30.12.2006   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 324/8


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (versione codificata)

COM(2006) 219 def. — 2006/0071 (COD)

(2006/C 324/03)

Il Consiglio, in data 6 giugno 2006, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 20 settembre 2006, sulla base del progetto predisposto dal relatore unico RETUREAU.

Tenuto conto del rinnovo del mandato del Comitato, l'Assemblea ha deciso di pronunciarsi sul presente parere nel corso della sessione plenaria di ottobre e ha nominato RETUREAU relatore generale, conformemente all'articolo 20 del Regolamento interno.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 26 ottobre 2006, nel corso della 430a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 104 voti favorevoli e 1 astensione.

1.   Proposta della Commissione

1.1

La proposta in esame è intesa a realizzare una codificazione. Limitandosi ad apportare alcune modifiche formali, i testi codificati lasciano sostanzialmente inalterato il diritto vigente al momento della codificazione, che viene dunque effettuata «a diritto costante».

1.2

Nel contesto dell'Europa dei cittadini la semplificazione e la chiarezza del diritto comunitario rivestono una notevole importanza. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno quindi sottolineato la necessità di codificare gli atti comunitari che sono oggetto di frequenti modifiche; a tal fine hanno concluso un accordo interistituzionale che prevede la possibilità di ricorrere a un metodo di lavoro accelerato, consentendo così la rapida adozione dei testi codificati. In sede di codificazione, infatti, non si può apportare alcuna modifica di carattere sostanziale agli atti che ne fanno oggetto.

2.   Osservazioni generali

2.1

Il CESE constata che la proposta della Commissione risponde esattamente alle finalità del predetto metodo di lavoro accelerato in tema di codificazione.

2.2

Occorre tuttavia interrogarsi sull'opportunità di rendere stabile la normativa in materia di diritto d'autore e di diritti a questo connessi: è infatti evidente che la codificazione è davvero utile solo quando si prevede che la normativa interessata non debba più mutare in modo sostanziale.

2.3

La durata della protezione del diritto d'autore, di dieci anni alla sua introduzione nel XIX secolo, è ora di settant'anni dalla morte dell'autore. Non si può peraltro escludere che in futuro ulteriori pressioni da parte dei titolari del diritto d'autore e dei diritti a questo connessi riescano a far prolungare ulteriormente la durata di tale tutela.

2.4

Oggi si registra dunque un forte squilibrio a favore degli eredi degli autori (circa tre generazioni) e dei titolari dei diritti connessi al diritto d'autore. Occorrerebbe quindi rivedere alcuni termini di durata della protezione di tali diritti, ormai sproporzionati rispetto alle esigenze del pubblico e degli stessi autori: se, come è prevedibile, un membro dell'OMC come gli Stati Uniti aumenta la durata della protezione a 90 anni o addirittura a un secolo («emendamento Disney»), cosa avverrà in Europa? Dovremo rivedere gli accordi commerciali in materia di «proprietà intellettuale»?

2.5

Moltissime opere (letterarie, filosofiche, ecc.) sono edite solo una volta e solo nella lingua originale, e non saranno riedite né durante la vita dell'autore né durante quella dei suoi eredi. Benché all'epoca della loro prima pubblicazione non siano state dei «best seller», in molti casi si tratta di opere di un certo valore, che però diventano presto inaccessibili ad ogni potenziale lettore. Il protrarsi della tutela dei diritti in questione per un periodo così lungo giova quindi solo a un numero relativamente ristretto di autori, mentre questa stessa durata rende indisponibile un numero ben più elevato di opere, cui studenti, studiosi e altri potenziali lettori non potranno più accedere una volta esaurita la prima edizione.

2.6

Occorre quindi verificare se sia effettivamente opportuno rendere stabile la normativa in materia di diritto d'autore e di diritti a questo connessi: è infatti evidente che la codificazione è davvero utile solo quando si prevede che la normativa interessata non debba più mutare in modo sostanziale.

2.7

In un'epoca caratterizzata dall'ampio utilizzo dei supporti digitali, bisognerebbe avviare una riflessione approfondita sulla diffusione delle opere e sul diritto del pubblico ad accedere alle creazioni e alla cultura universali. Il CESE ritiene quindi prematura la codificazione proposta e avrebbe preferito che si effettuasse un mero consolidamento, nonché un riesame delle condizioni e della durata della tutela del diritto d'autore e dei diritti a questo connessi onde adeguarle agli obiettivi della strategia di Lisbona.

3.   Osservazioni specifiche

3.1

Il Comitato auspica inoltre l'introduzione nel diritto comunitario di un riconoscimento e di una tutela adeguati di licenze come la GPL (General Public Licence, licenza pubblica generale) o la licenza Creative Commons in materia di libri e creazioni artistiche, che consentono agli utenti una notevole libertà d'uso. La GPL, ad esempio, disciplina numerosissimi software utilizzati dai server informatici (router di Internet, amministrazioni pubbliche, imprese).

3.2

Queste licenze d'uso più permissive favoriscono la diffusione e la fruizione delle opere da parte di utenti e destinatari e rispondono quindi pienamente agli obiettivi di diffusione rapida delle conoscenze e delle tecnologie perseguiti dalla strategia di Lisbona.

3.3

Il CESE invita dunque la Commissione a riprendere la riflessione che essa sembra voler cristallizzare con la codificazione proposta, nonché a prevedere iniziative volte a rendere le opere disponibili per il maggior numero possibile di persone attraverso il riconoscimento delle licenze che consentono una maggiore libertà d'uso e il giusto contemperamento fra i diritti dei titolari dei diritti d'autore e quelli dei fruitori delle opere nella società dell'informazione.

Bruxelles, 26 ottobre 2006

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Dimitris DIMITRIADIS