52006DC0203

Relazione della Commissioneal Consiglio, al Parlamento Europeoe al Comitato economico e socialeeuropeo sull’applicazione della decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all’istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale {SEC(2006) 579} /* COM/2006/0203 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 16.5.2006

COM(2006) 203 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

sull’applicazione della decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all’istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale {SEC(2006) 579}

1. CONTESTO

La presente relazione della Commissione è redatta conformemente all’articolo 19 della decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001 (di seguito “decisione”), relativa all’istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale[1] (di seguito “rete”). Su Internet[2] è possibile consultare uno studio commissionato dalla Commissione sul funzionamento della rete. L’allegato alla presente relazione contiene i dati relativi al funzionamento della rete.

Il piano di azione di Vienna del dicembre 1998[3] aveva auspicato la creazione di una rete giudiziaria civile sul modello della rete penale e il Consiglio europeo di Tampere del 1999 aveva incaricato la Commissione di istituire un sistema di informazione facilmente accessibile, gestito e aggiornato da un rete di autorità nazionali competenti.

La Commissione ha deciso di adempiere ai due mandati con un’unica iniziativa. La decisione del Consiglio che istituisce la rete giudiziaria europea, adottata meno di un anno dopo la proposta della Commissione, è stata applicata a decorrere dal 1º dicembre 2002.

2. CARATTERISTICHE E FUNZIONAMENTO DELLA RETE

2.1. I punti di contatto della rete

Nell’ottobre 2005 la rete constava di 424 membri, suddivisi in quattro categorie:

a) punti di contatto (93 membri);

b) autorità centrali previste negli atti comunitari e negli accordi internazionali (159 membri);

c) magistrati di collegamento (13 membri);

d) altre autorità giudiziarie o amministrative competenti per la cooperazione giudiziaria (159 membri).

Nel 2003 e nel 2005 i dati relativi ai punti di contatto sono stati diffusi negli Stati membri mediante opuscoli informativi pubblicati dalla Commissione. L’efficacia della distribuzione agli uffici giudiziari è stata tuttavia notevolmente diversa a seconda dello Stato membro.

La decisione prevede che gli Stati membri designino un solo punto di contatto. Nondimeno, essi possono nominarne altri, seppur in numero limitato.

Sono stati designati 93 punti di contatto per 24 Stati membri, pari in media a 3,8 per Stato. Gli Stati membri hanno nominato da due a cinque punti di contatto; uno Stato membro ne ha designati nove (Grecia) e un altro 17 (Germania). In caso di pluralità di punti di contatto, lo Stato membro interessato è tenuto a garantire il loro coordinamento.

Tutti i punti di contatto sono dotati di mezzi di comunicazione moderni, ma raramente dispongono di personale sufficiente. Inoltre, solo pochi di essi beneficiano di un’Intranet con l’apparato giudiziario e sono riusciti ad elaborare pagine per la rete su un sito Internet nazionale. Per vari motivi, spesso legati all’organizzazione dell’amministrazione della giustizia, i punti di contatto non hanno sempre la possibilità di comunicare direttamente con i giudici.

Meno di dieci Stati membri hanno creato sottoreti nazionali, designando membri della rete ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d). La Commissione ha constatato che negli Stati dotati di tali sottoreti le informazioni pervengono più facilmente ai tribunali e la magistratura locale partecipa più attivamente alle attività della rete.

Alcuni punti di contatto cumulano le proprie funzioni con quelle delle predette autorità centrali (almeno 8 su 24) o con altre funzioni a livello di amministrazione centrale della giustizia, il che significa che essi rappresentano anche lo Stato membro di appartenenza nei negoziati all’interno dei gruppi di lavoro del Consiglio. Alcuni punti di contatto sono quindi a disposizione della rete solo parzialmente, se non raramente, a seconda dei casi. Inoltre, essi hanno beneficiato in modo disuguale dell’assistenza necessaria da parte delle altre autorità dei ministeri competenti.

La valutazione del funzionamento della rete, condotta dalla Commissione con larga partecipazione dei membri della rete, ha rivelato che l’efficacia della rete nello svolgimento delle sue missioni dipende largamente dalle limitate capacità di esecuzione dei compiti dei punti di contatto e che è pertanto necessario potenziare tali capacità.

2.2. Le riunioni della rete

La Commission e provvede all’organizzazione, alla presidenza e alla segreteria delle riunioni.

Affinché la rete potesse essere operativa già il 2 dicembre 2002, data di applicazione della decisione del Consiglio, nel 2002 la Commissione ha organizzato tre riunioni preparatorie. La rete ha quindi potuto effettuare la sua riunione inaugurale il 4 dicembre 2002.

La decisione prevede che i punti di contatto si riuniscano almeno una volta a semestre. Nel 2003 e nel 2004 si sono tenute quattro riunioni all’anno, mentre nel 2005 cinque. Tra l’11 febbraio 2003 e il 15 novembre 2005 i punti di contatto si sono riuniti 14 volte.

La partecipazione alle riunioni dei punti di contatto della rete è stata media; alle 8 riunioni svoltesi tra giugno 2004 e settembre 2005 erano presenti in media due delegati su quattro possibili.

La prima riunione annuale, aperta a tutti i membri, organizzata nel dicembre 2002 è stata parzialmente dedicata alla creazione della rete. La seconda riunione annuale, tenutasi il 15 e il 16 gennaio 2004, ha effettuato un primo bilancio di un anno di cooperazione in seno alla rete. La terza riunione annuale dei membri della rete si è svolta per la prima volta in uno Stato membro, a Madrid il 13 e il 14 dicembre 2004, su invito del Consiglio generale del potere giudiziario spagnolo. In questa occasione, è stato nuovamente possibile discutere in una tavola rotonda del miglioramento del funzionamento della rete.

In linea con tali riflessioni, la rete, su iniziativa dei servizi della Commissione, nel 2004 ha elaborato alcune linee guida sul funzionamento della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, chiedendo agli Stati membri di conferire alla rete risorse sufficienti per consentirle di svolgere efficacemente i suoi compiti. Nel corso della riunione informale dei ministri della giustizia tenutasi a Newcastle nel settembre 2005, la presidenza britannica, dando seguito a una richiesta della Commissione che rifletteva gli auspici dei membri della rete, ha organizzato una discussione sul ruolo della rete quale servizio per il pubblico.

2.3. Le comunicazioni in seno alla rete

L a rete dispone di un sistema riservato di scambio di informazioni tra i suoi membri, un’Intranet “CIRCA” gestita dalla Commissione.

È stato deciso che i punti di contatto comunichino alla Commissione i dati sugli scambi di cooperazione giudiziaria. Per il 2003 e il 2004 la Commissione ha repertoriato 363 domande di cooperazione giudiziaria pervenute ai punti di contatto della rete. Tali domande riguardano 7 paesi interpellati e 15 paesi richiedenti, ma la maggior parte concerne solo 3 o 4 Stati membri (il 70% dei casi riguarderebbe soltanto due paesi). Tali cifre rivelano che il volume di scambi in seno alla rete è ancora relativamente modesto.

Nel giugno 2005 la Commissione ha messo a disposizione dei punti di contatto della rete uno strumento informatico più conviviale, la banca dati on line “Registro”. Tuttavia, al 1º novembre 2005, solo 8 Stati membri usavano già tale strumento ed erano stati registrati solamente 115 casi nuovi.

2.4. Il sito Internet della rete

La d ecisione conferisce alla rete il compito di agevolare l’informazione sulla giustizia, in particolare al fine di predisporre progressivamente e tenere aggiornato un sistema di informazione accessibile sia al grande pubblico che agli specialisti. Il sito Internet è stato approntato ancora prima della data di applicazione della decisione ed è stato messo in linea a partire da marzo 2003.

La Commissione gestisce tale sito, che essa ospita sul sito Europa al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/civiljustice

La Commissione ha preparato per i 18 temi figuranti nel sito le pagine di informazione generale, le pagine sul diritto comunitario e sul diritto internazionale e la struttura generale delle schede nazionali. Le riunioni dei punti di contatto del 2003 e 2004 sono state in larga misura dedicate alla discussione della struttura delle schede d’informazione relative al diritto nazionale, che sono state successivamente redatte dagli Stati membri seguendo il modello comune.

Il sito contiene un link verso un altro strumento informatico integrativo elaborato dalla Commissione, l’ Atlante giudiziario europeo , che consente di accedere facilmente ai dati relativi agli uffici giudiziari e alle autorità competenti per l’attuazione dei vari strumenti comunitari (trasmissione di atti giudiziari, assunzione delle prove all’estero, patrocinio a spese dello Stato, ecc.) negli Stati membri. Esso contiene, inoltre, i vari moduli previsti dagli atti comunitari e consente di compilarli e trasmetterli on line.

Con l’aiuto della rete, la Commissione ha elaborato alcuni strumenti per promuovere il sito Internet. Nel 2003 sono state diffuse nell’Unione più di 500 000 copie dell’opuscolo “La giustizia civile alla portata di tutti”, destinato al grande pubblico. Nello stesso anno sono stati affissi in luoghi pubblici di tutti gli Stati membri 3 865 esemplari di un poster multilingue che rinvia all’indirizzo del sito Internet della rete. Questo materiale è stato tradotto e diffuso nei nuovi Stati membri. Dall’ottobre 2003 la rete ha contribuito attivamente alle azioni di informazione e sensibilizzazione sul funzionamento della giustizia civile organizzate negli Stati membri nel quadro della giornata europea delle giustizia civile, istituita dalla Commissione e dal Consiglio d’Europa.

3. GLI OBIETTIVI DELLA RETE

La decisione sulla rete persegue tre obiettivi fondamentali:

- migliorare e agevolare la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale tra gli Stati membri in tutti i settori;

- migliorare l’applicazione effettiva e pratica degli atti comunitari o delle convenzioni vigenti tra due o più Stati membri;

- agevolare l’effettivo accesso dei cittadini alla giustizia.

3.1. Migliorare la cooperazione giudiziaria

In base alle informazioni raccolte, la Commissione ritiene che l’applicazione della decisione abbia in generale migliorato e accelerato la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri. La rete ha agevolato la cooperazione giudiziaria tra i tribunali dell’Unione e ha ridotto la durata del trattamento delle domande, grazie all’intermediazione del suo sistema di relazioni dirette tra i punti di contatto. È altresì emerso che la rete ha avuto un impatto significativo sulla risoluzione delle richieste di assistenza giudiziaria non risolte.

Inoltre, tenuto conto dell’attuale armonizzazione delle norme sui conflitti di legge nell’Unione, la rete dovrebbe essere chiamata a svolgere un ruolo essenziale nell’assistenza ai tribunali degli Stati membri che devono applicare la legge di un altro Stato membro.

Nondimeno, la valutazione del funzionamento della rete ha rilevato delle carenze, soprattutto in termini di mezzi a disposizione dei punti di contatto. È emerso che l’efficacia della rete nello svolgimento delle sue missioni dipende largamente dalle capacità di esecuzione dei compiti dei punti di contatto, che sono ancora limitate, e che pertanto è necessario potenziare tali capacità.

3.2. L’applicazione effettiva e pratica degli atti comunitari

Un o dei compiti essenziali della rete è agevolare la corretta applicazione degli strumenti comunitari. Durante le tre riunioni annuali della rete, i dibattiti in presenza di professionisti ed esperti su un tema annuale di discussione hanno avuto per oggetto, rispettivamente, le prime esperienze di applicazione del regolamento sulla trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali[4], il coordinamento delle procedure concorsuali nell’Unione europea[5] e l’applicazione del regolamento sull’assunzione delle prove negli Stati membri[6].

Inoltre, alcune riunioni dei punti di contato sono state consacrate alla discussione e messa a punto di due guide pratiche redatte dalla Commissione con l’aiuto di esperti indipendenti e destinate ai giudici e altri professionisti del diritto dell’Unione. Queste guide riguardano, rispettivamente, il nuovo regolamento “Bruxelles II” relativo alla potestà dei genitori[7] e il citato regolamento sull’assunzione delle prove e sono consultabili on line sul sito Internet della rete (la prima è stata pubblicata anche sotto forma di opuscolo).

Al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria e l’applicazione effettiva degli strumenti comunitari, in futuro sarà necessario che gli uffici giudiziari facciano pervenire alla rete maggiori informazioni sulle difficoltà d’applicazione incontrate in casi concreti e che i lavori della rete, in particolare le riunioni dei punti di contatto, siano orientati verso l’analisi di questi casi concreti per individuare le prassi migliori.

La rete dovrebbe quindi essere usata come un “forum permanente di discussione” sull’applicazione concreta dell’ acquis comunitario in materia di giustizia civile. Il ruolo della rete nella divulgazione dell’informazione tra gli uffici giudiziari è infatti cruciale, ma è altrettanto essenziale che le informazioni sulle difficoltà incontrate nel trattamento di casi concreti possano convergere dagli uffici giudiziari verso i punti di contatto. È giocoforza constatare che la situazione in questi settori è ancora lontana dall’essere soddisfacente.

3.3. Agevolare l’informazione sulla giustizia civile

Un o degli obiettivi della rete era di elaborare e mantenere aggiornate le informazioni relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale e ai sistemi giuridici degli Stati membri in un sistema di informazione accessibile su Internet.

Il sito Internet della rete è stato messo in linea dal marzo 2003 e offre al pubblico già oltre 2 000 pagine, in 20 lingue comunitarie, relative a 18 temi che riguardano la vita quotidiana dei cittadini e l’attività delle imprese. Tra luglio e novembre 2005 il sito è stato visitato mediamente 100 000 volte al mese, il che denota già un innegabile successo.

L’Associazione europea per l’informazione (http://www.eia.org.uk) ha attribuito al sito Internet della rete un “Award 2003 for excellence in European information provision (electronic sources category)”.

Il sito Internet della rete aperto al pubblico è stato giudicato un sito accessibile, conviviale e che dà accesso a informazioni di carattere giuridico altrimenti molto difficili da ottenere. I vari beneficiari hanno ritenuto che l’informazione fornita è di qualità, utile, relativamente completa e aggiornata.

Tuttavia, poiché molti punti di contatto hanno avuto difficoltà a fornire nei tempi previsti le schede tematiche nazionali, vi sono stati ritardi nella messa in linea tali schede. A tutt’oggi, alla Commissione non sono ancora pervenute tutte le schede tematiche nazionali. D’altra parte, la Commissione non è stata in grado di assicurare una traduzione rapida di tutte le pagine nelle 20 lingue ufficiali dell’Unione.

4. QUESTIONI SPECIFICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 19 DELLA DECISIONE

4.1. L’accesso diretto del pubblico alla rete

In linea generale, i membri della rete ritengono prematuro consentire l’accesso diretto del pubblico ai punti di contatto della rete finché non saranno state potenziate significativamente le risorse messe a disposizione dagli Stati membri.

Tuttavia, alcuni punti di contatto della rete rispondono già a determinate richieste del pubblico. Una certa apertura progressiva della rete al pubblico sembra necessaria per rafforzare concretamente l’accesso dei cittadini alla giustizia.

Sarebbe opportuno riflettere sulle modalità di accesso diretto del pubblico ai punti di contatto della rete tramite mezzi di comunicazione on line, ispirandosi, ad esempio, alle migliori prassi vigenti in materia di risoluzione delle controversie nel mercato interno (rete SOLVIT[8]).

4.2. L’accesso delle professioni forensi alla rete

La d ecisione prevede che i punti di contatto della rete siano accessibili direttamente solo alle autorità giudiziarie e amministrative degli Stati membri. La questione di un eventuale accesso diretto di altri attori giuridici ai punti di contatto e quella del coinvolgimento di altre professioni forensi ai lavori della rete sono state largamente discusse nel 2005 dai punti di contatto.

Sono emerse preoccupazioni in merito all’impatto negativo di una tale apertura sulle risorse limitate dei punti di contatto della rete e alle questioni etiche derivanti dall’onorario che i clienti pagano ad attori giuridici privati che hanno usufruito di informazioni gratuite dei punti di contatto. Per contro, è stato raccomandato lo sviluppo di azioni di informazione per tali professioni sull’esistenza e le possibilità di intervento della rete, lo sviluppo di scambi (conferenza congiunta, invito a riunioni annuali della rete, ecc.) e la promozione dell’uso del sito Internet della rete da parte dei professionisti del diritto.

Alcuni membri della rete, al contrario, si sono mostrati più favorevoli a un’apertura della rete alle professioni forensi, ad esempio consentendo agli organi rappresentativi delle stesse di accedere direttamente ai punti di contatto della rete. La Commissione osserva infatti che alcuni punti di contatto rispondono già alle loro domande di informazione e che uno Stato membro (Repubblica ceca) ha persino designato membro della rete un Ordine degli avvocati nazionale, in virtù dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione. Alcuni Stati membri hanno parimenti designato quali autorità centrali (e quindi membri della rete), nel quadro di determinati strumenti, Collegi nazionali degli ufficiali giudiziari o Consigli notarili.

Poiché lo svolgimento del processo civile è in larga misura in mano alle parti, le varie professioni forensi sono in effetti attori essenziali della cooperazione giudiziaria civile in Europa e lo saranno in misura sempre più crescente a seguito della prevedibile adozione di nuovi strumenti comunitari, quali ad esempio il regolamento che istituisce un’ingiunzione di pagamento europea o il regolamento sul trattamento delle controversie di modico valore.

La Commissione ritiene, pertanto, che l’apertura progressiva della rete alle professioni forensi sarebbe un elemento essenziale per la rete nel quadro dello svolgimento delle sue missioni in seno allo spazio europeo di giustizia. Sarebbe inoltre opportuno riflettere sui possibili mezzi di cofinanziamento delle attività della rete da parte di tali professioni forensi.

4.3. Le sinergie con la rete dei Centri europei dei consumatori (“ECC-Net”)

Ai sensi dell’articolo 19 della decisione, la relazione esamina le forme di sinergia con la rete europea per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo (EEJ.NET). All’inizio del 2005 è stata istituita una rete ECC-Net (“European Consumer Centres”), risultante dalla fusione dei vecchi “Eurosportelli”, che fornivano informazioni e aiuto in caso di problemi transfrontalieri dei consumatori, e della rete extragiudiziaria europea (EEJ.NET). La rete EEJ-NET era direttamente accessibile al pubblico ed era diretta al trattamento concreto dei reclami dei consumatori in via stragiudiziale, al fine di consentire loro di accedere ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie degli altri Stati membri. La creazione della rete ECC-Net intende semplificare la situazione, permettendo ai consumatori di ottenere direttamente informazioni e aiuto presso un unico punto di contatto in ciascuno Stato membro[9].

Nel 2004, su iniziativa di alcuni punti di contatto, si sono svolti degli incontri tra la rete e la vecchia rete EEJ-NET sia a livello comunitario che degli Stati membri.

Le sinergie tra le due reti dovrebbero essere sfruttate meglio, in modo da permettere, ad esempio, che una controversia che non ha potuto essere risolta nel quadro della rete ECC-Net possa beneficiare, se il consumatore interessato lo voglia, di un aiuto concreto della rete giudiziaria per adire più facilmente un tribunale, ad esempio nel quadro dell’applicazione della futura procedura giudiziaria europea sulle controversie di modico valore.

4.4. Le relazioni tra i vari membri della rete

La Commissione constata inoltre che le sinergie tra i vari membri della rete all’interno di ciascuno Stato sono state percepite come deboli. La questione delle relazioni tra i diversi componenti della rete è stata a lungo dibattuta in seno alla rete e sono state formulate numerose raccomandazioni per sviluppare autentiche sinergie tra le varie autorità centrali, tra dette autorità e i punti di contatto e tra questi ultimi e i giudici nazionali. La rete ha raccomandato, in particolare, che venga individuato in ciascuno Stato membro un punto di contatto principale per lo scambio di informazioni in seno alla rete e, qualora non sia stato designato come punto di contatto alcun giudice, che un rappresentante della magistratura sia designato primo punto di contatto presso il punto di contatto nazionale.

Parecchi Stati membri hanno designato come punto di contatto un’autorità centrale. I motivi principali di tale cumulo di funzioni sarebbero essenzialmente connessi con l’esigenza di risparmiare risorse e, in certi casi, con la relativa sporadicità delle domande di cooperazione giudiziaria. Il cumulo tra funzioni di punti di contatto della rete e di funzioni di autorità centrali in seno agli Stati membri può sollevare problemi. È stato raccomandato di precisare ulteriormente i ruoli dei punti di contatto e quelli delle autorità centrali, definiti agli articoli 5 e 6 della decisione, e di promuovere buone relazioni di lavoro tra tali soggetti.

I punti di contatto, inoltre, hanno auspicato di sviluppare le informazioni sulle attività della rete negli Stati membri.

La rete infatti, in quanto luogo privilegiato di incontri e di scambi di esperienze tra i membri, contribuisce di per sé ad aumentare la fiducia reciproca tra i giudici in Europa. Essa inoltre figura al centro del dispositivo comunitario destinato ad agevolare la cooperazione giudiziaria civile e, pertanto, deve stringere rapporti con le altre reti europee di organizzazioni giudiziarie o di giudici aventi questi stessi obiettivi, quali la rete dei Consigli superiori della magistratura, la rete europea delle Corti di Cassazione e la rete europea di formazione giudiziaria.

5. CONCLUSIONI

La Commissione ritiene, in linea generale, che la rete abbia raggiunto gli obiettivi che le erano stati assegnati. Nondimeno, la Commissione constata che la rete è ancora lontana dall’aver sviluppato tutte le sue potenzialità. A tal fine, è indispensabile che la rete disponga dei mezzi necessari per svolgere i suoi compiti, che aumenteranno nei prossimi anni. La Commissione sottolinea infatti l’importanza della rete come strumento essenziale per la realizzazione di un autentico spazio europeo di giustizia.

Di conseguenza la Commissione auspica che:

1. tutti i punti di contatto principali degli Stati membri possano dedicare interamente la loro attività alla rete e che gli Stati membri accordino loro le prerogative e le risorse necessarie a tal fine;

2. qualora il punto di contatto principale nominato non sia un giudice, un giudice sia sistematicamente designato come punto di contatto di sostegno;

3. tutti i punti di contatto possano accedere a una rete Intranet con gli uffici giudiziari nazionali, dispongano di pagine specifiche sul sito Internet nazionale della giustizia e siano in grado di comunicare direttamente con tutti i magistrati nazionali;

4. in ciascuno Stato membro siano creati dei corrispondenti locali dei punti di contatto in seno ai tribunali;

5. siano effettuati maggiori sforzi per completare lo sviluppo del sito Internet della rete in termini contenutistici e linguistici;

6. in ogni Stato membro siano sviluppate azioni di informazione sulle attività della rete e sugli strumenti di cooperazione giudiziaria, destinate agli uffici giudiziari nazionali;

7. la rete prosegua i lavori relativi all’elaborazione di guide pratiche e le azioni di informazione, sviluppando di più tuttavia le attività relative alla discussione su casi concreti e alla diffusione delle buone prassi emerse;

8. siano creati in seno alla rete dei gruppi di discussione on line;

9. i punti di contatto divengano progressivamente accessibili al pubblico tramite mezzi di comunicazione on line;

10. la rete sia progressivamente aperta ad altri professionisti del diritto coinvolti nel funzionamento della giustizia (ad esempio consentendo che un rappresentante delle varie professioni forensi interessate di ciascuno Stato membro faccia parte della rete o, quantomeno, abbia accesso al punto di contatto);

11. nel contesto della precedente raccomandazione, possa essere sviluppato un partenariato con le professioni forensi per ripartire i compiti che potranno derivare alla rete a seguito di tale apertura;

12. sia sviluppata una cooperazione tra la rete giudiziaria e la rete “ECC-Net” in vista della risoluzione dei casi concreti;

13. le funzioni di punto di contatto della rete e di autorità centrale siano chiaramente distinte negli Stati membri o che siano adottate misure affinché i punti di contatto possano esercitare pienamente le loro attribuzioni;

14. le autorità centrali degli Stati membri mantengano contatti regolari con i punti di contatto della rete, fissando un numero minimo di riunioni per anno;

15. la rete mantenga relazioni con le altre reti europee di istituzioni giudiziarie e di giudici, con le quali contribuisce a migliorare la fiducia reciproca.

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La Commissione si propone di elaborare, a partire dal 2006, una relazione biennale sulle attività della rete.

[1] GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

[2] http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/civil/doc_civil_intro_en.htm

[3] GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.

[4] Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37).

[5] Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza.

[6] Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale.

[7] Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000. La Guida pratica può essere consultata al seguente indirizzo:http://europa.eu.int/comm/justice_home/ejn/parental_resp/parental_resp_ec_vdm_it.pdf

[8] SOLVIT è una rete elaborata dalla Commissione per la risoluzione on line dei problemi derivanti da una cattiva applicazione della normativa del mercato interno da parte delle autorità pubbliche. In ciascuno Stato membro esiste un centro SOLVIT che si impegna a fornire gratuitamente una soluzione a questi problemi concreti entro un termine di dieci settimane (http://europa.eu.int/solvit/site/index.htm).

[9] Una descrizione completa delle attività della rete ECC-Net e l’elenco dei suoi punti di contatto è disponibile su Internet all’indirizzo: http://europa.eu.int/comm/consumers/redress/ecc_network/index_en.htm