52004XC0317(03)

Avviso di apertura di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originari della Turchia

Gazzetta ufficiale n. C 067 del 17/03/2004 pag. 0005 - 0006


Avviso di apertura di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originari della Turchia

(2004/C 67/04)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 del Consiglio(2) (di seguito "il regolamento di base").

1. DOMANDA DI RIESAME

La domanda di riesame è stata presentata dalla società Has Celik Ve Halat Sanayi Ticaret A.S. (di seguito "il richiedente"), un esportatore turco.

La domanda è volta al riesame del dumping limitatamente a quanto concerne l'attività del richiedente.

2. PRODOTTO

Il prodotto in esame è costituito da cavi di ferro o di acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi di acciaio inossidabile, la cui sezione trasversale massima è superiore a 3 mm, muniti o no di accessori (indicati dall'industria come cavi di fili d'acciaio o "CFA"), originari della Turchia, attualmente classificabili ai codici NC 7312 10 82, 7312 10 84, 7312 10 86, 7312 10 88 e 7312 10 99. L'indicazione dei codici NC ha valore puramente indicativo.

3. MISURE IN VIGORE

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 1601/2001(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1268/2003 del Consiglio(4), relativo alle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originari della Turchia.

4. MOTIVAZIONE DEL RIESAME

La domanda, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, si basa su elementi di prova prima facie, presentati dal richiedente, da cui risulta che le circostanze che hanno portato ad adottare le misure sono cambiate e che tali cambiamenti sono definitivi.

Il richiedente afferma, tra l'altro, che nella società sono avvenuti cambiamenti strutturali che hanno avuto ripercussioni significative sul valore normale. Inoltre, esso ha fornito elementi di prova dimostranti che ove si effettuasse un confronto tra il valore normale basato sui costi e sui prezzi praticati sul mercato interno e i prezzi all'esportazione sul mercato dell'UE, il dumping verrebbe ridotto significativamente rispetto al livello dell'attuale misura. Pertanto, per controbilanciare il dumping non è più necessario mantenere le misure al loro livello attuale, stabilito sul livello del dumping determinato in precedenza.

5. PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL DUMPING

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitando la portata dello stesso all'analisi del dumping per quanto riguarda l'attività del richiedente.

L'inchiesta intende determinare se sia necessario mantenere, abrogare o modificare le misure in vigore nei riguardi unicamente del richiedente.

a) Questionari

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente e alle autorità del paese esportatore in questione. Queste informazioni e i relativi elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a), del presente avviso.

b) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Tali informazioni e i relativi elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a), del presente avviso.

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La domanda deve essere presentata entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera b), del presente avviso.

6. TERMINI

a) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

b) Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

7. COMUNICAZIONI SCRITTE, RISPOSTE AL QUESTIONARIO E CORRISPONDENZA

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura "Diffusione limitata"(5) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, che sarà contrassegnata dalla dicitura "Consultabile da tutte le parti interessate".

Indirizzo della Commissione per contatti e informazioni: Commissione europea Direzione generale del Commercio

Direzione B

Ufficio J-79 5/16 B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 Telex COMEU B 21877

8. OMESSA COLLABORAZIONE

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora solo in parte, e le conclusioni sono quindi elaborate sulla base dei dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2) GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

(3) GU L 211 del 4.8.2001, pag. 1.

(4) GU L 180 del 18.7.2003, pag. 23.

(5) Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).