52006DC0430

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’attuazione del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio - Produzione, trattamento e spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti negli Stati membri dell’Unione europea, 1997-2000 {SEC(2006) 1053} /* COM/2006/0430 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 1.8.2006

COM(2006) 430 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

sull’attuazione del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorioProduzione, trattamento e spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti negli Stati membri dell’Unione europea, 1997-2000 {SEC(2006) 1053}

INDICE

1. Introduzione 4

2. Produzione di rifiuti pericolosi 6

3. Spedizioni di rifiuti pericolosi al di fuori del territorio degli Stati membri 7

4. Rifiuti pericolosi spediti verso gli Stati membri 9

5. Sintesi 11

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

sull’attuazione del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio Produzione, trattamento e spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti negli Stati membri dell’Unione europea, 1997-2000

RELAZIONE DI SINTESI: ANDAMENTO DELLA SITUAZIONE RELATIVA ALLA PRODUZIONE, AL TRATTAMENTO E ALLE SPEDIZIONI DI RIFIUTI PERICOLOSI E DI ALTRI RIFIUTI NEGLI STATI MEMBRI DELL’UE

1. INTRODUZIONE

Le esportazioni e le importazioni di rifiuti sono disciplinate, a livello internazionale, dalla convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento. La Comunità europea è parte di questa convenzione ed ha provveduto al suo recepimento con il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio[1], il cosiddetto regolamento sulle spedizioni di rifiuti. In vigore dal maggio 1994, tale regolamento è finalizzato a organizzare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti in modo da tener conto della necessità di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente.

Fondato sui principi guida della strategia comunitaria in materia di gestione dei rifiuti, in particolare la prevenzione, il recupero e lo smaltimento finale, il regolamento fissa una serie di disposizioni che dovrebbero consentire alla Comunità nel suo insieme di provvedere autonomamente allo smaltimento dei propri rifiuti e agli Stati membri di tendere, individualmente, a tale obiettivo, tenendo conto delle condizioni geografiche e della necessità di impianti specifici per il trattamento di alcuni tipi di rifiuti.

Il regolamento contiene una serie di misure intese a consentire il controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, e in particolare:

- le definizioni e la terminologia comuni in materia di spedizioni di rifiuti;

- le disposizioni in materia di esportazione, importazione e transito di rifiuti destinati allo smaltimento o al recupero;

- l’obbligo di informazione, tanto per gli Stati membri che per la Commissione.

L’articolo 41 del regolamento stabilisce che:

1. “Anteriormente alla fine di ogni anno civile gli Stati membri compilano una relazione in conformità dell’articolo 13, paragrafo 3, della convenzione di Basilea e la trasmettono al segretariato di detta convenzione, con copia alla Commissione.

2. Ogni tre anni la Commissione, basandosi su tali relazioni, stila a sua volta una relazione sull’attuazione del presente regolamento da parte della Comunità e degli Stati membri. A tal fine può richiedere ulteriori informazioni, conformemente all’articolo 6 della direttiva 91/692/CEE.”

In virtù di tale obbligo, la maggior parte degli Stati membri ha trasmesso alla Commissione relazioni annuali sulla sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti. La tabella 1 in allegato presenta l’elenco degli Stati membri che hanno trasmesso tale relazione senza tuttavia indicare il grado di completezza delle risposte al questionario; alcuni Stati non hanno fornito tutte le informazioni richieste.

Il questionario elaborato dal segretariato della convenzione di Basilea contiene quesiti relativi alle disposizioni legislative, all’attuazione e alle misure di protezione dell’ambiente. Ogni tre anni la Commissione deve redigere una relazione contenente tutte le informazioni fornite dagli Stati membri che dovrebbe permettere di valutare il livello del controllo sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti in tutto il territorio della Comunità. In tale relazione sono stati presi inoltre in considerazione, quando disponibili, i dati relativi all’anno 2000. Il ritardo nella presentazione della presente relazione è dovuto alla ricezione tardiva delle informazioni provenienti da alcuni Stati membri e dal fatto che, tra il 2002 e il 2004, molte risorse umane della Commissione sono state impegnate nella revisione legislativa del regolamento sulle spedizioni di rifiuti.

Sulla base dell’articolo 41, paragrafo 2, la Commissione ha adottato, nel 1999, una decisione[2] che prevede l’obbligo, per gli Stati membri, di fornire ulteriori informazioni tramite la compilazione di un questionario. Le prime relazioni di questo tipo avrebbero dovuto riguardare i dati relativi all’anno 2000. Le informazioni derivanti da questa fonte saranno contenute nella prossima relazione della Commissione e non figurano dunque nella presente relazione.

È opportuno notare che nella convenzione di Basilea i termini “importazione” ed “esportazione” si riferiscono a qualsiasi spedizione di rifiuti in entrata o in uscita da ogni singolo paese che sia parte della convenzione mentre, secondo la normativa UE, tali termini si applicano solamente alle spedizioni in entrata e in uscita dal territorio dell’Unione europea considerato nel suo insieme. Nella parte principale di questa relazione, quindi, i termini “importazione” ed “esportazione” non saranno usati per riferirsi alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri. Negli allegati alla presente relazione, tuttavia, tali termini saranno utilizzati nel senso previsto dalla convenzione di Basilea quando si riferiscono alle sezioni del questionario da questa elaborato.

Si deve tener presente inoltre che i sistemi di classificazione dei rifiuti utilizzati dal regolamento sulle spedizioni di rifiuti sono diversi rispetto a quelli previsti dalla convenzione di Basilea e, di conseguenza, le definizioni di rifiuti pericolosi e i tipi di rifiuti soggetti a procedure di notifica differiscono in parte. I dati trasmessi dagli Stati membri in conformità con la convenzione di Basilea non dovrebbero quindi essere considerati come informazioni orientate ai fini del regolamento sulle spedizioni di rifiuti. Tali dati permetteranno di riassumere, nella presente relazione e per il periodo considerato, le principali tendenze relative alla produzione, al trattamento e alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti negli Stati membri dell’UE.

Si è tenuto conto, in alcuni casi, delle correzioni apportate nelle relazioni successive ai dati forniti dagli Stati membri. Le lacune derivanti dalla mancata trasmissione alla Commissione, da parte di uno Stato membro, delle informazioni richieste, sono state colmate, quando possibile e se opportuno, utilizzando i dati dello studio sulle “tendenze globali” pubblicato dal segretariato della convenzione di Basilea nel 2002[3], o delle statistiche elaborate da Eurostat[4]. Si tratta tuttavia di un’eccezione in quanto la base dati di Eurostat è altrettanto incompleta e si concentra su aspetti diversi, in particolare il valore aggiunto dei rifiuti sotto il profilo economico. La presente relazione di sintesi espone i principali risultati ricavati dai dati quantitativi comunicati dagli Stati membri dell’UE sulle spedizioni di rifiuti da e verso questi ultimi. Tali dati riguardano la produzione, l’importazione, l’esportazione e il trattamento dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti. Al fine di mantenere la relazione concisa e di facilitarne la distribuzione, tutte le tabelle e le cifre sono raggruppate nell’allegato A.

L’allegato B contiene le informazioni relative all’attuazione e al rispetto della convenzione di Basilea e del regolamento sulle spedizioni dei rifiuti. In tale parte non sono presentate tutte le risposte inviate dagli Stati membri al segretariato della convenzione di Basilea poiché queste descrivono spesso la medesima situazione giuridica o di fatto. Ciò riguarda, in particolare, gli aspetti disciplinati dalla normativa comunitaria per i quali gli Stati membri prevedono disposizioni più o meno uguali. In tali casi si fa riferimento in modo generale al regolamento comunitario.

2. PRODUZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI

Nei questionari della convenzione di Basilea relativi al periodo 1997-2000, tutti i paesi dovevano indicare la quantità totale di rifiuti pericolosi e di “altri rifiuti” prodotti nei vari anni. In tale contesto, la definizione di “altri rifiuti” comprende i rifiuti domestici e i residui derivanti dall’incenerimento dei rifiuti domestici, due categorie di rifiuti che richiedono un’attenzione particolare e che sono soggetti a controlli simili a quelli previsti dalla convenzione di Basilea per i rifiuti pericolosi (dove compaiono rispettivamente sotto le voci Y46 e Y47). I rifiuti pericolosi sono determinati facendo riferimento ad una lista relativa ai flussi e/o ai costituenti di rifiuti (Allegato I della convenzione, rispettivamente sotto le voci Y1-18 e Y19-45)[5] e ad alcune caratteristiche di pericolo (Allegato III). Tuttavia, se un rifiuto è considerato pericoloso dalla legislazione nazionale di uno stato di esportazione, di importazione o di transito, esso sarà considerato tale anche ai fini della convenzione.

Quattordici Stati membri hanno fornito, nelle loro relazioni alla Commissione, informazioni sulla produzione totale di rifiuti pericolosi relativa a uno o più anni; i dati relativi al Lussemburgo si sono dovuti invece completare con le statistiche prodotte dal segretariato della convenzione di Basilea. Tuttavia i dati sulla produzione di rifiuti forniti dagli Stati membri nelle loro relazioni si sono rivelati, nella maggior parte dei casi, frammentari e solo pochi paesi sono riusciti a fornire dati completi per l’intero periodo di riferimento (vedi allegato A, figure 1 e 2).

Secondo queste relazioni, le più grandi quantità di rifiuti pericolosi sono state prodotte dalla Germania (tra 13 e 15 milioni di tonnellate all’anno) seguita dal Regno Unito, dalla Spagna e dalla Francia (con una produzione compresa tra 2,6 e 6,3 milioni di tonnellate). Per quanto riguarda la produzione di rifiuti pro capite, i principali produttori sono la Germania, i Paesi Bassi e il Belgio mentre la Grecia, il Portogallo e la Francia sono i paesi in cui la produzione si situa ai livelli più bassi (vedi allegato A, figura 2).

I dati disponibili per gli anni considerati indicano che la quantità di rifiuti pericolosi prodotti all’interno della Comunità nel suo insieme è passata da circa 36 milioni di tonnellate nel 1997 a poco più di 40 milioni di tonnellate nel 2000, registrando una crescita pari a circa il 10%. Alcuni Stati membri come la Germania, la Francia, l’Italia e la Spagna riflettono bene tale evoluzione mentre nel Regno Unito, in Finlandia e in Austria si sono registrati tassi di crescita più elevati. Tuttavia, tale situazione non riflette necessariamente una crescita reale della produzione di rifiuti poiché è legata anche alle modifiche apportate alle definizioni nazionali e agli elenchi di rifiuti pericolosi (come è avvenuto, ad esempio, in Austria nel 1998). Nei Paesi Bassi la produzione di rifiuti pericolosi è aumentata in modo sensibile tra il 1994 e il 1997 per poi subire un certo calo negli anni successivi.

Solo nove Stati membri hanno fornito informazioni relative alle categorie di rifiuti pericolosi identificati, nella convenzione di Basilea, con i codici Y. La maggior parte di tali informazioni riguardava i rifiuti domestici (Y46) e i residui derivanti dall’incenerimento dei rifiuti domestici (Y47) che erano, al contempo, gli unici tipi di rifiuti non pericolosi segnalati alla Commissione in conformità con il regolamento sulle spedizioni di rifiuti. I Paesi Bassi hanno indicato che circa il 20% dei quantitativi totali di rifiuti da essi riportati era rappresentato dal suolo contaminato e che un altro 15-20% era da imputare ai rifiuti derivanti dalla pulizia delle navi.

3. SPEDIZIONI DI RIFIUTI PERICOLOSI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI

Non tutti gli Stati membri dell’Unione europea dispongono, nel loro territorio, di impianti aventi capacità sufficienti per il trattamento delle diverse categorie di rifiuti prodotti. Alcuni flussi specifici di rifiuti, ad esempio i rifiuti pericolosi, devono essere trattati in appositi impianti perché le operazioni di recupero o smaltimento avvengano senza recare danno all’ambiente. Le spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi tra gli Stati membri dell’UE non rappresentano perciò solo una problematica ambientale ma riflettono anche il fatto che i sistemi di gestione dei rifiuti europei hanno raggiunto un livello avanzato, che prevede, tra l’altro, la cooperazione tra Stati membri per il trattamento di flussi di rifiuti specifici. Tutti gli Stati membri hanno fornito informazioni sulle spedizioni in uscita (“esportazioni” nel senso della convenzione di Basilea) di rifiuti pericolosi per almeno due anni tra il 1997 e il 2000 (vedi allegato A, tabella 5). Sommando le cifre ed estrapolando alcuni dati, è stato possibile stimare l’andamento delle spedizioni di rifiuti pericolosi provenienti dagli Stati membri nel periodo compreso tra il 1997 e il 2000. La quantità di rifiuti spediti è più che raddoppiata, passando da 2,6 milioni di tonnellate nel 1997 a 5,4 milioni di tonnellate nel 2000, con un aumento particolarmente considerevole tra il 1999 e il 2000.

I principali “esportatori” di tali rifiuti sono stati la Germania, il Belgio e i Paesi Bassi; nel 1999, circa i ¾ dei rifiuti spediti al di fuori degli Stati membri proveniva da uno di questi tre paesi. Le cifre indicano invece che le spedizioni provenienti dal Regno Unito, dalla Spagna e dalla Francia sono state tra le meno importanti dell’UE.

La medesima considerazione vale anche per le spedizioni di rifiuti in uscita espresse in kg pro capite: tra i sei paesi i cui volumi di “esportazioni” su base pro capite sono risultati più bassi si annoverano il Regno Unito, la Spagna, l’Italia e la Francia (vedi allegato A, tabella 6). Al contrario, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Belgio sono stati i responsabili dei più grandi movimenti transfrontalieri di rifiuti pro capite. Ciò indica che i paesi più piccoli tendono a spedire all’estero quantità più importanti di rifiuti pericolosi da essi prodotti poiché, a differenza dei paesi più grandi, sul loro territorio non è presente un numero sufficiente di impianti di trattamento.

Le quote percentuali di rifiuti pericolosi spedite verso altri paesi, principalmente Stati membri vicini, per essere trattati variano tra lo 0 e il 25% (allegato A, figura 6). Le percentuali più elevate sono state registrate in Danimarca, nei Paesi Bassi e in Portogallo e ciò è comprensibile in quanto, essendo paesi piccoli, non hanno la possibilità di realizzare, sul loro territorio, impianti di trattamento per tutti i tipi di rifiuti pericolosi. Nel Regno Unito, in Grecia e in Spagna la percentuale di rifiuti spediti all’estero è stata invece contenuta. In tale contesto, va sottolineato che permangono delle incertezze non trascurabili sui dati in quanto questi sono stati calcolati combinando le cifre fornite dagli Stati membri relative, rispettivamente, alla produzione e all’esportazione, le quali non sono necessariamente compatibili.

Le informazioni relative alle spedizioni soggette a notifica di “altri rifiuti”, nel senso della convenzione di Basilea, indicano che, nel periodo considerato, le quantità di tali rifiuti - rifiuti domestici indifferenziati e residui di incenerimento – trasferite dagli Stati membri verso altri paesi non sono risultate particolarmente importanti. Solo nei Paesi Bassi, in Danimarca e in Portogallo le spedizioni di rifiuti appartenenti a tale categoria hanno rappresentato più del 10% della quantità di rifiuti pericolosi riportata per ogni anno (allegato A, tabella 8).

Per quanto riguarda le categorie di rifiuti pericolosi identificate, nella convenzione di Basilea, con i codici Y, è opportuno precisare che molti Stati membri non hanno provveduto a specificarle (vedi allegato A, figura 9: “unknown” ovvero “non specificate”) o hanno utilizzato indifferentemente diversi codici Y (“mix” ovvero “misti”). Tale situazione è dovuta, in parte, al fatto che gli Stati membri hanno registrato i rifiuti pericolosi facendo riferimento ai codici dell’OCSE, senza necessariamente ricorrere anche ai codici Y. Può accadere inoltre che alcuni dei rifiuti non corrispondano ad alcun codice Y poiché non sono presi in considerazione dalla convenzione di Basilea.

Nell’allegato A (figura 10) sono stati aggiunti i dati relativi ai dieci Stati membri che hanno fornito informazioni sulle spedizioni in uscita di rifiuti identificati con i codici Y. Va notato che il considerevole aumento del volume delle spedizioni transfrontaliere tra il 1997 e il 2000 è in larga parte dovuto ai rifiuti “non specificati”, a cui non è attribuito alcun codice Y, in particolare i rifiuti di legno indifferenziati provenienti dalla Germania e spediti in Italia e i rifiuti derivanti dalla produzione di ferro e di acciaio trasportati dalla Germania verso la Francia.

La maggior parte dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti spediti al di fuori del territorio degli Stati membri negli anni considerati è stata sottoposta ad operazioni di recupero. Nel 2000, circa 4,5 milioni di tonnellate di rifiuti (più dell’80%) provenienti da dieci paesi sono stati trattati in questo modo (vedi allegato A, figura 11) e, in termini assoluti, tale cifra è più che raddoppiata a partire dal 1997. Anche le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento provenienti dagli Stati membri sono raddoppiate nello stesso periodo ma ad un livello molto più basso, passando da 400.000 tonnellate a 900.000 tonnellate.

I dati raccolti mettono in luce enormi differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la percentuale di spedizioni in uscita di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento (vedi allegato A, figura 12). Più del 70% dei rifiuti spediti all’estero e provenienti dall’Austria, dal Belgio, dalla Finlandia, dalla Germania, dalla Grecia, dal Lussemburgo, dai Paesi Bassi e dal Regno Unito sono stati indirizzati verso impianti di recupero mentre, all’estremo opposto, tale percentuale è stata solo del 10% per il Portogallo. La percentuale delle spedizioni di rifiuti destinati al recupero oscillava tra il 40 e il 60% per un gruppo intermedio di paesi, composto dalla Danimarca, dall’Irlanda, dall’Italia, dalla Spagna e dalla Svezia.

L’esame delle percentuali dei rifiuti esportati e destinati ad operazioni di recupero e smaltimento non consente di trarre conclusioni sui sistemi di gestione dei rifiuti nei diversi paesi poiché la maggior parte dei rifiuti considerati è stata trattata nello stesso paese in cui è stata prodotta (vedi allegato A, figura 6).

Il regolamento comunitario sulle spedizioni di rifiuti stabilisce che gli Stati membri possono esportare rifiuti pericolosi solo verso un gruppo limitato di paesi. I rifiuti pericolosi destinati al recupero possono essere esportati verso tutti i paesi ai quali si applica la decisione dell’OCSE[6] Con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 1998, del divieto previsto dalla convenzione di Basilea, è stata eliminata anche la possibilità, precedentemente prevista, di esportare verso altri paesi che siano parti della convenzione o con i quali gli Stati membri abbiano concluso accordi bilaterali. Anche i rifiuti destinati allo smaltimento possono essere spediti solo verso altri Stati membri dell’UE o verso i paesi dell’EFTA (Norvegia, Svizzera, Islanda e Liechtenstein). Il regolamento sulle spedizioni di rifiuti vieta pertanto le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso i paesi che non appartengano all’UE o all’EFTA e le esportazioni di rifiuti pericolosi destinati al recupero verso i paesi non appartenenti all’OCSE.

Nelle loro relazioni al segretariato della convenzione di Basilea, gli Stati membri forniscono informazioni sui paesi di destinazione dei rifiuti pericolosi esportati. Secondo tali relazioni, nel periodo compreso tra il 1997 e il 2000, le spedizioni transfrontaliere di sempre maggiori quantità di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti sono state in larga parte indirizzate verso altri Stati membri dell’UE. La percentuale è cresciuta dall’84% nel 1997 al 91% nel 2000 (vedi allegato A, figure 13 e 14). Ciò significa che gli Stati membri si sono conformati sempre più spesso ai principi di prossimità e di auto-sufficienza in materia di smaltimento e recupero dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti notificati. La percentuale dei rifiuti esportati verso paesi che non appartengono all’UE o all’EFTA è diminuita, passando dall’11% nel 1997 al 5% nel 2000.

Nel 2000 Germania, Italia e Paesi Bassi hanno esportato rifiuti verso paesi non OCSE. La Germania ha esportato principalmente diversi tipi di materiali di imballaggio destinati al recupero, l’Italia ha esportato rifiuti domestici indifferenziati e i Paesi Bassi hanno specificato le loro esportazioni con i codici Y18 e Y23, corrispondenti ai rifiuti domestici indifferenziati e ai rifiuti di materie plastiche. In virtù del regolamento sulle spedizioni di rifiuti, le esportazioni di tali rifiuti verso paesi non OCSE non sono illegali se debitamente notificate.

4. RIFIUTI PERICOLOSI SPEDITI VERSO GLI STATI MEMBRI

Nelle loro relazioni al segretariato della convenzione di Basilea, tutti gli Stati membri hanno riferito sulle importazioni di rifiuti pericolosi per uno o più anni tra il 1997 e il 2000 (vedi allegato A, tabella 16). Nonostante i dati non siano del tutto completi, è possibile stimare l’andamento generale delle spedizioni di rifiuti pericolosi dirette verso gli Stati membri per il periodo considerato: contemporaneamente all’incremento delle spedizioni al di fuori del territorio degli Stati membri, le quantità di rifiuti pericolosi spediti al loro interno sono più che raddoppiate, passando da circa 2,3 milioni di tonnellate nel 1997 a 5,2 milioni di tonnellate nel 2000. Ancora una volta, la maggior parte di tale aumento ha avuto luogo tra il 1999 e il 2000. Le cifre sono molto simili a quelle relative alle “esportazioni” di rifiuti e da ciò si evince che le spedizioni sono avvenute principalmente tra Stati membri.

I paesi UE che hanno ricevuto le più grandi quantità di rifiuti provenienti dall’estero sono stati Germania, Italia, Belgio, Francia e Paesi Bassi. La loro quota rispetto al totale dei rifiuti spediti verso gli Stati membri dell’UE è cresciuta passando dall’82% del 1997 all’88% del 1999 e del 2000. Verso Germania, Italia e Belgio è stato spedito il 50% delle “importazioni” totali nel 1997 e il 67% nel 2000. I paesi verso cui è stato indirizzato il minor volume di spedizioni di rifiuti sono stati Irlanda, Portogallo e Grecia.

Per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti verso gli Stati membri su base pro capite, le cifre tendono ad essere più elevate per i paesi piccoli rispetto a quelli più grandi (vedi allegato A, figura 16). Ciò è probabilmente dovuto al fatto che gli impianti di trattamento dei rifiuti pericolosi presenti nei paesi piccoli dipendono in misura maggiore dalle importazioni di rifiuti provenienti da altri paesi, vista l’estensione limitata del loro mercato interno.

Le spedizioni dirette verso gli Stati membri di rifiuti domestici indifferenziati e di residui di incenerimento (“altri rifiuti” nel senso della convenzione di Basilea) non hanno generalmente contribuito ad aumentare in modo considerevole i quantitativi di rifiuti pericolosi trasferiti nello stesso periodo. Solo la Germania e i Paesi Bassi hanno registrato “importazioni” significative di tali rifiuti che, in alcuni anni, sono risultate quasi pari alle quantità di rifiuti pericolosi provenienti dall’estero ed importate in questi paesi (vedi allegato A, tabelle 16 e 18). In entrambi i casi i rifiuti domestici indifferenziati provenivano, principalmente, dal Belgio mentre anche i residui di incenerimento spediti verso la Germania erano stati prodotti da altri paesi vicini, in particolare dai Paesi Bassi, dalla Svizzera e dalla Danimarca.

Per quanto riguarda le categorie di rifiuti pericolosi spediti verso gli Stati membri ed identificati dai codici Y, è opportuno ribadire che gran parte dei rifiuti non è stata associata ad alcun codice Y (vedi allegato A, figura 19: “unknown” cioè “non specificati”) o che i rifiuti sono stati inseriti in un gruppo di codici Y misti (“mix”). I dati provenienti dai dieci Stati membri che hanno inviato informazioni più precise sui codici Y (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna e Svezia) mostrano che, nel periodo compreso tra il 1997 e il 2000, l’aumento più rilevante ha riguardato il gruppo dei rifiuti “non specificati”. Nel 2000 quasi la metà dei rifiuti non era classificata secondo i codici Y. La relazione della Germania relativa a quell’anno indica che i maggiori flussi di rifiuti in questa categoria sono rappresentati dai rifiuti da costruzione e demolizione provenienti dal Lussemburgo e dai rifiuti di legno indifferenziati e dai rifiuti agricoli provenienti dai Paesi Bassi. Il Belgio indica solamente che i rifiuti sono stati sottoposti a diversi tipi di operazioni di recupero e smaltimento, inclusi la messa a discarica e l’incenerimento, senza specificare però il tipo di rifiuti. Il principale flusso di rifiuti ricevuto dall’Italia, che si è rivelato anche molto più importante rispetto alle categorie identificate con i codici Y, è rappresentato dagli scarti di legname trattati provenienti dalla Germania, dalla Svizzera e dai paesi del Benelux.

La maggior parte dei rifiuti pericolosi e degli altri rifiuti spediti nel territorio degli Stati membri è stato sottoposto ad operazioni di recupero. Nel 2000 sono stati recuperati circa 4 milioni di tonnellate di rifiuti (l’80%) provenienti dai dieci paesi che hanno fornito informazioni specifiche sui codici Y (vedi allegato A, figura 21); tale quantità è più che raddoppiata rispetto al 1997. Anche le quantità di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento spediti verso gli Stati membri sono raddoppiate nello stesso periodo, ma ad un livello molto inferiore, passando da 400.000 a 900.000 tonnellate.

I dati disponibili mostrano alcune disparità tra gli Stati membri per quanto riguarda la parte di rifiuti ricevuti da destinare ad operazioni di recupero o di smaltimento. Più dell’80% dei rifiuti provenienti dall’estero è stato destinato al recupero in Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e Svezia; tale percentuale era circa del 60% in Austria e in Spagna ed era, apparentemente, inferiore al 20% in Lussemburgo (vedi allegato A, figura 22). Nell’ultimo caso, ciò potrebbe essere dovuto al fatto che l’impianto principale di trattamento presente in Lussemburgo è un inceneritore di rifiuti urbani.

Il regolamento sulle spedizioni di rifiuti consente agli Stati membri di importare rifiuti solamente da un gruppo limitato di paesi. Gli Stati membri possono così importare i rifiuti destinati al recupero da tutti i paesi membri dell’OCSE, da tutti i paesi che siano parti della convenzione di Basilea o dai paesi con i quali abbiano concluso accordi multi o bilaterali. I rifiuti destinati allo smaltimento possono essere importati nella Comunità se provengono dai paesi dell’EFTA (Norvegia, Svizzera, Islanda e Liechtenstein), da altri paesi che siano parti della convenzione di Basilea o con i quali siano stati conclusi accordi multi o bilaterali. Nella Comunità sono dunque previste delle restrizioni sulle importazioni di rifiuti, ma queste risultano essere molto meno rigide rispetto a quelle applicate sulle esportazioni.

Nelle loro relazioni al segretariato della convenzione di Basilea, gli Stati membri hanno fornito informazioni sui paesi di origine dei rifiuti pericolosi importati. Secondo tali dati, tra l’88 e il 90% dei rifiuti pericolosi spediti verso gli Stati membri nel periodo compreso tra il 1997 e il 2000 proveniva da altri Stati membri (vedi allegato A, figure 23 e 24). La percentuale relativa ai rifiuti importati dai paesi non appartenenti all’UE o all’EFTA oscillava tra il 3 e il 4%.

I soli Stati membri che, nel 2000, non hanno importato rifiuti da paesi non appartenenti all’OCSE sono stati la Danimarca, il Portogallo e l’Irlanda.

5. SINTESI

Le relazioni inviate dagli Stati membri hanno permesso di trarre le conclusioni seguenti:

- gli Stati membri hanno, in generale, fornito informazioni sufficienti sui tipi di trattamento dei rifiuti e sui paesi di origine e di destinazione. I dati relativi alle categorie di rifiuti e alla produzione totale di rifiuti pericolosi sono risultati tuttavia frammentari. È necessario dunque tener conto di tale aspetto quando si procede all’interpretazione dei dati presentati negli allegati di questa relazione;

- le quantità di rifiuti pericolosi prodotte nell’insieme della Comunità sono aumentate di circa il 10% tra il 1997 e il 2000, arrivando a circa 40 milioni di tonnellate l’anno, Tuttavia, ciò è in parte dovuto ai cambiamenti nelle definizioni nazionali di rifiuti pericolosi;

- solo una minima parte, tra lo 0 e il 25%, del totale dei rifiuti pericolosi prodotti negli Stati membri è stata oggetto di spedizioni transfrontaliere. La maggior parte di questi rifiuti è stata trattata all’interno dei paesi stessi;

- le spedizioni in entrata e in uscita dagli Stati membri sono tuttavia cresciute rapidamente nel corso degli anni considerati. Il volume delle “esportazioni” è più che raddoppiato ed è passato da 2,6 milioni di tonnellate nel 1997 a 5,4 tonnellate nel 2000; si è verificato, nel contempo, anche un aumento delle “importazioni” da 2,3 a 5,2 milioni di tonnellate;

- circa il 90% dei rifiuti pericolosi spediti nel territorio degli Stati membri proveniva da altri Stati membri. Di conseguenza, il 90% dei rifiuti oggetto di movimenti transfrontalieri è stato indirizzato verso altri Stati membri;

- più dell’80% dei rifiuti pericolosi in entrata o in uscita dal territorio degli Stati membri è stato sottoposto ad operazioni di recupero.

[1] Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2557/2001 del 28 dicembre 2001, GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1.

[2] Decisione 1999/412/CE del 3 giugno 1999, GU L 156 del 23.6.1999, pag. 37.

[3] Convenzione di Basilea, Global Trends in Generation and Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Other Wastes, November 2002 (Convenzione di Basilea/SBC n. 02/14).

[4] Commissione europea (Eurostat), Waste generated and treated in Europe. Data 1990-2001, 2003.

[5] Vedi l’allegato D della presente relazione.

[6] Decisione C(92)39/def. del Consiglio dell’OCSE, del 30 marzo 1992, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, sostituita dalla decisione dell’OCSE C(2001)107/def. del 14 giugno 2001.