28.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/5


Relazione finale del Consigliere-auditore relativa al caso COMP/37.152 — Cartongesso

(ai sensi dell'articolo 15 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

(2005/C 156/07)

Una comunicazione degli addebiti è stata inviata alle quattro parti seguenti (Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA, Etex SA, Gyproc Benelux NV) il 20 aprile 2001 e alla quinta parte (BPB PLC) il 23 aprile 2001. Inizialmente era stato accordato alle parti un termine di due mesi per rispondere agli addebiti formulati dalla Commissione. A seguito di una richiesta presentata da BPB il 2 maggio 2001, è stata accordata una proroga del termine di due settimane, fino al 9 luglio 2001, in considerazione del fatto che l'accesso al fascicolo non era stato consentito con un sufficiente anticipo e che il termine fissato dalla Commissione era obiettivamente troppo breve perché l'impresa potesse preparare la sua difesa. Per garantire la parità di trattamento a tutte le parti, il consigliere auditore, sig. H. Schröter, ha esteso questo termine a tutte le altre parti del procedimento.

Un'audizione orale ha avuto luogo il 17 luglio 2001. Tre delle parti e in particolare Lafarge avevano chiesto espressamente che l'audizione orale fosse rinviata ma il consigliere-auditore nella risposta motivata del 28 giugno 2001 ha respinto tale richiesta.

Nel corso dell'audizione orale, alcune parti hanno ribadito le loro critiche al rifiuto del consigliere-auditore di fissare l'audizione a una data successiva. Il fatto che un importante dirigente non potesse essere presente all'audizione e non potesse quindi recare la sua testimonianza costituiva agli occhi di Lafarge, in particolare, una violazione dei diritti della difesa. Su questo punto, il consigliere auditore ha consentito che la persona assente potesse trasmettere per iscritto le sue osservazioni sul caso in questione. Lafarge ha quindi fatto riferimento a svariate violazioni del diritto della difesa con lettera del 10 agosto 2001.

L'impresa sosteneva di non era stata trattata in maniera equa, di non essere stata realmente ascoltata e infine di non aver potuto esprimersi attraverso un contraddittorio. Il consigliere-auditore ha risposto a tali obiezioni. Egli ha ricordato che spetta alle imprese presentare i loro testimoni importanti alla data prevista. Ha sottolineato che la data dell'audizione orale era stata comunicata due mesi prima e che l'assenza di un testimone importante era il frutto di una decisione personale e non giustificava un rinvio dell'audizione.

Ha anche invitato le parti a presentare le loro osservazioni sui commenti effettuati dopo l'audizione da un membro di Lafarge e ha fissato un termine per la loro trasmissione. In questa fase del procedimento i diritti della difesa sono stati dunque pienamente rispettati. Le parti hanno potuto comunicare le loro osservazioni in tempo utile sia per iscritto che in occasione dell'audizione orale. Il principio del contraddittorio è stato rispettato, tanto più che si è svolta un'audizione orale.

Successivamente si è svolto uno scambio di corrispondenza tra il nuovo consigliere-auditore e Lafarge. Il 7 dicembre 2001 ho risposto alle affermazioni di Lafarge relative all'accesso delle parti ai diversi documenti del fascicolo e al trattamento discriminatorio di cui sarebbe stata vittima tale impresa rispetto alle altre parti. In tale risposta debitamente motivata, ho ribadito che non era stata constatata nessuna irregolarità procedurale. Con lettera del 13 febbraio 2002, ho nuovamente risposto a Lafarge segnalando all'impresa che avrebbe potuto eventualmente far valere le sue asserzioni in un eventuale ricorso contro la decisione finale della Commissione.

È chiaro infatti che vi è una fase in cui gli scambi di corrispondenza tra gli avvocati delle parti e il consigliere-auditore, garante del rispetto del diritto al contraddittorio, perdono la loro utilità e le controversie possono essere portate dinanzi al tribunale per ottenerne una risoluzione giudiziaria.

Il 27 giugno 2002, ho trasmesso a Lafarge le cinque cassette dell'audizione orale e ho accordato un termine supplementare di due settimane successivamente prolungato di 10 giorni lavorativi, per presentare osservazioni supplementari. Lafarge sosteneva infatti di non avere mai ricevuto i processi verbali delle audizioni o la registrazione dell'audizione. Dall'esame del fascicolo è emerso che l'impresa non ne aveva fatto richiesta. Un termine supplementare è stato accordato a Lafarge per consentirle di meglio analizzare i nastri. L'impresa Lafarge ha dunque ricevuto tutti i documenti necessari ed era nelle condizioni di trasmettere tutte le osservazioni che riteneva utili.

Lafarge ha inoltre sostenuto per due volte nelle sue lettere che un nuovo addebito le era stato mosso dal sig. Tradacete, direttore, con lettera del 12 giugno 2002.

L'addebito sarebbe consistito nel precisare la data in cui si considerava che Lafarge avesse aderito all'accordo. Tale precisazione si fondava sulle risposte scritte delle altre parti alla comunicazione degli addebiti. Constato che il punto 39 della comunicazione degli addebiti è alquanto vago rispetto alla data esatta in cui si considera che Lafarge abbia preso parte all'accordo. Tale data veniva fissata «after the London meeting» citando letteralmente la risposta di BPB alla comunicazione degli addebiti. La DG per la concorrenza ha informato Lafarge che essa intendeva fissare la data dell'ingresso dell'impresa nel cartello alla metà del 1992 e le ha chiesto le sue osservazioni al riguardo.

È in errore dunque Lafarge nell'interpretare tale scambio di corrispondenza come l'aggiunta di un addebito supplementare.

Rientra nella pratica costante della Commissione nei casi di cartelli precisare le sue informazioni nel corso dell'indagine, in particolare attraverso le risposte delle parti alla comunicazione degli addebiti. Il fatto di indicare in maniera più precisa la data di un accordo non costituisce un addebito supplementare e i diritti della difesa non sono violati quando l'impresa in questione è invitata a presentare le sue osservazioni sulle affermazioni che la riguardano.

D'altro canto va osservato che ai fini della valutazione della durata dell'infrazione il fatto di calcolare la partecipazione all'accordo dalla metà del 1992 risulta in effetti favorevole all'impresa poiché la riunione citata al punto 38 degli addebiti risale all'inizio del 1992.

Il progetto di decisione presentato alla Commissione non comporta addebiti supplementari nei confronti delle imprese rispetto a quelli contenuti nella comunicazione degli addebiti. Al contrario, la constatazione dell'infrazione è abbandonata per quanto riguarda un'impresa.

Alla luce di quanto precede, ritengo che nel caso in esame il diritto delle parti al contraddittorio sia stato rispettato.

Bruxelles, 19 novembre 2002

Serge DURANDE