52003PC0854

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale /* COM/2003/0854 def. - CNS 2003/0334 */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Introduzione

Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) è un'agenzia dell'Unione europea. Istituito nel 1975 ai sensi del regolamento del Consiglio n. 337/75 [1] e dotato di un consiglio di amministrazione tripartito [2] e di un ufficio di presidenza [3], fornisce servizi alla Commissione europea, agli Stati membri dell'Unione europea e alle parti sociali, nonché ai paesi associati della Norvegia e dell'Islanda. Ad alcune attività selezionate partecipano anche i paesi candidati. In qualità di Centro per l'istruzione e la formazione professionale dell'Unione europea, il Cedefop fornisce informazioni ai responsabili politici, ai ricercatori e ai professionisti del settore al fine di promuovere una più chiara comprensione degli sviluppi nel settore della formazione professionale, consentendo loro di adottare decisioni informate in vista dell'azione futura. Il Cedefop assiste la Commissione europea favorendo a livello comunitario la promozione e lo sviluppo dell'istruzione e della formazione professionale.

[1] GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1655/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 41)

[2] La composizione tripartita del consiglio di amministrazione prevede la partecipazione di rappresentanti dei governi degli Stati membri, delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. La Commissione è la quarta componente che partecipa al consiglio di amministrazione.

[3] Il regolamento interno del consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale è stato approvato dal Consiglio il 24.11.1976 (1333/76 - SOC 276) e prevede l'istituzione di un ufficio di presidenza composto dal presidente e da tre vicepresidenti del consiglio di amministrazione.

Il Cedefop quale strumento al servizio della politica comunitaria nel settore della formazione professionale

Dalla metà degli anni '90, è aumentata in misura significativa l'importanza attribuita alla formazione professionale, considerata quale strumento essenziale per rispondere ai mutamenti economici e sociali sempre più rapidi e per promuovere l'occupazione, la coesione sociale e la competitività. Le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona, tenutosi nel marzo 2000, hanno dato un ulteriore impulso all'istruzione e alla formazione. Lo sviluppo di una società dell'apprendimento (learning society) viene ormai considerato il mezzo per raggiungere l'obiettivo strategico di un'economia basata sulla conoscenza competitiva e dinamica, in grado di coniugare occupazione, crescita economica e coesione sociale.

Lo sviluppo della formazione professionale a livello comunitario è un obiettivo riconosciuto da tutti gli Stati membri dell'UE e dalle organizzazioni europee delle parti sociali che si sono impegnate a una più stretta cooperazione in vista dello sviluppo dell'istruzione e della formazione. Tale cooperazione è un processo dinamico che deve essere sostenuto da scambi di informazioni e di buone pratiche al fine di migliorare la reciproca conoscenza dei sistemi di formazione e favorire l'elaborazione di soluzioni comuni ai problemi affrontati da tutti gli Stati membri, indipendentemente dalle differenze che caratterizzano i vari sistemi di formazione generale e professionale. Il Cedefop fornisce questo tipo di sostegno.

Il Cedefop dispone degli strumenti per agevolare tali scambi attingendo alle informazioni raccolte e alle ricerche svolte negli Stati membri, non da ultimo mediante l'istituzione di reti e forum, individuando le innovazioni e contribuendo alla qualità della politica e delle pratiche in materia di formazione. Tale funzione è rafforzata dalla composizione tripartita del suo consiglio di amministrazione nel quale siedono rappresentanti dei governi e delle parti sociali insieme a rappresentanti della Commissione ai quali spettano importanti responsabilità in materia di sviluppo e attuazione della formazione iniziale e continua nell'ambito di accordi formali e informali.

La Commissione ritiene che i risultati finora conseguiti dal Cedefop confermino la sua capacità di fornire un prezioso contributo allo sviluppo della politica di formazione professionale nella Comunità. Secondo la Commissione i progressi compiuti dal Cedefop sono stati favoriti fra l'altro dalla cooperazione strutturata e sistematica con la Commissione e con tutti gli altri partner.

2. CONTESTO

2.1. La valutazione esterna

Nel novembre 2000 la Commissione ha avviato una valutazione esterna del Cedefop [4]. Lo scopo principale della valutazione era quello di verificare l'efficienza interna e l'efficacia esterna dell'agenzia rispetto ai suoi obiettivi statutari e alla sua missione, valutando anche il funzionamento del consiglio di amministrazione e dell'ufficio di presidenza nella prospettiva delle conseguenze dell'allargamento.

[4] La relazione completa della valutazione esterna del Cedefop è consultabile al seguente indirizzo:

La Commissione ha accolto positivamente la relazione di valutazione esterna del Cedefop che traccia un quadro completo dei risultati conseguiti dall'agenzia nel periodo successivo alla precedente valutazione esterna (1995) [5]. Complessivamente la relazione di valutazione esprime un giudizio positivo sull'efficacia e sull'impatto del lavoro svolto dall'agenzia dopo il suo trasferimento a Salonicco nonché sulle sue modalità di cooperazione con altre organizzazioni. La Commissione, pur condividendo tale giudizio, nella sua risposta alla relazione di valutazione ha segnalato la necessità di apportare alcuni miglioramenti, soprattutto per ciò che concerne l'organizzazione e la gestione dell'agenzia e il funzionamento del consiglio di amministrazione.

[5] La risposta della Commissione alla valutazione esterna del Cedefop e il piano d'azione adottato dal consiglio di amministrazione sono consultabili al seguente indirizzo:

Successivamente alla precedente valutazione esterna (1995) il consiglio di amministrazione ha approvato le priorità a medio termine del Cedefop facendo seguito alla raccomandazione di concentrare le attività dell'agenzia ad un numero limitato di aree tematiche. Attualmente tale indicazione non figura nel regolamento di base del Cedefop, benché per tutte le agenzie di seconda generazione le disposizioni in materia di orientamento strategico dell'attività siano stabilite nelle rispettive basi giuridiche. L'ultima valutazione conclude che dette priorità a medio termine si sono dimostrate un utile strumento per concentrare le attività del Cedefop, ridefinirne i metodi di lavoro e orientare la sua azione in una prospettiva più ampia. Queste priorità, strettamente connesse alle priorità della Comunità in materia di formazione professionale, hanno consentito al Cedefop di migliorare i servizi e di mettere a punto prodotti di qualità. Questa analisi è condivisa dalla Commissione nella sua risposta e dal consiglio di amministrazione nel suo piano d'azione.

2.2. Ruolo e funzionamento del consiglio di amministrazione e dell'ufficio di presidenza del Cedefop

Secondo gli autori della valutazione, le caratteristiche specifiche (comprese le dimensioni) del consiglio di amministrazione impediscono una discussione strategica sufficientemente ampia in quanto viene dedicato troppo tempo alle questioni amministrative. Gli autori della valutazione ritengono che ciò si ripercuota sull'efficienza del consiglio di amministrazione in qualità di organo decisionale e non consenta l'attiva partecipazione di tutti i membri nel corso delle riunioni del consiglio di amministrazione. Il valore aggiunto dato dalla composizione tripartita del consiglio di amministrazione risulta così in parte vanificato.

Gli autori della valutazione hanno inoltre raccomandato di formalizzare il rapporto fra il consiglio di amministrazione e l'ufficio di presidenza in quanto attualmente si ravvisa una mancanza di trasparenza nei processi decisionali. È stato suggerito di precisare gli obiettivi specifici dell'ufficio di presidenza e assicurare un utile flusso di informazioni dall'ufficio di presidenza al consiglio di amministrazione.

La Commissione, d'accordo con gli autori della valutazione nel considerare la composizione tripartita uno dei principali punti di forza del consiglio di amministrazione, ha segnalato anche la necessità che a breve il consiglio di amministrazione riveda i propri compiti e le proprie modalità operative al fine di dedicare più tempo alle discussioni strategiche. Il consiglio di amministrazione dovrebbe pertanto esaminare le proposte volte a delegare parte delle sue funzioni e competenze amministrative all'ufficio di presidenza. Un mandato formale per l'ufficio di presidenza dovrebbe inoltre essere precisato nel regolamento in quanto, attualmente, l'ufficio di presidenza viene citato soltanto nel regolamento interno [6].

[6] Decisione 1333/76 (SOC 276) del Consiglio, del 24 novembre 1976, concernente il "Regolamento interno del consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale".

La Commissione nella sua risposta alla valutazione esterna ha inoltre suggerito che lo stesso consiglio di amministrazione desse un seguito alla valutazione esterna; le conclusioni avrebbero dovuto essere analizzate e riportate in un piano d'azione relativo alle conseguenze dell'allargamento sul suo funzionamento, che prendesse in esame aspetti quali le dimensioni, la composizione, le modalità di funzionamento e il rapporto costi-efficacia. Tale piano d'azione prevedeva fra l'altro che il consiglio di amministrazione del Cedefop, insieme ai consigli di amministrazione delle altre due agenzie tripartite (Eurofound ed EU-OSHA), presentassero una relazione alla Commissione esponendo le proprie considerazioni in merito alle conseguenze dell'allargamento: tale parere comune è riportato di seguito.

2.3. Parere comune dei consigli di amministrazione tripartiti del Cedefop, di Eurofound ed EU-OSHA [7]

[7] Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale - Cedefop (Salonicco), la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro - Eurofound (Dublino) e l'Agenzia per la sicurezza e la salute sul lavoro - EU-OSHA (Bilbao).

Tre agenzie della Comunità (Cedefop, Eurofound ed EU-OSHA) hanno consigli di amministrazione con composizione tripartita, in funzione delle loro finalità attinenti a tematiche di politica sociale. La composizione dei suddetti consigli di amministrazione è chiaramente definita nei rispettivi regolamenti istitutivi e le disposizioni in materia sono identiche. [8] Ciascuno dei tre regolamenti di base è stato modificato in occasione dei precedenti allargamenti per tenere conto dell'adesione dei nuovi Stati membri (ciò spiega la presenza di tre nuovi membri al consiglio di amministrazione). Attualmente, pertanto, tutti e tre i consigli di amministrazione sono composti da 48 membri.

[8] Salvo per le disposizioni relative alla nomina di membri supplenti, previste solo dai regolamenti delle agenzie di Dublino e Bilbao.

Nonostante fino a poco tempo fa si riscontrassero alcune differenze fra i compiti assegnati ai consigli di amministrazione delle agenzie di cosiddetta prima generazione (Cedefop, Eurofound) e quelli di seconda generazione (EU-OSHA), va segnalato che tutti e tre i consigli di amministrazione funzionano in modo alquanto simile, proprio in ragione della loro struttura tripartita. Tutte e tre le recenti valutazioni esterne di queste agenzie, infatti, pur considerando estremamente positiva la struttura tripartita in sé, sono giunte a conclusioni analoghe in merito ai punti deboli di queste agenzie. Ciascuna valutazione suggerisce di rafforzare il ruolo strategico del consiglio di amministrazione e il ruolo esecutivo dell'ufficio di presidenza, demandando al direttore le responsabilità e le competenze relative in materia di gestione ordinaria.

Date le conclusioni simili delle suddette valutazioni esterne e conformemente al piano d'azione concordato per il Cedefop, nel gennaio 2003 le agenzie hanno trasmesso alla Commissione un parere comune formulato dai relativi consigli di amministrazione sul funzionamento e la gestione dei propri organi. In tale parere, i consigli sottolineano che le future norme gestionali dovrebbero essere basate sui seguenti principi: valore fondamentale della direzione tripartita; ruolo delle parti sociali (lavoratori e datori di lavoro) all'interno di tali organi quale elemento di specificità che richiede un funzionamento secondo norme comuni e con modalità diverse rispetto alle altre agenzie della Comunità; mantenimento della rappresentanza nazionale tripartita di ciascun paese quale presupposto essenziale per la partecipazione di tutti gli attori, tenendo conto della molteplicità di interessi e approcci che caratterizza le problematiche sociali.

Al fine di rispettare tali principi, nel parere comune si propone che i consigli di amministrazione continuino ad essere gli organi decisionali, responsabili dei principali orientamenti delle agenzie (strategia, bilancio, programma di lavoro). Viene peraltro proposto che gli uffici di presidenza diventino strutture esecutive con compiti ben definiti; le dimensioni di questi ultimi, pur restando limitate al fine di assicurare l'efficienza operativa, dovrebbero comunque essere sufficientemente ampie da riflettere il ventaglio delle opinioni rappresentate all'interno dei consigli di amministrazione tripartiti.

I consigli di amministrazione ritengono inoltre che, dal punto di vista dell'efficienza, il coordinamento di ciascun gruppo (governi, lavoratori, datori di lavoro) sia un fattore importante e propongono pertanto che venga formalizzata all'interno di ciascun gruppo la funzione di coordinatore.

2.4. Parere del Parlamento europeo

La Commissione rileva che il Parlamento europeo, nella recente procedura di discarico, ha sollevato una serie di questioni concernenti gli organismi coperti dall'articolo 185 del regolamento finanziario, compreso il Cedefop. Il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di razionalizzare i consigli di amministrazione delle agenzie, invitando la Commissione a presentare proposte in tal senso [9]. Le questioni riguardanti il Cedefop sono state abbordate nella relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul seguito al discarico 2001 (COM (2003) 651 def.). La Commissione ha considerato attentamente l'invito del Parlamento europeo a razionalizzare il funzionamento del Cedefop e propone, da un lato, di mantenere il carattere nazionale e tripartito del consiglio d'amministrazione del Cedefop, che è una caratteristica fondamentale di questa agenzia (come pure di Eurofound e di EU-OSHA), dall'altro di razionalizzarne il metodo di lavoro, facendo sì che si concentri sul suo ruolo strategico e riducendo la frequenza delle riunioni a una volta all'anno. Ciò dovrebbe preservare da ripercussioni negative dovute all'allargamento sulla qualità e sulla pertinenza dell'attività dell'agenzia e sull'impegno delle parti interessate verso la politica comunitaria, evitando nel contempo conseguenze finanziarie sfavorevoli.

[9] PE A5-0079/2003, paragrafo 28 [il Parlamento europeo] "è del parere che l'allargamento offra una buona opportunità di ripensare radicalmente la composizione e il funzionamento di questi consigli di amministrazione che già oggi normalmente lavorano con lentezza; chiede alla Commissione di presentare, entro e non oltre il 31 luglio 2003, idonee proposte per una modifica in tal senso dei regolamenti costitutivi degli organismi comunitari".

3. Giustificazione delle proposte della Commissione

Alla luce delle conclusioni formulate dagli autori delle valutazioni esterne, della prassi degli ultimi anni e del suddetto parere comune trasmesso dai tre consigli di amministrazione competenti, la Commissione propone alcune modifiche al regolamento di base del Cedefop, nell'intento di migliorare l'efficacia e il rapporto costi-efficacia. La Commissione propone modifiche analoghe per Eurofound ed EU-OSHA.

Le modifiche proposte riguardano principalmente la cooperazione con la FEFP, l'inserimento di disposizioni relative all'adozione da parte del consiglio di amministrazione di priorità a medio termine per il Cedefop, nonché la direzione e il funzionamento del consiglio stesso. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, la Commissione propone di mantenere la rappresentanza nazionale tripartita in seno al consiglio di amministrazione, riconoscendo che si tratta di un elemento chiave di successo. Propone inoltre di formalizzare l'esistenza dei tre gruppi, ossia quello dei rappresentanti dei governi, dei datori di lavoro e dei lavoratori, e la funzione di coordinatore all'interno di ciascun gruppo.

La Commissione propone che il consiglio di amministrazione si riunisca di norma una volta l'anno e adotti tutte le decisioni strategiche, quali le priorità a medio termine, il programma di lavoro annuale e il bilancio. Questo mutamento di competenze, da compiti amministrativi a compiti strategici, si riflette nel cambiamento della sua designazione: non più consiglio d'amministrazione, bensì consiglio di direzione.

Inoltre, la proposta della Commissione riconosce formalmente l'ufficio di presidenza esistente e ne formalizza i rapporti con il consiglio d'amministrazione. L'ufficio di presidenza dovrebbe essere composto di otto membri, ovvero il presidente, i tre vicepresidenti del consiglio d'amministrazione, i tre coordinatori e un ulteriore rappresentante della Commissione. L'ufficio di presidenza avrà il potere di sovrintendere ai lavori del Cedefop, seguire la preparazione e l'attuazione delle priorità a medio termine e del programma di lavoro annuale, preparare le riunioni e le decisioni del consiglio d'amministrazione e, su delega di quest'ultimo, adottare talune decisioni in suo nome. Il numero di membri proposto per l'ufficio di presidenza e la sua composizione ne garantiranno un funzionamento efficiente, riflettendo nel contempo gli interessi dei vari gruppi che sono rappresentati nel consiglio d'amministrazione. L'ufficio di presidenza non avrà un sistema di voto, bensì un processo decisionale basato sul consenso.

Inoltre, in conformità dell'articolo 3 del trattato, si aggiungono disposizioni intese a fomentare una rappresentanza equilibrata di uomini e donne all'interno del consiglio d'amministrazione del Centro.

4. Sussidiarietà e proporzionalità

Compito del Centro è fornire a responsabili politici, ricercatori e professionisti del settore informazioni che favoriscano una comprensione più chiara degli sviluppi e dell'approccio concertato alle questioni connesse alla formazione professionale a livello comunitario. Esso diffonde dati e analisi per informare sulla politica dell'UE in materia di istruzione e formazione professionali e per sostenerne l'attuazione. In tal senso, il Centro si adegua ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

5. Base giuridica

L'articolo 235 del trattato che istituisce la Comunità europea (attuale articolo 308) forniva la base giuridica per il regolamento vigente; la Commissione considera pertanto l'articolo 308 la base giuridica per le modifiche proposte al presente regolamento.

6. Spiegazione delle modifiche proposte

Vengono di seguito commentati i singoli articoli che, secondo la proposta della Commissione, dovrebbero essere modificati. Laddove necessario, sono stati inoltre modificati i considerando conformemente alle modifiche proposte per il dispositivo del regolamento.

Articolo 3, paragrafo 2

In linea con la prassi corrente e con un'analoga disposizione contenuta nel regolamento della Fondazione europea per la formazione professionale (FEFP), si aggiunge un riferimento specifico all'esigenza di un'adeguata collaborazione con quest'ultima. Entrambi gli organismi operano nel settore della formazione professionale, sebbene con mandati, funzioni e copertura geografica diversi [10].

[10] Il Cedefop contribuisce alla politica comunitaria in materia di formazione professionale tramite la cooperazione transnazionale all'interno dell'UE, mentre la FEPF assiste la Commissione nella concezione e nell'attuazione di attività intese a riformare l'istruzione e la formazione professionali e il mercato del lavoro nei paesi terzi, nel quadro delle politiche esterne della Comunità.

La Commissione ha invitato di recente le due agenzie a mettere a punto vari strumenti che favoriscano la cooperazione e che consentano di ottenere il massimo di sinergia e di complementarietà - in particolare, nel 2001, un quadro per la cooperazione tra le due agenzie, l'allegato congiunto ad ogni programma di lavoro annuale, le valutazioni congiunte semestrali, un gruppo di lavoro FEFP/Cedefop e, da ultimo, nel 2003, l'istituzione di un strategia che prevede, per ciascun paese aderente nel 2004, l'uscita dalla FEFP e l'ingresso nel Cedefop.

La Commissione, tenuto conto delle osservazioni del Parlamento europeo in merito, ritiene importante che vi sia un riferimento esplicito a tale cooperazione anche nel regolamento interno del Cedefop.

Articolo 4

Le modifiche del presente articolo, che riguardano la composizione e il funzionamento del consiglio d'amministrazione, sono il frutto delle conclusioni della valutazione esterna, della prassi degli ultimi anni e del parere comune presentato alla Commissione dai consigli di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro e della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.

Articolo 4, paragrafo 1

Viene presentata qui la struttura di gestione del Centro e riconosciuto ufficialmente l'ufficio di presidenza.

Articolo 4, paragrafo 2

Poiché non è apportata nessuna modifica al contenuto di questo paragrafo per quanto riguarda la composizione del consiglio, il principio della rappresentanza nazionale e tripartita per ciascuno Stato membro viene mantenuto; tuttavia, la formulazione proposta è tale da non richiedere la modifica del regolamento ad ogni successivo allargamento dell'Unione.

La Commissione ritiene che la procedura attuale di nomina dei membri del consiglio di amministrazione [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio] sia soddisfacente e che non sia necessario modificarla.

D'altra parte, la nuova versione dell'articolo 4, paragrafo 2, comporta una dimensione di genere, nella composizione del consiglio, tramite una disposizione basata sull'articolo 3 del trattato, e sottolinea la necessità di una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nel consiglio d'amministrazione del Centro. È stato inoltre aggiunto un comma sulla necessità di pubblicare l'elenco dei membri del consiglio di amministrazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a fini informativi. Quest'ultima disposizione riflette la prassi corrente del Centro ed è in sintonia con la politica dell'UE in materia di trasparenza ed accesso alle informazioni per i cittadini.

Articolo 4, paragrafo 3

La Commissione ritiene che l'attuale durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione [articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio] sia soddisfacente e che non sia necessario modificarla.

Articolo 4, paragrafo 4

È espresso chiaramente che il presidente e i vicepresidenti rappresentano ciascuno dei gruppi del consiglio d'amministrazione nonché la Commissione. In tal modo si chiarisce il motivo per cui uno dei vicepresidenti rappresenti la Commissione, come previsto nelle disposizioni del regolamento interno del Centro. Inoltre, la durata del mandato dei vicepresidenti è fissata ad un anno rinnovabile, il che è dovuto in particolare all'esigenza di continuità, dal momento che il consiglio d'amministrazione si riunisce soltanto una volta all'anno.

Articolo 4, paragrafo 5

Il principale scopo delle modifiche proposte dalla Commissione per questo paragrafo è quello di formalizzare l'esistenza dei tre gruppi (governi, datori di lavoro e lavoratori) rappresentati nel consiglio di amministrazione, nonché quello dei coordinatori delle organizzazioni delle parti sociali a livello europeo. Quest'ultimo gruppo svolge un importante ruolo di coordinamento nella preparazione delle decisioni.

L'attuale attività del consiglio d'amministrazione è disciplinata da due strumenti giuridicamente vincolanti: il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio e il regolamento interno approvato dal Consiglio il 24 novembre 1976.

Nel corso degli anni si è sviluppato un quadro che disciplina lo svolgimento delle attività del consiglio di amministrazione privo di basi formali. In particolare, né il regolamento di base né il regolamento interno prevedono che i lavori del consiglio di amministrazione siano organizzati sulla base di gruppi; essi non prevedono neppure che le riunioni del consiglio di amministrazione siano preparate dall'ufficio di presidenza, benché questi elementi siano diventati, di fatto, aspetti chiave dell'attuale modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione.

In pratica, vi sono tre gruppi distinti: i rappresentanti dei governi, i rappresentanti delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro e quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Prima delle riunioni del consiglio di amministrazione, questi tre gruppi svolgono discussioni interne separate, il cui esito viene riferito dai rispettivi portavoce nel corso della riunione del consiglio di amministrazione, fermo restando il diritto individuale di ciascun membro del consiglio di amministrazione di prendere la parola.

A tale proposito è importante sottolineare che i rappresentanti delle organizzazioni delle parti sociali a livello comunitario, i quali partecipano anch'essi alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto, svolgono un ruolo attivo nei lavori del consiglio di amministrazione, in particolare coordinando le posizioni all'interno dei rispettivi gruppi. Come indicato nel parere comune delle tre agenzie comunitarie concernente la gestione futura dei loro consigli d'amministrazione, si propone che anche il gruppo dei governi designi un coordinatore, in modo che i gruppi siano maggiormente equilibrati e l'attività del consiglio d'amministrazione più efficace.

La Commissione, considerato che la presente struttura organizzativa si è dimostrata valida ed è sostenuta dalle parti interessate, ritiene opportuno formalizzarne le linee di principio, demandando la definizione di tutti i dettagli operativi ad un nuovo regolamento interno.

Articolo 4, paragrafo 6

In questo paragrafo viene definito il quadro per l'organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione. La frequenza è ridotta a una sola riunione l'anno, invece di due, a causa del ruolo maggiormente strategico di quest'organo e dell'ampio numero dei suoi membri.

Articolo 4, paragrafo 7

La presente proposta mantiene le disposizioni in materia di voto di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 337/75.

Articolo 4, paragrafo 8

Il regolamento interno stabilisce attualmente che l'ufficio di presidenza sia composto dal presidente e dai tre vicepresidenti. L'ufficio di presidenza ha il compito di adottare le decisioni amministrative urgenti o necessarie per la gestione del Cedefop nel periodo che intercorre fra le riunioni del consiglio di amministrazione; tali decisioni sono soggette alla ratifica da parte del consiglio di amministrazione alla riunione successiva.

In pratica, l'ufficio di presidenza si riunisce attualmente non soltanto per adottare decisioni urgenti ma anche per preparare le riunioni del consiglio di amministrazione, comprese le decisioni che devono essere prese da quest'ultimo. In tal modo le riunioni del consiglio di amministrazione risultano più efficienti. Nel corso delle riunioni dell'ufficio di presidenza, i portavoce dei gruppi (il presidente e i vicepresidenti) riferiscono le opinioni espresse dai membri dei rispettivi gruppi sui vari punti all'ordine del giorno e viene stabilito su quali punti concentrare le discussioni del consiglio di amministrazione, nonché su quale base sia possibile raggiungere un consenso in merito agli altri punti.

Negli ultimi anni il consiglio di amministrazione ha deciso inoltre di demandare a un ufficio di presidenza allargato la preparazione di decisioni importanti quali le priorità a medio termine, il piano d'azione che fa seguito alla valutazione esterna e il monitoraggio della loro attuazione.

Infine, all'ufficio di presidenza spetta il compito di preparare o adottare decisioni urgenti in materia di gestione finanziaria del Cedefop (ad esempio, storni fra voci del bilancio) che spesso richiedono conoscenze specialistiche.

La Commissione, tenuto conto delle opinioni espresse dalle parti interessate nel parere comune, ritiene che l'ufficio di presidenza debba essere ampliato, purché resti di dimensioni ridotte. Un organo composto da otto membri (il presidente e i tre vicepresidenti del consiglio di direzione, i tre coordinatori dei gruppi e un ulteriore rappresentante della Commissione) è in grado di riflettere le opinioni dei gruppi del consiglio di amministrazione conservando dimensioni tali da contribuire ad un processo decisionale efficiente.

Articolo 4, paragrafo 9

Il paragrafo 9 chiarisce la natura delle responsabilità che il consiglio d'amministrazione può demandare all'ufficio di presidenza, escludendo alcuni dei compiti che il regolamento designa quali propri del consiglio d'amministrazione (approvazione delle priorità a medio termine, del programma di lavoro annuale, del bilancio e della nomina del direttore). Tali responsabilità non devono coincidere con quelle del direttore.

Articolo 4, paragrafo 10

Il paragrafo 10 specifica che il consiglio d'amministrazione stabilisce il calendario annuale delle riunioni, con la possibilità di organizzare riunioni supplementari su richiesta dei membri dell'ufficio di presidenza.

Articolo 4, paragrafo 11

Il paragrafo 11 rende ufficiale l'attuale sistema decisionale dell'ufficio di presidenza e propone che le decisioni siano adottate all'unanimità. Qualora non si raggiunga l'unanimità, l'ufficio di presidenza può demandare al consiglio di direzione l'adozione delle decisioni. Ciò garantirà la necessaria trasparenza tra il consiglio d'amministrazione e l'ufficio di presidenza, nonché la conformità delle procedure dell'ufficio di presidenza con gli orientamenti strategici del consiglio d'amministrazione.

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7 vengono modificati per riconoscere formalmente il fatto che tra i compiti del direttore in relazione al consiglio d'amministrazione rientri l'ufficio di presidenza, se del caso.

Articolo 8, paragrafo 1

La Commissione propone che il consiglio di amministrazione fornisca anche una direzione strategica dell'agenzia e adotti pertanto le priorità a medio termine. È quanto avviene già fin dalla metà degli anni '90 in seguito alla valutazione esterna completata nel 1995.

Si propone inoltre di sostituire tutti i riferimenti a "consiglio di amministrazione" con il termine "consiglio di direzione", che riflette con maggiore precisione il ruolo strategico di quest'organo.

7. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

I cambiamenti proposti non avranno alcuna ripercussione sul bilancio generale dell'agenzia, in quanto non viene avviata alcuna nuova attività.

2003/0334 (CNS)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione [11],

[11] GU C x del xx.yy.2003, pag. x.

visto il parere del Parlamento europeo [12],

[12] GU C [...] del [...], pag. [...]

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [13],

[13] GU C [...] del [...], pag. [...]

visto il parere del Comitato delle regioni [14],

[14] GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale [15], contiene disposizioni relative all'organizzazione del Centro, in particolare al suo consiglio d'amministrazione. Tali disposizioni sono state modificate più volte in seguito ad ogni adesione di nuovi Stati membri, che ha comportato l'ingresso di nuovi membri nel consiglio d'amministrazione.

[15] GU L 39 del 13.2.1975, pag.1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1655/2003 (GU L 245, del 29.9.2003, pag. 41).

(2) Una valutazione esterna del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (in appresso denominato "il Centro") è stata effettuata nel 2001. Nella risposta della Commissione e nel piano d'azione definito dal consiglio di amministrazione sulla base di tale risposta si sottolinea la necessità di adeguare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 337/75 al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia del Centro e delle sue strutture di gestione.

(3) Il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a rivedere la composizione e il funzionamento dei consigli di amministrazione delle agenzie e a sottoporre proposte in tal senso [16].

[16] PE A5-0079/2003, paragrafo 28.

(4) Un parere comune relativo alla direzione e al funzionamento futuri dei consigli di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, del Centro e della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro è stato presentato alla Commissione dai rispettivi consigli di amministrazione.

(5) La gestione tripartita dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, del Centro e della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, alla quale concorrono i rappresentanti dei governi, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori, costituisce un elemento fondamentale per il successo di tali organismi.

(6) La partecipazione delle parti sociali alla gestione dei suddetti tre organismi comunitari crea una specificità che impone loro di funzionare in base a norme comuni.

(7) L'esistenza, all'interno del consiglio d'amministrazione tripartito, dei tre gruppi, in rappresentanza dei governi, dei datori di lavoro e dei lavoratori, e la nomina di un coordinatore per i gruppi dei datori di lavoro e dei lavoratori si sono dimostrati elementi fondamentali. Tale organizzazione dovrebbe pertanto essere resa ufficiale ed estesa anche al gruppo dei governi.

(8) Il mantenimento della rappresentanza tripartita di ciascuno Stato membro garantisce che vi partecipino tutte le principali parti interessate e che si tenga conto della diversità dei sistemi e degli approcci che caratterizzano le questioni connesse alla formazione professionale.

(9) Occorre prevedere le conseguenze pratiche che il prossimo allargamento dell'Unione a nuovi Stati membri comporterà per il Centro. La composizione e il funzionamento del consiglio di amministrazione dovrebbero essere adattati per tenere conto dell'adesione di nuovi Stati membri.

(10) L'ufficio di presidenza, previsto dal regolamento interno del consiglio d'amministrazione, dovrebbe essere rafforzato al fine di assicurare la continuità del funzionamento del Centro e l'efficienza del suo processo decisionale. La composizione dell'ufficio di presidenza dovrebbe continuare a riflettere la struttura tripartita del consiglio di amministrazione.

(11) A norma dell'articolo 3 del trattato, la Comunità mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue attività. È pertanto opportuno adottare disposizioni che incoraggino una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nella composizione del consiglio d'amministrazione.

(12) Il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio dovrebbe, pertanto, essere modificato di conseguenza.

(13) Per l'adozione del presente regolamento, il trattato non prevede poteri d'azione diversi da quelli di cui all'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 337/75 è modificato come segue:

(1) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"2. Nello svolgimento dei suoi compiti, il Centro stabilisce contatti adeguati, in special modo con organismi specializzati, sia pubblici che privati, nazionali e internazionali, con autorità pubbliche, con istituti d'istruzione e con organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. In particolare, il Centro garantisce una collaborazione adeguata con la Fondazione europea per la formazione professionale, restando impregiudicate le proprie finalità".

(2) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 4

1. Il Centro comprende:

(a) un consiglio di direzione;

(b) un ufficio di presidenza;

(c) un direttore.

2. Il consiglio di direzione è composto da:

a) un membro in rappresentanza del governo per ciascuno Stato membro;

b) un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro per ciascuno Stato membro;

c) un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori per ciascuno Stato membro;

d) tre membri in rappresentanza della Commissione.

I membri di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma sono nominati dal Consiglio.

Nel presentare l'elenco dei candidati, gli Stati membri, le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori si adoperano per assicurare una rappresentanza equilibrata di uomini e di donne nella composizione del consiglio di direzione.

I membri che rappresentano la Commissione sono da essa nominati.

L'elenco dei membri del consiglio di direzione è pubblicato dal Consiglio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3. Il mandato dei membri del consiglio di direzione ha la durata di tre anni ed è rinnovabile. Al termine del mandato o in caso di dimissioni, i membri restano in carica fino a quando si sia provveduto al rinnovo del mandato stesso o alla loro sostituzione.

4. Il consiglio di direzione designa, tra i tre gruppi indicati al paragrafo 5 e la Commissione, il presidente e tre vicepresidenti, per la durata di un anno rinnovabile.

5. All'interno del consiglio di direzione vengono istituiti tre gruppi, composti rispettivamente dai rappresentanti dei governi, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori. Ogni gruppo designa un coordinatore. Il coordinatore del gruppo dei datori di lavoro e quello del gruppo dei lavoratori sono i rappresentanti delle rispettive organizzazioni a livello europeo e partecipano alle riunioni del consiglio di direzione senza diritto di voto.

6. Il presidente convoca il consiglio di direzione una volta l'anno. Egli convoca riunioni supplementari su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio di direzione.

7. Le decisioni del consiglio di direzione sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi membri.

8. Il consiglio di direzione istituisce un ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, dai tre vicepresidenti del consiglio di direzione, da un coordinatore per ciascuno dei gruppi di cui al paragrafo 5 e da un ulteriore rappresentante dei servizi della Commissione.

9. Fatte salve le responsabilità del direttore, indicate negli articoli 7 e 8, l'ufficio di presidenza, su delega del consiglio di direzione, è incaricato di controllare l'attuazione delle decisioni del consiglio di direzione e adottare tutti provvedimenti necessari alla gestione del Centro tra le riunioni del consiglio di direzione, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 6, paragrafo 1, articolo 8, paragrafo 1, e articolo 11, paragrafo 1.

10. Il calendario annuale delle riunioni dell'ufficio di presidenza è deciso dal consiglio di direzione. Il presidente convoca riunioni supplementari dell'ufficio di presidenza su richiesta dei suoi membri.

11. Le decisioni dell'ufficio di presidenza sono adottate all'unanimità. Qualora non si raggiunga l'unanimità, l'ufficio di presidenza demanda al consiglio d'amministrazione l'adozione delle decisioni.

(3) L'articolo 7, paragrafi 1 e 2, è sostituito dal testo seguente:

"1. Il direttore è responsabile della gestione del Centro e mette in atto le decisioni del consiglio di direzione e dell'ufficio di presidenza. È il rappresentate legale del Centro.

2. Prepara e organizza i lavori del consiglio di direzione e dell'ufficio di presidenza ed assicura la segreteria delle riunioni."

(4) L'articolo 8, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

"1. In base ad un progetto presentato dal direttore, il consiglio di direzione stabilisce, d'intesa con i servizi della Commissione, le priorità a medio termine e il programma di lavoro annuale. Il programma tiene conto delle necessità prioritarie indicate dalle istituzioni della Comunità."

(5) Ogniqualvolta nel presente regolamento appare il termine "consiglio di amministrazione", esso è sostituito da "consiglio di direzione".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente