52003AE0582

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al "Regolamento del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CEE) n. 3508/92" (COM(2002) 729 def. — 2002/0297 (CNS))

Gazzetta ufficiale n. C 208 del 03/09/2003 pag. 0032 - 0034


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al "Regolamento del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CEE) n. 3508/92"

(COM(2002) 729 def. - 2002/0297 (CNS))

(2003/C 208/08)

Il Consiglio, in data 7 febbraio 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito al regolamento di cui sopra.

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Donnelly, in data 1o aprile 2003.

Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il 14 maggio 2003, nel corso della 399a sessione plenaria, con 119 voti favorevoli, 1 contrario e 3 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. È da tempo noto il rischio della trasmissione di malattie contagiose connesso con i movimenti di animali e prodotti di origine animale da una regione all'altra. Per questo, in materia di libera circolazione degli animali si è sempre perseguito l'obiettivo della sicurezza. In caso di trasmissione di una malattia è indispensabile rintracciare i movimenti degli animali per poter effettuare studi epidemiologici.

1.2. Nella prospettiva della realizzazione del mercato interno la direttiva del Consiglio 90/425/CEE del 26 giugno 1990 ha previsto l'obbligo d'identificare e registrare gli animali destinati agli scambi intracomunitari in modo che sia possibile risalire all'azienda, al centro o all'organismo d'origine o di passaggio. Il medesimo obbligo è stato previsto dalla direttiva del Consiglio 91/496/CEE del 15 luglio 1991 per gli animali provenienti dai paesi terzi che vengono introdotti nella Comunità.

1.3. Mentre la direttiva del Consiglio 90/425/CEE prevedeva che tali requisiti fossero estesi agli spostamenti di animali all'interno del territorio dei singoli Stati membri entro il 1o gennaio 1993, la direttiva del Consiglio 92/102/CEE del novembre 1992 ha rafforzato i requisiti cui gli Stati membri devono soddisfare in materia d'identificazione e di registrazione degli animali. Si è trattato di un'iniziativa importante vista l'abolizione dei controlli veterinari alle frontiere intervenuta con il completamento del mercato interno.

1.4. La direttiva del Consiglio 92/102/CEE fissava i requisiti minimi per l'identificazione e la registrazione degli animali prevedendo fra l'altro le disposizioni che seguono:

- gli Stati membri tengono un registro delle aziende;

- i detentori di bovini, suini, ovini e caprini tengono un registro che indica il numero degli animali presenti nell'azienda;

- gli Stati membri provvedono affinché siano rispettati i seguenti principi generali:

(a) prima di lasciare l'azienda di nascita gli animali devono essere muniti di marchi d'identificazione e

(b) il marchio non può essere rimosso senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

1.5. L'articolo 10 della direttiva del Consiglio 92/102/CEE prevedeva che entro il 31 dicembre 1996 la Commissione presentasse una relazione al fine di definire un sistema comunitario armonizzato d'identificazione e di registrazione e decidesse in merito alla possibilità d'introdurre un dispositivo elettronico d'identificazione. Il Comitato fa presente che il suddetto termine non è stato rispettato. Il 17 aprile 1998 la Commissione ha presentato una relazione in materia d'identificazione e di registrazione degli animali(1) e ha poi varato un progetto di ampia portata riguardante l'identificazione elettronica degli animali (IDEA).

1.6. Mentre per i bovini l'articolo 5 della direttiva del Consiglio 92/102/CEE stabilisce disposizioni specifiche circa l'apposizione dei marchi auricolari e precisa l'età alla quale gli animali devono essere registrati, per gli ovini e i caprini non viene prevista alcuna disposizione del genere. L'introduzione di basi dati nazionali per gli spostamenti dei bovini e la loro segnalazione è già stata prevista mediante una modifica alla direttiva del Consiglio 64/432/CEE nel quadro di un sistema di reti di vigilanza.

1.7. Le recenti esperienze hanno evidenziato la necessità di ovviare all'assenza di un sistema comunitario d'identificazione e registrazione e di un metodo efficiente per rintracciare gli spostamenti degli ovini.

2. Sintesi della proposta

2.1. La proposta in esame è destinata a rafforzare le disposizioni della direttiva del Consiglio 92/102/CEE prevedendo in particolare l'introduzione in ciascuno Stato membro di un sistema d'identificazione in base al quale tutti gli animali siano muniti di un marchio d'identificazione e che tutti gli spostamenti vengano registrati allo scopo di rintracciare gli animali per esigenze sanitarie. Verranno quindi a decadere le disposizioni della citata direttiva che riguardano in particolare gli ovini e i caprini.

2.2. La relazione del progetto IDEA ha dimostrato che l'uso di identificatori elettronici consente miglioramenti di rilievo per gli ovini e i caprini: dato che si attende la messa a punto delle misure di attuazione per varare definitivamente il progetto, la sua introduzione è stata fissata per il 2006.

2.3. Il sistema d'identificazione e registrazione proposto riguarda gli elementi che seguono:

- strumenti d'identificazione per i singoli animali;

- registri aggiornati degli animali presenti in ogni azienda;

- documenti che accompagnano tutti gli spostamenti;

- un registro centrale e

- una base dati informatizzata.

2.4. Conformemente alla proposta, dovranno essere identificati tutti gli animali nati in aziende dell'Unione europea o destinati agli scambi intracomunitari. L'identificazione degli animali provenienti da paesi terzi è obbligatoria solo se essi rimarranno sul territorio della Comunità. Inoltre, l'identificazione non è necessaria se essi vengono trasportati direttamente da un posto frontaliero d'ispezione veterinaria al macello situato nello stesso Stato membro e vengono macellati nei 14 giorni successivi ai controlli.

2.5. Gli animali nati dopo il luglio 2003 o destinati agli scambi intracomunitari dovranno essere identificati conformemente alle disposizioni della sezione A dell'allegato, che per ciascun animale prevede l'uso di due marchi auricolari che riportano lo stesso e unico codice d'identificazione che prospetta, a partire dal 2006 la sostituzione del marchio auricolare con un identificatore elettronico. Gli Stati membri potranno tuttavia autorizzare tale sostituzione sin dal 1o luglio 2003 a condizione che assicurino la conformità a determinate caratteristiche tecniche in modo che la lettura dell'identificazione elettronica sia possibile nell'intera Unione europea. È prevista una deroga alla regola del codice unico d'identificazione per gli animali destinati ad essere macellati prima dell'età di sei mesi. Questi dovranno essere tuttavia identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio. I marchi auricolari dovranno indicare almeno il codice del paese a due lettere, il codice d'identificazione dell'azienda di nascita e il mese di nascita.

2.6. Gli animali devono essere identificati entro il termine stabilito dallo Stato membro a decorrere dalla nascita dell'animale. Detto periodo non può superare un mese. A titolo di deroga gli Stati membri possono estenderlo a 6 mesi per gli animali allevati secondo modalità di allevamento estensivo o all'aperto.

2.7. A decorrere dal 1o luglio 2003, ad ogni loro spostamento gli animali sono accompagnati dal documento di trasporto rilasciato dall'autorità competente e compilato dal detentore, il quale deve indicare le informazioni relative all'animale (agli animali) e allo spostamento.

2.8. A partire dal 1o luglio 2004 gli Stati membri devono creare una base dati contenente informazioni per ciascuna azienda, compreso il numero degli animali ivi presenti aggiornato a cadenza regolare.

2.9. A partire dal 1o luglio 2005 ciascuno spostamento degli animali deve essere registrato nella base dati ai fini della rintracciabilità elettronica degli animali. Come attualmente previsto per i suini, ciò verrà effettuato per partite di animali.

2.10. È importante sottolineare che la proposta in esame lascia a ciascuno Stato membro la facoltà di scegliere il modello e il metodo dello strumento d'identificazione - purché siano conformi ai requisiti previsti -, come pure il modello del documento di trasporto e quello del registro dell'azienda da utilizzare sul loro territorio. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare i modelli alla Commissione e agli altri Stati membri.

3. Osservazioni di carattere generale

3.1. Il Comitato economico e sociale europeo giudica urgente mettere a punto un metodo efficace per rintracciare e identificare rapidamente gli animali sul territorio dell'Unione europea. Un tale sistema sarebbe importantissimo nell'eventualità di una malattia contagiosa.

3.2. Il Comitato appoggia pertanto la proposta della Commissione.

3.3. Il Comitato è decisamente favorevole a un regolamento che assicuri un'attuazione coerente in tutti gli Stati membri e che agevoli per il futuro gli emendamenti eventualmente resi necessari dall'esperienza maturata in questo campo.

3.4. Il Comitato rileva che l'istituzione di un sistema efficace d'identificazione e di registrazione degli animali può presentare problemi nel contesto dell'allargamento.

3.5. Per quanto la Commissione preveda il mese di luglio 2003 per l'entrata in vigore della proposta in esame, il Comitato raccomanda di allungare i tempi.

4. Osservazioni di carattere particolare

4.1. Il Comitato rileva che la relazione finale del progetto Idea 2002 (inizialmente varato nel 1998) ha raccomandato di creare un sistema d'identificazione elettronica e ha sottolineato la necessità di adottare una regolamentazione e un sistema di registrazione degli animali che siano chiari e non si prestino a equivoci. Il Comitato accoglie con favore le raccomandazioni del progetto Idea intese ad instaurare un sistema armonizzato al livello dell'Unione europea che si basi sui seguenti principi: orientamenti di attuazione disponibili nell'intera Unione europea, creazione di una banca dati al livello dell'Unione riguardante un glossario comune, un dizionario comune e norme di comunicazione per la gestione a livello comunitario delle informazioni riguardanti il bestiame. La banca dati fungerebbe da strumento per l'informazione e la registrazione riguardanti gli animali, le aziende, l'identificazione, gli spostamenti e l'eventuale macellazione.

4.2. Il Comitato desidera far presente che la proposta in esame non prevede l'attuazione di un sistema di registrazione e d'identificazione degli animali armonizzato e centralizzato e lascia agli Stati membri la facoltà di creare un proprio sistema nazionale purché lo comunichino agli altri Stati membri e alla Commissione. Nella prospettiva dell'imminente allargamento, il Comitato ritiene che questa rappresenti un'occasione mancata. Infatti, data la natura intracomunitaria degli scambi di animali, sarebbe utile per gli operatori e gli enti locali poter accedere ad un sistema centralizzato d'identificazione e di registrazione che consenta un efficace sistema europeo per la rintracciabilità.

4.3. Il Comitato attende con interesse le misure di attuazione destinate ad assicurare l'efficace introduzione del sistema ora proposto per l'identificazione elettronica a livello comunitario. Aggiunge che dovranno essere incoraggiati miglioramenti anche nei paesi terzi per accrescere la protezione e ridurre il rischio d'introdurre malattie nell'Unione europea.

4.4. Il Comitato constata che il sistema per l'identificazione e la rintracciabilità non è applicabile agli animali provenienti da paesi terzi che non siano destinati a rimanere sul territorio della Comunità. Teme che questa deroga, facendo eventualmente mancare informazioni su taluni flussi di animali, faciliti le frodi e comprometta la completa realizzazione di un sistema di rintracciabilità nell'Unione europea. Il Comitato auspica pertanto che si metta a punto e si attui una sistema che permetta di rintracciare anche gli animali appartenenti a questa categoria, in modo da farli rientrare nel campo d'applicazione della proposta in esame.

4.5. Il Comitato fa presente il caso degli ovini e dei caprini liberi sul territorio che potrebbero unirsi poi a gruppi di animali identificati e registrati conformemente alla proposta in esame. Dato che quest'ultima non contempla una tale eventualità, il Comitato invita a tenerne conto e a prevedere apposite disposizioni per evitare possibili conseguenze negative per gli agricoltori in caso di controlli ufficiali.

4.6. Il Comitato è consapevole dell'erosione dei prezzi di mercato degli ovini, tendenza che potrebbe essere aggravata a seguito delle riforme proposte per la PAC. Invita pertanto la Commissione a riferire prima del termine previsto (1o luglio 2006) sui costi dell'identificazione e dell'identificatore elettronici.

4.7. Il Comitato ritiene necessario evitare che l'introduzione dell'identificazione elettronica comprometta la sopravvivenza dei produttori e degli stabilimenti di produzione delle carni; propone pertanto che si rendano disponibili fondi per far fronte a un tale rischio.

4.8. Il Comitato propone che la Commissione effettui uno studio di fattibilità sulla possibilità di collegare le basi dati nazionali al sistema Animo in modo da assicurare una rintracciabilità rapidissima in caso di focolai di malattie infettive.

Bruxelles, 14 maggio 2003.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Roger Briesch

(1) COM(98) 207 def.