52003PC0387

Raccomandazione di decisione del Consiglio che approva alcune modifiche agli articoli 3 e 7 della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana, per conto della Comunità europea, e lo Stato della Città del Vaticano e per esso la Santa Sede e che autorizza la Repubblica italiana a dare esecuzione a tali modifiche /* COM/2003/0387 def. - CNB 2003/0142 */


Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che approva alcune modifiche agli articoli 3 e 7 della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana, per conto della Comunità europea, e lo Stato della Città del Vaticano e per esso la Santa Sede e che autorizza la Repubblica italiana a dare esecuzione a tali modifiche

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Lo Stato della Città del Vaticano aveva concluso, prima della firma del trattato di Maastricht nel 1992, una convenzione monetaria [1] con la Repubblica italiana che, in particolare, l'autorizzava ad emettere un certo numero di monete in lire italiane. Il 29 dicembre 2000, nell'ambito dell'introduzione dell'euro, la Repubblica italiana ha concluso, per conto della Comunità, una nuova convenzione monetaria [2] con la Città del Vaticano, e per essa dalla Santa Sede, allo scopo di sostituire la precedente.

[1] Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano del 3 dicembre 1991 - Aggiornamento alla GU 06/05/97. Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano ratificata dall'Italia con legge 119/1994, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 1994.

[2] GU C 299, del 25.10.2001, pag. 1.

La nuova convenzione monetaria riflette molti elementi della precedente convenzione. Tuttavia, il numero massimo di monete che lo Stato della città del Vaticano può coniare in base ai nuovi limiti massimi è inferiore al numero massimo di monete che era stato esplicitamente autorizzato dalla precedente convenzione monetaria in circostanze normali e in circostanze particolari. Conseguentemente, il 23 gennaio 2003, il sig. Tremonti, ministro italiano dell'Economia e delle finanze, ha informato la presidenza del Consiglio che, conformemente ad una richiesta della Santa Sede, il suo paese ha proposto di modificare la convenzione monetaria in vista di aumentare il valore nominale massimo di monete in euro che lo Stato della Città del Vaticano è autorizzato ad emettere ogni anno.

Le modifiche da apportare agli articoli 3 e 7 dell'attuale convenzione monetaria stabiliscono un aumento del limite massimo di monete in euro che lo Stato della Città del Vaticano può emettere da 670 000 EUR a 1 milione di EUR per anno in circostanze normali; aumenta inoltre da 201 000 EUR a 300 000 EUR l'importo aggiuntivo di monete in euro che lo Stato della Città del Vaticano può emettere in tre circostanze speciali: nell'anno in cui si verifica la vacanza della Santa Sede, in ciascun Anno Santo giubilare e nell'anno di apertura di un Concilio Ecumenico. Questi importi fanno parte del limite massimo annuo di monete in euro emesse dalla Repubblica italiana ai fini dell'approvazione preventiva da parte della Banca centrale europea, ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2 del trattato CE.

Il mandato di negoziazione conferito alla Repubblica italiana con la decisione del Consiglio 1999/98/CE [3] del 31 dicembre 1998 si è estinto con la conclusione della convenzione monetaria. Una nuova raccomandazione della Commissione, che specifichi le modifiche da apportare alla convenzione monetaria è pertanto necessaria; la BCE deve essere consultata. Alle modifiche apportate alla convenzione monetaria dalla Repubblica italiana, per conto della Comunità, seguirà l'adozione della decisione del Consiglio.

[3] GU L 30, del 4.2.1999, pagg. 35-36.

2003/0142 (CNB)

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che approva alcune modifiche agli articoli 3 e 7 della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana, per conto della Comunità europea, e lo Stato della Città del Vaticano e per esso la Santa Sede e che autorizza la Repubblica italiana a dare esecuzione a tali modifiche

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 111, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione [4],

[4] GU C XXX, yy/yy/yy, pag. zz.

visto il parere della Banca centrale europea [5],

[5] Parere reso il xxxxxx (Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

(1) In base alla convenzione monetaria del 29 dicembre 2000, tra la Repubblica italiana, per conto della Comunità, e lo Stato della Città del Vaticano e per esso la Santa Sede [6], lo Stato della Città del Vaticano ha il diritto di utilizzare l'euro come propria moneta e di conferire corso legale alle banconote e monete in euro.

[6] GU C 299, 25.10.01, pagg. 1-4.

(2) In base alla convenzione monetaria, la Città del Vaticano ha il diritto di coniare monete in euro per un valore nominale massimo di 670 000 EUR e per un importo aggiuntivo di 201 000 EUR in tre circostanze speciali, segnatamente nell'anno in cui si verifica la vacanza della Santa Sede, in ciascun Anno Santo giubilare e nell'anno di apertura di un Concilio Ecumenico.

(3) Una precedente convenzione monetaria tra lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica italiana consentiva al primo di coniare ogni anno monete in lire italiane per un valore nominale massimo di un miliardo di lire italiane per un quantitativo non superiore a cento milioni di pezzi per anno [7].

[7] Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano del 3 dicembre 1991 - Aggiornamento alla GU 06/05/97. Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano ratificata dalla Repubblica italiana con legge 119/1994, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 1994.

(4) La precedente convenzione monetaria consentiva anche allo Stato della Città del Vaticano di coniare in aggiunta monete in lire italiane per l'importo di trecento milioni di lire italiane e per non oltre trenta milioni di pezzi, in tre speciali circostanze, e cioè in Sede Vacante, nell'anno in cui si è verificata la vacanza, in ciascun Anno Santo giubilare e nell'anno di apertura di un Concilio Ecumenico.

(5) Il numero massimo di monete che lo Stato della Città del Vaticano può coniare in base alla nuova convenzione monetaria è inferiore al numero massimo di monete esplicitamente autorizzato dalla convenzione monetaria sia in circostanze normali che in circostanze speciali. Pertanto, è opportuno un aumento del valore nominale delle emissioni in moneta cui lo Stato della Città del Vaticano può procedere. Il valore nominale annuo delle monete in euro emesse dallo Stato della Città del Vaticano si aggiunge al volume di monete emesse dalla Repubblica italiana ai fini dell'approvazione da parte della Banca centrale europea del volume complessivo del conio effettuato dalla Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea.

(6) Il 3 gennaio 2003 la Repubblica italiana [8] ha ufficialmente richiesto di aumentare il valore nominale massimo annuale delle monete in euro che lo Stato della Città del Vaticano può emettere sia in circostanze normali che in circostanze particolari. I nuovi limiti massimi proposti dalla Repubblica italiana corrispondono in pieno al numero massimo di monete che erano state esplicitamente autorizzate dalla convenzione monetaria.

[8] Lettera del sig. Tremonti, ministro dell'Economia e delle finanze della Repubblica italiana, al sig. Christodoulakis, presidente del Consiglio, del 3 gennaio 2003.

(7) La Repubblica italiana è autorizzata a dare esecuzione alle modifiche della convenzione monetaria,

DECIDE:

Articolo unico

1. 1. La convenzione monetaria è così modificata :

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Lo Stato della Città del Vaticano può emettere dal 1° gennaio 2004 monete in euro per il valore nominale massimo annuo di 1 000 000 EUR".

b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Nell'anno in cui la Santa Sede diventa vacante, lo Stato della Città del Vaticano può coniare monete, in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo 3, per l'importo di 300 000 EUR".

"In ciascun Anno Santo giubilare lo Stato della Città del Vaticano può coniare monete, in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo 3, per l'importo di 300 000 EUR".

"Nell'anno di apertura di un Concilio Ecumenico lo Stato della Città del Vaticano potrà coniare monete, in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo 3, per l'importo di 300 000 EUR".

2. La Repubblica italiana è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche alla convenzione monetaria per conto della Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente