52006DC0067

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul rafforzamento della cooperazione pratica - Nuove strutture, nuovi approcci : migliorare la qualità del processo decisionale del regime europeo comune in materia di asilo {SEC(2006) 189} /* COM/2006/0067 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 17.2.2006

COM(2006) 67 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

SUL RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE PRATICA NUOVE STRUTTURE, NUOVI APPROCCI: MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE DEL REGIME EUROPEO COMUNE IN MATERIA DI ASILO {SEC(2006) 189}.

1. CONTESTO POLITICO

1. Con l’adozione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1º dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato[1] (direttiva sulle procedure d’asilo) si è completata la prima fase del regime europeo comune in materia di asilo. Nel programma dell’Aia del 4 e 5 novembre 2004, il Consiglio europeo ha ribadito gli obiettivi della seconda fase del regime europeo comune in materia di asilo, vale a dire l’instaurazione di una procedura comune in materia di asilo e di uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto l’asilo o la protezione sussidiaria. Il Consiglio europeo ha inoltre sollecitato l’istituzione di strutture appropriate che coinvolgano i servizi nazionali competenti in materia di asilo degli Stati membri, al fine di facilitare la cooperazione fattiva e concreta per la realizzazione di tre obiettivi principali: introdurre una procedura unica all’interno dell’UE; procedere congiuntamente alla raccolta, alla valutazione e all’utilizzo di informazioni sui paesi di origine; e migliorare la cooperazione fra Stati membri per far fronte alle particolari sollecitazioni cui sono sottoposti i regimi d'asilo o le capacità di accoglienza a causa di fattori quali la posizione geografica. Secondo il programma dell’Aia le strutture dovrebbero trasformarsi, sulla scorta di una valutazione, in un Ufficio europeo incaricato di fornire sostegno a tutte le forme di cooperazione tra gli Stati membri attinenti al regime europeo comune in materia di asilo.

2. La presente comunicazione illustra il modo in cui la cooperazione pratica fra gli Stati membri possa favorire la realizzazione degli obiettivi fissati a Tampere e nel programma dell’Aia. In allegato figurano i programmi di lavoro per ciascuno dei tre obiettivi dell’Aia. Il contesto politico generale è esposto nell'allegato A.

2. PERCHÉ È IMPORTANTE LA COOPERAZIONE PRATICA?

3. La ratio del regime europeo comune in materia di asilo è di affrontare assieme, come Comunità, la gestione delle questioni inerenti all’asilo. Alla base dell’impegno della Comunità in questo settore c’è l’esigenza per gli Stati membri di affrontare assieme un problema che, in un’UE senza frontiere interne, non potrebbero risolvere efficacemente da soli. La prima fase del regime europeo comune in materia di asilo e l’introduzione di un quadro normativo comune rendono necessaria l’armonizzazione non solo della normativa, ma anche della prassi.

4. La cooperazione pratica consentirà agli Stati membri di familiarizzarsi con i reciproci regimi e prassi e di sviluppare relazioni di lavoro più strette tra servizi di asilo a livello operativo, creando le basi per una collaborazione più ampia e l’instaurazione di un clima di fiducia e di un senso di interesse comune. L’obiettivo principale della cooperazione pratica è di aumentare la convergenza dei processi decisionali degli Stati membri nel quadro delle disposizioni fissate dalla normativa comunitaria in materia di asilo. In questa prospettiva, il rafforzamento della cooperazione fornirà uno “strumentario comune” per le autorità competenti in materia di asilo degli Stati membri incaricate di rispondere alle esigenze quotidiane e operative dei professionisti comunitari. L’uso di questo strumentario dovrebbe migliorare la qualità di tutti gli aspetti della gestione dell’asilo negli Stati membri e in particolare del processo decisionale, conformemente agli obiettivi dell’Aia. Ciò dovrebbe contribuire ad una migliore valutazione dell’attuazione della prima fase del regime europeo comune in materia di asilo e fornire una solida base per il lancio degli strumenti della seconda fase.

5. Migliorare la qualità è nell’interesse sia degli Stati membri che dei richiedenti asilo. Un processo decisionale qualitativamente migliore contribuirà a garantire regimi d’asilo uniformi all’interno dell’UE e a creare uno spazio di asilo unico che fornisca protezione a coloro che ne necessitano trattando in modo equo ed efficiente coloro che non ne hanno bisogno. Grazie all’applicazione degli stessi strumenti e delle stesse garanzie procedurali, gli Stati membri avranno fiducia nei regimi reciproci e le loro prassi saranno più coerenti.

3. REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA COOPERAZIONE PRATICA

6. Data l’ampia portata degli obiettivi del programma dell’Aia, le attività necessarie per realizzarli richiedono indubbiamente una cooperazione globale tra Stati membri. La Commissione intende proporre la creazione di una rete incaricata della cooperazione in ciascuno dei settori prioritari individuati nel programma dell’Aia. Questa rete di cooperazione in materia di asilo, che dovrebbe essere gestita dalla Commissione, servirà da base sistematica per lo scambio di informazioni, la promozione delle migliori prassi e la creazione di un archivio di competenze, al fine di migliorare la convergenza delle politiche in materia di asilo, contribuire all’attuazione armonizzata della prima fase del regime europeo comune in materia di asilo e gettare le basi per la instaurazione di un regime europeo comune a tutti gli effetti in materia di asilo.

7. Oltre al mandato specifico della rete di cooperazione in materia di asilo, la Commissione potrebbe svolgere alcune attività necessarie alla realizzazione degli obiettivi dell’Aia, definite negli allegati della presente comunicazione, facendo ricorso alle competenze tecniche e alla consulenza di gruppi di esperti ad hoc qualora avesse bisogno di competenze specifiche e specializzate per preparare modifiche normative o svolgere la sua funzione di controllo e verifica. La rete Eurasil [2], ad esempio, continuerà a riunirsi sotto forma di gruppo di esperti, al fine di fornire consigli alla Commissione in merito alle attività connesse con le informazioni sui paesi d’origine.

8. Altre forme di cooperazione tra gli Stati membri, relative a questioni specifiche, continueranno ad essere sostenute tramite i programmi finanziari nella misura in cui contribuiranno alla realizzazione degli obiettivi del programma dell’Aia. I lavori della conferenza dei direttori generali dei servizi di immigrazione, le cui attività sono finanziate dall’UE, costituiscono un buon esempio di tali forme di cooperazione. La Commissione continuerà a finanziare le attività della conferenza dei direttori generali e studierà il modo per farla partecipare alla realizzazione delle attività previste nella presente comunicazione.

9. Per ciascun obiettivo definito nel programma dell’Aia dovranno essere adottate determinate misure, descritte in dettaglio negli allegati B, C e D della presente comunicazione ed esposte in appresso.

3.1. Procedura unica

10. Nella comunicazione relativa alla procedura unica [3] sono esposti i motivi per cui l’UE dovrebbe dotarsi di una procedura unica. La direttiva sul riconoscimento dello status di rifugiato[4] impone agli Stati membri l’obbligo di esaminare i fatti e le circostanze connessi con una domanda di protezione internazionale in maniera identica sia per lo status di rifugiato che per la protezione sussidiaria. La comunicazione ha inoltre evidenziato le potenziali lacune in materia di protezione per quanto riguarda le domande di protezione internazionale che non sono coperte dalle garanzie della direttiva relativa alle procedure in materia di asilo. La comunicazione ha sottolineato i principali vantaggi, in termini di rapidità, efficienza e miglioramento della qualità del processo decisionale, che potrebbero derivare da una procedura europea unica.

11. La comunicazione relativa alla procedura unica ha proposto una serie di misure che consentirebbero una maggiore convergenza delle azioni adottate dagli Stati membri per garantire che tutte le domande di protezione presentate nell’UE siano oggetto delle stesse garanzie procedurali. La comunicazione ha previsto un doppio approccio per elaborare una procedura unica di valutazione di tutte le domande di protezione contemplate dal diritto comunitario. Questo approccio adesso dovrebbe essere integrato nella cooperazione pratica prevista dal programma dell’Aia. La fase preparatoria di consultazione, dibattito e preparazione delle misure che gli Stati membri dovrebbero adottare per unificare le procedure relative ai due tipi di status definiti nella direttiva sul riconoscimento dello status di rifugiato dovrebbe essere seguita da una fase normativa, in cui vengono eventualmente presentate proposte per modificare la normativa adottata nella prima fase. Le attività di avvio della fase preparatoria, corrispondente al piano d’azione sportello unico della comunicazione relativa alla procedura unica, sono presentate in dettaglio nell’allegato B e riassunte in appresso.

Le attività relative alla procedura unica dovrebbero essere dirette a: individuare le modifiche da apportare alle pratiche amministrative degli Stati membri, al fine di attuare gli strumenti della prima fase; esaminare i modi per migliorare la qualità e l’efficacia dei regimi d’asilo integrando tutti i possibili motivi di protezione in un’unica decisione; individuare, anche tramite una comparazione dei costi e iniziative di gemellaggio, le migliori pratiche di gestione delle risorse nel quadro di una procedura unica. I risultati di queste attività serviranno per predisporre le misure normative, al fine di assicurare come minimo che le garanzie ritenute applicabili alle domande per lo status di rifugiato nella direttiva sul riconoscimento dello status di rifugiato siano estese alle domande di protezione sussidiaria. |

- 3.2. Informazioni sui paesi d’origine

12. La raccolta, l’organizzazione, la valutazione e la presentazione delle informazioni sui paesi d’origine sono elementi essenziali delle procedure e dei processi decisionali degli Stati membri in materia di asilo. Tali informazioni consentono alle autorità nazionali competenti in materia di asilo di esaminare le dichiarazioni dei richiedenti in merito alla necessità di protezione e di stabilire se quest’ultima debba essere concessa. Un sistema di informazioni sui paesi d’origine che sia obiettivo, trasparente e preciso e che fornisca rapidamente informazioni ufficiali e affidabili è pertanto indispensabile per poter valutare se una persona debba beneficiare della protezione internazionale. Una maggiore convergenza in materia di raccolta e analisi delle informazioni sui paesi d’origine da parte delle autorità nazionali competenti contribuirebbe a garantire parità di condizioni nella concessione dell’asilo.

13. La cooperazione relativa alle informazioni sui paesi d’origine costituirà un elemento centrale del mandato della rete di cooperazione in materia di asilo. L’obiettivo di questa cooperazione dovrebbe essere in primo luogo di stabilire un punto di entrata comune che permetta di accedere facilmente alle informazioni esistenti. A tal fine si potrebbe creare un “portale comune” attraverso cui tutte le autorità degli Stati membri potrebbero accedere, tramite uno sportello unico, a tutte le banche dati ufficiali di informazioni sui paesi d’origine, alla normativa degli Stati membri, alle disposizioni normative e pronunce giurisprudenziali comunitarie e nazionali pertinenti, nonché ad altre fonti ufficiali di informazioni. Un “portale comune” costituirebbe un’utile fonte supplementare soprattutto per quegli Stati membri le cui risorse sulle informazioni sui paesi d’origine sono meno sviluppate.

14. La Commissione, inoltre, potrebbe proporre orientamenti per la produzione di informazioni sui paesi d’origine, ricorrendo ai consigli del gruppo di esperti Eurasil. L’applicazione di tali orientamenti alle informazioni sui paesi d’origine proprie degli Stati membri rappresenterebbe un primo passo verso l’obiettivo a più lungo termine di un’applicazione armonizzata delle informazioni sui paesi d’origine, conformemente agli obiettivi del programma dell’Aia. Nel lungo periodo, si dovrebbe prevedere lo sviluppo di una banca dati comunitaria di informazioni sui paesi d’origine contenente informazioni raccolte in base a principi comuni dell’UE. Le attività dirette a creare un approccio comune in merito alle informazioni sui paesi d’origine sono presentate in dettaglio nell’allegato C e riassunte in appresso.

La cooperazione relativa alle informazioni sui paesi d’origine dovrebbe avere tre obiettivi principali a breve e medio termine: elaborare orientamenti comuni per la produzione di informazioni sui paesi d’origine; creare un “portale comune” per accedere alle banche dati di informazioni sui paesi d’origine degli Stati membri e alle altre informazioni pertinenti; offrire una soluzione pragmatica alle difficoltà di traduzione che incontrano gli Stati membri nel trattare informazioni sui paesi d’origine provenienti da diverse fonti. Tali attività dovrebbero consentire, nel lungo periodo, di sviluppare una banca dati comunitaria di informazioni sui paesi d’origine. |

- 15. Ad integrazione della cooperazione relativa alle informazioni sui paesi d’origine (benché si tratti di un’attività sostanzialmente diversa), la Commissione farà quanto necessario per la redazione dell’elenco comune minimo dei paesi d’origine sicuri previsto all’articolo 29 della direttiva relativa alle procedure in materia di asilo. Ai fini della redazione di tale elenco, la Commissione ricorrerà alle informazioni fornite dalle sue delegazioni nei paesi terzi e alle relazioni delle rappresentanze diplomatiche degli Stati membri. Una maggiore cooperazione e un miglior coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione saranno essenziali in questo settore e contribuiranno alla precisione, coerenza e affidabilità delle informazioni.

3.3. Sollecitazioni particolari

16. Mettere in comune le risorse e garantire che gli oneri in materia di asilo non siano percepiti come sproporzionati da alcuni Stati membri è difficile da un punto di vista tecnico e delicato da un punto di vista politico. La direttiva sulla protezione temporanea[5] prevede la solidarietà tra gli Stati membri in caso di afflusso massiccio di sfollati; tuttavia i requisiti specifici in essa previsti non forniscono una risposta adeguata al tipo di sollecitazione particolare più spesso esercitata sui servizi d’asilo e sulle capacità di accoglienza degli Stati membri. Tali sollecitazioni sono caratterizzate dall’arrivo, in particolari punti delle frontiere esterne, di varie centinaia di persone di diverse nazionalità che cercano di entrare nell’UE per una ragione o per l’altra, domandando talvolta protezione. Altre sollecitazioni più sistemiche si verificano quando singoli Stati membri si trovano di fronte ad un rapido aumento delle domande di asilo, con conseguenti problemi in termini di risorse, rischi di ritardi e approntamento di strutture di accoglienza adeguate.

17. Il bisogno di tutela internazionale delle persone è solo uno dei fattori all’origine delle sollecitazioni particolari. L’UE deve risolvere questo problema migliorando la gestione dei flussi migratori e il coordinamento interno della lotta all’immigrazione clandestina, e fornendo assistenza ai paesi terzi nel quadro di veri partenariati, ricorrendo, ove necessario, ai fondi comunitari esistenti per migliorare le capacità di tali paesi a gestire la migrazione e a proteggere i rifugiati. La presente comunicazione non tratta questi aspetti di politica migratoria comunitaria. Lo scopo della comunicazione, e delle misure descritte nell’allegato D, è di aiutare gli Stati membri che si trovano di fronte a difficoltà derivanti da sollecitazioni particolari a rispettare gli obblighi generati dalle misure della prima fase del regime europeo comune in materia di asilo.

18. L’applicazione delle disposizioni normative della prima fase e l’avvio della fase di cooperazione pratica, con i conseguenti guadagni in termini di efficienza, dovrebbero permettere agli Stati membri di affrontare meglio le sollecitazioni particolari. Gli strumenti per rispondere a esigenze specifiche sono già presenti nei programmi finanziari comunitari e nelle molteplici competenze ed esperienze all’interno degli Stati membri. L'UE deve convertire tali strumenti in un meccanismo rapido e affidabile, per aiutare gli Stati membri ad affrontare le sollecitazioni particolari senza che l’applicazione del regime europeo comune in materia di asilo venga compromessa. A tal fine sarà necessario che gli Stati membri cooperino per mettere in comune le risorse e trovare soluzioni opportune. Uno dei compiti della rete di cooperazione in materia di asilo potrebbe essere la messa in comune delle competenze per affrontare collettivamente le difficoltà incontrate dagli Stati membri in caso di sollecitazioni particolari, fermi restando gli obblighi di ciascuno Stato membro relativi all’offerta di protezione.

19. Oltre alla raccomandazione di azioni concrete di cui all’allegato D, la Commissione intende proporre alcune modifiche del Fondo europeo per i rifugiati [6] (FER), al fine di permettere agli Stati membri di accedere rapidamente e con il minimo di burocrazia ai finanziamenti necessari per affrontare le conseguenze di arrivi improvvisi di un gran numero di persone che possono aver bisogno di protezione internazionale. La Commissione intende inoltre semplificare la procedura prevista dal programma ARGO [7] per accedere più rapidamente ai finanziamenti in caso di azioni urgenti. La prima valutazione del regolamento di Dublino [8] , che sarà realizzata nel 2006, fornirà indicazioni utili per stabilire come adeguare il regolamento in determinati casi al fine di garantire che taluni Stati membri non siano ingiustamente svantaggiati dalla loro ubicazione geografica. Le azioni raccomandate dalla Commissione sono presentate in dettaglio nell’allegato D e riassunte in appresso.

Azioni per affrontare le sollecitazioni particolari: modifica del Fondo europeo per i rifugiati, al fine di consentire agli Stati membri di accedere ai finanziamenti rapidamente e con il minimo di burocrazia in caso di urgenza; semplificazione della procedura prevista dal programma ARGO per accedere più rapidamente ai finanziamenti in caso di azioni urgenti; creazione di gruppi di esperti per trattare i problemi di accoglienza e di trattamento in caso di arrivo improvviso di un gran numero di persone alla frontiera esterna dell'UE. Tra le opzioni a più lungo termine figurano una valutazione completa delle sollecitazioni particolari che si sono verificate nel passato e la creazione di una rete di responsabili dell’informazione degli Stati membri in paesi terzi selezionati. |

- 3.4. Formazione

20. La formazione del personale dei servizi di asilo ha un ruolo centrale nell’attuazione del regime europeo comune in materia di asilo. L’adozione di principi chiave di buona pratica per atti amministrativi quali i colloqui con i candidati e il processo decisionale costituirebbe una solida base per elaborare un curriculum europeo che, a sua volta, contribuirebbe ad aumentare la convergenza delle pratiche e dei metodi amministrativi. Le questioni inerenti alla formazione sono trattate nel quadro di ogni serie di attività dirette alla realizzazione degli obiettivi dell’Aia descritte negli allegati della presente comunicazione.

4. UFFICIO DI SOSTEGNO EUROPEO PER TUTTE LE FORME DI COOPERAZIONE FRA STATI MEMBRI ATTINENTI AL REGIME EUROPEO COMUNE IN MATERIA DI ASILO

21. Secondo il programma dell’Aia le strutture inerenti alla cooperazione pratica dovrebbero trasformarsi, sulla scorta di una valutazione, in un Ufficio europeo incaricato di fornire sostegno a tutte le forme di cooperazione tra gli Stati membri attinenti al regime europeo comune in materia di asilo. Man mano che la cooperazione pratica si espanderà, il coordinamento delle attività connesse richiederà un maggiore sforzo e una maggiore partecipazione, al fine di fornire il sostegno necessario alle autorità degli Stati membri competenti in materia di asilo. Queste esigenze potrebbero superare la capacità della futura rete di cooperazione in materia di asilo. Si dovranno inoltre prevedere attività inerenti alla conservazione delle informazioni, all’aggiornamento delle fonti e dei riferimenti documentali e alla revisione dei pertinenti orientamenti. Ciò vale in particolare per il “portale comune” delle informazioni sui paesi d’origine e per la sua successiva trasformazione in una banca dati comunitaria di informazioni sui paesi d’origine. In un primo momento questa funzione potrà essere esercitata dalla rete, ma le attività di cooperazione raggiungeranno presto una massa tale che sarà necessario decentrare in modo più strutturato le funzioni tecniche.

22. Alla fine della prima fase di attività (inizio 2008) la Commissione renderà noti i progressi compiuti. Essa includerà nella relazione una valutazione delle possibilità di finanziamento e determinerà l’eventuale necessità di sviluppare ulteriormente la rete di cooperazione in materia di asilo al fine di conservare correttamente le competenze e le informazioni acquisite e garantire la prevedibilità, la coerenza e la continuità dei servizi forniti agli Stati membri. Questa valutazione servirà da base per uno studio di fattibilità su un ufficio di sostegno europeo per tutte le forme di cooperazione fra Stati membri, che dovrebbe essere creato dopo l’instaurazione di una procedura comune in materia di asilo conformemente al programma dell’Aia.

23. A questo stadio, si potrebbe prevedere di assegnare all’ufficio di sostegno europeo la funzione di sostegno tecnico per la gestione del “portale comune” delle informazioni sui paesi d’origine e di una banca dati comunitaria di informazioni sui paesi d’origine. L’ufficio potrebbe inoltre includere una struttura di formazione per tutti gli aspetti connessi con l’applicazione del regime europeo comune in materia di asilo. Esso, infine, coordinerebbe le risposte alle sollecitazioni particolari. Nello stabilire le future funzioni dell’ufficio, occorrerà tener conto degli studi sul trattamento comune delle domande di asilo all'interno dell'Unione svolti dalla Commissione conformemente al programma dell’Aia. La relazione tra il futuro ufficio di sostegno europeo e l’attività dell’UE nel settore del trattamento comune avrà un ruolo determinante per la realizzazione del regime europeo comune in materia di asilo. La creazione dell’ufficio di sostegno europeo potrebbe inoltre rivelarsi utile per i lavori nei settori dell’immigrazione e dell’integrazione. La Commissione stabilirà gli orientamenti politici relativi alle attribuzioni e alle caratteristiche dell’ufficio di sostegno europeo tenendo presente l’obiettivo di un regime europeo comune in materia di asilo.

5. STANZIAMENTO DI FONDI COMUNITARI

24. La prima serie di cooperazione pratica incoraggerà gli Stati membri a presentare progetti di concerto con altri Stati membri che condividono lo stesso punto di vista o su iniziativa individuale a vantaggio dei 25, contribuendo così alla realizzazione degli obiettivi dell’Aia. È necessario garantire il sostegno e la sostenibilità del programma di attività esposto nella presente comunicazione. È chiaro tuttavia che le possibilità finanziarie esistenti nel quadro del programma ARGO e delle azioni comunitarie del FER non offrono la flessibilità e i finanziamenti supplementari necessari per realizzare il mandato ambizioso definito nel programma dell’Aia. La Commissione pertanto intende presentare alcune proposte di modifica del FER e del programma ARGO, al fine di garantire la realizzazione delle priorità dell’Aia. Gli elementi principali delle proposte di modifica, che saranno presentate agli inizi del 2006, sono riassunte in appresso.

Modifica del FER al fine di riservare maggiori fondi per la cooperazione pratica tramite azioni comunitarie. |

- 25. Garantendo che i programmi di lavoro pertinenti tengano conto della cooperazione prevista e assicurando la disponibilità di adeguati fondi tramite fonti di finanziamento comunitarie, i lavori per la realizzazione del programma dell’Aia beneficeranno del necessario sostegno finanziario.

26. Gli obiettivi del programma dell’Aia e la necessità di garantire la sostenibilità della gestione di un regime europeo comune a tutti gli effetti in materia di asilo dovranno essere tenuti in considerazione nelle discussioni sul programma quadro “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”[9] , diretto ad affrontare i diversi oneri imposti agli Stati membri nel quadro dell’attuazione della normativa comunitaria nei settori dell’asilo e dei flussi migratori per i prossimi otto anni.

6. CONCLUSIONE

27. Il programma dell’Aia fissa al 2010 il termine ultimo per l’istituzione del regime europeo comune in materia di asilo. A tal fine è indispensabile attuare correttamente gli strumenti normativi adottati nella prima fase. La cooperazione pratica prevista per sostenere questo obiettivo ha inoltre l’effetto di un’armonizzazione orizzontale: tramite la coerenza amministrativa e la messa in comune di competenze, risorse e conoscenze si sviluppa e si rafforza un approccio comune. Grazie alla cooperazione pratica, la gestione comune delle questioni in materia di asilo verrà migliorata e, più che un obiettivo normativo meramente auspicato, essa diventerà la realtà operativa quotidiana.

[1] GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.

[2] EURASIL , la rete europea di esperti in materia d’asilo, presieduta dalla Commissione, istituita nel luglio 2002, a seguito della decisione del 6 marzo del Comitato dei rappresentati permanenti (Coreper II) di porre fine alle attività del gruppo CIRSA (Centro d'informazione, di riflessione e di scambi in materia di asilo).

[3] Comunicazione della Commissione - Un sistema di asilo comune europeo più efficiente: la procedura unica come prossima fase (COM(2004) 503 definitivo)

[4] Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12).

[5] Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001 pag. 12).

[6] Decisione 2004/904/CE - Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2004, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 52)

[7] Decisione 2004/867/CE - Decisione del Consiglio, del 13 dicembre 2004, recante modifica della decisione 2002/483/CE che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nel settore delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (programma ARGO) (GU L 371 del 18.12.2004).

[8] Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003).

[9] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo che istituisce un programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013 (COM(2005) 123 definitivo)