26.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/13


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di etanolamina originarie degli Stati Uniti d'America

(2005/C 183/05)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di etanolamina originarie degli Stati Uniti d'America («paese interessato»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (2), relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il «regolamento di base»), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (3).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 25 aprile 2005 da CEFIC (il «richiedente») per conto di produttori rappresentanti una quota maggioritaria, nella fattispecie oltre il 75 % della produzione comunitaria complessiva di etanolamina.

2.   Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è l'etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America (il «prodotto in esame»), attualmente classificata nei codici NC ex 2922 11 00 (Taric: 2922110010), ex 2922 12 00 (Taric: 2922120010) e 2922 13 10. Tali codici NC sono riportati unicamente a titolo d'informazione.

3.   Misure esistenti

Le misure attualmente in vigore sono i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 229/94 del Consiglio (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 153/2003 del Consiglio (5).

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

La denuncia di persistenza del dumping nei confronti degli Stati Uniti d'America si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito sulla base dei prezzi applicati sul mercato interno, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.

Il margine di dumping così calcolato è significativo.

Per quanto attiene alla reiterazione del dumping, si afferma anche che le esportazioni verso altri paesi terzi, vale a dire la Norvegia e la Turchia, sono effettuate a prezzi di dumping.

Il richiedente sostiene inoltre che vi sarebbe il rischio che vengano attuate nuove pratiche di dumping pregiudizievole. In proposito il richiedente ha presentato prove del fatto che, se le misure fossero lasciate scadere, probabilmente il livello delle importazioni del prodotto in esame aumenterebbe a causa degli investimenti in capacità di produzione realizzati negli ultimi tempi nel paese interessato e in tutto il mondo.

Il richiedente afferma altresì che il flusso delle importazioni del prodotto in esame potrebbe aumentare a causa della saturazione dei mercati tradizionali diversi dall'UE (ad esempio, Messico, Brasile e Asia). Ne potrebbe conseguire un riorientamento delle esportazioni da altri paesi terzi verso la Comunità.

Il richiedente afferma inoltre che l'eliminazione del pregiudizio è dovuta prevalentemente all'esistenza delle misure e che, qualora tali misure si lasciassero scadere, l'eventuale ripresa di importazioni in quantità significativa a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe probabilmente una reiterazione del pregiudizio subito dall'industria comunitaria

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

5.1.   Procedura per la determinazione del rischio di dumping e di pregiudizio

L'inchiesta determinerà se sia probabile o meno che lo scadere delle misure provochi il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio.

(a)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori degli Stati Uniti d'America, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori, a tutte le associazioni di importatori citati nella domanda o che hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare senza indugio la Commissione per fax per sapere se sono incluse nella domanda e, se del caso, per richiedere un questionario entro i termini stabiliti al paragrafo 6, lettera a), poiché i termini stabiliti al paragrafo 6, lettera b), del presente avviso sono validi per tutte le parti interessate.

(b)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali altre informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova a sostegno di tali osservazioni e informazioni. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera b).

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera c).

5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Laddove fosse confermata la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se il mantenimento o l'abrogazione delle misure antidumping sia o meno nell'interesse della Comunità. Pertanto, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, come pure le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al paragrafo 6, lettera b), purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Le parti che hanno agito conformemente a quanto indicato nella precedente frase possono chiedere un'audizione, esponendo i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera c). È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da validi elementi di prova.

6   Termini

a)   Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario e altri formulari

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario al più presto e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

b)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

c)   Audizioni

Entro lo stesso termine di 40 giorni, tutte le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le osservazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo diversa disposizione), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, fax e/o telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura Diffusione limitata  (6) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE.

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione delle Comunità europee

Direzione generale del Commercio

Direzione B

Ufficio: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, sulla base dei dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente, e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  GU C 276 dell'11.11.2004, pag. 2.

(2)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(3)  GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12.

(4)  GU L 28 del 2.2.1994, pag. 40.

(5)  GU L 25 del 31.1.2003, pag. 23.

(6)  Ciò significa che il documento è riservato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).