono essere riutilizzati dopo 15 anni dall'effettiva chiusura di capacità. Nel frattempo i terreni agricoli o i frutteti devono essere mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché dalle relative modalità di applicazione. La chiusura di impianti disciplinata dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (35) deve essere realizzata in conformità all'articolo 3 della direttiva medesima, a norma del quale occorre provvedere affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso sia ripristinato in modo soddisfacente;

i)

per garantire che il sostegno pubblico erogato abbia un impatto ottimale sulle capacità di produzione esistenti, gli Stati membri devono provvedere affinché siano ammissibili soltanto le aziende che rispettano norme minime obbligatorie e siano escluse le aziende che non rispettano tali norme e che sarebbero comunque costrette a cessare la produzione;

j)

si deve escludere la possibilità che l'aiuto sia erogato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Pertanto, qualora il beneficiario dell'aiuto si trovi in una situazione di difficoltà finanziaria, l'aiuto è valutato alla luce degli orientamenti comunitari in materia di salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà;

k)

il regime deve essere accessibile, alle medesime condizioni, a tutti gli operatori economici del settore. Per conseguire un impatto ottimale, gli Stati membri devono adottare un sistema trasparente di inviti a manifestare interesse che sollecita pubblicamente tutti i produttori potenzialmente interessati a partecipare al regime. Contemporaneamente, l'organizzazione del regime di aiuti deve essere gestita in modo tale da non richiedere né agevolare accordi o pratiche concordate tra le imprese, tali da falsare la concorrenza;

l)

l'importo degli aiuti deve essere tassativamente limitato al compenso per la perdita di valore degli attivi — misurato come il valore di vendita corrente degli stessi — più un incentivo pari al massimo al 20 % del valore di detti attivi. Possono essere inoltre erogati aiuti destinati a compensare i costi della distruzione della capacità di produzione e i costi di imboschimento. Possono essere erogati anche aiuti destinati a compensare gli oneri sociali obbligatori derivanti dall'attuazione del regime;

m)

poiché l'obiettivo di queste misure di aiuto è la ristrutturazione del settore, nell'intento di favorire gli operatori economici che vi rimangono attivi e al fine di ridurre il rischio potenziale di distorsioni di concorrenza e di compensazioni eccessive, la Commissione ritiene che almeno la metà dei costi relativi a questi aiuti debba essere sostenuta dal settore medesimo. Ciò significa che il settore deve sborsare un contributo in denaro pari almeno al 50 % della spesa pubblica effettivamente sostenuta per l'esecuzione del regime di aiuto. Tale condizione non si applica qualora la chiusura avvenga per motivi sanitari o ambientali;

n)

lo Stato membro che adotta un regime di aiuti a favore della chiusura di capacità di produzione si impegna a non concedere aiuti per la creazione di nuove capacità produttive nello stesso settore per cinque anni dal termine del programma di chiusura di capacità produttive.

V.D.   Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà

(145)

Gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà verranno valutati in conformità degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (36).

VI.   ALTRI TIPI DI AIUTI

VI.A.   Aiuti a favore dell'occupazione

V.A.1.   Analisi

(146)

Dal 2002, gli aiuti a favore della creazione di posti di lavoro nel settore agricolo sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione (37). Le norme stabilite nel citato regolamento costituiscono un quadro coerente per tale sostegno. Gli aiuti per l'occupazione limitati al settore agricolo, ma rispondenti a tutte le altre condizioni imposte dal suddetto regolamento, non sono oggetto di esenzione. Date le specificità del settore agricolo, in particolare quelle della produzione primaria, gli Stati membri possono ritenere utile introdurre specifici regimi di aiuto a favore dell'occupazione nel settore agricolo. Nella misura in cui tali aiuti siano disponibili per l'intero settore agricolo, senza limitazioni a determinati prodotti, i benefici di un simile sostegno rimarrebbero comunque predominanti rispetto al rischio di distorsioni che potrebbero conseguirne.

VI.A.2.   Orientamenti

(147)

La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato a favore dell'occupazione nel settore agricolo se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 1 e 2 e agli articoli da 4 a 9 del regolamento (CE) n. 2204/2002. Gli aiuti limitati al settore dell'agricoltura saranno autorizzati alle stesse condizioni.

VI.B.   Aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo

(148)

Gli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo nel settore dell'agricoltura saranno esaminati in base ai criteri stabiliti nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (38), compresa la possibilità di un sostegno supplementare per la ricerca a favore del settore agricolo.

VI.C.   Strumenti di aiuto orizzontali applicabili al settore agricolo

(149)

Per ragioni di completezza è opportuno sottolineare che oltre agli strumenti di aiuto e alle regole sopra descritti, si applicano in particolare al settore dell'agricoltura le seguenti regole relative alla definizione di aiuto e alla compatibilità degli aiuti con il trattato:

a)

regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (39);

b)

comunicazione della Commissione su aiuti di Stato e capitale di rischio (40);

c)

comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (41);

d)

disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (42);

e)

decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale (43);

f)

direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (44);

g)

comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (45);

h)

comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (46);

i)

applicazione degli articoli 92 e 93 [attualmente 87 e 88] del trattato CE alle partecipazioni pubbliche (47).

(150)

All'atto della revisione di uno degli strumenti sopra elencati la Commissione intende portare avanti la propria politica di inclusione dell'agricoltura, salvo che vi siano fondati motivi per riservare un trattamento specifico al settore agricolo.

(151)

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato al settore agricolo, occorre notare che la Commissione ha sostenuto che le aziende attive nella produzione e commercializzazione di prodotti che rientrano nell'allegato I del trattato e sono disciplinati da un'organizzazione comune dei mercati non possono essere considerate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato (48).

VI.D.   Aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli

VI.D.1.   Analisi

(152)

Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:

a)

per «pubblicità» ai sensi del presente sottocapitolo si intende qualsiasi operazione intesa a indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto. Essa comprende inoltre tutto il materiale distribuito direttamente ai consumatori allo stesso scopo, nonché le azioni pubblicitarie rivolte ai consumatori nei punti di vendita;

b)

non rientrano invece nel concetto di pubblicità le operazioni promozionali quali la divulgazione di conoscenze scientifiche, l'organizzazione di fiere ed esposizioni, la partecipazione a tali manifestazioni e analoghe iniziative nel settore delle relazioni pubbliche, compresi sondaggi d'opinione e ricerche di mercato; se le spese considerate sono ammissibili in virtù di altre disposizioni dei presenti orientamenti, in particolare quelle figuranti nel sottocapitolo IV.K, si applicheranno le disposizioni del sottocapitolo corrispondente; in tale contesto, le attività connesse all'organizzazione e alla partecipazione a forum destinati alla condivisione di conoscenze tra le imprese e i concorrenti, le esposizioni e fiere e la divulgazione di conoscenze scientifiche e di informazioni fattuali sui sistemi di qualità non sono considerate pubblicità, ma assistenza tecnica;

c)

l'offerta di informazioni generali sui vantaggi che presenta un determinato prodotto alimentare (ad esempio la frutta), non intesa ad incoraggiare i consumatori ad acquistare il prodotto, non è considerata pubblicità in quanto non va a diretto vantaggio dei produttori;

d)

di norma, i produttori e i commercianti dovrebbero farsi carico dei costi della pubblicità in quanto parte integrante della loro attività economica ordinaria; pertanto, affinché non siano considerati aiuti al funzionamento, ma siano ritenuti compatibili con il mercato comune ai sensi del disposto dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, è necessario che gli aiuti a favore della pubblicità dei prodotti agricoli non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e favoriscano lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche;

e)

nel medio e lungo periodo i consumatori apprezzano i prodotti di qualità elevata e costante; la pubblicità di sistemi di controllo di qualità finalizzati al raggiungimento di un livello qualitativo elevato può rafforzare la fiducia dei consumatori nella produzione agricola comunitaria, aumentare il reddito agricolo e favorire in questo modo lo sviluppo dell'intero settore; inoltre i prodotti di qualità hanno indubbiamente caratteristiche specifiche che non hanno altri prodotti analoghi; la pubblicità di tali caratteristiche non è fuorviante per il consumatore e può inoltre contribuire allo sviluppo del settore. Per questi motivi, anziché ripartirli in base ad una serie di criteri positivi come è avvenuto in passato, è opportuno concentrare gli aiuti sulle campagne pubblicitarie a favore dei prodotti di qualità, definiti come prodotti che soddisfano criteri stabiliti a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005;

f)

per quanto riguarda l'origine dei prodotti, per molti anni la Commissione ha autorizzato determinati tipi di aiuti per la pubblicità dei prodotti agricoli. D-Dall'esperienza è emerso tuttavia che le campagne pubblicitarie sono spesso destinate a rafforzare le preferenze dei consumatori nazionali per prodotti provenienti dallo stesso Stato membro, il che rende questo tipo di aiuti incompatibili col trattato;

g)

in ogni caso, se un prodotto agricolo o alimentare o un altro tipo di prodotto possiede particolari caratteristiche dovute all'origine geografica, i produttori di tali prodotti o alimenti hanno la possibilità di chiedere, tramite le competenti autorità dello Stato membro, la registrazione a livello comunitario di una denominazione di origine protetta (DOP) o di una indicazione geografica protetta (IGP) a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (49): la concessione della registrazione sta a significare che la Comunità riconosce l'esistenza di uno strettissimo legame tra le qualità specifiche del prodotto e la sua origine geografica. In questi casi l'interesse comune non si oppone alla concessione di aiuti per la pubblicità che comprendono riferimenti all'origine del prodotto, purché tali riferimenti all'origine corrispondano esattamente a quelli registrati dalla Comunità; lo stesso vale per altre denominazioni di origine protette dalla normativa comunitaria, quali i vini prodotti in determinate regioni, conformemente alle disposizioni degli articoli 54-58 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (50);

h)

in passato la Commissione ha ammesso l'erogazione di aiuti pubblici a favore della creazione di nuovi marchi di qualità: tali aiuti erano giustificati nella fase iniziale del lancio del nuovo marchio; dall'esperienza è emerso che gli aiuti connessi alla pubblicità a favore di prodotti che recano un marchio di qualità e un riferimento all'origine possono essere mantenuti, sia sul mercato nazionale che sul mercato degli altri Stati membri, purché il riferimento all'origine sia secondario nel messaggio pubblicitario: la valenza secondaria del riferimento all'origine permetterebbe infatti di evitare violazioni dell'articolo 28 del trattato;

i)

gli aiuti di Stato per la pubblicità direttamente connessa ai prodotti di una o più imprese determinate rappresentano un rischio immediato di distorsione della concorrenza e non offrono alcun vantaggio duraturo per lo sviluppo dell'intero settore. Essi devono pertanto essere vietati;

j)

per poter essere ammesse a beneficiare di aiuti di Stato, le campagne pubblicitarie devono rispettare le norme generali applicabili a tutte le attività pubblicitarie condotte all'interno della Comunità. Ne consegue che le campagne pubblicitarie che godono di finanziamenti pubblici a favore di prodotti alimentari dovranno rispettare l'articolo 2 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (51), nonché le norme di etichettatura specifiche stabilite per vari prodotti (come il vino, i prodotti lattiero-caseari, le uova e il pollame);

k)

essendo il diretto beneficiario, il settore dovrà farsi carico del 50 % almeno delle spese relative alle campagne pubblicitarie;

l)

se tuttavia la pubblicità è generica e tale da giovare all'intero settore agricolo, l'aliquota di aiuto può ammontare fino al 100 %;

m)

dati gli effetti che le campagne pubblicitarie su vasta scala possono avere sulla concorrenza all'interno della Comunità, appare necessario introdurre l'obbligo della notifica preventiva alla Commissione delle azioni pubblicitarie, comprese quelle contemplate da un regime di aiuti esistente;

n)

di norma gli aiuti di Stato per azioni pubblicitarie nei paesi terzi non implicano rischi per il funzionamento del mercato interno, ma possono comunque avere un impatto sulla competitività delle imprese, soprattutto se le azioni pubblicitarie sono utilizzate a scapito di imprese di altri Stati membri;

o)

la Commissione non dispone finora di una grande esperienza in materia di aiuti di Stato relativi alla pubblicità nei paesi terzi: è quindi difficile elaborare criteri dettagliati per valutare i relativi aiuti di Stato. La normativa per gli aiuti alla pubblicità nei paesi terzi, costituita dal regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi (52), potrebbe tuttavia costituire un quadro di riferimento idoneo alla valutazione degli aiuti di Stato a favore della pubblicità nei paesi terzi.

VI.D.2.   Orientamenti

(153)

Gli aiuti di Stato a favore di campagne pubblicitarie all'interno della Comunità saranno dichiarati compatibili con il trattato se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la campagna pubblicitaria è destinata a prodotti di qualità definiti come prodotti che soddisfano criteri da stabilirsi a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a denominazioni riconosciute a livello comunitario (come le DOP (denominazioni di origine protette), le IGP (indicazioni geografiche protette) o altre denominazioni di origine protette in virtù della normativa comunitaria) oppure per marchi di qualità nazionali o regionali;

b)

la campagna pubblicitaria non è focalizzata sui prodotti di una o più imprese determinate;

c)

la campagna pubblicitaria rispetta il disposto dell'articolo 2 della direttiva 2000/13/CE, nonché, ove applicabili, le norme di etichettatura specifiche stabilite per determinati prodotti (cfr. punto 152, lettera j).

(154)

Se la campagna pubblicitaria è destinata a denominazioni riconosciute a livello comunitario, può essere fatto riferimento all'origine dei prodotti purché il riferimento all'origine corrisponda esattamente ai riferimenti registrati dalla Comunità.

(155)

Nel caso dei marchi di qualità nazionali o regionali, il riferimento all'origine può essere indicato purché sia secondario nel messaggio pubblicitario. Per valutare se l'indicazione dell'origine sia effettivamente secondaria nel messaggio, la Commissione prenderà in considerazione sia l'importanza globale del testo o del simbolo che fanno riferimento all'origine, comprese le immagini o la presentazione generale, sia l'importanza del testo o del simbolo che fanno riferimento all'argomento chiave usato nella pubblicità, cioè la parte del messaggio non incentrata sull'origine del prodotto.

(156)

L'aliquota dell'aiuto diretto non supera il 50 %. Se le imprese del settore contribuiscono al finanziamento del 50 % almeno dei costi, l'intensità dell'aiuto può ammontare fino al 100 % indipendentemente dalla forma che assume il contributo.

(157)

Inoltre saranno dichiarati compatibili aiuti di Stato a favore della pubblicità che possono ammontare fino al 100 % delle spese ammissibili se la campagna pubblicitaria è di carattere generico e giova a tutti i produttori di quel tipo di prodotto: in tal caso non può essere fatto alcun riferimento all'origine del prodotto. La campagna potrà essere realizzata da associazioni di produttori o altre organizzazioni, indipendentemente dalle loro dimensioni.

(158)

Le attività pubblicitarie dotate di un bilancio annuo superiore a 5 mio EUR devono essere notificate separatamente.

(159)

La Commissione esaminerà e autorizzerà gli aiuti a favore della pubblicità nei paesi terzi in quanto compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato se rispettano i principi enunciati dal regolamento (CE) n. 2702/1999. La Commissione non dichiarerà tuttavia compatibili gli aiuti di Stato a favore della pubblicità che:

a)

sono concessi a imprese determinate;

b)

rischiano di danneggiare le vendite o denigrare i prodotti originari di altri Stati membri.

VI.E.   Aiuti sotto forma di prestiti agevolati a breve termine

VI.E.1.   Analisi

(160)

Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:

a)

finora la Commissione ha autorizzato la concessione di aiuti di Stato per i prestiti agevolati a breve termine (53). Tali spese costituiscono in realtà semplici spese di funzionamento che dovrebbero essere a carico del settore, esattamente come avviene in tutti gli altri settori;

b)

tale misura di sostegno ha inoltre contribuito a rendere ancora più complesse le regole in materia di aiuti di Stato e non riflette l'esigenza diffusa di una semplificazione del sistema;

c)

l'introduzione di uno strumento de minimis nel settore agricolo costituisce un dispositivo semplice e decentrato che permette agli Stati membri che lo desiderino di continuare ad erogare questo tipo di sostegno ai piccoli agricoltori;

d)

la Commissione non dovrebbe pertanto più autorizzare la concessione di aiuti di Stato per i prestiti agevolati a breve termine.

VI.E.2.   Orientamenti

(161)

La Commissione dichiarerà non compatibili con il trattato gli aiuti di Stato per i prestiti agevolati a breve termine.

VI.F.   Aiuti connessi alle esenzioni fiscali nell'ambito della direttiva 2003/96/CE

IV.F.1.   Analisi

(162)

La possibilità di concedere agevolazioni ed esenzioni fiscali al settore agricolo esiste nella legislazione comunitaria dal 1993. Finora non sono stati fissati orientamenti precisi circa la compatibilità di questo tipo di misure con le regole in materia di aiuti di Stato. La direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (54) permette agli Stati membri di applicare esenzioni fiscali, riduzioni fiscali, aliquote differenziate di tassazione e rimborsi di imposta. L'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva prevede espressamente che «i provvedimenti di esenzione o riduzione fiscale, differenziazione delle aliquote e rimborso d'imposta ai sensi della presente direttiva, possono configurarsi come aiuti di Stato e, in tal caso, sono da notificare alla Commissione, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.».

(163)

Le suddette misure possono infatti configurare aiuti di Stato per i seguenti motivi: si può considerare che godono di un finanziamento pubblico in quanto con la loro applicazione lo Stato si priva di risorse finanziarie; se applicate in uno specifico settore economico avvantaggiano determinate imprese o certi tipi di prodotti; possono creare o minacciare di creare distorsioni della concorrenza in un settore sensibile come l'agricoltura, in cui i flussi commerciali sono molto intensi.

(164)

Per valutare la compatibilità di tali misure con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato è necessario stabilire una serie di regole.

(165)

L'articolo 8 della direttiva 2003/96/CE stabilisce che ai prodotti utilizzati come carburante per motori per lavori nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura e della silvicoltura si applicano i livelli di tassazione minimi fissati nel suo allegato I, tabella B.

(166)

L'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE prevede che gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione fino a zero ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati nei lavori dei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura e della silvicoltura, e stabilisce inoltre che il Consiglio valuta, anteriormente al 1o gennaio 2008, se abrogare la possibilità di applicare un livello di tassazione fino a zero.

(167)

La Commissione tiene conto delle suddette disposizioni nel formulare le regole di compatibilità degli aiuti di Stato a favore della produzione primaria nel settore dell'agricoltura escludendo l'applicazione di una tassazione differenziata in questo settore. Qualora si applichi trasversalmente all'intero settore dell'agricoltura una misura fiscale a norma dell'articolo 8 e dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE, la Commissione considera che tale misura possa contribuire allo sviluppo del settore. Finora alla Commissione sono pervenute notifiche relative esclusivamente a riduzioni fiscali connesse ai carburanti utilizzati nell'attività di produzione agricola primaria. Tenendo conto del fatto che tali riduzioni si basano sui quantitativi di carburanti effettivamente utilizzati nella produzione primaria (che devono essere documentati dalla presentazione di fatture da parte degli agricoltori) e in considerazione della scala ridotta delle strutture delle aziende agricole nell'Unione europea (oltre il 60 % delle aziende ha meno di 5 ha di superficie agricola utilizzata) la Commissione considera che tale misura non sia tale da creare indebite distorsioni della concorrenza. Per analogia, si considera che anche le esenzioni fiscali per l'energia e l'elettricità utilizzate nella produzione agricola primaria siano piuttosto di scala ridotta e non di entità tale da incidere negativamente sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(168)

È possibile che dopo l'entrata in vigore della direttiva 2003/96/CE siano già stati concessi illegalmente aiuti di Stato sotto forma di esenzioni fiscali, riduzioni fiscali, aliquote differenziate di tassazione e rimborsi di imposta in relazione alla produzione agricola primaria. Tali aiuti saranno dichiarati compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano le pertinenti disposizioni della direttiva e se non è stata applicata alcuna differenziazione di imposta nel settore agricolo.

IV.F.2.   Orientamenti

(169)

L'applicazione dei livelli minimi di tassazione stabiliti nell'allegato I, tabella B, della direttiva 2003/96/CE a prodotti utilizzati come carburanti per motori utilizzati per la produzione agricola primaria sarà dichiarata compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato purché non sia stata applicata all'agricoltura alcuna differenziazione di imposta.

(170)

L'applicazione di un livello di tassazione fino a zero ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati per la produzione agricola primaria sarà dichiarata compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato fino al 31 dicembre 2007 o fino a una data che sarà decisa dal Consiglio, purché non sia applicata all'agricoltura alcuna differenziazione di imposta. In caso di modifica della direttiva 2003/96/CE la presente disposizione sarà opportunamente riveduta.

(171)

Se il Consiglio decide di abrogare la possibilità di applicare un livello di tassazione fino a zero ai prodotti energetici e all'elettricità usati per lavori nel settore dell'agricoltura, gli aiuti di Stato connessi ad una riduzione fiscale ai sensi della direttiva 2003/96/CE saranno dichiarati compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato se la riduzione soddisfa tutte le pertinenti disposizioni della direttiva e se non è applicata alcuna differenziazione di imposta nel settore agricolo.

(172)

Gli aiuti di Stato concessi illegalmente dopo l'entrata in vigore della direttiva 2003/96/CE saranno dichiarati compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano tutte le pertinenti disposizioni del presente capitolo e se non è applicata alcuna differenziazione di imposta nel settore agricolo.

VII.   AIUTI PER IL SETTORE FORESTALE

VII.A.   Introduzione

(173)

Non esistono norme comunitarie specifiche che disciplinano gli aiuti di Stato per il settore forestale (silvicoltura e industrie collegate) (55). Ciò nonostante, oltre agli aiuti di Stato erogati in conformità alle norme comunitarie comuni a tutti i settori, in particolare la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (56) e gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (57), alcuni strumenti comunitari che disciplinano gli aiuti di Stato a favore degli scambi e della produzione industriale si applicano anche al settore forestale, in particolare gli orientamenti per gli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 e la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (58). Il settore forestale può beneficiare anche di aiuti erogati conformemente al regolamento relativo agli aiuti de minimis applicabili alle attività industriali e al regolamento (CE) n. 70/2001, che non si applicano alla produzione agricola. Oltre alle regole e agli strumenti citati, è inoltre una prassi consolidata della Comunità quella di autorizzare aiuti a favore della conservazione, del miglioramento, dello sviluppo e della manutenzione delle foreste, in ragione delle funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste. Per rendere tale prassi trasparente e determinarne la portata rispetto alle altre norme relative agli aiuti pubblici al settore forestale appare appropriato stabilire la politica della Commissione in materia di aiuti di Stato per il settore forestale. Nel formulare tale politica è anche necessario tener conto dell'aiuto a favore delle misure destinate all'utilizzo sostenibile delle superfici forestali disciplinato dal regolamento (CE) n. 1698/2005, al fine di assicurare la coerenza tra gli aiuti di Stato e il sostegno cofinanziato per il settore forestale.

VII.B.   Analisi

(174)

Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:

a)

possono essere concessi aiuti di Stato al settore forestale nell'osservanza delle norme comunitarie comuni a tutti i settori, oppure ai settori commerciale e industriale. Le norme contenute nel presente capitolo lasciano impregiudicata la possibilità di applicare tali norme, ma è opportuno che siano limitate all'autorizzazione di aiuti supplementari a favore del settore forestale allo scopo di promuovere le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste e di garantire la coerenza con gli aiuti di Stato a favore della produzione agricola e le misure di sviluppo rurale;

b)

le norme previste dal presente capitolo dovrebbero applicarsi esclusivamente agli alberi vivi e al loro ambiente naturale nelle foreste e altri terreni boschivi, comprese le misure per preservare e rafforzare le funzioni ecologiche e protettive delle foreste, nonché le misure destinate a promuovere l'uso ricreativo e la dimensione sociale e culturale delle foreste. Tali norme non dovrebbero applicarsi agli aiuti di Stato a favore delle industrie collegate alla silvicoltura né a favore del trasporto di legname o della trasformazione del legno o di altre risorse forestali in determinati prodotti o a fini di produzione energetica, in quanto gli aiuti per tali attività sono disciplinati da altre norme comunitarie;

c)

tradizionalmente, la Commissione ha accettato la concessione di aiuti di Stato fino al 100 % delle spese ammissibili per misure che incoraggiano la manutenzione dell'ambiente forestale, compresi gli impianti, l'abbattimento e la potatura degli alberi o la rimozione di alberi caduti, nonché per misure fitosanitarie o di miglioramento del suolo. Aiuti di questo tipo dovrebbero continuare ad essere accettati in futuro a condizione che gli Stati membri possano dimostrare che tali misure contribuiscono al miglioramento della copertura forestale nel lungo periodo e al mantenimento o al ripristino della biodiversità nonché alla sanità dell'ecosistema forestale e alla funzione protettiva delle foreste. Si dovrebbero autorizzare anche gli aiuti per porre rimedio ai danni forestali provocati da tempeste, incendi, inondazioni o eventi simili. In linea con tale politica non dovrebbero essere ammessi aiuti per l'abbattimento a scopi commerciali o di ripopolamento dopo l'abbattimento o per la realizzazione e la manutenzione di impianti di cui non sia dimostrata la valenza in termini ambientali o ricreativi;

d)

la stessa politica dovrebbe continuare ad applicarsi alle misure che favoriscono la fruizione delle foreste per fini ricreativi, comprese quelle che promuovono l'uso multifunzionale delle foreste, come ad esempio infrastrutture per i visitatori, strade forestali e materiale informativo sulle foreste in generale. Il requisito cui dovrebbe essere subordinata l'approvazione di tali aiuti è l'accessibilità gratuita per scopi ricreativi alla superficie forestale ammissibile e alle relative infrastrutture per tutti gli utenti e l'assenza di qualunque pubblicità o promozione di determinati prodotti o produttori nel materiale informativo, che deve contenere solo informazioni generali sulle foreste;

e)

in passato la Commissione ha approvato aiuti a favore della formazione di proprietari forestali e di addetti della silvicoltura in base agli orientamenti relativi al settore agricolo. Poiché in molti casi i proprietari forestali sono produttori agricoli, è molto probabile che la formazione e i servizi di consulenza di cui si avvalgono riguardi sia la parte agricola che la parte forestale della loro azienda. È quindi opportuno che si applichino anche al settore forestale le norme previste per gli aiuti alla formazione e alla consulenza degli agricoltori. Lo stesso principio dovrebbe applicarsi anche agli aiuti a favore delle associazioni di silvicoltori, in quanto la Commissione ha finora autorizzato questo tipo di aiuti in base agli orientamenti agricoli, nonché agli aiuti a favore di progetti pilota e dimostrativi nel settore forestale e per l'acquisto di superfici forestali;

f)

per garantire la coerenza tra le norme sugli aiuti di Stato a favore del settore forestale e le politiche di sviluppo rurale, è opportuno autorizzare ai sensi del presente capitolo gli aiuti a favore di misure nel settore forestale che soddisfano le condizioni previste dagli articoli da 43 a 49 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

VII.C.   Orientamenti nel settore forestale

(175)

Per contribuire alla manutenzione e al miglioramento delle foreste e alla promozione della loro funzione ecologica, protettiva e ricreativa, la Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato aiuti che coprono fino al 100 % delle spese ammissibili sotto elencate, a condizione che lo Stato membro sia in grado di dimostrare che le misure contribuiscono direttamente a mantenere o a ripristinare le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste, la biodiversità e la sanità dell'ecosistema forestale:

a)

l'impianto, la potatura, lo sfoltimento e l'abbattimento degli alberi o di altra vegetazione presente nelle foreste esistenti, la rimozione degli alberi caduti e le misure realizzate per porre rimedio ai danni forestali provocati dall'inquinamento atmosferico, da animali, da tempeste, incendi, inondazioni o eventi simili, nonché le spese di pianificazione di tali misure, purché il loro obiettivo precipuo sia quello di contribuire a mantenere o ripristinare l'ecosistema e la biodiversità forestale o il paesaggio tradizionale. Non potranno tuttavia essere concessi aiuti per l'abbattimento il cui scopo principale sia l'estrazione del legno a scopo commerciale o per le operazioni di ripopolamento destinate a sostituire gli alberi abbattuti con alberi equivalenti. Possono essere concessi aiuti anche per misure di imboschimento, comprese le spese di pianificazione di tali misure, destinate all'aumento della copertura forestale, alla promozione della biodiversità, alla creazione di aree boschive per fini ricreativi, alla lotta contro l'erosione e la desertificazione o alla promozione di un'analoga funzione protettiva delle foreste. Gli aiuti destinati ad aumentare la copertura forestale potranno essere concessi solo per motivi ambientali comprovati, ad esempio per migliorare le zone a bassa copertura forestale o creare aree boschive contigue; non potranno invece essere concessi per imboschimenti con specie coltivate a breve termine. Le aree boschive create per fini ricreativi devono essere accessibili gratuitamente al pubblico per l'uso ricreativo. Se necessario l'accesso può essere limitato per la protezione di zone sensibili;

b)

il mantenimento e il miglioramento della qualità del suolo nelle foreste e misure intese a garantire una crescita equilibrata e sana degli alberi. Le misure possono includere l'ammendamento del suolo mediante il ricorso a fertilizzanti o altri trattamenti per preservarne l'equilibrio naturale, per ridurre l'eccessiva densità di vegetazione e garantire una ritenzione idrica sufficiente e un corretto drenaggio. Gli aiuti possono coprire anche le spese di pianificazione di tali misure. Tali misure non devono ridurre la biodiversità, né provocare la lisciviazione dei nutrienti o avere un impatto negativo sugli ecosistemi idrici naturali o i bacini idrici protetti;

c)

la prevenzione, l'eradicazione e il trattamento delle fitopatie, come pure la prevenzione e il trattamento di danni causati da animali e misure mirate, costituite ad esempio dalla costruzione e manutenzione di strade e altre infrastrutture per la prevenzione degli incendi forestali. Le spese ammissibili possono comprendere misure di prevenzione e trattamento, inclusi i lavori di preparazione del terreno per i reimpianti, e i prodotti, i dispositivi e i materiali necessari per la realizzazione di tali misure. Ai fini della concessione degli aiuti va data la preferenza ai metodi biologici e meccanici di prevenzione e di trattamento, a meno che non si possa dimostrare che questi metodi non sono sufficienti a combattere la fitopatia o i parassiti in questione. Possono essere concessi aiuti per compensare la perdita di alberi e per le spese di ripopolamento, in misura pari al valore di mercato del patrimonio distrutto per ordine delle autorità ai fini della lotta contro la malattia o i parassiti o distrutto da animali. Nel calcolo del valore di mercato della perdita di accrescimento si può tener conto dell'accrescimento potenziale degli alberi distrutti fino all'età normale di abbattimento;

d)

il ripristino e la manutenzione di sentieri naturali, di elementi caratteristici del paesaggio nonché degli habitat naturali per gli animali, comprese le spese di pianificazione;

e)

la costruzione, il miglioramento e la manutenzione di strade forestali, di infrastrutture per i visitatori, come le infrastrutture per disabili, i cartelli segnaletici, stazioni di osservazione e costruzioni analoghe, comprese le spese di pianificazione, in caso di accesso gratuito del pubblico alle foreste e alle infrastrutture per motivi ricreativi. Se necessario, l'accesso alle foreste e alle infrastrutture può essere limitato per la protezione di zone sensibili oppure per garantire l'uso corretto e sicuro delle infrastrutture;

f)

il costo del materiale informativo e di attività quali seminari, eventi di pubbliche relazioni e campagne di informazione sulla stampa scritta ed elettronica a scopo divulgativo di informazioni generali sulle foreste. Le azioni e i materiali sovvenzionati non possono contenere riferimenti a determinati prodotti o produttori, né promuovere prodotti nazionali;

g)

i costi di acquisto di superfici forestali utilizzate o da utilizzare come zone di protezione naturale. Tali superfici forestali devono essere destinate in permanenza e nella loro interezza alla protezione della natura nell'ambito di un obbligo statutario o contrattuale.

(176)

La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato per gli imboschimenti di terreni agricoli e non agricoli, la creazione di sistemi agroforestali su superfici agricole, le indennità Natura 2000, i pagamenti a favore dell'ambiente forestale, il ripristino del potenziale forestale e gli interventi preventivi, nonché gli investimenti non produttivi, se gli aiuti soddisfano le disposizioni previste dagli articoli da 43 a 49 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e non superano l'intensità massima ivi fissata.

(177)

La Commissione autorizzerà gli aiuti di Stato per la copertura dei costi supplementari e della perdita di reddito connessi all'uso di tecnologie forestali rispettose dell'ambiente che vadano oltre i requisiti obbligatori se i proprietari forestali sottoscrivono un impegno volontario sull'uso di tali tecnologie e se tale impegno soddisfa le condizioni di cui all'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Gli aiuti di importo superiore agli importi fissati nell'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 saranno dichiarati di norma compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato soltanto se sono concessi a fronte di spese supplementari e/o per perdite di reddito comprovate, in casi eccezionali e tenendo conto di circostanze particolari debitamente giustificate, a favore di impegni di cui sia dimostrabile l'effetto positivo sull'ambiente.

(178)

La Commissione dichiarerà compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato per l'acquisto di superfici forestali se l'intensità non supera quella stabilita [dall'articolo 4 del futuro regolamento di esenzione] per l'acquisto di terreni agricoli.

(179)

La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato a favore della formazione di proprietari e addetti forestali e per i servizi di consulenza forniti da terzi, compresi i piani aziendali, i piani di gestione forestale e gli studi di fattibilità, nonché per la partecipazione a concorsi, mostre e fiere, se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 15 del futuro regolamento di esenzione].

(180)

Gli aiuti a favore della costituzione di associazioni di silvicoltori saranno autorizzati dalla Commissione se rispettano le condizioni di cui [all'articolo 9 del futuro regolamento di esenzione].

(181)

La Commissione autorizzerà la concessione di aiuti di Stato a favore di attività di divulgazione di nuove tecniche, come progetti pilota su scala relativamente ridotta e progetti dimostrativi, che soddisfino le disposizioni di cui al punto 107 dei presenti orientamenti.

(182)

Le regole di cui al presente capitolo lasciano impregiudicata la possibilità di applicare al settore forestale altre norme in materia di aiuti di Stato applicabili a tutti i settori o al settore commerciale e industriale.

VIII.   ASPETTI PROCEDURALI

VIII.A.   Notifica

(183)

Fatto salvo quanto disposto ai punti che seguono, tutti i nuovi regimi di aiuto e tutti i nuovi aiuti individuali devono essere notificati alla Commissione prima di essere posti in esecuzione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e del regolamento (CE) 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE (59). Ciò non vale per gli aiuti contemplati da uno dei regolamenti di esenzione adottati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (60).

(184)

A norma dell'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005, non è necessario notificare separatamente, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti di Stato intesi a fornire finanziamenti supplementari a favore di misure di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno comunitario, purché tali aiuti siano stati notificati e autorizzati dalla Commissione, secondo quanto disposto dal medesimo regolamento, in quanto parte della programmazione ivi prevista.

(185)

Per poter beneficiare di tale esenzione, le misure devono rispettare tutte le condizioni sostanziali previste per gli aiuti di Stato, con particolare riferimento ai costi ammissibili e alle intensità di aiuto stabilite dai presenti orientamenti. L'importo degli aiuti di Stato supplementari assegnati a ciascuna misura deve essere chiaramente indicato nel piano di sviluppo rurale, secondo quanto disposto dal regolamento di applicazione. La Commissione approverà unicamente misure contenute nel piano presentate secondo queste modalità. Gli aiuti di Stato concessi per altre misure, incluse o meno nel piano, o per misure soggette a condizioni diverse da quelle esposte nel piano devono formare oggetto di una notifica separata alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3.

(186)

Inoltre, l'approvazione del piano da parte della Commissione riguarderà soltanto l'importo degli aiuti stabilito dallo Stato membro.

(187)

Le stesse norme si applicano per analogia alle modifiche dei piani di sviluppo rurale.

VIII.B.   Durata dei regimi di aiuto

(188)

In virtù degli orientamenti comunitari relativi agli aiuti di Stato nel settore agricolo in vigore nel periodo 2000-2006, la Commissione era solita accettare notifiche di regimi di aiuti di Stato di durata illimitata Questa prassi può portare ad una mancanza di trasparenza soprattutto nei casi in cui una misura di aiuto non venga attuata per alcuni anni. Inoltre, rende più complessa la revisione regolare obbligatoria di tutti i regimi di aiuto esistenti da parte della Commissione.

(189)

In futuro la Commissione autorizzerà pertanto esclusivamente regimi di aiuto di durata limitata. I regimi che contemplano aiuti di Stato per misure che possono beneficiare anche di un cofinanziamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 dovranno essere limitati al periodo di programmazione 2007-2013. Gli altri regimi di aiuto non dovranno applicarsi per più di 7 anni.

VIII.C.   Relazioni annuali

(190)

A norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 659/1999 gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti esistenti non assoggettati a obblighi specifici in tal senso dettati da una decisione condizionale. Le relative modalità di applicazione sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (61).

(191)

La Commissione si riserva il diritto di chiedere informazioni complementari sui regimi di aiuto esistenti, caso per caso, qualora lo ritenga necessario per assolvere i compiti che le incombono in virtù dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato.

(192)

Qualora le relazioni annuali non siano presentate secondo questi criteri, la Commissione può procedere a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 659/1999.

(193)

Per quanto riguarda le relazioni annuali presentate dagli Stati membri, la Commissione adotterà opportune misure per garantire una maggiore trasparenza delle informazioni relative agli aiuti di Stato nel settore agricolo.

VIII.D.   Applicazione ai nuovi aiuti

(194)

La Commissione applicherà i presenti orientamenti ai nuovi aiuti di Stato a decorrere dal 1o gennaio 2007. Le notifiche pendenti alla data del 31 dicembre 2006 saranno valutate in base agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in vigore nel settore dell'agricoltura alla data di notifica dell'aiuto. Eccettuate le misure di cui al punto 195), a partire dal 1o gennaio 2007 la Commissione non applicherà più i seguenti testi:

a)

gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo;

b)

gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato (62);

c)

gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli (63). La sostituzione di tale testo è giustificata nell'ottica del miglioramento della regolamentazione, poiché le norme sostanziali ivi previste sono confluite nei presenti orientamenti. Per gli aiuti di Stato concessi illegalmente prima dell'entrata in vigore dei presenti orientamenti la Commissione continuerà tuttavia ad applicare le disposizioni pertinenti di cui al punto 43 e seguenti dei citati orientamenti;

d)

la comunicazione della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo («crédits de gestion») (64).

VIII.E.   Aiuti di Stato esistenti in virtù dell'atto di adesione del 2003

(195)

Per la valutazione dei regimi di aiuto e degli aiuti individuali considerati come aiuti esistenti ai sensi dell'allegato IV, capitolo 4, punto 4, dell'atto di adesione del 2003 (65), gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo applicabili il 31 dicembre 2006 rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2007, fatto salvo il punto 196), purché gli aiuti suddetti siano conformi ai medesimi orientamenti entro il 30 aprile 2007.

VIII.F.   Proposte di opportune misure

(196)

In conformità dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato, la Commissione propone agli Stati membri di modificare i rispettivi regimi di aiuto esistenti per conformarsi ai presenti orientamenti entro il 31 dicembre 2007, tranne nel caso dei regimi di aiuti esistenti a favore di investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, che devono essere soppressi entro il 31 dicembre 2008, e quelli a favore di investimenti per l'acquisto di terreni agricoli nelle aziende agricole, che devono essere modificati e resi conformi ai presenti orientamenti entro il 31 dicembre 2009.

(197)

Gli Stati membri sono invitati a confermare per iscritto l'accettazione delle proposte di misure opportune entro il 28 febbraio 2007.

(198)

Se uno Stato membro non conferma per iscritto l'accettazione entro tale termine, la Commissione applicherà l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 e, se necessario, avvierà il procedimento a cui rinvia il summenzionato articolo.

VIII.G.   Validità

(199)

I presenti orientamenti si applicano fino al 31 dicembre 2013. La Commissione può modificarli prima di tale scadenza per importanti motivi connessi alla politica della concorrenza, o alla politica agricola o per motivi connessi alla salute umana e animale, oppure per tener conto di altre politiche comunitarie o di impegni assunti in sede internazionale.


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1405/2006 (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1).

(2)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1463/2006 (GU L 277 del 9.10.2006, pag. 1).

(3)  Gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura sono esaminati nel quadro degli Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU C 229 del 14.9.2004, pag. 5) e del regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 49).

(4)  Ai fini dei presenti orientamenti, per «prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari» si intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte e/o i prodotti lattiero-caseari, ma di composizione diversa in quanto contenenti materie grasse e/o proteine non provenienti dal latte e contenenti o no proteine derivate dal latte («prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari» di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (GU L 182 del 3.7.1987, pag. 36)).

(5)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

(6)  Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13), regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33), regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30).

(7)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1857/2006 (GU L 358 dell'16.12.2006, pag. 3).

(8)  Sentenza della Corte di giustizia europea nella causa 177/78, Pigs and Bacon Commission/McCarren, Racc. 1979, pag. 2161.

(9)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

(10)  GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29.

(11)  GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

(12)  GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7.

(13)  GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(14)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(15)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(16)  GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8.

(17)  GU C 229 del 14.9.2004, pag. 5.

(18)  GU C 232 del 12.8.2000, pag. 19.

(19)  GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3

(20)  GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

(21)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(22)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

(23)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1698/2005 (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

(24)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 70.

(25)  GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

(26)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/782/CE (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 57).

(27)  COM(2005) 74.

(28)  Documento del Consiglio 11120/05 del 15 settembre 2005.

(29)  Regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca (GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4).

(30)  Sentenza dell'11 novembre 2004 nella causa C-73/03, Spagna/Commissione, punto 37 della motivazione; sentenza del 23 febbraio 2006 nelle cause riunite C-346/03 e C-529/03, Giuseppe Atzeni e altri, punto 79 della motivazione.

(31)  Qualora sia dimostrato che l'epizoozia o la fitopatia sono insorte a seguito delle avverse condizioni atmosferiche, la Commissione valuta la misura di aiuto conformemente al precedente punto […] e le presenti disposizioni non si applicano.

(32)  Articolo 174, paragrafo 2, del trattato CE. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, cfr. in particolare il punto 5 degli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo» e la «Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente» (GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3).

(33)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1041/2006 della Commissione (GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 10).

(34)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 25).

(35)  GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

(36)  GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

(37)  GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1040/2006 (GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 8).

(38)  GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5, modificata in seguito per quanto riguarda l'applicazione al settore agricolo, GU C 48 del 13.2.1998, pag. 2; sarà sostituita da una nuova disciplina a partire dal 1o gennaio 2007.

(39)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2006 (GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 8).

(40)  GU C 235 del 21.8.2001, pag. 3.

(41)  GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14.

(42)  GU C 297 del 29.11.2005, pag. 4.

(43)  GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67.

(44)  GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/81/CE (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 47).

(45)  GU C 209 del 10.7.1997, pag. 3.

(46)  GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.

(47)  Boll. CE 9-1984.

(48)  Decisione 2000/628/CE della Commissione, dell'11 aprile 2000, riguardante gli aiuti concessi dall'Italia alla Centrale del Latte di Roma (GU L 265 del 19.10.2000, pag. 26, punti 113-115).

(49)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(50)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

(51)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).

(52)  GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2060/2004 (GU L 357 del 2.12.2004, pag. 3).

(53)  Cfr. la comunicazione della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo («crediti di gestione»), GU C 44 del 16.2.1996, pag. 2.

(54)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).

(55)  Ai fini dei presenti orientamenti il termine «silvicoltura» segue la definizione di Eurostat (la produzione degli alberi da legname come pure l'estrazione e la raccolta di materiali dalle foreste e dai boschi incolti, compresi prodotti che necessitano di essere sottoposti ad un minimo di lavorazione, quali la legna da ardere o il legno per usi industriali).

(56)  GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

(57)  Cfr. nota 36.

(58)  Cfr. nota 19.

(59)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

(60)  GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

(61)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) 1627/2006 (GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 10).

(62)  GU C 252 del 12.9.2001, pag. 5.

(63)  GU C 324 del 24.12.2002, pag. 2.

(64)  Cfr. nota 53.

(65)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 797.