52005PC0660




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 16.12.2005

COM(2005) 660 definitivo

2005/0257 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l'accordo sul commercio dei vini allegato all'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'accordo sul commercio dei vini allegato all'accordo di associazione tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile (qui di seguito "l'allegato V") è stato firmato a Bruxelles il 18 novembre 2002 ed è entrato in vigore il 1º febbraio 2003.

Il comitato congiunto istituito dall'articolo 30 dell'allegato V è incaricato della gestione dell'accordo e delle relative appendici; in particolare, esso ha il compito di formulare raccomandazioni sull'allegato V, in special modo alla luce dell'evoluzione dell' acquis comunitario e delle disposizioni legislative e regolamentari cilene e su questioni rimaste irrisolte nel corso dei negoziati originari. Il comitato congiunto ha raggiunto un accordo in merito alla necessità di modificare non soltanto le appendici, ma anche il testo dell'accordo al fine di aggiornarlo.

In base all'incarico conferito dal Consiglio alla Commissione in data 24 novembre 2005, si sono conclusi con successo i negoziati relativi alle modifiche (di natura alquanto tecnica) da apportare all'allegato V; ora tali modifiche dovrebbero essere adottate dal Consiglio. A questo scopo la Commissione presenta al Consiglio una proposta relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere.

2005/0257 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l'accordo sul commercio dei vini allegato all'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra[1] è stato firmato il 18 novembre 2002 ed è entrato in vigore il 1º marzo 2005[2].

(2) In data 24 novembre 2005, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica del Cile al fine di modificare l'accordo sul commercio dei vini allegato all'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra[3] (qui di seguito "l'allegato V").

(3) Tali negoziati si sono conclusi con successo e occorre approvare il progetto di accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'allegato V,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l'accordo sul commercio dei vini allegato all'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale è abilitato a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l'accordo sul commercio dei vini allegato all'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

Lettera n. 1 Lettera della Comunità europea

Bruxelles, … 2005

Signor …,

Mi pregio riferirmi alle riunioni del comitato congiunto istituito dall'articolo 30 dell'allegato V dell'accordo di associazione (accordo sul commercio dei vini). Il comitato congiunto ha raccomandato l'inserimento di modifiche nell'accordo sul commercio dei vini (qui di seguito "l'allegato V") per tenere conto dell'evoluzione delle disposizioni legislative intervenuta dopo la sua adozione.

Nel corso della recente riunione del comitato congiunto, svoltasi a Madrid il 13 e 14 giugno 2005, è stato raggiunto un accordo in merito alla necessità di modificare non soltanto le appendici, ma anche il testo dell'accordo al fine di aggiornarlo. Mi pregio pertanto proporre che, a decorrere dal xx.xx.xxxx (probabilmente la data della firma), l'allegato V sia modificato come indicato nell'appendice acclusa alla presente.

Le sarei grata se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente.

Voglia gradire, Signor ..., i sensi della mia alta considerazione.

A nome della Comunità europea

Lettera n. 2 Lettera del Cile

Santiago del Cile/Bruxelles, … 2005

Gentile Signora,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

"Mi pregio riferirmi alle riunioni del comitato congiunto istituito dall'articolo 30 dell'allegato V dell'accordo di associazione (accordo sul commercio dei vini). Il comitato congiunto ha raccomandato l'inserimento di modifiche nell'accordo sul commercio dei vini (qui di seguito "l'allegato V") per tenere conto dell'evoluzione delle disposizioni legislative intervenuta dopo la sua adozione.

Nel corso della recente riunione del comitato congiunto, svoltasi a Madrid il 13 e 14 giugno 2005, è stato raggiunto un accordo in merito alla necessità di modificare non soltanto le appendici, ma anche il testo dell'accordo al fine di aggiornarlo. Mi pregio pertanto proporre che, a decorrere dal xx.xx.xxxx (probabilmente la data della firma), l'allegato V sia modificato come indicato nell'appendice acclusa alla presente.

Le sarei grata se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente.".

Mi pregio confermarLe l'accordo della Repubblica del Cile sul contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire, Signora ..., i sensi della mia alta considerazione.

A nome della Repubblica del Cile

" APPENDICE

L'allegato V è così modificato:

1) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le denominazioni di cui all'articolo 6 sono riservate esclusivamente ai prodotti originari della Parte ai quali si applicano.";

2) l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. In base al registro cileno dei marchi commerciali istituito il 10 giugno 2002, i marchi commerciali elencati nell'appendice VI.A sono soppressi entro dodici anni per quanto riguarda l'uso sul mercato interno ed entro cinque anni per quanto riguarda l'uso all'esportazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.";

b) dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo 2 bis :

"2 bis In base al registro cileno dei marchi commerciali istituito il 10 giugno 2002, i marchi commerciali elencati nell'appendice VI.B possono essere utilizzati, alle condizioni stabilite nella presente appendice, esclusivamente sul mercato interno e sono soppressi entro dodici anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.";

3) l'articolo 8 è così modificato:

a) al paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) se una dicitura tradizionale o una menzione di qualità complementare di cui all'appendice III o IV è omonima di una denominazione di un vino non originario del territorio delle Parti, quest'ultima denominazione può essere utilizzata per descrivere e presentare un vino soltanto se tale uso è riconosciuto dalla normativa interna del paese d'origine e non costituisce una concorrenza sleale e se il consumatore non è tratto in inganno riguardo all'origine, alla natura o alla qualità del vino;";

b) al paragrafo 5, la lettera c) è soppressa;

4) l'articolo 9 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per quanto riguarda il vino originario della Comunità, quelle elencate nell'appendice III,";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per quanto riguarda il vino originario del Cile, quelle elencate nell'appendice IV.";

5) l'articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La registrazione in una Parte del marchio commerciale di un vino che è identico/simile a o contiene una dicitura tradizionale o una menzione di qualità complementare dell'altra Parte di cui all'appendice III o IV è rifiutata qualora essa riguardi l'uso di tale dicitura tradizionale o menzione di qualità complementare per descrivere o presentare la o le categorie di vino per le quali detta dicitura tradizionale o menzione di qualità complementare figura nell'appendice III o IV.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. In deroga al paragrafo 1, la registrazione in una Parte del marchio commerciale di un vino che è identico/simile a o contiene una dicitura tradizionale o una menzione di qualità complementare di tale Parte di cui all'appendice III o IV non deve necessariamente essere rifiutata qualora essa riguardi l'uso di tale dicitura tradizionale o menzione di qualità complementare per descrivere o presentare la o le categorie di vino per le quali essa figura nell'appendice III o IV.";

c) il paragrafo 3 è soppresso;

6) l'articolo 11 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. In base al registro cileno dei marchi commerciali istituito il 10 giugno 2002, le Parti dichiarano di non essere a conoscenza di marchi commerciali diversi da quelli di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 2 bis , e all'articolo 10, paragrafo 4, che siano identici/simili a o contengano le indicazioni geografiche o le diciture tradizionali o le menzioni di qualità complementari di cui agli articoli 6 e 10, rispettivamente.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. A norma del paragrafo 1, nessuna Parte nega il diritto di usare un marchio commerciale figurante nel registro cileno dei marchi commerciali del 10 giugno 2002, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 2 bis , e all'articolo 10, paragrafo 4, per il fatto che tale marchio commerciale è identico/simile a o contiene un'indicazione geografica di cui all'appendice I o II o una dicitura tradizionale o una menzione di qualità complementare di cui all'appendice III o IV.";

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I proprietari di marchi commerciali diversi da quelli di cui agli articoli 7, paragrafo 2, e 10, paragrafo 4, registrati in una sola delle Parti, possono chiedere, entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la registrazione di tali marchi commerciali nell'altra Parte. In tale caso, detta Parte non rifiuta la richiesta per il fatto che tale marchio commerciale è identico/simile a o contiene un'indicazione geografica di cui all'appendice I o II o una dicitura tradizionale o una menzione di qualità complementare di cui all'appendice III o IV.";

7) all'articolo 30, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. In particolare, il comitato congiunto può formulare raccomandazioni per il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo. Esso è gestito secondo il regolamento interno dei comitati speciali.".

SCHEDA FINANZIARIA |

1. | LINEA DI BILANCIO: 05 02 09 | STANZIAMENTI: 1 227,84 Mio EUR |

2. | TITOLO: Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l'accordo sul commercio dei vini e decisione della Commissione relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l'appendice VI dell'accordo sul commercio dei vini |

3. | BASE GIURIDICA: Articolo 133 del trattato CE |

4. | OBIETTIVI: In base a questa decisione del Consiglio riguardo all'accordo di associazione UE/Cile, il Cile eliminerà i dazi all'importazione sui vini, le bevande spiritose e le bevande aromatizzate originari della Comunità. |

5. | INCIDENZE FINANZIARIE: | PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR) | ESERCIZIO IN CORSO 2005 (Mio EUR) | ESERCIZIO SUCCESSIVO 2006 (Mio EUR) |

5.0 | SPESE A CARICO – DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) – DEI BILANCI NAZIONALI – DI ALTRI SETTORI | – | – | – |

5.1 | ENTRATE – RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) – SUL PIANO NAZIONALE | – | – | – |

2007 | 2008 | 2009 | 2010 |

5.0.1 | PREVISIONI DI SPESA | – | – | – | – |

5.1.1 | PREVISIONI DI ENTRATA | – | – | – | – |

5.2 | METODO DI CALCOLO: – |

6.0 | FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SÌ NO |

6.1 | FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SÌ NO |

6.2 | NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE | SÌ NO |

6.3 | STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI | SÌ NO |

OSSERVAZIONI: Questa misura non dovrebbe modificare in maniera significativa il volume degli scambi; si può inoltre presumere che non abbia alcuna incidenza sul bilancio comunitario. |

[1] GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3.

[2] GU L 84 del 2.4.2005, pag. 21.

[3] GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1083.