52003AE1396

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni" (COM(2003) 516 def. — 2003/0202 (CNS))

Gazzetta ufficiale n. C 032 del 05/02/2004 pag. 0064 - 0065


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni"

(COM(2003) 516 def. - 2003/0202 (CNS))

(2004/C 32/13)

Il Consiglio, in data 11 settembre 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 37 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta de cui sopra.

In data 23 settembre 2003, l'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale europeo, ha incaricato la sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale ed ambiente di preparare i lavori in materia.

Vista l'urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo ha deciso il 29 ottobre 2003, nel corso della 403a sessione plenaria, di nominare G. Sarró Iparraguirre relatore generale e ha adottato con 76 voti favorevoli e 2 astensioni il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Le regioni ultraperiferiche della Comunità (le regioni autonome portoghesi delle Azzorre e di Madera, la Comunità autonoma delle Isole Canarie in Spagna e i dipartimenti francesi d'oltremare della Guadalupa, della Guiana, della Martinica e della Riunione) registrano ritardi di tipo socioeconomico che giustificano l'intervento delle istituzioni comunitarie al fine di promuoverne lo sviluppo socioeconomico e l'inserimento armonioso nella dinamica del mercato interno.

1.2. In questo contesto il Consiglio ha istituito programmi di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di tali regioni.

1.3. Nelle regioni ultraperiferiche della Comunità il settore della pesca incontra difficoltà che sono aggravate segnatamente dai costi del trasporto dei prodotti alieutici verso i mercati, conseguenza della lora lontananza e del loro isolamento.

1.4. L'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE riconosce la necessità di adottare misure specifiche a favore di tali regioni, in particolare nel settore della pesca, che viene esplicitamente menzionato.

1.5. È precisamente per affrontare tale situazione che la Comunità ha istituito nel 1992 un regime di sostegno alla commercializzazione di certi prodotti della pesca a favore dei produttori delle regioni ultraperiferiche. Questo regime è stato prorogato nel 1994, 1995, 1998 e in fine nel 2002(1) consentendo di dare uno sbocco commerciale verso mercati esteri ai principali prodotti.

1.6. L'ultima proroga, il Regolamento (CE) n. 579/2002 del Consiglio del 25 marzo 2002(2) stabiliva l'applicabilità di tale regime sino al 31 dicembre 2002.

1.7. La presente proposta di regolamento(3) dispone che tale regime di compensazione dei costi addizionali continui a restare in vigore a partire dal 2003 per quanto riguarda la trasformazione e la commercializzazione di taluni prodotti della pesca delle regioni ultraperiferiche in oggetto.

2. Osservazioni

2.1. Il CESE ritiene necessaria la continuità del regime di compensazione per salvaguardare la competitività di taluni prodotti della pesca delle regioni interessate rispetto ad altre regioni della Comunità.

2.2. La proposta di regolamento prevede altresì il sostegno, per quanto riguarda la trasformazione e la commercializzazione, ai prodotti della pesca artigianale e costiera. Il CESE prende atto con soddisfazione dell'inclusione della pesca artigianale e costiera nella proposta di regolamento e incita la Commissione a continuare a promuovere tale tipo di pesca che, nelle zone ultraperiferiche in questione, ha un'enorme importanza dal punto di vista sociale ed economico.

2.3. Il CESE ritiene importante per il futuro della proposta di regolamento che essa preveda la possibilità di modulare gli importi e i quantitativi fissati per le varie specie. Ciononostante, il Comitato giudica eccessivamente complessa la procedura di cui all'articolo 8 per la modulazione degli importi e dei quantitativi, e ritiene che la Commissione dovrebbe mettere a punto una procedura più semplice, che permetta di adottare le decisioni pratiche con maggior rapidità.

2.4. Il CESE approva la disposizione della proposta di regolamento in base alla quale le misure economiche vengono finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG); è inoltre d'accordo con la disposizione che stabilisce che la Commissione presenti ogni quattro anni, a partire dal 1o gennaio 2007, una relazione sull'applicazione delle misure previste dal regolamento, corredata eventualmente delle proposte delle misure ritenute necessarie.

3. Conclusioni

3.1. Il CESE giudica necessaria ed urgente la pubblicazione del regolamento.

3.2. Prende atto del fatto che il regolamento ha carattere permanente e che, ove necessario, le misure dovranno essere riesaminate per conseguire costantemente l'obiettivo di compensare i costi aggiuntivi derivanti dalla commercializzazione di determinati prodotti della pesca nelle regioni ultraperiferiche della Comunità.

3.3. A parere del CESE la procedura di riesame per la modulazione degli importi e dei quantitativi prevista all'articolo 8 deve essere piùsemplifice, pratica e flessibile.

Bruxelles, 29 ottobre 2003.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Roger Briesch

(1) GU L 162 del 30.6.1994, pag. 8; GU L 236 del 5.10.1995, pag. 2; GU L 208 del 24.7.1998, pag. 1; GU L 89 del 5.4.2002, pag. 1.

(2) GU L 89 del 5.4.2002, pag. 1.

(3) COM(2003) 516 def. - 2003/0202 CNS.