20.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/114


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio che adegua la direttiva 77/388/CEE in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

COM(2004) 295 def.

(2005/C 120/20)

Il Consiglio, in data 30 giugno 2004, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

Vista l'urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo, in data 28 ottobre 2004, nel corso della 412a sessione plenaria, ha nominato PEZZINI relatore generale e ha adottato il seguente parere senza voti contrari, 121 voti favorevoli e 3 astensioni.

1.   Introduzione

1.1

Il Consiglio europeo di Vienna dell'11 e 12 dicembre 1998, nell'ambito della «Strategia di Vienna per l'Europa», ha espresso il principio di consentire, agli Stati membri che lo avessero desiderato, di sperimentare gli effetti, in termini di nuovi posti di lavoro e di lotta contro l'economia sommersa, di uno sgravio dell'IVA, mirato a servizi ad alta intensità di lavoro. (1)

1.2

Il Consiglio, dando seguito alla raccomandazione, ha adottato, il 22 ottobre 1999 una direttiva ad hoc (1999/85/CE) con la validità di 4 anni: 2000-2003. Nove Stati membri: Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, hanno usufruito di tale possibilità.

1.3

Il 23 luglio 2003 la Commissione, facendo seguito ai rapporti di valutazione sull'impatto delle misure, ha presentato una proposta di direttiva nella quale si procedeva alla semplificazione e alla razionalizzazione delle aliquote IVA ridotte (2). In seguito a numerose divergenze il Consiglio non ha potuto ancora adottare tale proposta di direttiva. In tale settore, per l'adozione, purtroppo, è necessaria ancora l'unanimità.

1.4

Di conseguenza, visto il rischio di insicurezza giuridica per gli Stati membri che applicavano le aliquote ridotte, la Commissione ha proposto, d'intesa con il Consiglio, una proroga del termine di validità della direttiva 1999/85/CE, portandola al 31 dicembre 2005.

2.   Osservazioni generali

2.1

Il CESE ha già preso, più volte, posizione a favore del principio di poter applicare aliquote IVA ridotte, per i servizi ad alta intensità di lavoro (3).

2.2

Nei propri pareri il CESE ha espresso giudizi e apprezzamenti favorevoli circa l'impatto delle misure in questione, a favore della creazione di nuovi posti di lavoro e contro il lavoro sommerso.

2.3

Il CESE ha formulato, inoltre, molti suggerimenti, volti ad ampliare le riduzioni dell'aliquota IVA a nuovi settori: servizi di ristorazione; restauro degli edifici storici, religiosi, e di edifici appartenenti al patrimonio culturale e architettonico privato.

2.4

Il CESE appoggia, dunque, il principio di consentire, fino al 31 dicembre 2005, ai nuovi Stati membri che faranno richiesta, in base alla direttiva 1999/85/CE, di applicare l'aliquota IVA ridotta ai servizi ad alta intensità di lavoro.

2.5

Il CESE si rammarica, tuttavia, che il Consiglio non abbia saputo trovare un accordo sulla proposta di direttiva della Commissione europea, volta a semplificare e a razionalizzare l'intero sistema.

2.6

Più volte il CESE ha espresso la propria convinzione che l'unanimità, in molti aspetti della materia fiscale, rappresenta un ostacolo effettivo ai progressi dell'Unione.

Bruxelles, 28 ottobre 2004.

La Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  In quei tempi la disoccupazione nell'UE era attorno al 10 %. Il Consiglio europeo straordinario di Lussemburgo (1997) aveva incentrato i suoi lavori contro la disoccupazione. Gli studi dell'Accademia europea di Avignone, sul lavoro sommerso, avevano evidenziato che nell'UE vi erano punte del 28 %. Confronta anche il parere CESE sul lavoro sommerso (GU C 101 del 12.4.1999, pag. 30.

(2)  COM(2003) 397 def. del 23.7.2003.

(3)  GU C 209 del 22.7.1999.

GU C 32 del 5.2.2004.