20.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 282/32


RELAZIONE SPECIALE N. 8/2006

Coltivare il successo?

L’efficacia del sostegno dell’Unione europea ai programmi operativi a favore dei produttori ortofrutticoli

corredata delle risposte della Commissione

(presentata in virtù dell’articolo 248, paragrafo 4, secondo comma, del trattato CE)

(2006/C 282/02)

INDICE

I-XI

SINTESI

1-18

INTRODUZIONE

1-3

Obiettivo del regime di aiuto: adattarsi all’evoluzione del mercato

4-8

Ambito e approccio dell’audit

9-12

Organizzazioni di produttori

13-18

L’aiuto per i programmi operativi

19-63

PARTE I: EFFICACIA DEI PROGRAMMI OPERATIVI

20-49

Il regime di aiuto è stato attuato in modo da garantire programmi operativi potenzialmente efficaci?

20-23

Controlli effettuati dalla Commissione per garantire che gli Stati membri eroghino gli aiuti comunitari secondo i principi della sana gestione finanziaria

24-49

L’attuazione del regime di aiuto da parte degli Stati membri

50-59

Le misure finanziate nel quadro dei programmi operativi si sono rivelate efficaci?

51-52

Valutazioni dei programmi operativi da parte delle organizzazioni di produttori (relazioni finali)

53-59

Campione di azioni previste dai programmi operativi

60-63

Conclusioni sull’efficacia dei programmi operativi

64-86

PARTE II: PROGRESSI REALIZZATI DALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

65-86

Le organizzazioni di produttori hanno compiuto progressi per quanto concerne gli obiettivi assegnati al regime di aiuto?

66-68

Campione di organizzazioni di produttori

69-86

Informazioni della Commissione sulle organizzazioni di produttori

87-93

CONCLUSIONI

87-90

L’efficacia dei programmi operativi

91-93

Progressi compiuti dalle organizzazioni di produttori

94-100

RACCOMANDAZIONI

95-96

Rendere l’aiuto ai programmi operativi più semplice e più efficace

97-98

Focalizzare meglio la politica per raggiungere gli obiettivi generali di concentrazione e adeguamento

99-100

Rimettere in causa la politica di promozione delle organizzazioni di produttori

Allegato: Criteri di audit per l’approvazione di programmi operativi efficaci

Risposte della Commissione

SINTESI

I.

Nel 1996 è stata introdotta una nuova politica per aiutare i produttori ortofrutticoli ad adattarsi all’evoluzione del mercato. L’aiuto finanziario concesso a tal fine ai produttori è pari al 50 % del costo delle misure intraprese nel quadro di «programmi operativi», finalizzate, tra l’altro, al miglioramento qualitativo della produzione, alla riduzione dei costi di produzione e al miglioramento delle pratiche ambientali. Possono beneficiare dell’aiuto soltanto i gruppi di produttori che commercializzano collettivamente la loro produzione nel quadro di organizzazioni di produttori. Gli Stati membri sono responsabili dell’approvazione dei programmi operativi e del pagamento dell’aiuto, che nel 2004 è ammontato a 500 milioni di euro.

II.

La Corte ha controllato l’efficacia di tale regime di aiuto, basandosi principalmente su un campione di 30 programmi operativi selezionati in modo casuale in otto Stati membri e su un esame dei dati disponibili presso la Commissione.

III.

Gli Stati membri hanno basato le decisioni in merito all’approvazione dei programmi operativi sulla natura della spesa programmata, senza tener conto della efficacia probabile delle misure proposte. Gli elementi di programmazione prescritti dai regolamenti sono stati applicati in modo formale, con costi elevati ma senza benefici reali. I criteri di ammissibilità delle spese non erano chiari ed hanno quindi creato incertezze.

IV.

La Commissione verifica l’ammissibilità delle spese relative ai programmi operativi, tuttavia non ha controllato se le procedure di approvazione dei programmi operativi applicate dagli Stati membri garantiscano la potenziale efficacia della spesa. Non ha monitorato l’efficacia dei programmi operativi, né ha valutato la politica.

V.

I programmi operativi hanno permesso, nell’insieme, di compiere progressi nel raggiungimento degli obiettivi fissati dal regolamento del Consiglio. Quasi la metà delle azioni finanziate hanno determinato un significativo passo in avanti, rispetto alla situazione iniziale delle organizzazioni di produttori, per quanto riguarda almeno uno degli 11 obiettivi e possono, pertanto, essere considerate efficaci. Ciononostante, l’efficacia della maggioranza delle azioni è risultata scarsa, in quanto non si sono registrati nelle organizzazioni di produttori progressi significativi rispetto alla situazione iniziale.

VI.

Le organizzazioni di produttori comprese nel campione avevano compiuto progressi riguardo alla maggioranza degli obiettivi fissati nel quadro della politica. Tuttavia, la Commissione non dispone di alcuna informazione circa il raggiungimento di tali obiettivi a livello europeo, fatta eccezione per i ritiri della sovrapproduzione dal mercato, che sono stati ridotti, e per la concentrazione dell’offerta.

VII.

Se la tendenza attuale dovesse essere confermata, l’obiettivo stabilito dalla Commissione, ovvero la concentrazione del 60 % dell’offerta nelle organizzazioni di produttori entro il 2013, non sarà raggiunto. Le organizzazioni di produttori producono appena un terzo della produzione ortofrutticola comunitaria e il loro sviluppo è stato meno rapido di quello dell’insieme del settore.

VIII.

La Corte raccomanda alla Commissione di esaminare i vantaggi degli approcci alternativi per semplificare e ridurre i costi del regime e migliorare l’efficacia dell’aiuto. La Commissione dovrebbe valutare se per raggiungere al meglio tali risultati non convenga allineare le procedure e le norme di ammissibilità delle spese previste dal regime di aiuto a quelle relative alle misure di investimento in materia di sviluppo rurale.

IX.

Indipendentemente dall’approccio seguito, la Commissione dovrebbe migliorare il monitoraggio dell’efficacia dell’aiuto e valersi dello studio valutativo previsto per il 2009 per stabilire i motivi della relativa assenza di progressi da parte delle organizzazioni di produttori, in particolare negli Stati membri in cui il settore ortofrutticolo rappresenta la produzione agricola più importante.

X.

Se la valutazione confermasse che le organizzazioni di produttori rappresentano un meccanismo efficace per rafforzare la posizione dei produttori in tali Stati membri, sarebbe opportuno focalizzare meglio la politica, al fine di conseguire tale obiettivo.

XI.

Viceversa, se la Commissione non potesse dimostrare che la concentrazione dell’offerta a livello delle organizzazioni di produttori produce benefici reali, allora dovrebbe rivedere il meccanismo di sostegno per i produttori ortofrutticoli comunitari.

INTRODUZIONE

Obiettivo del regime di aiuto: adattarsi all’evoluzione del mercato

1.

Negli anni '90, di fronte ai cambiamenti del mercato ortofrutticolo, che richiedeva una produzione diversificata, migliori garanzie qualitative e norme ambientali, l’UE ha introdotto un nuovo regime di aiuto per aiutare i produttori ad adeguarsi a tale domanda. Si trattava dell’aiuto ai «programmi operativi», descritto più avanti. Allo stesso tempo, sono stati ridotti gli aiuti ai ritiri (1), concessi già da tempo, fornendo così un ulteriore incentivo agli agricoltori comunitari affinché producessero ciò che il mercato richiedeva.

2.

La situazione del mercato stava cambiando anche a causa del crescente dominio di alcuni grandi gruppi di distribuzione e di vendita al minuto. L’UE ha risposto rafforzando la politica seguita fin dagli anni 1960, che consiste nell’incoraggiare la formazione di gruppi di produttori, noti come «organizzazioni di produttori», al fine di realizzare economie di scala e ottenere una presenza più forte sul mercato.

3.

Per favorire il raggruppamento (o «concentrazione») dell’offerta, è stata prescritta, quale condizione per beneficiare del nuovo aiuto per i programmi operativi, l’adesione a un'organizzazione di produttori. I produttori ortofrutticoli non appartenenti a un'organizzazione di produttori non potevano beneficiare dell’aiuto comunitario. Tale condizione ha spinto i produttori a costituire organizzazioni di produttori o ad aderire a quelle esistenti. Allo stesso tempo, l’UE ha imposto condizioni più rigide alle organizzazioni di produttori, al fine di garantirne l’efficacia in termini di concentrazione dell’offerta.

Riquadro 1«Un aiuto intelligente», così lo ha definito entusiasticamente il direttore di un'organizzazione di produttori ortofrutticoli visitata dalla Corte. L’UE non eroga più aiuti ai produttori per distruggere la sovrapproduzione ortofrutticola che nessuno intende comprare. Attualmente, l’UE sovvenziona le misure prese dai produttori per adeguare la produzione alla quantità e alla qualità richiesta dal mercato.

Riquadro 2«Un successo crescente»: dato che l’aiuto è legato al volume d’affari, più le organizzazioni di produttori crescono, più l’aiuto che ricevono per adattarsi è cospicuo. Tale successo dovrebbe incoraggiare un numero maggiore di produttori a costituire organizzazioni di produttori, o ad aderire a quelle già esistenti, aumentandone così il potere contrattuale e il volume d’affari e, di conseguenza, ottenendo aiuti supplementari per ulteriori adeguamenti…

Ambito e approccio dell’audit

4.

La Corte ha esposto i risultati del precedente audit degli aiuti per il settore ortofrutticolo nella relazione annuale sull’esercizio finanziario 2000 (2). All’epoca, erano stati completati pochi programmi operativi, pertanto l’efficacia dell’aiuto a più lungo termine non si era ancora palesata. Tuttavia, la relazione segnalava carenze nella gestione del regime di aiuto da parte degli Stati membri, a causa delle quali l’efficacia dell’aiuto appariva ridotta. Alla luce di ciò, l’obiettivo del presente audit consisteva nel valutare l’efficacia del regime di aiuto per i programmi operativi.

5.

Secondo il principio dell’efficacia, quale definito dal regolamento finanziario dell’UE (3), «gli obiettivi specifici fissati devono essere raggiunti e devono essere conseguiti i risultati attesi». Dato che gli obiettivi stabiliti per il regime di aiuto ai programmi operativi non sono definiti né quantificati, nel presente audit l’efficacia è intesa come la realizzazione di progressi nel conseguimento di tali obiettivi.

6.

L’audit intendeva rispondere ai seguenti interrogativi:

i)

Il regime di aiuto è stato attuato in modo da garantire programmi operativi potenzialmente efficaci?

ii)

Le misure finanziate nel quadro dei programmi operativi si sono rivelate efficaci?

iii)

Le organizzazioni di produttori hanno compiuto progressi nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti per il regime di aiuto?

7.

L’approccio di audit è consistito nel:

i)

valutare le procedure di attuazione della politica stabilite dalla Commissione e dagli Stati membri;

ii)

testare l’efficacia di un campione di azioni previste dai programmi operativi; e

iii)

nel controllare un campione di organizzazioni di produttori, nonché i dati della Commissione a livello comunitario, per avere un riscontro dei progressi realizzati dalle organizzazioni di produttori riguardo agli obiettivi strategici fissati.

8.

Il lavoro di audit sul campo è stato effettuato nel 2005, sulla base di un campione casuale di 30 programmi operativi completati nel 2003 e nel 2004 in otto Stati membri: Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito. Le organizzazioni di produttori dei nuovi Stati membri non sono state incluse, dato che al momento dell’audit non avevano ancora completato alcun programma operativo.

Organizzazioni di produttori

9.

Per organizzazione di produttori si intende un gruppo di produttori che opera collettivamente allo scopo di rafforzare la propria posizione sul mercato. Molte organizzazioni sono cooperative, ma possono anche essere costituite da gruppi di individui o da gruppi di imprese. Le condizioni da rispettare, fissate nei regolamenti comunitari (4), sono le seguenti: le organizzazioni devono contare almeno cinque aderenti e un fatturato minimo di 100 000 euro. Esse devono mettere a disposizione dei propri membri i mezzi per il magazzinaggio, il confezionamento e la commercializzazione dei prodotti. Devono essere in grado di programmare ed adattare la produzione e promuovere pratiche colturali e tecniche di gestione dei rifiuti rispettose dell’ambiente.

10.

È previsto un aiuto all’avviamento delle nuove organizzazioni di produttori per un periodo di 5 anni, affinché possano svilupparsi e acquisire le strutture necessarie per conformarsi ai requisiti comunitari. Una volta consolidate, gli Stati membri controllano che le organizzazioni di produttori continuino a rispettare tali condizioni, benché non siano disponibili altri aiuti a tal fine. In linea di principio, l’UE non sovvenziona i costi amministrativi, di funzionamento o di produzione delle organizzazioni di produttori (5).

11.

Esistono circa 1 500 organizzazioni di produttori nei 14 Stati membri (6) (cfr. diagramma 1), le quali variano notevolmente per natura e dimensioni (cfr. diagramma 2). Nel corso dell’audit, la Corte ha visitato dei produttori di fichi in Grecia e dei fungicoltori in Irlanda, una cooperativa di produttori di agrumi in Portogallo e dei produttori di pomodori dalla Spagna ai Paesi Bassi. Alcune organizzazioni avevano meno di dieci aderenti, mentre un’organizzazione in Italia, specializzata in mele, contava 5 800 soci. Un'organizzazione di produttori riuniva 14 aziende, ciascuna con un fatturato medio di 2,6 milioni di euro, un'altra era una cooperativa di 800 coltivatori a tempo parziale, la cui produzione individuale media ammontava ad appena 600 euro. Nel 2003, un'organizzazione di produttori comunitaria aveva, in media, più di 300 aderenti e un fatturato di 9 milioni di euro.

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12.

Il settore ortofrutticolo è il principale settore agricolo, in termini di valore della produzione, nell’UE-15, e riveste particolare importanza per l’economia agricola di Grecia, Spagna, Italia e Portogallo, dove rappresenta più del 25 % del valore della produzione agricola. Il 70 % del valore della produzione ortofrutticola comunitaria proviene da Spagna, Francia e Italia. Nel 2004, circa un terzo della produzione di questi paesi è stato commercializzato da organizzazioni di produttori. Nei Paesi Bassi, in Belgio e in Irlanda, la quota di produzione ortofrutticola commercializzata attraverso le organizzazioni di produttori è stata molto più alta, intorno all’80 %, rispetto al 13 % della Grecia e al 6 % del Portogallo (cfr. diagramma 3).

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L’aiuto per i programmi operativi

13.

Le organizzazioni di produttori che soddisfano le condizioni illustrate al paragrafo 9 possono presentare una domanda di aiuto per un «programma operativo». Si tratta di un programma di misure che un'organizzazione di produttori intende attuare per adattare la produzione dei soci alla domanda del mercato e rafforzare la propria posizione sul mercato (cfr. riquadro 3). Gli obiettivi specifici che le misure dovrebbero perseguire sono indicati in un regolamento del Consiglio (7) (cfr. riquadro 4). Il programma è stabilito dall’organizzazione di produttori e approvato dallo Stato membro, che versa ogni anno un aiuto comunitario pari al 50 % dei costi sostenuti dall’organizzazione di produttori per la sua attuazione. La durata di un programma operativo è compresa fra tre e cinque anni; alla fine di tale periodo, un'organizzazione di produttori può presentare una domanda per un nuovo programma. Il contributo annuale della Comunità non può superare il 4,1 % del fatturato dell’organizzazione di produttori.

14.

Oltre il 70 % delle organizzazioni di produttori hanno elaborato un programma operativo; nel 2004 l’aiuto è ammontato a 500 milioni di euro, pari al 3 % del volume d’affari delle organizzazioni di produttori e all’1 % circa del valore totale della produzione ortofrutticola dell’UE. Il ricorso all’aiuto è aumentato in modo considerevole dal 1997 (anno in cui è stato introdotto), mentre le compensazioni per il ritiro della sovrapproduzione sono diminuite (cfr. diagramma 4). Il diagramma mostra anche gli aiuti versati attraverso le organizzazioni di produttori agli aderenti che coltivano pomodori e frutta destinati alla trasformazione, basati sul volume della produzione.

Riquadro 3Contenuto standard di un programma operativo

Acquisto di macchinari di smistamento e di imballaggio

Assunzione di personale addetto al controllo della qualità e alla commercializzazione

Investimenti in impianti di irrigazione e serre

Sovvenzioni ai produttori per ripiantare alberi da frutto

Costi dell’impiego di mezzi biologici nella lotta ai parassiti e alle malattie

Riquadro 4Gli 11 obiettivi dei programmi operativi

Assicurare la programmazione della produzione e l’adeguamento della stessa alla domanda, in particolare dal punto di vista qualitativo e quantitativo

Promuovere la concentrazione dell’offerta e l’immissione sul mercato della produzione degli aderenti

Ridurre i costi di produzione

Regolarizzare i prezzi alla produzione

Promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione e di gestione dei rifiuti rispettose dell’ambiente

Migliorare la qualità dei prodotti

Svilupparne il valore commerciale

Promuovere i prodotti presso i consumatori

Creare linee di prodotti biologici

Promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell’ambiente

Ridurre i ritiri

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15.

L’attuazione del regime di aiuto avviene mediante l’abituale gestione concorrente, in cui gli Stati membri seguono norme dettagliate stabilite dalla Commissione nel quadro del regolamento del Consiglio. Essi sono tenuti a cooperare con la Commissione al fine di garantire che la concessione dell’aiuto avvenga secondo i principi della sana gestione finanziaria: economia, efficienza ed efficacia.

16.

Il regolamento di applicazione della Commissione (8) impone alle organizzazioni di produttori di descrivere nella proposta di programma operativo:

la propria situazione iniziale, in particolare con riferimento alla produzione, alla commercializzazione e alle attrezzature,

gli obiettivi del programma, tenendo presente la situazione del mercato, e

le misure o «azioni» concrete proposte per conseguire gli obiettivi fissati.

17.

Le organizzazioni di produttori hanno la facoltà di proporre misure per i programmi operativi adeguate alla loro situazione specifica, a condizione che i programmi perseguano «diversi» obiettivi fra quelli stabiliti nel regolamento del Consiglio (cfr. riquadro 4). Per completare il circuito di feedback, le organizzazioni di produttori si impegnano a comunicare allo Stato membro, alla fine del programma, in che misura abbiano raggiunto gli obiettivi nonché gli insegnamenti di cui terranno conto nel programma successivo. Le organizzazioni di produttori sono tenute a seguire il «modello di programmazione» illustrato nel diagramma 5.

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18.

Il regolamento della Commissione prevede inoltre una serie di controlli che gli Stati membri dovrebbero effettuare in relazione alle proposte di programmi operativi:

verificare la situazione iniziale dell’organizzazione di produttori e gli obiettivi del programma operativo,

verificare che gli obiettivi del programma operativo siano conformi a quelli definiti nel regolamento del Consiglio,

verificare la coerenza economica e la qualità tecnica del programma operativo proposto, nonché la fondatezza delle previsioni.

Il regolamento stabisce che gli Stati membri dovrebbero quindi approvare il programma, chiederne la modifica o respingerlo.

PARTE I: EFFICACIA DEI PROGRAMMI OPERATIVI

19.

Come descritto sopra, gli Stati membri e la Commissione condividono la responsabilità di garantire l’efficacia del regime di aiuto, ovvero che l’aiuto venga usato per compiere progressi in merito agli 11 obiettivi fissati dal Consiglio per i programmi operativi. Questa parte della relazione analizza, in primo luogo, se la Commissione e gli Stati membri abbiano attuato il regime di aiuto in modo da promuoverne l’efficacia, e in particolare, se il «modello di programmazione» abbia funzionato come previsto. In secondo luogo, valuta un campione di programmi operativi al fine di stabilire se tramite le misure finanziate siano stati realizzati progressi rispetto agli obiettivi del regime.

Il regime di aiuto è stato attuato in modo da garantire programmi operativi potenzialmente efficaci?

Controlli effettuati dalla Commissione per garantire che gli Stati membri eroghino gli aiuti comunitari secondo i principi della sana gestione finanziaria

20.

Gli Stati membri approvano i programmi operativi presentati dalle organizzazioni di produttori, tuttavia, in virtù del trattato, la responsabilità della sana gestione finanziaria del bilancio incombe, in ultima analisi, alla Commissione, unitamente alla supervisione degli Stati membri.

21.

Nella procedura di liquidazione dei conti, la Commissione visita gli Stati membri per verificare che il pagamento degli aiuti sia avvenuto nel rispetto della normativa comunitaria. Il regolamento del Consiglio ha istituito inoltre un corpo speciale di ispettori comunitari per il settore ortofrutticolo incaricato, tra l’altro, di garantire l’applicazione uniforme della normativa nell’intero territorio comunitario. In pratica, si tratta degli stessi funzionari che controllano le spese ai fini della liquidazione dei conti.

22.

Rispetto ad altre politiche agricole dell’Unione, il regime di aiuto per il programma operativo concede agli Stati membri un margine di apprezzamento più ampio nel decidere se approvare le misure proposte in un programma operativo, chiederne la modifica o respingerle. Tuttavia, fin dai primi controlli sulle procedure seguite dagli Stati membri nel 1997 e nel 1998, le verifiche della Commissione si sono focalizzate sulla conformità ai criteri di ammissibilità delle spese, senza controllare se le procedure di approvazione e monitoraggio dei programmi operativi adottate dagli Stati membri, illustrate al paragrafo 18, siano attuate in modo da garantire programmi operativi potenzialmente efficaci.

23.

Di conseguenza, benché abbia controllato l’ammissibilità dell’aiuto pagato dagli Stati membri ai fini della liquidazione dei conti, la Commissione non ha verificato se tale aiuto sia stato erogato secondo i principi della sana gestione finanziaria, in particolare secondo il principio dell’efficacia.

L’attuazione del regime di aiuto da parte degli Stati membri

Descrizione dell’audit effettuato negli Stati membri

24.

Considerato il ruolo chiave svolto dagli Stati membri nell’approvazione dei programmi operativi, la Corte ha controllato le procedure applicate in tutti i 14 Stati membri interessati (cfr. riquadro 5). Dato che in alcuni di essi l’attuazione del regime è decentrata, sono state esaminate anche le procedure applicate presso altre 19 amministrazioni regionali e locali in Italia, Spagna, Francia e Grecia.

25.

Poiché il regolamento di applicazione stabilisce che gli Stati membri devono effettuare dei controlli, ma senza precisarne le modalità, gli Stati membri dispongono di una certa flessibilità nell’organizzare tali procedure a seconda del contesto. Di conseguenza, ciascuna amministrazione ha attuato il regime in un modo diverso e le risultanze esposte qui di seguito non valgono in egual misura per tutti gli Stati membri (9).

Riquadro 5Descrizione dell’audit effettuato negli Stati membriAi fini dell’audit delle procedure applicate negli Stati membri, la Corte ha selezionato un campione casuale di 30 programmi operativi completati nel 2003 e nel 2004. Gli auditor hanno visitato le amministrazioni degli Stati membri responsabili dell’approvazione di tali programmi e le organizzazioni di produttori interessate.

Numero di programmi operativi selezionati:

Spagna

11

Portogallo

2

Francia

8

Regno Unito

1

Italia

4

Paesi Bassi

1

Grecia

2

Irlanda

1

I programmi operativi selezionati sono stati approvati dagli Stati membri tra il 1998 e il 2001. Al fine di ottenere sufficienti elementi probatori e garantire che le risultanze fossero ancora pertinenti, gli auditor hanno esaminato una serie di documenti, dal 1998 al 2005, relativi ad altri 94 programmi operativi e 103 relazioni di valutazione, selezionati a caso presso le autorità degli Stati membri visitati.Gli auditor hanno svolto un audit più limitato delle procedure applicate dagli altri sei Stati membri, sulla base di un questionario e del controllo documentale di un campione di programmi operativi estratto a caso.

Criteri in base ai quali valutare l’attuazione del modello di programmazione

26.

Al fine di soddisfare gli obblighi in materia di sana gestione finanziaria, gli Stati membri dovrebbero applicare i principi di economia, efficienza ed efficacia nel decidere l’eventuale approvazione di un programma operativo, ovvero la concessione dell’aiuto comunitario.

27.

Affinché l’aiuto risulti efficace, ad ogni azione finanziata nel programma dovrebbe corrispondere un effetto: l’azione dovrebbe comportare un avanzamento nella realizzazione di uno o più degli 11 obiettivi stabiliti dal regolamento del Consiglio. Pertanto, al momento di decidere se approvare un programma operativo, chiederne la modifica o respingerlo, gli Stati membri dovrebbero accertare se l’organizzazione di produttori abbia dimostrato in modo soddisfacente che le azioni proposte possono raggiungere tali obiettivi.

28.

Gli Stati membri necessitano informazioni dettagliate da parte delle organizzazioni di produttori per poter giustificare le decisioni in materia di concessione degli aiuti nei termini suddetti. Devono conoscere, per ciascun obiettivo, la situazione iniziale dell’organizzazione di produttori e l’impatto atteso dell’azione (o delle azioni) in causa.

29.

Conformemente a tale logica e alle condizioni specifiche del regolamento (cfr. paragrafi 16-18), la Corte ha definito una serie di criteri di audit riguardo a ciò che sarebbe ragionevole aspettarsi da un «buon» sistema (Riquadro 6). Le procedure degli Stati membri che soddisfano tali criteri dovrebbero garantire l’efficacia dell’aiuto. È possibile sintetizzare tali criteri come segue.

I documenti relativi al programma operativo dovrebbero illustrare la situazione iniziale dell’organizzazione di produttori con riferimento a ciascun obiettivo del programma. Gli obiettivi. dovrebbero essere specifici, misurabili, attuabili, pertinenti e soggetti a un limite temporale (SMART: specific, measurable, achievable, relevant and timed): specifici affinché non sussistano dubbi riguardo a ciò che l’organizzazione di produttori intende realizzare; misurabili (e soggetti a un limite temporale) cosicché il loro conseguimento possa essere monitorato; attuabili attraverso l’esecuzione delle azioni proposte nei programmi; e pertinenti: coerenti con la situazione dell’organizzazione di produttori e con l’evoluzione del mercato, nonché con gli 11 obiettivi fissati dall’UE. Le organizzazioni di produttori dovrebbero fissare dei target per ciascun obiettivo in relazione alla situazione iniziale. I documenti dovrebbero illustrare il modo in cui le azioni proposte permetteranno di raggiungere gli obiettivi del programma. Alla fine del programma, l’organizzazione di produttori dovrebbe riferire in merito al grado di realizzazione degli obiettivi relativamente alla situazione iniziale e ai target.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli obiettivi di un programma operativo corrispondano a quelli stabiliti nella normativa comunitaria, e che le azioni proposte determinino realmente, a un costo ragionevole, un passo avanti verso gli obiettivi. Essi dovrebbero usare le informazioni valutative contenute nelle relazioni finali delle organizzazioni di produttori per monitorare l’efficacia dei programmi operativi e servirsi degli insegnamenti tratti per migliorare l’efficacia dei programmi futuri.

Riquadro 6Metodologia: alcuni criteri fissati dalla Corte per valutare l’attuazione del regime di aiuto negli Stati membri vanno al di là dell’osservanza formale della lettera del regolamento (cfr. allegato). A titolo illustrativo, ai sensi del regolamento un'organizzazione di produttori deve fornire una descrizione della propria situazione iniziale e lo Stato membro deve accertarne la veridicità. Per rispondere ai criteri di audit, inoltre, lo Stato membro dovrebbe accertarsi che la descrizione in questione riguardi gli obiettivi e le azioni del programma proposto. Diversamente, la descrizione della situazione iniziale è di scarsa utilità.

La descrizione della situazione iniziale non fa riferimento agli obiettivi del programma operativo

30.

Tutti i programmi operativi esaminati, tranne due, comprendevano una sezione intitolata «situazione iniziale» e più della metà (60 %) rispettavano formalmente il regolamento fornendo indicazioni (anche se alquanto concise) sulla produzione, la commercializzazione e le attrezzature. In alcuni Stati membri, le organizzazioni di produttori erano tenute a redigere un elenco delle attrezzature e dei locali di cui dispongono, nonché una tabella contenente dati sulla produzione in termini di tonnellate e di valore, ma senza stabilire necessariamente un legame con gli obiettivi o le azioni del programma. Altri Stati membri non hanno emanato istruzioni specifiche ed hanno accettato descrizioni molto generiche, consistenti in alcuni casi in non più di una o due frasi. Le organizzazioni di produttori che hanno descritto la rispettiva situazione iniziale con riferimento all’ambiente, alla qualità dei prodotti e ai costi di produzione sono poche, benché quasi tutti i programmi operativi prevedessero tali obiettivi (cfr. riquadro 7). Nessuna organizzazione di produttori ha fornito nel proprio programma operativo una descrizione della situazione iniziale per ciascun obiettivo.

Riquadro 7In Spagna, alcune autorità regionali hanno approvato un programma operativo comprendente dieci azioni per un costo totale di 770 000 euro. L’obiettivo di sei di esse era il miglioramento qualitativo della produzione, l’obiettivo di altre otto era la riduzione dei costi di produzione e quello di altre due era il miglioramento delle pratiche rispettose dell’ambiente.Nella situazione iniziale, l’organizzazione di produttori ha elencato i tipi di frutta coltivati e le superfici, senza fornire però informazioni sulla qualità iniziale della frutta, i costi di produzione o l’ambiente.

31.

In alcuni casi, le organizzazioni di produttori hanno descritto la situazione iniziale in relazione ad azioni specifiche (condizione obbligatoria ad esempio nei Paesi Bassi); benché in tal modo ci si avvicini ai criteri fissati, la situazione iniziale dell’organizzazione di produttori in termini di obiettivi non è stata però descritta in modo soddisfacente.

I contenuti dei programmi operativi non sono sempre relativi agli obiettivi dichiarati

32.

Diversi Stati membri hanno chiesto alle organizzazioni di produttori di indicare espressamente, nei rispettivi programmi operativi, a quali obiettivi comunitari facesse riferimento ciascuna azione. In tali casi, la corrispondenza tra l’obiettivo e il programma era automatica sulla carta e il controllo, da parte degli Stati membri, della conformità degli obiettivi con quelli indicati nel regolamento risultava una mera formalità. Tuttavia, molte organizzazioni di produttori hanno indicato tutti gli obiettivi che sembravano pertinenti, nel tentativo di giustificare il programma o un'azione particolare, indipendentemente dal fatto che si trattasse o meno dell’obiettivo reale (cfr. riquadri 8 e 9).

33.

In Italia e in Grecia, le autorità hanno stilato elenchi dettagliati delle azioni possibili, in base ai quali le organizzazioni di produttori potevano scegliere, attribuendo a ciascuna azione un obiettivo predeterminato. Anche le autorità francesi hanno preparato un elenco delle azioni possibili, classificandole però per natura anziché per obiettivo. Per le categorie di azioni «ambiente» e «qualità», l’obiettivo pertinente era, in generale, evidente, mentre per la categoria «misure legate alle strutture di produzione» non era sempre così. Di conseguenza, non è stato possibile individuare l’obiettivo di alcune azioni sulla base della documentazione relativa al programma operativo (cfr. riquadro 10). Le autorità italiane, greche e francesi non hanno voluto controllare gli obiettivi dei singoli programmi, poiché ritenevano che la conformità delle azioni agli obiettivi comunitari fosse già stata stabilita all’atto della stesura degli elenchi di azioni nazionali. Tuttavia, certe modifiche, apportate nel corso del tempo alle classifiche, hanno comportato un «cambiamento» degli obiettivi dei programmi operativi per una data azione (cfr. riquadro 11).

Riquadro 8Un programma operativo nei Paesi Bassi comprendeva un sistema di ricevute di consegna elettroniche, il cui costo ammontava a 135 000 euro, sotto l’obiettivo «programmare ed adeguare la produzione alla domanda». L’organizzazione di produttori non è stata in grado di dimostrare il nesso tra l’azione e tale obiettivo. L’obiettivo reale, ovvero la riduzione dei costi, non era indicato nel programma operativo.

Riquadro 9Nel quadro di un programma operativo approvato dalle autorità regionali spagnole, un'organizzazione di produttori ha acquistato un carrello elevatore a forca al costo di 25 000 euro. L’organizzazione di produttori non ha potuto dimostrare l’esistenza di un nesso tra l’azione e l’obiettivo dichiarato di «ridurre i ritiri».

Riquadro 10In un programma operativo in Francia, un'organizzazione di produttori ha incluso un'azione descritta come «fornitura di servizi» al costo di 50 400 euro. Il 25 % di tale somma è stato assegnato all’obiettivo «miglioramento della qualità» e un altro 25 % al «miglioramento delle pratiche rispettose dell’ambiente». Gli auditor non sono riusciti ad identificare l’obiettivo comunitario cui è destinato il rimanente 50 % della spesa.

Riquadro 11In Italia, un progetto di irrigazione è stato assegnato all’obiettivo «miglioramento della qualità» in osservanza degli orientamenti nazionali stabiliti nel 1997. A seguito di una revisione di tali orientamenti, nel 1999 è stato attribuito all’obiettivo «concentrazione dell’offerta». Nel 2002, a seguito di un'altra revisione, la stessa azione è stata classificata sotto l’obiettivo «riduzione dei costi».

Gli obiettivi dei programmi operativi non sono formulati in termini misurabili e non sono fissati dei target

34.

Soltanto le autorità del Regno Unito hanno richiesto formalmente alle organizzazioni di produttori di definire obiettivi misurabili per i programmi operativi, malgrado nella pratica non abbiano accertato il rispetto di tale requisito. In Spagna, in Italia e nei Paesi Bassi, le autorità esigevano che fossero specificati i risultati attesi per ciascuna misura o azione, ma tale precisazione riguardava sostanzialmente la realizzazione — ossia il modo in cui dimostrare l’attuazione delle azioni — e non il raggiungimento degli obiettivi. Nel 10 % dei programmi operativi esaminati, le organizzazioni di produttori hanno indicato obiettivi quantificati almeno per una azione, quando ciò era semplice, come ad esempio la riduzione attesa dei costi o il numero di ettari destinati alla conversione all’agricoltura biologica. Ciò è avvenuto soprattutto in Spagna e in Italia. Per il resto, le organizzazioni di produttori non hanno fissato target o indicatori che permettessero di monitorare il raggiungimento degli obiettivi.

Nelle relazioni di valutazione presentate dalle organizzazioni di produttori non è indicato il raggiungimento degli obiettivi

35.

Ad eccezione di alcuni casi in Francia e Irlanda, gli Stati membri hanno fatto in modo che le relazioni di valutazione finale delle organizzazioni di produttori descrivessero l’attuazione del programma e le realizzazioni (ovvero ciò che era stato fatto), ma in pratica nessuno di essi aveva stabilito che tali relazioni illustrassero anche in quale misura fossero stati realizzati gli obiettivi del programma operativo. Il contributo delle relazioni alla valutazione dell’efficacia dell’aiuto risultava pertanto limitato.

36.

Gli Stati membri si sono valsi in misura limitata delle valutazioni contenute nelle relazioni finali (10), considerate come un'ulteriore formalità prevista dal regolamento. In Grecia, Spagna (11) e Portogallo, le relazioni finali sono state semplicemente archiviate dall’organismo pagatore, senza essere esaminate dalle autorità responsabili dell’approvazione dei programmi operativi.

37.

Il contenuto delle relazioni variava moltissimo, da meno di una pagina di affermazioni generali non comprovate, del tipo «la qualità è migliorata», a oltre 100 pagine di dati e fatti dettagliati sull’attuazione del programma, per singole azioni. Gli Stati membri non hanno preteso che le relazioni finali contenessero un insieme comune di informazioni che permettessero di controllare l’efficacia dei programmi a livello regionale o nazionale, e la diversità delle relazioni ha fatto sì che un'analisi di questo tipo fosse difficilmente attuabile.

Gli Stati membri non applicano i criteri di efficacia in sede di approvazione dei programmi operativi

38.

In pratica, gli Stati membri hanno approvato i programmi in base alla natura della spesa proposta e non in funzione dei risultati che avrebbero dovuto essere conseguiti nel quadro del programma. Dei criteri di efficacia, come l’addizionalità, non sono stati applicati al momento di decidere in merito all’approvazione o meno del finanziamento di un'azione attraverso un contributo comunitario. La considerazione di certi fattori richiesti in modo specifico dal regolamento, quali la situazione iniziale e gli obiettivi, la qualità tecnica e la coerenza economica del programma, è diventata superflua; se ne è tenuto conto soltanto nella misura necessaria per dimostrare il rispetto della lettera del regolamento.

39.

Gli Stati membri hanno invece seguito un approccio diverso, privilegiando il rispetto dei criteri di ammissibilità e il pagamento di sussidi, come illustrato nel diagramma 6.

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40.

Ciò è dovuto in gran parte alla modifica del regolamento di attuazione della Commissione, volta a introdurre «elenchi di ammissibilità» cui i programmi operativi si sono dovuti conformare dal 1999. Tali elenchi indicano i tipi di spese che possono o meno essere incluse nei programmi operativi (cfr. riquadro 12).

Riquadro 12Esempio di criteri di ammissibilità: spese di trasportoAmmissibili:

investimenti in trasporti muniti di celle frigorifere.

Non ammissibili:

spese di raccolta o di trasporto (interno o esterno),

investimenti nei trasporti per commercializzazione o distribuzione.

41.

Il regolamento di attuazione iniziale del 1997 non stabiliva criteri di ammissibilità dettagliati, eccezion fatta per l’esclusione delle spese amministrative e di funzionamento delle organizzazioni di produttori. Gli Stati membri erano incerti riguardo alla natura delle spese che la Commissione avrebbe ritenuto ammissibili nell’ambito della procedura di liquidazione dei conti; in risposta ai chiarimenti chiesti dagli Stati membri, la Commissione ha emanato una serie di note interpretative specifiche.

42.

Dato che tali note interpretative non avevano carattere ufficiale, la Commissione ha modificato la normativa di attuazione per introdurvi un elenco di operazioni e spese non ammissibili, chiedendo, contemporaneamente, agli Stati membri di controllare a fronte di tale elenco l’ammissibilità delle spese relative ai programmi operativi proposti, prima di approvare i programmi operativi. Nel 2001 la Commissione ha aggiunto un elenco delle voci che potevano essere incluse nei programmi operativi; nel 2003 le note interpretative sono state ritirate ed entrambi gli elenchi sono stati rivisti. Gli elenchi di ammissibilità tolleravano alcune eccezioni riguardo all’esclusione delle spese di produzione e di funzionamento delle organizzazioni di produttori, concernenti, ad esempio, talune retribuzioni del personale, imballaggi riciclabili e i mezzi di lotta biologica ai parassiti e alle malattie.

43.

L’esistenza di tali elenchi di ammissibilità non impedisce agli Stati membri di considerare anche la situazione iniziale e gli obiettivi delle organizzazioni di produttori, nonché la probabile efficacia delle azioni proposte. Tuttavia, gli Stati membri che rifiutano di approvare le spese proposte, definite nel regolamento come ammissibili, dovrebbero essere in grado di giustificare tale decisione all’organizzazione di produttori e possono, inoltre, andare incontro a problemi legali. Gli Stati membri possono evitare tali decisioni difficili approvando la medesima azione per tutte le organizzazioni di produttori che ne fanno richiesta, indipendentemente dagli obiettivi o dalla situazione di ogni singola organizzazione di produttori (cfr. riquadro 13).

Riquadro 13Esempio: casse-paletteIn dieci programmi operativi selezionati a caso su 30, gli Stati membri avevano approvato l’acquisto di casse-palette, casse o contenitori simili per la raccolta, il trasporto e l’immagazzinaggio di frutta o ortaggi a un costo combinato di 1,7 milioni di euro. La Commissione ritiene tale spesa ammissibile. Gli obiettivi indicati nei programmi operativi comprendevano:

la stabilizzazione dei prezzi di produzione,

il miglioramento qualitativo dei prodotti,

la loro valorizzazione commerciale,

la riduzione dei costi di produzione,

il miglioramento delle pratiche rispettose dell’ambiente,

la concentrazione dell’offerta,

la riduzione dei ritiri.

In alcuni casi, l’acquisto ha rappresentato un miglioramento rispetto alla situazione iniziale verso il raggiungimento di un obiettivo: un'organizzazione di produttori ha sostituito casse di legno con casse di plastica, più igieniche, da fornire a un produttore di alimenti per la prima infanzia (obiettivo assegnato: miglioramento della qualità). In altri casi, si è trattato di semplici sostituzioni di casse vecchie, perdute o danneggiate, o di acquisti supplementari necessari a causa dell’aumento di produzione, senza nessuna relazione chiara con gli obiettivi dati.

La coesistenza del modello di programmazione e dell’approccio basato sulle sovvenzioni ha accresciuto la complessità e i costi

44.

In effetti, gli Stati membri hanno adottato un approccio basato sulle sovvenzioni piuttosto che sulla programmazione; gli elementi di programmazione della normativa continuano tuttavia ad essere richiesti, con il risultato che il regime di aiuto è diventato più complesso del necessario ed i costi amministrativi e di controllo sono aumentati. Ciò è dovuto tanto alla mancanza di chiarezza degli elenchi di ammissibilità quanto alla coesistenza del modello di programmazione. Se effettuate in modo corretto, la preparazione dei programmi operativi, le relazioni annuali di attuazione e le valutazioni finali dei programmi comportano costi significativi per le organizzazioni di produttori. Ciò si verifica soprattutto in Stati membri come l’Italia e i Paesi Bassi, che esigono anche la presentazione, per approvazione, di programmi operativi annuali dettagliati.

45.

Gli elenchi di ammissibilità pubblicati nel regolamento non possono mai essere abbastanza precisi da coprire tutte le azioni possibili in un settore così diversificato e in rapida evoluzione, pertanto sono redatti in termini piuttosto generali (ad esempio «misure per il miglioramento della qualità»). È quindi inevitabile che suscitino interrogativi; gli elenchi vengono inoltre interpretati in modo diverso dai vari Stati membri e persino dalle diverse regioni di uno stesso Stato membro. Anche dopo otto anni di funzionamento del regime, la Commissione ha continuato a riscontrare casi di spese non ammissibili durante le indagini svolte nel 2005 nell’ambito della liquidazione dei conti in Spagna, Francia, Italia e Regno Unito, dove le norme di ammissibilità talvolta erano state interpretate in modo diverso dalla Commissione.

46.

A causa delle incertezze in materia di ammissibilità e dei rischi associati, molte amministrazioni nazionali hanno effettuato più controlli di quanti ne prevedesse il regolamento (12); alcune hanno persino visitato ciascuna organizzazione di produttori più volte nello stesso anno. In questo modo, aumentano i costi, non soltanto per lo Stato membro, ma anche per l’organizzazione di produttori.

47.

Tale incertezza in materia di ammissibilità, i costi amministrativi e i controlli approfonditi delle loro attività rischiano inoltre di scoraggiare le organizzazioni di produttori dal porre in atto misure innovative, che potrebbero, alla fine, essere respinte. Ciò potrebbe indurle a includere nei programmi operativi soltanto quelle misure la cui ammissibilità sia stata chiaramente riconosciuta.

Esiste il rischio che siano state approvate azioni inefficaci

48.

Poiché il modello di programmazione non è stato applicato in modo adeguato, il bilancio dell’UE è stato esposto a un rischio maggiore di inefficacia, ossia che vengano approvate azioni che non comportano progressi ai fini degli obiettivi comunitari.

49.

Alcuni Stati membri hanno affermato di non doversi preoccupare dell’efficacia dei programmi, dato che le organizzazioni di produttori adottano di norma le decisioni economiche più adatte alle circostanze. Dopo tutto, gli aderenti di una organizzazione di produttori devono cofinanziare il 50 % dei costi di un programma. Tuttavia, dagli esempi esaminati nel corso dell’audit risulta che alcune organizzazioni di produttori usano i sussidi per sostenere i costi di attività esistenti, che non costituiscono un passo in avanti rispetto alla situazione iniziale. Per quanto ciò abbia senso da un punto di vista commerciale per le organizzazioni di produttori, in particolare quando subiscono la pressione della concorrenza, non contribuisce però al raggiungimento degli obiettivi del regime di aiuto comunitario. L’esempio rilevato in Spagna (cfr. riquadro 14) riguarda l’inclusione di costi che non sono «azioni» o «misure» intese a raggiungere gli obiettivi del programma operativo, bensì costi comunemente sostenuti da tutti i produttori ortofrutticoli. Benché non accada spesso che i programmi operativi includano una proporzione tanto elevata di imballaggi riciclabili (13), gli Stati membri hanno approvato spese consistenti a tale riguardo. Dieci dei 30 programmi operativi selezionati ed esaminati dalla Corte comprendevano un totale combinato di 4,9 milioni di euro per imballaggi riciclabili o riutilizzabili.

Riquadro 14Esempio: in Spagna, le autorità regionali avevano approvato un programma operativo, compreso nel campione analizzato dalla Corte, che includeva 2,7 milioni di euro per scatole di cartone riciclabile. Tale spesa rappresentava l’83 % del programma totale per il periodo 2000-2003. Nel 2001, le autorità avevano approvato una revisione del programma che annullava gli investimenti previsti in serre ed irrigazione, aumentando il bilancio disponibile per le scatole riciclabili al 98 % del totale. L’unica altra «azione» era la retribuzione di un tecnico.

Le misure finanziate nel quadro dei programmi operativi si sono rivelate efficaci?

50.

La sezione precedente ha mostrato che l’approccio adottato dagli Stati membri nell’approvazione dei programmi operativi comporta il rischio che le misure finanziate possano rivelarsi non efficaci. La presente sezione esamina se le azioni attuate dalle organizzazioni di produttori si siano dimostrate efficaci ai fini degli obiettivi dei programmi operativi.

Valutazione dei programmi operativi da parte delle organizzazioni di produttori (relazioni finali)

51.

La fonte primaria di informazioni sull’efficacia dei programmi operativi dovrebbe essere costituita dalle relazioni finali elaborate dalle organizzazioni di produttori alla fine di ciascun programma. Ai sensi del regolamento, esse devono illustrare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi dei programmi operativi. Nessuna delle 142 relazioni finali esaminate dalla Corte conteneva una valutazione completa del raggiungimento degli obiettivi del programma operativo. Il rispetto di tale condizione del regolamento non è stato incluso nel controllo, effettuato dalla Commissione, delle procedure applicate dagli Stati membri.

52.

Si tratta di un'occasione perduta per la Commissione, a cui spetta, ai sensi del regolamento finanziario dell’UE, la responsabilità specifica di monitorare la realizzazione degli obiettivi fissati. Se le relazioni finali avessero contenuto le valutazioni richieste, sarebbe stato possibile analizzare un campione di relazioni e formulare conclusioni sull’eventuale conseguimento degli obiettivi dei programmi operativi. Se tutte le organizzazioni di produttori fossero state tenute a usare un numero ristretto di indicatori di performance accuratamente selezionati, tali relazioni finali avrebbero potuto costituire una lunga serie cronologica per illustrare i progressi compiuti in obiettivi quali il miglioramento della qualità, la riduzione dei costi, la produzione biologica e il miglioramento delle pratiche ambientali.

Campione di azioni previste dai programmi operativi

53.

Al fine di verificare se le azioni dei programmi operativi siano state efficaci, la Corte ha selezionato in modo casuale un totale di 104 azioni da trenta programmi operativi completati da organizzazioni di produttori nel 2003 o nel 2004 (cfr. riquadro 5). Alle organizzazioni di produttori è stato chiesto di dimostrare l’impatto delle azioni selezionate in relazione ai corrispondenti obiettivi del programma operativo. Dato che alcune azioni prevedevano più di un obiettivo, il totale dei casi esaminati ammonta a 265.

54.

Soltanto nel 30 % dei casi le organizzazioni di produttori sono state in grado di fornire elementi sufficienti per comprovare che l’azione era servita a compiere progressi verso l’obiettivo perseguito (cfr. diagramma 7). In un ulteriore 41 % dei casi, benché mancassero elementi probatori diretti, è stato possibile giungere a una conclusione positiva sulla base di un ragionamento logico (cfr. riquadro 15). Tuttavia, come illustrato nel paragrafo 58, in numerosi casi i progressi compiuti sono stati solo marginali.

Riquadro 15Esempio di «progresso probabile»: in Portogallo, un'organizzazione di produttori ha acquistato un autocarro refrigerato per impedire che la qualità della frutta si deteriorasse nel corso della distribuzione. Non disponeva di dati che attestassero un miglioramento della qualità, tuttavia ha mostrato agli auditor l’attrezzatura ed ha spiegato i processi di refrigerazione. Sulla base di ciò, gli auditor hanno concluso che la qualità era probabilmente migliorata.

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55.

In quasi un quarto dei casi, la Corte non è stata in grado di formulare una conclusione circa la realizzazione o meno di progressi. Nella maggior parte dei casi, ciò è dovuto al fatto che l’obiettivo pertinente era così generale che non era possibile dimostrare l’assenza di impatto. Ciò si è verificato, in particolare, per gli obiettivi concernenti la riduzione dei ritiri, la concentrazione dell’offerta e la stabilizzazione dei prezzi al produttore (cfr. diagramma 8). Per esempio, la ragion d’essere di un’organizzazione di produttori consiste nella concentrazione dell’offerta e nell’immissione sul mercato della produzione degli aderenti. Di conseguenza, tutte quante le attività dell’organizzazione contribuiscono in qualche modo a tale obiettivo, anche se indirettamente.

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56.

Nel 6 % dei casi, era evidente che non era stato realizzato alcun progresso (cfr. diagramma 7). In alcuni di questi casi, l’azione era fallita: un'organizzazione di produttori, ad esempio, aveva avviato un'azione nel quadro di un programma operativo relativa alla produzione biologica, ma aveva abbandonato il progetto. Nel resto dei casi, la ragione dei mancati progressi andava ricercata nel fatto che gli obiettivi erano stati attribuiti alle misure in modo non corretto, o per un equivoco (diverse organizzazioni di produttori avevano inteso l’obiettivo «promozione dei prodotti presso i consumatori» come promozione presso i clienti), o per seguire la classificazione nazionale (cfr. paragrafo 33).

Scarsa efficacia delle azioni

57.

I risultati del campione sopra esposti mostrano soltanto l’eventuale presenza di elementi attestanti determinati progressi, ma non la portata di questi ultimi. Malgrado numerose azioni del campione avessero chiaramente consentito all’organizzazione di produttori di avanzare, rispetto alla situazione di partenza, in direzione degli obiettivi stabiliti, in altri casi i progressi realizzati erano poco significativi. In generale, i macchinari di sostituzione hanno comportato un certo progresso, poiché costituivano un miglioramento rispetto ai vecchi modelli. Tuttavia, se rapportati al costo totale della sostituzione, i progressi talvolta non sono risultati significativi. Allo stesso modo, l’impiego permanente di personale incaricato di controllare la qualità dei prodotti ha permesso alle organizzazioni di produttori di mantenere dei livelli di qualità, senza indurre necessariamente un miglioramento evidente della qualità rispetto agli anni precedenti.

58.

Al fine di misurare l’incidenza di queste misure scarsamente efficaci, la Corte ha esaminato tutte le 104 azioni che erano state controllate in loco, onde valutare se per le organizzazioni di produttori rappresentassero un progresso significativo, rispetto alla situazione di partenza, verso il raggiungimento di uno o più obiettivi comunitari (cfr. riquadro 16). Sulla base di tale criterio, più della metà (55 %) del campione casuale di azioni sono state riconosciute «di scarsa efficacia».

59.

Tali risultanze mostrano in che misura gli Stati membri hanno approvato le azioni previste dai programmi operativi sulla base della loro natura (l’azione è ammissibile?) senza prenderne in considerazione anche l’efficacia (l’azione permette all’organizzazione di produttori di avanzare verso l’obiettivo?).

Riquadro 16Esempi di azioni in cui gli auditor hanno spesso riscontrato un miglioramento significativo rispetto alla situazione iniziale:

miglioramenti delle strutture di produzione (sistemi d’irrigazione, serre a basso tasso di accrescimento del consumo di energia),

introduzione di schemi di qualità certificata.

Esempi di azioni in cui gli auditor spesso non hanno riscontrato un miglioramento significativo:

sostituzione di macchinari quali trasportatori di pallet, carrelli elevatori a forca, auitocarri e trattori,

casse-palette, casse, contenitori, ecc.,

salari del personale esistente (dipartimenti di marketing, addetti al controllo qualità).

Conclusioni sull’efficacia dei programmi operativi

60.

Gli Stati membri hanno formalmente applicato la maggioranza degli elementi del modello di programmazione specificamente previsti dal regolamento. Tuttavia, non hanno tenuto conto delle probabilità di efficacia delle azioni nelle decisioni in merito all’approvazione dei programmi operativi. Pertanto, il rischio che azioni poco efficaci siano finanziate con contributi UE è aumentato.

61.

Gli Stati membri invece hanno adottato un approccio basato sulle sovvenzioni e utilizzano gli elenchi di ammissibilità per approvare programmi in funzione della natura delle spese proposte, senza dover tenere conto delle situazioni e degli obiettivi delle organizzazioni di produttori.

62.

I vantaggi derivanti da un simile approccio, ossia un'applicazione uniforme del regime di aiuto e una maggiore semplicità, non si sono però concretizzati. Gli elenchi di ammissibilità non stabilivano criteri sufficientemente chiari per orientare la spesa verso le attività che l’UE intende sostenere, causando incertezza e l’aumento dei costi di controllo. A causa della coesistenza del modello di programmazione, le organizzazioni di produttori hanno dovuto elaborare programmi operativi ed effettuare valutazioni per assicurare il rispetto della normativa, ad un costo rilevante e con pochi benefici.

63.

I programmi operativi hanno comportato, nell’insieme, una serie di progressi in relazione agli obiettivi stabiliti nel regolamento del Consiglio. Tuttavia, meno della metà delle azioni finanziate hanno costituito un avanzamento significativo dalla situazione iniziale delle organizzazioni di produttori verso uno almeno degli 11 obiettivi e possono, pertanto, essere considerate efficaci. L’aiuto è stato concesso anche ad azioni di scarsa efficacia previste dai programmi operativi, i cui risultati sono limitati. In tali casi, l’aiuto potrebbe essere più efficace se fosse più mirato.

PARTE II: PROGRESSI REALIZZATI DALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

64.

Oltre all’efficacia dei programmi operativi descritti nella parte I, sono molti i fattori che hanno un impatto sui progressi realizzati dalle organizzazioni di produttori. Tra questi spiccano le attività intraprese dalle organizzazioni di produttori e dai loro aderenti che non sono finanziate da programmi operativi. Numerose organizzazioni di produttori, ad esempio, affrontano investimenti consistenti a titolo dei programmi di sviluppo rurale. Inoltre, anche altri regimi di aiuto comunitario sostengono le organizzazioni di produttori, in particolare i regimi di ritiro della sovrapproduzione e di trasformazione della frutta e dei pomodori. Il raggiungimento degli obiettivi da parte delle organizzazioni di produttori è influenzato anche dalla strategia seguita da queste ultime, la concorrenza cui fanno fronte, le esigenze e le preferenze mutevoli dei consumatori, altre politiche comunitarie, ad esempio in materia di qualità e ambiente, e persino, a breve termine, le condizioni meteorologiche.

Le organizzazioni di produttori hanno compiuto progressi per quanto concerne gli obiettivi assegnati al regime di aiuto?

65.

Dalla parte I emerge che i programmi operativi hanno condotto, nell’insieme, alla realizzazione di progressi per quanto attiene agli obiettivi del regolamento del Consiglio. Questa parte della relazione esamina se la performance globale delle organizzazioni di produttori rispecchi tali progressi. Dapprima, viene valutato il campione di organizzazioni di produttori visitate nel corso dell’audit (cfr. riquadro 17), quindi vengono considerati i dati aggregati a livello dell’UE di cui dispone la Commissione.

Riquadro 17Caratteristiche del campione: le organizzazioni di produttori del campione casuale rappresentavano il 2 % del totale e il 5 % del volume d’affari delle organizzazioni di produttori dell’UE nel 2004.

Campione di organizzazioni di produttori

66.

È stato chiesto alle 30 organizzazioni di produttori visitate di dimostrare i progressi compiuti verso ciascuno degli 11 obiettivi, indipendentemente dal fatto che avessero incluso o meno nei rispettivi programmi operativi azioni inerenti a tali obiettivi. In tutto, sono stati esaminati 330 casi. Nel 54 % di essi, le organizzazioni di produttori hanno potuto fornire elementi che comprovavano la realizzazione di progressi. In un ulteriore 12 % dei casi, gli auditor hanno concluso che le organizzazioni di produttori avevano probabilmente compiuto qualche progresso. In quasi il 16 % dei casi non è stato possibile formulare una conclusione a causa della carenza di informazioni, in particolare per quanto riguarda i costi di produzione e la stabilità dei prezzi (cfr. diagramma 9).

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67.

La quasi totalità del 18 % dei casi in cui non sono stati osservati progressi si spiega con il fatto che numerose organizzazioni di produttori non avevano perseguito gli obiettivi «produzione biologica» e «promozione dei prodotti presso i consumatori». Inoltre, sono stati compiuti relativamente pochi progressi per quanto riguarda gli obiettivi «riduzione dei costi di produzione» e «stabilizzazione dei prezzi». Le organizzazioni di produttori hanno spiegato che miravano ad aumentare i prezzi piuttosto che a lasciarli invariati, benché la maggioranza di esse accettasse i prezzi e non potesse influire in misura rilevante sui prezzi ottenuti. Più importante della semplice riduzione dei costi era la massimizzazione del profitto, che spesso implicava un aumento dei costi finalizzato ad ottenere una migliore qualità e un valore aggiunto. Le organizzazioni di produttori hanno inoltre osservato che il miglioramento delle pratiche ambientali comportava in genere un aumento dei costi, senza che ciò causasse necessariamente un aumento del prezzo dei prodotti.

68.

Malgrado i risultati del campione rivelino che la maggioranza delle organizzazioni di produttori hanno realizzato almeno qualche progresso riguardo alla maggior parte degli 11 obiettivi, ciò non basta, di per sé, a confermare l’efficacia del regime di aiuto ai programmi operativi, a causa dell’influenza degli altri fattori descritti al paragrafo 64.

Informazioni della Commissione sulle organizzazioni di produttori

69.

Come illustrato nella parte I, la Commissione non ha colto l’opportunità di sfruttare le valutazioni effettuate dalle organizzazioni di produttori nelle relazioni finali per monitorare il raggiungimento degli obiettivi dei programmi operativi. Inoltre, la Commissione non ha ancora assolto l’obbligo, impostole dal regolamento finanziario dell’UE, di valutare la politica. Nel 2008 dovrebbe essere avviato uno studio di valutazione, i cui risultati sono attesi per il 2009.

70.

Ciononostante, la Commissione dispone di alcune informazioni riguardo alle organizzazioni di produttori. Essa ottiene dati sui quantitativi di sovrapproduzione ritirati dal mercato che formano oggetto di una domanda di aiuto. Dal 2000, esige inoltre informazioni sui programmi operativi e chiede agli Stati membri di fornire informazioni complementari sulle organizzazioni di produttori attraverso le relazioni annuali statistiche.

71.

I dati sui programmi operativi sono limitati a una ripartizione dell’aiuto versato per categoria di spese, che indica come viene speso l’aiuto concesso a un programma operativo, ma non ciò che è stato realizzato grazie a tale aiuto.

72.

La Commissione richiede informazioni più complete sulle organizzazioni di produttori, in particolare per quanto concerne gli aderenti, la loro produzione e le vendite. I controlli effettuati dalla Corte sull’affidabilità di tali dati si sono rivelati difficili, poiché la Commissione non dispone di un sistema informativo di gestione adeguato per registrare i dati. Nel 2004 e nel 2005, la Commissione ha rivolto numerose richieste di chiarimenti agli Stati membri sulle incoerenze dei dati, ma non vi ha dato seguito. Mancano dati importanti, in particolare per i tre principali Stati membri in termini di produzione ortofrutticola: Italia, Spagna e Francia. L’analisi dei dati è ostacolata dalla loro incompletezza e da numerose incoerenze; la sua attendibilità limitata consente pertanto di delineare soltanto tendenze generali.

73.

Il principale indicatore che può essere ricavato da tali dati è la parte relativa alle organizzazioni di produttori nella produzione totale dell’UE, poiché la concentrazione della produzione in tali organizzazioni costituisce l’obiettivo generale della politica nel settore ortofrutticolo. Esso serve inoltre a dare un'idea del successo di tale politica, poiché mostra la proporzione di produttori ortofrutticoli che hanno scelto di avvalersi del regime di aiuto comunitario. Nei documenti di bilancio per il 2005, la Commissione ha fissato per tale indicatore l’obiettivo del 60 %, da raggiungere entro il 2013, mediante una progressione annuale.

74.

Di conseguenza, pur disponendo di dati relativi ai ritiri e alla concentrazione dell’offerta, la Commissione manca di indicatori che mostrino i progressi realizzati dalle organizzazioni di produttori riguardo agli altri obiettivi della politica, quali la riduzione dei costi, la stabilizzazione dei prezzi, il miglioramento della qualità e dell’ambiente.

Analisi dei dati relativi al ritiro della sovrapproduzione

75.

La riforma della politica del settore ortofrutticolo nel 1996 ha limitato i quantitativi di produzione eccedentaria che potevano essere smaltiti nel quadro del regime di aiuto al ritiro ed ha ridotto le compensazioni pagate ai produttori per tali ritiri. I dati della Commissione mostrano che una delle conseguenze è stata la riduzione massiccia dei quantitativi ritirati nel quadro del regime di aiuto comunitario (cfr. diagramma 10). Ciò corrisponde ai risultati ottenuti per il campione esaminato dalla Corte, dal quale risulta che il 90 % delle organizzazioni di produttori aveva ridotto i ritiri o li aveva mantenuti a zero.

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76.

Uno degli obiettivi stabiliti per il regime di aiuto ai programmi operativi era il sostegno alle misure di riduzione dei ritiri intraprese dalle organizzazioni di produttori. Tuttavia, tale riduzione non prova necessariamente che gli aiuti ai programmi operativi abbiano condotto, a livello delle organizzazioni di produttori, alla pianificazione e all’adeguamento della produzione alla domanda: alcune organizzazioni di produttori hanno spiegato che a causa delle riduzioni degli aiuti al ritiro introdotte gradualmente dal 1996, cui si aggiunge l’aumento dei controlli, non vale più la pena presentare domanda di aiuto per la sovrapproduzione.

Analisi dei dati sulla concentrazione dell’offerta

77.

La politica introdotta nel 1996 dovrebbe condurre a una situazione in cui il sostegno comunitario aiuti le organizzazioni di produttori ad adeguarsi con successo, stimolando l’adesione da parte di altri produttori. Entrambi i fattori dovrebbero accrescere il fatturato delle organizzazioni di produttori, «concentrando l’offerta» nelle loro mani.

78.

Tuttavia, i dati della Commissione mostrano che l’indicatore «concentrazione dell’offerta» è diminuito: la parte corrispondente alle «organizzazioni di produttori» nella produzione totale è passata dal 40 % nel 1999 al 31 % nel 2003 (cfr. diagramma 11). (La percentuale relativa al 2004 è provvisoria, poiché i dati forniti da due degli Stati membri più grandi, Francia e Italia, non sono completi). Mentre il valore della produzione immessa sul mercato per l’intero settore ortofrutticolo è aumentato del 45 % dal 1999 al 2003, il valore della produzione commercializzata dalle organizzazioni di produttori ha registrato un aumento di appena il 12 %.

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79.

Come descritto nel paragrafo 72, tali dati non possono essere considerati sufficientemente attendibili, se non per indicare le tendenze generali. La percentuale relativa al 2003 comunicata dalla Commissione, ad esempio, non era corretta a causa di un errore relativo a dati mancanti per la Grecia. Malgrado la Corte sia riuscita facilmente ad individuare e a correggere tale errore, la Commissione non ha potuto dimostrare alla Corte che gli altri dati erano sufficientemente attendibili.

80.

I dati mostrano inoltre la persistente disparità geografica nella partecipazione al regime di aiuto (cfr. diagramma 12). Il Portogallo e la Grecia, gli Stati membri in cui i prodotti ortofrutticoli rappresentano la porzione maggiore della produzione agricola, presentano i tassi di partecipazione più bassi, e non hanno mostrato alcun aumento significativo. Data la scarsa adesione alle organizzazioni di produttori, soltanto il 6 % del settore ortofrutticolo portoghese, e il 13 % di quello greco, beneficiano di aiuti per i programmi operativi, a fronte dell’80 % nei Paesi Bassi. La concezione stessa del regime di aiuto, che ricompensa il successo con il versamento di un aiuto corrispondente a una percentuale del fatturato delle organizzazioni di produttori, dovrebbe incentivare i produttori più piccoli, con una produzione di valore inferiore e una maggiore necessità di adattarsi alle norme qualitative e ambientali sempre più elevate del mercato e alla concentrazione della domanda, ad aderire alle organizzazioni di produttori. Dai dati disponibili risulta che in alcuni Stati membri ciò non si è verificato. Anzi, per effetto del regime, sono soprattutto le grandi organizzazioni di produttori, con valori di produzione elevati, a fruire dell’aiuto.

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81.

La Commissione manca di informazioni sulle differenze di performance delle organizzazioni di produttori e di altri coltivatori, pertanto non può spiegare perché il settore esterno alle organizzazioni di produttori sembri crescere a un ritmo più accelerato rispetto alle organizzazioni di produttori.

82.

Per spiegare perché la concentrazione dell’offerta non è aumentata, è altresì necessario scoprire il motivo per cui i produttori non aderiscono alle relative organizzazioni. La Commissione non ha interrogato i produttori in modo sistematico per individuare i veri motivi di tale situazione.

83.

Nelle sue risposte alla relazione annuale della Corte sull’esercizio finanziario 2000, la Commissione affermava che «se la maggioranza dei produttori (…) preferisce non aderire ad un'organizzazione di produttori efficiente, essi debbono anche assumersi la responsabilità della decisione. Il paragone fra il reddito dei produttori aderenti alle organizzazioni di produttori e quello di coloro che hanno invece preferito non aderirvi indicherà quale sia stata la scelta migliore». La Commissione, tuttavia, non ha monitorato i redditi dei membri delle organizzazioni di produttori per poter procedere a un confronto.

Sviluppo rurale

84.

Un rischio specifico, evidenziato molto presto dalla Commissione, è che la disponibilità di finanziamenti per lo sviluppo rurale possa aver in parte vanificato l’incentivo ad aderire o a costituire organizzazioni di produttori, offrendo un aiuto simile a quello proposto dai programmi operativi, ma non subordinato all’obbligo di aderire a un'organizzazione di questo tipo (cfr. riquadro 18). Benché la normativa relativa allo sviluppo rurale affronti tale questione (stabilendo che i produttori ortofrutticoli non sono ammissibili all’aiuto per lo sviluppo rurale nella misura in cui un aiuto simile è disponibile nel quadro dei programmi operativi), sono state ammesse eccezioni.

Riquadro 18

Elementi chiave dei due regimi di aiuto

Sviluppo rurale

Programmi operativi

Aiuto disponibile soltanto per le organizzazioni di produttori?

No

Programma pluriannuale?

Gli obiettivi comprendono la programmazione e l’adeguamento della produzione alla domanda, la riduzione dei costi, il miglioramento della qualità e dell’ambiente?

Misure proposte, attuate e cofinanziate dal beneficiario?

Misure approvate e controllate dallo Stato membro?

Valutazione alla fine del programma?

85.

A causa di tali eccezioni, i fondi stanziati per lo sviluppo rurale sono disponibili per un insieme di attività simili, dai progetti di irrigazione ai macchinari per imballaggi, tanto per le organizzazioni di produttori quanto per gli altri produttori. Una porzione consistente dei progetti di sviluppo rurale a titolo delle misure «investimenti in aziende agricole» e «miglioramento della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli» concerne i prodotti ortofrutticoli.

86.

Nonostante il rischio potenzialmente elevato che i programmi di sviluppo rurale indeboliscano le organizzazioni di produttori, che costituiscono il pilastro della politica comunitaria per i produttori ortofrutticoli, la Commissione non ha controllato il funzionamento delle procedure applicate dagli Stati membri per garantire la coerenza, non ha raccolto informazioni e non ha effettuato nessuna valutazione della misura in cui ciò possa essersi verificato.

CONCLUSIONI

L’efficacia dei programmi operativi

Il regime di aiuto è stato attuato in modo da garantire programmi operativi potenzialmente efficaci?

87.

Gli Stati membri hanno basato l’ammissibilità delle azioni dei programmi operativi sulla natura della spesa, senza valutare se permettessero alle organizzazioni di produttori di progredire nella realizzazione degli obiettivi dei programmi operativi. Di conseguenza, le procedure degli Stati membri non garantiscono che tutte le azioni previste dai programmi operativi siano potenzialmente efficaci. Al momento di approvare tali programmi, gli Stati membri non hanno applicato il principio dell’efficacia, uno dei principi della sana gestione finanziaria. I controlli della Commissione si sono focalizzati sul rispetto dei criteri di ammissibilità della spesa e non sul fatto che le procedure applicate dagli Stati membri ai fini dell’approvazione e del monitoraggio dei programmi operativi siano attuate in modo da garantire programmi potenzialmente efficaci.

88.

L’attuazione del regime di aiuto si è rivelata costosa per le amministrazioni degli Stati membri e per le organizzazioni di produttori. Gli elementi di programmazione richiesti dalla normativa sono stati applicati in modo formale, con costi notevoli ma senza benefici reali. I criteri di ammissibilità delle spese non erano chiari, cosa che ha prodotto incertezza e un bisogno di maggiori controlli intesi a garantire il rispetto della normativa.

Le misure finanziate nel quadro dei programmi operativi si sono rivelate efficaci?

89.

Quasi la metà delle azioni finanziate nel quadro dei programmi operativi hanno determinato un avanzamento importante delle organizzazioni di produttori, rispetto alla situazione iniziale, verso almeno uno degli 11 obiettivi e possono, pertanto, essere considerate efficaci.

90.

Gli Stati membri hanno erogato l’aiuto anche per azioni, previste dai programmi operativi, poco efficaci che hanno consentito di ottenere cambiamenti modesti. In questi casi, l’aiuto sarebbe potuto essere più efficace se fosse stato più mirato.

Progressi compiuti dalle organizzazioni di produttori

Le organizzazioni di produttori hanno compiuto progressi riguardo agli obiettivi stabiliti per il regime di aiuto?

91.

Le organizzazioni di produttori si sono adeguate all’evoluzione della domanda e hanno compiuto progressi in relazione agli obiettivi stabiliti nel regolamento del Consiglio. Benché i programmi operativi vi abbiano contribuito, non sono stati l’unico fattore determinante. I fondi destinati allo sviluppo rurale sono disponibili anche per le organizzazioni di produttori e per gli altri produttori ortofrutticoli, al fine di sostenere attività simili, con obiettivi paragonabili a quelli dei programmi operativi. Le forze di mercato esercitano pressioni su tutti i produttori affinché rispettino norme ambientali più rigide, migliorino la qualità dei prodotti e controllino i costi. Di conseguenza, è possibile che si siano riscontrati alcuni di questi effetti anche senza l’aiuto concesso nel quadro dei programmi operativi.

92.

Benché i membri delle organizzazioni di produttori possano beneficiare degli aiuti comunitari, la maggioranza dei produttori negli Stati membri in cui la produzione ortofrutticola è più elevata hanno deciso di non partecipare al regime di aiuto. Finora, nella maggioranza degli Stati membri, la politica attuata non è stata in grado di concentrare l’offerta. Quando la Corte ha esposto nel 2000 le risultanze del controllo del settore ortofrutticolo, il 40 % circa della produzione ortofrutticola comunitaria era commercializzato da organizzazioni di produttori. I dati più recenti della Commissione mostrano che tale percentuale si è ridotta a quasi un terzo. Se le tendenze attuali persistono, l’obiettivo fissato dalla Commissione per le organizzazioni di produttori, ossia commercializzare entro il 2013 il 60 % del valore totale della produzione, non sarà raggiunto.

93.

La Commissione non ha valutato i motivi della scarsa adesione alle organizzazioni di produttori, esaminando in particolare se le procedure degli Stati membri fossero sufficienti per garantire che i finanziamenti a favore dello sviluppo rurale non abbiano dissuaso i produttori dall’aderire a tali organizzazioni.

RACCOMANDAZIONI

94.

Le conclusioni sopra esposte mostrano che l’obiettivo politico generale, ovvero la concentrazione dell’offerta nelle organizzazioni di produttori, non è stato raggiunto nella maggioranza degli Stati membri. Inoltre, la Commissione non dispone di informazioni sulle cause di tale situazione, necessarie per rivedere tale politica. In attesa di tale revisione, che dovrebbe tenere conto dei risultati della valutazione delle organizzazioni di produttori prevista per il 2009, la Commissione dovrebbe avanzare proposte volte a rendere il regime di aiuto ai programmi operativi più semplice e più efficace.

Rendere l’aiuto ai programmi operativi più semplice e più efficace

95.

Per migliorare il regime di aiuto ai programmi operativi, la Commissione dovrebbe considerare i vantaggi dei seguenti approcci alternativi:

i)

semplificare il regime di aiuto e ridurne i costi, chiarendo i criteri di ammissibilità delle spese e abolendo gli obblighi in materia di programmazione;

ii)

semplificare il regime di aiuto e migliorarne l’efficacia, rivedendo gli obiettivi assegnati ai programmi operativi e gli elenchi di ammissibilità, al fine di incoraggiare gli Stati membri ad approvare i programmi operativi sulla base di criteri di efficacia;

iii)

migliorare la coerenza, semplificare l’amministrazione e ridurre i costi allineando le procedure e le norme di ammissibilità delle spese con quelle delle misure di investimento nel settore dello sviluppo rurale.

96.

La Commissione dovrebbe migliorare la raccolta di informazioni sui programmi operativi e sulle organizzazioni di produttori, focalizzandosi su un numero limitato di indicatori chiave che le consentano di monitorare l’efficacia del regime di aiuto e che forniscano informazioni utili per le valutazioni periodiche.

Focalizzare meglio la politica per raggiungere gli obiettivi generali di concentrazione e adeguamento

97.

In occasione della valutazione prevista per il 2009, la Commissione dovrebbe cercare di comprendere meglio le ragioni dei mancati progressi per quanto riguarda la concentrazione dell’offerta nelle organizzazioni di produttori. Dovrebbe valutare se le organizzazioni di produttori abbiano migliorato la situazione degli aderenti rispetto agli altri produttori e in che modo tale politica coesista con lo sviluppo rurale.

98.

Se tali studi confermeranno che le organizzazioni di produttori costituiscono un meccanismo efficace per rafforzare la posizione dei produttori, la politica dovrebbe essere maggiormente focalizzata, in modo da conseguire tale scopo. La Commissione dovrebbe proporre alcuni cambiamenti per incoraggiare l’adesione alle organizzazioni di produttori, in particolare nei principali Stati membri per produzione ortofrutticola. Inoltre, la Commissione dovrebbe considerare se l’obiettivo politico di adattare la produzione all’evoluzione della domanda di mercato non possa essere raggiunto in modo più efficace, destinando l’aiuto a coloro che più necessitano tale adeguamento, introducendo, in aggiunta al volume di affari, nuovi criteri per l’attribuzione dei finanziamenti alle organizzazioni di produttori.

Rimettere in causa la politica di promozione delle organizzazioni di produttori

99.

Nel corso della valutazione prevista, la Commissione dovrebbe inoltre stabilire se i benefici della concentrazione dell’offerta conseguiti grazie alla politica attuata siano sufficienti per compensare le disuguaglianze causate dalla limitazione degli aiuti a una particolare struttura di produttori ortofrutticoli, vale a dire le organizzazioni di produttori.

100.

Nel 1996 è stata operata una scelta politica: escludere i produttori che non aderiscono alle organizzazioni di produttori dai benefici dell’aiuto comunitario. Se la Commissione non fosse in grado di dimostrare che il sostegno concesso alle organizzazioni di produttori permette realmente di rafforzarne la posizione sul mercato, il fondamento logico dell’esclusione di altri produttori dall’aiuto comunitario dovrebbe essere messo in discussione e la Commissione dovrebbe rivedere il meccanismo di sostegno ai produttori ortofrutticoli dell’Unione europea.

La presente relazione è stata adottata dalla Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione del 28 giugno 2006.

Per la Corte dei conti

Hubert WEBER

Presidente


(1)  I produttori che «ritirano» la sovrapproduzione ortofrutticola dal mercato per sostenere i prezzi (in genere tramite la distruzione della produzione) ricevono una compensazione finanziata dal bilancio dell’UE.

(2)  Corte dei conti, Relazione annuale sull’esercizio finanziario 2000 (GU C 359 del 15.12.2001).

(3)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1432/2003 della Commissione, dell’11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e il prericonoscimento delle associazioni di produttori (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 18).

(5)  Alcune deroghe sono consentite nei programmi operativi delle organizzazioni di produttori. Cfr. paragrafo 42.

(6)  In Lussemburgo non esistono organizzazioni di produttori.

(7)  Regolamento (CE) n. 2200/96.

(8)  Regolamento (CE) n. 411/97 della Commissione (GU L 62 del 4.3.1997, pag. 9), sostituito dal regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione, dell’11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo ai fondi d’esercizio, ai programmi operativi e all’aiuto finanziario (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 25).

(9)  La Corte ha informato gli Stati membri in merito alle risultanze specifiche che li riguardano.

(10)  Gli Stati membri hanno osservato che, in base alle scadenze stabilite nel regolamento di attuazione, le relazioni finali sono trasmesse dopo che il programma operativo successivo per l’organizzazione di produttori interessata è già stato approvato. Benché il regolamento sia stato modificato più volte a partire dal 1997, tale incoerenza è rimasta. Le relazioni di valutazione potrebbero essere richieste in una fase più precoce dell’ultimo anno del programma, ad esempio contemporaneamente alla domanda per il programma successivo.

(11)  Ciò riguarda in particolare l’organismo pagatore nazionale.

(12)  Controllo annuale di almeno il 20 % delle organizzazioni di produttori, che rappresentano il 30 % della spesa.

(13)  La Commissione ha escluso tali spese nella procedure di liquidazione dei conti in considerazione del fatto che il programma non prevedeva diversi obiettivi, come stabilito dal regolamento. Nel 2002, le autorità spagnole hanno limitato la spesa per gli imballaggi riciclabili al 35 % al massimo di ciascun programma operativo, al fine di garantire un trattamento equo a tutte le organizzazioni di produttori spagnoli.


ALLEGATO

CRITERI DI AUDIT PER L'APPROVAZIONE DI PROGRAMMI OPERATIVI EFFICACI

Rispetto del regolamento

Criteri supplementari di audit della gestione

Situazione iniziale dell'organizzazione di produttori

1.

Il programma operativo dovrebbe comprendere una descrizione della situazione iniziale, in particolare per quanto concerne la produzione, la commercializzazione e le attrezzature.

1.

La descrizione dovrebbe illustrare la situazione di partenza in relazione a ciascun obiettivo dei programmi operativi.

2.

La descrizione dovrebbe indicare dei parametri rispetto ai quali poter valutare eventuali progressi nel conseguimento degli obiettivi.

Obiettivi dei programmi operativi

1.

I programmi operativi dovrebbero includere alcuni degli 11 obiettivi comunitari (l'obiettivo ambientale è obbligatorio).

2.

Il programma operativo dovrebbe descrivere gli obiettivi del programma, in considerazione delle prospettive di produzione e commercializzazione.

3.

Lo Stato membro dovrebbe verificare la conformità degli obiettivi al regolamento.

1.

Gli obiettivi dovrebbero essere SMART (specific, measurable, achievable, relevant and timed): specifici affinché non sussistano dubbi riguardo a ciò che l'organizzazione di produttori intende realizzare; misurabili (e definiti nel tempo) cosicché il loro raggiungimento possa essere monitorato; attuabili attraverso l'attuazione delle azioni proposte nei programmi; e pertinenti: coerenti con la situazione dell'organizzazione di produttori e con l'evoluzione del mercato, nonché con gli 11 obiettivi fissati dall'UE.

2.

In particolare, dovrebbero essere definiti target, indicatori od obiettivi quantificati affinché sia possibile monitorare la realizzazione dei programmi e dimostrare agli Stati membri l'impatto atteso dei programmi sui loro obiettivi.

Azioni dei programmi operativi

1.

I programmi operativi dovrebbero includere una descrizione dettagliata delle azioni.

2.

Lo Stato membro dovrebbe verificare la qualità tecnica dei programmi e la fondatezza delle stime.

1.

La descrizione delle azioni dovrebbe essere sufficientemente chiara perché gli Stati membri possano accertarsi che gli obiettivi siano raggiungibili tramite l'esecuzione delle azioni programmate.

Relazioni finali (valutazioni di fine programma da parte dell'organizzazione di produttori)

1.

Le organizzazioni di produttori dovrebbero elaborare relazioni annuali per illustrare l'attuazione dei programmi e includere nelle «relazioni finali» una valutazione della misura in cui gli obiettivi dei programmi sono stati realizzati.

1.

Gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle relazioni finali al momento di approvare nuovi programmi o modifiche, onde evitare l'inclusione di azioni suscettibili di rivelarsi inefficaci (per l'organizzazione interessata e per altre organizzazioni di produttori).

2.

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero avvalersi delle informazioni contenute nelle relazioni finali per monitorare l'efficacia della politica (la misura in cui le organizzazioni di produttori stanno raggiungendo gli obiettivi del programma operativo).

Approvazione dei programmi operativi

1.

In aggiunta alle condizioni sopra esposte, gli Stati membri dovrebbero controllare la coerenza economica dei programmi…

2.

…e l'ammissibilità della spesa proposta.

3.

Gli Stati membri dovrebbero approvare il programma, chiederne la modifica o respingerlo.

4.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che la concessione dell'aiuto avvenga secondo i principi della sana gestione finanziaria: economia, efficienza ed efficacia.

1.

Gli Stati membri dovrebbero approvare azioni per le quali le organizzazioni di produttori abbiano dimostrato in modo soddisfacente che sono suscettibili di compiere progressi significativi riguardo agli obiettivi dei programmi operativi comunitari ad un costo ragionevole.

2.

Le decisioni di approvazione dei programmi operativi dovrebbero essere documentate in modo sufficiente da dimostrarne l'adozione nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria.


RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

SINTESI

I.

Il regime, che fornisce aiuti finanziari ai programmi operativi dei produttori ortofrutticoli che ricorrono alle organizzazioni di produttori per commercializzare i loro prodotti, è stato introdotto nell’intento di aiutare un settore frammentato a migliorare la propria posizione su un mercato dominato da un numero relativamente esiguo di grandi acquirenti.

III.

La Commissione riconosce la fondatezza delle preoccupazioni della Corte. Tuttavia, in oltre il 70 % dei casi esaminati dalla Corte (cfr. paragrafo 54), alcuni progressi verso gli obiettivi indicati risultano chiaramente visibili o deducibili.

Gli elenchi di ammissibilità istituiti dalla Commissione miravano a stabilire (nei limiti del possibile) in modo chiaro cosa può essere finanziato. Spetta alle autorità nazionali far sì che i programmi da loro approvati siano in linea non solo con questi orientamenti, ma anche con gli obiettivi generali emananti dalla normativa. Gli Stati membri stabiliscono autonomamente le disposizioni amministrative di dettaglio, la cui conformità alla normativa è sottoposta al vaglio della Commissione.

IV.

Nel corso delle numerose missioni di liquidazione dei conti e delle verifiche a tavolino, la Commissione ha verificato in particolare che i sistemi di gestione e di controllo adottati dagli Stati membri offrissero sufficienti garanzie che la spesa dichiarata fosse conforme ai requisiti regolamentari. Il che ha condotto, ove necessario, a verificare la conformità delle procedure di approvazione e di controllo dei programmi operativi. Durante il processo di liquidazione dei conti vengono identificate e monitorate le carenze e, qualora necessario, vengono decise rettifiche finanziarie nei confronti dello Stato membro interessato.

In regime di gestione concorrente, gli Stati membri sono responsabili in prima persona della valutazione e del controllo dell’efficacia di qualsiasi intervento. Il funzionamento del regime di aiuti, comprese le questioni relative all’efficacia, è regolare oggetto di dibattito tra la Commissione e gli Stati membri, tanto nell’ambito del comitato di gestione che su base bilaterale.

Il problema dell’efficacia sarà ulteriormente affrontato in sede di valutazione d’impatto e in occasione della prossima valutazione, nell’ambito delle quali si terrà conto delle osservazioni della Corte. Inoltre, nell’ambito della prossima riforma, potrà essere prestata maggior attenzione affinché i requisiti relativi alle relazioni e al controllo a cura degli Stati membri si trasformino in strumenti più efficaci a disposizione degli Stati stessi per valutare i risultati della politica.

V.

La Commissione constata con piacere che dalla valutazione della Corte emerge un’immagine d’insieme positiva dei progressi realizzati dalle organizzazioni di produttori grazie al sostegno comunitario. Essa prende inoltre nota che circa i tre quarti delle azioni poste al vaglio della Corte mostrano dei progressi verso gli obiettivi del programma.

La Commissione ritiene che, anche se un intervento possa non mostrarsi efficace nel conseguire considerevoli progressi verso il raggiungimento di uno degli obiettivi stabiliti dall’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento del Consiglio, gli aiuti vanno considerati efficaci in termini di miglioramento del reddito dei produttori grazie ad una maggiore competitività, il che risulta essere uno degli scopi generali della politica. La Commissione concorda tuttavia che gli aiuti possono essere più efficaci se maggiormente mirati e affronterà il problema nell’ambito della valutazione d’impatto in corso.

VI.

In aggiunta alle fonti di informazione citate dalla Corte, esistono indicatori indiretti (un numero crescente di indicatori geografici e di marchi di qualità relativi ai produttori ortofrutticoli) in grado di misurare l’aumento della qualità, sebbene essi non mostrino nello specifico i progressi compiuti dalle organizzazioni di produttori.

VII.

Per quanto condivida la preoccupazione della Corte circa il raggiungimento dell’obiettivo del 60 %, la Commissione ritiene tuttavia che il quadro risulti più complesso. Lo strumento è stato utilizzato in modi molto diversi nei diversi Stati membri e i risultati non sono uniformemente negativi. Si potrebbero prendere in considerazione dati più incoraggianti; si pensi nello specifico al costituirsi di associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) e all’emergere di grandi organizzazioni di produttori in alcuni Stati membri, dalla riforma della PAC nel 1996 (in particolare in Belgio, Paesi Bassi e Italia), che in alcuni casi sono già in grado di controbilanciare il potere negoziale dei grandi acquirenti.

Alla luce degli obiettivi di una maggiore accessibilità del mercato, implicata dall’agenda di Doha per lo sviluppo, e di una più elevata concentrazione della domanda, l’approccio strategico in esame rimane comunque il migliore strumento per riequilibrare la catena produttore-consumatore. Uno degli scopi della futura riforma è far fronte alle carenze e potenziare gli strumenti a disposizione, in particolare favorendo le concentrazioni tra organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori, la cooperazione tra organizzazioni di produttori e le organizzazioni di produttori a vocazione transnazionale.

VIII.

La Commissione sta effettuando una valutazione d’impatto in vista della preparazione della proposta di riforma dell’OCM da presentare a fine 2006. La Commissione concorda con quanto proposto dalle raccomandazioni della Corte e intende esplorare, nell’ambito della valutazione d’impatto, la possibilità di raggiungere al meglio detti obiettivi.

IX-XI.

La Commissione intende migliorare la propria capacità di raccogliere dati e sviluppare indicatori pertinenti. Al fine di affrontare il problema dell’attendibilità dei dati, la DG Agricoltura e sviluppo rurale varerà nel 2006 un progetto informatico per la creazione di una banca dati propria, che sarà operativa nel 2007.

La portata della valutazione e i relativi quesiti verranno formulati nella fase di preparazione del capitolato d’oneri, in occasione della quale si terrà conto delle osservazioni della Corte.

INTRODUZIONE

1.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, i prodotti ritirati dal mercato possono avere diverse destinazioni: distribuzione gratuita a enti caritativi o a scuole; utilizzi non alimentari; cibo per animali; industrie di trasformazione; nonché (ma non esclusivamente) compostaggio o biodegradazione nel rispetto di rigidi requisiti ambientali.

5.

L’organizzazione comune dei mercati (OCM) è stata riformata da ultimo nel 1996, ovvero prima dell’entrata in vigore del regolamento finanziario del 2002, che ha stabilito requisiti più dettagliati.

Tuttavia, tenuto conto dell’evoluzione del regolamento finanziario, nell’ambito della prossima riforma dell’OCM, prevista per la fine del 2006, gli obiettivi verranno rivisti.

PARTE I: EFFICACIA DEI PROGRAMMI OPERATIVI

20.

La Commissione riconosce di essere responsabile, in ultima analisi, della sana gestione finanziaria del bilancio dell’UE, conformemente all’articolo 274 del trattato CE e all’articolo 179 del trattato Euratom. In tale ambito, rientrano i risultati dell’applicazione delle procedure di liquidazione dei conti e altri meccanismi di rettifiche finanziarie, stabiliti dall’articolo 53, paragrafo 5, del regolamento finanziario. Inoltre, ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune, i direttori degli organismi pagatori sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di affidabilità (DAS), cui fa eco, nell’ambito della gestione concorrente, quella emessa dai direttori generali della Commissione.

21.

In seguito alla fusione del corpo speciale di ispettori con l’équipe responsabile della liquidazione dei conti, il controllo delle procedure degli Stati membri ad opera della Commissione ne ha guadagnato in efficienza. L’équipe preposta alla revisione contabile del settore ortofrutticolo, che comprende il corpo, è stata potenziata nel 2000.

22-23.

Nel corso delle numerose missioni di liquidazione dei conti e delle verifiche a tavolino, la Commissione ha verificato in particolare che i sistemi di gestione e di controllo adottati dagli Stati membri offrissero sufficienti garanzie che la spesa dichiarata fosse conforme ai requisiti regolamentari. Il che ha condotto, ove necessario, a verificare la conformità delle procedure di approvazione e di controllo dei programmi operativi. Durante il processo di liquidazione dei conti vengono identificate e monitorate le carenze e, qualora necessario, vengono decise rettifiche finanziarie nei confronti dello Stato membro interessato.

In regime di gestione concorrente, gli Stati membri devono disporre di adeguati sistemi di controllo: essi sono responsabili in prima persona della valutazione e del controllo dell’efficacia di qualsiasi intervento. Il piano d’azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato [COM(2006) 9] mira a rendere più responsabili gli Stati membri, come richiesto dal Parlamento.

Il funzionamento del regime di aiuti, comprese le questioni relative all’efficacia, è regolare oggetto di dibattito tra la Commissione e gli Stati membri, tanto nell’ambito del comitato di gestione che su base bilaterale.

Il problema dell’efficacia sarà ulteriormente affrontato in sede di valutazione d’impatto e in occasione della prossima valutazione.

Riquadro 9:

la Commissione prende nota che per gli altri obiettivi dichiarati dell’azione, la Corte ha constatato un nesso tra «la riduzione dei costi di produzione» e, indirettamente, «il miglioramento qualitativo dei prodotti», e quindi «l’aumento del valore commerciale dei prodotti».

38-40.

La Commissione riconosce la fondatezza delle preoccupazioni della Corte. Tuttavia, in oltre il 70 % dei casi esaminati dalla Corte (cfr. paragrafo 54), alcuni progressi verso gli obiettivi indicati risultano chiaramente visibili o deducibili.

La decisione di includere nel regolamento della Commissione un elenco di azioni ammissibili (un elenco «positivo»), unitamente ad un elenco di azioni non ammissibili, ha garantito una maggiore certezza giuridica alle amministrazioni degli Stati membri e alle organizzazioni di produttori. Questo approccio non è stato mai inteso come alternativa all’obbligo degli Stati membri di approvare i programmi operativi alla luce della situazione di partenza e degli obiettivi dell’organizzazione di produttori.

41.

Le note interpretative emanate dalla Commissione, in particolare tra il 1997 e il 2000, riguardavano un’ampia gamma di argomenti, ammissibilità compresa, nonché, in buona parte, l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 sul riconoscimento delle organizzazioni di produttori.

43.

La decisione di includere nel regolamento della Commissione un elenco di azioni ammissibili (un elenco «positivo»), unitamente ad un elenco di azioni non ammissibili, ha garantito una maggiore certezza giuridica alle amministrazioni degli Stati membri e alle organizzazioni di produttori. Questo approccio non è stato mai inteso come alternativa all’obbligo degli Stati membri di approvare i programmi operativi alla luce della situazione di partenza e degli obiettivi dell’organizzazione di produttori.

Riquadro 13:

l’acquisto di casse-palette è considerato in genere un investimento sia ai sensi del presente regime che nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale; esso risulterebbe pertanto ammissibile.

44.

Gli elenchi di ammissibilità istituiti dalla Commissione miravano a stabilire (nei limiti del possibile) in modo chiaro cosa può essere finanziato. Spetta alle autorità nazionali far sì che i programmi da loro approvati siano in linea non solo con questi orientamenti, ma anche con gli obiettivi generali emananti dalla normativa. Gli Stati membri stabiliscono autonomamente le disposizioni amministrative di dettaglio, la cui conformità alla normativa è sottoposta al vaglio della Commissione.

Gli elenchi di ammissibilità e il «modello di programmazione» non sono necessariamente confliggenti; entrambi gli elementi coesistono anche nell’ambito di politiche più inquadrate (ad esempio, lo sviluppo rurale).

45.

Per questa misura, i regolamenti prevedono un’estesa gamma di norme.

Il continuo rinvenimento di esempi di spese non ammissibili da parte dei revisori degli Stati membri e della Commissione è a quanto pare inerente a qualsiasi regime di aiuti e non peculiare a quello in esame. La Commissione ha inoltre constatato diversi casi in cui gli Stati membri hanno interpretato la normativa comunitaria in senso decisamente lato.

46.

La percentuale di controlli definita dalla disciplina comunitaria è ragionevole. La Commissione non ritiene che l’esecuzione di più controlli da parte di alcuni Stati membri sia sintomo di incertezza in materia di ammissibilità e dei rischi associati.

47.

In virtù della loro natura, le misure innovative possono sondare i limiti dell’ammissibilità. Tuttavia, la Commissione non è stata informata circa problemi afferenti all’inclusione di questo tipo di misure nei programmi operativi.

48.

Il cofinanziamento da parte dei membri delle organizzazioni di produttori del 50 % dei costi del programma è inteso a controbilanciare il rischio che i beneficiari optino per azioni inefficaci, purché gli obiettivi delle organizzazioni di produttori coincidano con quelli dell’OCM. Inoltre gli Stati membri sono vincolati ad una serie di obblighi precisi, stabiliti al paragrafo 18.

49.

Uno degli scopi generali dell’OCM è sempre stato di migliorare i redditi degli agricoltori, non ricorrendo agli aiuti, bensì tramite il mercato, ovvero attraverso un’accresciuta competitività. In questa prospettiva, appare sensato che le sovvenzioni vengano utilizzate per sostenere i costi delle attività esistenti, anche quando un tale utilizzo non sembri rappresentare un progresso significativo rispetto alla situazione di partenza, alla luce degli 11 obiettivi specifici del regolamento. Tuttavia, a parte poche eccezioni, il sostegno sotto forma di fondi d’esercizio deve essere destinato a migliorie strutturali e non ai costi di esercizio.

L’esempio specifico delle scatole di cartone riciclabile illustra chiaramente l’approccio della Commissione in proposito. Nel 2004, le norme in materia di ammissibilità sono state modificate dalla Commissione, destinando gli aiuti alla gestione ecologica degli imballaggi riciclabili invece che alle sovvenzioni dai costi del confezionamento stesso. L’intento era di porre fine agli abusi riscontrati in alcuni Stati membri e vincolare maggiormente la spesa alle migliorie ambientali. Come menzionato alla nota 13, la Commissione ha apportato una rettifica finanziaria nel 2001.

51-52.

Nell’ambito della prossima riforma, potrà essere prestata maggior attenzione affinché i requisiti relativi alle relazioni e al controllo a cura degli Stati membri si trasformino in strumenti più efficaci a disposizione degli Stati stessi per valutare i risultati della politica.

Il programma di valutazione della Commissione prevede l’impegno ad esaminare diverse misure di mercato relative all’OCM di ortofrutticoli. La valutazione relativa alle organizzazioni di produttori verrà lanciata nel 2007 e la relazione finale è prevista per il 2009.

54.

In altri termini, il 71 % delle azioni selezionate, ovvero quasi i tre quarti, mostra una progressione, in gradi diversi, verso gli obiettivi del programma.

57-58.

La Commissione ritiene che, anche se un intervento possa non mostrarsi efficace nel conseguire considerevoli progressi verso il raggiungimento di uno degli obiettivi emananti dall’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento del Consiglio, gli aiuti vanno considerati efficaci in termini di miglioramento del reddito dei produttori grazie ad una maggiore competitività, il che risulta essere uno degli scopi generali della politica.

Inoltre, gli standard qualitativi del settore sono in rapido cambiamento, e il mantenimento di livelli qualitativi al passo con gli standard (in miglioramento) implica progresso.

61.

La decisione di includere nel regolamento della Commissione un elenco di azioni ammissibili (un elenco «positivo»), unitamente ad un elenco di azioni non ammissibili, ha garantito una maggiore certezza giuridica alle amministrazioni degli Stati membri e alle organizzazioni di produttori. L’esistenza di elenchi di ammissibilità non esonera gli Stati membri dalla responsabilità di garantire che ciò che viene approvato sia al tempo stesso ammissibile ed efficace, né deve essere vista come un tacito consenso da parte della Commissione al cosiddetto «approccio basato sulle sovvenzioni».

62.

Gli elenchi di ammissibilità istituiti dalla Commissione miravano a stabilire (nei limiti del possibile) in modo chiaro cosa può essere finanziato. Spetta alle autorità nazionali far sì che i programmi da loro approvati siano in linea non solo con questi orientamenti, ma anche con gli obiettivi generali emananti dalla normativa. Gli Stati membri stabiliscono autonomamente le disposizioni amministrative di dettaglio, la cui conformità alla normativa è sottoposta al vaglio della Commissione.

Gli elenchi di ammissibilità e il «modello di programmazione» non sono necessariamente confliggenti; entrambi gli elementi coesistono anche nell’ambito di politiche più inquadrate (ad esempio, lo sviluppo rurale).

63.

La Commissione ritiene che, anche se un intervento possa non mostrarsi efficace nel conseguire considerevoli progressi verso il raggiungimento di uno degli obiettivi emananti dall’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento del Consiglio, gli aiuti vanno considerati efficaci in termini di miglioramento del reddito dei produttori grazie ad una maggiore competitività, il che risulta essere uno degli scopi generali della politica.

Nell’ambito della prossima riforma dell’OCM si provvederà a rendere gli aiuti più mirati.

PARTE II: PROGRESSI REALIZZATI DALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

69.

Nell’ambito della prossima riforma, potrà essere prestata maggior attenzione affinché i requisiti relativi alle relazioni e al controllo a cura degli Stati membri si trasformino in strumenti più efficaci a disposizione degli Stati stessi per valutare i risultati della politica.

Il programma di valutazione della Commissione prevede l’impegno ad esaminare diverse misure di mercato relative all’OCM di ortofrutticoli. La valutazione relativa alle organizzazioni di produttori verrà lanciata nel 2007; nel 2008 sarà stabilito un contratto e nel 2009 è prevista una relazione.

71.

La raccolta di dati sui programmi operativi, che rientra nelle attività di controllo dell’attuazione della politica, è improntata ad una logica input-output [importi spesi (input) a fronte di quale tipo di attività (output)]. Nella fase di valutazione, viene prestata maggior attenzione agli obiettivi e agli effetti.

72.

La Commissione concorda con la Corte che la quantità di dati contenuti nelle relazioni degli Stati membri necessiti un sistema informatico di trattamento adeguato; essa prosegue gli sforzi volti a migliorare la gestione e l’affidabilità dei dati. Come prospettiva futura, la DG Agricoltura e sviluppo rurale varerà nel 2006 un progetto informatico per la creazione di una banca dati dettagliata, operativa nel 2007.

74.

Esistono indicatori indiretti (un numero crescente di indicatori geografici e di marchi di qualità relativi ai produttori ortofrutticoli) in grado di misurare l’aumento della qualità, sebbene essi non mostrino nello specifico i progressi compiuti dalle organizzazioni di produttori.

76.

La riduzione dei ritiri (in termini di quantità e di spesa) indica che l’offerta si è adeguata alla domanda. La drastica riduzione dei ritiri è altresì testimoniata dalla bassa percentuale di fondi d’esercizio (solo il 2 %, contro un tetto del 30 %) destinati a tale impiego.

78.

Per quanto condivida le preoccupazioni della Corte, la Commissione ritiene tuttavia che il quadro risulti più complesso. Lo strumento è stato utilizzato in modi molto diversi nei diversi Stati membri e i risultati non sono uniformemente negativi. Si potrebbero prendere in considerazione dati più incoraggianti; si pensi nello specifico al costituirsi di associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) e all’emergere di grandi organizzazioni di produttori in alcuni Stati membri, dalla riforma della PAC nel 1996 (in particolare in Belgio, Paesi Bassi e Italia), che in alcuni casi sono già in grado di controbilanciare il potere negoziale dei grandi acquirenti.

79.

Al fine di affrontare il problema dell’attendibilità dei dati, la DG Agricoltura e sviluppo rurale varerà nel 2006 un progetto informatico per la creazione di una banca dati propria, che sarà operativa nel 2007.

80.

La Commissione è al corrente del problema, che rappresenta una delle principali preoccupazioni nell’ambito della prossima riforma dell’OCM.

81.

Queste problematiche verranno affrontate nell’ambito della prossima valutazione.

82.

La valutazione delle organizzazioni di produttori è prevista dal programma di valutazione della DG Agricoltura e sviluppo rurale per il 2007; il contratto sarà stabilito nel 2008 e la relazione è prevista nel 2009. Le osservazioni della Corte saranno prese in considerazione al momento della definizione della portata e dei quesiti della valutazione.

83.

La Commissione ha paragonato l’evoluzione del valore della produzione immessa sul mercato (VPM) dalle organizzazioni di produttori con quello dei produttori indipendenti. A seconda del ruolo che la prossima riforma riserverà alle organizzazioni di produttori, la Commissione è pronta ad indagare se è possibile ottenere più dirette informazioni sui redditi. Il problema dovrà essere dibattuto con gli Stati membri, chiamati a cooperare.

84-85.

Le eccezioni devono essere giustificate in base a criteri oggettivi, previa consultazione degli Stati membri. I servizi della Commissione sono sistematicamente impegnati in valutazioni ex ante delle richieste di eccezione da parte degli Stati membri.

La Commissione ha chiesto agli Stati membri di tracciare una chiara demarcazione all’interno dei programmi di sviluppo rurale, in virtù della quale le misure sono differenziate in base alla natura e al valore, il che consente di stabilire se si tratta di misure finanziate dal programma di sviluppo rurale o dal programma operativo.

86.

Ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, spetta alla programmazione dello sviluppo rurale provare che una richiesta di eccezione non minacci la coerenza tra il 1o e il 2o pilastro. La coerenza tra l’OCM ortofrutticoli e lo sviluppo rurale rientrerà nella più vasta valutazione d’impatto, attualmente in corso.

CONCLUSIONI

87.

In regime di gestione concorrente, gli Stati membri sono responsabili in prima persona della valutazione e del controllo dell’efficacia di qualsiasi intervento. Il funzionamento del regime di aiuti, comprese le questioni relative all’efficacia, è regolare oggetto di dibattito tra la Commissione e gli Stati membri, nell’ambito del comitato di gestione. Inoltre, questioni che necessitano chiarimenti sono dibattute in riunioni bilaterali tra la Commissione e gli Stati membri.

Nel corso delle numerose missioni di liquidazione dei conti e delle verifiche a tavolino, la Commissione ha verificato in particolare che i sistemi di gestione e di controllo adottati dagli Stati membri offrissero sufficienti garanzie che la spesa dichiarata fosse conforme ai requisiti regolamentari. Il che ha condotto, ove necessario, a verificare la conformità delle procedure di approvazione e di controllo dei programmi operativi. Durante il processo di liquidazione dei conti sono identificate e monitorate le carenze e, qualora necessario, vengono decise rettifiche finanziarie nei confronti dello Stato membro interessato.

88.

La Commissione riconosce la fondatezza delle preoccupazioni della Corte. Tuttavia, in oltre il 70 % dei casi esaminati dalla Corte, alcuni progressi verso gli obiettivi indicati risultano chiaramente visibili o deducibili.

Gli elenchi di ammissibilità istituiti dalla Commissione miravano a stabilire (nei limiti del possibile) in modo chiaro cosa può essere finanziato. Spetta alle autorità nazionali far sì che i programmi da loro approvati siano in linea non solo con questi orientamenti, ma anche con gli obiettivi generali emananti dalla normativa. Gli Stati membri stabiliscono autonomamente le disposizioni amministrative di dettaglio, la cui conformità alla normativa è sottoposta al vaglio della Commissione, la quale definisce una percentuale ragionevole di controllo. Dalle osservazioni formulate dalla Commissione in seguito alle missioni di revisione contabile nel 2005, emergono diversi casi in cui gli Stati membri hanno interpretato la normativa comunitaria decisamente in senso lato.

89.

La Commissione constata con piacere che dalla valutazione della Corte emerge un’immagine d’insieme positiva dei progressi realizzati dalle organizzazioni di produttori grazie al sostegno comunitario.

90.

La Commissione ritiene che, anche se un intervento possa non mostrarsi efficace nel conseguire considerevoli progressi verso il raggiungimento di uno degli obiettivi emananti dall’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento del Consiglio, gli aiuti vanno considerati efficaci in termini di miglioramento del reddito dei produttori grazie ad una maggiore competitività, il che risulta essere uno degli scopi generali della politica. La Commissione concorda tuttavia che gli aiuti possono essere più efficaci se maggiormente mirati e affronterà il problema nell’ambito della valutazione d’impatto in corso.

91.

Per quanto la Commissione riconosca che gli effetti dei programmi operativi non possono essere assunti quale unico fattore che induce i produttori a raggiungere gli obiettivi stabiliti dal regolamento del Consiglio, essi contribuiscono tuttavia ad un approccio più orientato al mercato. Soprattutto di recente, le forze di mercato hanno messo notevolmente sotto pressione i produttori, occasionando crisi maggiori per i prodotti leader del mercato comunitario (pesche, agrumi, uva da tavola, pomodori, pomodori destinati alla trasformazione).

In risposta alle crisi, impegnati a sopravvivere economicamente e soprattutto a ridurre i costi, i produttori potrebbero prestare minor attenzione alla qualità e ignorare le problematiche ambientali. Di fronte ad un tale rischio, i programmi operativi si rivelano quanto mai importanti affinché i produttori non perdano di vista la qualità e le questioni ambientali nell’ambito dei loro interventi.

92.

La Commissione è cosciente delle carenze sottolineate dalla Corte. Tuttavia, alla luce degli obiettivi di una maggiore accessibilità del mercato, implicata dall’agenda di Doha per lo sviluppo, e di una più elevata concentrazione della domanda, l’approccio strategico in esame rimane il migliore strumento per riequilibrare la catena produttore-consumatore. Uno degli scopi della futura riforma è di far fronte alle carenze e di potenziare gli strumenti a disposizione, in particolare favorendo le concentrazioni tra organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori, la cooperazione tra organizzazioni di produttori e le organizzazioni di produttori a vocazione transnazionale.

93.

La Commissione ritiene che i controlli ex ante effettuati dai propri servizi in merito alle richieste di eccezione degli Stati membri ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, siano stati sufficienti ad assicurare la coerenza tra i due strumenti. I motivi della scarsa partecipazione dei produttori al regime verranno valutati nell’ambito di valutazioni future.

RACCOMANDAZIONI

94.

La questione verrà valutata e adeguatamente affrontata nell’ambito della futura revisione dell’OCM (fine 2006), volta a semplificare e rendere più efficace il regime di aiuti nel futuro.

Sulla base degli esiti della valutazione, la Commissione potrebbe promuovere ulteriori iniziative legislative, ove queste siano ritenute utili per il raggiungimento degli obiettivi del regime.

95.

La Commissione sta effettuando una valutazione d’impatto in vista della preparazione della proposta di riforma dell’OCM da presentare a fine 2006. La Commissione concorda con quanto proposto dalle raccomandazioni della Corte e intende esplorare, nell’ambito della valutazione d’impatto, la possibilità di raggiungere al meglio detti obiettivi.

96.

La Commissione intende migliorare la propria capacità di raccogliere dati e sviluppare indicatori pertinenti. Al fine di affrontare il problema dell’attendibilità dei dati, la DG Agricoltura e sviluppo rurale varerà nel 2006 un progetto informatico per la creazione di una banca dati adeguata, che sarà operativa nel 2007.

97.

La portata della valutazione e i relativi quesiti verranno formulati nella fase di preparazione del capitolato d’oneri, in occasione della quale si terrà conto delle osservazioni della Corte.

98.

Nell’ambito della futura proposta di riforma, la Commissione affronterà il problema della mancanza di organizzazione nei principali Stati membri produttori di ortofrutticoli, incoraggiando in modo più efficace la partecipazione alle organizzazioni di produttori.

99-100.

In un settore in cui l’offerta è soggetta ad un crescente potere negoziale da parte della domanda, la concentrazione dell’offerta è e rimane uno strumento valido per equilibrare il mercato. La portata della valutazione e i relativi quesiti verranno formulati nella fase di preparazione del capitolato d’oneri, in occasione della quale si terrà conto delle osservazioni della Corte.