Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 67/648/CEE per adattarla al regolamento (CEE) del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche /* COM/2003/0644 def. - COD 2003/0257 */
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 67/648/CEE per adattarla al regolamento (CEE) del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche RELAZIONE 1. Introduzione La direttiva 67/548/CEE relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, modificata e adeguata al progresso tecnico, stabilisce norme concernenti non soltanto le modalità di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, ma anche le modalità di notifica delle nuove sostanze, prima della loro immissione sul mercato, alle autorità competenti degli Stati membri interessati. Una versione consolidata non ufficiale di tale direttiva, delle sue modifiche e dei suoi adattamenti è disponibile sul sito Europa dal 1° marzo 2003 (indirizzo Internet: http://www.europa.eu.int/comm/environment/ dansub/home_en.htm ConsolidatedVersion). La Commissione ha presentato nel febbraio 2001 un Libro bianco [1] sulla strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche. In tale Libro bianco la Commissione ha individuato gli obiettivi che devono essere perseguiti per raggiungere uno sviluppo sostenibile dell'industria delle sostanze chimiche nel quadro del mercato unico. Il Libro bianco enuncia gli elementi essenziali della strategia, in particolare la creazione di una sistema unico di regolamentazione per tutte le sostanze (denominato REACH, acronimo di Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) attribuisce all'industria la responsabilità di produrre dati sulle proprietà intrinseche delle sostanze e per la valutazione dei rischi connessi al loro uso. [1] COM(2001) 88 definitivo del 27.2.2001. Parallelamente alla presente proposta, la Commissione presenta ora una proposta di regolamento [2] che fissa i principi generali della politica in materia di sostanze chimiche e stabilisce il quadro giuridico e procedurale entro cui si colloca il sistema REACH. Il regolamento istituisce un'agenzia europea delle sostanze chimiche e ne definisce i compiti e le attribuzioni. [2] [Insert reference following adoption by COM] Il nuovo regolamento REACH introdurrà per le nuove sostanze chimiche gli stessi obblighi di registrazione cui sono soggette le sostanze esistenti; pertanto, le norme relative alla notifica delle nuove sostanze chimiche della direttiva 67/548/CEE devono essere abrogate. Tuttavia, per le ragioni illustrate sotto, la proposta REACH a non include attualmente norme di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze pericolose, e le parti pertinenti della direttiva 67/548/CEE continueranno ad applicarsi. Anche la direttiva 1999/45/CE sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi continuerà ad applicarsi per quanto riguarda la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi. Altre normative comunitarie, in particolare le direttive sulla protezione dei lavoratori e la cosiddetta direttiva Seveso II sui rischi di incidenti rilevanti di talune attività industriali, basate sulle norme di classificazione ed etichettatura della direttiva 67/548/CEE continueranno anch'esse ad applicarsi La direttiva 67/548/CEE contiene vari allegati relativi agli obblighi di informazione e ai metodi di prova da utilizzare. Il contenuto di tali allegati sarà ripreso dagli allegati del regolamento REACH e dovranno quindi essere soppressi dalla direttiva. Inoltre, un numero rilevante di riferimenti ai metodi di prova e agli obblighi di informazione deve essere modificato in conseguenza dell'introduzione del regolamento REACH. A seguito della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile del 1991, è stato messo a punto un sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS), che è stato adottato nel 2003 dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite. La Commissione europea, la maggioranza degli Stati membri e molti dei nuovi Stati membri hanno preso parte attivamente all'elaborazione del sistema GHS. Il Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002 ha preso la decisione, nel suo piano di attuazione, "di incoraggiare i paesi ad attuare al più presto il nuovo sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche, al fine di renderlo pienamente operativo entro il 2008." Conformemente a questo accordo, è intenzione della Commissione proporre al più presto l'integrazione del sistema internazionale GHS nella legislazione comunitario. Tuttavia, poiché il sistema GHS è stato adottato ufficialmente solo molto di recente, e poiché la Commissione desidera esaminare più accuratamente le implicazioni di tale adozione per quanto riguarda il suo impatto sulle parti di interessate e la legislazione a valle, non è stato ritenuto opportuno presentare una proposta di integrazione del GHS nella legislazione comunitaria contemporaneamente alla proposta REACH. Di conseguenza, la Commissione presenterà le necessarie proposte in tal senso al momento dell'adozione finale del regolamento REACH.. 2. Contenuto della direttiva Articolo 1 Questo articolo modifica gli articoli della direttiva 67/548/CEE come reso necessario dall'adozione del regolamento REACH. Esso prevede la soppressione dei paragrafi relativi alla notifica delle nuove sostanze chimiche e delle definizioni superflue, nonché degli allegati che saranno ripresi nel nuovo regolamento. L'articolo modifica anche i riferimenti agli allegati soppressi in riferimenti agli allegati del regolamento REACH. Articolo 2 Questo articolo abroga la direttiva 93/67/CEE della Commissione, del 20 luglio 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente e delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio [3], in quanto tali principi saranno inclusi nel regolamento REACH. [3] GU L 227 dell'8.9.1993, pagg. 9-18. L'articolo 13 della direttiva 67/548/CEE esenta taluni gruppi di sostanze dagli obblighi di notifica. Tale articolo è abrogato dall'articolo 1 della presente direttiva e poiché la direttiva 2000/21/CE è un adattamento dell'articolo 13 della direttiva 67/548/CEE, deve anch'essa essere abrogata. Articolo 3 Questo articolo standard dispone che gli Stati membri mettano in vigore le norme pertinenti a decorrere dalla data di applicazione del regolamento REACH. Gli Stati membri dovranno quindi applicare le due diverse normative a partire dallo stesso giorno, in modo da evitare vuoti ed incertezze giuridiche. Articolo 4 Questo articolo riguarda l'entrata in vigore della direttiva. 2003/0257 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 67 648/CEE per adattarla al regolamento (CEE) del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, vista la proposta della Commissione [4], [4] GU C visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [5], [5] GU C visto il parere del Comitato delle regioni [6], [6] GU C deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [7], [7] GU C considerando quanto segue: (1) Tenuto conto dell'adozione del regolamento (CE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche [8], la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose [9], deve essere adattata e le sue norme relative alla notifica e alla valutazione dei rischi delle sostanze chimiche devono essere soppresse, [8] GU L [9] GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36). HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 67/548/CEE è modificato nel modo seguente. 1) All'articolo 1, paragrafo 1, le lettere a), b) e c) sono soppresse. 2) All'articolo 2, paragrafo 1, le lettere a), b) e c) sono soppresse; 3) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 3 Determinazione e valutazione delle proprietà delle sostanze Le prove relative alle sostanze realizzate nell'ambito della presente direttiva sono effettuate conformemente alle prescrizioni dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio*. * GU L ..." 4) L'articolo 5 è modificato nel modo seguente: a) Al paragrafo 1 il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente: "Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le sostanze, in quanto tali o sotto forma di preparati, possano essere immesse sul mercato soltanto se sono state imballate ed etichettate conformemente agli articoli da 22 a 25 e ai criteri di cui all'allegato VI e, per le sostanze registrate, conformemente alle informazioni ottenute con l'applicazione degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. [...], salvo se trattasi di preparati per i quali altre direttive prevedono disposizioni specifiche." b) Al paragrafo 2 la parola "trattino" è sostituita dalla parola "comma". 5) Gli articoli da 7 a 20 sono soppressi. 6) All'articolo 23, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera g): "g) il numero di registrazione, se disponibile." 7) L'articolo 27 è soppresso. 8) Il testo dell'articolo 30 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 30 Clausola di libera circolazione Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare per motivi attinenti alla classificazione, all'imballaggio o all'etichettatura ai sensi della presente direttiva l'immissione sul mercato di sostanze che sono conformi alla presente direttiva." 9) L'articolo 32 è soppresso. 10) L'allegato V è soppresso. 11) L'allegato VI è modificato nel modo seguente: a) ai punti 1.6, 1.6.2, 1.7.2, 1.7.3, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.1, 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6.1, 3.2.6.2, 3.2.7.2, 3.2.8, 4.2.3.3, 5.1, 5.1.3, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.3, 9.5 dell'allegato VI, le parole "allegato V" sono sostituite da "allegato X del regolamento (CE) n. [...]"; b) al punto 1.6 (a), le parole "allegato VII" sono sostitute da "allegati IV, V e VI del regolamento (CE) n. [...]" e le parole "allegato VIII" sono sostituite da "allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. [...]"; c) al punto 5.1, le parole "allegato VII" sono sostituite da "allegati V e VI del regolamento (CE) n. [...]" e le parole "Livello 1 (allegato VIII)" sono sostituite da "allegato VII o VIII del regolamento (CE) n. [...]"; d) al punto 5.2.1.2, le parole "Livello 1 (allegato VIII)" sono sostituite da "allegato VII del regolamento (CE) n. [..]"; e) tutti gli altri riferimenti agli allegati VIIA, VIIB, VIIC, VIID e VIII sono da intendersi come riferimenti ai corrispondenti allegati IV, V, VI, VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. [...]. 12) Gli allegati VIIA, VIIB, VIIC, VIID e VIII sono soppressi. Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del regolamento REACH. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva Fatto a Bruxelles, il [...] Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente [...] [...]