24.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 212/2


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese, dell'Indonesia, della Malaysia, delle Filippine, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam

(2004/C 212/02)

La Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (1) (in appresso: «il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese, dell'Indonesia, della Malaysia, delle Filippine, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam (in appresso: «i paesi interessati») sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un pregiudizio notevole all'industria comunitaria.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 15 luglio 2004 dall'Istituto europeo dell'industria degli elementi di fissaggio (European Industrial Fastener Institute-EiFi) (in appresso: «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria complessiva di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti.

2.   Prodotto

I prodotti che, secondo quanto affermato nella denuncia, sarebbero oggetto di dumping sono elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti, quali i bulloni, i dadi e le viti di acciaio inossidabile utilizzati per tenere insieme meccanicamente due o più elementi, originari della Repubblica popolare cinese, dell'Indonesia, della Malaysia, delle Filippine, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam (in appresso: «il prodotto in esame»), dichiarati di norma ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61, 7318 15 70 e 7318 16 30. I codici NC sono indicati unicamente a titolo d'informazione.

3.   Denuncia di dumping

La denuncia di dumping nei confronti di Malaysia, Taiwan e Thailandia si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito sulla base dei prezzi praticati sui mercati interni di questi paesi, e i prezzi all'esportazione nella Comunità del prodotto in esame.

La denuncia di dumping nei confronti di Indonesia e Filippine si basa, in assenza di vendite sufficienti registrate sui mercati interni di questi paesi, sul confronto tra un valore normale costruito e i prezzi all'esportazione nella Comunità del prodotto in esame.

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il denunciante ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese e il Vietnam in base al prezzo praticato in un paese ad economia di mercato; detto paese è menzionato al paragrafo 5.1, lettera d), del presente avviso. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito come sopra, e i prezzi all'esportazione nella Comunità del prodotto in esame.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per tutti i paesi esportatori interessati.

4.   Denuncia di pregiudizio

Il denunciante ha presentato elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Repubblica popolare cinese, dall'Indonesia, dalla Malaysia, dalle Filippine, da Taiwan, dalla Thailandia e dal Vietnam sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti che di quota di mercato.

Nella denuncia si sostiene che i volumi e i prezzi del prodotto in esame importato avrebbero avuto, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, traducendosi in sostanziali effetti negativi sulla situazione finanziaria di tale industria, come pure sul suo indice di utilizzazione della capacità e sul suo livello occupazionale.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria, e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1.   Procedura per la determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta dovrà stabilire se il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese, dell'Indonesia, della Malaysia, delle Filippine, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio.

a)   Campionamento

Tenuto conto del numero manifestamente considerevole di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i)   Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e di Taiwan

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso e nel formato indicato al paragrafo 7 del medesimo avviso:

ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome del responsabile da contattare,

il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame effettuate tra il 1o luglio 2003 e il 30 giugno 2004,

il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno tra il 1o luglio 2003 e il 30 giugno 2004,

se la società intende chiedere l'applicazione di un margine individuale (2) (i margini individuali possono essere chiesti soltanto dai produttori),

una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame,

le ragioni sociali e l'esatta indicazione delle attività di tutte le società collegate (3) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione,

l'indicazione se la/le società accetta/accettano di essere inserita/e nel campione, tenendo conto che tale inserimento comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione dei produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità dei paesi esportatori e tutte le associazioni note di produttori esportatori.

ii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso e nel formato indicato al paragrafo 7 del medesimo avviso:

ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome del responsabile da contattare,

il fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o luglio 2003 e il 30 giugno 2004,

il numero totale di dipendenti,

una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in esame,

il volume in tonnellate e il valore in euro delle importazioni e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese, dell'Indonesia, della Malaysia, delle Filippine, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam nel periodo compreso tra il 1o luglio 2003 e il 30 giugno 2004,

le ragioni sociali e l'esatta indicazione delle attività di tutte le società collegate (4) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione,

l'indicazione se la/le società accetta/accettano di essere inserita/e nel campione, tenendo conto che tale inserimento comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà inoltre tutte le associazioni di importatori note.

iii)   Campionamento dei produttori comunitari

Considerato il gran numero di produttori comunitari che hanno aderito alla denuncia, la Commissione intende accertare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria ricorrendo ad un campionamento.

Per consentire alla Commissione di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori comunitari a fornire le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso:

ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome del responsabile da contattare,

il fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o luglio 2003 e il 30 giugno 2004,

una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame,

il valore in euro delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o luglio 2003 e il 30 giugno 2004,

il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o luglio 2003 e il 30 giugno 2004,

il volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1o luglio 2003 e il 30 giugno 2004,

le ragioni sociali e l'esatta indicazione delle attività di tutte le società collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione,

l'indicazione se la/le società accetta/accettano di essere inserita/e nel campione, tenendo conto che tale inserimento comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

iv)   Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti in merito alla selezione dei campioni devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a essere inserite in un campione.

Le società incluse nei campioni devono rispondere ad un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso e devono collaborare nel quadro dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base.

b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari alle imprese dell'industria comunitaria incluse nel campione e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e di Taiwan inclusi nel campione, ai produttori esportatori dell'Indonesia, della Malaysia, delle Filippine, della Thailandia e del Vietnam e a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citate nella denuncia, e infine alle autorità dei paesi esportatori interessati.

i)   Produttori esportatori dell'Indonesia, della Malaysia, delle Filippine, della Thailandia e del Vietnam

Tutte le parti interessate sono invitate a contattare via fax la Commissione al più presto, e comunque entro e non oltre il termine indicato al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso, per verificare se il loro nome compare nella denuncia e, eventualmente, per chiedere un questionario, dal momento che il termine stabilito al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso è valido per tutte le parti interessate.

ii)   Produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e di Taiwan che chiedono un margine individuale

I produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e di Taiwan che chiedono un margine individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base devono presentare un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto chiedere un questionario entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso. Si informano tuttavia tali parti interessate che, se il campionamento viene applicato ai produttori esportatori, la Commissione potrebbe decidere di non concedere loro un margine individuale qualora il numero dei produttori esportatori sia talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

c)   Raccolta delle informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova a sostegno di dette osservazioni e informazioni. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso.

d)   Selezione del paese ad economia di mercato

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, la Commissione intende scegliere l'India quale paese ad economia di mercato adeguato ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese e il Vietnam. Si invitano quindi le parti interessate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato al paragrafo 6, lettera c), del presente avviso.

e)   Status di impresa operante in condizioni di economia di mercato

Per i produttori della Repubblica popolare cinese e del Vietnam che affermano, presentando elementi di prova sufficienti, di operare in condizioni di economia di mercato, nel rispetto quindi dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del medesimo regolamento. I produttori che intendono presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera d), del presente avviso. La Commissione invierà i moduli per presentare la richiesta a tutti i produttori della Repubblica popolare cinese e del Vietnam che sono stati inclusi nel campione o citati nella denuncia, a tutte le associazioni di produttori esportatori citate nella denuncia e alle autorità dei due paesi in questione.

5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Qualora esistano prove sufficienti delle pratiche di dumping denunciate e del conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Di conseguenza, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, come pure le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso, purché dimostrino l'esistenza di un legame oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

6.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario o altri formulari

Tutte le parti interessate devono chiedere un questionario o i formulari per la presentazione di una domanda al più presto, e in ogni caso entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le società incluse in un campione devono far pervenire le risposte al questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso.

iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b)   Termine specifico relativo al campionamento

i)

Tutte le informazioni relative ai campioni specificate al paragrafo 5.1, lettera a), punti i), ii) e iii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte di un campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)

Qualsiasi altra informazione pertinente per la selezione dei campioni, di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iv), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

iii)

Le risposte al questionario presentate dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione.

c)   Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta dell'India che, come menzionato al paragrafo 5.1, lettera d), del presente avviso, è presa in considerazione quale paese ad economia di mercato adeguato ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese e il Vietnam. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

d)   Termine specifico per la presentazione delle domande di riconoscimento dello status di impresa operante in condizioni di economia di mercato e/o di trattamento individuale

Le domande, debitamente motivate, volte a ottenere lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato [di cui al paragrafo 5.1, lettera e), del presente avviso] e/o di trattamento individuale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per contatti e informazioni:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione B

Ufficio: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (+32 2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877.

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora solo parzialmente, e pertanto, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni dell'inchiesta si basano sui dati disponibili, per la parte in questione i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli che se avesse offerto la sua piena collaborazione.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  I margini individuali possono essere chiesti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base per le società non incluse nel campione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base relativo al trattamento individuale nei casi riguardanti i paesi non retti da un'economia di mercato, e infine ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base per le imprese che chiedono lo status di società operante in condizioni di economia di mercato. È opportuno notare che il trattamento individuale implica una richiesta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, mentre le domande riguardanti lo status di società operante in condizioni di economia di mercato comportano una richiesta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

(3)  Per chiarimenti sul significato del termine «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione concernente l'applicazione del codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(4)  Ciò significa che il documento è riservato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).