Relazione della Commissione - Relazione sulla politica di concorrenza 2005 /* SEC/2006/0761 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 15.6.2006 SEC(2006)761 definitivo RELAZIONE DELLA COMMISSIONE Relazione sulla politica di concorrenza 2005 INDICE Introduzione 7 I – Antitrust – Articoli 81, 82 e 86 del trattato CE 12 A – Quadro legislativo, interpretativo e procedurale 12 1. Abuso di posizione dominante 12 2. Accordi e pratiche concordate 13 2.1. Regolamenti di esenzione per categoria nel settore dei trasporti 13 2.1.1. Trasporti marittimi 13 2.1.2. Trasporti aerei 14 2.2. Regolamento di esenzione per categoria per la distribuzione di autoveicoli 15 3. Norme procedurali 16 3.1. Accesso al fascicolo 16 3.2. Trattamento delle informazioni sul mercato e delle denunce 17 Riquadro 1: articoli 81 e 82 del trattato CE: interesse comunitario nell’esaminare le asserzioni di violazione e definizione delle priorità 18 4. Esame della legislazione europea in relazione alla concorrenza 20 5. Libro verde sulle azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie 21 B – Applicazione degli Articoli 81, 82 e 86 24 1. Energia, industrie di base, prodotti chimici e farmaceutici 24 1.1. Energia 24 1.2. Industrie di base 30 1.3. Prodotti chimici 31 1.4. Prodotti farmaceutici 31 Riquadro 2: AstraZeneca: abuso di procedure di governo nel settore farmaceutico 32 2. Informazione, comunicazioni e media 34 2.1. Comunicazioni elettroniche e servizi postali 34 2.2. Media 40 2.3. Industrie dell’informazione, Internet ed elettronica di consumo 42 3. Servizi 44 3.1. Servizi finanziari 44 3.2. Trasporti 46 3.2.1. Trasporti aerei 46 3.2.2. Trasporti terrestri 48 3.3. Commercio e altri servizi 49 3.3.1. Professioni 49 3.3.2. Gestione dei rifiuti 51 4. Industria, beni di consumo e produzione 52 4.1. Beni di consumo e prodotti alimentari 52 4.2. Industrie meccaniche e altre industrie manifatturiere, compresi i dispositivi di trasporto 54 5. Cartelli 58 5.1. Panoramica degli sviluppi nella politica dei cartelli 58 5.1.1. Una nuova Direzione 58 5.1.2. Il programma di trattamento favorevole della Commissione 59 5.2. Casi 61 C – Rete europea della concorrenza (ECN): panoramica della cooperazione 66 1. Panoramica generale 66 1.1. Cooperazione su questioni di politiche 66 1.2. Adattamento delle leggi nazionali per garantire un’azione di contrasto efficace da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza 67 1.3. Cooperazione nei singoli casi 67 2. Applicazione delle regole di concorrenza comunitarie da parte delle giurisdizioni nazionali nell’ambito dell’UE: relazione sull’applicazione dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1/2003 70 2.1. Assistenza sotto forma di informazioni o di pareri 70 2.2. Sentenze dei tribunali nazionali 71 2.3. Intervento a titolo di amicus curiae 71 2.4. Finanziamento della formazione dei giudici nazionali sul diritto comunitario della concorrenza 71 2.5. Riepilogo dei pareri emessi dalla Commissione ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1/2003 72 3. cooperazione nei diversi settori, nell’ambito della Rete europea della concorrenza 74 D – Selezione di cause 77 E – Statistiche 84 II – Controllo delle concentrazioni 87 A – Quadro legislativo e interpretativo 88 1. Studio degli impegni in materia di concentrazioni 88 2. Nuove indicazioni sulla rinuncia alle concentrazioni 90 3. Razionalizzazione della ripartizione dei casi in corso – esperienze nel corso del 2005 91 3.1. Panoramica delle statistiche 91 3.2. Notizie pratiche sul rinvio pre-notifica 92 B – Decisioni della Commissione 93 1. Decisioni adottate ai sensi dell’articolo 8 93 2. Decisioni adottate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 6, paragrafo 2 99 3. Rinvii 102 4. Notifiche ritirate/Operazioni abbandonate 107 C – Selezione di cause 111 D – Statistiche 117 III – Controllo degli aiuti di Stato 119 A – Quadro legislativo e interpretativo 119 1. Regolamenti, orientamenti, discipline e comunicazioni 119 1.1. Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato 119 Riquadro 3: piano di azione nel settore degli aiuti di Stato 119 1.2. Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007 – 2013 120 1.3. Futura disciplina a favore della ricerca, sviluppo e innovazione 122 1.4. Comunicazione sugli aiuti di Stato a favore dell'assicurazione del credito all’esportazione 123 1.5. Revisione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente 124 1.6. Servizi di interesse economico generale 124 Riquadro 4: Servizi di interesse economico generale 124 2. Agricoltura 126 2.1. Nuova relazione annuale sugli aiuti di Stato 126 2.2. Trasparenza 126 3. Carbone 127 4. Trasporti 127 5. Trasparenza 129 6. Allargamento 129 6.1. Aiuti esistenti nei nuovi Stati membri 129 6.2. Adesione di Bulgaria e Romania 130 B – Casi 131 1. Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione 131 1.1. Aiuti per il salvataggio 131 1.2. Aiuti alla ristrutturazione 132 2. Costruzione navale 137 3. Acciaio 141 4. Radiodiffusione pubblica, banda larga, settore cinematografico 142 5. Attività bancarie 147 6. Aiuti regionali 148 7. Aiuti alla ricerca e sviluppo e aiuti all’innovazione 151 8. Aiuti per la tutela dell’ambiente e il risparmio energetico 156 9. Aiuti alla formazione, all’occupazione e alle piccole e medie imprese 159 10. Aiuti fiscali 161 11. Aiuti destinati a ovviare ai danni recati dalle calamità naturali 166 12. Altri settori: sanità, servizi postali, difesa 167 13. Agricoltura 168 14. Pesca 173 15. Carbone 174 16. Trasporti 174 16.1. Trasporti ferroviari 174 16.2. Trasporti combinati 175 16.3. Trasporti su strada 176 16.4. Trasporti aerei 176 C – Esecuzione delle decisioni in materia di aiuti di Stato 179 1. Introduzione 179 2. Casi individuali 180 D – Selezione di cause 182 E – Statistiche 188 IV – Attività internazionali 190 A – Allargamento e Balcani occidentali 190 B – Cooperazione bilaterale 191 1. Introduzione 191 2. Accordi con gli USA, il Canada e il Giappone 191 3. Cooperazione con altri paesi e altre regioni 195 C – Cooperazione multilaterale 197 1. La Rete internazionale della concorrenza (International Competition Network) 197 2. OCSE 199 V – Prospettive per il 2006 204 1. Antitrust 204 2. Concentrazioni 205 3. Aiuti di Stato 205 4. Attività internazionali 206 Allegato – Casi analizzati nella relazione 207 1. Articoli 81, 82 e 86 del trattato CE 207 2. Controllo delle concentrazioni 209 3. Aiuti di Stato 210 Introduzione INTRODUZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA DG CONCORRENZA Nel 2005 la direzione generale della Concorrenza (DG Concorrenza) ha realizzato notevoli progressi verso un’applicazione più efficace e mirata delle regole della concorrenza in tutti i settori di sua competenza. La DG Concorrenza stata testimone dell’avvio del piano di azione nel settore degli aiuti di Stato, un pacchetto di riforme di grande portata destinato a fornire regole per aiuti di Stato più specifici, allo scopo di promuovere aiuti maggiormente mirati, come gli aiuti destinati a promuovere l’innovazione, il capitale di rischio, la ricerca e lo sviluppo. Il piano di azione nel settore degli aiuti di Stato ha come obiettivo ultimo quello di offrire una maggiore prevedibilità nel controllo degli aiuti di Stato, di ottenere risultati economici migliori e una migliore governance . Il controllo degli aiuti di Stato ha visto anche un notevole aumento del carico di lavoro nelle attività di gestione dei casi, con 676 nuovi casi registrati nel 2005 ( un aumento dell’8% rispetto all’anno precedente). Per quanto riguarda l’applicazione delle norme antitrust, la direzione generale della Concorrenza ha assegnato la massima priorità all’individuazione, allo smantellamento e al sanzionamento dei cartelli, la forma più deleteria di condotta anticoncorrenziale. I cartelli alzano artificialmente il prezzo dei beni e dei servizi, riducono le forniture e ostacolano l’innovazione (cosicché alla fine i consumatori pagano di più per una qualità inferiore) e possono aumentare notevolmente i costi di ingresso sul mercato per le imprese europee. Il successo del programma di trattamento favorevole della Commissione, che ha portato a un numero sempre maggiore di indagini sui cartelli, un segnale incoraggiante dell’efficacia della politica della direzione generale della Concorrenza. Nel 2005 la Commissione ha adottato cinque decisioni contro i cartelli, per un totale delle ammende inflitte di 683,029 milioni di euro. Allo scopo di rafforzare le capacità di lotta ai cartelli, nel 2005 stata creata una direzione specifica per i cartelli, nell’ambito della direzione generale della Concorrenza. L’altra attività di applicazione delle norme antitrust condotta dalla direzione generale della Concorrenza stata contrassegnata da un interesse sempre più marcato verso l’esame di casi che comportano pratiche particolarmente dannose per i consumatori. A titolo di esempio, la Commissione ha sanzionato AstraZeneca per l’impiego improprio del sistema normativo allo scopo di ritardare l’immissione sul mercato di farmaci generici concorrenti del suo prodotto di grande diffusione Losec. A parte i procedimenti per violazione formale, stata utilizzata anche la nuova possibilità di ottenere impegni vincolanti dalle imprese allo scopo di risolvere i problemi di concorrenza prevista dal regolamento (CE) n. 1/2003. Questa possibilità stata applicata, ad esempio, nel caso della politica commerciale della Coca-Cola. L’applicazione del regolamento (CE) n. 1/2003 ha registrato una fase importante con l’avvio delle prime due indagini settoriali ai sensi dell’articolo 17: una nel settore dei servizi finanziari e una nel settore dell’energia (gas ed elettricità), entrambe fondamentali per il raggiungimento del più ampio obiettivo politico di crescita e occupazione perseguito dalla Commissione. Con queste indagini settoriali, la Commissione ha tenuto fede all’impegno di un approccio all’applicazione delle norme più proattivo e basato sull’economia. La Commissione impiegherà i risultati di queste indagini per stabilire se e quali azioni esecutorie e normative siano necessarie in questi settori per garantire il corretto funzionamento del mercato interno. I compiti fondamentali della direzione generale della Concorrenza per il 2006 e oltre saranno l’analisi dei risultati di queste indagini settoriali e il loro corretto follow-up. Per quanto riguarda le concentrazioni, l’applicazione della normativa sul controllo delle concentrazioni si intensificata nel 2005, vista l’attuale tendenza al generale aumento delle operazioni di concentrazione e acquisizione. Sono stati notificati 313 casi di concentrazione, con un aumento del 25% rispetto al 2004. Inoltre, le indagini condotte dalla direzione generale della Concorrenza tendono a basarsi su un accertamento dei fatti sempre più accurato. L’attenzione rivolta in particolare all’individuazione delle riserve in merito alla concorrenza che derivano da un’analisi economica valida e sono suffragate dai fatti. È stata dedicata un’attenzione particolare alle concentrazioni che potrebbero impedire di raggiungere gli obiettivi di liberalizzazione perseguiti dall’Unione europea. Uno degli obiettivi principali della modernizzazione stato il miglioramento dell’efficacia delle regole di concorrenza dell’Unione europea, obiettivo che può essere raggiunto solamente garantendo il corretto funzionamento della Rete europea della concorrenza (ECN), che riunisce la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Il suo scopo principale garantire l’applicazione uniforme e omogenea delle norme comunitarie in materia di concorrenza nell’Unione europea allargata. In questo contesto, la Commissione stata informata, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, di quasi 80 casi in cui un’autorità nazionale garante della concorrenza ha previsto di adottare una decisione ai sensi dell’articolo 81 e/o dell'articolo 82 del trattato CE. La DG Concorrenza svolge, in coordinamento con la DG Società dell'informazione e mezzi di comunicazione, un ruolo importante nell’attuazione del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche adottato dalla Commissione nel 2002, che si basa sui principi della legislazione comunitaria in materia di concorrenza. In questo ambito, la DG Concorrenza corresponsabile, insieme alla DG Società dell'informazione e mezzi di comunicazione, del riesame delle notifiche, trasmesse dalle autorità nazionali di regolamentazione del settore, in merito alle misure normative relative ai mercati di comunicazione elettronica. Nel 2005 201 notifiche di questo tipo (più del doppio della cifra corrispondente per il 2004, cioè 89) sono state esaminate. Anche le decisioni adottate dalla Commissione riguardo a tali notifiche sono quasi raddoppiate nel 2005 rispetto al 2004, passando da 64 a 117. Nel 2005 la DG Concorrenza ha intrapreso anche azioni importanti per garantire l’attuazione effettiva delle decisioni della Commissione nell’ambito della concorrenza, come dimostrato dall’avvio di un procedimento formale per il mancato rispetto della decisione della Commissione nel caso Microsoft (dicembre). Anche per quanto riguarda gli aiuti di Stato, la quantità di tali aiuti illegali e incompatibili da recuperare in base alle decisioni adottate tra il 2000 e la metà del 2005 stata ridotta: dei 9,4 miliardi di euro totali, 7,9 miliardi di euro erano stati effettivamente recuperati entro la fine di giugno del 2005. Oltre al piano di azione per gli aiuti di Stato, la DG Concorrenza ha registrato un importante avanzamento nel suo ambizioso processo di riesame della politica della concorrenza, teso ad estendere l’attuazione della politica in materia di concorrenza al fine di migliorare l’efficacia delle regole di concorrenza comunitarie e di promuovere al contempo la competitività. Il documento di discussione redatto dalla DG Concorrenza sull’applicazione dell’articolo 82 del trattato CE agli abusi di esclusione e l’adozione del Libro verde sulle richieste di risarcimento danni contribuiranno a rafforzare la cultura della concorrenza nell’Unione europea. Per fare un altro esempio, la Commissione ha proposto di revocare l’esenzione per categoria per le conferenze marittime dal divieto delle norme comunitarie in materia di concorrenza sulle pratiche commerciali restrittive. La revoca dell’esenzione offrirà vantaggi agli esportatori dell’Unione europea, riducendo i prezzi del trasporto e mantenendo al contempo servizi affidabili, con un conseguente aumento della competitività del comparto industriale comunitario. Infine, la DG Concorrenza ha investito anche notevoli risorse nel 2005 nel sostegno di migliori iniziative di regolamentazione. Ciò ha comportato in particolare il vaglio di nuove iniziative da parte della Commissione al fine di valutarne l’impatto sulla concorrenza e la promozione della cultura della concorrenza nei confronti degli Stati membri. Oltre all’opera di sviluppo della politica della DG Concorrenza, queste azioni hanno contribuito a migliorare l’efficacia delle regole di concorrenza, nonché a offrire trasparenza e prevedibilità alla comunità delle imprese e ai consumatori. Nel complesso, il 2005 stato un anno di importanti avanzamenti sia in termini di consolidamento della riforma del regime della concorrenza per l’antitrust e le concentrazioni che per la riforma di vasta portata del settore degli aiuti di Stato. Il 2005 ha prodotto inoltre importanti avanzamenti nell’adozione di un approccio ai problemi della concorrenza maggiormente basato sull’economia e orientato agli effetti tramite gli strumenti esistenti. Infine, nel 2005 la DG Concorrenza ha avviato nuovi importanti progetti (in particolare le indagini settoriali) i cui risultati condurranno a nuove iniziative e/o ad azioni di applicazione delle regole di concorrenza negli anni a venire. Tali azioni offriranno vantaggi ai consumatori comunitari, sia singoli che imprese, e contribuiranno alla competitività dell’Unione europea. MESSAGGIO DEL CONSIGLIERE-AUDITORE La Commissione ha creato la funzione di consigliere-auditore per affidare lo svolgimento di procedimenti amministrativi nei casi di antitrust e di concentrazioni a una persona indipendente dotata di esperienza in materia di concorrenza e con l’integrità necessaria a contribuire all’obiettività, alla trasparenza e all’efficienza di tali procedimenti. Il consigliere-auditore svolge questo compito in base a un mandato. Riservatezza nell’accesso al fascicolo istruttorio nell’ambito della comunicazione sulle regole di accesso al fascicolo Nel corso del 2005 sono emerse in diversi casi problematiche difficili relative all’accesso al fascicolo istruttorio. In particolare, in alcuni casi in cui la pratica relativa a un caso conteneva centinaia di documenti per i quali era stata giustamente chiesta la riservatezza, le richieste di accesso hanno prodotto ritardi nella procedura. In considerazione della necessità di verificare per ogni documento se l’interesse all’accesso reclamato ai fini del diritto alla difesa sia prevalente rispetto alla riservatezza, essenziale predisporre accuratamente l’accesso al fascicolo istruttorio per garantire una procedura tempestiva. È nell’interesse di tutti i partecipanti che la procedura segua un iter veloce e sollecito. Di conseguenza, i fornitori di informazioni e le persone che richiedono l’accesso alle informazioni riservate devono osservare i principi guida della riservatezza. In particolare: - i fornitori di informazioni devono sottoporre richieste di riservatezza sufficientemente ragionate e limitate ai passaggi specifici per cui può essere ragionevolmente reclamato il pericolo di grave danno. Deve essere fornita una versione non confidenziale delle informazioni, comprensiva di una breve descrizione di ogni informazione eliminata. È importante che le versioni non confidenziali e le descrizioni delle informazioni eliminate vengano predisposte in modo da consentire a chiunque abbia accesso al fascicolo di stabilire se le informazioni eliminate siano presumibilmente importanti per la sua difesa e di conseguenza se vi siano motivi sufficienti per chiedere alla Commissione di concedere l’accesso alle informazioni in questione; - le parti che richiedono l’accesso alle informazioni riservate devono presentare richieste dettagliate e sostanziate che dimostrino chiaramente il loro interesse verso determinati documenti, in termini di diritto di difesa. Decisioni dei consiglieri-auditori Nel corso delle loro attività di esame delle singole richieste di accesso ai fascicoli condotte nel 2005, i consiglieri-auditori hanno adottato, in sette casi, 13 decisioni ai sensi dell’articolo 8 del loro mandato. Ai sensi dell’articolo 8, le parti possono richiedere l’accesso ai documenti che ritengono necessari per il corretto esercizio del loro diritto ad essere ascoltati e che non sono stati resi noti per ragioni di riservatezza. Il consigliere-auditore può decidere di negare o di concedere l’accesso totale o parziale a tali documenti. Nel 2005 i consiglieri-auditori non hanno dovuto prendere alcuna decisione ai sensi dell’articolo 9 del mandato, secondo il quale essi decidono che la Commissione può divulgare informazioni anche se un’impresa vi si oppone, se reputano che le informazioni non sono protette o se la valutazione tra l’interesse a divulgare le informazioni e il danno che la loro divulgazione potrebbe produrre privilegia la divulgazione. Tale decisione può essere impugnata presso i tribunali europei e il processo viene comunemente definito “procedura Akzo”. Al fine di evitare una procedura onerosa, i consiglieri-auditori hanno istituito la pratica di inviare le cosiddette “lettere pre-articolo 9”, che informano le imprese della posizione preliminare assunta dai consiglieri-auditori prima di adottare una decisione definitiva e legalmente vincolante ai sensi dell’articolo 9. Nel corso del 2005 sono state inviate diverse lettere di questo tipo. Ambito della pratica relativa al caso Nel corso del 2005, i consiglieri-auditori hanno riconosciuto che, in linea con la giurisprudenza, le parti devono essere autorizzate, su richiesta, ad accedere a tutti i documenti che siano oggettivamente collegati alla violazione presunta, fatte salve le normali eccezioni per motivi di riservatezza o della natura interna dei documenti in questione. Tuttavia, i dipartimenti della Commissione coinvolti godono di un certo margine di discrezionalità nella loro decisione di associarsi a indagini che ritengano sufficientemente attinenti. I dipartimenti della Commissione coinvolti potrebbero essere indotti da motivi oggettivi a decidere se un’analisi completa e accurata del comportamento anticoncorrenziale oggetto di indagine richieda o meno un’osservazione contemporanea di altri mercati di prodotti o geografici. Relazioni e audizioni dei consiglieri-auditori Nel 2005 i consiglieri-auditori hanno elaborato relazioni intermedie e/o finali in tre casi di concentrazione e in dodici casi di antitrust, per alcuni dei quali le audizioni erano state tenute nel 2004. Nel 2005 sono state richieste audizioni orali in otto casi di antitrust, mentre non stata tenuta alcuna audizione nei casi di concentrazione. Il calo di interesse verso le audizioni orali nei casi di concentrazione potrebbe derivare dal desiderio delle parti di utilizzare lo scarso tempo a disposizione per trattative correttive anziché per mettere in discussione la valutazione della Commissione dinanzi a un pubblico più vasto, che potrebbe includere anche le imprese contrarie alla concentrazione. Procedura per le dichiarazioni rese oralmente Nel 2005 stata adottata una nuova procedura per garantire che le imprese disposte a collaborare con la Commissione ai sensi della comunicazione relativa al trattamento favorevole non vengano dissuase dal farlo in conseguenza della rivelazione delle dichiarazioni fatte alla Commissione ai fini del trattamento favorevole nell’ambito di procedimenti per danni civili in giurisdizioni esterne all’Unione europea. Ciò implica che gli altri membri del supposto cartello non abbiano accesso alle comunicazioni aziendali con il metodo abituale (ovvero, tramite CD-ROM/DVD o copie cartacee). Le parti sono invece autorizzate a prendere nota della registrazione delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti il trattamento favorevole. I – Antitrust – Articoli 81, 82 e 86 del trattato CE A – Quadro legislativo, interpretativo e procedurale 1. ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 1. Il 19 dicembre la DG Concorrenza ha pubblicato un documento di discussione sull’applicazione delle regole di concorrenza dell’UE all’abuso di posizione dominante (articolo 82 del trattato CE)[1]. Tale documento destinato a promuovere un dibattito sulle modalità con cui possibile proteggere nel modo migliore i mercati comunitari dal comportamento di esclusione delle imprese dominanti, che potrebbe verosimilmente limitare le rimanenti pressioni concorrenziali esistenti sui mercati. Il documento indica un quadro di applicazione rigorosa e costante dell’articolo 82 del trattato CE, che si basa sull’analisi economica realizzata in casi recenti e stabilisce una metodologia possibile per la valutazione di alcune delle più diffuse pratiche abusive, quali i prezzi predatori, l’offerta di un unico marchio, la vendita abbinata e il rifiuto di prestare servizi. Altre forme di abuso come il comportamento discriminatorio e lo sfruttamento della posizione dominante, verranno prese in esame dalla Commissione nel 2006. La DG Concorrenza ha invitato a presentare osservazioni su questo documento di discussione entro il 31 marzo 2006. 2. L’articolo 82 del trattato CE vieta l’abuso di posizione dominante. Gli abusi vengono generalmente divisi in abusi di esclusione, che escludono i concorrenti dal mercato e abusi di sfruttamento, in cui l’impresa dominante sfrutta il proprio potere di mercato applicando, ad esempio, prezzi eccessivi. Il documento di discussione tratta unicamente degli abusi di esclusione. 3. Tale documento descrive un quadro generale per l’analisi del comportamento di esclusione da parte di un’impresa dominante. Laddove presente un’impresa dominante su un mercato, la concorrenza risulta già indebolita. Di conseguenza, le regole di concorrenza hanno lo scopo di impedire un comportamento da parte di tale impresa dominante che potrebbe indebolire ulteriormente la concorrenza e arrecare un danno ai consumatori a breve, medio o lungo termine. Per i comportamenti legati ai prezzi, come gli sconti, nel documento viene posto il dubbio se sia da considerare abusivo unicamente il comportamento che rischi di escludere concorrenti altrettanto efficienti. Nel documento ci si chiede anche se, ai sensi dell’articolo 82 del trattato CE, debbano essere prese in considerazione le efficienze determinate dall'impresa dominante e se sì, in che modo. In caso affermativo, le efficienze presunte dovrebbero superare l’effetto restrittivo del comportamento preso in esame. 4. La DG Concorrenza sta conducendo ampie consultazioni sul documento di discussione; ha già svolto consultazioni sul documento nell’ambito della Rete europea della concorrenza e ha aperto tali consultazioni al pubblico. Nell’ambito di questo processo di consultazione la Commissione terrà una pubblica audizione nella primavera del 2006 sull’abuso di posizione dominante e in particolare sul quadro proposto, illustrato nel documento di discussione. 2. Accordi e pratiche concordate 2.1. Regolamenti di esenzione per categoria nel settore dei trasporti 2.1.1. Trasporti marittimi Abrogazione del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio – Esenzione per categoria per le conferenze marittime 5. Il 14 dicembre la Commissione ha adottato una proposta[2] di regolamento del Consiglio per l’abrogazione del regolamento (CEE) n. 4056/86 relativo all’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE al trasporto marittimo[3]. Il Consiglio deciderà in merito a questa proposta a maggioranza qualificata, dopo aver consultato il Parlamento europeo. 6. L’obiettivo quello di porre termine all’esenzione per categoria per le conferenze marittime, che consente a queste ultime di fissare i prezzi di trasporto e di regolare le capacità. Dopo un processo di revisione durato tre anni la valutazione di impatto eseguita ha dimostrato che le conferenze marittime non rispettano le quattro condizioni cumulative dell’articolo 81, paragrafo 3 del trattato CE e che l’abrogazione dell’esenzione per categoria produrrà probabilmente una riduzione dei prezzi di trasporto, mantenendo al contempo servizi affidabili e aumentando la competitività delle industrie europee, in particolare quella degli esportatori dell’Unione europea. La proposta prevede un periodo di transizione di due anni a partire dall’adozione del regolamento da parte del Consiglio per le disposizioni che riguardano l’esenzione per categoria per le conferenze marittime. 7. La proposta mira a modificare anche il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio[4], estendendone la portata ai servizi di cabotaggio e alle navi da carico libere, applicando quindi le stesse regole generali di concorrenza a tutti i settori di attività economica. 8. Per agevolare la transizione a un regime pienamente concorrenziale, la Commissione prevede di emettere nel 2007 adeguate linee direttrici sulla concorrenza nel settore marittimo. Proroga e modifiche del regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione – Regolamento di esenzione per categoria per i consorzi 9. Il 20 aprile la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 611/2005 recante modifica dell'esistente regolamento di esenzione per categoria per i consorzi di trasporto marittimo di linea[5]. Tale regolamento proroga il regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione fino al 25 aprile 2010 e introduce due modifiche minori. Le modifiche consentono a un membro di un consorzio di recedere da un accordo di consorzio senza penale dopo un periodo iniziale di 24 mesi al massimo, che rappresenta un’estensione di sei mesi rispetto al regime precedente. Inoltre, questo periodo iniziale attualmente valido anche qualora le parti di un accordo esistente abbiano concordato di effettuare un nuovo investimento sostanziale nei servizi di trasporto marittimo offerti dal consorzio. Tale investimento deve rappresentare almeno la metà degli investimenti complessivi effettuati dai membri del consorzio. Infine, stata modificata una delle condizioni fondamentali per l’esenzione, ovvero l’esistenza di un’effettiva concorrenza sui prezzi all’interno del consorzio: per dimostrare l’esistenza di tale concorrenza attualmente possibile prendere in considerazione anche i “singoli contratti confidenziali”. 10. L’esenzione per categoria per i consorzi strettamente legata all’esenzione per categoria per le conferenze marittime (regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio). Dati gli stretti legami tra le due esenzioni per categoria, la Commissione ha ritenuto superfluo e inappropriato introdurre modifiche sostanziali all’esenzione per categoria per i consorzi prima della fine della revisione del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio. 2.1.2. Trasporti aerei Sostituzione del regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione relativo all’esenzione per categoria 11. La Commissione ha proseguito il processo di consultazione avviato nel 2004 relativo alla revisione del regolamento (CEE) n. 1617/93[6] della Commissione con la pubblicazione, in data 2 marzo, di un documento riguardante le osservazioni ricevute nell’ambito della consultazione. 12. Il 15 novembre la Commissione ha adottato un progetto preliminare di regolamento sull’esenzione per categoria con l’obiettivo di sostituire il regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione. Tale progetto verrà discusso dal comitato consultivo in materia di intese restrittive e abusi di posizioni dominanti . Il progetto preliminare di regolamento sull’esenzione per categoria dispone quanto segue: 13. le consultazioni sulle tariffe per il trasporto di passeggeri per i servizi aerei interni all’Unione europea godono di un’esenzione per categoria fino al 31 dicembre 2006; l’esenzione non verrà prolungata dopo tale data; 14. le consultazioni sull’assegnazione bande orarie e sulla fissazione degli orari negli aeroporti godono di un’esenzione per categoria fino al 31 dicembre 2006; l’esenzione non verrà prolungata dopo tale data; 15. le consultazioni sulle tariffe per i servizi aerei per passeggeri tra l’Unione europea e i paesi terzi godono di un’esenzione per categoria soggetta all’obbligo di relazione sui dati fino al 31 dicembre 2008. 16. Contemporaneamente alla preparazione di un nuovo regolamento di esenzione per categoria, i servizi della Commissione hanno avviato consultazioni con l’ IATA e con diverse compagnie aeree circa il futuro del servizio interlinea (“interlining”). 2.2. Regolamento di esenzione per categoria per la distribuzione di autoveicoli Le clausole di ubicazione negli accordi di distribuzione di autoveicoli non godono più di esenzione per categoria 17. Il 1° ottobre entrata in vigore l’ultima parte della riforma delle regole di concorrenza relative alla distribuzione di autoveicoli eseguita dalla Commissione: le “clausole di ubicazione” nei contratti di distribuzione tra costruttori automobilistici e rivenditori non sono più coperte dal regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione relativo all’esenzione per categoria nel settore automobilistico. Le clausole di ubicazione sono disposizioni di accordi di distribuzione di autoveicoli che assegnano una determinata ubicazione principale al rivenditore e vietano a quest’ultimo di effettuare vendite aggiuntive o gestire punti di consegna in altre località. 18. La nuova regola riguarda le autovetture e i veicoli commerciali leggeri, mentre non si applica ai sistemi di distribuzione in esclusiva o agli accordi che hanno effetti minimi sul mercato[7]. Per gli accordi di distribuzione selettiva, la nuova regola implica che le clausole di ubicazione che vietano ai concessionari di aprire punti vendita o di consegna aggiuntivi non rientrino nella deroga stabilita dal regolamento relativo all’esenzione per categoria. 19. L’obiettivo politico sottostante alla nuova regola duplice[8], ovvero: 20. riduzione delle limitazioni territoriali in modo che i consumatori possano trarre vantaggio da un’effettiva concorrenza tra i distributori, in particolare per quanto riguarda i prezzi e nelle zone in cui non esiste una reale possibilità di scegliere tra distributori della stessa marca; e 21. agevolazione dello sviluppo di forme di distribuzione innovative, come i punti vendita multimarca. 22. Considerando le clausole di ubicazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento, la Commissione ha riconosciuto l’ambito più esteso di una valutazione individuale dei singoli casi sul fatto che una clausola rispetti tutte le condizioni necessarie a giustificare una deroga ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3. Gli effetti positivi più probabili delle clausole di ubicazione nei sistemi di distribuzione selettiva sono la prevenzione del possibile sfruttamento abusivo degli investimenti e la promozione dei distributori già in attività (“free-riding”). 23. Per quanto riguarda il primo tipo di clausole di ubicazione citato nel regolamento, ovvero quelle che vietano punti vendita supplementari, difficile vedere in che modo potrebbero essere richieste limitazioni sui punti vendita aggiuntivi da parte dei costruttori automobilistici per evitare il fenomeno del “free-riding”. Il regolamento consente ai costruttori automobilistici di richiedere che i punti vendita secondari siano conformi a tutti gli standard di qualità applicabili ai concessionari nella zona in cui dovrà essere aperto il punto vendita e di verificarne in anticipo la conformità. Ciò dovrebbe normalmente evitare il rischio di sfruttamento abusivo degli investimenti e la promozione dei distributori già in attività. Inoltre, improbabile che i punti vendita supplementari provochino un aumento dei costi di transazione e logistici dei costruttori di automobili, dato che sarà ancora il contratto in vigore con il distributore a stabilire dove il costruttore dovrà consegnare le vetture ordinate dal distributore. In altre parole, quando i distributori aprono un punto vendita supplementare in un altro Stato membro non necessario stipulare un ulteriore contratto con l’importatore locale, per quanto il costruttore possa naturalmente incaricare l’importatore locale di svolgere determinate funzioni, quali il controllo della conformità ai criteri qualitativi. Le condizioni di acquisto e gli obiettivi di vendita rimarranno quelli fissati in conformità con il contratto di concessione di vendita esistente. 24. Per quanto riguarda il secondo tipo di clausole di ubicazione citato nel regolamento, ovvero quelle che vietano ai rivenditori di approntare punti di consegna aggiuntivi, un’analisi separata ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE potrebbe produrre un risultato diverso. Potrebbe esistere un rischio maggiore che tali punti di consegna vengano utilizzati (erroneamente) per sfruttare abusivamente gli investimenti, gli sforzi di marketing e l’impegno dei concessionari già stabiliti sul territorio di vendita. In pratica, se vengono di fatto utilizzati punti di consegna per portare a termine delle “vendite” (anziché semplici servizi di consegna), un costruttore può appellarsi legittimamente alla deroga prevista dall’articolo 81, paragrafo 3 del trattato CE, a condizione che la limitazione all’apertura di punti di consegna sia l’unico modo di impedire tali rischi di sfruttamento abusivo, che potrebbero produrre uno squilibrio nella sua rete di distribuzione. 3. NORME PROCEDURALI 3.1 . Accesso al fascicolo 25. Il 13 dicembre la Commissione ha adottato una comunicazione sulle regole di accesso al fascicolo della Commissione nei casi di antitrust e di concentrazione[9]. La comunicazione fornisce il quadro di applicazione del diritto di accesso al fascicolo, in conformità con le disposizioni citate espressamente nella comunicazione. Non tratta, invece, della possibilità di messa a disposizione di documenti nell’ambito di altri procedimenti. Il diritto di accesso al fascicolo descritto nella comunicazione, che diverso dal diritto generale di accesso ai documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001[10], consente alle persone cui la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti di esercitare effettivamente il loro diritto alla difesa. 26. Questa comunicazione, che sostituisce la comunicazione sull’accesso al fascicolo adottata nel 1997, intende migliorare la trasparenza e la chiarezza della procedura della Commissione nell’elaborazione delle richieste di accesso al fascicolo nei casi di antitrust e di concentrazione. A questo scopo, la comunicazione osserva che i destinatari di una comunicazione degli addebiti hanno il diritto di accedere al fascicolo, in formato sia elettronico che cartaceo. La comunicazione indica i casi in cui viene garantito alle parti l’accesso al fascicolo e specifica che il “fascicolo istruttorio della Commissione” comprende tutti i documenti associati alla procedura specifica che ha portato alla formulazione della comunicazione degli addebiti da parte della Commissione. Tuttavia, le parti non possono accedere ai documenti interni della Commissione (che comprendono documenti scambiati con gli Stati membri), ai segreti commerciali e ad altre informazioni riservate. La Commissione interpreta il concetto di documenti interni come comprensivi, in linea di principio, di tutta la corrispondenza tra la Commissione e i suoi consulenti esterni. Tuttavia, possibile accedere ai risultati di uno studio commissionato in relazione a un procedimento nonché ai documenti necessari a comprendere la metodologia applicata allo studio o a verificarne la correttezza tecnica. 27. La comunicazione comprende una descrizione dettagliata delle procedure per il trattamento delle informazioni riservate e per l’accesso al fascicolo, nonché la procedura per risolvere i disaccordi sulle richieste di riservatezza, ivi compreso il ruolo dei consiglieri-auditori. 28. La comunicazione tratta, inoltre, del problema collegato dell’accesso a determinati documenti da parte dei denuncianti nei procedimenti in materia di antitrust e per i terzi interessati nei procedimenti in materia di concentrazioni. Tuttavia, tale diritto ha una portata più limitata rispetto al diritto di accesso al fascicolo. 3.2. Trattamento delle informazioni sul mercato e delle denunce 29. La Commissione apprezza le informazioni fornite dalle imprese e dai consumatori perché queste informazioni aiutano a garantire l’effettiva applicazione delle regole di concorrenza. La Commissione accoglie positivamente le informazioni sui settori di mercato in cui si registrano malfunzionamenti e sulle sospette violazioni delle regole di concorrenza. 30. Tali informazioni possono essere fornite alla Commissione in diversi modi: 31. La massima priorità viene assegnata alle informazioni provenienti dai cosiddetti “informatori” (“whistleblower”) e all’applicazione di trattamenti favorevoli[11]. I cartelli sono la forma peggiore di attività anticoncorrenziale e la Commissione dedica notevoli risorse all’adozione di azioni volte a contrastarli. 32. Le informazioni sul mercato[12] sono sempre ben accette, che conducano o meno a un’indagine in un singolo caso. Soltanto raccogliendo una serie di informazioni da fonti diverse la Commissione in grado di arrivare ad una comprensione coerente del mercato. 33. Vengono accolte positivamente anche le denunce formali[13] che sollevano chiare questioni di interesse comunitario e che contengono adeguate informazioni di base. Molte decisioni importanti della Commissione non avrebbero potuto essere adottate senza le informazioni fornite da un denunciante e il suo supporto attivo. Generalmente, utile contattare la DG Concorrenza prima di presentare una denuncia formale. I contatti informali che precedono una denuncia permettono di intraprendere discussioni preliminari relative alle informazioni a disposizione del potenziale denunciante e possono contribuire a chiarire se un caso possa diventare una priorità per la Commissione. 34. Ognuno di questi metodi di presentazione delle informazioni importante e può comportare l’attuazione di azioni di contrasto. La Commissione considererà attentamente ogni osservazione ricevuta e fornirà una risposta al riguardo. Riquadro 1: articoli 81 e 82 del trattato CE: interesse comunitario nell’esaminare le asserzioni di violazioNE E DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ PRIMA DI PRESENTARE UNA DENUNCIA FORMALE ALLA COMMISSIONE, I POTENZIALI DENUNCIANTI SONO INVITATI A TENERE CONTO DELLE SEGUENTI CONSIDERAZIONI. Autorità garanti della concorrenza e tribunali degli Stati membri Dovendo considerare se inviare una denuncia formale alla Commissione, i consumatori e le imprese dovrebbero tenere presente che anche le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri applicano il diritto comunitario della concorrenza e collaborano con la Commissione all’interno della Rete europea della concorrenza (ECN). I potenziali denuncianti devono quindi valutare se un’autorità nazionale garante della concorrenza si trovi nella posizione ideale per poter agire. Ad esempio, se una sospetta violazione danneggia la concorrenza principalmente nel territorio di uno Stato membro, l’autorità nazionale garante della concorrenza di quel paese potrà approfondire il caso. Anche qualora un caso abbia un effetto sulla concorrenza in più di uno Stato membro, le autorità nazionali garanti della concorrenza (“ANC”) possono collaborare nella raccolta di prove sul caso e le autorità garanti della concorrenza di due o tre Stati membri possono presentare un caso insieme. Sul sito Internet della Commissione è disponibile una guida più completa sui meccanismi di collaborazione all’interno della Rete europea della concorrenza[14]. I potenziali denuncianti devono anche considerare la possibilità di intentare una causa presso un tribunale nazionale. Molti casi possono essere trattati adeguatamente dalle giurisdizioni nazionali, comprese le denunce per il rispetto degli obblighi contrattuali, l’applicazione della sanzione civile di nullità dell’articolo 81, paragrafo 2 del trattato CE o l’applicazione di provvedimenti provvisori[15]. La Commissione sostiene inoltre fortemente il diritto dei soggetti danneggiati da un comportamento anticoncorrenziale a chiedere il risarcimento dei danni presso i tribunali nazionali[16] e ha pubblicato un Libro verde[17] in cui viene spiegato come presentare le richieste di danni nel modo più semplice. Priorità Ogni potenziale denunciante che prenda in considerazione la presentazione di una denuncia formale alla Commissione deve tenere presente che anche se la Commissione esamina con grande serietà tutte le informazioni ricevute, essa non dispone delle risorse necessarie per indagare ogni problematica sottoposta alla sua attenzione. La Commissione deve stabilire delle priorità e concentrare le proprie risorse limitate sull’indagine e le azioni di contrasto delle violazioni più gravi e sul trattamento dei casi importanti per lo sviluppo della politica comunitaria in materia di concorrenza e sull’assicurazione di un’applicazione uniforme degli articoli 81 e 82 del trattato CE[18]. Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione utilizza uno o più criteri tra quelli riportati di seguito, a seconda dei singoli casi, allo scopo di decidere se vi sia un interesse comunitario sufficiente a eseguire l’indagine approfondita di una denuncia[19]: il peso dell’impatto sul funzionamento della concorrenza sul mercato interno, indicata in particolare da: l’ambito geografico del comportamento denunciato, le ripercussioni economiche del comportamento denunciato, le dimensioni del mercato, l’importanza per i consumatori finali dei prodotti in questione o del comportamento denunciato; oppure la posizione sul mercato delle imprese oggetto della denuncia o il funzionamento globale del mercato preso in considerazione; l’estensione o la complessità dell’indagine richiesta, la probabilità di accertare una violazione e la questione se alla luce di questi elementi sia commisurato svolgere un’indagine approfondita; la possibilità per il denunciante di intentare una causa dinanzi a un tribunale nazionale di uno Stato membro, valutando in particolare se il caso sia attualmente o sia già stato oggetto di un’azione (di esecuzione) privata o se sia di un tipo idoneo a essere trattato correttamente in questo modo; l’opportunità di agire in base a una singola denuncia riguardante una o più questioni legali specifiche che la Commissione sta già esaminando in uno o più casi diversi o che ha già esaminato e/o che è oggetto di azioni legali dinanzi alle giurisdizioni comunitarie; la cessazione o la modifica del comportamento denunciato, in particolare laddove gli impegni siano stati resi vincolanti da una decisione della Commissione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 o qualora la o le imprese oggetto di denuncia abbiano modificato il loro comportamento per altri motivi, a condizione che né i significativi e persistenti effetti anticoncorrenziali né la gravità della o delle violazioni supposte conferiscano un interesse comunitario alla denuncia, nonostante la cessazione o modifica del comportamento; l’importanza di altri ambiti legislativi nazionali o comunitari interessati dal comportamento denunciato rispetto alla rilevanza delle problematiche relative alla concorrenza sollevate dalla denuncia. Questi criteri vengono tuttavia applicati in maniera flessibile. È impossibile definire regole astratte riguardo a quando sia o non sia opportuno che la Commissione intervenga. Ci saranno sempre dei fattori, non menzionati nei paragrafi riportati sopra, che potranno aumentare o ridurre il livello di priorità di un caso particolare. Inoltre, la Commissione non è obbligata ad accantonare un caso per mancanza di interesse comunitario. Tuttavia, qualora la Commissione non ritenga che vi sia un interesse comunitario sufficiente a garantire un’indagine approfondita, essa rifiuterà generalmente la denuncia facendo riferimento a uno o più criteri tra quelli elencati sopra. La Commissione si impegna a informare i denuncianti entro quattro mesi dal ricevimento di una denuncia indicando se intenda o meno eseguire indagini sul caso. | - 4. Esame della legislazione europea in relazione alla concorrenza 35. Un’azione fondamentale prevista dalla strategia di Lisbona, che stata rilanciata il 22 e 23 marzo, riguarda il miglioramento del contesto normativo a livello comunitario e nazionale allo scopo di aumentare la competitività. Il lavoro, destinato a realizzare una migliore “regolamentazione” iniziato nel 2002 in base a un piano d’azione della Commissione, che stato rivisto il 16 marzo. Tale piano riguarda tutte le proposte di legge in corso, le norme esistenti (semplificazione) e le nuove proposte legislative e politiche. Conformemente al piano d’azione, la Commissione ha adottato in giugno orientamenti per la valutazione d’impatto[20], riguardante tutte le iniziative legislative e politiche incluse nel programma di lavoro annuale della Commissione. Tale valutazione esamina diverse opzioni alternative per risolvere un determinato problema e ne valuta l’impatto economico, ambientale e sociale. 36. Gli orientamenti sulla valutazione d’impatto riconoscono che una solida concorrenza in un ambiente aziendale trainante uno stimolo fondamentale per la crescita della produttività e la competitività[21]. Di conseguenza, l’esame della concorrenza fa parte integrante della valutazione d’impatto. Gli orientamenti per la valutazione d’impatto elencano, in maniera non esaustiva, i tipi di proposte da esaminare al fine di individuare possibili effetti negativi sulla concorrenza (ad esempio le norme sui settori liberalizzati delle industrie di rete, le misure che hanno un effetto sulle barriere all’ingresso e all’uscita, le esenzioni dalle regole di concorrenza ecc.)[22]. 37. Il “criterio della concorrenza” di base applicato all’ambito dell’esame delle politiche di concorrenza comporta innanzi tutto l’enunciazione di due domande fondamentali. Primo: quali restrizioni alla concorrenza possono derivare direttamente o indirettamente dalla proposta (ad esempio: pone delle restrizioni all’ingresso sul mercato? Influisce sul comportamento delle imprese?). Secondo: sono disponibili metodi meno restrittivi per raggiungere l’obiettivo politico in questione? Dall’esame della concorrenza può derivare la scelta di regolamentazioni meno restrittive o l’adozione di metodi basati sul mercato destinati a raggiungere determinati obiettivi politici, evitando in tal modo restrizioni alla concorrenza inutili o sproporzionate. Ciò nell’interesse sia dei consumatori che del mercato. 5. Libro verde sulle azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie 38. Le regole di concorrenza stabilite negli articoli 81 e 82 del trattato CE possono essere applicate sia dalle autorità garanti della concorrenza (esecuzione pubblica) che da privati che intentino un procedimento giudiziario presso un tribunale nazionale (esecuzione privata). Uno degli obiettivi della modernizzazione delle regole comunitarie in materia di antitrust stato il rinnovamento del ruolo dei tribunali nazionali e delle autorità nazionali garanti della concorrenza nell’applicazione di queste regole. Il regolamento (CE) n. 1/2003 sottolinea la responsabilità congiunta della Commissione, dei tribunali nazionali e delle autorità nazionali garanti della concorrenza a questo riguardo e fornisce gli strumenti necessari per raggiungere una applicazione più ampia e uniforme delle norme comunitarie in materia di antitrust. Per quanto riguarda l’esecuzione pubblica, la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza collaborano attualmente nell’ambito della Rete europea della concorrenza (ECN) al fine di far applicare le norme comunitarie in materia di antitrust. Per quanto riguarda l’esecuzione privata, il regolamento (CE) n. 1/2003 ha abolito il monopolio della Commissione sull’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, conferendo ai tribunali nazionali il potere di applicare interamente gli articoli 81 e 82 del trattato CE. I tribunali nazionali hanno competenza esclusiva per determinare il risarcimento dei danni a favore delle vittime delle violazioni al diritto della concorrenza. 39. Le azioni legali per il risarcimento dei danni nell’ambito dell’antitrust sono l’elemento portante del Libro verde adottato dalla Commissione il 19 dicembre[23]. La Commissione desidera incoraggiare questo tipo di azioni, che per il momento sono state intentate in pochi casi[24], poiché perseguono un duplice scopo. Le cause per il risarcimento dei danni non solo consentono alle vittime di violazioni del diritto comunitario in materia di antitrust di ottenere un indennizzo, ma creano anche un ulteriore incentivo per il rispetto da parte delle imprese delle regole antitrust. Le cause per il risarcimento dei danni non confermano semplicemente gli effetti delle conclusioni delle autorità garanti della concorrenza in merito alla violazione, ma dovrebbero essere anche un metodo di esecuzione autonomo. L’esecuzione privata delle regole antitrust diventa quindi uno strumento per ampliare l’ambito di applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE. Inoltre, potendo effettivamente intentare una causa per il risarcimento dei danni, le singole imprese o i consumatori europei diventano direttamente attivi nel far applicare le regole di concorrenza. Questa esperienza in prima persona aumenta la rilevanza diretta delle regole di concorrenza per le imprese e i consumatori. Aumentando il grado di applicazione delle regole antitrust, le cause per il risarcimento dei danni contribuiscono a far rispettare tali regole e a stabilire, quindi, una reale concorrenza in Europa. Esse sono, quindi, strumenti importanti nella creazione e nel supporto di un’economia concorrenziale, elemento fondamentale della strategia di Lisbona, che mira a far crescere l’economia dell’Unione europea e a creare occupazione per i cittadini europei. 40. Nella sentenza del 2001 relativa alla causa Courage contro Crehan, la Corte di giustizia ha confermato che le vittime di una violazione delle regole comunitarie antitrust hanno il diritto di chiedere i danni e che gli Stati membri devono fornire un quadro procedurale che consenta un sistema efficace di compensazione[25]. Il Libro verde ha come obiettivo primario l’individuazione dei principali ostacoli a un sistema più efficace di azioni legali di indennizzo e l’organizzazione di diverse possibilità di ulteriore riflessione e azioni possibili destinate ad agevolare le azioni legali di indennizzo per violazioni del diritto comunitario in materia di antitrust. 41. Il Libro verde tratta varie problematiche fondamentali, quali l’accesso alle prove, la necessità di provare la responsabilità, il calcolo dei danni, la possibilità di fare ricorso, il sostegno degli acquirenti indiretti, la possibilità di azioni rappresentative e collettive, i costi delle azioni, il coordinamento delle esecuzioni pubblica e privata e le regole relative alla giurisdizione e al diritto applicabili. 42. Il Libro verde ha lo scopo di provocare una discussione su come aumentare il numero di azioni legali di risarcimento danni vinte per i danni relativi alle violazioni delle regole comunitarie antitrust. In base alle risposte ricevute sul Libro verde, la Commissione valuterà quale azione sia eventualmente necessaria per favorire ulteriormente tali denunce. B – APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 81, 82 E 86 1. ENERGIA, INDUSTRIE DI BASE, PRODOTTI CHIMICI E FARMACEUTICI 1.1. Energia Indagini settoriali sul gas e l’elettricità 43. Per quanto riguarda l’applicazione delle regole comunitarie antitrust nel settore dell’energia, l’azione singola più importante intrapresa nel 2005 stata l’avvio di indagini di mercato nel settore del gas e dell’elettricità. Il 13 giugno, la Commissione ha adottato una decisione[26] con cui avviava le indagini settoriali nel campo del gas e dell’elettricità in base ai poteri della Commissione stabiliti dall’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio. La giustificazione per le indagini settoriali stata illustrata in una comunicazione del Commissario preposto alla politica di concorrenza, in accordo con il Commissario per l’energia[27]. 44. Le indagini settoriali rientrano nel quadro degli sforzi intrapresi dalla Commissione per rilanciare la strategia di Lisbona, con i relativi obiettivi di incrementare la crescita economica, migliorare l’occupazione e trasformare l’Unione europea “nell’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo”. Per contribuire a riportare la strategia di Lisbona al centro dell’attenzione, la Commissione ha deciso di perseguire un’applicazione più proattiva delle regole di concorrenza, in particolare tramite indagini settoriali, per assicurare l’apertura e la competitività dei mercati in Europa, soprattutto nel settore dell’energia[28]. 45. Le indagini sono incentrate sulle industrie dell’elettricità e del gas, recentemente liberalizzate. L’integrazione del mercato stata deludentemente lenta e non riuscita finora a intaccare in maniera significativa gli elevati livelli di concentrazione che caratterizzano entrambi i settori. Nel 2004 e nel 2005 si sono registrati notevoli aumenti di prezzo e i clienti si sono lamentati sempre più della impossibilità di ottenere offerte concorrenziali dai fornitori. Questi elementi hanno indicato che i mercati non stanno funzionando in maniera ottimale, il che ha giustificato l’avvio di un’indagine ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 e l’utilizzo degli strumenti di indagine disponibili alla Commissione. 46. Nel settore dell’elettricità, l’indagine si concentra sui meccanismi di determinazione dei prezzi nei mercati dell’elettricità all’ingrosso, sulla produzione e la fornitura di elettricità e sui fattori che determinano l’offerta dei produttori di elettricità e le strategie delle gare d’appalto. In particolare si mira a stabilire se i produttori di elettricità possiedano un potere di mercato rilevante e possano quindi influire sui prezzi all’ingrosso. È probabile che per questa valutazione vengano compiute analisi econometriche. Inoltre, verranno esaminate attentamente le barriere all’ingresso e le barriere ai flussi transfrontalieri, come quelle che potrebbero derivare da accordi di fornitura a lungo termine in alcuni Stati membri e dai regimi giuridici e operativi per le infrastrutture di interconnessione che collegano le reti elettriche nazionali. 47. Per quanto riguarda il gas, l’indagine prende in esame i contratti di importazione a lungo termine, gli accordi di scambio e le barriere ai flussi transfrontalieri di gas. Inoltre, verranno esaminati approfonditamente i requisiti di stabilizzazione per gli utenti delle reti del gas e per lo stoccaggio del gas, oltre ai contratti a lungo termine nel mercato a valle e agli effetti che potrebbero avere sui costi di trasferimento e sull’ingresso sul mercato. 48. Le indagini settoriali sul gas e l’elettricità esaminano problematiche diverse perché la concorrenza in questi settori in fasi di sviluppo differenti e perché le strutture di produzione sono piuttosto diverse. Ciononostante, verranno presi in considerazione i collegamenti tra questi settori. In effetti, il gas un combustibile primario sempre più importante per la produzione di elettricità e una maggiore concorrenza sul mercato del gas potrebbe avere un effetto positivo immediato sui mercati dell’elettricità. 49. La DG Concorrenza mira a stabilire se l’apparente malfunzionamento dei mercati dell’elettricità e del gas sia da imputare a violazioni degli articoli 81, 82 e 86 del trattato CE, nel qual caso la Commissione può intraprendere misure correttive proattive. In base ai fatti registrati dall’indagine e alle conseguenti priorità di applicazione, la DG Concorrenza si occuperà dei casi considerati dagli articoli 81, 82 o 86 del trattato CE non appena questi si presenteranno. Si prevede, inoltre, che i risultati delle indagini svolgeranno un ruolo nella valutazione dell’efficacia dell’attuale quadro normativo nella liberalizzazione dei mercati del gas e dell’elettricità. 50. Nella preparazione delle indagini, la DG Concorrenza ha consultato associazioni industriali, gruppi di consumatori, altri servizi della Commissione (compresa la DG Energia e trasporti), le autorità nazionali garanti della concorrenza e le autorità nazionali di regolamentazione del settore e i loro rappresentanti europei allo scopo di mettere a fuoco l’indagine e garantirne l’efficacia. La DG Concorrenza persegue l’obiettivo di garantire la trasparenza nel corso del processo. La Commissione ha presentato una serie di problematiche derivanti da una prima analisi delle risposte fornite in alcuni incontri, in particolare il Consiglio sull’energia tenutosi il primo dicembre, in cui la Commissione ha presentato una relazione sull’attuazione del pacchetto normativo per la liberalizzazione dell’energia. Le problematiche principali individuate dalla DG Concorrenza nel suo documento Issues Paper [29] riguardano i livelli preponderanti di concentrazione, l’esclusione verticale, l’assenza di integrazione nel mercato, la mancanza di trasparenza e il meccanismo di determinazione dei prezzi. Verrà presentato un rapporto preliminare all’inizio del 2006, seguito da intense consultazioni pubbliche al riguardo. Si prevede che il rapporto finale sull’indagine nel settore dell’energia sarà terminato alla fine del 2006. 51. Le indagini settoriali rafforzano notevolmente la capacità della Commissione di promuovere in maniera proattiva la concorrenza nei settori del gas e dell’energia recentemente liberalizzati, ma le attività di contrasto in casi specifici, a sostegno del processo di liberalizzazione, sono state perseguite con forza anche nel 2005. Accordi di fornitura del gas a lungo termine nei mercati a valle 52. Un problema particolare, emerso in seguito all’apertura del settore del gas alla concorrenza nel 2005, la possibile esclusione del mercato a valle per mezzo di contratti di fornitura del gas a lungo termine tra i fornitori tradizionali da un lato e le società di distribuzione e gli utenti industriali e commerciali dall’altro. 53. I contratti a lungo termine impediscono ai clienti di passare a fornitori alternativi pronti a offrire prezzi più convenienti. In alcuni casi, i contratti attualmente in vigore dureranno per molti anni e i clienti sono quindi impossibilitati a trarre vantaggio dallo sviluppo della concorrenza nel settore. Inoltre, nel mercato della fornitura del gas sono presenti economie di scala rilevanti, dovute ad esempio al costo elevato della stabilizzazione e della flessibilità, che si riduce mano a mano che aumentano i volumi del gas fornito. Di conseguenza, i contratti a lungo termine nel mercato del gas a valle possono ritardare anche la capacità dei fornitori alternativi di conquistare una quota di mercato sufficiente a concorrere efficacemente. Tali contratti a lungo termine possono pertanto escludere alcuni mercati e creare problemi di concorrenza quando non sono indispensabili a generare benefici di compensazione per i consumatori. 54. La DG Concorrenza, insieme alle autorità nazionali garanti della concorrenza e alle autorità nazionali di regolamentazione del settore, hanno discusso in due occasioni del problema dei contratti a lungo termine nel mercato a valle, nell’ambito del sottogruppo Energia della Rete europea della concorrenza. Il Bundeskartellamt ha pubblicato un rapporto sulla questione dei contratti a lungo termine nel mercato della fornitura di gas alle infrastrutture locali (“Stadtwerke”) in Germania. Quindi ha avviato trattative con i 15 maggiori fornitori di questo settore per introdurre chiari limiti sulla durata dei loro contratti di fornitura. Queste trattative si sono interrotte in settembre e il Bundeskartellamt ha annunciato che avrebbe avviato un procedimento formale di divieto[30]. La DG Concorrenza sta esaminando anche un caso riguardante i contratti di fornitura del gas a lungo termine sul mercato belga. Casi di limitazioni territoriali 55. Nel corso del 2005 la DG Concorrenza ha portato avanti il proprio impegno volto a garantire che le pratiche commerciali sui mercati dell’energia precedenti alla liberalizzazione non compromettessero il processo di liberalizzazione. Questo impegno stato ricompensato dall’eliminazione delle limitazioni territoriali dai contratti di fornitura del gas conclusi da Gazprom con alcuni importanti grossisti storici nell’Unione europea. Le limitazioni territoriali impediscono agli importatori di esportare gas negli altri Stati membri e/o limitano gli incentivi destinati a tale scopo, vanificando l’integrazione sul mercato e la concorrenza tra gli operatori storici. 56. Nel 2003 la DG Concorrenza aveva garantito che Gazprom e la compagnia petrolifera e del gas italiana Eni Spa [31] avrebbero abbandonato tali pratiche. In febbraio[32] la DG Concorrenza riuscita a ottenere miglioramenti nei contratti di fornitura del gas tra il grossista storico austriaco OMV e il produttore di gas russo Gazprom. In particolare, a OMV non verrà più impedito di rivendere fuori dall’Austria il gas acquistato da Gazprom e Gazprom sarà libera di vendere ad altri clienti in Austria, senza dover offrire prima il gas a OMV (il cosiddetto diritto di prelazione). Inoltre, OMV ha accettato di contribuire ad aumentare la capacità del gasdotto TAG, che trasporta il gas russo in Italia attraverso l’Austria. Questo risultato simile a quello raggiunto nel 2003 con l’ENI. Gli impegni assunti sono uguali nella sostanza a quelli presentati nell’ottobre del 2003 alla Commissione da ENI, l’altro azionista del gasdotto TAG. Alla luce di questi sviluppi si deciso di chiudere l’indagine. 57. In giugno[33] la DG Concorrenza ha chiuso l’indagine sui contratti di fornitura del gas tra Gazprom e la principale società tedesca all’ingrosso E.on Ruhrgas AG, del gruppo E.ON, dopo aver ottenuto l’eliminazione delle limitazioni territoriali da questi contratti. Inoltre, Gazprom non sarà più vincolata dalla clausola del “cliente più favorito” precedentemente inclusa in questi contratti. Queste clausole obbligavano Gazprom a offrire a Ruhrgas condizioni simili a quelle offerte ai concorrenti di Ruhrgas sul mercato all’ingrosso in Germania. 58. La chiusura di questi due casi significa che attualmente tutti i casi aperti dalla Commissione nel 2001 in relazione alle restrizioni all’esportazione del gas russo (Austria, Francia, Germania, Italia e Paesi Bassi) sono stati chiusi. Proseguono invece le indagini, avviate anch’esse nel 2001, relative alle importazioni da parte degli operatori italiani e spagnoli del gas dell’Algeria. Quadro normativo 59. Durante il 2005 stato ulteriormente sviluppato il quadro normativo del mercato interno nei settori dell’elettricità e del gas. Il 28 settembre il Consiglio e il Parlamento hanno adottato un regolamento sulle condizioni di accesso di terzi alla rete di trasporto del gas naturale, che dovrebbe aumentare le opportunità di commercio transfrontaliero per i nuovi operatori[34]. All’inizio del 2006 verrà adottata una direttiva sulla sicurezza delle forniture e sullo sviluppo delle infrastrutture nel settore dell’elettricità[35], che offrirà presumibilmente un quadro normativo affidabile favorevole ai nuovi investimenti nella produzione di elettricità e nelle infrastrutture. 60. Nel corso del 2005 la Commissione ha continuato i suoi sforzi per garantire che gli Stati membri attuassero la seconda versione delle direttive «Gas»[36] ed «Elettricità»[37], che rappresentano il fondamento normativo del processo di liberalizzazione dei mercati dell’energia. Sono stati effettuati notevoli progressi; la seconda versione di queste direttive hanno obbligato, inoltre, la Commissione a presentare una relazione, entro la fine del 2005, sui progressi realizzati nella creazione di un mercato interno del gas e dell’elettricità. La Commissione ha presentato la propria relazione al Consiglio «Energia» il primo dicembre. Tale relazione concorda con l’analisi eseguita dalla DG Concorrenza nelle sue indagini settoriali e suggerisce di realizzare delle analisi della situazione nei singoli paesi prima di decidere alla fine del 2006 sulla necessità di un terzo pacchetto di liberalizzazione. 61. La Corte di giustizia ha chiarito, inoltre, alcuni aspetti importanti del quadro normativo quando, il 7 giugno, ha emesso la propria sentenza nella causa VEMW [38] . Benché la causa riguardasse in particolare la riserva a lungo termine della capacità delle infrastrutture di interconnessione nei Paesi Bassi, il caso ha implicazioni importanti per molte riserve storiche di capacità a lungo termine per le infrastrutture di interconnessione che hanno continuato a esistere dopo l’entrata in vigore della prima direttiva «Elettricità»[39]. 62. La Corte di giustizia ha rilevato che l’accesso prioritario concesso dalla legislazione olandese e la regolamentazione dei contratti di fornitura storici (il 23% della capacità globale delle infrastrutture di interconnessione in questo caso specifico) costituivano una discriminazione vietata dalla direttiva «Elettricità» del 1996, in quanto gli articoli 7 e 16 di questa direttiva prevedono che vi sia parità di trattamento per tutti gli utenti vecchi e nuovi della rete. La Corte ha optato per questo approccio in quanto ritiene che qualsiasi altra interpretazione rischierebbe di compromettere la transizione da un mercato monopolistico e suddiviso in comparti a un mercato aperto e concorrenziale. Inoltre, la Corte ha ritenuto che i Paesi Bassi avrebbero potuto chiedere un’esenzione per i contratti esistenti in base alla direttiva, ma non lo hanno fatto a tempo debito. 63. A questa sentenza potrebbero seguire altre cause dinanzi ai tribunali nazionali e altre azioni legali intentate dalle autorità nazionali di regolamentazione del settore. Per quanto riguarda le azioni di contrasto in caso di antitrust, la sentenza apre la strada all’avvio di possibili casi da parte della DG Concorrenza anche se la sentenza della Corte non ha trattato esplicitamente problematiche di concorrenza. 64. È probabile che l’indagine settoriale fornisca alla DG Concorrenza una buona panoramica delle problematiche concrete relative alle riserve a lungo termine e sulla necessità di indagini successive. 65. Infine, nel 2005 iniziato anche lo scambio dei diritti di emissione di CO2[40]. Pur non riguardando soltanto il settore energetico, i suoi effetti vengono probabilmente avvertiti più chiaramente nei mercati dell’elettricità. Sembra che il sistema per lo scambio delle quote di emissioni abbia avuto un effetto sui prezzi dell’elettricità, poiché i produttori addebitano in parte il prezzo dei diritti di emissione ai consumatori finali. Alcuni utenti dei servizi elettrici si sono lamentati del fatto che l’aumento dei prezzi non si sarebbe dovuto verificare, in quanto i diritti di emissione sono stati assegnati per lo più gratuitamente. REPSOL 66. Nel corso del 2005 la Commissione ha dato la priorità ai settori del gas e dell’elettricità, liberalizzati di recente, ma ha continuato anche le azioni contro le violazioni in altri settori energetici, come la distribuzione di carburanti per autotrazione. 67. Il 20 ottobre 2004 la Commissione ha pubblicato una comunicazione[41] ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di eseguire una verifica di mercato degli impegni assunti da REPSOL C.P.P. (in prosieguo “REPSOL”) a norma dell’articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1/2003. L’oggetto dell’indagine della Commissione ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE l’uso delle clausole di esclusività per la fornitura di carburanti per autotrazione nei contratti di distribuzione sottoscritti da REPSOL, che ha comportato l’esclusione dal mercato spagnolo per la vendita all’ingrosso e al dettaglio dei carburanti. I contratti sono stati inizialmente notificati alla Commissione, ma tale notifica scaduta il 1° maggio 2004. 68. Il 17 giugno 2004 stata inviata a REPSOL una valutazione preliminare ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1/2003. 69. La valutazione preliminare indica l'esistenza di un difficile accesso al mercato e suggerisce che i contratti di REPSOL contribuiscano in maniera rilevante a una possibile esclusione dal mercato perché legano una parte del mercato a REPSOL e sono di lunga durata (in particolare, i contratti di “locazione” e “usufrutto”, in cui REPSOL aveva un diritto di proprietà limitato nel tempo, hanno una durata compresa tra 25 e 40 anni). 70. Gli impegni assunti da REPSOL concedono a diversi fornitori in possesso di un contratto di “locazione” o “usufrutto” il diritto di rescissione anticipata, subordinata al pagamento di un indennizzo a REPSOL. Inoltre, REPSOL non dovrà concludere alcun nuovo contratto con le stazioni DODO[42] di una durata superiore a cinque anni e fino alla fine del 2006 non dovrà acquistare alcuna nuova stazione di servizio «DODO». L’attuazione degli impegni proposti verrà controllata da un fiduciario nominato da REPSOL. 71. In seguito al risultato della verifica di mercato degli impegni proposti, REPSOL ha presentato una versione modificata degli impegni e la Commissione prevede di procedere all’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1/2003, che dovrebbe rendere questi nuovi impegni vincolanti. 1.2. Industrie di base Accordo di scambio ALROSA – De Beers 72. Il 3 giugno la Commissione ha pubblicato una comunicazione[43] ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1/2003 per eseguire una verifica di mercato degli impegni[44] assunti da ALROSA e De Beers conformemente all’articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1/2003. Oggetto dell’indagine della Commissione ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato CE e degli articoli 53 e 54 dell’accordo SEE un accordo di scambio tra queste due società, entrambe attive nell’estrazione e nella fornitura di diamanti grezzi. L’accordo stato inizialmente notificato alla Commissione, ma questa notifica venuta meno il 1° maggio 2004. 73. Le comunicazioni degli addebiti indirizzate alle società in gennaio e luglio 2003 costituivano la valutazione preliminare della Commissione, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1/2003. 74. La valutazione preliminare indica che De Beers detiene una posizione dominante nel mercato mondiale dei diamanti grezzi. Stabilendo un accordo di scambio con ALROSA, il suo principale concorrente, De Beers raggiungerebbe il controllo di un’importante fonte di approvvigionamento sul mercato dei diamanti grezzi e otterrebbe l’accesso a una vasta gamma di diamanti, cui non potrebbe altrimenti accedere. Ciò eliminerebbe, da un lato, ALROSA quale fornitore sul mercato al di fuori della Russia e aumenterebbe l’attuale potere di mercato di De Beers, con la conseguenza di ostacolare la crescita o il mantenimento della concorrenza nel mercato dei diamanti grezzi. 75. La valutazione preliminare ha evidenziato, inoltre, che in base all’accordo di scambio, De Beers, il maggiore produttore mondiale di diamanti, opererà in veste di distributore di quasi la metà della produzione del suo principale concorrente. In considerazione del fatto che le quantità commercializzate saranno rilevanti e che l’accordo stato sottoscritto dalle due imprese più importanti attive nel commercio dei diamanti grezzi, la concorrenza sul mercato dovrebbe risultare notevolmente indebolita in conseguenza dell’accordo di scambio. 76. Gli impegni assunti da ALROSA e De Beers hanno proposto di ridurre gradualmente il valore delle vendite di diamanti grezzi tra di loro, portandolo a 700 milioni di dollari nel 2005, 625 milioni di dollari nel 2006, 550 milioni di dollari nel 2007, 475 milioni di dollari nel 2008, 400 milioni di dollari nel 2009, 275 milioni di dollari nel 2010 e oltre. Per quanto riguarda la determinazione dei prezzi, la ripartizione e la valutazione, ALROSA e De Beers concluderanno un accordo simile a quello di scambio. L’attuazione degli impegni proposti verrà controllata da fiduciari nominati rispettivamente da ALROSA e De Beers. 77. In seguito al risultato della verifica di mercato degli impegni proposti, la Commissione prevede di procedere all’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1/2003, che dovrebbe rendere questi nuovi impegni vincolanti. 1.3. Prodotti chimici 78. Nel corso del 2005 la DG Concorrenza ha eseguito esercizi di “esame della concorrenza” riguardo a una serie di progetti di testi normativi nel settore dei prodotti chimici, come la revisione pianificata della direttiva sui prodotti fitosanitari 91/414/CEE[45], che disciplina l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e la proposta di regolamento della Commissione concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche[46] ( “REACH” ), che servirà a registrare le quasi 30 000 sostanze chimiche già esistenti, nonché tutte quelle prodotte in futuro. 79. L’analisi della concorrenza, attualmente in corso e mirante ad apportare possibili modifiche al testo delle proposte durante l’iter legislativo, mira a garantire che questi testi normativi, e in particolare i costi imposti al mercato, non comportino distorsioni della concorrenza. 1.4. Prodotti farmaceutici Concorrenza dei farmaci generici 80. Un mercato farmaceutico europeo competitivo ai primi posti nell’agenda della Commissione, soprattutto in considerazione della strategia di Lisbona. È necessario garantire che i prodotti innovativi godano di una solida tutela della proprietà intellettuale, in modo che le società possano recuperare le loro spese in ricerca e sviluppo e avere un ritorno per il loro impegno a favore dell’innovazione. Ma se le società cercano di prolungare illegalmente questa tutela, ciò non favorisce l’innovazione e può costituire una grave violazione delle regole comunitarie di concorrenza. La concorrenza dei prodotti generici, che possono essere prodotti da terzi una volta scaduto il brevetto, favorisce generalmente un’ulteriore innovazione nei prodotti farmaceutici. 81. Nell’ambito della causa AstraZeneca (cfr. riquadro 2 riportato di seguito) e parallelamente ad essa, la DG Concorrenza venuta a conoscenza di comportamenti potenzialmente anticoncorrenziali destinati a escludere o ritardare la concorrenza dei farmaci generici. A queste indicazioni seguito un controllo intensificato della concorrenza nel settore dei farmaci generici. Commercio parallelo nei prodotti farmaceutici 82. La Commissione considera il commercio parallelo dei prodotti farmaceutici un mezzo di arbitrato tra Stati membri che praticano prezzi alti o prezzi bassi, che contribuisce alla creazione di un mercato comune dei prodotti farmaceutici. Le giurisdizioni europee hanno esaminato da vicino l’applicazione dell’articolo 81 del trattato CE ai sistemi di quote di forniture che limitano o rendono impossibile il commercio tra gli Stati membri, in quanto tali sistemi costituiscono un comportamento unilaterale da parte delle imprese. 83. I sistemi di quote di forniture unilaterali potrebbero peraltro rientrare anche nell’ambito di applicazione dell’articolo 82 del trattato CE. Tuttavia, necessario prendere in considerazione le possibili giustificazioni oggettive di tali sistemi. Riquadro 2: AstraZeneca: abuso di procedure di governo nel settore farmaceutico Il 15 giugno la Commissione ha adottato una decisione che infligge un’ammenda ad AstraZeneca AB e AstraZeneca Plc (AZ) pari a 60 milioni di euro per aver violato l’articolo 82 del trattato CE e l’articolo 54 dell’accordo SEE facendo un uso errato delle procedure e dei regolamenti pubblici in alcuni stati SEE allo scopo di escludere le industrie di farmaci generici e gli operatori paralleli dalla concorrenza al prodotto di AZ per la cura dell’ulcera, Losec[47]. Nell’imporre l’ammenda si è tenuto conto del fatto che alcuni aspetti degli abusi, ovvero l’applicazione abusiva delle procedure governative, possono essere considerati una novità. 1. Il mercato rilevante Il mercato rilevante comprende i mercati nazionali dei cosiddetti inibitori della pompa protonica (PPI) venduti dietro prescrizione medica, che vengono utilizzati nella cura delle affezioni collegate alle acidità gastriche (come le ulcere). Losec di AZ è stato il capostipite degli inibitori della pompa protonica. 2. Dominanza di AZ sui mercati nazionali degli inibitori della pompa protonica I fatti riscontrati dalla Commissione sulla dominanza durante gli anni presi in considerazione nei paesi interessati si basano, tra l’altro, sulle quote dominanti di mercato di AZ e sulla sua posizione opprimente sul mercato dei prodotti inibitori della pompa protonica. Il primo a muoversi sul mercato farmaceutico è generalmente in grado di ottenere e mantenere prezzi più elevati rispetto a quelli che entrano nel mercato in seguito. La Decisione della Commissione prende in considerazione anche la problematica degli acquirenti in regime di monopsonio (cioè nel caso dei sistemi sanitari nazionali) e del regolamento dei prezzi. Viene evidenziato che il potere di contrattazione degli acquirenti in regime di monopsonio è notevolmente ridotto nei confronti delle società che offrono nuovi prodotti realmente innovativi (come il Losec). Inoltre, gli acquirenti in regime di monopsonio non sono in condizione di controllare l’ingresso sul mercato. 3. Applicazione distorta del sistema normativo Il primo abuso di AZ comportava l’applicazione distorta di un regolamento del Consiglio adottato nel 1992[48] che creava un certificato protettivo complementare in base al quale è possibile estendere la tutela brevettuale di base ai prodotti farmaceutici. L’abuso consisteva essenzialmente in un modello di rappresentazioni ingannevoli effettuate da AZ nella metà del 1993 dinanzi agli uffici dei brevetti in vari paesi SEE in relazione alle sue domande di un certificato protettivo complementare per l’omeprazolo (la sostanza attiva del prodotto Losec di AZ). Grazie a queste informazioni ingannevoli AZ ha ottenuto una protezione complementare in diversi paesi. L’immissione sul mercato di versioni generiche, più economiche del Losec è stata quindi ritardata, comportando dei costi per i sistemi sanitari e i consumatori. La Commissione ha riscontrato che l’utilizzo di tali procedure e regolamenti può essere abusivo in determinate circostanze, in particolare laddove le autorità o gli enti incaricati di applicare tali procedure hanno scarsa o nessuna discrezionalità. L’esistenza di misure correttive stabilite da altre disposizioni legali non possono di per sé escludere l’applicazione dell’articolo 82 del trattato CE, anche se riguardano aspetti di un comportamento esclusorio. La Commissione ha riscontrato nella sua decisione che non vi è alcun motivo per limitare l’applicabilità del diritto della concorrenza a situazioni in cui tale comportamento non viola altre leggi e in cui non esistono altri rimedi. 4. Applicazione distorta delle procedure di autorizzazione per i farmaci Il secondo abuso si è verificato verso la fine degli anni novanta, con le richieste di AZ di depennare la sua autorizzazione di mercato per le capsule Losec in Danimarca, Norvegia e Svezia in un contesto in cui le capsule Losec erano state ritirate dal mercato, mentre erano state immesse sul mercato di questi tre paesi le compresse enteriche Losec MUPS. Il depennamento selettivo ha eliminato l’autorizzazione di mercato di riferimento su cui dovevano basarsi probabilmente le ditte generiche e i commercianti paralleli nel momento in cui intendevano entrare e/o rimanere sul mercato. La Commissione ha rilevato che con la sua condotta, AZ ha cercato di estendere di fatto, riuscendoci in parte, la protezione offerta ben oltre il periodo indicato nelle norme del caso. Questo secondo abuso è caratterizzato inoltre dall’intenzione di escludere, in un contesto normativo contraddistinto da scarsa o nessuna discrezionalità da parte delle autorità interessate. Le società dominanti hanno una responsabilità speciale nell’utilizzo di diritti specifici, siano essi privati o pubblici, in modo ragionevole in relazione all’accesso al mercato di terzi. La Commissione ha sottolineato, nella sua decisione, che le singole azioni che comportino il lancio, il ritiro o richieste di depennamento non costituiscono di per sé un abuso. | 2. Informazione, comunicazioni e media 2.1. Comunicazioni elettroniche e servizi postali Spese di roaming nella telefonia mobile 84. Per quanto riguarda il roaming (ovvero le spese per l’utilizzo dei telefoni cellulari all’estero), il 10 febbraio la Commissione ha inviato comunicazioni degli addebiti agli operatori di rete mobile tedeschi T-Mobile International AG & Co. KG (T-Mobile) e Vodafone D2 GmbH (Vodafone) . Tali comunicazioni riguardavano le tariffe richieste da T-Mobile e Vodafone agli operatori di telefonia mobile stranieri per il roaming internazionale a livello di ingrosso (le cosiddette tariffe Inter Operator Tariffs , IOT). Le conclusioni provvisorie dell’indagine della Commissione su T-Mobile hanno indicato che T-Mobile ha abusato della propria posizione dominante in Germania per la fornitura di servizi di roaming internazionale a livello di ingrosso sulla propria rete dal 1997 fino, almeno, alla fine del 2003 , addebitando tariffe inique ed eccessive. La Commissione ha raggiunto le stesse conclusioni provvisorie riguardo alle tariffe applicate da Vodafone per il periodo che va dal 2000 alla fine del 2003 almeno. Servizi a banda larga 85. Per quanto riguarda i servizi a banda larga, nel 2004 la Commissione ha accettato gli impegni di Deutsche Telekom AG (DT) relativi alla cessazione della condotta, consistente nella compressione dei margini relativi all’accesso condiviso al nodo locale (condivisione delle linee) in Germania, che era stata provvisoriamente riconosciuta come abuso di posizione dominante[49]. La composizione risultante era basata sulla metodologia di compressione dei margini definita nella decisione Deutsche Telekom [50]. Dopo aver consultato l’autorità di regolamentazione del settore tedesca (Bundesnetzagentur, BNetzA), la composizione stata accettata dalla Commissione e ha comportato una notevole riduzione dei canoni di condivisione delle linee. Successivamente, alcune società hanno iniziato ad attivare delle reti di fornitura di servizi a banda larga in base alla condivisione delle linee. Tuttavia, in una richiesta sottoposta alla BNetzA il 24 maggio, DT ha annunciato la propria intenzione di aumentare nuovamente i canoni di condivisione delle linee. Dopo aver verificato che ciò avrebbe comportato ancora una volta la compressione dei margini realizzata prima della composizione della questione, i servizi della Commissione sono intervenuti chiedendo a DT di rispettare i propri impegni. Per impedire alla Commissione di avviare un procedimento formale, DT ha depositato una nuova richiesta presso BNetzA in cui chiedeva le stesse tariffe applicate nel 2004. BnetzA, che si avvalsa in questo caso della stretta collaborazione dei servizi della Commissione, ha approvato alla fine le tariffe all’ingrosso, che erano contemporaneamente inferiori a quelle richieste da DT e a quelle necessarie all’osservanza degli impegni da parte di DT[51]. La Commissione prevede che le migliori condizioni per la fornitura di servizi a banda larga tramite la condivisione delle linee avrà un’influenza positiva sulla concorrenza e aumenterà la penetrazione della banda larga in Germania, con un conseguente aumento della scelta per i clienti e la riduzione dei prezzi finali. Indagine settoriale sulle reti 3G 86. In settembre, la Commissione ha portato a termine la propria indagine settoriale relativa alla situazione della concorrenza nel mercato dei nuovi sistemi di comunicazione mobile in grado di trasmettere contenuti audiovisivi (3G). I risultati dell’indagine settoriale sono stati presentati pubblicamente il 27 maggio e gli operatori del mercato hanno fornito i loro commenti al riguardo. 87. L’indagine settoriale, conseguente a un’iniziativa congiunta della Commissione e dell’autorità di vigilanza EFTA, stata condotta tra il 2004 e la prima metà del 2005 ed stata avviata perché la Commissione voleva garantire che la diffusione dei contenuti sportivi, essenziali per l’avvio di nuovi servizi mobili, non venisse ritardata da comportamenti anticoncorrenziali. L’indagine prevedeva un esame completo della condotta di tutti i protagonisti dell’acquisizione, della rivendita e dello sfruttamento dei diritti per la trasmissione di eventi sportivi su piattaforme mobili. 88. Circa 230 organizzazioni hanno risposto ai questionari inviati nel 2004. Inoltre, esaminando i dati raccolti, la DG Concorrenza ha analizzato 50 situazioni in cui i problemi di concorrenza sono emersi al momento della vendita dei diritti per piattaforme 3G. 89. I risultati dell’indagine settoriale hanno fornito alla Commissione una chiara visione degli attuali sviluppi del mercato e dei modelli dominanti di marketing e di sfruttamento lungo l’intera catena di valore dei contenuti sportivi per piattaforme mobili. I risultati dell’indagine settoriale e le azioni di follow-up sono stati descritti in una relazione che riassume le conclusioni dell’indagine[52]. 90. Questa relazione mette in evidenza una serie di pratiche commerciali potenzialmente anticoncorrenziali riscontrate nel corso dell’indagine settoriale, che potrebbero limitare la disponibilità di servizi sportivi innovativi su piattaforma mobile per i consumatori. La relazione esamina, così come sono emersi dall’indagine, i problemi di concorrenza in quattro ambiti principali: 91. offerta per pacchetti: situazioni in cui i maggiori operatori di media hanno acquistato tutti i diritti audiovisivi per i contenuti sportivi di rilievo in un unico pacchetto per garantirsi l’esclusiva su tutte le piattaforme, senza alcuna intenzione di sfruttare o di concedere in sublicenza i diritti per la piattaforma 3G; 92. embargo: situazioni in cui vengono imposte condizioni eccessivamente restrittive (rigorosi embargo orari o restrizioni superflue sulla durata dei clip) per i diritti di trasmissione su piattaforma mobile che limitano la disponibilità pratica di contenuti 3G; 93. vendita congiunta: situazioni in cui i diritti 3G rimangono inutilizzati perché le organizzazioni di vendita congiunta non riescono a vendere i diritti 3G dei singoli club sportivi; 94. esclusiva: assegnazione esclusiva di diritti 3G in situazioni che portano al monopolio di contenuti di pregio (“premium”) da parte degli operatori più potenti. 95. La relazione invitava gli operatori di mercato a riesaminare le loro pratiche commerciali e a rimediare in tempo utile ai possibili effetti anticoncorrenziali derivanti da tali pratiche. Inoltre, la relazione rendeva noto che la DG Concorrenza avrebbe esaminato, insieme alle autorità nazionali garanti della concorrenza interessate, le potenziali situazioni dannose su scala nazionale rilevate durante l’indagine settoriale. Procedura di consultazione ai sensi dell’articolo 7 della direttiva quadro (2002/21/CE) 96. In base al quadro normativo dell’Unione europea relativo alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica[53], le autorità nazionali di regolamentazione del settore sono obbligate a definire i mercati rilevanti per le comunicazioni elettroniche corrispondenti alle situazioni nazionali in conformità con i principi del diritto comunitario della concorrenza. 97. Conformemente alla procedura di analisi del mercato, le autorità nazionali di regolamentazione dovranno rendere accessibile alla Commissione tutti i progetti di misure regolamentari riguardanti la definizione dei mercati rilevanti, l’individuazione o la non individuazione di un significativo potere di mercato ed eventuali misure regolamentari proposte. La Commissione può formulare osservazioni di cui le autorità nazionali di regolamentazione devono tenere il massimo conto oppure può richiedere a dette autorità di ritirare il progetto di provvedimento qualora la definizione di mercato e/o la determinazione del significativo potere di mercato sia incompatibile con il diritto comunitario. Nel 2005, la Commissione ha ricevuto 201 notifiche dalle autorità nazionali di regolamentazione (con un netto aumento rispetto alle 89 notifiche del 2004). 98. Nel 2005, la Commissione ha adottato una decisione in cui richiedeva il ritiro delle misure notificate[54]. In questo caso, che riguardava le tariffe all’ingrosso di terminazione di chiamata in Germania, l’autorità nazionale di regolamentazione aveva proposto di indicare Deutsche Telekom quale operatore dotato di un significativo potere di mercato per la fornitura di servizi di terminazione di chiamata all’ingrosso attraverso la propria rete. L’autorità nazionale di regolamentazione aveva concluso che gli altri 53 operatori di rete fissa in Germania non avevano un potere di mercato significativo, nonostante le loro posizioni monopolistiche per la fornitura di servizi di terminazione all’ingrosso sulle rispettive reti, alla luce del potere d’acquisto compensativo di Deutsche Telekom. La Commissione ha ritenuto, tuttavia, che l’autorità nazionale di regolamentazione non avesse fornito prove sufficienti a sostegno dell’argomentazione del potere d’acquisto compensativo. 99. La Commissione ha valutato inoltre tre notifiche in cui l’autorità nazionale di regolamentazione aveva riscontrato che due o più operatori erano congiuntamente dominanti su un mercato rilevante. In due casi di questo tipo, l’autorità nazionale di regolamentazione ha ritirato la notifica prima che la Commissione adottasse una decisione in base alle riserve preliminari espresse dai servizi della Commissione[55]. Nel terzo caso, che riguardava il mercato dell’accesso alla rete mobile all’ingrosso e della generazione di chiamata in Irlanda, la Commissione non ha fatto obiezioni alla conclusione dell’autorità nazionale di regolamentazione che riscontrava una posizione dominante collettiva. 100. Infine, la Commissione ha accettato la proposta dell’autorità di regolamentazione francese di includere nel mercato rilevante delle chiamate voce tramite rete fissa i cosiddetti servizi VoIP ( voice over the internet protocol ), che consentono ai clienti di effettuare e ricevere chiamate come nei servizi di telefonia tradizionale[56]. L’autorità di regolamentazione francese ha operato una distinzione tra servizi VoIP basati esclusivamente su Internet, simili alla messaggistica immediata e alle altre comunicazioni peer-to-peer via Internet come Skype, e servizi VoIP forniti da operatori di banda larga alternativi che hanno investito nella ripartizione dei loop locali e in altri prodotti di accesso a banda larga e sono quindi in grado di offrire ai loro clienti servizi voce con le stesse funzionalità della telefonia tradizionale ma di qualità superiore. Procedimenti di infrazione ai sensi dell’articolo 226 CE per quanto riguarda la direttiva «concorrenza» (2002/77/CE) 101. Oltre alle regole di concorrenza comunitarie e in combinazione con queste e con la procedura di consultazione disposta dall’articolo 7 della direttiva quadro, i procedimenti di infrazione ai sensi dell’articolo 226 CE vengono utilizzati dalla Commissione per garantire che gli Stati membri (i) recepiscano le direttive CE nel diritto nazionale e (ii) che le recepiscano correttamente. È compito della DG Concorrenza controllare il rispetto, da parte degli Stati membri, delle disposizioni di una delle direttive del quadro normativo comunitario per le comunicazioni elettroniche, ovvero la cosiddetta direttiva «concorrenza»[57]. Tale direttiva ha come scopo principale quello di garantire che gli Stati membri non concedano o mantengano in vigore alcun diritto esclusivo o speciale per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica contrariamente a quanto previsto dall’articolo 86 CE e di conseguenza mira a garantire che le condizioni di un mercato concorrenziale prevalgano all’interno dell’Unione europea. 102. La Commissione ha portato avanti i propri procedimenti d’infrazione contro gli Stati membri che hanno tardato ad adottare le misure necessarie ai sensi del diritto nazionale per conformarsi ai requisiti della direttiva «concorrenza». Nel corso del 2005 la Commissione ha chiuso i procedimenti pendenti contro il Belgio, l’Estonia e la Repubblica ceca, dopo che questi Stati membri hanno informato la Commissione di aver adottato delle disposizioni nazionali. Peraltro, con la sentenza del 14 aprile la Corte di giustizia ha riscontrato che la Grecia non aveva adottato le disposizioni necessarie a conformarsi alla direttiva «concorrenza»[58]. Analogamente, in una sentenza del 16 giugno, la Corte di giustizia ha concluso che il Lussemburgo non aveva adottato le disposizioni necessarie a rispettare tale direttiva[59]. Il 23 giugno, però, il Lussemburgo ha notificato alla Commissione alcune misure destinate a conformare il diritto nazionale alla direttiva «concorrenza». 103. Nel 2004 stato segnalato alla Commissione che in Svezia erano tuttora in vigore regolamenti che obbligano le emittenti televisive ad acquisire servizi di radiodiffusione e trasmissione terrestri esclusivamente dalla società pubblica Teracom AB. Di conseguenza, la Commissione ha aperto un procedimento di infrazione contro la Svezia[60]. La risposta del governo svedese alla lettera di costituzione in mora della Commissione, che riguardava i servizi di trasmissione analogici, non conteneva alcun chiaro impegno di porre fine alla violazione entro un lasso di tempo ragionevole. Di conseguenza, il 16 marzo, la Commissione ha adottato un parere motivato contro la Svezia ai sensi dell’articolo 226 CE. La Commissione ha concluso che il requisito secondo cui le emittenti devono acquisire servizi di trasmissione analogici unicamente da Teracom costituisce una violazione della direttiva «concorrenza». Ulteriori indagini condotte nel 2005 hanno mostrato che il regolamento svedese sui servizi di trasmissione digitale aveva effetti analoghi. Le emittenti che intendono distribuire i loro programmi attraverso una rete digitale terrestre in Svezia sono obbligati a collaborare con Teracom per alcuni aspetti fondamentali della catena di distribuzione digitale (come il multiplexing). La Commissione ha concluso che a Teracom stato effettivamente attribuito un diritto speciale o esclusivo anche per i servizi di trasmissione digitale, fatto che viola la direttiva «concorrenza». Di conseguenza, la Commissione ha inviato una lettera integrativa di costituzione in mora al governo svedese il 12 ottobre. 104. Lo stesso giorno, la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora all’Ungheria, esponendo il parere secondo cui la legge ungherese sui media incompatibile con la direttiva «concorrenza». Limitando i diritti degli operatori di TV via cavo di fornire servizi di radiodiffusione in un territorio che non può comprendere più di un terzo della popolazione, la legge ungherese sui media limita il diritto di creare o fornire reti o servizi di comunicazione elettronica e impedisce l’ulteriore consolidamento del mercato della TV via cavo. L’abolizione della limitazione dovrebbe aumentare la concorrenza tra gli operatori via cavo nonché tra questi stessi operatori e gli operatori che utilizzano altri tipi di infrastruttura. Servizi postali 105. La politica di concorrenza dell’Unione europea nel settore postale viene applicata in un contesto di liberalizzazione tuttora incompleta dei mercati postali. La direttiva postale[61] consente, nella misura necessaria a garantire il funzionamento del servizio universale in condizioni di equilibrio finanziario, che gli Stati membri possano riservare alcuni servizi postali agli operatori di servizi postali universali, che controllano già una vasta parte del mercato. Entro il 31 dicembre 2006 al più tardi, la direttiva postale richiede che la Commissione avanzi delle proposte introducendo, se necessario, la liberalizzazione completa del mercato postale comunitario entro il 2009. Alcuni Stati membri hanno abolito i loro monopoli o hanno annunciato programmi destinati a raggiungere questo obiettivo prima di tale data. 106. In questo contesto, nel 2005 la Commissione ha esaminato i progetti di legge sui servizi postali in alcuni Stati membri. La Commissione ha ritenuto che il progetto di legge sui servizi postali della Repubblica ceca contenesse disposizioni che avrebbero esteso il monopolio dell’operatore storico oltre l’ambito della direttiva postale e avrebbe quindi rimonopolizzato un mercato precedentemente aperto alla concorrenza in tale Stato membro. La Commissione ritiene che i diritti speciali la cui portata non va al di là del settore riservato, come definito nella direttiva postale, possono essere prima facie giustificati in base all’articolo 86, paragrafo 2 del trattato CE[62]. In seguito a contatti informali tra la Commissione e il governo ceco, la legge stata modificata in modo da non estendere il monopolio e da consentire un ulteriore sviluppo della concorrenza nel mercato considerato. 107. Inoltre, la DG Concorrenza sta attualmente esaminando alcune pratiche che potrebbero ostacolare la concorrenza nei servizi postali transfrontalieri all’interno della Comunità, che sono stati teoricamente liberalizzati ai sensi delle norme UE. Nella maggior parte di questi casi, il presunto comportamento abusivo riguarda pratiche che estendono la posizione dominante sul mercato dei servizi in regime di monopolio sui mercati limitrofi aperti alla concorrenza. È probabile che tali pratiche diventino sempre più frequenti con l’estendersi della liberalizzazione. Di conseguenza, la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza devono rimanere vigilanti in modo da garantire che il comportamento anticoncorrenziale non annulli i vantaggi del graduale processo di liberalizzazione concordato dal Consiglio e dal Parlamento. 2.2. Media Bundesliga tedesca 108. Il 19 gennaio, la Commissione ha adottato la decisione Bundesliga [63] tedesca, il cui primo impegno era conforme all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003. La decisione stabiliva che gli impegni della lega calcio tedesca riguardanti la vendita congiunta ed esclusiva di diritti per i media per le partite di calcio erano legalmente vincolanti e concludeva quindi il procedimento. 109. Con la decisione Bundesliga , la Commissione ha confermato la sua politica antitrust nel settore dei media riguardo alla vendita e all’acquisizione di importanti diritti sportivi per audiovisivi. Data la struttura del settore dei media, in cui un numero limitato di operatori gestisce una piccola quantità di importanti diritti sportivi esclusivi per i mezzi audiovisivi, facile che emergano problemi di concorrenza. Per quanto riguarda l’offerta, i fornitori di diritti sportivi prestigiosi sono spesso pochi. La concentrazione nell’ambito dell’offerta viene ulteriormente enfatizzata dalla vendita congiunta, ovvero il raggruppamento dei diritti dei club e la commercializzazione come entità unica[64]. Anche dal lato dell’acquisto esiste una notevole concentrazione, che può sollevare riserve dati i possibili effetti sull’accesso ai contenuti da parte di altri operatori del mercato[65]. 110. La Commissione ha condotto una valutazione preliminare il 18 giugno 2004 ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1/2003, la cui consultazione stata resa accessibile alla lega calcistica e alla DFB. Secondo questa valutazione preliminare, la vendita congiunta ed esclusiva di diritti per media da parte della Liga-Fußballverband ha sollevato una serie di questioni relative alla concorrenza. Ai club calcistici della Bundesliga veniva probabilmente impedito di trattare in maniera indipendente con le emittenti e/o gli intermediari per i diritti sportivi e in particolare veniva impedito loro di prendere decisioni commerciali indipendenti riguardo al prezzo e al contenuto dei pacchetti di diritti, escludendo di conseguenza la concorrenza tra i club per la vendita dei diritti. Inoltre, poiché l’accesso ai contenuti calcistici riveste un ruolo importante per le emittenti e gli operatori di nuovi media, che sono in concorrenza per i redditi da pubblicità e gli abbonamenti, la vendita congiunta dei diritti da parte di Ligaverband avrebbe potuto influire negativamente sui mercati a valle della televisione e dei nuovi media, limitando la produzione e escludendo l’accesso. 111. Per porre rimedio a questi problemi di concorrenza, Ligaverband ha offerto impegni che hanno modificato notevolmente la sua politica di vendita congiunta[66]. Gli impegni proposti sono stati oggetto di una verifica di mercato in una comunicazione pubblicata ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1/2003[67]. Per prevenire il rischio di effetti di esclusione nei mercati a valle, i diritti per i media verranno offerti in un processo di gara d’appalto concorrenziale, secondo termini non discriminatori e trasparenti. Inoltre, pur riconoscendo la necessità di un certo grado di esclusività destinato a proteggere il valore dei diritti sportivi, stato formulato un impegno destinato ad ovviare al rischio di esclusione a lungo termine dal mercato, per limitare la durata dei contratti di licenza verticale in esclusiva a non più di tre stagioni. Una durata maggiore dei contratti rischierebbe, in base alla valutazione preliminare della Commissione, di creare una situazione in cui un acquirente, vincitore della gara d’appalto, potrebbe stabilire una posizione dominante sul mercato, riducendo l’ambito della concorrenza effettiva ex ante al contesto delle future gare d’appalto. 112. Inoltre, per consentire a una serie di acquirenti potenzialmente interessati di partecipare alla gara d’appalto per i diritti audiovisivi, la Ligaverband ha promesso di limitare l’estensione dell’esclusiva tramite lo scorporo dei diritti per gli audiovisivi in un ragionevole numero di pacchetti separati, strutturati in modo da poter essere sfruttati singolarmente da un unico operatore. La vendita di diversi pacchetti coerenti dovrebbe consentire a operatori meno potenti e con meno risorse finanziarie di presentare un’offerta per i diritti corrispondenti alle loro esigenze. Alcuni pacchetti saranno destinati a particolari mercati o piattaforme: a causa del forte valore asimmetrico dei diritti per piattaforme di distribuzione diverse, l’accesso ai diritti sportivi può risultare precluso agli operatori di mercato di alcune piattaforme in via di sviluppo. Impegnandosi a distinguere i pacchetti in base a determinate piattaforme di distribuzione, gli operatori di TV a libero accesso, pay-TV, reti mobili e fornitori di servizi Internet verranno autorizzati ad acquisire i diritti. 113. Infine, per contenere il rischio di restrizioni alla produzione provocate dalla vendita collettiva di diritti esclusivi, i club manterranno il diritto di vendere determinati diritti singolarmente. È stata prevista una clausola di recupero, per assicurare il massimo sfruttamento dei diritti ed evitare che rimangano diritti inutilizzati, ovvero quei diritti che la Ligaverband non riesca a vendere o che gli acquirenti dei diritti non sfruttino interamente. I diritti inutilizzati tornerebbero quindi ai club per essere utilizzati singolarmente in via non esclusiva. 114. La Commissione ha accettato l’adozione di una fase transitoria[68] in relazione all’entrata in vigore degli impegni, per garantire l’adeguamento degli accordi alle regole di concorrenza senza compromettere il funzionamento della lega calcio tedesca. 115. Nella decisione specificato che ci si occupa unicamente della politica di vendita congiunta ed esclusiva di Ligaverband nei confronti delle leghe calcio tedesche professionali di prima e seconda divisione maschile e non delle questioni di concorrenza derivanti da contratti di licenza conclusi singolarmente. A questo scopo, la decisione rende noto che non vengono escluse indagini future da parte della Commissione, in particolare nel caso in cui un unico acquirente acquisisca più di un pacchetto di diritti. 116. Gli impegni assunti da Ligaverband migliorano notevolmente l’accessibilità ai contenuti per la TV, la radio e soprattutto per gli operatori dei mercati emergenti dei nuovi media. Essi sono pertanto conformi alla politica della Commissione e garantiscono la massima disponibilità di contenuti allo scopo di favorire l’innovazione e attenuare le tendenze alla concentrazione nei mercati dei media, tenendo in piena considerazione gli interessi degli spettatori. Football Association Premier League [69] 117. In novembre, la Commissione ha annunciato di aver ricevuto gli impegni della FA Premier League (FAPL) riguardo alla commercializzazione congiunta nel Regno Unito dei diritti per i media delle partite di calcio della Premier League. Questi impegni seguono una comunicazione degli addebiti inviata nel 2002 e una consultazione pubblica su una prima serie di impegni tenutasi in aprile 2004. Gli impegni dovranno essere applicati alla vendita di diritti a partire dalla stagione calcistica 2007. I punti principali degli impegni sono la creazione di pacchetti di diritti per TV più piccoli e bilanciati, la garanzia che i pacchetti non possano essere acquistati tutti da un unico acquirente e la garanzia che la vendita di tali pacchetti venga eseguita in modo equo. A questo scopo, la FAPL si impegnata ad assegnare i pacchetti al maggior offerente indipendente per ciascun pacchetto e a garantire che il processo venga supervisionato da un fiduciario di controllo indipendente. Gli impegni comprendono vari altri elementi che eliminano le restrizioni all’offerta per alcuni diritti per media diversi. In base a questi impegni la Commissione potrebbe adottare nel 2006 una decisione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003. 2.3. Industrie dell’informazione, Internet ed elettronica di consumo Microsoft 118. Il 28 luglio, la Commissione ha adottato una decisione riguardante il fiduciario di controllo nel caso Microsoft [70]. L’articolo 7 della decisione della Commissione del 24 marzo 2004 nell’ambito del caso Microsoft (la “decisione”) prevede la creazione di un meccanismo adatto a controllare il rispetto della decisione da parte di Microsoft, decisione che prevede l’intervento di un fiduciario di controllo che dovrà essere indipendente da Microsoft. Si tratta di uno dei rari casi in cui la Commissione ha fatto ricorso a un fiduciario per verificare il rispetto di un ordine di “cease and desist” conforme all’articolo 82 del trattato CE. Più spesso, il ricorso a fiduciari avviene nei casi di verifica della conformità in caso di concentrazione. 119. Il compito principale del fiduciario fornire consulenza esperta alla Commissione in merito all’osservanza della decisione. In particolare, il fiduciario deve segnalare alla Commissione se (i) Microsoft rende disponibili le informazioni sull’interoperabilità in modo completo, preciso e tempestivo e non impone alcuna restrizione immotivata o discriminatoria all’accesso o all’utilizzo di tali informazioni; e (ii) se la versione non abbinata del sistema operativo Windows per PC client resa disponibile da Microsoft ai sensi della decisione interamente funzionante e non include Windows Media Player e se i produttori concorrenti di lettori multimediali hanno informazioni sufficienti ad evitare che i loro lettori multimediali si trovino in posizione di svantaggio nel funzionamento abbinato al sistema operativo dominante per PC client di Microsoft rispetto a Windows Media Player. A questo scopo, il fiduciario dovrà avere accesso al codice sorgente dei sistemi operativi dei PC e dei server Microsoft. Tutti i costi relativi alla nomina e al pagamento del fiduciario sono sostenuti da Microsoft. Il fiduciario stato nominato il 4 ottobre da un elenco di candidati presentato da Microsoft. 120. Dopo il rigetto, avvenuto il 22 dicembre 2004, della domanda di provvedimenti provvisori avanzata da Microsoft, la Commissione ha avviato una consultazione con Microsoft riguardo la sua conformità con la decisione. Per quanto riguarda la disposizione sull’interoperabilità (articolo 5 della decisione), la Commissione si concentrata sull’obbligo di Microsoft di fornire informazioni complete e precise che consentano ai concorrenti di sviluppare sistemi operativi server per gruppi di lavoro in grado di interagire con i PC e server Windows in maniera analoga ai sistemi operativi server di Microsoft. Per rispettare quest’obbligo, Microsoft ha divulgato una descrizione tecnica del software rilevante (“protocolli”) utilizzato nelle comunicazioni tra i PC Windows e i server per gruppi di lavoro (la “documentazione tecnica”). 121. Questa documentazione tecnica stata esaminata dal fiduciario, dai tecnici della Commissione e da alcuni terzi. Tutti sono giunti alla conclusione che non forniva informazioni sufficienti a realizzare sistemi operativi server per gruppi di lavoro interoperativi concorrenti. 122. La seconda problematica relativa alla conformità di Microsoft alla disposizione sull’interoperabilità, oggetto di intense discussioni tra la Commissione e Microsoft nel 2005, riguarda la ragionevolezza della condizioni imposte da Microsoft ai beneficiari della disposizione per l’accesso e l’utilizzo della documentazione tecnica. Inizialmente, Microsoft ha fornito una serie di accordi contenenti i termini che intendeva imporre alle imprese interessate a utilizzare la documentazione tecnica. In seguito alle consultazioni con la DG Concorrenza, Microsoft ha modificato questi accordi più volte. La DG Concorrenza ha eseguito anche un’indagine di mercato consultando le imprese interessate alle proposte di Microsoft. 123. Alla luce dei risultati della verifica di mercato e sulla base dei pareri degli esperti sulla documentazione tecnica, la Commissione ha deciso di avviare un procedimento contro Microsoft per obbligarla a conformarsi agli obblighi derivanti dalla decisione. Di conseguenza, il 10 novembre la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1/2003 (“la decisione articolo 24, paragrafo 1”). Questa decisione costituisce il primo passo di una procedura conforme all’articolo 24 del regolamento. Tramite questa decisione stato comminato a Microsoft il pagamento periodico di un’ammenda di 2 milioni di euro al giorno a partire dal 15 dicembre nel caso in cui non rispetti l’articolo 5, lettere (a) e (c) della decisione, ovvero gli obblighi di (i) fornire informazioni complete e precise sull’interoperabilità e (ii) di divulgare tali informazioni in tempi ragionevoli. 124. Il 21 dicembre, la Commissione ha emesso una comunicazione degli addebiti nell’ambito della procedura conforme all’articolo 24 in relazione all’obbligo di Microsoft di fornire informazioni complete e precise sull’interoperabilità. Gli addebiti comunicati dalla Commissione sono supportati da ulteriori relazioni del fiduciario, che indicano che la documentazione tecnica fornita da Microsoft in risposta all’articolo 24, paragrafo 1 della decisione ancora incompleta e imprecisa. 3. Servizi 3.1. Servizi finanziari 125. Per garantire la flessibilità e il dinamismo all’interno dell’economia europea, per aumentare la produttività, la crescita e creare occupazione sono essenziali mercati di servizi finanziari efficienti. La politica di concorrenza e quella del mercato interno sono complementari e possono contribuire a realizzare un mercato integrato e concorrenziale per tutti i servizi finanziari. La Commissione sostiene la concorrenza nei servizi finanziari tramite l’uso mirato delle indagini settoriali, dell’esame di singoli casi e l’ampio sviluppo della politica di concorrenza in questo settore. Indagini settoriali sui servizi finanziari 126. Il 13 giugno, in base ai poteri conferiti ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione ha avviato alcune indagini nel settore dei servizi finanziari. La motivazione di tali indagini settoriali stata formulata in una comunicazione del Commissario per la concorrenza, d’accordo con il Commissario responsabile per il mercato interno e i servizi[71]. 127. Le indagini prendono in esame due settori significativi dei servizi finanziari, i servizi bancari al dettaglio e le assicurazioni per le imprese. Queste indagini vengono eseguite contemporaneamente. Per quanto riguarda i servizi bancari al dettaglio, la Commissione sta esaminando il contesto delle carte di pagamento e gli elementi chiave dei servizi bancari al dettaglio, ovvero i conti correnti e il finanziamento delle piccole e medie imprese[72]. Per quanto riguarda le carte di pagamento, l’indagine si basa sulla conoscenza del mercato già sviluppata dalla Commissione tramite l’esame di singoli casi. Per quanto riguarda gli aspetti principali dei servizi bancari al dettaglio, l’indagine esaminerà, tra le altre problematiche, i bassi livelli di integrazione sul mercato, l’effettiva possibilità di scelta dal lato della domanda e le barriere all’ingresso sul mercato. 128. L’indagine sulle assicurazioni per le imprese prenderà in esame in particolare l’ampiezza della cooperazione tra assicuratori e associazioni assicurative in ambiti quali la definizione di condizioni standard[73]. Mentre in molti casi tale cooperazione può creare delle efficienze, eventuali forme distorte di collaborazione possono limitare la possibilità dal lato della domanda di negoziare termini di copertura e possono inoltre limitare la concorrenza e l’innovazione sul mercato. 129. L’analisi delle indagini settoriali si baserà ampiamente sui dati forniti dai protagonisti del mercato. Ad esempio, in luglio, in base all’articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, la Commissione ha avviato un’indagine sulle carte di pagamento basata su un campione rappresentativo di circa 200 imprese presenti sul territorio dell’Unione europea. MasterCard Europe/International (commissioni interbancarie multilaterali) 130. L’indagine della Commissione sulle commissioni interbancarie multilaterali (MIF) di MasterCard , avviata il 24 settembre 2003, proseguita durante il 2005. Dopo che gli esercenti avevano informato la Commissione del fatto che le banche continuavano a essere riluttanti a divulgare il livello delle commissioni interbancarie multilaterali, Visa e MasterCard hanno concordato di aumentare la trasparenza pubblicando sui loro siti Internet le rispettive commissioni interbancarie multilaterali e le categorie di costi presi in considerazione per stabilire tali commissioni[74]. Mentre MasterCard ha abolito alcune regole di rete[75] e ha accettato di introdurre una nuova licenza per l’acquisizione transfrontaliera delle carte di debito Maestro, non stato raggiunto alcun accordo sulla principale riserva della Commissione, ovvero la composizione delle commissioni interbancarie multilaterali di MasterCard. Commercio, compensazione e regolamento di titoli 131. Mercati di capitali efficienti sono essenziali per raggiungere gli obiettivi di crescita e occupazione della strategia di Lisbona. Poiché la concorrenza può contribuire a promuovere questa efficacia, l’applicazione delle regole di concorrenza a questo settore tecnicamente complesso ma economicamente molto rilevante una priorità. 132. La Commissione ha esaminato una possibile violazione dell’articolo 82 del trattato CE nell’ambito della risposta di Euronext alla concorrenza derivante dalla borsa valori di Londra nel commercio di titoli olandesi. Le questioni trattate sono state i possibili ribassi e la condotta di esclusione. In ottobre, la DG Concorrenza ha deciso di non proseguire l’indagine perché, a un primo esame, non stata riscontrata alcuna prova di abuso. In effetti, la riduzione dei prezzi di Euronext ha offerto alcuni vantaggi agli utenti e la continua presenza della borsa di Londra sul mercato dei valori olandesi sembra aver impedito a Euronext di tornare ai livelli dei prezzi originali. 133. Contemporaneamente, dopo ampie consultazioni sul mercato, la DG Concorrenza ha prodotto una relazione commissionata da una società di consulenza economica di Londra sul commercio, la compensazione e il regolamento di titoli nelle contrattazioni controllate nei 25 Stati membri[76]. Tale relazione descrive le infrastrutture attive in ognuno dei mercati nazionali ed esamina le tendenze a livello paneuropeo. La sua conclusione, secondo cui gli utenti non hanno praticamente alcuna possibilità di scelta sulla definizione dei loro accordi di compensazione e regolamento, ha spinto la DG Concorrenza a concentrare la propria indagine conoscitiva supplementare sui rapporti economici e legali esistenti tra i diversi fornitori di servizi e gli utenti. Questo continuo lavoro ha come obiettivo quello di stabilire se una maggiore concorrenza in questi mercati potrebbe portare vantaggi agli utenti, soprattutto in termini di riduzione dei costi. Assicurazioni nel settore dell’aviazione civile 134. In seguito a un’indagine condotta dalla Commissione per stabilire se alcune pratiche nel settore delle assicurazioni per l’aviazione civile nel periodo successivo all’11 settembre 2001 violassero l’articolo 81 del trattato CE, i principali assicuratori europei per l’aviazione civile si sono impegnati a rivedere le loro pratiche allo scopo di promuovere una maggiore concorrenza e trasparenza[77]. 135. L’indagine aveva rivelato che le strutture esistenti destinate alla collaborazione tra gli assicuratori nel settore dell’aviazione civile impedivano che il mercato funzionasse come avrebbe dovuto e che le protezioni contro un’eccessiva coordinazione tra gli assicuratori avrebbero potuto aumentare la concorrenza. Alla luce degli impegni assunti, l’indagine stata chiusa. 136. Partecipano agli impegni, che prevedono, tra l’altro, una maggiore trasparenza nei principali comitati industriali con sede a Londra, tra cui il comitato che stabilisce la formulazione standard delle polizze e delle clausole per le assicurazioni nel settore dell’aviazione civile, l’International Underwriting Association of London e la Lloyd’s Market Association. Inoltre, gli impegni stabiliscono che nel caso in cui emerga una crisi non prevedibile a causa di eventi di guerra o terrorismo, gli assicuratori dovranno limitare le azioni concordate a quelle indispensabili a garantire che continui a essere disponibile l’operatività, limitando al minimo gli effetti sulla concorrenza. 3.2. Trasporti 3.2.1. Trasporti aerei Austrian Airlines/SAS 137. Nel 1999 SAS e Austrian Airlines hanno notificato alla Commissione un accordo di cooperazione al fine di ottenere un’esenzione individuale. L’accordo prevedeva la cooperazione delle parti su tutte le tratte mondiali, con la massima cooperazione sulle rotte tra l’Austria e i paesi nordici. Nel 2002, in seguito ad alcuni colloqui intercorsi con la DG Concorrenza, le parti hanno sottoscritto un “accordo di cooperazione modificato”, che ha sollevato però ulteriori riserve in merito alla concorrenza sulle rotte Vienna-Copenaghen e Vienna-Stoccolma. Di conseguenza, le parti hanno offerto un pacchetto di impegni che comprende in particolare accesso alle bande orarie, accordi interlinea, accesso a programmi frequent flyer e blocco della frequenza dei voli. Il 22 settembre, la Commissione ha pubblicato una comunicazione[78] ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio contenente un breve riepilogo dell’accordo di cooperazione e il contenuto principale degli impegni. Politica dell’aviazione civile internazionale – applicazione del regolamento (CE) n. 847/2004 [79] 138. Il 15 luglio e il 23 dicembre, la Commissione ha adottato le prime cinque decisioni[80] ai sensi del regolamento (CE) n. 847/2004 del Consiglio sulla negoziazione e l’attuazione di accordi relativi ai servizi aerei tra Stati membri e paesi terzi. In queste decisioni, la Commissione ha definito i criteri utilizzati per la valutazione degli accordi negoziati dagli Stati membri al fine di autorizzare o meno la loro applicazione provvisoria o la loro conclusione da parte degli Stati membri. Conformemente alla giurisprudenza consolidata[81], nelle decisioni la Commissione ha affermato anche che la sua discrezionalità ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 847/2004 non può consentirle di autorizzare un risultato contrario al diritto comunitario. 139. E’ giurisprudenza costante che gli articoli 81 e 82 del trattato CE, in combinato disposto con l’articolo 10 del trattato CE, richiedono che gli Stati membri non introducano o mantengano in vigore disposizioni, anche di carattere legislativo o normativo, che potrebbero rendere inefficaci le regole di concorrenza rivolte alle imprese; questo sarebbe il caso, secondo la Corte di Giustizia[82], di uno Stato membro che richiedesse o agevolasse l’adozione di accordi, decisioni o pratiche concordate contrarie all’articolo 81 del trattato CE o che ne rafforzasse gli effetti. Una buona parte degli accordi bilaterali per i servizi aerei conclusi tra Stati membri e paesi terzi richiedono o spingono le compagnie aeree indicate in questi accordi a concordare o coordinare le tariffe e/o l’estensione della loro operatività. 140. Tali accordi per i servizi aerei, secondo quanto sostenuto dalla Commissione nelle sue decisioni ai sensi del regolamento (CE) n. 847/2004, violano gli articoli 10 e 81 (Trattato CE) in combinato disposto. Pertanto, la Commissione ha consentito agli Stati membri di applicare provvisoriamente o di concludere tali accordi, a condizione, tra l’altro, che le disposizioni che violano gli articoli 10 e 81 del trattato CE vengano rese conformi al diritto comunitario entro 12 mesi dalla data di notifica delle decisioni. 141. Le cinque decisioni adottate dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 847/2004 hanno autorizzato la conclusione o l’applicazione provvisoria degli accordi per servizi aerei negoziati dagli Stati membri con alcuni paesi terzi a condizione, tra l’altro, che le violazioni degli articoli 10 e 81 del trattato CE decadano in 45 istanze. Negoziati tra l’UE e gli Stati Uniti relativi a uno spazio aereo aperto 142. Il 18 novembre, la Commissione ha perfezionato il testo del progetto di un nuovo accordo con gli Stati Uniti che sostituirà gli accordi bilaterali esistenti conclusi dagli Stati membri. L’approvazione finale della prima fase dell’accordo da parte del Consiglio trasporti legata al risultato di un processo di creazione delle norme avviato dal ministero americano dei Trasporti per aumentare le opportunità per i cittadini stranieri di investire nelle compagnie aeree statunitensi e partecipare alla loro gestione. Se approvato, l’accordo autorizzerebbe tutte le compagnie aeree statunitensi ed europee a volare tra qualunque città dell’Unione europea e qualunque città degli Stati Uniti, ad operare senza restrizioni sul numero di voli, il tipo di velivolo utilizzato o le rotte scelte, compresi diritti illimitati di volare oltre l’Unione Europea e gli Stati Uniti in scali di paesi terzi, a stabilire le tariffe liberamente in base alla domanda e a intavolare accordi di collaborazione, che prevedano tra l’altro la condivisione dei codici con altre compagnie aeree e il noleggio. Questo accordo creerà un nuovo quadro di cooperazione tra la Commissione e il ministero americano dei Trasporti negli ambiti del diritto e della politica di concorrenza nel settore dei trasporti aerei. Per ulteriori dettagli consultare anche la sezione sulle attività internazionali, nella parte IV.B.2. riportata sotto. 3.2.2. Trasporti terrestri 143. Il 20 luglio, la Commissione ha avanzato la revisione di una proposta sui requisiti nel servizio pubblico e i contratti di trasporto passeggeri su strada, ferrovia e vie di navigazione interna[83]. Le proposte precedenti erano state introdotte nel 2000 e nel 2002, senza ricevere però la necessaria approvazione da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio. La proposta introduce il requisito di contratti di servizio pubblico sull’offerta di trasporto passeggeri tra le autorità e gli operatori, sottoponendo così le rotte del servizio pubblico ad alcune regole, come la trasparenza dei parametri per l’attribuzione della compensazione degli obblighi di servizio pubblico, l’equivalenza dei costi e alcuni requisiti pubblici. Inoltre, introduce l’obbligo di indire gare d’appalto per i servizi di bus regionale, locale e per le tratte ferroviarie, qualora non siano gestite da un operatore interno (ovvero, un operatore controllato dall’autorità locale o regionale). 3.3. Commercio e altri servizi 3.3.1. Professioni Introduzione 144. Il lavoro della Commissione nel settore dei servizi professionali proseguito con la pubblicazione della prima relazione di follow-up successiva alla “Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali” del 2004[84]. Nella relazione del 2004 venivano analizzate le possibilità di riforma o di modernizzazione di determinate regolamentazioni professionali. La relazione attingeva ai risultati di un’analisi approfondita dei regolamenti degli Stati membri in questo ambito condotta dalla DG Concorrenza e incentrata su sei categorie professionali: avvocati, notai, ingegneri, architetti, farmacisti e contabili (compresa la professione affine dei consulenti fiscali) e analizzava nei dettagli cinque principali tipi di restrizioni della concorrenza (i) i prezzi fissi, (ii) i prezzi raccomandati, (iii) la regolazione della pubblicità, (iv) i requisiti di accesso e le attività riservate, (v) la struttura aziendale e le pratiche multidisciplinari. 145. Questa ricerca ha concluso che il settore dei servizi professionali era caratterizzato da regole restrittive, alcune delle quali in vigore da molti anni, che ostacolavano inutilmente la concorrenza e danneggiavano gli utenti dei servizi professionali, soprattutto i consumatori. Alcuni esempi sono le regolamentazioni obsolete di fissazione dei prezzi, il divieto di pubblicità e il divieto di collaborazione tra professionisti. La relazione del 2004 suggeriva a tutti i soggetti coinvolti di fare uno sforzo collettivo per rinnovare o eliminare le regole ingiustificate. È stato rivolto un invito alle autorità di regolamentazione degli Stati membri e alle associazioni professionali perché rivedessero volontariamente le regole esistenti, valutando se tali regole fossero necessarie nell’interesse pubblico, se fossero commisurate e giustificate e se fossero necessarie per il corretto esercizio della professione. La relazione prometteva di fornire informazioni sull’andamento nel 2005. Relazione del 2005 ”I servizi professionali – Proseguire la riforma” 146. La relazione di follow-up stata pubblicata il 5 settembre e consta di due documenti separati. Il primo una comunicazione della Commissione dal titolo “I servizi professionali – Proseguire la riforma”[85] e il secondo, allegato alla comunicazione, un documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo “Progresso degli Stati membri nella revisione e soppressione delle restrizioni della concorrenza nel settore dei servizi professionali”. 147. La comunicazione offre una panoramica dei progressi conseguiti dai singoli Stati membri nel processo di riesame ed eliminazione delle restrizioni normative immotivate a partire dalla pubblicazione della relazione del 2004. Inoltre, fornisce informazioni dettagliate sull’azione di contrasto condotta in questo settore dalle autorità nazionali garanti della concorrenza e dalla Commissione. Nel documento vengono tratte conclusioni sul ritmo della riforma e proposti alcuni percorsi di avanzamento. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione sostiene la comunicazione e fornisce un’analisi dettagliata delle informazioni raccolte dagli Stati membri sulle riforme intraprese. Inoltre, contiene una critica delle motivazioni addotte dagli Stati membri a giustificazione del loro mantenimento di regole restrittive e mette in luce le pratiche migliori. 148. La relazione si propone di fornire un’analisi bilanciata dei progressi compiuti, mettendo a confronto l’attività di riforma dichiarata dagli Stati membri nel corso dei 18 mesi trascorsi con i livelli delle normative esistenti. L’obiettivo di esaminare l’attività registrata nel contesto del livello delle normative esistenti. Si tratta di un’operazione importante perché gli Stati membri partono tutti da punti diversi; alcuni hanno livelli di regolamentazione relativamente bassi, mentre in altri le professioni sono regolamentate in modo più rigoroso. 149. Tra il 2004 e il 2005 la relazione individua un quadro variegato in termini di attività di riforma. Un piccolo numero di paesi progredisce positivamente, mentre in altri il processo di riforma deve ancora iniziare. 150. L’analisi della Commissione suggerisce che questo avanzamento viene ostacolato nella maggior parte degli Stati membri da molti fattori, tra cui la mancanza di sostegno politico a livello nazionale e lo scarso interesse verso la riforma da parte delle stesse professioni. 151. Nella relazione si osserva che la maggior parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza sono attivamente impegnate, insieme alla Commissione, nella promozione dei cambiamenti. È in corso un lavoro di vasta portata, che comprende discussioni bilaterali con le autorità nazionali garanti della concorrenza e le associazioni professionali, oltre all’elaborazione di consuntivi e di studi di settore. Le autorità nazionali garanti della concorrenza applicano anche attivamente le regole di concorrenza dell’UE a determinati casi nazionali. Nelle sei professioni scelte per lo studio sono stati riportati undici casi aperti a partire da febbraio 2004. 152. Allo scopo di promuovere la riforma, la relazione suggerisce di inquadrare la questione della modernizzazione delle regole relative alle professioni nell’ambito dei programmi di riforma nazionale destinati ad attuare la strategia di Lisbona. La relazione lascia aperta la possibilità che la Commissione prenda in considerazione l’adozione di ulteriori iniziative opportune tese all’applicazione delle regole comunitarie di concorrenza, ivi compresa, ove possibile e necessario, l’eventualità di intervenire a norma dell’articolo 86. 3.3.2. Gestione dei rifiuti 153. Nel 2003, la DG Concorrenza ha deciso di avviare un processo di dialogo globale con le autorità nazionali garanti della concorrenza per individuare le problematiche principali relative alla concorrenza nel campo dei sistemi di gestione dei rifiuti e per garantire una politica della concorrenza uniforme da parte della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza in questo ambito. Le discussioni riguardavano in particolare tre tipi di rifiuti, trattati dalle rispettive direttive CE, ovvero: (i) rifiuti di imballaggi (direttiva sugli imballaggi[86]), (ii) veicoli fuori uso o “rottami di auto” (direttiva ELV[87]) e (iii) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva WEE)[88]. 154. Il primo passo stato l’invio nel 2003 di un questionario alle autorità nazionali garanti della concorrenza. Nel 2004, la DG Concorrenza ha preparato un progetto di documento di discussione basato sulla prassi decisionale della Commissione[89] e sulle risposte ricevute dalle autorità nazionali garanti della concorrenza. Il progetto di documento stato sottoposto all’esame delle autorità nazionali garanti della concorrenza nel dicembre 2004. In febbraio si tenuto un incontro con venti autorità nazionali garanti della concorrenza per discutere del progetto di documento e trarre insegnamenti dalle esperienze delle autorità nazionali. Dopo un secondo giro di consultazioni in maggio, il progetto di documento stato ultimato e pubblicato sul sito Internet della DG Concorrenza in settembre[90]. 155. Nell’applicare la politica di concorrenza al settore della gestione dei rifiuti, l’obiettivo generale quello di raggiungere l’attuazione delle politiche di concorrenza e ambientali in modo da rafforzarle per poter contribuire al meglio all’obiettivo della strategia di Lisbona di rendere l’Unione europea l’economia più dinamica, competitiva e sostenibile entro il 2010, migliorando al contempo il benessere dei consumatori. L’applicazione della politica di concorrenza importante nel campo della gestione dei rifiuti perché il mercato dei materiali riciclati diventerà uno dei principali mercati delle risorse del futuro. 156. I mercati presi in considerazione sono relativamente nuovi. I mercati dei rifiuti di imballaggi si sono sviluppati gradualmente a partire dalla metà degli anni ’90. Per quanto riguarda i veicoli fuori uso e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nella maggior parte dei paesi i mercati sono in via di creazione o verranno creati in futuro. 157. La DG Concorrenza ha individuato tre problemi principali relativi alla concorrenza nel campo dei sistemi di gestione dei rifiuti. Innanzitutto, necessario impedire pratiche anticoncorrenziali quali la ripartizione del mercato, la fissazione dei prezzi e lo scambio di altre informazioni sensibili. In secondo luogo, importante assicurare un contesto giuridico che consenta l’esistenza di diversi sistemi di gestione dei rifiuti. Infine, occorre evitare accordi esclusivi di qualunque genere privi di una solida e convincente motivazione economica, consentendo in tal modo una maggiore concorrenza e prezzi più bassi. 158. È probabile che i casi che rientrano nell’ambito della gestione dei rifiuti vengano trattati principalmente a livello nazionale, poiché la maggior parte dei mercati rilevanti dovrebbe essere di carattere nazionale. Tuttavia, sia la Commissione che le autorità nazionali garanti della concorrenza continueranno a controllare attivamente gli sviluppi nel settore della gestione dei rifiuti in futuro. 4. Industria, beni di consumo e produzione 4.1. Beni di consumo e prodotti alimentari Coca-Cola [91] 159. Il 22 giugno, la Commissione ha adottato una decisione relativa agli impegni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, basata sull’articolo 82 del trattato CE e sull’articolo 54 dell’accordo SEE indirizzata alla società The Coca-Cola Company (di seguito “ TCCC ”) e alle sue tre principali imprese di imbottigliamento, Bottling Holdings (Lussemburgo) sarl, Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG e Coca-Cola Hellenic Bottling Company SA (indicate collettivamente come “ Coca-Cola ”). La decisione si occupava di alcune pratiche commerciali di TCCC e dei rispettivi imbottigliatori nella fornitura di bibite gassate nell’Unione europea, in Norvegia e in Islanda. 160. Nella sua valutazione preliminare indirizzata a Coca-Cola il 15 ottobre 2004, la Commissione ha espresso la riserva secondo cui TCCC e i rispettivi imbottigliatori possano aver abusato della loro posizione dominante congiunta sui mercati nazionali delle bibite analcoliche gassate adottando determinate pratiche commerciali sia nel canale per il consumo domestico che in quello per il consumo sul posto negli Stati membri della Comunità europea, in Islanda e Norvegia. Le osservazioni di terzi interessati appoggiavano le riserve iniziali espresse dalla Commissione in materia di concorrenza. 161. Per quanto riguarda entrambi i canali di distribuzione, le riserve iniziali espresse dalla Commissione riguardavano i requisiti di fornitura esclusiva, gli sconti subordinati al raggiungimento, su base trimestrale, di determinati obiettivi e soglie di acquisto specificate singolarmente e stabilite separatamente per le cole e le altre bevande, gli accordi di vendita abbinata e gli accordi che prevedevano che i clienti acquistassero una serie di unità abbinate di cola e/o di altre bibite. Inoltre, nel canale di distribuzione per il consumo domestico, TCCC e i suoi imbottigliatori applicavano accordi di utilizzo dello spazio per cui i supermercati riservavano un’ampia parte dello spazio sugli scaffali delle bibite gassate ai prodotti a marchio TCCC, favorendo le bibite gassate meno note di tale marchio. Nel canale per il consumo sul posto, i clienti ricevevano un finanziamento anticipato e ripagavano il prestito acquistando prodotti a marchio TCCC nell’arco di un certo numero di anni. Infine, TCCC e i suoi imbottigliatori associavano all’installazione di apparecchi di vendita, come i mobili refrigerati per le bibite e i dispenser, alcune restrizioni legate all’esclusiva. 162. In risposta alla valutazione preliminare, Coca-Cola ha presentato alcuni impegni che tenevano conto delle problematiche individuate relative alla concorrenza. Il 26 novembre 2004, la Commissione ha pubblicato una comunicazione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1/2003[92], in cui invitava i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sugli impegni proposti da Coca-Cola. Le osservazioni ricevute sono state nel complesso positive nell’indicare come fosse possibile migliorare ulteriormente l’efficacia degli impegni (ad esempio con una formulazione più rigorosa e un controllo più severo). In risposta a queste osservazioni, Coca-Cola ha presentato una proposta di impegni modificata. 163. La decisione della Commissione ai sensi dell’articolo 9 afferma che gli impegni assunti da Coca-Cola sono sufficienti a risolvere i problemi di concorrenza individuati inizialmente. In particolare, Coca-Cola si asterrà dal concludere accordi di fornitura esclusiva tranne in determinate circostanze e si asterrà altresì dal concedere sconti subordinati al raggiungimento di determinati obiettivi e soglie di acquisto. Nella valutazione preliminare si ritenuto che queste pratiche rendessero più difficile poter competere unicamente sulla base delle proprie forze. Disponendo che i requisiti relativi all’assortimento e allo spazio sugli scaffali debbano essere definiti separatamente per determinate categorie di marche, gli impegni rispondono alla preoccupazione sorta nel corso della valutazione preliminare secondo cui sarebbe stato possibile far leva sulle marche forti a vantaggio di quelle meno note. Per quanto concerne il finanziamento e le apparecchiature tecniche, le società si impegnano a limitare la durata dei contratti, concedendo al contempo ai rivenditori la possibilità di ripagare la quota di finanziamento o di porre termine all’accordo senza penali, nonché di poter disporre di un certo spazio, destinato in precedenza ai mobili refrigerati. Le società rispondono in tal modo alle preoccupazioni espresse, secondo cui gli accordi già esistenti vincolerebbero illegittimamente i rivenditori e comporterebbero l’esclusiva nei punti vendita. 164. Alla luce degli impegni offerti, la decisione giunta alla conclusione che non vi erano più motivi per un’azione da parte della Commissione, senza che fosse stato raggiunto un verdetto di effettiva violazione presente o passata. Con l’adozione della decisione, la Commissione ha reso gli impegni di Coca-Cola vincolanti fino al 31 dicembre 2010. 4.2. Industrie meccaniche e altre industrie manifatturiere, compresi i dispositivi di trasporto SEP e altri/Automobiles Peugeot SA [93] 165. Il 5 ottobre, la Commissione ha comminato un’ammenda di 49,5 milioni di euro ad Automobiles Peugeot SA e all’importatore controllato al 100% Peugeot Nederland N.V. per aver ostacolato, da gennaio 1997 a settembre 2003 le esportazioni di veicoli nuovi dai Paesi Bassi ai consumatori residenti in altri Stati membri. Nei Paesi Bassi, i prezzi, tasse escluse, erano in genere notevolmente inferiori a quelli praticati in altri Stati membri come la Germania e la Francia. Attuando una strategia finalizzata a impedire ai distributori di vendere autoveicoli a clienti di altri Stati membri, in modo da contenere le esportazioni da parte dei distributori Peugeot olandesi, le società hanno perpetrato una gravissima violazione del divieto di accordi restrittivi enunciato nell’articolo 81 del trattato CE. 166. La violazione commessa da Peugeot consisteva in due disposizioni. 167. La prima disposizione riguardava parte della retribuzione dei distributori olandesi di Peugeot, che veniva concessa in base alla destinazione finale del veicolo e differenziata rispetto alle vendite ai clienti stranieri. In particolare, venivano negati i premi legati ai risultati se i distributori avevano venduto autoveicoli successivamente immatricolati fuori dai Paesi Bassi. 168. La decisione non mette in dubbio la possibilità che il costruttore adatti la propria politica commerciale ai requisiti dei diversi mercati nazionali, allo scopo di raggiungere tassi di penetrazione migliori in tali mercati. La decisione non mette in discussione nemmeno la libertà del costruttore di concordare con i propri distributori obiettivi di vendita, definiti in termini di vendite da realizzare nel territorio controllato, né la libertà di adottare incentivi adeguati, nella fattispecie sotto forma di premi di efficienza, allo scopo di spingere i distributori ad aumentare i volumi di vendita nel territorio ad essi assegnato. 169. Tuttavia, il sistema di premi attuato da Peugeot e concordato con la sua rete di distributori olandesi oltrepassava l’effettiva necessità di incoraggiare i distributori olandesi a dedicare il massimo impegno alle vendite sul loro territorio. Tali distributori dovevano raggiungere determinati obiettivi di vendita sul loro territorio per poter acquisire il diritto a un premio. Una volta che avevano acquisito tale diritto, e avevano quindi dato prova al costruttore di autoveicoli di aver dedicato il massimo impegno a sviluppare il loro territorio, il premio veniva corrisposto solo per gli autoveicoli immatricolati nei Paesi Bassi e non per le vendite aggiuntive che avrebbero potuto essere costituite dalle esportazioni. Ciò costituiva quindi una discriminazione verso gli utenti stranieri. Per questo motivo, il sistema di premi adottato da Peugeot nei Paesi Bassi non rispettava l’articolo 6, paragrafo 1, punto 8 del regolamento (CE) n. 1475/95[94], che stabiliva che l’esenzione non si applica “ quando il fornitore, senza motivo oggettivamente giustificato, concede ai distributori compensi calcolati in funzione del luogo di destinazione degli autoveicoli rivenduti o del domicilio dell'acquirente ”. Inoltre, le prove contenute nella pratica hanno dimostrato che il premio era economicamente rilevante per i distributori nell’arco del periodo considerato, mentre la perdita sulle vendite da esportazioni influiva notevolmente sull’interesse del distributore nel vendere a clienti non residenti. 170. La seconda disposizione consisteva nelle pressioni esercitate da Peugeot, tramite Peugeot Paesi Bassi, sui distributori che avevano sviluppato un’attività di esportazione rilevante, ad esempio minacciando di ridurre il numero di autoveicoli forniti. Peugeot Paesi Bassi esercitava una pressione diretta agendo occasionalmente in modo da limitare le esportazioni di alcuni distributori. La pressione si tradotta anche in minacce di ridurre le forniture, soprattutto dei modelli più frequentemente esportati. Inoltre, alcuni modelli erano strettamente riservati al mercato olandese e la loro esportazione veniva considerata da Peugeot come una condotta illecita di cui l’esportatore avrebbe dovuto rispondere. 171. In conseguenza di queste due disposizioni, le esportazioni dai Paesi Bassi sono calate dopo il 1997, anno in cui stato adottato il sistema di ricompense, per ridursi drasticamente dopo il 1999. Un calo così drastico nelle esportazioni non poteva essere spiegato da fattori esterni come i cambiamenti nelle differenze di prezzo tra i Paesi Bassi e altri Stati membri. 172. Nello stabilire l’importo dell’ammenda, la Commissione ha tenuto conto della grave natura e della durata relativamente lunga della violazione perpetrata da Peugeot e dalla sua filiale olandese. Un ricorso contro questa decisione in attesa di giudizio presso il Tribunale di primo grado[95]. BMW e General Motors: ostacoli immotivati alla distribuzione di marche diverse e restrizioni all’accesso alle loro reti di riparazione autorizzate 173. Le cause BMW[96] e General Motors (Opel)[97] sono state avviate tra il 2003 e l’inizio del 2004 in seguito a denunce formali e informali presentate da diverse associazioni di rivenditori. Dopo indagini approfondite e discussioni costruttive tra le parti, la Commissione ha informato i rispettivi denuncianti alla fine del 2005 che, in considerazione delle misure adottate sia da BMW che da GM, non sussistono più gli estremi per portare avanti l’azione giudiziaria per quanto riguarda le due questioni principali delle denunce[98]. Queste due questioni si riferiscono agli (i) ostacoli immotivati alla distribuzione di più marche e alla relativa assistenza e alle (ii) limitazioni inutili ai garage riguardo alla loro possibilità di diventare membri delle reti di riparatori autorizzati da questi costruttori. 174. Per rispondere alle riserve espresse dalla Commissione e ottenere certezza giuridica ai sensi del regolamento (CE) della Commissione n. 1400/2002[99], BMW e General Motors (GM) hanno chiarito e modificato i rispettivi accordi di distribuzione e assistenza tramite lettere circolari indirizzate a tutti i membri delle loro diverse reti di concessionarie e officine autorizzate. 175. Per quanto riguarda la possibilità dei rivenditori di vendere marche concorrenti di automobili, BMW e GM hanno comunicato alle rispettive reti di accettare l’utilizzo congiunto e non esclusivo di tutte le strutture ad eccezione della parte di uno showroom dedicato alla vendita delle loro marche (ovvero, bancone della reception, area clienti, facciata esterna, retro del negozio). Entrambi i fabbricanti riconoscono esplicitamente il principio di coesistenza di marche concorrenti per quanto riguarda i loro rispettivi marchi di fabbrica, i segni distintivi o altri elementi specifici aziendali da visualizzare all’interno e all’esterno dei locali del concessionario. Inoltre, essi consentiranno ai loro distributori di utilizzare infrastrutture informatiche e sistemi di gestione generici (di più marche), compresi metodi e quadri contabili, a condizione che le caratteristiche, le funzionalità e la qualità di tali sistemi siano equivalenti alle soluzioni consigliate da BMW e GM. GM ha chiarito, inoltre, che i concessionari Opel possono predisporre siti Internet con più marche e che gli addetti alle vendite formati da Opel possono essere destinati anche alla vendita di autoveicoli di altre marche, mentre non più richiesto un addestramento specifico per Opel per il personale incaricato della vendita di marche concorrenti. 176. Sia BMW che GM hanno chiarito che l’obbligo di presentare relazioni e sottostare a verifiche dei distributori non comprende informazioni sensibili relative alle attività commerciali degli stessi in merito ai prodotti dei fornitori concorrenti. 177. In considerazione del possibile effetto deterrente dei meccanismi di definizione degli obiettivi di vendita e di valutazione dei concessionari di più marche, GM ha confermato, innanzitutto, che gli obiettivi di vendita verranno concordati con i rivenditori. In secondo luogo, gli obiettivi verranno definiti tenendo in considerazione possibili modifiche alla realtà commerciale dei singoli distributori (compreso l’avvio di attività con più marche) e le condizioni del mercato locale, evitando di valutare le prestazioni dei distributori GM in base a un confronto tra le quote di mercato locale e nazionale. Tali obiettivi sono soggetti ad arbitrato in caso di controversia. In terzo luogo, l’andamento delle prestazioni dei concessionari in termini di quote di mercato locale rispetto al mercato nazionale delle marche GM non verrà utilizzato per sanzionare un rivenditore. 178. Peraltro, la Commissione non ha ritenuto che la richiesta di BMW, secondo cui i suoi distributori dovevano esporre almeno tre o quattro autoveicoli (un numero che lungi dal comprendere l’intera gamma di modelli di BMW), potesse essere considerata come un obbligo indiretto di non concorrenza. Gli autosaloni inferiori a certe dimensioni possono in alcuni casi non essere semplicemente adatti a esporre una gamma rappresentativa di autoveicoli di più di una marca, senza un ulteriore investimento. 179. Per quanto riguarda l’assistenza a più marche e l’accesso alle reti autorizzate, BMW e GM hanno eliminato dai loro contratti i requisiti che avevano l’effetto di impedire ai nuovi operatori di associarsi alle reti di officine autorizzate e/o di riparare autoveicoli di marche concorrenti. 180. Oltre ad attuare i principi esposti sopra ai paragrafi 162-165, BMW e GM hanno eliminato tutti i criteri quantitativi (ovvero, obiettivi di fatturato minimo e requisiti di un minimo volume di lavoro) dai contratti delle loro officine. I contratti di BMW contenevano una scala a incremento automatico di requisiti di capacità minima in termini di vani di lavoro, attrezzature, capacità di scorte e magazzino basati sulla domanda potenziale locale anziché sull’effettiva cronologia degli ordini di ciascuna officina. Attualmente, BMW richiede semplicemente che ogni officina autorizzata abbia almeno tre vani per interventi meccanici, con l’attrezzatura corrispondente, allo scopo di garantire un’assistenza di qualità. Variazioni contrattuali simili sono state introdotte da GM. Queste modifiche consentiranno alle forze del mercato locale di stabilire la densità e l’ubicazione delle officine di riparazione, in modo da rispondere alla domanda dei consumatori. 181. Inoltre, BMW e GM hanno introdotto entrambe una clausola “di apertura” ai loro contratti di assistenza che indica che i riparatori autorizzati sono liberi di procurarsi le apparecchiature, gli strumenti, l’hardware e il software da altri fornitori oltre a quelli stabiliti (a condizione che i prodotti alternativi abbiano funzionalità e qualità equivalenti). Tali strumenti, apparecchiature e infrastrutture informatiche possono essere utilizzati per riparare automobili di marche diverse. GM ha chiarito, inoltre, che i suoi contratti di riparazione non richiedono l’utilizzo esclusivo di strutture o apparecchiature di officina per i clienti Opel e ha ridotto il numero degli strumenti speciali che le officine autorizzate devono avere nei loro locali. 182. Allo scopo di eliminare potenziali ostacoli all’acquisizione congiunta e all’immagazzinamento di parti di ricambio, BMW e GM hanno chiarito che le officine autorizzate sono libere di organizzare gruppi di acquisto e di immagazzinare congiuntamente pezzi di ricambio. Essi hanno concordato di abolire il requisito secondo cui ogni officina autorizzata dovrebbe avere il proprio magazzino in loco, senza pregiudizio per il requisito di tenere unicamente scorte dei cosiddetti “pezzi di ricambio da banco” presso i loro locali (ad esempio, pastiglie dei freni, lampadine, filtri, che sono maggiormente richiesti dai clienti). La convergenza dei prezzi degli autoveicoli ha continuato ad aumentare nell’Unione europea allargata 183. In marzo e agosto, la Commissione ha pubblicato relazioni sulle differenze di prezzo degli autoveicoli all’interno dell’Unione europea basate rispettivamente su dati di novembre e maggio. Nel corso dell’anno, la dispersione dei prezzi misurata dalla deviazione standard media dei prezzi al netto delle imposte tra i 25 mercati nazionali diminuita continuamente fino ad arrivare al 6,3% rispetto al 6,9% della pubblicazione di agosto 2003. Rispetto a maggio 2004, a maggio del 2005 i prezzi degli autoveicoli sono aumentati nell’Unione europea dello 0,4% a fronte di un tasso di inflazione dell’1,9% nello stesso periodo. Gli Stati membri con prezzi al netto delle imposte relativamente bassi non hanno registrato in generale aumenti significativi dei prezzi al consumo nel settore degli autoveicoli. I prezzi sono alquanto aumentati in Danimarca (+2,4%) e in Grecia (+1,8%), mentre sono diminuiti in Finlandia (-2%), Estonia (-8,3%) e in Polonia (-7,6%). Ciò sembra indicare che i prezzi delle automobili non hanno seguito la tendenza a convergere verso i livelli di prezzi più alti di alcuni paesi. 5. Cartelli 5.1. Panoramica degli sviluppi nella politica dei cartelli 5.1.1. Una nuova Direzione 184. Assumendo il proprio incarico, il Commissario per la concorrenza, Neelie Kroes, ha indicato la lotta ai cartelli “hard core” come uno degli ambiti in cui la DG Concorrenza deve concentrare i propri sforzi. Questo maggiore interesse si tradotto nella creazione di una nuova Direzione nell’ambito della DG Concorrenza dedicata esclusivamente all’azione di contrasto dei cartelli. La Direzione diventata operativa il 1 giugno e si occupa della maggior parte dei casi di cartelli, assumendo un ruolo guida, in stretta collaborazione con la Direzione per la politica e il supporto strategico, nello sviluppo della politica nell’ambito della repressione dei cartelli. 185. La direzione dei cartelli impiega circa 60 dipendenti, 40 dei quali sono incaricati di gestire le cause. Il compito principale della nuova direzione dei cartelli quello di garantire una gestione efficiente e ragionevole di un gran numero di indagini sui cartelli. In particolare, deve semplificare e accelerare la gestione di queste indagini, che sono per loro natura lunghe e complesse, in modo che le indagini avviate possano essere completate in tempi ragionevoli. Il lavoro della direzione dei cartelli evidenzierà i costi dei cartelli non soltanto nei confronti dei consumatori finali ma anche dei clienti industriali. Tali cartelli non creano alcun vantaggio né per i consumatori né per l’economia e hanno effetti negativi sulla concorrenza e la crescita nell’Unione europea. 186. In termini di indagini sui casi relativi ai cartelli “hard-core”, il programma di trattamento favorevole ha continuato a originare un flusso continuo di casi segnalati alla Commissione. Tuttavia, solo un numero limitato di questi casi ha portato all’avvio di indagini. Nel 2005, la Commissione ha ricevuto 17 domande di immunità e 11 domande di riduzione delle ammende. L’immunità condizionale stata concessa in sei casi. Nell’individuazione dei cartelli si sono rivelate preziose anche altre fonti di informazione quali le denunce e il controllo del mercato e soprattutto la collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza nell’ambito della Rete europea della concorrenza (ECN). In termini di decisioni finali, la Commissione ha emesso cinque decisioni finali, in cui ha comminato ammende a 37 imprese[100] per un totale di 683 milioni di euro (rispetto a 21 imprese e un totale di 390 milioni di euro di ammende nel 2004). In otto casi di cartelli sono state inviate lettere di comunicazione degli addebiti. Va osservato che tre delle cinque decisioni sui cartelli adottate nel 2005 erano basate sulla comunicazione relativa al trattamento favorevole del 1996, ma questo rapporto cambierà naturalmente in futuro: la maggior parte delle comunicazioni degli addebiti inviate nel 2005 sono derivate da domande archiviate in base alla comunicazione sul trattamento favorevole del 2002[101]. 5.1.2. Il programma di trattamento favorevole della Commissione 187. Il trattamento favorevole rimane uno strumento molto importante di applicazione della normativa relativa ai cartelli. In base al programma di trattamento favorevole della Commissione, l’immunità dalle ammende può essere concessa alla prima impresa che fornisca prove dell’esistenza di un cartello alla Commissione e a ogni richiedente successivo può essere attribuita una riduzione sostanziale delle ammende. Mentre la prima comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende del 1996 ha prodotto più di 80 domande in sei anni di attività, la comunicazione del 2002[102] ha comportato un aumento del numero di domande (sia per l’immunità che per una riduzione delle ammende) fino a 165 in meno di quattro anni (ovvero, circa tre al mese in media): 86 di queste domande erano per l’immunità e 79 per la riduzione delle ammende. 188. Tuttavia, l’elevato numero di domande ricevute non rispecchia il numero di indagini sui cartelli avviate dalla Commissione a partire dal 2002. Nel decidere di quali cartelli “hard-core” occuparsi, la Commissione, nel quadro della Rete europea della concorrenza, ha concentrato i propri sforzi sulle violazioni che hanno un impatto almeno su diversi Stati membri oppure sull’insieme del SEE. Alcuni casi, sebbene rientrino formalmente nell’ambito del divieto espresso nell’articolo 81 del trattato CE, riguardavano violazioni di portata limitata, spesso circoscritte a un unico Stato membro o addirittura a una parte di uno Stato membro. In questi casi le domande sono state sottoposte a un’indagine successiva condotta da un’autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro interessato anziché dalla Commissione, soprattutto quando le imprese avevano presentato domande analoghe anche all’autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro. Tuttavia, tali casi sono inclusi nella statistica riportata in precedenza perché in essi la Commissione ha emesso inizialmente una decisione di immunità condizionale. Inoltre, ai sensi della comunicazione del 2002, l’immunità può essere concessa quando un’impresa ha fornito prove sufficienti all’avvio di indagini da parte della Commissione. Tali prove potrebbero non essere sufficienti a provare effettivamente la violazione e molto spesso necessaria un’indagine complementare. Di conseguenza, nel decidere quali casi perseguire, la Commissione deve stabilire alcune priorità. Ad esempio, laddove le domande riguardavano casi in cui la violazione presunta era cessata alcuni anni prima, si può ritenere che una nuova indagine non avrebbe probabilmente prodotto alcun risultato conclusivo. In altri casi, la prova presentata può essere troppo scarsa o imprecisa per giustificare una decisione di immunità condizionale e/o l’avvio di un’indagine. 189. Il numero di domande che non ha rispettato le condizioni sostanziali per l'immunità aumentato nel 2005 rispetto agli anni precedenti. Cinque domande di immunità sono state formalmente respinte perché le informazioni fornite alla Commissione non le permettevano di eseguire ispezioni a sorpresa e tantomeno di rilevare un'infrazione ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE (le imprese interessate hanno scelto, comunque, di non ritirare le prove fornite, ma hanno chiesto alla Commissione di tenere in considerazione le informazioni per una riduzione di un’eventuale ammenda, qualora la Commissione dovesse imporne una in futuro in relazione alla violazione presunta). In un caso, in cui era chiaro fin dall'inizio che la Commissione non avrebbe avviato un'indagine, un richiedente stato informato dell'intenzione della Commissione di non prendere provvedimenti circa la domanda di immunità perché era improbabile che venissero rispettate le condizioni per l'immunità e il caso non era adatto a un’ulteriore indagine dalla Commissione. Tre domande non sono state ritenute idonee nel 2005 perché i fatti riportati non rientravano nell’ambito di applicazione della comunicazione relativa al trattamento favorevole. La Commissione deve garantire che il programma di trattamento favorevole non venga utilizzato in maniera inadeguata per sottoporre all'attenzione della Commissione accordi che prima sarebbero rientrati nel sistema di notifica abolito con l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1/2003. Infine, la Commissione ha informato un'impresa alla quale aveva accordato l’immunità condizionale che la sua posizione non sarebbe stata confermata nella decisione finale sul cartello. L'impresa era venuta meno al dovere di collaborazione rivelando agli altri concorrenti di aver fatto domanda di immunità prima che venissero eseguite le ispezioni della Commissione. 190. Per quanto riguarda le domande di riduzione delle ammende, le statistiche fornite dovrebbero essere viste alla luce del fatto che in un’unica indagine generalmente più di un'impresa a far domanda di riduzione delle ammende. 191. Tre anni di esperienza nell’applicazione della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende del 2002 suscitano varie osservazioni generali. I benefici dell'immunità vengono concessi alle imprese che adempiono le condizioni e i doveri esposti nella comunicazione sul trattamento favorevole. Le imprese cui stata concessa l'immunità condizionale devono collaborare pienamente e in maniera continuativa con la Commissione. Questo dovere di collaborazione comprende, tra l’altro, il dovere di non rivelare la domanda a terzi senza il preventivo consenso della Commissione, il dovere di reperire e fornire alla Commissione tutte le informazioni possibili riguardo al cartello presunto e di rispondere a tutte le domande che la Commissione potrebbe porre, compresa la possibilità di registrare dichiarazioni rese oralmente da impiegati della società. In molti casi viene utilizzata una procedura senza documenti (ovvero, dichiarazioni aziendali registrate rese oralmente) istituita dalla Commissione, che serve solo ad evitare che chi ha richiesto l’immunità si trovi in posizione di svantaggio rispetto agli altri partecipanti al cartello di fronte ai tribunali civili. I documenti preesistenti relativi all’infrazione devono essere comunque sempre forniti. 192. Il fatto che le prove possano essere registrate come aventi un significativo valore aggiunto (e di conseguenza siano ritenute valide per ottenere una riduzione dell’ammenda) dipende dai fatti inerenti al caso e dalla rilevanza delle prove già in possesso della Commissione. Qualora le informazioni fornite dal soggetto che ha richiesto l’immunità e le ispezioni si rivelino ancora insufficienti a provare l'infrazione, nuove prove fornite da un soggetto che ha richiesto una riduzione delle ammende possono consentire alla Commissione di dimostrare effettivamente l'infrazione. Ci può essere un significativo valore aggiunto anche qualora il soggetto che ha richiesto il trattamento favorevole non fornisca nuove prove, ma confermi quelle già esistenti e questa convalida sia necessaria a provare l'infrazione. Anche nel caso in cui la Commissione sia già riuscita a riscontrare un'infrazione, le prove supplementari possono avere ancora un notevole valore aggiunto se sono direttamente correlate alla gravità o alla durata del presunto cartello. Le decisioni della Commissione nei casi del tabacco greggio in Italia e dei prodotti chimici di gomma trattati di seguito hanno chiarito alcuni aspetti della nozione di significativo valore aggiunto. Ulteriori decisioni basate sulla comunicazione del 2002, che verranno pubblicate nel corso del 2006, contribuiranno a fare ulteriore chiarezza. 193. Il compito della Commissione negli anni a venire consiste nel mantenere e rafforzare ulteriormente l'efficacia della sua politica di trattamento favorevole. Lo scopo assicurare una dissuasione effettiva dei cartelli per lasciare spazio a rapide indagini e garantire che i cartelli vengano severamente penalizzati per assicurare un ambiente competitivo a vantaggio dei consumatori. 5.2. Casi Acido monocloracetico [103] 194. Il 19 gennaio, la Commissione ha comminato a tre società chimiche Akzo, Hoechst e Atofina (attualmente note come Arkema) un’ammenda per un importo totale di circa 217 milioni di euro per la loro partecipazione a un cartello nel mercato dell’acido monocloracetico (MCAA). Una quarta società, Clariant, che aveva acquisito la propria attività nel settore del MCAA da Hoechst nel 1997, ha evitato l’ammenda grazie alla collaborazione con la Commissione, in base alla comunicazione sul trattamento favorevole. 195. MCAA un acido organico reattivo utilizzato come prodotto chimico intermedio nella fabbricazione di detersivi, materie adesive, coadiuvanti tessili e addensanti per alimentari, prodotti farmaceutici e cosmetici. I membri del cartello detenevano il 90% circa del mercato europeo di MCAA e avevano diviso il mercato tramite uno schema di assegnazione dei volumi e dei clienti per almeno 15 anni, dal 1984 al 1999. Si incontravano da due a quattro volte all'anno a rotazione nei rispettivi paesi di appartenenza. A partire dal 1993, il cartello diventato più formale, con la partecipazione di AC Treuhand, un'agenzia statistica svizzera che organizzava riunioni regolari vicino all’aeroporto di Zurigo, riunioni che fornivano in realtà il pretesto ai partecipanti per incontrarsi ufficiosamente e discutere degli accordi di cartello. 196. Clariant, Atofina e Akzo hanno collaborato con la Commissione in base alla comunicazione sul trattamento favorevole; in questo caso valeva la comunicazione del 1996 perché l’indagine era iniziata prima dell’introduzione della comunicazione del 2002. Clariant ha offerto prove decisive sul cartello (che hanno fatto scattare l’indagine) e ha ottenuto la totale immunità. Atofina stata la seconda impresa a farsi avanti, ottenendo una riduzione del 40% delle ammende, mentre Akzo stata la terza a collaborare con la Commissione e ha ricevuto una riduzione del 25%. Nello stabilire le ammende, la Commissione ha tenuto conto anche della durata dell'infrazione, delle grandi dimensioni e delle risorse complessive di alcune imprese e del fatto che una parte di esse era stata destinataria di precedenti decisioni della Commissione che stabilivano infrazioni dello stesso tipo. Tenuto conto di questo, Akzo, il più grande produttore di acido monocloracetico, ha ricevuto l’ammenda individuale più alta, pari a 84,38 milioni di euro, seguito da Hoechst con 74,03 milioni di euro e Atofina con 58,5 milioni di euro. Filo industriale [104] 197. Il 14 settembre, la Commissione ha comminato un’ammenda ai produttori di Germania, Belgio, Paesi Bassi, Francia, Svizzera e Regno Unito per un totale di 43,497 milioni di euro per aver gestito alcuni cartelli nel mercato del filo industriale. Il filo industriale viene utilizzato in molte fabbriche per cucire o ricamare vari prodotti quali vestiti, arredi domestici, sedili per automobili e cinture di sicurezza, prodotti in cuoio, materassi, calzature e corde. 198. Tramite ispezioni a sorpresa condotte dalla Commissione in novembre 2001 presso gli stabilimenti di molti fabbricanti comunitari di prodotti tessili e articoli di merceria e la successiva indagine, la Commissione ha rilevato le prove della partecipazione delle imprese ai tre accordi di cartello e alle pratiche concordate seguenti: un cartello sul mercato del filo per clienti industriali nel Benelux e nei paesi nordici da gennaio 1990 a settembre 2001; un cartello sul mercato del filo per clienti industriali nel Regno Unito da ottobre 1990 a settembre 1996 e un cartello sul mercato del filo per il settore automobilistico all’interno del SEE da maggio/giugno 1998 al 15 maggio 2000. 199. Per questi tre mercati, i produttori di filo avevano preso parte a riunioni regolari e avevano stabilito contatti bilaterali per concordare aumenti di prezzo e/o prezzi da stabilire, scambiare informazioni sensibili sui listini prezzi e/o sui prezzi addebitati ai singoli clienti ed evitare di praticare prezzi inferiori a quelli del fornitore storico, allo scopo di dividersi i clienti. 200. Erano coinvolte le seguenti società: Ackermann Nähgarne GmbH & Co, Amann und Söhne GmbH, Barbour Threads Ltd, Belgian Sewing Thread N.V., Bieze Stork B.V., Bisto Holding B.V., Coats Ltd, Coats UK Ltd, Cousin Filterie SA, Dollfus Mieg et Cie SA, Donisthorpe & Company Ltd, Gütermann AG, Hicking Pentecost plc, Oxley Threads Ltd, Perivale Gütermann Ltd e Zwicky & Co AG. 201. Le infrazioni commesse dai destinatari dell’ammenda sono considerate “molto gravi” perché finalizzate a fissare i prezzi, limitando in tal modo la concorrenza e influenzando il commercio tra gli Stati membri. Tabacco greggio in Italia [105] 202. Il 20 ottobre, la Commissione ha inflitto ammende per un totale di 56,05 milioni di euro a quattro società italiane attive nella lavorazione del tabacco (Deltafina, Dimon, attualmente ribattezzata Mindo, Transcatab e Romana Tabacchi), per aver agito in collusione per più di sei anni (1995–2002) relativamente ai prezzi pagati ai coltivatori di tabacco e agli intermediari e all’assegnazione dei fornitori di tabacco in Italia. La decisione riguarda anche Universal Corporation (la società madre americana di Deltafina e il più grande commerciante mondiale di tabacco) e Alliance Once International Inc., la società derivante dalla concentrazione delle società madri di Transcatab e Dimon e il secondo commerciante mondiale di tabacco. 203. La decisione infligge anche ammende di 1 000 euro alle associazioni che rappresentano i trasformatori e i produttori (APTI e UNITAB) per le loro attività di fissazione dei prezzi nella negoziazione di accordi di settore. 204. Questa la seconda volta che la Commissione adotta una decisione che prevede ammende nel settore del tabacco greggio. Nell’ottobre del 2004 la Commissione aveva inflitto ammende alle associazioni dei trasformatori e dei produttori in Spagna[106]. 205. Questo il primo caso in cui stata applicata la comunicazione relativa al trattamento favorevole del 2002. Le ammende inflitte a Mindo/Dimon e Transcatab comprendono rispettivamente riduzioni del 50% e del 30%. A Deltafina stata concessa l'immunità condizionale all'inizio della procedura, in base alla comunicazione sul trattamento favorevole. La decisione, tuttavia, ha negato il beneficio dell'immunità a Deltafina a causa di una grave inosservanza da parte della stessa dei propri obblighi di collaborazione (Deltafina aveva informato i suoi concorrenti di aver fatto domanda di trattamento favorevole, rivelando in tal modo l'esistenza di un'indagine contro di loro prima che la Commissione potesse eseguire ispezioni a sorpresa). Nonostante ciò, in base alle circostanze specifiche del caso attuale, l’effettivo contributo di Deltafina alla determinazione della violazione commessa dai trasformatori giustifica una riduzione del 50% dell’ammenda inflitta. Sacchi industriali [107] 206. Il 30 novembre, la Commissione ha inflitto un’ammenda dell’importo totale di 290,71 milioni di euro a sedici produttori di sacchi di plastica industriali per aver partecipato a un cartello tra Germania, paesi del Benelux, Francia e Spagna. I partecipanti al cartello detenevano il 75% circa del mercato dei sacchi di plastica industriali in quei paesi nel 1996. Essi avevano concordato fra loro prezzi e quote di vendita per area geografica, ripartito gli ordini di grossi clienti attraverso schemi prestabiliti, organizzato presentazioni di offerte concordate a gare d’appalto e scambiato informazioni sui loro volumi di vendita e sui prezzi, alcuni per più di 20 anni, dal 1982 al 2002. Il cartello era organizzato in due livelli: il livello globale nell’ambito dell'associazione professionale “Valveplast”, che prevedeva tre o quattro riunioni all'anno e i sottogruppi regionali e funzionali, che tenevano anch’essi riunioni regolarmente. 207. I sacchi di plastica industriali vengono utilizzati per imballare vari prodotti, principalmente di natura industriale, ma anche prodotti destinati ai consumatori finali, come materie prime, fertilizzanti, prodotti agricoli, alimenti per animali e materiali da costruzione. 208. Le indagini sono state avviate sulla base di informazioni segnalate all'attenzione della Commissione da uno dei membri del cartello, British Polythene Industries (BPI), ai sensi della comunicazione relativa al trattamento favorevole del 1996. In giugno 2002, la Commissione ha condotto ispezioni a sorpresa presso gli stabilimenti della maggior parte dei partecipanti al cartello. A BPI stata concessa la totale immunità dalle ammende per essere stato il primo a fornire alla Commissione prove che hanno consentito di organizzare le ispezioni. Alcune altre imprese hanno ottenuto una riduzione delle ammende ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole quale ricompensa per le informazioni fornite (Trioplast, Bischof + Klein, Cofira-Sac) o per non aver contestato i fatti esposti nella comunicazione degli addebiti loro indirizzata (Nordfolien, Bonar Technical Fabrics e Low & Bonar). Circostanze aggravanti hanno prodotto un aumento delle ammende per Bischof + Klein (la distruzione di un documento durante l'ispezione) e UPM-Kymmene (infrazione ripetuta dello stesso tipo). Prodotti chimici della gomma [108] 209. Il 21 dicembre, la Commissione ha inflitto un’ammenda per un importo complessivo di 75,86 milioni di euro a quattro imprese per aver gestito un cartello nel settore dei prodotti chimici della gomma. Le società coinvolte avevano concordato di scambiare informazioni sui prezzi e/o di aumentare i prezzi di alcuni prodotti chimici (antiossidanti, antiozonizzanti e acceleratori primari) nell’ambito del SEE e sui mercati mondiali. 210. I prodotti chimici della gomma sono prodotti chimici sintetici od organici che migliorano la produzione e le caratteristiche dei prodotti di gomma e vengono impiegati in un gran numero di applicazioni, tra cui la più importante quella dei pneumatici per automobili e altri veicoli. Nel 2001, il valore del mercato SEE stato valutato a 200 milioni di euro e il valore del mercato mondiale a 1,5 miliardi di euro. 211. L'indagine nel settore dei prodotti chimici della gomma stata avviata in seguito a una domanda di immunità condizionale dalle ammende presentata in aprile 2002 da Flexsys. Successivamente, la Commissione ha condotto ispezioni a sorpresa presso gli stabilimenti di Bayer, Crompton Europe e General Quimica in settembre 2002. In seguito a queste ispezioni, Crompton (ora Chemtura), Bayer e General Quimica hanno fatto domanda di trattamento favorevole. 212. Sebbene esistano varie indicazioni del fatto che le attività collusive nell’ambito dell'industria dei prodotti chimici della gomma si svolgevano già, almeno occasionalmente, negli anni settanta, la Commissione ha raccolto prove sufficientemente valide dell'esistenza del cartello per il solo periodo 1996-2001 per Flexsys, Bayer e Crompton (ora Chemtura) (inclusi Crompton Europe e Uniroyal Chemical Company) nonché per gli anni 1999 e 2000 per General Quimica. Repsol YPF SA e Repsol Quimica SA, sebbene non partecipassero agli accordi in questione, sono considerate nondimeno responsabili della condotta della loro consociata controllata al 100%, General Quimica. C – RETE EUROPEA DELLA CONCORRENZA (ECN): PANORAMICA DELLA COOPERAZIONE 1. PANORAMICA GENERALE 213. Il 2005 stato il primo intero anno di applicazione del nuovo sistema di esecuzione disposto dal regolamento (CE) n. 1/2003. In questo anno si registrato un ulteriore consolidamento della cooperazione tra le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri e la Commissione. I meccanismi previsti dal regolamento e destinati ad assicurare un’applicazione uniforme ed efficace del diritto hanno funzionato regolarmente nel corso dell’anno. 1.1. Cooperazione su questioni di politiche 214. Durante il 2005, l'ECN stata utilizzata come forum dalle autorità garanti della concorrenza dell’Unione europea, per discutere di questioni di politiche generali. Il lavoro si sviluppato in quattro ambiti diversi. 215. Innanzitutto, il direttore generale della DG Concorrenza e i direttori di tutte le autorità nazionali garanti della concorrenza si sono incontrati per discutere di importanti questioni di politica della concorrenza; stato previsto che questa riunione si terrà una volta all’anno. Nel 2005, l’oggetto centrale della discussione stato la politica di revisione dell’articolo 82. 216. In secondo luogo, le autorità nazionali garanti della concorrenza e la Commissione si sono incontrate nelle cosiddette “sedute plenarie”, dove sono stati trattati problemi generali di interesse comune relativi alla politica antitrust e dove si avuto uno scambio di esperienze e competenze tecniche. Tali discussioni e confronti promuovono la creazione di una cultura della concorrenza comune all'interno della Rete; ad esempio, si sono svolte discussioni utili riguardo alle indagini settoriali e alla procedura orale per le dichiarazioni formali delle società nel contesto del trattamento favorevole. Le sedute plenarie consentono anche di svolgere discussioni preliminari tra i membri della rete su proposte politiche della Commissione, come il Libro verde sulle azioni legali per il risarcimento dei danni. 217. In terzo luogo, vi sono sei gruppi di lavoro che si occupano di problemi specifici. Nel 2005, un gruppo di lavoro ha esaminato i problemi di transizione derivanti dal nuovo sistema di esecuzione; un altro gruppo si occupato di risolvere le possibili difficoltà derivanti dalle discrepanze tra i programmi di trattamento favorevole; il terzo gruppo di lavoro ha trattato problematiche relative all'eterogeneità delle procedure e delle sanzioni all’interno degli Stati membri; il quarto ha trattato informazioni e comunicazioni sull'ECN; il quinto si occupa di problemi legati all'abuso di posizione dominante e il sesto gruppo composto dagli economisti capo per le questioni di concorrenza provenienti dalle agenzie comprese nell'ECN. Questi gruppi di lavoro costituiscono un ottimo ambito di discussione per condividere esperienze su problemi concreti e sviluppare pratiche migliori. 218. Infine, sono stati creati 13 sottogruppi di settore dell’ECN dedicati a settori particolari[109]. Alcuni hanno programmato riunioni regolari, mentre altri hanno comunicato principalmente tramite mezzi elettronici; essi possono occuparsi di tutte le problematiche specifiche di settore e consentire uno scambio utile di esperienze e pratiche migliori. Nel 2005, ad esempio, il sottogruppo per le telecomunicazioni ha esaminato la questione della compressione dei prezzi nei mercati delle telecomunicazioni e il sottogruppo energia si occupato dei contratti di fornitura del gas a lungo termine. I sottogruppi di settore assicurano un’ottima coordinazione a monte e portano a un approccio comune e a un’ampia coerenza nell’applicazione del diritto comunitario della concorrenza, al di là dei singoli casi. 1.2. Adattamento delle leggi nazionali per garantire un’azione di contrasto efficace da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza 219. Nel 2005 stato svolto anche un importante lavoro legislativo negli Stati membri volto a garantire l’applicazione efficace del regolamento (CE) n. 1/2003. Al di là degli obblighi legali derivanti dall’applicazione del regolamento (CE) n. 1/2003, nelle nuove legislazioni nazionali possibile osservare un notevole grado di convergenza verso il diritto comunitario. Ciò indicato, ad esempio, dall'abolizione del sistema di notifica in un gran numero di Stati membri; oggi, in tutti gli Stati membri, tranne otto, i sistemi legislativi nazionali sulla concorrenza sono allineati al sistema di applicazione diretta dell’articolo 81, paragrafo 3 del trattato CE introdotto dal regolamento (CE) n. 1/2003; degli altri otto Stati membri, tre stanno considerando di modificare il loro sistema. Si avuto, inoltre, anche un allineamento ai poteri di indagine della Commissione, ad esempio nel campo delle ispezioni nel domicilio privato. Si osservata una certa convergenza anche nei tipi di decisioni che possono essere adottate dalle autorità nazionali garanti della concorrenza: ora sono aumentate quelle che hanno il potere di ordinare misure provvisorie e di accettare impegni. 220. L'adozione di programmi nazionali di trattamento favorevole un’altra tendenza molto marcata: mentre nel 2000 soltanto tre Stati membri avevano un programma di trattamento favorevole, ora ve ne sono 19. Tra le autorità che non hanno ancora alcun programma (Spagna, Italia, Portogallo Slovenia, Malta, Danimarca), almeno tre stanno attualmente valutando se presentarne uno. Si tratta di uno sviluppo molto importante per l’applicazione della normativa sui cartelli nella Comunità, in quanto i programmi di trattamento favorevole sono il cardine di un rilevamento efficiente dei cartelli. Ciò agevolerà notevolmente, inoltre, la decisione dei potenziali candidati di ricorrere ai benefici dei programmi di trattamento favorevole, perché ora possono essere tutelati quasi ovunque nell'ambito dell’Unione europea. 1.3. Cooperazione nei singoli casi 221. La cooperazione tra i membri dell’ECN nei singoli casi ruota attorno ai due obblighi principali di informare la Commissione che le autorità nazionali garanti della concorrenza devono rispettare: all'avvio di procedimenti legali (articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1/2003) e prima della decisione finale (articolo 11 Paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1/2003). Il primo requisito di comunicazione semplifica la ripartizione rapida dei casi nei pochi casi in cui appare necessaria, mentre il secondo svolge un ruolo importante nel garantire un’applicazione uniforme del diritto comunitario. Ripartizione dei casi 222. La Commissione stata informata di circa 180 indagini su nuovi casi avviate dalle autorità nazionali garanti della concorrenza. È sulla base di queste informazioni che si svolgono, qualora necessario, discussioni sulla riassegnazione dei casi, allo scopo di garantire l’organizzazione più efficiente possibile della ripartizione del lavoro per un caso particolare all'interno dell'ECN. [pic] 223. Le esperienze di condivisione del lavoro nell’ambito della Rete hanno confermato che l’approccio flessibile e pragmatico introdotto dal regolamento e dalla comunicazione sulla Rete funziona molto bene nella pratica. Tuttavia, importante notare anche che, come previsto dalla comunicazione della Commissione sulla Rete[110], sono rare le situazioni in cui i casi passano di mano rispetto al numero complessivo di casi esaminati dai membri della Rete europea della concorrenza. Osservando l’esperienza del 2005, vi sono stati due ambiti principali in cui si può affermare che la condivisione del lavoro all’interno della Rete abbia svolto un ruolo importante. 224. La prima situazione in cui la ripartizione del lavoro nell'ambito della Rete europea della concorrenza ha sollevato un problema riguardava le primissime fasi dei casi di cartello, in cui la fase successiva da organizzare erano le ispezioni. Questa situazione caratterizzata da una forte esigenza di riservatezza e speditezza. 225. Un esempio può essere quello delle indagini nel settore del vetro piano[111]. Questa indagine risale al fatto che molte autorità nazionali garanti della concorrenza avevano ricevuto segnalazioni su un cartello di fissazione dei prezzi. Considerato il fatto che la presunta estensione del caso avrebbe chiamato in causa l’intervento della Commissione, le autorità nazionali garanti della concorrenza hanno informato la Commissione nelle primissime fasi, suggerendole di occuparsi del caso. Sulla base delle informazioni ricevute a norma dell’articolo 12, la Commissione ha organizzato le ispezioni. Attualmente, sta esaminando le prove raccolte. Si tratta di un esempio eccellente di come la stretta cooperazione all'interno dell'ECN contribuisca a un’efficiente applicazione della normativa. La Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri hanno collaborato anche nelle fasi iniziali in molti casi in cui erano state ricevute contemporaneamente domande di trattamento favorevole. 226. La seconda situazione riguardava un certo numero di denunce ricevute dalla Commissione, da un’autorità garante della concorrenza o da entrambe[112], che sono state o sono tuttora seguite da un’autorità competente all’interno della Rete. Applicazione uniforme 227. Per garantire un’applicazione uniforme degli articoli 81 e 82 del trattato CE, l’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 dispone che le autorità nazionali garanti della concorrenza informino la Commissione al più tardi 30 giorni prima di adottare una decisione di divieto o una decisione di accettazione degli impegni. Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003, le autorità nazionali garanti della concorrenza possono consultare la Commissione su qualsiasi caso che comporti l’applicazione del diritto comunitario. 228. Nel 2005, la Commissione ha ricevuto informazioni da 18 diverse autorità nazionali garanti della concorrenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, di decisioni previste in quasi 80 casi. Questi casi facevano riferimento a un gran numero di infrazioni nei vari settori dell'economia. [pic] 229. La Commissione non ha avviato procedimenti in nessuno di questi casi. In molti casi, i servizi della DG Concorrenza ai vari livelli hanno avviato discussioni con l’autorità nazionale garante della concorrenza interessata e hanno fornito osservazioni e suggerimenti all'autorità in via informale. Queste osservazioni, che non rappresentano una posizione ufficiale della Commissione, sono considerati corrispondenza interna tra le autorità garanti della concorrenza e non sono accessibili alle parti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003. Qualora un’autorità garante della concorrenza debba trarre ispirazione da questi commenti per prefigurare nuovi addebiti contro le imprese, essa dovrà emettere un'ulteriore comunicazione degli addebiti (o il suo corrispettivo nazionale) e permettere alle parti di essere sentite. Ciò non si verificato nel 2005. 230. Le aperte e costruttive discussioni tenutesi tra le autorità garanti della concorrenza dell’Unione europea nel 2005 hanno permesso di applicare in modo uniforme e senza ostacoli il diritto comunitario della concorrenza. 2. Applicazione delle regole di concorrenza comunitarie da parte delle giurisdizioni nazionali nell’ambito dell’UE: relazione sull’applicazione dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1/2003 2.1. Assistenza sotto forma di informazioni o di pareri 231. L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 offre ai giudici nazionali la possibilità di chiedere alla Commissione di trasmettere loro le informazioni in suo possesso o i suoi pareri in merito a questioni relative all’applicazione delle regole di concorrenza comunitarie. Nel 2005, la Commissione ha fornito informazioni in risposta a tre richieste di giudici nazionali e ha emesso sei opinioni: tre in risposta a richieste di tribunali belgi, una in risposta a un tribunale lituano e due in risposta a tribunali spagnoli (il riassunto di queste opinioni riportato di seguito). Tre richieste ricevute nel 2005 erano pendenti alla fine dell'anno. 232. Per migliorare l’applicazione uniforme del diritto della concorrenza dell’Unione europea ed evitare opinioni contrastanti tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza si deciso che, non appena un tribunale nazionale si fosse rivolto alla Commissione o a un’autorità nazionale per la concorrenza per avere un'opinione sull’applicazione del diritto comunitario della concorrenza, la Commissione e l’autorità garante della concorrenza di quello Stato membro avrebbero dovuto darne comunicazione l’una all’altra. 233. Inoltre, per aumentare la trasparenza, stato deciso di rendere pubbliche le opinioni sull’applicazione delle regole di concorrenza dell’Unione europea espresse dalla Commissione dietro richiesta di un tribunale nazionale, a norma dell’articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1/2003. Le opinioni verranno pubblicate sul sito Internet della DG Concorrenza una volta notificata alla Commissione la sentenza nel caso per cui stata richiesta l'opinione alla Commissione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003. Le opinioni saranno rese disponibili soltanto nella misura in cui non vi siano impedimenti legali, in particolare in merito alle regole procedurali del tribunale richiedente. 2.2. Sentenze dei tribunali nazionali 234. L’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 richiede che gli Stati membri dell’UE inoltrino alla Commissione una copia di tutte le sentenze scritte emesse dai tribunali nazionali che abbiano deliberato sull’applicazione dell’articolo 81 o 82 del trattato CE. La Commissione ha ricevuto copie di 54 sentenze emesse nel 2005 e le ha pubblicate sul sito Internet della DG Concorrenza, a condizione che l'autorità che le aveva emesse non le avesse classificate come riservate (le sentenze riservate sono soltanto elencate). La maggior parte di quelle sentenze (43) il risultato di azioni private di applicazione della normativa, nella maggior parte dei casi finalizzate all'annullamento di un accordo a causa della sua incompatibilità con le regole di concorrenza comunitarie. Soltanto 10 sentenze erano state emesse da corti d’appello che avevano riesaminato decisioni amministrative delle autorità nazionali garanti della concorrenza. 2.3. Intervento a titolo di amicus curiae 235. L’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 consente alla Commissione e alle autorità nazionali garanti della concorrenza di presentare osservazioni alle giurisdizioni nazionali su questioni relative all’applicazione delle regole di concorrenza comunitarie. Nel 2005 la Commissione non si avvalsa di questa possibilità. 2.4. Finanziamento della formazione dei giudici nazionali sul diritto comunitario della concorrenza 236. L’istruzione e la formazione permanente dei giudici nazionali in materia di diritto della concorrenza dell’Unione europea sono molto importanti al fine di garantire un’applicazione efficace e uniforme di queste regole. Nel 2005, la Commissione ha cofinanziato 12 progetti di formazione, destinando quasi 600 000 euro alla formazione di giudici nazionali provenienti da tutti e 25 gli Stati membri. 2.5. Riepilogo dei pareri emessi dalla Commissione ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1/2003 Belgio La Corte d’appello di Bruxelles ha ricevuto le seguenti tre richieste di opinioni: 237. In primo luogo, la Corte d’appello ha chiesto se il fatto che una fabbrica di birra avesse concluso un contratto in esclusiva di cinque anni per l’acquisto di bibite diverse dalla birra nel 1997, dopo aver concluso con lo stesso acquirente un contratto di acquisto di birre in esclusiva per 10 anni nel 1993, fosse compatibile con l’articolo 81 del trattato CE. Se gli accordi fossero stati ritenuti incompatibili con l’articolo 81 del trattato CE, la Corte avrebbe chiesto consulenza sull’ambito di applicazione della nullità, a norma dell’articolo 81, paragrafo 2 del trattato CE. 238. Riguardo al problema della compatibilità con l’articolo 81 del trattato CE, l'opinione si riferiva alla sentenza Delimitis della Corte di giustizia delle Comunità europee e alle comunicazioni de minimis della Commissione. L'opinione ha evidenziato i regolamenti pertinenti di esenzione per categoria della Commissione (ovvero il regolamento (CE) n. 1984/83 (fino al 31 maggio 2000) e il successivo regolamento (CE) n. 2790/1999). Infine, per quanto riguarda l’ambito di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 2 del trattato CE, l'opinione ha richiamato la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia, in particolare la sentenza Courage . 239. In secondo luogo, la Corte d'appello ha chiesto se, a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, un accordo tra l'organizzatore di un'esposizione di autocarri e gli importatori e i distributori che esponevano i loro autocarri potesse comprendere un divieto di partecipazione a tutti gli altri eventi simili in Belgio per i sei mesi antecedenti l'esposizione. 240. L'opinione ha esposto il quadro analitico sottostante all’articolo 81 del trattato CE, evidenziando gli orientamenti nell’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3 del trattato CE, così come la pratica decisionale della Commissione nel campo delle esposizioni. È stata sottolineata la necessità di definire il mercato geografico rilevante per stimare se la clausola di non concorrenza fosse in grado di escludere i concorrenti. L'opinione ha chiarito anche la relazione tra l’articolo 81 e l’articolo 82 del trattato CE e ha indicato che possibile prendere in considerazione le efficienze nelle valutazioni condotte ai sensi dell’articolo 82 del trattato CE. 241. Infine, la Corte d'appello ha chiesto se il criterio imposto da una società di gestione collettiva per attribuire lo status di “grand organisateur” ad alcuni utenti commerciali e la concessione di uno sconto del 50% a tali utenti fosse compatibile con l’articolo 82 del trattato CE o se ciò equivalesse a una discriminazione illegale nell’ambito di tale provvedimento. 242. L'opinione, con riferimento alla giurisprudenza sulle società di gestione collettiva, espone i vari elementi che possono essere presi in considerazione per stabilire se i criteri o la loro applicazione possano costituire una violazione dell’articolo 82 del trattato CE. Spagna 243. Una richiesta di opinione stata formulata nel contesto di una causa tra un fornitore sul mercato spagnolo all'ingrosso dei prodotti petroliferi e l’operatore di una stazione di servizio. Il tribunale spagnolo ha chiesto se il tipo e le dimensioni della rete del fornitore in Spagna avrebbero potuto influire sul commercio tra stati, producendo una restrizione della concorrenza e se il rapporto contrattuale tra le parti avrebbe potuto beneficiare di un’esenzione ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3 del trattato CE. 244. L'opinione ha esposto il ragionamento della Commissione riguardante l'accertamento della compatibilità di tali accordi di fornitura esclusivi con il diritto comunitario in materia di concorrenza. L’opinione ha evidenziato che una rete di contratti di fornitura esclusivi può creare problemi di esclusione e ha spiegato come valutare una possibile esclusione dal mercato facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ( Delimitis ), agli orientamenti e alle comunicazioni della Commissione, nonché a una comunicazione sull’articolo 27, paragrafo 4 pubblicata nell’ambito del caso COMP/38.348 ( REPSOL ). Per una valutazione dell’osservanza o meno delle condizioni dell’articolo 81, paragrafo 3 del trattato CE l'opinione si rifatta alle linee direttrici della Commissione sull’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3 del trattato CE. 245. In un caso simile, un tribunale spagnolo ha chiesto se un accordo tra un fornitore all'ingrosso di prodotti petroliferi e l’operatore di una stazione di servizio fosse compatibile con l’articolo 81 del trattato CE. In particolare, stato chiesto di chiarire se una clausola di non concorrenza e una clausola di fissazione dei prezzi di rivendita fossero compatibili con l’articolo 81 del trattato CE, se l'accordo in questione avrebbe potuto beneficiare dei regolamenti di esenzione per categoria e se l'operatore della stazione di servizio avrebbe potuto essere considerato come un agente. 246. L'opinione ha stabilito che una rigida limitazione della fissazione dei prezzi di rivendita preclude la disponibilità di un'esenzione per categoria e ha indicato che le clausole che dispongono una rigida limitazione del mantenimento del prezzo di vendita sono nulle in quanto non fanno parte di un autentico contratto di agenzia. L'opinione ha delineato i criteri per valutare se un dettagliante un agente in base alle regole di concorrenza comunitarie, facendo riferimento agli orientamenti della Commissione. L'opinione ha spiegato, inoltre, come eseguire l'analisi di una possibile esclusione dal mercato e la valutazione dell’eventuale beneficio dell’esenzione per l’accordo, ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3 del trattato CE, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ( Delimitis ), alle linee direttrici e alle comunicazioni della Commissione, nonché a una comunicazione sull’articolo 27, paragrafo 4, pubblicata nell’ambito del caso COMP/38.348 (REPSOL). Infine, l'opinione ha osservato che tocca al giudice concludere se sia possibile escludere dal contratto qualunque clausola ritenuta nulla oppure se debba essere abbandonato l’intero contratto. Lituania 247. Il tribunale distrettuale di Vilnius ha chiesto se il fatto che un municipio indicesse una procedura di gara d’appalto per la concessione di un diritto esclusivo di raccogliere rifiuti per 15 anni fosse compatibile con l’articolo 86, paragrafo 1 del trattato CE e con l’articolo 82 del trattato CE. Il soggetto che aveva promosso l'azione legale pendente dinanzi al tribunale sosteneva che tale esclusività a lungo termine avrebbe conferito al detentore della concessione la possibilità di addebitare prezzi eccessivi a determinati clienti. 248. L’opinione considera la questione dell’esistenza di una posizione dominante nel settore della gestione dei rifiuti, a norma dell’articolo 82 del trattato CE, con riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee sulla gestione dei rifiuti ( Københavns [113] e Dusseldorp [114]) e alla comunicazione della Commissione sulla definizione di mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto della concorrenza comunitario[115]. L’opinione evidenzia le condizioni che devono essere soddisfatte per una sentenza di violazione dell’articolo 86, paragrafo 1 del regolamento CE, congiuntamente all’articolo 82 del trattato CE, ovvero il fatto che un abuso commesso dal vincitore della concessione dovrebbe essere inevitabile o quanto meno il risultato probabile delle condizioni della gara d’appalto. Infine, l’opinione indica che una violazione delle regole di concorrenza può essere giustificata ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2 del trattato CE, in riferimento alla sentenza Københavns . 3. cooperazione nei diversi settori, nell’ambito della Rete europea della concorrenza Gruppo di lavoro della Rete europea della concorrenza sulle informazioni e le comunicazioni relative alla Rete 249. Il gruppo di lavoro della Rete europea della concorrenza (ECN) sulle informazioni e le comunicazioni relative alla Rete ha stabilito il proprio mandato e ha iniziato ad operare sulle seguenti problematiche: una descrizione generale dell'ECN, le statistiche sul funzionamento dell'ECN da pubblicare sul sito Internet della DG Concorrenza, la struttura delle pagine web dedicate all'ECN, un logo per l’ECN e un testo per le domande più frequenti. Il sito Internet della DG Concorrenza in corso di rielaborazione e attualmente vengono provvisoriamente pubblicate, con cadenza mensile a partire da settembre, le cifre sui casi di antitrust trattati dalle autorità dell’ECN (nuove indagini e decisioni ipotizzate), nella sezione dei temi più urgenti. Gruppo di lavoro dell’ECN sull’abuso di posizione dominante 250. Tra febbraio e aprile si sono tenute cinque riunioni del gruppo di lavoro dell’ECN sull'abuso di posizione dominante. In queste riunioni si discusso, con l’ausilio di alcuni casi presentati dalle autorità nazionali garanti della concorrenza, di particolari tipi di abuso, ovvero le pratiche predatorie, il rifiuto di trattare e la compressione dei margini, gli sconti, le vendite abbinate, i prezzi eccessivi e la discriminazione. In genere, le discussioni hanno dimostrato che le diverse pratiche di applicazione delle normative hanno molto in comune e che spesso sorgono problemi uguali o simili. Gruppo di lavoro dell’ECN degli economisti capo per le questioni di concorrenza 251. La prima riunione del gruppo di lavoro dell’ECN degli economisti capo per le questioni di concorrenza si tenuta il 30 settembre e in questa occasione si discusso dell'analisi economica di alcuni casi scelti di concentrazione e di antitrust a livello nazionale e comunitario. Stabilendo un contatto più stretto tra gli economisti delle autorità nazionali garanti della concorrenza e la Commissione, questo sottogruppo punta a sviluppare una competenza tecnica e un approccio congiunto nell’applicazione di strumenti di orientamento alla politica di concorrenza. La fase successiva prevede, nel marzo del 2006, una riunione ad hoc dedicata ai metodi di lavoro a disposizione degli economisti che operano all’interno delle autorità garanti della concorrenza. Sottogruppo dell’ECN nel settore delle telecomunicazioni e dei servizi postali 252. Durante il 2005, le autorità nazionali garanti della concorrenza hanno preso parte a numerose attività nell’ambito delle telecomunicazioni e del settore postale, sottoponendo all'ECN un gran numero di casi nuovi e di decisioni previste. I casi riguardavano solo eccezionalmente l’articolo 81 del trattato CE, mentre la maggior parte riguardava, come era facile prevedere, i tentativi dell’operatore storico di abusare della propria posizione dominante, sfruttando spesso il potere di mercato acquisito sui mercati a monte (l’accesso), in quelli a valle (i servizi), come nel caso della banda larga o della telefonia vocale. È interessante notare che il 50% circa dei casi riconducibili all’articolo 82 esaminati dall'ECN nel settore delle telecomunicazioni erano legati al problema della compressione dei margini, che stato anche il tema della prima riunione del sottogruppo telecomunicazioni dell’ECN. Nel settore postale, la maggior parte dei casi riguardava anche vari abusi miranti a sfruttare il potere di mercato o ad abbinare mercati di monopolio nei mercati liberalizzati. Il grande numero di casi nazionali attualmente sottoposti ad esame dimostra che il campo di applicazione delle regole antitrust e della regolamentazione specifica di settore molto vasto. Sottogruppo Energia dell’ECN 253. Il 2005 stato un anno molto importante per la cooperazione tra le autorità garanti della concorrenza nel settore dell’energia, perché questo settore non costituiva una priorità solo per la Commissione, ma anche per molte autorità nazionali garanti della concorrenza. Dopo l’avvio nel 2004, il sottogruppo Energia dell’ECN si riunito tre volte nel 2005. Sono state organizzate due riunioni tecniche in aprile e luglio e una riunione ad alto livello per i presidenti delle autorità nazionali garanti della concorrenza e le autorità nazionali di regolamentazione nel settore dell’energia. Le riunioni del sottogruppo si sono occupate delle indagini in corso e di quelle concluse nei settori del gas e dell’elettricità condotte dalla Commissione e da alcune autorità nazionali. Alla riunione di novembre, i presidenti delle autorità nazionali garanti della concorrenza e delle autorità nazionali di regolamentazione nel settore dell’energia hanno sostenuto fortemente i risultati iniziali dell’indagine settoriale della DG Concorrenza esposte nel documento Issues paper . Il sottogruppo si occupato anche delle definizioni di mercato nei mercati all'ingrosso dell’elettricità. Alla Commissione sono stati presentati anche alcuni casi molto rilevanti nel settore dell’energia a livello nazionale, relativi a problemi estremamente importanti, come la compatibilità dei contratti di fornitura del gas in via esclusiva con il diritto comunitario della concorrenza o la fissazione di prezzi eccessivi nel settore dell’elettricità. Sottogruppo dell’ECN sulle ferrovie – Rail Transport Competition Network (RTCN) 254. A marzo, l’RTCN si incontrato per la terza volta. In seguito a discussioni precedenti stato possibile avere un primo scambio di opinioni con le autorità di regolamentazione nel settore ferroviario su come rafforzare la collaborazione tra autorità nazionali garanti della concorrenza e autorità di regolamentazione nel settore ferroviario riguardo all'apertura del settore del trasporto ferroviario. Lo scambio di opinioni avrà luogo una volta all’anno. Lo scopo quello di individuare gli ostacoli alla concorrenza e alla liberalizzazione nei settori del trasporto ferroviario di merci e passeggeri e designare l’autorità più adatta a intervenire. La cooperazione nell’ambito dell’RTCN e con le autorità di regolamentazione nel settore ferroviario si già rivelata molto produttiva. La sfida continuare a esplorare nuovi percorsi e decidere su azioni concrete che semplificherebbero in maniera significativa l'ingresso di nuovi operatori e migliorerebbero la concorrenza nel settore. Sottogruppo dell’ECN sull’ambiente 255. Nel 2005, il sottogruppo dell’ECN sull’ambiente ha discusso il documento della DG Concorrenza relativo ai problemi di concorrenza nei sistemi di gestione dei rifiuti pubblicato sul sito Internet della DG Concorrenza in settembre. Il documento esamina le questioni di antitrust che possono emergere in relazione ai sistemi di gestione dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda i rifiuti di imballaggi, i veicoli fuori uso e i rifiuti elettronici. Sottogruppo dell’ECN di esperti in questioni relative ai titoli 256. Una terza assemblea generale annuale del sottogruppo dell’ECN di esperti in questioni relative ai titoli ha avuto luogo in settembre. Contatti regolari facilitano la convergenza nell’applicazione delle regole di concorrenza in questo settore sia a livello nazionale che comunitario. Uno dei temi principali di questa riunione, in cui le autorità nazionali garanti della concorrenza hanno potuto condividere le loro esperienze recenti, stato il consolidamento. Con una nuova iniziativa sono stati presentati alcuni modelli teorici preliminari degli effetti benefici del consolidamento nel settore del regolamento dei titoli. D – SELEZIONE DI CAUSE max.mobil [116] 257. Con la sentenza del 22 febbraio, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-54/99 max.mobil contro Commissione, che riconosceva il diritto generale dei denuncianti di contestare il rifiuto della Commissione di intervenire, a norma dell’articolo 86, paragrafo 3 del trattato CE. Nella sua sentenza, la Corte di giustizia ha ritenuto che i denuncianti, in base all’articolo 86, paragrafo 3 (Trattato CE), non possono mettere in discussione le decisioni della Commissione di non avviare un procedimento contro uno Stato membro perché non si può considerare che tale atto produca effetti giuridici vincolanti. In questo modo, la Corte di giustizia ha confermato la prassi della Commissione di trattare le denunce correlate all’articolo 86, paragrafo 3 (Trattato CE) in modo analogo all'approccio adottato ai sensi dell’articolo 226 (Trattato CE). Syfait (Glaxo Grecia) [117] 258. Con la sentenza del 30 maggio, la Corte di giustizia ha respinto come inammissibile una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Consiglio Greco della Concorrenza in merito a un'interpretazione dell’articolo 82 (Trattato CE), relativa al commercio parallelo dei prodotti farmaceutici. La Corte di giustizia ha dichiarato che l'autorità nazionale greca garante della concorrenza non era un tribunale ai sensi dell’articolo 234 (Trattato CE). Questa conclusione stata raggiunta sulla base di un complesso di elementi, tra cui la mancanza delle tutele sufficienti a garantire la piena indipendenza dell'autorità nazionale greca garante della concorrenza e, soprattutto, la circostanza per cui un'autorità garante della concorrenza può essere sollevata dalla propria competenza con una decisione della Commissione basata sull’articolo 11, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1/2003. Grafiti speciali [118] 259. Con la sentenza del 15 giugno, che tratta soprattutto di ammende, il Tribunale di primo grado ha sostenuto la sostanza delle conclusioni e del ragionamento della Commissione nella sua decisione del 17 dicembre 2002 riguardante due cartelli nel settore delle grafiti speciali. 260. Il Tribunale di primo grado ha confermato, in merito alla nozione di “impresa”, che la Commissione può generalmente presumere che una consociata interamente controllata segua essenzialmente le istruzioni ad essa impartite dalla società madre, senza che sia necessario verificare se quest’ultima abbia effettivamente esercitato tale potere. 261. Il Tribunale di primo grado ha stabilito che nella valutazione del peso rispettivo dei partecipanti a un cartello mondiale di fissazione dei prezzi e, di conseguenza, nella determinazione dell'importo iniziale dell’ammenda da infliggere a ciascuno di essi, la Commissione autorizzata a utilizzare come riferimenti il fatturato del prodotto e le quote di mercato. 262. Il Tribunale di primo grado ha confermato che, in base al principio di territorialità, non vi conflitto tra Commissione e autorità degli Stati Uniti nell'esercizio del loro potere di imporre ammende a imprese che violano le regole di concorrenza del SEE e degli Stati Uniti. Pertanto, la Commissione non viola il principio “ ne bis in idem ” se impone ammende alle imprese per una determinata violazione quando sono già state imposte sanzioni negli Stati Uniti per la stessa infrazione, anche se la Commissione ha fatto riferimento a quote di mercato e al fatturato mondiali nel calcolo delle ammende. 263. Per quanto riguarda le circostanze attenuanti, il Tribunale di primo grado ha confermato che la Commissione non ha alcun obbligo di ridurre un’ammenda a causa della cessazione di una violazione manifesta, indipendentemente dal fatto che la cessazione sia avvenuta prima o dopo la sua indagine. 264. Tuttavia, sono state accordate riduzioni di ammende per tre motivi. Innanzitutto, il Tribunale di primo grado ha rilevato un errore di fatto relativo al fatturato di uno dei destinatari. In secondo luogo, il Tribunale di primo grado ha rilevato che la condotta di uno dei membri del cartello non era immediatamente distinguibile da quella degli altri due membri, pertanto ha ridotto il livello dell'aumento corrispondente imposto a quella società per circostanze aggravanti dal 50% al 35%. In terzo luogo, il Tribunale di primo grado ha decretato che, qualora un’impresa venga frazionata prima dell’adozione della decisione di divieto, il limite massimo dell’ammenda deve essere applicato singolarmente alle diverse entità risultanti; di conseguenza il Tribunale di primo grado ha ridotto l’importo dell’ammenda imposta al destinatario più piccolo. Contro questa sentenza stato presentato ricorso da parte di una società[119]. Tubi preisolati [120] 265. Con la sentenza del 28 giugno, la Corte di giustizia delle Comunità Europee ha respinto tutti i ricorsi contro le sentenze del Tribunale di primo grado del 20 marzo 2002[121] riguardanti la decisione della Commissione nella causa relativa ai tubi preisolati. Si trattato della prima volta in cui la Corte di giustizia ha confermato la legittimità del metodo utilizzato dalla Commissione per stabilire le ammende, secondo la descrizione contenuta negli orientamenti sul calcolo delle ammende del 1998[122]. 266. La Corte di giustizia ha ritenuto che l’applicazione di tale metodo non fosse contraria al principio di tutela del legittimo affidamento. Ha sottolineato che la Commissione gode di ampia discrezione nel campo della politica di concorrenza, in particolare per quanto riguarda la determinazione dell’importo delle ammende. La corretta applicazione delle regole di concorrenza comunitarie richiede che la Commissione possa adattare in qualsiasi momento il livello delle ammende alle esigenze di tale politica. Le imprese interessate da un procedimento amministrativo nel quale possono essere imposte delle ammende non possono nutrire aspettative legittime sul fatto che la Commissione non supererà il livello delle ammende imposte in precedenza o che utilizzerà un metodo particolare di calcolo delle ammende. 267. Inoltre, la Corte di giustizia ha rilevato che il nuovo metodo di calcolo delle ammende contenuto nelle linee direttrici era ragionevolmente prevedibile per le imprese, come ad esempio i ricorrenti, nel momento in cui venivano commesse le infrazioni considerate. Non era stato quindi violato il principio della non retroattività. Inoltre, la Corte di giustizia ha affermato che nell’esporre negli orientamenti il metodo che proponeva di applicare nel calcolo delle ammende, la Commissione non uscita dall’ambito del proprio contesto normativo e non ha superato la discrezionalità conferitale dal legislatore. Acciaio inossidabile (extra di lega) [123] 268. Con le sentenze del 14 luglio, la Corte di giustizia delle Comunità Europee ha respinto gli appelli presentati contro le sentenze del Tribunale di primo grado il 13 dicembre 2001[124], che avevano ampiamente confermato la decisione della Commissione del 21 gennaio 1998[125], con cui era stata inflitta un’ammenda a sei fabbricanti di prodotti piatti di acciaio inossidabile, che raggiungevano oltre l’80% della produzione europea, per una violazione dell’articolo 65 del trattato CECA. La violazione consisteva in un aumento concordato dei prezzi dell’acciaio inossidabile ottenuto modificando il metodo di calcolo dell'extra di lega. 269. La Corte di giustizia ha confermato che la Commissione non può presumere che una società madre che abbia acquisito una consociata da terzi, assumendosi espressamente la responsabilità degli atti di questa consociata, abbia rinunciato al diritto di esercitare il proprio diritto di difesa in relazione alla condotta precedente della consociata, prima del trasferimento delle attività di quest’ultima. La Corte di giustizia ha ribadito, inoltre, che un'ammissione esplicita della violazione, oltre al semplice riconoscimento della natura dei fatti, può produrre un’ulteriore riduzione dell’ammenda, ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole del 1996. SAS [126] 270. Con la sentenza del 18 luglio, il Tribunale di primo grado ha respinto tutte le motivazioni raccolte da SAS a sostegno del ricorso in annullamento o riduzione dell’ammenda imposta dalla Commissione con la decisione del 18 luglio 2001, che aveva concluso che SAS e Maersk Air avevano violato l’articolo 81 del trattato CE stipulando una serie di contratti di ripartizione del mercato. 271. Il Tribunale di primo grado ha ritenuto che la Commissione fosse totalmente giustificata nel considerare la violazione come “molto grave” ai fini dell’imposizione delle ammende, considerata la reale natura della violazione (che un criterio fondamentale), l’ambito geografico (in quanto concerne i tragitti da e verso la Danimarca) e il suo effetto evidente sul mercato. Per quanto riguarda la durata, il Tribunale di primo grado ha stabilito che la Commissione ha considerato giustamente la data in cui stato raggiunto l’accordo come data iniziale della violazione, anche se la violazione sarebbe stata attuata soltanto in seguito. Inoltre, il Tribunale ha stabilito che, ai fini delle circostanze attenuanti, l’intenzione di una società di cooperare irrilevante perché quello che conta soltanto il livello effettivo di cooperazione. Cartello della birra in Lussemburgo [127] 272. Con la sentenza del 27 luglio, il Tribunale di primo grado ha confermato interamente la decisione della Commissione del 5 dicembre 2001 che imponeva ammende a causa di un cartello di vecchia data istituito con un accordo manifesto sull’obbligo di non concorrenza nel settore della birra (il cosiddetto «beer tie») in Lussemburgo. Il Tribunale di primo grado ha confermato, inoltre, la giurisprudenza consolidata, secondo cui non necessario dimostrare alcun effetto qualora l'infrazione abbia come oggetto la restrizione della concorrenza. Il Tribunale di primo grado ha ritenuto che, ai fini delle ammende, questa violazione avrebbe potuto essere considerata molto grave unicamente in base alla natura della violazione e questo anche benché riguardasse soltanto uno degli Stati membri, ovvero il Lussemburgo. Daimler Chrysler [128] 273. Nella sentenza del 15 settembre, il Tribunale di primo grado ha confermato parte della decisione della Commissione del 10 ottobre 2001 nella causa Mercedes-Benz[129] in cui la Commissione aveva concluso che DaimlerChrysler AG aveva, in prima persona o attraverso le sue consociate belga e spagnola, violato le regole di concorrenza comunitarie. La decisione infliggeva un’ammenda di oltre 71 milioni di euro a DaimlerChrysler per tre violazioni distinte. Innanzitutto, DaimlerChrysler aveva dato istruzioni ai suoi agenti di vendita tedeschi di vendere autoveicoli nuovi unicamente ai clienti appartenenti al territorio loro assegnato, in modo da evitare di competere con altri membri della rete, e di richiedere il pagamento di una cauzione del 15% del prezzo del veicolo per gli ordini di autoveicoli nuovi da parte di clienti esterni al territorio. In secondo luogo, stata imposta una sanzione a DaimlerChrysler per aver impedito ai propri agenti tedeschi e ai distributori spagnoli di fornire autoveicoli alle società di noleggio, dove non era possibile individuare alcun cliente, impedendo loro di tenere a disposizione una serie di autoveicoli immediatamente disponibili per eventuali contratti di noleggio. In terzo luogo, DaimlerChrysler aveva partecipato, tramite la sua consociata belga interamente controllata, ad accordi destinati a limitare gli sconti agli acquirenti di autoveicoli nuovi in Belgio. 274. In seguito all'appello presentato da DaimlerChrysler, il Tribunale di primo grado ha annullato le decisioni inerenti alle prime due violazioni relative a Germania e Spagna. 275. Riguardo alla presunta condotta anticoncorrenziale di DaimlerChrysler in Germania, il Tribunale di primo grado ha ritenuto che gli accordi di distribuzione conclusi da DaimlerChrysler in Germania rientrassero nella definizione di autentici contratti di agenzia e fossero di conseguenza esclusi dall’ambito di applicazione dell’articolo 81 del trattato CE. In particolare, il Tribunale di primo grado giunto a questa conclusione dopo aver considerato che gli agenti tedeschi non avevano acquisito la proprietà dei veicoli che avevano venduto a nome e per conto di DaimlerChrysler ai consumatori finali. Inoltre, il Tribunale di primo grado ha reputato che né gli investimenti specifici sul mercato effettuati dagli agenti e indicati nella decisione della Commissione, né gli altri obblighi di servizio loro imposti, come le riparazioni in garanzia e la manutenzione post-vendita, comprendessero rischi commerciali di entità tale da equiparare il rapporto commerciale a un accordo rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 81 del trattato CE. 276. Per quanto riguarda la condotta di DaimlerChrysler in Spagna, il Tribunale di primo grado ha rilevato che in base al diritto spagnolo ogni società di noleggio deve avere già un cliente identificato per il contratto di noleggio al momento di acquistare il veicolo. Pertanto, il tipo di condotta sanzionata dalla Commissione derivava dalla legislazione nazionale applicabile e non era il risultato dell’attuazione di un accordo contrario alle regole di concorrenza comunitarie. 277. Il Tribunale di primo grado ha confermato l’ammenda di 9,8 milioni di euro relativa alla partecipazione di DaimlerChrysler, tramite la consociata belga interamente controllata, a un accordo di mantenimento dei prezzi al dettaglio con i suoi distributori belgi. Questo accordo era destinato a limitare la concorrenza sui prezzi in Belgio introducendo il rilevamento e misure deterrenti degli sconti superiori al 3%, in particolare per la classe E. Cartello della birra belga [130] 278. Con le sentenze del 25 ottobre e del 6 dicembre, il Tribunale di primo grado ha confermato la decisione della Commissione del 5 dicembre 2001 nel caso del cartello della birra belga, rifiutando le argomentazioni addotte da Danone e Haacht. Soltanto l’ammenda di Danone stata leggermente ridotta, in quanto una delle circostanze identificate dalla Commissione come aggravanti non aveva un rapporto causale con l’estensione del cartello. 279. La sentenza particolarmente importante in relazione alla circostanza aggravante della recidività. Il Tribunale di primo grado ha considerato che la recidività giustifica un aumento molto significativo dell’ammenda. Il Tribunale ha stabilito che può essere riscontrata recidività laddove vi siano precedenti decisioni della Commissione indicanti un'infrazione, senza tuttavia imporre un’ammenda e ha confermato che le decisioni adottate molto tempo prima possono costituire una base adatta alla recidività. Il Tribunale di primo grado ha confermato, inoltre, che non vi alcun obbligo di definire un mercato rilevante per le violazioni in base all’oggetto delle stesse e che una riduzione per la cooperazione non dovuta per le risposte che non esulano da ciò che l'impresa obbligata ad indicare in risposta a una richiesta di informazioni. Di conseguenza, non vi alcun diritto a una riduzione dell’ammenda per aver fornito risposte basate sui fatti a domande poste dalla Commissione in una richiesta di informazioni relativa alle date delle riunioni e ai nominativi dei partecipanti. Vitamine [131] 280. Con la sentenza del 6 ottobre, il Tribunale di primo grado ha annullato la decisione della Commissione del 21 novembre 2001 relativa alla causa sulle vitamine, che vede come protagonisti Sumitomo Chemical Co Ltd e Sumika Fine Chemicals Ltd. Queste due società erano destinatarie di una decisione che aveva riscontrato una violazione delle regole di concorrenza; tuttavia, la Commissione non aveva imposto loro un’ammenda, perché l'infrazione commessa era caduta in prescrizione. 281. Il Tribunale di primo grado ha dichiarato che in tali circostanze la Commissione autorizzata ad adottare una decisione che riconosca una violazione passata, a condizione che abbia un interesse legittimo ad agire in tal modo. Riguardo al caso in questione, il Tribunale di primo grado ha ritenuto che possibile dedurre dalla decisione se la Commissione abbia effettivamente considerato di avere un interesse legittimo nell'adottare una decisione che accertava violazioni cui i richiedenti avevano già posto termine e che, inoltre, la Commissione non aveva dimostrato al Tribunale l'esistenza di tale interesse legittimo. Fosfato di zinco [132] 282. In quattro sentenze rese il 29 novembre, il Tribunale di primo grado ha confermato pienamente l'accertamento della Commissione e ha respinto tutte le domande di annullamento o riduzione delle ammende imposte a un cartello di fissazione dei prezzi e di ripartizione del mercato del fosfato di zinco, un pigmento minerale anti-corrosione ampiamente utilizzato per la fabbricazione di vernici industriali. In considerazione della gravità e della durata della violazione, il Tribunale di primo grado ha ritenuto che le ammende fossero giustificate e che fossero state calcolate in maniera appropriata. 283. Le società coinvolte erano piccole e medie imprese e le ammende rappresentavano una percentuale significativa del fatturato globale. Il Tribunale di primo grado ha confermato la classificazione della violazione come “molto grave”, la durata del cartello superiore a quattro anni e l’applicazione del “trattamento differenziale” alle società. 284. Nella causa Britannia , il Tribunale di primo grado ha affermato che la Commissione non era obbligata, nello stabilire come limite massimo il 10% del fatturato, come disposto dall’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 17, a fare riferimento al fatturato realizzato nell'anno di esercizio precedente la decisione relativa all’ammenda. Questo perché a quell’epoca il fatturato rilevante di Britannia era nullo, perché era diventata una società non-commerciale. Al contrario, il Tribunale di primo grado ha proseguito affermando che in questo caso particolare la Commissione aveva agito correttamente nel considerare il fatturato più recente corrispondente a un anno completo di attività economica, ovvero l’anno di esercizio conclusosi il 30 giugno 1996 e non il 30 giugno 2001. E – STATISTICHE [pic] [pic] [pic] II – Controllo delle concentrazioni 285. Il numero delle concentrazioni e acquisizioni notificate alla Commissione aumentato notevolmente nel 2005, passando a 313 casi rispetto ai 249 dell’anno precedente. 286. Nel complesso, la Commissione ha adottato 296 decisioni definitive. In seguito ad una prima indagine, ha adottato 291 decisioni di autorizzazione (“Fase I”). Di queste, 15 erano subordinate a condizioni e 167 decisioni (il 57%) sono state adottate in conformità con la procedura semplificata. La Commissione ha adottato cinque decisioni in seguito ad indagini approfondite (“Fase II”). Tra queste non vi era alcun divieto, due erano autorizzazioni senza condizioni e tre erano decisioni di autorizzazione subordinate a condizioni. Inoltre, la Commissione ha rinviato sette casi alle autorità nazionali garanti della concorrenza ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) del Consiglio n. 139/2004 (il “regolamento sulle concentrazioni”)[133]. La Commissione ha ricevuto anche 14 richieste ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4 del regolamento sulle concentrazioni, 27 richieste ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5 nonché quattro richieste ai sensi dell’articolo 22. Per ulteriori dettagli sui risultati di queste richieste, si rinvia la sezione 3 riportata di seguito. 287. Nonostante l’elevato numero totale di notifiche, solo cinque decisioni sono state adottate ai sensi dell’articolo 8 del regolamento sulle concentrazioni. Non stata adottata alcuna decisione di divieto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3. Inoltre, tre notifiche sono state ritirate dalle parti notificanti nella fase II. 288. La percentuale delle concentrazioni notificate risoltasi con una decisione di divieto rimane limitata, con una media che si aggira intorno all’1% o al 2% se si includono i ritiri della fase II. Come indica il diagramma riportato di seguito, non vi una tendenza percettibile verso l’aumento o la riduzione del rischio, per la parte notificante, di essere sottoposta ad una decisione di divieto (o al ritiro nella fase II). Diagramma 1 – Divieti e ritiri nella fase II, 1995-2005 - 1.2. Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007 – 2013 317. La compatibilità degli aiuti a finalità regionale con il trattato CE regolata dagli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale della Commissione. Gli attuali orientamenti sugli aiuti regionali sono stati adottati nel 1998 per un periodo di tempo illimitato. Ad aprile 2003, la Commissione ha deciso di applicare tali orientamenti fino al 2006 e di procedere alla loro revisione per il periodo successivo al 2006, “ in tempo utile in modo che gli Stati membri e la Commissione dispongano del tempo necessario per stabilire, notificare e approvare le carte regionali per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2007 e ciò entro la fine del 2006 .” I nuovi orientamenti dovrebbero essere validi per l'intero periodo di programmazione dei nuovi fondi strutturali, dal 2007 al 2013. 318. Al fine di preparare nuovi orientamenti, la Commissione ha intrapreso un ampio processo di consultazione, iniziato nell’aprile del 2003. Sono stati diffusi due documenti di discussione tra gli Stati membri e pubblicati in Internet. Un documento proposto dalla DG Concorrenza contenente un progetto di orientamenti stato inviato agli Stati membri in luglio e pubblicato anch’esso su Internet. Due incontri multilaterali con gli esperti degli Stati membri, i paesi SEE, la Romania e la Bulgaria sono stati organizzati in febbraio e settembre e numerosi incontri si sono svolti a tutti i livelli con i rappresentanti delle regioni coinvolte. In totale, più di 500 parti interessate hanno invito osservazioni. Il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale hanno fornito un’opinione sul riesame degli orientamenti, della quale stato tenuto ampiamente conto. Il 15 dicembre il Parlamento europeo ha adottato una relazione elaborata su sua iniziativa sugli orientamenti, che stata anch’essa presa ampiamente in considerazione. 319. La Commissione ha adottato gli orientamenti sugli aiuti nazionali a finalità regionale il 21 dicembre. Il testo provvisorio disponibile sul sito Internet della DG Concorrenza[165] e il testo finale verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale. 320. Nel preparare il nuovo progetto preliminare di orientamenti, due principi sono stati ritenuti di importanza fondamentale: 321. la necessità di fornire un solido contributo alla politica di coesione dell’Unione europea, garantendo la massima coerenza possibile con le norme sui fondi strutturali; 322. la necessità di attuare le conclusioni di successive riunioni del Consiglio europeo per ridurre e meglio indirizzare gli aiuti di Stato, in base all’approccio generale esposto nel piano di azione nel settore degli aiuti di Stato. 323. In linea con questi principi, le tre caratteristiche principali delle nuove linee direttrici sono: 324. la necessità di reindirizzare gli aiuti a finalità regionale alle regioni più sfavorite dell’Unione a 25 Stati membri, che diventeranno presto 27, lasciando al contempo sufficiente flessibilità agli Stati membri nell’indicare altre regioni ammissibili agli aiuti, in base alle condizioni locali in termini di ricchezza e disoccupazione; 325. la necessità di migliorare la competitività complessiva dell’Unione Europea, dei suoi Stati membri e delle sue regioni tramite massimali degli aiuti nettamente differenziati e ben bilanciati, per riflettere l’importanza dei problemi regionali individuali nonché le preoccupazioni sugli effetti di ricaduta per le regioni non assistite; e 326. la necessità di facilitare la transizione dal sistema attuale al nuovo approccio, che conceda abbastanza tempo per adattarsi e non metta a rischio ció che stato realizzato in passato. 327. Nelle regioni che non sono ammissibili agli aiuti in base agli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale, possibile attribuire altre forme di aiuto per promuovere lo sviluppo regionale (come il sostegno alla R&S, al capitale di rischio, gli aiuti alla formazione e in favore dell’ambiente ecc.). Come annunciato nel Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato, la riforma di queste misure di aiuto in corso e dovrebbe lasciare agli Stati membri un ampio margine di intervento nel promuovere la competitività regionale e gli obiettivi di occupazione menzionati nei regolamenti sui fondi strutturali, oltre che per ovviare a particolari fallimenti del mercato che possono verificarsi in tali regioni. 1.3. Futura disciplina a favore della ricerca, sviluppo e innovazione 328. L’attuale disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca e dello sviluppo[166] avrebbe dovuto terminare il 31 dicembre[167], ma stata prolungata fino al 31 dicembre 2006[168]. Nel piano di azione nel settore degli aiuti di Stato, la Commissione ha deciso di valutare “ se estendere il campo di applicazione del programma quadro a tipologie di aiuti a favore di determinate attività innovative non ancora contemplate negli orientamenti o nei regolamenti in vigore, creando così un quadro degli aiuti alle attività di R&S e all'innovazione ”[169]. 329. In seguito all'adozione da parte della Commissione di un documento di consultazione sull’innovazione, non stato possibile stabilire un disciplina comune per R&S e innovazione entro la fine del 2005. Un primo scambio di opinioni con gli Stati membri dovrebbe avere luogo all'inizio del 2006, con la prospettiva di adottare la futura disciplina per ricerca, sviluppo e innovazione intorno all'estate del 2006. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di applicare la disciplina esistente fino all'entrata in vigore di tale documento, al più tardi entro il 31 dicembre 2006. 330. In settembre, la Commissione ha avviato una consultazione pubblica sui miglioramenti da apportare agli aiuti di Stato in favore dell’innovazione. I miglioramenti suggeriti, esposti in un progetto di comunicazione sugli aiuti di Stato a sostegno dell’innovazione[170], comprendono norme per aiuti che promuovano l’innovazione, criteri che aiutino le autorità pubbliche a dirigere gli aiuti in maniera più efficace, chiarendo le regole per migliorare la sicurezza giuridica e semplificare il quadro normativo. 331. La comunicazione ha invitato a fornire commenti su una serie di misure concrete per le quali la Commissione potrebbe autorizzare aiuti di Stato tramite regole e criteri ex ante. In base alla consultazione, che la Commissione sta valutando, verranno integrate nuove disposizioni nelle norme esistenti per gli aiuti di Stato. Queste disposizioni non solo consentiranno agli Stati membri che le applichino di ottenere un’approvazione più rapida degli aiuti di Stato in favore dell'innovazione, ma li aiuteranno anche ad distribuire il denaro pubblico in maniera più efficace. 332. La Commissione ha specificato chiaramente nella consultazione che gli aiuti di Stato non sono la risposta a tutti i problemi di competitività o di innovazione dell’Unione europea. La Commissione riconosce che, nello sforzo di creare crescita e occupazione, la politica degli aiuti di Stato può essere usata in maniera proattiva per sostenere l'innovazione, individuando i fallimenti del mercato che impediscono ai mercati di realizzare naturalmente l’innovazione, tuttavia evidenzia anche che perché le imprese intraprendano un percorso più innovativo necessaria innanzitutto una effettiva concorrenza. La concorrenza crea gli incentivi naturali perché le imprese propongano idee e prodotti nuovi, le spinge ad adattarsi ai cambiamenti e sanziona quelle che si fermano o restano indietro. Pertanto, garantire la concorrenza quale stimolo per l'innovazione di importanza fondamentale. 333. In linea con l'approccio basato su concetti economici più raffinati esposto nel piano di azione nel settore degli aiuti di Stato, la comunicazione definisce una chiara metodologia per elaborare misure di aiuto di Stato per le attività di innovazione. I principi sono che gli aiuti di Stato possono essere autorizzati qualora: i) l’aiuto sia mirato ad un fallimento del mercato ben definito; ii) l’aiuto di Stato sia uno strumento appropriato (il che non sempre vero, poiché talvolta possono essere più adatte politiche strutturali o un’azione normativa); iii) l'aiuto abbia un effetto di incentivazione sull’innovazione ed sia proporzionato all'obiettivo definito e iv) le distorsioni della concorrenza siano limitate. 334. Le proposte per gli aiuti in favore dell’innovazione comprendono sei vasti settori: poli di innovazione, capitale di rischio, integrazione dell'innovazione nelle norme esistenti sugli aiuti di Stato in favore della ricerca e sviluppo (R&S), intermediari per l’innovazione, formazione e mobilità tra ricercatori universitari e PMI e poli di eccellenza per progetti di interesse comune europeo. 1.4. Comunicazione sugli aiuti di Stato a favore dell'assicurazione del credito all’esportazione 335. La validità della comunicazione sull’applicazione delle norme per gli aiuti di Stato a favore dell’assicurazione del credito a breve termine[171] terminata il 31 dicembre. In seguito al completamento di uno studio sulla situazione del mercato delle riassicurazioni private nel campo dell’assicurazione del credito all’esportazione, e dopo una consultazione con gli Stati membri, nonché con altre parti interessate, la Commissione ha deciso di non modificare la definizione dei rischi assicurabili sul mercato contenuta nella revisione del 2001. Tuttavia, dato che nella maggior parte degli Stati membri la copertura assicurativa del credito offerta dagli assicuratori privati alle PMI con un fatturato legato alle esportazioni limitato non disponibile o insufficiente, la Commissione ha deciso di considerare i loro rischi legati alle esportazioni, nella misura in cui non esiste un mercato privato negli Stati membri, temporaneamente non assicurabile sul mercato . Ciò tiene conto anche della necessità per il mercato privato di adattarsi alle maggiori dimensioni del mercato create dall’allargamento dell’Unione europea. Questa nuova disposizione sarà in vigore dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2010. Tuttavia, la Commissione entro tre anni valuterà la situazione del mercato per le PMI con un fatturato legato alle esportazioni limitato. Se la copertura assicurativa del credito all’esportazione per tali PMI risulterà essere sufficientemente disponibile nel mercato privato, la Commissione modificherà questa comunicazione, considerando i loro rischi legati alle esportazioni come assicurabili sul mercato . La Commissione ha pubblicato la comunicazione finale[172] in dicembre. Contemporaneamente, ha deciso di estendere la validità della comunicazione del 1997 fino al 31 dicembre 2010. 1.5. Revisione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente 336. La Commissione ha avviato una revisione dell’attuale disciplina[173] in vigore fino alla fine del 2007, allo scopo di preparare nuove linee direttrici per gli aiuti ambientali. Come prima fase, ha pubblicato un questionario[174] in agosto, invitando tutti gli Stati membri e gli interessati a condividere le proprie esperienze in merito alla disciplina. Il questionario comprendeva un gran numero di domande, quali: l’opportunità di introdurre un’esenzione per categoria per gli aiuti ambientali, le categorie di aiuti ambientali da includere, l’opportunità di rafforzare il principio del “chi inquina paga” e di approvare la riduzione degli aiuti in favore delle imprese che producono inquinamento, l’opportunità di introdurre aiuti in favore dell’innovazione ambientale e altro ancora. La Commissione esaminerà le risposte ed includerà le conclusioni nel nuovo progetto di disciplina per gli aiuti ambientali, che verrà discusso con gli Stati membri nel corso del 2006. 1.6. Servizi di interesse economico generale Riquadro 4: Servizi di interesse economico generale Una delle prime iniziative adottate nell’ambito del piano di azione nel settore degli aiuti di Stato è stata il lancio di un importante pacchetto sugli aiuti di Stato e il finanziamento dei servizi pubblici in luglio. Il pacchetto adottato dalla Commissione offre una maggiore sicurezza giuridica al finanziamento dei servizi di interesse economico generale. Le misure garantiranno che le imprese ricevano il sostegno pubblico a copertura di tutti i costi sostenuti, compreso un giusto profitto, durante la realizzazione delle missioni di servizio pubblico definite e affidate loro dalle autorità pubbliche, garantendo peraltro che non vi sia una sovracompensazione suscettibile di distorcere la concorrenza. Le compensazioni destinate alla gestione di servizi pubblici possono essere accettate, ma non è giustificata alcuna sovracompensazione, né sovvenzioni incrociate a mercati limitrofi. Le misure si applicano unicamente alle imprese che svolgono attività economiche, perché il sostegno finanziario delle entità che non svolgono attività economiche (ad esempio i regimi di sicurezza sociale obbligatoria) non costituiscono comunque aiuti di Stato. Il pacchetto in questione è composto da una decisione della Commissione[175], una disciplina comunitaria[176] per gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico e una modifica alla direttiva della Commissione sulla trasparenza finanziaria[177]. Il pacchetto è importante perché, dopo la sentenza Altmark del luglio 2003[178] emessa dalla Corte europea di giustizia, la compensazione per molti piccoli servizi pubblici puó essere considerata aiuto di Stato. Il pacchetto adottato offre una soluzione non burocratica e pragmatica, esonerando tali aiuti di Stato dall’obbligo di notifica, a condizione che la compensazione sia inferiore ad una soglia predeterminata e si limiti al necessario. La decisione della Commissione (basata sull’articolo 86, paragrafo 3) specifica le condizioni in base alle quali la compensazione alle imprese incaricate della fornitura di servizi pubblici è compatibile con le norme sugli aiuti di Stato comunitari e non deve essere notificata in anticipo alla Commissione. La decisione è applicabile a compensazioni inferiori a 30 milioni di euro all’anno, a condizione che il beneficiario abbia un fatturato annuo inferiore ai 100 milioni di euro. Anche le compensazioni accordate per ospedali e per alloggi sociali per servizi di interesse economico generale rientrano nell’ambito di applicazione della decisione indipendentemente dagli importi implicati, così come le compensazioni per i collegamenti aerei e marittimi con le isole e per gli aeroporti e i porti che non superino determinate soglie di traffico passeggeri. Gli ospedali e gli alloggi sociali sono completamente esentati dall'obbligo di notifica indipendentemente dall’ammontare della compensazione: la gestione di un ospedale o di investimenti in beni immobili per gli alloggi sociali comporta cifre molto elevate di aiuti alle imprese. Ciò significa che gli aiuti sarebbero sempre superiori alle soglie stabilite e che quasi tutti gli aiuti ad ospedali dovrebbero essere notificati alla Commissione. Si tratterebbe, pertanto, di un enorme carico burocratico. Ciò non significa naturalmente che gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato in tuttà libertà: l'esenzione dalla notifica è valida solo se vengono rispettate tutte le condizioni: in particolare non deve esserci alcuna sovracompensazione e deve essere chiaramente definita la missione di servizio pubblico . Gli Stati membri rimangono responsabili di definire ciò che è incluso nel “servizio pubblico”, la qualità del servizio, oltre alle modalità con cui intendono fornire tale servizio. La disciplina della Commissione specifica le condizioni in base alle quali le compensazioni alle quali non si applica la decisione sono compatibili con le norme sugli aiuti di Stato. Tali compensazioni dovranno essere notificate alla Commissione a causa del maggiore rischio di distorsione della concorrenza. La compensazione superiore al costo del servizio pubblico o utilizzata dalle imprese su altri mercati aperti alla concorrenza non è giustificata ed è incompatibile con le norme sugli aiuti di Stato del trattato CE. La modifica della direttiva sulla trasparenza della Commissione precisa che le imprese destinatarie di una compensazione che operano sia nell’ambito dei servizi pubblici che in altri mercati devono mantenere una contabilità distinta per le diverse attività, per evitare sussidi incrociati. | 2. Agricoltura 2.1. Nuova relazione annuale sugli aiuti di Stato 337. Il 1ºmarzo stata inaugurata una nuova era per il formato delle relazioni annuali sugli aiuti di Stato per il settore dell’agricoltura. Ora, gli Stati membri devono presentare le loro relazioni annuali sugli aiuti di Stato nel settore dell’agricoltura in un nuovo formato elettronico semplificato e unificato che agevola il confronto tra gli Stati membri, il calcolo della spesa totale, l’identificazione dei tipi di spesa, ecc. Questo formato unificato consentirà di migliorare in modo significativo la trasparenza a livello globale. In passato, la disciplina relativa alle relazioni variava notevolmente da uno Stato membro all’altro. Nonostante l’introduzione di procedure di infrazione, alcuni Stati membri hanno presentato relazioni annuali di qualità molto variabile o non le hanno presentate affatto, rendendo molto difficile l’analisi e il confronto. 338. Le nuove relazioni costituiscono un ulteriore esempio degli sforzi tesi alla semplificazione compiuti nel settore degli aiuti di Stato. Di conseguenza, tutti i 25 Stati membri dell’UE, ad eccezione del Lussemburgo e del Portogallo, hanno comunicato informazioni dettagliate sull’impiego di aiuti di Stato nell’anno 2004. 2.2. Trasparenza 339. Conformemente all’allegato IV, parte 4, punto 4 del trattato di adesione, riguardante gli aiuti esistenti per l’agricoltura, i nuovi Stati membri devono comunicare alla Commissione tutti i piani di aiuti e gli aiuti individuali concessi prima dell’adesione e ancora applicabili dopo l’adesione affinché vengano presi in considerazione dalla Commissione come aiuti “esistenti” ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE. Fino al termine del terzo anno a partire dalla data di adesione i nuovi Stati membri, dovranno, se necessario, emendare tali misure al fine di renderle conformi con le linee direttrici applicate dalla Commissione. Dopo tale data, qualsiasi aiuto ritenuto incompatibile con le suddette linee direttrici sarà considerato un nuovo aiuto. 340. Il trattato di adesione obbliga la Commissione a pubblicare un elenco delle misure di aiuto già approvati come aiuti esistenti. In data 17 giugno, la Commissione ha pubblicato un elenco di misure esistenti nella Gazzetta ufficiale[179] e ha inoltre pubblicato il testo integrale di tutte le misure di aiuti di Stato esistenti notificate dai nuovi dieci Stati membri sul sito web della DG Agricoltura. Sono state rese accessibili 451 misure in totale. Si tratta di un notevole passo avanti in vista di una maggiore trasparenza nel settore degli aiuti di Stato. Poiché queste misure di aiuti di Stato esistenti non sono soggette a una valutazione completa da parte della Commissione, risulterebbe altrimenti difficile per il pubblico conoscere la sostanza delle misure di aiuti di Stato adottate nei nuovi Stati membri. Questa trasparenza aumenta in misura significativa la certezza giuridica per gli agricoltori dei nuovi Stati membri, dal momento che essi (e i loro rappresentanti) possono ora verificare con facilità se l’aiuto di Stato che ricevono coperto o meno da un regime di aiuti esistente. 341. Il numero di misure presentate per ogni nuovo Stato membro indicato in prosieguo. Repubblica ceca (63), Lituania (30), Lettonia (33), Slovacchia (32), Estonia (23), Malta (19), Ungheria (108), Cipro (70) Polonia (51) e Slovenia (22). La Commissione ha pubblicato i testi integrali di queste misure esistenti nel sito web della DG Agricoltura[180]. 3. Carbone 342. L’allargamento dell’Unione ha portato il numero dei paesi produttori di carbone da tre (Germania, Regno Unito e Spagna) a sette, con l’aggiunta di Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia e Ungheria. Nonostante il recente sensazionale aumento del prezzo di mercato ( spot ) del carbone, il settore europeo del carbone continua, in gran parte, a non essere competitivo senza considerevoli sovvenzioni statali. La situazione migliore nel Regno Unito, in Polonia, nella Repubblica ceca e in Slovacchia, dove i sussidi statali coprono solo gli oneri e i costi ereditati per l’investimento iniziale. 343. In giugno, la Commissione ha approvato i piani di ristrutturazione a lungo termine per i settori del carbone in Germania, Polonia e Ungheria. Questi piani erano stati notificati nel 2004 e coprono il periodo 2004-2010. La Commissione, dopo l’avvio del procedimento formale, ha approvato in dicembre il piano di ristrutturazione per il settore del carbone spagnolo per il periodo 2003-2005. Nel 2005, la Slovacchia ha presentato il suo piano per gli investimenti iniziali per il periodo 2005-2010. 344. Nel 2005, la Commissione ha adottato, inoltre, numerose decisioni di aiuti di Stato individuali. Essa ha adottato quattro decisioni di autorizzazione di aiuti di Stato per oneri ereditati in favore della miniera slovacca HBP, ha autorizzato l’aiuto all’investimento per la miniera ceca Lignin Hodin, ha autorizzato l’aiuto di Stato per oneri ereditati in favore di diverse miniere ceche e ha autorizzato l’aiuto di Stato annuale per il settore del carbone tedesco per l’anno 2005. 4. Trasporti 345. Uno dei principali obiettivi della politica comune dei trasporti la promozione di modalità di trasporto ecocompatibili, al fine di ottenere una riduzione degli effetti negativi del trasporto. 346. In questo senso, la rivitalizzazione del settore ferroviario considerata un elemento chiave della politica comune dei trasporti dell’UE. Il trasporto su rotaia deve tornare ad essere sufficientemente concorrenziale affinché resti uno dei protagonisti del sistema dei trasporti nell’Europa allargata. Entro gennaio 2007 dovrà essere completata l’apertura dell’intera rete europea di trasporto merci, sia internazionale che nazionale. L’arrivo di nuove imprese ferroviarie deve rendere il settore più competitivo e incoraggiare le società nazionali a ristrutturarsi. 347. In questo contesto, saranno emessi orientamenti comunitari specifici per il settore ferroviario nel 2006. L’obiettivo principale di questi orientamenti quello di stabilire un approccio comune per contributi pubblici al settore ferroviario. È necessario, dal punto di vista legale e politico, che, in un nuovo contesto competitivo, le autorità nazionali, le società e gli individui siano informati , in modo chiaro e trasparente, delle regole applicabili al settore ferroviario. Tale iniziativa aumenterà in modo significativo la trasparenza e la sicurezza giuridica. 348. Inoltre, per quando riguarda la legislazione, in seguito alla consultazione degli Stati membri in aprile, la Commissione ha pubblicato in giugno un progetto di proposta che modifica il regolamento de minimis, includendo nel suo ambito di applicazione il settore dei trasporti (tranne che per l’aiuto fornito per l’acquisto di veicoli da parte di società di trasporto su strada) ed escludendo il settore del carbone. Le osservazioni di tutte le parti interessate devono pervenire alla Commissione a partire da luglio. Infine, in seguito alla pubblicazione del Libro verde sull’efficienza energetica e all’adozione di una proposta per una direttiva sulla promozione delle auto verdi per l’approvvigionamento pubblico, l’aiuto di Stato per il miglioramento delle prestazioni energetiche delle diverse modalità di trasporto riveste un ruolo sempre più importante. La Commissione ha approvato regimi di aiuto a tale scopo per la Germania e la Repubblica ceca. Durante la revisione in corso delle linee direttrici per gli aiuti all’ambiente , questo aspetto rivestirà un ruolo importante. 349. Per quanto riguarda il settore aereo, il 6 settembre, la Commissione ha adottato una comunicazione sugli orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti da aeroporti regionali[181]. In seguito a un’ampia consultazione pubblica, la Commissione ha adottato nuove regole destinate a favorire lo sviluppo degli aeroporti regionali. Tali regole enunciano le condizioni in base alle quali può essere concesso alle compagnie aeree un aiuto all’avviamento di nuove rotte a partire da aeroporti regionali. I nuovi servizi aerei regionali favoriranno la mobilità all’interno dell’UE e lo sviluppo regionale. Le chiare regole adottate garantiscono parità di trattamento per gli aeroporti pubblici e privati e assicurano che le compagnie aeree che ricevono aiuti non siano indebitamente favorite. Questi orientamenti forniscono, inoltre, una guida per gli aeroporti e gli Stati membri in merito al finanziamento pubblico degli aeroporti, stabilendo un quadro giuridico chiaro per gli accordi tra aeroporti e compagnie aeree. I nuovi orientamenti consentiranno di aumentare la trasparenza e impediranno qualsiasi discriminazione negli accordi conclusi dagli aeroporti regionali e dalle compagnie aeree sugli aiuti di avviamento. 5. Trasparenza 350. La Commissione continua a produrre due edizioni annuali del quadro di valutazione degli aiuti di Stato. L’aggiornamento dell’autunno[182] 2005 esamina in che misura gli Stati membri hanno risposto agli obiettivi di Lisbona per concedere aiuti di minore entità e più mirati, fornendo una panoramica dell’importo e del tipo di aiuto di Stato (potenzialmente) distorsivo concesso dagli Stati membri nel 2004 ed esaminando in seguito gli andamenti esistenti. Sono stati presentati per la prima volta dati esaurienti su tutti i 25 Stati dell’UE. Questo aggiornamento si concentra, inoltre, in modo particolare sugli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente e il risparmio energetico. L’aggiornamento della primavera 2005[183] ha esaminato anche le modalità con cui la Commissione ha trattato una serie di casi sugli aiuti di Stato concessi agli enti incaricati del servizio pubblico di radiodiffusione e comprende un’ampia sezione sul recupero degli aiuti di Stato illegali. Un quadro di valutazione online[184] contiene le versioni elettroniche di questo e di precedenti quadri di valutazione, non ché un insieme di indicatori chiave e una vasta serie di tabelle statistiche. 351. In seguito a un ampio riesame, previsto un’importante rinnovamento del registro degli aiuti di Stato della Commissione[185] che dovrebbe essere interamente operativo a partire dalla metà del 2006. Il registro fornisce informazioni dettagliate su tutti i casi di aiuti di Stato che sono stati sottoposti a una decisione finale della Commissione dal 1 gennaio 2000. Viene aggiornato giornalmente, pertanto assicura al pubblico un accesso tempestivo alle decisioni sugli aiuti di Stato più recenti. 6. Allargamento 6.1. Aiuti esistenti nei nuovi Stati membri 352. Il trattato di adesione del 2003 stabilisce che i seguenti aiuti devono essere considerati come aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, a decorrere dalla data di adesione: 353. gli aiuti cui sia stata data esecuzione prima del 10 dicembre 1994; 354. gli aiuti elencati in un’appendice del trattato di adesione (“l’elenco del trattato”); 355. gli aiuti che, prima della data di adesione, siano stati esaminati dall’autorità responsabile degli aiuti pubblici del nuovo Stato membro, siano stati giudicati compatibili con l’acquis e rispetto ai quali la Commissione non abbia formulato obiezioni dettate da seri dubbi quanto alla loro compatibilità con il mercato comune (la “procedura transitoria”). 356. Tutte le misure che costituiscono aiuti di Stato e che non soddisfano le condizioni succitate, ai fini dell’applicazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, sono considerate aiuti nuovi alla data di adesione. 357. Secondo la procedura transitoria, i nuovi Stati membri potevano presentare le misure tra l’inizio del 2003 e la data di adesione. Alla fine del 2005, la Commissione ha finalizzato la propria valutazione preliminare di tutte le misure presentate, concludendo, pertanto, la procedura transitoria per i dieci nuovi Stati membri. Complessivamente, sono state presentate 559 misure di aiuto. La Commissione ha preso una decisione preliminare su 344 misure (il 62% del totale) mentre le rimanenti 215 misure (il 38% del totale) sono state ritirate dai nuovi Stati membri, sono state considerate inapplicabili dopo l’adesione, oppure sono state sottoposte a procedimenti diversi come, ad esempio, quelli applicabili al settore del carbone. Delle 344 misure oggetto di una decisione preliminare, 335 misure (il 97% del totale) sono state accettate come aiuti esistenti. La Commissione ha deciso di avviare il procedimento d’indagine formale per le rimanenti nove misure (il 3% del totale). 6.2. Adesione di Bulgaria e Romania 358. In base all’esauriente relazione di monitoraggio sullo stato di preparazione per l’adesione all’UE pubblicata dalla Commissione in ottobre, sia la Bulgaria che la Romania hanno continuato a fare progressi avanzando nell’adozione e attuazione della legislazione comunitaria, raggiungendo un livello significativo di allineamento. Alla Romania e alla Bulgaria sono stati richiesti sforzi supplementari nel campo della politica di concorrenza per quanto riguarda, in particolare, l’applicazione delle regole sugli aiuti di Stato. La Commissione continuerà a monitorare intensivamente i progressi fino all’adesione e intende presentare una relazione di monitoraggio al Consiglio e al Parlamento in aprile/maggio 2006. A quel punto, la Commissione potrebbe raccomandare al Consiglio di posticipare l’adesione della Bulgaria e/o della Romania fino al 1 gennaio 2008, qualora esistesse un rischio serio che il paese interessato fosse evidentemente impreparato in vari settori importanti a soddisfare i requisiti di adesione entro gennaio 2007. 359. Il trattato di adesione all’Unione europea di Bulgaria e Romania del 2005 enuncia condizioni simili a quelle applicate all’adesione dei dieci nuovi Stati membri nel 2004 per le misure di aiuto di Stato da considerare come aiuto esistente a partire dalla data di adesione. Al trattato di adesione della Romania non stata allegata un a lista delle misure di aiuto esistenti né verrà applicata la procedura transitoria finché la Commissione avrà concluso che il rispetto delle regole sugli aiuti di Stato in Romania ha raggiunto un livello soddisfacente. Nel caso della Bulgaria, sono state allegate al trattato di adesione tre misure che dovranno pertanto essere considerate aiuto esistente dopo l’adesione. In ottobre, la Bulgaria ha presentato la prima richiesta alla Commissione, ai sensi della procedura transitoria, in conformità con l’allegato V, paragrafo 2.1, lettera c) del trattato di adesione. Alla fine del 2005, non era stata presa alcuna decisione riguardo a una possibile classificazione dell’aiuto in questione come aiuto esistente. B – CASI 1. AIUTI PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE 1.1. Aiuti per il salvataggio 360. La Commissione ha approvato gli aiuti per il salvataggio a favore di cinque società nel 2005[186]. Gli aiuti per il salvataggio consistevano in prestiti o garanzie di prestiti. SVZ[187] (21 milioni di euro), MG Rover[188] (6,5 milioni di sterline) e CMS[189] (2,5 milioni di euro) erano oggetto di procedure di insolvenza quando hanno notificato l’aiuto per il salvataggio alla Commissione. Le cause delle difficoltà finanziarie variavano. SVZ, una società tedesca attiva nel settore del trattamento dei rifiuti pericolosi, aveva sostenuto costi supplementari imprevisti durante l’avviamento di un progetto pilota per un trattamento più efficace dei rifiuti, che ne aveva provocato l’insolvenza. Per MG Rover, un’impresa britannica costruttrice di automobili con 6 100 dipendenti, le difficoltà non derivavano solo dalle condizioni di mercato avverse ma anche dall’incapacità di presentare sul mercato nuovi modelli tecnologicamente avanzati e di richiamo. Per CMS, una società italiana di costruzione di computer, sembra che il problema principale sia stata la concorrenza dei paesi con manodopera a basso costo. HCM[190] (2,95 milioni di euro), un’impresa produttrice di zinco, ha dovuto far fronte a un imprevisto aumento del prezzo del carbone coke e a perdite di valuta significative a causa di un apprezzamento dello zloty polacco nei confronti del dollaro americano. Infine, 2 milioni di euro erano stati concessi a favore di Ernault[191], un’impresa francese costruttrice di macchine utensili. 361. Per MG Rover, l’aiuto era inteso a fornire agli amministratori nominati una settimana di tempo per esaminare qualsiasi residuale prospettiva di vendita dell’impresa a seguito dell’interruzione delle negoziazioni in merito a una possibile joint-venture con Shanghai Automotive Industry Corp. Quando tale prospettiva apparsa impossibile, gli amministratori non hanno richiesto ulteriori aiuti. Le autorità del Regno Unito, al contrario, hanno intrapreso uno sforzo significativo per assistere la regione a far fronte al crollo di MG Rover (si veda di seguito la sezione “Aiuti alla ristrutturazione”). 362. In quattro casi, in conformità con le linee direttrici comunitarie sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà[192], lo Stato membro interessato si impegnato a presentare alla Commissione un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione attendibile entro sei mesi. Il Regno Unito si impegnato inoltre a presentare alla Commissione la prova che l’aiuto stato recuperato o che ne stata richiesta la restituzione con procedure di esecuzione forzata, nell’arco dello stesso periodo di sei mesi. La Commissione ha accettato tale impegno, poiché va oltre i requisiti posti dagli orientamenti comunitari. La Francia ha già notificato l’aiuto di ristrutturazione concesso a favore di Ernault, aiuto che al momento oggetto di indagine da parte della Commissione. 1.2. Aiuti alla ristrutturazione Monitoraggio di Alstom (Francia) [193] 363. Il 7 luglio 2004, la Commissione ha autorizzato la Francia ha concedere aiuti alla ristrutturazione a favore di Alstom. Questa autorizzazione era soggetta al rispetto di una serie di condizioni, che coprono un periodo fino al luglio 2008. Nel corso del 2005, la Commissione ha monitorato attentamente l’attuazione corretta e tempestiva di tali condizioni. Innanzitutto, stata verificata l’adozione da parte della società del piano di ristrutturazione , che indispensabile per renderla competitiva e redditizia a lungo termine. In secondo luogo, la Commissione ha seguito l’adozione delle cessioni richieste dalla decisione. Nel corso del monitoraggio di alcune cessioni, la Commissione stata assistita da un fiduciario che ha sorvegliato in maniera dettagliata i processi di vendita e ha presentato regolarmente relazioni alla Commissione. In terzo luogo, la Commissione ha monitorato l’adozione delle misure strutturali miranti ad aumentare la competitività del mercato francese del materiale rotabile. Infine, stata condotta la verifica del rispetto delle altre condizioni: assenza di prezzi predatori, proibizione di aiuti supplementari, divieto di grandi acquisizioni nel settore dei trasporti, conclusione di partenariati industriali. Frucona (Repubblica slovacca) [194] 364. Il 5 luglio, la Commissione ha deciso di avviare un procedimento d’indagine formale in merito alla remissione di un debito fiscale di Frucona Kosice da parte dell’autorità fiscale slovacca, nell’ambito del cosiddetto accordo con i creditori. Quest’ultimo consiste in una forma di procedura d’insolvenza collettiva sottoposta alla sorveglianza del tribunale, che dà luogo a un accordo tra la società indebitata e i suoi creditori, sulla base del quale i creditori vengono parzialmente soddisfatti dal debitore e rimettono il restante debito. La Commissione ha sollevato dubbi riguardo al fatto che l’agenzia delle entrate abbia agito in qualità di creditore privato in questa procedura, il cui obiettivo ottenere il rimborso degli importi dovuti ottenendo le condizioni più vantaggiose possibili in termini di livello di soddisfazione del credito e tempestività del rimborso. In particolare, l’agenzia delle entrate non ha utilizzato la prerogativa di creditore separato, i cui crediti sono privilegiati, e non ha avviato una procedura di fallimento, che avrebbe con ogni probabilità condotto a un rendimento maggiore. La Commissione ha concluso che la misura in questione costituisce aiuto di Stato e ha espresso dubbi riguardo alla sua compatibilità quale aiuto al salvataggio o alla ristrutturazione in conformità con gli orientamenti comunitari del 1999 applicabili al caso in oggetto. AB Vingriai (Lituania) [195] 365. Il 1 giugno, la Commissione ha autorizzato la Lituania a concedere un prestito di 7 milioni di LTL come aiuto di ristrutturazione a favore di AB Vingriai, una società produttrice di macchine utensili per tagliare metalli. Nella sua decisione, basata sulle nuove linee direttrici per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, la Commissione ha tenuto in considerazione il fatto che il pesante debito, la perdita di mercati e l’eccesso di forza lavoro fossero tutti ereditati da un periodo in cui l’economia della Lituania era ancora in fase di transizione. Ha notato, inoltre, che la società aveva ridotto drasticamente ma correttamente la forza lavoro (riducendola del 90%) in base al calo della domanda e alle minori necessità risultanti dall’adozione di processi di produzione efficienti. Infine, la Commissione ha verificato il contributo proprio del beneficiario ai costi di ristrutturazione e analizzato il lato commerciale del piano di ristrutturazione. Quest’ultimo implica alcuni rischi, tuttavia sembra fattibile e pertanto in grado di ripristinare la redditività a lungo termine. Chemische Werke Piesteritz GmbH (Germania) [196] 366. Il 2 marzo, la Commissione ha terminato un’indagine della durata di tre anni in merito alle misure concesse a Chemische Werke Piesteritz (CWP), un’impresa produttrice di acido fosforico e di fosfati situata nel Land di Sachsen-Anhalt, Germania. La Commissione ha concluso che l’importo di 6,7 milioni di euro forniti alla società nel 1997 e 1998 per la ristrutturazione di tale impresa costituivano un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune e ne ha ordinato il recupero. La Commissione ha riscontrato che il piano di ristrutturazione 1996 per CWP non era efficace. La decisione ha fatto seguito a una sentenza del Tribunale di primo grado del 2001, in cui il Tribunale aveva annullato la decisione iniziale della Commissione del 1997 che approvava l’aiuto. Euromoteurs[197] ed Ernault[198] (Francia) 367. Il 19 gennaio, la Commissione ha avviato un’indagine formale in merito all’aiuto alla ristrutturazione per Euromoteurs, un’impresa francese produttrice di motori e il 6 settembre ha avviato un’indagine formale in merito all’aiuto alla ristrutturazione per Ernault, un’impresa francese produttrice di macchine utensili (strisce di legno). Entrambe le società hanno registrato un significativo calo delle vendite nel corso del tempo mentre Euromoteurs soffriva anche di eccesso di capacità. La Commissione ha espresso dubbi sul fatto che il piano di ristrutturazione possa ripristinare la redditività delle imprese, che l’aiuto sia limitato al minimo necessario e che siano state evitate distorsioni indebite della concorrenza. Nel caso di Euromoteurs, la Commissione si anche chiesta se la società abbia ricevuto aiuti illegali e incompatibili, a norma del regime francese “ article 44 septies du Code des Impôts ”[199], non ancora restituiti. Imprimerie Nationale (Francia) [200] 368. Il 20 luglio, la Commissione ha approvato l’aiuto alla ristrutturazione di 197 milioni di euro concessi a Imprimerie Nationale (IN), una società di proprietà dello Stato attiva nel settore della stampa. Pur godendo del monopolio legale per alcuni documenti fiduciari ufficiali, IN era attiva anche su vari mercati competitivi, tra cui, in particolare, la stampa continua, la stampa mediante rotativa e la stampa su foglio. La società ha riscontrato difficoltà in conseguenza della fase discendente del settore della stampa a partire dal 2001. Nel febbraio 2004, la Commissione ha autorizzato l’aiuto di salvataggio per IN a condizione che le autorità francesi presentassero un piano di ristrutturazione entro sei mesi. 369. L’aiuto stato autorizzato in cambio di misure compensative significative, al fine di limitare qualsiasi effetto collaterale sui concorrenti di IN. In particolare, era fondamentale evitare il rischio che tale aiuto potesse aggravare la restrizione della concorrenza derivante dal monopolio legale concesso a IN sul mercato fiduciario. Di conseguenza, le autorità francesi hanno proposto rimedi adeguati, tra cui un elenco esauriente dei prodotti coperti dal monopolio e, al fine di eliminare qualsiasi rischio di sovvenzione incrociata,la separazione legale delle attività in monopolio dalle attività concorrenziali della società entro il 1 luglio 2007. Prima di questa separazione, un esperto indipendente sarà incaricato di esaminare i conti e le modalità di allocazione dei costi di IN e di confermare che non si sia verificata alcuna sovvenzione incrociata. 370. Il piano di ristrutturazione presentato dalle autorità francesi dovrebbe consentire a IN di concentrarsi nuovamente sulle sue attività tradizionali, ossia la stampa ufficiale (per i mercati della stampa dei documenti fiduciari e della stampa continua). Inoltre, il piano di ristrutturazione prevede il ritiro completo da alcune importanti attività commerciali quali la stampa rotativa, la stampa su foglio, i cataloghi per le vendite per corrispondenza e le pubblicazioni tecniche. Inoltre, implica la riorganizzazione e la razionalizzazione delle restanti risorse della società. Un programma di riduzione del personale consentirà di diminuire di due terzi la forza lavoro. Entro il 2008 dovrebbe essere ripristinata la redditività aziendale. Di conseguenza, la Commissione ha considerato che il piano di ristrutturazione suscettibile di ripristinare la redditività a lungo termine della società e ha concluso che l’aiuto limitato al minimo necessario per ripristinare la situazione finanziaria della società e non distorce la concorrenza in maniera indebita. Pertanto l’aiuto stato dichiarato compatibile con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1999. British Energy plc (Regno Unito) [201] 371. Il 22 settembre 2004, la Commissione ha autorizzato l’aiuto alla ristrutturazione che il governo del Regno Unito aveva destinato a British Energy plc (BE) e ha imposto tre condizioni per tale autorizzazione. 372. Il 7 marzo 2003 le autorità del Regno Unito avevano notificato un piano di ristrutturazione a favore di BE. Il piano mirava a restaurare la redditività a lungo termine di BE. BE aveva incontrato difficoltà finanziarie a partire dal settembre 2002, principalmente a causa di un forte calo dei prezzi all’ingrosso per l’elettricità in seguito all’introduzione di nuovi accordi per gli scambi energetici in Inghilterra e nel Galles. 373. Il 23 luglio 2003, la Commissione ha avviato un’indagine approfondita mirante a valutare se il piano era compatibile con le regole comunitarie sugli aiuti di Stato. Durante questa indagine, la Commissione ha ricevuto osservazioni dal Regno Unito e da BE, ma anche da più di venti parti interessate. Molti interessati hanno sottolineato l’importanza dell’esistenza di BE come fonte di energia elettrica di base. Tuttavia, numerosi concorrenti hanno espresso preoccupazioni riguardo al fatto che la società possa utilizzare gli aiuti per scopi diversi dal soddisfacimento di oneri nucleari storici, come, ad esempio, realizzare nuovi investimenti in impianti energetici più efficienti o conquistare quote di mercato in modo aggressivo offrendo prezzi eccezionalmente bassi nei segmenti più remunerativi del mercato. 374. Dopo avere analizzato tutte le informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che gli aiuti potevano essere considerati compatibili con le regole dell’UE. In particolare, la Commissione ha riscontrato che il finanziamento di oneri nucleari da parte del governo del Regno Unito compatibile con le disposizioni degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato al salvataggio e alla ristrutturazione del 1999. Ha riscontrato inoltre che la rinegoziazione degli accordi di fornitura di combustibile a BE e di gestione del carburante di scarto con BNFL erano conformi alle condizioni di mercato. 375. Al fine di assicurare che le preoccupazioni sollevate dai concorrenti di BE non si materializzassero, la Commissione ha deciso di imporre tre condizioni all’autorizzazione dell’aiuto. In primo luogo, British Energy dovrà procedere ad un una separazione legale tra le attività di produzione di energia nucleare, di energia non nucleare e le attività di commercializzazione. I sussidi incrociati tra le varie attività saranno vietati. Tutti gli aiuti dovranno essere diretti solo alla succursale di produzione dell’energia nucleare. In secondo luogo, per sei anni sarà fatto divieto alla società di aumentare la propria capacità produttiva. Tuttavia, l’elettricità prodotta dalle fonti di energia rinnovabili esclusa da tale divieto, poiché l’aumento della quota di mercato di questo tipo di energia favorito dall’UE. In terzo luogo, sarà vietato per sei anni offrire prezzi inferiori ai prezzi di mercato all’ingrosso ai clienti commerciali diretti. Le tre condizioni, che si rafforzano reciprocamente in ampia misura, assicurano che BE non trasferisca gli aiuti ricevuti dallo Stato utilizzandoli per scopi diversi dal finanziamento degli oneri nucleari. Gruppo Biria (Germania) [202] 376. Il 20 ottobre, la Commissione ha avviato un’indagine formale rispetto alle due garanzie concesse a favore di società del gruppo Biria, una società tedesca produttrice di biciclette, nel 2003 e nel 2004, oltre che in merito alla partecipazione pubblica in un’altra società del gruppo nel 2001. La Commissione aveva espresso dubbi sul fatto che le due garanzie fossero state concesse in linea con un regime di aiuti regionali approvato, come sostenuto dalla Germania. La Commissione ha considerato che le società fossero in difficoltà al momento della concessione delle garanzie e ha nutrito dubbi sul fatto che fossero soddisfatte le condizioni per l'aiuto alla ristrutturazione. Per quanto riguarda la partecipazione pubblica, la Commissione – considerando la difficile situazione finanziaria della società – dubita che quest’ultima sia conforme al principio dell’investitore privato, come sostenuto dalla Germania. Konas (Slovacchia) [203] 377. Il 9 novembre, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE rispetto a una remissione da parte dell’autorità fiscale slovacca del debito fiscale di Konas s.r.o. nell’ambito di un cosiddetto accordo con i creditori. Il caso ricorada quello di Frucona, Slovacchia, per il quale la Commissione ha avviato l’indagine formale conformemente al principio del credito privato. La Commissione ha dapprima concluso che la remissione dell’imposta costituisce un aiuto di Stato. Vari fattori hanno portato la Commissione ha concludere che l’agenzia delle entrate non aveva agito in qualità di creditore privato diligente (titoli disponibili ma non utilizzati, mancato utilizzo di prerogative di un creditore separato, continua assenza di rispetto degli obblighi d’imposta dovuti). La Commissione, applicando gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1999, ha quindi espresso dubbi sulla compatibilità dell’aiuto. In particolare, la Commissione ha espresso la preoccupazione di sapere se il beneficiario aveva presentato o meno un piano di ristrutturazione autentico. In questo contesto, la Commissione ha notato che, sebbene alcune condizioni per l’autorizzazione dell’aiuto di ristrutturazione possano essere meno rigorose nel caso di una PMI in una regione assistita, gli Stati membri non sono tuttavia esenti dall’obbligo di condizionare l’aiuto alla ristrutturazione all’attuazione di un piano di ristrutturazione che sia debitamente monitorato. Pacchetto di aiuti a favore di MG Rover (Regno Unito) [204] 378. In seguito al dissesto di MG Rover (si veda la precedente sezione 1.1. sugli aiuti al salvataggio) e alla crisi nella sua catena di fornitura, le autorità del Regno Unito hanno proposto delle azioni al fine di orientare il programma dei fondi strutturali su priorità direttamente correlate alla creazione e alla tutela dei posti di lavoro e all’aumento del PIL, mediante la ristrutturazione di aziende manifatturiere a elevato valore aggiunto. La dotazione complessiva delle proposte del Regno Unito ammontava a circa 87 milioni di sterline. Tra le misure proposte e messe in atto compresa il sostegno alla consulenza per aiutare le PMI nella catena di fornitura di Rover, il sostegno per la creazione di un fondo di prestiti a breve termine e di un fondo di garanzia di prestiti, la creazione di un regime di supporto del reddito, che verrebbe utilizzato come un incentivo per i datori di lavoro che attualmente ricercano operai specializzati e la creazione di un fondo per prestiti del Fondo sociale europeo, allo scopo di aiutare i disoccupati sopra i 50 anni. 379. Dal punto di vista dell’aiuto di Stato, tutte le misure precedentemente menzionate sono state attuate ai sensi di regimi di aiuto precedentemente approvati, di regolamenti di esenzione per categoria per le PMI, per la formazione e l’occupazione e della regola de minimis . Di conseguenza, poiché non era necessaria la notifica preliminare alla Commissione, le autorità del Regno Unito sono state in grado di mettere in atto velocemente tali misure in modo da affrontare la crisi. Huta Stalowa Wola S.A (Polonia) [205] 380. In data 23 novembre, la Commissione ha avviato un’indagine formale sugli aiuti di ristrutturazione concessi a Huta Stalowa Wola S.A, una società di macchine per edilizia polacca. Secondo le autorità polacche, l’aiuto era stato concesso prima dell’adesione e non poteva essere considerato ancora applicabile dopo l’adesione. La Polonia ha notificato il caso per ragioni di sicurezza giuridica. La valutazione della Commissione ha portato alla conclusione che non tutte le misure erano state concesse prima dell’adesione. Alcune delle misure di aiuto (remissione di debiti pubblici) erano state concesse dopo l’adesione senza l’approvazione della Commissione. Chemobudowa Kraków (Polonia) [206] 381. Il 21 dicembre, la Commissione ha avviato un’indagine formale sugli aiuti di ristrutturazione per Chemobudowa Kraków, un’impresa edile polacca. Le misure di aiuto notificate consistono in un prestito di circa 2,5 milioni di euro e in un rinvio di pagamento di un debito pubblico di circa 170 000 euro. Inoltre, la Polonia ha informato la Commissione in merito a misure di aiuti di Stato concesse nel periodo agosto 2001 - agosto 2004. La Polonia sostiene che parte di tali misure siano aiuti de minimis e che le rimanenti soddisfino il principio del creditore privato, pertanto non costituiscano aiuto. Sulla base delle informazioni fornite, i servizi della Commissione hanno forti dubbi in merito alla redditività futura della società e al suo contributo alla ristrutturazione. 2. Costruzione navale Aiuti all’innovazione 382. In marzo, la Commissione ha approvato i regimi per gli aiuti all’innovazione alla costruzione navale per Germania[207], Francia[208] e Spagna[209]. Si tratta del primo regime di questo tipo dopo l’entrata in vigore, nel gennaio 2004, della nuova disciplina sugli aiuti in favore della costruzione navale[210]. Tutti i regimi precedentemente menzionati seguono una struttura simile rispetto all’idoneità dei beneficiari e dei progetti, ai costi ammissibili e ai requisiti procedurali (ad esempio, il progetto innovativo viene valutato da un esperto indipendente competente nel settore della costruzione navale). Le condizioni dettagliate della disciplina comunitaria sugli aiuti all’innovazione sono il risultato di una stretta cooperazione tra la Commissione e l’industria europea. 383. L’aiuto all’innovazione può essere concesso alle società attive nel settore della costruzione, riparazione e conversione di navi a sostegno dell’applicazione industriale di prodotti e processi la cui attuazione comporta un rischio di insuccesso dal punto di vista tecnologico o industriale e che sono tecnologicamente nuovi o rappresentano un miglioramento sostanziale rispetto allo stato della tecnica nel settore della costruzione navale all’interno dell’UE. 384. Il regime tedesco fornisce una dotazione di circa 27 milioni di euro in totale per il periodo 2005-2008. Il regime francese dispone di una dotazione annuale di 25 milioni di euro. Entrambi scadranno al massimo sei anni dopo l'approvazione da parte della Commissione. Il regime spagnolo scadrà il 31 dicembre 2006. Oltre agli aiuti all’innovazione, quest’ultimo consente aiuti alle società di costruzione navale per investimenti regionali e per ricerca e sviluppo. Per tutti i tipi di aiuti, la dotazione complessiva del regime ammonta a circa 20 milioni di euro all’anno. Meccanismo di difesa temporaneo 385. Come parte della risposta alle pratiche di costruzione navale sleali coreane, nel 2002 il Consiglio ha adottato un meccanismo di difesa temporaneo (MDF) per la costruzione navale come misura eccezionale e temporanea[211]. Il meccanismo, che scadeva inizialmente il 31 marzo 2004, stato esteso dal Consiglio fino al 31 marzo 2005. 386. Sulla base di questo meccanismo, in gennaio e febbraio, la Commissione ha approvato i regimi di aiuto nazionali in Germania[212], Finlandia[213] e Polonia[214]. Nell’ambito di tali regimi, i contratti finali per la produzione di navi porta container, navi cisterna, e navi per il trasporto di gas naturale liquefatto e di prodotti chimici conclusi entro il 31 marzo 2005 possono ottenere un sostegno diretto sino a un massimo del 6% del valore contrattuale antecedente all’aiuto, se stato dimostrato concretamente che per quel contratto c’era stata concorrenza da parte di un cantiere navale della Corea del Sud che offriva un prezzo minore. Questi regimi, oltre agli altri regimi MDF approvati in passato dalla Commissione, sono scaduti il 31 marzo. Limite di consegna di tre anni 387. Nel 2005, la Commissione ha approvato due richieste per l’estensione del limite di tre anni imposto come condizione per ricevere aiuti al funzionamento relativi al contratto per navi ai sensi del regolamento (CE) n. 1540/1998 del Consiglio, che stabilisce nuove regole sugli aiuti per la costruzione navale[215]. In un caso greco[216], stato dimostrato che il ritardo nel programma operativo di Neorion Shipyards S.A. era fondamentale e giustificabile e che era stato causato da circostanze eccezionali e imprevedibili esterne alla società (gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti e le guerre in Afghanistan e in Iraq hanno determinato un calo delle prenotazioni di passeggeri per le crociere di lusso). La Commissione era ulteriormente soddisfatta del fatto che l’estensione della scadenza era di durata ragionevole. In un caso portoghese[217], l’estensione a favore di Estaleiros Navais de Viana do Castelo S.A. era stata approvata sulla base della complessità tecnica dell’imbarcazione (ad esempio, ritardi dovuti alla necessità di implementare nuovi standard per la lavorazione dell’acciaio, conformemente alle richieste del proprietario della nave). Aiuti allo sviluppo 388. In linea con la disciplina comunitaria sugli aiuti alla costruzione navale, in data 2 febbraio, la Commissione ha autorizzato gli aiuti allo sviluppo concessi dai Paesi Bassi a BV Scheepswerf Damen Gorinchem per la costruzione, da un lato, di due rimorchiatori per il Ghana[218] e, dall’altro, di tre imbarcazioni per “ricerca e salvataggio” per il Vietnam[219]. Inoltre, il 16 marzo e il 9 novembre sono stati autorizzati due progetti di sviluppo per la Spagna: la costruzione presso Astilleros de Huelva, S.A. di un rimorchiatore per il Bangladesh[220] e la costruzione presso Astilleros Zamacona S.A. di un rimorchiatore per la Mauritania[221]. 389. Tra le altre condizioni, gli aiuti concessi come assistenza allo sviluppo di un paese in via di sviluppo devono avere un chiaro contenuto di sviluppo, peri essere compatibili con il mercato comune. In tutti i casi precedentemente menzionati, la Commissione stata soddisfatta del fatto che le navi fornite fossero dotate di tecnologia d’avanguardia, che le rendeva adatte a operazioni quali ormeggio di navi a grande tonnellaggio, assistenza a navi in difficoltà, spegnimento di incendi o prevenzione di disastri naturali. Regimi di garanzia del finanziamento delle navi 390. La Commissione ha confermato la prassi relativa al trattamento dei regimi di garanzia del finanziamento di navi. In aprile, ha vietato un regime italiano[222] e in luglio ha autorizzato un regime nei Paesi Bassi[223], considerando che non comportasse la concessione di aiuti. Il divieto del regime di aiuti italiano ha reiterato la rigida applicazione da parte della Commissione delle regole di concorrenza nel settore della costruzione navale. Il funzionamento di questo regime di garanzia avrebbe avuto un effetto negativo significativo sui cantieri navali europei concorrenti, perché non imponeva un premio adeguato e non implicava alcuna differenziazione dei rischi adeguata. 391. Le due decisioni sono basate sull'approvazione fornita dalla Commissione nell’anno 2003 di un regime tedesco per garanzie di finanziamento di navi[224]. Quest’ultimo costituisce una applicazione adeguata della comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di garanzie[225], in quanto prevede premi adeguati e differenziati in base al rischio. Cantieri navali polacchi 392. In data 1 giugno, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, rispetto agli aiuti alla ristrutturazione concessi ai principali cantieri navali polacchi a Gdynia, Gdansk[226] e Szczecin[227]. I cantieri navali hanno avviato tutti la ristrutturazione nel 2002 e hanno ricevutoil sostegno di diverse autorità polacche, sia a livello centrale che locale. Poiché il processo di ristrutturazione era stato adottato in parte prima dell’adesione della Polonia all’UE, il 1 maggio 2004, la Commissione ha dovuto determinare innanzitutto la propria giurisdizione rispetto a questi casi. In base al trattato CE o al trattato di adesione, la Commissione non ha la facoltà di indagare o ordinare il recupero di un aiuto concesso prima dell’adesione e non applicabile dopo l’adesione (il cosiddetto “aiuto passato”). 393. Le misure rispetto alle quali la Commissione non competente ad agire costituiscono un aiuto passato, che non può essere recuperato dal beneficiario in base a una decisione della Commissione. Tale aiuto sarà tuttavia tenuto in considerazione nella valutazione della compatibilità finale, in particolare nel contesto del criterio secondo cui l’aiuto deve essere limitato al minimo necessario per il ripristino della redditività della società. Le altre misure costituiscono un aiuto nuovo. 394. La Commissione ha sollevato dubbi in merito alla compatibilità di questo aiuto con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato del 1999 per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, che si applica ai casi in questione. Più precisamente, la Commissione ha dubitato che la ristrutturazione intrapresa fosse in grado di ripristinare la redditività a lungo termine dei cantieri navali, poiché consisteva principalmente in una ristrutturazione del debito e sostegno della liquidità. Inoltre, la Commissione ha dubitato che fossero state intraprese riduzioni di capacità adeguate a compensare la distorsione della concorrenza e che il contributo alle attività di ristrutturazione dei beneficiari stessi o di fonti private esterne fossero sufficienti a indicare la fiducia del mercato nella ristrutturazione in corso. 3. Acciaio 395. La Commissione ha adottato diverse decisioni riguardanti la ristrutturazione del settore dell’acciaio nei nuovi Stati membri. Mentre gli aiuti alla ristrutturazione nel settore dell’acciaio sono in genere vietati ai sensi delle norme CE, due protocolli del trattato di adesione sulla ristrutturazione del settore dell’acciaio ceco (n. 2) e polacco (n. 8), concedono una deroga alla norma. I protocolli consentono aiuti di Stato alla ristrutturazione sulla base di un piano di ristrutturazione nazionale, che dovrebbe ripristinare la redditività dei produttori di acciaio entro il 2006. L’attuazione del piano monitorata dalla Commissione[228]. Huta Czestochowa (Polonia) 396. Nella decisione del 5 luglio[229], la Commissione ha stabilito che la ristrutturazione di Huta Czestochowa, il secondo maggior produttore di acciaio della Polonia, non implicava un aiuto di Stato, aprendo pertanto la strada alla vendita della società. La vendita fa parte della ristrutturazione e serve a pagare i creditori della società. La Commissione aveva avviato un’indagine, in quanto la ristrutturazione della società richiedeva una remissione del debito significativa, tra l’altro, da parte dei creditori pubblici, sebbene la società non potesse ricevere aiuti di Stato, conformemente al protocollo sull’acciaio precedentemente menzionato. Sulla base di una valutazione dettagliata di tutte le richieste e di tutte le rinunce al recupero del debito, la Commissione ha concluso che la remissione dei debiti nei confronti dei creditori pubblici era conforme ad un comportamento normale di mercato e pertanto non comportava un aiuto di Stato. Tuttavia, la Commissione ha deciso anche che l’aiuto alla ristrutturazione di 4 milioni di euro precedentemente concesso alla società illegale e deve essere recuperato. 397. In questo caso, la Commissione ha sviluppato ulteriormente l’applicazione del test del creditore privato. La società aveva pianificato una ristrutturazione completa nel 2003 che includeva una remissione parziale del debito di creditori pubblici e privati. Tuttavia, secondo giurisprudenza costante, qualorai un debitore in difficoltà economiche propone di ripianificare il debito al fine di evitare la liquidazione, ogni creditore pubblico deve quantomeno bilanciare con attenzione il vantaggio insito nell’ottenere l’importo offerto in base al piano di ristrutturazione e la somma che potrebbe essere recuperata in seguito alla possibile liquidazione dell’impresa[230]. Se la liquidazione comporta un rimborso del debito più elevato rispetto alla ristrutturazione, la rinuncia a recuperare il debito da parte dei creditori pubblici costituirà un aiuto di Stato. La decisione stabilisce che tale valutazione puó basarsi su uno scenario realistico di liquidazione che tenga conto del fatto che i procedimenti liquidatori richiedono maggiore tempo e sono più costosi rispetto alla ristrutturazione. Su questa base e in seguito a una valutazione dettagliata di tutte le richieste e di tutte le rinunce di recupero del debito la Commissione ha concluso che la remissione dei debiti pubblici era compatibile con un comportamento normale di mercato e pertanto non consisteva in un aiuto di Stato. Due decisioni riguardanti gli emendamenti ai piani di ristrutturazione nazionali 398. La Commissione ha adottato due decisioni finalizzate ad accettare una modifica della ristrutturazione del settore dell’acciaio in corso nei nuovi Stati membri, Polonia e Repubblica ceca. La prima decisione ha riguardato il produttore di acciaio ceco Válcovny Plechu Frýdek-Místek[231] e la seconda Mittal Steel Poland[232], il più importante produttore di acciaio in Polonia. 4. Radiodiffusione pubblica, banda larga, settore cinematografico Banda larga 399. Sulla base delle prime decisioni riguardanti il sostegno pubblico per la banda larga adottate nel 2004, la Commissione ha approvato una serie di progetti che comportanoun finanziamento pubblico per l’infrastruttura e i servizi a banda larga. I progetti avviati nel Regno Unito[233], in Spagna[234] e in Austria[235] mirano a fornire servizi a banda larga in zone rurali e remote in cui tali servizi non erano disponibili. Il sostegno dello Stato aiuterà a superare la disparità tra regioni che hanno accesso alla connessione Internet veloce e quelle che non vi hanno accesso, di conseguenza, in linea con le politiche dell'UE[236]. In questi casi, la Commissione ha considerato che, sebbene si trattasse di aiuto di Stato, le autorità nazionali hanno fornito la prova della necessità dell’intervento, che stato implementato in modo proporzionato, includendo numerose garanzie. Pertanto, la Commissione giunta alla conclusione che questi aiuti di Stato non distorcono la concorrenza in misura contraria all’interesse comune e sono quindi compatibili conformemente all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Occorre sottolineare che l’uso di procedure di gara d’appalto aperte e non discriminatorie ha rivestito un ruolo importante nell’escludere la sovracompensazione e nel garantire un risultato proporzionato. 400. In un caso francese riguardante il finanziamento di un’infrastruttura aperta di banda larga nel Limousin[237], le autorità regionali hanno sostenuto l’installazione di una infrastruttura aperta e di un servizio all’ingrosso in un’area geografica in cui la copertura e le offerte di servizi erano ritenute insoddisfacenti. La Commissione ha accettato il fatto che la misura soddisfacesse la definizione di un servizio di interesse economico generale e poiché i criteri stabiliti dalla Corte di giustizia nella sua sentenza Altmark[238] erano stati rispettati, il finanziamento di Stato in questione non costituisce aiuto di Stato. Un ricorso contro questa decisione stato presentato da UPC France dinanzi il Tribunale di primo grado[239]. 401. Il 20 ottobre, la Commissione ha avviato un procedimento d’indagine formale per valutare se il finanziamento pubblico per una rete in fibra ottica nella città olandese di Appingedam fosse conforme alle norme UE sugli aiuti di Stato[240]. Questa stata la prima volta in cui la Commissione ha avviato un procedimento d’indagine formale in merito al sostegno pubblico per lo sviluppo della banda larga in seguito ai dubbi riguardanti la compatibilità della misura. Il risultato del caso suscettibile di influire su progetti analoghi in tutta Europa. Televisione digitale terrestre (DVB-T) (Austria e Germania) 402. Il passaggio dalla radiodiffusione analogica alla radiodiffusione digitale (‘digital switchover’) presenta vantaggi significativi in termini di utilizzo più efficiente dello spettro radio e di accresciuta possibilità di trasmissione. Ció condurrà a servizi nuovi e di migliore qualità, nonché ad una più ampia varietà di scelta per l’utenza, contribuendo in tal modo agli obiettivi dell’agenda di Lisbona. Numerosi Stati membri hanno avviato programmi di sostegno per il passaggio alla radiodiffusione digitale. 403. Il 16 marzo, la Commissione ha emesso la prima decisione in merito al sostegno di Stato per la radiodiffusione digitale, riguardante Austrian Digitalisierungsfonds[241]. La Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni dopo che la misura era stata sostanzialmente modificata dalle autorità austriache durante il processo di notifica. Le modifiche hanno assicurato la compatibilità della misura con il principio della neutralità tecnologica, ossia, nella fattispecie, essa non favorisce in modo non necessario e ingiustificato la piattaforma digitale terrestre (DVB-T) rispetto alle piattaforme televisive concorrenti. La misura comprendeva diverse sottomisure: sostegno finanziario per progetti pilota e attività di ricerca riguardanti la trasmissione televisiva digitale, incentivi finanziari per i consumatori per l’acquisto di ricevitori digitali, sovvenzioni alle imprese per sviluppare servizi digitali innovativi e sovvenzioni agli enti di radiodiffusione per compensare i costi di trasmissione aggiuntivi durante la radiodiffusione in parallelo di trasmissioni analogiche e digitali (“fase simulcast”). 404. Il 9 novembre, la Commissione ha emesso una decisione finale negativa riguardante le sovvenzioni a favore di DVB-T nel Land tedesco di Berlino-Brandenburgo[242]. La Commissione ha deciso che le sovvenzioni del valore di 4 milioni di euro concesse agli enti di radiodiffusione commerciali per l’utilizzo della rete DVB-T sono incompatibili con il mercato comune e ha ordinato il recupero della percentuale di aiuto che era già stata corrisposta agli enti di radiodiffusione (circa la metà del totale). 405. Senza inviare una notifica alla Commissione, l’autorità dei media di Berlino-Brandenburgo (‘Mabb’) aveva concesso la sovvenzione agli enti di radiodiffusione commerciali, ad esempio RTL e ProSiebenSat.1, per compensare parte dei loro costi di trasmissione tramite la rete DVB-T, lanciata nel novembre 2002. In contropartita, gli enti di radiodiffusione avevano accettato di utilizzare la rete DVB-T concessa in licenza alla società T-Systems per almeno cinque anni. In seguito alle denunce presentate dagli operatori di televisione via cavo, la Commissione aveva avviato un'indagine formale nel luglio 2004. A seguito dell’indagine, la Commissione ha concluso che le sovvenzioni di Mabb violano le norme sugli aiuti di Stato del trattato CE. Tali aiuti non sono basati su alcun costo specifico legato al passaggio al digitale terrestre ed erano stati decisi dopo che era stato concordato detto passaggio. Diversi importi erano stati concessi senza giustificazione obiettiva agli enti di radiodiffusione, che avevano già beneficiato di licenze gratuite per la radiodiffusione digitale che consentivano una maggiore capacità di trasmissione a minor costo per canale. Inoltre, le sovvenzioni favorivano indirettamente la rete DVB-T rispetto alle piattaforme televisive concorrenti, quali la TV via cavo o satellite, in spregio al principio della neutralità tecnologica. 406. Nella decisione, la Commissione ha riconosciuto che il passaggio al digitale potrebbe essere ritardato se lasciato interamente alle forze del mercato e che l’intervento pubblico potrebbe essere vantaggioso. Spetta agli Stati membri dimostrare che l’aiuto costituisce lo strumento più adeguato, che limitato al minimo necessario e che non produce distorsioni indebite della concorrenza. Nel caso di Berlino-Brandenburgo nessuna di tali condizioni era soddisfatta. La Commissione ha riconosciuto l’esistenza di alcune carenze del mercato, tuttavia non ha ritenuto che l’aiuto fosse lo strumento necessario o comunque più appropriato a risolvere tali problemi. Contro tale decisione hanno fatto ricorso la Germania, FAB Fernsehen aus Berlin e Medienanstalt Berlin-Brandenburgo. Decodificatori digitali (Italia) 407. In data 21 dicembre, la Commissione ha avviato un’indagine formale in merito agli aiuti per i decodificatori digitali concessi dall’Italia nel periodo 2004-2005. Queste misure forniscono sovvenzioni pubbliche per oltre 200 milioni di euro agli acquirenti di decodificatori che ricevono programmi tramite la tecnologia digitale terrestre. 408. Mentre la Commissione incoraggia il passaggio alla TV digitale e tiene in considerazione l’interoperabilità, il sostegno di Stato deve evitare inutili distorsioni della concorrenza tra piattaforme terrestri, satellitari e via cavo. In questo caso, gli aiuti non erano tecnologicamente neutrali, dal momento che non erano disponibili per i decodificatori per trasmissioni via satellite. Di conseguenza, la concorrenza potrebbe essere stata distorta, in particolare sul mercato delle pay-TV, dove stato agevolato l’ingresso degli operatori di radiodiffusione digitale terrestre. 409. Oltre alle questioni del passaggio alla televisione digitale e della neutralità tecnologica, la decisione tratta anche dell’applicabilità della deroga all’articolo 87, paragrafo 2, lettera a) per le misure che non hanno un carattere sociale e della qualifica quali aiuti di Stato di vantaggi concessi indirettamente alle imprese. Regimi di canoni di abbonamento 410. Al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione degli enti pubblici di radiodiffusione in Francia, Italia e Spagna concorrono i canoni di abbonamento. Tali canoni costituiscono un aiuto esistente, giacché esistevano prima dell’entrata in vigore del trattato di Roma e le loro caratteristiche essenziali sono rimaste immutate da allora. 411. Nell’ambito di procedure relative ad aiuti esistenti, volte a preservare la perdurante compatibilità del regime di finanziamento attraverso il canone di abbonamento in vigore in questi paesi, la Commissione ha formalmente raccomandato misure adeguate[243], che sono state accettate da tutti e tre i paesi. Tali raccomandazioni mirao a garantire l’applicazione dei seguenti principi: gli enti di radiodiffusione pubblici e privati devono competere su un piano di parità sui mercati commerciali come quello della pubblicità televisiva; il finanziamento degli enti pubblici di radiodiffusione non deve superare il minimo strettamente necessario ad assicurare l’adeguata esecuzione del servizio pubblico di radiodiffusione, non deve arrecare indebitamente beneficio ad attività commerciali (sussidi incrociati) e deve essere trasparente. Inoltre, nel caso della Spagna, le autorità nazionali si sono impegnate a eliminare per il futuro la garanzia di Stato illimitata a beneficio dell’ente di radiodiffusione pubblico. In considerazione degli impegni assunti dai tre Stati membri, la Commissione ha chiuso i tre casi. Richiesta di informazioni sugli aiuti esistenti 412. Il 3 marzo, la Commissione ha richiesto chiarimenti[244] a Germania, Irlanda e Paesi Bassi in merito al ruolo e al finanziamento degli enti pubblici di radiodiffusione. Dopo avere esaminato diverse denunce, il parere preliminare espresso dalla Commissione stato che il sistema di finanziamento corrente in questi Stati membri non più in linea con le norme UE, le quali richiedono agli Stati membri di non concedere aiuti suscettibili di causare distorsione della concorrenza (articolo 88 del trattato CE). 413. Queste indagini rispecchiano l’approccio generale della Commissione volto ad assicurare la trasparenza necessaria a valutare la proporzionalità del finanziamento statale e ad evitare la concessione di sussidi incrociati alle attività non correlate alle funzioni di servizio pubblico, come enunciato nella comunicazione della Commissione relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione del 2001[245]. Le indagini non mettono in dubbio la prerogativa degli Stati membri di organizzare e finanziare gli enti di radiodiffusione di servizio pubblico, come riconosciuto nel protocollo del trattato di Amsterdam sulla radiodiffusione di servizio pubblico. 414. In linea con l’approccio adottato nelle precedenti indagini in merito a regimi di finanziamento analoghi in Francia, Italia, Spagna e Portogallo, la Commissione ha richiesto a Germania, Irlanda e Paesi Bassi di attuare gli stessi principi: chiara definizione della missione di servizio pubblico, contabilità separata, che distingua tra servizio pubblico ed altre attività e meccanismi atti ad evitare la sovracompensazione delle attività di servizio pubblico. Gli Stati membri devono peraltro far sí che le attività commerciali degli enti di radiodiffusione pubblici siano in linea con i principi di mercato. Infine, dovrebbe essere istituita un’autorità indipendente (nazionale) che verifichi il rispetto di tali norme. 415. Le denunce in Germania e nei Paesi Bassi hanno inoltre sollevato nuove questioni, quali il finanziamento delle attività online degli enti di radiodiffusione pubblica. La Commissione non mette in discussione il fatto che le emittenti pubbliche possano fornire servizi online come parte integrante del servizio pubblico da loro offerto. Tuttavia, la portata di tali attività online nonché il loro eventuale finanziamento pubblico non dovrebbero essere stabilite dalle stesse emittenti pubbliche, ma dallo Stato membro in questione, per assicurare che vengano inclusi solo i servizi che rispondono alle esigenze democratiche, sociali e culturali delle trasmissioni tradizionali. 416. I tre Stati membri hanno presentato le prime osservazioni su questi pareri preliminari. La Commissione ha iniziato a discutere con gli Stati membri interessati le modifiche ai sistemi di radiodiffusione nazionali necessarie a chiarire il ruolo e il finanziamento delle emittenti pubbliche. Se gli Stati membri adotteranno tali misure, la Commissione chiuderà formalmente i casi. Finanziamento di un nuovo canale francese di notizie internazionali [246] 417. Il 7 giugno, la Commissione ha approvato, ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, il finanziamento del nuovo canale di notizie internazionali avviato dalle autorità francesi. Queste ultime avevano cercato di dimostrare, attraverso uno studio dettagliato, che il progetto rispettavai criteri enunciati nella sentenza Altmark della Corte di giustizia delle Comunità europee e che, pertanto, non costituiva aiuto di Stato. La Commissione ha concluso che i risultati dello studio non erano sufficientemente convincenti. In particolare, la Commissione ha preso in considerazione il fatto che non esistevano parametri adeguati per la valutazione dei costi previsti per i nuovi canali. Di conseguenza, non stato possibile concludere che le previsioni di bilancio rispecchiassero i costi di una società ben gestita e dotata di rattrezzature sufficienti. 418. La Commissione ha pertanto concluso che il finanziamento del progetto implicava un aiuto di Stato. Tuttavia, ha ritenuto che il progetto offrisse garanzie sufficienti di conformità ai principi enunciati nell’articolo 86, paragrafo 2. A questo proposito, la Commissione ha dovuto tenere in considerazione la specificità del progetto, ossia il fatto che le società capogruppo del nuovo canale sarebbero l’ente radiotelevisivo di servizio pubblico francese, France Télévision e la principale emittente commerciale francese, TF1. In particolare, il progetto include regole dettagliate qualora il canale televisivo ottenga un profitto, miranti ad evitare che le società capogruppo ottengano indebitamente una quota di tale profitto. La Commissione stata inoltre soddisfatta delle misure contenute nel progetto contro il rischio che il canale non adotti un comportamento conforme alle normali condizioni di mercato nell’ambito delle attività commerciali (ad esempio, pubblicità) e nei confronti dei suoi azionisti. 5. ATTIVITÀ BANCARIE Hessicher Investitionsfonds (Germania) [247] 419. In data 6 settembre, la Commissione ha autorizzato il trasferimento, sotto forma di conferimento tacito, del Fondo di investimento dell’Assia (un fondo speciale del Land Hessen) alla Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), una banca pubblica regionale tedesca. Il trasferimento non ha originato un apporto di liquidità o un afflusso di reddito nei confronti di Helaba, ciononostante il trasferimento del fondo comporta un rafforzamento della base di capitale di Helaba. La Commissione ha concluso che la remunerazione concordata dal Land Hessen a compenso dei beni trasferiti corrisponde al normale ricavo sull’investimento che un investitore privato avrebbe richiesto. La transazione non costituisce pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. Aumento di capitale in due banche tedesche 420. In data 6 settembre la Commissione ha autorizzato aumenti di capitale per un totale di 1,2 miliardi di euro da parte degli azionisti pubblici a favore delle Landesbanks tedesche HSH Nordbank[248] (556 milioni di euro) e BayernLB[249] (640 milioni di euro). Tali aumenti di capitale miravano a rafforzare la dotazione di capitale delle due Landesbanks. Gli aumenti sono stati effettuati dopo l’abolizione del meccanismo di garanzia pubblica a favore delle Landesbanken il 18 luglio e successivamente al rimborso dell’aiuto di Stato da parte di HSH e BayernLB (e di cinque altre Landesbanken) considerato illecito e incompatibile con la decisione della Commissione del 20 ottobre 2004. La Commissione ha valutato se il capitale era stato reso disponibile in condizioni che un investitore privato considererebbe accettabili nell’erogare fondi ad un’impresa privata di tipo analogo in normali condizioni di economia di mercato (principio dell’investitore privato operante in un’economia di mercato). La Commissione giunta alla conclusione che l’utile sul capitale investito era effettivamente conforme a quanto un investitore privato potrebbe accettare e, di conseguenza, che gli investimenti non costituiscono un aiuto di Stato. 6. Aiuti regionali Aiuti regionali individuali 421. Nel corso dell’indagine di casi individuali di aiuti regionali, approvati al di fuori dei regimi e direttamente in base alle clausole del trattato CE, la Commissione tiene conto del maggior rischio di distorsione della concorrenza rispetto agli aiuti regionali basati su regimi autorizzati. In conformità a quanto previsto dalla sezione 2 delle linee direttrici relative agli aiuti di Stato a finalità regionale[250], al fine di motivare la compatibilità con il mercato comune degli aiuti regionali “ad-hoc”, l’impatto positivo sullo sviluppo della regione in questione deve evidentemente prevalere rispetto agli effetti di distorsione della concorrenza causati dagli stessi. Aiuti a finalità regionale a favore di SABIC (Paesi Bassi) [251] 422. In data 2 febbraio, la Commissione ha autorizzato un aiuto agli investimenti dell’importo di 4,2 milioni di euro a favore di SABIC, una società per la fabbricazione di prodotti chimici basata in Arabia Saudita, per aiutarla a stabilire una sede europea nei Paesi Bassi. Malgrado si tratti di un aiuto “ad-hoc”, la Commissione ha verificato che quest’ultimo compatibile con il mercato comune, in quanto le autorità olandesi hanno dimostrato che l’investimento avrebbe una ricaduta significativa sull’intera regione, tradizionalmente molto legata all’industria chimica. Il fatto che l’investimento riguardi la sede e non strutture produttive non ha modificato tale valutazione. Anche ogni altra condizione prevista dagli orientamenti relativi agli aiuti di Stato a finalità regionale stata considerata soddisfatta. Lignit Hodonín (Repubblica ceca) [252] 423. In data 20 luglio, la Commissione ha autorizzato un aiuto regionale individuale concesso a Lignit Hodonín, gestore di una miniera ceca di lignite situata in una regione assistita ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a). L’aiuto, ammontante a 155,5 milioni di CZK (5 milioni di euro) riguarda investimenti per l’apertura di nuovi depositi di lignite che permetterebbero di tutelare 350 posti di lavoro in una regione principalmente agricola, con un elevato livello di disoccupazione e di difficoltà strutturali. A causa delle particolarità legate al commercio della lignite e ai livelli di produzione, relativamente bassi, da parte di Lignit Hodonín, gli effetti distorsivi sulla concorrenza e sul commercio tra gli Stati membri appaiono, in questo caso specifico, alquanto limitati. La Commissione ha autorizzato l’aiuto “ad-hoc” in quanto compatibile con il mercato comune perché gli effetti dell’aiuto sulla coesione sociale e sullo sviluppo economico prevalgono sulle distorsioni della concorrenza. Kronoply (Germania) [253] 424. Nel 2001 la Commissione aveva approvato, in base alla disciplina multisettoriale del 1998, un aiuto all’investimento di circa 35 milioni di euro a favore degli impianti della società Kronoply per la produzione di pannelli di scaglie di legno orientate (pannelli in legno utilizzati principalmente nel settore dell’edilizia), situati nella regione tedesca del Brandeburgo,. Nel 2003, la Germania ha notificato un incremento dell’importo dell’aiuto di circa 4 milioni di euro, sostenendo che la decisione originale della Commissione era basata su informazioni non corrette in merito alle condizioni di mercato e chiedendo una nuova valutazione del mercato, nonché l’aumento dell’aiuto al massimo livello. 425. La Commissione ha avviato un’indagine formale nel 2004, esprimendo notevoli dubbi in merito alla carenza di effetto incentivante e alla necessità, in quanto l’impianto era già stato completato. Nella decisione finale del 21 settembre, la Commissione ha riaffermato la propria convinzione che l’impianto di produzione di Kronoply fosse un’operazione economica redditizia tanto che Kronoply avevacontinuato l’attività dopo l’approvazione dell’importo più basso dell’aiuto nel 2001. 426. Poiché un ulteriore aiuto non fornirebbe in questo caso alcun incentivo allo sviluppo regionale, la Commissione ha concluso che le esenzioni all’articolo 87, paragrafo 2 e paragrafo 3 non sono applicabili. Le misure di aiuto aggiuntivo notificate costituiscono quindi un aiuto al funzionamento incompatibile, che non deve essere attuato. E-Glass (Germania) [254] 427. Nel dicembre del 2003, le autorità tedesche hanno notificato, in conformità alla disciplina multisettoriale del 1998, un aiuto agli investimenti a favore di E-Glass AG, Osterweddingen, Sassonia-Anhalt (Germania), una regione assistita ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Lo scopo del progetto era costruire un nuovo impianto per la produzione di vetro float grezzo. In data 20 aprile 2004, la Commissione ha approvato il progetto di aiuto con costi ammissibili di 121 milioni di euro e un’intensità di aiuto pari al 35% lordo. 428. Le autorità tedesche hanno informato la Commissione nell’autunno del 2004 che la notifica originale conteneva informazioni errate relative ai proprietari di E-Glass. L’informazione in merito ai proprietari era stata utilizzata nella motivazione della decisione per definire i beneficiari, oltre al relativo mercato. Poiché le nuove informazioni avrebbero potuto influire sulla massima intensità di aiuto ammissibile, devono essere considerate un fattore determinante per la decisione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento di procedura[255]. La Commissione ha dovuto quindi avviare un procedimento d’indagine formale per determinare se sia necessario revocare la decisione precedente ed adottare una nuova decisione corretta. In aprile, la Commissione ha deciso di avviare un procedimento d’indagine formale e prevede una decisione finale per il primo semestre del 2006. Glunz (Germania) [256] 429. In data 25 luglio 2001, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni relativamente a un aiuto di Stato, dell’importo di 69,8 milioni di euro, concesso a Glunz AG e OSB Deutschland GmbH per la costruzione di un centro di lavorazione del legno, comprendente due impianti associati, per la produzione di pannelli di scaglie di legno orientati e di pannelli in truciolato. Il progetto di investimento situato a Nettgau, in Sassonia-Anhalt (Germania), una regione assistita ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a). La valutazione era stata effettuata in base alla disciplina multisettoriale del 1998. 430. Con la sentenza del 1 dicembre 2004, il Tribunale di primo grado ha annullato la decisione a seguito di un ricorso introdotto da un concorrente. Il motivo principale risiedeva nel fatto che la Commissione avrebbe analizzato solamente dati riguardanti l’utilizzo della capacità, senza verificare l’eventuale declino del relativo mercato in base a dati sul consumo apparente. A seguito di un’approfondita analisi, la Commissione ha deciso in data 20 luglio di avviare un procedimento d’indagine formale, in particolare alla delle difficoltà nello stabilire la massima intensità ammissibile di aiuto e i mercati rilevanti. Esenzione dall’imposta sul passaggio di proprietà di beni immobili per società immobiliari di Berlino (Germania) [257] 431. In data 23 novembre, la Commissione ha vietato l’attuazione di un regime di aiuti proposto dalle autorità tedesche e volto a esentare le società immobiliari nel bacino di occupazione di Berlino dall’imposta sul passaggio di proprietà di beni immobili in caso di concentrazioni e acquisizioni. L’obiettivo dichiarato del regime era il risanamento del mercato immobiliare nel bacino di occupazione di Berlino, mercato caratterizzato da eccesso di offerta. Poiché il regime non era rivolto alle cosiddette “sacche di povertà” caratterizzate da elevati livelli di esclusione, la Commissione ha considerato che un’esenzione fiscale estesa all’intera Berlino era sproporzionata e che la derivante distorsione della concorrenza non era giustificabile ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. Le parti del regime limitate ad altri nuovi Länder tedeschi (Brandeburgo, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt e Thüringen) erano già state approvate dalla Commissione. 432. La lotta alla deprivazione fisica e il risanamento delle aree urbane deprivate costituisce una priorità politica di crescente importanza in ambito comunitario. Di conseguenza, la Commissione ha approvato regimi di aiuto direttamente in base all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) in relazione agli obiettivi UE di coesione sociale ed economica volti alla riduzione delle disparità tra le diverse regioni. La Commissione riconosce che in molte città dell’Unione europea, comprese le più ricche, sono presenti ‘sacche di povertà’, cioè aree caratterizzate da esclusione sociale e da un ambiente fisico carente in termini di infrastrutture, alloggi e attrattive locali. Tuttavia, nel caso in questione, l’analisi della Commissione ha dimostrato che il regime proposto dalla Germania non era proporzionato all’obiettivo, in quanto tutte le società immobiliari proprietarie di immobili nel bacino di occupazione di Berlino godrebbero dei vantaggi, mentre solo alcuni distretti necessitano in effetti di risanamento. 433. Nel dicembre 2004, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni sugli aspetti del regime limitati agli altri nuovi Länder tedeschi. Il regime stato approvato in considerazione dei particolari svantaggi presenti nei nuovi Länder, del limitato grado di distorsione della concorrenza e dei previsti effetti positivi sul mercato immobiliare. Modifica delle attuali carte degli aiuti regionali della Finlandia [258] e della Grecia [259] 434. In conformità con il punto 5.6 delle linee direttrici relative agli aiuti di Stato a finalità regionale, Finlandia e Grecia hanno notificato modifiche ai tassi di intensità dell’aiuto per alcune loro regioni, dimostrando che i dati socio-economici relativi alle regioni stesse erano peggiorati a confronto con regioni simili. 435. Per quanto riguarda la Finlandia, la Commissione ha accettato un incremento dell’intensità dell’aiuto nella regione 87(3)c di Vakka-Suomi, che passa dal 16% ESN[260] al 20% ESN, e in Grecia un incremento dell’intensità dell’aiuto nelle regioni 87(3)(a) di Drama e Kavala, che passano dal 33,2% - 50% NGE al 45.5% - 50% ESN, a seconda del tipo di progetto. Queste carte modificate degli aiuti di Stato a finalità regionale rimarranno in vigore fino alla fine del 2006, quando verranno riesaminate le carte degli aiuti di Stato a finalità regionale per tutti gli Stati membri. 7. Aiuti alla ricerca e sviluppo e aiuti all’innovazione Aiuto individuale alla ricerca e sviluppo a favore di BIAL (Portogallo) [261] 436. In data 5 luglio, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito a un aiuto individuale alla ricerca e sviluppo a favore di Portela & Cª, SA (meglio conosciuta come “BIAL”), una società portoghese operante nel settore farmaceutico. 437. Il governo portoghese ha concesso un aiuto dell’importo di 45,2 milioni di euro a BIAL a sostegno di un progetto di ricerca e sviluppo di farmaci nell’area del sistema nervoso centrale. Il progetto si estende nell’arco di cinque anni (2004-2008) e consiste nello sperimentare prototipi di farmaci su animali ed esseri umani, includendo attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, da svolgersi sia in Portogallo che all’estero. 438. La Commissione ha concluso, nella fattispecie, che le fasi del progetto e i relativi costi sono in linea con i criteri previsti per la disciplina R&S , che l’intensità dell’aiuto rispetta le soglie previste e che l’aiuto ha un chiaro effetto incentivante, in particolare alla luce dei considerevoli rischi insiti in tale ambizioso programma. Aiuti R&S nel settore aeronautico (Italia) [262] 439. A seguito di una denuncia, la Commissione ha deciso di esaminare 13 progetti di ricerca e sviluppo nel settore aeronautico italiano, sovvenzionati ai sensi della legge italiana 808/85 approvata dalla Commissione nel 1986. Nell’ottobre 2003, la Commissione ha deciso di avviare la procedura in merito a sei progetti: i dubbi riguardavano in particolare le fasi di ricerca, l’intensità degli aiuti e l’effetto incentivante dell’aiuto. 440. L’indagine non ha dissipato i dubbi riguardanti i sei progetti; al contrario sono emersi seri dubbi in merito all’applicazione della legge 808/85, ad esempio a proposito delle esatte modalità di rimborso del capitale dei prestiti. Tali modalità sono decisive perla compatibilità degli aiuti, in quanto l’equivalente sovvenzione lorda di un prestito maggiore se la somma capitale non deve essere rimborsata rispetto al caso di sola non corresponsione degli interessi. Le equivalenti sovvenzioni lorde degli aiuti sono un fattore cruciale per determinare le intensità di aiuto, che a loro volta sono determinanti per decidere se un aiuto alla ricerca e sviluppo soddisfa le condizioni della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo[263]. 441. La Commissione ha inoltre concluso che esistono seri dubbi in merito all’esistenza di ulteriori aiuti individuali non notificati di importo elevato. Tali nuovi dubbi esulano dall’ambito della procedura avviata il 1° ottobre 2003, non soltanto perché riguardano elementi non considerati nell’ambito di tale procedura, ma anche perché non sono limitati ai sei casi di cui sopra. 442. Considerato tutto ciò, la Commissione ha deciso il 22 giugno di ampliare la portata della procedura dell’articolo 88, paragrafo 2, per includere i dubbi riguardanti le modalità di rimborso del capitale dei prestiti e la possibile esistenza di altri aiuti individuali non notificati di importo significativo e di estendere l’ambito di tali dubbi all’intera applicazione della legge 808/05. Tale estensione tuttavia limitata alle applicazioni civili della summenzionata legge 808/05. Aiuti a piccole o medie imprese di nuova costituzione o a orientamento tecnologico (Germania) [264] 443. In data 3 maggio, la Commissione ha autorizzato un regime di aiuti in Germania per un importo pari a circa 120 milioni di euro a favore di imprese di nuova costituzione o con orientamento tecnologico e di piccole o medie imprese (PMI) che si avvalgano dei servizi di centri tecnologici, incubatori e centri industriali. Il regime fornirà un supporto pubblico per la creazione o lo sviluppo di questi centri, quindi le società che si avvarranno dei servizi di tali centri saranno beneficiari indiretti. 444. Nella decisione di avviare il procedimento d’indagine formale, in data 18 febbraio 2004, la Commissione aveva espresso dubbi sulla compatibilità della misura con il mercato comune, in quanto la Germania non aveva fornito informazioni sufficienti a chiarire se vi fosse aiuto di Stato a ogni livello del regime, particolarmente al livello dei proprietari dei centri e delle PMI che si avvalgono dei servizi dei centri, oppure se tutto l’aiuto venisse trasferito a dette PMI. Durante il procedimento d’indagine formale la Germania ha modificato la propria notifica originale, assicurando che tutto l’aiuto sia destinato alle aziende che si avvalgono dei servizi dei centri. Poiché la Germania si impegnata a rispettare tutte le norme dei regolamenti della Commissione in merito agli aiuti de minimis [265] e agli aiuti alle PMI[266], la Commissione ha considerato che l’aiuto non minaccia di distorcerela concorrenza nel mercato comune ed quindi compatibile con l’articolo 87 del trattato CE. La misura approvata basata sulla Parte II, punto 7 del piano congiunto Governo Federale/ Länder per il miglioramento della struttura economica regionale ed in vigore fino al 31 dicembre 2006. Investbx (Regno Unito) [267] 445. In data 20 ottobre, la Commissione ha avviato un’indagine formale ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, rispetto a una proposta avanzata dal Regno Unito di investire 3,8 milioni di sterline (circa 4,38 milioni di euro) per costituire “Investbx”, un mercato per l’assunzione di partecipazioni nelle PMI della regione del West Midlands. Investbx fungerebbe da meccanismo di scambio intermedio, mettendo insieme PMI e investitori, per agevolare le PMI nell’ottenimento di fondi mediante emissione di azioni, istituendo un forum pratico di scambio e/o emissione su una piattaforma elettronica di nuove azioni, con valore compreso tra 500 000 sterline (circa 73 0000 euro) e 2 milioni di sterline (circa 2,9 milioni di euro). Un finanziamento dell’importo di 3,8 milioni di sterline verrebbe fornito da Advantage West Midlands (AWM), l’autorità regionale per lo sviluppo della regione West Midlands. Il finanziamento avrebbe unicamente lo scopo di costituire e avviare l’operatività di Investbx: senza che alcun fondo venga trasferito alle PMI o agli investitori. Dopo cinque anni AWM provvederebbe a vendere le proprie quote in Investbx o a cessare l’attività. 446. Il Regno Unito sostiene che la misura volta a sanare un fallimento del mercato causato da un difetto di informazione sia dal lato dell’offerta che da quello della domanda: le PMI si trovano spesso di fronte al problema di trovare investitori mentre gli investitori hanno difficoltà ad ottenere informazioni precise e affidabili in merito a potenziali investimenti. Il Regno Unito afferma che Investbx un’iniziativa completamente nuova che colma un’esigenza attualmente insoddisfatta del mercato. Tuttavia i proprietari di Ofex, un mercato britannico indipendente per azioni di PMI, hanno segnalato alla Commissione che l’iniziativa avrebbe effetti negativi nei loro confronti; affermano infatti che Ofex opera giànel medesimo mercato nel quale opererà Investbx e mira ad accrescere la propria presenza. 447. Nella sua decisione di avviare il procedimento d’indagine formale, la Commissione ha considerato che l’iniziativa costituisce un aiuto di Stato a favore di Investbx ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1. Tuttavia né gli investitori, né le PMI che si avvalgono dei servizi di Investbx, sembrano essere beneficiari dell’aiuto. La Commissione ha comunque annunciato che approfondirà ulteriormente l’indagine sulla presenza di aiuti di Stato sia al livello degli investitori che delle società nelle quali si investe. 448. Per quanto riguarda la compatibilità del progetto, la Commissione ha espresso dubbi riguardanti l’applicabilità dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), particolarmente alla luce della segnalazione ricevuta, ed ha annunciato che valuterà in modo più approfondito se la misura riguardi e sia rivolta a sanare un ben preciso fallimento del mercato e se le distorsioni della concorrenza e gli effetti sul commercio siano limitati di modo che l’aiuto non risulti essere contrario all’interesse comune europeo. Fondi di capitale alle imprese (Regno Unito) [268] 449. In data 3 maggio la Commissione ha approvato, in base alle norme relative agli aiuti di Stato, un regime che promuove l’istituzione di fondi di capitale di rischio per piccole e medie imprese (PMI) sul territorio del Regno Unito. L’obiettivo del regime l’incremento del capitale di rischio disponibile per le PMI. I fondi di capitali per le imprese autorizzati assoceranno denaro pubblico e privato per fornire finanziamenti azionari alle PMI. Il denaro pubblico verrà utilizzato unicamente per influenzare gli investitori privati e dovrà essere rimborsato dagli ECF con gli interessi maggiorati da una quota di profitti per il pubblico. 450. Le quote d’investimento proposte dal Regno Unito vanno da 250 000 sterline (357 000 euro) a 2 milioni di sterline (2,9 milioni di euro). Tali quote superano la quota massima di investimento prevista dalla comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio[269]. In tali casi la comunicazione afferma che lo Stato membro deve dimostrare l’esistenza di un fallimento del mercato. 451. Nel maggio 2004 la Commissione ha avviato un’indagine formale ai sensi dell’Articolo 88, paragrafo 2 al fine di concedere ai terzi interessati l’opportunità di avanzare commenti sull’effetiva mancanza di capitale per investimenti azionari(equity gap). La Commissione ha ricevuto commenti da venti parti interessate, il che dimostra che l’argomento suscita notevole interesse. Tutti i commenti ricevuti erano positivi e a sostegno dell’iniziativa proposta dal Regno Unito. Nell’opinione generale esiste un equity gap almeno pari a 3 milioni di euro: a causa dei costi relativamente alti delle transazioni le imprese private che forniscono capitali di rischio non sono interessare a fornire “piccoli” importi di capitale e si occupano di conseguenza di transazioni di importo maggiore. Ciò dà luogo ad una mancanza di finanziamento nella fascia medio-bassa che penalizza nuove iniziative , la crescita e la creazione di posti di lavoro. Tale tendenza non stata messa in evidenza solo da fondi privati di capitali di rischio attivi su detto mercato, ma anche da studi accademici e da altri Stati membri. L’estensione dell’ equity gap può quindi essere considerata un fenomeno che interessa tutta l’Europa. 452. Poiché tutte le altre condizioni della comunicazione sugli aiuti di Stato e sul capitale di rischio apparivano soddisfatte, la Commissione ha chiuso l’indagine formale con una decisione finale positiva, concludendo che i fondi di capitali per le imprese sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Programma Invention and Innovation (Invenzione e innovazione) per sostenere aziende innovative di nuova costituzione (Regno Unito) [270] 453. In data 20 ottobre la Commissione ha approvato, in base alle norme relative agli aiuti di Stato, un fondo di capitale di rischio di 35,3 milioni di euro al fine di sostenere nuove piccole imprese e microimprese innovative, nel Regno Unito. Il programma NESTA Invention and Innovation (programma di invenzione e innovazione del fondo nazionale per la scienza, la tecnologia e le arti), ha istituito un fondo di capitale di rischio che fornisce capitale e quasi-equity (per esempio prestiti convertibili in partecipazione di capitale) a piccole imprese e microimprese innovative per aiutarle a superare le difficoltà di finanziamento. L’ equity gap si crea in quanto tali imprese si trovano spesso ancora nella fase di verifica del concetto e gli investitori privati sono riluttanti a investire in fasi così iniziali. 454. Il fondo ha un approccio agli investimenti strutturato in due fasi: il regime prevede l’opzione di effettuare investimenti iniziali di prima fase fino a 217 000 euro senza coinvolgimento privato, ma su base strettamente legata al profitto. Tutti gli investimenti successivi, nella seconda fase, verranno effettuati insieme a investitori privati alle stesse esatte condizioni (pari passu). Questo metodo intende rendere le PMI appetibili ai cosiddetti “business angels” e ad altri investitori nella fase iniziale. Mira inoltre ad aumentare la capacità delle imprese di ottenere ulteriori finanziamenti da fonti private, minimizzando, cosí, l’assistenza da parte del settore pubblico. 455. Nella sua valutazione la Commissione ha concluso che l’iniziativa contribuisce a superare uno specifico equity gap per le PMI nelle loro diverse fasi concettuali e iniziali. I potenziali effetti negativi sugli scambi e sulla concorrenza sono molto limitati e sono comunque necessari e commisurati alla necessità di raggiungere gli obiettivi del regime. Poiché l’iniziativa soddisfa tutte le altre condizioni previste dalla comunicazione della Commissione sugli aiuti di stato e il capitale di rischio, la Commissione ha concluso che il regime compatibile con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c). 8. Aiuti per la tutela dell’ambiente e il risparmio energetico Dimostrazione dell’energia prodotta dalle onde e dalle maree (Regno Unito) [271] 456. In data 20 ottobre la Commissione ha approvato un regime dell’importo di 58,8 milioni di euro, notificato dal Regno Unito, destinato a impianti dimostrativi di produzione energetica dalle onde e dalle maree. Per ottenere un tasso di rendimento accettabile, questi tipi di progetti richiedono investimenti relativamente impegnativi e elevati aiuti al funzionamento. L’aiuto al funzionamento rispetta le norme previste nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente[272]. Mentre l’intensità dell’aiuto all’investimento non era, a rigore, conforme alla relativa norma contenuta nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente, la Commissione ha tenuto conto del fatto che, se l’aiuto all’investimento fosse concesso sotto forma di aiuto aggiuntivo al funzionamento , questo sarebbe conforme alle regole. Da un punto di vista economico, la misura fornisce un incentivo minimo senza sovracompensazione dei costruttori degli impianti e la separazione tra investimento e aiuto al funzionamento non causa eccessiva distorsione al mercato dell’elettricità. Inoltre, i risultati del programma saranno diffusi in modo esteso. L’aiuto stato quindi ritenuto compatibile direttamente in base all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Aiuto al funzionamento nella gestione di rifiuti pericolosi (Paesi Bassi) [273] 457. Il 22 giugno, la Commissione ha autorizzato un aiuto al funzionamento dell’importo di 47,3 milioni di euro a favore dell’olandese AVR (Rotterdam) per lo smaltimento di rifiuti pericolosi nel periodo 2002-2005. L’aiuto ha compensato il costo di un servizio di interesse economico generale, che consisteva nel trattamento adeguato di rifiuti pericolosi originati nei Paesi Bassi. L’aiuto ha assicurato una sufficiente capacità a livello nazionale, in linea con gli obiettivi della legislazione sui rifiuti dell’Unione europea. A causa della diminuzione nella produzione di tali tipi di rifiuti i costi a carico dello Stato sono aumentati in modo considerevole: le autorità olandesi hanno quindi deciso di porre termine al sistema di aiuto e hanno chiuso le istallazioni. In effetti una quota significativa dell’aiuto autorizzato dovuta al costo aggiuntivo dovuto alla chiusura delle installazioni prima di quanto originariamente previsto. Per converso, l’aiuto volto a compensare il costo di acquisizione di rifiuti, dell’importo di 2,4 milioni di euro, non stato ritenuto compatibile. Tale acquisizione avrebbe infatti incentivato lo smaltimento dei rifiuti, anziché il riciclaggio, e avrebbe conferito ad AVR un ingiusto vantaggio rispetto ai concorrenti. Questo aiuto stato recuperato dal beneficiario. Aiuto per la tutela dell’ambiente a tre produttori di cloro (Italia) 458. Il 16 marzo e il 26 giugno la Commissione ha autorizzato aiuti per la tutela dell’ambiente a tre produttori di cloro in Italia, Solvay Rosignano, Altair Chimica e Tessenderlo[274], volti a sostenere investimenti nei rispettivi impianti al fine di cessare la produzione di cloro basata sulla tecnologia a catodo di mercurio e introdurre la cosiddetta tecnologia a membrana che non richiede l’uso di mercurio. L’aiuto di 13,5 milioni di euro destinato a Solvay Rosignano, per favorire un investimento di 48 milioni di euro, di circa 5 milioni di euro ad Altair Chimica, che ha programmato un investimento di 13,5 milioni di euro, e di 5,7 milioni di euro per Tessenderlo, che ha investito 19 milioni di euro, rappresentano in ciascun caso il 30% del costo ammissibile dell’investimento, più un ulteriore 10% del costo ammissibile nel caso di Altair, trattandosi di un’impresa di medie dimensioni. La Commissione ha considerato che tali misure contribuivano all’obiettivo di sostenibilità previsto dalla strategia di Lisbona, evitando costi ambientali futuri e che, inoltre, erano completamente in linea con la strategia proposta dall’UE in gennaio volta a ridurre l’inquinamento da mercurio nonché con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente. Volvo (Svezia) [275] 459. Il 1 giugno la Commissione ha approvato un aiuto per la tutela dell’ambiente, dell’importo di 85 milioni di SEK (9 milioni di euro) a favore di Volvo Lastvagnar AB. In occasione della costruzione di un nuovo impianto di rivestimento e verniciatura, Volvo aveva effettuato un investimento aggiuntivo dell’importo di 245 milioni di SEK (26 milioni di euro) per apportare migliorie superiori rispetto agli standard UE relativamente al rumore e alle emissioni di composti organici volatili. La Commissione ha ritenuto che un aiuto pari al 35% di tale investimento aggiuntivo a tutela dell’ambiente fosse compatibile con il mercato comune in quanto rappresenta un incentivo per la società a ridurre al minimo l’inquinamento e un contributo all’obiettivo comunitario della produzione sostenibile. Produzione di allumina (Francia, Irlanda e Italia) [276] 460. In data 7 dicembre la Commissione ha concluso il procedimento d’indagine formale riguardante l’aiuto concesso sotto forma di esenzione completa dall’accisa sui consumi per gli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina in tre imprese, in Francia, Irlanda e Italia. Secondo le norme contenute nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente, possibile applicare un’esenzione parziale da tale imposta, ma quando la riduzione riguarda un’imposta comunitaria, i beneficiari dovrebbero pagare almeno il minimo armonizzato comunitario a titolo di incentivo per il miglioramento della tutela ambientale. Cosí, per quanto riguarda il periodo fino al 31 dicembre 2003, la Commissione ha ritenuto che l’esenzione fino a 13 euro per 1 000 kg[277] fosse incompatibile con il mercato comune. La Commissione ha ordinato ai rispettivi Stati membri di recuperare solo l’aiuto incompatibile ricevuto dal 3 febbraio 2002, ossia dalla pubblicazione della decisione di avviare il procedimento d’indagine formale fino al 31 dicembre 2003, al fine di rispettare il principio del legittimo affidamento. 461. Da quando la direttiva del Consiglio 2003/96/CE[278] diventata applicabile, ossia dal 1 gennaio 2004, non esiste più un livello minimo di imposta dei consumi sui prodotti energetici utilizzati per i processi elettrolitici e metallurgici, compresa la produzione dell’allumina. In tale situazione, secondo le stesse regole relative agli aiuti per la tutela dell’ambiente, i beneficiari dovrebbero pagare almeno una quota significativa dell’imposta nazionale. La Commissione, pertanto, aveva dubbi sulla completa compatibilità con il mercato comune di tali esenzioni totali e, di conseguenza, ha esteso l’indagine per il periodo a decorrere dal gennaio 2004. Riduzione fiscale CO2 (Slovenia) [279] 462. Il 23 novembre la Commissione ha chiuso il procedimento d’indagine e ha approvato, in base alle norme relative agli aiuti di Stato, un regime sloveno che concede riduzioni sulla tassazione dell’anidride carbonica ai gestori di installazioni per la produzione combinata di calore ed elettricità (CHP); alle società a consumo ridotto di elettricità che partecipano al sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra della UE e alle società che stipulano volontariamente accordi per la tutela dell’ambiente. 463. La legislazione slovena sulla tassazione del CO2 stata adeguata alle linee direttrici sugli aiuti di stato per la tutela ambientale[280], oltre che alla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici[281]. L’iniziativa consente ai beneficiari di adattarsi con maggiore facilità alle imposte ambientali nazionali, e comporta un’aliquota decrescente della riduzione fiscale ogni anno. Il regime termina nel 2009 e non si applicheranno più riduzioni a partire dal 2010. 464. L’imposta pagata dalle società che partecipano al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra della UE e traggono vantaggio dalla suddetta riduzione fiscale rimane superiore ai livelli comunitari minimi armonizzati di imposte nel settore energetico. Aiuto al funzionamento per i biocombustibili 465. Nel corso del 2005, la Commissione ha autorizzato regimi di aiuto, per lo più riduzioni delle imposte sui consumi, a favore dei biocombustibili, notificate da Austria[282], Repubblica ceca[283], Estonia[284], Ungheria[285], Italia[286], Irlanda[287], Lituania[288], Svezia[289] e Belgio[290]. 9. Aiuti alla formazione, all’occupazione e alle piccole e medie imprese 466. All’inizio del 2001, sono stati adottati dei regolamenti di esenzione per categoria per le piccole e medie imprese, per la formazione e l’occupazione[291]. I regolamenti prevedono che certe categorie di aiuti di Stato siano compatibili con il Tratto qualora certe condizioni siano soddisfatte e allo stesso tempo, prevedono per tali aiuti un’esenzione dall’obbligo di notifica e preventiva approvazione della Commissione. Solo nel 2005, la Commissione stata informata[292] dagli Stati membri di 197 misure ai sensi dell’esenzione per categoria per le PMI, 70 per la formazione e 26 per l’occupazione. Dall’introduzione di tali regolamenti, il numero dei casi notificati che rientrano in uno di tali tre obiettivi significativamente diminuito. Occasionalmente tuttavia un aiuto notificato o illecito può richiedere un’indagine più approfondita da parte della Commissione. Riforma del sistema italiano di formazione professionale (Italia) [293] 467. A seguito di una denuncia del 2002 secondo la quale aiuti illeciti venivano concessi dalla Regione Piemonte a entità responsabili di attività formative, emerso che il regime riguardava l’intero sistema di formazione professionale in Italia, in quanto la base legale principale era una legge nazionale. Di conseguenza la Commissione, nella sua decisione di avviare il procedimento d’indagine formale, ha deciso di allargare la valutazione per includere il regime nazionale. 468. Lo scopo della misura consisteva nell’aiutare i beneficiari ad ottenere determinati requisiti qualitativi associati alla riforma del sistema formativo in corso in Italia, tramite sovvenzioni volte a compensare vari tipi di costi sostenuti dai beneficiari, sia entità pubbliche che private, a scopo di lucro o senza scopo di lucro. Inoltre, venivano condotte attività di formazione professionale sia nell’ambito del sistema educativo nazionale italiano (formazione istituzionale sociale mirata rivolta a individui) che sul mercato, ossia nei confronti di aziende e dei loro dipendenti. In base alla rilevante giurisprudenza comunitaria la Commissione ha considerato che il primo tipo di attività di formazione non abbia natura economica. E’ stato inoltre imposto ai beneficiari l’obbligo di tenere una contabilità separata che distingua i costi e i corrispondenti aiuti in relazione ai sopraccitati campi di attività. 469. Nella decisione finale del 28 febbraio la Commissione ha, di conseguenza, stabilito che gran parte delle attività in questione non erano di natura economica e pertanto le compensazioni relative a dette attività non erano da ritenersi aiuti di Stato. Tuttavia, i finanziamenti pubblici relativi alle attività economiche svolte sono stati considerati aiuto di Stato. La Commissione ha concluso che una parte dell’aiuto era compatibile ai sensi dei regolamenti sulle esenzione per categoria degli aiuti per la formazione e l’occupazione, ma ha considerato il resto incompatibile e ne ha ordinato il recupero dai beneficiari. Ford Genk (Belgio) [294] 470. Il 22 giugno le autorità belghe hanno notificato una proposta di aiuti alla formazione nei confronti di Ford-Werke GmbH – parte della società Ford Motor – di Genk, Belgio. La notifica riguardava un aiuto “ad hoc” concesso dalla Comunità fiamminga per l’importo di 12,28 milioni di euro, per costi ammissibili in un periodo di tre anni (dal 2004 al 2006). I costi totali ammissibili del progetto di formazione (comprendente formazione specifica e generale) sono pari a 33,84 milioni. La Commissione ha avviato un procedimento d’indagine formale alla luce di seri dubbi che tale aiuto soddisfi i requisiti previsti dal Regolamento per gli aiuti destinati alla formazione. Tali dubbi si riferiscono sia all’ammissibilità di determinati costi (in particolare per quanto riguarda l’effetto d'incentivo dell’aiuto), che alla proposta classificazione delle spese (“formazione generale” cfr. “formazione specifica”). Deduzioni IRAP (Italia) [295] 471. Il 7 dicembre la Commissione ha autorizzato incentivi fiscali alle imprese previsti dall’Italia nel decreto-legge sulla competitività (14/03/2005 N. 80). Il regime prevede riduzioni dell’imposta italiana sulle attività produttive regionali (IRAP) e dovrebbe stimolare la creazione di posti di lavoro, in particolare nell’Italia meridionale. Il costo in bilancio (minori entrate) ammonta a 846 milioni di euro circa. 472. L’iniziativa mira a favorire la creazione di posti di lavoro riducendo i costi del lavoro sostenuti dalle imprese, mediante deduzioni annuali della base imponibile IRAP per ogni nuovo posto di lavoro creato. Le imprese che operano nelle regioni assistite possono beneficiare di deduzioni maggiori. Nel calcolare il numero netto di posti di lavoro creati, l’iniziativa tiene conto solamente dei contratti a tempo indeterminato, assicurando in questo modo che la nuova occupazione creata sia stabile e venga mantenuta per un periodo ragionevolmente prolungato. 473. Presso la Corte di Giustizia in sospeso una causa riguardante l’IRAP: stato richiesto alla Corte di chiarire se un’imposta come l’IRAP sia compatibile con la proibizione UE di applicare imposte sulla cifra di affari, oltre all’IVA. Questo non impedisce comunque alla Commissione di formulare una decisione sulla misura in questione a prescindere dal fatto se l’Italia abbia o meno il diritto di applicare l’IRAP. In effetti la misura mira alla graduale eliminazione dell’imposta, dando la priorità all’esclusione dei costi di lavoro dalla base imponibile, in modo che la sua approvazione non alteri la situazione attuale. 474. Nella sua valutazione la Commissione ha quindi concluso che, nella misura in cui l’Italia puó applicare l’IRAP, tutte le condizioni incluse nel regolamento (CE) n. 2204/02 sull’erogazione di aiuti di Stato per l’occupazione sono soddisfatte e la misura di aiuto compatibile con le norme sugli aiuti di Stato in quanto favorisce la creazione di posti di lavoro in particolare nelle regioni assistite (Mezzogiorno) dove il tasso di disoccupazione tuttora elevato a confronto con altre parti d’Italia. 10. AIUTI FISCALI Società esenti da imposte con sede a Gibilterra (Regno Unito) [296] 475. Il 19 gennaio, la Commissione ha proposto al Regno Unito di adottare misure adeguate per l’abolizione graduale della legislazione in materia di esenzione fiscale riguardante le società con sede a Gibilterra. Dopo essere state accettate dal Regno Unito in data 18 febbraio, tali misure sono diventate legalmente vincolanti. In base al regime in vigore, una “società esente” non paga alcuna imposta sul reddito dei suoi profitti, ma soggetta solamente ad un’imposta fissa annuale compresa tra 225 sterline e 300 sterline (circa 350-500 euro). Nessun cittadino o residente in Gibilterra puó detenere azioni di una società esente né la società puó intraprendere scambi o attività d’impresa a Gibilterra. 476. Questo regime costituisce un aiuto di Stato poiché l’esenzione dall’imposta sul reddito conferisce un vantaggio alle società esenti rispetto alle società soggette all’aliquota standard del 35% dell’imposta sulle società vigente a Gibilterra. Inoltre, tale esenzione limitata alle società che esercitano attività esclusivamente all’estero (attività offshore) distorcendo in tal modo gli scambi e la concorrenza tra gli Stati membri. In quanto istituito prima dell’ingresso del Regno Unito nell’UE, tale regime stato considerato un aiuto esistente, rispetto al quale la Commissione tenuta a rispettare un procedimento di cooperazione con lo Stato membro senza poterne ordinare il recupero. 477. Le misure della Commissione mirano a eliminare gradualmente il regime entro la fine del 2010 e impongono rigide limitazioni alle società beneficiarie esistenti che cambiano proprietario o attività. Questa la prima volta che la Commissione impone tali limiti in un caso di aiuto di Stato. I nuovi operatori saranno ammessi al regime durante un breve periodo di transizione inferiore a 18 mesi e solo in numero strettamente limitato. Inoltre, i vantaggi per i nuovi operatori termineranno nel dicembre 2007, anziché nel dicembre 2010 comeprevisto per i beneficiari esistenti. Il periodo di transizione di cinque anni per i beneficiari degli aiuti fiscali esistenti rispecchia la prassi decisionale della Commissione in casi analoghi[297]. Fondo di riserva esente da imposte in Grecia [298] 478. Il 20 ottobre, la Commissione ha avviato un procedimento d’indagine formale e, nell’ambito della stessa decisione, ha emesso per la prima volta un’ingiunzione di sospensione di un regime per la creazione di un fondo di riserva esente da imposte in vigore in Grecia. In base a questo regime, società attive in diversi settori (inclusi il settore tessile, dei metalli di base, della fabbricazione di automobili, della produzione di energia, il settore minerario, dell’agricoltura intensiva e della pesca, le grandi società di commercio internazionale e specifiche imprese turistiche), possono ridurre la base imponibile fino al 35% dei loro profitti. I fondi creati sono destinati a finanziare l’investimento e altri progetti quali l’espansione e la modernizzazione di impianti ed edifici, l’acquisto di nuove attrezzature o veicoli, gli investimenti a tutela dell’ambiente, i costi di leasing, lo studio, la formazione, la registrazione di brevetti, i piani di ristrutturazione e molti altri. 479. Questa misura costituisce un aiuto di Stato poiché esonera parzialmente dal pagamento dell’imposta sulle società le imprese attive nei settori specificati e coinvolte direttamente nel commercio transfrontaliero. Inoltre, la Commissione ha concluso, su una base preliminare, che il regime non soddisfa le condizioni di compatibilità enunciate nelle regole sugli aiuti di Stato. 480. Tale misura illegale dato che non mai stata notificata alla Commissione. In quanto parte del sistema fiscale greco, questa misura direttamente applicabile; pertanto migliaia di società possono richiedere direttamente alle autorità fiscali di essere ammesse al beneficio. Al fine di interrompere immediatamente l’applicazione di tale misura e per impedire un aumento della distorsione della concorrenza, la Commissione ha ordinato alla Grecia di sospendere immediatamente la concessione dell’aiuto di Stato finché non sarà presa una decisione finale. Incentivi fiscali a favore di taluni organismi di investimento collettivo dei valori mobiliari, specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione (Italia) [299] 481. Il 6 settembre, la Commissione ha preso una decisione negativa ordinando il recupero di un regime d’imposta italiano che riduce, dal 12,5% al 5%, l’imposta sostitutiva sui redditi da capitale provenienti da taluni organismi di investimento collettivo dei valori mobiliari, specializzati in società di piccola e media capitalizzazione (“ small cap” ) quotate nei mercati azionari europei regolamentati. L’agevolazione fiscale riguarda sia strumenti di investimento collettivo aventi forma societaria, come le SICAV, sia strumenti aventi forma contrattuale, che non hanno forma socetaria, ma sono gestiti da intermediari finanziari che sono considerati imprese sotto il profilo del diritto di concorrenza. Le small cap oggetto del regime sono le società quotate su mercati regolamentati europei con una capitalizzazione non superiore a 800 milioni di EUR. 482. Sebbene, formalmente, il regime sia aperto a tutti gli strumenti specializzati, la Commissione ritiene che possa configurare un aiuto indiretto a favore (i) degli intermediari finanziari che costituiscono strumenti di investimento specializzati nelle small cap quotate e, in particolare a favore delle società di gestione e (ii) delle stesse small cap che avrebbero accesso al capitale a condizioni più favorevoli rispetto alle società in generale. La Commissione ha inoltre concluso che l’aiuto incompatibile con il mercato comune in considerazione del fatto che non mirato né ad obiettivi di sviluppo né alla creazione di posti di lavoro. L’aiuto stato attuato senza la previa approvazione della Commissione e pertanto quest’ultima ha ordinato il recupero delle agevolazioni fiscali di cui hanno usufruito gli intermediari finanziari. La decisione interessante poiché chiarisce che (i) un’agevolazione fiscale che favorisce determinati strumenti d’invetimento puó costituire un aiuto indiretto per le imprese che promuovono e ricevono gli investimenti e (ii) gli intermediari finanziari devono rimborsare un’agevolazione fiscale considerata un aiuto. Agevolazioni fiscali a favore delle società recentemente quotate in borsa (Italia) [300] 483. Il 16 marzo, la Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato comune e un regime italiano del 2004 che riduce le aliquote nominali ed effettive delle imposte per le società quotate in una borsa UE. L’Italia ha adottato questo regime d’imposta speciale con la finanziaria del 2004 allo sopo di incoraggiare le società a richiedere l’ammissione alla quotazione. Tale regime consente di detrarre dal reddito imponibile le spese relative alla quotazione (oltre alla detrazione d’imposta ordinaria) nonché di ridurre del 13% l’aliquota dell’imposta sulla società per un periodo di tre anni. 484. Tale decisione interessante in quanto chiarisce la nozione di selettività delle misure fiscali applicabili alle attività commerciali. La Commissione ha deciso che, sebbene gli incentivi sono formalmente accessibili a tutte le società quotate nel listino di una borsa UE, tali incentivi devono essere considerati un aiuto di Stato poiché sono concessi solo alle società in grado di quotarsi in borsa nel breve termine previsto dalla legislazione italiana. La Commissione ha riscontrato che gli incentivi hanno prodotto la parziale esenzione dei redditi maturati dai beneficiari nel triennio successivo alla quotazione; un incentivo fiscale sproporzionato rispetto allo scopo di incoraggiare nuove ammissioni alla quotazione. Il fatto che una riduzione fiscale significativa stata consentita solo alle società quotate nel 2004 ha avuto l’effetto di favorire alcune delle società con il maggior tasso di crescita in Italia con il rischio di incidere negativamente sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari. La Commissione ha considerato infine che, poiché l’aiuto non stato concesso rispetto a investimenti idonei a ricevere assistenza ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato, esso incompatibile con il mercato comune. Dato che l’aiuto stato attuato senza precedente approvazione da parte della Commissione, la decisione finale ha ordinato il recupero delle agevolazioni fiscali concesse. Legge del 1929 sull’esenzione fiscale a favore delle holding (Lussemburgo) [301] 485. Il 20 ottobre, la Commissione ha proposto misure adeguate riguardanti la legge del 1929 sull’esenzione fiscale a favore delle holding. Tale legge, permette alle holding di beneficiare di un regime fiscale estremamente favorevole esentandole dall’imposta sulle società, su dividendi, interessi, royalty e altri guadagni, a condizione che esse esercitino esclusivamente determinate attività, tra cui i servizi di finanziamento, la concessione di licenze, la gestione e il coordinamento all’interno del gruppo multinazionale al quale appartengono. Il riesame della Commissione stato accelerato dall’inclusione, nel 2003, del regime di esenzione delle holding nell’elenco delle misure fiscali dannose contrarie al codice del Consiglio in materia di tassazione delle imprese. Il riesame si svolto conformemente al procedimento di cooperazione applicabile alle misure attuate prima dell’entrata in vigore del Trattato. 486. La Commissione ha considerato che le esenzioni fiscali costituiscono un aiuto incompatibile con il mercato comune e ha riscontrato che tali esenzioni favoriscono solo le holding dedite ad alcune specifiche attività e sono idonee a distorcere seriamente la concorrenza poiché i servizi finanziari generalmente svolti dalle holding esenti si collocano su mercati internazionali in cui la concorrenza particolarmente intensa. La Commissione considera che le agevolazioni fiscali costituiscono aiuti al funzionamento poiché esentano i beneficiari dalle spese che di norma gravanosulle imprese in Lussemburgo senza contribuire allo sviluppo economico né alla creazione di posti di lavoro. A chiusura del procedimento, la Commissione ha invitato il Lussemburgo a sospendere le esenzioni. Poiché l’aiuto stato qualificato come aiuto esistente, la Commissione può richiedere modifiche solo per il futuro ma non per il passato. Chiusura dell’indagine della Commissione sugli aiuti di Stato relativi alle agevolazioni fiscali per le federazioni sportive in Italia (decreto “salvacalcio”) 487. Nel novembre 2003, la Commissione ha avviato un procedimento d’indagine formale sulla normativa adottate dall’Italia (cd. decreto “salvacalcio”), che modificando le norme di contabilità per le federazioni sportive professionali conferisce loro una serie di vantaggi fiscali. Alla luce delle preoccupazioni espresse dalla Commissione, le autorità italiane hanno accettato di modificare le misure in questione con l’intento di eliminare qualsiasi effetto sulla tassazione. Le modifiche sono state introdotte dall’Italia con la legge n. 62 del 18 aprile, a seguito della qualela Commissione in data 22 giugno[302] ha deciso che tali misure, cosí come emendate, non costituiscono più un aiuto di Stato. Questo caso sottolinea che – nonostante l’atteggiamento positivo della Commissione nei confronti della promozione dello sport – i club calcistici professionali intraprendono un’attività economica e pertanto sono soggetti alle normali regole sugli aiuti di Stato al pari di qualsiasi altra società. Esenzione dall’imposta sui contratti di assicurazione non sanitaria a favore delle società di mutua assicurazione e previdenza (Francia) [303] 488. Il 2 marzo, la Commissione ha richiesto alla Francia di adottare misure adeguate in vista dell’abolizione, entro il 1° gennaio 2006, dell’esenzione dall’imposta sui contratti di assicurazione di cui usufruivano le società di mutua assicurazione e previdenza nel caso di rischi di assicurazione non sanitaria. 489. In Francia, i contratti di assicurazione conclusi dalle società di mutua assicurazione regolate dal codice sulle società di mutua assicurazione e previdenza non sono soggetti all’imposta sui contratti assicurativi. La Commissione ha considerato che questa esenzione costituisce un aiuto di Stato in quanto conferisce un vantaggio alle società di mutua assicurazione e previdenza di cui non possono beneficiare le altre compagnie di assicurazioni francesi ed estere con le quali esse sono in concorrenza. 490. Poiché la Francia ha accettato tali misure , la distorsione della concorrenza tra società di mutua assicurazione e previdenza, da un lato, e compagnie di assicurazioni dall’altro, terminata. La raccomandazione della Commissione e la sua attuazione da parte della Francia seguono l’azione intrapresa il 13 novembre 2001[304], data in cui la Commissione ha sollecitato la Francia a porre termine al sistema di esenzione delle società di mutua assicurazione e previdenza dall’imposta sui contratti di assicurazione per il caso di assicurazione contro i rischi sulla salute. In seguito a tale proposta, la Francia ha sostituito l’esenzione de quo con un’esenzione per i cosiddetti contratti di assicurazione sanitaria di "solidarietà", ad esempio, contratti conclusi senza previa visita medica, indipendentemente dallo status dell’ente che fornisce la copertura. Quest’ultima esenzione stata considerata dalla Commissione compatibile con le norme sugli aiuti di Stato in data 2 giugno 2004[305]. Agevolazioni fiscali per le concentrazioni di imprese industriali in difficoltà (Francia) [306] 491. Il 1° giugno, la Commissione ha approvato un nuovo regime francese di agevolazioni fiscali per le concentrazioni di imprese industriali in difficoltà. Questo aiuto assume la forma di riduzioni dell’imposta sulle società, dell’imposta sull’attività economica ( taxe professionnelle ) e dell’imposta patrimoniale ( taxe foncière )[307]. L’importo dell’aiuto varia a seconda del numero di posti di lavoro creati e della regione in cui ha luogo la concentrazione. Nelle regioni meno favorite, l’aiuto accessibile a tutte le imprese; altrove limitato alle piccole e medie imprese. 492. La Commissione ritiene che il regime compatibile con le linee direttrici relative agli aiuti di Stato a finalità regionale[308] e con il regolamento relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese[309] ed esige che i posti di lavoro creati siano mantenuti per almeno cinque anni. 493. Questo regime sostituisce un regime precedente in base al quale l’aiuto a favore delle concentrazioni di imprese industriali non era soggetto ad alcun limite massimo e non era collegato alla creazione di posti di lavoro. Tale regime era stato ritenuto incompatibile con le norme UE sugli aiuti di Stato[310]. 11. Aiuti destinati a ovviare ai danni recati dalle calamità naturali Inondazioni durante l’estate 2005 (Germania e Austria) [311] 494. In agosto si sono verificate alcune inondazioni di proporzioni senza precedenti in Germania e in Austria. In alcune province le autorità locali hanno registrato livelli di acqua mai raggiunti negli ultimi 300 anni e che hanno causato danni significativi ad infrastrutture pubbliche, abitazioni e imprese ubicate nelle province colpite. Al fine di ovviare in parte ai danni subiti dalle imprese a causa delle calamità naturali, i governi di Austria e Germania hanno notificato alla Commissione alcuni regimi di aiuto. 495. La Commissione ha deciso in tutti i casi notificati di non sollevare obiezioni e di approvare l’aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato CE. La Commissione ha basato la sua valutazione sui “principi guida” indicati in prosieguo. Al fine di evitare l’arricchimento di un’impresa dopo aver ricevuto aiuti per una calamità naturale, la sovracompensazione doveva essere rigidamente esclusa, pertanto sono stati considerati idonei solo i danni materiali causati direttamente dalla calamità naturale e in nessun caso stata superata la compensazione massima del 100% di tali costi. Per verificare che la sovracompensazione fosse effettivamente esclusa, stato necessario istituire un meccanismo di vigilanza centralizzato e istituzionalizzato per determinare in che misura il danno potesse essere coperto da assicurazione e per garantire che non venisse superata la massima soglia di sostegno consentita. In tutti i casi, il concetto di danno stato calcolato sul rifinanziamento dei costi e/o sul valore di sostituzione. Le perdite subite ed i mancati profitti unitamente alle interruzioni temporanee del processo di produzione, alla perdita di ordini, clienti o di mercati non sono stati considerati idonei. 12. Altri settori: sanità, servizi postali, difesa La riforma del sistema di assicurazione sanitaria olandese [312] 496. Il 3 maggio, la Commissione ha autorizzato un finanziamento pubblico di 15 miliardi di euro per una fondamentale riforma del sistema di assistenza sanitaria nei Paesi Bassi. L’obiettivo della riforma quello di garantire l’accesso a tutti i cittadini promuovendo al contempo l’efficienza e la sostenibilità finanziaria nella fornitura di servizi di assistenza sanitaria. A tal fine, le autorità hanno costituito un regime compensativo dei rischi tra gli assicuratori e hanno agevolato la trasformazione del sistema concedendo capitale di avviamento ad alcune società di asicurazione. 497. Il nuovo regime legislativo sull’assicurazione sanitaria creerà un mercato unico per le assicurazioni sanitarie private nei Paesi Bassi. Al fine di garantire il principio di solidarietà, gli assicuratori sanitari saranno obbligati dal governo olandese ad accettare tutti i cittadini e sarà loro impedito di differenziare i premi. In primo luogo, allo scopo di compensare le società di assicurazione per questi obblighi di servizio pubblico, le autorità olandesi introdurranno un regime che intende neutralizzare i diversi profili di rischio degli assicuratori sanitari a causa dei diversi portafogli di clienti. Sebbene non convinta che tale misura soddisfi le condizioni enunciate dalla Corte di giustizia nella sentenza Altmark, la Commissione ha considerato la misura in questione compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2. 498. In secondo luogo, come misura una tantum , agli attuali fondi di malattia sarà consentito di riportare le proprie riserve finanziarie nel nuovo regime di mercato come capitale di avviamento. Ai fondi di malattia, che saranno trasformati in normali società assicurative private, queste riserve sono necessarie per soddisfare i requisiti di solvibilità imposti agli assicuratori sanitari. Riformando il sistema sanitario, il governo olandese agisce in conformità ad una delle priorità della strategia di Lisbona, ossia garantire la sostenibilità finanziaria e la redditività dei sistemi di assistenza sanitaria a lungo termine. La Commissione ha considerato questa misura necessaria e proporzionata e pertanto ha concluso che quest’ultima compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Creazione di Banque Postale (Francia) [313] 499. In seguito alla notifica da parte delle autorità francesi, la Commissione ha esaminato alcune misure adottate nel contesto del trasferimento dell’attività finanziaria dell’operatore postale, La Poste (LP), alla sua controllata, Banque Postale (BP). 500. La Commissione ha verificato che i fondi trasferiti a BP, in linea con gli standard contabili applicabili alle operazioni di questa natura, corrispondono ai fondi attualmente assegnati ai servizi finanziari di LP. In assenza di capitale aggiuntivo da parte di LP, la Commissione ha concluso che, tenendo in considerazione la situazione al momento della cessione dell’attività, questa disposizione non costituisce un aiuto di Stato. La verifica che il livello di equity di BP sia sufficiente per il volume e la natura dell’attività non spetta alla Commissione, ma alle competenti autorità nazionali. 501. La Commissione ha inoltre verificato, sulla base della giurisprudenza pertinente[314], che BP non riceverà alcun vantaggio economico tramite la remunerazione corrisposta a LP per la fornitura di servizi. In particolare, la Commissione ha verificato l’esistenza di meccanismi atti a impedire il trasferimento di potenziali vantaggi di LP alla sua controllata. Tra l’altro, le autorità francesi si sono impegnate a fare in modo che BP sia finanziata secondo strette condizioni di mercato. Inoltre, la Commissione ha verificato che tale remunerazione fosse calcolata sulla base della contabilità analitica di LP, stabilita in conformità a principi applicati in modo uniforme ed obiettivamente giustificabili. 502. Il 21 dicembre, la Commissione ha approvato la cessione delle attività finanziarie di LP poiché non suscettibili di arrecare alcun vantaggio economico a BP. Le relative questioni, non direttamente correlate alla cessione, quali il diritto speciale a distribuire il “livret A” (un libretto di risparmio esente da imposte), la garanzia di stato illimitata concessa a LP e i regimi pensionistici per i funzionari di LP riassegnati a BP, saranno esaminati separatamente. Hellenic Vehicle Industry S.A. – ELVO 503. Il 7 dicembre, la Commissione ha avviato un procedimento d’indagine formale riguardo un aiuto non notificato a favore di Hellenic Vehicle Industry S.A. – ELVO[315], una società greca produttrice di veicoli a motore civili e militari e fornitore principale dell’esercito greco. Nel 1999, il governo greco ha approvato la remissione dei debiti della società nei confronti dello Stato per il periodo 1989-1999. Secondo la Grecia l’aiuto, che ammonta a 3,5 milioni di euro, destinato ad esclusivo beneficio della produzione militare di ELVO e, pertanto, coperto dall’articolo 296 del trattato CE, che consente deroghe al divieto generale di aiuto di Stato per ragioni direttamente correlate agli interessi essenziali di sicurezza nazionale. Sulla base delle informazioni disponibili, tuttavia, la Commissione considera che solo un parte degli aiuti sia stata destinata alla produzione militare e, pertanto, ricoducibile alla prevsione dell’articolo 296 del trattato CE. I rimanenti aiuti devono essere presi in esame ai sensi delle regole generali sugli aiuti di Stato. 13. Agricoltura Imposta sul minerale di fosforo nei fosfati alimentari (Danimarca) 504. Il 19 gennaio, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della nuova imposta sui fosfati alimentari proposta dalla Danimarca che mira a ridurre l’utilizzo del fosforo in agricoltura[316]. Come contropartita, al fine di non aumentare il livello di tassazione globale nel settore agricolo danese, viene diminuita l’imposta fondiaria. Tale regime non considerato un aiuto di Stato a favore degli agricoltori. Una riduzione generale dell’imposta fondiaria per il settore dell’agricoltura considerata la maniera più efficiente, dal punto di vista amministrativo, per ridistribuire nel settore agricolo il gettito fiscale dell’imposta sul fosforo. L’imposta fondiaria viene diminuita per tutti i settori agricoli, non solo per quelli che utilizzano i mangimi animali e pagano l’imposta sul fosforo; ciò dovrebbe, almeno in teoria, portare vantaggi per i produttori di piante. Tuttavia, in base alla logica ambientale cui si ispira il regime e in considerazione del fatto che le regole sugli aiuti di Stato fanno espressamente riferimento all’imposta sulla proprietà come mezzo per controbilanciare le nuove imposte ambientali, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni anche se il regime dovesse provocare questo vantaggio. Inoltre l’importo medio della riduzione dell’imposta per agricoltore molto bassa (circa 700 DKK (95 euro) all’anno). Regime di aiuti nazionali LFA (Finlandia) 505. Il 16 marzo, la Commissione ha approvato un nuovo aiuto di Stato[317] che si aggiunge al sostegno esistente per le regioni svantaggiate cofinanziate dalla Comunità nel quadro del programma di sviluppo rurale finlandese. L’aiuto consiste in un pagamento di base di 20 euro per ettaro nelle regioni assistite A, B e C1 e di 25 euro per ettaro nelle regioni assistite C2-C4. Questo pagamento di base viene concesso per tutte le regioni che possono beneficiare di una quota di emissione cofinanziata. Inoltre, le aziende di allevamento situate in tali aeree ricevono un pagamento aggiuntivo di 80 euro per ettaro. 506. La Commissione ha assicurato che l’importo complessivo (sostegno cofinanziato esistente, nuovo pagamento di base e nuovo pagamento aggiuntivo) non supera i 250 euro per ettaro in media. L’importo del nuovo pagamento di base e del pagamento aggiuntivo saranno controllati annualmente. Se necessario, saranno ridotti proporzionalmente nell’intero paese in modo da non superare in media la somma massima di 250 euro per ettaro. La Commissione ha concluso che i pagamenti combinati alle regioni svantaggiate in Finlandia sono conformi al diritto dell’Unione europea, in particolare al punto 6 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato[318] nel settore agricolo e agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1257/99[319], per le ragioni elencate in prosieguo. I pagamenti sono distribuiti geograficamente in modo che le regioni con i redditi più bassi traggano il maggior beneficio; i settori che presentano problemi strutturali particolari a causa di handicap naturali ricevono un aiuto maggiore; non esiste sovracompensazione se si confrontano i livelli di pagamento con quelli di analoghe regioni dell’Unione europea. Eliminazione dei rifiuti animali nel 2003 (taxe d’équarrissage) (Francia) 507. Il 5 luglio, la Commissione ha approvato un aiuto di Stato di circa 325 milioni di euro concesso nel quadro del regime di servizio pubblico di resa (service public d'équarrissage) per lo stoccaggio e l’eliminazione di prodotti alimentari a base di carne e per il trasporto e la distruzione di capi morti e rifiuti animali nel 2003[320]. Allo stesso tempo, la Commissione ha deciso di avviare un procedimento formale di indagine ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, relativamente all’aiuto concesso ad alcuni commercianti di carne, che consiste in un’esenzione dall’imposta di resa per il 2003. La Francia ha continuato ad esonerare alcune società dal pagamento dell’imposta, come era già successo nel periodo 1997-2002. Tale esenzione stata applicata alle società il cui fatturato era inferiore a 762 245 euro nell’anno solare precedente. L’imposta di resa stata applicata sulla base del fatturato totale della società e non in base alle vendite di carne. Alcune società possono, pertanto, essere state esentate dall’imposta anche se hanno venduto più carne rispetto ad altre società con fatturati più alti ottenuti dalla vendita di qualsiasi prodotto. Questa esenzione non sembra giustificata dalla natura del sistema fiscale e puó pertanto costituire un aiuto di Stato. Inoltre, l’aiuto sembra configurarsi quale aiuto al funzionamento incompatibile poiché tale riduzione di spesa priva di qualsiasi effetto incentivante e di qualsiasi contropartita da parte dei destinatari. Questa posizione in linea con quanto stabilito dalla Commissione nella sua decisione del dicembre 2004 sull’imposta di resa (taxe d’équarrissage)[321]. Plans de Campagne (Francia) 508. Il 20 luglio, la Commissione ha avviato un’indagine formale sull’aiuto di Stato potenzialmente illegale concesso dalla Francia tra il 1991-2002 nel settore ortofrutticolo[322]. L’aiuto stato concesso mediante “piani di contingenza” (plans de campagne) annuali ed include misure atte a controbilanciare l’eccedenza di forniture ortofrutticole francesi sul mercato interno mediante il sostegno dei prezzi, il sostegno allo stoccaggio temporaneo, alla distruzione di prodotti o il sostegno alla lavorazione. I sussidi potevano essere erogati anche per favorire la vendita di prodotti francesi al di fuori dell’UE nei periodi di crisi. Sembra che il sostegno abbia raggiunto i 50 milioni di euro all’anno. 509. La Commissione dubita che tali misure possano essere considerate compatibili con le regole sulla concorrenza, poiché sembrano interferire con il buon funzionamento dell’organizzazione del mercato comune per il settore ortofrutticolo. Si prevede una decisione finale nell’anno 2006. Sostegno ai gruppi di produzione di banane (Guadalupa e Martinica) 510. Il 6 settembre, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni relativamente all’aiuto di Stato di circa 1,41 milioni di euro concesso tramite prestiti agevolati ai gruppi di produttori al fine di sostenere le misure di ristrutturazione del settore delle banane[323]. Tale aiuto, concesso ai gruppi di produttori in difficoltà finanziarie, non soddisfa le condizioni enunciate nella normativa europea sugli i aiuti alla ristrutturazione, poiché gli importi coinvolti sono troppo esigui ai fini di un’effetiva ristrutturazione del settore delle banane e le misure previste (maggiore concentrazione di fornitura) non possono costituire un piano di ristrutturazione credibile. La Commissione ha autorizzato questa misura disostegno come un aiuto al funzionamento, utilizzando la base giuridica specifica per le regioni a cui l’aiuto stato concesso e che consente la concessione di un aiuto al funzionamento per far fronte a casi di cumulo di handicap che possono seriamente compromettere lo sviluppo economico nelle regioni ultra-periferiche. Aiuto per la protezione de bestiame dagli attacchi dei predatori (Toscana, Italia) 511. Il 6 settembre, la Commissione ha approvato per la prima volta l’aiuto di Stato concernente il costo dei premi di assicurazione per i danni sostenuti dagli allevatori di bestiame in conseguenza degli attacchi di predatori quali lupi e orsi[324]. Queste misure mirano a proteggere il bestiame (bovini, ovini, caprini ed equini), allevato in prossimità dei parchi naturali ed esposto alla predazione. Le perdite che rilevano a questi fini sono esclusivamente la morte degli animali e gli aborti dovuti all’attacco dei predatori. Inoltre, la Commissione ha concluso che l’aiuto di Stato che consiste nel finanziamento di investimenti per la prevenzione e la protezione, quali la costruzione/ristrutturazione di stalle per il bestiame, i sistemi di allarme fotocellulari e la costruzione di recinti per animali, sono compatibili con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. L’aiuto stato approvato al fine di combinare la tutela delle specie protette con la riduzione dei rischi di danni per gli allevatori di bestiame. Fondo di solidarietà per il maltempo (Italia) 512. Il 7 giugno, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di una nuova legge quadro che prevede un sussidio di circa 100 milioni di euro all’anno per il risarcimento degli agricoltori per danni dovuti al maltempo[325]. La nuova legge introduce per il futuro una base legale coerente per ottenre dal governo centrale il risarcimento dei danni da maltempo. Un cambiamento significativo rispetto al passato rappresentato dal fatto che gli agricoltori che possono stipulare un’assicurazione (agevolata) non ricevono alcun ulteriore risarcimento. In tal modo, gli agricoltori sono incentivati a stipulare l’assicurazione, semplificando notevolmente la programmazione anticipata. Il governo italiano prevede di spendere circa 100 milioni di euro all’anno in risarcimenti diretti e altri 100 milioni di euro come sovvenzione per i contratti di assicurazione. Holland Malt (Paesi Bassi) [326] 513. Il 3 maggio, la Commissione ha deciso di avviare un’indagine formale nel settore del malto olandese relativamente alla prevista sovvenzione di un progetto d’investimento di Holland Malt BV (una collaborazione tra Bavaria NV e Agrifirm, una cooperativa di agricoltori del settore cerealicolo) per l’insediamento di un impianto di produzione. L’intera catena di stoccaggio e lavorazione dell’orzo da malto e la produzione e commercializzazione del malto saranno integrate. 514. La Commissione ha deciso di avviare un procedimento d’indagine formale poiché dubita che l’aiuto previsto sia compatibile con il mercato comune per le ragioni indicate in prosieguo. 515. Sulla base delle informazioni di cui dispone la Commissione, non si può escludere che il mercato del malto mostri una sovraccapacità; 516. Holland Malt sostiene di fornire “malto di prima qualità” per la produzione di “birra di prima qualità” e che il mercato per questo tipo di malto e di birra ancora in crescita. 517. Tuttavia, non chiaro se ‘malto di prima qualità’ e ‘birra di prima qualità’ siano semplici concetti di marketing e se corrispondano ad un separato e specifico mercato di prodotto per il quale potrebbe essere esclusa la sovracapacità. Imposta sul cambiamento climatico (Regno Unito) 518. Il 20 luglio, la Commissione ha autorizzato un regime di aiuto per la concessione al settore agricolo di un rimborso d’imposta di 687 milioni di euro per un periodo di 10 anni[327]. Il rimborso dell’imposta sul cambiamento climatico del 50% per il settore dell’orticoltura e dell’80% per quello agricolo contemplato dagli accordi per la prevenzione e il controllo integrati dell'inquinamento (Integrated Pollution Prevention and Control, IPPC) consente al settore agricolo del Regno Unito di adeguarsi ai prezzi dell’energia più alti causati dall’imposta introdotta per facilitare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per il Regno Unito e anche per l’UE. 519. L’imposta sul cambiamento climatico relativa all’utilizzo delle fonti energetiche non nazionali stato introdotto dal Regno Unito nel 2001 al fine di soddisfare gli obiettivi del protocollo di Kyoto. Ai settori ad elevato consumo di energia stato offerto un rimborso significativo dell’80% per un periodo di 10 anni allo scopo di adattarsi al nuovo contesto, di migliorare l’efficienza energetica e di ridurre le emissioni di biossido di carbonio. I settori agricoli interessati da questa decisione (suini e pollame, alimenti e bevande) hanno partecipato agli accordi negoziati nell’ambito dell’IPPC per la prevenzione e il controllo integrati dell'inquinamento e si sono impegnati a raggiungere gli obiettivi prefissati di riduzione delle emissioni e di efficienza energetica. Il Regno Unito assicura un rigido monitoraggio degli impegni. 520. La perdita della riduzione fiscale per il futuro mentre la società deve al contempo mettersi in pari con gli obiettivi costituisce un meccanismo efficiente affinché le imprese rispettino gli accordi e raggiungano gli obiettivi. Il meccanismo di recupero, che proporzionale agli obiettivi non raggiunti alla scadenza degli accordi, affiancato da un meccanismo sanzionatorio. Gli accordi vengono riesaminati con regolarità. Nel corso della valutazione dell’aiuto di Stato multisettoriale nell’ambito delle imposte energetiche, la Commissione ha ammesso la parità di trattamento tra il settore agricolo e altri settori soggetti alle linee direttrici sugli aiuti di Stato a scopi ambientali. Gli accordi per la prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento sono stati approvati ai sensi del punto 51, paragrafo 1, lettera a) delle linee direttrici. 521. Una misura speciale separata che comprende una restituzione del 50% per un periodo di cinque anni consente al settore dell’orticoltura di compensare la perdita di competitività sul mercato internazionale risultante dall’introduzione dell’imposta sul cambiamento climatico. La base giuridica per questo intervento costituita dal punto 5.5.4 delle linee direttrici sugli aiuti di Stato nel settore agricolo. 14. Pesca 522. Tra i casi decisi dalla Commissione nel 2005, i seguenti tre meritano di essere citati. 523. Nel 1999 e nel 2000 stato effettuato un investimento di 3 milioni di sterline in una società di lavorazione del pesce situata nelle isole Shetland da parte di una società denominata Shetland Leasing and Property Ltd (SLAP)[328]. La Commissione stata informata di tale investimento in seguito a una denuncia. L’indagine ha condotto alla conclusione che i fondi utilizzati per l’investimento provengono direttamente da due fondi fiduciari gestiti dal consiglio delle isole Shetland e devono pertanto essere considerati un aiuto di Stato. Questo investimento costituisce un aiuto al funzionamento incompatibile con il mercato comune. Tuttavia, poiché lo stesso tipo di finanziamento era stato considerato quale partecipazione privata nel campo dei fondi strutturali, il recupero dell’aiuto non stato richiesto per tutelare il legittimo affidamento delle autorità e degli enti coinvolti. 524. La Commissione ha approvato un regime[329] di 1 milione di sterline notificato dal Regno Unitoe finalizzato a sostenere un regime di sottoscrizione volontaria che consenta agli allevatori di salmoni di raccogliere ed eliminare i rifiuti degli allevamenti di pesce. Nella sua decisione, la Commissione ha considerato che gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato riguardanti i test TSE, le scorte invendute, i rifiuti del macello, adottati nel contesto della crisi della BSE, sono applicabili anche per gli aiuti di Stato riguardanti le scorte invendute degli allevamenti ittici. 525. In seguito a una tempesta di proporzioni eccezionali verificatasi nel mar Baltico all’inizio di gennaio, la Commissione ha approvato un regime[330] notificato dalla Lettonia per compensare i danni subiti dai pescatori e dagli allevamenti ittici. Le notifiche di regimi di aiuti di questo tipo, ovvero successivi a tempeste o eventi straordinari quali l’inquinamento, non sono inusuali tuttavia questa la prima volta che un nuovo Stato membro ha notificato un caso di questo tipo. 15. Carbone 526. Nel 2005 la Commissione ha adottato un numero significativo di decisioni sugli aiuti di Stato riguardanti il carbone. In giugno, ha approvato i piani di ristrutturazione per il settore del carbone in Germania, Ungheria e Polonia. 527. In gennaio, la Commissione ha approvato l’aiuto annuale alla Germania per l’anno 2005. In marzo, ha approvato l’aiuto di Stato concesso nel 2001 e 2002 dalla Germania al settore del carbone (sebbene tale aiuto di Stato fosse illegale poiché non o notificato). In giugno, ha autorizzato l’aiuto annuale alla Slovacchia per l’anno 2004 e l’aiuto annuale alla Polonia per gli anni dal 2004 al 2006. In luglio, la Commissione ha autorizzato l’aiuto per una nuova miniera di ortolignite nella Repubblica Ceca sulla base delle linee direttrici per gli aiuti regionali, in considerazione del fatto che il regolamento sul carbone non si applica all’ortolignite. Infine, la Commissione ha autorizzato l’aiuto alla chiusura delle miniere della Repubblica ceca, l’aiuto annuale per il 2005 per le miniere in Slovacchia e l’aiuto annuale per il periodo 2004-2006 per l’Ungheria. 16. TRASPORTI [331] 16.1. TRASPORTI FERROVIARI 528. Il 3 maggio, la Commissione ha autorizzato la Repubblica ceca[332] a concedere aiuti per agevolare l’acquisto di nuovo materiale rotabile per le ferrovie. Le autorità ceche garantiranno un prestito dell’ammontare di 45 milioni di euro offerti dalla società di finanziamento EUROFIMA alle ferrovie ceche. Tale misura ha un impatto negativo molto limitato sulle condizioni degli scambi attuali. In primo luogo, le ferrovie ceche pagano un interesse per il prestito, sebbene più vantaggioso rispetto alle normali condizioni di mercato, e pagano un prezzo per la garanzia. In secondo luogo, la garanzia viene applicata solo al trasporto ferroviario di passeggeri, un settore non ancora aperto alla concorrenza ai sensi della legislazione dell’Unione europea. 529. Il 7 giugno, la Commissione ha approvato una misura nei Paesi Bassi[333] per concedere aiuti al fine di promuovere l’installazione del sistema europeo di controllo dei treni (ECTS), un nuovo sistema di controllo della velocità e della segnaletica sui treni merci della nuova linea ferroviaria per traffico merci chiamata Betuwe Route. Il nuovo standard europeo per il controllo dei treni ETCS, verrà installato su questa linea per garantire la sicurezza. Le autorità olandesi compenseranno in parte i costi dell’installazione del sistema ETCS nelle prime locomotive merci con una serie che utilizzerà la Betuwe Route. 530. Infine, il 3 marzo, la Commissione ha approvato una misura di aiuto alla ristrutturazione per Fret SNCF[334], facente parte di un piano di ristrutturazione, che consentirà il ripristino della redditività delle attività di trasporto merci della SNCF. La Commissione ha considerato il piano compatibile con la legislazione dell’Unione europea poiché l’aiuto limitato al minimo ed accompagnato da misure compensatorie quali la riduzione della capacità e l’apertura anticipata del mercato delle ferrovie merci francesi. 16.2. Trasporti combinati 531. In data 16 marzo, la Commissione ha approvato un regime di aiuto belga[335] mirato alla concessione di sussidi per l’acquisizione di attrezzature per il trasporto combinato nella regione Vallonia. In data 5 luglio, stato autorizzato un altro regime di aiuto belga[336] per promuovere servizi di trasporto nazionale combinate. Il regime triennale beneficerà gli operatori del trasporti combinati che utilizzano i servizi ferroviari. Tale aiuto intende compensare la differenza tra i costi esterni del trasporto su strada e del trasporto combinato che sono particolarmente elevati per le brevi distanze. 532. Inoltre, stato autorizzato dalla Commissione in data 16 marzo un regime tedesco[337] destinato a incoraggiare la creazione di nuovi servizi di trasporto combinato e l’acquisizione delle relative attrezzature. 533. Il 20 aprile, la Commissione ha approvato un regime di aiuto italiano[338] destinato a incoraggiare il passaggio dal trasporto pesante di merci su strada al trasporto marittimo , tramite la concessione di sovvenzioni a imprese di trasporto su strada che utilizzano rotte marittime, già esistenti o di nuova creazione, anziché rotte su strada. Il regime resterà in vigore per il periodo di tre anni con un bilancio totale pari a 240 milioni di euro. Ciononostante, una condizione per la concessione di tali aiuti che i beneficiari utilizzino i servizi marittimi nei tre anni successivi alla scadenza del regime. 16.3. Trasporti su strada 534. In data 7 dicembre la Commissione ha deciso di approvare il piano finanziario del piano di ristrutturazione del gruppo ABX Logistics[339], per un valore di 176 milioni di euro. La decisione riguarda un piano di ristrutturazione che riduce in misura significativa la capacità del gruppo ABX Worldwide, comprese le filiali ABX di Germania e Paesi Bassi, ripristina la redditività dell’intero gruppo e trasferisce tutti i suoi capitali a un investitore privato che deve agire entro i 12 mesi successivi alla decisione. Per quanto riguarda le attività nazionali di ABX France, queste sono state privatizzate nel 2005. 535. La Commissione ha deciso di approvare queste misure, che dovrebbero essere sufficienti a ripristinare la redditività del gruppo ABX a livello mondiale, anche a costo di dover vendere l’intero gruppo ABX Worldwide. Per questo motivo la Commissione ha sottoposto l’accettazione dell’aiuto di ristrutturazione alla condizione di vendere il gruppo ABX a un investitore privato che, oltre al prezzo di mercato, dovrebbe anche fornire un contributo finanziario significativo al gruppo ABX. 16.4. Trasporti aerei Alitalia (Italia) 536. La Commissione ha deciso in data 7 giugno che la ricapitalizzazione di Alitalia e dei suoi servizi sussidiari non comportano alcun aiuto di Stato, purché siano rigorosamente soddisfatte le condizioni in base alle quali lo Stato deve agire come un investitore prudente. Da un lato, la partecipazione minoritaria dello Stato nel futuro aumento di capitale di 1,2 milioni di euro di AZ Fly deve svolgersi allo stesso prezzo e in base alle stesse condizioni di un investitore privato. A questo proposito, la Commissione ha ottenuto una lettera di intenti da una banca internazionale, che garantisce il coinvolgimento effettivo e maggioritario del settore privato in questa operazione. Ciò assicurerà il rispetto dell’impegno di privatizzare l’impresa assunto dall’Italia nel luglio 2004. La ricapitalizzazione della compagnia aerea, limitata infine a circa un miliardo di euro avvenuta in dicembre senza alcuna necessità di utilizzare la garanzia fornita dalle banche. 537. D’altro lato, l’investimento di 216 milioni di euro proposto dalla società finanziaria pubblica Fintecna nelle attività di terra di AZ Services deve soddisfare le condizioni di mercato. La Commissione ha verificato, mediante un’indagine indipendente, che questo investimento offre un rendimento in linea con quanto si aspetterebbe un investitore privato. Le prime fasi della ricapitalizzazione si sono effettivamente svolte in dicembre come programmato. 538. Durante l’indagine in merito alla ristrutturazione, la Commissione ha concesso a terzi la possibilità di presentare commenti sull’utilizzo da parte di Alitalia del prestito di 400 milioni di euro autorizzato dalla Commissione il 20 luglio 2004. Alla luce di questi commenti, la Commissione ha condotto un’analisi completa del comportamento di Alitalia, comprensiva di un esame indipendente, concludendo che non era stato fatto alcun uso improprio di questo aiuto e che, in particolare, la capacità della società rispetta gli impegni assunti e che le nuove rotte sono redditizie. Ryanair (Belgio) 539. Nella sua decisione del 12 febbraio 2004 riguardante i vantaggi concessi dalla regione Vallonia e dall’aeroporto di proprietà pubblica Bruxelles South Charleroi Airport (BSCA) alla compagnia aerea Ryanair in relazione al suo insediamento a Charleroi la Commissione ha concluso che alcuni tipi di aiuto che permettono un autentico sviluppo di nuove rotte in base a condizioni ben definite possono essere autorizzati dalla Commissione. La decisione indica inoltre che determinate forme di aiuto non possono essere autorizzate. 540. A questo proposito ed in applicazione della decisione, nel 2004 le autorità belghe hanno concordato con Ryanair di trasferire parte dell'aiuto incompatibile, circa 4 milioni di euro, su un conto presso terzi, in attesa che il Tribunale di primo grado si pronunci sul ricorso in annullamento della decisione della Commissione presentato dalla compagnia aerea. Il Belgio ha dovuto citare in giudizio Ryanair presso un tribunale irlandese per ottenere il rimborso dell’importo aggiuntivo di circa 2,3 milioni di euro (la causa ancora in corso). 541. Inoltre, sulla scia della decisione Ryanair/Charleroi, la Commissione ha adottato in data 9 dicembre, un insieme di linee direttrici in risposta ai recenti sviluppi nel settore del trasporto aereo segnatamente l’emergere delle società aeree low cost e l’aumento della concorrenza tra gli aeroporti, in particolare tra gli aeroporti regionali, che stata particolarmente forte negli ultimi anni al fine di attirare nuove compagnie aeree. Queste linee direttrici[340] mirano a introdurre maggiore trasparenza nelle regole applicabili stabilendo ciò che la Commissione consente o meno. Olympic Airways (Grecia) 542. In settembre, la Commissione ha concluso inoltre l‘indagini e sulla concessione di aiuti illegali e incompatibili da parte della Grecia a Olympic Airways. La Commissione ha concluso che a partire dall’11 dicembre 2002 (data della precedente decisione riguardante la compagnia di bandiera greca) Olympic Airways e Olympic Airlines hanno continuato a ricevere l’aiuto di Stato illegale. Si veda anchela sentenza della Corte di giustizia riguardante il recupero di tale aiuto, nella sezione D sottostante. 543. Nell’avviare il procedimento d’indagine la Commissione ha espresso dubbi circa il mancato pagamento da parte di Olympic Airways delle imposte e dei contributi sociali nonché sulla modalità di costituzione di Olympic Airlines alla fine del 2003. 544. Nel dicembre 2003, tutte le attività di volo che in precedenza erano espletate all’interno del gruppo Olympic Airways da Olympic Airways, Olympic Aviation e Olympic Macedonian sono state concentrate in una nuova entità rinominata Olympic Airlines. Dopo avere condotto uno studio approfondito della situazione finanziaria di Olympic Airways e Olympic Airlines, la Commissione in data 14 settembre ha riscontrato che la Grecia ha concesso un aiuto di Stato illegale e incompatibile tramite una serie di misure che includono l’esenzione dal pagamento di imposte e contributi sociali, la sopravvalutazione dei beni trasferiti da Olympic Airways a Olympic Airlines, i prestiti in contante concessi dallo Stato a Olympic Airways e la locazione sottocosto di aerei a Olympic Airlines[341]. Infrastrutture aeroportuali (Germania e Belgio) 545. Nel 2005, la Commissione ha adottato due decisioni relative al finanziamento delle infrastrutture aeroportuali. Il 19 gennaio, la Commissione ha deciso che un regime di aiuto tedesco[342] per la costruzione e lo sviluppo di aeroporti regionali in regioni strutturalmente deboli compatibile con le regole sugli aiuti di Stato dell’UE. Il regime consente prestiti che vengono utilizzati solo per costi di investimento in infrastrutture aeroportuali aperte alle stesse condizioni a tutti i potenziali utenti. Tuttavia, i costi per le attività operative giornaliere dell’aeroporto non possono beneficiare del sostegno finanziario e parimenti gli investimenti specifici da parte di un vettore aereo che utilizza l’aeroporto in questione non possono essere finanziati ai sensi del regime. 546. L’altra decisione in merito alle infrastrutture aeroportuali riguarda la creazione di un partenariato publico-privato per la gestione dell’Antwerp International Airport a Deurne[343]. Il 20 aprile, la Commissione ha considerato, in particolare, che l’importo di contributi pubblici e la scelta di un partner commerciale sono stati effettuati, in ultima analisi, secondo una gara d’appalto pubblico aperta e non discriminatoria , che rispetta il principio di pari trattamento tra concorrenti e assicura che il livello di partecipazione pubblica sia limitato al minimo necessario. C – Esecuzione delle decisioni in materia di aiuti di Stato 1. INTRODUZIONE 547. Il piano di azione per gli aiuti di Stato sottolinea che l’efficienza e la credibilità del controllo degli aiuti di Stato presuppongono l’esecuzione adeguata delle decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato, specialmente riguardo al recupero di aiuti illegali e incompatibili. Il piano di azione per gli aiuti di Stato enuncia che la Commissione cercherà di ottenere un’esecuzione più efficace e immediata delle decisioni di recupero, il che assicurerà parità di trattamento per tutti i beneficiari. 548. Nel 2005, l’unità “esecuzione delle decisioni e controllo” della DG Concorrenza ha continuato a monitorare le misure intraprese dagli Stati membri per eseguire le decisioni di recupero della Commissione. Il numero di decisioni di recupero ancora in attesa di esecuzione calato da 94 al 31 dicembre 2004 a 75 al 31 dicembre 2005. Nel corso del 2005, la Commissione ha adottato 12 nuove decisioni di recupero. Nello stesso periodo, sono stati chiusi 31 casi di recupero. 549. La distribuzione geografica dele procedure di recupero in corso rimane relativamente stabile. La Germania presenta il maggior numero di casi di recupero in corso (35%). Insieme, Spagna, Italia e Francia rappresentano un ulteriore 53% di tutti i casi di recupero in corso. Non sono in corso procedure di recupero in sedici Stati membri. Quasi due terzi dele procedure di recupero in corso riguardano misure di aiuti individuali, i rimanenti casi riguardano i regimi di aiuto. 550. Le informazioni fornite dagli Stati membri interessati mostrano che negli ultimi anni sono stati recuperati importi significativi relativi ad aiuti illegali e incompatibili. Nel 2005, la Commissione ha ricevuto informazioni che documentano il recupero di importi significativi relativamente ad un numero limitato di decisioni adottate recentemente quali le decisioni riguardanti German Landesbanks e Bull. Questi sviluppi hanno contribuito a un miglioramento significativo nelle statistiche di recupero globali. Degli 8,6 miliardi di euro di aiuti da recuperare ai sensi delle decisioni adottate a partire dal 2000, sono stati effettivamente recuperati, alla fine del 2005, 8,2 miliardi di euro (una somma capitale di 6,0 miliardi di euro e quasi 2,2 miliardi di euro di interessi). Escludendo gli interessi, questa cifra rappresenta il 71% dell’importo totale da recuperare[344]. 551. Nel 2005, la Commissione ha assicurato un monitoraggio amministrativo costante e approfondito di tutte le decisioni di recupero in corso per assicurarne un’esecuzione efficace. Laddove la Commissione ha considerato che uno determinato Stato membro non avesse preso tutte le misure disponibili nel suo ordinamento giuridico al fine di eseguire la decisione, ha avviato il procedimento previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, o dall’articolo 228, paragrafo 2, del trattato CE. Nel 2005, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento per inadempimento previsto dall’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE per non aver dato esecuzione a una decisione di recupero nei tre casi indicati in prosieguo. 2. Casi individuali Municipalizzate (Italia) [345] 552. Il 19 gennaio[346], la Commissione ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia delle Comunità europee per mancata esecuzione di una decisione del 5 giugno 2002. La decisione stabilisce che gli aiuti concessi dall’Italia alle imprese di servizio pubblico sono incompatibili e devono essere recuperati dai beneficiari. Due anni dopo l’adozione della decisione, la Commissione ha concluso che l’Italia non aveva intrapreso alcuna misura efficace ai sensi della legislazione nazionale per ottenere un recupero immediato degli aiuti. L’Italia ha adottato solo misure preliminari, ma nessuna misura concreta che ordini il recupero dell’aiuto dai beneficiari. Thüringen Porzellan GmbH, Kahla (Germania) [347] 553. Il 16 febbraio, la Commissione ha riscontrato che la Germania non ha dato pienamente esecuzione alla decisione di recupero del 30 ottobre 2002 riguardante l’aiuto concesso al produttore di ceramica tedesco Kahla Porzellan GmbH e alla società subentrante Kahla/Thüringen Porzellan GmbH. La Commissione considera che la Germania non ha provveduto al recupero di parte dell’aiuto dichiarato illegale e incompatibile, indicato nella decisione. Misure urgenti per l'occupazione (Italia) [348] 554. In data 6 aprile, la Commissione ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia delle Comunità europee per la mancata esecuzione di una decisione di recupero del 30 marzo 2004. La decisione prevede che lo schema di aiuti italiano in favore delle società che acquisiscono società in liquidazione contrario alle regole sugli aiuti di Stato e che tali aiuti devono pertanto essere recuperati dai beneficiari. Il regime mira a proteggere l’occupazione nelle grandi imprese in difficoltà, concedendo riduzioni dei contributi previdenziali. Un anno dopo l’adozione della decisione di recupero, l’Italia non aveva ancora informato la Commissione in merito ad alcuna misura intrapresa per conformarsi alla decisione. Regime fiscale basco (Spagna) [349] 555. In data 20 dicembre, la Commissione ha deciso di deferire la Spagna alla Corte di giustizia per la mancata esecuzione di tre decisioni di recupero in merito al regime fiscale basco. Tali decisioni concludono che il regime fiscale basco che prevede, per la durata di dieci anni, un’esenzione fiscale dall’imposta sulle società in favore delle società di nuova costituzione sia contrario alle regole per gli aiuti di Stato. Quattro anni dopo l’adozione delle tre decisioni, non esisteva ancora alcuna indicazione che la Spagna avesse preso misure concrete per interrompere il regime in questione o per recuperare l’aiuto illegale e incompatibile già concesso. Applicazione della giurisprudenza Deggendorf – Aiuto ad ACEA Electrabel (Italia) [350] 556. Nel 2003, in applicazione della giurisprudenza Deggendorf, la Commissione ha avviato una procedura ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE su un progetto di riscaldamento distrettuale in un quartiere di Roma poiché il beneficiario dell’aiuto era ACEA, una società controllata dal comune di Roma[351]. Nel frattempo, ACEA aveva costituito una joint venture con la società belga Electrabel, chiamata AceaElectrabel. Una società affiliata della joint venture , AceaElectrabel Produzione, controllata congiuntamente da Acea ed Electrabel, diventata la beneficiaria dell’aiuto. 557. Il 16 marzo, la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento con una decisione che conferma che tale misura costituisce un aiuto compatibile e che il beneficiario rimane lo stesso del caso “municipalizzate” nonostante la parziale modifica d’identità del beneficiario. La decisione positiva contiene la condizione che l’aiuto venga concesso solo dopo il recupero dell’aiuto che stato dichiarato illegale e incompatibile. 558. In agosto, AceaElectrabel Produzione ha deciso di fare ricorso contro questa decisione presso il Tribunale di primo grado. D – SELEZIONE DI CAUSE Streekgewest Westelijk Noord-Brabant [352] 559. Streekgewest Westelijk Noord-Brabant, un ente responsabile della raccolta dei rifiuti, doveva pagare un’imposta ogni volta che i rifiuti venivano consegnati a un impianto di trasformazione dei rifiuti. L’ente ha richiesto un rimborso dell’importo corrisposto sulla base del fatto che l’imposta era stata applicata violando l’obbligo di “standstill” previsto dall’articolo 88, paragrafo 3. Gli emendamenti alla legge che imponeva l’imposta e la relativa esenzione sono entrati in vigore prima della loro approvazione da parte della Commissione. Tuttavia, dopo un’indagine di queste misure, la Commissione ha concluso che non erano presenti elementi di aiuto di Stato incompatibili con il mercato comune. 560. Nella sentenza del 13 gennaio pronunciata in ordine alle questioni pregiudiziali rivolte dal giudice nazionale investito della causa, la Corte di giustizia europea ha ritenuto che le imposte non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni sugli aiuti di Stato, ad eccezione del caso in cui tali imposte costituiscono il metodo di finanziamento di una misura di aiuto, in modo da formarne parte integrante . Questa stretta relazione e reciproca dipendenza sussiste solo se il ricavato dall’imposta viene necessariamente allocato al finanziamento dell’aiuto. In tal caso, il ricavato dell’imposta ha un impatto diretto sull’importo dell’aiuto e, di conseguenza, sulla compatibilità della misura di aiuto. Nel caso di un collegamento di questo tipo, la notifica deve anche interessare il metodo di finanziamento quindi l’imposta stessa coperta dal divieto di applicazione. 561. La Corte di giustizia ha ricordato inoltre che l’ultima parte dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE ha effetto diretto. Ciò significa che se un’imposta parte integrante di una misura d’aiuto, gli Stati membri, in linea di principio, devono restituire le cifre prelevate in violazionedel diritto dell’Unione europea. I singoli possono fare affidamento sull’effetto diretto di questo articolo di fronte ai tribunali nazionali non solo se risentono della distorsione della concorrenza, ma anche semplicemente per ottenere il rimborso di un’imposta prelevata in violazione di tale disposizione, a condizione naturalmente che il singolo sia soggetto ad un’imposta applicata in violazione del Trattato. F.J. Pape [353] 562. In linea con le sue conclusioni rese nella causa Streekgewest Westelijk Noord-Brabant di cui sopra, la Corte di giustizia ha esaminato, nel caso F.J. Pape, se l’imposta in questione sia parte integrante di una misura di aiuto. Come in Streekgewest , i Paesi Bassi hanno iniziato a concedere l’aiuto prima che la Commissione fornisse la sua approvazione. La Corte di giustizia ha deciso, in data 13 gennaio che non esiste un legame sufficiente tra l’imposta e la misura di aiuto, poiché ai sensi del diritto olandese le autorità competenti possono agire a loro discrezione nell’allocare il reddito da imposta per vari scopi. Pertanto, il reddito da imposta non ha avuto un impatto diretto sull’importo dell’aiuto e la Corte di giustizia ha concluso che non sussiste alcun legame tra l’imposta e la misura di aiuto tale da obbligare lo Stato membro a ripagare l’imposta al Sig. Pape. Confédération nationale du Crédit mutuel/Commissione [354] 563. In questa sentenza del 13 gennaio, il Tribunale di primo grado (TPG) ha annullato la decisione della Commissione del 15 gennaio 2002 che dichiarava l’aiuto concesso dalla Francia a Crédit Mutuel incompatibile con il mercato comune. L’aiuto era stato concesso sotto forma di raccolta e gestione di risparmi regolamentati nell’ambito del regime deel ”Livret Bleu”. La Francia e Crédit Mutuel si sono appellate contro la decisione ricorrendo al TPG. 564. Il Tribunale di primo grado ha annullato la decisione della Commissione per difetto di motivazione, ai sensi dell’articolo 253 del trattato CE. 565. Innanzitutto, il Tribunale di primo grado ha dichiarato che l’individuazione dell’aiuto nel dispositivo della decisione non consentea ai soggetti interessatidi identificare le misure considerate dalla Commissione come aiuti di Stato. Di conseguenza, il Tribunale non stato in grado di esercitare il suo potere di riesame sulla valutazione di tali misure. 566. In secondo luogo, poiché il dispositivo della decisione e la motivazione costituiscono un tutto indivisibile, il Tribunale ha esaminato le altre parti della decisione, e ha analizzato, in particolare, le condizioni dell’articolo 87 paragrafo 1 del trattato CE. Il Tribunale ha concluso che le altre parti della decisione non forniscono una motivazione sufficiente quanto all’individuazione delle misure considerate aiuti. Belgio/Commissione [355] 567. In questo caso, il Belgio ha agito per l’annullamento del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per l’occupazione. Nella sua sentenza del 14 aprile, la Corte di giustizia ha respinto l’appello da parte del Belgio, confermando il regolamento della Commissione, e si pronunciata riguardo ai rispettivi poteri della Commissione e del Consiglio nel settore degli aiuti di Stato. 568. La Corte di giustizia ha dichiarato che la Commissione non ha ecceduto i suoi poteri definendo i criteri di compatibilità per gli aiuti di Stato. La Commissione non deve limitarsi alla semplice codifica della sua prassi ma le consentito utilizzare la sua esperienza per stabilire i nuovi criteri di compatibilità, includendo criteri ancora più stretti di quelli esistenti. Il Consiglio, sulla base del Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio ha conferito alla Commissione il potere di dichiarare che alcune categorie di aiuto sono compatibili con il mercato comune e non sono soggette all’obbligo di notifica. Tuttavia questo regolamento non conferisce alla Commissione alcun potere d’interpretare dell’articolo 87 paragrafo 1 del trattato CE né d’imporre una definizione generale e vincolante del concetto di aiuto di Stato così come stabilito nell’articolo 87 paragrafo 1 del trattato CE. Sniace/Commissione [356] 569. La sentenza del Tribunale di primo grado del 14 aprile ha chiarito le condizioni per l’ammissibilità di un’azione presentata dinanzi ai tribunali europei dal concorrente beneficiario di un aiuto. Nella causa in questione, l’autrice della denuncia, Sniace, una società spagnola che produce fibre artificiali e sintetiche, ha contestato la decisione della Commissione che consente all’Austria di concedere aiuti alla società Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (LLG). 570. Il Tribunale di primo grado ha sottolineato che un concorrente, al fine di contestare una decisione della Commissione, deve dimostrare di essere individualmente coinvolto dalla decisione. A questo proposito, sono stati tenuti in considerazione due fattori: 571. In primo luogo, il ruolo del concorrente nella procedimento precontenzioso: Sniace ha rivestito un ruolo minore nel procedimento precontenzioso poiché non ha presentato alcuna denuncia alla Commissione e l’esito della procedura non stata influenzata in misura significativa dalle sue osservazioni; 572. In secondo luogo, la prova addotta dalla ricorrente a dimostrazione che la decisione puó influenzare la sua posizione sul mercato; il Tribunale di primo grado ha notato che la ricorrente non opera sullo stesso mercato di LLG né prevede di farlo in futuro; inoltre, la ricorrente non ha potuto stabilire, in misura sufficiente, che la decisione contestata potesse influire in modo significativo sulla sua posizione sul mercato poiché i suoi argomenti sono basati su asserzioni interamente prive di sostegno probatorio carenti di qualsiasi indicazione riguardo alle perdite o alle conseguenze negative sofferte. 573. Pertanto, il Tribunale di primo grado ha dichiarato che l’azione presentata da Sniace inammissibile poiché il ricorrente non puó considerarsi individualmente interessato dalla decisione della Commissione. Italia/Commissione [357] 574. Nella sua sentenza del 10 maggio relativa a questo caso, la Corte di giustizia ha in parte annullato la decisione della Commissione del 6 agosto 1999 di iniziare una procedura d’indagine sugli aiuti di Stato concessi a imprese del gruppo Tirrenia di Navigazione. L’Italia ha tentato di fare annullare questa decisione nella misura in cui ha ordinato la sospensione dell’aiuto in questione. 575. La sentenza interessante poiché chiarisce alcune norme procedurali che la Commissione deve rispettare nella valutazione delle misure di aiuto. 576. In primo luogo, per quanto riguarda la possibilità per la Commissione di ordinare la sospensione di nuove misure di aiuto, tale sospensione dovrebbe essere preceduta dall’opportunità per lo Stato membro di discutere tutte le misure e di sottoporre commenti. Nella causa in questione, la Commissione non ha discusso con le autorità italiane il trattamento fiscale di cui beneficiava il gruppo Tirrenia per le forniture di carburante e olio lubrificante per le sue navi. La Corte di giustizia ha pertanto concluso che la decisione della Commissione deve essere parzialmente annullata nella misura in cui comporta la sospensione di questa specifica misura di aiuto. 577. In secondo luogo, riguardo al supposto abuso di potere da parte della Commissione, la Corte di giustizia ha indicato che un abuso di potere puó essere riconosciuto solo se sussistono forti dubbi sul fatto che le misure costituiscano un aiuto esistente o meno o che non costituiscano aiuto affatto. In questo caso, la Commissione non avrebbe avuto il diritto di considerarle nuove misure di aiuto e, di conseguenza, di ordinarne la sospensione. Nella causa in questione, la sospensione delle misure, classificate come nuove misure di aiuto, non ha comportato un abuso di potere. 578. Infine, la Corte di giustizia ha verificato se la Commissione, nella decisione di avvio del procedimento, avesse ragione di qualificare le misure come nuovi aiuti. La Corte di giustizia ha dapprima affermato che spetta allo Stato membro, che considera l’aiuto in questione un aiuto esistente, la responsabilità di fornire alla Commissione, con la massima tempestività, le informazioni su cui si basa tale posizione, non appena la Commissione ha richiamato l’attenzione dello Stato membro stesso sulle misure in oggetto. Qualora, a seguito di una valutazione provvisoria, tali informazioni consentono alla Commissione di considerare che le misure in questione probabilmente costituiscono un aiuto esistente, esse devono essere trattate nell’ambito del quadro procedurale fornito nell’articolo 88, paragrafo 1 e paragrafo 2 del trattato CE. Tuttavia, ciò non si applica alla causa in questione. Commissione/Grecia [358] 579. L’11 dicembre 2002, la Commissione ha preso una decisione che dichiarava illegale e incompatibile l’aiuto alla ristrutturazione di Olympic Airways. Di conseguenza, ha ordinato alla Grecia di recuperare l’aiuto. 580. La Grecia ha adottato, in via preliminare, alcune misure per recuperare l’aiuto. Tuttavia, successivamente alla decisione di recupero, la Grecia ha trasferito il personale ed alcuni dei beni più redditizi di Olympic Airways, senza alcun debito né alcun pagamento, ad una società di nuova creazione chiamata Olympic Airlines, rendendo impossibile recuperare i debiti della società precedente . Pertanto, la Commissione ha intrapreso un’azione legale presso la Corte di giustizia nei confronti della Grecia per mancata esecuzione del recupero. 581. In data 12 maggio, la Corte di giustizia ha stabilito che il trasferimento dei beni del beneficiario stato realizzato in modo tale da rendere impossibile il pagamento dei debiti di quest’ultimo. L’operazione ha creato ostacoli ad un’applicazione efficace della decisione di recupero. Lo scopo di tale decisione, che quello di ripristinare la concorrenza, risulta pertanto compromesso in misura significativa. 582. Le misure adottate dalla Grecia non hanno portato al recupero degli importi dovuti da Olympic Airways, trattandosi di misure incomplete, non tempestive (dato che non sono state adottate entro il periodo prescritto di due mesi) o non vincolanti. La Corte di giustizia ha pertanto concluso che la Grecia non si conformata alla decisione della Commissione. Corsica Ferries France SAS v Commission 583. La decisione della Commissione del 9 luglio sulla ricapitalizzazione della società francese di ferry SNCM stata annullata dal Tribunale di primo grado in data 15 giugno[359]. Il Tribunale ha annullato la decisione dato che l’analisi della Commissione in merito ai procedimenti di vendita dei beni per un valore di 12 milioni di euro, non consente di assicurare che l’importo dell’aiuto fosse limitato al minimo necessario. Tuttavia, gli altri argomenti del ricorrente sono stati respinti. CDA/Commissione [360] 584. Nella sentenza del 19 ottobre relativa a questo caso, il Tribunale di primo grado ha parzialmente annullato la decisione della Commissione sugli aiuti di Stato concessi dalla Germania a CDA Compact Disc Albrechts GmbH (Turingia) che ordinavaalla Germania di recuperare l’aiuto da società diverse rispetto al beneficiario iniziale. 585. In primo luogo, il Tribunale di primo grado ha indicato che il recupero da una determinata società puó essere ordinato solo se èpossibile provare che tale società ha effettivamente beneficiato dell’aiuto. Un tale vantaggio non può essere accertato se l’aiuto stato trasferito in maniera fraudolenta dalla società originale ad un’altra società. La Commissione dovrebbe utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per richiedere informazioni più precise allo Stato membro sull’entità dell’aiuto trasferito. 586. In secondo luogo, il Tribunale di primo grado ha dichiarato che l’ordine di recupero puó essere esteso nei confronti di una società diversa dall’originale solo nel caso di elusione accertata di tale ordine. Tuttavia, tale elusione difficile da stabilire nel caso in questione. Benché i beni siano stati effettivamente utilizzati dalla società de quo per proseguire l’attività del beneficiario originale e sebbene lo scopo di questa cessione sia stata la salvaguardia di parte dei beni da incertezze economiche e giurdiche, ciò non sufficiente a dimostrare che esisteva l’intenzione di eludere l’ordine di recupero della Commissione. L’elemento preso in considerazione dal Tribunale per respingere la pretesa addotta dalla Commissione circa una presunta elusione il fatto che la società de quo aveva pagato per i beni trasferiti il prezzo di mercato e che la cessione dei beni si fosse svolta nel contesto di una gara aperta e senza condizioni. Nazairdis [361] 587. Questo caso riguarda una domanda di pronuncia pregiudiziale da parte di un tribunale francese circa la questione se un’imposta progressiva direttamente a carico dei negozi al dettaglio in Francia (TACA) costituisca o meno un aiuto di Stato. La Corte di giustizia ha applicato i criteri enunciati nelle cause Streekgewest e Pape precedentemente citate. 588. Il gettito generato dalla TACA stato utilizzato in vari modi. Inizialmente stato impiegato per finanziare i cosiddetti “pagamenti per cessata attività”, ad esempio aiuti a commercianti e ad artigiani ultrasessantenni che desiderano cessare definitivamente la loro attività. Da quando stata istituita la TACA, il gettito generato aumentato in misura significativa e tale eccedenza di gettito stata destinata in favore di regimi assicurativi di base per i lavoratori autonomi anziani del settore artigianale, manifatturiero e commerciale, oltre che in favore di FISAC[362] e di CPDC[363]. In riferimento alle allocazioni precedentemente menzionate, specifiche norme di legge indicano il soggetto competente a decidere in merito alla porzione di gettito da utilizzare per un determinato scopo e/o le modalità di determinazione dell’ importo da corrispondere a chi ha presentato la domanda. 589. Nell’aprile 2001 le società attrici nei procedimenti principali hanno più volte agito in giudizio innanzi ai tribunali nazionali francesi contro l’ente incaricato di riscuotere la TACA. Tali azioni miravano ad ottenere il rimborso degli importi che le società hanno dovuto corrispondere a tale titolo negli anni precedenti. La tesi sostenuta era che la TACA era illegale poiché parte integrante delle misure di aiuto di Stato che non erano state notificate alla Commissione. 590. Nella sua sentenza del 27 ottobre, la Corte di giustizia ha esaminato innanzi tutto l’esenzione dalla TACA di cui hanno usufruito punti vendita al dettaglio di piccole dimensioni. La Corte ha deciso che la possibile illegalità di un’esenzione dalla TACA per i piccoli punti vendita al dettaglio non di per sé sufficiente a inficiare la legalità dell’imposta stessa. In secondo luogo, ha richiamato la giurisprudenza Streekgewest e Pape di cui sopra, rilevando che un’imposta puó considerarsi parte integrante di una misura di aiuto solo nell’eventualità in cui sia riscontrabile una stretta relazione e reciproca dipendenza di tale imposta i con la misura di aiuto. Ciò significa che il gettito dell’imposta deve essere necessariamente destinato al finanziamento dell’aiuto. Nell’eventualità di un tale legame, il gettito dell’imposta ha un impatto diretto sull’importo dell’aiuto e, di conseguenza, sulla valutazione della compatibilità di tale aiuto con il mercato comune. 591. Nel caso in questione la Corte di giustizia ha concluso che tale collegamento non sussiste. La Corte ha sottolineato quanto segue: i) la legislazione nazionale non prevede una connessione tra la TACA e la presunta misura di aiuto, ma stabilisce l’importo del presunto aiuto tra una misura minima e una misura massima indipendentemente dal gettito generato dall’imposta; ii) l’attività dei fondi beneficiari non costituisce un’attività economica; iii) i Ministeri beneficiano di un margine di discrezione nel destinare il gettito dell’imposta al finanziamento di alcuni regimi assicurativi. 592. Pertanto le aziende su cui grava la responsabilità del pagamento della TACA non hanno potuto addurre la possibile illegalità dell’esenzione nei procedimenti pendenti innanzi ai tribunali nazionali al fine di evitare il pagamento di tale tassa o di ottenerne il rimborso. E – STATISTICHE [pic] [pic] [pic] IV – Attività internazionali A – Allargamento e Balcani occidentali 593. IN DATA 3 OTTOBRE L’UE HA INTAVOLATO NEGOZIATI DI ADESIONE CON LA TURCHIA E LA CROAZIA. LA PRIMA SERIE DI DISCUSSIONI RELATIVE AL CAPITOLO SULLA CONCORRENZA (ESAME DELL’“ acquis ”) si tenuta in novembre e dicembre. Si prevede che i paesi candidati stabiliscano un quadro legislativo per la politica antitrust, il controllo delle concentrazioni e il controllo degli aiuti di stato, istituiscano autorità garanti della concorrenza e incaricate degli aiuti di Stato e assicurino l’applicazione efficace di queste norme nel momento di una possibile adesione. 594. Nel percorso verso l’adesione di Romania e Bulgaria nel 2007, la Commissione ha monitorato da vicino le preparazioni per l’adesione e ha fornito assistenza nell’applicazione delle regole sulla concorrenza. 595. La Commissione ha riesaminato le misure sugli aiuti di Stato che la Bulgaria ha notificato in conformità con il cosiddetto meccanismo di aiuto esistente previsto dal trattato di adesione. In base a questo meccanismo qualsiasi misura di aiuti applicabile dopo l’adesione considerata aiuto di Stato ai sensi del trattato e non inclusa nell’elenco degli aiuti esistenti viene considerata nuovo aiuto alla data di adesione. 596. Riguardo alla Romania, la Commissione ha monitorato da vicino l’applicazione degli aiuti di Stato, riesaminando tutti i progetti di decisione prima della loro adozione finale da parte della Romania. In data 25 ottobre, la Commissione ha adottato una relazione sul progresso della Romania nel settore della politica della concorrenza[364], e ha constatato che la Romania ha realizzato progressi significativi nell’applicazione delle regole della concorrenza, in particolare nel campo del controllo degli aiuti di Stato. 597. La DG Concorrenza ha favorito lo sviluppo di efficaci regimi di concorrenza in tutti i paesi dei Balcani occidentali, fornendo anche supporto per la redazione delle legislazioni sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato e consulenza per la creazione delle istituzioni necessarie per l’applicazione di queste regole, nonché promuovendo una disciplina concorrenziale. B – COOPERAZIONE BILATERALE 1. INTRODUZIONE 598. La DG Concorrenza coopera bilateralmente con numerose autorità garanti della concorrenza, in particolare con quelle dei principali partner commerciali dell’Unione europea. L’Unione europea ha concluso accordi di cooperazione in materia di concorrenza con Stati Uniti, Canada e Giappone. Un memorandum di intesa stabilisce le basi formali della cooperazione con la Corea. 599. Gli elementi principali di questi accordi sono lo scambio reciproco di informazioni e il coordinamento delle attività intese ad assicurare l’osservanza delle regole di concorrenza, nonché lo scambio di informazioni non riservate. In base a questi accordi, una parte può richiedere all’altra di intervenire per far rispettare le regole (cortesia attiva) oppure una parte può prendere in considerazione gli interessi importanti dell’altra parte nel corso delle sue attività intese ad assicurare l’osservanza delle regole (cortesia tradizionale). 600. L’Unione europea ha anche concluso diversi accordi di libero scambio e di associazione ed accordi di cooperazione, come gli accordi EuroMed e gli accordi con alcuni paesi dell’America Latina ed il Sud Africa, che solitamente contengono disposizioni di base sulla cooperazione in materia di concorrenza. La cooperazione tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri dell’OCSE si svolge sulla base di una raccomandazione adottata dall’OCSE nel 1995. 2. Accordi con gli USA, il Canada e il Giappone Stati Uniti d’America 601. La cooperazione con le autorità statunitensi garanti della concorrenza si basa su specifici accordi di cooperazione in materia di concorrenza [365]. 602. Nel settore del trasporto aereo, il 18 novembre la Commissione ha ultimato la bozza del testo di un nuovo accordo con gli Stati Uniti che sostituirà gli accordi bilaterali esistenti conclusi dagli Stati membri (si veda anche parte I.B.3.2. sopra). Il quadro di cooperazione istituzionale concordato prevede in senso lato gli stessi mezzi di cooperazione dell’accordo esistente tra la Comunità europea e gli Stati Uniti che disciplina la cooperazione in materia di politica della concorrenza tra la Commissione e il ministero della Giustizia statunitense ( Department of Justice ) e la Commissione federale per il commercio degli USA ( Federal Trade Commission – FTC). I contatti includono la notifica dei casi significativi, lo scambio di informazioni su casi specifici e su questioni più generali e riunioni regolari per discutere gli sviluppi del mercato nonché questioni di interesse comune. Rispetto a quest’ultima area di cooperazione, stato concordato di istituire un forum di discussione regolare per discutere le questioni di politica generale. Il nuovo quadro di cooperazione tra la Commissione e il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti sul diritto e la politica della concorrenza nel campo del trasporto aereo agevolerà la valutazione congiunta delle alleanze tra i vettori dell’UE e degli Stati Uniti e promuoverà l’emergere di risultati normativi compatibili. L’accordo, se approvato, potrebbe entrare in vigore già agli inizi di ottobre 2006. 603. Nel corso del 2005 la Commissione ha proseguito la sua stretta cooperazione con la divisione antitrust del ministero della Giustizia statunitense ( Department of Justice ) e la Commissione federale per il commercio degli USA ( Federal Trade Commission – FTC). I contatti tra i funzionari della Commissione e i loro omologhi delle due autorità statunitensi sono stati stretti e frequenti e hanno riguardato la cooperazione in casi specifici e in questioni più generali connesse alla politica di concorrenza. I contatti sui casi specifici avvengono di norma tramite colloqui telefonici, scambi di messaggi di posta elettronica e di documenti e altre comunicazioni regolari tra i funzionari competenti per i vari casi. La cooperazione continua ad apportare notevoli vantaggi ad entrambe le parti, in termini sia di miglioramento delle rispettive attività intese ad assicurare l’osservanza delle regole, in quanto si evitano inutili conflitti o incoerenze tra le stesse, sia di conoscenza più adeguata delle rispettive politiche in materia di concorrenza. 604. La cooperazione in merito al controllo delle concentrazioni con le autorità antitrust statunitensi proseguita con grande intensità durante il 2005. Le buone pratiche di cooperazione nell’esame delle concentrazioni tra UE e USA del 2002 forniscono un inquadramento utile per la cooperazione, in particolare indicando i punti critici della procedura nei quali la cooperazione potrebbe risultare particolarmente utile. In pratica, la cooperazione concernente i casi stata molto pragmatica e flessibile, e ha assunto modalità diverse in funzione dei casi e delle questioni interessate. 605. Nel 2005 si sono verificati numerosi casi di concentrazioni che hanno interessato entrambi i lati dell’Atlantico, e che hanno richiesto un notevole livello di cooperazione pratica e scambi di opinioni tra i rispettivi funzionari competenti della UE e degli USA. Tra i casi che hanno richiesto una cooperazione considerevole in tale anno figurano: Johnson & Johnson/Guidant [366] in cui la cooperazione con la FTC si concentrata sugli aspetti correlati ai brevetti sul mercato degli Stati Uniti e ha prodotto indagini il più possibile allineate, sebbene i termini delle procedure fossero diversi nell’UE e negli Stati Uniti. Anche il caso Procter & Gamble/Gillette ha richiesto una stretta cooperazione con la FTC riguardo al mercato dei prodotti, la valutazione dei possibili effetti anticoncorrenziali e misure correttive, oltre a mantenere le procedure il più possibile allineate, considerati i loro diversi termini. In entrambi i casi le questioni relative alla concorrenza divergevano tra Stati Uniti e UE cosicché in J&J/Guidant nell’UE il caso stato risolto adottando misure correttive per gli stent endovascolari e le guide coronariche orientabili, mentre negli USA non emersa alcuna questione in questi mercati e nel caso P&G/Gillette l’indagine della Commissione ha identificato solo un problema di concorrenza orizzontale per gli spazzolini da denti a batterie mentre negli Stati Uniti erano emersi problemi in merito a una più ampia concorrenza relativamente agli spazzolini da denti a batterie, sbiancanti per denti e deodoranti. Inoltre stata trovata una misura correttiva comune nel caso Reuters/Telerate [367] su cui la Commissione ha condotto indagini congiuntamente al ministero della Giustizia statunitense. 606. Come negli anni precedenti, l’esperienza della Commissione dimostra che la cooperazione e il coordinamento in materia di concentrazioni sono utilissimi su questioni riguardanti la concezione, la negoziazione e l’attuazione di misure correttive per i problemi di concorrenza identificati dalle autorità. La concertazione contribuisce a ridurre potenziali incoerenze di approccio, a reciproco vantaggio delle parti che procedono alla concentrazione e delle autorità stesse. 607. Nel corso dell’anno, oltre alla cooperazione su singoli casi di concentrazioni, i contatti sono stati frequenti anche per casi diversi dalle concentrazioni. La cooperazione bilaterale tra la Commissione e il ministero della giustizia statunitense stata particolarmente intensa nel settore dei cartelli, che entrambe le autorità considerano una priorità. Si tratta di un’area caratterizzata da un’importanza crescente nelle relazioni bilaterali tra la Commissione ed il ministero della giustizia statunitense. Si sono avuti numerosi contatti tra funzionari delle unità competenti della DG Concorrenza e i loro omologhi presso il ministero della Giustizia statunitense in merito a varie indagini in corso. Gli scambi di informazioni su casi specifici sono stati frequentissimi, ma le discussioni hanno riguardato anche questioni di natura politica. Molti dei contatti attinenti a casi specifici hanno avuto luogo a seguito di domande di immunità presentate simultaneamente negli USA e nell’UE. Inoltre, in alcuni casi, negli Stati Uniti e nell’Unione europea si sono svolte azioni coordinate per assicurare il rispetto della normativa e le autorità hanno cercato di garantire che il periodo di tempo trascorso fra l’inizio delle rispettive azioni fosse il più breve possibile. 608. Nella dichiarazione del vertice UE-USA del 20 giugno “The European Union and the United States Initiative to Enhance Transatlantic Economic Integration and Growth” [Iniziativa dell’Unione europea e degli Stati Uniti per migliorare l’integrazione economica e la crescita transatlantica], entrambe le parti hanno concordato di migliorare ulteriormente la cooperazione e di esplorare modalità di scambio di alcune informazioni riservate, incluso rispetto ai cartelli internazionali. 609. Il Commissario Neelie Kroes ha incontrato i capi delle autorità antitrust statunitensi in diverse occasioni. Il vertice bilaterale annuale tra UE e USA si tenuto a Washington il 21 settembre. 610. Nel corso dell’anno la Commissione ha effettuato 82 notifiche formali e ha ricevuto nello stesso periodo 27 notifiche formali dalle autorità statunitensi. Canada 611. La cooperazione con l’Ufficio per la concorrenza canadese ( Canadian Competition Bureau ) si basa sull’accordo di cooperazione in materia di concorrenza tra la UE e il Canada siglato nel 1999[368]. I contatti tra la DG Concorrenza e il Bureau, la controparte canadese, sono stati frequenti e proficui. Le discussioni hanno riguardato sia questioni inerenti a casi specifici sia questioni più generali di politica della concorrenza. I contatti relativi ai casi specifici hanno riguardato tutti i settori dell’applicazione del diritto della concorrenza, sebbene abbiano per lo più riguardato indagini su concentrazioni e cartelli. 612. I contatti tra le autorità avvengono di norma tramite regolari contatti telefonici, scambi di messaggi di posta elettronica e conferenze telefoniche tra i funzionari competenti per i vari casi. Per quanto concerne i casi relativi ai cartelli, i contatti hanno per oggetto anche il coordinamento delle misure investigative. 613. La Commissione e l’Ufficio per la concorrenza canadese hanno anche continuato a mantenere un dialogo su questioni di concorrenza generali di interesse comune. A tale riguardo, vi sono stati diversi incontri. In febbraio, un incontro tenutosi a Parigi si concentrato sulle misure correttive in materia di concentrazioni, mentre in giugno i rappresentanti del Bureau si sono incontrati con i propri omologhi dell’EU in due occasioni per discutere della cooperazione nelle indagini riguardanti casi di cartelli e di abuso di posizione dominante e altri casi non correlati ai cartelli. 614. Nel corso dell’anno la Commissione ha effettuato otto notifiche formali, mentre nello stesso periodo essa ha ricevuto una notifica formale da parte delle autorità canadesi. Giappone 615. La cooperazione con la Commissione per la concorrenza leale ( Fair Trade Commission - FTD ) del Giappone si basa sull’accordo di cooperazione del 2003[369]. I contatti con la Fair Trade Commission del Giappone sono aumentati considerevolmente nel corso del 2005 e hanno avuto per oggetto sia casi specifici che questioni più generali di natura politica. 616. Oltre ai numerosi contatti su singoli casi, la DG Concorrenza e la Fair Trade Commission del Giappone hanno proseguito il dialogo su questioni di concorrenza generali di interesse comune. A tale riguardo, tre incontri hanno avuto luogo a Bruxelles nel 2005: uno il 21 marzo incentrato in particolare sull’analisi economica, uno il 12 aprile, che si concentrato sulla cooperazione nelle indagini riguardanti casi di cartelli e uno il 13 dicembre, sull’analisi delle concentrazioni. L’11 novembre a Tokyo si tenuto un ulteriore incontro tra la DG Concorrenza e la FTD giapponese, durante il quale stata trattata un’ampia gamma di questioni. 617. Nel corso dell’anno la Commissione europea ha ricevuto una notifica formale da parte delle autorità giapponesi. 3. Cooperazione con altri paesi e altre regioni Australia 618. Nel corso del 2005, la DG Concorrenza ha avviato attività di cooperazione con le autorità garanti della concorrenza di una serie di paesi dell’OCSE, in particolare con l’Australia. Questi contatti hanno riguardato sia questioni su casi specifici che questioni più generali attinenti alla politica della concorrenza. Cina 619. La cooperazione con la Cina si basa sul mandato per un dialogo strutturato sulla politica della concorrenza firmato nel 2004[370]. Nel corso del 2005, i contatti con le autorità cinesi sulle tematiche relative alla concorrenza sono aumentati considerevolmente e hanno riguardato sia le questioni di politica generale che le problematiche relative alla creazione di un’autorità garante della concorrenza. 620. Nel corso dell’anno, la DG Concorrenza ha intrapreso diverse azioni per aiutare la Cina nel processo di sviluppo del suo primo diritto completo in materia di concorrenza e di una autorità garante della concorrenza. La Commissione ha tenuto una serie di vertici con funzionari cinesi partecipanti all’elaborazione del nuovo diritto della concorrenza. In aprile, ha organizzato congiuntamente al Ministero per il commercio cinese un seminario sulla politica della concorrenza a Pechino e ha partecipato a vari altri seminari internazionali sulla politica della concorrenza in Cina. La DG Concorrenza ha inoltre finanziato e supervisionato uno studio che risponde a numerose domande da parte delle autorità cinesi relativamente all’approccio e all’esperienza dell’UE nell’ambito dello sviluppo di una legislazione e di un quadro di applicazione efficaci della politica della concorrenza. Zona europea di libero scambio 621. Nel corso dell’anno la Commissione ha anche proseguito la sua stretta cooperazione con l’ESA (autorità di vigilanza dell’EFTA) ai fini dell’applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo. In maggio, sono entrate in vigore le disposizioni che adattano i protocolli n. 21 e n. 23 dell’accordo sullo Spazio economico europeo alle modifiche apportate dal regolamento (CE) n. 1/2003. Il protocollo n. 23 tratta della cooperazione tra l’ESA e la Commissione in merito all’applicazione degli articoli n. 53 e n. 54 dell’accordo sullo Spazio economico europeo. In dicembre, gli stati dell’EFTA che hanno ratificato l’accordo sullo Spazio economico europeo ( Lichtenstein, Islanda e Norvegia) hanno fatto ricorso alla “clausola di riesame” contenuta nel protocollo n. 21. In base a questa clausola gli stati dell’EFTA hanno richiesto il riesame dei meccanismi di applicazione degli articoli n. 53 e n. 54 dell’accordo. Corea 622. La cooperazione tra la DG Concorrenza e la Fair Trade Commission della Repubblica di Corea (KFTC) si basa sul memorandum di intesa firmato nell’ottobre 2004. In giugno, si tenuta a Bruxelles la prima riunione di consultazione bilaterale tra la DG Concorrenza e la Fair Trade Commission nell’ambito del memorandum d’intesa, con la partecipazione del Commissario Neelie Kroes e del direttore generale Philip Lowe, per conto della Commissione europea, e Chairman Kang per la Fair Trade Commission . Sono state scambiate informazioni sulle rispettive modifiche apportate di recente alle leggi sulla concorrenza della Comunità europea e della Corea. Inoltre sono state esplorate le modalità per migliorare ulteriormente e rafforzare la cooperazione. Le due autorità cooperano in misura crescente su diverse questioni di concorrenza e si sono scambiate pareri, in particolare sui metodi di indagine e sulle misure correttive nei casi di antitrust. La seconda riunione di consultazione si terrà in Corea nel 2006. America Latina 623. Durante il 2005, la DG Concorrenza ha avviato la cooperazione con le autorità garanti della concorrenza di Messico e Brasile su questioni relative alla politica della concorrenza o a casi specifici (ad esempio, sul potere di mercato congiunto e collettivo, sulle questioni relative alle telecomunicazioni ecc.). La Commissione ha ricevuto cinque notifiche formali da parte delle autorità del Messico. Russia 624. La mappa per uno spazio economico comune tra l’UE e la Russia, concordato in occasione del vertice tra UE e Russia del 10 maggio, comprende una sezione fondamentale sulla concorrenza, che impegna le due giurisdizioni a un ulteriore coordinamento e dialogo sulla politica della concorrenza, incluso il settore degli aiuti di Stato. I negoziati tra la DG Concorrenza e il servizio antimonopolio federale russo (FAS) sulle questioni politiche si sono tenuti in luglio (a livello di direzione generale) e in ottobre e dicembre. In particolare, la DG Concorrenza ha fornito input alla FAS, su richiesta di quest’ultima, su questioni relative a un progetto di nuova legge anti-monopolio per la Federazione russa, che era in corso di esame alla Duma a quell’epoca. L’assistenza tecnica della UE alla FAS continuata con l’inizio di un nuovo programma TACIS nel settore della concorrenza e la Commissione ha sponsorizzato la partecipazione di un rappresentante della FAS alla conferenza annuale della Rete internazionale della concorrenza a Bonn in giugno. C – COOPERAZIONE MULTILATERALE 1. LA RETE INTERNAZIONALE DELLA CONCORRENZA (INTERNATIONAL COMPETITION NETWORK) Conferenza annuale della Rete internazionale della concorrenza, Bonn, giugno 2005 625. La Rete internazionale della concorrenza (ICN), cui la Commissione attribuisce un’importanza significativa in qualità di forum per la discussione e il coordinamento tra autorità garanti della concorrenza, ha continuato ad accrescere il numero dei suoi affiliati nel 2005 e annovera tra i suoi membri oltre 90 agenzie. Il livello di attività rimasto elevato, come stato evidenziato in occasione della conferenza annuale tenutasi a Bonn, Germania, in giugno. La conferenza stata un ottimo successo in termini di numero di partecipanti, livello e qualità della discussione e risultati presentati dai vari gruppi di lavoro. I prodotti dei gruppi di lavoro sui cartelli e sulle concentrazioni sono discussi di seguito. Anche i gruppi di lavoro sull’applicazione delle regole antitrust nei settori regolamentati (Antitrust Enforcement in Regulated Sectors, AERS) e sull’attuazione della politica di concorrenza (Competition Policy Implementation, CPI) hanno presentato numerosi lavori utili e significativi. Questi includono rapporti sulle attività di assistenza tecnica, diffusione presso i consumatori, promozione della cultura della concorrenza e interazione tra autorità garanti della concorrenza e autorità di regolamentazione del settore. Il gruppo di lavoro AERS si riunito a Bonn ed stato creato un nuovo gruppo di lavoro sul settore delle telecomunicazioni. La DG Concorrenza ha organizzato un panel a Bonn (sui cartelli) e ha partecipato a molti altri. Il gruppo di lavoro sui cartelli della Rete internazionale della concorrenza e il workshop di Seul sui cartelli 626. Il gruppo di lavoro dell’ICN sui cartelli, creato nel 2004, che copresieduto dalla DG Concorrenza e dall’autorità garante della concorrenza ungherese, GVH, ha completato un numero significativo di progetti nel 2005 e ne ha intrapresi molti altri. I lavori prodotti dal gruppo di lavoro sui cartelli nel suo primo anno di attività, presentati alla conferenza annuale dell’ICN a Bonn, sono menzionati in prosieguo: 627. una relazione intitolata “ Building Blocks for Effective Anti-cartel Regimes, Vol. 1 ” [Creazione di regimi efficaci di repressione dei cartelli] che trattava i seguenti argomenti: definizione della condotta dei cartelli “hard core”, istituzioni efficaci nella repressione dei cartelli e sanzioni efficaci; 628. un manuale di adozione di regole di repressione dei cartelli, che include un’introduzione e capitoli sulle ricerche e indagini (con le pratiche migliori) e sui programmi di trattamento favorevole (a cui in seguito verranno aggiunti altri capitoli); 629. un formulario per la comunicazione di informazioni sulle leggi e sulle regole riguardanti i cartelli, che le agenzie dei membri dell’ICN saranno invitati a compilare. 630. Per l’anno della Rete internazionale della concorrenza 2005/2006, il gruppo di lavoro sui cartelli ha intrapreso nuovi progetti di lavoro su: raccolta elettronica di prove (su cui verrà preparato un capitolo del manuale citato in precedenza), cooperazione tra agenzie nelle indagini sui cartelli (la DG Concorrenza alla guida di questo progetto), interazione di attuazione pubblica o privata di regole e ostruzione delle indagini. I risultati di questi progetti saranno presentati alla prossima conferenza annuale dell’ICN a Città del Capo nel maggio 2006, insieme al modello per la comunicazione di informazioni sulle leggi e sulle regole riguardanti i cartelli compilato dalle agenzie partecipanti all’ICN. 631. In novembre il workshop annuale sui cartelli dell’ICN (organizzato dal gruppo di lavoro sui cartelli) si tenuto a Seul, Corea del Sud. La DG Concorrenza ha rivestito un ruolo attivo nel workshop , partecipando a sessioni sulle istituzioni efficaci per le indagini sui cartelli, la cooperazione tra agenzie nelle indagini sui cartelli e le attività forensi tramite tecnologie informatiche. Gruppo di lavoro sulle concentrazioni dell’ICN – Sottogruppo su notifica e procedure 632. La DG Concorrenza ha continuato ad essere attivamente coinvolta nel lavoro di questo sottogruppo nel corso del 2005. Nella prima parte dell’anno, il sottogruppo ha finalizzato la sua preparazione per due ulteriori pratiche raccomandate relative a (1) misure correttive sulle concentrazioni; e (2) poteri di attuazione delle regole, risorse e indipendenza delle autorità garanti della concorrenza. Queste sono state approvate dai membri dell’ICN riuniti in sessione plenaria in occasione della conferenza annuale dell’ICN tenutasi a Bonn in giugno. Questi due nuovi testi elevano a tredici il numero delle prassi consigliate adottate dall’ICN, sulla base dei progetti redatti da questo sottogruppo. Gli altri undici riguardano: (1) l’esistenza di un nesso sufficiente tra gli effetti della transazione e la giurisdizione competente per l’esame del caso, (2) soglie chiare e obiettive per la notifica, (3) termini flessibili per la notifica delle operazioni di concentrazione, (4) i termini per l’esame della concentrazione, (5) i requisiti della notifica iniziale, (6) lo svolgimento delle indagini sulle concentrazioni, e (7) la trasparenza (8) la riservatezza (9) la correttezza della procedura e (11) la cooperazione tra autorità. Con queste due pratiche l’insieme delle raccomandazioni dell’ICN sembra essere completo ed stato concordato che non sarebbero state emesse ulteriori raccomandazioni in questa fase. 633. Il sottogruppo ha anche finalizzato il lavoro su altri due progetti: l’elaborazione di un formulario o di formulari tipo, ad uso delle parti della concentrazione e delle autorità garanti della concorrenza in materia di deroghe alla tutela della riservatezza per il materiale presentato nel quadro dell’esame di una concentrazione e la preparazione di uno studio sulle spese di gestione amministrativa nel settore del controllo delle concentrazioni. Il lavoro sulle deroghe e sulle spese di gestione amministrativa stato presentato per l’approvazione in occasione della conferenza annuale di Bonn in giugno. 634. Infine, il sottogruppo ha continuato durante l’anno il proprio lavoro riguardo l’attuazione di pratiche raccomandate. Ciò comprende principalmente la raccolta di informazioni sugli ostacoli che impediscono alle giurisdizioni di attuare le pratiche raccomandate, e la preparazione di una relazione sull’individuazione delle problematiche che le agenzie devono affrontare durante l’adozione delle pratiche e delle tecniche per ovviare a tali ostacoli. Questa relazione stata presentata a Bonn e ha mostrato che, a partire da aprile, il 46% delle giurisdizioni membri dell’ICN che possiedono leggi sulle concentrazioni ha realizzato o proposto modifiche che hanno reso i loro regimi di controllo delle concentrazioni maggiormente conformi con le pratiche raccomandate e un ulteriore 8% sta pianificando di effettuare tali modifiche. Per sostenere ulteriormente tale processo di attuazione, stato deciso di organizzare un workshop di attuazione della primavera 2006 per fornire esempi e guida su un ulteriore allineamento con le pratiche dell’ICN. A partire dalla conferenza di Bonn, il lavoro del sottogruppo si concentrato sulla preparazione di questo workshop . Il sottogruppo continua a monitorare gli impegni di riforma e a fornire sostegno ai membri dell’ICN che valutano le modifiche a leggi, regole e pratiche delle autorità e collaborano con i non membri per sviluppare una nuova legislazione sull’esame delle concentrazioni. 2. OCSE 635. Nel 2005, per la prima volta, il comitato per la concorrenza dell’OCSE ha condotto uno scrutinio delle leggi e della politica di concorrenza degli Stati Uniti. Questa valutazione fa seguito a quella condotta dall’OCSE nel 2003 in materia di politiche economiche nella zona di circolazione dell’euro. Viene comunemente riconosciuto dai membri dell’OCSE che alla valutazione della politica economica di una data giurisdizione deve far seguito una valutazione approfondita della sua politica di concorrenza. 636. Il processo di valutazione iniziato con la preparazione di una bozza di relazione sulla valutazione da parte della segreteria dell’OCSE, che ha studiato i risultati e le attuali sfide che la politica di concorrenza e le istituzioni dell’UE devono affrontare e ha presentato opzioni di politiche da prendere in considerazione. Il processo culminato nell’esame orale in occasione della riunione di ottobre del comitato per la concorrenza dell’OCSE. La segreteria dell’OCSE ha completato la relazione dopo l’esame orale e lo ha pubblicato nella serie di pubblicazioni dell’OCSE[371]. 637. La relazione sullo scrutinio delinea le seguenti quattro opzioni di politica da considerare: 638. chiarire le relazioni tra i programmi di trattamento favorevole dell’UE e le autorità nazionali incaricate dell’esecuzione ; 639. adottare un approccio economico della dominanza, fare in modo che la responsabilità dipenda dagli effetti lesivi della concorrenza; nei casi appropriati la valutazione del margine di recupero dovrebbe costituire una parte integrale di tale approccio; 640. aumentare ulteriormente la capacità di analisi economica della DG Concorrenza aumentando il personale del team dell’economista capo (CET); 641. considerare i mezzi per estendere le sanzioni ai singoli oltre che alle aziende, come ad esempio il coordinamento con l’applicazione delle leggi dello Stato membro che applica le sanzioni individuali. 642. La DG Concorrenza sta analizzando ulteriormente ciascuna di queste opzioni nei suoi progetti di sviluppo della politica in corso. Nell’ambito della politica di trattamento favorevole, la DG Concorrenza sta lavorando in vista di quello che viene generalmente definito il sistema dello “sportello unico”. Riguardo all’abuso di posizione dominante, la DG Concorrenza ha pubblicato un documento di discussione in dicembre, che tratta anche le questioni sollevate nella relazione sullo scrutinio . Negli ultimi anni la DG Concorrenza ha acquisito competenza nell’analisi economica. Gli economisti lavorano in diversi reparti della Direzione Generale e fanno parte di team s multidisciplinari che si occupano di casi specifici. Il team dell’economista capo fornisce ulteriore supporto. Per quanto riguarda le sanzioni per i cartelli, il sistema nell’UE si basa sull’applicazione effettiva di una combinazione di sanzioni aziendali e individuali a livello comunitario e a livello nazionale. Si possono esaminare le modalità di pieno utilizzo delle opzioni disponibili in questo sistema. 643. Oltre allo scrutinio, la DG Concorrenza ha continuato a partecipare e a contribuire al lavoro del comitato per la concorrenza dell’OCSE. La DG Concorrenza ha partecipato a tutte le tavole rotonde sulle politiche della concorrenza dell’OCSE e ha preso parte attivamente agli scrutini delle politiche di concorrenza di Turchia e Svizzera. Ha inoltre partecipato ad altre riunioni dell’OCSE in materia di concorrenza, ad esempio al Forum globale sulla concorrenza e alle sessioni congiunte del comitato per la concorrenza e dei comitati sulla politica dei consumatori e del commercio. Il Commissario Neelie Kroes ha pronunciato il discorso principale intitolato “ Regulating for Competition and Growth ” (Regolamentazione per la concorrenza e la crescita), in occasione del Forum globale sulla concorrenza dell’OCSE in febbraio. Le discussioni del Forum globale si sono concentrate sui problemi della concorrenza nei settori regolati. In marzo, il consiglio dell’OCSE ha adottato una raccomandazione sul riesame delle concentrazioni e in ottobre il comitato per la concorrenza ha adottato le pratiche migliori per lo scambio formale di informazioni tra le autorità garanti della concorrenza nelle indagini sui cartelli “hard core” e una relazione sull’azione di repressione dei cartelli “hard core”[372]. 644. Nel 2005, si sono tenute riunioni del comitato per la concorrenza dell’OCSE a febbraio, a giugno e a ottobre. Nella prima riunione, sono state discusse, nell’ambito di una tavola rotonda dei sottogruppi di lavoro del comitato, la riforma strutturale del settore ferroviario e le misure correttive transfrontaliere nella valutazione delle concentrazioni. La tavola rotonda sul settore ferroviario ha completato una serie di discussioni sulle esperienze nell’ambito della separazione strutturale in vari settori (che coprono, tra gli altri, i settori di energia, telecomunicazioni, servizi postali e trasporto ferroviario). La discussione ha mostrato che esistono differenze significative tra i settori ferroviari dei paesi OCSE e che anche la natura, la portata e il ruolo della concorrenza variano da paese a paese come pure la struttura appropriata che agevola al massimo la concorrenza. La separazione strutturale stata vista come un complemento alla regolamentazione dell’accesso all’infrastruttura delle ferrovie. In base alle circostanze del mercato, anche la concorrenza per il mercato uno strumento potenzialmente valido per l’introduzione di una forma di concorrenza. 645. La discussione della tavola rotonda sulle misure correttive delle concentrazioni transfrontaliere ha mostrato che le forme di cooperazione positive di cortesia, in cui una giurisdizione assume la guida per conto di altre giurisdizioni nella negoziazione e nell’adozione di misure correttive transfrontaliere, erano più adatte alle giurisdizioni che detenevano un maggiore potere decisionale in relazione al controllo delle concentrazioni (come, ad esempio, gli Stati Uniti) tuttavia non erano legalmente compatibili con i sistemi che impongono l’obbligo di prendere decisioni sia positive che negative (come, ad esempio, nell’Unione europea). Inoltre, emerso dalla discussione che, allo scopo di monitorare l’adozione di una misura correttiva, il fatto che i beni ceduti potrebbero essere collocati al di fuori dell’UE ha avuto solo un impatto limitato. 646. Il secondo comitato per la concorrenza ha tenuto tavole rotonde sulla concorrenza sui meriti e sulla valutazione di azioni e risorse delle autorità garanti della concorrenza. La tavola rotonda sulla concorrenza in base ai meriti ha mostrato che esistono ampie differenze tra paesi su come dovrebbe essere l’approccio a tale questione: alcuni paesi hanno un approccio più formale, mentre altri hanno un approccio economico o sono in transizione verso un approccio economico. La tavola rotonda sulla valutazione di azioni e risorse ha fornito una panoramica sulle attività di valutazione intraprese o pianificate dai paesi membri dell’OCSE ed stata utile a considerare ulteriori argomenti di discussione su questo argomento. 647. I sottogruppi di lavoro del comitato hanno tenuto tavole rotonde sull’impatto dei servizi sostitutivi sulla regolamentazione e sulle azioni correttive private. La prima tavola rotonda si concentrata sui servizi di telecomunicazione, trasporto ed energia e ha preso in esame le problematiche che sorgono in merito alla regolamentazione dei servizi sostitutivi. La discussione ha mostrato che spesso i servizi sostitutivi sono soggetti a pochi o a diversi obblighi normativi, che danno origine a una potenziale asimmetria normativa tra i servizi. In genere, tali asimmetrie dovrebbero essere eliminate in modo che le sole differenze normative restanti siano quelle necessarie a riflettere le differenze nel potere di mercato, i fattori esterni o altri fallimenti del mercato nei servizi sottostanti. La discussione ha evidenziato inoltre che l’applicazione attiva del diritto della concorrenza appare indispensabile per evitare la condotta delle imprese storiche che limitano la concorrenza dei servizi sostitutivi. 648. La tavola rotonda sulle misure correttive private si concentrata sulla ricerca e la raccolta di prove. Si trattato della prima tavola rotonda nel sottogruppo sulle misure correttive private e nel corso del 2006 seguiranno altre discussioni. Un sottogruppo di lavoro ha discusso inoltre, in seguito alle presentazioni degli esperti, la modalità di misurazione dei danni causati dai cartelli e di valutazione dei benefici dell’applicazione delle regole della concorrenza. La discussione ha mostrato che i calcoli dei danni sono utili soprattutto nell’ambito dell’adozione privata di regole. Anche alcune autorità (ad esempio, l’OFT) fanno riferimento all’impatto dei cartelli per giustificare il proprio lavoro. 649. La terza riunione del comitato per la concorrenza ha tenuto tavole rotonde sulle leggi e le regole relative alle barriere all’ingresso e alla rivendita sotto costo (RBC, resale below cost). La prima tavola rotonda ha mostrato che i paesi membri dell’OCSE si sono chiaramente mossi da un’analisi incentrata sulla valutazione del fatto che alcuni fattori formassero barriere all’entrata verso l’analisi del processo concorrenziale e l’impatto delle barriere per entrare in tale processo. I paesi membri stanno anche sviluppando i loro test economici per la misurazione delle barriere d’ingresso. Essi combinano spesso sia la valutazione quantitativa che la valutazione qualitativa nel caso delle barriere tecniche e normative all’ingresso, mentre per quanto riguarda le barriere comportamentali non sempre considerato possibile effettuare una valutazione quantitativa. 650. La tavola rotonda sulle leggi RBC ha dimostrato che stanno iniziando ad essere sistematici studi sull’impatto delle leggi RBC e che tali studi mostrano che queste leggi aumentano i costi per i consumatori. Esiste pertanto un conflitto tra le leggi RBC e l’efficienza economica e gli obiettivi di welfare del consumatore delle leggi sulla concorrenza. La discussione ha dimostrato inoltre quanto sia essenziale per le autorità garanti della concorrenza investire nella promozione dei principi della concorrenza nei processi di legislazione nazionale in cui vengono discusse le iniziative di legge RBC. I sottogruppi del comitato hanno discusso della concorrenza nella fornitura di servizi ospedalieri e hanno tenuto una riunione di una giornata intera, alla quale hanno partecipato i pubblici ministeri, sulla cooperazione tra le autorità garanti della concorrenza e pubblici ministeri nelle indagini sui cartelli. 651. La tavola rotonda sui servizi ospedalieri ha mostrato che la concorrenza viene introdotta sempre più nella fornitura dei servizi ospedalieri e che ciò ha un effetto positivo sull’efficienza della fornitura dei servizi. Alcuni paesi dell’OCSE hanno avuto esperienze molto positive con l’introduzione delle regole che promuovono la concorrenza tra gli ospedali pubblici. 652. La riunione con i pubblici ministeri ha esaminato le seguenti questioni: selezione di casi da sottoporre a procedimento penale e discrezionalità dell’azione penale, raccolta di prove, interazione tra programmi di trattamento favorevole e procedimento penale, relazioni formali e informali tra pubblica accusa e autorità garanti della concorrenza. 653. Durante il 2005, la DG Concorrenza ha sottoposto otto presentazioni scritte al comitato per la concorrenza sui seguenti argomenti di discussione nelle tavole rotonde dell’OCSE: 654. separazione strutturale nei trasporti ferroviari; 655. misure correttive transfrontaliere nell’esame delle concentrazioni; 656. concorrenza sui meriti; 657. valutazione delle azioni e delle risorse delle autorità garanti della concorrenza; 658. impatto dei servizi sostitutivi sulle regole; 659. scoperta e raccolta di prove; 660. barriere all’ingresso; 661. concorrenza ed efficienza nella fornitura dei servizi ospedalieri. 662. La DG Concorrenza ha anche presentato al comitato per la concorrenza la sua relazione sulla politica di concorrenza per il 2004. V – Prospettive per il 2006 663. La relazione sulla politica di concorrenza del 2005 rappresenta un’occasione per illustrare in che direzione si svilupperà il lavoro della Commissione nel campo della politica di concorrenza nel corso del 2006. 664. I tre obiettivi generali pluriennali individuati dalla DG Concorrenza che le consentiranno di continuare ad apportare un contributo significativo agli obiettivi strategici della Commissione così come definiti nella decisione relativa alla strategia politica annuale della Commissione del 2006 e l’agenda di Lisbona dell’UE sono: 665. concentrare le azioni di applicazione delle norme sulle pratiche più nocive per l’economia dell’UE; 666. migliorare la competitività all’interno dell’UE contribuendo a formare il quadro normativo; 667. concentrare l’azione sui settori fondamentali per il mercato interno e l’agenda di Lisbona. 1. Antitrust 668. Nel 2006 la DG Concorrenza darà un’alta priorità alla prevenzione e alla dissuasione dei cartelli. I cartelli aumentano artificialmente il prezzo dei beni e dei servizi, riducono le forniture e ostacolano l’innovazione, in modo che i consumatori finiscono per pagare di più per una qualità minore. I cartelli possono anche aumentare in modo significativo i costi dei fattori di produzione per le aziende europee. Il rilevamento e la dissuasione dei cartelli recano benefici importanti all’economia dell’UE e ai consumatori europei. 669. L’altra priorità della DG Concorrenza nel 2006 sarà il completamento e l’effettivo follow-up delle indagini settoriali avviate dalla Commissione nel 2005 nei mercati del gas e dell’elettricità, da un lato, e nelle attività bancarie e nei settori assicurativi dall’altro. I risultati delle indagini settoriali consentiranno alla Commissione di decidere su un corretto insieme di politiche per risolvere i problemi individuati. L’insieme delle politiche includerà l’esecuzione e/o la diffusione della cultura della concorrenza e, possibilmente, la regolamentazione negli ambiti del mercato interno e/o della protezione del consumatore. Le inchieste faranno anche luce su altre condizioni di mercato che consentono un comportamento anticoncorrenziale. 670. A sostegno di queste priorità, i principi guida della DG Concorrenza riguardanti l’esecuzione delle norme continueranno ad essere l’assegnazione di priorità alle azioni di contrasto in base al grado di nocività delle pratiche anticoncorrenziali nei confronti dei consumatori, sia imprese che individui. Verrà data priorità alle azioni che risolvono i problemi della concorrenza che provocano il maggiore impatto negativo sul benessere dei consumatori, tenendo in considerazione il volume di spesa interessato negativamente dalle pratiche anticoncorrenziali e la natura del comportamento. L’esistenza di un'incidenza significativa sul processo concorrenziale (preclusione del mercato) può essere utilizzata come un indicatore della nocività per il consumatore. Un ulteriore elemento da tenere in considerazione nella definizione delle priorità per l’applicazione delle norme il valore come precedente di un intervento specifico che raggiunge l’obiettivo di chiarificare l’applicazione delle regole di concorrenza a questioni giuridiche o economiche complesse. 671. Uno dei principali rischi per l’attività di applicazione delle norme della Commissione, come riconosciuto anche dall’OCSE[373], la mancanza di coerenza nell’applicazione delle regole di concorrenza della CE da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza e dei tribunali nazionali. Migliorare il coordinamento all’interno della Rete europea della concorrenza e assicurare un’interfaccia efficace con le autorità nazionali garanti della concorrenza continuerà pertanto a essere una delle principali priorità dell’attività della DG Concorrenza nel periodo 2006-2007. 672. Infine, la DG Concorrenza continuerà il proprio impegno per aumentare la prevedibilità e la trasparenza nell’applicazione delle regole di concorrenza tramite gli strumenti della politica di concorrenza e l’intensificazione della comunicazione nei confronti del pubblico, della comunità delle imprese e delle altre istituzioni, in particolare nel campo dell’abuso di posizione dominante sul mercato. 2. Concentrazioni 673. Per quanto riguarda il controllo delle concentrazioni, oltre alle attività centrali di applicazione delle norme, l’enfasi della DG Concorrenza sarà posta sull’assicurare la continuità nelle modalità di valutazione degli effetti della ristrutturazione delle imprese. Essa continuerà ad individuare le problematiche relative alla concorrenza solo sulla base di un’analisi economica approfondita e di una solida ricerca di fatti concreti. Inoltre, riserverà un’attenzione particolare alle concentrazioni che potrebbero impedire il raggiungimento degli obiettivi di liberalizzazione dell’UE. Nel 2006 la Commissione adotterà orientamenti giurisdizionali rivisti e consolidati. Preparerà anche materiale guida sulle concentrazioni non orizzontali e lavorerà sull’aggiornamento delle misure correttive, tenendo conto dello studio ex-post sulle misure correttive pubblicato nel 2005. Inizierà il lavoro di riesame della regola dei due terzi, contenuta nell’articolo 1, paragrafo 2 e paragrafo 3 del regolamento (CE) n 139/2004 del Consiglio, che uno dei criteri rilevanti per stabilire la giurisdizione della Commissione per le concentrazioni con una dimensione comunitaria. 3. Aiuti di Stato 674. Nel campo degli aiuti di Stato, le specifiche priorità di esecuzione delle norme da perseguire nel 2006 sono stilate nel piano d’azione per gli aiuti di Stato. Riguardo al riesame delle politiche, la DG Concorrenza introdurrà un approccio più specificatamente economico nell'elaborazione delle regole sugli aiuti di Stato, concentrandosi in particolare sulle insufficienze del mercato che gli aiuti di Stato sono suscettibili di rettificare, rafforzando la trasparenza e la prevedibilità della politica degli aiuti di Stato. Essa rivedrà gli attuali testi orizzontali in conformità con tali obbiettivi, sia dal punto di vista sostanziale che da quello procedurale, concentrandosi nel contempo sull’adozione di misure (migliori pratiche) per il trattamento efficiente dei casi, in attesa dell’entrata in vigore del super regolamento di esenzione per categoria e sviluppando la pratica decisionale al fine di concentrarsi sulle misure più distorsive degli effetti sugli scambi. 675. La DG Concorrenza continuerà inoltre a perseguire il controllo degli aiuti di Stato rafforzando l’analisi economica nella valutazione dei casi e tramite il recupero sistematico degli aiuti incompatibili concessi. Al fine di sanzionare l’illegalità e l’incompatibilità, la DG Concorrenza si concentrerà sullo sviluppo di un nuovo approccio alle misure correttive, orientate a un miglior funzionamento del mercato sul quale presente il beneficiario. La DG Concorrenza continuerà ad applicare un approccio maggiormente integrato nella valutazione dei casi, nonché nello scrutinio delle proposte principali. 676. La DG Concorrenza continuerà a promuovere un maggiore senso di condivisione delle responsabilità tra la Commissione e gli Stati membri per la riforma delle regole sugli aiuti di Stato. In tale contesto, essa valuterà la creazione di una rete degli aiuti di Stato e continuerà inoltre a incoraggiare un ruolo più attivo dei tribunali nazionali nell’applicazione delle regole sugli aiuti di Stato a livello nazionale. 677. Come complemento al presente lavoro, la DG Concorrenza svilupperà un’analisi ex-post delle passate azioni di esecuzione delle norme con l'intento di trarne lezioni in merito al loro impatto. 4. Attività internazionali 678. La collaborazione della DG Concorrenza con i paesi candidati e gli altri paesi dei Balcani occidentali continuerà nel 2006. 679. Nel 2006 dovrebbero essere completate le trattative sui piani di azione che rimangono da concordare nel quadro delle politiche di vicinato (Egitto, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Libano). 680. La Commissione incline a rafforzare la cooperazione con le giurisdizioni dei principali paesi terzi e preparerà un quadro per un accordo di seconda generazione che consentirà lo scambio di informazioni riservate. 681. La conferenza annuale della Rete internazionale della concorrenza avrà luogo a Città del Capo dal 3 al 5 maggio. I risultati del gruppo di lavoro sui cartelli, copresieduto dalla Commissione, e la creazione di un gruppo di lavoro sulla condotta unilaterale rivestono un’importanza particolare per la Commissione. 682. Nel quadro del dialogo formale bilaterale di concorrenza tra Stati Uniti e Cina, la Commissione continuerà ad assistere la Cina nella stesura delle sue leggi sulla concorrenza. 683. Allegato – Casi analizzati nella relazione 1. ARTICOLI 81, 82 E 86 DEL TRATTATO CE Caso | Pubblicazione | Punto | 3 G Indagini settoriali | 78 | Accordo di scambio Alrosa – De Beers | GU C 136, 3.6.2005 | 64 | Acido monocloroacetico | 182 | Assicurazioni nel settore dell’aviazione civile | 122 | AstraZeneca | IP/05/737, 15.6.2005 | 73, Box 2 | Austrian Airlines/SAS | GU C 233, 22.9.2005 | 125 | BMW | 161 | Brasserie nationale c. Commissione (Cartello della birra Lussemburgo) | 260 | Britannia Alloys & Chemicals, Société Nouvelle des Couleurs zinciques, Union Pigments and Hans Heubach c. Commissione (Fosfato di zinco) | 270 | Casi di limitazioni territoriale (fornitura di gas) | 47 | Coca-Cola | GU L 253, 29.9.2005 and GU C 239, 29.9.2005 | 147 | Commissione c. Grecia | 90 | Commissione c. Lussemburgo | 90 | Commissione c. T-Mobile Austria GmbH (max.mobil) | 245 | Daimler Chrysler c. Commissione (Mercedes-Benz) | 261 | Dansk Rørindustri e altri c. Commissione (tubi preisolati) | 253 | E.on Ruhrgas | IP/05/710, 10.6.2005 | 49 | Euronext | 120 | Filo industriale | 185 | Football Association Premier League | IP/05/1441 | 105 | General Motors (Opel) | 161 | German Bundesliga | 96 | Groupe Danone c. Commissione and Haacht c. Commission (Cartello della birra belga) | 266 | Indagine settoriale sui servizi finanziari | 114 | Indagini settoriali sul gas e l’elettricità | 35 | MasterCard Europe/International (Commissioni interbancarie multilaterali) | 118 | Microsoft | 106 | OMV | IP/05/195, 17.2.2005 | 48 | Prodotti chimici della gomma | 180, 197 | REPSOL | 58 | Sacchi industriali | 194 | SAS c. Commissione | 258 | SEP e altri/Automobiles Peugeot | 153 | Servizi a banda larga tramite la condivisione delle linee in Germania | 77 | Servizi postali | 95 | Sumitomo Chemical and Sumika Fine Chemicals c. Commissione (Vitamine) | 268 | Syfait e altri c. GlaxoSmithkline | 246 | Tabacco greggio in Italia | 180, 190 | Thyssen Krupp Stainless e Thyssen Krupp Acciai speciali Terni c. Commissione e Acerinox c. Commissione (Acciaio inossidabile(extra di lega)) | 256 | T-Mobile | 76 | Tokai, Intech e SGL Carbon c. Commissione (Grafiti speciali) | 247 | VEMW c. Directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie | 53 | Vodafone | 76 | 2. CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI Caso | Pubblicazione | Punto | AMI/Eurotecnica | 378 | Bertelsmann/Springer | 295 | Blackstone/Acetex | 301 | Blackstone/NHP | 342 | Commissione c. Tetra Laval | 381 | E.on/Mol | 319 | Energias de Portugal (EDP) c. Commissione | 388 | FIMAG/Züblin | 360 | Honeywell c. Commissione e General Electric c. Commissione | 398 | Honeywell/Novar | 340 | IESY Repository/Ish | 347 | Johnson & Johnson/Guidant | 313, 680 | Lufthansa/Swiss | 332 | Maersk/PONL | 336 | MAG/Ferrovial Aeropuertos/Exeter Airport | 355 | Microsoft/TimeWarner/ContentGuard JV | 370 | Reuters/Telerate | 328, 680 | Siemens/VA Tech | 306 | Strabag/Dywidag (Walter Bau) | 350 | Tesco/Carrefour | 364 | Total/Sasol/JV | 374 | 3. AIUTI DI STATO Caso | Pubblicazione | Punto | AB Vingriai (Lituania) | 444 | Agevolazioni fiscale per organismi di investimento specializzati in società di piccolo e media capitalizzazione (Italia) | 560 | Agevolazioni fiscali a favore delle società recentemente quotate in borsa (Italia) | 562 | Agevolazioni fiscali per federazioni sportive (Italia) | 566 | Agevolazioni fiscali per imprese industriali in difficoltà (Francia) | 570 | Aiuti ad imprese con orientamento tecnologico (Germania) | GU L 295, 11.11.2005 | 522 | Aiuti alla costruzione navale per il Vietnam (Olanda) | 467 | Aiuti allo sviluppo per il Ghana-Tugboats (Olanda) | GU C 100, 26.4.2005 | 467 | Aiuti annuali nel settore del carbone (Germania, Ungheria, Polonia e Slovacchia) | 604 | Aiuti per l’innovazione alla costruzione navale (Francia) | GU C 256, 15.10.2005 | 461 | Aiuti per l’innovazione alla costruzione navale (Germania) | GU C 235, 23.9.2005 | 461 | Aiuti per l’innovazione alla costruzione navale (Spagna) | GU C 250, 8.10.2005 | 461 | Aiuti per l’installazione del Sistema Europeo di controllo dei treni (ECTS) per le locomotive merci (Olanda) | 606 | Aiuti per la costruzione navale per la Mauritania (Spagna) | 467 | Aiuti per la creazione di nuovi servizi di trasporto combinato (Germania) | 609 | Aiuti per la protezione del bestiame dagli attacchi dei predatori (Toscana, Italia) | 590 | Aiuti per lo sviluppo del trasporto combinato e miglioramento delle relative attrezzature (Italia) | 610 | Aiuto al funzionamento dei biocombustibili (Austria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Italia, Irlanda, Lituania, Svezia e Belgio) | 544 | Alitalia (Italy) | 613 | Altair Chimica (Italia) | GU C 131, 28.5.2005 | 537 | AVR (Olanda) | 536 | Banda larga in zone rurali e remote (Spagna) | 478 | BayernLB (Germania) | 499 | Belgio c. Commissione | 644 | BIAL (Portugal) | GU C 275, 8.11.2005 | 515 | Biria group (Germania) | 455 | Breitband Kärnten (Austria) | 478 | British Energy plc (United Kingdom) | GU L 142, 6.6.2005 | 450 | Chemische Werke Piesteritz (Germania) | GU L 296, 12.11.2005 | 445 | Chemobudowa Kraków (Polonia) | 460 | Commissione c. Grecia | 654 | Compact Disc Albrechts c. Commissione | 659 | Computer Manufacturing Services (CMS) (Italia) | GU C 187, 30.7.2005 | 439 | Confédération nationale du Crédit Mutuel c Commissione | 640 | Corsica Ferries France c. Commissione | 658 | Creazione di Banque Postale (Francia) | 578 | Cynku Miasteczko Śląskie (Polonia) | 439 | Decoder digitali (Italia) | 486 | Deduzioni IRAP (Italia) | 550 | Digitalisierungsfonds (Austria) | 482 | Dimostrazione dell’energia prodotta dalle onde e dalle maree (Regno Unito) | 535 | E-Glass (Germania) | 506 | Eliminazione dei rifiuti animali nel 2003 (équarrissage) (Francia) | 586 | ELVO (Hellenic Vehicle Industry) (Grecia) | 582 | Ernault (Francia) | 439 | Ernault (Francia) | GU C 324, 21.12.2005 | 446 | Esenzione dall’imposta sui contratti di assicurazione non sanitaria a favore delle società di mutua assicurazione e previdenza (Francia) | 567 | Esenzione dall’imposta sul passaggio di proprietà di beni immobili per le società immobiliari di Berlino (Germania) | 510 | Estensione del limite dei tre anni per la consegna di due navi (Portogallo) | 466 | Euromoteurs (Francia) | GU C 137, 4.6.2005 | 446 | F.J. Pape v Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij | 639 | Ferrovie ceche (Repubblica Ceca) | 605 | Finanziamento di un canale francese di notizie internazionali CFII (Francia) | 496 | Fondi di capitale alle imprese (Regno Unito) | 528 | Fondo di riserva esente da imposta (Grecia) | 557 | Fondo di solidarietà per il maltempo (Italia) | 591 | Ford Genk (Belgio) | 549 | Frucona Kosice (Slovacchia) | GU C 233, 22.9.2005 | 443 | Gibraltar Exempt Companies (Regno Unito) | 554 | Glunz (Germania) | GU C 263, 22.10.2005 | 508 | Gruppo ABX Logistics | 611 | Hessicher Investitionsfonds (Germania) | 498 | Holland Malt (Olanda) | 592 | HSH Nordbank (Germania) | 499 | Huta Czestochowa (Polonia) | 475 | Huta Stalowa Wola (Polonia) | 459 | Imposta sul cambiamento climatico (Regno Unito) | 595 | Imposta sul minerale di fosforo nei fosfati alimentari (Danimarca) | 583 | Imprimerie Nationale (Francia) | 447 | Infrastruttura aperta di banda larga nelle Limousin (Francia) | 479 | Infrastrutture aeroportuali (Germania e Belgio) | 622 | Inondazioni durante l’estate del 2005 (Austria e Germania) | 573 | Investbx (Regno Unito) | GU C 288, 19.11.2005 | 524 | Italia c. Commissione | 649 | Konas (Slovacchia) | 456 | Kronopoly (Germani) | 503 | Lazio – Progetto di riscaldamento distrettuale (Italia) | 633 | Legge del 1929 sull’esenzione fiscale a favore delle holding (Lussemburgo) | 564 | Lignit Hodonín, s.r.o. (Repubblica Ceca) | GU C 250, 8.10.2005 | 502 | Meccanismi di difesa temporanea per la costruzione navale (Finlandia, Germania e Polonia) | GU C 131, 28.5.2005 GU C 162, 2.7.2005 | 465 | MG Rover (Regno Unito) | GU C 187, 30.7.2005 | 439, 457 | Mittal Steel Poland (Polonia) | 477 | Modifiche delle carte degli aiuti regionali della Finlandia 2000-2006 | GU C 223, 10.9.2005 | 513 | Modifiche delle carte degli aiuti regionali della Grecia | 513 | Monitoraggio di Alstom (Francia) | 442 | Municipalizzate (Italia) | 629 | National Fallen Stock Scheme (Fallen Fish) (Regno Unito) | 601 | Nazairdis (ora Distribution Casino France) | 662 | Neorion shipyards (Grecia) | GU C 230, 20.9.2005 | 466 | NESTA (Regno Unito) | 532 | Olympic Airways (Grecia) | 619 | Piani di ristrutturazione per il settore del carbone (Germania, Ungheria e Polonia) | 603 | Plans de Campagne (Francia) | 587 | Produzione di allumina (Francia, Irlanda e Italia) | 539 | Progetto per l’accesso alla banda larga nelle zone rurali e remote (Regno Unito) | 478 | Regime degli aiuti nazionali LFA (Finlandia) | 584 | Regime di canoni di abbonamento per il servizio pubblico di radiodiffusione (Francia, Italia e Spagna) | 489 | Regime di garanzia del finanziamento delle navi (Italia) | 469 | Regime di garanzia del finanziamento delle navi (Olanda) | GU C 228, 17.9.2005 | 469 | Regime fiscale basco (Spagna) | 632 | Riduzione fiscale CO2 (Slovenia) | 541 | Riforma del sistema di assicurazione sanitaria olandese (Olanda) | 575 | Riforma del sistema italiano di formazione professionale (Italia) | 546 | Ruolo e finanziamento degli enti pubblici di radiodiffusione (Germania, Irlanda e Olanda) | 491 | Ryanair (Belgio) | 616 | SABIC (Olanda) | GU C 176, 16.7.2005 | 501 | Schema per gli aiuti di stato per il trasporto combinato nella regione Vallonia (Belgio) | 608 | Settore aeronautico (Italia) | GU C 252, 12.10.2005 | 518 | Settore della pesca – Danni subiti dai pescatori e causati da tempesta (Lituania) | 602 | Shetland Sea Fish Limited (Regno Unito) | 600 | SNCF merci (Francia) | 607 | Sniace c. Commissione | 646 | Solvay Rosignano (Italia) | GU C 176, 16.7.2005 | 537 | Sostegno ai gruppi di produzione di banane (Francia) | 589 | Sostegno per la banda larga nel Galles (Regno Unito) | 478 | Stocznia Gdynia (Polonia) | GU C 220, 8.9.2005 | 471 | Stocznia Szczecinska (Polonia) | GU C 222, 9.9.2005 | 471 | Streekgewest Westelijk Noord-Brabant | 636 | Sviluppo della banda larga nella città di Appingedam (Olanda) | 480 | SVZ Schwarze Pumpe GmbH (Germania) | 439 | Televisione digitale terrestre (DVB-T) nel land tedesco di Berlino-Brandenburgo (Germania) | 483 | Tessenderlo Italia (Italia) | GU C 223, 10.9.2005 | 537 | Thüringen Porzellan, Kahla (Germania) | 630 | Tugboat Bangladesh (Spagna) | GU C 162, 2.7.2005 | 467 | Urgent employment measures (Italia) | 631 | Volvo Trucks (Svezia) | GU C 230, 20.9.2005 | 538 | VPFM (Repubblica Ceca) | GU C 176, 16.7.2005 | 477 | [1] http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/article_82_review.html [2] COM(2005) 651. Proposta di regolamento del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 4056/86, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CE ai trasporti marittimi, e che modifica il regolamento (CE) n. 1/2003 sull’applicazione delle regole della concorrenza. [3] GU L 378 del 31.12.1986, pag. 24. [4] Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1). [5] GU L 101 del 21.4.2005, pag. 10. [6] Regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione, del 25 giugno 1993, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del trattato CE ad alcune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione congiunta e il coordinamento degli orari, gli esercizi congiunti, le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e le merci e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti (GU L 155 del 26.6.1993, pag. 18). Regolamento modificato da ultimo dall’Atto di adesione del 2003. [7] Cfr. in questo ambito, ad esempio, il caso Porsche , comunicato stampa IP/04/585 del 3.5.2004. [8] Cfr. comunicato stampa IP/05/1208 del 30.9.2005. [9] Comunicazione della Commissione riguardante le regole per l’accesso al fascicolo istruttorio della Commissione nei casi relativi all’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, degli articoli 53, 54 e 57 dell’Accordo SEE e del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU C 325 del 22.12.2005, pag. 7). [10] Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). [11] Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU C 45 del 19.2.2002). [12] Sui diversi modi di informare la Commissione (informazioni sul mercato, denunce), cfr. i punti 3 e 4 della comunicazione della Commissione sulla procedura applicabile alle denunce presentate alla Commissione ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 65) (citata in prosieguo come “comunicazione della Commissione sulle denunce”). [13] Cfr. la comunicazione della Commissione sulle denunce e l’articolo 5 del regolamento (CE) della Commissione n. 773/2004 e il relativo allegato (modulo C). [14] Cfr. paragrafi 19 e seguenti della comunicazione della Commissione sulle denunce e i paragrafi 5 e seguenti della comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 43). [15] Cfr. paragrafo 16 della comunicazione della Commissione sulle denunce. [16] Cfr. causa C-453/99, Courage/Crehan , Racc. 2001, pag. I-6297, punti 26 e 27; considerando 7 del regolamento (CE) n. 1/2003. [17] Libro verde - Azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie, COM(2005)672 del 19.12.2005 (cfr. sezione A.I.5). [18] Cfr. in particolare il considerando 3 del regolamento (CE) n. 1/2003 e il paragrafo 11 della comunicazione della Commissione sulle denunce. [19] Cfr. paragrafi 41 e seguenti, in particolare il paragrafo 43 della comunicazione della Commissione sulle denunce. [20] SEC (2005) 791. [21] Cfr. la sezione 9 degli allegati agli orientamenti sulla valutazione d’impatto. [22] Cfr. la sezione 9.2 degli allegati agli orientamenti sulla valutazione d’impatto. [23] Il Libro verde disponibile sul sito Internet http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/actions_for_damages/gp.html. Viene integrato da un documento di lavoro dei servizi della Commissione, disponibile sul sito Internet http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/actions_for_damages/sp.html, che offre un contesto generale e spiega le opzioni politiche citate nel Libro verde. [24] Cfr. lo studio commissionato dalla Commissione e pubblicato nel 2004, disponibile sul sito Internet http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/actions_for_damages/study.html [25] Causa C-453/99 Courage/Crehan, Racc. 2001, pag. I-6297. [26] Decisione della Commissione (CE) n. C(2005)1682 del 13 giugno 2005 che avvia un’indagine nei settori del gas e dell’elettricità ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio. Cfr. http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/decision_en.pdf [27] Cfr. http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/communication_en.pdf [28] Comunicazione al Consiglio europeo di primavera - Lavorare insieme per la crescita e l’occupazione - Il rilancio della strategia di Lisbona, COM(2005) 24 del 2.2.2005. Cfr. in particolare le pagine 8 e 19. [29] Cfr.: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/issues_paper15112005.pdf [30] http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/entscheidungen/Kartellrecht/EntschKartell.shtml [31] Relazione sulla politica di concorrenza 2003, punto 98. [32] Comunicato stampa IP/05/195 del 17.2.2005. [33] Comunicato stampa IP/05/710 del 10.6.2005. [34] Regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 1). [35] Direttiva 89/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti in infrastrutture. [36] Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57). [37] Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37). [38] Causa C-17/03, Vereniging voor Energie, Milieu en Water e altri/Directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie . [39] Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20). [40] Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32). [41] GU C 258 del 20.10.2004, pag. 7. [42] DODO = «Distributor Owned, Distributor Operated» - appartenente al rivenditore, gestita da un rivenditore. [43] GU C 136 del 3.6.2005, pag. 32. [44] Cfr.: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index/by_nr_76.html#i38_381 [45] Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1). [46] COM(2003) 644 def. [47] Comunicato stampa IP/05/737 del 15.6.2005. [48] Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 182 del 2.7.1992, pag. 1). [49] Caso COMP/38.436 QSC; comunicato stampa IP/04/281 dell'1.3.2004. [50] Cause riunite COMP/37.451, 37.578 e 37.579 Deutsche Telekom (GU L 263 del 14.10.2003, pag. 9). Cfr. comunicato stampa IP/03/717 del 21.5.2003. La decisione oggetto di appello presso il Tribunale di primo grado come causa T-271/03 (GU C 264 dell'1.11.2003, pag. 29). [51] Cfr. comunicato stampa IP/05/1033 del 3.8.2005. Uno dei motivi dell’ulteriore riduzione dei canoni di condivisione delle linee che BNetzA ha basato la propria verifica della compressione dei margini ex ante sui costi di DT (che erano alla base della decisione di Deutsche Telekom) e sui costi (molto probabilmente più elevati) di un operatore efficiente. Di conseguenza, sono state considerate entrambe le possibilità indicate nella comunicazione sull’applicazione delle regole di concorrenza agli accordi di accesso nel settore delle telecomunicazioni (GU C 265 del 22.8.1998, pag. 2) per stabilire una verifica della compressione dei margini. [52] Disponibile all’indirizzo:http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/new_media/3g/ [53] Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33). [54] Decisione della Commissione C(2005)1442 nel caso DE/2005/0144 disponibile all’indirizzo Internet: http://forum.ec.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/home [55] Caso UK/2004/0111 (per quanto riguarda i servizi di trasmissione gestiti) e caso FR/2005/0179; comunicazioni sui ritiri disponibili all’indirizzo: http://forum.ec.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/home [56] Decisione della Commissione nelle cause da FR/2005/221 a FR/2005/0226, SG-Greffe (2005) D/205048. [57] Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21). La DG Società dell'informazione e mezzi di comunicazione responsabile del rispetto da parte degli Stati membri delle altre direttive del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche. [58] Causa C-299/04 Commissione delle Comunità europee/Grecia , sentenza del 14 aprile 2005. [59] Causa C-349/04 Commissione delle Comunità europee/ Lussemburgo, sentenza del 16 giugno 2005. [60] Procedimento 2004/2197 – Liberalizzazione – Svezia – Violazione della direttiva 2002/77/CE. [61] Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 25) ; direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l’ulteriore apertura alla concorrenza ai servizi postali della Comunità (GU L 176 del 5.7.2002, pag. 21). [62] Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle regole di concorrenza al settore postale e sulla valutazione di alcune misure statali relative ai servizi postali (GU C 39 del 6.2.1998, pag. 2, punto 5.4). [63] COMP/37.214 – Vendita congiunta dei diritti per i media alla Bundesliga tedesca. Testo completo pubblicato sul sito Internet della DG Concorrenza: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/decisions/37214/en.pdf [64] Cfr. la decisione UEFA Champions League della Commissione (GU L 291 dell’8.11.2003, pag. 25), che tratta del problema della vendita congiunta. [65] Questa problematica stata trattata da una serie di decisioni della Commissione sulle concentrazioni; ad esempio Newscorp/Telepiù , nel caso COMP/M.2876 del 2 aprile 2003. [66] Il MEMO 05/16 contiene un riepilogo completo degli impegni e una descrizione dettagliata dei pacchetti di diritti. [67] GU C 229 del 14.9.2004, pag. 15. [68] Le modifiche relative alla televisione e (in parte) ad Internet entreranno in vigore il 1 luglio 2006. Tutte le altre modifiche valgono a partire dal 1 luglio 2004. [69] Caso COMP/38.173; cfr. comunicato stampa IP/05/1441 del 17.11.2005. [70] C(2005) 2988 def. [71] Cfr.: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/communication_en.pdf [72] Cfr.: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/decision_retailbanking_en.pdf [73] Cfr.: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/decision_insurance_en.pdf [74] Cfr. rispettivamente: http://www.visaeurope.com/aboutvisa/overview/fees/interchangefeelevels.jsp e: http://www.mastercardintl.com/corporate/mif_information.html [75] La cosiddetta regola di non discriminazione e la regola di non acquisto senza emissione di scontrino; cfr. Notiziario sulla politica di concorrenza del 2005 n. 2, pag. 57. [76] Comunicato stampa IP/05/1032, 2.8.2005. [77] Comunicato stampa IP/05/361, 23.3.2005. [78] GU C 233 del 22.9.2005, pag. 18. [79] Regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla negoziazione e l’attuazione di accordi relativi ai servizi aerei tra Stati membri e paesi terzi (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 7). [80] Decisioni della Commissione C(2005)2667 e C(2005)2668 del 15 luglio 2005, decisioni della Commissione C(2005)5736, C(2005)5737 e C(2005)5740 del 23 dicembre 2005. [81] Causa C-225/91 Matra/Commissione, Racc. 1993, pag. I-3203, punto 41. [82] Causa 267/86 Pascal Van Eycke/ASPA NV , Racc. 1988, pag. 4769, punto 16. [83] Questa proposta mira a sostituire il regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969 sull’azione da parte degli Stati membri riguardo agli obblighi inerenti al concetto di servizio pubblico nei trasporti su rotaia, strada e vie di navigazione interna (GU L 156 del 28.6.1969, pag. 1). [84] La relazione disponibile sul sito Internet: http://ec.europa.eu/comm/competition/liberal_professions/final_communication_en.pdf (questa relazione stata integrata dall’analisi approfondita della regolamentazioni dei servizi professionali nei dieci nuovi Stati membri, pubblicata in novembre 2004 e reperibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/liberalization/conference/overview_of_regulation_in_the_eu_professions.pdf). [85] La relazione di follow-up disponibile all’indirizzo:http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/legislation/#liberal [86] Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10). Questa direttiva stata modificata dalla direttiva 2004/12/CE dell’11 febbraio 2004 (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 26). [87] Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34). [88] Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24). [89] Decisione della Commissione del 16.10.2003 (GU L 75 del 12.3.2004, pag. 59; ARA, ARGEV, ARO , relativa all’articolo 81 del trattato CE) – ricorso in sospeso; decisione della Commissione del 17.9.2001 (GU L 319 del 4.12.2001, pag. 1; DSD , relativa all’articolo 81 del trattato CE) – ricorso in sospeso; decisione della Commissione del 15.6.2001 (GU L 233 del 31.8.2001, pag. 37; Eco Emballages , relativa all’articolo 81 del trattato CE) e decisione della Commissione del 20.4.2001 (GU L 166 del 21.6.2001, pag. 1; DSD, relativa all’articolo 82 del trattato CE) – ricorso in sospeso. [90] Il documento disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/waste.pdf [91] Caso COMP/39.116 – Coca-Cola (GU L 253, 29.9.2005, pag. 21 e GU C 239 del 29.9.2005, pag. 19). Cfr. anche http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index/by_nr_78.html#i39_116 [92] GU C 289 del 26.11.2004, pag. 10. [93] Casi COMP/36.623, COMP/36.820 e COMP/37.275. [94] Regolamento (CE) n. 1475/95 della Commissione, del 28.6.1995, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela. Questo regolamento stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione (GU L 203 dell’1.8.2002). [95] Causa T-450/05, Automobiles Peugeot e Peugeot Nederland/Commissione . [96] Caso COMP/38.771 Europäischer BMW- und Mini Partnerverband e.V./BMW AG . [97] Caso COMP/38.864 PO/General Motors – Opel distribution agreements e caso COMP/38.901 Verband Deutscher Opel-Händler/Adam Opel . [98] Per quanto riguarda altre problematiche sollevate da un’associazione di rivenditori, sono ancora in corso discussioni. [99] Regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3 del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (GU L 203 dell’1.8.2002). [100] Questa cifra non comprende quelle che avevano fatto domanda di immunità. [101] La nuova comunicazione si applica ai casi in cui la domanda di trattamento favorevole pervenuta alla Commissione dopo il 19 febbraio 2002. [102] Comunicazione relativa al trattamento favorevole e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU C 45 del 19.2.2002). [103] Caso COMP/37.773 MCAA . [104] Caso COMP/38.337 PO/Filo industriale . [105] Caso COMP/38.281 Tabacco greggio in Italia . [106] Caso COMP/38.238 Tabacco greggio in Spagna (una versione non ufficiale disponibile sul sito Internet della DG Concorrenza). [107] Caso COMP/38.354 Sacchi industriali . [108] Caso COMP/38.443 Prodotti chimici della gomma . [109] Settore bancario, finanziario, assicurazioni, settore alimentare, farmaceutico, servizi, professionali, sanità, ambiente, energia, ferrovie, settore automobilistico, telecomunicazioni, media. [110] Comunicazione sulla rete, punto 6. [111] Comunicato stampa MEMO 05/63 del 24.2.2005. [112] Questa possibilità era stata anticipata nella comunicazione della Commissione sulla gestione delle denunce da parte della Commissione, a norma dell’articolo 81 e dell’articolo 82 del trattato CE (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 65 , punti 19 e seguenti). [113] Causa C-209/98 Entreprenørforeningens Affalds/Miljøsektion (FFAD)/Københavns Kommune, Racc. 2000, pag. I-3743. [114] Causa C-203/96 Chemische Afvalstoffen Dusseldorp BV e altri/Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Racc. 1998, pag. I-4075. [115] GU C 372 del 9.12.97, pag. 1. [116] Causa C-141/02 P Commissione/T-Mobile Austria GmbH . [117] Causa C-53/03 Syfait e altri/GlaxoSmithkline AEVE . [118] Cause riunite T-71/03, T-74/03, T-87/03 e T-91/03 Tokai, Intech EDM e SGL Carbon/Commissione . [119] Causa C-328/05 P SGL Carbon/Commissione . [120] Cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P. Dansk Rørindustri e altri/Commissione . [121] Cause T-21/99 Dansk Rørindustri/Commissione, Racc. 2002, pag. II-1681, causa T-9/99 HFB e altri/Commissione, Racc. 2002, pag. II-1487, causa T-17/99 KE KELIT/Commissione, Racc. 2002, pag. II-1647, causa T-23/99 LR AF 1998/Commissione, Racc. 2002, pag. II-1705, causa T-15/99 Brugg Rohrsysteme/Commissione, Racc. 2002, pag. II-1613, causa T-16/99 Lögstör Rör/Commissione, Racc. 2002, pag. II-1633 e causa T-31/99 ABB Asea Brown Boveri/Commissione, Racc. 2002, pag. II-1881. [122] Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA (GU C 9 del 14.1.1998, pag. 3). [123] Cause riunite C-65/02 P e C-73/02 P Thyssen Krupp Stainless and Thyssen Krupp Acciai speciali Terni/Commissione e causa C-57/02 P Acerinox/Commissione . [124] Cause riunite T-45/98 e T-47/98 Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, Racc. 2001, pag. II-3757 e causa T-48/98 Acerinox/Commissione, Racc. 2001, pag. II-3859. [125] Caso COMP/35.814 Extra di lega (GU L 100 dell’1.4.1998, pag. 55). Per una descrizione completa della decisione, cfr. la relazione sulla politica di concorrenza del 1998. [126] Causa T-241/01, SAS/Commissione . [127] Cause riunite T-49/02 a T-51/02 Brasserie nationale/Commissione . [128] Causa T-325/01 DaimlerChrysler/Commissione . [129] Cfr. Relazione sulla concorrenza del 2001, pag. 187. [130] Causa T-38/02 Groupe Danone/Commissione e causa T-48/02 Haacht/Commissione . [131] Cause riunite T-22/02 e T-23/02 Sumitomo Chemical Co. Ltd and Sumika Fine Chemicals Co. Ltd/Commissione . [132] Cause T-33/02 Britannia Alloys & Chemicals Limited , T-52/02 Société Nouvelle des Couleurs Zinciques S.A. , T-62/02 Union Pigments AS e T-64/02 Hans Heubach GmbH & Co KG . [133] Regolamento (CE) del Consiglio n. 139/2004 del 20 gennaio 2004 sul controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004). [134] http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/legislation/abandonment_of_concentrations_en.pdf [135] Comunicazione della Commissione relativa al rinvio in materia di concentrazioni (GU C 56 del 5.3.2005, pag. 2) (in prosieguo “comunicazione sul rinvio”). [136] Nel 2005 sono state presentate alla Commissione 313 notifiche di concentrazione. [137] Caso COMP/M.3178 Bertelsmann/Springer . [138] Caso COMP/M.3625 Blackstone/Acetex . [139] Caso COMP/M.3653 Siemens/VA Tech . [140] Caso COMP/M.2139 Bombardier/ADtranz ; cfr. la relazione sulla concorrenza del 2001. [141] Caso COMP/M.3687 Johnson & Johnson/Guidant . [142] Caso COMP/M.3696 E.ON/MOL . [143] http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/ [144] Caso COMP/M.3692 Reuters/Telerate . [145] Caso COMP/M.3770 Lufthansa/Swiss . [146] Caso COMP/M.3829 Maersk/PONL . [147] Caso COMP/M.3686 Honeywell/Novar . [148] Caso COMP/M.3669 Blackstone/NHP . [149] Caso COMP/M.3674 IESY Repository/Ish . [150] Caso COMP/M.3754 Strabag/Dywidag . [151] Caso COMP/M.3823 MAG/Ferrovial Aeropuertos/Exeter Airport . [152] Caso COMP/M.3864 FIMAG/Züblin . [153] Caso COMP/M.3905 Tesco/Carrefour . [154] Caso COMP/M.3445 Microsoft/Time Warner/ContentGuard JV . [155] Caso COMP/M.3637 Total/Sasol. [156] Caso COMP/M.3923 AMI/Eurotecnica. [157] Causa C-12/03P, Commissione/Tetra Laval B.V. [158] Causa T 5/02 Tetra Laval B.V./Commissione , Racc. 2002, pag. II-04381. [159] Caso COMP/M.2416 Tetra Laval/Sidel , adottato in base al precedente regolamento sulle concentrazioni, regolamento (CE) del Consiglio n. 4064/89, che stato sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio n. 139/2004. [160] Causa T-87/05 EDP, Energias de Portugal SA/Commissione . [161] Caso COMP/M.3440 ENI/EDP/GDP , adottato ai sensi del precedente regolamento (CE) del Consiglio n. 4064/89 sulle concentrazioni. [162] Causa T-209/01 Honeywell/Commissione e causa T-210/01 General Electric/Commissione . [163] Caso COMP/M.2220 GE/Honeywell . [164] COM(2005) 107 versione definitiva, 7.6.2005, http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/action_plan/ [165] http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/regional/ [166] GU C 45 del 17.2.1996, nella forma modificata dalla comunicazione della Commissione che modificava la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca e dello sviluppo (GU C 48 del 13.2.1998, pag. 2). [167] GU C 111 dell’8.5.2002. [168] GU C 310 dell’8.12.2005. [169] Paragrafo 28 del piano di azione nel settore degli aiuti di Stato. [170] COM(2005) 436 def., 21.9.2005. Comunicato stampa IP/05/1169 21.9.2005. MEMO/05/33. [171] GU C 281 del 17.9.1997, modificata nella GU C 217 del 2.8.2001 e nella GU C 307 dell’11.12.2004. [172] GU C 325 del 22.12.2005. Comunicazione della Commissione agli Stati membri che modifica la comunicazione ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1 [ora articolo 87] del trattato CE che applica gli articoli 92 e 93 [ora articoli 87 e 88] del trattato all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine. [173] Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (GU C 37 del 3.2.2001). [174] http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/00910_questionnaire_env_en.pdf [175] GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67. [176] GU C 297 del 29.11.2005, pag. 4. La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico non applicabile alla radiodiffusione del servizio pubblico, trattata dalla comunicazione della Commissione sull’applicazione delle regole per gli aiuti di Stato alla radiodiffusione del servizio pubblico. [177] Direttiva 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la direttiva 80/732/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 47). [178] Causa C-280/00 del 24 luglio 2003 relativa alla concessione di licenze per servizi programmati di trasporto su bus nel Land di Stendal (Germania) e sui sussidi pubblici per la gestione di tali servizi. [179] GU L 147 del 17.6.2005. [180] http://ec.europa.eu/comm/agriculture/stateaid/newms/index_en.htm [181] Comunicazione della Commissione – Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali (GU C 312 del 9.12.2005, pag. 1). [182] COM(2005) 624 definitivo, 9.12.2005, quadro di valutazione degli aiuti di Stato, riunione aggiornata dell’autunno 2005. [183] COM(2005) 147 definitivo, 20.4.2005, quadro di valutazione degli aiuti di Stato, riunione aggiornata della primavera 2005. [184] http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/scoreboard/ [185] http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ [186] Escludendo il settore dei trasporti. [187] Caso NN 44/2004 Aiuto di salvataggio a favore di SVZ Schwarze Pumpe GmbH . [188] Caso NN 42/2005 Aiuto di salvataggio a favore di MG Rover (GU C 187 del 30.7.2005). [189] Caso N 91/2005 Aiuto di salvataggio a favore di Computer Manufacturing Services (GU C 187 del 30.7.2005). [190] Caso N 275/2005 Aiuto di salvataggio a favore di Cynku Miasteczko Z[pic]l[pic]skie . [191] Caso NAiuto di salvataggio a favore di Cynku Miasteczko Śląskie. [192] Caso N 575/2004 Aiuto di salvataggio a favore di Ernault . [193] Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 288 del 9.10.1999). [194] Caso C 58/2003 decisione condizionale del 7 luglio 2004. [195] Caso C 25/2005 (ex NN 21/2005, già CP 193/2004) Misure a favore di Frucona Kosice (GU C 233 del 22.9.2005). [196] Caso N 584/2004 Aiuto alla ristrutturazione a favore di AB Vingriai . [197] Caso C43/2001 Chemische Werke Piesteritz GmbH (GU L 296 del 12.11.2005). [198] Caso C 1/2005 Aiuto alla ristrutturazione a favore di Euromoteurs (GU C 137 del 4.6.2005). [199] Caso N 250/2005 Aiuto alla ristrutturazione a favore dell'azienda (GU C 324 del 21.12.2005). [200] Caso C 57/2002 Esenzioni fiscali per rilevamento di imprese in difficoltà (GU L 108 del 16.4.2004). La Commissione ha adottato una decisione negativa con recupero in data 16 dicembre 2003. [201] Caso N 370/2004 Aiuto alla ristrutturazione a favore di Imprimerie Nationale . [202] Caso C 52/2003 Aiuto in favore di British Energy plc (GU L 142 del 6.6.2005). [203] Caso C 38/2005 Gruppo Biria group . [204] C 42/2005 (ex NN 66/2005, ex N 195/2005) Aiuti alla ristrutturazione a favore di Konas, Ltd. [205] Caso PN 26/2005 Modifica alla mappa degli aiuti a finalità regionale– MG Rover . [206] Caso C 44/2005 Aiuti alla ristrutturazione a favore di Huta Stalowa Wola S.A. [207] Caso N 233/2005 Aiuti alla ristrutturazione in favore di Chemobudowa Kraków . [208] Caso N 452/2004 Regime di aiuti all'innovazione in favore della costruzione navale (GU C 235 del 23.9.2005). [209] Caso N 429/2004 Regime di aiuti all'innovazione in favore della costruzione navale/Sovvenzione (GU C 256 del 15.10.2005). [210] Caso N 423/2004 Aiuti a cantieri navali/Sovvenzione (GU C 250 del 8.10.2005). [211] GU C 317 del 30.12.2003. [212] Regolamento del Consiglio (CE) n. 1177/2002 del 27 giugno 2002 (GU L 172 del 2.7.2002). Emendato dal regolamento del Consiglio (CE) n. 502/2004 dell’11 marzo 2004 (GU L 81 del 19.3.2004). [213] Caso N 23/2005 Proroga delle misure difensive temporanee in favore della costruzione navale (GU C 131 del 28.5.2005). [214] Caso N 39/2005 Meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (GU C 131 del 28.5.2005). [215] Caso N 81/2005 Misure temporanee di difesa della costruzione navale, sovvenzione (GU C 162 del 2.7.2005). [216] GU L 202 del 18.7.1998. [217] Caso N 596/2003 Proroga del termine di consegna di una nave da crociera (GU C 230 del 20.9.2005). [218] Caso C 33/2004 (ex N 63/2004) Proroga del termine di consegna di tre anni per due navi. [219] Caso N 450/2004 Aiuto allo sviluppo per rimorchiatori del Ghana (GU C 100 del 26.4.2005). [220] Caso N 185/2005 Aiuti alla costruzione navale in Vietnam . [221] Caso N 517/2004 Costruzione navale - Rimorchiatore Bangladesh (GU C 162 del 2.7.2005). [222] Caso N 436/2005 Aiuti alla Mauritania – Decisione sulla costruzione navale . [223] Caso C 28/03 (già N 371/2001) Regime di garanzia per le costruzioni navali . [224] Caso N 253/2005 Regime di garanzia per le costruzioni navali (GU C 228 del 17.9.2005). [225] Caso N 512/2003 Piani tedeschi di garanzia del finanziamento per navi (GU C 62 del 11.3.2004). [226] GU C 71 del 11.3.2000. [227] Cause riunite C 17/2005 (ex N 194/2005, già PL 34/2004) e C 18/2005 (già N 438/2004) Aiuti alla ristrutturazione in favore di Stocznia Gdynia (GU C 220 del 8.9.2005). [228] C 19/2005 (ex N 203/2005, già PL 31/2004) Aiuti alla ristrutturazione in favore di Stocznia Szczecinska (GU C 222 del 9.9.2005). [229] Maggiori dettagli sono forniti in COM(2005) 359 definitivo del 3.8.2005. Seconda relazione di monitoraggio sulla ristrutturazione del settore dell’acciaio nella Repubblica Ceca e in Polonia. Vedi anche http://ec.europa.eu/comm/enterprise/steel/index.htm [230] Caso C 20/04 Huta Czestochowa . [231] Causa T-152/99 Hamsa , Racc. 2002, pag. II-3049, paragrafo 168. [232] Caso N 600/04 Approvazione delle riduzioni di capacità per VPFM (GU C 176 del 16.7.2005). [233] Caso N 186/05 Mittal Steel Poland/Modifica di IBP . [234] Caso N 57/2005 Supporto della banda larga per il Galles, decisione della Commissione dell’1.6.2005; caso N 267/2005 Progetto di accesso alla banda larga in zone rurali , decisione della Commissione del 5.10.2005. [235] Caso N 583/2004 Banda ancha en zonas rurales y aisladas . Decisione della Commissione del 6.4.2005. [236] Caso N 263/2005 Breitband Kärnten . Decisione della Commissione del 20.10.2005. [237] Come il piano d’azione eEurope 2005 e l’iniziativa i2010. [238] Caso N 382/2004, decisione della Commissione del 3.5.2005. [239] Caso C-280/00 Altmark Trans, Racc. 2003, pag. I-7747. [240] Causa T-367/05 UPC/Commissione . [241] Caso C 35/2005 Sviluppo della banda larga a Appingedam , decisione della Commissione del 20.10.2005. [242] Caso N 622/2003 Digitalisierungsfonds , decisione della Commissione del 16.3.2005. [243] Caso C 25/2004 TV digitale terrestre (DVB-T) a Berlino e in Brandenburgo , decisione della Commissione del 9.11.2005. [244] Caso E 10/2005 (Francia) Canone per la radiodiffusione , decisione della Commissione del 20.4.2005. Caso E 9/2005 (Italia) Capitale e altre misure - RAI , decisione della Commissione del 20.4.2005. Caso E 8/2005 (Spagna) Emittente pubblica nazionale spagnola RTVE , decisione della Commissione del 20.4.2005. [245] Regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1). [246] Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione del 2001 (GU C 320 del 15.11.2001). [247] Caso N 54/2005 Canale di notizie internazionali CFII , decisione della Commissione del 7.6.2005. [248] Caso N 248/2004 Trasferimento, sotto forma di conferimento tacito, del fondo di investimento dell'Assia alla Landesbank Hessen-Thüringen , decisione della Commissione del 6.9.2005. [249] Caso NN 71/2005 Aumento di capitale di HSH Nordbank , decisione della Commissione del 6.9.2005. [250] Caso NN 72/2005 Aumento di capitale di BayernLB , decisione della Commissione del 6.9.2005. [251] Linee direttrici relative agli aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 74 del 10.3.1998). [252] Caso N 492/2004 Aiuto regionale agli investimenti ad-hoc a favore di SABIC (GU C 176 del 16.7.2005). [253] Caso N 597/2004 Aiuti regionali all'investimento a Lignit Hodonin, s.r.o. (GU C 250 del 8.10.2005). [254] Caso C 5/04, Aiuto in favore di Kronoply GmbH . [255] Caso C 12/2005 E-glass AG . [256] Regolamento (CE) n. 659/1999 del 22 marzo 1999, che definisce norme dettagliate per l’applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1). [257] Caso C 28/2005 Aiuto in favore di Glunz AG (GU C 263 del 22.10.2005). [258] Caso C 40/2004 Esenzione dall'imposta sul passaggio di proprietà di terreni per le società edilizie dei nuovi Länder . [259] Caso N 331/2004 Modifica della carta degli aiuti regionali in Finlandia 2000-2006 (GU C 223 del 10.9.2005). [260] Caso N 236/2005 Modifica della carta degli aiuti regionali in Grecia . [261] Equivalente sovvenzione netto. [262] Caso N 126/2005 Aiuto individuale alla R&S in favore di Portela & C. S.A. (BIAL) (GU C 275 dell’8.11.2005). [263] Caso C 61/2003 Legge Aeronautica n. 808/85 (GU C 252 del 12.10.2005). [264] GU C 45 del 17.2.1996. [265] Caso C 3/2004 Centri tecnologici (GU L 295, 11.11.2005). [266] Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") (GU L 10, 13.1.2001, pag. 30). [267] Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10, 13.1.2001, pag. 33), modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004 (GU L 63, 28.2.2004, pag. 22). [268] Caso N 373/2005 Investbx (GU C 288, 19.11.2005). [269] Caso C 17/2004 Fondi di capitale alle imprese . [270] Comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio (GU C 235 del 21.8.2001). [271] Caso NN 81/2005 NESTA - Programma di invenzione e innovazione . [272] Caso N 318/2005 Dimostrazione dell’energia prodotta dalle onde e dalle maree . [273] Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3). [274] Caso C 43/2003 Aiuto al funzionamento a favore dell’AVR . [275] Caso N 345/2004 Aiuto a finalità ambientale a favore di Solvay Rosignano (GU C 176 del 16.7.2005); Caso N 346/2004 Aiuto a Altair Chimica (GU C 131 del 28.5.2005) e caso N 356/2004 Aiuto a Tessenderlo Italia (GU C 323 del 10.9.2005). [276] Caso N 75/2005 Aiuto a Volvo Trucks (GU C 230 del 20.9.2005). [277] Casi C78/2001, C79/2001 e C80/2001. [278] Articolo 6 della direttiva 92/82/CEE del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19). L’aiuto era stato autorizzato da decisioni successive del Consiglio. [279] Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51). [280] Caso C44/2004. [281] GU C 37 del 3.2.2001. [282] Direttiva 2003/96/CE del Consiglio. [283] Caso NN43/04. [284] Casi N206/04 e N223/05. [285] Caso N314/05. [286] Caso N427/04. [287] Caso N582/04. [288] Caso N599/04. [289] Caso N44/05. [290] Caso N187/04. [291] Caso N334/05. [292] Aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese – regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 (GU L 10 del 13.1.2001), modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 (GU L 63 del 28.2.2004); aiuti destinati alla formazione – regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 (GU L 10 del 13.1.2001), modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 (GU L 63 del 28.2.2004); aiuti di Stato a favore dell'occupazione – regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002 (GU L 337 del 13.12.2002). [293] Il meccanismo previsto dal regolamento di esenzione per categoria e sostituisce l'obbligo di notifica. [294] Caso C 22/2003 Ristrutturazione degli enti di formazione professionale. [295] Caso N 331/2005 Ford Genk . [296] Caso N 198/2005 Legge n. 80/2005, articolo 11-ter . [297] Caso E 7/2002 Società esenti di Gibilterra , decisione della Commissione del 19.1.2005. [298] Decisione della Commissione del 17.2.2003 sul regime di aiuti adottato dal Belgio per i centri di coordinamento istituiti in Belgio, 2003/755/EC (GU L 282 del 30.10.2003); decisione della Commissione del 17.2.2003 sugli aiuti di Stato adottati dai Paesi Bassi per le attività di finanziamento internazionale, 2003/515/CE (GU L 180 del 18.7.2003). [299] Caso C 37/2005 (ex-NN 11/2004), Fondo di riserva esente da imposte per alcune società . [300] Caso C 19/2004 Agevolazioni fiscali per veicoli d’investimento specializzati in imprese di piccola capitalizzazione , decisione della Commissione del 6.9.2005. [301] Caso C 8/2004 Agevolazione fiscale a favore delle società recentemente quotate in borsa , decisione della Commissione del 16.3.2005. [302] Caso E 53/2001 Legge del 1929 sull’esenzione fiscale a favore delle holding , decisione della Commissione del 20.10.2005. [303] Caso C 70/2003 Misure in favore delle società sportive professionistiche italiane , decisione della Commissione del 22.6.2005. [304] Caso E 20/2004 Esenzione dall’imposta sui contratti di assicurazione non sanitari a favore delle società di mutua assicurazione e previdenza , decisione della Commissione del 2.3.2005. [305] Cfr. Relazione sulla politica di concorrenza 2005, caso E46/2001. [306] GU C126 del 25.5.2005. [307] Caso N 553/04 Agevolazioni fiscali per concentrazioni di imprese industriali in difficoltà , decisione della Commissione dell’1.6.2005. [308] Articoli 44 septies, 1383 A e 1464 B del codice generale delle imposte francese. [309] Linee direttrici relative agli aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9) così come emendate dalle nuove linee direttrici relative agli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013 adottate in data 21 dicembre 2005. [310] Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33), emendato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22). [311] GU L 108 del 16.4.2004. [312] Caso N 435/2005 Misure destinate a ovviare ai danni recati dalle inondazioni del 2005 in Austria , caso N 442/2005 Misure di assistenza nei confronti delle imprese e dei liberi professionisti destinate a ovviare ai danni recati dalle inondazioni dell’agosto 2005 in Baviera e caso N 466 B/2005 Fondo per le avversità bavarese - Inondazioni dell’agosto 2005 . [313] Casi N 541/2004 e N 542/2004, La riforma del sistema di assicurazione sanitaria olandese , decisione della Commissione del 3.5.2005. [314] Caso N 531/2005 Creazione di Banque Postale, decisione della Commissione del 21.12.2005. [315] Causa C-83/01 P Chronopost, Racc. 2003, pag. I-6993. [316] Caso C 47/2005 Aiuto in favore di ELVO (Hellenic Vehicle Industry S.A.) – Grecia . [317] Caso N 343/2004. [318] Caso N 284/2004. [319] Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (GU C 28 dell’1.2.2000). [320] Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola (FEOGA) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26. 6.1999, pag. 80). [321] Caso C23/2005. [322] Caso NN 8/2004. [323] Caso NN 8/2004. [324] Caso NN 40/2004. [325] Caso N 211/2005. [326] Caso NN 54/A/2004. [327] Caso C 14/2005, in origine caso N 149/2004. [328] Caso NN 12/2004. [329] Caso C-13/2005. [330] Caso N-285/2005. [331] Caso N-177/2005. [332] La responsabilità per i seguenti casi relativi al settore trasporti spetta alla DG Concorrenza per l’Energia e i trasporti. [333] Caso N 323/2004 – Repubblica Ceca – Garanzia statale per finanziare l'acquisto di materiale rotabile ferroviario da parte di Česke Dráhy (ferrovie ceche) , decisione della Commissione del 3.5.2005. [334] Caso N 569/2004 – Paesi Bassi – Piano di aiuti per la conversione del sistema europeo di controllo dei treni (European Train Control System, ETCS) per locomotive merci , decisione della Commissione del 7.6.2005. [335] Caso N 386/2004 – Francia – Aiuto di ristrutturazione a Fret SNCF , decisione della Commissione del 2.3.2005. [336] Caso N 247/2004 – Regime di aiuto per il trasporto combinato per la regione Vallonia , decisione della Commissione del 16.3.2005. [337] Caso N 249/04 – Regime di aiuto per il trasporto combinato , decisione della Commissione del 5.7.2005. [338] Caso N 238/2004 – Germania - Regime di aiuto per il finanziamento del nuovo traffico di trasporto combinato , decisione della Commissione del 16.3.2005. [339] Caso N 496/03 – Italia - Aiuto per lo sviluppo delle catene logistiche e l’aggiornamento dell’intermodalità , decisione della Commissione del 20.4.2005. [340] Caso C53/03. [341] Comunicazione della Commissione – Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali (GU C 312 del 9.12.2005, pag. 1). [342] Caso C 11/2004. [343] Caso N 644i/2002 – Germania , decisione della Commissione del 19.1.2005. [344] Caso N 355/2004 – Belgio , decisione della Commissione del 20.4.2005. [345] Si dovrebbe tenere in considerazione il fatto che queste statistiche si riferiscono solo ai casi di recupero in sospeso per i quali gli Stati membri hanno fornito dati relativamente accurati. Per 31 delle 104 decisioni di recupero adottate dal 2000, gli Stati membri interessati non hanno ancora presentato informazioni affidabili sull’entità dell’aiuto in questione. La disponibilità delle informazioni sulle somme da recuperare particolarmente limitata nel caso di regimi di aiuto, in particolare per quanto riguarda misure di aiuto fiscali o parzialmente fiscali e misure di aiuto che implicano garanzie. La Commissione prosegue l’impegno per ottenere informazioni dagli Stati membri sull’entità degli aiuti in oggetto. [346] CR 27/1999. [347] C-207/2005. [348] CR 62/2000. [349] CR 62/2003. [350] CR 58/1999, CR 59/1999 e CR 60/1999. [351] Caso C 35/2003 Lazio – Riduzione dei gas a effetto serra . [352] Cfr. causa CR 27/1999 indicata al punto 629. [353] Causa C-174/02 Streekgewest Westelijk Noord-Brabant . [354] Causa C-175/02 F.J. Pape/Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij . [355] Causa T-93/02 Confédération nationale du Crédit mutuel/Commissione . [356] Causa C-110/03 Belgio/Commissione . [357] Causa T-88/01 e causa T-141/03 Sniace/Commissione . [358] Causa C-400/99 Italia/Commissione . [359] Causa C-415/03 Commissione/Grecia . [360] Causa T-349/03 Corsica Ferries France SAS/Commissione . [361] Causa T-324/00 CDA/Commissione . [362] Cause riunite C-266/04 da C-270/04 a C-321/04 a C-325/04 Nazairdis (ora Distribution Casino France). [363] Fondo di intervento a sostegno dell’artigianato e del commercio. [364] Comitato per l’esercizio dei distributori di carburante. [365] Allegato 1 alla Relazione completa di monitoraggio sulla Romania, SEC (2005) 1354 definitivo. [366] L’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e la Commissione delle Comunità europee in merito all’applicazione delle loro regole di concorrenza stato concluso il 23.9.1991. Attraverso una decisione congiunta del Consiglio e della Commissione europea del 10.4.1995, l’accordo stato approvato e dichiarato applicabile a partire dalla data in cui stato firmato dalla Commissione europea (GU L 95 del 27.4.1995). In data 4.6.1998 entrato in vigore l’accordo sulla cortesia attiva che rafforza le disposizioni dell’accordo del 1991 (accordo tra le Comunità europee e il governo degli Stati Uniti d’America in merito all’utilizzazione dei principi della “comitas gentium” attiva nell’applicazione del loro diritto della concorrenza (GU L 173 del 18.6.1998)). [367] Caso M.3687. [368] Caso M.3692. [369] Accordo tra le Comunità europee e il Governo del Canada riguardante l’applicazione delle leggi per la concorrenza (GU L 175, del 10.7.1999, pag. 50). L’accordo stato firmato in occasione del vertice UE/Canada tenutosi a Bonn il 17.6.1999 ed entrato in vigore al momento della firma. [370] Accordo tra le Comunità europee e il Governo del Giappone riguardante la cooperazione per le attività non concorrenziali (GU L 183, del 22.7.2003, pag. 12). L’accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Giappone stato firmato a Bruxelles il 10.7.2003 ed entrato in vigore il 9.8.2003. [371] Mandato per un dialogo strutturato sulla politica della concorrenza tra l’Unione europea e la Cina. Firmato a Bruxelles il 6 maggio 2004. [372] La relazione disponibile sul sito web dell’OCSE: http://www.oecd.org/dataoecd/7/41/35908641.pdf [373] Entrambi i testi sono pubblicati sul sito web dell’OCSE: www.oecd.org/competition [374] OCSE, “Peer review of the competition law and policy in the European Community” [Valutazione “inter pares” del diritto e della politica di concorrenza nella Comunità europea].