30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 110/30


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/434/CEE, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi

(COM(2003) 613 def. – 2003/0239 COD)

(2004/C 110/09)

Il Consiglio, in data 28 ottobre 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 9 febbraio 2004, sulla base del progetto predisposto dal relatore RAVOET.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 25 febbraio, nel corso della 406a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 114 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni.

1.   La strategia della Commissione in materia di imposizione delle imprese

1.1

La proposta in esame è un elemento della strategia della Commissione in materia di imposizione fiscale sulle società presentata nella comunicazione pubblicata nel 2001 (1) nella quale essa ha individuato una serie di ostacoli fiscali all'attività economica transfrontaliera nel mercato interno ed ha annunciato come intende procedere nel breve e nel più lungo termine per eliminarle.

1.2

La strategia prevede diverse misure mirate, incentrate su problemi quali l'estensione delle direttive su dividendi, interessi e canoni, fusioni, compensazione transfrontaliera delle perdite, prezzi di trasferimento e convenzioni sulla doppia imposizione.

1.3

La Commissione ritiene che nel più lungo periodo le imprese debbano ottenere la possibilità di essere tassate applicando una base imponibile unica e consolidata per l'imposta sulle società a tutte le loro attività nell'Unione europea, in modo da evitare le costose inefficienze che derivano al momento dalla coesistenza di 15 (e presto di 25) legislazioni fiscali distinte.

1.4

Il Comitato ha sostenuto nel parere L'imposizione diretta delle imprese, adottato nel 2002 (2), le proposte della Commissione europea dirette a sopprimere nel breve termine qualsiasi forma di doppia imposizione e altri ostacoli fiscali che le imprese operanti in attività trasfrontaliere nel mercato interno si trovano di fronte.

1.5

Per il più lungo termine, il Comitato approva l'obiettivo di un mercato interno senza ostacoli fiscali, ritenendo che si tratti sicuramente di un mezzo per giungere a stabilire dei principi comuni che favoriscano un mercato interno in cui prevalga la concorrenza leale. Tali principi comuni dovrebbero favorire anche gli obiettivi di semplificazione, competitività e creazione di posti di lavoro.

1.6

Nel novembre 2003 la Commissione europea ha stilato un primo bilancio della strategia adottata nel 2001 (3) ed ha concluso che la sua strategia a due livelli sull'imposizione fiscale delle imprese resta, dopo due anni di lavori, l'approccio migliore per affrontare i problemi che si presentano nel mercato interno e che le azioni e le iniziative promesse sono state ben condotte. La conferenza europea sull'imposizione fiscale delle imprese organizzata a Roma il 5 e 6 dicembre 2003 (4) ha confermato tale conclusione.

2.   Misure mirate della strategia della Commissione a breve termine

2.1

L'adozione di proposte dirette in particolare a aggiornare e a estendere il campo di applicazione delle direttive società madri–figlie e fusioni (concentrazioni) figura tra gli obiettivi a breve che la Commissione si è prefissa nella sua strategia per l'imposizione fiscale delle imprese dell'ottobre 2001.

2.2

Le stesse considerazioni valgono per l'adozione e l'adeguamento della proposta di direttiva interessi e canoni (diritti) inclusa nel pacchetto fiscale, che comprendeva oltre a quest'ultima il codice di condotta e la direttiva risparmio.

2.3

La proposta di direttiva di aggiornamento della direttiva società madri – figlie è stata adottata nel Consiglio Ecofin del 22 dicembre 2003. Il testo finale della direttiva è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 13 gennaio 2004 (5).

2.4

La direttiva interessi e canoni è stata adottata il 3 giugno 2003 (6) e doveva essere recepita negli ordinamenti giuridici nazionali entro il 1o gennaio 2004. Una proposta di direttiva volta a aggiornarla, in particolare integrando i miglioramenti di rilievo apportati al campo di applicazione della direttiva società madri e figlie, è stata pubblicata dalla Commissione il 30 dicembre 2003 (7).

2.5

La proposta di direttiva fusione è dunque l'ultima proposta che il Consiglio deve adottare. Essa è il frutto di un grande e notevole lavoro di consultazione che ha consentito d'individuare il complesso dei problemi fiscali derivanti dalle riorganizzazioni transfrontaliere.

3.   Proposta di adeguamento della direttiva sul regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni

3.1

La direttiva in vigore (90/434/CE) prevede il riporto dell'imposizione delle plusvalenze risultanti da riorganizzazioni transfrontaliere di società effettuate sotto forma di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi d'azioni.

3.2

Questo regime di riporto dell'imposizione assicura la neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione, sotto forma di un'esenzione temporanea in quanto l'imposizione delle plusvalenze è rinviata fino ad una cessione successiva degli attivi conferiti. La neutralità è assicurata dal fatto che:

gli attivi e passivi della società conferente sono trasferiti alla società beneficiaria al loro valore fiscale,

l'attribuzione delle azioni della società beneficiaria agli azionisti della società conferente non può determinare l'imposizione di questi ultimi (altrimenti ci si troverebbe dinanzi a un caso di doppia imposizione).

3.3

Tale direttiva del 23 luglio 1990 permette quindi di ovviare già in certi casi all'ostacolo transfrontaliero costituito dall'onere fiscale elevato che le riorganizzazioni delle società comportano, garantendo che un'operazione transfrontaliera non darà luogo a debiti fiscali più consistenti di quelli derivanti da un'operazione all'interno di uno stesso Stato membro.

3.4

La proposta di adeguamento di questa direttiva sostituisce una proposta del 1993 che la Commissione ha ritirato. Essa è diretta a estendere la portata della direttiva attualmente in vigore e migliorare i metodi di riporto dell'imposizione, salvaguardando nel contempo gli interessi finanziari degli Stati membri. Essa va inoltre a completare la proposta di decima direttiva in materia di diritto societario volta a facilitare le concentrazioni tra società di Stati membri diversi.

3.5

Gli elementi principali della nuova proposta di adeguamento della direttiva fusione sono i seguenti.

3.5.1

La proposta è diretta ad allineare la direttiva fusione alle modifiche introdotte nella direttiva società madri e figlie, vale a dire:

l'abbassamento dal 25 % al 10 % della soglia minima di partecipazione perché una società possa essere considerata una società madre (o figlia),

l'aggiornamento dell'elenco delle società alle quali si applica la direttiva; questo permette di farvi rientrare nuove forme giuridiche, in particolare certe cooperative e società non basate su capitale azionario, le mutue, le casse di risparmio, fondazioni e associazioni che esercitano attività commerciali. Il nuovo elenco include la società europea e la società cooperativa europea che possono essere costituite rispettivamente a partire dal 2004 e dal 2006,

l'ampliamento del campo di applicazione della direttiva sulle fusioni è ottenuto con l'aggiunta all'elenco allegato alla direttiva di nuove forme giuridiche specificamente designate. Si tratta in linea di principio dello stesso elenco che è stato adottato nel quadro della direttiva di adeguamento della direttiva società madri e figlie e che dovrebbe anche essere adottato nel quadro della direttiva di adeguamento della direttiva interessi e canoni.

3.5.2

La proposta estende inoltre i vantaggi della direttiva (regime del riporto dell'imposizione) alle società, rientranti nel suo campo d'applicazione, che sono soggette all'imposta nello Stato membro in cui hanno sede, ma che sono considerate trasparenti sotto il profilo fiscale in un altro Stato membro.

3.5.2.1

Senza rimettere in discussione il regime di trasparenza, la proposta di direttiva prevede che questo secondo Stato non potrà tassare le persone che vi hanno la residenza fiscale e che detengono partecipazioni nelle suddette società in riferimento a operazioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva. Questi ultimi saranno soggetti all'imposta solo al momento di una successiva cessione degli attivi conferiti.

3.5.3

La proposta estende il campo di applicazione alle operazioni di scissione con scambio di azioni, vale a dire a operazioni di scissione limitate o parziali che facciano sussistere la società conferente. A tali operazioni si potrà applicare il regime di riporto dell'imposizione.

3.5.3.1

Una scissione parziale è un'operazione per cui una società, senza essere sciolta, trasferisce ad una società beneficiaria una parte dei suoi elementi di attivo e passivo costituenti uno o più rami di attività. In cambio, la società beneficiaria assegna titoli rappresentativi del suo capitale sociale ai soci della società conferente.

3.5.4

La proposta assicura la neutralità fiscale del trasferimento della sede centrale di una società europea o di una società cooperativa europea da uno Stato membro ad un altro. Prevede così un regime di riporto dell'imposizione che evita che un trasferimento del genere si risolva nell'imposizione immediata delle plusvalenze derivanti dagli attivi che dovranno rimanere collegati alla stabile organizzazione che la società che trasferisce la sua sede statutaria avrà ormai nello Stato membro in cui aveva sede in precedenza. Tale regime fiscale riguarderà anche gli accantonamenti o le riserve costituite dalla società prima del trasferimento della sede, l'eventuale trasferimento delle perdite e l'esistenza di una stabile organizzazione in un terzo Stato membro.

3.5.4.1

Questa possibilità di trasferimento della sede statutaria è espressamente prevista nello statuto di queste società, allo scopo di garantire la libertà fondamentale rappresentata dal diritto di stabilimento. È pertanto assolutamente necessario che tale libertà non risulti ostacolata da disposizioni fiscali.

3.5.5

La proposta chiarisce che il regime di riporto dell'imposizione della direttiva può applicarsi anche nel caso in cui una società decida di trasformare la sua filiale estera in consociata.

3.5.5.1

Il riporto dell'imposizione previsto dalla direttiva dipende dal collegamento degli attivi e passivi trasferiti a una stabile organizzazione della società conferente; non è questo il caso quando una filiale di una società straniera è trasformata in consociata di questa stessa società. In questo caso, gli attivi e passivi trasferiti sono infatti collegati alla società beneficiaria (la nuova consociata). Le operazioni di creazione di consociate sono conformi all'obiettivo della direttiva e non pregiudicano le prerogative fiscali dello Stato membro interessato (gli attivi e passivi rientrano nella stessa sfera di competenze fiscali) ed è quindi opportuno precisare che tali operazioni rientrano di diritto nel campo di applicazione della direttiva.

3.5.6

La proposta estende i vantaggi previsti dalla direttiva alle operazioni di scambio di azioni quando la maggioranza dei diritti di voto in seno alla società acquisita è ottenuta da soci che non sono residenti fiscali di uno Stato membro dell'Unione europea.

3.5.7

La proposta introduce poi regole adeguate per impedire la doppia imposizione dovuta alle diverse regole di valutazione delle azioni e degli attivi applicabili nei diversi Stati membri. Ciò riguarda le operazioni di conferimento di attivi e di scambio di azioni.

3.5.7.1

Poiché la società beneficiaria è imponibile in un momento successivo per le plusvalenze sugli attivi conferiti, era necessario armonizzare le regole fiscali nazionali di valutazione delle azioni ricevute in seguito a un conferimento di attivi o a uno scambio di azioni. È quindi previsto che a tali azioni verrà attribuito il «valore reale» che gli elementi di attivo e passivo avevano immediatamente prima di un conferimento di attivi oppure il valore «reale» che le azioni ricevute avevano al momento di uno scambio di azioni (un'eccezione è tuttavia prevista in caso di possesso di azioni proprie).

4.   Osservazioni generali

4.1

La direttiva fusione del 23 luglio 1990 mira a garantire l'indispensabile neutralità delle operazioni di riorganizzazione transfrontaliera delle società, vegliando nel contempo a salvaguardare gli interessi finanziari degli Stati membri.

4.2

Il Comitato accoglie favorevolmente le proposte di adeguamento della direttiva fusione formulate dalla Commissione europea. Esse costituiscono dei miglioramenti indispensabili e appropriati alla succitata direttiva del 23 luglio 1990 e non comportano in linea di massima alcuna conseguenza sfavorevole per le imprese rispetto alla situazione attuale. Inoltre, esse non esigono alcun nuovo obbligo o nuova formalità fiscale per le imprese che vi si conformano.

4.3

Lo scopo della proposta di adeguamento della direttiva è quello di migliorare e estendere il regime del riporto d'imposizione previsto per le plusvalenze risultanti da riorganizzazioni di imprese. Viene adesso espressamente considerato un numero maggiore di forme giuridiche di società (tra cui la società europea (SE) e la società cooperativa europea (SCE), nonché le forme di società generalmente adottate dalle piccole e medie imprese) e di operazioni di riorganizzazione (come la scissione parziale o la trasformazione di una filiale).

4.4

Estendendo alla SE e alla SCE il regime di neutralità fiscale, anche nel caso di trasferimento della sede statutaria che è specificata nello statuto di queste due forme di società, la proposta di direttiva contribuirà alla creazione e alla gestione di società di dimensione europea e svincolate dagli ostacoli derivanti dall'applicazione limitata, sotto il profilo territoriale, del diritto fiscale e del diritto societario dei diversi Stati membri.

4.5

Tutte queste modifiche permetteranno alle imprese, compreso ormai un numero più alto di PMI, di sfruttare appieno i vantaggi del mercato unico (grazie ad un'imposizione equilibrata delle attività nazionali e transfrontaliere la quale assicurerà la neutralità delle decisioni d'investimento e di riorganizzazione); ciò dovrebbe migliorare la loro competitività e avere perciò un'incidenza positiva sulla creazione di posti di lavoro e sulla lotta contro la disoccupazione.

5.   Osservazioni specifiche

5.1

Il Comitato è dell'avviso che bisognerebbe generalizzare la clausola che prevede che ogni nuova forma di società istituita da uno Stato membro venga automaticamente aggiunta all'elenco delle forme di società di questo Stato membro che è allegato alla direttiva. Ciò permetterebbe di risolvere i problemi legati al mancato adeguamento di tale elenco.

5.2

Secondo il Comitato è inoltre essenziale che l'adeguamento delle direttive fusione, società madri e figlie e interessi e canoni avvenga in modo armonico, sia per quanto riguarda la definizione del campo di applicazione (per esempio l'elenco delle forme di società riportate nell'allegato alle direttive) sia in ordine alle condizioni per poter beneficiare del regime fiscale previsto (per esempio, il livello di partecipazione che ormai è stato portato al 10 % dalla direttiva di adeguamento della direttiva società madri e figlie).

5.3

Il Comitato considera però incompleta, e pertanto non soddisfacente, l'estensione del campo di applicazione (a altre forme di società e a altre operazioni di riorganizzazione), nella misura in cui:

non comprende tutti i tipi di imposte interessati da operazioni di riorganizzazione (in particolare le imposte di registro o le imposte sui conferimenti),

il regime di riporto dell'imposizione in caso di trasferimento della sede statutaria è limitato alla SE e alla SCE, mentre la giurisprudenza della Corte di giustizia europea nella sua sentenza Centros (8) ha riconosciuto a tutte le forme di società il diritto alla libertà di stabilimento e alla libertà di scelta della sede sociale.

5.4

Il Comitato insiste infine affinché la neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione transfrontaliere sia assicurata al cento per cento, soprattutto per quanto riguarda il trasferimento delle perdite e l'esenzione degli accantonamenti e delle riserve.

6.   Conclusioni

6.1

Il Comitato sostiene tutte le proposte di modifica della direttiva fusione formulate dalla Commissione europea in quanto esse apportano miglioramenti indispensabili e appropriati alla direttiva e permetteranno alle imprese, comprese ormai la SE, la SCE e compreso anche un numero maggiore di PMI, di sfruttare appieno i vantaggi derivanti dal mercato unico; questo dovrebbe migliorare la loro competitività e avere quindi un impatto positivo sulla creazione di posti di lavoro e sulla lotta contro la disoccupazione.

6.2

Il Comitato invita tuttavia la Commissione a riesaminare certi aspetti essenziali lasciati in sospeso e che vengono menzionati sopra nel capitolo sulle osservazioni specifiche.

Bruxelles, 25 febbraio 2004

Il Presidente

del Comitato econimico e sociale europeo

Roger BRIESCH


(1)  Comunicazione della Commissione al Consiglio, al parlamento europeo e al Comitato economico e sociale «Verso un mercato interno senza ostacoli fiscali - Strategia per l'introduzione di una base imponibile consolidata per le attività di dimensione UE delle società». COM(2001) 582 def.

(2)  GU C 241 del 7.10.2002.

(3)  Comunicazione del 24 novembre 2003«Un mercato interno senza ostacoli inerenti alla tassazione delle società – risultati, iniziative in corso e problemi ancora da risolvere» COM(2003) 726 def.

(4)  Cfr. www.europa.eu.int/comm/taxation/company_tax/conference_rome.htm.

(5)  Direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. GU L 7 del 13.1.2004.

(6)  Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi GU L 157 del 26.6.2003.

(7)  COM(2003) 841 def.

(8)  Causa C212/97 del 9 marzo 1997.