52004PC0609

Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione che la Comunità deve adottare nel Consiglio dei ministri ACP-CE in merito alla modifica della decisione n. 1/2003 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 16 maggio 2003, relativa all'adesione della Repubblica democratica di Timor Orientale all'accordo di partenariato ACP-CE /* COM/2004/0609 def. */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che la Comunità deve adottare nel Consiglio dei ministri ACP-CE in merito alla modifica della decisione n. 1/2003 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 16 maggio 2003, relativa all'adesione della Repubblica democratica di Timor Orientale all'accordo di partenariato ACP-CE

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 16 maggio 2003 [1], con la decisione n. 1/2003 del Consiglio dei ministri ACP-CE, Timor orientale è stato accettato come paese firmatario dell'accordo di partenariato ACP-CE (di seguito l'accordo di Cotonou). La decisione del Consiglio dei ministri ACP-CE di approvare l'adesione di Timor orientale prevedeva che la repubblica non avesse accesso immediato alle risorse del 9° Fondo europeo di sviluppo (FES), ma potesse beneficiare, per il periodo 2000-2005 e nel quadro di un accordo speciale temporaneo, di fondi destinati alla cooperazione regionale.

[1] Decisione n. 1/2003 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 16 maggio 2003, relativa all'adesione della Repubblica democratica di Timor orientale all'accordo di partenariato ACP-CE (GU L 141 del 7.6.2003, pag. 25).

La decisione del Consiglio non ha tenuto conto del fatto che, dopo la ratifica dell'accordo di Cotonou, Timor orientale non potrà più beneficiare degli aiuti allo sviluppo che sono stati fino ad oggi concessi ai sensi del regolamento n. 443/92 del Consiglio (il regolamento ALA) [2]. Timor orientale non ha ancora ratificato l'accordo di Cotonou.

[2] Articolo 1 del regolamento ALA: "La Comunità prosegue e amplia la cooperazione comunitaria con i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia, di seguito "i paesi ALA in via di sviluppo", che non fanno parte dei paesi firmatari della convenzione di Lomé (o dell'accordo di Lomé) e non beneficiano della politica comunitaria di cooperazione nei confronti della regione mediterranea ... ".

Per permettere a Timor orientale di ratificare tale accordo e divenirne parte contraente a pieno titolo, il Consiglio dei ministri dell'UE, con decisione XXX del XXX, ha modificato l'importo totale dell'assistenza finanziaria comunitaria agli Stati ACP nel quadro del 9° FES in modo che Timor orientale possa beneficiare dei fondi FES per tutto il rimanente periodo di validità del 9° FES.

Pertanto, con l'adesione a pieno titolo di Timor orientale all'accordo, il testo dell'articolo 2 della decisione n. 1/2003 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 16 maggio 2003, deve essere sostituito da un testo che afferma che Timor orientale beneficerà dei fondi del 9° FES per tutto il rimanente periodo di validità del 9° FES.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che la Comunità deve adottare nel Consiglio dei ministri ACP-CE in merito alla modifica della decisione n. 1/2003 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 16 maggio 2003, relativa all'adesione della Repubblica democratica di Timor Orientale all'accordo di partenariato ACP-CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione [3],

[3] GU C [...] del [...], pag. [...].

visto l'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul finanziamento e la gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo di finanziamento dell'accordo di partenariato ACP-CE,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione n. 1/2003 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 16 maggio 2003, la Repubblica democratica di Timor orientale è stata accettata come firmataria dell'accordo di partenariato ACP-CE. Tale decisione prevedeva che Timor orientale non avesse accesso immediato alle risorse del 9° Fondo europeo di sviluppo (FES), ma potesse beneficiare, per il periodo 2000-2005 e nel quadro di un accordo speciale temporaneo, di fondi destinati alla cooperazione regionale.

(2) La decisione del Consiglio dei ministri ACP-CE non ha tenuto conto del fatto che, dopo la ratifica dell'accordo di Cotonou, Timor orientale non potrà più beneficiare degli aiuti allo sviluppo che sono stati fino ad oggi concessi ai sensi del regolamento n. 443/92 del Consiglio (il regolamento ALA).

(3) L'articolo 62, paragrafo 2, dell'accordo di Cotonou afferma che le parti contraenti adeguano gli importi finanziari previsti dal protocollo finanziario di cui all'allegato I dopo l'adesione all'accordo di nuovi Stati ACP che non hanno partecipato ai negoziati dell'accordo. L'articolo 1, paragrafo 5, dell'accordo interno afferma che anche le risorse finanziarie possano essere adeguate, con decisione del Consiglio adottata all'unanimità, ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 2, dell'accordo di partenariato ACP-CE.

(4) Per permettere a Timor orientale di ratificare l'accordo ACP-CE e divenire parte contraente a pieno titolo dell'accordo, il Consiglio dei ministri dell'UE, con decisione XXX del XXX, ha reso disponibili le risorse del 9° FES per sopperire al fabbisogno di Timor orientale in termini di sviluppo, per tutto il rimanente periodo di validità del 9° FES,

DECIDE:

Articolo 1

La Comunità adotterà la seguente posizione in seno al Consiglio dei ministri ACP-CE sulla modifica della decisione n. 1/2003 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 16 maggio 2003, relativa all'adesione della Repubblica democratica di Timor orientale all'accordo di partenariato ACP-CE, sulla base dell'allegata proposta di decisione del Consiglio dei ministri ACP-CE.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Progetto di

DECISIONE DEL Consiglio dei ministri ACP-CE

che modifica la decisione n. 1/2003 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 16 maggio 2003, relativa all'adesione della Repubblica democratica di Timor Orientale all'accordo di partenariato ACP-CE

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

visto l'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione n. 1/2003 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 16 maggio 2003, la Repubblica democratica di Timor orientale è stata accettata come firmataria dell'accordo di partenariato ACP-CE. Tale decisione prevedeva che Timor orientale non avesse accesso immediato alle risorse del 9° Fondo europeo di sviluppo (FES), ma potesse beneficiare, per il periodo 2000-2005 e nel quadro di un accordo speciale temporaneo, di fondi destinati alla cooperazione regionale.

(2) La decisione del Consiglio dei ministri ACP-CE non ha tenuto conto del fatto che, dopo la ratifica dell'accordo di Cotonou, Timor orientale non potrà più beneficiare degli aiuti allo sviluppo che sono stati fino ad oggi concessi ai sensi del regolamento n. 443/92 del Consiglio (il regolamento ALA).

(3) L'articolo 62, paragrafo 2, dell'accordo di Cotonou afferma che le parti contraenti adeguano gli importi finanziari previsti dal protocollo finanziario di cui all'allegato I dopo l'adesione all'accordo di nuovi Stati ACP che non hanno partecipato ai negoziati dell'accordo.

(4) Per permettere a Timor orientale di ratificare l'accordo ACP-CE e divenire parte contraente a pieno titolo dell'accordo, il Consiglio dei ministri dell'UE, con decisione XXX del XXX, ha reso disponibili le risorse del 9° FES per sopperire al fabbisogno di Timor orientale in termini di sviluppo, per il rimanente periodo di validità del 9° FES.

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione n. 1/2003 del Consiglio dei ministri ACP-CE è sostituito dal testo seguente:

"Timor orientale beneficerà integralmente delle risorse del 9° FES per il rimanente periodo di validità del 9° FES".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio dei ministri ACP-CE

Il Presidente