52005PC0022

Parere della Commissione in applicazione dell’articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui cibi e mangimi di origine vegetale o animale e recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (COM(2003) 117 definitivo – 2003/0052 (COD)) recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2005/0022 def. - COD 2003/0052 */


Bruxelles, 25.1.2005

COM(2005) 22 definitivo

2003/0052 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE in applicazione dell’articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui cibi e mangimi di origine vegetale o animale e recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (COM(2003) 117 definitivo – 2003/0052 (COD))

RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONEin applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

2003/0052 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE in applicazione dell’articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui cibi e mangimi di origine vegetale o animale e recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (COM(2003) 117 definitivo – 2003/0052 (COD ))

1- ANTEFATTI

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui cibi e mangimi di origine vegetale e animale e recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (COM (2003) 117 definitivo) è stata adottata dalla Commissione il 14 marzo 2003.

Il Comitato economico e sociale ha espresso il proprio parere il 16 luglio 2003.

Il Comitato delle regioni ha deciso di non formulare un parere sulla proposta.

Il Parlamento europeo ha formulato il proprio parere in prima lettura il 20 aprile 2004.

La Commissione ha adottato la proposta modificata il 26 aprile 2004.

La posizione comune del Consiglio è stata trasmessa al Parlamento europeo l’8 settembre 2004.

Il Parlamento europeo ha formulato il proprio parere in seconda lettura il 15 dicembre 2004.

Il parere esprime la posizione della Commissione in relazione agli emendamenti adottati dal Parlamento europeo il 15 dicembre 2004 a norma dell’articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE.

2- OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

1. Il progetto di regolamento proposto è diretto a sostituire, codificare e semplificare le quattro attuali direttive del Consiglio sui livelli massimi di residui (LMR) di prodotti fitosanitari (direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE), ad armonizzare tutti gli LMR a livello di Unione europea e a definire i ruoli degli Stati membri, della Commissione, dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) e delle altre parti interessate nel processo di determinazione degli LMR.

2. Il regolamento prevede che gli LMR siano direttamente applicabili negli Stati membri e rafforzati da valutazioni di rischio per i consumatori, messe a disposizione del pubblico, per le quali l’AESA ha la responsabilità globale. Qualora si tratti di prodotti fitosanitari il cui uso non è autorizzato nella Comunità o il cui uso fuori della Comunità è inaccettabile in termini di assunzione di residui da parte dei consumatori o qualora non vi siano dati sufficienti per completare la valutazione di rischio, si applica un valore per difetto di 0,01 mg/kg.

3. Il regolamento definisce gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda il controllo e l’applicazione degli LMR, la comunicazione all’AESA dei dati relativi al controllo e all’applicazione e la pubblicazione di tali dati in una relazione annuale da parte dell’AESA.

3. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PROPOSTI DAL PARLAMENTO

3.1. S intesi della posizione della Commissione

Il Parlamento europeo ha adottato 35 emendamenti. Tutti gli emendamenti possono essere accettati dalla Commissione senza riserve.

3.2. Emendamenti proposti dal Parlamento in seconda lettura

Gli emendamenti adottati sono il risultato di un compromesso che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno raggiunto mediante trattative durante la seconda lettura della procedura di codecisione. La Commissione giudica il testo che ne risulta un compromesso soddisfacente. Alcuni emendamenti sulla fissazione dei livelli massimi di residui di antiparassitari (LMR) riflettono pratiche già esistenti e le introducono in maniera esplicita nella legislazione. Altri emendamenti prevedono lo sviluppo e l’applicazione di nuove metodologie. La Commissione accoglie tutti gli emendamenti e lo ha espresso chiaramente durante le trattative. Gli emendamenti sono in linea con la proposta originale e costituiscono un miglioramento rispetto alla legislazione esistente.

4. CONCLUSIONI

Conformemente all'articolo 250, paragrafo 2 del Trattato CE, la Commissione modifica la propria proposta secondo quanto indicato.