Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo status e al finanziamento dei partiti politici europei /* COM/2003/0077 def. - COD 2003/0039 */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo allo status e al finanziamento dei partiti politici europei (presentata dalla Commissione) RELAZIONE L'articolo 191 del trattato, come modificato dal trattato di Nizza, recita: I partiti politici a livello europeo sono un importante fattore per l'integrazione in seno all'Unione. Essi contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, determina lo statuto dei partiti politici a livello europeo, in particolare le norme relative al loro finanziamento. L'articolo 191 riconosce il ruolo importante che i partiti politici europei possono svolgere nello sviluppo del dibattito politico a livello europeo, accrescendo la qualità della democrazia e migliorando il funzionamento delle istituzioni dell'Unione. Esso inoltre riconosce che, per svolgere il ruolo che il trattato assegna loro, sarà necessario che i partiti politici europei siano almeno parzialmente finanziati a carico del bilancio comunitario. L'articolo 191 modificato dispone ora l'adozione del quadro legislativo adeguato mediante la procedura di codecisione. Questa nuova proposta porta avanti il lavoro già effettuato in seno alle tre istituzioni sulla proposta provvisoria basata sull'articolo 308, e accoglie i punti di consenso stabiliti nel corso del processo. Scopo della proposta è dare realizzazione concreta all'intenzione espressa al primo paragrafo dell'articolo 191, stabilendo un quadro di lungo termine solido, chiaro e trasparente per i partiti europei e il loro finanziamento a carico del bilancio comunitario. La Commissione ritiene che sarebbe inadeguato stabilire norme invadenti o eccessivamente prescrittive per la registrazione dei partiti politici europei, ma considera essenziale definire requisiti minimi di comportamento democratico per tali partiti. Di conseguenza, l'articolo 2 (relativo alla definizione di partito) e l'articolo 3 (relativo alla registrazione) stabiliscono che, per essere registrato dal Parlamento europeo, un partito debba: - aver partecipato o dichiarato la propria intenzione di partecipare alle elezioni per il Parlamento europeo; - disporre di organi chiaramente definiti responsabili della gestione finanziaria; - garantire che lo statuto e le attività del partito rispettino gli obiettivi di fondo dell'Unione in materia di libertà, democrazia, diritti umani, libertà fondamentali e stato di diritto. L'articolo 4 prevede una procedura per la verifica del rispetto degli obblighi di cui al terzo trattino e consente al Parlamento europeo di ritirare la registrazione di un partito che non soddisfi più le condizioni di registrazione. Per assicurare la necessaria trasparenza, l'articolo 3 dispone la pubblicazione degli statuti. Pertanto, la procedura di registrazione di cui all'articolo 3 rappresenta un primo passo, necessario ma non sufficiente, per beneficiare di un finanziamento. A tale scopo un partito deve prima registrare il proprio statuto, quindi soddisfare le condizioni specifiche supplementari di cui all'articolo 5. I partiti registrati devono presentare le proprie domande di finanziamento al Parlamento, che decide entro due mesi. Il finanziamento comunitario dev'essere concesso soltanto ai partiti politici che godono di un certo grado di rappresentatività, all'interno del Parlamento europeo o in vari Stati membri. Al riguardo, il riferimento ai parlamenti regionali contenuto all'articolo 5 del regolamento va interpretato in ciascuno Stato membro alla luce dei rispettivi principi costituzionali interni. Sono proposti i criteri seguenti: il partito deve disporre di membri eletti al Parlamento europeo o nei parlamenti nazionali o regionali in almeno un terzo degli Stati membri, oppure aver ottenuto almeno il 5% dei voti alle più recenti elezioni europee in almeno un terzo degli Stati membri della Comunità. I partiti devono anche impegnarsi a non accettare certi tipi di donazioni definite all'articolo 5, lettera d). I partiti possono quindi beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio dell'Unione conformemente alle disposizioni dell'articolo 191 e al principio di sussidiarietà. Il finanziamento non può sostituire quello autonomo, che deve coprire almeno il 25% del bilancio di ciascun partito europeo. Il finanziamento viene suddiviso tra i partiti ammessi a beneficiarne in base a criteri obiettivi. A ciascun partito viene concesso un finanziamento forfettario di base, più una seconda componente calcolata in funzione del numero di rappresentanti eletti al Parlamento europeo. Le due componenti rappresentano rispettivamente il 15% e l'85% degli stanziamenti. Lo stanziamento di bilancio proposto è stato modificato, per tener conto del prossimo aumento della popolazione dell'Unione risultante dall'allargamento. Ovviamente, un partito politico che ottiene un finanziamento proveniente dal bilancio comunitario deve avere finanze trasparenti. I partiti politici europei devono pubblicare i loro conti e dichiarare i loro mezzi di finanziamento (escluse le donazioni che non superano i 100 euro) di qualsiasi origine. Le procedure standard di rendicontazione, contabilità e verifica sono stabilite conformemente al regolamento finanziario. Per evitare un'indebita confusione di ruoli, occorre provvedere a una verifica contabile esterna e indipendente dei conti dei partiti. Infine, si è proposto di finanziare l'azione in qualità di spesa amministrativa specifica del Parlamento (sezione I del bilancio), in conformità dell'istituzione di un articolo denominato "Contributo ai partiti politici europei" da parte dell'Autorità di bilancio nel bilancio del Parlamento per il 2002 e il 2003. Le disposizioni di cui agli articoli 66, 76 e 116 del regolamento finanziario [1] relative alla responsabilità dell'ordinatore prevedono che lo stesso decida delle sovvenzioni assegnate e proceda agli impegni finanziari e agli obblighi giuridici corrispondenti. [1] GU L 248 del 16.09.2002. 2003/0039 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo allo status e al finanziamento dei partiti politici europei IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 191, vista la proposta della Commissione [2], [2] GU C deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [3], [3] GU C considerando quanto segue: (1) Occorre prevedere uno status dei partiti politici europei e garantire che essi rispettino i diritti fondamentali, i principi di democrazia e dello stato di diritto, a norma delle disposizioni del trattato e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e che dispongano di propri organi. (2) Occorre varare norme per il finanziamento dei partiti politici europei in modo da coprire parte dei loro costi di funzionamento. In conformità della dichiarazione n. 11 allegata al trattato di Nizza, il finanziamento non può essere utilizzato per finanziare direttamente o indirettamente i partiti politici a livello nazionale. (3) Le condizioni di cui al presente regolamento si applicano, su una stessa base, a tutti i partiti politici europei, tenuto conto dell'effettiva rappresentatività all'interno del Parlamento europeo. (4) Un finanziamento deve essere concesso soltanto ai partiti sufficientemente rappresentativi a livello europeo, onde evitare la concessione di finanziamenti a partiti solo nazionali o a partiti ai quali sia stato rifiutato un finanziamento a livello nazionale per mancato rispetto dei principi democratici. Tale finanziamento non può sostituire quello autonomo dei partiti. (5) Va definita la natura della spese che possono essere oggetto di finanziamento a norma del presente regolamento. (6) Gli stanziamenti destinati al finanziamento dei partiti devono essere stabiliti nel quadro della procedura di bilancio annuale. (7) Gli stanziamenti assegnati al finanziamento dei partiti sono classificati come spese amministrative specifiche del Parlamento europeo e la loro esecuzione è di responsabilità dell'ordinatore. (8) È necessario assicurare una trasparenza adeguata e il controllo finanziario dei partiti politici europei che ricevono finanziamenti dal bilancio generale delle Comunità europee, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Tema e campo d'applicazione Il presente regolamento stabilisce norme relative allo status e al finanziamento dei partiti politici europei. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento: 1. "partito politico" significa un'associazione di cittadini - che persegue obiettivi politici e - è riconosciuta da almeno uno Stato membro, o istituita in conformità dell'ordinamento di almeno uno Stato membro; 2. "alleanza di partiti politici" indica la cooperazione strutturata tra almeno due partiti politici; 3. "partito politico europeo" significa un partito politico o un'alleanza di partiti politici con uno statuto registrato presso il Parlamento europeo in conformità delle condizioni e delle procedure stabilite dal presente regolamento. Articolo [3] Statuto 1. Qualsiasi partito politico o alleanza di partiti politici può registrare uno statuto presso il Parlamento europeo, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni: a) il partito politico o l'alleanza di partiti politici dev'essere presente in almeno tre Stati membri; b) il partito politico, l'alleanza di partiti politici, o componenti dell'alleanza devono avere partecipato alle elezioni per il Parlamento europeo, o aver espresso la propria intenzione di farlo, presentando una dichiarazione scritta al Parlamento europeo; 2. lo statuto deve contenere un programma indicante gli obiettivi del partito politico o dell'alleanza di partiti politici, e indicare in particolare gli organi responsabili della gestione politica e finanziaria, nonché gli organi o le persone fisiche che detengono, in ciascuno degli Stati membri interessati, il potere di rappresentanza legale, in particolare per quanto riguarda l'acquisizione o la cessione di beni mobili o immobili e la capacità di stare in giudizio. Lo statuto e le attività del partito o dell'alleanza di partiti devono rispettare i principi di libertà e democrazia, i diritti umani e le libertà fondamentali, i principi dello stato di diritto. 3. Qualsiasi modifica a uno statuto già registrato dev'essere oggetto di una richiesta di registrazione indirizzata al Parlamento europeo. Quest'ultimo, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta, deve registrare ogni statuto o modifica di uno statuto già registrato. Il Parlamento europeo verifica regolarmente che le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo siano rispettate dai partiti registrati. 4. Il Parlamento europeo pubblica gli statuti registrati. Articolo [4] Verifica 1. Su richiesta di un quarto dei suoi membri in rappresentanza di almeno tre gruppi politici in seno al Parlamento europeo, il Parlamento verifica, a maggioranza dei suoi membri, che la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, seconda frase, continui a essere soddisfatta dal partito politico europeo interessato. Prima di effettuare tale verifica, il Parlamento europeo ascolta i rappresentanti del partito politico europeo in questione e chiede a un comitato di personalità indipendenti ad alto livello di esprimere un parere sull'argomento entro un lasso di tempo ragionevole. Se il Parlamento europeo ritiene, a maggioranza dei suoi membri, che la condizione non sia più soddisfatta, lo statuto del partito politico europeo in questione è rimosso dal registro. 2. Il comitato di personalità indipendenti ad alto livello è costituito da tre membri; il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nominano un membro ciascuno. Il Parlamento europeo provvede all'attività di segreteria e al finanziamento del comitato. Articolo [5] Finanziamento 1. Per essere ammesso a un finanziamento a carico del bilancio generale delle Comunità europee, un partito politico europeo deve dimostrare di avere personalità giuridica nello Stato membro in cui ha sede, nonché di: a) disporre di membri eletti al Parlamento europeo o ai parlamenti nazionali o regionali o alle assemblee regionali in almeno un terzo degli Stati membri, o b) avere ricevuto almeno il cinque percento dei voti raccolti alle più recenti elezioni europee in almeno un terzo degli Stati membri. 2. Per ottenere il finanziamento, un partito politico europeo deve presentare domanda al Parlamento europeo, che adotta una decisione in materia entro due mesi e autorizza e gestisce gli stanziamenti corrispondenti. 3. Un partito politico europeo che riceve il finanziamento deve: a) pubblicare annualmente le proprie entrate e uscite, nonché un prospetto dell'attivo e del passivo; b) dichiarare le proprie fonti di finanziamento, fornendo un elenco dei donatori e delle donazioni di ciascuno, ad eccezione di quelle che non superano i 100 euro; Non possono essere accettate: - a) le donazioni anonime, - b) le donazioni dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo, - c) le donazioni da persone giuridiche nei quali la partecipazione dello Stato superi il 50% del capitale, - d) le donazioni che superano i 5 000 euro all'anno e per donatore provenienti da qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle persone giuridiche di cui al punto c), fatto salvo il disposto del terzo comma. Sono ammissibili le donazioni da un partito politico che fa parte del partito politico europeo. Articolo [6] Divieto di finanziamento Il finanziamento dei partiti politici europei dal bilancio generale delle Comunità europee o da qualsiasi altra fonte non può essere utilizzato per il finanziamento diretto o indiretto dei partiti politici nazionali. Articolo [7] Natura delle spese I finanziamenti ricevuti dal bilancio generale delle Comunità europee conformemente al presente regolamento possono essere utilizzati soltanto per coprire le spese direttamente collegate agli obiettivi indicati nello statuto. Dette somme non possono essere utilizzate per finanziare le campagne elettorali. Tra le spese sono contemplate quelle amministrative e quelle connesse con sostegno logistico, riunioni, studi, informazione e pubblicazioni. Articolo [8] Esecuzione e controllo 1. Gli stanziamenti destinati al finanziamento dei partiti politici europei sono fissati in conformità delle procedure di bilancio ed eseguiti a norma delle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. 2. La valutazione degli immobili, il loro inventario e il loro ammortamento devono essere effettuati in conformità del regolamento (CE) n. 2909/2000 [4] della Commissione. [4] GU L 336 del 30.12.2000, p. 75. 3. I finanziamenti concessi nel quadro del presente regolamento sono soggetti a controllo a norma delle disposizioni del regolamento finanziario e delle relative disposizioni di esecuzione. Il controllo è inoltre effettuato in base a una certificazione annuale ad opera di un organismo di audit esterno e indipendente. Detta certificazione è trasmessa, entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario di pertinenza, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti. 4. I finanziamenti indebitamente ricevuti dai partiti politici europei a carico del bilancio generale delle Comunità europee dovranno essere rimborsati. 5. I partiti politici europei beneficiari di pagamenti a carico del bilancio comunitario comunicano alla Corte dei conti, dietro sua richiesta, qualsiasi documento o informazione di cui essa abbia bisogno per esercitare le proprie funzioni. Nel caso di spese impegnate dai partiti politici europei congiuntamente ai partiti nazionali e altre organizzazioni, occorre che la Corte dei conti europea abbia accesso ai documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai partiti europei. 6. Il finanziamento dei partiti politici europei come organizzazioni d'interesse europeo generale non è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 113 del regolamento finanziario concernente la degressività di tale finanziamento. Articolo [9] Ripartizione 1. Gli stanziamenti disponibili sono distribuiti annualmente come segue: a) il 15% in parti uguali fra i partiti politici europei che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5; b) l'85% fra i partiti politici europei che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5 e hanno membri eletti al Parlamento europeo, proporzionalmente al numero di tali membri. Per l'applicazione di queste disposizioni, un membro del Parlamento europeo può appartenere a un solo partito politico europeo. 2. I finanziamenti a carico del bilancio generale delle Comunità europee, compresi quelli previsti dal presente regolamento, non possono superare il 75% del bilancio di un partito politico europeo. L'onere della prova è a carico del partito interessato. Articolo [10] Supporto tecnico Tutto il supporto tecnico da parte del Parlamento europeo ai partiti politici si basa sul principio della parità di trattamento, è concesso a condizioni non meno favorevoli di quelle riconosciute ad altre organizzazioni e associazioni esterne che godano eventualmente di simili servizi e avviene in base a fatturazione e pagamento. Articolo [11] Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA Settore(i) politico(i): Partiti politici europei Attività: Denominazione dell'azione: Status e finanziamento dei partiti politici europei 1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE Linea 3710 della sezione I (Parlamento) del bilancio denominata "Contributo ai partiti politici europei". 2. DATI GLOBALI 2.1. Dotazione totale dell'azione (Parte B): milioni di euro in SI 8,4 milioni annui. 2.1. Dotazione totale dell'azione (Parte B): milioni di euro in SI 2.2. Periodo d'applicazione: Indeterminato. Fissazione annuale degli stanziamenti. 2.3. Stima globale pluriennale delle spese: a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1) milioni di euro (al terzo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> b) Assistenza tecnica e amministrativa (ATA) e spese d'appoggio (SDA) (cfr. punto 6.1.2.) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento (cfr. punti 7.2 e 7.3) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> 2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie [X] La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria esistente. 2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate [5]: [5] Per ulteriori informazioni, cfr. nota esplicativa separata. [X] La proposta non ha alcuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura) 3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO >SPAZIO PER TABELLA> 4. BASE GIURIDICA Articolo 191 del trattato CE. 5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE 5.1. Necessità di un intervento comunitario [6] [6] Per ulteriori informazioni, cfr. nota esplicativa separata. L'articolo 191 demanda al legislatore il compito di disciplinare lo status e il finanziamento dei partiti politici europei. Scopo del presente regolamento è istituire un quadro stabile, trasparente e legittimo per il finanziamento dei partiti politici europei. Vi è un'evidente necessità di provvedere a un finanziamento parziale dei partiti a titolo del bilancio comunitario, affinché i partiti stessi possano svolgere i compiti loro assegnati dal trattato, rispondendo allo stesso tempo alle critiche rivolte dalla Corte dei conti al finanziamento attuale mediante il bilancio dei gruppi politici. 5.2. Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio Sono beneficiari i partiti politici europei registrati che soddisfano le condizioni di cui al regolamento, e che potranno così raggiungere gli obiettivi assegnati loro dall'articolo 191 del trattato. 5.3. Modalità d'attuazione 8,4 milioni di euro. Tale cifra rappresenta una stima dell'importo massimo che i partiti europei potrebbero ricevere, tenuto conto delle loro risorse proprie e della necessità di rispettare le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento, conformemente alle quali il finanziamento comunitario non può superare il 75% del bilancio complessivo di un partito. Sovvenzioni concesse a ciascuno dei cinque partiti politici europei esistenti. Ciascun partito riceve una sovvenzione che non può superare il 75% del suo bilancio complessivo. Essa può essere costituita da due elementi: i) tutti i partiti aventi diritto possono ricevere una quota uguale al 15% del bilancio complessivo; ii) i partiti rappresentati al Parlamento europeo possono ricevere un importo basato sul loro numero di europarlamentari. Tale importo viene calcolato mediante la formula seguente: >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> 6. INCIDENZA FINANZIARIA 6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per tutto il periodo di programmazione) (Il metodo di calcolo degli importi totali di cui alla tabella seguente dev'essere spiegato con la ripartizione di cui alla tabella 6.2.) 6.1.1. Intervento finanziario SI in milioni di euro (al terzo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> 6.2. Calcolo del costo per ciascuna delle misure previste nella parte B (per tutto il periodo di programmazione) [7] [7] Per ulteriori informazioni, cfr. nota esplicativa separata. (Qualora vi sia più di un'azione, fornire particolari sufficienti in merito alle misure specifiche da adottare par ciascuna al fine di calcolare il volume e i costi delle realizzazioni). SI in milioni di euro (al terzo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> Se necessario, spiegare il metodo di calcolo 7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE Alle risorse umane e amministrative necessarie si provvederà mediante il personale assegnato al Parlamento europeo col bilancio del 2004. 7.1. Incidenza sulle risorse umane >SPAZIO PER TABELLA> 7.2. Impatto finanziario globale dovuto all'organico >SPAZIO PER TABELLA> Gli importi corrispondono alle spese totali per dodici mesi. 7.3. Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione >SPAZIO PER TABELLA> Gli importi corrispondono alle spese totali per dodici mesi. 1 Specificare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene. >SPAZIO PER TABELLA> 8. CONTROLLO E VALUTAZIONE Il Parlamento terrà sotto controllo costante l'attuazione del regolamento alla luce delle verifiche contabili e dei bilanci pubblicati dai partiti politici europei, e valuterà l'azione in modo permanente durante l'esercizio di bilancio annuale. 9. MISURE ANTIFRODE - Conformemente al regolamento, i partiti politici europei devono rispettare le disposizioni del regolamento finanziario, pubblicare i loro conti e presentarli al Parlamento e alla Corte dei conti.