52002XC0104(02)

Aiuti di Stato — Italia (Articoli 87-89 del trattato CE) — Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE agli altri Stati membri e alle parti interessate relativa all'aiuto notificato dall'Italia (Sicilia) a favore dei consorzi fidi nel settore agricolo. Legge regionale n. 23/95 e articolo 5 del progetto di legge n. 975-955 in quanto applicabili alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I

Gazzetta ufficiale n. C 001 del 04/01/2002 pag. 0004 - 0005


Aiuti di Stato - Italia

(Articoli 87-89 del trattato CE)

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE agli altri Stati membri e alle parti interessate relativa all'aiuto notificato dall'Italia (Sicilia) a favore dei consorzi fidi nel settore agricolo. Legge regionale n. 23/95 e articolo 5 del progetto di legge n. 975-955 in quanto applicabili alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I

(2002/C 1/04)

Con lettera del 19 settembre 2001 in appresso riportata, la Commissione ha informato l'Italia della propria decisione di chiudere la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2.

"La Commissione informa l'Italia che, dopo avere esaminato il ritiro della notifica trasmesso dalle autorità italiane in merito alla misura in oggetto, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio(1) ha deciso di chiudere la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

I

Con lettera del 9 marzo 1995, protocollata il 14 marzo 1995, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, il progetto di legge regionale (Sicilia) n. 839 (aiuto N 271/95) relativo ad aiuti che la Regione prevedeva di concedere alle PMI di vari settori (agricoltura, pesca, industria, trasporti, turismo, commercio, servizi) per la costituzione e il funzionamento di consorzi finanziari, senza scopo di lucro (consorzi fidi), aventi l'obiettivo di favorire l'accesso al credito e l'utilizzo di servizi finanziari di varia natura da parte degli associati.

Con lettera del 28 aprile 1995, protocollata il 7 giugno 1995, le stesse autorità hanno notificato alla Commissione il testo della legge regionale n. 23/95 (recante approvazione, con modifiche, del progetto di legge suddetto) e del progetto di legge regionale n. 975-955, il cui articolo 5 modificava le disposizioni della legge n. 23/95 (aiuto N 518/95).

Poiché la seconda notifica (registrata con il numero d'aiuto N 518/95) si sovrapponeva alla prima (registrata con il numero d'aiuto N 271/95) e la sostituiva, quest'ultima è stata cancellata dal registro delle notifiche.

La Commissione ha deciso di procedere ad un esame separato dei testi in oggetto in funzione dei vari settori di produzione interessati. Il regime d'aiuto è stato pertanto suddiviso come segue:

N. 518/B/95 settore agricolo;

N. 518/C/95 trasporti;

N. 518/D/95 pesca;

N. 518/A/95 altri settori.

Per quanto riguarda l'aiuto n. 518/B/95 (settore agricolo), a seguito della richiesta di informazioni da parte dei servizi della Commissione, inviata con telex 2 agosto 1995/VI/029959, e del successivo richiamo mediante telex dell'8 novembre 1995/VI/041218, le autorità competenti hanno trasmesso complementi di informazione con lettera del 20 novembre 1995, protocollata il 23 novembre 1995. Su richiesta dei servizi della Commissione (lettera del 15 gennaio 1996), con telex del 31 gennaio 1996 le autorità competenti hanno accettato una proroga della scadenza per l'esame del dossier.

II

Con lettera del 16 aprile 1996 SG(96) D/3905 la Commissione ha comunicato all'Italia di aver deciso di avviare la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti degli aiuti previsti dalla legge regionale della Regione Siciliana n. 23/95(2) e dall'articolo 5 del progetto di legge regionale 975-955(3) per quanto riguardava la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

In particolare il regime di aiuti instaurato dalle disposizioni in oggetto prevedeva un nuovo meccanismo di sostegno alle imprese agricole al fine di facilitarne l'accesso al credito e ad alcuni servizi finanziari (factoring, leasing, garanzia collettiva, credito agevolato, ecc.) fino a quel momento poco utilizzati dalle imprese di piccole dimensioni. Il regime applicava al settore agricolo il modello realizzato per le PMI degli altri settori di produzione (accettato dalla Commissione tramite l'applicazione della regola 'de minimis').

Lo scopo era di incoraggiare la formazione di raggruppamenti tra imprese mediante la creazione di una persona giuridica avente la forma di cooperativa o di consorzio di cooperative (chiamata consorzio fidi), che disponeva di uno o più fondi separati destinati a garantire (e/o ridurre il costo di) alcune operazioni finanziarie effettuate dai soci.

Si trattava, in particolare, di fondi rischi per garantire le operazioni di credito, di leasing e di factoring e di un monte fideiussioni per garantire le operazioni di credito.

Il sostegno pubblico assumeva la forma di aiuti (di norma sotto forma di contributo) concessi ai consorzi fidi in diversi momenti della loro esistenza. Tramite questi contributi il consorzio fidi poteva offrire ai soci aiuti sotto forma di garanzia per le operazioni finanziarie realizzate e sotto forma di riduzione del costo finanziario di tali operazioni.

Le misure d'aiuto in questione erano in particolare le seguenti:

- partecipazione pubblica ai fondi di garanzia e ai fondi rischi,

- aiuti di avviamento ai consorzi fidi,

- riduzione del costo delle operazioni di factoring e di leasing,

- credito di gestione e di consolidamento,

- copertura delle perdite dovute alla mobilizzazione delle garanzie.

La Commissione nutriva dubbi circa la compatibilità delle misure di aiuto in questione con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato poiché, secondo le informazioni disponibili, esse non risultavano conformi con le condizioni stabilite dalle regole in materia di aiuti di Stato allora applicate per l'esame di questo tipo di misure. Tali regole erano specificate nella decisione della Commissione di avviare la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato sulle misure di aiuto in questione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(4).

A seguito di tale decisione della Commissione l'Italia ha presentato le sue osservazioni con lettera del 17 marzo 1997, protocollata il 26 marzo 1997. La pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(5) non ha dato adito a commenti da parte di terzi interessati.

III

Con lettera del 25 aprile 2001 le autorità italiane hanno chiesto il ritiro della notifica registrata con il n. C 9/96 (legge regionale 28 marzo 1995, n. 23 - Aiuti ai consorzi fidi nel settore agricolo) precisando che alle misure in oggetto non era stata data attuazione(6).

Vista la lettera delle autorità italiane che annuncia il ritiro della parte contestata della misura di aiuto, e in conformità con l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999(7), la Commissione ha deciso di chiudere la procedura."

(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

(2) Legge 28 marzo 1995, n. 23. Norme per i consorzi fidi di garanzia collettiva tra piccole e medie imprese. Norme interpretative e di modifica delle leggi regionali n. 36/1991, n. 15/1993 e n. 25/1993.

(3) Il citato articolo 5 (Integrazione alla legge regionale sui consorzi fidi) recita: "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e seguenti della legge approvata dall'Assemblea regionale il 16 marzo 1995, recante Norme per i consorzi fidi di garanzia collettiva tra piccole e medie imprese. "Norme interpretative e di modifica delle leggi regionali n. 36/1991, n. 15/1993 e n. 25/1993" sono estese anche a quelle imprese che richiedano finanziamenti da destinare al consolidamento, per una durata non superiore a 7 anni, dei debiti bancari a breve".

(4) GU C 150 del 24.5.1996.

(5) GU C 150 del 24.5.1996.

(6) Nella stessa lettera le autorità competenti precisavano anche che l'articolo 99 della legge regionale n. 32/2000 aveva istituito un nuovo regime di aiuti per la costituzione di consorzi fidi concernente anche il settore agricolo e che tale legge regionale era in corso di notifica. Occorre inoltre rilevare che l'articolo 13 della legge regionale n. 23/95 subordinava i finanziamenti previsti al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e alla definizione della procedura di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del trattato CE.

(7) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.