52006DC0618

Libro Verde - Migliorare l’efficienza nell’esecuzione delle decisioni nell’Unione europea: il sequestro conservativo di depositi bancari {SEC(2006) 1341} /* COM/2006/0618 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 24.10.2006

COM(2006) 618 definitivo

LIBRO VERDE

MIGLIORARE L’EFFICIENZA NELL’ESECUZIONE DELLE DECISIONI NELL’UNIONE EUROPEA: IL SEQUESTRO CONSERVATIVO DI DEPOSITI BANCARI

(presentato dalla Commissione){SEC(2006) 1341}

LIBRO VERDE

MIGLIORARE L’EFFICIENZA NELL’ESECUZIONE DELLE DECISIONI NELL’UNIONE EUROPEA: IL SEQUESTRO CONSERVATIVO DI DEPOSITI BANCARI

Scopo del presente Libro verde è lanciare un’ampia consultazione tra le parti interessate su come migliorare l’esecuzione del recupero di crediti pecuniari in Europa. Si descrivono qui i problemi che presenta la situazione attuale e si propone, come possibile soluzione, d’istituire un sistema europeo di sequestro conservativo dei depositi bancari.

La Commissione invita le parti interessate a presentare le loro osservazioni entro il 31 marzo 2007 , inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europeaDirezione generale Giustizia, libertà e sicurezzaUnità C1 – Giustizia civileB - 1049 BruxellesFax: +32-2/299 64 57E-mail: jls-coop-jud-civil@cec.eu.int

Si chiede alle parti interessate d’indicare esplicitamente se non vogliono che le loro osservazioni siano pubblicate sul sito web della Commissione.

Sul tema del presente Libro verde, la Commissione intende organizzare un’audizione pubblica. Saranno invitati a partecipare tutti coloro che avranno inviato osservazioni.

1. INTRODUZIONE

1.1 . Le lacune della situazione attuale

La normativa in materia di esecuzione è stata spesso definita “il tallone d’Achille” dell’area della giustizia civile in Europa. Vi sono vari strumenti comunitari relativi alla competenza giurisdizionale dei tribunali e al procedimento per far riconoscere le decisioni e per dichiararle esecutive e sono previsti dispositivi di cooperazione fra i tribunali nelle procedure civili, ma mancano tuttora proposte legislative riguardanti misure effettive di esecuzione. A tutt’oggi, l’esecuzione di un’ordinanza giudiziaria, dopo che essa è stata dichiarata esecutiva in un altro Stato membro, resta interamente una questione di diritto nazionale.

L’attuale frammentazione delle norme nazionali in materia di esecuzione è un grave ostacolo per il recupero transfrontaliero dei crediti. I creditori che cercano di far eseguire un’ordinanza in un altro Stato membro si trovano di fronte a barriere, costituite dalle formalità procedurali e dalla diversità linguistica, che comportano costi e tempi supplementari nella procedura di esecuzione. In pratica, il creditore che cerca di recuperare un credito pecuniario in Europa normalmente tenterà di riuscirci ottenendo il sequestro conservativo[1] dei depositi bancari del debitore. Procedure di questo tipo sono previste nella maggior parte degli Stati membri e, se efficaci, possono costituire un’arma potente da far valere nei confronti di debitori recalcitranti o fraudolenti.

Tuttavia, mentre i debitori sono oggi in grado di spostare il loro denaro quasi immediatamente, prelevandolo dai conti noti ai loro creditori e depositandolo su altri conti nel medesimo o in un altro Stato membro, i creditori non sono in grado di bloccare questi importi con la medesima rapidità; Gli attuali strumenti comunitari non consentono di ottenere un sequestro conservativo di depositi bancari esecutivo in tutta l’Unione europea. In particolare il regolamento n. 44/2001 (il cosiddetto “Bruxelles I”)[2] non assicura che una misura cautelare quale il sequestro dei depositi bancari ottenuto ex parte sia riconosciuta ed eseguita in un Stato membro diverso da quello in cui è stata adottata[3].

La Commissione ha già rilevato le difficoltà del recupero transfrontaliero di crediti nella comunicazione del 1998 “Verso una maggiore efficienza nell’ottenimento e nell’esecuzione delle decisioni nell’ambito dell’Unione europea”[4], nella quale, in considerazione della diversità degli ordinamenti giuridici degli Stati membri e della complessità della questione, si proponeva di limitare inizialmente i lavori di riflessione al problema dei pignoramenti presso le banche[5]. Due anni dopo, nel Programma sul reciproco riconoscimento si è chiesto alla Commissione di migliorare il processo di sequestro conservativo presso le banche[6]. Nel 2002 la Commissione ha rivolto un invito a presentare offerte per la redazione di uno studio su come rendere più efficace l’esecuzione delle decisioni giudiziarie nell’Unione europea . Nella relazione dello studio si è analizzata la situazione degli allora 15 Stati membri, proponendo vari provvedimenti intesi a migliorare l’esecuzione delle decisioni giudiziarie nell’Unione europea, in particolare l’introduzione di un titolo europeo di sequestro conservativo di depositi bancari, ossia una misura cautelare europea avente il medesimo scopo, e vari provvedimenti volti a rendere più trasparente la situazione patrimoniale dei debitori[7]. Questo secondo problema formerà oggetto di un Libro verde che sarà pubblicato nel 2007.

I problemi inerenti al recupero transfrontaliero dei crediti rischiano di costituire un ostacolo per la libera circolazione degli ordini di pagamento pecuniario all’interno dell’Unione europea e d’impedire l’adeguato funzionamento del mercato interno. I pagamenti tardivi od omessi pongono a repentaglio gli interessi non soltanto delle imprese ma anche dei consumatori. Il divario nel grado di efficienza all’interno dell’Unione europea rischia inoltre di alterare le condizioni di concorrenza tra le imprese operanti in Stati membri nei quali vi è un sistema efficace per far eseguire le ingiunzioni di pagamento pecuniario e le imprese che operano invece in Stati membri nei quali manca un simile sistema. Si deve quindi esaminare l’opportunità di un’azione comunitaria al riguardo.

2. UNA POSSIBILE SOLUZIONE: UN SISTEMA EUROPEO DI SEQUESTRO CONSERVATIVO DI DEPOSITI BANCARI

Una possibile soluzione consisterebbe nell’introdurre un titolo europeo di sequestro conservativo di depositi bancari che consenta a un creditore di acquisire la garanzia sull’importo di denaro che gli è dovuto o del cui pagamento sostiene di aver diritto, impedendo al debitore di prelevare o trasferire gli importi a suo credito su uno o più conti bancari nel territorio dell’Unione europea[8]. Un simile titolo di sequestro conservativo avrebbe unicamente effetto cautelare, ossia bloccherebbe gli importi accreditati su un conto bancario senza comportare il loro trasferimento al creditore. Tale processo di sequestro conservativo sarebbe soggetto a condizioni di autorizzazione che includano un adeguato livello di tutela del debitore. Un titolo di sequestro conservativo emesso in uno Stato membro sarebbe riconosciuto ed esecutivo in tutta l’Unione europea, senza bisogno di una dichiarazione di esecutorietà.

Si potrebbe introdurre un simile sistema elaborando un nuovo procedimento europeo a sé stante, che sarebbe accessibile a supplemento delle misure previste nel diritto nazionale, oppure armonizzando mediante una direttiva le normative nazionali degli Stati membri per il sequestro conservativo di depositi bancari. In questo secondo caso, si dovrebbero prevedere disposizioni supplementari per assicurare il riconoscimento e l’esecuzione in tutta l’Unione europea di un titolo di sequestro conservativo emesso in uno Stato membro.

La decisione se introdurre o no un atto legislativo in questo settore sarà soggetta a una valutazione dell’impatto, nella quale si analizzeranno l’entità dei problemi inerenti al recupero transfrontaliero dei crediti e l’efficacia di possibili alternative alle norme europee. I suggerimenti indicati nel presente Libro verde non pregiudicano l’esito della valutazione dell’impatto.

Domanda n. 1: Lei ritiene che sia necessario uno strumento comunitario per il sequestro conservativo di depositi bancari, come mezzo per migliorare il recupero dei crediti nell’UE? In caso affermativo, mediante tale strumento si dovrebbe introdurre un procedimento europeo a sé stante oppure armonizzare le normative degli Stati membri relative al sequestro conservativo di depositi bancari?

Domanda n. 2: Lei sarebbe d’accordo per limitare lo strumento comunitario ad ingiunzioni cautelari, intese ad impedire il prelievo e il trasferimento dei fondi accreditati su conti bancari?

3. PROCEDIMENTO PER OTTENERE UN TITOLO DI SEQUESTRO CONSERVATIVO

3.1. In quali circostanze un creditore può chiedere un titolo di sequestro conservativo

Ci si chiede in quali fasi, nel corso del procedimento per il recupero di un credito, il creditore abbia la possibilità di chiedere il titolo di sequestro conservativo nell’ambito del sistema europeo. Potenzialmente, sono quattro i momenti nei quali il creditore potrebbe chiedere l’emissione di tale atto cautelare per salvaguardare i propri diritti:

- prima d’intentare l’azione legale relativa al merito della domanda;

- al momento stesso in cui intenta l’azione principale;

- in una fase successiva nel corso del procedimento giudiziario;

- nel periodo tra l’emissione del titolo di sequestro conservativo in uno Stato membro e della dichiarazione di esecutorietà di tale titolo nello Stato membro nel quale il debitore ha il suo conto.

Si ritiene che al creditore si debba concedere la massima flessibilità, consentendogli di chiedere il titolo di sequestro conservativo in ogni fase della procedura. Su tale base, è anche necessario assicurare un’adeguata tutela degli interessi del debitore, in particolare al momento di esaminare una domanda di misure provvisorie presentata prima dell’azione principale. Un titolo di sequestro conservativo nell’ambito del sistema europeo sarebbe compatibile con gli attuali strumenti europei nel settore della giustizia civile e li integrerebbe.

Domanda n. 3: Si può consentire di ottenere il titolo di sequestro conservativo in tutte e quattro le fasi indicate più sopra, al paragrafo 3.1, o soltanto in alcune di esse?

3.2. Condizioni per l’emissione

Il titolo di sequestro conservativo potrebbe essere emesso da un tribunale in procedimento sommario, previa domanda del creditore, presentata mediante un modulo disponibile in tutte le lingue della Comunità. Il creditore dovrebbe anzitutto persuadere il tribunale che la sua domanda contro il debitore è giustificabile nel merito (“ fumus boni iuris” ). Un titolo esecutivo - ordinanza del tribunale o atto autentico - dovrebbe bastare come elemento probatorio della domanda. Il creditore che chiede il titolo di sequestro conservativo prima di ottenere il titolo esecutivo dovrebbe fornire le prove a sostegno della sua domanda.

Inoltre, il creditore dovrebbe dimostrare l’urgenza, per esempio che vi sia il rischio effettivo che l’esecuzione del recupero possa essere impossibile se il titolo non viene accordato (“ periculum in mora” ). Si dovranno esaminare attentamente le differenze esistenti tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri riguardo alla natura esatta di tale condizione, rammentando l’esigenza di stabilire un adeguato equilibrio tra gli interessi rispettivamente dei creditori e dei debitori;

Infine, il tribunale dovrebbe avere la possibilità di chiedere al creditore di costituire una garanzia o cauzione , per tutelare il debitore contro ogni perdita o danno nel caso che il provvedimento sia rifiutato nell’ambito dell’azione principale. Ci si deve chiedere qui se a stabilire l’importo della garanzia debba essere il tribunale oppure il diritto nazionale e se si possa imporre l’obbligo di costituire una garanzia senza armonizzare le responsabilità del creditore in caso di perdite che il debitore subisca in seguito all’impiego abusivo del titolo di sequestro conservativo, nel caso che il creditore non riesca a stabilire il suo diritto al recupero dei crediti.

Domanda n. 4: Quali esigenze si dovrebbero imporre al creditore perché egli possa persuadere il tribunale di avere nei confronti del debitore un diritto sufficiente a giustificare l’emissione di un titolo di sequestro conservativo?

Domanda n. 5 : L’urgenza dovrebbe costituire la condizione per accordare un titolo di sequestro conservativo prima del rilascio di un titolo esecutivo? In caso affermativo, come si dovrebbe definire questa condizione?

Domanda n. 6: Si dovrebbe lasciare a discrezione del tribunale, quando esso concede un titolo di sequestro conservativo, di esigere che il debitore costituisca un deposito cauzionale o presenti una fideiussione bancaria? Come si dovrebbe calcolare l’importo di un simile deposito cauzionale/fideiussione?

3.3. Audizione del debitore

Secondo la prassi attuale di alcuni Stati membri, si potrebbe sostenere che non dovrebbe esservi un’audizione riguardante la domanda né una notificazione al debitore prima dell’esecuzione del sequestro conservativo dei depositi bancari, in quanto ciò sarebbe controproducente ai fini d’impedire il prelievo dei fondi a potenziale danno del creditore e per salvaguardare “l’effetto sorpresa” del provvedimento. In questo caso, il debitore riceverebbe contemporaneamente la notificazione del sequestro conservativo e della sua esecuzione e gli sarebbe data la possibilità di opporsi all’esecuzione.

Domanda n. 7: Si dovrebbe procedere all’audizione del debitore o inviargli la notificazione prima di disporre il sequestro conservativo dei suoi depositi bancari?

3.4. Informazioni necessarie riguardanti il conto bancario

Ci si chiede quali e quante informazioni sul conto o conti bancari del debitore dovrebbe fornire il creditore quando vuole ottenere un titolo di sequestro conservativo. È ovvio che il creditore dovrà indicare con esattezza nome e cognome del debitore, ma è più difficile determinare quanti altri elementi relativi al conto siano necessari. Particolarmente controversa è la questione se il creditore debba indicare il numero esatto del conto o conti. Poiché in alcuni Stati membri il sequestro conservativo dei depositi bancari è concesso senza che sia fornita questa informazione e che reperirla costituirebbe spesso un ostacolo insormontabile per il creditore, si può sostenere che il numero esatto del conto o conti non sia un’esigenza indispensabile. Tuttavia, le informazioni che il creditore fornisce devono essere abbastanza particolareggiate da consentire alla banca d’identificare il suo cliente e di ridurre al minimo il verificarsi di sequestri non dovuti, causati da errori d’identificazione. Si dovrebbe esaminare se, oltre all’identità esatta del debitore, sia sufficiente chiedere le indicazioni relative all’agenzia bancaria presso la quale si trova(no) il(i) conto(-i).

Domanda n. 8 : Quali sono le informazioni minime relative al conto o conti bancari necessarie per l’emissione di un titolo di sequestro conservativo?

3.5. Questioni di giurisdizione

Poiché nella maggior parte degli Stati membri i tribunali che statuiscono sull’azione principale sono competenti per disporre misure cautelari, si potrebbe sostenere che il tribunale avente la competenza giurisdizionale sul merito secondo le pertinenti norme del diritto comunitario debba avere anche la competenza per emettere un’ordinanza cautelare nell’ambito del sistema europeo.

Oltre che il tribunale avente la competenza giurisdizionale per l’azione principale, potrebbero emettere il titolo di sequestro conservativo i tribunali dello Stato membro in cui risiede il debitore, se si tratta di un altro Stato membro, e/o i tribunali di ogni Stato membro nel quale il debitore è titolare del conto bancario nei confronti del quale s’intende effettuare il sequestro conservativo.

Dato che lo strumento europeo avrebbe lo scopo di porre rimedio alla situazione attuale, nella quale il creditore deve rivolgersi allo Stato membro nel quale si trova il conto del debitore, potrebbe essere opportuno consentire al creditore di scegliere tra i vari tribunali suddetti.

Domanda n. 9: Lei sarebbe d’accordo se i tribunali aventi la competenza giurisdizionale per il merito della causa a norma del diritto comunitario e/o i tribunali dello Stato membro nel quale si trova il conto del debitore fossero competenti per concedere il titolo di sequestro conservativo? Dovrebbe esser sempre il tribunale dello Stato membro in cui risiede il convenuto ad avere la competenza per emettere tale titolo anche se non ha la competenza giurisdizionale ai sensi del regolamento n. 44/2001?

4. IMPORTO E LIMITAZIONI DEL TITOLO DI SEQUESTRO CONSERVATIVO NEL SISTEMA EUROPEO

4.1. Importo da garantire

Limitare il sequestro conservativo a un importo specifico, piuttosto che permettere di bloccare l’intero saldo attivo del debitore sul o sui conti formanti oggetto del sequestro, scoraggerebbe gli abusi e costituirebbe un provvedimento proporzionato. L’importo sarebbe basato sull’ammontare rivendicato dal creditore (compresi gli interessi e le spese processuali a lui dovuti). Si dovrebbe esaminare in quale misura si debbano garantire mediante il sequestro conservativo gli importi supplementari, in particolare i futuri interessi e spese che il creditore dovrà sostenere per chiedere e far eseguire il sequestro conservativo (onorari degli avvocati e degli ufficiali giudiziari e spese della o delle banche).

Domanda n. 10: Lei è d’accordo che il sequestro conservativo debba esser limitato a un importo specifico? In caso affermativo, come si dovrebbe stabilire tale importo?

4.2. Le spese bancarie

Si può sostenere che l’esecuzione di un sequestro conservativo di depositi bancari e il controllo degli importi accreditati sul conto di un debitore comportino certe spese per le banche, ma si può anche sostenere che le banche dovrebbero eseguire i sequestri conservativi a titolo di funzione pubblica e considerare le eventuali spese come parte delle spese di esercizio. Qualche volta le banche stesse sono creditrici oppure i creditori sono loro clienti, cosicché esse hanno interesse ad assicurare il recupero dei crediti. Ci si chiede quindi se si debbano pagare le banche perché svolgano le loro funzioni in relazione a sequestri conservativi e, in caso affermativo, se l’importo al quale esse hanno diritto debba essere soggetto a un massimale a livello nazionale o europeo. Si dovrà anche considerare se si debba imporre al creditore di pagare la banca prima dell’esecuzione del sequestro conservativo o se la banca possa detrarre l’importo dovutole dal conto posto sotto sequestro.

Domanda n. 11: Lei ritiene che le banche debbano essere pagate per l’esecuzione di un titolo di sequestro conservativo? In caso affermativo, l’importo al quale le banche avrebbero diritto dovrebbe essere soggetto a un massimale? Il creditore dovrebbe pagare la banca in anticipo oppure l’importo dovuto potrebbe essere detratto dal saldo attivo del conto posto sotto sequestro?

4.3. Sequestro conservativo di più conti, di conti congiunti e di conti di intestatari

Se il creditore vuole bloccare contemporaneamente più conti presso uno o più Stati membri poiché il saldo attivo di un unico conto potrebbe non bastare per il recupero del credito, ci si chiede se e come si possano limitare gli importi da sequestrare in ciascuno di tali conti, per impedire il sequestro conservativo di un ammontare doppio o triplo di quello dovuto. Questo problema è analogo alla situazione che si riscontra in alcune giurisdizioni, dove un titolo di sequestro conservativo notificato alla sede centrale di una banca comporta il sequestro conservativo di tutti i conti di cui è titolare il debitore nelle agenzie locali di tale banca. Una possibilità per affrontare il problema potrebbe consistere nel disporre il trasferimento dell’ammontare dovuto su un conto separato e di sbloccare i conti sequestrati. Si deve esaminare il problema di come un simile sistema possa operare nel caso di banche diverse e tra Stati membri diversi.

Vi sono anche interrogativi riguardo al sequestro conservativo di conti congiunti, per esempio i conti di cui sono titolari entrambi i coniugi, e di conti di intestatari, ossia quelli sui quali il titolare tiene depositi per conto del debitore.

Domanda n. 12: Se un titolo di sequestro conservativo va esteso a più conti, come si dovrebbe ripartire tra ciascuno di tali conti l’importo da sequestrare?

Domanda n. 13 : Come ci si dovrebbe comportare per il sequestro conservativo di conti congiunti e di conti di intestatari?

4.4. Importi esenti dall’esecuzione

Per salvaguardare la dignità e la vita familiare del debitore, determinati importi devono essere esenti dall’esecuzione, in particolare l’importo che si deve consentire al debitore di trattenere per provvedere al sostentamento suo e della sua famiglia. Si deve quindi considerare in quale momento e come stabilire un tale importo, se ciò spetti al giudice che emette il titolo di sequestro conservativo o all’ufficiale giudiziario che lo esegue oppure alla banca presso la quale si trova il conto; Tale questione dovrebbe esser trattata d’ufficio oppure soltanto a richiesta del debitore? Infine, come si deve definire e calcolare tale importo: a norma della legge dello Stato membro nel quale è stato emesso il titolo di sequestro conservativo oppure dello Stato membro dove si trova il conto oppure in base a un regime europeo armonizzato, che dovrebbe precisare gli importi in modo adeguato, per esempio mediante una regola generale o correlata all’indice?

Domanda n. 14: La questione dell’eventuale esenzione di certi importi dall’esecuzione del sequestro conservativo va trattata d’ufficio nel momento in cui viene emesso il titolo ad esso relativo o al momento della sua esecuzione oppure dovrebbe essere compito del debitore di presentare le sue obiezioni? Come, da chi e su quale base dovrebbe esser calcolato l’importo esente dall’esecuzione?

5. GLI EFFETTI DI UN TITOLO DI SEQUESTRO CONSERVATIVO

5.1 . L’attuazione del sequestro conservativo

Subito dopo che il tribunale di uno Stato membro ha emesso un titolo di sequestro conservativo, sorge l’interrogativo di come dargli attuazione. Poiché è necessario agire in tempi brevi e data la natura puramente cautelare di tale strumento, si suggerisce che il sequestro conservativo abbia effetto direttamente in tutta l’Unione europea senza dover espletare una procedura intermedia (come per esempio una dichiarazione di esecutorietà) nello Stato membro interessato.

È necessario considerare le modalità per trasmettere il titolo di sequestro conservativo dal tribunale che l’ha emesso alla banca nella quale si trova il conto da sequestrare. In tale procedura si deve stabilire un equilibrio tra l’interesse del creditore a una trasmissione sollecita e gli interessi del debitore e della banca di ridurre al minimo i sequestri ingiustificati. La trasmissione transfrontaliera di documenti è disciplinata dal regolamento n. 1348/2000[9], che prevede la trasmissione diretta di un titolo di sequestro conservativo dal tribunale alla banca mediante i servizi postali. Anche se questo metodo già consente di notificare in tempi relativamente brevi le decisioni giudiziarie, si deve considerare più a fondo se ricorrere alla comunicazione elettronica per accelerare ancor più la trasmissione. Per conseguire l’obiettivo politico di rendere più efficace il vincolo dei conti, si suggerisce che il processo di sequestro conservativo presso le banche si effettui per via elettronica in tutte o quasi le fasi procedurali, ossia dal tribunale che emette il titolo sino alla banca in cui si trova il conto. Sarebbe necessario esaminare quali dispositivi prevedere per conferire al processo di trasmissione un grado adeguato di sicurezza e se servirsi della firma elettronica sia sufficiente per certificare l’identità e la competenza dell’autorità che ha emesso il titolo e per garantire l’esattezza dei dati trasmessi.

Si dovrebbe anche considerare quale scadenza la banca dovrà rispettare per procedere al sequestro conservativo, ossia se essa debba bloccare immediatamente il conto appena riceve il titolo oppure entro uno specifico lasso di tempo dopo averlo ricevuto e come la banca debba comportarsi nel caso di operazioni già iniziate prima che le si trasmettesse il titolo di sequestro conservativo.

Si dovrebbe chiedere alle banche d’informare l’autorità competente per l’esecuzione se il sequestro conservativo abbia “catturato” fondi accreditati al debitore sul o sui conti sequestrati. L’ideale sarebbe che anche quest’informazione fosse trasmessa per via elettronica. In tale contesto, si dovrà considerare come garantire in tale processo un adeguato livello di protezione dei dati e del segreto bancario.

Domanda n. 15: Lei è d’accordo che il processo di esecuzione possa essere soppresso per i titoli di sequestro conservativo?

Domanda n. 16 : Come si dovrebbe trasmettere un titolo di sequestro conservativo dal tribunale che l’ha emesso alla banca nella quale si trova il conto? Quale scadenza dovrebbe rispettare la banca per procedere al sequestro conservativo? Quale effetto dovrebbe avere il sequestro conservativo sulle operazioni in corso?

Domanda n. 17: Lei è d’accordo che, appena ricevuto il titolo di sequestro conservativo, la banca abbia il dovere d’informare l’autorità competente per l’esecuzione se e in quale misura il sequestro conservativo ha effettivamente garantito gli importi che il debitore dovrebbe pagare al creditore?

5.2. Tutela del debitore

Non appena ha preso effetto un titolo di sequestro conservativo, si dovrà informare il debitore che il suo conto è stato bloccato e gli si dovrà conferire il diritto di opporsi al sequestro conservativo o di farne ridurre l’importo. Si dovrà considerare chi debba comunicare al debitore tale informazione. Si suggerisce che il debitore debba ricevere notificazione ufficiale dal tribunale o dall’autorità competente per l’esecuzione. Inoltre, ci si aspetta che, nell’ambito delle relazioni professionali tra le banche ed i loro clienti, le banche informino il debitore non appena viene effettuato il sequestro conservativo.

È chiaro che il debitore deve avere il diritto di contestare il sequestro conservativo, ma si dovrà considerare quale sia l’autorità competente per conoscere le sua opposizione: il tribunale che ha emesso il titolo di sequestro conservativo oppure il tribunale avente la competenza giurisdizionale nella località dove si trova il conto. Si dovrà inoltre considerare se i motivi alla base dell’opposizione (per esempio, pagamento del debito, prescrizione del credito) debbano essere armonizzati a livello europeo allo scopo di assicurare l’efficacia dello strumento previsto. Si suggerisce che i motivi ammissibili per l’opposizione possano essere diversi a seconda che il sequestro conservativo sia concesso in base a un diritto esecutivo già esistente oppure indipendentemente da questo. Si suggerisce inoltre che, se il sequestro conservativo viene concesso prima dell’inizio del procedimento giudiziario riguardante l’azione principale, esso sia revocato se il creditore non intenta l’azione principale entro un determinato lasso di tempo (per esempio, un mese).

Infine, ci si chiede in quale misura si debba attribuire al creditore la responsabilità nel caso che il sequestro conservativo si riveli infondato e se tale responsabilità debba essere armonizzata a livello europeo o restare nell’ambito del diritto nazionale.

Domanda n. 18: Quando e da chi il debitore dovrebbe ricevere la notificazione formale che un sequestro conservativo nei suoi confronti è stato concesso ed ha preso effetto?

Domanda n. 19: Un sequestro conservativo dovrebbe essere revocabile o decadere automaticamente se il creditore non intenta l’azione principale entro un determinato termine?

Domanda n. 20: Per quali motivi e in quale misura si dovrebbe riconoscere al debitore il diritto di opporsi a un titolo di sequestro conservativo? Quale tribunale dovrebbe essere competente per procedere all’audizione del debitore?

Domanda n. 21: Se il sequestro conservativo si rivela infondato, si dovrebbe armonizzare a livello europeo la responsabilità del creditore? In caso affermativo, come?

5.3. Ordine di successione di creditori concorrenti

Se più creditori concorrono per ottenere gli importi accreditati sul conto bancario di un debitore, sorge l’interrogativo di come stabilire l’ordine di successione tra i vari creditori al di fuori di una procedura fallimentare. In alcuni Stati membri si dà la precedenza al primo creditore che ha notificato alla banca la misura cautelare, mentre in altri si applica il principio della massa, analogamente alla ripartizione dei fondi nella procedura fallimentare. Si dovrà quindi considerare se tale questione vada armonizzata a livello europeo o debba restare disciplinata dal diritto dello Stato membro nel quale si procede all’esecuzione. Un analogo interrogativo sorge riguardo all’ordinanza di vincolo in caso di procedimenti penali o amministrativi.

Domanda n. 22: Si dovrebbero prevedere norme europee che determinino l’ordine di successione dei creditori concorrenti? In caso affermativo, quale principio si dovrebbe applicare?

5.4. “Trasformazione” in provvedimento esecutivo

Il creditore che ha bloccato il conto del suo debitore mediante un titolo di sequestro conservativo potrebbe infine ottenere, nell’ambito dell’azione principale, un titolo che è esecutivo nello Stato membro nel quale si trova il conto, in forma di dichiarazione di esecutorietà a norma del regolamento n. 44/2001 oppure presentando un certificato emesso secondo le norme delle nuove procedure europee relative ai crediti di modesta entità o incontestati. Il creditore in questione vorrà far trasferire i fondi sequestrati sul suo conto oppure ricevere il denaro secondo altre modalità. Sarà necessario considerare come in questo caso un sequestro conservativo possa essere trasformato in provvedimento esecutivo, per trasferire al creditore l’importo sequestrato.

Domanda n. 23: Come si dovrebbe trasformare un sequestro conservativo in provvedimento esecutivo quando il creditore ha ottenuto un titolo che è esecutivo nello Stato membro in cui si trova il conto?

[1] Nota terminologica: nel presente Libro verde, per “sequestro conservativo” s’intende un provvedimento comportante il sequestro o vincolo dei beni mobili di un debitore detenuti da terzi, che impedisce ai terzi di rinunciare al possesso di tali beni.

[2] Regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

[3] Sentenza della Corte di giustizia del 21.5.1980 nella causa C-125/79 ( Denilauer ).

[4] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo (GU C 33 del 31.1.1998, pag. 3).

[5] Cfr. la comunicazione di cui nella nota precedente, pag. 14 e seguenti.

[6] Programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1, 5.

[7] Studio n. JAI/A3/2002/02. La relazione finale, in lingua inglese, è pubblicato sul sito:

http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm.

[8] Si potrebbe far uso di un titolo europeo anche per ricorsi in sede civile derivanti da attività fraudolente o criminali.

[9] Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.