52002PC0338

Parere della Commissione ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera (c) del trattato CE in merito agli emendamenti proposti dal Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche che reca modifica della proposta della Commissione ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2002/0338 def. - COD 2000/0189 */


PARERE DELLA COMMISSIONE ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera (c) del trattato CE in merito agli emendamenti proposti dal Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche CHE RECA MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

2000/0189 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera (c) del trattato CE in merito agli emendamenti proposti dal Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche

1. Introduzione

L'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera (c) del trattato CE prevede che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. La Commissione espone qui di seguito il proprio parere sui diciotto emendamenti proposti dal Parlamento.

2. Antecedenti

In risposta alle conclusioni del Consiglio europeo straordinario tenutosi a Lisbona il 23 e 24 marzo 2000 e fondandosi sulla comunicazione "Risultati della consultazione pubblica sull'esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni e orientamenti per il nuovo quadro normativo" [1], la Commissione ha presentato un pacchetto comprendente cinque direttive e una decisione che comporranno il nuovo quadro normativo; una delle direttive riguarda il trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche La decisione e le altre quattro direttive sono state adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 7 marzo 2002 [2]. La presente direttiva è l'ultimo elemento rimasto da adottare del pacchetto.

[1] COM(2000) 239 del 26.4.2000.

[2] GU L 108 del 24.4.2002.

Il 13 novembre 2001 il Parlamento europeo ha adottato i propri emendamenti in prima lettura. In data 28 gennaio 2002 il Consiglio ha adottato la propria posizione comune [3]. La Commissione ha accettato la posizione comune [4].

[3] GU C 113E del 14.5.2002.

[4] SEC(2002) 124 def. del 30.1.2002.

3. Scopo della proposta

La direttiva proposta mira a garantire ai consumatori e agli utenti lo stesso livello di tutela dei dati personali e della vita privata, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per la trasmissione delle loro comunicazioni elettroniche.

Questa direttiva sostituirà la direttiva 97/66/CE sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 15 dicembre 1997, aggiornando le disposizioni vigenti e adeguandole ai nuovi sviluppi che si profilano nei servizi e nelle tecnologie di comunicazione elettronica.

4. Parere della Commissione sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo

Il 30 maggio 2002 il Parlamento europeo ha adottato diciotto emendamenti alla posizione comune definita dal Consiglio riguardo alla direttiva sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. Tali emendamenti si basavano su un compromesso globale sottoposto al Parlamento europeo dalla presidenza del Consiglio. La Commissione può accogliere la totalità degli emendamenti del Parlamento europeo.

Emendamento 47 (considerando 11); Emendamento 46 (articolo 15, paragrafo 1)

Questi emendamenti rafforzano il considerando e l'articolo in questione in relazione ai provvedimenti che gli Stati membri possono adottare in deroga ad alcune disposizioni della direttiva.

Come ha spiegato la Commissione nella sua comunicazione relativa alla posizione comune, la presente direttiva, fondata sull'articolo 95 del trattato, non può includere disposizioni sostanziali relative alle misure di applicazione della legge né può vietare o approvare misure particolari che gli Stati membri reputino necessario adottare. L'articolo 15, paragrafo 1 della proposta di direttiva definisce le condizioni generali per l'adozione di tali misure da parte degli Stati membri nel rispetto degli obblighi stabiliti dal diritto comunitario, tra cui quelli sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

In relazione alla frase sulla conservazione dei dati figurante all'articolo 15, paragrafo 1, la Commissione ha rilasciato una dichiarazione ufficiale iscritta nel verbale della riunione del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2001. Da tale dichiarazione risulta che la Commissione "(...) interpreta la seconda frase dell'articolo 15, paragrafo 1 (...) come la semplice aggiunta di un possibile esempio di misure che gli Stati membri possono assumere alle condizioni e nei casi indicati all'articolo 15, paragrafo 1. Sempre secondo la Commissione, dal punto di vista giuridico l'esempio non modifica la sostanza della prima frase dell'articolo 15 né aggiunge ad essa alcun elemento di novità; esso non dispensa alcuna delle misure che gli Stati membri possono adottare dalla verifica del rispetto degli obblighi che incombono agli Stati membri ai sensi della direttiva e del diritto comunitario in generale, compreso l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi generali del diritto comunitario, quali quelli sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo."

Gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo sono pertanto in piena sintonia con la posizione della Commissione.

Emendamento 26 (considerando 25); Emendamento 25 (articolo 5, paragrafo 3)

Gli emendamenti adeguano alle disposizioni della direttiva generale 95/46/CE sulla tutela dei dati personali il considerando e l'articolo sui dispositivi invisibili di identificazione. Il testo così modificato rappresenta un compromesso accettabile nonostante risulti meno chiaro della formulazione originaria della posizione comune.

Emendamento 29 (considerando 41); Emendamento 44 (articolo 13, paragrafo 2)

Sono state apportate lievi modifiche redazionali alla clausola di eccezione e al relativo considerando che permettono di usare a scopi di commercializzazione diretta le coordinate ottenute dai clienti, lasciando a questi ultimi la possibilità di rifiutare tale uso. La riformulazione non comporta cambiamenti sostanziali.

Emendamento 9 (considerando 44)

Il Parlamento europeo ha votato a favore della soppressione di un considerando che illustrava l'impatto delle disposizioni relative alle e-mail indesiderate a fini di commercializzazione diretta sui messaggi inviati dai partiti politici e dalle organizzazioni a carattere caritativo. Il considerando si limitava a chiarire un'interpretazione al riguardo ai sensi della direttiva generale 95/46/CE sulla tutela dei dati personali. La sua soppressione, quindi, non comporta cambiamenti sostanziali, bensì una minore trasparenza che risulta tuttavia accettabile nell'ambito del compromesso globale.

Emendamento 45 (considerando 44 bis)

È stato aggiunto un nuovo considerando per chiarire che le modalità tecniche che consentono a chi utilizza la posta elettronica di vedere l'oggetto di un messaggio prima di scaricarlo possono continuare ad essere uno strumento utile. Sebbene l'articolato non contenga disposizioni collegate al considerando, il chiarimento proposto può comunque rappresentare un contributo positivo.

Emendamento 13 (articolo 12, paragrafo 1)

Il Parlamento europeo propone di chiarire che sussiste l'obbligo di informare gli abbonati in merito agli scopi di un determinato elenco prima che il loro dati personali possano essere inseriti in tale repertorio. Si tratta di un'aggiunta utile che rafforza la disposizione in questione.

Emendamenti 24 e 36 (articolo 12, paragrafo 3)

Per tenere conto delle divergenze di opinioni in vari Stati membri riguardo alle funzioni di ricerca inversa (che permettono ad esempio di risalire a un nominativo e a un indirizzo partendo da un numero telefonico), il Parlamento europeo ha proposto di lasciare agli Stati membri la scelta di imporre o meno la necessità di un consenso distinto degli utenti per l'utilizzo di funzioni di ricerca inversa sui dati che li riguardano. Dal momento che verrà mantenuto l'obbligo armonizzato del consenso esplicito per l'inclusione dei dati degli abbonati in elenchi pubblici, è improbabile che una posizione di flessibilità riguardo alla ricerca inversa possa ostacolare il funzionamento del mercato interno: essa risulta quindi ammissibile.

Emendamento 28 (articolo 13, paragrafo 3)

Questo emendamento si limita a presentare una formulazione più chiara.

Emendamento 18 (articolo 13, paragrafo 6); Emendamento 49 (nuovo articolo 17 bis)

Il Parlamento europeo ha proposto di sopprimere la clausola di revisione sui messaggi elettronici di natura commerciale non desiderati prevista dall'articolo 13, paragrafo 6, sostituendola con una clausola di revisione più ampia che abbraccia l'intera direttiva. La Commissione ritiene che ciò rappresenti un miglioramento della posizione comune.

Emendamento 38 (articolo 14, paragrafo 3)

Questo emendamento si limita a una riformulazione che non modifica la disposizione nella sostanza, in quanto le misure relative alla compatibilità delle apparecchiature terminali con le norme in materia di protezione dei dati sono in ogni caso disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE.

Emendamento 37 (articolo 16, paragrafo 2)

Il Parlamento europeo ha proposto di estendere le disposizioni transitorie sugli elenchi pubblici agli abbonati a servizi di telefonia mobile, oltre che fissa. Sebbene nella maggior parte dei casi l'inserimento di abbonati a servizi mobili in un elenco pubblico sia già basata sull'accettazione attiva dell'utente (opt-in), l'estensione proposta farà sì che, anche nei casi in cui viene adottata un'impostazione contraria (opt-out), i dati personali relativi agli attuali abbonati possano restare nell'elenco, ferma restando la possibilità dell'abbonato di opporsi. L'emendamento chiarisce inoltre che tale disposizione riguarda anche le funzioni di ricerca inversa.

Emendamento 48 (articolo 17, paragrafo 1); Emendamento 50 (articolo 18, paragrafo 1)

L'emendamento 48 introduce un periodo di quindici mesi per il recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale; esso elimina la data di applicazione unica per permettere agli Stati membri di applicare le nuove disposizioni prima del termine ultimo stabilito per il recepimento. L'emendamento 50 adegua l'articolo 18 alle modifiche apportate all'articolo 17. La Commissione può accogliere questa soluzione.

5. Conclusione

Ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la propria proposta come indicato nei punti precedenti e accoglie tutti gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo.