30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 115/3


Comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio — Caso COMP/C.2/38.173 e 38.453 — Vendita congiunta su base esclusiva dei diritti di trasmissione relativi alla FA Premier League (campionato di calcio di serie A nel Regno Unito)

(2004/C 115/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.   LA NOTIFICAZIONE

1.

La Football Association Premier League Limited (FAPL) è una società a responsabilità limitata costituita nel 1992, iscritta nel registro delle imprese del Regno Unito con il numero 02719699, con sede a Londra. La FAPL è amministrata conformemente al suo statuto e alle norme e regolamenti adottati. Azionisti della FAPL sono i club che ogni stagione partecipano alla FA Premier League.

2.

Il consiglio di amministrazione della FAPL comprende un amministratore delegato e un presidente non esecutivo, entrambi nominati con una risoluzione dei club nell'assemblea generale. I poteri del consiglio di amministrazione sono definiti dallo statuto. L'articolo 48 limita il potere del consiglio di amministrazione di concludere contratti per la trasmissione radiotelevisiva senza l'approvazione preliminare, mediante risoluzione, dei club nel corso di un'assemblea generale (1). Una risoluzione dei club necessita dei due terzi dei voti espressi.

3.

Il 23 giugno 2001 la Commissione ha avviato di propria iniziativa un'inchiesta sugli accordi di vendita congiunta connessi alle partite della FA Premier League. Dopo che la Commissione aveva contattato la FAPL, questa ha notificato gli accordi il 21 giugno 2002. La FAPL ha richiesto un'attestazione negativa a norma dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE o, in subordine, un'esenzione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE dei suoi accordi per la vendita congiunta dei diritti di trasmissione della FA Premier League. I diritti di trasmissione sono venduti dalla FAPL per conto dei club che di volta in volta ne fanno parte. Pertanto, la FAPL è un'associazione di imprese e un'azione intrapresa in relazione ai diritti di trasmissione è, pertanto, una decisione di una associazione di imprese.

2.   LA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI

4.

L'accordo notificato conferisce alla FAPL il diritto esclusivo di vendere i diritti di trasmissione delle partite della FA Premier League. In questo modo ai club è preclusa la possibilità di assumere iniziative commerciali indipendenti per quanto riguarda lo sfruttamento di questi diritti. Di conseguenza, la FAPL negozia e conclude contratti relativi allo sfruttamento dei diritti di trasmissione delle partite della FA Premier League.

5.

Nel dicembre 2002 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti alla FAPL. La comunicazione degli addebiti analizzava l'accordo orizzontale per la vendita congiunta dei diritti e il modo in cui tale accordo era messo in pratica.

6.

Gli accordi restringono la concorrenza nei mercati a monte per l'acquisto di diritti di trasmissione sul calcio. Tali mercati sono strettamente connessi con i mercati a valle in cui tali diritti vengono utilizzati per fornire servizi ai consumatori. I più importanti di questi mercati, dal punto di vista commerciale, sono i mercati televisivi nei quali, per esempio, le emittenti gratuite competono per gli introiti pubblicitari dipendenti dall'audience e le pay-TV per gli abbonamenti: le restrizioni pertanto incidono anche sui mercati a valle. Nella maggior parte dei paesi, il calcio è non solo la forza trainante dello sviluppo dei servizi televisivi di pay-TV (a pagamento), ma costituisce anche un prodotto essenziale nella programmazione delle emittenti televisive gratuite.

7.

La comunicazione degli addebiti ha riscontrato che qualsiasi vantaggio in termini di efficienza e qualsiasi altro beneficio viene vanificato dalla politica commerciale perseguita dalla FAPL. Ciò avviene in primo luogo perché la vendita congiunta e in esclusiva di grandi pacchetti di diritti di trasmissione ha creato barriere all'entrata, in secondo luogo perché diverse restrizioni sugli incontri di campionato hanno limitato lo sviluppo dei prodotti e dei mercati e, infine, perché in generale la politica delle vendite ha portato all'esclusione degli altri fornitori dai mercati a valle. Le citate restrizioni hanno pertanto aumentato la concentrazione del mercato dei media e ostacolato la concorrenza tra emittenti.

8.

Il 18 marzo 2003, la FAPL ha presentato la sua risposta formale alla comunicazione degli addebiti, negando che gli accordi restringessero la concorrenza su qualsiasi dei mercati.

9.

Alcuni terzi sono stati ammessi in qualità di terzi interessati ai procedimenti. Altri hanno presentato osservazioni sull'accordo notificato. Tali osservazioni non hanno aggiunto argomenti nuovi a favore dello stesso, rispetto a quelli presentati dalla FAPL nelle sua notificazione. Tali argomenti si basano essenzialmente sulla solidarietà, sugli aspetti sociali ed economici dello sport e sull'equilibrio nelle competizioni sportive tra società e federazioni ricche e società e federazioni povere. Alcuni terzi hanno tuttavia sostenuto che le misure attuali di solidarietà erano insufficienti e dovevano essere migliorate qualora si decidesse di concedere un'esenzione. Altri terzi hanno sostenuto che benché le vendite congiunte costituissero un sistema efficace per vendere taluni prodotti, l'importanza della FAPL su diversi mercati di trasmissione faceva sì che tale pratica avesse conseguenze negative su tali mercati.

10.

Nonostante il fatto che la FAPL fosse convinta che gli accordi non comportassero una restrizione della concorrenza, la Commissione e la FAPL hanno iniziato le negoziazioni a seguito della risposta alla comunicazione degli addebiti. Ciò ha portato ad una serie di modifiche attuate nel giugno 2003. La FAPL ha presentato uno schema preliminare di un'eventuale nuova politica commerciale che prevede una tabella di ripartizione dei diritti per lo sfruttamento di tutti i diritti mediatici relativi alla FA Premier League, comprensivi di diritti radiofonici, televisivi, di diffusione via Internet, UMTS e supporti materiali (quali DVD, VHS, CD-Rom, etc.).

11.

A ciò ha fatto seguito, nel luglio 2003 un bando di gara della FAPL per una serie di diritti di trasmissione per le stagioni 2004-2007, segnatamente quattro pacchetti di diritti di diretta televisiva, tutti aggiudicati alla BSkyB.

12.

La Commissione ha espresso preoccupazioni per quanto riguarda i diritti offerti nonché sulla conduzione e sull'esito della gara. Ulteriori negoziazioni hanno avuto luogo nella seconda metà del 2003 e hanno portato nel dicembre 2003 ad un accordo provvisorio che prevedeva impegni sia da parte della FAPL che della BSkyB.

13.

La presente comunicazione invita gli interessati a presentare osservazioni sugli impegni assunti dalla FAPL che sono mirati a rispondere ai dubbi espressi dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti del dicembre 2002. Gli impegni assunti dalla BSkyB intendono invece sciogliere i dubbi legati all'offerta e alla concessione dei pacchetti di diritti di diretta televisiva alla BSkyB. Essi non rientrano nel campo di applicazione della presente comunicazione e hanno costituito l'oggetto di una consultazione separata con i potenziali acquirenti di tali diritti.

3.   LE MODIFICHE PROPOSTE

14.

La modifica delle disposizioni relative alla vendita congiunta della FAPL avverrà in due fasi. La prima, già ampiamente in atto, riguarderà i diritti relativi alle stagioni 2004-2007. La seconda riguarderà la vendita dei diritti a partire dalla stagione 2007.

15.

Per tutti i pacchetti di diritti sfruttati a livello centrale dalla FAPL, qualora nessun pacchetto venga venduto dalla FAPL, o sia venduto ma i diritti fondamentali non vengano sfruttati, i diritti andranno ai club per essere sfruttati individualmente.

3.1.   Diritti di trasmissione televisiva

Principi generali

16.

La FAPL attribuirà i diritti di trasmissione televisiva delle partite della FA Premier League a seguito di un pubblico invito a presentare offerte rivolto alle emittenti. I contratti relativi ai diritti di trasmissione televisiva saranno conclusi per una durata non superiore a tre stagioni di FA Premier League.

17.

La FAPL ritiene che sia necessario lasciare che un certo numero di partite si svolga il sabato pomeriggio, per salvaguardare la natura tradizionale delle partite della FA Premier League. Alcune partite continueranno ad essere giocate alle ore 15 del sabato. Alla luce della decisione della Football Association di non autorizzare la trasmissione delle partite televisive giocate durante i principali campionati il sabato pomeriggio (2), la copertura televisiva diretta di tali partite non sarà possibile. La FAPL continuerà ad ottemperare altri obblighi in materia di calendario come quelli imposti dalla polizia o determinati dalla partecipazione delle squadre della FA Premier League ad altre gare.

18.

La FAPL offrirà i suoi diritti di trasmissione televisiva in diversi pacchetti, il cui formato preciso potrebbe variare nel tempo. Saranno resi disponibili pacchetti di diritti di quasi diretta per le partite di cui non è possibile la trasmissione diretta. La FAPL offrirà anche uno o più pacchetti di «highlights» (momenti più significativi delle partite) terrestri (cioè trasmessi per via non satellitare), destinati soltanto alle emittenti che trasmettono in chiaro via etere.

19.

A partire dalla mezzanotte della domenica per le partite del sabato e dalla mezzanotte dello stesso giorno per le altre partite, sia la FAPL che i club di calcio possono sfruttare i diritti di differita televisiva. Lo sfruttamento dei diritti da parte della FAPL si riferisce all'insieme del campionato della FA Premier League; i diritti a cui hanno titolo i singoli club di calcio si riferiscono invece unicamente agli incontri a cui la squadra abbia partecipato, devono essere commercializzati sotto il «marchio della squadra» e non possono essere accorpati con i diritti di altri club in modo da creare un'offerta di programmazione di FA Premier League concorrente, salvo nell'ipotesi che i club, in presenza di alcune condizioni, combinino i loro diritti televisivi nell'intento di ripartire i costi di produzione o di distribuzione. Tali diritti dei club possono essere esercitati soltanto sui «club channels».

20.

Inoltre, ogni club che decida di non sfruttare i diritti televisivi mediante un club channel può vendere i diritti di trasmissione delle sue partite in casa a partire dalla mezzanotte del giorno successivo alla partita per la trasmissione occasionale dell'intera partita da parte di un'emittente che trasmette gratuitamente o di una pay TV in qualsiasi momento anteriore all'inizio della programmazione completa delle partite del campionato della Premier League. Tali diritti dei club devono essere venduti in modo da non permettere agli acquirenti di realizzare un prodotto che leda gli interessi della FAPL o dei titolari dei pacchetti commercializzati a livello centrale mediante la realizzazione di un pacchetto di prodotti o che comprometta in altro modo i vantaggi della centralizzazione del marchio e/o della commercializzazione del prodotto. Pertanto, al massimo due club possono vendere alla stessa emittente la loro partita giocata in casa al di fuori del programma completo di 10 partite del campionato della Premier League. Inoltre, le emittenti devono garantire che in ogni programma basato in qualsiasi misura sui diritti venduti dai club, la trasmissione della partita giocata in casa di un singolo club non superi il 30 % della durata totale di tale programma e che la trasmissione della partita giocata in casa da 2 club qualsiasi non superi il 50 % della durata totale di tale programma.

21.

Contrariamente alla sua prassi precedente, la FAPL richiederà sempre offerte separate per ciascun pacchetto di diritti mediatici relativi al Regno Unito e all'Irlanda. Inoltre, la FAPL renderà disponibile sul mercato irlandese un'altra partita in diretta da trasmettere ogni sabato alle ore 15 sulla base del contratto attuale e riesaminerà la situazione in futuro per stabilire se rendere disponibili più partite.

2004-2007

22.

I nuovi contratti hanno reso disponibili più diritti di diretta rispetto al passato. Nelle stagioni 2004-2007 saranno trasmesse in diretta 138 partite all'anno, a fronte delle 106 partite all'anno del contratto precedente. Tutti e quattro i pacchetti di diretta sono stati acquistati dalla BSkyB: le offerte della BSkyB e l'esito dell'offerta hanno suscitato delle perplessità in materia di concorrenza distinte da quelle qui trattate e hanno portato la BSkyB ad assumersi degli impegni. La Commissione ha condotto una consultazione separata con i diretti interessati agli impegni della BSkyB.

23.

I diritti di quasi diretta TV sono stati venduti in un unico pacchetto di 242 partite. Nei weekend, il pacchetto viene trasmesso in due fasi: il sabato la prima partita è diffusa alle ore 20,30 del giorno in cui è giocata, mentre le partite rimanenti non sono diffuse prima delle 22,00 o della fine della prima trasmissione del pacchetto di «highlights» terrestri.

Dal 2007 in poi:

24.

A partire dai diritti per la stagione del 2007, la FAPL specificherà che nessun acquirente singolo potrà acquistare in esclusiva tutti i pacchetti di diritti per la diretta commercializzati a livello centrale: i pacchetti continueranno ad essere costituiti in maniera equilibrata in modo da riflettere le condizioni di mercato e da tener conto delle esigenze delle emittenti nonché dell'obiettivo di rappresentare adeguatamente il campionato di Premier League.

25.

La FAPL e la Commissione intendono commissionare uno studio economico indipendente al fine di valutare, nel contesto della situazione del mercato nel Regno Unito, i parametri entro i quali un'offerta finanziaria variabile relativa a un pacchetto di diritti di trasmissione in diretta (cioè un'offerta le cui condizioni finanziarie dipendono da quanti altri pacchetti di diritti vengono concessi allo stesso acquirente) da parte dell'offerente in posizione dominante possa essere giustificata, facendo riferimento al valore economico e commerciale che tali pacchetti di diritti hanno per l'offerente.

3.2.   Internet

26.

Sia la FAPL (per quanto riguarda tutti gli incontri) che i club di calcio (per quanto riguarda gli incontri a cui partecipano) avranno il diritto di fornire contenuti video per la diffusione via Internet a partire dalla mezzanotte della sera in cui si svolge l'incontro.

27.

Come per gli altri diritti, questi embarghi saranno riesaminati.

3.3.   Prodotti di terza generazione/UMTS

28.

Sia la FAPL (per tutte le partite) che i club (per le partite a cui partecipano) avranno il diritto di fornire contenuti audio/video mediante i servizi UMTS. La FAPL venderà (entro i limiti consentiti dall'attuazione da parte della FA dell'articolo 48 dello statuto UEFA) un pacchetto di azioni effettivamente in diretta (spot) per la visione sui telefonini (per i quali i tempi di attesa saranno limitati alla necessità tecnica di contestualizzare gli spot). I club potranno fornire contenuti per telefonia mobile a partire dalla mezzanotte del giorno successivo alla partita.

29.

Come per gli altri diritti, questi embarghi saranno riesaminati.

3.4.   Diritti di trasmissione radiofonica

30.

La FAPL ha aumentato il numero dei diritti radiofonici disponibili e ha permesso che vengano trasmesse in diretta, a livello nazionale, due partite il sabato pomeriggio. Considerato l'aumento della capacità radiofonica dei prossimi anni, il numero delle partite rese disponibili sarà riesaminato.

LE INTENZIONI DELLA COMMISSIONE

31.

Sulla base di quanto precede e non appena sarà applicabile il regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione intende adottare una decisione che renda gli impegni assunti dalla FAPL giuridicamente vincolanti e permetta, di conseguenza, di archiviare il caso.

32.

Il testo integrale degli impegni della FAPL può essere chiesto per via elettronica a Kevin.Coates@cec.eu.int.

33.

Prima di adottare qualsiasi decisione, la Commissione invita i terzi ad inviare le loro osservazioni entro un mese dalla pubblicazione della presente comunicazione all'indirizzo che segue, citando il riferimento COMP/38.173 — Vendita congiunta su base esclusiva dei diritti televisivi relativi alla FA Premier League:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Antitrust

Ufficio J-70 0/18

B-1049 Bruxelles

Fax +32 (0) 2 295 01 28

Posta elettronica: Kevin.Coates@cec.eu.int


(1)  L'articolo 48 dello statuto della FAPL prevede che: «Per quanto riguarda la vendita dei diritti di televisione e radiodiffusione, sponsorizzazione e operazioni analoghe nonché qualsiasi altra questione che incida concretamente sugli interessi commerciali dei membri, il consiglio di amministrazione non conclude alcun contratto o accordo che vincoli [la FAPL] senza l'approvazione o l'autorizzazione mediante risoluzione dei membri».

(2)  Come previsto dall'articolo 48 dello Statuto UEFA e dall'articolo 3 del regolamento UEFA in materia di trasmissione radiotelevisiva sulle «fasce orarie soggette a divieto di trasmissione».