52002XB0524(01)

Codice di condotta per i membri del consiglio direttivo

Gazzetta ufficiale n. C 123 del 24/05/2002 pag. 0009 - 0010


Codice di condotta per i membri del consiglio direttivo

(2002/C 123/06)

I MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

Considerando che:

(1) I membri del consiglio direttivo hanno la responsabilità particolare di salvaguardare l'integrità e la reputazione del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea (BCE) così come l'effettività delle sue operazioni e, di conseguenza, devono assicurare che la propria condotta rifletta tale responsabilità particolare.

(2) I membri del consiglio direttivo hanno preso atto delle disposizioni contenute nel codice di condotta della Banca centrale europea adottato dal comitato esecutivo della BCE il 10 ottobre 2000 e indirizzato a tutte le persone impiegate presso la BCE,

IL 16 MAGGIO 2002 HANNO CONVENUTO IL PRESENTE PROTOCOLLO DI INTESA SU UN CODICE DI CONDOTTA

1. Ambito di applicazione

Il presente codice di condotta fornisce direttive e stabilisce regole deontologiche, standard e criteri per i membri del consiglio direttivo e i loro supplenti, designati conformemente all'articolo 4.4 del regolamento interno della Banca centrale europea, (in seguito denominati "membri del consiglio direttivo"), nell'esercizio delle loro funzioni quali membri del consiglio direttivo della BCE. Esso non pregiudica le altre regole di condotta indirizzate ai governatori delle banche centrali e il codice di condotta della Banca centrale europea che fornisce direttive per i membri del comitato esecutivo della BCE.

2. Principi fondamentali

I membri del consiglio direttivo mantengono una condotta rispondente al più elevato standard morale. Essi sono tenuti ad agire dando prova di onestà, indipendenza, imparzialità, discrezione e non tenendo conto dei propri interessi personali e sono tenuti ad evitare qualunque situazione che possa dar luogo a un conflitto di interessi. Essi devono altresì essere consapevoli dell'importanza dei propri compiti e responsabilità, tenere conto della natura pubblica della loro funzione e seguire una condotta che consenta di mantenere la fiducia del pubblico nella BCE.

3. Indipendenza

3.1. In conformità dell'articolo 108 del trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 7 dello statuto del SEBC, i membri del consiglio direttivo, nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e doveri loro attribuiti, non sollecitano o accettano istruzioni da istituzioni o organi comunitari, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo, inclusi gli organi decisionali a cui appartengano.

3.2. I membri del consiglio direttivo agiscono nell'interesse generale dell'area dell'euro. Per quanto riguarda le decisioni da adottarsi conformemente all'articolo 10.3 dello statuto del SEBC, i governatori possono anche tenere conto dell'interesse delle loro rispettive banche centrali nazionali in qualità di partecipanti al capitale.

3.3. È incompatibile con il principio di indipendenza sollecitare, ricevere o accettare da una fonte che non sia interna al SEBC vantaggi, ricompense, regalie o doni, il cui valore ecceda un importo conforme alle usanze o trascurabile, di carattere finanziario o non finanziario, che siano in qualsiasi modo connessi alle funzioni svolte in qualità di membro del consiglio direttivo.

3.4. I membri del consiglio direttivo assicurano che le eventuali attività non connesse al SEBC, siano essere remunerate o meno, non abbiano alcun impatto negativo sui propri obblighi e non comportino danno alcuno all'immagine della BCE. Nell'ambito di contributi scientifici o accademici, i membri del consiglio direttivo chiariscono che tali contributi sono forniti a titolo personale e non rappresentano la posizione del consiglio direttivo o della BCE. Nell'effettuare dichiarazioni pubbliche in materie connesse al SEBC, i membri del consiglio direttivo tengono in debito conto il ruolo da essi ricoperto e i compiti ad essi affidati nell'ambito del consiglio direttivo.

3.5. I rapporti con i gruppi di interesse sono regolati in maniera compatibile con la loro indipendenza quali membri del consiglio direttivo nonché con il principio di integrità.

3.6. I membri del consiglio direttivo inviano, con cadenza annuale, al presidente della BCE l'elenco degli incarichi esterni, a carattere pubblico o privato, che essi esercitano durante il loro mandato.

4. Conflitto di interessi

4.1. I membri del consiglio direttivo evitano qualsiasi situazione che possa dar luogo a un conflitto di interessi. Un conflitto di interessi si configura allorché i membri del consiglio direttivo hanno un interesse privato o personale che possa influire o sembri influire sulla loro imparzialità e obiettività nell'assolvimento dei compiti ad essi assegnati. Per interesse privato o personale dei membri del consiglio direttivo si intende ogni potenziale vantaggio per essi stessi, il loro nucleo familiare ovvero la cerchia dei loro parenti, amici e conoscenti.

4.2. Visto l'impatto che le decisioni del consiglio direttivo hanno sugli andamenti di mercato, i suoi membri devono poter agire in maniera pienamente indipendente e imparziale.

4.3. I membri del consiglio direttivo non utilizzano informazioni riservate alle quali essi abbiano accesso al fine di effettuare operazioni finanziarie private, direttamente o indirettamente attraverso terzi o condotte a proprio rischio e per proprio conto, oppure a rischio e per conto di terzi.

5. Segreto professionale

Il rispetto del segreto professionale, di cui all'articolo 38 dello statuto del SEBC, comporta il dovere di non divulgare informazioni riservate. Ciò deve essere tenuto in considerazione, in particolare, nel contesto di discorsi o dichiarazioni pubbliche e nei rapporti con i mezzi di informazione, con riguardo a decisioni di politica monetaria che non siano state ancora comunicate ufficialmente al pubblico. I membri del consiglio direttivo assicurano con tutti i mezzi che gli obblighi connessi al segreto professionale imposto dall'articolo 38 dello statuto del SEBC siano rispettati anche dalle persone che hanno accesso alle informazioni da essi detenute.

6. Continuazione dei doveri

I membri del consiglio direttivo, nel corso del primo anno successivo alla cessazione dei loro compiti, continuano ad evitare ogni conflitto di interesse che possa derivare da qualunque nuova attività privata o professionale. Essi, in particolare, informano i membri del consiglio direttivo per iscritto relativamente a quando intendono intraprendere tali attività e sollecitano il loro parere prima di impegnarsi a tal fine.

7. Consigliere per l'etica professionale

Il consiglio direttivo nomina un consigliere per l'etica professionale che fornisca direttive ai propri membri.

8. Pubblicazione

Il presente codice di condotta è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto in copia originale, depositato nelle casse della BCE. Ciascuna parte del presente protocollo di intesa ne riceve una copia autentica.

Willem F. DUISENBERG

Christian NOYER

Jaime CARUANA

Vítor CONSTÂNCIO

Eugenio DOMINGO SOLANS

Antonio FAZIO

Sirkka HÄMÄLÄINEN

John HURLEY

Otmar ISSING

Klaus LIEBSCHER

Yves MERSCH

Tommaso PADOA-SCHIOPPA

Lucas D. PAPADEMOS

Guy QUADEN

Jean-Claude TRICHET

Matti VANHALA

Nout WELLINK

Ernst WELTEKE