30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 110/104


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 973/2001

(COM(2003) 589 def. - 2003/0229 (CNS)).

(2004/C 110/17)

Il Consiglio, in data 16 dicembre 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 37 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, è stata incaricata di preparare i lavori in materia dall'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale europeo in data 27 gennaio 2004.

Dato il carattere d'urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo ha designato in qualità di relatore generale SARRO' IPARRAGUIRRE nel corso della 406a sessione plenaria del 26 febbraio 2004 ed ha adottato con 63 voti favorevoli, 2 voti contrari e 3 astensioni, il seguente parere:

1.   Introduzione

1.1

Con la proposta di regolamento in oggetto (1) la Commissione intende aggiornare il regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo (2), tenendo conto degli elementi più importanti esposti nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa ad un piano d'azione comunitario per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo nell'ambito della politica comune della pesca (3).

1.2

A tale scopo la Commissione propone inoltre di modificare il regolamento (CEE) n. 2847/93, del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (4), ed il regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (5).

1.3

Nella proposta di regolamento in oggetto, costituita da 26 considerando iniziali, undici capitoli e cinque allegati, la Commissione propone una serie di misure di gestione che dovrebbero permettere lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo. Si tratta di misure di gestione volte a regolamentare le specie, gli habitat e le zone protette, fissare restrizioni per alcuni attrezzi, stabilire le taglie minime di alcune specie, regolare la pesca non commerciale, prevedere la possibilità di istituire dei piani di gestione, stabilire misure di controllo, definire alcune condizioni per la cattura di specie altamente migratorie ed alcune disposizioni specifiche per le acque maltesi.

2.   Osservazioni di carattere generale

2.1

Il CESE ha in passato già espresso con una serie di pareri (3), la propria posizione circa la gestione della pesca nel Mediterraneo. Il Comitato desidera riprendere in questo parere le conclusioni formulate nel 1998 in materia di gestione della pesca nel Mediterraneo visto il loro interesse, il loro carattere descrittivo, la loro importanza e la loro attualità:

Il Mediterraneo è contraddistinto da alcune caratteristiche particolari, alle quali i sistemi di gestione devono necessariamente adattarsi per essere efficaci.

L'efficacia dei sistemi di gestione dipenderà inoltre dalla loro equità, sì da evitare trattamenti discriminatori.

Occorre continuare a rafforzare la ricerca scientifica, rendendo più dinamico il CGPM, in modo da farne l'organo prioritario, senza rinunciare alla cooperazione scientifica sotto forma di elaborazione congiunta di studi da parte degli Stati che si affacciano sul Mediterraneo.

Data l'esistenza di situazioni discriminatorie, è necessaria un'armonizzazione reale e globale della pesca nel Mediterraneo. Essa sarà possibile solo se si elimineranno gradualmente tutte le deroghe previste dal Regolamento (CE) n. 1626/94 e si applicheranno le stesse misure tecniche a tutte le flotte.

Il Comitato auspica che la normativa proposta formi oggetto di una consultazione degli ambienti professionali interessati, in modo da coinvolgere questi ultimi nella sua applicazione. Ciò rafforzerebbe la proposta avanzata dall'Unione europea nel CGPM in merito alla creazione di un comitato che rappresenti in modo diretto gli operatori del settore.

Devono essere previste misure adeguate contro gli operatori che non rispettano le norme sulla conservazione delle risorse. Il commercio responsabile va rafforzato per prevenire la concorrenza sleale attualmente in atto, specialmente per quanto riguarda le flotte di paesi terzi.

La creazione di zone di protezione della pesca nel Mediterraneo è un meccanismo adeguato per garantire l'efficacia delle misure di protezione e di conservazione delle risorse.

Le conferenze diplomatiche devono andare oltre le dichiarazioni di intenti. Occorre sviluppare una collaborazione più intensa con tutti gli Stati, elaborando lavori preliminari che permettano di adottare conclusioni di applicazione immediata.

Nel processo di adattamento ad una pesca sostenibile nel Mediterraneo, la pesca artigianale deve avere la priorità su quella industriale. Gli interessi degli Stati rivieraschi devono prevalere su quelli estranei al Mediterraneo.

2.2

Nel punto 2.6 del parere CESE 402/2003, il Comitato faceva notare che «Una gestione integrata delle attività di pesca presuppone un'analisi degli aspetti biologici, economici e sociali, la ricerca di adeguati strumenti di gestione e infine il dialogo tra gli operatori del settore, le amministrazioni e gli ambienti scientifici».

2.3

Il CESE ritiene che la Commissione non abbia risposto, con la proposta di regolamento in oggetto, né alle attese suscitate dal suo piano d'azione (3) né agli orientamenti espressi dal Comitato nei precedenti pareri. Le ragioni di tale giudizio sono le seguenti:

2.3.1

La proposta di regolamento della Commissione non analizza le ragioni che motivano la necessità di rivedere il regolamento (CE) n. 1626/94. Il Comitato ritiene che le misure stabilite dal regolamento in questione siano fallite perché, inter alia, sono state permesse deroghe di ogni tipo al regolamento stesso, che hanno provocato scarti tra paesi e settori i quali, a loro volta, hanno fatto mancare del tutto una reale politica comune della pesca nel Mediterraneo.

2.3.2

La Commissione non ha fornito adeguate basi scientifiche a sostegno delle proposte tecniche presentate. In mancanza di riferimenti non è possibile conoscere quali siano gli studi scientifici e tecnici di cui la Commissione si è avvalsa per presentare le proprie proposte.

2.3.3

La Commissione dimentica ancora una volta di ricordare e tener conto degli aspetti socioeconomici della pesca nel Mediterraneo, e non fornisce alcun riferimento alle possibili ripercussioni delle misure proposte sulle aziende, i lavoratori e le aree costiere che dipendono in larga misura dalla pesca.

2.3.4

La proposta di regolamento non assegna sufficiente rilievo ai sistemi di gestione mediante il controllo del commercio, né ricorda i problemi causati, a livello commerciale, dalle catture effettuate da navi battenti bandiera di comodo, che pescano illegalmente nel Mediterraneo. Si dimentica inoltre di proporre meccanismi atti a garantire un effettivo controllo della qualità sanitaria dei prodotti della pesca.

2.3.5

La Commissione non tiene sufficientemente conto dell'importanza di intensificare la cooperazione multilaterale nell'ambito del CGPM (6), affinché le norme fissate per i paesi dell'Unione possano essere applicate anche alle flotte di paesi terzi che operano nel Mediterraneo.

In tal senso il CESE invita la Commissione a potenziare il ruolo dei progetti regionali della FAO, ad esempio COPEMED e ADRIAMED.

2.3.6

La Commissione si limita a regolare disposizioni tecniche già esistenti, rendendole più restrittive, senza prevedere alcuna eventuale alternativa innovatrice a tali misure grazie alla ricerca di meccanismi più selettivi.

2.4   Aspetti negativi della proposta di regolamento

Vengono qui di seguito esaminati, tra gli undici capitoli della proposta, anzitutto quelli che presentano aspetti negativi:

2.4.1

Capitolo IV: Restrizioni relative agli attrezzi da pesca

2.4.1.1

Il CESE ritiene che la redazione del testo sia ambigua e confusa e dia adito ad eccezioni che possono provocare un ulteriore nuovo fallimento delle misure, poiché non corrispondono affatto ad una reale politica comune della pesca. Secondo il CESE gli articoli debbono venir redatti in forma più chiara, e le eccezioni devono essere eliminate, puntando a misure armonizzate nell'Unione europea e armonizzabili a loro volta con i paesi terzi dediti ad attività di pesca nel Mediterraneo.

2.4.1.2

La definizione dei diversi attrezzi è confusa. Vanno definiti i segmenti regolati mediante standard internazionali, come ad esempio lo ISCFG (7) della FAO del 1980, separando almeno le reti a strascico e le reti da circuizione dagli attrezzi minori. Andrebbero inoltre regolate separatamente le diversi reti trainate per far sì che le disposizioni generali riguardanti le reti a strascico non valgano anche per altre reti a carattere locale, come le sciabiche trainate.

2.4.1.3

Nelle attrezzature e pratiche di pesca proibite non è stata inclusa la proibizione di impiegare reti da imbrocco alla deriva. A parere del Comitato tra gli attrezzi da pesca proibiti deve essere elencata specificatamente la proibizione di utilizzare reti da imbrocco alla deriva, e specialmente quelle utilizzate per catturare specie altamente migratorie.

2.4.1.4

Per quanto riguarda la dimensione minima delle maglie, le proposte non sembrano basate su dati scientifici solidi e la messa in pratica delle proposte della Commissione potrebbe comportare il fallimento di numerose aziende e di posti di lavoro collegati al settore della pesca, dato che la loro attività cesserebbe di essere redditizia. Per tal motivo il CESE suggerisce che prima di prendere una decisione sulla dimensione minima delle maglie la Commissione approfondisca le ricerche scientifiche in materia allo scopo di acquisire maggior conoscenze sulla tipologia dei materiali da impiegare per provare la selettività delle maglie, salvaguardando così la continuità delle attività di pesca.

2.4.1.5

La taglia minima degli ami prevista per la cattura dell'occhialone (Pagellus bogaraveo) non ha senso. In base alle ricerche scientifiche sinora effettuate, frutto delle esperienze sulla selettività degli ami e sulla loro relazione con le dimensioni di maturazione della specie, il CESE raccomanda una taglia minima degli ami di lunghezza totale pari a 3,95 cm e di larghezza pari a 1,65 cm. Inoltre per i palangari di fondo e di superficie (derivanti) bisognerebbe limitare il numero totale di ami, anziché la lunghezza totale degli stessi. Nel primo caso si dovrebbe stabilire un limite massimo di 3.000 ami, e nel secondo, di 2 000 ami al massimo per la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) e di 10.000 ami al massimo per le altre specie.

2.4.1.6

Il CESE giudica ambigua la redazione dell'articolo riguardante i valori minimi di distanza e profondità per l'uso degli attrezzi da pesca, proposti dalla Commissione. Ciò può provocare confusione. L'applicazione delle proposte della Commissione comporterà sicuramente la sparizione delle attività di pesca a partire da imbarcazioni nella maggior parte del litorale mediterraneo. Il Comitato ritiene che la limitazione delle attività di pesca in funzione della distanza minima dalla costa possa produrre effetti negativi a causa della configurazione disuguale della piattaforma continentale nel Mediterraneo. Per tal motivo il CESE chiede che l'attività peschiera venga limitata in funzione della profondità minima delle acque. Il Comitato propone pertanto che le reti da traino siano proibite all'interno dell'isobata di 50 m e che l'uso di reti da circuizione sia vietato all'interno dell'isobata di 35 m.

2.4.2

Capitolo V: Taglie minime degli organismi marini e ripopolamento artificiale

2.4.2.1

Il CESE osserva che la Commissione europea non fa riferimento ad argomenti scientifici che possano giustificare le taglie proposte. In alcuni casi, come quello del merluzzo (Merluccius merluccius), nel quale si propone di ridurre la taglia da 20 a 15 centimetri, la proposta risulta indifendibile sotto qualsivoglia punto di vista biologico, scientifico od economico. In altri casi, come quello del pesce spada, si propone una taglia minima anche se l'ICCAT (8) non ha espresso raccomandazioni in materia. In altri casi ancora, come quello delle telline, la Commissione ha deciso di eliminare la taglia minima, senza tener conto delle gravi ripercussioni che ciò può provocare sul mercato.

2.4.2.2

Il CESE ritiene che permettere attraverso una deroga la cattura del novellame di sardine sia una misura biologicamente inadeguata, un pessimo precedente e una proposta contraddittoria rispetto all'aumento della taglia minima chiesto in generale.

2.4.3

Le misure per le specie altamente migratorie di cui al capitolo IX non hanno una base scientifica sufficiente per permetterne l'adozione. Dato che si tratta di misure di gestione che interessano risorse internazionali, regolate dall'ICCAT, il CESE ritiene che spetti a tale organizzazione decidere la normativa mediante le proprie raccomandazioni. L'ICCAT non raccomanda alcuna misura concreta per il pesce spada nel Mediterraneo, ragion per la quale a parere del Comitato le proposte della Commissione, che fissa le dimensioni minime degli ami dei palangari, quattro mesi di divieto di pesca con palangari pelagici e la taglia minima per il pesce spada, devono essere respinte. Qualora tali proposte venissero adottate, l'intera attività di pesca con palangari correlata a tali specie sarebbe condannata all'estinzione.

2.5   Aspetti positivi, comunque migliorabili, della proposta in esame

2.5.1

Il capitolo II regola specie e habitat protetti, vietando la pesca sulle praterie di posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine. Il CESE accoglie favorevolmente la disposizione, ma ritiene che sarebbe necessario aggiungere all'elenco anche i fondali coralliferi o di «mäerl».

2.5.2

Le zone protette, sia nazionali che comunitarie, sono regolate dal capitolo III. Il Comitato è d'accordo con l'istituzione di tali zone per proteggere gli esemplari più giovani o in fase di riproduzione.

2.5.3

Il CESE è d'accordo sulla necessità di regolamentare la pesca non commerciale o sportiva, come proposto dalla Commissione nel capitolo VI della proposta. Tuttavia ritiene necessario aggiungere il divieto di utilizzare palangari di fondo e l'obbligo di esigere da tutti i paesi dell'Unione europea l'istituzione di sistemi nazionali per le licenze di pesca che permettano di valutare le vere dimensioni di tale attività. La proposta proibisce la commercializzazione delle catture di organismi marini effettuate nell'ambito della pesca sportiva. Il Comitato ritiene si possa accettare, in via eccezionale, la commercializzazione delle catture effettuate nel corso di gare sportive, nel caso in cui il ricavato ottenuto dalla vendita sia destinato a fini benefici, allo scopo di evitare il commercio in nero e facilitare i controlli sanitari.

2.5.4

Il capitolo VII regola i piani di gestione a livello comunitario e nazionale. Il CESE ritiene che tali piani possano essere uno strumento utile e che, combinando la gestione dello sforzo di pesca e le misure tecniche ad hoc, rispondano alle caratteristiche specifiche di numerose imprese del settore situate nel Mediterraneo. Ciononostante il Comitato intende sottolineare il rischio che i piani di gestione possano venir impiegati per derogare, sotto forma di eccezione, da alcune delle disposizioni generali del regolamento, ragion per la quale il testo dovrebbe prevedere l'obbligo che le misure di gestione che si intendono introdurre siano sempre più severe di quelle previste dal regolamento. Vale a dire che deve risultare chiaro che i piani di gestione non potranno prevedere misure meno restrittive di quelle previste dal regolamento per quanto riguarda tutti gli aspetti correlati alla selettività, agli scarti ed allo sforzo di pesca.

2.5.5

Il CESE ritiene che le misure di controllo elencate al capitolo VIII siano necessarie, ma desidera includere anche le catture effettuate con attrezzi come i palangari di fondo e le reti da imbrocco calate sul fondo tra quelle che possono essere sbarcate e commercializzate per la prima volta solo in porti designati dagli Stati membri. Ritiene inoltre che l'obbligo di registrare nel giornale di bordo tutte le catture conservate a bordo in quantitativi superiori a 10 kg di equivalente peso vivo di determinate specie possa provocare un onere burocratico gravoso ed inutile. Il Comitato propone pertanto che per i natanti basati in porti nei quali il carico viene contabilizzato ed immediatamente trasmesso all'amministrazione competente, si stabilisca una equivalenza tra le fatture per la vendita diretta e la registrazione nel giornale di bordo, eliminando pertanto quest'ultima esigenza.

2.6

Il CESE non entra nel merito del capitolo X: «Misure per le acque intorno alle isole maltesi» dato che tali disposizioni corrispondono alle misure decise nel contesto del Trattato di adesione del 2003 tra Malta e l'Unione europea.

3.   Conclusioni

3.1

Alla luce di quanto sopra, e del fatto che la proposta di regolamento è stata globalmente respinta dai professionisti del settore dei quattro Stati membri che si affacciano sul Mediterraneo, il CESE chiede alla Commissione europea di ritirare la proposta.

3.2

Tenendo conto della notevole preoccupazione del Comitato affinché siano applicate al più presto efficaci misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse peschiere nel Mediterraneo, la Commissione è invitata a riformulare con urgenza la propria proposta di regolamento, prendendo in considerazione tutti gli aspetti menzionati nel presente parere.

Bruxelles, 26 febbraio 2004.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Roger BRIESCH


(1)  COM(2003) 589 def

(2)  GU L 171 del 6.7.1993, pag. 1, modificato per ultimo dal regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio (GU L 137 del 19.5.2001)

(3)  COM(2002) 535 def. del 9 ottobre 2002. Parere del CESE sulla comunicazione: 402/2003 del 26 marzo 2003.

(4)  GU C 133 del 6.6.2003.

(5)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1

(6)  GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1

(7)  GU C 133 6.6.2003.

(8)  Consiglio generale per la pesca nel Mediterraneo.