52002XC0508(04)

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di lamiere e nastri detti "magnetici", a grani orientati (prodotti laminati piatti), di larghezza non superiore a 500 mm originari della Polonia e della Russia

Gazzetta ufficiale n. C 111 del 08/05/2002 pag. 0005 - 0007


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di lamiere e nastri detti "magnetici", a grani orientati (prodotti laminati piatti), di larghezza non superiore a 500 mm originari della Polonia e della Russia

(2002/C 111/05)

La Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 del Consiglio(2), ("regolamento di base"), secondo la quale le importazioni di alcuni tipi di lamiere e nastri detti «magnetici», a grani orientati, originari della Polonia e della Russia ("paesi in questione") sono oggetto di dumping e arrecano un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 26 marzo 2002 dalla Confederazione europea della siderurgia (EUROFER) (in appresso denominata "il denunciante") per conto dei produttori la cui produzione rappresenta il 100 % della produzione comunitaria di alcuni tipi di lamiere e nastri detti "magnetici", a grani orientati.

2. Prodotto in questione

I prodotti che sarebbero oggetto di pratiche di dumping sono lamiere e nastri di acciai al silicio detti "magnetici", a grani orientati, di larghezza non superiore a 500 mm, originari della Polonia e della Russia (in appresso "prodotto in questione"), attualmente classificabili al codice NC 7226 11 90. L'indicazione del codice NC ha valore puramente indicativo.

3. Denuncia di dumping

La denuncia di dumping relativa alla Polonia è basata sul confronto tra il valore normale stabilito in funzione dei prezzi sul mercato interno e i prezzi all'esportazione del prodotto in questione nella Comunità.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il richiedente ha determinato il valore normale per la Russia in base al prezzo praticato in un paese ad economia di mercato (indicato al punto 5.1, lettera c) del presente avviso). La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, di cui alla precedente frase, e i prezzi del prodotto in questione esportato nella Comunità.

Su tale base, i margini di dumping risultano rilevanti.

4. Denuncia di pregiudizio

Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in questione dalla Polonia e dalla Russia sono complessivamente aumentate in termini assoluti e in termini di quota di mercato.

I volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in questione avrebbero avuto, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sulla quota di mercato detenuta, sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, con gravi effetti negativi sull'andamento generale, sulla situazione finanziaria e sull'occupazione nell'industria comunitaria.

5. Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1. Procedura per la determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta valuterà se il prodotto in questione originario della Polonia e della Russia sia oggetto di pratiche di dumping e se queste causino un pregiudizio.

a) Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori di Polonia e Russia, a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori e a tutte le associazioni di importatori citati nella denuncia, nonché alle autorità dei paesi esportatori in questione.

In ogni caso, tutte le parti sono invitate a contattare via fax la Commissione quanto prima, e comunque entro e non oltre il termine indicato al punto 6, lettera a), punto i), del presente avviso, per verificare se il loro nome compaia nella denuncia ed, eventualmente, per chiedere un questionario, dal momento che il termine stabilito al punto 6, lettera a), punto ii), del presente avviso è valido per tutte le parti interessate.

b) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova pertinenti. Tali informazioni e prove devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro i termini fissati al punto 6, lettera a), punto iii), del presente avviso.

c) Selezione del paese ad economia di mercato

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, ai fini della determinazione del valore normale relativo alla Russia, si intende scegliere il Brasile quale paese ad economia di mercato appropriato. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico di cui al punto 6, lettera b), del presente avviso.

d) Status di economia di mercato

Per quanto riguarda i produttori esportatori russi che affermano, fornendo sufficienti elementi di prova, di operare in condizioni di economia di mercato, e cioè di soddisfare ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), di tale regolamento. I produttori esportatori che intendono presentare richieste debitamente motivate, devono farlo entro il termine specifico di cui al punto 6, lettera c), del presente avviso. La Commissione invia moduli di domanda a tutti i produttori esportatori russi e a tutte le associazioni di produttori esportatori indicate nella denuncia, nonché alle autorità russe.

5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Qualora esistano prove sufficienti delle pratiche di dumping e del conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, si deciderà se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Di conseguenza, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le associazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al punto 6, lettera a), punto ii), del presente avviso, purché dimostrino l'esistenza di un legame oggettivo tra le loro attività e il prodotto in questione. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto specificato dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i particolari motivi per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al punto 6, lettera a), punto iii), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da validi elementi di prova.

6. Termini

a) Termini generali

i) Termine per la richiesta di un questionario o di un modulo di domanda

Tutte le parti interessate devono chiedere un questionario quanto prima e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

ii) Perché le parti si manifestino, rispondano al questionario e forniscano ogni altra informazione

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le proprie osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

iii) Audizioni

Entro lo stesso termine di 40 giorni, tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

b) Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta del Brasile che, come risulta al punto 5.1, lettera c), del presente avviso, è preso in considerazione come paese ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Russia. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

c) Termine specifico per la presentazione delle domande di riconoscimento dello status di società operante in un'economia di mercato

Le richieste debitamente motivate di riconoscimento dello status di società operante in condizioni di economia di mercato, come menzionato al punto 5.1 lettera d), del presente avviso, devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le osservazioni e le richieste presentate dalle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) e devono riportare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail, nonché i numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata.

Indirizzo della Commissione per tutti i contatti e le informazioni: Commissione europea Ufficio: TERV - 0/13 B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 Telex COMEU B 21877.

8. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

9. Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9 del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, le misure provvisorie possono essere imposte entro e non oltre 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2) GU L 257 del 11.10.2000, pag. 2.